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1 X X Un’età senza giuristi

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Un’età senza giuristi

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La cultura giuridica e la trasmissione del sapere giuridico nell’alto Medioevo: i secoli dell’oralità e della consuetudine

Alto medioevo: officina della prassi Basso medioevo: laboratorio sapienziale

Assenza del giurista in senso tecnico

Mancano giudici, notai, legisti

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Il diritto non è scienza autonoma

cancellerie di Roma, Ravenna e Pavia: ipotesi sull’esistenza delle rispettive scuole; al massimo si può pensare alla formazione di esperti di diritto presso le locali scuole di arti liberali

sistema delle scuole altomedievali

capitolare olonese di Lotario I (825): disciplina la distribuzione degli studenti presso le scuole vescovili (è un capitolare ecclesiastico e la norma pare destinata soprattutto a chierici)

scuole monastiche nelle aree rurali

scuole episcopali nelle città

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La trasmissione del sapere giuridico nell’alto Medioevo

Rudimenti di diritto romano e di diritto canonico vengono insegnati nell’ambito delle arti del trivio, come accessori dell’arte della parola e del ragionamento

Artes sermocinales (Arti del Trivio) = metodi di corretta e ornata espressione del pensiero e del discorso; nell’alto medioevo costituiscono lo schema dell’insegnamento scolastico superiore

• dialettica: arte della dimostrazione argomentata mediante gli strumenti della logica

• retorica: arte della persuasione, praticata da oratori, avvocati, giuristi, basata soprattutto su opere di Cicerone (De oratore, De republica, De legibus) e di Quintiliano (Institutio oratoria)

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Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni

il diverso destino altomedievale delle varie parti del Corpus Iuris:

Codex Epitome codicis (sec. X): testi del Codice riportati in forma

corretta, ma con brani selezionati Summa perusina (sec. X): sommario di ciascuna costituzione del

Codice

Institutiones: testo con glosse (sec. X)

Novellae Epitome Iuliani Authenticum

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Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni

il diverso destino altomedievale delle varie parti del Corpus Iuris:

Digesta (eclissi dall’inizio del sec. VII; ultima testimonianza in un’epistola di papa Gregorio Magno dell’agosto 603)

raccolte di diritto romano ad uso del clero Lex romana canonice compta (sec. IX) Collectio Anselmo dedicata (fine sec. IX, che recupera oltre 200

brani di DR già presenti nella LRCC)

• altre raccolte miscellanee Excepta bobiensia (silloge del sec. IX di leggi tratte da Codice e

Novelle secondo la lezione dell’Epitome Iuliani)

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Riproduzione di una carta del ms. torinese delle Istituzioni (sec. X)

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XIXI

Il secolo XI

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La riforma gregoriana

Movimento riformatore e innovatore delle gerarchie ecclesiastiche, colluse e immiserite dal coinvolgimento nell’organizzazione feudale dell’Impero

Fenomeni di simonia e nicolaismo

Già dal tardo sec. IX si manifesta l’interesse alla produzione di false raccolte di norme canoniche:

• collezione pseudo-isidoriana (compilata da un presunto Isidoro mercator; con ampia diffusione); riecheggia il nome di Isidoro di Siviglia, vescovo saggio e santo; raccoglie lettere papali e norme conciliari facendole risalire sino ai papi della fine del I sec.;

reazione alle pretese statuali manifestate dal potere carolingio nei confronti della Chiesa

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| episcopalis audientiasupplenza poteri civili da età tardo antica | annona

| sorveglianza carcerati

crescente intervento di potenti laici dai secc. VII-VIII

la Chiesa si riorganizza dal sec. XI:

nomina dei vescovi NON più affidata alla proposta del clero e del popolo + l’approvazione del “principe” + la consacrazione da parte del metropolita con la concessione del pallio, MA unicamente alla nomina papale

centralizzazione pontificia: elezione papale, nomina dei vescovi, vita del clero, lotta a simonia e concubinato

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La lotta per le investiture

1) collezioni canoniche

Burcardo di Worms (Decretum, composto tra 1008-1012)

Collezione in 74 titoli

Anselmo da Lucca (1063-1073, collectio canonum)

Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita): composte tra fine sec. XI e inizi XII, attingono a Codice, Istituzioni, Novelle (nella forma dell’Authenticum, oltre che dell’Epitome Iuliani) e pure al Digesto

Policarpo (redatto tra 1104 e 1113 dal cardinale Gregorio di S. Crisogono): analogo uso di passi di Diritto Romano

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Burchardus Wormatiensis episcopus,

Liber Decretorum (BUB, ms 2239, sec. XII):

Inizio del libro XX e capolettera A (Animas hominum…)

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La lotta per le investiture

1) collezioni canoniche

Collectio britannica: cita 93 frammenti del Digestum vetus (primi 24 libri) misti a fonti canonistiche; quasi certamente composta a Roma alla fine del sec. XI; è la prima corposa riapparizione dei Digesta

riformismo intransigente di Gregorio VII orienta la produzione di nuove raccolte canoniche

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La lotta per le investiture

2) libellistica imperiale

Defensio Heinrici IV: attribuita a un misterioso Pietro Crasso sulla base di versi dedicatori posti alla fine del testo; ricondotta all’ambito ravennate dell’antipapa Guiberto o direttamente all’ambiente della cancelleria imperiale; si usano numerosi brani di DR tratti da Codice, Istituzioni, Novelle

Nel 1073 viene eletto papa Ildebrando di Soana (Gregorio VII). Il sinodo dei vescovi tedeschi a Worms depone Gregorio VII (1076), che reagisce scomunicando e deponendo Enrico IV. Nel marzo 1080 Gregorio convoca un nuovo concilio e scomunica per la seconda volta Enrico, sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà e assicurando che nella successiva festa degli Apostoli avrebbe annunciato la deposizione dell’imperatore dal trono. Enrico IV fa deporre Gregorio VII nel Concilio di Bressanone, che elegge antipapa il vescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III).

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Gregorio VII (1073-1085)

Dictatus papae (1075-76)

Il Dictatus Papae, a noi giunto all’interno del registro di lettere di papa

Gregorio VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni che

introducevano una profonda modifica nell’ordinamento della Chiesa

attraverso la recezione dei principi fondamentali del programma della

riforma ecclesiastica.

Si suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e forse

rappresenti una sorta di indice di principi destinati ad essere sviluppati

più ampiamente per servire di base a una specifica raccolta di norme

canoniche.

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Gregorio VII (1073-1085)

Dictatus papae (1075-76)

Nel Dictatus Papae si sostiene, soprattutto, la posizione del papa

quale vertice dell’ordinamento giuridico ecclesiastico e quindi

immune da qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che temporale;

si sancisce la supremazia del papato sull’intera cristianità.

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DICTATUS PAPAE

  

1. La Chiesa romana è stata fondata soltanto da Dio.

2. Solo il pontefice romano si dica di diritto universale.

3. Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi.

4. Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro.

5. Il papa abbia il potere di deporre anche gli assenti.

6. Con chi è stato scomunicato da lui tra l'altro non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa.

7. Solo a lui sia lecito, a seconda delle necessità del momento, istituire nuove leggi, fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una chiesa canonicale e viceversa, smembrare un episcopato ricco ed aggregare quelli poveri.

8. Solo il papa possa far uso delle insegne imperiali.

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9. Al papa e solo a lui spetta che tutti i principi bacino i piedi.

10. Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese.

11. Il suo nome è unico in tutto il mondo.

12. Gli sia lecito deporre gli imperatori.

13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all'altra.

14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia.

15. Chi è stato ordinato dal papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore.

16. Nessun sinodo senza indicazione del papa deve essere chiamato generale.

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17. Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua autorità.

18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti.

19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio.

20. Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica.

21. Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica.

22. La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura.

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23. Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri e come è scritto nei decreti del beato papa Simmaco.

24. Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori).

25. Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo.

26. Non sia considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana.

27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui.

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Gli scriptoria

teoria del codex secundus = i mss. noti dei Digesta sembrano derivare dalla Littera Florentina o Littera Pisana (ms. del VI sec. conquistato a Pisa come bottino di guerra dai Fiorentini vittoriosi nel 1406) attraverso una copia intermedia, emendata e oggi perduta, risalente forse al sec. XI e definita dagli studiosi come codex secundus; tale versione fu la fonte della Vulgata, o littera Bononiensis, studiata nelle scuole del sec. XII

un’altra teoria considera la Pisana e la Vulgata come testimonianze di 2 tradizioni testuali derivate da un archetipo comune di età giustinianea

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Gli scriptoria

nel monastero di Bobbio (da cui provengono mss. con parti dell’Editto di Rotari, del Codex Theodosianus, della Lex Romana Burgundionum, oltre agli Excerpta Bobiensia) è attestato un testimone del Digesto di cui si ha notizia agli inizi del IX sec., che si è proposto di identificare con il codex secundus

conservato in una abbazia a non molta distanza da Pavia, capitale del Regno Italico, e da Bologna, sede della rinascita degli studi giuridici

è quindi possibile che “l’esemplare del Digesto che ha reso possibile la rinascita bolognese sia stato dimenticato per secoli in un monastero benedettino sulle colline piacentine, e non invece conservato a Roma e in seguito a Ravenna [come invece narra Odofredo], prima di giungere a Bologna” (Mazzanti)

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La cosiddetta “scuola di Pavia”

palatium e tribunale degli imperatori e re d’Italia: scuole (?) per la formazione di operatori del diritto longobardo-franco; accostamento molto prudente tra l’ambiente del Palazzo imperiale e il funzionamento di una “scuola” in esso incardinata (già immaginata da Merkel) e pure con radici in età tardo antica (Mengozzi)

Liber legis langobardorum (Liber Papiensis): raccolta cronologica

Lombarda: raccolta sistematica suddivisa in 3 libri e titoli (imitazione del modello giustinianeo)

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La cosiddetta “scuola di Pavia”

Expositio ad librum legis langobardorum:

• unica ma rilevantissima testimonianza dell’esistenza della “scuola” pavese; analitico commento all’intero Liber Papiensis che documenta un lavoro interpretativo di buon livello da parte di alcune generazioni di operatori del diritto

• composta dopo il 1070, con riferimenti a Istituzioni, Codice ed Epitome Iuliani (fonti disponibili in Italia) + 9 estratti del Digesto

• conservata in un unico ms. napoletano databile tra fine sec. XI e inizi XII

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La cosiddetta “scuola di Pavia”

• la distruzione del Palazzo imperiale nel 1024 non spezza la continuità di tale tradizione giuridica, confermata da opere posteriori come l’Expositio, anche se non si hanno prove che l’Expositor abbia lavorato a Pavia, ma certamente in area lombardo-piemontese

• si ricorda che Lanfranco di Pavia disputava con maestri più anziani, come l’esperto di diritto longobardo Bonfiglio e i suoi allievi

• si citano generazioni di maestri antiquissimi, antiqui, moderni: maestri attivi nella prima metà del sec. XI come Sigeberto, Bonfiglio, Walcausa, Guglielmo e suo figlio Ugo, attestati anche in altre fonti

• teoria della lex generalis omnium: diritto romano come diritto sussidiario con valore sempre territoriale crescente sensibilità romanistica alimentata dallo studio diretto dei testi giustinianei

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Ravenna, Roma, Pepo

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XII. Ravenna, Roma, PepoXII. Ravenna, Roma, Pepo

Tesi storiografiche superate

la “scuola di Ravenna” e Pietro Crasso

disputa sui gradi di parentela:

nel 1045 alcuni inviati da Firenze interrogano i sapientes civitatis riuniti a Ravenna su un problema relativo al computo dei gradi di parentela, in attinenza al divieto canonico esteso sino al VII grado

la risposta è ispirata alle Istituzioni, titolo De nuptiis (1.10.2): si risale per ogni soggetto al capostipite comune e si sommano i gradi di parentela di ciascuno

Pier Damiani risponde con un libello polemico (Opusculum octavum de parentelae gradibus), ricorrendo ai testi biblici per dimostrare che il computo canonico si esaurisce risalendo al capostipite comune

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Tesi storiografiche superate

Ravenna, città di antiche tradizioni culturali bizantine e sede di una scuola di arti liberali, ha quindi fama di essere un centro di dotti e di esperti di diritto legati alla tradizione romanistica

Pier Damiani (1007-1072) di origine ravennate, è monaco camaldolese a Fonte Avellana; nel

1057 viene nominato cardinale vescovo di Ostia da papa Stefano X e poi torna a Fonte Avellana prima della morte; sostenitore della vita comune del clero, soprattutto nella forma di canoniche regolari

Ildebrando di Soana (il futuro Gregorio VII) lo invita a redigere una collezione canonica dedicata a definire i poteri del papa

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Due passi di Odofredo

(D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam”;

(D. 35, 2, 32): “maiores nostri ita referunt … Debetis scire, studium fuit primo Rome, postea, propter bella que fuerunt in Marchia, destructum est studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna postea … post mortem Karoli civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam, cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri: Codex, ff. vetus, et novum et Insti. Postea fuit inventum infortiatum, sine tribus partibus, postea fuerunt portati Tres libri, ultimo liber Authenticorum inventus est. Et ista ratio quare omnes libri antiqui habent separatim”.

