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Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private 1 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private di Gianluigi Saveri 1 Introduzione Le autorimesse sono luoghi particolari per quanto riguarda le sollecitazioni ambientali; in particolare le sollecitazioni meccaniche dovute alla movimentazione dei veicoli, ed in alcuni casi perché classificate come luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Ai fini antincendio, il pericolo deriva principalmente dal carburante contenuto nel serbatoio di una qualsiasi macchina munita di motore a combustione parcheggiata nell’autorimessa (automobile, autocarro, macchina agricola, motociclo, barca a motore, ecc). Dal punto di vista dell’impianto elettrico, infatti, un’autorimessa può essere un luogo ordinario oppure, in relazione al numero di autoveicoli parcheggiati, un luogo a maggior rischio in caso d'incendio. Se si tratta di luogo ordinario si applicano le regole della norma generale, la CEI 64-8, viceversa, se si tratta di luogo a maggior rischio in caso d'incendio, le regole generali devono essere integrate con le prescrizioni della sezione 751, norma CEI 64-8/7. Relativamente alla sicurezza antincendio, le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986 (figura 1), e successive modifiche e integrazioni, “Norme di sicurezza anticendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, che a tal proposito, in relazione alle caratteristiche costruttive, fornisce alcune definizioni, riportate in tabella 1, e una classificazione, riportata nella tabella 2. Figura 1 – Ai fini antincendio le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986 Pubblicato il 20/07/2010 Aggiornato al: 25/06/2010

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Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private

1 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private di Gianluigi Saveri

1 Introduzione

Le autorimesse sono luoghi particolari per quanto riguarda le sollecitazioni ambientali; in particolare le

sollecitazioni meccaniche dovute alla movimentazione dei veicoli, ed in alcuni casi perché classificate

come luoghi a maggior rischio in caso d'incendio. Ai fini antincendio, il pericolo deriva principalmente

dal carburante contenuto nel serbatoio di una qualsiasi macchina munita di motore a combustione

parcheggiata nell’autorimessa (automobile, autocarro, macchina agricola, motociclo, barca a motore,

ecc). Dal punto di vista dell’impianto elettrico, infatti, un’autorimessa può essere un luogo ordinario

oppure, in relazione al numero di autoveicoli parcheggiati, un luogo a maggior rischio in caso

d'incendio. Se si tratta di luogo ordinario si applicano le regole della norma generale, la CEI 64-8,

viceversa, se si tratta di luogo a maggior rischio in caso d'incendio, le regole generali devono essere

integrate con le prescrizioni della sezione 751, norma CEI 64-8/7. Relativamente alla sicurezza

antincendio, le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986 (figura 1), e successive modifiche e

integrazioni, “Norme di sicurezza anticendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, che

a tal proposito, in relazione alle caratteristiche costruttive, fornisce alcune definizioni, riportate in

tabella 1, e una classificazione, riportata nella tabella 2.

Figura 1 – Ai fini antincendio le autorimesse sono soggette al DM 1 febbraio 1986

Pubblicato il 20/07/2010 Aggiornato al: 25/06/2010

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2 Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

- ALTEZZA DEI PIANI: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto, per i soffitti a volta l'altezza è

determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso

della volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la

media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

- AUTOFFICINA O OFFICINA DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI: area coperta destinata alle

lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.

- AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli

autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due

lati.

- AUTOSALONE O SALONE DI ESPOSIZIONE AUTOVEICOLI: area coperta destinata

all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.

- AUTOSILO: volume destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a

mezzo di dispositivi meccanici.

- AUTOVEICOLO: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.

- BOX: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40

m2.

- CAPACITÀ DI PARCAMENTO: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie

specifica di parcamento.

- PIANO DI RIFERIMENTO: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale

si accede.

- RAMPA: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.

- RAMPA APERTA: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un

minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo

libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non

inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.

- RAMPA A PROVA DI FUMO: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso

per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno

per la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per

almeno un lato su spazio scoperto.

- SERVIZI ANNESSI: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e

di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.

