Corso di diritto e economia

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DIRITTO ED ECONOMIA Nozione di che cos’è il diritto Il diritto è sistema di regole che servono a disciplinare il funzionamento e l’organizzazione della società in cui viviamo. Tramite queste regole il diritto indica quindi una serie di comportamenti da tenere, divieti da rispettare previsti ecc, che hanno lo scopo di conseguire il buon funzionamento della società e la civile convivenza tra le persone* *(praticamente stabilire una pacifica convivenza, infatti molte regole presenti nella nostra società non sempre premiano a pieno coloro che ricevono un danno da un comportamento sbagliato ma fanno in modo che quel comportamento non possa più a ripetersi) Quando parliamo di di diritto dobbiamo specificare che cosa significa in “SENSO OGGETTIVO e “SENSO SOGGETTIVO” , infatti capire questi due significati è indispensabile per capire a pieno il sistema delle regole che è il diritto. DIRITTO = INSIEME DÌ REGOLE = NORME GIURIDICHE DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO: Significa fare riferimento “porre l’attenzione” sull’oggetto del diritto ovvero le regole di condotta che ogni persona deve rispettare. (il diritto oggettivo è anche l’insieme delle norme giuridiche che darà vita poi all’ordinamento giuridico) DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO: significa porre l’attenzione sui soggetti ovvero alla possibilità che la legge attribuisce alle persone. (come quando le legge attribuisce ai maggiorenni la capacità di agire ovvero quella di agire in giudizio contro un’ ente o una persona che ha leso i suoi interessi o la persona, e di pretendere che altri tengano un certo comportamento, o riferito ad vigile urbano a cui la legge da il potere di infliggere una multa, ecc.) In sintesi Il concetto coglie il significato del termine diritto quando viene usato in senso soggettivo, per denotare un qualcosa che un soggetto ha (ad esempio, quando si dice che Tizio ha il diritto di proprietà di un bene o la libertà di parola). Il termine diritto viene usato anche in senso oggettivo, per denotare l'insieme delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico (ad esempio, il diritto italiano, svizzero, canonico, internazionale ecc.) o una sua parte (ad esempio, il diritto civile, amministrativo, costituzionale ecc.); in relazione a questo significato si parla di diritto oggettivo NORMA GIURIDICA L’insieme delle regole di condotta come già detto nel diritto oggettivo viene chiamato NORMA GIURDICA tuttavia le norme giuridiche riguardano tutti i soggetti di una società e precisamente di uno stato, infatti tutte le norme giuridiche presenti in uno stato formano l’ordinamento giuridico italiano se parliamo ad esempio dell’Italia, poi ci sono norme non giuridiche le cui regole valgono solo per alcuni soggetti, come ad esempio un regolamento di una piscina privata le cui regole valgono solo per chi la frequenta. Una norma giuridica ovvero le regole che tutti i soggetti della società hanno delle caratteristiche, ovvero che devono essere composte da: un carattere obbligatorio ovvero tutti devono seguirle e lo stato ne impone il rispetto anche attraverso del organi dello stato appositi. (polizia amministrativa ecc.) , un carattere generale perché le norme devono essere rivola non ad uno specifico soggetto ma un numero non determinato di soggetti (non può esserci una norma che dica solo a Pinco Pallino, o ai suoi familiari di non gettare i rifiuti dal balcone, ma una norma indica che a tutti la generalità dei soggetti di non gettare rifiuti dal balcone), un carattere astratto ovvero che devono essere applicabili ad un numero infinito di situazioni concrete (ad es. una norma che prevede il divieto di non rubare deve essere applicabile a tutti i tipi di furto ,“ come il furto di cioccolatini o di gioielli sono in astratto riferibili alla stessa norma”), un carattere

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Principi Basilari di Diritto

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DIRITTO ED ECONOMIA

Nozione di che cos’è il diritto Il diritto è sistema di regole che servono a disciplinare il funzionamento e l’organizzazione della società in cui viviamo. Tramite queste regole il diritto indica quindi una serie di comportamenti da tenere, divieti da rispettare previsti ecc, che hanno lo scopo di conseguire il buon funzionamento della società e la civile convivenza tra le persone*

*(praticamente stabilire una pacifica convivenza, infatti molte regole presenti nella nostra società non sempre premiano a pieno coloro che ricevono un danno da un comportamento sbagliato ma fanno in modo che quel comportamento non possa più a ripetersi)

Quando parliamo di di diritto dobbiamo specificare che cosa significa in “SENSO OGGETTIVO e “SENSO SOGGETTIVO” , infatti capire questi due significati è indispensabile per capire a pieno il sistema delle regole che è il diritto.

DIRITTO = INSIEME DÌ REGOLE = NORME GIURIDICHE

DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO: Significa fare riferimento “porre l’attenzione” sull’oggetto del diritto ovvero le regole di condotta che ogni persona deve rispettare. (il diritto oggettivo è anche l’insieme delle norme giuridiche che darà vita poi all’ordinamento giuridico)

DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO: significa porre l’attenzione sui soggetti ovvero alla possibilità che la legge attribuisce alle persone. (come quando le legge attribuisce ai maggiorenni la capacità di agire ovvero quella di agire in giudizio contro un’ ente o una persona che ha leso i suoi interessi o la persona, e di pretendere che altri tengano un certo comportamento, o riferito ad vigile urbano a cui la legge da il potere di infliggere una multa, ecc.)

In sintesi Il concetto coglie il significato del termine diritto quando viene usato in senso soggettivo, per denotare un qualcosa che un soggetto ha (ad esempio, quando si dice che Tizio ha il diritto di proprietà di un bene o la libertà di parola). Il termine diritto viene usato anche in senso oggettivo, per denotare l'insieme delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico (ad esempio, il diritto italiano, svizzero, canonico, internazionale ecc.) o una sua parte (ad esempio, il diritto civile, amministrativo, costituzionale ecc.); in relazione a questo significato si parla di diritto oggettivo

NORMA GIURIDICA

L’insieme delle regole di condotta come già detto nel diritto oggettivo viene chiamato NORMA GIURDICA tuttavia le norme giuridiche riguardano tutti i soggetti di una società e precisamente di uno stato, infatti tutte le norme giuridiche presenti in uno stato formano l’ordinamento giuridico italiano se parliamo ad esempio dell’Italia, poi ci sono norme non giuridiche le cui regole valgono solo per alcuni soggetti, come ad esempio un regolamento di una piscina privata le cui regole valgono solo per chi la frequenta.

Una norma giuridica ovvero le regole che tutti i soggetti della società hanno delle caratteristiche, ovvero che devono essere composte da: un carattere obbligatorio ovvero tutti devono seguirle e lo stato ne impone il rispetto anche attraverso del organi dello stato appositi. (polizia amministrativa ecc.) , un carattere generale perché le norme devono essere rivola non ad uno specifico soggetto ma un numero non determinato di soggetti (non può esserci una norma che dica solo a Pinco Pallino, o ai suoi familiari di non gettare i rifiuti dal balcone, ma una norma indica che a tutti la generalità dei soggetti di non gettare rifiuti dal balcone), un carattere astratto ovvero che devono essere applicabili ad un numero infinito di situazioni concrete (ad es. una norma che prevede il divieto di non rubare deve essere applicabile a tutti i tipi di furto ,“ come il furto di cioccolatini o di gioielli sono in astratto riferibili alla stessa norma”), un carattere

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coercitivo ovvero devono prevedere una punizione o sanzione per coloro che non seguono le norme. Tuttavia il carattere della coercitività non è presente in tutte le norme.

