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1. Spese di personale e assunzioni Quesito 1 (n. 32/2011) Il Comune di X, utilizza un dipendente di altro Comune avvalendosi della possibilità prevista all'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 23/12/2004 ( finanziaria 2005). L'incarico di questa persona scadrà il 31/12/2011. Qualora l'Amministrazione comunale X intenda riconoscere a questa persona, che non è un dipendente, una indennità di responsabile di procedimento, è possibile riconoscerle un'indennità di responsabile di procedimento e per di più a tempo determinato e part-time? E ove ciò sia possibile da dove prendo le risorse? Dal fondo di produttività oppure è corretto stanziare in bilancio e prendere da risorse del bilancio dell'ente i soldi per pagare la responsabilità di procedimento? Faccio presente che il Comune ha previsto i fondi nel redigendo bilancio 2011. Risposta La Legge Finanziaria per il 2005 nel prevedere la possibilità per i piccoli comuni di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore settimanali, non prescrive alcun divieto in ordine alla possibilità di attribuire particolari indennità a tali soggetti. A tale riguardo l'art. 20 del D.Lgs. 150/09 annovera alla lett. e), tra gli strumenti per premiare il merito e le professionalità dei pubblici dipendenti, l'istituto dell'attribuzione di incarichi e responsabilità; l'art. 25 D.Lgs. 150/09 richiamato dalla citata disposizione stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici". Al caso di specie appare, pertanto, applicabile l'art. 17, co. 2 lett. f) CCNL 1° aprile 2004 Regioni e Autonomie Locali, che disciplina le modalità di assegnazione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C o D. Sarà necessario, quindi, provvedere alla definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di lavoro incentivabili. Si osserva, al riguardo, che la definizione dei criteri è rimessa alla contrattazione decentrata integrativa. Non sono stabiliti particolari limiti per quanto riguarda il tempo pieno o il tempo parziale, né eventuali limitazioni per i contratti a tempo determinato. L'unico limite è appunto la definizione di criteri generali per l'attribuzione dell'indennità. In ordine alla questione del reperimento delle risorse economiche utili a finanziare tale indennità, il comma 2 dell'art. 20 sopra citato stabilisce che "Gli incentivi di cui alle lettere...e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa", e pertanto a valere sul fondo delle risorse decentrate dell'ente. Quesito 2 (n. 36/2011) Preso atto che: "a norma dell'art. 9, c. 1 e 2, del D.L. 78/2010 - convertito nella Legge 122/2010 - per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno", è consentito, nel 2011, superare il predetto limite individuale di spesa nei seguenti casi?: - attribuzione di compensi in relazione allo svolgimento delle consultazioni referendarie del 12/13 giugno p.v.; - attribuzioni di compensi in relazione all'espletamento del censimento 2011; - attribuzione di compensi al Responsabile unico del procedimento (in relazione ad opere pubbliche la cui procedura di appalto inizia nel corrente esercizio e si dispiega nell'arco temporale di più esercizi); Risposta In riferimento al quesito si ritiene che: 1) alla luce delle eccezioni esplicitate, seppure in via generica, dall’art. 9 co.1 del D.L. 78/10, i compensi relativi ai referendum ed i compensi relativi al censimento 2011 siano sicuramente da ricomprendersi tra quelli relativi alla effettiva presenza in servizio, e probabilmente anche tra gli “effetti derivanti da

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1. Spese di personale e assunzioni

Quesito 1 (n. 32/2011)Il Comune di X, utilizza un dipendente di altro Comune avvalendosi della possibilità prevista all'art. 1comma 557 della legge n. 311 del 23/12/2004 ( finanziaria 2005). L'incarico di questa persona scadrà il31/12/2011. Qualora l'Amministrazione comunale X intenda riconoscere a questa persona, che non èun dipendente, una indennità di responsabile di procedimento, è possibile riconoscerle un'indennitàdi responsabile di procedimento e per di più a tempo determinato e part-time? E ove ciò sia possibileda dove prendo le risorse? Dal fondo di produttività oppure è corretto stanziare in bilancio eprendere da risorse del bilancio dell'ente i soldi per pagare la responsabilità di procedimento?Faccio presente che il Comune ha previsto i fondi nel redigendo bilancio 2011.

RispostaLa Legge Finanziaria per il 2005 nel prevedere la possibilità per i piccoli comuni di avvalersi dell'attivitàlavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 oresettimanali, non prescrive alcun divieto in ordine alla possibilità di attribuire particolari indennità a talisoggetti.

A tale riguardo l'art. 20 del D.Lgs. 150/09 annovera alla lett. e), tra gli strumenti per premiare il merito e leprofessionalità dei pubblici dipendenti, l'istituto dell'attribuzione di incarichi e responsabilità; l'art. 25 D.Lgs.150/09 richiamato dalla citata disposizione stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche favoriscono lacrescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento deiprocessi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione evalutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi epubblici". Al caso di specie appare, pertanto, applicabile l'art. 17, co. 2 lett. f) CCNL 1° aprile 2004 Regioni eAutonomie Locali, che disciplina le modalità di assegnazione di compensi per l'esercizio di compiti checomportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C o D. Sarà necessario,quindi, provvedere alla definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di lavoro incentivabili. Siosserva, al riguardo, che la definizione dei criteri è rimessa alla contrattazione decentrata integrativa. Non sono stabiliti particolari limiti per quanto riguarda il tempo pieno o il tempo parziale, né eventualilimitazioni per i contratti a tempo determinato. L'unico limite è appunto la definizione di criteri generali perl'attribuzione dell'indennità. In ordine alla questione del reperimento delle risorse economiche utili a finanziare tale indennità, il comma 2dell'art. 20 sopra citato stabilisce che "Gli incentivi di cui alle lettere...e) del comma 1 sono riconosciuti avalere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa", e pertanto a valere sul fondo dellerisorse decentrate dell'ente.

Quesito 2 (n. 36/2011)Preso atto che: "a norma dell'art. 9, c. 1 e 2, del D.L. 78/2010 - convertito nella Legge 122/2010 - pergli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compresoil trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inseritenel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può superare, in ogni caso, iltrattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventistraordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno",

è consentito, nel 2011, superare il predetto limite individuale di spesa nei seguenti casi?:

- attribuzione di compensi in relazione allo svolgimento delle consultazioni referendarie del 12/13giugno p.v.;- attribuzioni di compensi in relazione all'espletamento del censimento 2011;- attribuzione di compensi al Responsabile unico del procedimento (in relazione ad opere pubblichela cui procedura di appalto inizia nel corrente esercizio e si dispiega nell'arco temporale di piùesercizi);

RispostaIn riferimento al quesito si ritiene che:

1) alla luce delle eccezioni esplicitate, seppure in via generica, dall’art. 9 co.1 del D.L. 78/10, i compensirelativi ai referendum ed i compensi relativi al censimento 2011 siano sicuramente da ricomprendersitra quelli relativi alla effettiva presenza in servizio, e probabilmente anche tra gli “effetti derivanti da

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eventi straordinari della dinamica retributiva”; per questi motivi, detti compensi non rientrerebbero nelblocco imposto dalla norma;

2) per quanto riguarda invece i compensi R.U.P.,si confrontano 2 posizioni distinte:

- per la prima, più rigorosa e letterale, non essendo tale tipo di compenso ricompreso tra leeccezioni specificate dalla norma, lo stesso soggiace al limite del 2010.

- per la seconda, poiché detti compensi non hanno effetto quanto alla limitazione di spesa per ilpersonale (commi 557 e 562 L. 296/2006), secondo l’interpretazione della Corte dei Conti, sez.autonomie delibera 16/2009 e sezione Lombardia del. 1046/2010) gli stessi sarebbero anche esclusidal limite dell’art. 9. Tale interpretazione è stata sostenuta dalla Conferenza delle Regioni e delleprovince autonome nella circolare 10/133/CR6/C1. Recentemente, la Corte dei Conti sez. Veneto hasostenuto l’inapplicabilità del limite previsto dall’art. 9 comma 2 (taglio retribuzioni sopra i 90.000euro) per i compensi da progettazioni proprio sulla base di questa tesi.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, con deliberazione n. 51 del 4 ottobre 2011 e condeliberazione n. 56 depositata il 2 novembre 2011, dopo aver premesso che, in via di principio, la norma dicui al comma 2bis citato non sembra ammettere deroghe o esclusioni in quanto espressione della volontàlegislativa di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità deidipendenti, hanno affermato che “le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricompresenell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2bis citato, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioniprofessionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisiteattraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio deisingoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che essenon sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazionepubblica.” Viene espresso, così, il principio di diritto secondo il quale il discrimine, ai fini dell’esclusione dal computo delfondo, è rappresentato dalla qualificazione delle risorse quali destinabili potenzialmente alla “generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”, consentendosi, pertanto, l’esclusione dal tetto complessivo delle somme destinate al trattamento accessorio, sia degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche che della remunerazione delle prestazioni professionali dell’avvocatura interna anche in considerazione che si è in presenza, in entrambi i casi, di “prestazioni professionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche”.

Quesito 3 (n. 7/2010)La spesa per l’acquisto dei voucher lavoro dell’INPS rientrano nelle spese di personale ovvero sonoda considerarsi come “contributi” sociali?

RispostaIl lavoro accessorio (art. 70 D.Lgs. 276/2003) è previsto tra le forme di lavoro flessibile dall’art. 36 c. 2, delD.Lgs. 265/01.

La L. 191/2009 che è recentemente intervenuta estendendo l’ambito di applicabilità di tale forma di lavoroagli enti locali; ha chiarmente specificato che il ricorso al lavoro accessorio da parte di committenti pubblicied enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme vigenti in tema di contenimento dellespese di personale e, ove previsto, in tema di rispetto del patto di stabilità. (art. 70, comma 2-ter L. 276/2003introdotto dalla L. 191/2009).

Ne discende direttamente l’ascrivibilità di tale spesa alla voce “spesa di personale”.

Ciò è, inoltre, coerente con il principio generale, affermato tra l’altro dalla Corte dei Conti del Veneto (Del94/2007) secondo cui non rileva l’imputazione contabile della spesa ad un determinato intervento, ma la suasostanziale e diretta riconducibilità all’utilizzo dell’attività lavorativa da parte dell’ente.

Quesito 4 (n. 30/2010)La delibera regionale n°20588 dell’11/02/2005 ha previsto l’apertura degli asili nido in 47 settimane, ilCCNL prevede che il calendario scolastico non deve essere superiore le 42 settimane, nellariorganizzazione del servizio abbiamo garantito al personale 42 settimane provvedendo con altropersonale a garantire l’apertura completa. Ci si domanda quanto segue: le settimane in un anno sono52,le settimane di ferie 6 + 2gg, pertanto residuano 46 settimane, 1 settimana il personale la effettua afine agosto per la preparazione della riapertura del nido. Rimangono 45 settimane. Il personale nonpuò svolgere più di 42 settimane.

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Le rimanenti 3 settimane sono a disposizione dell’ente per attività di formazione o per attivitàlavorative connesse al profilo di inquadramento. Poiché il contratto prevede che il lavoratore puòessere adibito anche a mansioni diverse purchè equivalenti , posso far svolgere a detto personale lemansioni previste dal sistema di classificazione art. 3 CCNL 31/3/1999 e precisamente le mansioniindividuate nella declaratoria allegato “A” categoria C ?

Possono essere ritenute equivalenti le mansioni svolte dalla seguente figura professionale: Istruttoreamministrativo presso l’unità operativa biblioteca-mediateca-ludoteca, Categoria “C”?

Se posso considerarle equivalenti è legittimo spostare il personale dell’asilo nido, nel periodo che sitrova a disposizione dell’ente, a svolgere tali mansioni? Lo spostamento è deciso dal Responsabiledel servizio? Deve essere informata la parte sindacale, si tratta di concertazione o di contrattazione?Devo riconoscere un incentivo per detto spostamento?

RispostaPer quanto attiene ai quesiti proposti, è possibile far riferimento ad alcuni pareri che l’ARAN ha formulatoproprio in relazione alla compatibilità di assegnazione a mansioni equivalenti di personale educativo degliasili nido.

La questione è abbastanza complessa perché, se da un lato, il CCNL in via generale consente l’utilizzazionedei lavoratori nelle mansioni riferibili alla categoria di appartenenza, purché equivalenti, fatte salve quindi lemansioni per il cui svolgimento siano necessari particolari titoli abilitativi, dall’altra parte, il CCNL 14.9.2000art 31 comma 5 prevede più specificamente che, nei periodi di chiusura e di interruzione del calendarioscolastico, il personale sia a disposizione per attività di formazione o aggiornamento o attività lavorativeconnesse al profilo di inquadramento.

Come l’ARAN stessa afferma, nel parere 900 VA4,

“…Si tratta, quindi, di una disciplina particolare e speciale, introdotta espressamente per il personaleeducativo degli asili nido, che impedisce l’applicazione in materia del generale principio della fungibilità dellemansioni del lavoratore all’interno della medesima categoria, purché equivalenti, sancito nell’art.3, comma 2,del CCNL del 31.3.1999.”

Quindi, l’espresso richiamo del CCNL alla specificità del profilo posseduto introdurrebbe una derogaespressa al principio di assegnazione a mansioni equivalenti per questi lavoratori.

L’ARAN inoltre ricorda, nello stesso parere, che il principio di assegnazione a mansioni equivalenti

“…non consente una libera modificabilità delle mansioni, ad iniziativa unilaterale del datore di lavoro, datoche a tal fine è richiesto la sussistenza della necessaria condizione di legittimità della equivalenza dellenuove mansioni rispetto a quelle precedentemente assegnate al lavoratore.

A tal fine bisognerà verificare attentamente se le nuove mansioni siano effettivamente in grado, comeritenuto costantemente dalla giurisprudenza, di consentire l’utilizzo della professionalità del lavoratore, giàacquisita e anche potenziale, avendo riguardo ai contenuti oggettivi ed alla specificità delle stesse, al lorogrado di complessità tecnica, alla loro collocazione gerarchica, alle potenzialità di sviluppo dellaprofessionalità, al grado di responsabilità, ecc.

Si tratta cioè di accertare, volta per volta, la sussistenza di tutti quei parametri utilizzati dalla giurisprudenzaper la formulazione del giudizio di equivalenza, essendo a tal fine insufficiente il riferimento al solo criteriodella collocazione delle nuove mansioni nella stessa categoria di quelle precedentemente svolte dallavoratore. Pertanto, sulla base dei parametri di cui si è fatto cenno, può anche risultare che le nuovemansioni, pure collocate nella medesima categoria, non siano equivalenti a quelle di precedenteassegnazione.”

Nel caso che prospettato, l'Amministrazione dovrà valutare con attenzione se le mansioni di nuovaassegnazione siano in qualche modo attinenti quanto a professionalità con quelle già svolte, valorizzando gliaspetti più legati appunto alla professionalità posseduta dai dipendenti, evitando invece l'adibizione a compitiche nulla hanno a che vedere con le competenze delle persone in questione, come può essere il caso diun'attività meramente amministrativa rispetto ad una educativa o progettuale. Nel caso si individuino talimansioni, potrebbe essere utile acquisire, per accettazione, il consenso del lavoratore rispetto alprovvedimento di assegnazione.

