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Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private
1 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private di Gianluigi Saveri
1 Introduzione
Le autorimesse sono luoghi particolari per quanto riguarda le sollecitazioni ambientali; in particolare le
sollecitazioni meccaniche dovute alla movimentazione dei veicoli, ed in alcuni casi perché classificate
come luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Ai fini antincendio, il pericolo deriva principalmente
dal carburante contenuto nel serbatoio di una qualsiasi macchina munita di motore a combustione
parcheggiata nell’autorimessa (automobile, autocarro, macchina agricola, motociclo, barca a motore,
ecc). Dal punto di vista dell’impianto elettrico, infatti, un’autorimessa può essere un luogo ordinario
oppure, in relazione al numero di autoveicoli parcheggiati, un luogo a maggior rischio in caso
d'incendio. Se si tratta di luogo ordinario si applicano le regole della norma generale, la CEI 64-8,
viceversa, se si tratta di luogo a maggior rischio in caso d'incendio, le regole generali devono essere
integrate con le prescrizioni della sezione 751, norma CEI 64-8/7. Relativamente alla sicurezza
antincendio, le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986 (figura 1), e successive modifiche e
integrazioni, “Norme di sicurezza anticendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, che
a tal proposito, in relazione alle caratteristiche costruttive, fornisce alcune definizioni, riportate in
tabella 1, e una classificazione, riportata nella tabella 2.
Figura 1 – Ai fini antincendio le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986
Pubblicato il 20/07/2010 Aggiornato al: 25/06/2010
Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private
2 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
- ALTEZZA DEI PIANI: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta l'altezza è
determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso
della volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la
media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.
- AUTOFFICINA O OFFICINA DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI: area coperta destinata alle
lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
- AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli
autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due
lati.
- AUTOSALONE O SALONE DI ESPOSIZIONE AUTOVEICOLI: area coperta destinata
all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.
- AUTOSILO: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a
mezzo di dispositivi meccanici.
- AUTOVEICOLO: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
- BOX: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40
m2.
- CAPACITÀ DI PARCAMENTO: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie
specifica di parcamento.
- PIANO DI RIFERIMENTO: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale
si accede.
- RAMPA: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
- RAMPA APERTA: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un
minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo
libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non
inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
- RAMPA A PROVA DI FUMO: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso
per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno
per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per
almeno un lato su spazio scoperto.
- SERVIZI ANNESSI: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e
di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.
- SUPERFICIE SPECIFICA DI PARCAMENTO: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni
autoveicolo.
Tabella 1 – Definizioni relative alle autorimesse secondo il DM 1 febbraio 1986
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Rispetto ad altri edifici adiacenti:
• isolate, quando sono ricavate in edifici destinati unicamente per tale scopo, o comunque
adiacenti ad edifici destinati ad altri usi ma strutturalmente e funzionalmente separati da
questi;
• miste, in tutti gli altri casi.
I piani delle autorimesse possono essere:
• interrati, quando il piano di parcamento è a quota inferiore a quello di riferimento;
• fuori terra, quando il piano di parcamento è a quota non inferiore a quello di riferimento.
Sono da considerare fuori terra anche le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a
quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a
quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione
abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali:
• aperte, autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una
percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse
e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.
• chiuse, tutte le altre.
In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso:
• sorvegliate, quando dotate di sistemi automatici di controllo antincendi, o provviste di sistema
di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
• non sorvegliate, tutte le altre.
In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
• a box;
• a spazio aperto
Tabella 2 – Individuazione delle autorimesse, in relazione alle caratteristiche costruttive, in base al
DM 1 febbraio 1986
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2 Classificazione ai fini antincendio
La capacità di parcamento è il rapporto tra la superficie netta del locale destinato ad autorimessa e la
superficie specifica di parcamento, cioè la superficie occorrente per la manovra e la sosta di un
autoveicolo. La capacità di parcamento effettiva dovrà dunque essere dichiarata dal titolare d’uso del
locale. Il DM 01/02/86 definisce la superficie specifica di parcamento in almeno 20 m2 per gli
autoveicoli a quattro ruote nelle autorimesse non sorvegliate e in almeno 10 m2 in quelle sorvegliate
(secondo la Circ. MI P713/4108 del 25/07/2000, ai fini della capacità di parcamento, quattro motocicli
o ciclomotori corrispondono ad un autoveicolo). Un’autorimessa si considera sorvegliata quando
risulta provvista di sistemi automatici per il controllo antincendio oppure se almeno durante l'orario di
apertura è previsto un sistema di vigilanza continua.
