19-"EDIFICI DI INTEr.STORICO-ARTISTICO"24pag.
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Transcript of 19-"EDIFICI DI INTEr.STORICO-ARTISTICO"24pag.
Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria
Corso base di specializzazione in prevenzione incendiai sensi del DM 5.08.2011
a cura dell’Ing. Andrea Gattuso
PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA SONO QUELLE PREVISTE
DAL DPR 151/2011
Estratto allegato 1 DPR 151/2011
Pertanto è obbligatorio: il PARERE DI CONFORMITA’ la S.C.I.A. a lavori ultimati
TUTTI IN CATEGORIA C
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
72
CATEGORIAATTIVITA’N°
Rientrano nel punto n° 72 :
biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela
una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell’allegato I al D.P.R. n.151/2011, collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela
Nel caso l’edificio sottoposto a tutela sia occupato parzialmente dalle attività sopra descritte si configura l’attività 72 limitatamente alle porzioni interessate da tali attività.
Chiarimento
Circolare Ministeriale n.4756 del 09.04.2013
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 1992, N°569"Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre“ (G.U. nr. 52 del 4.3.93).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1995, N°418"Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a biblioteche ed archivi"(G.U. nr. 235 del 7.10.95).
GENERALITA'Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi.
CAMPO DI APPLICAZIONE
LE NORME DISCIPLINANO LE MISURE TECNICHE PER GLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO.
OBIETTIVI: ASSICURARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E LA BUONA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI IN ESSI CONTENUTI.
DISTANZE DEGLI IMPIANTI PER MATERIE INFIAMMABILIL'art. 5 del Regio Decreto 1563/1942 dispone il divieto di installare ad una distanza inferiore a 30 metri dagli edifici industrie, imprese ed esercizi con materie infiammabili, nonche' depositi o distributori delle materie medesime.
ATTIVITA' CONSENTITE NEGLI EDIFICI
ATTIVITA' COMPLEMENTARI PREVISTE DAL DM 16.2.82 NEL RISPETTO DELLE RELATIVE NORME ANTINCENDIO E DELLE NORME DI TUTELA DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939.
ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO CUI ALL'ART. 17 DELLA CIRCOLARE M.I. 16/1951 NEL RISPETTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI.
SISTEMA VIE DI USCITA
Gli edifici devono disporre di sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso delle persone verso luogo sicuro.Caratteristiche principali:
Larghezza vie di fuga min 90 cmLarghezza uscite min 90 cmSegnaletica di sicurezzaCapacità di deflusso = 60 Nel conteggio si possono considerare tutte le uscite di larghezza non inferiore a 90 cmRiduzione dell'affollamento (con sistemi di controllo dei visitatori) se il sistema di vie di fuga non risulta verificato
per le sale di consultazione e lettura è prevista una lunghezza massima dei percorsi di esodo pari a 30 mt
SEPARAZIONI-COMUNICAZIONI
Non sono ammesse comunicazioni con attività non pertinenti
Qualora esistano comunicazioni con altre attività queste devono essere protette con porte e tamponamenti REI 120
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
DIVIETO D'USO di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, a kerosene, elettriche con resistenza in vista
DIVIETO D'USO di sostanze infiammabile escluso quelle di uso giornaliero in presenza di restauri
Gli arredi non possono essere incrementati
NB: non sono considerati arredi gli oggetti esposti al pubblico
Per attività nuove il carico d'incendio (costituito da arredi e materiale da esporre escluse strutture ed infissi) non deve superare i 10 kg/mq.
I nuovi elementi di arredo dovranno essere delle seguenti classi di reazione al fuoco :
rivestimento dei pavimenti classe 2
tendaggi classe 1
mobili imbottiti classe 1 IM
SPAZI PER DEPOSITI
Max 50 (se >50 imp.sprinklercon estinguenti compatibili con i materiali depositati )
CARICO D'INCENDIO
Naturale :1/30 della superficie in pianta
Oppure meccanica : 2 ricambi aria/ora
AERAZIONE
Porta REI 120COMUNICAZIONI
Corridoi liberi da 90 cm e distanza di 1 mt dal soffitto
MODALITA' DI DEPOSITO MATERIALI
AREE A RISCHIO SPECIFICO
Per centrali termiche, autorimesse, officine , gruppi elettrogeni valgono le relative norme antincendio.