LA SANZIONE

Il mancato rispetto della norma può avere come conseguenza la sanzione (ad es. non indossare il casco obbligatorio può essere punito col pagamento di una somma di denaro), che impone quindi al trasgressore a tenere un determinato comportamento. La sanzione ha tre funzioni principali : PREVENTIVA [la presenza di una conseguenza sfavorevole connessa alla trasgressione della norma, induce la maggior parte dei cittadini a rispettare la norma stessa alfine di evitare proprio la sanzione] RIPARATORIA [la funzione che cerca di porre rimedio agli effetti negativi del mancato rispetto della norma] PUNITIVA [determina conseguenze negative per chi non rispetta le norme]

Le fonti del diritto Le fonti del diritto derivano dagli atti (documenti) e i fatti (comportamento tenuto in modo costante e uniforme nella convinzione di rispettare una norma giuridica) , infatti cosi distinguiamo le fonti fatto che non sono altro che gli usi e le consuetudini , mentre la stragrande maggioranze delle norme giuridiche provengono dalle fonti atto che sono prodotte da organi competenti (ad esempio il parlamento) tramite determinate procedure (approvazione delle due camere che formano il parlamento) .

In nessun caso le fonti fatto (gli usi e le consuetudini) devono contrastare con le fonti atto (ovvero tutte le norme approvate degli organi come il parlamento fino a quelle approvate dai consigli comunali o dalle ordinanze dei sindaci di una città) le fonti fatto possono solo completare quello che non viene previsto dalle fonti atto.

Le fonti del diritto sono riunite per formare un ordinamento giuridico ovvero tutta quella serie di norme che disciplinano la società sono organizzate come una gerarchia la fonte più importante è spessa quella con il procedimento più lungo di approvazione e che richiedono un’ampia partecipazione all’approvazione della stessa.

Quindi per questa regola troviamo in cima:

1.) LA COSTITUZIONE - legge delle leggi - a) Leggi costituzionali ,leggi di revisione costituzionale(leggi che modificano la costituzione e che richiedono una doppia approvazione dei due rami del parlamento con un ampio numero di voti a distanza di alcuni mesi l’una dall’altra e disposizione costituzionali

2.) LEGGI ORDINARIE (leggi che sono espressione del voto del parlamento e che prevedono una sola approvazione salvo modifiche dei due rami del parlamento e che non richiedono un ampia maggioranza per la loro approvazione come avviene per le leggi di revisione costituzionale) a) Atti aventi forza di legge (Sono degli atti che hanno lo stesso valore delle leggi ordinarie ma che sono espressione del Governo e che sono precisamente il decreto legge ed il decreto legislativo, il primo lo si fa per avvenimenti che accadono nella società che non sono regolamentati e per motivi strettamente necessari ed urgenti e non vi è il tempo da parte del parlamento di fare una legge mentre il secondo lo si fa per una richiesta del parlamento al governo perché il parlamento non ha le competenze tecniche per inserire delle norme giuridiche ovvero delle leggi che disciplinaino una materia in particolare - ad esempio delle norme che disciplinino la pesca e la navigazione si avrà bisogno di consultare i tecnici del ministero del commercio e della difesa ecc. - ) b) Regolamenti Comunitari (Norme che sono al pari delle leggi ordinarie che entrano direttamente nel nostro ordinamento giuridico e in quello di tutti i paesi membri dell’unione europea tra cui anche l’Italia)

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3.) LEGGI REGIONALI (leggi che sono efficaci nell’ambito di una Regione, approvate dal Consiglio regionale con proposta della Giunta regionale e, a differenza delle altre fonti, viene pubblicata sia presso il Bollettino ufficiale delle Regioni, sia per titolo informativo sulla Gazzetta Ufficiale) a) Regolamenti ministeriali (regolamenti emanati dagli Organi del Governo “Ministeri”) b) Regolamenti degli Enti costituzionali (regolamenti emanati da Enti statali di valore nazionale es. Agenzia delle entrate)

4.) USI E CONSUETUDINI (comportamento tenuto in modo costante e uniforme ed è generalmente osservato dai consociati, i quali sono convinti di rispettare una regola giuridica. Le consuetudini sono contemplate in alcuni casi anche dalle leggi ordinarie, ad es. nell’ art. 893 del cod. civile, dove per regolamentare la distanza del piantare alberi l’art. dispone che si osservino, oltre ad eventuali regolamenti ,anche gli usi locali).

Questa gerarchia è importante anche nel momento in cui ci sia un contrasto tra le norme giuridiche ad esempio una legge regionale non po’ mai andare in contrasto di una legge ordinarie specie in materie che nono gli competono, e una legge ordinaria non può mai contrastare una legge costituzionale.

I rami del diritto Diritto privato (disciplina i rapporti tra i privati “persone o società)

Il diritto privato include il diritto civile, che si occupa dei rapporti tra soggetti privati (persone) , ad es. rapporti nel matrimonio, familiari, di proprietà ecc. e il diritto commerciale , che si occupa di disciplinare i rapporti non tra le persone, ma tra soggetti che operano nel campo dell’ economia, ad es. le società, i marchi, i brevetti ecc.

Diritto pubblico (disciplina i rapporti tra le persone e lo Stato)

Il diritto pubblico include il diritto costituzionale, che riguarda tutte le regole fondamentali dell’ ordinamento statale riassunte nei titoli della Costituzione , il diritto amministrativo, che riguarda l’attività e il funzionamento della pubblica amministrazione, ad es. tutti i soggetti come lo Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici ecc., il diritto comunitario, che riguarda tutte le norme facenti funzionare l’Unione europea e il diritto penale, che riguarda le attività di prevenzione e repressione dei vari reati contro le persone inclusi nel cod. penale.

COSTITUZIONE, LEGGI COSTITUZIONALI, LEGGI

DÌ REVISIONE COSTITUZIONALE

1

LEGGI ORDINARIE, ATTI AVENTI FORZA DÌ LEGGE (decreti legge e decreti legislativi),

REGOLAMENTI COMUNITARI

2

LEGGI REGIONALI, REGOLAMENTI

3

USI E CONSUETUDINI

4

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Ricerca ed interpretazione delle norme giuridiche Le norme giuridiche sono ricercabili tramite le fonti del diritto ad es. quando dobbiamo cercare un articolo della Costituzione “Cost.” sappiamo che la norma che stiamo cercando si trova nella Costituzione , se invece stiamo cercando una legge ” L. “ , decreto legge “D.L.”, decreto legislativo “D.L.G.” sappiamo di doverlo trovare nella Gazzetta Ufficiale o nei Codici.

*“C.C.”= Codice civile “C.P.C.”= Codice di procedura civile “C.P.”= Codice penale “C.P.P.”= Codice di procedura penale]

Infine ci sono i testi unici “T.U.” che sono una raccolta di Leggi ordinarie e Regolamenti che disciplinano una determinata materia, ad. es. il testo unico sulle imposte sul reddito, che raccoglie tutte le norme riguardanti le imposte e il testo unico sulla privacy, che raccoglie tutte le norme riguardanti la privacy.