Per venire agli altri aspetti del quesito, si ritiene in via generale che, quando lo spostamento a mansioniequivalenti sia consentito, esso venga disposto dal datore di lavoro,e, quindi, dal dirigente competente. Taliatti possono essere adottati senza necessità di attivare particolari forme di relazioni sindacali. Non sonoprevisti incentivi specifici per tali forme di spostamento.

L'amministrazione potrà comunque opportunamente valutare se fornire un'informazione successiva alleorganizzazioni sindacali, in quanto atti concernenti l'organizzazione del lavoro, interpretando in modo

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estensivo tale previsione contrattuale.

Sono invece oggetto di concertazione:

-l'articolazione dell'orario di servizio e i calendari delle attività degli asili nido (art. 8, comma 1ettere a) e b)del CCNL dell'1.4.1999],

-l’orario annuale dell’attività integrativa (art. 31 CCNL 14.9.2000 comma 4),

- le attività ulteriori di cui al medesimo articolo contrattuale, comma 5, nell’ambito dei progetti di produttività dicui all’art.17 co. 1 lett.a del CCNL 1.4.99.

Quesito 5 (n. 83/2010)Con la presente si evidenzia l’esigenza per il Comune di X di provvedere alla sostituzione permaternità dell’attuale responsabile del servizio finanziario.Trattasi di figura unica all’interno dell’ente che, non ha altre professionalità che possano assumerneil ruolo, situazione del resto diffusa nella stragrande maggioranza dei piccoli comuni strutturalmentesotto organico.

Le problematiche che si pongono sono di due tipi:

1- la sostituzione del responsabile del servizio;

2- la sostituzione, per le funzioni più propriamente esecutive pertinenti il servizio di contabilità.

La vigente normativa prevede una deroga al divieto delle assunzioni a tempo determinato nel casodella maternità.

Il Comune di X intenderebbe provvedere alla sostituzione come segue:

- protocollo d’intesa con altro Comune al fine della sostituzione a tempo determinato dellafunzione di responsabile del servizio mediante utilizzo di responsabile di altra amministrazioneper max 6/8 ore.

- Bando per assunzione a tempo determinato cat. C di un dipendente per le funzioni prettamenteesecutive per max 18/24 ore.

Cio' consentirebbe, seppur nella precarietà della soluzione, di garantire un servizio completo anchealla luce dei sempre più numerosi adempimenti cui il servizio finanziario deve ottemperare.

Inoltre la soluzione appare a tutti gli effetti la meno onerosa per il Comune.

Pertanto si chiede se la suddetta procedura, alla luce della vigente normativa, sia da ritenersicondivisibile.

RispostaIn relazione al quesito posto, la soluzione prospettata è condivisibile.Con particolare riferimento alla ipotesi di collaborazione con altro comune, possono individuarsi duefattispecie riconducibili ad altrettante fonti normative: l’art. 1, co. 557 della Legge Finanziaria 2005 e l’art. 14del CCNL 22.01.2004.

L’art. 1, co. 557, della Legge Finanziaria 2005 (L. n. 331/04), prevede che “I comuni con popolazioneinferiore ai 5000 abitanti … possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altreamministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.

Il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministero dell’Interno rispetto ad alcune problematiche applicative delmedesimo art. 1, co. 557 citato, con parere n. 2141/2005 ha osservato che tale ultima disposizione, comefonte normativa speciale e quindi prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga alprincipio relativo all’unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall’art. 53, co. 1, delD.Lgs. n. 165/2001, che fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli artt. 60 e seguenti del DPR n.3/1957.

Lo stesso Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che la lettura del predetto comma 557 deve essereintegrata con quella di altre disposizioni tratte dall’ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema dilavoro prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

A tale proposito devono essere presi in considerazione l’art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale consente aidipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di unrapporto di lavoro a tempo parziale, nonché gli artt. 4 e seguenti del CCNL (comparto regioni e autonomielocali) del 14.09.2000. Resta ferma la regola che l’utilizzazione presso altri enti locali del personale

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dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimentodel rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali(art. 4, co. 8, CCNL 14.9.2000).

Qualora l’utilizzazione, da parte dell’altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, sidovrà tener conto che:

- l’orario di lavoro giornaliero e settimanale (max. 48 ore) non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti dilavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario, con laconseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà che essere a tempo parziale;

- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito in relazione all’impegno lavorativopresso i due enti;

- le ferie annuali dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi sefrazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane (L. 10 aprile 1981 n.157).

L’art. 14, co. 1, del CCNL 22.01.2004 prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei serviziistituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con ilconsenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL perperiodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assensodell’ente di appartenenza… La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempoparziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.

Questa fattispecie differisce dalla precedente in quanto il personale distaccato rimane nel limite del debitod’orario svolgendo complessivamente 36 ore settimanali. A tale riguardo dovrà essere stipulata idoneaconvenzione per la definizione, tra l’altro, del tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolodell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare ilcorretto utilizzo del lavoratore. Rimangono ferme le disposizioni relative ai riposi e alle ferie sopramenzionate.

A fronte delle due ipotesi di lavoro indicate saranno i comuni coinvolti a valutare la strada che maggiormenterisponde alle esigenze di entrambi, sia di carattere organizzativo sia di carattere economico.

Quesito 6 (n. 90/2010)Il Comune di X – ente di ridotte dimensioni con popolazione di 1400 abitanti e numero di dipendentidi ruolo pari ad 8, non ha rispettato nel 2008 il tetto di spesa di personale ed ha quindi fatto ricorsoalla deroga, prevista dall’art. 3 comma 121 della legge 244/2007 (nel rispetto dei parametri previstiper il volume della spesa di personale e per il rapporto medio dipendenti in servizio/popolazione)-esiste la possibilita’ di incrementare le risorse variabili, come consentito dall’art. 4 del ccnl 31/7/10(incrementi delle risorse decentrate)?

RispostaIn riferimento al quesito, si ritiene che la soluzione adottata, vale a dire quella di incrementare le risorsevariabili in presenza delle condizioni di deroga di cui all’art. 3 comma 121 della L.244/2007, sia corretta inquanto nel vostro caso è stata, comunque, rispettata la condizione di cui alla lett.b) dell’art.4 del CCNL sottoriportato:“1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della

contrattazione decentrata integrativa:

a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; ilrispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere diCommercio;

c) l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;

d) l’osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.”

Tale orientamento è confortato da un recente parere (n.412/2010) della Corte dei Conti, Sez. Regionale diControllo per la Lombardia, che, con riferimento a quesito analogo posto dal Comune di Mantova, sipronuncia nel senso della legittimità dell’incremento qualora gli enti abbiano rispettato gli obblighi inerenti lariduzione delle spese di personale oppure si trovino nella condizione di avvalersi dello speciale regime dideroga previsto dalla legge n.244/2007.

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Si ricorda che il comma 562 dell’art. 3 della L.296/06 si riferisce alla spesa di personale nel suo complesso,nella quale la dinamica della contrattazione integrativa decentrata è una componente fondamentale.

L’art. 76 comma 5 del D.L. 112/08, pur riferito ai soli enti sottoposti al patto di stabilità, nel richiamare lanecessità di contenere la spesa per la contrattazione integrativa, collega espressamente i due elementisopra citati.

Quesito 7 (n. 41/2011)Si chiedono chiarimenti rispetto all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 che stabilisce il blocco deltrattamento economico accessorio per il triennio 2011/2013.In particolare si chiede se anche i compensi relativi alle progettazioni (Legge Merloni), che devonoconfluire nel fondo ma che, secondo alcune interpretazioni non rappresentano spese di personale,sono sottoposti a questo blocco.

RispostaLe Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, con deliberazione n. 51 del 4 ottobre 2011 e condeliberazione n. 56 depositata il 2 novembre 2011, dopo aver premesso che, in via di principio, la norma dicui al comma 2bis citato non sembra ammettere deroghe o esclusioni in quanto espressione della volontàlegislativa di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità deidipendenti, hanno affermato che “le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricompresenell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2bis citato, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioniprofessionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisiteattraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio deisingoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che essenon sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazionepubblica.” Viene espresso, così, il principio di diritto secondo il quale il discrimine, ai fini dell’esclusione dalcomputo del fondo, è rappresentato dalla qualificazione delle risorse quali destinabili potenzialmente alla“generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”, consentendosi,pertanto, l’esclusione dal tetto complessivo delle somme destinate al trattamento accessorio, sia degliincentivi per la progettazione di opere pubbliche che della remunerazione delle prestazioni professionalidell’avvocatura interna anche in considerazione che si è in presenza, in entrambi i casi, di “prestazioniprofessionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilancidelle amministrazioni pubbliche”.

Quesito 8 (n. 53/2011)L'Amministrazione sta pensando ad un'assunzione part time a 7 ore settimanali del tecnicocomunale, tramite procedura concorsuale.Esiste un numero minimo di ore per un'assunzione part time?Un professionista iscritto all'Albo ha una limitazione per lo svolgimento di attività di lavorodipendente presso la P.A. e lo svolgimento contestuale dell'attività professionale?

RispostaLa percentuale minima di part-time indicata dal CCNL è pari al 30%, per cui sulla base delle 36 oresettimanali il minimo è pari a 10 ore e 48 minuti settimanali. Per quanto riguarda il secondo quesito, si ricorda che l'art. 60 del d.p.r. 3/1957 fa divieto al pubblicodipendente di esercitare, tra l'altro , attività professionale di qualsiasi tipo: esiste quindi un divieto generale disvolgere altre attività. E' comunque possibile per il dipendente a tempo pieno, in base all'art. 53 del d.lgs. 165/01, esercitare attivitàsaltuarie ed occasionali previa autorizzazione della propria amministrazione. Il divieto generale è inoltre temperato anche dalle previsioni dell'art. 1 comma 56 della L.662/96, secondo ilquale le disposizioni di legge che vietano al dipendente l'esercizio di altre attività e l'iscrizione in albiprofessionali non si applicano nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale non superiori al 50%; sonoesclusi da questa possibilità solo gli avvocati, per i quali continua a sussistere incompatibilità tra eserciziodella libera professione e impiego pubblico anche a part-time. Il comma 56 bis della stessa legge prevede inoltre che ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali eche esercitino attivita' libero professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalleamministrazioni pubbliche. Si ricorda infine che il comma 58 dell'art. 1 della L. 662/96 prevede invece che, qualora il dipendente sia atempo pieno e chieda la trasformazione del rapporto in part-time non superiore al 50%, la trasformazionepuò essere negata qualora l'attività professionale comporti un conflitto di interessi con l'attività svolta quale

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pubblico dipendente. Quindi, se un professionista diventa dipendente pubblico, può restare iscritto all'albo e svolgere attività liberoprofessionale solo se titolare di rapporto a part time uguale o inferiore al 50%, ma non può in questo casoricevere incarichi da altre amministrazioni pubbliche; qualora invece sia titolare di rapporto superiore al 50%,può restare iscritto all'albo ma non svolgere attività di libero professionista; potrà eventualmente richiedereautorizzazione al Comune per lo svolgimento di attività saltuarie ed occasionali.

Quesito 9 (n.68/2011)Con la presente chiedo cortesemente un Vostro parere in merito alla convenzione in oggetto.In particolare, il mio quesito verte sulla corretta imputazione della spesa di personale che scaturiscedalla gestione associata di una funzione (nel caso specifico quella di polizia locale). Il Comunecapofila può legittimamente farsi carico, nelle varie certificazioni cui è tenuto (conto annuale,Relazione al conto annuale, questionari alla Corte dei Conti, ecc…), dell’intera spesa di personale divigilanza, ovvero, ciascun Comune che aderisce alla convenzione è obbligato a rilevare al propriaquota? La questione non è infatti da sottovalutare, stante l’obbligo di contenere la spesa dipersonale entro limiti ben precisi stabiliti dal legislatore. Altra questione riguarda la possibilità dicompensare le entrate del servizio (contravvenzioni) con la spesa che scaturisce dalla convenzione.L’Ente capofila può legittimamente eseguire tale operazione, chiedendo agli altri enti il rimborso delladifferenza?

Risposta: In merito al suo quesito in ordine al tema del rapporto spese di personale e gestioni associate, si fa presentequanto segue.A fronte di norme che da un lato favoriscono/impongono l'esercizio in forma associata delle funzionifondamentali, in primis, e in genere di tutte le funzioni e che, dall'altro, fissano limiti assai stringenti in ordineal contenimento delle spese di personale, si sono sviluppati, nel corso degli ultimi anni, due indirizzi da partedelle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alle modalità di computo delle spese di personale daparte dei singoli enti. Da una parte veniva affermato che i Comuni compilano le proprie spese di personaleconteggiando i dipendenti; dall'altra si chiedeva di inserire tra le proprie spese anche quelle delle Unioni.

La querelle è stata portata a sintesi dalla recente pronuncia in merito della Corte dei conti, Sezioneautonomie, delibera n. 8/AUT/2011, secondo la quale le gestioni associate non hanno autonomia di calcolo,ma i costi vanno spalmati sui limiti dei singoli comuni.

La Sezione autonomie ha concluso che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba esserevalutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla propria spesa di personale la quota sostenutadall'Unione. In tale ottica emerge una considerazione complessiva della spesa di personale, secondo laquale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenzedell'ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte leforme di esternalizzazione. Si tratta quindi di un calcolo aggregato che va recepito da parte dei singoli enti.

Le amministrazioni dovranno, perciò, adottare criteri idonei per determinare la misura della spesa dipersonale dell'Unione che sia riferibile pro quota ai comuni partecipanti(numero di abitanti, quantità di servizigarantiti, numero di ore di attività svolte sono solo alcuni dei possibili indicatori).

Anche se la citata pronuncia si riferisce espressamente alle Unioni di Comuni si ritiene che la medesimaratio sia applicabile anche alle associazioni finalizzate all'esercizio in forma congiunta di alcune funzioni.

Con riferimento al quesito in merito alla possibilità di compensare le entrate del servizio (contravvenzioni)con la spesa che scaturisce dalla convenzione e alla susseguente possibilità per l’Ente capofila di eseguire legittimamente tale operazione, chiedendo agli altri enti il rimborso della differenza, si ritiene che gli enti chesi convenzionano possano liberamente stabilire secondo quali modalità e quali tempi definire al loro interno irapporti economici scaturenti dalla convenzione medesima, una volta fissati gli oneri a carico di ciascuno.