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Pepo

“Non si esce dal regno delle ipotesi quando si vuole studiare la biografia di Pepo, le origini dello Studio di Bologna e l’arrivo a Bologna dei libri legales” (Dolcini)

Burcardo di Ursperg (Cronaca): parallelo tra Graziano e Irnerio, ma ignora Pepo

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Pepo

Rodolfo il Nero (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189):

al magistro Peppone velut aurora surgente si deve la rinascita del ius civile, poi propagato dal magistro Warnerio, che lo avrebbe tratto ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio; Pepo, inoltre, è indicato come baiulus (custode / possessore) del Codice e delle Istituzioni, ma non ha conoscenza del Digesto

Pepo interviene a un placito tenutosi di fronte a Enrico IV in Lombardia (1084 o 1090-94) ove si discute una causa relativa all’omicidio di un servo, e riesce a modificare l’iniziale parere dei giudici sostenendo la condanna a morte del reo in base al DR e al diritto naturale, anziché a una sanzione pecuniaria secondo il diritto germanico

nella allegazione di Pepo si scorgono affinità con il De poenitentia di S. Ambrogio, consentendo così di avvicinare Pepo, più che alla giurisprudenza romana, alle dottrine dei Padri della Chiesa sulla uguaglianza naturale degli uomini

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Pepo

Azzone (glossa a D. 1, 2, 2, 38): paragona Pepo a Tiberio Coruncanio, il primo che a Roma avesse iniziato a insegnare il diritto, del quale tuttavia non rimane alcun testo scritto, ma soltanto alcuni pareri (responsa)

Summa alle Istituzioni ‘Iustiniani est in hoc opere’ (Provenza, prima metà sec. XII): si conosce anche l’accenno a un parere di Pepo in tema di mutuo si erano conservati alcuni testi scritti di Pepo in relazione all’area transalpina

giudizio negativo di Odofredo (in una glossa al Digestum Vetus): Pepo iniziò auctoritate sua legere in legibus, ma qualunque fosse la sua scienza, non valse a meritargli alcuna fama contrappone Pepo a Irnerio, il quale è sempre messo in relazione a Bologna

a inizi ’900 Augusto Gaudenzi dava notizia di un ms. dell’Ambrosiana che è una copia di una Collezione canonica in 4 libri, recante la scritta Liber iste fuit magistri Peponis … orate pro eo

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Pepo

si può identificare con un vescovo di Bologna: nel libello metrico De utroque apostolico (composto dal vescovo di Siena Gualfredo verso il 1092 e riassunto nel ms. di un umanista del sec. XV-XVI, Sigismondo Ticci/Tizio) Pepo è qualificato come clarum Bononiensium lumen una nota a margine specifica che questo Pepo è vescovo di Bologna visto che Pepo è diminutivo di Pietro, si può identificare con il vescovo bolognese Pietro, di parte imperiale, nel periodo 1086-1095

se Pepo è il vescovo di Bologna che aderisce allo scisma guidato dall’arcivescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III), può acquistare un certo peso l’ipotesi della provenienza ravennate dei libri legales giunti a Bologna, come indicato da Odofredo

se Pepo è il vescovo scismatico, si può forse spiegare l’oscuramento della sua fama posteriore, come sottolineato da Odofredo 

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Pepo

si può avanzare pure un raffronto tra Pepo maestro di diritto / Pietro vescovo di Bologna con il Petrus Crassus citato come compositore o soltanto latore della Defensio Henrici IV, secondo gli ambigui versi che sono stati aggiunti a quest’opera e appaiono nell’unico codice del XVI che ne è testimone (Dolcini)

si potrebbe anche identificare con un esperto di diritto citato come avvocato, legis doctor, notaio e giudice in alcuni placiti di area toscana e ferrarese tra 1072 e 1095, ove appare in vari casi come avvocato del monastero di Monte Amiata e quindi di Pomposa nel 1079

il Pepo del placito di Marturi (1076) si potrebbe forse identificare con un notaio Pietro attivo ad Arezzo negli ultimi decenni del sec. XI, il quale si definisce legis doctor e amator iuris e dà prova della conoscenza dei testi romanistici (Nicolaj)

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Placito di Marturi, 1076 marzo (1-4)

il placito (= seduta giudiziaria) è presieduto da Nordilo, messo della duchessa e marchesa Beatrice, affiancato dal visconte Giovanni e da una serie di astanti (giurati e consiglieri giuridici che ricoprono le funzioni tipiche degli scabini di età carolingia), i primi tra i quali sono Guillielmo iudice et Pepone legis doctore

NON si tratta di una notitia iudicati, ossia di un placito vero e proprio, MA di un brevis recordationis pro futuris temporibus ad memoriam habendam et retinendam = testo scritto ai soli fini di memoria e di prova a favore dell’abbazia vincitrice, privo delle sottoscrizioni di notaio e testimoni.

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viene decisa a favore di Giovanni, avvocato del monastero di S. Michele di Marturi, e di Gerardo, preposito del medesimo, la lite che essi avevano con Sigizo di Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di S. Andrea situate nel luogo di “Papaiano”. Tali beni nel passato erano stati ceduti al monastero di Marturi dal marchese di Toscana Ugo, al quale a sua volta erano state cedute da Vuinizo figlio di Ugo

la causa viene decisa in favore del monastero grazie all’allegazione di un passo del Digestum vetus (= D. 4.6.26.4) in base al quale veniva sospesa la prescrizione quarantennale, prevista nel diritto giustinianeo per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui i proprietari, nel corso di tale periodo, si fossero rivolti al magistrato per rivendicarne il possesso rispetto al diritto vantato dai concessionari

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il monastero, con il conforto di alcuni testimoni, dichiara di avere già denunciato in passato la situazione ai marchesi di Tuscia, senza però riuscire a risolvere la lite a causa della carenza di giudici, e ottiene la restituito in integrum dei beni contesi da Sigizo di Firenze

la restitutio in integrum (istituto risalente all’età repubblicana, fine VI-I sec. a.C.) comporta l’annullamento degli effetti giuridici di una transazione originariamente valida in base al diritto civile, ma produttiva di ingiuste conseguenze per una delle parti

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XII. Ravenna, Roma, PepoXII. Ravenna, Roma, Pepo

sulla base della memoria storica cittadina (Odofredo), Pepo non è

nessuno in rapporto a Bologna; quindi lo si può identificare come

un esperto di diritto romano della generazione preirneriana

connesso al mondo matildico in qualità di giurista itinerante nei

territori canossani tosco-padani negli ultimi decenni del sec. XI

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La marca di Tuscia e i comitati di Reggio, Mantova, Modena e Ferrara, che componevano la circoscrizione pubblica governata dai marchesi di Canossa e dalla loro ultima discendente, Matilde (1046? - 1115)

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XIIIXIII

Irnerio

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Rodolfo il Nero (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189):al magistro Peppone velut aurora surgente si deve la rinascita del ius civile,

poi propagato dal magistro Warnerio, che lo avrebbe tratto ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio.

(Odofredo, † 1265, riassunto di varie glosse)

Irnerio fu tra noi lucerna iuris, è il primo a insegnare diritto a Bologna, ove inizialmente si teneva l’insegnamento di Arti

dopo la distruzione dello Studium di Roma, i libri legales furono portati a Ravenna e di qui a Bologna, ove si studiavano nel quadro delle Arti

Irnerio è dapprima un maestro di Arti, che poi comincia di propria iniziativa a studiare i libri legales e a docere in legibus, diventando il primus illuminator scientiae nostrae

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Metafore della luce per qualificare i “fondatori” dello Studium, ossia del nuovo metodo di studio analitico e sistematico dei testi romanistici:

IRNERIO = lucerna iuris / primus illuminator scientiae nostrae (Odofredo)

PEPO = paragonato a una aurora surgente (Rodolfo il Nero) / clarum Bononiensium lumen (Gualfredo vescovo di Siena)

ciò sottolinea tanto il momento aurorale, di effettivo avvio dello studio e dell’insegnamento romanistico, quanto il fatto che il nuovo metodo rischiarava il testo oscuro delle leggi romane con annotazioni marginali, le GLOSSE

converge anche con la valutazione dell’indentità dello Studium come fenomeno spontaneo, autonomo e privato

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Chronicon Urspergense di Burcardo di Biberach (nato ante 1177, morto dopo il 1231, prevosto di Ursperg tra 1215 e 1226)

“Eisdem quoque temporibus [ossia al tempo di Lotario II (1125-1138)] dominus Wernerius libros legum, qui dudum neglecti fuerant nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Mathildae comitissae renovavit et, secundum quod olim a divae recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis, eos distinxit. In quibus continentur instituta prefati imperatoris, quasi principium et introductio iuris civilis; edicta quoque pretorum et aedilium curulium, quae rationem et firmitatem prestant iuri civili, haec in libro Pandectarum, videlicet in Digestis continentur; additur quoque his liber Codicis, in quo imperatorum statuta describuntur; quartus quoque liber est Autenticorum, quem prefatus Iustinianus ad suppletionem et correctionem legum imperialium superaddidit”.

