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11 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Rapporto obbligatorio Le vicende delle obbligazioni Le vicende delle obbligazioni

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Università degli Studi di SalernoFacoltà di Economia

Corso di Laurea in Economia Aziendale

Prof. Daniela ValentinoProf. Daniela Valentino

Corso di Diritto PrivatoParte terza - Situazioni giuridiche

Rapporto obbligatorioRapporto obbligatorioLe vicende delle obbligazioniLe vicende delle obbligazioni

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Pagamento dell'indebitoPagamento dell'indebito• La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria

giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale.

Indebito oggettivoIndebito oggettivo

Chi Chi non è debitorenon è debitore adempie nei adempie nei confronti di chi confronti di chi non è creditorenon è creditore

Si verifica nelle ipotesi di Si verifica nelle ipotesi di inesistenza inesistenza originariaoriginaria o o sopravvenutasopravvenuta (nullità, (nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del vincolo, avveramento risoluzione del vincolo, avveramento della condizione risolutiva) del della condizione risolutiva) del titolotitolo dell'obbligazione.dell'obbligazione.

Il Il solvenssolvens (colui che ha adempiuto) può (colui che ha adempiuto) può ripetereripetere ( (azione di ripetizioneazione di ripetizione) ) quanto prestatoquanto prestato(art. 2033 c.c.).(art. 2033 c.c.).

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Indebito Indebito soggettivosoggettivo

Chi Chi è debitoreè debitore adempie nei confronti di chi adempie nei confronti di chi non ènon è creditorecreditore o o non è legittimato a non è legittimato a ricevere la prestazionericevere la prestazione

L'L'accipiensaccipiens (colui che ha ricevuto la (colui che ha ricevuto la prestazione) prestazione) nonnon ha ha titolotitolo per trattenere per trattenere quanto ricevuto.quanto ricevuto.

Il Il solvenssolvens non è liberatonon è liberato, per cui deve , per cui deve adempiere una seconda volta, adempiere una seconda volta, mama è è legittimato all'legittimato all'azione di ripetizione azione di ripetizione nei nei confronti dell'confronti dell'accipiensaccipiens (art. 2033 e 1189 (art. 2033 e 1189 c.c.).c.c.).

Viceversa, il Viceversa, il solvenssolvens è liberatoè liberato, provando la , provando la sua buona fede, qualora adempia al sua buona fede, qualora adempia al creditore apparentecreditore apparente (art. 1189, comma 2, (art. 1189, comma 2, c.c.). c.c.). L'azione di ripetizioneL'azione di ripetizione, in questa , in questa ipotesi, compete al ipotesi, compete al vero creditorevero creditore e non al e non al debitore.debitore.

Ex latereaccipientis

Pagamento dell'indebitoPagamento dell'indebito

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Chi Chi non è debitorenon è debitore o è o è debitore di un debitore di un terzoterzo adempie nei confronti di chi adempie nei confronti di chi è è creditore di un terzocreditore di un terzo..

L'L'accipiens accipiens haha astrattamente astrattamente titolotitolo per per trattenere quanto ricevuto dal momento che trattenere quanto ricevuto dal momento che qualsiasi qualsiasi terzo può adempiere un debito terzo può adempiere un debito altruialtrui (arg. ex art. 1180 c.c.). (arg. ex art. 1180 c.c.).

Il Il solvenssolvens può ripeterepuò ripetere quanto prestato quanto prestato qualora si sia creduto debitore in base ad un qualora si sia creduto debitore in base ad un errore scusabileerrore scusabile (effettiva conoscenza (effettiva conoscenza dell'altruità del debito) purché il creditore dell'altruità del debito) purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito (art. 2036, comma delle garanzie del credito (art. 2036, comma 1, c.c.).1, c.c.).

Viceversa, il Viceversa, il solvenssolvens non può ripeterenon può ripetere quanto prestato, se ha adempiuto in base ad quanto prestato, se ha adempiuto in base ad un errore un errore non scusabilenon scusabile, ma , ma subentrasubentra nei nei diritti del creditore (diritti del creditore (surrogazione legalesurrogazione legale; ; art. 2036, comma 3, c.c.).art. 2036, comma 3, c.c.).

Ex lateresolventis

Indebito Indebito soggettivosoggettivo

Pagamento dell'indebitoPagamento dell'indebito

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personalepersonale, cioè esperibile dal , cioè esperibile dal solvenssolvens soltantosoltanto nei nei confronti di colui il quale ha ricevuto la prestazione confronti di colui il quale ha ricevuto la prestazione non dovuta (non dovuta (accipiensaccipiens) (v., però, art. 2038, comma 1, ) (v., però, art. 2038, comma 1, c.c.).c.c.).

restitutoriarestitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una , cioè presuppone l'esecuzione di una prestazione (di prestazione (di daredare) che abbia ad oggetto una ) che abbia ad oggetto una somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. 2033 e 2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa 2033 e 2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa determinati, la dazione dei quali sia suscettibile, determinati, la dazione dei quali sia suscettibile, appunto, di restituzione (art. 2037 e 2038 c.c.). Si appunto, di restituzione (art. 2037 e 2038 c.c.). Si riconosce una riconosce una reintegrazione per equivalentereintegrazione per equivalente nelle nelle ipotesi di prestazioni di fare.ipotesi di prestazioni di fare.

con con funzionefunzione di di riequilibrio dei patrimoni eriequilibrio dei patrimoni e nonnon con finalità sanzionatoria.con finalità sanzionatoria.

si si prescriveprescrive nel termine ordinario di dieci anni a nel termine ordinario di dieci anni a decorreredecorrere, nelle ipotesi di inesistenza e nullità del , nelle ipotesi di inesistenza e nullità del vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre nelle altre ipotesi dell'avveramento della condizione nelle altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva o dalla sentenza che dichiari o accerti risolutiva o dalla sentenza che dichiari o accerti l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del vincolo stesso.vincolo stesso.