Quesito 10 (n. 79/2012)

Premesso che:1) in data 10/09/2011 il dipendente XY istruttore direttivo ufficio tecnico, inquadrato nella qualifica

Cat.D posizione economica D4, chiede di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempopieno a tempo parziale (part-time verticale);

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2) con determina del responsabile di Servizio datata 10/02/2011 si provvedeva alla trasformazionedi lavoro a tempo pieno in tempo parziale,motivata dalla richiesta del dipendente XYsopracitato;

3) con deliberazione G.M. n.87/21/10/2010 si accettava la suddetta richiesta di trasformazione daltempo pieno al part-time di tipo verticale con decorrenza 01/01/2011;

4) il dipendente XY ricopre inoltre una posizione organizzativa,che come prevede art.4 comma 2 bis(comma inserito dall’art.11.c1.del CCNL.22/01/2004,riportato sotto la voce n.1 N.) nei comuniprivi di dirigenza possono essere conferite anche al personale con rapporto part-time di duratanon inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno;

5) con determina n.207 del 15/12/2010 del responsabile del servizio personale,si approvavano iverbali del concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato part-time 50% di n.1istruttore tecnico cat. C posizione economica C/1, per n.2 anni (periodo durante il quale ilrichiedente il part-time non può tornare in servizio a tempo pieno a sensi art.4 comma 14CCNL.01/04/199)

Ciò premesso si

CHIEDE 1) il dipendente XY deve comunicare le proprie intenzioni allo scadere del biennio in tempo utile per

permettere alla P.A. di procedere alla eventuale copertura del restante 50% - se la scelta deldipendente fosse quella di rimanere a tempo parziale?

2) Nel caso decidesse di restare a tempo parziale l’amministrazione può procedere all’assunzione atempo indeterminato di altra figura part-time per l’ufficio tecnico?.(previa variazione della piantaorganica e approvazione del fabbisogno triennale del personale) considerando che questa P.A.ha avuto una cessazione non sostituita nell’anno 2009 in posizione A/1 e che la spesa delpersonale non è superiore a quella del 2004 (comune inferiore a 5000 abitanti)?

3) Se sì, il concorso può essere bandito e concluso nel 2012 con inizio rapporto di lavoro01/01/2013 oppure, visto che dal 2013 il Comune sarà soggetto alle norme sul contenimento dellaspesa per i comuni soggetti al patto di stabilità (non più confronto con la spesa 2004, mariduzione della spesa del personale anche di un solo euro annuo) sarebbe meglio iniziare ilrapporto di lavoro il 30/12/2012?

4) Premesso che il comma14 del citato art.4 del CCNL/99 prevede la possibilità del rientro deldipendente XY a tempo pieno anche in soprannumero,come si concilia l’ipotesi di un rientro tra Xanni con la normativa sul contenimento della spesa del personale, nel caso in cuil’amministrazione nel frattempo abbia già assunto a tempo indeterminato un'altra figura (vediquesito n.2)?

Risposta:In riferimento al vostro quesito, si osserva quanto segue,anticipandovi che la vostra osservazione al punto 4)già contiene in sé il nucleo del problema : la richiesta del dipendente assunto a tempo pieno, che ha trasformato il rapporto a tempo parziale, di

ritornare a tempo pieno, può essere esercitata alla scadenza del biennio: con ciò si intende però che ildipendente deve lasciar trascorrere almeno un biennio dalla trasformazione ma, decorso tale termine,può in qualunque momento esercitare il proprio diritto. Si tratta quindi di un termine iniziale e non di untermine finale. La natura del termine dovrebbe quindi indurre gli enti a mantenere prudenzialmenteinvariata (e quindi a tempo pieno) la previsione di spesa per il suddetto personale, proprio perchésoggetta a possibile riespansione nel caso di rientro dal tempo parziale. La natura “minima” del terminebiennale è confermata anche dal parere ARAN n. RAL 307.

La richiesta di rientro a tempo pieno è qualificata dal CCNL come “diritto” del lavoratore, condizionata solo

dal termine biennale; la delibera n.2/2009/Par Corte dei Conti Veneto ad esempio esclude che il dirittoindividuale possa essere limitato dalle norma sul contenimento della spesa, tenuto conto che, come sidiceva, una corretta previsione della spesa potenziale per il dipendente avrebbe già dovuto tener contodell’importo relativo al tempo pieno, proprio per non dover subire conseguenze negative inaspettate nelcaso di rientro dal tempo parziale.

Secondo la Corte,“la reversibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parzialecostituisce, come recita l’art. 4, comma 14, del CCNL 14.9.2000, che riproduce il testo dell’art. 6, comma4, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge con L. 28 maggio 1997, n. 140, un “diritto” dellavoratore, il cui soddisfacimento non può essere autoritativamente differito, salva una diversa especifica disposizione contrattuale o di legge.In tale contesto non assume rilevanza la novella legislativa di cui all’art. 73 del D.L. 112/2008 convertito

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in legge, con modificazioni, dalla L. 133/2008 che ha espunto dall’istituto del part-time ogni automatismosolo nel passaggio dal tempo pieno a quello parziale, ma non nel senso inverso. Le norme delle leggifinanziarie degli ultimi anni che hanno imposto limiti di spesa per il personale, ovviamente, tendono adincidere sulla componente “discrezionale” della spesa. Diversamente, l’atto con il quale si provvede allatrasformazione del part-time in full-time è un atto “vincolato”, in quanto posto in adempimento di unobbligo derivante dalla modifica del contenuto prestazionale del contratto individuale di lavoro, avvenutaa seguito della trasformazione dal regime di tempo pieno a parziale, la cui reversibilità è prevista dallacontrattazione collettiva.…. Pertanto, venendo al caso specifico, sin dal momento della stesura delbilancio di previsione l’ente locale dovrebbe tener conto della possibilità che venga esercitato ildiritto del personale in part–time alla ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio e,conseguentemente, adottare le necessarie iniziative di contenimento di altre componenti dellaspesa di personale al fine di rispettare i vincoli derivanti dalla legislazione finanziaria”.

Il divieto al rientro potrebbe essere sancito solo da una specifica disposizione contraria, che però non si rinviene attualmente nell’ordinamento; al contrario, si è recentemente introdotta la sola possibilità di negare la trasformazione da tempo pieno a part-time (che prima era un diritto differibile al massimo di 6 mesi) in occasione della modifica del D.L.112/08 alla L. 662/96.

Quindi, riassumendo: in merito al punto 1), il dipendente non è obbligato a dichiarare le proprie intenzioni relativamente al rientro a tempo pieno allo scadere del biennio; di conseguenza, una eventuale assunzione come da punto 2), qualora il dipendente a tempo parziale non fosse stato prudenzialmente mantenuto come previsione di spesa a tempo pieno, potrebbe causare lo sforamento del limite. In linea generale poi, per quanto riguarda il punto 3), se il comune decidesse per una assunzione a tempoindeterminato, riteniamo che i limiti da considerare siano quelli vigenti al momento della data di inizio delrapporto di lavoro, per cui qualora si intenda restare nei limiti attuali la data di inizio dovrebbe essereprecedente al 31.12.2012. Così facendo, il comune si garantirebbe per il 2013 un termine di confronto,rappresentato dal 2012, meno riduttivo.

Quesito 11 (n. 81/2012)A seguito dell’approvazione d.l. 216/2011 (mille proroghe) all’art. 1 comma 6 bis, viene stabilito unlimite massimo delle spese per contratti a tempo determinato pari al 50% dell’anno 2009. Questoente ha in corso un contratto a tempo determinato che scadrà nel prossimo ottobre del 2012, allaluce della normativa sopra richiamata,

si chiede

se in autotutela questo ente debba recedere dal contratto di assunzione al raggiungimento del limitedel 50% della spesa 2009 o attendere la naturale scadenza contrattuale ottobre 2012 ma superando atale data il limite del 50% anno 2009?

RispostaLa norma in questione ha effetto soltanto per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata invigore della stessa; per cui se il contratto è stato stipulato in precedenza, quando i limiti non esistevanoancora, e comporta nel 2012 una spesa superiore al 50%di quanto speso nel 2009 , lo stesso è da ritenersicomunque pienamente valido e deve essere eseguito interamente. Ovviamente in tal caso sarà impossibilestipulare altri contratti di quel tipo in quanto il limite è già stato superato.

Quesito 12 (n. 85/2012)Chiedo cortesemente a chi deve essere inviata la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 16, comma 1della Legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella quale si dà atto di eventuali situazionisoprannumeriche di personale.

RispostaL'art.16 comma 1 della L. 183/2011 prevede che la rilevazione delle eventuali eccedenze sia compiuta

annualmente dalle amministrazioni.Qualora gli enti non adempiano a tale ricognizione, non possono effettuare assunzioni o instaurare

rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti posti in essere.Di tale rilevazione, qualunque sia stato l'esito, deve essere dato conto in un atto formale

dell'amministrazione (può trattarsi di un atto appositamente assunto ovvero può darsene atto, ad esempio, in

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sede di programmazione triennale di fabbisogno del personale).Nel caso in cui vengano rilevate eccedenze di personale, l'ente, oltre alla assunzione dell'atto di cui sopra,

dovrà osservare le procedure di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/01 dandone immediata comunicazione alDipartimento della Funzione Pubblica.

Più precisamente, questi i passaggi: • il dirigente/responsabile è tenuto a dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del

personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto oarea;

• trascorsi dieci giorni da tale comunicazione, l'Amministrazione può procedere al collocamento ariposo dei dipendenti in esubero in presenza dei requisiti previsti dall’art.72, comma 11, del d.l. 25giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e, in subordine,alla verifica delle possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione disoprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa Amministrazione, anche mediante il ricorso aforme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altreAmministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione, tenuto ancheconto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);

• trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle RSU ed alle OO.SS. l'Amministrazione procede acollocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dellamedesima Amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre Amministrazioninell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione se-condo gli accordi di mobilità;

• dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto dilavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all' 80 per cento dello stipendio e dell'indennitàintegrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato,per la durata massima di ventiquattro mesi;

Si segnala come la mancata attivazione delle procedure di ricognizione previste dall’art. 6, comma 1, deld.lgs. n. 165/2001 da parte del dirigente/responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Quesito 13 (n. 96/2012)Si chiede cortesemente come effettuare il conteggio della spesa di personale per l’anno 2012, allaluce delle nuove e recenti disposizioni legislative (decreto fiscale n. 44/2012).In particolare, dovendo procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e dovendosostenere spese in vista degli obblighi di associazionismo fra enti locali, si chiede di sapere a qualeconteggio fare riferimento per il corrente anno.Il tetto di spesa per il 2012 diventa l’agglomerato “Spesa impegnata nell’anno 2008, come da contoconsuntivo 2008”?È necessario inoltre tenere conto – già in quell’agglomerato – della spesa di personale delle societàpartecipate ovvero questo conteggio è da utilizzare solo in vista di nuove assunzioni?

RispostaIl recente decreto legge n.16/2012 convertito in legge n. 44/2012 ha apportato la novità da voi segnalatarispetto all'art. 1, comma 562, legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificando l'anno di riferimento per ilraffronto della spesa dal 2004 al 2008. E' necessario in via preliminare chiarire esattamente quale sia la spesa del 2008 da considerare. Pur nellanovità della norma, si segnala che i principali commenti concordano nel ritenere che la spesa del 2008 siaquella registrata nel rendiconto della gestione del 2008. Tale parametro può ovviamente essere menofavorevole rispetto a quello del 2004 se l'ente ha progressivamente ridotto la spesa, mentre se in quell'annosi fosse avvalso delle possibilità di deroga allora vigenti, il termine di riaffronto potrebbe lasciare ad oggi piùspazio per le scelte dell'ente stesso.Merita un'attenzione particolare il tema degli arretrati contrattuali in quanto il comma 562 ne prevedeval'esclusione dal confronto rispetto al 2004. Nel 2008, di conseguenza, le spese di personale venivano ridottedell'importo degli arretrati per operare tale confronto con il 2004; si ritiene ragionevole che, essendo ora iltermine di riferimento l'anno 2008, le spese di quell'anno vadano considerate al lordo degli arretraticontrattuali (inserendo quindi la spesa relativa ai CCNL 9.5.2006 e 11.4.2008), mentre l'unico contrattoescluso resterebbe quello del 31.7.2009. Per quanto riguarda le spese di personale delle società partecipate, l'art. 76 comma 7 del D.L. 112/08,modificato anch'esso dal decreto fiscale, prevede ora al primo periodo: E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento dellespese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologiacontrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limitedel 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.[...]

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mentre al terzo periodo: Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dallesocietà a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizipubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generaleaventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblicaamministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Parrebbe, quindi, da una interpretazione letterale delle norme, che la spesa per il personale delle societàpartecipate rilevi solo ai fini del calcolo dell'incidenza di tale tipo di spesa sul complesso delle spesecorrente, con l'inibizione ad assumere nel caso il rapporto superi il 50%. Come ribadisce la stessa norma nel periodo seguente (“Ferma restando l'immediata applicazione delladisposizione di cui al precedente periodo, [...]”), il calcolo deve essere predisposto e applicato in viaimmediata, anche se un eventuale DPCM potrà rivederne i criteri.

Quesito 14 (n. 108/2012)Il Comune X (n. 10 dipendenti totali e n. 3950 abitanti) è nella necessità di avere un tecnico disupporto al Responsabile Servizio Lavori Pubblici, titolare di posizione organizzativa, per realizzarealcuni progetti di opere pubbliche. Il tecnico infatti dovrebbe occuparsi per esempio dell'alienazione di aree comunali, della fasepropedeutica al progetto di ristrutturazione delle scuole elementari, alle pratiche per l'acquisto edemolizione di un edificio, adempimenti inerenti specifiche competenze ingegneristiche riguardantil'attività edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici, con particolare riferimento alle denunce ecollaudi opere strutturali, cementi armati, oltre a supportare il tecnico comunale per le praticheaventi carattere ingegneristico. Secondo voi questo è un tipo di incarico che soggiace alla scure dell'80%?Potrebbe configurarsi come incarico di servizi ai sensi art. 10 D. Lgs. 163/2006, trattandosi disupporto al responsabile di procedimento per la realizzazione di opere pubbliche?In questo caso essendo un servizio tecnico inferiore a € 40.000,00 verrebbe affidato ai sensi dell'art.125, c. 10 e 11 e s.m.i. con regolamento dei lavori, servizi e forniture ove è prevista la voce "Serviziattinenti l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica, la paesaggistica e i servizi tecnici".

Risposta:In riferimento al vostro quesito, si richiama il dettato normativo dell'art.10 D.lgs.163/06, secondo cui

1. per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioniaggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,dell’affidamento, dell’esecuzione.

2. il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previstedal codice dei contratti, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla correttaesecuzione dei contratti,che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Il responsabile del procedimento per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente diruolo.

4. in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, leamministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti inservizio.

5. nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in essonon sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per losvolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato daldirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possonoessere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi,ai soggetti non appartenenti alla amministrazione aventi le specifiche competenze di caratteretecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulatoadeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Risulta con chiarezza che responsabile del procedimento deve essere necessariamente un dipendentedell'ente, viste altresì numerose pronunce dell'Autorità di vigilanza.Sussiste, peraltro, la possibilità, in caso di carenza di organico ovvero di mancanza di idonea professionalità,certificate dal Segretario generale se manca la figura dirigenziale, che il responsabile sia affiancato da unsupporto.Nella fattispecie in esame, la prestazione dovrà fare riferimento alla attività di supporto nei confronti di unamolteplicità di procedimenti, di cui sarà responsabile formalmente un vostro dipendente.Trattandosi di prestazione di servizi, siamo al di fuori degli ambiti che impongono il rispetto di limitiassunzionali ovvero vincoli di spesa di personale, così come siamo al di fuori dei limiti ex DL 78/2010, in

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materia di incarichi e consulenza. In merito alle modalità di conferimento si conferma, nel caso di importo del servizio inferiore a 40.000,00, ilricorso alla trattativa privata. Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso l'ente, come pare, sia dotato di unregolamento in materia, quest'ultimo sia allineato alle nuove soglie.