Oltre alla ricerca della norma giuridica secondo la fonte e di fondamentale importanza la sua interpretazione :

[A tal proposito, si parla di interpretazione letterale quando, alla lettura della norma, si attribuisce ad ogni parola della stessa il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto, giungendo quindi alla comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può avere quando l'interprete della disposizione normativa provvede alla interpretazione logica, ovvero all'analisi della disposizione in base alla ratio (la ragione pratica) da cui tale norma è scaturita: si guarda, quindi, al risultato pratico della norma, che in contesti differenti ha ragioni differenti: la regola "è vietato sporgersi" ha un risultato pratico diverso a seconda che la si ritrovi in cima ad un terrazzo panoramico di un palazzo o vicino a un finestrino di un treno; nel primo caso, si vuole impedire che qualcuno, sporgendosi, precipiti dal terrazzo, mentre nel secondo caso si vuole evitare che una delle parti del corpo giunga in collisione con un palo o un treno proveniente dalla parte opposta, con ovvie conseguenze.]

Inoltre di fondamentale importanza i soggetti che compiono l’interpretazione

autentica, quando è compiuta dal potere legislativo (parlamento); in quanto tale, essa è

vincolante non che emanatore della norma giurdica in se;

giudiziale, quando è compiuta dal giudice in un caso concreto durante un processo dando

esattamente l’interpretazione corretta;

dottrinale, quando è compiuta dai giuristi, ovvero quella fatta degli studiosi del diritto che

non è vincolante ma aiuta a spiegare in maniera più semplificata e concreta una norma.

[e, in base ai risultati a cui perviene, in estensiva o restrittiva (se, cioè, estende il campo di

applicazione della norma rispetto al suo tenore letterale, o viceversa lo restringe)].

Efficacia della norma Molto importante per la norma giuridica è l’efficacia, che non è altro che il periodo che intercorre dalla entrata in vigore ovvero il giorno in cui effettivamente viene a far parte del nostro ordinamento quindi quella norma diventa funzionante (ad esempio se viene fatta una legge per l’obbligo di circolazione per le sole auto elettriche nel momento in cui chi ha un’auto a benzina sarà costretto ad adeguarsi ) alla fine della sua efficacia con l’abrogazione della norma stessa.

L’entrata in vigore della norma giuridiche vengono pubblicate sulla gazzetta ufficiale per essere messe a conoscenza di tutti i soggetti destinatari al fine di divenire obbligatorie per riguarda le leggi ordinarie deve intercorre un periodo di tempo di 15 giorni dalla pubblicazione salvo quando non sia specificato nella stessa legge un periodo diverso, mentre per il decreto legge il giorno stesso della pubblicazione.

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L’efficacia della legge salvo in alcuni casi “ad esempio in materia penale” l’efficace delle norme è

irretroattiva ovvero è valida dal momenti in cui diventa efficace.

Oltre che temporale, l’ efficacia delle norme riguarda anche lo spazio, tipo le norme approvate dal

parlamento italiano avranno efficacia solo nel territorio italiano, mentre quelle approvato dai

consigli regionali avranno efficacia solo nella regione in cui sono stati approvato.

ABBROGAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

La norma giuridica termina la sua efficacia nel momento in cui viene abrogata e perde

completamente di efficacia.

la norma fondamentale in tema di abrogazione è posta dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in

generale.

Tale norma regola il fenomeno della successione delle leggi nel tempo, prevedendo che la nuova

legge abroghi quella previgente qualora:

1. vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa)

2. vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (abrogazione tacita)

3. vi sia stato un referendum abrogativo in cui i cittadini maggiorenni sono chiamati a votare

per l’abrogazione di quella norma.

La norma può essere anche abrogata solo in parte, e in tal caso si parla di abrogazione parziale.

Soggetti del diritto I soggetti del diritto sono tutte quelle persone che compongono la società e si distinguono in due tipi:

le persone fisiche: si intende ogni essere umano vivente, uomo o donna le organizzazioni collettive: i soggetti la cui attività è sottoposta a regole giuridiche, ad es. scuola, negozi, associazioni sportive ecc.

Le persone fisiche

L’ordinamento giuridico prevede per le persone fisiche la capacità giuridica, ossia la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici dalla nascita fino alla morte, ad es. possedere una casa, avere diritto al proprio nome ecc. e la capacità di agire che consiste nel compiere atti che modificano la propria situazione giuridica come ad esempio contrarre matrimonio, effettuare un pagamento ad un terzo soggetto, ecc.

La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni, perché si ritiene che ha quella età sia la piena capacità di intendere, cioè di capire le azioni che si stanno compiendo, e di volere ovvero la capacità di compiere delle scelte.

Limiti della capacità di agire

Può accadere che una persona, anche se maggiorenne, non sia in grado di “agire” in maniera autonoma nel proprio interesse (ad es. in caso di alcune malattie psichiche), per cui viene considerata dalla legge incapace:

PERSONA “FISICA”

CAPACITA GIURDICA

CAPACITA DÌ AGIRE (MAGGIORENNI)

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incapacità ASSOLUTA:

CHI SONO?

Sono incapaci assoluti:

i minorenni fino a 18 anni, i cui atti sono compiuti dai genitori o dal tutore in alcuni casi. (ad esempio gli orfani di entrambi i genitori)

gli interdetti giudiziali, ossia persone che seppur maggiorenni hanno una infermità mentale.(sono invalidi nella mente e nella volontà) Sono dichiarati incapaci da una sentenza del giudice che nomina per loro un tutore.

gli interdetti legali, sono coloro che sono stati condannati ad una pena in cui c’è una reclusione (“carcere”) per un periodo al di sopra dei 5 anni, anche questi come gli interdetti giudiziari hanno bisogno di una sentenza del giudice per essere dichiarati tali, ma a differenza dei precedenti l’interdizione e limitata a quegli atti di natura patrimoniale (“movimenti di denaro, vendite e acquisiti di immobili, firmare degli assegni,sottoscrivere delle cambiali, chiedere un prestito) per i quali deve essere nominato un tutore.

COSA POSSONO FARE?

Tutti gli incapaci assoluti posso compiere atti di natura personale come contrarre matrimonio o fare

testamento agli eredi.

QUANDO HANNO BISOGNO DEL “TUTORE”?

Essendo incapaci assoluti hanno bisogno di un “tutore” che si occupano di “Atti di Ordinaria

Amministrazione”:

- prestare cure alla persona dell’interdetto o richiedere la prestazione di cure presso un centro specialistico e in caso di degenza (dimorare in via temporanea vedi malati in cura presso un ospedale) presso un centro comunicare al giudice le motivazione e l’intenzione di curarlo presso quel centro specializzato; - la rappresentanza in tutti gli atti civili (rappresentanza legale del tutelato); - l’amministrazione dei suoi beni. (riscossione di un affitto, pagamento delle utenze, ecc,)

Il tutore può anche compiere ad eccetto degli atti personali anche “Atti di straordinaria amministrazione” ma solo tramite l’autorizzazione del giudice. (un atto di straordinaria amministrazione può essere anche l’accettazione di un bene in eredita a favore dell’interdetto o la vendita di un immobile (seconda casa, garage) i cui proventi posso essere utilizzati per curare l’interdetto”

Incapacità RELATIVA:

CHI SONO?