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

si valorizza così la permissio di un’autorità pubblica superiore

si richiede di riportare i libri legales alla forma originaria, quindi una edizione criticamente accettabile dei testi giustinianei

memoria così forte di Irnerio in un cronista tedesco può forse confermarne l’origine germanica

una tradizione attestata da alcuni manoscritti qualifica Irnerio come theutonicus

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

la petitio, interpretata come una disposizione / autorizzazione di Matilde, è stata poi messa in relazione con un verso di Donizone (l. II, par. XVIII, v. 1255) nel quale si adombra una investitura imperiale concessa a Matilde da Enrico V: “Cui [ossia a Matilde] Liguris regni regimen dedit in vice regis” (perciò le affidò il governo dei Liguri [ossia degli abitanti dell’Italia settentrionale] come vice-regina)

già Riccobaldo da Ferrara nel sec. XIII affermava che lo Studio di Bologna fosse stato istituito da Enrico V

Matilde, investita di un potere regio da Enrico V, avrebbe quindi disposto l’istituzione dello Studio bolognese incaricandone Irnerio

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

una considerazione più obiettiva delle fonti promossa dalla critica recente porta a escludere un intervento esterno e a rafforzare l’origine autonoma e spontanea dello Studio, benché sia documentata la partecipazione di Irnerio a placiti di area matildica come causidicus (= avvocato, esperto di diritto) tra 1112 e 1113 e ad atti connessi alla presenza di Enrico V in occasione della sua discesa in Italia nel 1116, con la qualifica di iudex

Irnerio si qualifica pure, in qualche documento, come Bononiensis iudex (riferimento di significato locale, non di origine)

vi sono anche altri causidici bolognesi presenti a placiti matildici, in forza della loro conoscenza del diritto romano

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Irnerio è presente anche all’emanazione di un diploma da parte di Enrico V destinato ai Bolognesi (Governolo, 15 maggio 1116), che ha un valore particolare per il riconoscimento delle antiquae consuetudines agli abitanti della città e rappresenta la prima affermazione pubblica dell’autonomia cittadina prima della comparsa dei consoli nel 1123

Irnerio è l’unico a sottoscrivere il diploma dopo il cancelliere imperiale Burcardo

sono presenti anche i giuristi Alberto Grasso e Ugo di Ansaldo a guidare la delegazione di 10 Bolognesi, che l’anno dopo la distruzione della rocca imperiale, avvenuta nel 1115, si recano a Governolo per ottenere dall’imperatore il perdono per l’affronto compiuto e un diploma di riconoscimento delle antiquas consuetudines locali

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

lo Studium e il suo “fondatore” hanno un alto rilievo perfino di fronte all’imperatore ancor prima che il Comune acquisti una fisionomia percepibile (la prima menzione dei consoli risale al 1123)

è lo Studio a fondare la città (tanto che nel sec. XII la sede del Comune e di riunione dei consoli è ospitata in un’ala della curtis Bulgari)

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Irnerio e lo Studiobolognese

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Matilde di Canossa e lo Studio bolognese

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Irnerio è attestato in 14 documenti dal 1112 al 1125, benché sussistano dubbi sulla genuinità dell’ultimo ultima testimonianza sicura si ferma al 1118, cui si aggiunge la notizia della sua scomunica nel 1119

si potrebbe aggiungere un documento del 1100 nel quale Warnerius compare come missus di Enrico IV in un placito tenuto a Monselice (nel Padovano) delegatus ab ipso principe

(Landolfo di S. Paolo / iuniore, Historia Mediolanensis) Irnerio è a Roma nella primavera del 1118 svolgendo un ruolo primario per avallare l’elezione popolare dell’antipapa Gregorio VIII (il vescovo di Praga Maurizio Burdino) sostenuto da Enrico V

viene scomunicato da papa Gelasio II nel Concilio di Reims del 30 ottobre 1119, revocando poi la scomunica con il concordato di Worms del 1122

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

(Roberto di Torigny / di Mont Saint-Michel, sec. XII, che completa la Cronaca di Sigeberto di Gembloux):

con riferimento al 1032 scrive che Lanfranco e Irnerio, socius eius, trovate le leggi romane presso Bologna, si dedicarono al loro insegnamento; ma Irnerio proseguì per questa strada, mentre Lanfranco si fece monaco volgendo i propri interessi alle Arti liberali e alle Sacre Scritture

il 1032 coincide forse con la partenza da Pavia di Lanfranco, che dal 1045 al 1063 è abate del monastero normanno di Bec e quindi fino al 1070 dimora nel monastero, sempre normanno, di Caen e poi assume la carica di arcivescovo di Canterbury

non è importante la data, ma il rapporto di discepolato tra i due, che può essersi svolto a Caen o forse pure a Canterbury, ma verosimilmente non a Bec, poiché Roberto di Torigny, che soggiornò a Bec quasi 30 anni, non avrebbe omesso di evidenziare una circostanza tale da dare tanta fama al monastero

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Irnerio teologo ?

Liber divinarum sententiarum = florilegio di sentenze teologiche nella forma di brani tratti dalle opere dei Padri della Chiesa, in gran parte di S. Agostino e in misura assai minore di S. Ambrogio e Gregorio Magno, trasmesso da 3 mss. del sec. XII, due dei quali contengono l’attribuzione a Guarnerius iurisperitissimus

da molti elementi legati alla citazione di Irnerio nell’intestazione del testo e ai contenuti dell’opera, ove è anche evidente l’interesse per molti argomenti connessi con le arti liberali, si desume che Irnerio, oltre che maestro di arti liberali, fosse anche chierico e teologo di fama, dimostrando che l’opera costituì una fonte diretta di Graziano per il suo Decretum, ed è l’unica opera teologica che Graziano tenne in considerazione per tutte le parti della sua raccolta

si rafforza il legame diretto tra Irnerio e Bologna: l’autore del Liber è un giurista di fama e con lui si pone in stretta relazione il padre del diritto canonico, che opera ugualmente a Bologna

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

si giustifica anche la missione romana di Irnerio nel 1118: non a caso venne affidata a un giurista che era anche un’autorità in campo canonistico

stato clericale di Irnerio avallato anche dal fatto che il suo discepolo Ugo viene ricordato nel necrologio della canonica di S. Vittore di Bologna in data 1 giugno come causidicus, clericus et frater noster

che Irnerio fosse un ecclesiastico era già stato ipotizzato da Augusto Gaudenzi, così che può acquistare nuova luce anche un documento del 21 maggio 1095 (dato a Piadena), in cui Warnerius presbiter testimonia a una donazione di Matilde di Canossa in favore di due canonici del duomo di Metz (in Lorena) per la costruzione di una chiesa collegiata

Warnerius peccator presbiter testimonia, assieme a Matilde, pure a un atto rogato a S. Benedetto Po il 14 maggio 1101 con cui il cardinale Bernardo, legato papale, affida all’abate di Polirone la cura di un ospizio amministrato sino ad allora dal monastero di S. Andrea di Mantova

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

nuove ricerche di G. Mazzanti hanno portato a individuare il necrologio di Irnerio, riportato nell’obituario della canonica di S. Vittore di Parigi in data 19 settembre (Ob. magister Garnerius Teutonicus de cuius beneficio habuimus quinque libros optimos glosatos)

di origine germanica, forse della zona del castello di Briey, tra Metz e Verdun (allora in area tedesca), ove nasce tra 1050 e 1070

5 libri glossati libri legales forse già strutturati in 5 parti e dotati di glosse

rapporti con la canonica di S. Vittore, ove forse Irnerio si è ritirato alla fine della vita (probabilmente morto tra 1130 e 1140) ed ove si studia in particolare S. Agostino, dalle cui opere è tratta la maggior parte dei passi inseriti nel Liber divinarum sententiarum (sono documentati anche altre relazioni e scambi tra i canonici vittorini e il mondo dello Studium bolognese durante il sec. XII)

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L’impero germanico tra XI e XII sec.

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

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bononiensis - teutonicus

dapprima un causidicus, un giurista pratico formatosi a una scuola di arti liberali, che poi compare come giudice in rapporti con Matilde di Canossa e con Enrico V, almeno fino alla scomunica del 1119

in questa fase – o in una anche successiva – si sarebbe dedicato a risistemare, sulla base della nota petitio matildica, il poderoso corpus giustinianeo, magari con l’assistenza di qualche allievo

da pratico del diritto, avrebbe avuto anche relazioni con l’ambiente del notariato bolognese (presunto autore di un formulario notarile, edito alla fine del sec. XIX da G.B. Palmieri, ma rinnova soltanto il formulario dell’enfiteusi)

in età successiva avrebbe abbracciato lo status ecclesiastico dando la preferenza a interessi nel campo delle opere teologiche, come il Liber divinarum sententiarum

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

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per attuare la sua opera di riordino dei testi giustinianei ha probabilmente utilizzato materiale proveniente da Ravenna, ove si può essere depositato fin dal 540, anno della riconquista della città da parte dell’esercito imperiale

si tratta forse di esemplari del Codice e delle Novelle, nella forma, queste ultime, di una raccolta derivata dall’unione delle varie costituzioni imperiali inviate anche a Ravenna come prodotti della legislazione corrente (in greco con traduzione latina allegata oppure tradotte direttamente negli uffici della capitale dell’Esarcato = ciò che definiamo ‘Autentico’)

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Irnerio

atteggiamento nei confronti delle Novellae:

“hinc argumentum sumi potest quod liber iste, id est autenticus, sit repudiandus. Eius enim stylus cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo modo concordat, sed omnino inter se discrepante item eius libri principium nullum est nec seriem [= finem], nec ordinem aliquem habet. Item novellae istae constitutiones, de quibus me loquitur, non promittuntur nisi de novis negotiis et nondum legum laqueis innodati”

la raccolta ‘Autentica’ si deve rifiutare per la sua impostazione: perché privo di un protocollo (principium) formato da una costituzione di promulgazione e privo di ordine per materie, quindi di una sistematica interna

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Irnerio

non abbiamo testimonianze di presenza del Digesto a Bologna: a livello di manoscritti, l’esemplare noto geograficamente più ‘vicino’ e antico proviene dal monastero di Nonantola, prossimo a Modena

si tratta di un Digestum vetus riferibile alla II metà del sec. XI, oggi conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana il Digestum vetus è la parte che affiora a Marturi nel 1076, e quindi sempre nei territori governati dai Canossa

il rapporto con l’ambiente modenese-nonantolano si consolida anche grazie a recenti ricerche, in base alle quali Bulgaro, uno dei principali allievi di Irnerio, apparterrebbe a una famiglia di origine nonantolana

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Irnerio

il rapporto con l’ambiente modenese-nonantolano si consolida anche sulla base dei riferimento a due fonti:

• Pillio da Medicina accosta Bologna e Modena quali eredi della cultura giuridica romana (Bononiae maxime, quae legalium studiorum monarchiam tenuit, nec non Mutinae, in qua iurisprudentia arcana reseramus)

• Odofredo riferisce un commento di Azzone: Bononia est rega civitas, ut invenitur in legenda s. Ambrosii et s. Petroni, et Bononia est Aposa citra. SI nos docemus in regia urbe debemus habere immunitatem, id est citra Aposam, si ultra non … Non qui docent Regii vel Mutinae, imo est una prodictio (una condizione di ‘secondarietà’) (ad D.27,1,6)

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

Irnerio

(G. Santini) si potrebbe distinguere tra un Irnerio nato intorno alla metà del sec. XI, che sarebbe colui al quale Rodolfo il Nero attribuisce la propagazione del diritto giustinianeo, e quello che agli inizi del sec. XII procede alla renovatio dei libri legales, e in particolare del Digesto, tramite la loro trascrizione in “littera nova”, ossia in carolina, rispetto a una originaria corsiva nuova ravennate od onciale

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XIII. IrnerioXIII. Irnerio

la posizione filoimperiale pare testimoniata, sul piano dottrinale, anche da una sua nota glossa relativa all’efficacia della consuetudine in rapporto alla legge, ove si compone l’antinomia fra:

- un passo del giurista Salvio Giuliano (D. 1.3.32), il quale ammette la desuetudine della legge, che quindi può essere tacitamente abrogata da una consuetudine contraria, in quanto dotata di identico potere;

- e un passo di Costantino (C. 8.52.2), ove si esclude che la consuetudine possa mai vincere la legge

ricorrendo alla ratio temporis: dopo la promulgazione della lex de imperio Vespasiani, con cui i Romani avevano rimesso al princeps ogni potere, ciò non è più possibile

(“loquitur haec lex [Salvio Giuliano] secundum sua tempora, quibus populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in imperatorem, nihil faceret desuetudo populi”)

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I Glossatori

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XIV. I GlossatoriXIV. I Glossatori

prospettive generali

si rivolgono ai testi giustinianei come a ‘testi sacri’ e riconoscono loro un’autorità pari quasi a quella della Bibbia

il Corpus Iuris è considerato rivelazione suprema e autorevole di perfezione giuridica; è una “rivelazione senza tempo”, quasi caduta dal cielo

tutte le parti dei testi contenute nel CI, avendo avuto l’approvazione dell’imperatore Giustiniano, hanno pari autorità

sono convinti che il CI nel suo complesso contenga tutto ciò che è necessario per risolvere qualsiasi problema giuridico

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XIV. I GlossatoriXIV. I Glossatori

accettano senza discutere l’assicurazione di Giustiniano, secondo cui i testi non contengono contraddizioni che non possano essere risolte da chi li affronti con atteggiamento critico (Const. Tanta, 15)

non si preoccupano dell’assenza di ordine nella disposizione dei testi nel CI, poiché le stesse materie vengono spesso trattate in tutte le sue diverse parti, ma senza un criterio ordinatore

individuano i riferimenti incrociati fra tutti i testi relativi a un dato tema, spiegando le differenze fra essi e raccogliendo gli elementi a favore e quelli contrari a una particolare linea argomentativa

sono in grado di citare ogni frammento del CI con le sue prime parole

nessun’altra generazione di studiosi del DR ha forse mai avuto una più stretta familiarità con i testi

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XIV. I GlossatoriXIV. I Glossatori

dai 4 dottori a Giovanni Bassiano

Ugo, Iacopo, Martino, Bulgaro G. Bassiano Azzone Accursio

la grande forza del metodo esegetico varato da Irnerio si innesta in una “scuola”, ossia in una stabile tradizione di insegnamenti giuridici tenuti a Bologna da successive generazioni di dottori

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i 4 dottori: le leggendarie divergenze tra Bulgaro e Martino

Ottone Morena: riporta una leggenda secondo cui Irnerio morente avrebbe indicato Iacopo quale successore tra i suoi 4 allievi:

“Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,

mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego.