Quesito 15 (n. 110/2012)Questo Comune nel febbraio scorso ha indetto un bando di mobilità esterna per l’assunzione di un istruttore tecnico/geometra.Tale mobilità in data 20/03/2012 ha avuto esito positivo e si voleva procedere all’assunzione delvincitore –Il Comune di appartenenza del vincitore ci ha comunicato che avrebbe rilasciato il nulla osta solo allafine della loro attivazione di mobilità per coprire il posto che si era reso vacante .A tutt’oggi (31/7/12) tale procedura non si è ancora conclusa ( si prevede per il 1° di settembre).Il dipendente che verrà assunto ha tuttavia dato la sua disponibilità a prestare servizio gratuitamentedal 23/07/2012 e fino all’assunzione -Si chiede se è possibile accettare tale disponibilità senza incorrere in sanzioni -

Risposta: In riferimento al quesito posto, in via preliminare si rileva come attualmente la prassi da lei rappresentatacostituisca la regola generale, in quanto gli enti danno l’autorizzazione alla mobilità di un proprio dipendenteuna volta che sia stata portata a positivo compimento la procedura di mobilità che a loro volta hanno indettoper sostituire il dipendente richiesto.Ne consegue che per il primo ente che ha preso l’iniziativa, come il vostro Comune nella presentefattispecie, si possono verificare tempi più lunghi rispetto alle previsioni originarie e soprattutto rispetto aibisogni; in tali casi per contemperare le esigenze di entrambi gli enti coinvolti, si suggerisce di valutare ilricorso ad un utilizzo condiviso del dipendente in questione per il tempo necessario in modo che possainiziare l’inserimento nel nuovo ente e, al contempo, possa ancora seguire l’amministrazione diappartenenza, ritenendosi, invece, da tralasciare la prestazione gratuita. L’utilizzo condiviso di un dipendente può avvenire con la modalità contrattualmente prevista dall’art. 14 delCCNL 22.1.2004, in allegato, secondo il quale gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratoriinteressati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una partedel tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione dovrà quindi regolare tutti gli aspetti della gestione “condivisa” del lavoratore, fermarestando però l’unicità del suo rapporto di lavoro con un solo ente(potrà essere l’ente di originariaappartenenza oppure l’ente destinatario qualora il passaggio sia già stato definito e formalizzato).

Quesito 16 (n. 129/2012)Nell’anno 1998 il Comune assumeva a tempo indeterminato un Istruttore tecnico a tempo parziale24/36Nel 1999 allo stesso dipendente veniva trasformato il rapporto lavorativo da tempo parziale a tempopieno 36/36Con decorrenza 1.1.2010 su richiesta dello stesso dipendente, il rapporto di lavoro venivatrasformato in tempo parziale 18/36 (il comune nel frattempo assumeva a tempo determinato nuovafigura tecnica in compensazione delle ore mancanti 12/36. Nei primi giorni di settembre 2012 si èconcluso detto rapporto di lavoro).Nel settembre 2012 il dipendente ha chiesto di ritrasformare il tempo parziale 18/36 in tempo pieno36/36. Tale richiesta incontra l’interesse di questa amministrazione , ma a seguito delle recenti normerestrittive delle spese del personale e in particolare dall’indirizzo dato dalla Deliberazione n. 154 del26.4.2012 della Corte dei Conti Lombardia che considera nuova assunzione la trasformazione delleore contrattuali originarie 24/36 in 36/36 proposte. Alla luce di ciò come può questa amministrazione trovare un’idonea soluzione al problemanormativo e a quello relativo alle legittime aspettative contrattuali del dipendente (art. 4 comma 14CCNL 14.9.200) che ritiene di essere integrato come da situazione antecedente all'1.1.10 ossia tempopieno 36/36 e non a 24/36? Risposta:Il quesito è complesso in quanto coinvolge, da un lato, la normativa inerente le facoltà assunzionali delComune e, dall’altro, la vigenza delle norme contrattuali che disciplinano il passaggio da tempo parziale atempo pieno e viceversa. La presente disamina prende le mosse dall’articolo 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, chestabilisce che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del

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rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigentiin materia di assunzioni”.La Corte dei Conti si è più volte espressa sull’argomento, in particolare con le deliberazioni n. 226 del 2011 e51 del 2012, oltre che con la più recente deliberazione n. 154 del 26.4.2012, da voi ricordata. In tali deliberazioni, in ossequio alla lettera e alla ratio della normativa citata in apertura, la Corte evidenzia lanecessità di considerare quale assunzione il passaggio a tempo pieno di personale assunto a tempoparziale, mentre nel caso di personale assunto a tempo pieno, per il qual sia avvenuta la trasformazione atempo parziale, l’eventuale rientro a tempo pieno non è soggetto a limitazioni, a condizione che venganorispettati i parametri generali relativi alla spesa di personale vigenti per ciascuna tipologia di enti. A prima vista, quindi, e con una interpretazione assai aderente alla lettera della norma, si potrebbesostenere che, poiché il dipendente ha fatto il suo ingresso nell’ente con un contratto a tempo parziale, siapplichi anche in questo caso in toto la disciplina limitativa delle assunzioni. Ad un ulteriore esame, potrebbe però rilevarsi che, nel caso in questione, il dipendente, sulla base dellenorme contrattuali e della disciplina sul regime delle assunzioni allora vigente, ha già visto la trasformazionedel proprio rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno e quindi siano già stati scontati, in quella sede, ilimiti e i vincoli della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Se questa tesi è corretta, bisognerebbe di conseguenza ritenere che il rapporto di lavoro originario a tempoparziale sia, a tutti gli effetti successivi, sostituito da quello a tempo pieno, che diventerebbe quindi ilcontratto di riferimento anche per gli effetti di trasformazione a part-time e poi di rientro a tempo pieno. Quanto sopra sarebbe di tutta evidenza se anche la prima trasformazione (da part-time a tempo pieno)fosse avvenuta in regime di vincoli, in quanto ciò significherebbe che all’atto della trasformazione si è già"consumata" la possibilità di una assunzione, e quindi sarebbe infondatamente penalizzante richiedere unulteriore sacrificio per i mutamenti che successivamente intervenissero. Il Comune, pur nella delicatezza della questione, potrebbe quindi valutare di sostenere quest’ultima tesi inquanto, comunque. al di là dei vincoli assunzionali esistenti al tempo, il dipendente era già divenutolegittimamente titolare di un rapporto a tempo pieno: tale rapporto ha quindi già occupato e “consumato” lerisorse ad esso associate, per cui le eventuali vicende di passaggio a tempo parziale e rientro a 36 orepotrebbero essere assoggettate al regime valido per un dipendente assunto fin dall’origine a tempo pieno.

Quesito 17 (n. 133/2012)L’art. 4 comma 102 della legge di stabilità 2012 estende anche agli enti locali l’obbligo di contenere la spesa delpersonale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.Per personale a tempo determinato si intende sia il personale a tempo determinato vero e proprio che personaleassunto con convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative, formazione lavoro e lavoro accessorio di cuiall’art. 70 Dlgs. 276/2003 (voucher).Sono da conteggiare le spese sostenute nel 2009 per lavoro autonomo occasionale (quindi solo con ritenuta fiscale20%) di cui in parte attivato per sostituzione personale e in parte per attività di supporto al cantoniere?

Risposta:L'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 ha limitato anche per gli enti locali la possibilità di ricorrere alleassunzioni a tempo determinato, alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata econtinuativa, a contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e allavoro accessorio (di cui all'art. 70 d.lgs. 276/03), nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per lestesse finalità nel 2009. Pur essendovi state pronunce contrastanti di alcune sezioni regionali della Corte dei conti in merito allatipologia di contratti cui applicare tale riduzione, in particolare per quanto riguarda il personale in comando ein distacco (inclusi nel limite dalla Corte dei conti Campania e Lombardia, esclusi da Toscana e Liguria),nessuna pronuncia ha esteso la limitazione del 50% ai contratti di lavoro autonomo seppure occasionali, nétale tipologia di contratto è rinvenibile nella formulazione letterale della norma. Non sono, perciò, da conteggiare nel novero delle spese 2009, che costituiscono termine di confronto per glianni successivi, le spese da voi menzionate, sottolineato incidentalmente che non è dato supplire a carenzedi personale dipendente mediante il ricorso al lavoro occasionale.A conferma di quanto sopra, gli stessi questionari annuali della Corte dei conti, che quest'anno hannoprevisto anche domande sul rispetto dei limiti in oggetto non hanno previsto, fra le tipologie di contrattoassoggettate alla riduzione, quella da voi menzionata.

Quesito 18 (n. 136/2012)Si chiede:1) ai sensi del DM 5 agosto 2011 (GU n. 192 del 19/08/2011) deve essere frequentatoobbligatoriamente il corso di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del

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conducente (c.q.c.), che per il trasporto di persone la scadenza è il 9 settembre 2013.Per quanto riguarda l'autista scuolabus del dipendente del Comune il costo del rinnovo può o deveessere a carico dell'Amministrazione? Le 35 ore per la frequenza del corso sono a carico del dipendente o anche queste a caricodell'Amministrazione?Vale anche nel caso del vigile, che sostituisce saltuariamente in caso di necessità l'autistascuolabus?

2) ai fini del calcolo relativo gli incentivi di cui all'art. 36, c. 2 del CCNL 22.04.2004 e art. 36 CCNL14.09.2000, che devono essere rapportati ai giorni di effettiva presenza, come deve esserecorrettamente effettuato.

Risposta:1) In riferimento al primo quesito, relativo agli eventuali oneri da sostenere per il rinnovo della Carta diqualificazione del conducente, si richiama e di seguito si riporta un parere espresso dal Servizio per gli affariistituzionali e le autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia che affronta il problema da voi posto.

“Il Comune ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in ordine ad alcune problematiche inerenti allacarta qualificazione del conducente richiesta per il personale dipendente adibito alla conduzione degliscuolabus. In particolare, l'Ente si è posto il problema su come considerare i corsi di formazioneperiodica prescritti obbligatoriamente per tale abilitazione: se ritenerli alla stregua dei corsi diaggiornamento professionale (riconoscendo ai dipendenti sia il rimborso del loro costo, sia le ore difrequenza), oppure se ritenerli attività obbligatoria abilitante alla guida e, quindi, strettamentecorrelati alla professione esercitata e, di conseguenza, con oneri a carico esclusivamente deglistessi dipendenti.

Per trovare una soluzione al quesito prospettato, si ritiene utile riportare le considerazioni espresse sullapresente questione dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 133/2009., cheha esaminato la problematica concernente l'accollo dell'onere per il conseguimento e successivo rinnovo deltitolo abilitante di cui si discute. La magistratura contabile ha evidenziato come l'art. 14 del d.lgs. 286/2005abbia sancito, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e cose su veicoliper la cui guida è richiesta la patente della categoria 'D', l'obbligo di qualificazione iniziale e di formazioneperiodica per il conseguimento della 'carta di qualificazione del conducente'.

Tale carta ha in pratica sostituito il 'certificato di abilitazione professionale' di tipo KC e KD previsto dall'art.311 del d.p.r. 495/1992. I titolari della predetta carta sono tenuti al rinnovo della medesima ogni cinque anni,dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.

Il giudice contabile ha rilevato che 'sul piano normativo, il possesso di una particolare abilitazione per losvolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è loscuolabus, costituisce requisito imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personaleed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

La Corte dei conti precisa, tra l'altro, che detto requisito sussisteva anche precedentemente all'entrata invigore del d.lgs. 286/2005. Infatti, l'attuale 'carta di qualificazione del conducente', anche se conseguibile conmodalità diverse rispetto al passato, non costituisce un ulteriore obbligo, ma semmai la conferma dellanecessità di attestare - in un'ottica di rispetto di norme comunitarie - il possesso di particolari requisiti per losvolgimento della delicata mansione quale è per l'appunto quella di conducente di scuolabus.

In conclusione il giudice contabile ritiene, in mancanza di una espressa previsione normativa, che debbaricadere sui soggetti adibiti allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguenteall'acquisizione, prima, ed al mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel casoche si tratti di assunzione ex novo, sia nel caso di nuovo affidamento di mansione o, infine, diconferma di attività già svolta in precedenza.

Si è inoltre evidenziato - in tale sede - come non esista una disposizione legislativa che disponga acarico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cuitrattasi, mentre è consolidato il principio che vieta agli enti pubblici l'accollo di oneri non stabiliti eche possono incidere sulla situazione finanziaria dei medesimi.

L'art. 13, del D.M. 16 ottobre 2009 (Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per ilconseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7febbraio 2007) prevede altresì un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione alla carta di cui sidiscute. La frequenza a tale corso (con rilascio di attestato finale) costituisce pertanto requisito obbligatorioper poter rinnovare detto documento e, conseguentemente, alla luce dell'orientamento illustrato ed espresso

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dalla magistratura contabile, si ritiene che anche gli oneri connessi e conseguenti non possano che farcarico ai dipendenti interessati.”

Nel vostro caso, pertanto, in base all’orientamento della Corte, gli oneri e la frequenza del corso rimarrannoa carico dell’autista.

Si ritiene, invece, che si possa ragionevolmente valutare che l’amministrazione assuma a suo carico l’onereper quanto riguarda il vigile, qualora l’abilitazione non fosse tra i requisiti richiesti in sede di assunzione,qualora la mansione non sia propria del profilo, e l’attività sia richiesta in via saltuaria ed occasionaledall’amministrazione nel suo interesse di non interrompere il servizio.

2)Per quanto riguarda l’applicazione delle indennità di cui agli artt. 36 e 37 del CCNL 14.9.2000, si specificaquanto segue a) Indennità di maneggio valori:

L’indennità spetta alle seguenti condizioni: Il dipendente sia adibito in via continua a servizi che comportino maneggi di valori la corresponsione sia legata alle sole giornate di effettiva adibizione.

Non può essere riconosciuta a dirigenti e titolari di posizione organizzativa. L’importo giornaliero varia da un minimo di € 0,52 ad un massimo di € 1,55. La regolamentazione della materia è lasciata quasi completamente alla contrattazione decentrata, in quantoil CCNL specifica soltanto il range riportato, richiedendo che il valore dell’indennità sia rapportato al valoremedio mensile dei valori maneggiati, senza peraltro precisare il rapporto che deve sussistere tra i due valori. Il valore da corrispondere dovrà quindi essere stabilito in sede di contratto decentrato, con riferimento aivalori medi maneggiati, pur nella assenza della precisazione sopra indicata. Qualora l’indennità spetti a più dipendenti, potrebbe ad esempio essere stabilito un rapporto tra diversesoglie di valori maneggiati e relative indennità giornaliere spettanti.Quanto alle modalità pratiche di corresponsione, si terrà conto delle sole giornate effettivamente lavorate,con esclusione dei festivi, dei giorni non lavorativi e delle assenze del dipendente.

b) Compensi per rischio € 30,00 mensili ex art. 37 CCNL 14.9.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004

Sono remunerate tutte le attività che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per lasalute e per l’integrità personale; la contrattazione integrativa stabilisce le condizioni a fronte delle quali siriconosce l’indennità.