Sono incapaci relativi:

i minori emancipati, ossia chi sia stato autorizzato loro dal Tribunale per i Minorenni a contrarre Matrimonio avendo già compiuto il sedicesimo anno di età.

gli inabilitati, ossia coloro che in alcune situazioni possono esporre loro stessi e i familiari a gravi conseguenze, ad. es. gli alcolizzati, utilizzatori di droghe o chi per un eccessivo buonismo (prodigo) dilapida tutti i suoi averi e quelli della famiglia in via del tutto ingiustificata.

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COSA POSSONO FARE?

Gli incapaci relativi possono compiere tutti quegli “Atti di Ordinaria Amministrazione” come riscossione di un affitto, pagamento delle utenze, pagamento di un oggetto “bene mobile” ecc.

QUANDO HANNO BISOGNO DEL “CURATORE”?

Il curatore viene nominato tramite sentenza del giudice come per il ”Tutore” e può compiere tutti quegli “Atti di straordinaria amministrazione” come la vendita di un’immobile eccetera.

Per l’incapacità assoluta e relativa una nuova figura più diretta soprattutto per “inabilitazione o interdizioni parziali o temporanea” della figura dell’amministrazione di sostegno che provvederà a compiere quegli atti a tutela della gestione degli interessi della persona che ne ha bisogno. (legge 9/6/2004)

Dove risiede il soggetto del diritto: Il soggetto del diritto oltre ad avere una collocazione come persona con capacità giuridica si distinguono:

Residenza: luogo in cui persona vive fisicamente(Nell'ambito del territorio italiano, la residenza può essere riferita ad un solo luogo, ai fini dell'iscrizione alle liste elettorali, dell'abitazione che viene dichiarata come prima casa, e di tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti in una determinata località. Un cittadino può avere residenza in uno o più Paesi, al di fuori dell'Italia.

Domicilio: E’ il luogo dove la persona ha deciso di farne il centro dei propri affari e interessa, domicilio e residenza spesso coincidono, ma alle volte no, ad esempio alcune persone possono vivere in un luogo presso il quale ci sono i principali uffici della sua azienda, ed essere residente insieme alla sua famiglia in un luogo completamente diverso

Dimora: E’ un luogo temporaneo presso cui si trova la persona, un esempio di dimora può essere anche la permanenza presso un albergo .

La Famiglia La famiglia è il più antico nucleo sociale che ha subito profonde modifiche nel tempo. Inizialmente era di tipo patriarcale (il padre era il capofamiglia a cui spettava che esercitava una potere decisionale sia sul coniuge sia sui figli) fino addirittura alla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/75 riforma del diritto

di famiglia) ,oggi invece è di tipo mononucleare formata quindi da un unico gruppo in cui fanno parte uomo,donna e loro figli. Lo Stato riconosce e tutela la famiglia nell’art. 29 della Costituzione in cui la si definisce come una società naturale fondata sul matrimonio.

Art. 29 Cost.: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

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Il matrimonio è un atto giuridico consistente in un accordo volontario, libero e incondizionato tra due sposi, da cui nasce un rapporto, che genera una serie di diritto e doveri tra i coniugi stessi e i loro figli.

La famiglia di fatto, costituita da uomo e donna conviventi, non ha rilevanza giuridica in Italia dove

per famiglia proprio come dice nell’articolo costituzionale ha come unico presupposto solo il

matrimonio.

L’atto giuridico del matrimonio può essere celebrato in due modi:

Concordatario e civile a seconda del rito con cui viene celebrato. Nel primo caso è regolato da un patto internazionale, definito Concordato, stipulato tra la Chiesa cattolica e lo Stato nel 1929 e rinnovato nel 1984. Avviene in chiesa e il sacerdote oltre a conferire il sacramento assume le funzioni di ufficiale dello stato civile, ossia provvede all’affissione delle pubblicazioni,legge alcuni articoli del codice civile come ad es. i diritti e doveri dei coniugi, compila la copia dell’atto matrimoniale trasmettendola poi al Comune. Nel secondo caso è disciplinato solo dalla legge statale. Viene celebrato da un laico , il sindaco o un assessore comunale.

Inoltre il matrimonio può essere religioso cattolico e religioso non cattolico. Il primo è regolato dal diritto canonico e non ha validità giuridica per lo Stato, invece il secondo viene celebrato tra coppie di religione diversa da quella cattolica ed è regolato dalla legge italiana, per cui è ritenuto civile.

Presupposti e impedimenti del matrimonio

Per celebrare il matrimonio l’ordinamento giuridico italiano richiede:

La maggiore età o per i minori emancipati la sentenza del giudice che al 16°anno di età li ritiene tali)

La capacità di intendere e di volere

La libertà di stato, ossia una persona deve essere libera dai vincoli matrimoniali precedenti (celibato)

L’inesistenza d’impedimenti tra i coniugi rappresentati da legami di parentela o affinità.

Per questo motivo le pubblicazioni affisse all’albo pretorio dei Comuni di residenza degli sposi servono non solo a rendere note le celebrazioni, ma a consentire eventuali denunce in tempo a chi potrebbe conoscere cause d’impedimento.

I rapporti tra i coniugi

I rapporti coniugali possono essere di natura personale, riguardanti la sfera morale, e patrimoniale, ed economica. Devono essere di assoluta parità e comportare obblighi di fedeltà, coabitazione (vivere insieme), assistenza materiale e morale, collaborazione nell’interesse familiare.

I rapporti tra genitori e figli

I genitori verso i figli esercitano la potestà, ossia un insieme di diritti e doveri che esercitano nel loro esclusivo interesse. Inoltre hanno anche rappresentanza legale del minore e l’obbligo del suo mantenimento, istruzione ed educazione.

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Separazione e Divorzio Prima del 12 maggio del 1974 non era previsto lo scioglimento almeno civile dell’atto giuridico del matrimonio che si estingueva solo alla morte di un coniuge od entrambi i coniugi dopo di esso sono nati l’istituzione della separazione e quella del divorzio. Per ottenere il divorzio bisogna prima passare per l’istituto della separazione

La separazione personale dei due coniugi ha luogo quando essi decidono di non protrarre ulteriormente la loro vita in comune

La separazione può essere di fatto: uno o entrambe i coniugi pongono fine alla loro convivenza senza legalizzare la situazione . La separazione può essere legale: quando entrambi i coniugi si separano con le formalità previste dalla legge e può essere con procedura consensuale o giudiziale.

1. Consensuale : è frutto di un accordo tra i coniugi sia per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali, sia l’affidamento dei figli (affidamento condiviso), e deve ricevere l’omologazione da parte di un giudice, ossia un suo provvedimento.

2. Giudiziale: è frutto di un disaccordo da parte dei due coniugi che non riescono a trovare punti in comune per la separazione del patrimonio, per l’affidamento dei figli o eventuali assegnazioni di somme di denaro a favore di uno dei due coniugi stessi. Quindi sarà il tribunale, ascoltate entrambe le parti, a deciderlo.