Caratteri e disciplina Caratteri e disciplina dell'azione di ripetizionedell'azione di ripetizione

Pagamento dell'indebitoPagamento dell'indebito

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Ingiustificato arricchimentoIngiustificato arricchimento• Chiunque, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri

è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare (obbligazione indennitaria) quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041, comma 1, c.c.).

Caratteri dell'azione:Caratteri dell'azione:a)a)Generale:Generale: i fatti che ne

legittimano l'esperibilità sono atipici.

b)b)sussidiariasussidiaria, poiché è proponibile quando non sia possibile esercitare (perchè improponibile o esperita senza successo altra azione, oppure è possibile esercitare un'azione specifica) altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito.

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Presupposti dell'azione:Presupposti dell'azione:

a)a) fatto lecitofatto lecito, naturale od umanob)b)nesso di causalitànesso di causalità: il fatto deve aver causato

l'arricchimento di un soggetto e correlativamente, in via immediata e direttaimmediata e diretta, la diminuzione patrimoniale di un altro.

c)c) arricchimentoarricchimento: effettiva diminuzione patrimoniale, attualeattuale al momento della proposizione della domanda.

d)d)impoverimentoimpoverimento: sia perditaperdita di un elemento elemento patrimonialepatrimoniale sia diminuzionediminuzione del suo valore per effetto dell’uso della cosa da parte di terzi. Comprende solamente il danno emergentedanno emergente e nonnon il lucro cessantelucro cessante.

e)e)mancanza di causamancanza di causa: assenza di un idoneo titolo idoneo titolo giustificativogiustificativo sia legale sia convenzionale, che giustifichi l'arricchimento ed il correlativo impoverimento.

• L'ingiustificato arricchimento è fonte di un'obbligazione un'obbligazione indennitariaindennitaria, con finalità di reintegrazionereintegrazione, il cui ammontare va liquidato con riferimento ai valori di mercatovalori di mercato nella misura della minor sommaminor somma tra la perdita subita e l'arricchimento conseguito. Possibile altresì la restituzione in naturarestituzione in natura (art. 2042 c.c.)

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Adempimento

• Nozione

L'adempimento è l'esatta esecuzionel'esatta esecuzione della prestazioneprestazione, "indirizzata" finalisticamente alla piena soddisfazione di tutti gli interessitutti gli interessi sottesi al vincolo. L'adempimento nonnon si identifica necessariamente con la reale piena soddisfazione di tutti gli interessi, ma è quel comportamento esecutivo, semplicemente indirizzatosemplicemente indirizzato, in concreto, alla soddisfazione dell'interesse creditorio. Benché il codice civile utilizzi indifferentemente i termini "adempimento" e "pagamento", quest’ultimo si deve riferire esclusivamente all'adempimento di una obbligazione pecuniaria.

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Adempimento

Il nostro ordinamento ha accolto la clausola generale di esatto esatto adempimentoadempimento (art 1218 c.c.). L'esattezza dell'adempimento consiste nella piena conformitàpiena conformità del comportamento esecutivocomportamento esecutivo del debitore al contenuto dell'obbligocontenuto dell'obbligo e si commisura con lo sforzo richiesto a quest'ultimo (art. 1175 e 1176 c.c.). Sotto questo profilo, la clausola clausola generalegenerale di buona fedebuona fede, quale criterio di determinazione della criterio di determinazione della prestazioneprestazione (contenuto dell'obbligo), consente di individuare i limiti del comportamento esigibile in concreto dal creditore. E' discusso, ad es., se il debitore sia anche obbligato, nell'esecuzione della prestazione, alla salvaguardia dei beni e della vita del creditore (c.d. obbligo di protezioneobbligo di protezione). A volte è la stessa legge che impone al debitore di tenere certi comportamenti, al fine di consentire al creditore di veder realizzato il suo interesse (art. 1177 c.c., sull'obbligo di custodire fino alla consegnaobbligo di custodire fino alla consegna, e art. 1178 c.c., sull'obbligo di prestare cose di media qualitàobbligo di prestare cose di media qualità, nelle obbligazioni generiche). Il debitore, per adempiere esattamente, è altresì tenuto all'esecuzione integraleintegrale della prestazione anche se questa è divisibiledivisibile, il creditore può sempre rifiutare un adempimento adempimento parzialeparziale (art. 1181 c.c.). Qualora, però, vi consenta, l'esecuzione parziale libera il debitore per la parte eseguita, per la quale valgono pur sempre le regole sull'esattezza. La diligenzadiligenza, viceversa, è criterio oggettivocriterio oggettivo di responsabilitàresponsabilità, il quale consente di valutare il comportamento esecutivo del debitore (normalmente si richiede la diligenza del buon padre di famigliadiligenza del buon padre di famiglia, ma, in relazione alle peculiarità della prestazione e alle qualità rivestite dal soggetto agente, essa può variare).

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Adempimento

• Natura

• Effetti

è un atto dovuto non negozialedovuto non negoziale qualificato dalla causa causa solvendisolvendi. Non assume rilevanza l'animus solvendianimus solvendi, cioè l'intenzione del debitore di adempiere un debito proprio. Sotto questo profilo, è altresì irrilevante l'incapacitàirrilevante l'incapacità del solvens (art. 1191 c.c.): l'adempimento, quale oggettiva congruenzaoggettiva congruenza tra quanto prestato e quanto dovuto, nessun pregiudizio può recare all'agente.