L'indennità viene riconosciuta al dipendente mensilmente secondo il criterio della effettiva presenza inservizio, per cui ad esempio nel caso di 24 giorni di presenza effettiva , l’importo di 30 euro verrà diviso per26 e quindi moltiplicato per 24.

A titolo esemplificativo, si riportano le condizioni vigenti nel CCDI della Provincia:

“Sono remunerate tutte le attività che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli perla salute e per l’integrità personale, secondo le sottoelencate specificazioni:

Þ Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi,…

Þ Esposizione a rischi di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura

Þ Esposizione a rischi di inalazione di polveri, gas, particelle, combinati, composti nocivialla salute

Þ Esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni disollevamento e trazione particolarmente pesanti

Þ Esposizione al rischio traffico per lavorazioni svolte sul manto o sui cigli stradali distrade con intensa circolazione

Basta la presenza di una delle situazioni sopra elencate, purché prevalente nel contesto della attività svoltaper giustificare la erogazione della indennità.”

Quesito 19 (n. 149/2013)Si chiede chiarimenti in merito alla liquidazione dell’incentivo al personale coinvolto nell’attività dicontrollo ICI - art. 3 comma 57, L. 23 dicembre 1996 n. 662 -La percentuale che attualmente viene applicata all’attività di accertamento al personale dipendente èdel 7% ed è stata determinata con delibera della Giunta Comunale.

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Vorremmo cortesemente conoscere se per tale percentuale esiste un criterio e limite di equità o se laGiunta ha la facoltà di stabilire senza limite tale percentuale.

RispostaIn riferimento al vostro quesito si ricorda che la possibilità di incentivazione prevista dall'art. 3, comma, 57della L. 662/96:

“Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata alpotenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondoprocedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlliincrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria”

è stata confermata dall'art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/97 che stabilisce:

“ Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i Comuni possono:

....omissis....

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3, c. 57, dellalegge 662/1996, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto”.

La suddetta potestà regolamentare dei Comuni è stata confermata con le disposizioni dell'art. 14, c. 6, delD.Lgs 23/11 e, da ultimo, tale facoltà è stata inserita nel D.L. 201/2011 all'art. 13, coma 13.La potestà regolamentare può essere esercitata dai Comuni per integrare il fondo per la produttività ai sensidell'art. 15 del CCNL 1.4.1999; in base all'art. 1 lett. k) dello stesso articolo, in detto fondo confluiscono lerisorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati delpersonale, da utilizzare secondo la disciplina dell'art 17 del medesimo CCNL.L'art. 4 comma 3 del CCNL 5/10/2001 ha chiarito che tale disciplina riguarda anche le risorse derivantidall'applicazione dell'art. 3, comma 57, della L. 662/96 e dall'art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97.Da quanto sopra risulta che la normativa attuale non fissa un limite alla percentuale che i comuni possonoapplicare all'incentivazione dell'ICI.Si fa, però, presente che nell'attuale contesto normativo vi è un vincolo di finanza pubblica di caratteregenerale da rispettare; in particolare l'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010 dispone quanto segue: “adecorrere dall'1/1/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente altrattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cuiall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed ècomunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.Sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 51/2011, allaluce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, l'art. 9 comma 2 bis èuna disposizione di stretta interpretazione.Ferma restando tale enunciazione generale, il Supremo Consesso della Magistratura contabile ha ritenutoescluse dall'ambito applicativo del predetto art. 9, comma 2 bis, le sole risorse di alimentazione dei fondidestinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebberoessere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntiviper il bilancio dei singoli enti. Secondo la Corte tali presupposti e condizioni ricorrono nei soli casi di incentiviper la progettazione interna e per l'avvocatura interna.“Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI o da contratti disponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devonoessere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazioneintegrativa dall’art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni eagli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate –sonopotenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento dellacontrattazione integrativa”.Quanto sopra pone, pertanto, un limite, anche se non diretto, alla fissazione della percentuale.Per quanto attiene, invece, al limite in sé, si suggerisce di effettuare una valutazione tenendo conto

1. degli esiti di una azione di benchmarking, 2. delle disponibilità di bilancio e, come già ampiamente detto, 3. dei limiti di cui all'art. 9, comma 2 bis L. 122/2010.

Quesito 20 (n. 150/2013)Si sta provvedendo a redigere il programma triennale del fabbisogno del personale del nostro Ente esi chiede una precisazione relativa ai criteri di calcolo dei risparmi derivanti dal personale cessato aseguito di mobilità tra Enti. E' corretto che:- non si possono considerare i risparmi che derivano da cessazioni dovute a trasferimento

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(successivo ad un periodo di comando) se il nuovo Ente “ricevente” ha vincoli di assunzione - si possono, invece, considerare tali risparmi se l’Ente destinatario non ha vincoli alle assunzioni. Mipuò indicare la normativa all’interno della quale è specificato quanto sopra? Per “vincoli di assunzione” si deve intendere solo i vincoli previsti dalla normativa (cioè il rientrarenel limite del 40% delle cessazioni dell’anno precedente se le spese di personale sono pari osuperiore al 50% delle spese correnti) oppure si deve ritenere Ente non soggetto a vincoli l’Ente chenon è tenuto al rispetto del patto di stabilità? Nel corso del 2012, una nostra dipendente dopo unperiodo di comando presso un ufficio territoriale di una Agenzia Fiscale ha ottenuto il trasferimentodefinitivo presso questa Amministrazione; i risparmi di questa dipendente si può farli rientrare tra irisparmi complessivi sulla base dei quali calcolare il 40%?

RispostaI risparmi provenienti da mobilità verso enti vincolati non possono essere conteggiati, in quanto in questocaso le mobilità sono neutre per gli enti coinvolti, mentre si possono considerare quale risparmio se l’entedestinatario non è vincolato nelle assunzioni, in quanto si sarebbe fuori dal campo di applicazionedell’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Il carattere di neutralità è riconosciuto all’istituto della mobilità fra enti secondo l'indirizzo elaborato innumerose ed univoche pronunce della Corte dei conti, tra cui le deliberazioni n. 79 e 80 del 2011 della Cortedei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, che si rifanno alla deliberazione n.59 del6.12.2010 delle Sezioni riunite. Secondo tale orientamento, la norma di riferimento per le mobilità è datadall’articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che così dispone: “In vigenza di disposizioniche stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sonoconsentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime dilimitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbianorispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. Per la Corte, “la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co.47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, inquanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa siaa livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;- perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazionidi mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e dispesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzatialla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;- il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero neiquali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% [ora 50%] del totale delle spese correnti,ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità inentrata;qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano neivincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limitedel 20% [ora 40%] della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).”Si aggiunga a ciò il favore che il legislatore ha recentemente ribadito per l’utilizzo delle procedure di mobilitàprevedendone l’obbligatorietà ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/01 che afferma: “Leamministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura diposti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in viaprioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione dicomando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimentonei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso leamministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente inarea diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”Per vincoli di assunzione si deve tener conto di tutti i vincoli normativamente previsti; gli enti soggetti a pattohanno i propri specifici vincoli, ma anche gli enti non soggetti a patto di stabilità possono comunque esserevincolato in sede assunzionale (si veda sotto l’ esempio dell’art. 1 comma 562 della L. 296/2006) e pertantovanno considerati come tali:“562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo deglioneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovicontrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primoperiodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro atempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui alcomma 558.”Riguardo al caso della dipendente trasferita ad una agenzia fiscale per mobilità, non può tenerne conto neirisparmi qualora l’agenzia sia ente sottoposto a vincoli nelle assunzioni, cosa che, in caso di dubbio, potràesserle confermata dall’agenzia stessa.

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Quesito 21 (n. 151/2013)Questa Amministrazione Comunale intende procedere alla stipula di una convenzione ai sensidell’art. 14 CCNL 22/01/2004 con un Comune per utilizzare a tempo parziale il personale dipendentedi tale Comune (per 12 ore settimanali) al quale attribuire anche la posizione organizzativa dell’areatecnica del nostro Comune.Con il Comune di provenienza del dipendente non viene stipula alcuna convenzione per la gestioneassociata e coordinata della funzione dell'ufficio tecnico.Si chiede in particolare se tale spesa deve rientrare o non rientrare nei limiti di spesa di cui all'art. 9comma 28 del citato decreto legge n. 79/2010 (50% degli impegni anno 2009 o la media del triennio2007/2009).

RispostaCome noto, l’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 prevede che anche gli enti locali possono avvalersi dipersonale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata econtinuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Il termine convenzione può riferirsi a: · utilizzo della stesse unità di personale in più enti ai sensi dell’art. 14 del Ccnl 22.1.2004· convenzioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/00 per lo svolgimento di funzioni associate· utilizzo dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi del comma 557 della L. 311/04fino al massimo di 12 ore settimanali, al fine di non superare i limiti in materia di orario di lavorosettimanale. .La formulazione della norma è molto generica e ampia, in quanto si limita a menzionare l’istituto dellaconvenzione, senza ulteriormente distinguere in ordine all’una o all’altra tipologia di convenzione.

Ed è proprio sulla base di detta considerazione che si è espressa recentemente la Corte dei Conti, Sezioneregionale di controllo per la Campania, che con parere n. 180/2012, senza margine di incertezza, haaffermato in modo netto che tutte le tipologie di convenzioni, in quanto il legislatore non ha previsto ointrodotto alcun distinguo, rientrano nel limite (“…Questa Sezione, alla luce della normativa su indicata, purcomprendendo le ragioni del comune che, non potendo effettuare assunzioni in quanto ad esso preclusedalla normativa vincolistica vigente, riterrebbe congruo poter far fronte alle sue esigenze organizzativetramite parziale utilizzazione di personale di altri enti locali (peraltro a parità di dipendenti per gli enticonvenzionati e nell’ambito dell’orario di lavoro complessivo di ogni lavoratore), non può che constatarecome l’espressione letterale della legge non possa lasciare margini a interpretazioni diverse rispetto aquanto in essa contenuto; le “convenzioni “ vi sono indicate al pari delle altre forme di assunzione in essamenzionate, ed a tutte è espressamente riferito il limite ivi previsto; né, d’altra parte, sembra poter essercimargine di esclusione in riferimento ad una tipologia di convenzione rispetto ad un’altra, data la univocità deltermine, riferibile potenzialmente ad ognuna di esse. Solo una modifica legislativa potrebbe consentire l’usodelle convenzioni summenzionate al di fuori dei limiti attualmente previsti in maniera specifica e diretta,potendo solo in tal modo tali istituti essere inseriti tra gli strumenti utilizzabili al fine di una più razionale edefficiente collocazione del personale, quale forma flessibile di gestione del lavoro pubblico, a parità di costoper la pubblica amministrazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto econformemente alla ormai palesata necessità della utile ricollocazione del personale in esubero presso lastessa o altre amministrazioni, pena il suo collocamento in disponibilità”).

Le sezioni regionali non sono, però, concordi sul punto. In posizione diametralmente opposta si colloca la Sezione del Lazio (del. 33/2012), che ha ritenuto che leconvenzioni ex art. 14 CCNL del 2004 non rientrano nella disciplina vincolistica dell’art. 9 del D.L. 78/2010 inquanto, a differenza delle forme di lavoro flessibili ivi contemplate, non comportano alcun aumento di spesadi personale a livello aggregato e per di più sortiscono l’ottimale effetto di favorire una più efficientedistribuzione del personale tra le diverse pubbliche amministrazioni.

In posizione intermedia, con una scelta più ragionata e argomentazioni condivisibili, si pone la Corte deiConti sez. Puglia (del.99/2012), che ha sostenuto e argomentato come segue:

la ratio della norma è costituita dalla volontà di limitare la spesa per l’assunzione di personale contipologie contrattuali a tempo determinato, riducendo, in tal modo, il ricorso a personale “precario”sovente utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per aggirare i rigidi vincoli presenti nell’ordinamentoin materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, per quanto riguarda le convenzioni ex art. 14 CCNL, l’utilizzazione parziale non dà vita ad un rapportodi lavoro a tempo determinato poiché la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all’ente diprovenienza che, infatti, continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali: ciò significa che le convenzioniex art. 14 cit. non determinano la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con la pubblicaamministrazione ma consentono a due enti di utilizzare congiuntamente il medesimo lavoratore

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ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli effettivi fabbisogni e delleconseguenti ore lavorate. l’espressa previsione di specifici istituti contrattuali per l’incentivazione dei dipendenti utilizzati inconvenzione (art. 14, commi 3, 4 e 5 CNNL del 2004), testimonia il favor dell’ordinamento verso taliforme di utilizzazione flessibile del lavoro;per questi motivi, “… le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNLdel 22/01/2004 vanno escluse dai limiti imposti dall’art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010. Parimenti nonsono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli ufficicomuni costituiti mediante convenzione per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000. Al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del D.L. 78/2010 le spese perla stipula delle convenzioni di cui all’art. 1, co. 557 della Legge 311/2004. Nessun dubbio, invece, inordine alla necessità di ricomprendere tutte le spese di personale sopra considerate nel calcolo dellimite di cui all’art. 1. co. 562 (o 557) della Legge 296/06″.

A fronte di tali oscillazioni, il Comune potrà quindi scegliere se adottare una linea di estrema prudenza,seguendo l’interpretazione della Corte dei conti della Campania, oppure optare per un’interpretazione chevada al di là dello stretto dato letterale e tenga conto della ratio legis, come quella della sezione pugliese, perstabilire, in base alla natura e al significato dell’istituto della convenzione, l’eventuale esclusione dell’utilizzodei lavoratori in convenzione dai limiti di legge in oggetto.

Quesito 22 (n. 159/2013)Questa Amministrazione comunale vorrebbe procedere ad un’assunzione, ex art. 110 del D.lgs.267/2000, di una figura professionale esterna cui affidare la responsabilità dell’area tecnica. Si chiede di conoscere se ed entro quali limiti procedere in relazione a quanto disposto dall’art. 9,comma 28, del D.L. 78/2010, tenendo presente che nel corso dell'anno 2009 sono state effettuate leseguenti spese di personale:n. 1 tirocinio formativo (stage) spesa € 2.630,00 n. 1 assunzione a tempo determinato con spesa a carico Stato per elezioni.In tema di assunzioni a tempo determinato, l’art.9, c.28, del D.L. 78/2010 stabilisce che a decorreredall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, inclusele Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D.Lgs. 300/1999, gli enti pubblici non economici, leuniversità e gli enti pubblici di cui all’art.70, c.4, del D.Lgs. 165/2001, le camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dall’art.7, c.6 e dall’art.36 del D. Lgs.165/2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero concontratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per lestesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa acontratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché allavoro accessorio di cui all’art.70, c.1, lett. D, del D.Lgs. 276/2003 non può essere superiore al 50% diquella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.Non avendo sostenuto alcuna spesa per la medesima finalità e quindi non avendo alcun parametrodi riferimento, e supponendo di rispettare le spese di personale ai fini del patto di stabilità, sarebbepossibile effettuare l'assunzione?

RispostaIn riferimento al vostro quesito, si osserva che l’ultimo periodo dell’art.9, comma 28, contiene una previsioneche riguarda il caso in cui le amministrazioni non abbiano sostenuto spese per assunzioni a tempodeterminato nell’anno 2009: “Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi delpresente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per lestesse finalità nel triennio 2007-2009”.Si tratterà quindi, nel vostro caso, di verificare quale sia stata la spesa nel triennio e calcolarne la media perverificare l’odierna possibilità di assunzione. Si ricorda inoltre che la Corte dei Conti della Toscana, con deliberazione 29/2012/PAR del 7.2.2012 èintervenuta con un proprio parere per definire il caso dell’amministrazione che non aveva registrato alcunspesa per assunzioni flessibili nel triennio 2007-2009. In questo caso, ha affermato la sezione, poiché ilparametro di riferimento è inesistente, “…occorrerà colmare la lacuna normativa: pertanto, ai finidell’applicazione della previsione, per gli enti locali che nel corso del 2009, ovvero nel triennio precedente,non abbiano sostenuto alcuna spesa a detto titolo, si dovrà individuare un diverso parametro che rappresentiil limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011.In tale situazione, questa Sezione ha pertanto ritenuto funzionale consentire le assunzioni determinate dauna assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’ente: la spesa cosìdeterminata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi” . Si specifica però che nel casoin questione, si trattava di un piccolo comune in cui una dipendente era assente per congedo di maternità.

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Quindi i giudici hanno valutato:che fosse legittimo effettuare l’assunzione in assenza dei parametri previsti, in quanto diretta a garantire un

servizio essenziale per l’ente, che altrimenti non avrebbe potuto essere espletato; che l’anno da prendere a riferimento quale parametro per il futuro, in assenza di spesa nel 2007/2009, fosse

proprio quello nel quale l’ente procede con motivato provvedimento ad effettuare l’assunzione o leassunzioni per assoluta necessità di far fronte a un servizio essenziale.

Qualora anche il vostro ente non abbia sostenuto spese nel triennio 2007/2009, a conferma di quanto soprapuò essere utile ricordare che le disposizioni dell’art. 9 comma 28, per espressa previsione della norma,costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.A questo proposito, la Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo con pronuncia n. 11/contr/12 haspecificato che: “Il principio di fondo che è possibile trarre dalla norma è quello della riduzione della spesa per le diverseforme di lavoro flessibile essendo desumibile un chiaro favor del legislatore per l’instaurazione da parte dellepubbliche amministrazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tale aspetto che attiene alle tipologiedei rapporti non stabili si affianca un altrettanto generale intento di riduzione nel tempo della spesa dipersonale che la investe nel suo complesso e si specifica in distinti limiti in relazione al modello contrattualeadottato. Pertanto è necessario che gli enti locali si conformino ai principi suddetti e, ove non si ravvisinoparticolari esigenze operative da salvaguardare, che dovrebbero essere riservate agli enti di minoridimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati perfronteggiare occorrenze particolari, applichino direttamente la norma generale come formulata.Invece nel caso in cui l’applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentalidegli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione è possibileattraverso un atto normativo dell’ente procedere all’adattamento del vincolo a condizione che venganoraggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme diassunzione temporanea elencate.”Per completezza, si segnala infine che la non assoggettabilità ai vincoli dell’art. 9 comma 28 per gli incarichidirigenziali conferiti a tempo determinato in base all’art. 110 comma 1 d.lgs. 267/00 e nei limiti dell’art. 19comma 6-quater del d.lgs. 165/01, che è stata affermata dalla deliberazione della Corte dei Conti sez.autonomie n. 12 del 12 giugno 2012, riguarda solo gli incarichi dirigenziali e non anche l’altra tipologia diincarico prevista all’art. 110, vale a dire le alte specializzazioni. Tale ulteriore possibilità di deroga non èquindi ovviamente applicabile agli enti privi di dirigenza. Pertanto, qualora nel vostro caso non si siano registrate spese neppure nel triennio 2007/2009, si ritiene chel’eventualità di una assunzione a tempo determinato vada valutata con molta attenzione alla luce dei principiespressi dalla magistratura contabile, in ordine all’essenzialità e assoluta necessità della figura perl’erogazione di un servizio comunale che, in mancanza di tale personale, non potrebbe essere reso in altraforma o con altre soluzioni organizzative.

Quesito 23 (n. 149/2013)Il periodo di preavviso che un dipendente a tempo indeterminato è tenuto a rispettare in caso dilicenziamento/dimissioni volontarie è legato all’anzianità di servizio?

RispostaL'art. 12 del CCNL 9/5/2006, che disapplica la disciplina dell’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituitodall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, stabilisce che in tutti i casi in cui è prevista la risoluzione del rapporto conpreavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati comesegue:- due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;- tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;- quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.In caso di dimissioni del dipendente i suddetti termini si riducono della metà.In entrambe le situazioni i termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui sopra è tenuta a corrispondereall'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importocorrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio perl'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. E' comunque facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvereil rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senzal'applicazione dell'indennità sostitutiva. Si tenga conto che l'eventuale rinuncia al preavviso da parte deldatore di lavoro deve essere attentamente motivata al fine di non incorrere in ipotesi di danno erariale. La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 5/10/2001 prevede, inoltre, che gli enti possono valutare la lità) e

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con qualsivoglia tipologia contrattuale anche con contratti di servizio elusivi (art. 7 D. Lgs. n. 149/2011).

Quesito 24 (n. 169/2013)1) Sussistendo il vincolo, nel caso di nuove assunzioni di personale negli enti soggetti a patto di

stabilità, del rispetto del 40% della spesa per cessati nell’anno precedente, si chiede di sapere senel predetto tetto sia da computare l’intera spesa annua dei cessati, sia a titolo di stipendio fissosia a titolo di salario accessorio, ovvero la spesa relativa all’effettivo periodo di servizio prestatodal personale cessato nell’anno precedente e su quali voci si calcoli la relativa spesa;

2) Volendo sostituire una unità di personale cessato nel 2013, può un Comune soggetto a pattoaccettare la mobilità di un dipendente di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Comune diParma, "Ad personam", ente pubblico non economico ai sensi dell'art. 1 comma 2 del 165/2001ovvero deve necessariamente fare ricorso a personale in uscita per mobilità da altro Comune?

RispostaA) Per quanto riguarda il primo quesito, in assenza di una indicazione legislativa specifica, si ritieneopportuno che ciascun ente definisca previamente quale criterio di calcolo attenersi per individuare la spesadei cessati dell’anno precedente. A titolo esemplificativo , la Provincia ha definito i seguenti criteri:

1. viene considerata, ai fini del calcolo della spesa dei cessati, l’intera spesa annua per i soli emolumentiaventi carattere fisso e continuativo: stipendio tabellare, indennità di comparto, progressione economica;

2. non viene presa in considerazione, in particolare, l'eventuale retribuzione di posizione per i titolari diposizione organizzativa, in quanto legata al conferimento di incarico che normalmente, in caso dicessazione del titolare, viene conferito ad altro dipendente;

3.la spesa viene calcolata per tutti i dipendenti a tempo pieno (salvo l'eventuale caso di posto a tempoparziale previsto in dotazione organica), senza riduzione per eventuali congedi o aspettative godutenell'anno di riferimento, in quanto per loro natura elementi variabili e non prevedibili;

4. le assunzioni ai sensi della l. 68/99, nei limiti della copertura della quota obbligatoria prevista dallanormativa, non rientrano nei limiti di cui all'art. 76 comma 7 del D.L. 78/09, come da indicazioni giàespresse con circolari del Ministro della Funzione Pubblica n. 9 del 28.7.2010 e n. 46078 del 18.10.2010,seppure dirette ad enti di altro comparto, ma applicabili in via analogica, trattandosi di enti comunque incondizione di limitazione delle assunzioni. E', pertanto, neutro il dato relativo alla l. 68/99: non siconsiderano le cessazioni di detto personale nella spesa dell’anno precedente e non si assoggettano alimite le assunzioni, ovviamente entro la quota obbligatoria;

5. vengono considerati, nella determinazione della spesa dei cessati dell’anno precedente, i soli dipendentidi ruolo, e vengono esclusi dal calcolo i dipendenti cessati titolari di contratti di formazione e lavoro, inquanto non ancora trasformati in contratti a tempo indeterminato;

6. le cessazioni per mobilità verso enti soggetti a vincoli assunzionali non vengono prese in considerazioneai fini del calcolo della spesa dei cessati, così come le relative assunzioni sempre da enti soggetti a vincolinon rientrano nel limite del 40%; devono invece essere considerate quali cessazioni vere e proprie lemobilità verso enti non soggetti a vincoli alle assunzioni e pertanto sono utili ai fini del calcolo del 40%; gliingressi in mobilità da tali enti soggiacciono al medesimo limite, essendo considerati vere e proprieassunzioni;

7. le coperture di posti vacanti in organico, ammesse secondo il limite del 40% della spesa dei cessati,dovranno comunque prevedere obbligatoriamente, prima della procedura concorsuale, l'attivazione dellamobilità tra enti ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/01; eventuali ingressi di personale per mobilità su taliposti da enti soggetti a vincoli non concorrono all'esaurimento del limite del 40%.

B) Per quanto riguarda il secondo quesito, il Comune può certamente accogliere un dipendente tramitemobilità da un ente pubblico non economico, in quanto gli stessi enti, siano essi nazionali, regionali olocali, sono ricompresi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/01. Sarànecessario per il Comune accertarsi del regime assunzionale, vincolato o meno, applicabile all’ente inoggetto, al fine di imputare, o meno, l’ingresso di tale personale al limite del 40%.

Quesito 25 (n. 170/2013)Ai fini del trattamento economico spettante durante i periodi di fruizione del congedo biennale di cuiall'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2011 e s.m.i. si chiede, se nell'indennità da erogare, corrispondenteall'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, debba essereconteggiato il rateo di tredicesima mensilità.

RispostaLa norma in esame, contenuta nell’art. 42 del D.Lgs.151/2001, come modificato dall’art.4 del D.Lgs.119/2011, riguarda i permessi e congedi per assistenza a soggetti portatori di handicap, conviventi con il

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dipendente.In particolare, in riferimento al trattamento economico spettante durante i periodi di fruizione del congedooccorre prendere in esame le disposizioni introdotte dai commi 5-ter e 5-quinquies dell’art. 4 delD.lgs.119/2011, oltre alle istruzioni operative contenute nella circolare n° 1/2012 della funzione pubblica.

Il comma 5-ter prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente abbia diritto a percepire un'indennitàcorrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento; l’indennitàspetta fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indiceIstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Circa la determinazione dell’ammontare dell’indennità spettante, la circolare della funzione pubblica n°1/2012 ha precisato che essa è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita, vale a dire quelladell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili dellaretribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo.

In merito al quesito sottoposto alla nostra attenzione, occorre fare riferimento al comma 5-quinquies dell’art.4 del D.Lgs.119/2011, il quale dispone espressamente che il periodo di congedo non rileva ai fini dellamaturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Quindi per il periodo dicongedo il rateo di tredicesima non deve essere conteggiato.

Sotto il profilo contributivo la suddetta circolare n° 1/2012 chiarisce poi che i periodi di congedo straordinarionon sono computati ai fini della maturazione di trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti dacontribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità.

Ciò significa che l’indennità in argomento sarà soggetta a contributi pensionistici, e fondo credito, ma nonsarà assoggettata a contribuzione tfs/tfr, in quanto il congedo non rileva a tali fini.

Quesito 26 (n. 174/2013)Un dipendente comunale ha presentato le proprie dimissioni volontarie a seguito assunzione pressoun altro Comune (risultando vincitore di un concorso pubblico).Quali comunicazioni/adempimenti risultano necessari ai fini pensionistici e di indennità di finerapporto?

RispostaIn caso di dimissioni di dipendente, si fa presente che sarà cura del Comune inviare alla nuovaAmministrazione il Mod. PA04 per il servizio reso completo di tutte le componenti economiche fisse e delsalario accessorio. In ordine all'aspetto previdenziale TFS/TFR occorre verificare se l'inizio del nuovoservizio decorre dal giorno successivo alla cessazione o se, al contrario, è con soluzione di continuità.Nel primo caso, senza soluzione di continuità, occorre inviare alla nuova Amministrazione o il Mod. TFR/1 oil Mod. 350/P Foglio aggiuntivo se il dipendente è in regime di TFR (dipendente di ruolo dall'1.1.01 odipendente temporaneo) o TFS (dipendente di ruolo ante 1.1.01).Nel secondo caso (con interruzione) il dipendente potrà richiedere all'INPS gestione ex INPDAP (per iltramite del Comune) la relativa prestazione o TFR o TFS con compilazione ed invio all'Istituto suddetto delrelativo modello e della documentazione necessaria.

Quesito 27 (n. 176/2013)Gli obblighi previsti dall’art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/2001 così come modificato dalla Legge n.190/2012 “disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità” devonoessere rispettati anche dall’Ente Locale, datore di lavoro di un dipendente a tempo indeterminatopart-time 18 ore , che svolge la libera professione, con partita IVA, iscritto all’Albo dei Revisori deiConti ( Enti Locali) ?

RispostaLa legge prevede una forte attenuazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa nei confrontidel datore di lavoro pubblico per i dipendenti con prestazione lavorativa non superiore al 50% del tempopieno. Questi dipendenti, infatti, possono svolgere un'altra attività, anche libero-professionale, che richieda laiscrizione ad albi o l'appartenenza ad ordini professionali.Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 1 comma 56 della L. 662/96, che di seguito si riporta.

“Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 53d.lgs. 165/01), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamentoche vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

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con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quellaa tempo pieno.”

Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferitiincarichi professionali da parte di pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 56-bis della medesimanorma, che di seguito si riporta.

“Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per isoggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albiprofessionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali eche esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalleamministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversienelle quali sia parte una pubblica amministrazione.”

I dipendenti in part-time non superiore al 50% non necessitano quindi di autorizzazione per svolgere un’altraattività lavorativa, ma hanno comunque l'obbligo (in base al comma 58 della norma sopra citata) dicomunicare l'inizio o la variazione dell'attività affinché l'ente possa valutare un eventuale conflitto diinteressi con la specifica attività di servizio svolta. La comunicazione non deve essere generica ma tale da consentire all'amministrazione un adeguatoapprezzamento. Si ricorda infine che la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate nonveritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recessoper i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 1, comma 61 L. 662/96)Quindi, nel vostro caso, trattandosi di dipendente a part-time al 50%, grava sul dipendente l’obbligo dellacomunicazione di inizio/variazione della sua attività lavorativa, intesa in senso complessivo, al fine diconsentire alla amministrazione la valutazione di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali, o comunqueincompatibilità con l’attività svolta presso l’ente. Spetterà, altresì, al dipendente di valutare attentamente quanto sopra riportato in merito al divieto diconferimento di incarichi professionali da parte di pubbliche amministrazioni a dipendenti di altri enti, in part-time, iscritti a un albo e che svolgano attività libero-professionale, divieto previsto dall’art. 1 comma 56-bisdella L. 662/96.

Quesito 28 (n. 181/2013)Un Comune intende sostituire un dipendente (che ha presentato comunicazione di dimissionivolontarie) attraverso l’istituto della mobilità volontaria.Si chiede quali comunicazioni si debbano obbligatoriamente eseguire al Dipartimento della Funzionepubblica ed alla Regione Lombardia preliminarmente alla pubblicazione del bando di selezione permobilità volontaria.

RispostaL'art. 34bis del D.Lgs. 165/01 lega l'attivazione della procedura di mobilità obbligatoria all'indizione diprocedure concorsuali ; non fa, invece, alcun riferimento alla mobilità volontaria.Si segnala a questo proposito che le istruzioni fornite dall'Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro,che si allegano, richiamando anche la Circolare del Dipartimento F.P. 11/4/2005 – paragrafo 2, precisano chela comunicazione di cui all'art. 34bis non è dovuta per le procedure di mobilità volontaria, le qualicomunque dovranno sempre essere intraprese prima dei reclutamenti a tempo indeterminato di personaleesterno pena nullità dell'assunzione.Alla luce di quanto sopra risulterebbe pertanto che la comunicazione ex art. 34bis Dlgs 165/01 all'ARIFL e alDipartimento Funzione Pubblica deve essere obbligatoriamente effettuata in caso di esito negativo dellamobilità volontaria e successiva indizione di procedura concorsuale.

Quesito 29 (n. 190/2013)Un Comune intende sostituire un dipendente (che ha presentato comunicazione di dimissionivolontarie) attraverso l’istituto della mobilità volontaria.Si chiede quali comunicazioni si debbano obbligatoriamente eseguire al Dipartimento della Funzionepubblica ed alla Regione Lombardia preliminarmente alla pubblicazione del bando di selezione permobilità volontaria.

Risposta1) La risposta alla prima domanda è positiva.Da ultimo, i magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 190/2013 pubblicata sul sito dellasezione regionale di controllo il 19 giugno, hanno confermato l’interpretazione fornita dalla Sezione delleautonomie con deliberazione n. 6/2012 secondo cui “sebbene non siano state previste specifiche

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disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra i due assetti normativi, l’estensione delladisciplina del Patto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è avvenuta assicurando, comunque,un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltantole procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico, ma anche i livelli complessividi spesa”.Pertanto, secondo i magistrati contabili, risulta preclusa per l’ente la possibilità di attivare un concorso perl’assunzione di personale, essendo immediatamente ed uniformemente applicabile la disciplina dei vincoli dicontenimento della spesa che, per il comune richiedente, dall’anno 2013, impone il contenimento della spesadi personale in riferimento all’esercizio 2012.Sul punto, si segnala anche quanto chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota del 26febbraio 2013.

2) Con riferimento al secondo quesito, si richiama la recente pronuncia della Corte dei Conti, sezioneregionale Veneto (delibera n.97/2013 del 16 aprile 2013) in risposta al comune di Agna che chiede:

"... in merito alla possibilità di computare, all'interno della spesa di personale relativa all'anno 2012, ai soli finidel disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, indipendentemente dall'assunzionedi un impegno contabile, la spesa annualmente riferibile al trattamento economico del nuovo segretariocomunale titolare dell'ente...".

La Corte afferma che è condivisa la considerazione secondo cui la programmazione di nuove assunzioni conavvio delle relative procedure determina un "effetto prenotativo" nello stesso anno sulle relative somme, aisoli fini dell'art. 1, comma 557 citato (in tal senso si vedano la sezione regionale di controllo per la Basilicata,delibera n. 2 del 23 febbraio 2012 e la sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n.253/2012/PAR).Anche se tale considerazione è sviluppata in relazione a procedura concorsuale nell’anno 2012 al fine dievitare che la spesa del 2013 risulti superiore a quella del 2012, si ritiene, seguendo il medesimoragionamento, che possa trovare applicazione anche nel 2013, che costituisce termine di riferimento per ilsuccessivo anno 2014.Sulla questione non si può non ricordare la posizione contrapposta della Corte dei Conti, sezione regionaleSardegna rivolta ai piccoli comuni, soggetti al patto di stabilità dal 2013.Con la deliberazione n. 19/2013/PARdel 28 febbraio 20139 i giudici rispondono ad un ente che chiede se, al fine di determinare la corretta basecon la quale affacciarsi al 2013, sia possibile effettuare un conteggio figurativo, esteso all’intero anno 2012,per una spesa sostenuta per un solo mese nell’anno 2012 per un’unità di personale. La Corte afferma chetale analisi risulta priva di base normativa ed è impedita dalla natura del vincolo in esame, che operamediante il criterio del confronto storico della spesa del personale e presuppone, pertanto, la considerazionedelle sole spese effettivamente sostenute.

3) In merito al terzo quesito, si precisa che la mobilità, ai fini assunzionali, è “neutra” qualora avvenga tra entiche hanno limitazioni alle assunzioni (e dal 2011 lo sono sia gli enti soggetti che non soggetti a patto).Essere “neutra” significa che la stessa non può essere considerata né nel tetto delle cessazioni e neppure inquello delle assunzioni (40% spesa dei cessati) . E questo non è un parere, ma il contenuto dell’articolo 1,comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005).Il principio era tra l’altro stato ben chiarito dalla Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia, nelladeliberazione n. 79/2011/PAR.Si segnala il parere del dipartimento della funzione pubblica n. 10395/2013, che chiarisce come la mobilitànecessiti del consenso tanto dell’ente cedente che di quello ricevente, oltre che, naturalmente, dell’iniziativadel dipendente.

4) In merito al quarto quesito, generalmente il calcolo della spesa di personale ai fini del conteggio delrispetto del 40%, si richiamano le linee interpretative del DL 78 per spese personale Regioni e SSN(Conferenza Regioni documento 10.2.2011), in base alle quali

a) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene convenzionalmenteadottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare medio della categoria di appartenenza +indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;

b) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta vieneconvenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizioneeconomica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti,compreso IRAP.

Con riferimento al trattamento accessorio del personale assunto, le relative risorse sono mantenute econtabilizzate nei fondi in relazione alle modalità di decurtazione degli stessi, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, in proporzione alla riduzione del personale.

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Quesito 30 (n. 199/2013)Assoggettamento a contributo INAIL relazione ai lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 delD.lgs. 28/8/2000, n. 274 e 2 del D.M. 26/03/2001: trattasi di persone alle quali il giudice ha inflitto,come pena, l'esecuzione di un certo numero di ore di lavoro di pubblica utilità consistenti nellaprestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso il Comune. Sichiede quale tipologia di adempimenti debbano essere intrapresi ai fini dell'assicurazione contro gliinfortuni e se eventuali contribuzioni siano da annoverare fra le spese di personale.

RispostaL’attività svolta per lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 28/8/2000, n. 274 e 2 del D.M.26/03/2001 è da assoggettare a contribuzione INAIL ai sensi dell’art 4 del D.P.R. n 1124/1965.E’ necessario verificare il tipo di attività che queste persone svolgeranno, per cui se non esiste la vocerischio, relativa alle mansioni previste, nelle posizioni assicurative in essere, il comune dovrà aprire unanuova posizione assicurativa contenente le voci di rischio da tutelare.Se invece esiste già la posizione assicurativa relativa alle attività che saranno effettuate, il comune devecomunicare all’INAIL l’integrazione degli imponibili convenzionali per le giornate di effettiva presenza.Ai sensi della circolare INAIL n. 42 del 5 settembre 2012, l’imponibile convenzionale è pari a 51,72 euro algiorno, da moltiplicare per il numero dei giorni in cui verrà effettuata la prestazione, indipendentemente dalnumero di ore lavorate nelle giornate.In sede di autoliquidazione Inail si dovrà tener conto degli imponibili dichiarati per il calcolo del premio Inail.La comunicazione all’Inail deve essere effettuata tramite accesso al sito internet INAIL, quadro P perintegrazione di retribuzione di imponibile.La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presa servizio dei soggetti inquestione.L’INAIL è comunque disponibile ad aiutare i comuni che fossero in difficoltà nell’adempimento on line,attraverso una comunicazione del comune via p.e.c. contenente il decreto del tribunale con i dati relativi alleattività oggetto di denuncia.

Quesito 31 (n. 211/2013)Il Comune ha bandito nel marzo 2010 un concorso pubblico riservato ai volontari in ferma breve o inferma prefissata a norma dell’art. 18 comma 6 del D.Leg.vo n. 215/2001 come modificato dal D.Leg.vo236/2003. Non è stata presentata alcuna domanda da parte di possibili riservatari.Dopo tale data sono stati banditi due concorsi ma solo per assunzioni a tempo determinato (unaancora incorso e l'altra terminata dopo un mese).Ora il Comune intende bandire un concorso per assunzioni a tempo indeterminato di n. 1 posto diistruttore direttivo tecnico 18 h. settimanali.Come funziona la riserva?Dobbiamo prevederla essendo il terzo concorso che viene bandito (anche se due solo per tempodeterminato)?Oppure si riparte da capo a conteggiare la quota di riserva tenendo conto solo dei concorsi a tempoindeterminato per cui la riserva opererà al raggiungimento dell'unità.

RispostaLa riserva stabilita dall'art. 1014 D.Lgs. 66/2010 opera esclusivamente per le assunzioni di ruolo, a tempoindeterminato, come si deduce dalle locuzioni “accesso alle carriere” e “posti annualmente messi a concorsonei ruoli civili del personale “ contenute nei vari commi della norma e come confermato dalle comunicazioniannuali che giungono dal Ministero della Difesa per la verifica del rispetto della riserva. Ne consegue che lapresente normativa non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato.Per quanto attiene alla fattispecie rappresentata, se al momento di bandire il concorso nel marzo 2010 lavostra riserva obbligatoria era di una unità e nessuna domanda è stata presentata, quella riserva è daconsiderarsi azzerata.

Per il concorso che il Comune intende ora bandire, posto che i due concorsi a tempo determinato nonrilevano ai presenti fini, si crea una riserva pari a 1/3 che dovrà essere “accantonata” per essere cumulatacon le prossime fino al raggiungimento dell'unità, come confermato dal comma 4 dell'art. 1014,sottoriportato.

“Art. 1014 D.LGS. 66/2010Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

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successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito,nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei postiannualmente disponibili. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in fermaprefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi aconcorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riservaobbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle fermecontratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzioneobbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, èelevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personaleemanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province edei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni,aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque deiprovvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, ilprospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva dicui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelCorpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nellecarriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può' operare integralmente oparzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altriconcorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cuil'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei."

Quesito 32 (n. 213/2013)Il Comune ha ricevuto da una ditta privata la comunicazione ai sensi dell'articolo 2 comma 24 legge28/12/1995 n. 549 di un nominativo relativo ad un lavoratore residente nel nostro Comune sospesodal lavoro per Cassa Integrazione Straordinaria.Con la presente chiediamo quali sono gli oneri a nostro carico nel caso in cui volessimo chiamare illavoratore a svolgere attività presso il nostro Ente.

Il lavoratore deve essere retribuito? Deve essere assicurato? Devono essere versati dei contributi?

RispostaIl caso sottoposto all’attenzione dello scrivente servizio riguarda l’attivazione di un progetto di lavorosocialmente utile (LSU), disciplinato dal D.Lgs.468/1997, che ha completamente revisionato la disciplinaprecedente, introducendo una nuova regolamentazione in merito agli LSU.Ai sensi dell’art.1 del D.Lgs.468/1997 si definiscono LSU le attività che hanno per oggetto la realizzazione diopere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti,precisamente individuate dalla legge.Il D.Lgs.468/1997 prevede che i progetti di LSU possano essere promossi esclusivamente dalleamministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazionepubblica, da cooperative sociali o aziende municipalizzate Possono essere impiegati in progetti di LSU solo:

• lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste delcollocamento;

• lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altrotrattamento speciale di disoccupazione;

• lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altrotrattamento speciale di disoccupazione;

• lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zeroore (CIGS);

• gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nelcontesto di crisi aziendali, di settore e di area;

• categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante deliberadella Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, letterac), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

• persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità delprogramma di trattamento.

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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI LSULa procedura per l’attivazione di un progetto di LSU da parte di un ente promotore può essere schematizzatasinteticamente nel seguente modo:

1) redazione del progetto di LSU, con definizione precisa delle attività e della durata2) approvazione del progetto di LSU tramite apposita deliberazione dell’ente3) richiesta di avviamento di LSU al competente centro per l’impiego tramite presentazione della

delibera di approvazione del progetto (nel vostro caso il CPI competente è quello di Soresina)Il centro per l’impiego effettuerà una chiamata pubblica, a cui potranno auto-candidarsi i soggetti aventi irequisiti richiesti, fornendo la propria disponibilità.L’elenco dei candidati sarà valutato dal centro per l’impiego tenendo conto preliminarmente dellacorrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori ed i requisiti professionali richiesti per l’attuazione delprogetto e la graduatoria finale sarà fissata dal centro per l’impiego con priorità per i richiedenti conresidenza nel comune sede di svolgimento del progetto e secondo il maggior periodo residuo di trattamentodi mobilità.A parità di periodo residuo di trattamento di mobilità verranno selezionati i lavoratori con l’età anagrafica piùbassa.Infine il centro per l’impiego provvederà ad inviare all’ente promotore la graduatoria dei soggetti perl’attivazione del progetto di LSU

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO SPETTANTE AI SOGGETTI IMPIEGATI IN LSUL’art.8 del D.Lgs.468/1997 stabilisce che l’utilizzazione di lavoratori in LSU non determina l’instaurazione diun rapporto di lavoro e non comporta al sospensione o cancellazione del lavoratore interessato dalle liste dicollocamento o di mobilitàI lavoratori che svolgono le attività di LSU dovranno essere impiegati per un minimo di 20 ore settimanali eper non più di 8 ore giornaliere.La durata dell’impegno orario del lavoratore, fino a 20 ore settimanali o oltre le 20 ore settimanali, èfondamentale per la definizione del trattamento economico spettante al lavoratore impiegato in LSU.Infatti, sulla base del supero o meno delle 20 ore settimanali, si aprono due diversi scenari:1) lavoratore disoccupato da più di 24 mesi o iscritto alle liste di mobilità, NON titolare di alcuna indennità dimobilità o altro assegno ed impiegato in LSU per 20 ore settimanali: in tale caso spetta un sussidio mensile,erogato dell’INPS, la cui entità è fissata su base annuale da apposita circolare.2) lavoratore in mobilità ordinaria– unga o cassa integrazione: in questo caso il lavoratore è titolare diun’indennità erogata dall’INPS e potrà essere impiegato in LSU, a scelta dell’ente promotore, con duediverse modalità:

a) utilizzo del lavoratore per il numero delle ore settimanali corrispondenti alla proporzione fral’indennità erogata dall’INPS ed il trattamento economico iniziale, previsto per i dipendenti che svolgonomansioni analoghe presso l’ente promotore, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenzialia carico del lavoratore. In tale caso il lavoratore presterà la propria attività presso l’ente promotore per ilnumero delle ore derivanti dal calcolo sopra indicato e l’ente promotore non dovrà riconoscere allavoratore alcun trattamento economico integrativo dell’indennità erogata dall’INPS.b) utilizzo del lavoratore per un orario settimanale superiore a quello di cui al punto a) ed entro il limitemassimo di 36 ore settimanali. In tale caso al lavoratore compete, un importo mensile integrativodell’indennità erogata dall’INPS. Tale importo deve essere riconosciuto al lavoratore dall’ente promotoree per ogni ora eccedente la quantità di cui al punto a) compete un importo corrispondente allaretribuzione oraria, connessa al trattamento economico iniziale, previsto per i dipendenti che svolgonomansioni analoghe presso l’ente promotore, calcolata al netto delle ritenute previdenziali ed assistenzialia carico del lavoratore.