Alla fine del periodo di separazione, se non è stata possibile una riconciliazione tra entrambe i coniugi, si potrà ricorrere al divorzio. Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio civile, con cessazione degli effetti civili (che riguardano le norme del codice civile e della Costituzione), ma non effetti in campo religioso, in quanto il matrimonio è indissolubile per la Chiesa cattolica. Ognuno dei due coniugi può chiedere il divorzio quando si verifica una delle seguenti condizioni:

Separazione interrotta per almeno 3 anni (consensuale o giudiziale).

Annullamento del matrimonio ottenuto all’estero dall’altro coniuge.

Rettifica o anche cambiamento di sesso di uno dei due coniugi, in quanto non è tollerato dal nostro ordinamento la convivenza in matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Sentenza di condanna a carico anche di un coniuge per reati gravi (sessuali, ergastoli, ecc.) consumati anche prima del matrimonio.

Mancata consumazione del matrimonio.

Le persone giuridiche

Le persone giuridiche (società di capitali, fondazioni e associazioni riconosciute) derivano dalle organizzazioni collettive, che sono costituite da più persone o da un insieme di beni, finalizzati ad un raggiungimento di uno scopo comune di natura economica e non. In base all’autonomia patrimoniale (ovvero l’autonomia che le persone giuridiche hanno nell’affrontare e nel pagare eventuali debiti con i soldi o con i beni messi in comune per lo scopo da raggiungere) si distinguono tra le persone giuridiche vere e proprie, che hanno un’autonomia patrimoniale perfetta * e gli enti di fatto, che hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta **

** in quanto non c’è completa separazione del patrimonio rispetto a quella perfetta, poiché nel caso in

cui le persone che fanno parte dell’organizzazione collettiva facciano un debito, i creditori possono

rivalersi, ovvero aggredire, oltre al patrimonio dell’organizzazione anche quello personale di chi ne fa

parte (società di persone, comitati e associazioni non riconosciute).

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Quando parliamo di beni intendiamo quelli che hanno un senso giuridico, ossia tutti quegli oggetti utili a soddisfare un bisogno dell’uomo, accessibili e limitati(che hanno un prezzo).

I beni possono essere divisi in due categorie: beni materiali e immateriali. Nel primo caso sono tutti quei beni tangibili (toccabili con mano), nel secondo tutti gli altri, ad es. un testo di una canzone, licenze e brevetti.

La relazione tra più soggetti (parti) è definita rapporto giuridico, il quale è regolato da norme di natura giuridica. Dal rapporto giuridico scaturiscono diritti e obblighi tra le parti, per cui una parte può trovarsi in una situazione giuridica, in cui può pretendere che altre persone tengano un certo comportamento a lei favorevole. Ad es. se una persona dà in prestito la sua auto ad un amico, egli si trova in una posizione favorevole rispetto a colui che l’ha ricevuta in prestito, in quanto egli ha diritto di pretendere dall’amico la riconsegna (questa posizione è anche detta situazione giuridica attiva). Invece altre persone possono trovarsi nella situazione opposta , ovvero devono tenere un determinato comportamento a favore di altre, ad es. l’amico che ha ricevuto l’auto in prestito ha l’obbligo di riconsegnare l’auto (questa posizione è anche detta situazione giuridica passiva )

Concetto di Stato Per garantire il rispetto delle regole e l’applicazione delle eventuali sanzioni nel caso siano violate, occorre che ci sia un soggetto o più di uno (Governo) che abbia un maggiore potere nei confronti degli altri. Si definisce potere politico se viene esercitato da uno Stato verso i suoi cittadini. Lo Stato è quindi un ente territoriale sovrano (ossia titolare del potere di stabilire regole e farle rispettare), costituito dall’organizzazione politica di un popolo,stanziato stabilmente su un territorio e sottoposto all’autorità di un Governo. I tre elementi costitutivi sello Stato sono : popolo, territorio e Governo il popolo di uno Stato è formato solo dai suoi cittadini, non considerando che si trovino sul suo territorio in un certo momento. Da questo concetto deriva la cittadinanza, ossia un insieme di diritti e doveri che caratterizzano tutte le persone appartenenti ad uno steso Stato. Il territorio è il luogo al cui interno lo Stato può esercitare il proprio potere. Più precisamente è uno spazio esteso che comprende la terraferma,lo spazio aereo sovrastante (atmosfera) e il sottosolo. Se lo Stato confina col mare, questi è considerato suo territorio fino a 12 miglia. La forma di Stato si riferisce ,in particolare, ai rapporti esistenti tra chi governa (stabilisce e applica regole) e chi è governato , esistono diverse forme di stato che si sono evolute con il tempo, da uno stato assolutistico dove il Re era proprietario dello stato e disponeva in maniera delle persone che ne facevano parte, successivamente con un lento progresso e le insofferenze del popolo nei confronti dell’autorità, nasce lo stato liberale che mette nel rapporto tra l’autorità che governa e dispone, la legge in particolare la cosiddetta costituzione ,dove viene sancito quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, privilegiando nella vita politica: una fascia di popolazione ricca e limitata dotata anche di buona cultura ed un buon reddito adatti a gestire la cosa pubblica, e una minore presenza in campo economico, perché sono le regole a sancire la vita dei cittadini, nello stato liberale nasce anche l’idea della separazione dei poteri in: legislativo (leggi/norme), potere esecutivo (applicare e dare esecuzione alle leggi e far funzionare il pubblico impiego)e potere giudiziario (Magistratura). Successivamente però lo stato liberale conosce una forte crisi fomentata (innescata) dalla parte della popolazione che non contava niente all’interno delle decisioni politiche dello stato, come analfabeti e operai vittima di una nuova aristocrazia borghese,insieme e tutta quella fascia rimasta scontenta della gestione della cosa pubblica ha portato dopo estenuanti lotte, ad uno

* in quanto si verifica la completa separazione del patrimonio (beni) dell’organizzazione, rispetto a

quelle persone che vi fanno parte. Infatti nel caso in cui la persona giuridica (organizzazione collettiva)

fa un debito, i creditori di questi possono rivalersi, ovvero aggredire, solo il patrimonio

dell’organizzazione e non quello personale di chi vi fa parte.

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stato democratico dove tutta la popolazione elegge a suffragio universale, (ovvero tutti hanno il diritto a votare-,”uomini e donne, ricchi e poveri”) a partecipare della vita dello stato tramite i propri rappresentati, alla formazione dei partiti politici, la tutela dei valori fondamentali dell’uomo, la redistribuzione della ricchezza e uno stato sociale in grado di venire in aiuto alla parte economicamente più debole della popolazione.

In diversi paesi il passaggio da uno stato liberale ad uno stato democratico non ha conosciuto un passaggio tranquillo e sono passati prima attraverso una forma di stato autoritario o di polizia come per il nostro paese in una versione forma di stato fascista e nazista in cui il potere esecutivo, nella figura del dittatore imponeva al popolo le sue decisioni e limitava i suoi diritti per imporre a tutti regole decise da pochi, e in altri nello forma di stato socialista dove è il partito che imponeva a tutti la filosofia marxista o ancor meglio il manifesto del partito comunista, mirato a raggiungere l’uguaglianza di tutte le classi sociali, con la gestione della cosa pubblica e dell’economia incentrata a tale obbiettivo, sopprimendo molte libertà

mentre la forma di Governo è il modo in cui è organizzato e gestito il potere politico.