è fattispecie estintivafattispecie estintiva del rapporto obbligatorio. Produce contestualmentecontestualmente la c.d. realizzazione del diritto di credito (effetto estintivoeffetto estintivo) e la liberazione dell'obbligo di prestazione (effetto solutorioeffetto solutorio). Non si ha adempimento in senso tecnico in quelle ipotesi nelle quali si realizza, alternativamente, soltanto il primo od il secondo effetto. L'effetto solutorio, e quello estintivo conseguono per legge all'oggettiva congruenzaoggettiva congruenza tra prestazione eseguitaprestazione eseguita e oggetto dell'obbligooggetto dell'obbligo.

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Adempimento

• Requisiti soggettivi

legittimato passivolegittimato passivo, normalmente, è il debitore, ma la legge (art. 1180 c.c.) consente di adempiere a qualsiasi terzo, anche contro la volontà del creditore (adempimento del terzoadempimento del terzo). Il creditore può rifiutarsirifiutarsi di ricevere la prestazione del terzo, esclusivamente in due ipotesi: se ha interesse all'esecuzione personale del debitore (come accade nei rapporti c.dd. intuitu personae) o nell'ipotesi in cui quest'ultimo gli ha manifestato la sua opposizione. A differenza dell'adempimento del debitore, quello del terzo ha natura negozialenatura negoziale qualificata dall'animusanimus solvendisolvendi, e si perfeziona con l'effettiva esecuzione della prestazione (fattispecie realefattispecie reale).

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Adempimento

• Requisiti soggettivi

legittimato attivolegittimato attivo (a ricevere) è il creditore, E' altresì, valido ed efficace l'adempimento fatto al soggetto autorizzato dal creditore a ricevere la prestazione (rappresentante, indicatario, adeictus solutionis causa) (art. 1181, comma 1, c.c.). L'adempimento è inefficace se effettuato a creditore incapaceincapace: in questo caso, l'unico legittimato a ricevere è il tutore o il curatore. Qualora il debitore esegua la prestazione a favore di colui il quale, in base a circostanze univochecircostanze univoche, appare legittimato a ricevere (c.d. creditore apparentecreditore apparente), questi è liberato (effetto solutorio), purchè provi la sua buona fede (art. 1189 c.c.) in quest’ipoteri, però, non realizzandosi l'effetto estintivo, il creditore reale può esercitare, nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione, l'azione di ripetizione dell'indebito.

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Adempimento

• Luogo

il luogo nel quale si deve eseguire la prestazione è normalmente determinato nel negozio-fonte del rapporto obbligatorio (crf., art. 1173 c.c.). In assenza, però, di una espressa previsione ad opera delle parti, si individuerà il luogo dell'adempimento sulla base dei c.dd. usi negozialiusi negoziali. In subordine, hanno rilevanza gli usi normativiusi normativi (art. 8 disp. prel. c.c.), la natura della natura della prestazioneprestazione ed altre circostanze obiettivecircostanze obiettive (art. 1182 c.c.). Per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarieobbligazioni pecuniarie, queste devono essere adempiute al domicilio che il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenzacreditore ha al tempo della scadenza.

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Adempimento• Tempoil termine di adempimentotermine di adempimento, essenziale alla configurabilità stessa dell’obbligo giuridico (un vincolo senza scadenze cronologiche è negazione della stessa doverosità della condotta), indica la scadenza cronologicascadenza cronologica dell’obbligazione, è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già già validamente sortovalidamente sorto. Questo può essere inizialeiniziale o finalefinale, e indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il debitore deve o può adempiere. Doveroso distinguerlo dal termine di efficaciatermine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale (inizialeiniziale) o fino al quale (finalefinale) si produce l’effetto giuridico (cioè la costituzione, modificazione od estinzione di un rapporto giuridico). L’art. 1183 c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo dell’adempimento. Se nonnon è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamenteimmediatamente la prestazione. Il termine, il quale può essere stabilito a favorea favore sia del creditore sia del debitore, si presumepresume sempre a favore di quest’ultimo (cfr., art. 1185 c.c,. per l’individuazione delle conseguenze). Il termine è essenzialeessenziale qualora costituisca requisito causale del requisito causale del vincolovincolo, o risulta fissato dalle parti quale presupposto per presupposto per l’inadempimentol’inadempimento. Nella prima ipotesi, la sua mancata fissazione determina la nullitànullità del vincolo stesso; nella seconda ipotesi, il ritardo nell’esecuzione della prestazione equivale ad inadempimentoequivale ad inadempimento.

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Adempimento

• Imputazione

• Quietanza

nelle ipotesi in cui il debitoredebitore ha più debitidebiti della medesima speciemedesima specie verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di dichiararefacoltà di dichiarare, contestualmentecontestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare, eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione dell’effetto estintivo. La mancata dichiarazione del debitore, contestuale all’esecuzione della prestazione, rende operativi i criteri legalicriteri legali di imputazione (sui quali, art. 1193 c.c.).L'avvenuta esecuzione della prestazione deve essere attestata dal creditore mediante il rilascio di una c.d. quietanzaquietanza. Questa è un atto dovutoatto dovuto, unilateraleunilaterale e recettiziorecettizio, ricognitivo di un fatto storicoricognitivo di un fatto storico, ed assolve la funzione di predisporre, per l'adempiente, una prova prova liberatorialiberatoria. Sotto questo profilo, il debitore adempiente vanta, verso il creditore, un vero e proprio diritto alla diritto alla quietanzaquietanza (anche se, difficilmente, è configurabile un suo concreto, operativo, strumento di tutela).

