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Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali Fonti del diritto Fonti del diritto 1-25

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Università degli Studi di SalernoFacoltà di Economia

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Prof. Daniela ValentinoProf. Daniela Valentino

Corso di Diritto PrivatoParte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali

Fonti del dirittoFonti del diritto

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Le fonti del diritto sono previste dalle c.d. “Preleggi” al codice civile.L’art. 1 dispone sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti, gli usi.

• RANGO PRIMARIO • RANGO SECONDARIO

FONTI DEL DIRITTO

Sovranazionali: fonti

comunitarie

Nazionali:

Non stataliStatali

COSTITUZIONE

FONTI PRIMARIE

FONTI SECONDARIE

TRATTATI

REGOLAMENTI

DIRETTIVE

DECISIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

•Regionali•Provinciali•Comunali

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FONTI: NOZIONI GENERALI FONTI DI PRODUZIONE

atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

FONTI DI COGNIZIONE strumenti attraverso i quali conoscere le fonti di produzione

Fonti di cognizione ufficiali (G. U., B.U.R., G.U.C.E.)Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”. Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in

vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni.Trascorso tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla.

Fonti di cognizione non ufficialiPossono essere fornite da soggetti pubblici o privati.Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore legale.

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FONTI-ATTO E FONTI-FATTO

Fonti-atto è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche

Tipicità delle fonti-atto. Fonti-fatto: tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale comegiuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al

nostro ordinamento Usi - art. 1, “Preleggi” CONSUETUDINE Usi – artt. Codice civile Consuetudini internazionali - art. 10 Cost.

comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo: la cosiddetta “opinio juris ac necessitatis”)

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FONTI STATALI

Costituzione e leggi costituzionali La Costituzione rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti Potere Costituente e potere costituito Leggi costituzionali: procedimentoLa disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per

la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138): due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del

Parlamentonella prima l’approvazione è a maggioranza relativa,nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri ciascuna Camera, e

almeno i 2/3 per evitare l’eventuale referendum costituzionale che può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da: 500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera.

Per tale referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.

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Limiti della revisione costituzionale

LIMITE ESPLICITO posto dalla Costituzione (art.139):“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

LIMITI IMPLICITI:Principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (principio democratico,

di eguaglianza, della sovranità popolare, della rigidità costituzionale …..)Nucleo essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo.

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segue … FONTI STATALI

Legge formale ordinaria ed atti con forza di legge La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e

promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o costituzionale).

Gli atti aventi forza di legge sono gli atti normativi che non hanno la “forma” della legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di:

Decreti legislativi Decreti legge Decreti in caso di guerra Decreti di attuazione dello Statuto Referendum abrogativi

Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le

FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano

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L’iter legislativo ordinario

Le fasi di cui si compone l’iter legis sono:

L’iniziativa legislativa

La deliberazione delle Camere

La promulgazione della legge

L’iniziativa legislativaHanno diritto di iniziativa legislativa: Il Governo (disegni di legge)Ogni parlamentare50.000 elettoriOgni Consiglio regionaleIl CNEL

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La deliberazione delle Camere

Tipi di procedimento

Ogni progetto di legge, prima di essere votato in Aula, deve prima essere esaminato da una commissione parlamentare scelta dal Presidente della Camera per competenza, secondo tre tipi di procedura: PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCEDIMENTO MISTO PROCEDIMENTO IN SEDE DELIBERANTE

In sede referenteLa commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Trasmette, poi, il testo finale all’Aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti. Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell’altra Camera (navette)

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Segue … Tipi di procedimento

In sede redigente

Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge.

In sede deliberanteAlla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa:il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione.

Non c’è dibattito e voto in Aula.

Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.

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INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA

PROMULGAZIONE: ad opera del Presidente della Repubblica• Il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge alle

Camere (per motivi di merito costituzionale e non attinenti al contenuto politico della legge) ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo deliberato. Tale rinvio può essere compiuto una sola volta: nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la stessa legge, il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.

PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta degli atti normativi

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LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVILa legge di delega è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le

proprie funzioni legislative.Il decreto legislativo è quell’atto avente forza di legge deliberato dal Governo

previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega.Caratteristiche della legge-delega: può essere conferita esclusivamente con legge formale può essere conferita soltanto all’intero Governo e non ai singoli ministri deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. contenuti

necessari)Procedimento del decreto legislativo: • proposta del ministro competente• delibera del Consiglio dei ministri• emanazione del Presidente della Repubblica

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segue … FONTI STATALI

Il decreto legge Il decreto legge è un atto avente forza di legge, adottabile “in casi straordinari di

necessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla G.U. e “perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni.

Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva diAssemblea

Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.

Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, “anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”.

Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge il decreto.

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I decreti legge non convertiti:

I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti sono risolti in due modi: attraverso la c.d. legge di sanatoria il governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori in materia (art.77 Cost).

La responsabilità richiamata dalla Costituzione è sia penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi con l’emanazione del D.L.) sia civile (i ministri rispondono solidalmente di eventuali danni provocati a terzi) sia amministrativo-contabile (c.d. danno erariale).

La reiterazione dei decreti leggeLa L. n. 400/1988 la vietava solo in caso di diniego di conversione anche da parte di una sola delle CamereLa sent. n. 360/1996 pone un divieto generale di reiterazione in qualunque caso di mancata conversione

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segue … FONTI STATALI

I Regolamenti parlamentariI Regolamenti parlamentari sono fonti a competenza riservata

I Regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori soltanto alla Costituzione.

Il Regolamento parlamentare è l’atto cui l’articolo 64 Cost. riserva la disciplina dell’organizzazione di ciascuna Camera, ivi compreso il procedimento legislativo.

Procedimento: sono approvati a maggioranza assoluta e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Esclusione da parte delle Corte costituzionale del controllo della loro legittimità costituzionale

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segue … FONTI STATALI

Referendum abrogativo

Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione (strumento di democrazia diretta).

È “un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria” (fonte primaria).

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I regolamenti governativiAtti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi: non si distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza.Fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge.Procedimento di emanazione di regolamenti governativi: deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L’atto, a questo punto è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Tipologia di regolamenti: regolamenti di esecuzione delle leggi regolamenti di attuazione regolamenti indipendenti regolamenti di organizzazione regolamenti delegificati*

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FONTI REGIONALI

Gli Statuti regionali

Statuti speciali:

• disciplinati dall’art. 116 Cost.

• adottati con legge costituzionale ma modificabili con legge regionale

• le modifiche agli Statuti speciali non sono sottoponibili a referendum

Statuti ordinari:

• disciplinati dall’art.123 Cost.

• ciascuna Regione si dota di un proprio Statuto

• entro 3 mesi dalla pubblicazione, 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei Consiglieri regionali può proporre un referendum

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segue …. FONTI REGIONALI

La legge regionale

E’ una legge ordinaria formale, quindi collocata tra le fonti primarie. Ad essa è equiparata la legge provinciale, emanata dalle Province di Trento e Bolzano.

Il procedimento di formazione della legge regionale: iniziativa: spetta alla Giunta, ai consiglieri regionali e agli altri soggetti individuati dagli Statuti

approvazione: le leggi regionali sono approvate dai Consigli regionali a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate. E’ previsto anche il ruolo delle Commissioni consiliari in sede referente.

promulgazione: spetta al Presidente della Regione.

pubblicazione sul B.U.R.

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FONTI REGIONALI E LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

La riforma del Titolo V della Costituzione (L. n. 3/2001)

Il nuovo articolo 117 stabilisce: un elenco di materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato un elenco di materie su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente: lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre il resto della disciplina compete alle Regioni. Tutte le materie non comprese nei due elenchi sono disciplinati dalle Regioni (potestà legislativa residuale delle Regioni).

Gli obblighi internazionali e gli obblighi comunitari:Parificate le posizioni del legislatore regionale e statale.

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segue …. FONTI REGIONALI

Regolamenti regionali

Prima della riforma, il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale, mentre oggi la scelta spetta agli Statuti.

La riforma del 2001 ha introdotto il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari: il Governo può emanare regolamenti solo sulle materie di esclusiva competenza statale.

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Fonti degli enti locali

Pari dignità istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato quali componenti che “costituiscono la Repubblica” (art.114).

Rilevanza costituzionale degli Statuti degli enti locali (anche Comuni e Province sono tenuti a dotarsi di uno Statuto).

Comuni e Province adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare, per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

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FONTI COMUNITARIE

La distinzione fondamentale nel sistema delle fonti comunitarie

Diritto derivato Diritto convenzionale

Atti vincolanti Atti non vincolanti raccomandazioni CE

REGOLAMENTI CE: direttamente applicabili DECISIONI CE: direttamente applicabili ma rivolte a soggetti specifici DIRETTIVE CE: non direttamente applicabili, obbligatorie nei risultati, discrezionali nei mezzi per raggiungerli ECCEZIONE

Il diritto convenzionale è sovraordinato al diritto derivato.

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DIRETTIVE SELF-EXECUTING o DETTAGLIATE

Così denominate perché contenenti una disciplina molto puntuale. Ne consegue che:

Possono essere immediatamente applicate

Ricoprono forza vincolante per la parte disciplinata in dettaglio nella normativa

Possono fondare la responsabilità dello Stato inadempiente nei confronti dei propri cittadini che, a causa del ritardo, hanno subito un danno

Finché non vengono recepite, intervengono solo nei rapporti verticali cittadino-Stato, non in quelli orizzontali, cittadino-cittadino.

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Diritto comunitario e diritto interno

Prevalenza del diritto comunitario su quello interno

Le norme comunitarie non solo entrano direttamente nel nostro ordinamento ma prevalgono sulle norme interne contrastanti. Ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono autonomi e separati (teoria dualistica) La norma comunitaria non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi dello Stato Il Trattato CE segna la ripartizione di competenze tra i due ordinamenti Gli eventuali conflitti tra norme vanno risolti dal giudice italiano applicando tale criterio della competenza.

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Principio di sussidiarietà e di attribuzione

Principio di attribuzione: la Comunità disciplina solo ciò che le è assegnato dai Trattati

I conflitti di attribuzioni delle competenze sono regolati dal

principio di sussidiarietà:

“La Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri”.

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