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI NUOVE CENTRALI TERMICHE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
IMPIANTI TERMICI AD ARIA CALDA
Prescrizioni di cui all'art. 14 del Regio Decreto 1563/1942
Canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda in materiale incombustibile;Isolamento termico nel caso di attraversamneto pareti con affreschi, decorazioni etc., al fine di evitare screpolature nei muri;Temperatura non superiore a 40 °C;Canne di espulsione, per impianti a ventilazione naturale, con sbocchi direttamente all'esterno (vietato lo sbocco in intercapedini e sottotetti).
IMPIANTI ELETTRICI
In conformità alla Legge 186/1968 e certificati ai sensi della Legge 46/1990.
Gli ambienti ove accede il pubblico devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza
L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche
MEZZI ED IMPIANTI ANTINCENDIO
ESTINTORIDevono essere installati estintori in ragione di 1 ogni 150 mq con estinguenti compatibili con i materiali presenti.
IDRANTICaratteristiche
Rete ad anello
Attacco autopompa vicino all'ingresso
Q=120 lt/min ai 2 idranti in posizione più sfavorita, P=1,5 bar per almeno 60 minuti
Idranti collocati vicino scale, accessi, uscite, locali a rischio con esclusione dei locali dove l'acqua può danneggiare i materiali esposti
IMPIANTI FISSI DI RILEVAZIONE E/O DI ESTINZIONE INCENDIO
In ogni edificio devono essere installati IMPIANTI FISSI DI RILEVAZIONE INCENDI
SISTEMI DI ALLARME
In ogni edificio deve essere installato un sistema di allarme acustico ed ottico
piani di emergenza e istruzioni di sicurezza
Prima dello svolgimento delle attività devono essere predisposti i piani di emergenza.
I PIANI DI EMERGENZA devono prevedere:
Avviso tempestivo dei visitatori in occasione di pericoloSfollamento dai locali Richiesta intervento soccorsiNominativo incaricato a ricevere i soccorsiAttivazione squadra antincendio e relativi compiti
istruzioni di sicurezzaLe istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza devono essere esposte bene in vista con appositi cartelli conformi alle norme vigenti.
DEVONO ESSERE PREVISTI :
Pianta con vie di esodo in ciascun piano
Pianta all'ingresso dell'attivita' con le seguenti indicazioni:scale e vie di esodomezzi di estinzionedispositivi di arresto impianti elettrici, gas , riscaldamentoquadro generale impianto rilevazione fumi e allarmeimpianti e locali a rischio specifico
conservazione del materiale espostoStrumenti di misura e di regolazione condizioni termoigrometricheper i locali sono sono conservati stampe, dipinti, miniature, manoscritti.Tubazioni di alimentazione e scarico acque poste a regola d'arteper evitare deterioramento muri o solai con affreschi, mosaici, decorazioni o con quadri, arazzi, etc.
prescrizioni per attivita' con superficie inferiore a 400 mqPer le attività, accertate dalla soprintendenza, di superficie non superiore a 400 mq destinate a musei, gallerie, esposizioni e mostre, si applicano solo alcune misure tecniche del decreto 569/1992. In particolare per esse non è obbligatorio realizzare l'impianto idrico antincendio.
deroghePossono essere avanzate istanze di deroga, per ragioni di carattere tecnico o di tutela dei beni, alle norme con le modalita' previste dal DPR n° 151/2011
norme transitorieAdeguamento entro 3 anni alle norme tecniche allegate ai due decreti di riferimento.
disposizioni finaliSono abrogati gli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36 del Regio Decreto 1564/1939. Restano in vigore gli altri articoli compatibili con le presentidisposizioni.