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11Adempimento• Prestazione in luogo dell'adempimentoL'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, non produce effetto liberatorio, tranne che nelle ipotesi nelle quali vi sia accordo tra creditore e accordo tra creditore e debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197 debitore (prestazione in luogo dell'adempimento, art. 1197 c.c.).c.c.). L'accordo ha natura negozialenatura negoziale, e richiede, da un lato, il consenso del creditore, dall'altro, l'iniziativa del debitore la quale si manifesta con un comportamento concludentecomportamento concludente (appunto, l'esecuzione, - recte, l'offerta - della diversa prestazione). L'effetto estintivo, quindi, non segue al mero impegno a prestare, ma si produce con l'effettiva esecuzione della diversa prestazioneeffettiva esecuzione della diversa prestazione (ciò distingue la prestazione in luogo dell'adempimento - datio in datio in solutumsolutum - dalla novazionenovazione, nella quale, all'obbligazione originaria si sostituisce una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso). Nelle ipotesi in cui la diversa prestazione consista nel trasferimento della proprietà o di altro dirittotrasferimento della proprietà o di altro diritto (ad. es., diritto di credito), il riferito contratto con funzione solutoriafunzione solutoria (qualificato dalla causa solvendicausa solvendi), tra creditore e debitore, si perfeziona col consenso delle parti (contratto c.d. consensuale); il debitore, in questa ipotesi, è tenuto a prestare garanziagaranzia per l'evizioneevizione e per i vizi della cosavizi della cosa (in virtù dell'applicabilità della disciplina sulla vendita, di cui agli artt. 1470 ss., c.c.). Nell'ipotesi di cessione del cessione del creditocredito, l'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione da parte del creditore (cessio pro solvendocessio pro solvendo); tuttavia il creditore ed il debitore possono convenire che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso (cessio pro solutocessio pro soluto).

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Mora

Il termine "mora" indica, in linea di massima, il ritardo qualificatoritardo qualificato, e si determina quando, per per fatto del creditore o del debitorefatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimentoimpedimento, necessariamente temporaneotemporaneo, all'attuazione del rapporto. La mora presuppone che l'esecuzione della prestazione sia ancora possibilepossibile: l'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima esclude la mora.

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Mora del creditore

• Mora

Artt. 1206 ss c.c.

Conseguenze del mancato adempimento da parte del creditore dell’obbligo posto a suo carico di cooperazione all’adempimento del debitore qualora ciò sia necessario in relazione alle peculiarità della prestazione dovuta per consentire la realizzazione del credito e la liberazione del debitore.

Il creditore è in mora quando rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma solenne o quando non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere, senza un legittimo motivo. Il rifiuto, infatti, è giustificato e ritenuto legittimo se, in relazione alle peculiarità del caso concreto, è espressione di un comportamento conforme alla buona fede e alla correttezza.

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Mora del creditore• Costituzione in moraIl debitore costituisce in mora il creditore con un’offerta formale o solenne della prestazione (nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge) mediante un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La validità dell’offerta presuppone l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla prestazione dovuta.

L’offerta deve essere: realereale (consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al creditore) se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore; per intimazioneper intimazione (atto notificato al creditore contenente un’intimazione a ricevere la prestazione) se la prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore; per intimazione, anche nelle forme di usoper intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di una prestazione di fare.

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Mora del creditore• Effetti della mora del creditore

il creditore sopporta le conseguenze il creditore sopporta le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al prestazione per causa non imputabile al debitore;debitore;

il creditore perde il diritto a ricevere i frutti il creditore perde il diritto a ricevere i frutti della cosa e gli interessi che non siano già stati della cosa e gli interessi che non siano già stati percepiti dal debitore;percepiti dal debitore;

il creditore è tenuto a risarcire al debitore i il creditore è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora e a sostenere tutte danni derivanti dalla mora e a sostenere tutte le spese per la conservazione della cosa le spese per la conservazione della cosa dovuta.dovuta.

Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di contestazione. Liberazione del debitoreLiberazione del debitoreIl debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la prestazione dovuta attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art. 1210 c.c..

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Modi di estinzione diversi dall’adempimento

NozioneNozione: fattispecie le quali producono l'effetto estintivoestintivo del rapporto obbligatorio, in alternativa allo strumento fisiologico di attuazione di esso rappresentato dall'adempimento (cap. III, §53). Tra queste assumono particolare rilievo la novazione, la remissione del debito, la compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1230-1259 c.c.).

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11Modi di estinzione diversi dall’adempimento

• satisfattori e non: secondo che l'estinzione del rapporto obbligatorio si accompagni o no alla soddisfazione degli interessi in esso dedotti, o, comunque, al raggiungimento di un risultato sostitutivo o equivalente, utile per il creditore. Costituiscono fattispecie estintive satisfattorie la compensazione, la confusione e la novazione, non satisfattorie, la remissione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. La distinzione rileva, ad es., circa l'applicabilità della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.).

• onerosi e gratuiti: al fine della applicazione della relativa disciplina (cap. IV, § 66).

• negoziali e non: costituiscono fattispecie estintive negoziali la compensazione volontaria, la remissione e la novazione, non negoziali, la compensazione legale e giudiziale, la novazione legale, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta.

ClassificazioniClassificazioni

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Compensazione (artt.1241-1252 c.c.)

NozioneNozione: fattispecie estintiva che necessita quale presupposto necessarionecessario, ancorché non sufficientenon sufficiente, dell’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di soggetti; cap. III, § 46).

FunzioneFunzione: realizzare l'economiaeconomia degli atti di adempimento e di autotutelaautotutela, attraverso la neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale inadempimento della controparte.

Tipi di compensazione legale, giudiziale e Tipi di compensazione legale, giudiziale e volontariavolontaria

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Compensazione legale

• obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica (infra, IV,65)

• liquidità, intesa quale esistenza e esatta determinazione dell'ammontare del credito

• esigibilità, intesa quale possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione dovuta dal debitore. Questa non va confusa con l'esistenza e l'azionabilità del credito

• omogeneità, intesa quale appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo stesso genere

• fungibilità, intesa quale equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni reciproche (retro, III,20)

Presupposti:Presupposti:

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Compensazione legale

• ipso iure (automaticamente), al mero verificarsi della coesistenza di crediti e debiti reciproci con i caratteri di cui sopra

• su eccezione di compensazione (tesi preferibile), proposta da una delle parti dinanzi al giudice (infra, IX).

Non è necessario per l'operatività della compensazione che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano quantitativamente.

Operatività:Operatività:

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Compensazione giudiziale

• Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione da parte di costui.

• La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza (ex nunc).

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Compensazione volontaria

• Si realizza attraverso una espressione di autonomia delle parti le quali, derogando la disciplina legale, possono prevedere che l'effetto estintivo di crediti e debiti si produca anche qualora non siano ravvisabili i caratteri della esigibilità, della fungibilità e, seppur con qualche perplessità, della liquidità.

• L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento compensativo preventivo.

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Confusione (artt. 1253-1255 c.c.)

Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.). L'effetto estintivo si produce non tanto al venir meno della dualità di soggetti, ma in tutti quei casi nei quali non sia più ravvisabile la dualità di centri di interesse o di patrimoni.

Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si riconosca la possibilità di successione nel credito e debito naturale.

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Novazione (artt. 1230-1235 c.c.)SoggettivitàSoggettività: mera sostituzione del soggetto passivo del rapporto che normalmente non determina l'estinzionenon determina l'estinzione dello stesso, ma soltanto una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria (art. 1235 c.c.).

Nei rapporti intuitu personae la sostituzione del soggetto passivo determina l'estinzione del rapporto in via indiretta, in quanto configura direttamente una ipotesi di modificazione dell'oggetto del rapporto.

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NovazioneOggettivaOggettiva: fattispecie con funzione complessa, ma unitaria, che consiste nell'estinguere un rapporto obbligatorio e, simultaneamente, nel costituirne uno nuovo che prende il posto del primo, con il concorso sia di un elemento oggettivooggettivo sia di uno soggettivosoggettivo (art. 1230 c.c.).

Elemento oggettivoElemento oggettivo: modificazione dell'oggettooggetto, inteso sia come prestazione sia come bene o interesse dedotto nell'obbligazione, e modificazione del titolotitolo, inteso come ragione giustificativa del rapporto obbligatorio (diverso dalla fonte del rapporto). Da non confondere con la datio in solutum.

Elemento soggettivoElemento soggettivo: volontà non equivoca di estinguere il rapporto precedente (animus novandi).

La novazione è inefficace (art. 1234 c.c.) - rectuis, nulla - nelle ipotesi di nullità del titolo originario. Soluzione analoga nelle ipotesi di annullabilità e risolubilità del titolo originario, tranne quando il debitore nell'assunzione della nuova obbligazione sia a conoscenza del vizio del titolo originario oppure della causa che gli avrebbe consentito di chiedere lo scioglimento del rapporto originario.

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Remissione del debito (artt. 1236-1240 c.c.)

NozioneNozione: dichiarazione del creditore di rimettere l'obbligazione con effetto estintivo del rapporto (1236 c.c.).

La remissioneremissione del debito non va confusa con la rinunziarinunzia al credito: la prima estingue direttamente il rapporto obbligatorio, mentre la seconda determina direttamente un effetto di mera dismissione della titolarità della posizione creditoria, e soltanto indirettamente, quale effetto riflessoeffetto riflesso, logicamente successivo, l'estinzione del rapporto. La rinunzia presenta sempre struttura unilaterale in quanto incide direttamente soltanto nella sfera giuridica del rinunziante.

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11Remissione del debito

• negozio unilaterale recettizio e rifiutabile, dove il ruolo della dichiarazione del debitore di non volerne profittare sarebbe di mero requisito di efficacia dell'atto

• contratto (preferibile), più attento sia agli interessi sottesi ai singoli concreti rapporti sia all'interesse del debitore. La dichiarazione di volerne profittare da parte del debitore atterrebbe, quindi, al perfezionamento della fattispecie. Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un interesse del debitore, a mantenere in vita l'obbligazione o ad estinguerla mediante l'adempimento, meritevole di tutela, la remissione avrà struttura unilaterale (variabilità della struttura).

StrutturaStruttura:

La remissione è negozio a titolo gratuitogratuito il quale può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti.

L'estinzione dell'obbligazione per remissione implica il venir meno delle garanzie reali e personali (1239 c.c.).

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Impossibilità sopravvenutaNozioneNozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi, libera il medesimo (1256 c.c.).

ImpossibilitàImpossibilità: deve essere oggettivaoggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore, e assolutaassoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento. Si ritiene comunque impossibile quella prestazione, possibile in astratto, ma da richiedere uno sforzo del debitore umanamente insopportabile. Deve altresì essere totaletotale e definitivadefinitiva.

InimputabilitàInimputabilità: al debitore spetta provare che il mancato adempimento è dipeso da caso fortuitocaso fortuito o da forza maggioreforza maggiore.

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Impossibilità sopravvenuta• Non è possibile configurare l'impossibilità nelle obbligazioni

generiche (genus numquam perit) e in quelle pecuniarie (salvo il factum principis).

• Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità parziale), il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.).

• Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente (impossibilità temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio fin quando, in relazione al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non vi abbia più interesse (1256, II comma, c.c.).

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Mora del debitore

• Ritardo

Artt. 1219 ss c.c.

Conseguenze del mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, cioè della mancata esecuzione della prestazione dovuta e quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse creditorio.

Il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è ancora possibile e il creditore ha ancora interesse a riceverla

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Mora del debitore• MoraIl termine è scaduto senza che il debitore abbia adempiuto, ma ciò non necessariamente produce conseguenze giuridiche. Per fatto del debitore si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto, ma l’esecuzione della prestazione è ancora possibile il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con conseguente responsabilità del debitore, quando è seguito dalla formale richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del creditore con persistente inadempimento da parte del debitore.Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non concepibile la mora poiché laviolazione dell’obbligo rappresenterebbe sempre inadempimento definitivo.Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento tardivo qualora l’inerziadel debitore sia ancora idonea, per il tempo successivo, a soddisfarel’interesse del creditore.

InadempimentoInadempimentoLa prestazione è divenuta definitivamente impossibile, o il creditore non hapiù interesse a riceverla, o comunque il debitore non può o non vuole piùadempiere.

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Mora del debitoreLa mora èLa mora è- ex persona quando è necessario l’atto formale di costituzione in mora come richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione fatta per iscritto nelle forme previste dalla legge (artt.1219 ss c.c.)- ex re quando non è necessario l’atto formale di costituzione in mora (il debitore è automaticamente considerato in mora) perché:

• Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.);• Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere;• Il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

In entrambi i casi, la mora del debitore produce determinati effetti: Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora; Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile (salvo la possibilità per lo stesso debitore, in caso di prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata, di provare che la cosa sarebbe comunque perita anche presso il creditore).

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Mora del debitore

La mora non si configura se il debitore tempestivamente fa offerta non formale della prestazione salvo che il creditore non la rifiuti per un motivo legittimo. I predetti effetti della mora sono invece interrotti dall’offerta non formale della prestazione da parte del debitore dopo la costituzione in mora e sono eliminati ex nunc (senza effetto retroattivo) da un eventuale adempimento tardivo (cd. purgazione della mora). I danni sono comunque dovuti fino al verificarsi di questi eventi.

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Inadempimento

Artt. 1218 ss c.c.

Conseguenze del mancato adempimento da parte del debitore dell’obbligazione a suo carico, qualora la prestazione sia divenuta impossibile, qualora il debitore non voglia o non possa adempiere, o qualora il creditore non abbia più interesse ad un adempimento tardivo.

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Inadempimento• Art.1218 c.c.Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto obbligatorio, a meno che non riesca a provare (l’onere della prova è a suo carico) che l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando l’intervento di una forza maggiore o di un caso fortuito che hanno determinato un’impossibilità assoluta, oggettiva ed insuperabile della prestazione e quindi l’inadempimento.Una prestazione impossibile non è dovuta, così come si ritiene non dovuta, secondo il principio di buona fede e correttezza dell’art.1175 c.c., una prestazione concretamente inesigibile, cioè una prestazione per l’esecuzione della quale si richiede al debitore una condotta che, secondo il giudizio di buona fede, è concretamente inesigibile.Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del comportamentocomportamento. La valutazione della responsabilità del debitore è allora relativa ed implica a sua volta una valutazione del comportamento del debitore, sia sotto il profilo della buona fede (art.1175 c.c.), sia sotto il profilo della diligenza (art.1176 c.c.).

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Inadempimento

• Art. 1229 c.c.La norma prevede, al primo comma, la nullità del patto con il quale le parti stabiliscono di escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave; al secondo comma la nullità del predetto patto di esonero anche per colpa lieve o lievissima se l’inadempimento costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La norma prevede, salvo diversa pattuizione, la responsabilità del debitore anche per i fatti dolosi o colposi commessi dai terzi della cui opera si sia avvalso per l’esecuzione della prestazione, per il semplice fatto di aver dato loro incarico, sempre che sia stata una sua iniziativa e possa escludersi una rapporto contrattuale tra creditore e terzi.

La norma prevede, al primo comma, la diminuzione proporzionale del risarcimento del danno dovuto dal debitore se il danno stesso è stato cagionato, colposamente, anche dalla condotta del creditore; al secondo comma, l’esclusione dell’obbligo di risarcimento se si tratta di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Norme fondamentali in tema di responsabilità per inadempimento (contrattuale)

Art. 1228 c.c.Art. 1228 c.c.

Art. 1227 c.c.Art. 1227 c.c.

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Risarcimento del danno

Danno risarcibile

Artt.1223 ss c.c.La responsabilità del debitore per l’inadempimento del rapporto obbligatorio (responsabilità contrattuale) comporta l’obbligo di risarcimento del danno

Il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il creditore sia per la perdita effettivamente subita (danno danno emergenteemergente), sia per il mancato guadagno (lucro cessantelucro cessante), sempre che l’uno e l’altro siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e del ritardo, cioè sempre che ridiscendano causalmente dall’inadempimento o dal ritardo (nesso di causalità)Il risarcimento comprende poi anche i danni imprevedibili se si tratta di inadempimento e di ritardo dolosi.

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Risarcimento del danno

Onere della Onere della provaprova

Il creditore ha l’onere di provare il nesso di causalità e l’esistenza del danno. Deve anche, se possibile, quantificare il danno subito; in mancanza provvederà il giudice secondo equità (art.1226 c.c.) Il debitore (art.1218) deve invece dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Natura del Natura del debitodebito

L’obbligo di risarcimento del danno è un debito di valore. Soltanto dopo la liquidazione ad opera del giudice diventa un debito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico.

