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Stefano Balassone I Mass Media fra società, potere e mercato 15/07/2010 book in progress - sezione IV Imprese nel Mercato Globale - Italia capitolo 10: Cinema Italiano 1 Abstract Finanziamenti e incentivi pubblici per il cinema italiano Il cinema italiano Determinante per il cinema italiano è il sostegno statale. Già a partire dagli anni ’20 il sostegno alle attività cinematografiche assume una dimensione organica e strutturata lungo due linee direttrici: a) interventi volti a favorire la produzione nazionale privata; b) partecipazione diretta dello Stato all' attività cinematografica mediante creazione di enti e società da esso controllati. Meccanismi di sostegno storici Con la legge 13 giugno 1935 n. 1143 appare il meccanismo delle anticipazioni sui costi di produzioni preventivati. Per garantire il recupero delle somme anticipate la riscossione dei diritti di sfruttamento, sia nazionali che esteri, viene affidata alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) e viene costituita una Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico (S.A.C.C.) presso la Banca Nazionale del Lavoro -B.N.L., per la concessione diretta di mutui, ad interessi di particolare favore, per la produzione di pellicole cinematografiche. Così, nel 1935, con il r. d. l. n. 2504 viene costituita presso la B.N.L. la Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico con il compito principale di finanziare la produzione di film nazionali in misura non superiore al 60% del costo globale del film. A parte le funzioni della SAAC, fino ai primi anni ’50, le provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale si risolvono, essenzialmentenella concessione di mutui a basso tasso di interesse e nella programmazione obbligatoria. Nel 1965 con la legge 4 novembre n. 1213 (legge Corona, dal nome del ministro proponente), l’intervento di sostegno economico statale arriva a coprire l’intera gamma delle attività connesse alla cinematografia: produzione,distribuzione, esercizio. Le provvidenze sono costituite da contributi in denaro e agevolazioni tributarie. Presupposto per la concessione dei benefici è la dichiarazione di nazionalità, a fronte di requisiti che attestino che il prodotto cinematografico in questione è prevalentemente italiano. Deroghe sono ammesse per le riprese all’estero per le coproduzioni, nonché per i film prodotti in uno dei paesi membri della CEE. La legge Corona non rompe con la precedente legislazione ma introduce alcuni elementi innovativi per favorire la produzione di film "ispirati da finalità artistiche e culturali". La S.A.C.C., alimentata da un apposito fondo di dotazione, viene abilitata a concedere finanziamenti a medio termine, anche pagando gli interessi di mutui ad enti, società e privati che svolgano la loro attività nel settore della produzione, distribuzione e commercio di pellicole cinematografiche nazionali e gestisce fondi a destinazione speciale tra cui uno (il cosidetto art. 28) di sostegno per gli autori italiani esordienti. Il 24% di film finanziati non ha avuto uscita nelle sale; la disposizione creata per stimolare il debutto di giovani autori ha accentuato la tendenza alla moltiplicazione di sigle produttive nate e morte intorno ad un film con una finalità più speculativa che imprenditoriale. Ovviamente il finanziamento pubblico, sia nazionale che comunitari, impone di definire la nazionalità del film, che segnare il legame protezionistco tra gli obiettivi culturali e gli obiettivi

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Stefano Balassone I Mass Media fra società, potere e mercato 15/07/2010 book in progress - sezione IV Imprese nel Mercato Globale - Italia capitolo 10: Cinema Italiano

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Abstract Finanziamenti e incentivi pubblici per il cinema italiano

Il cinema italiano Determinante per il cinema italiano è il sostegno statale. Già a partire dagli anni ’20 il sostegno alle attività cinematografiche assume una dimensione organica e strutturata lungo due linee direttrici: a) interventi volti a favorire la produzione nazionale privata; b) partecipazione diretta dello Stato all' attività cinematografica mediante creazione di enti e società da esso controllati.

Meccanismi di sostegno storici

Con la legge 13 giugno 1935 n. 1143 appare il meccanismo delle anticipazioni sui costi di produzioni preventivati. Per garantire il recupero delle somme anticipate la riscossione dei diritti di sfruttamento, sia nazionali che esteri, viene affidata alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) e viene costituita una Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico (S.A.C.C.) presso la Banca Nazionale del Lavoro -B.N.L., per la concessione diretta di mutui, ad interessi di particolare favore, per la produzione di pellicole cinematografiche. Così, nel 1935, con il r. d. l. n. 2504 viene costituita presso la B.N.L. la Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico con il compito principale di finanziare la produzione di film nazionali in misura non superiore al 60% del costo globale del film. A parte le funzioni della SAAC, fino ai primi anni ’50, le provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale si risolvono, essenzialmentenella concessione di mutui a basso tasso di interesse e nella programmazione obbligatoria. Nel 1965 con la legge 4 novembre n. 1213 (legge Corona, dal nome del ministro proponente), l’intervento di sostegno economico statale arriva a coprire l’intera gamma delle attività connesse alla cinematografia: produzione,distribuzione, esercizio. Le provvidenze sono costituite da contributi in denaro e agevolazioni tributarie. Presupposto per la concessione dei benefici è la dichiarazione di nazionalità, a fronte di requisiti che attestino che il prodotto cinematografico in questione è prevalentemente italiano. Deroghe sono ammesse per le riprese all’estero per le coproduzioni, nonché per i film prodotti in uno dei paesi membri della CEE. La legge Corona non rompe con la precedente legislazione ma introduce alcuni elementi innovativi per favorire la produzione di film "ispirati da finalità artistiche e culturali". La S.A.C.C., alimentata da un apposito fondo di dotazione, viene abilitata a concedere finanziamenti a medio termine, anche pagando gli interessi di mutui ad enti, società e privati che svolgano la loro attività nel settore della produzione, distribuzione e commercio di pellicole cinematografiche nazionali e gestisce fondi a destinazione speciale tra cui uno (il cosidetto art. 28) di sostegno per gli autori italiani esordienti. Il 24% di film finanziati non ha avuto uscita nelle sale; la disposizione creata per stimolare il debutto di giovani autori ha accentuato la tendenza alla moltiplicazione di sigle produttive nate e morte intorno ad un film con una finalità più speculativa che imprenditoriale. Ovviamente il finanziamento pubblico, sia nazionale che comunitari, impone di definire la nazionalità del film, che segnare il legame protezionistco tra gli obiettivi culturali e gli obiettivi

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economici perseguiti dalle politiche di intervento pubblico. Una nuova legge di riforma prende corpo solo nel 1994, con il d.l. n. 26 convertito, poi, nella legge n. 153. Non si tratta ancora di una compiuta riforma della vecchia legge del 1965, ma di una serie di modifiche e di integrazioni della stessa. La novità più rilevante consiste nell’istituzione di un Fondo di Garanzia che dovrà finanziare gli investimenti operati sia sul versante della produzione che su quello della distribuzione ed esportazione di opere cinematografiche nazionali di particolare livello culturale. A questi progetti la legge assegna un mutuo a tasso agevolato assistito dal Fondo di Garanzia, in misura pari al 90% dell’importo massimo ammissibile. Tuttavia la percentuale di finanziamento da parte dello Stato è talmente elevata da indurre il produttore che ne beneficia a disinteressarsi del destino commerciale del film. Dall’incrocio tra la legge n. 1213 del ’65 e la legge n. 153 del ’94 risultano finanziabili i film d’interesse culturale nazionale, e le opere prime e seconde (cosiddetti “articolo 8). L’aiuto statale consiste in un contratto di mutuo a tasso agevolato, che il produttore stipula con la Banca Nazionale del Lavoro, e che restituirà parzialmente. Nella disciplina più recente assume maggior peso la figura del produttore. Il D.Lgs. 22/01/2004 n. 28 denominato “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche” ha introdotto il cosiddetto "reference system", a supporto delle tradizionali commissioni nella scelta dei soggetti e dei progetti meritevoli di finanziamento, fornendo una corsia preferenziale a quei soggetti che hanno nel recente passato prodotto cinema di qualità e cinema capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. Questa prassi è praticata da tempo con successo in altri campi del finanziamento pubblico, quale ad esempio il finanziamento alla ricerca scientifica, dove l'assegnazione di fondi dipende in maniera sensibile dalla credibilità e dalle pubblicazioni dei proponenti. In concreto, parallelamente alla tradizionale lettura della sceneggiatura, ciascun progetto da finanziare viene valutato anche tenendo conto del curriculum del produttore e del cast che, dando vita ad un punteggio, vincola le commissioni a tenere in particolare considerazione i progetti presentati e svolti da produttori ed artisti eccellenti. Il sistema di reference" limita di fatto l'arbitrio delle commissioni. Per coloro che non possono avere un passato di "reference" viene potenziata la parte di intervento riservata agli esordienti attraverso il finanziamento alle opere prime ed ai cortometraggi. L'organismo decisionale è una commissione unica, articolata in più sezioni (una per l’esame dei progetti di Interesse Culturale; una per le opere prime e per i cortometraggi; una per la promozione). L’assegnazione dei fondi è legata alla dimostrata capacità di distribuire il prodotto nelle sale. Nel settore della distribuzione il decreto impone l’obbligo automatico di reinvestire il finanziamento concesso allo scopo di aumentare la capacità distributiva del prodotto nelle sale: i contributi sono erogati proporzionalmente al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale nel corso dell’anno antecedente la concessione. Sono inoltre concessi all’esercizio contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale, il ripristino di sale inattive, la trasformazione di quelle esistenti mediante l’aumento del numero di schermi; la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico, l’istallazione, e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e dei servizi accessori. Per reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili attraverso il FUS Cinema1

1 Il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)La legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" disciplina tutti i settori dello Spettacolo: enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Le percentuali di ripartizione sono fissate dal Ministro dello Spettacolo

, è consentito il product placement e cioé la possibilità di utilizzare marchi commerciali all’interno dei film, ottenendo in cambio introiti di tipo pubblicitario. La norma precedente vietava in Italia questa

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pratica al fine di tutelare il consumatore da possibili forme di pubblicità ingannevole (e probablmente anche per proteggere i ricavi pubblicitari della stampa, tradizionalmente più contigua del cinema al potere politico). Peraltro la concessione era resa pressoché obbligata dalla circostanza che nei principali paesi esportatori di cinema (Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna) il product placement è presente da diversi anni. Questo significa che quasi tutti i film di importazione visti dagli spettatori italiani contengono comunque pubblicità. A supporto dell’intervento normativo si pone il ruolo delle società operative pubbliche, a cominciare da Cinecittà holding2

Collegato ad uno scopo protezionistico, il criterio della nazionalità si scontra ovviamente con l’unificazione dei mercati europei e con la politica industriale comunitaria. Si tratta dunque ancora di una normativa in sé precaria ed emergenziale.

(servizi tecnici e distribuzione).

La legge Urbani non prevede meccanismi di sgravio fiscale (tax shelter) per l’incentivazione del finanziamento privato, anche se ipotizzati con la Finanziaria 2008.

Alternativa alle sovvenzioni

La destinazione del 18% del FUS al settore cinematografico e il sistema delle commissioni preposte alla assegnazione delle sovvenzioni, potrebbero essere gradualmente aboliti per lasciare spazio ai soli aiuti di natura fiscale, come nel modello americano? Probabilmente no, almeno finché non sia risolto il vero nodo strutturale che impedisce la crescita autonoma della industria culturale in Italia, e cioé l'implosione distributiva del monopolio tv. Su un piano strutturale lo snodo di una politica di sostegno della produzione nazionale (al di là delle provvidenze finanziarie e fiscali) è costituito dall'incentivo al mantenimento e costruzione di sale urbane, più adatte alla programmazione di film nazionali destinati al pubblico adulto, impedendo la predominanza dei multiiplex, predestinati al pubblico giovanile e di conseguenza ai film americani. Più interno alle imprese e associazioni del settore è invece la individuazione di business model adatti ai new media, capaci di "trasformare la pirateria in clientela"3

Finanziamenti europei

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- il programma MEDIA Media sta per “Measures to Encourage the Development of the Audiovisual Industry". Il piano risale al 1989. I programmi MEDIA, si suddividono in una lunga serie di sottoprogrammi riguardanti ogni comparto dell’audiovisivo all’interno dell’UE. A livello europeo i programmi MEDIA sono basati su un punteggio minimo che deve essere raggiunto per ottenere il finanziamento. I punti sono assegnati in funzione delle risorse creative e tecniche impiegate per realizzare il film. -Il fondo Eurimages istituito nel 1988 dal Consiglio d’Europa per favorire le coproduzioni e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive europee, frutto della collaborazione fra paesi anche non appartenenti alla Comunità. Agisce indipendentemente ma in simbiosi con il Programma MEDIA per proteggere l’industria cinematografica europea dalla concorrenza americana. Nel caso di lungometraggi, il requisito minimo per accedere a questo fondo è che esista un accordo di coproduzione fra almeno tre paesi e che il regista possegga una nazionalità europea. Il sostegno finanziario massimo per la coproduzione di lungometraggi, fiction e documentari non può superare il 20% del costo totale della produzione.

2 http://www.cinecitta.com/holding/index.asp 3 Riccardo Tozzi, Presidente ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Affini

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L’esperienza francese

Il Centre National de la Cinématographie sin dal 1946, anno della sua istituzione, è dotato di personalità giuridica ed autonomia finanziaria, potendo contare su un sistema di sostegno molto ampio e diversificato fondandosi in una logica integrata sul gettito di numerose entrate, tra cui quella sul prezzo dei biglietti e su una percentuale dei ricavi delle televisioni e delle telecomunicazioni. Grazie a tale sistema articolato di prelievo lungo tutta la filiera di sfruttamento del prodotto filmico, l’ente francese gestisce un volume di risorse sia per il settore cinematografico sia per quello audiovisivo, che nel 2008 ammonta complessivamente a 528,5 milioni di euro (di cui 266,7 milioni a sostegno delle sole attività cinematografiche, tre volte lo stanziamento italiano). A ciò si aggiungano i cospicui aiuti regionali alla produzione cinematografica che nel 2006 hanno raggiunto quota 23 milioni di euro registrando tassi di crescita significativi grazie alla diffusione sempre più ampia di schemi di supporto finanziati da ciascun ente locale con effetti moltiplicatori per la crescita del territorio derivante dalla presenza di set cinematografici. Dal 2004 questa tendenza si è andata rafforzando ulteriormente in Francia, grazie al meccanismo di finanziamento introdotto dal CNC (“1 euro ogni 2”) che consente di far affluire 1 euro dall’organismo nazionale ogni 2 euro spesi a livello locale. I fondi vanno all’industria mediante erogazioni e benefici fiscali. Le erogazioni avvengono tramite la Sociétés de Financement du Cinéma et de l’Audiovisuel (Sofica), società di investimento con durata limitata a 10 anni, specializzate nella raccolta di fondi da destinare esclusivamente al finanziamento di opere cinematografiche ed audiovisive. I benefici fiscali si rifanno al Crédit d’Impôt Cinéma (CIC), destinato alle società di produzione per incentivarle a realizzare opere cinematografiche in Francia.