Et dictus Iacobus fuit doctor…”

ricondotta alla tradizione tramandata da Aulo Gellio (130-180 ca., Noctes Atticae) in relazione alla successione scientifica ad Aristotele

Martino spiritualis homo (Enrico da Susa, cardinale Ostiense): ricorso all’equità, sensibile ad apporti del diritto canonico e delle arti liberali

Bulgaro: la novità del rigorismo, interprete di un mondo nuovo

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Vacario e i Tres Libri

compone alla metà del sec. XII (probabilmente tra anni ’50 e ’70) un Liber pauperum come silloge di brani, privi di commento, ad uso degli studenti poveri

materiale impiegato da Vacario per comporre il suo testo e anche, a parte, un apparato di glosse, proveniva interamente dall’Italia e risaliva al 1130-40, prima del suo trasferimento in Inghilterra al seguito dell’arcivescovo Teobaldo di Canterbury nel 1143

il Liber pauperum contiene l’estratto più antico dei Tres Libri (il cui ms. più risalente noto fino ad ora risale alla fine del sec. XII) e Vacario ne è il più antico glossatore

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non si conoscono glosse di Irnerio, Bulgaro e Martino ai TL; Martino e Rogerio ne possedevano però una copia, citata da glossatori posteriori

già al tempo dei 4 dottori si unisce allo studio del I libro del Codice anche la lettura di alcuni testi tratti dai TL per completare l’insegnamento intorno al diritto pubblico

i TL contengono molti vocaboli tecnici del diritto pubblico imperiale e pongono seri problemi ai primi esegeti come Piacentino e Pillio, impegnati anzitutto nella classica explicatio verborum che costituisce sempre l’obiettivo preliminare della glossa

del Codice circolano versioni in 9 libri (la più diffusa e certamente la prima ad essere usata nell’ambito bolognese), ma vi sono anche alcuni mss. più antichi contenenti versioni più complete che non escludevano del tutto gli ultimi 3 libri

è probabilmente così che a Bologna fuerunt portati tres libri (Odofredo in D.35.2.82), forse assieme ad altre versioni del codice epitomato

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ma la tradizione di mantenere separati i TL dal resto del Codice ha il sopravvento e così si trasmette alla struttura canonica che assume il CIC, con i TL relegati nel Volumen,

ciò anche in base alla organizzazione didattica che trionfa nel ’200, quando ai TL vengono riservate lezioni “straordinarie” (tenute anche da studenti esperti o da insegnanti meno noti), rispetto a quelle “ordinarie” basate sul Codice e sul Digesto in base ai puncta fissati negli statuti

questa differente tradizione si riflette pure nel fatto che fra i testi oggetto degli apparati di glosse di Ugolino Presbiteri, diffusi ancora nel ’200 e “alternativi” alla tradizione accursiana, sono inclusi pure i TL, di cui invece non si interessa Azzone, allievo di G. Bassiano, il quale li considera densi di parole incomprensibili (nei TL multa verba ponuntur quae non intelliguntur)

la “linea vincente” della scuola dei Glossatori porta a emarginarli definitivamente rispetto agli altri 9 l. del Codice confinandoli del Volumen

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così Ugolino continua una tradizione già affermatasi con Piacentino e Pillio, dei quali si conoscono apparati di glosse ai TL, tramite i quali rifluiscono nell’apparato di Ugolino anche glosse più antiche che già corredavano i mss. dei TL prima dell’opera di Piacentino

Ugolino: suo progetto di corredare tutti i Libri Legales (esclusi i Libri feudorum e forse l’Authenticum) di apparati di glosse ordinate che offrissero una base sicura per l’approfondimento scolastico e per la pratica

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il problema della “scuole minori”

la geografia produttiva di molti mss. canonistici attesta l’attività di vari centri di studio in area anglo-normanna tra i secc. XII e XIII (Kuttner)

altre “scuole” in Provenza, Arles, Saint Gilles, Avignone e Montpellier, ove è attivo Piacentino negli anni ’60 del sec. XII

scuole legate alla produzione di opere destinate alla pratica forense, con attenzione alla procedura giudiziaria secondo le regole processuali giustinianee e al complesso sistema delle azioni

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Giovanni Bassiano

insegna a Mantova e forse a Cremona, sua città natale, e a Piacenza; soltanto più tardi a Bologna, ove è suo allievo Azzone negli anni ’80 del sec. XII

compone un Ordo iudiciorum (collocabile per alcuni riferimenti interni tra 1167 e 1181)

compone un quadro schematico delle azioni romane (Arbor actionum) forse a Mantova e pure una Summa dedicata a descrive le fasi iniziali del processo (redazione dei libelli introduttivi, ruolo degli avvocati)

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Rogerio

forse allievo di Bulgaro e insegnante a Bologna nei tardi anni ’50

si reca poi a insegnare in Provenza

compone due brevi commenti (Summae) al Codice e alle Istituzioni

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Piacentino

compone a Mantova (1160) la Summa Cum essem Mantuae (nota anche come Libellus de actionum varietate, legata alle esigenze della pratica processuale

analoga opera sulle azioni composta anche da Anselmo dall’Orto, forse dopo il suo ritorno a Milano, ove è console tra 1162 e 1165

si trasferisce quindi in Provenza tra 1162 e 1164 e a Montpellier redige una Summa Codicis e una Summa Institutionum

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Piacentino

ritorna poi brevemente a Piacenza e quindi insegna a Bologna e di nuovo nella città natale, per terminare poi la vita a Montpellier

avvia una Summa ai Tres Libri, che non conclude a causa della morte, avvenuta intorno al 1182

Sermo de legibus: discorso pubblico sulle leggi e la giurisprudenza redatto e letto a Bologna, denso di richiami teologici e filosofici che rispecchiano la maggior fortuna di queste due discipline nella tradizione francese (afferma che la giurisprudenza è “verissima filosofia”)

ultimo esempio di approccio anche filosofico al diritto, sulla scia di Martino, che dai maestri successivi verrà invece studiato con un rigore tutto pratico e in stretta attinenza ai testi giuridici

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Carlo di Tocco

allievo, come Azzone, di Giovanni Bassiano, e già prima di Piacentino (forse a Piacenza), tornato poi a Benevento scrive la glossa alla Lombarda, adottata come apparato ordinario nelle edizioni del sec. XVI

la cultura langobardistica emigra nell’Italia meridionale e si radica sotto la specie della cultura feudistica

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nel Mezzogiorno più che altrove si coltiva il filone di studi dedicati ai feudi e ai Tres Libri: vi sono commenti ai TL di Andrea Bonello, di Niccolò Spinelli e di Luca da Penne e commenti ai Libri Feudorum di Andrea d’Isernia (scritto quando non era più professore, ma giudice della Magna Curia), di Niccolò Spinelli e, verso fine ’400, di Matteo d’Afflitto

dagli anni ’70 del ’400 anche la materia feudale diviene oggetto di corsi nello Studio di Napoli legami con il mondo della pratica costituiti dai funzionari della curia angioina e dell’amministrazione giudiziaria

nel trattato di Andrea d’Isernia Super usibus feudorum per la prima volta viene preso in considerazione il complesso del diritto feudale vigente nel Regno

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Roffredo Beneventano

allievo di Carlo di Tocco forse a Piacenza, insegna poi a Bologna e ad Arezzo dal 1215; è poi avvocato a Pisa e Pistoia e dal 1220 presso la corte di Federico II

rimane un’ipotesi (secondo la sola testimonianza di Riccardo da S. Germano) che nel 1224 sia stato chiamato a insegnare a Napoli; e si trasferisce poi a Roma nel 1234 per diventare advocatus curiae.

compila 2 opere dedicate ai libelli civilistici e canonistici (testi introduttivi alle liti giudiziarie), con ampio uso di scolastiche quaestiones, realizzandole dopo aver lasciato l’insegnamento per diventare giudice ordinario nel 1218 e dare inizio a una intensa e lunga attività forense

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Roffredo Beneventano

esistono a Napoli scuole dedicate all’insegnamento del Diritto civile e canonico, tanto che in un documento del 1220 Roffredo è detto imperialis et regalis curie magister et iudex

proprio Roffredo viene ufficialmente inviato a Napoli da Federico II:

mictemus magistrum Roffridum de Benevento iudicem et fidelem nostrum civilis scientiae professorem, virum magne scientie et note fidelis experientie (secondo la notizia riferita da Riccardo da S. Germano, mentre secondo altre fonti - di edizione non sicura - paiono incaricati del primo insegnamento napoletano sia Roffredo che Pietro d’Isernia)

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Guido da Suzzara

insegna a Modena, Padova, Napoli, Reggio e pure a Bologna, ove torna anche negli ultimi anni di vita: autore anche di quella sorta di ordo iudiciarius (il De ordinatione causarum), nel quale sono raccolte le formule per i libelli, ma anche osservazioni e consigli diretti agli avvocati

il suo interesse per la prassi lo porta anche a lanciare il genere delle Quaestiones Statutorum (e di questa sua opera danno notizia Giovanni d’Andrea e Alberico da Rosciate), la cui raccolta non pare però sfruttata da Alberto da Gandino, che preferisce impostare il suo analogo e celebre lavoro, come avverte lo stesso autore nel Proemio, su quello analogo di Alberto Galeotti (che insegna a Padova, Modena, Napoli e Parma)

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Pillio da Medicina

discepolo di Odorico, Piacentino e di Giovanni Bassiano, emigra a Modena circa dal 1180 e fino al 1201, quando riappare nelle fonti bolognesi

compone a Modena la Summa Cum essem Mutine (articolata come una serie di Quaestiones), è innovatore nel metodo didattico e pure feudista eccellente: compone una Summa e un apparato di glosse ai Libri feudorum (condotta sulla redazione “ardizzoniana”); elabora la teoria del “dominio diviso”, legittimando il diritto reale del vassallo sul beneficio (dominio diretto-utile)

oltre a continuare una Summa e un apparato di glosse ai TL iniziati dal suo maestro Piacentino, prepara a Modena il Libellus disputatorius = rassegna di principi tratti dalla compilazione giustinianea e corredati da elenchi di fonti normative pro e contro

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Pillio da Medicina

è destinato ai pratici, ma usato anche come base di un nuovo metodo didattico nella II redazione, ove i contrasti sui singoli principi sono corredati dalla soluzione del maestro (metodo basato su tecniche dell’argomentazione che prelude alla diffusione delle Quaestiones ex facto emergentes affermatesi nei secc. XIII e XIV)

dalla II redazione del Libellus Disputatorius si hanno anche preziose notizie sul funzionamento della “scuola” modenese verso la fine del sec. XII: gli studi vertono, come al solito, su Istituzioni, Codice e Digesto; gli anni di corso sono per consuetudine 4, ma si prolungano anche sino a 10 per l’ignoranza degli allievi.