In quest’ultimo caso, l’importo integrativo del sussidio INPS, riconosciuto dall’ente promotore, deve esserecollocato fiscalmente fra i redditi assimilati a lavoro dipendente di cui all’art.50 comma 1 lettera L) del TUIR,e sarà soggetto a IRAP, nel caso in cui l’ente utilizzi il sistema di calcolo retributivo.Non è dovuto dall’ente promotore alcun contributo previdenziale e/o assistenziale.I lavoratori impiegati nel progetto di LSU devono essere assicurati, a cura dell’ente promotore, presso l’INAILcontro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare INPS 12/4/1999 n°86.

Quesito 33 (n. 221/2014)Il Sindaco con l’intera amministrazione ha rassegnato le dimissioni, pertanto il Comune èamministrato da un Commissario Prefettizio, fino a nuovo mandato elettorale che si espleterà amaggio.Durante il suo mandato il Sindaco dimissionario, aveva assunto la responsabile dei Lavori Pubblicicon procedura ai sensi art. 110 D.Lgs 267/2000.Il comma 3 del predetto articolo prevede che la durata dell’incarico non può avere durata superiore al

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mandato del sindaco.Con la presente, visti i presupposti di cui in premessa, si chiede parere di merito circa la modalitàcorretta da seguire e nello specifico, se la dipendente può proseguire, fino a nuove elezioni, il suoincarico in “prorogatio” e a chi compete la nomina.

RispostaIn riferimento al vostro quesito, come da voi ricordato, il terzo comma, primo periodo, dell’art. 110 del D.lgs.267/00 afferma in modo inequivocabile che “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere duratasuperiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.”

A fronte di tale esplicita previsione, si ritiene che, con la cessazione del Sindaco, l’incarico conferito daquest'ultimo debba ritenersi concluso.

Spetterà al prudente apprezzamento del Commissario valutare l'opportunità di confermare o meno dettoincarico per il periodo della sua gestione trovando il punto di equilibrio tra le esigenze di continuità delservizio e quelle relative alla persistenza di un rapporto fiduciario.

La conferma dell'incarico è una facoltà che spetta in via esclusiva al Commissario.

Quesito 34 (n. 234/2014)Un funzionario, nominato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 cessa improrogabilmente alla datadelle elezioni amministrative o il rapporto può proseguire in regime di "prorogatio" sinoall'insediamento della nuova amministrazione?

RispostaPoiché l'amministrazione uscente resta in carica e conserva i suoi poteri fino alla proclamazione degli eletti,si ritiene che il mandato si estenda fino a quella data, in cui il nuovo sindaco e i consiglieri vengonoufficialmente individuati dal Tribunale e sostituiscono gli uscenti; pertanto, anche gli incarichi conferiti finoalla scadenza del mandato proseguono fino al medesimo termine.

Quesito 35 (n. 256/2014)Un comune chiede chiarimenti in merito alla portata dell'art. 3 commi 5 e seguenti del DL 90/2014dovendo programmare le assunzioni per il 2015.1° limite: contenimento della spesa di personale al valore medio del triennio precedente alla data dientrata in vigore del provvedimento: anni 2011/2013.

2° limite: percentuale di sostituzioni

Chiede se la percentuale possibile di sostituzioni nel 2015 è pari al 100% dei cessati nel 2014(considerato che la spesa di personale incide per meno del 25% sulla spesa corrente) + i resti?

Il comma 5 recita ad un certo punto: "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorsedestinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto dellaprogrammazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"

A cosa si riferisce il triennio? Significa che entro il 2016 vanno esaurite le riserve degli anniprecedenti altrimenti si perdono oppure si possono recuperare i resti del triennio precedente(2012/2014)? e nel caso, solo nella percentuale possibile di assunzioni nei vari anni (40%)?

Infine la quota di spesa relativa ai cessati e ai nuovi assunti si calcola su base annua oppure si fariferimento alla spesa effettivamente sostenuta o da sostenere per i periodi di servizio?

Al riguardo si precisa che:nel 2015 cesseranno 5 dipendenti (entro il 1/5/2015)nel 2014 è cessato solo un dipendente di cat. C ed è stato assunto 1 dipendente di cat. D3 part- time18 h.nel 2013 sono cessati 2 dipendenti (1 cat. C e 1 cat. B) e nessuno è stato sostituitonel 2012 sono cessati 2 dipendenti (1 cat. D 1 cat. B) e nessuno è stato sostituitonel 2011 sono cessati 2 dipendenti ((1 cat. C e 1 cat. B) e nessuno è stato sostituito.

RispostaIn riferimento al vostro quesito, si osserva quanto segue:

1) poiché il vostro ente registra un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%, in baseall'art. 5 comma 5-quater del D.L. 90/2014 ha la possibilità di provvedere ad assunzioni di personale atempo indeterminato nell'anno 2015 per il 100% della spesa dei cessati a tempo indeterminato nell'annoprecedente. L'esercizio di tale facoltà è come sempre soggetto al rispetto del patto di stabilità e allariduzione delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 (tale limite, rispetto al

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passato, è diventato fisso e si riferirà, anche per gli anni a venire, al medesimo triennio, 2011-2013); l'entedeve inoltre essere in regola con la revisione almeno triennale della dotazione organica, deve avereeffettuato la rilevazione annuale delle eccedenze e deliberato la programmazione triennale dei fabbisogni;deve essersi dotato inoltre del Piano triennale delle azioni positive.

2) in riferimento al problema dei resti, la lettera della norma ha già provocato interpretazioni divergenti daparte delle sezioni regionali della Corte dei conti con riferimento al “triennio” da considerare.Secondo la sezione della Basilicata, non sarebbe possibile utilizzare capacità assunzionale derivantedalle cessazioni avvenute in anni antecedenti al 2013. In questo modo, nel 2014 si calcolerebberoeventuali resti delle capacità assunzionali del solo anno 2013, da utilizzare eventualmente nel triennio2014-2016. Il 2014 si pone quindi come spartiacque tra la disciplina precedente e quella nuova, comeespressamente indicato dalla norma (“A decorrere dall'anno 2014...”). Al contrario, la sezione controllo del Veneto ha ritenuto che ai fini del calcolo e del cumulo dellapercentuale del turn over debbano essere considerate le “risorse destinate alle assunzioni” degli anniprecedenti, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell’anno in corso (2014) eventualimargini di spesa originati da cessazione di personale non utilizzati negli anni precedenti. (sez. contr.Veneto, del. 401/2014). Alla luce del rappresentato contrasto interpretativo, la questione sarà rimessa verosimilmente alla SezioneAutonomie della Corte, che chiarirà se sia consentito, e in quali limiti, anche temporali, l’utilizzo, ai fini delturn over, delle risorse liberate dalle cessazioni dei rapporti lavorativi del personale di ruolo intervenute inesercizi anteriori a quello antecedente il corrente anno. In attesa che sia risolta la querelle, in via prudenziale e generale si ritiene di aderire alla tesi piùrestrittiva(sezione regionale della Basilicata).Si rileva, peraltro, che, per quanto attiene alla vostra situazione attuale (assunzioni per il 2015), ancheaderendo alla tesi più restrittiva, potrete utilizzare nel 2015, oltre al 100% suddetto, anche i resti maturatinegli anni 2014 e 2013, mentre è ancora incerto se sia possibile utilizzare resti anche degli anniprecedenti. Resta fermo che i resti vanno calcolati sulle capacità assunzionali di ciascun anno, per cui se in undeterminato anno la capacità assunzionale era del 40%, quella è la percentuale da prendere a riferimento.Si tenga ovviamente conto di quali riflessi potrebbe avere l'utilizzo oltre il 100% delle capacità assunzionalisul rispetto della riduzione della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013.

3) la quota di spesa relativa ai cessati deve essere calcolata su base annua, indipendentemente dalmomento in cui i dipendenti sono cessati, al fine di avere un dato omogeneo rispetto al quale calcolare glioneri per le nuove assunzioni, anche questi su base annua. Ciò è stato chiarito anche da una circolare delDipartimento della Funzione pubblica (n. 11786 del 22/2/2011) e dalla Corte dei conti sezione Emilia-Romagna 18/PAR/2012.

Quesito 36 (n. 257/2014)Si chiedono notizie in merito alle comunicazioni da fare ai vari enti dell’assunzione da parte delcomune di un dipendente a tempo pieno e determinato. In particolare a chi farle e i tempi: prima odopo l’assunzione?

RispostaLa vigente normativa in materia di mercato del lavoro prevede l’obbligo da parte dei datori di lavoro pubblicie privati di comunicare, previa registrazione sul sito della Provincia di Cremona (area SINTESI) per accedereall’area riservata delle applicazioni, alcuni eventi relativi a precise tipologie di rapporti di lavoro. Lecomunicazioni devono essere effettuate telematicamente entro il giorno 20 del mese successivo all'evento eper qualsiasi tipo di evento. Quindi, se un lavoratore è assunto il 10 novembre, la comunicazione andràeffettuata entro il 20 dicembre. Questa è l'unica comunicazione da effettuare in quanto riassume in sé tutte le informazioni relative agliobblighi contributivi e ai fini dell'assicurazione INAIL. A titolo esemplificativo, gli eventi oggetto delle comunicazioni sono l’instaurazione del rapporto di lavoroanche a tempo determinato, la proroga del rapporto di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro, ildistacco, il trasferimento del lavoratore e la cessazione del rapporto di lavoro.Cliccando sul link http://www.provincia.cremona.it/sintesi/ ed entrando nell’area SINTESI è possibiletrovare gli orari ed i recapiti telefonici dell’Helpdesk e tutte le informazioni e normative che riguardano lecomunicazioni obbligatorie

Quesito 37 (n. 277/2015)E' corretto, nel contesto normativo vigente , utilizzare la forma di lavoro accessorio (voucher) per"assumere" personale da adibire all'inserimento di dati, previa selezione pubblica e per una spesa

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annua non superiore ai 5000 euro netti.

RispostaLa fattispecie del lavoro accessorio è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.lgs. 273/2003 che negliarticoli contenuti nel Capo II definisce e disciplina le "prestazioni occasionali di tipo accessorio" con lo scopodichiarato di regolamentare delle attività lavorative "occasionali", spesso svolte al di fuori della legalità e nonfacilmente riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo, al fine diassicurare ai prestatori di lavoro minime tutele previdenziali ed assicurative. La ambiguità, derivante dalla non chiara definizione di "occasionalità" ed "accessorietà", era statocomunque superata circoscrivendo la nuova disciplina ad una serie di attività tassativamente elencate (es.lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, manifestazioni sportive ecc.) ovvero limitando l'istitutoad alcune categorie di lavoratori (giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritto ad un ciclo di studilimitatamente ai periodi estivi e festivi ecc.

La Legge 92/2012, pur ribadendo "la natura meramente occasionale" dei rapporti di lavoro "accessorio", haradicalmente ridefinito i limiti di applicazione dell'istituto, eliminando l'elenco di attività previste dalladisciplina previgente e stabilendo che si definisce "lavoro accessorio" quello per il quale il prestatore dilavoro, nel corso dell'anno solare, non percepisca più di euro 5000,00 netti complessivi e non più di euro2000,00 netti da ciascun committente, imprenditore o professionista.Ne deriva, dunque, che dal 2012 i buoni lavoro sono estesi a "tutti i settori produttivi compresi gli enti locali".

Ulteriormente con l'entrata in vigore della Legge 99/2013 che ha convertito il D.L. 76/2013 si è giunti amodificare inequivocabilmente la natura stessa del "lavoro accessorio". Infatti il legislatore, confermandouna "interpretazione" dell'istituto già formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, haespunto dall'articolo che definisce le prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell'art. 70 del D.lgs.276/2003) le parole "di natura meramente occasionale". Pertanto tale tipo di rapporto di lavoro è ora definitodai soli limiti economici dei compensi a prescindere dalla tipologia della attività svolta.

Come previsto dalla legge i valori sono stati recentemente aggiornati e sono pari ad € 2.020,00 netti percommittente, con il limite massimo di € 5.050,00 netti, per anno solare (Circolare INPS n. 28 del26/02/2014). Pertanto i predetti valori, al lordo delle trattenute contributive e delle spese sonorispettivamente di € 2.690,00 ed € 6.740,00.

Venendo alla Sua domanda, sulla base dell'inquadramento giuridico brevemente delineato, si ritiene lalegittimità del ricorso al lavoro accessorio anche in riferimento alla attività di inserimento dati cui ha fattoriferimento nella richiesta sopra riportata.

Quesito 38 (n. 306/2016)L’Unione avrebbe bisogno di acquistare dei voucher lavoro accessorio:- si possono ancora acquistare cartacei presso gli uffici postali?- con che modalità di pagamento?- diversamente, come è cambiata la modalità di acquisto e rendicontazione?Ho provato a consultare il sito dell’INPS ma non è molto chiaro, e per telefono il numero verderisponde in maniera diversa in base all’operatore.

RispostaIn relazione si suggerisce di accedere alla sezione INFORMAZIONI/TUTTE LE INFORMAZIONI /lavoroaccessorio - area dedicata del sito web dell'INPS da cui potranno essere ottenute le informazioni necessarieal fine dell'acquisto e dell'attivazione dei voucher. In tale sezione, infatti, sono indicate le varie modalità diacquisto dei voucher: oltre alla modalità telematica, per la PA è possibile acquistare voucher cartacei pressogli uffici postali (sezione "distribuzione voucher uffici postali"). Dal sito dell'INPS si rileva che "il committente, che non sia né imprenditore né libero professionista, acquistai buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codicefiscale. È previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 € lordi. Per l’acquisto dei voucher è previsto ilversamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 €+ IVA per la singola operazione di emissione deibuoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet)"" . Si allega, per completezza, la circolare dell'INPS (oltre alla relativa risoluzione dell'Agenzia delle Entrate)inerenti l'acquisto dei voucher telematici.