Le forme di governo più classiche sono: La monarchia è un ordinamento politico in cui la sovranità dello stato è esercitata da una sola persona (Monarca \ Re) che esercitava in pieno il potere legislativo ciò di fare leggi, esecutivo quello di farle rispettare, e giudiziario quello di farsi giudice, la monarchia era di tipo assoluta nelle origini dello stato moderno fino a diventare costituzionale (parlamentari) per alcuni paesi con moti rivoluzionari più moderati dove il monarca diventa una semplice figura rappresentativa perché limitata ad alcune funzioni di secondo piano a partire dalla semplice ratifica (firma) di una legge approvata dal parlamento, nominare un primo ministro, su parere vincolante della maggioranza parlamentare. E quasi nessun potere giudiziario indipendente dal monarca, e dal parlamento.

La Repubblica è un ordinamento politico in cui la sovranità non spetta ad un persona sola ma al popolo (“Res-”) che con libere elezioni elegge dei rappresentati che si occuperanno di esercitare il potere politico. Nella forma di governo Presidenziale i cittadini eleggono il capo dello stato che ha ampi poteri esecutivi e propositivi per indirizzare e gestire lo stato mentre i rappresentanti eletti nel parlamento hanno una funzione legislativa di ratifica gli atti e le proposte di legge volute del presidente in concerto con il proprio staff.

Mentre nella forma di governo Parlamentare è il parlamento ad esercitare un potere più influente, infatti in base all’indirizzo scelto dalla maggioranza degli elettori, il capo dello stato nominato dallo stesso parlamento a nominare poi il capo del governo che dovrà sottoporsi alla fiducia del parlamento stesso. Quindi la figura Legislativa nelle mani del parlamento sotto pone al suo veto anche il potere politico esecutivo .

La Costituzione italiana La Costituzione è la nostra più importante fonte del diritto , indicata come la “legge delle leggi” e ogni Stato di tipo democratico ne ha una ed in forma scritta. Le carte costituzionali si distinguono tra loro in base a tre requisiti fondamentali:

- modalità di emanazione, per cui possono essere ottriate (concesse da re) o votate (con testo predisposto e votato democraticamente dai rappresentanti del popolo)

- modalità di modificazione, per cui possono essere rigide o flessibili. Le prime hanno una procedura più complessa per la loro modifica rispetto alle seconde, perché occorrono più votazioni e un maggiore consenso

- in base al contenuto possono essere lunghe o brevi

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La Costituzione italiana odierna è una Costituzione votata, rigida e lunga, mentre in passato ai tempi dell’unità d’Italia, lo Stato italiano dal 1861, con la sua unificazione, ha fatto riferimento a due principali testi costituzionali molto differenti tra loro: dapprima lo Statuto Albertino, ottriato (concesso dal re di Sardegna Carlo Alberto il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore con delle modifiche , fino alla nascita della Repubblica nel 1946 dopo il referendum popolare),breve ,flessibile e successivamente la Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore nel 1948. Lo Statuto Albertino è composto di 84 articoli, contiene l’indicazione del ruolo del re,di alcuni diritti e doveri dei cittadini (9 articoli), modalità di formazione e funzionamento degli organi fondamentali dello Stato e l’enunciazione dei poteri : legislativo (esercitato dal re e dalle due Camere, dei deputati e Senato); esecutivo (attribuito al re, che lo esercita con i ministri, da lui nominati e revocati); giudiziario (sempre al re, che lo esercita mediante giudici da lui nominati).

La Costituzione italiana attualmente in vigore è composta da 139 articoli, in cui sono descritti i principi fondamentali che ispirano il nostro Stato, diritti e doveri dei cittadini, struttura e funzionamento degli organi più importanti dello Stato. E’ suddivisa in due parti, precedute da una parte introduttiva definita “Principi fondamentali “ e seguite da una finale chiamata “Disposizioni finali e transitorie”.. Ogni parte inoltre è divisa in titoli, alcuni dei quali suddivisi in sezioni e ogni articolo è preceduto da un numero e suddiviso in commi (partizione del testo di legge che si conclude con un punto a capo). Ad es.:

ART.1 – L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. [primo comma] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. [secondo comma]

I principi fondamentali della Costituzione sono racchiusi nei primi 12 articoli.

Nel primo viene riconosciuta la forma di Governo dell’Italia come una Repubblica democratica, concetto rimarcato nell’affermazione della sovranità appartenente al popolo, che esercita questo suo potere tramite le elezioni. Infine si evidenzia il lavoro, come fondamento per la crescita e lo sviluppo della società. Nel secondo si evidenzia la garanzia dei diritti inviolabili dell’ uomo come i valori della vita, la libertà,ecc. riconosciuti sia ai singoli individui che alle formazioni sociali (famiglia,partiti politici, associazioni, ecc.) e in particolar modo viene sottolineata l’importanza della solidarietà sociale, al fine di creare collaborazione e aiuto tra le persone per favorire i soggetti più deboli. Nel terzo viene ribadito il principio dell’uguaglianza, intesa come formale e sostanziale. Nel primo caso tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. Nel secondo caso significa che è necessario far sì che ciascuna persona possa essere uguale alle altre, come ad. es. fa lo Stato favorendo l’istruzione dei cittadini, la crescita economica o la protezione sociale per le fasce deboli, in modo tale da rimuovere ostacoli al pieno sviluppo della persona. Nel quarto si definisce l’importanza del diritto-dovere al lavoro, in modo che lo Stato debba consentire che tutti abbiano la possibilità di svolgere un’attività lavorativa per contribuire al progresso della società secondo le proprie scelte e capacità. Nel quinto è sottolineata l’importanza dell’indivisibilità dell’Italia, per evitare situazioni di divisione del territorio,ma poiché c’è già diversità nelle varie zone del nostro Paese , vengono riconosciuti vasti compiti e poteri agli enti locali (ossia Comuni, Province, Regioni) per rispondere adeguatamente alle differenti esigenze territoriali. Di seguito, nel sesto si afferma la tutela per le minoranze linguistiche presenti in Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, consentendo l’uso di due lingue e garantendo maggiore autonomia amministrativa.

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Nel settimo e nell’ ottavo si parla dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e tra lo Stato e le altre confessioni religiose, affermando anche il principio che garantisce la libertà di professare la propria fede; mentre nel nono la nostra Costituzione pone l’attenzione sul rispetto e la valorizzazione della cultura, intesa come ricerca scientifica, tecnica e letteraria,ecc. , nonché la tutela di tutto il patrimonio artistico e paesaggistico del nostro Paese. Nel decimo e nell’undicesimo si parla del rapporto che l’Italia deve avere con il resto della Comunità internazionale, come l’inclusione in quelle che sono le maggiori organizzazioni internazionali. Inoltre , per quanto riguarda le risoluzioni dei conflitti che possono esserci nel mondo, l’Italia deve mettere al centro della sua politica, oltre che il ripudio della guerra, anche l’azione di riportare la pace in parità con altri Stati democratici. Infine il dodicesimo è puramente un articolo formale che descrive la bandiera con i colori del rosso, bianco e verde.

Mentre dall’ articolo 13 al 28 la costituzione dei principi che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini

Dal tredicesimo al sedicesimo articolo sono racchiusi le cosiddette libertà personali che tutelano :

(13) La libertà di poter agire nel fisico, nella mente e secondo la propria morale, non possono esserci forme di detenzione, di ispezione o perquisizione senza un atto motivato da parte di un giudice, (autorità giudiziaria) [per esempio per arrestare un persona che ha commesso un crimine, occorre il cosiddetto mandato di arresto o per fare una perquisizione occorre sempre e comunque un mandato di perquisizione] tuttavia la costituzione prevede che in casi urgenti, [ad esempio per molti casi di tipo penale che prevedono una severa detenzione+ un’ autorità inquirente, ad esempio un P.M. (magistrato) in concerto con la polizia e le forze dell’ordine possono in via provvisoria adottare un provvedimento di detenzione (carcere preventivo) o altro atto (una perquisizione), sostituendosi al giudice, al quale cmq entro 48 ore dall’avvenuta esecuzione (per esempio l’arresto di un pericoloso trafficante di droga, o un feroce serial killer) dovrà decidere se approvare o meno quell’arresto, o quel provvedimento del magistrato e della polizia, la mancata approvazione da parte del giudice, provocherà l’immediata, scarcerazione dell’arrestato. Nello stesso articolo la costituzione indica che alle persone al quale sarà limitata la libertà da parte del giudice non dovrà essere fatta nessuna violenza morale e fisica, (questo articolo elimina dal nostro ordinamento ogni forma di tortura e lavoro forzato)

(14) La garanzia di un domicilio inviolabile, ovvero inaccessibile a tutte quelle persone terze o appunto estranee alla nostra vita e quella dei nostri familiari, affinché le nostra attività si svolgano serenamente, ma nel caso in cui vi fossero dei problemi di natura sanitaria, come ad esempio può essere la presenza di pericolosi topi che possono pregiudicare la salute non solo di chi vive in quel domicilio ma anche i vicini, e la comunità , la costituzione prevede che ci siano delle leggi speciali che rendano possibile una ispezione o un accertamento presso un domicilio di un soggetto, stessa trafila anche per cause che possono riguardare altri problemi di incolumità pubblica come la presenza di un ordigno(bomba inesplosa), e per motivi tributarie e fiscali.

(15)La libertà di comunicazione sia tramite corrispondenza che altri mezzi (telefono,fax,internet,ecc.), intesa come tutela della sua segretezza, che può essere limitata solo nei casi di indagini giudiziarie, in cui possono essere autorizzate le intercettazioni, secondo procedure stabilite dalla legge.

(16)La libertà per i cittadini di circolare e soggiornare nel territorio nazionale e all’estero, eccetto per le limitazioni per motivi di ordine pubblico e sicurezza o di sanità.

Negli articoli diciassette e diciotto si parla delle libertà collettive che tutelano le relazioni tra più persone:

(17) in quanto assicura ai cittadini la libertà di riunirsi in qualsiasi luogo (casa, locali, bar, discoteche, ecc.) in maniera pacifica e senza armi. Per quanto riguarda i luoghi pubblici (strade, piazze,ecc.) però è obbligatorio informare le autorità (forze dell’ordine) alle quali deve essere dato un preavviso e, nel caso in cui, dovessero sussistere gravi problemi di ordine pubblico o semplicemente la presenza di più manifestazioni nello stesso luogo, queste possono essere vietate.

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(18) E garantisce la libertà di associarsi per qualsiasi scopo, a meno che non sussistano problemi di carattere penale per i singoli associati e vieta quelle segrete e quelle che perseguono oscuri obiettivi politici e militari.

Mentre gli articoli diciannove e venti si occupano delle libertà religiose :

(19)(20) ovvero la liberta di professare e di esercitare sia nel singolo sia come comunità la propria fede e il proprio culto e che non sia contrario al buon costume sia in pubblico che in privato in altro lo stato si impegna anche non gravare un singolo culto o istituzione ecclesiale a leggi di carattere speciali, supplementi di carattere fiscale ecc.

Come in tutte le società moderne,contemporanee e democratiche assume di fondamentale importanza la liberta di manifestazione del pensiero la maggior parte riunito nell’art.21:

(21) tutti possono pensare parlare , e scrivere liberamente senza subire censure o restrizioni, tramite anche i principali strumenti di comunicazione di massa come: radio, televisione e internet. La stampa non può essere soggetta a eventuali censure , tranne in alcuni casi particolari come particolari delitti , la cui pubblicazione può seriamente compromettere il risultato di una indagine per la ricerca del colpevole e o in varie forme la diffusione risulta essere contro il buon costume, tutti gli atti per il sequestro della stampa periodica ecc dovranno essere sempre motivati dall’autorità giudiziaria.

[Dal (22)al (28) troviamo un elenco di diritti civili e politici nel rapporto tra cittadini e autorità giudiziaria, inclusa le responsabilità dei funzionari pubblici.]

I Diritti etico sociali (29 – 34)

Dall’ art. ventinove al trentaquattro si affronta il discorso dei rapporti etico - sociali, intesi coma la tutele della famiglia, della salute e l’istruzione:

29 30 31 vengono sanciti i diritti della famiglia, che è ritenuta una società naturale fondata sul matrimonio, e soprattutto è riconosciuta la parità morale e giuridica tra marito e moglie. Inoltre si impone ai genitori l’obbligo di istruire ed educare i figli. Infine si prevede per lo Stato l’impegno di provvedere alla tutela delle famiglie numerose e fare norme a favore della maternità e dell’infanzia.

Nel 32 invece viene sancito il diritto alla salute inteso come interesse di tutta la collettività perché fondamentale diritto dell’uomo inoltre lo stato si impegna a garantire cure anche a tutte quelle persone che in stato di indigenza non potrebbero in ogni casa pagarsi, nello stesso articolo si riconosce anche la libertà di cura. (Nessuno può essere obbligato a fare una determinata cura se non c’è l’autorizzazione da parte del malato e in alcuni casi anche dei familiari a lui più stretti, a meno che come si dice nello stesso articolo non ci sia un evidente pericolo di epidemia che può gravare sulla collettività.)

Negli articoli 33 e 34 viene tutelata la libertà di insegnamento, la parità scolastica tra scuole p8ubbliche e private e il diritto all’istruzione che viene realizzato tramite la possibilità di frequentare la scuola dell’obbligo e successivamente di poter proseguire gli studi mediante forme di sussidio (borse di studio).

I Diritti economici (35-47) o anche semplicemente a detti di alcuni la “costituzione economica”

La ‘Costituzione economica’ si apre con l’ampia affermazione dell’art. 35 ”La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”, che, collegandosi agli artt. 1 e 4, mira ad assicurare al lavoro “quel posto di assoluta preminenza che gli compete nell’assetto sociale” (dissero i Costituenti) e funge da principio d’interpretazione delle disposizioni successive sui diversi modi di tutela del lavoro, rivolta al lavoratore subordinato, ad artigiani, imprese familiari, piccoli lavoratori autonomi, soci di cooperative dove prevale il lavoro sul capitale. La ‘Repubblica ’ intera tutela il lavoro, e, in base all’art. 117, 3 comma, sulla “tutela e sicurezza del lavoro” hanno competenza anche le Regioni; si ritiene tuttavia che i rapporti di lavoro e i diritti dei lavoratori restino allo Stato ad evitare che discipline regionali differenziate

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possano mettere in crisi eguaglianza, solidarietà, coesione sociale.