è anche autore delle Quaestiones Aureae, che sono le prime ad essere stampate nel XVI sec., ove richiama anche il diritto longobardo, allega fonti canoniche e usa pure costituzioni di Federico I

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oltre alla Summa incompiuta di Piacentino-Pillio ai Tres Libri vi è anche quella del giudice Rolando da Lucca:

composta verso la fine del sec. XII e dedicata a Enrico VI, è l’unica completa, benché manchino i titoli 19-27 del l. 12; viene rivista in una II redazione nel II decennio del ’200; è forse la maggiore opera di carattere pubblicistico composta nell’età dei Glossatori

nel Proemio dichiara che l’approfondimento delle materie contenute nei TL serve a conoscere i diritti fiscali dovuti all’imperatore per rispettarne le prerogative e far sì che egli a sua volta non ecceda nel rivendicare i propri diritti

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La Summa di Rolando da Lucca ha un dichiarato intento politico, riflettendo l’orientamento filoimperiale del suo autore

Piacentino, invece, aveva studiato i TL per altri motivi: la passione per il mondo antico, l’attenzione alla retorica, la perizia grammaticale, che lo spingono ad affrontare la nimia difficultas del testo, unita anche a una certa ambizione a intraprendere quello che poi Pillio definirà un opus inusitatum

ai TL, lontano da Bologna, sono poi dedicate le Letture di Martino da Fano, Duilio Gambarini, Andrea Bonello da Barletta, corredate in seguito di additiones nelle scuole francesi e in quella di Napoli

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Egemonia del “modello” bolognese

Bologna esercita di fatto una supremazia nel campo dello studio del diritto, che si esprime riflettendo una matrice di interessi e di metodi che influenza anche la produzione realizzata nelle cd. “scuole minori”, proprio perché essa si richiama concretamente a modelli legati al magistero e all’interesse scientifico coltivato a Bologna

anche le Summe composte a Mantova o a Modena rappresentano il prodotto di maestri legati alla tradizione bolognese

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a Bologna si deve riconoscere un primato nello studio del diritto grazie all’approntamento di tecniche esegetiche che vengono poi esportate in altri centri italiani e stranieri e che si devono ad autori di formazione bolognese

la Summa del canonista Stefano di Tournai, che dopo avere studiato teologia in patria va a studiare diritto romano a Bologna, viene pubblicata dopo il 1160 a Orléans, ma è considerata un lavoro di chiara influenza e ispirazione bolognese, tanto da contribuire alla diffusione della canonistica bolognese in Francia

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da Ugolino ad Azzone Azzone (attivo tra 1190 e 1230 ca.): Summa al Codice, alle Istituzioni e a

metà del Digesto; redige apparati di glosse ampi e organici che preludono a quello di Accursio

Iacopo Balduini, Odofredo e la linea alternativa perdente in Italia, ma destinata ad attecchire in Francia di Odofredo sarebbe stato allievo Pietro Peregrossi, di origine lombarda e

poi maestro ad Orléans

Accursio e la Magna Glossa al Corpus Iuris Civilis: la “chiusura” della glossa apparato di oltre 96.000 glosse; stretta continuazione di quello azzoniano diventa “ordinario” sin dal tardo ’200 e nelle versioni a stampa del CIC

dalla II metà del ’400

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nuova sistematica dei testi giustinianei:

vol. 1. Digestum vetus (libri 1.1 - 24.2)vol. 2. Infortiatum (libri 24.3 - 38.17)vol. 3. Digestum novum (libri 39.1 - 50.17)vol. 4. Codex (libri 1-9)vol. 5. Volumen: Institutiones

Tres libri codicis (libri 11-12-13)Authenticum (9 collationes)Libri feudorum (X collatio)

+ pace di Costanza (1183)+ costituzione di Federico II di condanna degli statuti contrari alle libertà ecclesiastiche (1220)+ costituzione di Enrico VII contro i crimini di lesa maestà+ costituzione di Enrico VII Qui sint rebelles (1312)+ costituzione Habita (1155-58) inserita in C. 4.13, ne filius pro patre

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Codice, IV, 13: Authentica Habita

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Successo del Diritto Romano in Europa,

che diventa Ius Commune assieme al Diritto Canonico

1. cause giuridiche

2. cause politiche

3. cause culturali

4. cause economiche

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1. Cause giuridiche

qualità intrinseca del Corpus iuris, rispetto al diritto germanico, e del suo insegnamento a livello “universitario”

linguaggio tecnico e concetti presentati in modo ben strutturato e sistematico

viene insegnato negli Studia in forma sostanzialmente omogenea e internazionale

si afferma anche come strumento di risoluzione delle controversie giudiziarie - Dal placito di Marturi (1076) iniziano le allegazioni in giudizio di passi del Corpus Iuris

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2. Cause politiche

già dal sec. XI viene recepito dai massimi poteri (papa e imperatore) come formidabile strumento di legittimazione del potere

in seguito, grazie al suo insegnamento a livello universitario, anche re e principi sono interessati a utilizzarlo per consolidare le basi dei propri poteri centralizzati

i laureati negli Studia, giuristi di professione, vengono impiegati nelle burocrazie e amministrazioni locali e nei tribunali

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3. Cause culturali

è uno delle più significative espressioni del “Rinascimento del XII secolo”, che si manifesta attraverso:

• espansione geografica e politica dell’Europa (crociate)

• apogeo dell’arte romanica e culla di quella gotica (cattedrali)

• “rinascita” delle città

• l’Europa conosce numerose opere scientifiche greche e arabe (Aristotele, Galeno, Tolomeo), da allora in poi tradotte in latino provengono dall’Antichità e sono quindi ritenute autorità assolute nei campi della logica, fisica, anatomia, astronomia, geografia la verità si raggiunge attraverso la corretta comprensione degli antichi

• la medesima “sacralità” è riconosciuta al Corpus Iuris: contiene opinioni di giuristi di età classica, e quindi pagani, ma è promulgato da un imperatore cristiano, pertanto è legittimo e autorevole

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XIV. I GlossatoriXIV. I Glossatori

3. Cause culturali

Giovanni di Salisbury (ca. 1159): “Siamo nani sulle spalle di giganti” (riferendo il pensiero di Bernardo di Chartres): i maestri che segnano la fioritura giuridica dalla fine del sec. XI si applicano su materiali risalenti all’età classica

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4. Cause economiche

XII secolo: urbanizzazione - civiltà comunale - nascita economia di mercato ed economia monetaria - espansione commerciale - sistemi di credito e diffusione delle banche

Italia è leader in tale sviluppo fino al ’300

il Corpus Iuris, diffuso soprattutto dall’Italia, appare come il prodotto di una civiltà culturalmente più matura e di un’economia cosmopolita

gli Studia diventano “imprese economiche”: richiamano studenti forestieri, sono un volano per le economie cittadine, favoriscono un ampio “indotto” (copisti, librai, sarti, fabbri, mercato immobiliare ecc.)

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XVXV

Il diritto romano

e i primi centri di studio

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

nei primi decenni del sec. XII vi sono indizi della diffusione del nuovo insegnamento bolognese in Provenza, le cui consuetudini regionali contenevano già molti elementi romanistici derivati dalle raccolte giuridiche di Visigoti e Burgundi

Verso il 1130 una “scuola” di diritto nella diocesi di Die, nella valle del Rodano, produce una summa alle Istituzioni (Iustiniani est in hoc opere), ove si cita anche il Digestum vetus

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

altre raccolte di diritto romano prodotte in Provenza:

Exceptiones legum romanarum Petri (“estratti dalle leggi romane compilati da Pietro”)

Libri di Tubinga, di Ashburnham, di Graz (dal nome delle città ove furono ritrovati i mss.): condividono molti “pezzi” con le Exceptiones

sono raccolte in cui si opera una selezione dei materiali del Corpus Iuris e si introduce un ordine sistematico per capitoli

contengono materiali di interesse ecclesiastico: sembrano raccolte redatte da e per canonisti

altri esempi: Summa Trecensis e Lo Codi (in lingua provenzale), dedicate al Codice

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

Brachylogus iuris civilis (Francia del sud, inizi XII sec.): presenza del medesimo frammento di Ulpiano tratto dal Digesto allegato

nel placito di Marturi (1076)

riunisce materiali tratti soprattutto dalle Istituzioni, volti a comporre quasi una Summa, ed è riconducibile all’ambito di scuole canonistiche

entra anche nel circuito della scuola ed è dotato di glosse

la “scuola” della valle del Rodano acquista fama e attira glossatori bolognesi come Rogerio e Piacentino

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

l’attività di queste prime “scuole” di diritto vede una prevalenza di interessi canonistici: effetti del rinnovamento promosso dalla riforma gregoriana, ma tali indirizzi vengono sopravanzati dall’affermazione della scuola bolognese e dal tecnicismo sviluppato dai glossatori

Ai primi decenni del sec. XII risalgono anche altre testimonianze di insegnamenti giuridici al di fuori di Bologna:

• uno studente provenzale (monaco del monastero di S. Vittore di Marsiglia) verso il 1124/1127 si reca a studiare le leggi romane a Pisa (ignora Bologna, forse perché l’unica dipendenza del monastero marsigliese in Italia si trova a Pisa)

• negli stessi anni ad Arezzo vi è una scuola di ‘grammatica’ da cui si sviluppa anche l’insegnamento del diritto romano, con la formazione di legisperiti e advocati e la conoscenza di Codice e Digesto

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

la prima organizzazione degli Studia giuridici

organizzazione libera e spontanea

socii pagano al maestro (dominus) un onorario (collecta) per il servizio di insegnamento – e poi pagano anche altre “collette” pro pensione e pro bancis (al dominus della scuola per l’aula e le sue attrezzature e anche al bidello per la pulizia e altri servizi)

il gruppo di studenti stretti attorno a un maestro forma una comitiva che frequenta una schola (per cui essi sono definiti dal proprio maestro socii mei)

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

la prima organizzazione degli Studia giuridici

modello bolognese: associazione di studenti

modello parigino: associazione di maestri e studenti, che gestisce l’istituzione destinata a impartire l’istruzione superiore nelle città

a Parigi, ove si insegna Teologia ma anche Medicina, Diritto Canonico e Romano (proibito da Onorio III nel 1219), l’Universitas appare nei primi anni del ’200 ed è una Universitas scholarum (ossia “delle scuole”), quindi comprende scolari e docenti, ma a questi ultimi spetta il compito di eleggere le cariche più importanti e di prendere iniziative per contrattare spazi di autonomia con le autorità locali

il cancelliere è il vescovo della città, che partecipa attivamente al governo dell’Universitas, e i rettori sono i rappresentanti dei maestri

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

la prima organizzazione degli Studia giuridici

Rectores nel “modello” bolognese

Universitas ultramontanorum: riunisce le Nationes d’Oltralpe, che nel 1265 sono 13: Spagnoli, Francesi, Tedeschi, Inglesi, Polacchi, Catalani, Provenzali, Piccardi, Borgognoni, Pittaviensi (del Poitou), Turonensi (della regione di Tours, la Turenna) e Cenomanensi (regione del Maine), Normanni, Ungheresi

Universitas citramontanorum: riunisce 4 Nationes italiche di Campani (e altri meridionali), Romani, Toscani, Lombardi (e altri settentrionali) tra la fine del sec. XIII e gli inizi del XIV si riducono a 3: la Natio dei Romani assorbe i Campani e i meridionali in genere

nella II metà del ’200 nasce anche la l’Universitas artistarum, che riunisce tutti gli studenti non legisti (letterati, filosofi, matematici e medici) ed è composta da 4 Nationes: 3 italiane (lombardi, toscani e romani) e 1 straniera (Ultramontani)