- SUPERFICIE SPECIFICA DI PARCAMENTO: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni

autoveicolo.

Tabella 1 – Definizioni relative alle autorimesse secondo il DM 1 febbraio 1986

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Rispetto ad altri edifici adiacenti:

• isolate, quando sono ricavate in edifici destinati unicamente per tale scopo, o comunque

adiacenti ad edifici destinati ad altri usi ma strutturalmente e funzionalmente separati da

questi;

• miste, in tutti gli altri casi.

I piani delle autorimesse possono essere:

• interrati, quando il piano di parcamento è a quota inferiore a quello di riferimento;

• fuori terra, quando il piano di parcamento è a quota non inferiore a quello di riferimento.

Sono da considerare fuori terra anche le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a

quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a

quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione

abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali:

• aperte, autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una

percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse

e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.

• chiuse, tutte le altre.

In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso:

• sorvegliate, quando dotate di sistemi automatici di controllo antincendi, o provviste di sistema

di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;

• non sorvegliate, tutte le altre.

In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:

• a box;

• a spazio aperto

Tabella 2 – Individuazione delle autorimesse, in relazione alle caratteristiche costruttive, in base al

DM 1 febbraio 1986

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2 Classificazione ai fini antincendio

La capacità di parcamento è il rapporto tra la superficie netta del locale destinato ad autorimessa e la

superficie specifica di parcamento, cioè la superficie occorrente per la manovra e la sosta di un

autoveicolo. La capacità di parcamento effettiva dovrà dunque essere dichiarata dal titolare d’uso del

locale. Il DM 01/02/86 definisce la superficie specifica di parcamento in almeno 20 m2 per gli

autoveicoli a quattro ruote nelle autorimesse non sorvegliate e in almeno 10 m2 in quelle sorvegliate

(secondo la Circ. MI P713/4108 del 25/07/2000, ai fini della capacità di parcamento, quattro motocicli

o ciclomotori corrispondono ad un autoveicolo). Un’autorimessa si considera sorvegliata quando

risulta provvista di sistemi automatici per il controllo antincendio oppure se almeno durante l'orario di

apertura è previsto un sistema di vigilanza continua.

Costruttivamente le autorimesse possono essere del tipo a spazio aperto oppure a box.

Le autorimesse a spazio aperto si classificano in:

• autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove veicoli;

• autorimesse con capacità di parcamento superiore a nove veicoli.

Di autorimesse a box ne esistono di tre tipi:

• autorimesse a box che si affacciano su spazio a cielo libero, a prescindere dalla capacità di

parcamento;

• autorimesse a box con capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli che non si

affacciano su spazio a cielo libero;

• autorimesse a box con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli, a

prescindere da dove si affacciano.

Per spazio a cielo libero si intende anche quello ricavato in una parete che presenta superiormente

aggetti sporgenti, come ad esempio terrazzi e balconi, purché di altezza almeno doppia la larghezza

della sporgenza. Uno spazio a cielo libero può essere ottenuto anche in un cortile chiuso purché le

pareti degli edifici che si fronteggiano distino fra loro non meno di 3,5 m e la superficie del cortile in

metri quadrati non sia inferiore a tre volte l’altezza in metri dell’edificio più basso che si affaccia sul

cortile (DM 30/11/83).

Ai fini della classificazione antincendio le autorimesse a spazio aperto, o quelle a box che non si

affacciano su spazio a cielo libero, che hanno una capacità di parcamento superiore a nove

autoveicoli sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, CPI, in quanto rientrano, al

n. 92, fra le attività elencate nel DM 16 febbraio 1982 (lo stesso vale anche per le autorimesse

pubbliche con qualsiasi capacità di parcamento).

Le autorimesse a box con accesso diretto da spazio a ciclo libero non sono invece soggette al

certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, anche se la capacità di parcamento è

superiore a nove veicoli (Circ. Mi n. 1800/4108 del 1/2/88).