Costruttivamente le autorimesse possono essere del tipo a spazio aperto oppure a box.
Le autorimesse a spazio aperto si classificano in:
• autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove veicoli;
• autorimesse con capacità di parcamento superiore a nove veicoli.
Di autorimesse a box ne esistono di tre tipi:
• autorimesse a box che si affacciano su spazio a cielo libero, a prescindere dalla capacità di
parcamento;
• autorimesse a box con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli che non si
affacciano su spazio a cielo libero;
• autorimesse a box con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli, a
prescindere da dove si affacciano.
Per spazio a cielo libero si intende anche quello ricavato in una parete che presenta superiormente
aggetti sporgenti, come ad esempio terrazzi e balconi, purché di altezza almeno doppia la larghezza
della sporgenza. Uno spazio a cielo libero può essere ottenuto anche in un cortile chiuso purché le
pareti degli edifici che si fronteggiano distino fra loro non meno di 3,5 m e la superficie del cortile in
metri quadrati non sia inferiore a tre volte l’altezza in metri dell’edificio più basso che si affaccia sul
cortile (DM 30/11/83).
Ai fini della classificazione antincendio le autorimesse a spazio aperto, o quelle a box che non si
affacciano su spazio a cielo libero, che hanno una capacità di parcamento superiore a nove
autoveicoli sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, CPI, in quanto rientrano, al
n. 92, fra le attività elencate nel DM 16 febbraio 1982 (lo stesso vale anche per le autorimesse
pubbliche con qualsiasi capacità di parcamento).
Le autorimesse a box con accesso diretto da spazio a ciclo libero non sono invece soggette al
certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, anche se la capacità di parcamento è
superiore a nove veicoli (Circ. Mi n. 1800/4108 del 1/2/88).
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Quando l’esercizio di un’autorimessa è soggetto al rilascio del CPI gli elaborati di progetto devono
essere preventivamente sottoposti al parere da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
L’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi non dipende dal numero di box, ma dalla
capacità di parcamento. Quando il volume netto di un box è almeno di 40 m3, è ammesso (DM
1/2/86), mediante l'ausilio di appositi dispositivi di sollevamento (figura 2), la sosta contemporanea di
due autoveicoli. Aumenta così la capacità di parcamento e una autorimessa con box costruiti per
ospitare ciascuno due autoveicoli, raddoppia la sua capacità di parcamento. Ad esempio, cinque box
contenenti ciascuno due autoveicoli, superando le nove unità, diventano soggetti al controllo dei Vigili
del Fuoco.
Figura 2 – Se il box ha un volume netto non inferiore a 40 m3 è possibile aumentare la capacità di
parcamento mediante apparecchio di sollevamento
Nel diagramma di figura 3 sono riassunti i criteri di classificazione secondo il DM 01/02/86 mentre il
diagramma di flusso di figura 4 permette di stabilire quali autorimesse sono soggette al controllo dei
VVF.
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Figura 3 – Classificazione delle autorimesse secondo il D.M. 01/02/86
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Figura 4 - Criteri per stabilire quali sono le autorimesse che necessitano del controllo dei VVF
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3 Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli
L'altezza minima dell'autorimessa non deve essere inferiore a 2 m e deve essere garantita
un’aerazione naturale mediante aperture permanenti, di superficie complessiva non inferire a 1/30
della superficie in pianta dell'autorimessa.
Ogni box deve essere dotato di aperture permanenti di aerazione, in alto e in basso, aventi una
superficie non inferiore a 1/100 della superficie in pianta dello stesso box. L’aerazione può essere
ottenuta anche praticando adeguate aperture nel serramento di chiusura del box. Tali aperture
possono affacciarsi anche verso la corsia di manovra dell'autorimessa.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle strutture di una autorimessa a box con capacità di
parcamento non superiore a nove autoveicoli, occorre distinguere fra autorimesse di tipo misto (figura
5) e di tipo isolato (tabella 2). Se l'autorimessa è di tipo misto le strutture portanti orizzontali e verticali
devono essere almeno del tipo REI 60 e, se di separazione, almeno REI 60. Le porte che
comunicano con locali a diversa destinazione d'uso devono essere metalliche, piene ed a chiusura
automatica, (in ogni caso sono vietate le comunicazioni con locali destinati a deposito o ad uso di
sostanze esplosive e/o infiammabili). Le pareti divisorie fra un box e l’altro devono essere realizzate
con strutture almeno REI 30.
Le strutture portanti e le eventuali suddivisioni interne delle autorimesse di tipo isolato è invece
sufficiente che siano costituite da materiale non combustibile.
Figura 5 - DM 01/02/86 , resistenza al fuoco delle strutture di una autorimessa a box, di tipo misto,
con capacità di parcamente non superiore a nove autoveicoli.
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4 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli
Ai fini della sicurezza antincendio, le prescrizioni per le autorimesse, a box che non si affacciano su
spazio a cielo libero, che possono contenere più di nove autoveicoli sono più severe rispetto a quelle
con meno di nove veicoli e sono soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco (le autorimesse a box che si affacciano su spazio a cielo libero non
devono essere sottoposte ai controlli dei VV.F. - Circolare n. 1800/4108 del 1° febbraio 1988).
In particolare si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:
• una separazione dagli edifici adiacenti per mezzo di strutture con resistenza al fuoco almeno
REI 120 che può essere ridotta a REI 90 quando l'autorimessa è protetta da un impianto
automatico di estinzione incendi; la separazione deve, invece, essere almeno REI 180 (DM
01/02/86, art. 3.4.1) nei confronti di quei locali nei quali si svolgono alcune delle attività
soggette al controllo V V.F. di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (ad esempio:
stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti,
alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, scuole di ogni ordine, grado
e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ecc.)
• una resistenza al fuoco REI 90 per le strutture che separano l'autorimessa da altre parti dello
stesso edificio e REI 90 per le strutture interne, quando si tratta di autorimesse di tipo misto,
mentre se le autorimesse sono di tipo isolato è sufficiente che le strutture non siano
combustibili;
• un’altezza dei piani di almeno 2,4 m, con un minimo di 2 m sotto trave.
• nelle autorimesse su più piani sono ammessi fino sei piani interrati e sette piani fuori terra (il
parcamento degli autoveicoli alimentati a GPL, dotati di impianto con idoneo sistema di
sicurezza, D.M. 1 febbraio 1986 art. 10.6, è consentito soltanto nei piani fuori terra e al primo
piano interrato delle autorimesse, anche se disposte su più piani interrati, D.M. 22 novembre
2002, art. 1 comma 1);
• nelle autorimesse private fino a 15 autovetture le aperture di comunicazione con locali di
abitazione di edifici con altezza inferiore a 24 m devono essere munite di porte metalliche
piene fornite di congegno di autochiusura. Per le autorimesse che ospitano fino a 40
autovetture, poste non oltre il secondo piano interrato, è possibile la comunicazione con altri
locali dove si praticano attività non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile
abitazione, di altezza antincendi non superiore a 32 m, attraverso aperture con porte almeno
REI 120 dotate di congegno di autochiusura. Per quanto riguarda le comunicazioni verso
locali destinati ad attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982 si veda il punto 3.5.2 del D.M. 1
febbraio 1986, mentre per le comunicazioni con altri locali attraverso filtri a prova di fumo,
come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, si vedano gli articoli 3.5.2 e 3.5.3 del
D.M. 1 febbraio 1986;
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10 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
• le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il
deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro;
• la superficie specifica di parcamento deve essere di almeno 20 m2 per le autorimesse non
sorvegliate e di 10 m2 per quelle sorvegliate (si consideri un’equivalenza di 1 a 4 tra
autoveicoli e motocicli o ciclomotori);
• Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze
pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto. Le rampe di accesso devono avere ampiezza
e pendenza definite (art. 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986). (Nel caso di autorimesse interrate,
con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, a particolari condizioni (ad
esempio presenza di alimentazione di sicurezza, illuminazione di emergenza con autonomia
di 30 minuti, presenza di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia con
sprinkler), è consentito l’accesso tramite montauto.
Le aperture di aerazione naturale devono occupare una superficie corrispondente ad almeno 1/25
della superficie in pianta del compartimento. Quando non è presente l’impianto di ventilazione
artificiale, una porzione di tale superficie, almeno 30 cm2 per ogni metro quadrato di pavimento, deve
essere completamente sprovvista di serramenti.
Quando le autorimesse sono a box, la ventilazione naturale deve essere garantita in ogni box da
aperture permanenti in alto e in basso aventi una superficie pari ad almeno 1/100 di quella in pianta.
Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite aperture sulla corsia di manovra, realizzate ad
esempio nel serramento di chiusura del box, figura 5.
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5 Quando è richiesto il progetto per l’impianto elettrico Se l’autorimessa è soggetta al controllo dei vigili del fuoco, ed è dunque considerata a maggior rischio
in caso d’incendio, il progetto, da parte di un professionista competente, iscritto all'albo professionale,
è sempre necessario. Negli altri casi occorre distinguere fra autorimesse che costituiscono unità
immobiliari a se stanti e autorimesse inserite in altre unità immobiliari. Il diagramma di flusso di figura
6 permette di stabilire la necessità o meno del progetto per l’impianto elettrico nelle autorimesse.
Figura 6 – Necessità del progetto per l’impianto elettrico nelle autorimesse
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6 Classificazione dei luoghi
Gli impianti elettrici nelle autorimesse possono essere, a seconda della classificazione dei luoghi,
ordinari, a maggior rischio in caso d’incendio o con pericolo d’esplosione. Se si rispettano alcune
condizioni le autorimesse non sono generalmente da classificare come luoghi con pericolo di
esplosione. La guida CEI 31-35, esempio GF-1, Luoghi di ricovero di autoveicoli, elenca tali
condizioni:
• il carburante utilizzato dagli autoveicoli deve essere uno di quelli sotto indicati o una loro
combinazione (veicoli ad alimentazione mista):
– benzina;
– gas di petrolio liquefatto (GPL);
– gas naturale compresso (GNC).
• L’unica sostanza infiammabile presente deve essere il carburante contenuto nei serbatoi degli
autoveicoli.
• Non devono avvenire operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante.
• Non devono accedere autoveicoli con evidenti perdite di carburante.
• Devono essere attuate le prescrizioni del D.M. 1 febbraio 1986, con particolare riferimento
all’efficacia della ventilazione sia naturale sia, quando richiesta, artificiale;
• Gli autoveicoli in parcheggio, devono essere ordinariamente a motore spento e con il
dispositivo d’avviamento (es. chiave) disinserito o nella posizione di riposo.
• Gli autoveicoli devono essere omologati e mantenuti in efficienza (si ritengono tali gli
autoveicoli sottoposti con esito positivo alle revisioni di legge).
La presenza di soli autoveicoli a gasolio non è presa in considerazione, essendo evidentemente
escluso a temperatura ambiente ogni pericolo di esplosione (il limite inferiore di esplodibilità può
essere superato solo con emissione di vapori a temperature superiori ai 65°).
In genere si considerano a maggior rischio in caso d’incendio (per presenza di materiali infiammabili)
le autorimesse che devono essere sottoposte al controllo dei V.V.F., anche se la classificazione spetta
comunque sempre al progettista (ad esempio le autorimesse a più piani potrebbero essere classificate
a maggior rischio in caso d’incendio oltre che per la presenza di materiali infiammabili anche per la
difficoltà di evacuazione delle persone).
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7 L’impianto elettrico
Tutti i componenti dell'impianto elettrico, a prescindere dalla classificazione dei luoghi, devono essere
protetti contro il rischio di danneggiamento meccanico da parte degli autoveicoli in movimento e
devono pertanto essere adeguatamente ubicati e/o protetti.
In particolare:
– gli interruttori e le prese a spina devono essere installati ad altezza non inferiore a 1,15 m dal
pavimento (in pratica collocati a 1,15 m per tener conto anche dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, DM 14/06/89 n. 236),
– le prese a spina devono essere in numero e collocazione sufficiente ad evitare il ricorso a
connettori presa-spina,
– le condutture devono essere incassate nelle pareti o nel pavimento oppure in canalizzazioni
sufficientemente robuste installate a parete, o protette mediante protezioni meccaniche o
entro nicchie, oppure installate in alto e comunque ad almeno 1,15 m dal pavimento.
Figura 7 – Ubicazione dei componenti dell'impianto elettrico
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Se il luogo è ordinario non vigono particolari prescrizioni, è richiesta solo la conformità alla norma
generale impianti. Se, invece, il luogo è a maggior rischio in caso d’incendio (Norme CEI 64-8/7, sez.
751), l’impianto deve possedere i requisiti necessari per questo tipo di ambienti (tabella 3).
Le condutture elettriche devono possedere caratteristiche tali da non causare l'innesco e/o la
propagazione di incendi. La Norma CEI 64-8/7, sez. 751 organizza la condutture elettriche ammesse
nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio in tre gruppi:
• gruppo A: condutture che non possono innescare e propagare l'incendio;
• gruppo B: condutture che non possono innescare, ma che possono propagare l'incendio;
• gruppo C: condutture senza particolari requisiti che possono innescare e propagare l'incendio.
Per le condutture di gruppo B devono essere adottati provvedimenti aggiuntivi contro la propagazione
dell’incendio mentre per le condutture di gruppo C devono essere adottati provvedimenti particolari
sia contro la propagazione sia contro l'innesco dell'incendio.
Per le condutture del gruppo C è inoltre richiesto un grado di protezione almeno IP4X per i
componenti dell'impianto elettrico e per gli apparecchi d'illuminazione (il grado di protezione IP4X si
applica nei confronti delle parti attive e non delle lampade).
Tabella 3 - Principali caratteristiche che devono possedere le condutture
elettriche nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio.
Un comando di emergenza, che metta tutto impianto elettrico fuori tensione, è richiesto quando
l'autorimessa è soggetta a CPI. Il comando di emergenza deve essere onnipolare e può essere
installato, previo accordi coi VV.F, all'esterno dell'autorimessa o in luogo presidiato (in ogni caso in
posizione facilmente individuabile e agevolmente accessibile in caso di intervento dei Vigili del Fuoco).
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Se l’impianto dell’autorimessa, a box o a spazio aperto, è costituito da un solo circuito alimentato da
un unico contatore, derivato ad esempio dal contatore che alimenta i servizi condominiali, l’apertura in
emergenza del circuito può essere ottenuta mediante un unico dispositivo, ad esempio un interruttore
posto all’inizio del circuito.
Invece, quando ogni box è alimentato singolarmente dallo stesso contatore che alimenta il
corrispondente appartamento, è necessario sezionare tutti i circuiti dei box ed eventualmente anche il
circuito derivato dai servizi condominiali.
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In questo caso occorre prevedere un pulsante di sgancio che interrompa con una sola manovra (un
solo pulsante deve operare contemporaneamente l’apertura di tutti i circuiti) tutte le alimentazioni ad
esclusione dei circuiti di sicurezza come possono essere l’illuminazione di sicurezza centralizzata e
l’alimentazione delle pompe antincendio.
Ad esempio la guida CEI 64-50 propone uno di questi due sistemi:
• un contattore, adeguatamente coordinato con i dispositivi di protezione, su ogni circuito,
preferibilmente con alimentazione della bobina da sistemi SELV, alimentato da una linea
(delle parti comuni) con il comando di emergenza che agisce solo sulla linea delle parti
comuni dell’edificio;
• una bobina di sgancio a minima tensione alimentata dalla linea condominiale installata su ogni
interruttore delle linee che interessano la zona autorimessa.
Un esempio di come si possa ottenere l’apertura con un’unica manovra mediante l’impiego di
contattori è descritto in figura 8.
Figura 8 – Esempio di comando di emergenza per autorimessa a box
singolarmente alimentati tramite propria fornitura
Quando il luogo è a maggior rischio in caso d’incendio, devono essere sezionate azionando il
comando d'emergenza anche le eventuali condutture elettriche non facenti parte dell’impianto elettrico
dell’autorimessa che transitano.
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Non potendo o non volendo sezionare, un’altra soluzione consiste nel compartimentare le condutture
che transitano mediante strutture (ad esempio in muratura) con caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a quelle richieste per la struttura del locale.
Nelle corsie di manovra e di accesso ai box è necessario un impianto di illuminazione, facente capo
possibilmente ad apposito circuito derivato dai servizi comuni (si fa notare che la norma EN 12464-1
richiede un illuminamento medio mantenuto di 75 Ix nelle rampe di ingresso/uscita, nelle corsie di
circolazione e nelle aree di parcheggi pubblici coperti).
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8 Le principali norme e leggi di riferimento
I principale riferimenti legislativi sono:
• DM 1 febbraio 1986, “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili”
• D.M. 16 febbraio 1982, Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente
la determinazione elle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”
• D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59”
Le principali norme tecniche di riferimento sono le seguenti:
• Norma CEI 64-8, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”
• Norma CEI 64-8/7, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari”
• Guida CEI 64-50, “Edilizia ad uso residenziale e terziario - Guida per l'integrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati negli edifici - Criteri generali”
• Guida CEI 31-35 e CEI 31-35/A, “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas - Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)”