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

gli studenti e il comune: Statuti studenteschi bolognesi

1214-17: sono documentati per la prima volta Rettori e Statuti degli studenti

1252: primi Statuti noti delle 2 Universitates di Citramontani e Ultramontani (frammenti); la parti superstiti riguardano i seguenti punti:- i dottori non possono “facere collectam” se non dopo la festa di S. Andrea- i dottori possono fare un unico giorno di festa alla settimana- i dottori devono disputare nel giorno assegnato dai Rettori dell’Università- i dottori sono tenuti a depositare una cauzione di 25 lire di bolognini 15 gg. prima della festa di S. Michele “pro punctis servandis”, cui segue:- Ordine e scadenze per la lettura del Codice- Ordine e scadenze per la lettura del Digesto vecchio (L.1-24.2)- Ordine e scadenze per la lettura del Digesto nuovo (L. 39-50)- Ordine e scadenze per la lettura dell’Inforziato (L. 24.3-38.17)- Ordine e scadenze per la lettura delle Decretali- Ordine e scadenze per la lettura del Decretum

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

gli studenti e il comune: Statuti studenteschi bolognesi

1272-74: altre frammentarie rubriche relative alla disputa delle quaestiones e all’obbligo dei maestri di consegnare un testo al bidello generale dell’Università

1317-47: (redatti a cura di Giovanni d’Andrea, confermati e aggiornati ogni 10 anni)

i primi statuti studenteschi che contengono articolate norme su elezione rettori e loro funzioni, modalità di adesione degli studenti alla Universitas, il sistema della riproduzione dei libri, gli organi dell’Università, la condizione delle aule di studio, il calendario delle lezioni, le modalità e i tempi di lezioni e altre iniziative didattiche

articolazione complessiva dello Studio e competenze delle sue varie figure

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

gli studenti e il comune: Statuti studenteschi bolognesi

1317-47:

- come già negli Statuti del 1252, i maestri sono tenuti a depositare una cauzione di 25 lire al rettore dalla quale sottrarre le eventuali multe inflitte per le lezioni non tenute e per altre infrazioni

- le Universitates si scelgono un tutore nel mondo accademico nella persona di Giovanni d’Andrea (riflettendo una consuetudine di rapporti privilegiati degli studenti con i docenti di diritto canonico fin dal tempo in cui si affidavano al canonista Rufino, nel 1220, per fare giungere la loro voce al pontefice)

- gli stessi Statuti includono anche gli studenti bolognesi, a patto che essi accettino le regole dell’Universitas e non chiedano di avere poteri decisionali

- si precisano i meccanismi di adesione delle “matricole”, anche bolognesi, all’Universitas: pagamento della tassa annuale di iscrizione e giuramento nelle mani del Rettore

altra redazione del 1432, con poi riformagioni del 1459 e 1498

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

la prima organizzazione degli Studia giuridici

Esodi di maestri e studenti da Bologna:

- 1204: Vicenza

- 1215: Arezzo

- 1222: Padova (poi da Padova a Vercelli nel 1228)

- 1224: trasferimento di studenti a Napoli dopo l’istituzione dello Studio da parte di Federico II, seguita dal bando contro lo Studio bolognese decretato nel 1225, in seguito al quale molti studenti scelgono di recarsi a Napoli ordinando anche ai loro professori di seguirli questi si rifiutano di obbedire e il Comune impone il bando perpetuo e la confisca dei beni ai Rettori e ai consiliarii (rappresentanti delle Nationes nel governo dell’Universitas).

- 1321: Imola e poi Siena

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Zone della città in cui, dalla fine del sec. XI alla metà del XVI, i Dottori dello Studio tengono scuola. Le scuole dei Giuristi erano concentrate nell’area arancione e quelle degli Artisti nell’area blu; dalla fine del sec. XIV tutte le scuole si riuniscono nell’area verde.

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

modelli di università

spontanee / comunali / imperiali / signorili

– Modena: circa dal 1180 per arrivo di Pillio

– Parigi: riceve i primi privilegi da papa Celestino III e da re Filippo Augusto nel 1200; nel 1231 Gregorio IX con la bolla Parens Scietiarum rende lo Studium indipendente dal cancelliere; nel 1292 Nicolò IV conferisce il titolo di Studium Generale

– Vicenza: scaturisce da diaspora bolognese nel 1204

– Oxford: riceve il primo privilegio nel 1214, ma è attiva assai prima in seguito a una secessione da Parigi di studenti inglesi verificatasi nel 1167

– Cambridge: sorge nel 1209 in seguito a una migrazione da Oxford

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modelli di università

– Padova: nasce nel 1222 da una secessione di studenti bolognesi; impoverita dall’esodo verso Vercelli nel 1228 e poi rilanciata dopo metà ’200 successivamente alla morte di Ezzelino da Romano nel 1259 con Perugia è la sede più prestigiosa che tra ’200 e ’300 contende a Bologna il primato nell’insegnamento del diritto

– Napoli: istituita nel 1224 Federico II = primo Studium “statale”

– Montpellier: primi riconoscimenti nel 1220

– Vercelli: nasce nel 1228 grazie a un esodo da Padova con insegnamenti di Diritto e Teologia è qualificata come Studium Generale nello Statuto cittadino del 1234/35 e Federico II vi nomina poi come professore di diritto Uberto di Bonaccorso rimane attivo per non molti anni e viene riavviato a rate, estinguendosi dopo metà ’300.

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modelli di università

– Tolosa: istituito con privilegio papale di Onorio III nel 1229

– Orleans: scaturisce da una diaspora parigina nel 1229

– Salamanca: fondata dal re Castiglia Alfonso IV nel 1254

– Siena: si forma come Studium in anni ’40 del XIII e diventa Studium Generale con il diploma di Carlo IV del 1357

– Coimbra (Portogallo): primi riconoscimenti nel 1288

– Roma: dopo l’attestato funzionamento di uno Studium Curiae presso la Curia pontificia, nell’aprile del 1303 con apposita bolla Bonifacio VIII istituisce lo Studio Pubblico e nel luglio 1303 eleva a Studium Generale quello di Avignone

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modelli di università

– Perugia: diventa Studium Generale con bolla di Clemente V nel 1308 e ha grande successo nel corso del ’300 in campo giuridico grazie all’insegnamento di Iacopo Belvisi, Cino da PT (che dal 1328 ha come allievo Bartolo) e altri nomi illustri

– Firenze: si istituisce una scuola di Diritto e di Medicina soltanto nel 1321 e alla metà dello stesso secolo ottiene il diploma di Studium Generale da papa e imperatore

– Pisa: nel 1343 ottiene da Clemente VI la patente di Studium Generale, conducendo però vita non molto brillante

– Praga: è istituito da Carlo IV nel 1348

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modelli di università

– Pavia: ottiene patente di Studium Generale da Carlo IV nel 1361 è potenziata dai Visconti come sede universitaria verso la fine del ’300 e ottiene la bolla di Studium Generale da Bonifacio IX nel 1389

– Cracovia: fondata nel 1364 dal principe Casimiro il Grande

– Vienna: istituita nel 1365 dall’imperatore Rodolfo IV

– Heidelberg: istituito 1386

– Colonia: istituito nel 1388

– Ferrara: ottiene diploma di Studium Generale nel 1391 da papa Bonifacio IX

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modelli di università

– Torino: lo Studio è voluto nel 1404 dal principe sabaudo Ludovico d’Acaia e nel 1405 ottiene la bolla di Studium Generale da Benedetto XIII

– Catania: nasce tra 1434-44

– Lipsia: 1409

– Lovanio: 1425

– Basilea: 1460

universalità del diritto comune

diritto universale, lingua universale

licentia docendi, licentia ubique docendi (studium generale)

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Nel corso del XII sec. appaiono in alcune città europee istituzioni culturali nuove, organizzate in associazioni di studenti oppure di docenti e studenti (universitates): sono le università di Bologna, Parigi e Oxford. Si disciplinano con precisi statuti e programmi e si specializzano negli insegnamenti liberali. A Parigi prevalgono la filosofia e la teologia; a Oxford le arti del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica); a Bologna la giurisprudenza e la medicina. L’insegnamento è tenuto da una nuova figura di intellettuale (magister), che insegna la ricerca razionale della verità in armonia con le autorità.

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118Le “università” in Europa nel sec. XV

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La costituzione Habita di Federico I (1155-58)

Con tale privilegio, rilasciato una prima volta nel 1155 e quindi integrato e promulgato solennemente nel 1158, Federico I Barbarossa istituisce alcune concessioni in favore di studenti e maestri – con immediato riferimento a quelli bolognesi – che vengono a costituire i diritti fondamentali riconosciuti dall’autorità imperiale a tali categorie di soggetti.

I princípi così sanciti riguardano i seguenti punti:

1. a studenti e maestri è riconosciuto il diritto di muoversi in completa libertà e sicurezza per raggiungere i centri di studio che desiderano liberamente frequentare

2. studenti e maestri sono posti sotto la diretta protezione imperiale contro ogni molestia e danno

3. la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai magistrati cittadini per essere affidata ai rispettivi maestri e, per quelli di condizione ecclesiastica, al vescovo locale

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Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

Regalie = complesso di pertinenze a contenuto giurisdizionale e fiscale rivendicate dall’Impero

Partecipazione dei 4 dottori:

apparente ambiguità: collaborano con istituzioni comunali a Bologna, ma favoriscono la riappropriazione, da parte imperiale, dei diritti pubblici erosi dalle città

intervengono nella definizione delle Regalie assieme ad altri esperti di diritto (non meglio specificati) poiché ciò non interessa la sola materia romanistica, ma la più complessiva tradizione del diritto regio

non viene messa in discussione la sovranità eminente dell’Impero, pur in un quadro di sviluppo delle autonomie comunali

i 4 dottori cercano di promuovere il ritorno al DR come diritto territoriale generale, in l’Italia e nell’intero Occidente, e vedono nell’imperatore lo strumento per realizzare tale disegno

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Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

invettiva di Piacentino contro i 4 dottori: colma di livore e di passione politica, giudicati sprezzantemente miseri bononienses in un passo della Summa Trium Librorum, poiché con il loro apporto l’Italia è stata resa formalmente tributaria dell’Impero

ma forse a Piacentino brucia più la lontananza da Bologna (che abbandona sdegnato – sembra – per il servilismo dei colleghi e forse molto più per una questione personale con il giurista Enrico da Balia), che il confronto con Federico I già risolto con la Pace di Costanza

a Roncaglia viene anche emanata una Constitutio pacis con la quale si proibisce, fra l’altro, la stipulazione di leghe entro le città e tra i Comuni: sembravano posti i pilastri di un nuovo assetto politico, in una collaborazione effettiva dei principi del diritto romano con la restaurazione delle antiche regole dell'amministrazione del regno d’ltalia.

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Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

Federico I non fa alcun cenno a un diritto particolare delle città, già comunque riconosciuto in molti casi attraverso la legittimazione delle Consuetudines, poiché pare interessato soprattutto a riaffermare la vigenza di vari aspetti del diritto pubblico romano attraverso altre tre leggi perdute (citate in un ms. della Biblioteca Nazionale di Parigi):

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Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

1. costituzione Omnis = ogni giurisdizione o potere amministrativo risiede presso il principe e tutti i giudici e funzionari devono ricevere da lui il potere e prestare apposito giuramento secondo la legge (in base alla Nov. 8)

si ribadisce il principio della superiorità dell’autorità imperiale, che viene anche sancito nella Pace di Costanza come investitura ai consoli delle città da parte dell’imperatore o di un suo rappresentante, da rinnovarsi ogni 5 anni; principio poi in pratica scarsamente osservato

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

2. costituzione Palatia = il sovrano può stabilire i propri palazzi e le proprie residenze dove vuole

reazione ai tentativi delle città del Regno Italico di allontanare o eliminare la sede dell’imperatore, come segno più evidente della sua giurisdizione

(prassi già sancita dai Capitolari franchi, secondo cui in ogni città del regno aveva sede un palazzo Regio; a Pavia nel 1024 i cittadini, appena avuta notizia della morte di Enrico II, distruggono il Palazzo Imperiale e non ne consentiranno più la riedificazione in città)

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

3. costituzione Tributa = prospetta un quadro succinto del sistema tributario romano prevedendo sia imposte sulle terre che sulle persone

non esprime un comando (e quindi non è una legge in senso stretto, per la mancanza del dispositivo), ma spiega cosa è dovuto all’imperatore, essendo forse un testo preparatorio di una vera e propria legge

è derivata dalla materia contenuta nei TL e quindi ne conferma la conoscenza nell’ambiente bolognese alla metà del sec. XII

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XV. Il diritto romano e i primi centri di studioXV. Il diritto romano e i primi centri di studio

Dieta di Roncaglia: constitutio de regalibus (1158)

“Le regalie sono le seguenti: le arimannie, le vie pubbliche, i fiumi navigabili e quelli dai quali derivano canali navigabili, i porti, i tributi che si percepiscono sulle rive dei fiumi, le esazioni che comunemente si chiamano telonei, le monete, i compendi delle multe e delle pene, i beni vacanti e quelli che per legge vengono tolti agli indegni, eccetto quelli che sono conferiti a qualcuno con speciale provvedimento e i beni di coloro che contraggono nozze incestuose nonché i beni dei proscritti e dei condannati, secondo quanto dispongono le recenti costituzioni, le prestazioni di angarie e parangarie, di carri e di navi e le imposizioni straordinarie a favore della maestà regia, la potestà di creare magistrature per amministrare la giustizia, le zecche e i pubblici palazzi nelle città in cui esistono per tradizione, i redditi della pesca e delle saline, i beni dei rei di lesa maestà e la metà dei tesori trovati in luogo sacro o in terre di pertinenza dell’imperatore se questi non avrà collaborato al loro ritrovamento; se avrà collaborato, tutto spetta a lui”.