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Quando l’esercizio di un’autorimessa è soggetto al rilascio del CPI gli elaborati di progetto devono

essere preventivamente sottoposti al parere da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi non dipende dal numero di box, ma dalla

capacità di parcamento. Quando il volume netto di un box è almeno di 40 m3, è ammesso (DM

1/2/86), mediante l'ausilio di appositi dispositivi di sollevamento (figura 2), la sosta contemporanea di

due autoveicoli. Aumenta così la capacità di parcamento e una autorimessa con box costruiti per

ospitare ciascuno due autoveicoli, raddoppia la sua capacità di parcamento. Ad esempio, cinque box

contenenti ciascuno due autoveicoli, superando le nove unità, diventano soggetti al controllo dei Vigili

del Fuoco.

Figura 2 – Se il box ha un volume netto non inferiore a 40 m3 è possibile aumentare la capacità di

parcamento mediante apparecchio di sollevamento

Nel diagramma di figura 3 sono riassunti i criteri di classificazione secondo il DM 01/02/86 mentre il

diagramma di flusso di figura 4 permette di stabilire quali autorimesse sono soggette al controllo dei

VVF.

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Figura 3 – Classificazione delle autorimesse secondo il D.M. 01/02/86

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Figura 4 - Criteri per stabilire quali sono le autorimesse che necessitano del controllo dei VVF

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3 Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli

L'altezza minima dell'autorimessa non deve essere inferiore a 2 m e deve essere garantita

un’aerazione naturale mediante aperture permanenti, di superficie complessiva non inferire a 1/30

della superficie in pianta dell'autorimessa.

Ogni box deve essere dotato di aperture permanenti di aerazione, in alto e in basso, aventi una

superficie non inferiore a 1/100 della superficie in pianta dello stesso box. L’aerazione può essere

ottenuta anche praticando adeguate aperture nel serramento di chiusura del box. Tali aperture

possono affacciarsi anche verso la corsia di manovra dell'autorimessa.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle strutture di una autorimessa a box con capacità di

parcamento non superiore a nove autoveicoli, occorre distinguere fra autorimesse di tipo misto (figura

5) e di tipo isolato (tabella 2). Se l'autorimessa è di tipo misto le strutture portanti orizzontali e verticali

devono essere almeno del tipo REI 60 e, se di separazione, almeno REI 60. Le porte che

comunicano con locali a diversa destinazione d'uso devono essere metalliche, piene ed a chiusura

automatica, (in ogni caso sono vietate le comunicazioni con locali destinati a deposito o ad uso di

sostanze esplosive e/o infiammabili). Le pareti divisorie fra un box e l’altro devono essere realizzate

con strutture almeno REI 30.

Le strutture portanti e le eventuali suddivisioni interne delle autorimesse di tipo isolato è invece

sufficiente che siano costituite da materiale non combustibile.

Figura 5 - DM 01/02/86 , resistenza al fuoco delle strutture di una autorimessa a box, di tipo misto,

con capacità di parcamente non superiore a nove autoveicoli.

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4 Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli

Ai fini della sicurezza antincendio, le prescrizioni per le autorimesse, a box che non si affacciano su

spazio a cielo libero, che possono contenere più di nove autoveicoli sono più severe rispetto a quelle

con meno di nove veicoli e sono soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi

Provinciali dei Vigili del Fuoco (le autorimesse a box che si affacciano su spazio a cielo libero non

devono essere sottoposte ai controlli dei VV.F. - Circolare n. 1800/4108 del 1° febbraio 1988).

In particolare si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:

• una separazione dagli edifici adiacenti per mezzo di strutture con resistenza al fuoco almeno

REI 120 che può essere ridotta a REI 90 quando l'autorimessa è protetta da un impianto

automatico di estinzione incendi; la separazione deve, invece, essere almeno REI 180 (DM

01/02/86, art. 3.4.1) nei confronti di quei locali nei quali si svolgono alcune delle attività

soggette al controllo V V.F. di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (ad esempio:

stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti,

alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, scuole di ogni ordine, grado

e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ecc.)

• una resistenza al fuoco REI 90 per le strutture che separano l'autorimessa da altre parti dello

stesso edificio e REI 90 per le strutture interne, quando si tratta di autorimesse di tipo misto,

mentre se le autorimesse sono di tipo isolato è sufficiente che le strutture non siano

combustibili;

• un’altezza dei piani di almeno 2,4 m, con un minimo di 2 m sotto trave.

• nelle autorimesse su più piani sono ammessi fino sei piani interrati e sette piani fuori terra (il

parcamento degli autoveicoli alimentati a GPL, dotati di impianto con idoneo sistema di

sicurezza, D.M. 1 febbraio 1986 art. 10.6, è consentito soltanto nei piani fuori terra e al primo

piano interrato delle autorimesse, anche se disposte su più piani interrati, D.M. 22 novembre

2002, art. 1 comma 1);

• nelle autorimesse private fino a 15 autovetture le aperture di comunicazione con locali di

abitazione di edifici con altezza inferiore a 24 m devono essere munite di porte metalliche

piene fornite di congegno di autochiusura. Per le autorimesse che ospitano fino a 40

autovetture, poste non oltre il secondo piano interrato, è possibile la comunicazione con altri

locali dove si praticano attività non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile

abitazione, di altezza antincendi non superiore a 32 m, attraverso aperture con porte almeno

REI 120 dotate di congegno di autochiusura. Per quanto riguarda le comunicazioni verso

locali destinati ad attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982 si veda il punto 3.5.2 del D.M. 1

febbraio 1986, mentre per le comunicazioni con altri locali attraverso filtri a prova di fumo,

come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, si vedano gli articoli 3.5.2 e 3.5.3 del

D.M. 1 febbraio 1986;

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• le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il

deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro;

• la superficie specifica di parcamento deve essere di almeno 20 m2 per le autorimesse non

sorvegliate e di 10 m2 per quelle sorvegliate (si consideri un’equivalenza di 1 a 4 tra

autoveicoli e motocicli o ciclomotori);

• Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze

pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto. Le rampe di accesso devono avere ampiezza

e pendenza definite (art. 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986). (Nel caso di autorimesse interrate,

con capacità di parcamento non superiore a 30 autoveicoli, a particolari condizioni (ad

esempio presenza di alimentazione di sicurezza, illuminazione di emergenza con autonomia

di 30 minuti, presenza di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia con

sprinkler), è consentito l’accesso tramite montauto.

Le aperture di aerazione naturale devono occupare una superficie corrispondente ad almeno 1/25

della superficie in pianta del compartimento. Quando non è presente l’impianto di ventilazione

artificiale, una porzione di tale superficie, almeno 30 cm2 per ogni metro quadrato di pavimento, deve

essere completamente sprovvista di serramenti.

Quando le autorimesse sono a box, la ventilazione naturale deve essere garantita in ogni box da

aperture permanenti in alto e in basso aventi una superficie pari ad almeno 1/100 di quella in pianta.

Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite aperture sulla corsia di manovra, realizzate ad

esempio nel serramento di chiusura del box, figura 5.

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5 Quando è richiesto il progetto per l’impianto elettrico Se l’autorimessa è soggetta al controllo dei vigili del fuoco, ed è dunque considerata a maggior rischio

in caso d’incendio, il progetto, da parte di un professionista competente, iscritto all'albo professionale,

è sempre necessario. Negli altri casi occorre distinguere fra autorimesse che costituiscono unità

immobiliari a se stanti e autorimesse inserite in altre unità immobiliari. Il diagramma di flusso di figura

6 permette di stabilire la necessità o meno del progetto per l’impianto elettrico nelle autorimesse.

Figura 6 – Necessità del progetto per l’impianto elettrico nelle autorimesse

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6 Classificazione dei luoghi

Gli impianti elettrici nelle autorimesse possono essere, a seconda della classificazione dei luoghi,

ordinari, a maggior rischio in caso d’incendio o con pericolo d’esplosione. Se si rispettano alcune

condizioni le autorimesse non sono generalmente da classificare come luoghi con pericolo di

esplosione. La guida CEI 31-35, esempio GF-1, Luoghi di ricovero di autoveicoli, elenca tali

condizioni:

• il carburante utilizzato dagli autoveicoli deve essere uno di quelli sotto indicati o una loro

combinazione (veicoli ad alimentazione mista):

– benzina;

– gas di petrolio liquefatto (GPL);

– gas naturale compresso (GNC).

• L’unica sostanza infiammabile presente deve essere il carburante contenuto nei serbatoi degli

autoveicoli.

• Non devono avvenire operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante.

• Non devono accedere autoveicoli con evidenti perdite di carburante.

• Devono essere attuate le prescrizioni del D.M. 1 febbraio 1986, con particolare riferimento

all’efficacia della ventilazione sia naturale sia, quando richiesta, artificiale;

• Gli autoveicoli in parcheggio, devono essere ordinariamente a motore spento e con il

dispositivo d’avviamento (es. chiave) disinserito o nella posizione di riposo.

• Gli autoveicoli devono essere omologati e mantenuti in efficienza (si ritengono tali gli

autoveicoli sottoposti con esito positivo alle revisioni di legge).

La presenza di soli autoveicoli a gasolio non è presa in considerazione, essendo evidentemente

escluso a temperatura ambiente ogni pericolo di esplosione (il limite inferiore di esplodibilità può

essere superato solo con emissione di vapori a temperature superiori ai 65°).

In genere si considerano a maggior rischio in caso d’incendio (per presenza di materiali infiammabili)

le autorimesse che devono essere sottoposte al controllo dei V.V.F., anche se la classificazione spetta

comunque sempre al progettista (ad esempio le autorimesse a più piani potrebbero essere classificate

a maggior rischio in caso d’incendio oltre che per la presenza di materiali infiammabili anche per la

difficoltà di evacuazione delle persone).

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7 L’impianto elettrico

Tutti i componenti dell'impianto elettrico, a prescindere dalla classificazione dei luoghi, devono essere

protetti contro il rischio di danneggiamento meccanico da parte degli autoveicoli in movimento e

devono pertanto essere adeguatamente ubicati e/o protetti.

In particolare:

– gli interruttori e le prese a spina devono essere installati ad altezza non inferiore a 1,15 m dal

pavimento (in pratica collocati a 1,15 m per tener conto anche dell’abbattimento delle barriere

architettoniche, DM 14/06/89 n. 236),

– le prese a spina devono essere in numero e collocazione sufficiente ad evitare il ricorso a

connettori presa-spina,

– le condutture devono essere incassate nelle pareti o nel pavimento oppure in canalizzazioni

sufficientemente robuste installate a parete, o protette mediante protezioni meccaniche o

entro nicchie, oppure installate in alto e comunque ad almeno 1,15 m dal pavimento.

Figura 7 – Ubicazione dei componenti dell'impianto elettrico

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Guida agli impianti elettrici nelle autorimesse private

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Se il luogo è ordinario non vigono particolari prescrizioni, è richiesta solo la conformità alla norma

generale impianti. Se, invece, il luogo è a maggior rischio in caso d’incendio (Norme CEI 64-8/7, sez.

751), l’impianto deve possedere i requisiti necessari per questo tipo di ambienti (tabella 3).

Le condutture elettriche devono possedere caratteristiche tali da non causare l'innesco e/o la

propagazione di incendi. La Norma CEI 64-8/7, sez. 751 organizza la condutture elettriche ammesse

nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio in tre gruppi:

• gruppo A: condutture che non possono innescare e propagare l'incendio;

• gruppo B: condutture che non possono innescare, ma che possono propagare l'incendio;

• gruppo C: condutture senza particolari requisiti che possono innescare e propagare l'incendio.

Per le condutture di gruppo B devono essere adottati provvedimenti aggiuntivi contro la propagazione

dell’incendio mentre per le condutture di gruppo C devono essere adottati provvedimenti particolari

sia contro la propagazione sia contro l'innesco dell'incendio.

Per le condutture del gruppo C è inoltre richiesto un grado di protezione almeno IP4X per i

componenti dell'impianto elettrico e per gli apparecchi d'illuminazione (il grado di protezione IP4X si

applica nei confronti delle parti attive e non delle lampade).

Tabella 3 - Principali caratteristiche che devono possedere le condutture

elettriche nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

Un comando di emergenza, che metta tutto impianto elettrico fuori tensione, è richiesto quando

l'autorimessa è soggetta a CPI. Il comando di emergenza deve essere onnipolare e può essere

installato, previo accordi coi VV.F, all'esterno dell'autorimessa o in luogo presidiato (in ogni caso in

posizione facilmente individuabile e agevolmente accessibile in caso di intervento dei Vigili del Fuoco).

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Se l’impianto dell’autorimessa, a box o a spazio aperto, è costituito da un solo circuito alimentato da

un unico contatore, derivato ad esempio dal contatore che alimenta i servizi condominiali, l’apertura in

emergenza del circuito può essere ottenuta mediante un unico dispositivo, ad esempio un interruttore

posto all’inizio del circuito.

Invece, quando ogni box è alimentato singolarmente dallo stesso contatore che alimenta il

corrispondente appartamento, è necessario sezionare tutti i circuiti dei box ed eventualmente anche il

circuito derivato dai servizi condominiali.

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In questo caso occorre prevedere un pulsante di sgancio che interrompa con una sola manovra (un

solo pulsante deve operare contemporaneamente l’apertura di tutti i circuiti) tutte le alimentazioni ad

esclusione dei circuiti di sicurezza come possono essere l’illuminazione di sicurezza centralizzata e

l’alimentazione delle pompe antincendio.

Ad esempio la guida CEI 64-50 propone uno di questi due sistemi:

• un contattore, adeguatamente coordinato con i dispositivi di protezione, su ogni circuito,

preferibilmente con alimentazione della bobina da sistemi SELV, alimentato da una linea

(delle parti comuni) con il comando di emergenza che agisce solo sulla linea delle parti

comuni dell’edificio;

• una bobina di sgancio a minima tensione alimentata dalla linea condominiale installata su ogni

interruttore delle linee che interessano la zona autorimessa.

Un esempio di come si possa ottenere l’apertura con un’unica manovra mediante l’impiego di

contattori è descritto in figura 8.

Figura 8 – Esempio di comando di emergenza per autorimessa a box

singolarmente alimentati tramite propria fornitura

Quando il luogo è a maggior rischio in caso d’incendio, devono essere sezionate azionando il

comando d'emergenza anche le eventuali condutture elettriche non facenti parte dell’impianto elettrico

dell’autorimessa che transitano.

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Non potendo o non volendo sezionare, un’altra soluzione consiste nel compartimentare le condutture

che transitano mediante strutture (ad esempio in muratura) con caratteristiche di resistenza al fuoco

non inferiori a quelle richieste per la struttura del locale.

Nelle corsie di manovra e di accesso ai box è necessario un impianto di illuminazione, facente capo

possibilmente ad apposito circuito derivato dai servizi comuni (si fa notare che la norma EN 12464-1

richiede un illuminamento medio mantenuto di 75 Ix nelle rampe di ingresso/uscita, nelle corsie di

circolazione e nelle aree di parcheggi pubblici coperti).

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8 Le principali norme e leggi di riferimento

I principale riferimenti legislativi sono:

• DM 1 febbraio 1986, “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di

autorimesse e simili”

• D.M. 16 febbraio 1982, Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente

la determinazione elle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”

• D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Le principali norme tecniche di riferimento sono le seguenti:

• Norma CEI 64-8, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in

corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”

• Norma CEI 64-8/7, “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: Ambienti ed applicazioni

particolari”

• Guida CEI 64-50, “Edilizia ad uso residenziale e terziario - Guida per l'integrazione degli

impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di

trasmissione dati negli edifici - Criteri generali”

• Guida CEI 31-35 e CEI 31-35/A, “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la

presenza di gas - Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)”