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Clausola penale e caparra

• Nozione

• Effetti

Artt.1382 ss c.c.

La clausola penale è quella clausola con la quale le parti di un rapporto obbligatorio convengono che sia dovuta una certa predeterminata prestazione (di regola una somma di denaro) in caso di inadempimento o di ritardo.

Se le parti non hanno previsto la risarcibilità dell’effettivo danno ulteriore subito, per effetto della clausola il risarcimento è limitato alla prestazione nella stessa stabilita. Tale prestazione è dovuta a prescindere dal verificarsi di un danno o a prescindere dalla prova da parte del creditore del danno subito.Non è possibile, inoltre, pretendere contemporaneamente la penale e la prestazione principale se non nel caso in cui la penale sia stata prevista soltanto per il ritardo.

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Clausola penale e caparra

• Funzione

La funzione è quella preventiva di coercizione all’adempimento e coesiste con quella di predeterminazione e limitazione del risarcimento. E’ esclusa una funzione soltanto sanzionatoria (pena privata), tanto è vero che il giudice può ridurre l’ammontare della penale se la prestazione principale è stata in parte eseguita o se è manifestamente eccessivo e sproporzionato rispetto all’interesse del creditore all’adempimento (art.1384 c.c.).

se la penale è il corrispettivo del recesso di una parte (art. 1373 c.c.) dall’impegno assunto si parla di multa penitenziale

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Clausola penale e caparra• CaparraLa caparra è la somma di denaro o la quantità di cose fungibili che una delle parti versa all’altra al momento della conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive.

• la caparra è confirmatoriaconfirmatoria se è data a conferma della serietà dell’impegno assunto, sicché in caso poi di regolare esecuzione della prestazione deve essere restituita o imputata alla prestazione principale stessa. Se invece c’è inadempimento occorre distinguere:

se non adempie la parte che ha versato la caparra, l’altra parte avrà diritto di trattenerla ; se non adempie la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte avràdiritto alla restituzione del doppio di quanto versato.In entrambi i casi la caparra andrà imputata al pagamento dei danni liquidati giudizialmente e, per l’eccedenza, alla prestazione principale.

• la caparra è penitenziale se è data anticipatamente quale corrispettivodel recesso ad nutum : il recedente perde la caparra o deve restituire ildoppio di quella ricevuta.

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ACCOLLO (artt.1273-1276 c.c.)(contratto tra debitore e terzo)

• NozioneUn terzo (accollante) conviene con il debitore originario (accollato) l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore (accollatario)

Accollo internoAccollo interno

Accollo esternoAccollo esterno

Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accollo produce effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario)

Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi).

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11ACCOLLO(contratto tra debitore e terzo)

L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore originario

La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di accollo importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del debitore originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della sua liberazione

Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul creditore qualora la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata con una sua dichiarazione.

Eccezioni opponibiliIl terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore (tranne le eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione che il debitore originario poteva opporre al creditore).

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11ESPROMISSIONE (artt. 1272 e 1275-1276 c.c.)(contratto tra creditore e terzo)

• NozioneUn terzo (espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio assume spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso).Differenze con l’adempimento del terzo: l’espromittente promettendo di pagare non estingue l’obbligazione originaria.Rapporto di provvista Espromittente (terzo) / espromissario (creditore)Rapporto di valuta Espromissario (creditore) / espromesso (debitore)

A differenza della delegazione dove c’è un ordine, qui c’è spontaneità: per cui l’espromissione è astratta rispetto al rapporto di provvista ed è titolata rispetto al rapporto di valuta.

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11ESPROMISSIONE

(contratto tra creditore e terzo)

• EccezioniL’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni concernenti il suo rapporto con il debitore originario, mentre può opporre quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore (rapporto di valuta) tranne quelle personali, di compensazione e quelle derivanti da rapporti successivi all’espromissione.Espromissione cumulativaEspromissione cumulativaIl terzo è obbligato unitamente al debitore originario

Espromissione liberatoriaEspromissione liberatoriaCon il consenso del creditore il debitore è liberato e rimane obbligato solo il terzo.

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DELEGAZIONE (artt. 1268-1271 e 1274-1276 c.c.)• NozioneIl debitore A (delegante) ordina al terzo B (delegato) di assumere o di estinguere il debito nei confronti del creditore C (delegatario).Delegazione di pagamentoDelegazione di pagamento

A (delegante) ordina a B (delegato) di adempiere a C (delegatario)

Delegante/Delegato = rapporto di provvistaDelegante/ Delegatario = rapporto di valuta

Delegazione di creditoDelegazione di creditoA (delegante) ordina a B (delegato) di assumere il debito nei confronti di C (delegatario)

Delegante/Delegato = rapporto di provvistaDelegante /Delegatario = rapporto di valuta

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DELEGAZIONETipologia

CumulatiCumulativava

LiberatoriaLiberatoriaIl delegato assumendo il debitodiventa condebitore solidale del

delegatario(beneficium ordinis)

Il creditore libera il debitore originario ed

unico obbligato rimane il delegato

Effetto privativoSostituzione del nuovo debitore nel rapporto originario. Il delegato può opporre al creditore le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al creditore

Effetto novativoCostituzione di un nuovo rapporto che prende il posto del precedente che si estingue. Impossibilità di opporre le eccezioni che il debitore liberato avrebbe potuto opporre al creditore.

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DELEGAZIONETipologia

PuraPuraTitolataTitolata

(riferimento al) (Prescinde dal)

rapporto sottostante(di provvista o di valuta)

ECCEZIONISe si fa riferimento al rapporto di provvista il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. Invece, se si fa riferimento al rapporto di valuta il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario

Nella delegazione pura il delegato può opporre al delegatario solo le eccezioni che riguardano il suo rapporto con costui.

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Modificazioni soggettive dal lato creditorio(La cessione del credito: artt.1260-1267 c.c.)

• NozioneIl creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (Art. 1260 comma 1 c.c.).

Limiti alla trasferibilità dei creditiLimiti alla trasferibilità dei creditiIl principio della libera trasferibilità consente che il

destinatario della prestazione possa mutare senza che il debitore di regola possa impedirlo, tuttavia vi sono ipotesi di incedibilità del credito:

a) Incedibilità legale: questo limite opera quando vi sia un particolare legame tra credito e creditore. Così sono incedibili per legge: 1) I crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto,

sono inerenti a determinate persone (crediti alimentari)

2) I crediti che vantano creditori con particolari qualità (stipendi del pubblico impiego)

3) I crediti che hanno natura speciale (crediti non pignorabili o non sequestrabili)

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Modificazioni soggettive dal lato creditorio(La cessione del credito)

b) Incedibilità convenzionale: le parti possono escludere la cedibilità del credito mediante accordo. Tuttavia se al momento della cessione il cessionario non conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art. 1260 comma 2 c.c.). Il debitore che intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo trasferimento, deve rendere conoscibile il patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti probatori del credito da consegnare al cessionario (art. 1262 c.c.).

Giustificazione causaleGiustificazione causaleNon esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni atto traslativo del credito (artt. 1260-1267 c.c.). Il trasferimento si attua secondo molteplici giustificazioni causali, mediante l’uso degli schemi (tipici o atipici) della negoziazione dei diritti (es.: se le parti trasferiscono il credito verso corrispettivo di un prezzo, il mutamento assume la fisionomia della vendita, ecc.). Pertanto, secondo la funzione da svolgere, le disposizioni generali sulla cessione del credito si integrano con la disciplina specifica del modello contrattuale utilizzato in concreto.

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Modificazioni soggettive dal lato creditorio(La cessione del credito)

Cessione del credito in luogo di adempimentoCessione del credito in luogo di adempimentoUn credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario: se il cessionario è creditore del cedente, questi, invece di estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti nei confronti di un terzo (debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il cessionario si estingue con l’adempimento da parte del debitore ceduto nei confronti del cessionario (Art. 1198 c.c.).Cessione a scopo di garanziaCessione a scopo di garanziaIl credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di un’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario. Se alla scadenza dell’obbligazione il cedente adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto; diversamente, il cessionario si può soddisfare sul credito ceduto, non quale creditore del cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri creditori (del cedente) possano concorrere sullo stesso credito.

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Modificazioni soggettive dal lato creditorio(La cessione del credito)

La strutturaLa strutturaL’effetto traslativo è, di regola, determinato da un accordo tra cedente e cessionario del quale il debitore ceduto non è parte. Tuttavia, se il credito non è trasferibile senza il consenso e, quindi, senza la partecipazione del debitore ceduto, questi deve “autorizzare” o “accettare” la cessione, assumendo il ruolo di parte nel contratto di cessione (struttura trilaterale). La struttura è, invece, unilaterale quando, per produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del solo cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare del diritto all’acquisto del credito altrui).

La formaLa forma

Individuata la funzione specifica del negozio traslativo, si è vincolati alla disciplina del contratto prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni sulla forma.

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11Modificazioni soggettive dal lato creditorio

(La cessione del credito)Opponibilità della cessione al debitore cedutoOpponibilità della cessione al debitore ceduto

Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del cessionario soltanto se è a conoscenza del mutamento della titolarità del diritto (art. 1264 c.c.). Questa informazione può essere fornita mediante:

• notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario con qualsiasi modalità (invio postale, atto giudiziale, ecc.)

• accettazione: da parte del debitore che, in tal modo, implicitamente dichiara al cessionario di conoscere l’esistenza della cessione.

N.B. Se il cessionario non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto l’accettazione può dimostrare che il debitore ceduto era a conoscenza dell’atto traslativo.

Eccezioni opponibili dal debitore cedutoEccezioni opponibili dal debitore cedutoIl debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni attinente al rapporto obbligatorio che lo vincolava al creditore cedente.

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Modificazioni soggettive dal lato creditorio(La cessione del credito)

Conflitto tra più cessionariConflitto tra più cessionariIl creditore può compiere più cessioni a favore di soggetti diversi. Di regola, dovrebbe essere valido l’atto compiuto anteriormente. Tuttavia, per i crediti si ricorre a strumenti di pubblicità (notifica o accettazione) tali da garantire l’anteriorità o la data certa (art. 1265 c.c.)

Garanzia dell’esistenza del creditoGaranzia dell’esistenza del creditoCon riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario:

• se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente deve garantire al cessionario l’esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, salvo che il cedente sia responsabile dell’inesistenza del credito (art. 1266 c.c.)

• se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica la garanzia per evizione del donante (art. 797 c.c.).

In virtù della garanzia, il cessionario deve ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Page 60: 11 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.

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Modificazioni soggettive dal lato creditorio(La cessione del credito)

Garanzia della solvenzaGaranzia della solvenzaIl cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, sì che il rischio dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art. 1267 c.c.). Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è sufficiente per la realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza. Il cedente deve corrispondere al cessionario non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre gli interessi dal momento della corresponsione, le spese e i danni.