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La pace di Costanza (1183) pose fine alla lotta tra i comuni del centro-nord Italia e l’impero di Federico I Barbarossa. Molti comuni si allearono in difesa delle proprie libertà contro le regalie imperiali riaffermate con la forza del diritto (Roncaglia 1158) e poi delle armi dal Barbarossa.

La nascita della Lega lombarda, con il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167, segnò una svolta decisiva nel conflitto. Infatti a Legnano (1176) i comuni, sempre più coscienti della propria autonomia politico-economica, sconfissero l’esercito imperiale e dopo lunghe trattative diplomatiche Federico I accettò di riconoscere le magistrature comunali in cambio del formale diritto di legittimarne l’elezione.

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XVIXVI

I metodi di studio

e di insegnamento

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XVI. I metodi di studio e di insegnamentoXVI. I metodi di studio e di insegnamento

caratteri dei postaccursiani

Francesco d’Accursio, Alberto da Gandino, Guglielmo Durante, Dino del Mugello

Rolandino de’ Passaggieri e la scuola di notariato (Salatiele)

La summa artis notariae rimane il formulario notarile seguito dai professionisti sino a tutto il Settecento

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XVI. I metodi di studio e di insegnamentoXVI. I metodi di studio e di insegnamento

la letteratura della scuola dei Glossatori

1. legere, repetere

glosse interlineari e marginali / autentiche / apparati di glosse

distinctiones = si elaborano classificazioni con numerose divisioni e sottodivisioni, talvolta illustrate da schemi grafici

lecturae, repetitiones

dissensiones dominorum = raccolte di opinioni contrastanti dei maestri su particolari punti

summae, summulae = riassunti soprattutto a Codice e Istituzioni o a singoli titoli (meno analitici ed esaurienti di apparati di glosse)

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XVI. I metodi di studio e di insegnamentoXVI. I metodi di studio e di insegnamento

la letteratura della scuola dei Glossatori

2. disputare

quaestiones (mercuriales, sabbatinae)

quaestio legitima (condotta con gli strumenti della dialettica basati sulla distinctio)

quaestio facti (condotta con gli strumenti della logica nova aristotelica basati sull’uso del sillogismo)

tractatus quaestionum

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XVIIXVII

Il diritto canonico

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Alto medioevo

Mancano concilii generali ed ecumenici, prevalgono le sinodi che riuniscono i vescovi delle singole province ecclesiastiche

La legislazione della chiesa si basa essenzialmente su: Canoni di concilii locali Capitolari dell’impero carolingio e dei successivi regni “nazionali”,

emanati con la collaborazione di vescovi e abati Lettere papali Capitula di singoli vescovi, ossia disposizioni emanate in età

carolingia dai vescovi locali e destinate a essere conosciute a memoria dai sacerdoti

Tra le raccolte canoniche di età carolingia e postcarolingia si segnala quella intitolata De synodalibus causis et de disciplinis ecclesiasticis, composta da Regino, abate dell’abbazia di Prüm, agli inizi del sec. X, poiché influenza notevolmente le principali raccolte successive (Burcardo di Worms, Ivo di Chartres, Graziano)

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Burcardo di Biberach, Chronicon Urspergense (ante 1230)

La cronaca duecentesca lasciataci dall’abate del monastero tedesco di Ursperg contiene un noto passo nel quale viene presentato un parallelo tra le figure di Graziano e Irnerio, ove si sottolinea la forte analogia tra le iniziative dei due giuristi. In tal modo viene ancor più evidenziato il ruolo avuto da Graziano come primo “sistematore” del diritto canonico e quello avuto, sempre a Bologna, da Irnerio come promotore della prima raccolta sistematica del diritto romano giustinianeo in seguito a una petitio (un invito) della contessa Matilde di Canossa.

“Huius temporibus magister Gratianus canones et decreta, quae variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit”

la notizia filtra nell’opera di Burcardo dalle prime Summae canonistiche (Spagnesi)

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Graziano

Graziano, monaco, lavora a Bologna, già centro di studi giuridici, ove porta a termine la Concordia discordantium canonum / Decretum forse verso il 1140 = monumento del ius vetus della Chiesa e prima pietra del futuro Corpus Iuris Canonici

è opera assai complessa, contenente testi + riflessioni sui testi stessi (i dicta magistri, al fine di spiegare e armonizzare le fonti)

ha carattere privato, mai recepita ufficialmente dal papato come testo normativo, ma entra subito nel giro delle scuole e della scienza

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Graziano

raccolta assai eterogenea e variegata: canoni conciliari e decretali pontificie già comprese in raccolte precedenti (soprattutto Burcardo e Ivo di Chartres, in particolare dalla “Panormia”, e da Anselmo da Lucca) + passi dalle Scritture e dai Padri della Chiesa + passi del diritto romano, della Lex romana visigothorum, di leggi barbariche e di capitolari carolingi + 1 frammento dell’Editto di Rotari

i passi tratti dal DR sono per la grande maggioranza contenuti nelle Palee e nella serie di aggiunte apportate da canonisti successivi a Graziano, assai probabilmente entro lo stesso sec. XII, ai tempi in cui essi avevano iniziato a studiare anche il diritto civile in modo approfondito

tutti i passi sono collocati sotto una inscriptio che dichiara la loro fonte in modo da orientare il lettore sul tipo di auctoritas che i vari passi possono pretendere (pur con eventuali alterazioni causate dalla “tradizione” dei singoli testi)

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Graziano

è la prima grande e compiuta consolidazione del diritto della Chiesa, poiché procede a una raccolta di testi governata da una articolazione sistematica 

anche come raccolta privata, dà risposta al primato papale nella Chiesa e nel Mondo e al problema dell’unità e identità del Diritto Canonico, completando i testi con propri commenti (dicta magistri) e cercando di spiegare logicamente le contraddizioni nascenti dal confronto di testi così eterogenei

risponde alle medesime esigenze di certezza già avvertite in campo civilistico, soddisfatte grazie alla ricomposizione e allo studio del Corpus Iuris, offrendo un testo certo e affidabile cui fare riferimento sia per i problemi interni e strutturali della Chiesa, sia per le regole di vita da offrire (e imporre) ai fedeli nell’intera cristianità

anche per tali motivi ha presto larga diffusione in Francia, Inghilterra e Germania

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Graziano

metodo dialettico:

per ogni principio viene individuata una norma centrale e vincolante e quindi confrontata con quelle divergenti

si richiama ai procedimenti logici già impiegati da Abelardo nell’analisi dialettica dei contraria e agli strumenti disponibili al tempo grazie alla tradizione veicolata dalle scuole di arti liberali

al fine di comporre le contraddizioni e spiegarle armonizzando i testi, procede per distinctiones, ossia per minute distinzioni tra i differenti significati assunti da termini e concetti in base agli specifici contesti

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Graziano

si applicano 4 criteri di base per concordare tra loro norme di tempi, luoghi e significati differenti e stabilire quindi una gerarchia delle fonti (si “storicizza” il diritto):

• ratione temporis (valuta la cronologia delle fonti, in base al principio che la legge successiva abroga quella precedente sul medesimo oggetto)

• ratione loci (valuta la gerarchia di autorità: un concilio ecumenico ha la precedenza su uno provinciale; una lettera pontificia su una vescovile; la norma particolare propria di un luogo deroga a quella generale propria di un ambito più vasto)

• ratione significationis (valuta il senso specifico della norma)

• ratione dispensationis (valuta i criteri secondo i quali una regola generale preveda alcune eccezioni)

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Graziano

titolo originario Concordia Discordantium Canonum (armonizzazione di regole canoniche discordanti): tesa verso il fine non di fare opera di teologia, ma di isolare le questioni attinenti al governo della Chiesa e dei fedeli, più che delle anime, e di isolare i problemi “esterni”, rilevanti per il tribunale pubblico (il cd. “foro esterno”, il foro giurisdizionale della Chiesa), da quelli di competenza del tribunale della coscienza (il cd. “foro interno”, il foro sacramentale), rilevante per confessioni e penitenze inflitte dal confessore 

Dante colloca Graziano in Paradiso tra gli spiriti sapienti del cielo del Sole (perché “l’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in Paradiso”)

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XVII. Il diritto canonicoXVII. Il diritto canonico

Graziano

Decretum suddiviso in 3 parti + 2 aggiunte posteriori:

- I parte divisa in 101 distinctiones (ove si chiarisce ciascun argomento a partire dai suoi principi generali e dalle contraddizioni cui dà luogo, operando una serie di suddivisioni successive sempre più puntuali), a loro volta divise in capitoli (trattano i problemi generali del diritto, il governo ecclesiastico e la sua disciplina tramite le varie cariche della gerarchia)

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Graziano

Decretum suddiviso in 3 parti + 2 aggiunte posteriori:

- II parte divisa in 36 causae (controversie figurate, casi fittizi che introducono una discussione giuridica) dedicate a temi vari (diritto penale e processuale, il patrimonio ecclesiastico e il matrimonio) e divise in quaestiones (singoli problemi giuridici) e poi in capitoli, ognuna su un problema ipotetico per il quale vi sono varie soluzioni (causae dedicate alla simonia, alla procedura, ai monaci e alla loro disciplina, al matrimonio)

di ogni quaestio Graziano illustra la soluzione con i propri dicta (nella Causa 33, relativa al matrimonio, dopo la quaestio 2 un continuatore di Graziano ne aggiunge un’altra molto ampia sulla penitenza, un vero e proprio Tractatus de poenitentia suddiviso in 7 distinctiones)

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Graziano

Decretum suddiviso in 3 parti + 2 aggiunte posteriori:

- III parte suddivisa in sole 5 distinctiones relative a un trattato sui sacramenti, che è stato aggiunto dopo la redazione originaria ed è privo dei dicta magistri

grande successo del Decretum, formato sia da autorità normative che da creazioni dottrinali (i dicta), tanto nella scuola quanto nella pratica

nella scuola dà origine a una tradizione di glossatori specialisti (i Decretisti) attivi parallelamente ai glossatori civilisti, mentre nella pratica diviene il punto di riferimento per la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici

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Summae e glosse al Decretum

Uguccione da Pisa (vescovo di Ferrara dal 1190 al 1210) compone una monumentale Summa dando luogo a una larga “irruzione” del Diritto Romano all’interno della materia canonica

si rende necessaria una formazione anche romanistica dei maestri di Diritto Canonico e si accelera il processo di fusione tra le due scienze in quello che poi diverrà il sistema dell’utrumque ius

altre Summae composte da Rolando, Rufino, da Giovanni da Faenza e da Stefano di Tournai, che la realizza negli anni ’60 del sec. XII

Giovanni Teutonico (prima metà del sec. XIII) forma la prima trama di un apparato di glosse, anche con apporti di altri autori, sul quale poi Bartolomeo da Brescia compila la Glossa Ordinaria al Decretum

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Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna, codice 281, Decretum Gratiani cum glossa ordinaria Bartholomaei Brixieniensis (Concordia Discordantium Canonum), c. 1r

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Bologna, Biblioteca del Collegio di Spagna, codice 283, Digestum Novum cum glossa Accursii, c. 1r

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Le raccolte di Decretali

con papa Alessandro III (1159-81), nel contesto della lotta con Federico I, si intensifica l’emanazione di Decretali tese a enunciare principi giuridici che di fatto vengono a integrare e correggere il Decretum e che nei decenni succesivi si iniziano a raccogliere in modo sistematico e ordinato per materie, per renderne più facile il reperimento

si va verso le 5 Compilazioni Antiche, al fine di sistemare il grande materiale prodotto in misura crescente dai papi: vi sono quasi 2.000 decretali per il periodo compreso tra il pontificato di Alessandro III (1159-81) e quello di Gregorio IX (1227-41)

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Quinque compilationes antiquae

I) Compilatio I: redatta da un canonista operante nella curia di Roma, Bernardo da Pavia, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900 pezzi. Attinge direttamente agli archivi papali riunendo Decretali prodotte dalla metà del sec. XII agli atti dei grandi concili tenuti nel corso dello stesso secolo XII. Di questa raccolta viene predisposta anche una seconda redazione rivista nel 1192-98.