Più che mai importante, nella globalizzazione dell’economia, l’impegno a promuovere e favorire “gli accordi e le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro ”, oggi indispensabili. Riconosciuta “la libertà di emigrazione ”, la Repubblica non può limitarsi al territorio, ma deve tutelare anche “il lavoro italiano all’estero ”.

L’art. 36 dà fondamento a principi essenziali del rapporto di lavoro: la retribuzione e il ‘tempo’ del lavoro.

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Proporzionalità e sufficienza sono i due canoni fissati dalla Costituzione per garantire al lavoratore un trattamento economico equo. L’art. 39,inoltre prevede “contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria” stipulati dalle rappresentanze unitarie dei sindacati “registrati”, il rapporto è regolato da contratti collettivi (vincolanti in teoria per i soli iscritti): a stabilire la disciplina dei rapporti di lavoro contribuiscono contratto e legge, che interviene a limitare l’autonomia a favore del contraente debole. Sancita (scritta sulla costituzione) anche “la durata massima della giornata lavorativa”, che la legge deve stabilire. Il lavoratore inoltra ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite e non può rinunziar vi”. Particolare attenzione è rivolta al lavoro delle donne e dei minori (art. 37): “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, in condizioni che consentano “l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”, e deve essere assicurata a lei e al bambino, adeguata protezione. Ai minori la legge fissa “un limite minimo di età per il lavoro salariato” e “speciali norme” di tutela, e garantisce “a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione”. Eppure la contrattazione collettiva ha conservato a lungo tabelle salariali differenziate, delle quali la giurisprudenza ha poi sancito la nullità. L’art. 38 costruisce una rete di “sicurezza sociale” attraverso la previsione di diritti all’assistenza, alla previdenza, alla salute, all’istruzione professionale. “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”: un diritto costituzionalmente garantito, dunque, non una concessione graziosa; così come, per i “lavoratori” il diritto che siano “assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita“ non soltanto in “caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”, ma anche “in caso di disoccupazione involontaria”. Una norma importante che dà sostanza alla solenne affermazione dell’art. 4 sul “diritto al lavoro ” che, se il lavoro non c’è, si traduce nel diritto a mezzi “adeguati”. Il quadro si completa con l’art. 39 che ripristina la libertà sindacale distrutta dal fascismo, essenziale tutela per i lavoratori, debolissimi se isolati. Il pluralismo è la regola: “L’organizzazione sindacale è libera ”. L’unico obbligo che può essere imposto ai sindacati è la “registrazione” che ha per condizione “un ordinamento interno a base democratica inoltre i sindacati godono di personalità giuridica.

L’ultimo strumento di tutela degli interessi del lavoratori è lo “sciopero ”: un diritto “ch e si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (art. 40) e dunque possono limitarlo (ma solo a salvaguardia di interessi generali tutelati da principi della Costituzione). Un compenso alla posizione di inferiorità in cui il lavoro si trova nell’attuale struttura sociale. (Per il codice fascista sciopero e serrata erano penalmente perseguibili, ora non più (Corte costituzionale, sent. 29/1960), salvo casi estremi, ma solo lo sciopero ha riconoscimento costituzionale.)

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Nel titolo III che, dopo le norme a protezione dei lavoratori (artt. 35-40), tutela la libertà economica: all’affermazione di un diritto e di una libertà segue subito l’indicazione di limiti e fini: “L’iniziativa economica privata è libera”, ma non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” e l’attività economica può essere indirizzata “a fini sociali” (art. 41). Della proprietà privata “riconosciuta e garantita dalla legge” (art. 42) la legge stessa può determinare i modi d’acquisto, di godimento e i limiti “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Lo schema è costante; anche alla proprietà terriera privata (art. 44) la legge “impone obblighi e vincoli” al fine di “conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali”, fissa “limiti alla sua estensione promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e media proprietà”. L’obiettivo di fondo non è eliminare l’iniziativa economica e proprietà privata – costituzionalmente riconosciute e come tutti i diritti (a partire dall’art. 13) limitabili soltanto con legge del Parlamento – ma renderle “accessibili a tutti” . Un pensiero unitario domina la Costituzione economica: allargamento del numero dei proprietari, difesa della funzione sociale della proprietà e dell’attività economica. Gli articoli successivi ne sono la riprova: la Repubblica promuove la cooperazione a carattere di mutualità e lo sviluppo dell’artigianato (art. 45), riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende “nei modi e limiti stabiliti dalla legge” (art. 46), incoraggia e tutela il risparmio favorendone l’accesso “alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese” e, a tali fini “disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito” (art. 47).

I diritti politici (artt. 48-54)

L’articolo 48 apre una sezione della costituzione dedicata ai rapporti politici. L’articolo 48 da a tutti i cittadini maggiorenni la facoltà di essere elettori quindi di eleggere i propri rappresentanti. Il sistema elettorale viene stabilito dalla legge che è stata modificata diverse volte negli anni, inoltre, è stato introdotto nella costituzione una circoscrizione dedicata a tutti gli elettori italiani che si trovano all’estero.

Vi sono delle restrizioni per esercitare il diritto di voto, non possono votare coloro che hanno una condanna superiore ai 5 anni, per gli incapaci di agire. Vi è un elettorato attivo e un elettorato passivo, per elettorato attivo si intende l’acquisizione del diritto di voto che per la camera è 18 anni mentre per il senato 25, mentre per elettorato passivo si intende la possibilità di farsi votare ed essere eletti che per la camera 25 anni mentre per il sento 40 anni.

Il voto è libero ( ognuno vota secondo le proprie convinzioni), personale (ognuno vota personalmente e non ci si può far sostituire), uguale (esempio il voto del capo dello stato è uguale al voto dell’operaio), segreto (nessuno può venire a conoscenza della scelta effettuata)

[Le petizioni sono delle semplici richieste effettuate dai cittadini alle camere che chiedono l’emanazione dei provvedimenti oppure espongono necessità comuni.]

L’articolo 49 invece da vita a quelli che sono i partiti politici dove ognuno può associarsi liberamente. I partiti sono chiamati ad indirizzare la politica nazionale, infatti ogni partito rappresento il filtro attraverso il quale la società civile porta a conoscenza delle istituzioni le proprie necessita e i propri interessi.

La costituzione garantisce a tutti i partiti di poter svolgere le loro attività e perseguire gli obbiettivi che essi ritengono più opportuni per migliorare la nostra società .I limiti previsti per i partiti sono: Il divieto di riorganizzare il partito fascista, il divieto di formare associazioni politiche segrete, la limitazione di iscriversi a partiti alcune categorie di funzionari pubblici (Magistrati, Militari di carriera)

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I doveri del cittadino art.52-54

La difesa della patria questa norma sancisce il dovere per ogni cittadino di difendere la propria patria. Oggi il sistema di difesa della patria è affidato ad un esercito composta da professionisti, sia donne che uomini.

L’adempimento degli obblighi di natura tributaria, lo stato offre molti servizi ai cittadini e per sostenerne i costi elevati i cittadini devono contribuire attraverso il pagamento di tributi, ognuno deve contribuire in base alle proprie capacità economiche.

La fedeltà alla repubblica e la fedeltà alla costituzione ossia l’obbligo per ogni cittadino di rispettare e difendere i valori della costituzione nel suo modo normale di comportarsi