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Quinque compilationes antiquae

a partire dalla Compilatio I, le consolidazioni canonistiche sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi argomenti in base ai quali si organizzano sistematicamente le fonti:

iudex (relativo alle autorità giudiziarie e all’organizzazione dei tribunali)

iudicium (relativo al processo, alle sentenze e alla procedura)

clerus (relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi)

connubium (relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e delle persone)

crimen (relativo alla procedura e al diritto penale)

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Quinque compilationes antiquae

II - III) Compilatio III: raccolta di 482 Decretali di Innocenzo III preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da Benevento e inviata nel 1210 allo Studio di Bologna, ove venne anche glossata (per cui acquista carattere ufficiale);ad essa fece seguito la Compilatio II (1210-12), con una serie di Decretali omesse nella raccolta precedente a cura di Giovanni di Galles

IV) Compilatio IV: raccolta operata da Giovanni Teutonico di 71 canoni del IV Concilio Lateranense del 1215 + altri 104 testi di Innocenzo III; rimane ancora una raccolta privata

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Quinque compilationes antiquae

V) Compilatio V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna) nel 1224 su ordine di Onorio III raccogliendo le sue decretali degli anni 1216-26 + la costituzione di Federico II del 1220 in favore della Chiesa; ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo invio agli Studia di Bologna e Padova

Onorio III dispone che i testi siano citati nei tribunali, oltre ad essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta di Tancredi

per la I volta il papato assume consapevolmente il ruolo di legislatore per la Cristianità intera per mezzo del Diritto

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Il Liber Extra

nel quadro di tale volontario disegno di governo della cristianità, papa Gregorio IX affida al giurista catalano Raimondo di Peñafort (domenicano), già professore a Bologna, il compito di coordinare le 4 compilazioni non ufficiali con la V e aggiornare il tutto dando ai singoli pezzi uno stesso valore di legge, così trasfigurando la loro origine e la loro primitiva funzione

ruolo di Raimondo analogo a quello dei compilatori giustinianei di 7 secoli prima

opera di coordinamento tra i vari testi, di eliminazione di quanto è superfluo, contraddittorio e ripetuto aggiungendo anche nuovo materiale normativo (decretali “ad hoc” di Gregorio IX) per completare e armonizzare il tutto (2.139 canoni totali, sempre articolati in 5 libri, suddivisi in titoli)

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Il Liber Extra

lavoro di codificazione in senso stretto, unito alla esplicita abrogazione delle precedenti compilazioni, promulgato infine il 5.IX.1234 con la bolla Rex pacificus e inviato ufficialmente agli Studia di Bologna, Padova e Parigi mettendolo a disposizione per l’insegnamento Liber Extra Decretum Gratiani

analogia operativa e di valore tra il Codice giustinianeo e le Decretali di Gregorio IX, che si chiudono con due titoli (X.5.40-41) che riecheggiano gli analoghi del Codice (De verborum significazione e De regulis iuris)

il LE esprime il primato conseguito dal Papato del sec. XIII, proteso al controllo degli apparati pubblici, sia laici che ecclesiastici, e dell’intera società mediante un complesso di norme volte a disciplinare tutta la sfera della vita religiosa e civile

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Il Liber Extra

rappresenta lo Ius novum della Chiesa che si contrappone allo Ius vetus costituito dal Decretum:

il Decretum è basato su una scacchiera pluralistica di fonti normative

il LE è diritto espresso dalla volontà pontificia e organizzato secondo una tecnica legislativa unitaria e “moderna”, tanto da rimanere al centro della produzione normativa della Chiesa sino al Codice di Diritto Canonico del 1917

trova un parallelo soltanto nel Liber Augustalis di Federico II come espressione matura e unitaria della volontà di governo tramite lo strumento delle leggi

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Il Liber Extra

si tratta di una codificazione unitaria e generale, che ebbe un enorme successo anche tra i giuristi, i quali si specializzano nello studio delle Decretali (Decretalisti) differenziandosi dagli studiosi del Decretum grazianeo (Decretisti)

il LE assume quasi natura di codice poiché in esso si affermano due principi importanti:

1. esclusività: eccetto il Decretum, tutte le norme che non trovano luogo in esso sono sprovviste del peculiare carattere dell’autenticità;

2. testualità: le norme confluite nel LE hanno valore nella forma e nelle parole precise in cui vi sono state immesse

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Summae e glosse al LE

Summae imponenti al LE sono composte da Goffredo da Trani († 1245), Sinibaldo Fieschi (papa Innocenzo IV, † 1254), da Enrico da Susa (cardinale Ostiense, † 1271), al quale si deve l’opera di maggior rilievo e diffusione (composta tra 1250 e 1253)

l’apparato ordinario di glosse al LE si deve al giurista Bernardo Bottoni da Parma († 1266)

in anni successivi anche Innocenzo IV emana molte decretali, di cui si predispongono raccolte ufficiali le sue Novellae e i decreti conciliari successivi vengono poi aggiunti in fondo al LE oppure inseriti in corrispondenza dei vari titoli come loro aggiornamento

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Liber Sextus

1298: Bonifacio VIII promulga il LS (con bolla Sacrosantae del 3 marzo), per sottolineare l’aggiunta ai 5 libri delle Decretali di Gregorio IX, a sua volta suddiviso in 5 libri secondo la tradizionale ripartizione per materie (iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen)

da Vicarius Petri a Vicarius Christi: il papa non può essere giudicato da alcuno e ha il diritto di giudicare tutti (bolla Unam sanctam, promulgata il 18.XI.1302, inserita poi nelle Extravagantes communes)

vertice della teocrazia medievale

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Liber Sextus

apparato ordinario di glosse composto dal grande canonista bolognese Giovanni d’Andrea (1270 ca. - 1348), accresciuto poi negli ultimi anni di vita con una serie di ulteriori additiones

sempre Giovanni d’Andrea scrive anche Commentaria sul LE e sul LS (presentati nei mss. anche come Novella in Decretales e Novella in Sextum)

altri importanti e noti Commentaria si devono a Nicolò Tedeschi († 1453), nativo di Catania ma attivo in varie città centro-settentrionali e soprattutto a Siena

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Clementine raccolta di decretali di papa Clemente V (1305-14) che, in seguito alla sua

morte nel 1314, viene ufficialmente promulgata da Giovanni XXII nel 1317, dopo che la sede papale si è stabilmente trasferita ad Avignone dal 1309 (Decretales Clementinae)

si chiude la serie delle raccolte ufficiali di norme pontificie apparato ordinario composto sempre da Giovanni d’Andrea

Extravagantes raccolta di Extravagantes costituita da decretali di Giovanni XXII (1316-

34), distribuite sotto vari titoli e pubblicate dal giurista francese Jean Chappuis nel 1500, assieme a un analogo corpus di 74 decretali soprattutto di papa Sisto IV (1471-84) edite come Extravagantes communes

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Corpus Iuris Canonici (sino al 1917)

Decretum

Liber Extra (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - Rex pacificus)

Liber Sextus (1298 - Bonifacio VIII)

Clementinae (1317 - Clemente V, Giovanni XXII)

Extravagantes ed Extravagantes communes (Giovanni XXII e successori)

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XVIIIXVIII

Il sistema del diritto comune

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XVIII. Il sistema del diritto comuneXVIII. Il sistema del diritto comune

Dalla seconda metà del Duecento l’Europa occidentale è accomunata dall’appartenenza al sistema di diritto comune

Per diritto comune si intende il complesso delle normative romano-giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici) vigenti ratione imperii nei territori appartenuti al Sacro Romano Impero e, per la loro autorevolezza, imperio rationis nei territori (come la Francia) che erano ormai sganciati dall’Impero germanico

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XVIII. Il sistema del diritto comuneXVIII. Il sistema del diritto comune

il sistema di diritto comune, che ha caratterizzato gli ordinamenti giuridici europei fino a tutto il XVIII secolo, opera contemporaneamente su due diversi livelli:

1. il livello delle fonti del diritto: dai comuni alle signorie ai regna, la gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di integrazione rispetto alle fonti del diritto positivo locale (statuti, consuetudini, legislazioni signorili e monarchiche, giurisprudenza). Col tempo aumenta tuttavia il grado di sussidiarietà del diritto comune e si assiste a una sua progressiva emarginazione

2. il livello dell’interpretazione dottrinale: i concetti, le figure, gli istituti del diritto comune costituivano l’unico e unitario sistema dogmatico di riferimento per gli interpreti e i legislatori europei

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XVIII. Il sistema del diritto comuneXVIII. Il sistema del diritto comune

questa sostanziale uniformità di matrice romanistica consente di parlare di un’Europa del diritto comune (Bellomo)

tra i secc. XIII e XIV si va quindi verso la maturazione dell’Utrumque Ius, dal momento che sia il Diritto Civile sia quello Canonico si propongono come diritti comuni per l’intero orbe cristiano, formando assieme un sistema del Diritto Comune

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XVIII. Il sistema del diritto comuneXVIII. Il sistema del diritto comune

tale sistema, tuttavia, NON può essere considerato unicamente come diritto positivo, ossia come complesso di sole norme applicate in via integrativa in base a più o meno esplicite forme di graduazione delle fonti del diritto, nel silenzio delle normative locali e delle consuetudini (sia comunali cittadine che territoriali per i principati e i regni in via di formazione durante il basso Medioevo)

ma deve essere considerato come un ricco e composito bagaglio culturale di cui migliaia di giovani nel Medioevo sono andati alla ricerca, affrontando viaggi, trasferimenti in altre città e costi assai elevati per procurarsi una cultura che fosse realmente spendibile, e non da mettere da parte una volta che, tornati ai rispettivi paesi, si fossero dedicati soltanto all’uso e all’applicazione del ius proprium locale

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XVIII. Il sistema del diritto comuneXVIII. Il sistema del diritto comune

Scansione cronologica del rapporto Ius Commune / Ius Proprium :

II metà sec. XIII-fine sec. XV

età del DC quale diritto della monarchia universale del medioevo, caratterizzata dall’integrazione, anche per via dottrinaria, tra DC, che detta le norma generale del sistema giuridico, e i diritti particolari

secc. XVI-XVIII

età del DC quale diritto di ciascuna unità politica principesca, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe

il concetto e soprattutto la concreta applicazione del DC assumono un valore relativo, in base al rapporto effettivo che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari