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PRESENTAZIONESAIFAMIGLIA è costituita dal presente libretto, con la descrizione delle garanzie e lecondizioni di assicurazione, e dalla relativa scheda nella quale sono individuati i

dati specifici della copertura assicurativa scelta.

I N D I C E

DEFINIZIONI pag. 3

AREA PATRIMONIO

QUADRO A Abitazione (parte muraria)

• incendio ed altri danni materiali pag. 10

Ricorso terzi ed altri danni materiali pag. 14

QUADRO B Contenuto dell’abitazione

• incendio e altri danni materiali pag. 16

• furto e rapina pag. 19

QUADRO C Oggetti personali

• scippo, rapina e furto fuori abitazione pag. 23

QUADRO D Responsabilità civile pag. 27

AREA SALUTE

QUADRO E Infortuni extraprofessionali pag. 37

QUADRO F Diaria durante ricovero pag. 43

IN CASO DI SINISTRO pag. 48

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 50

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DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,

vincolante agli effetti delle garanzie prestate

ABITAZIONE (parte muraria):l’intera costruzione edile o la parte di essa adibi-ta a dimora dell’Assicurato/Contraente, eccet-tuato il terreno. Sono comprese tutte le operemurarie e di finitura quali serramenti, porte, fi-nestre, opere di fondazione o interrate, recinzio-ni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qual-siasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, mo-quettes e simili, affreschi e statue non aventi va-lore artistico, cose destinate in modo durevole aservizio od ornamento dell’abitazione assicurata.Rientrano in questa voce le dipendenze, anche seseparate dall’abitazione, quali cantine, soffitte,box, rimesse, ripostigli, compresi gli alberi di al-to fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.

APPARECCHIO TERAPEUTICO:dispositivo terapeutico utilizzato nel trattamentodi contenzione articolare o distrettuale, o perosteosintesi, reso necessario da lesioni traumati-che conseguenti ad infortunio (definizione riferi-ta solo alla Diaria - Condizioni speciali infortuni).

APPARTAMENTO:unità immobiliare costituita da uno o più localicomunicanti, facenti parte di maggior fabbricatocontenente altre abitazioni, ciascuna con pro-prio ingresso interno ma con accesso comunedall’esterno.

CASSAFORTE A MOBILE:mobile con pareti e battenti di spessore adegua-to, costruito con materiali specifici di difesa edaccorgimenti atti ad opporre una valida resisten-za ai tentativi di effrazione; le casseforti con pe-so inferiore a 200 kg, devono essere ancorate ri-gidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CASSAFORTE MURATA:cassaforte munita di alette di ancoraggio incasto-nata con cemento nella muratura e con sportelloa filo di parete.

COLLEZIONE:raccolta, ordinata secondo determinati criteri, dioggetti di una stessa specie e/o categoria, rari,curiosi o di un certo valore.

CONTENUTO DELL’ABITAZIONE:il complesso dei beni mobili riposti nell’abitazio-ne, per uso domestico o personale, suddiviso in:a) Argenteria: oggetti, collezioni e servizi d’ar-

gento;b) Valori: gioielli, oggetti e collezioni d’oro e

platino, libretti e titoli di credito, qualsiasicarta rappresentante un valore, denaro;

c) Capi Speciali: collezioni, pellicce, tappeti,arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte ed'antiquariato, orologi non in argento né inoro o in platino;

d) Arredamento: mobili e arredi in genere perabitazione e tutto quanto serve per uso dome-stico o personale, non indicato nelle preceden-ti voci, impianti di prevenzione e d’allarme.

CONTENUTO DELLE DIPENDENZE:gli arredi, gli attrezzi - anche sportivi e il relativoabbigliamento - le biciclette, i ciclomotori e leprovviste alimentari, le imbarcazioni ed i relativimotori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposte incantine, soffitte e box, rimesse, ripostigli, non co-municanti con l’abitazione.

DANNI DIRETTI:danni materiali che i beni subiscono direttamen-te dall’azione di uno o più eventi per i quali èprestata l’assicurazione.

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DIMORA ABITUALE:l’abitazione costituente la residenza anagraficadell’Assicurato.

DOCUMENTI PERSONALI:patenti di guida, carte di identità, passaporti,porto d’armi, tessere personali per abbonamentiautofilo-tranviari e ferroviari, tesserini di codicefiscale, carte di credito o carte nominative di ero-gazione di servizi.

ESPLOSIONE:sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura epressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FAMILIARI DELCONTRAENTE/ASSICURATO:tutte le persone conviventi con il Contraente/As-sicurato al momento della stipulazione della po-lizza o di successive appendici di variazione ediscritte, unitamente a questi, in uno stesso certi-ficato anagrafico di stato di famiglia.

FRATTURA:soluzione di continuità del tessuto osseo provoca-ta da infortunio. S’intende pertanto esclusa qual-siasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai solialtri tessuti aventi rapporti di continuità e conti-guità con l’osso.

FURTO:impossessamento di cosa mobile altrui, sottraen-dola a chi la detiene.

GESSATURA:mezzo di contenzione costituito da fasce, docce oaltri apparecchi e confezionato con gesso da mo-dellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetroassociate a resina poliuretanica. Il metodo dicontenzione Ilizarov ed il metodo F.E.A. (Fissa-tore Esterno Assiale) sono considerati gessatura.

IMPLOSIONE:cedimento di corpi cavi per eccesso di pressioneesterna rispetto a quella interna.

INCENDIO:combustione con fiamma di beni materiali al difuori di appropriato focolare, che può autoesten-dersi e propagarsi.

INFORTUNIO:evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester-na che produce lesioni corporali obiettivamenteconstatabili.

INFORTUNIOEXTRAPROFESSIONALE:quello verificatosi durante lo svolgimento di ogniattività di natura non professionale.

INFORTUNIO PROFESSIONALE:quello verificatosi durante lo svolgimento di oc-cupazioni professionali, principali od accessorie.

INTERVENTO CHIRURGICO:tecnica terapeutica cruenta applicata su tessutiviventi mediante uso di strumenti operatori.

INVALIDITÀ PERMANENTE:perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabiledella capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo.

ISTITUTO DI CURA:ospedale o clinica dotato di attrezzature per ilpernottamento di pazienti e per la terapia dieventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazio-ne di assistenza ospedaliera.

MALATTIA:alterazione dello stato di salute non dipendenteda infortunio.

OGGETTI PERSONALI:le cose portate indosso o in mano da persona fa-cente parte del nucleo familiare dell’Assicurato.

RAPINA:sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, me-diante violenza o minaccia diretta tanto alla per-sona stessa quanto verso altre persone.

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RICOVERO:degenza in istituto di cura che comporta almenoun pernottamento.

SERRAMENTO:manufatto per la chiusura dei vani di transito, il-luminazione ed aerazione delle costruzioni.

SCIPPO:furto commesso strappando la cosa mobile dimano o di dosso a persona.

SCOPPIO:repentino dirompersi di contenitori per eccessodi pressione interna di fluidi, non dovuto adesplosione. Gli effetti del gelo non sono conside-rati scoppio.

SOLAIO:il complesso degli elementi che costituiscono laseparazione orizzontale tra i piani. Si considera-no solaio anche i soppalchi che occupano più del30% della superficie del piano in cui si trovano odella minor porzione di esso occupata dall’Assi-curato.

VALORE A NUOVO (parte muraria):La spesa necessaria per l’integrale costruzione anuovo dell’abitazione assicurata. Per fruire diquesta forma di copertura, le somme assicuratedevono corrispondere al costo di costruzione anuovo dell’abitazione, escluso il valore del terre-no.

VETRI ANTISFONDAMENTO:quelli stratificati costituiti da almeno due lastre,con interposto uno strato di materia plastica, dispessore complessivo non inferiore a mm. 6, oquelli costituiti da unico strato di materiale sin-tetico (policarbonato) di spessore non inferiore amm. 6.

VILLA:unità immobiliare costituita da locali comuni-canti isolati con accesso esterno di uso esclusivo.

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AREA PATRIMONIO

QUADRO AAbitazione (parte muraria)

Ricorso terzi

QUADRO BContenuto dell’abitazione

QUADRO COggetti personali

QUADRO DResponsabilità civile

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AREA PATRIMONIO

QUADRO AAbitazione (parte muraria)

• incendio ed altri danni materiali

Ricorso terzi

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Incendio e altri danni materiali

FORMULA BASEGaranzie

La FONDIARIA - SAI indennizza nell’ambitodelle somme indicate in scheda i danni materialie diretti subiti dall’abitazione provocati da:

1. INCENDIOcompresi i guasti - anche causati da interventidelle Autorità o per ordine delle stesse - per im-pedire o contenere il danno.

2. FUMO, GAS E VAPORIsviluppatisi a seguito di eventi in garanzia cheabbiano colpito enti anche diversi da quelli assi-curati.

3. ESPLOSIONE, IMPLOSIONE ESCOPPIO

anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.

4. AZIONE DEL FULMINE

5. CADUTA DI AEROMOBILImeteoriti, satelliti artificiali, loro parti o cose daessi trasportate.

6. BANG SONICOdeterminato da superamento, da parte di aero-mobili, del muro del suono.

Estensioni di garanzia7. MIGLIORIEPer le abitazioni condotte in locazione, le garan-zie sono operative per le tappezzerie, moquettes,per rivestimenti interni e per ogni altra opera cherientri nella definizione di ABITAZIONE le cuispese di ricostruzione debbano essere sostenutedal Contraente locatario e non siano già diversa-mente comprese in altre coperture assicurativeda chiunque stipulate. L’indennizzo viene corri-sposto in eccedenza alla somma assicurata, con ilmassimo del 10% di detta somma.

Delimitazioni delle garanzieNon rientrano nelle garanzie tutte del Quadro A:a) i danni causati da fenomeni elettrici a macchi-

ne, impianti, circuiti ed apparecchi elettrici edelettronici;

b) i danni causati con dolo dell’Assicurato o delContraente, nonché quelli causati da scioperi,tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio.

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8. DOLO E COLPA GRAVEI danni determinati da colpa grave dell’Assicura-to o del Contraente, e/o dolo o colpa delle perso-ne delle quali egli deve rispondere a norma dilegge.

L’assicurazione comprende inoltre, anche in ec-cedenza alle somme assicurate le:

9. SPESE DI DEMOLIZIONE,SGOMBERO E TRASPORTO

alla discarica idonea più vicina dei residuati delsinistro indennizzabile.

FORMULA PIÙGaranzie

Con la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate.Se in scheda risulta barrata la casella corri-spondente e viene pagato il relativo premio, laFONDIARIA - SAI indennizza entro i limiti e lesomme previste dalle condizioni tutte e dallascheda i danni materiali e diretti alle cose assicu-rate arrecati da:

10. FUORIUSCITA D’ACQUACONDOTTA DA GUASTO EROTTURA

accidentale di impianti idrici, igienici e di riscal-damento stabilmente installati all’internodell’ABITAZIONE assicurata o del fabbricatoche la contiene e di pertinenza degli stessi.

11. SPESE DI RICERCA ERIPRISTINO

necessariamente sostenute per riparare o sostituirele parti di impianto collocate nei muri o nei pavi-menti e per demolire e ricostruire le parti in muratu-ra, comprese le pavimentazioni ed i rivestimenti, aseguito di un danno risarcibile da fuoriuscita di ac-qua condotta anche se cagionato solo a terzi;

Delimitazioni delle garanzieLe esclusioni e delimitazioni che seguono sonorelative alle garanzie richiamate con i numericorrispondenti:

10. (FUORIUSCITA D’ACQUACONDOTTA)

Sono esclusi i danni causati da:• guasto o rottura di tubature mobili o di condut-

ture e dei relativi raccordi che collegano l’im-pianto idrico con apparecchi elettrodomestici;

• guasto o rottura provocati dal gelo, limitata-mente alla dimora saltuaria;

• guasto o rottura di condutture completamenteinterrate;

• trabocchi di fognatura.

11. (SPESE DI RICERCA ERIPRISTINO)

Il rimborso è effettuato fino a € 250 per sinistroe fino a € 1.000 per periodo assicurativo.

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12. CADUTA DI ANTENNEradio-televisive compresi i danni subiti dalle an-tenne.

13. URTO DI VEICOLI STRADALI

14. FENOMENI ATMOSFERICIdeterminati dall’azione diretta e immediata di:• vento;• urto di cose asportate o crollate per effetto del

vento;• precipitazioni atmosferiche.I danni di bagnamento alle parti interne dell’abi-tazione sono compresi solo se avvenuti a seguitodi brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, al-le pareti o ai serramenti dalla violenza deglieventi suddetti.Sono compresi i danni arrecati dalla grandine:il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di€ 2.500 per periodo assicurativo.

15. ATTI VANDALICI E DOLOSIcausati da persone - anche dipendenti dell’Assi-curato - che prendano parte a scioperi, tumulti osommosse o che commettano, individualmente oin associazione, atti vandalici o dolosi, di terrori-smo e sabotaggio; sono compresi i danni cagio-nati dall’intervento delle forze dell’ordine a se-guito di tali eventi. La garanzia comprende inol-tre il furto di fissi ed infissi facenti partedell’abitazione in proprietà, fino alla concorren-za di € 500.Questa garanzia è prestata a parziale deroga delcomma b) delle Delimitazioni di pag. 10.

16. FENOMENI ELETTRICIad impianti ed apparecchi elettrici, ed elettronicidi pertinenza dell’Abitazione.

14. (FENOMENI ATMOSFERICI)Non sono risarcibili i danni dovuti a :• inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareg-

giate;• formazione di ruscelli, accumuli esterni di ac-

qua;• cedimento, smottamento o franamento del

terreno;• rottura, rigurgito o mancato funzionamento

dei sistemi di scarico delle acque;nonché i danni arrecati a:• serre, manufatti in tela o plastica non rigida,

fabbricati aperti da uno o più lati o incomple-ti nella copertura o nei serramenti, e al relati-vo contenuto;

15. (ATTI VANDALICI E DOLOSI)Sono esclusi i danni da imbrattamento delle par-ti esterne delle abitazioni e quelli di sottrazionedi qualsiasi genere.

16. (FENOMENI ELETTRICI)Sono esclusi i danni dovuti a usura o manomis-sione.

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17. TRASLOCO, TRASFERIMENTO ESOGGIORNO

sono rimborsate le spese sostenute dal Contraen-te/Assicurato per traslocare le cose assicurate co-me contenuto, per trasferirsi e soggiornare con lasua famiglia in albergo o in un’altra abitazione,in conseguenza di evento indennizzabile in basealle garanzie previste dal presente contratto, peril tempo necessario alla riparazione dei danni.

18. BUONA FEDELa mancata comunicazione da parte dell’Assicu-rato o del Contraente di circostanze aggravantiin ordine alle caratteristiche costruttive delleAbitazioni assicurate (vedere “Operativitàdell’Assicurazione” a pag. 22), così come le ine-satte ed incomplete dichiarazioni relative allestesse rese all’atto della stipulazione della poliz-za, non comporteranno decadenza dal diritto alrisarcimento, né riduzione dello stesso, sempre-ché tali omissioni ed inesattezze siano avvenutein buona fede. La FONDIARIA - SAI ha peraltroil diritto di percepire la differenza di premio cor-rispondente al maggior rischio a decorrere dalmomento in cui la circostanza si è verificata.

Condizione particolare per abitazioni condotte in locazionedall’Assicurato

Relativamente alle abitazioni condotte in locazione, l’assicurazione, salvo quanto previsto al punto “7.Migliorie”, vale esclusivamente per i danni previsti dalla Formula Base, dei quali l’Assicurato debbarispondere ai sensi degli artt. 1588 - 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle Condizioni tutte cheregolano le garanzie del Quadro A-Abitazione nei limiti della somma assicurata in scheda. Non verràapplicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.

Opzione RisparmioQualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio, in caso di sinistro laFONDIARIA - SAI corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detra-zione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso.

17. (TRASLOCO, TRASFERIMENTOE SOGGIORNO)

Il rimborso è effettuato fino a concorrenza di€ 2.500 per sinistro anche in eccedenza allasomma assicurata.

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Ricorso terziGaranzie

19. RICORSO TERZILa FONDIARIA - SAI, nei casi di responsabilitàdell’Assicurato o dei suoi familiari in conseguenza diincendio o di altro evento indennizzabile a terminidelle garanzie previste dalla Formula scelta, che col-pisca le Abitazioni assicurate o il loro Contenuto, ri-sponde - nei limiti del massimale assicurato indica-to in scheda - dei danni materiali e diretti cagionatialle cose mobili ed immobili di terzi.L’assicurazione comprende - nell’ambito del massi-male assicurato - i danni derivanti da interruzionitotali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di atti-vità di qualsiasi genere, sino alla concorrenza del10% del massimale stesso.Il Contraente/Assicurato deve immediatamenteinformare la FONDIARIA - SAI delle procedure ci-vili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti glielementi utili alla difesa.La FONDIARIA - SAI ha facoltà di assumere la di-rezione della causa e la difesa dell’Assicurato, chedeve astenersi da qualunque transazione o ricono-scimento delle proprie responsabilità senza il con-senso della FONDIARIA - SAI.Per questa garanzia non si farà riferimento all’art.1907 del C.C. per la riduzione proporzionale del ri-sarcimento.

Definizione di terziNon sono considerati terzi: – gli assicurati– i loro ascendenti o discendenti;

Delimitazioni delle garanziesono riferite alle garanzie col numero corrispon-dente.

19. (RICORSO TERZI)Sono esclusi dall’assicurazione i danni:• che si determinano in conseguenza della con-

taminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;• alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assi-

curato.

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AREA PATRIMONIO

QUADRO BContenuto dell’abitazione

• incendio e altri danni materiali

• furto e rapina

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Incendio e altri danni materiali

FORMULA BASEGaranzie

La FONDIARIA - SAI indennizza, nell’ambito dellesomme indicate in scheda, i danni materiali direttisubiti dal contenuto dell’abitazione provocati da:

20. INCENDIOcompresi i guasti - anche causati da interventi delleAutorità o per ordine delle stesse - per impedire ocontenere il danno.

21. FUMO, GAS E VAPORIsviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che ab-biano colpito anche da enti diversi da quelli assicu-rati.

22. AZIONE DEL FULMINE

23. ESPLOSIONE, IMPLOSIONE ESCOPPIO

anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.

24. CADUTA DI AEROMOBILI,meteoriti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essitrasportate;

25. BANG SONICOdeterminato da superamento, da parte di aeromobi-li, del muro del suono.

L’assicurazione comprende26. SPESE DI DEMOLIZIONE,

SGOMBERO E TRASPORTO– al più vicino scarico – dei residuati del sinistro in-dennizzabile, anche in eccedenza alle somme assicu-rate.

27. DANNI AL CONTENUTO DELLEDIPENDENZE

dell’abitazione, alle condizioni previste dalle singolegaranzie.

Delimitazioni delle garanziesono riferite alle garanzie col numero corrispon-dente.

Non rientrano nelle garanzie da 20. a 33. i danni:• causati con dolo del Contraente/Assicurato;• ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, im-

barcazioni e relativi motori di potenza supe-riore a 3 CV fiscali;

• riferiti a valori di affezione artistici o scientifi-ci, o che non riguardino la materialità dellecose assicurate;

• causati da scioperi, tumulti, sommosse, terro-rismo, sabotaggio.

27. (DANNI AL CONTENUTO DELLEDIPENDENZE)

il rimborso è effettuato fino al 30% della sommaassicurata e nell’ambito della stessa.

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28. DOLO E COLPA GRAVEI danni determinati da colpa grave dell’Assicura-to o del Contraente e/o dolo o colpa grave dellepersone delle quali egli deve rispondere a normadi legge.

FORMULA PIÙGaranzie

Con la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate.Se in scheda risulta barrata la casella corrispon-dente e viene pagato il relativo premio, la FON-DIARIA - SAI indennizza entro i limiti e le som-me previste dalle condizioni tutte e dalla schedai danni materiali e diretti alle cose assicurate ar-recati da:

29. FUORIUSCITA D’ACQUACONDOTTA DA GUASTO EROTTURA

accidentale di impianti idrici, igienici e di riscal-damento, stabilmente installati all’internodell’abitazione assicurata o del fabbricato che lacontiene e di pertinenza degli stessi.

30. SPESE DI RICERCA ERIPRISTINO

necessariamente sostenute per riparare o sosti-tuire le parti di impianto collocate nei muri o neipavimenti e per demolire e ricostruire le parti inmuratura comprese le pavimentazioni ed i rive-stimenti, a seguito di un danno risarcibile da fuo-riuscita di acqua condotta anche se cagionato so-lo a terzi.

Delimitazioni delle garanzieSono riferite alle garanzie richiamate col numerocorrispondente.

29. (FUORIUSCITA D’ACQUACONDOTTA)

Sono esclusi i danni causati da:• guasto o rottura di tubature mobili o di con-

dutture e dei relativi raccordi che colleganol’impianto idrico con apparecchi elettrodome-stici;

• guasto o rottura provocati dal gelo;• guasto o rottura di condutture completamente

interrate;• trabocchi di fognatura.

30. (SPESE DI RICERCA ERIPRISTINO)

Il rimborso è effettuato fino a € 250 per sinistroe fino a € 1.000 per periodo assicurativonell’ambito della somma assicurata.

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31. FENOMENI ATMOSFERICIdeterminati dall’azione diretta e immediata di:• vento;• urto di cose asportate o crollate per effetto del

vento;• precipitazioni atmosferiche.I danni di bagnamento al contenuto dell’abita-zione sono compresi solo se avvenuti a seguito dibrecce, rotture o lesioni provocate al tetto, allepareti o ai serramenti dalla violenza degli eventisuddetti.

32. FENOMENI ELETTRICI EDELETTRONICI

ad impianti ed apparecchi elettrici, audio ed au-diovisivi di pertinenza del contenuto.

33. TRASLOCO, TRASFERIMENTO ESOGGIORNO

Sono rimborsate le spese sostenute dal Contraen-te/Assicurato per traslocare le cose assicurate co-me contenuto, per trasferirsi e soggiornare con lasua famiglia in albergo o in un’altra abitazione,in conseguenza di evento indennizzabile in basealle garanzie previste dal presente contratto, peril tempo necessario alla riparazione dei danni.

31. (FENOMENI ATMOSFERICI)Non sono risarcibili i danni dovuti a :• inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareg-

giate;• formazione di ruscelli, accumuli esterni di ac-

qua;• cedimento, smottamento o franamento del

terreno;• rottura, rigurgito o mancato funzionamento

dei sistemi di scarico delle acque;nonché i danni arrecati a:• serre, al contenuto riposto in manufatti in tela

o plastica non rigida, fabbricati aperti da unoo più lati o incompleti nelle coperture o neiserramenti e relativo contenuto;

• cose rientranti nella definizione di contenutoposte all’aperto.

32. (FENOMENI ELETTRICI EDELETTRONICI)

Sono esclusi i danni dovuti a usura o manomis-sione.

33. (TRASLOCO, TRASFERIMENTOE SOGGIORNO)

il rimborso è effettuato fino a concorrenza di €2.500 per sinistro, anche in eccedenza alla som-ma assicurata

Opzione RisparmioQualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio in caso di sinistro, la FON-DIARIA - SAI corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazionedi uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso.

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Furto e rapinaFORMULA BASE

GaranzieLa FONDIARIA - SAI indennizza, nell’ambitodelle somme indicate in scheda, i danni materia-li diretti subiti dal contenuto dell’abitazione edelle dipendenze, provocati da:

34. FURTOcommesso dopo che i ladri si sono introdottinell’interno dell’abitazione o delle dipendenzemediante:a) Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando

o rimuovendo:– serramenti in legno, materia plastica rigi-

da, vetro antisfondamento, metallo o legametallica, chiusi con serrature, lucchetti oaltri idonei congegni manovrabili esclusi-vamente dall’interno, in modo tale da cau-sare l’impossibilità successiva di un regola-re funzionamento;

– tetti, pareti, soffitti o pavimenti;Non si considera scasso la rottura di solo vetronon antisfondamento.

b) Senza scasso con impiego di agilità persona-le o con mezzi artificiosi per via diversa daquella ordinaria, attraverso aperture versol’esterno situate in linea verticale ad almeno 4metri dal suolo, da superfici acquee o da ri-piani accessibili e praticabili per via ordinariadall’esterno.

c) Con uso fraudolento di chiavi o utilizzandogrimaldelli o simili arnesi su serrature a piùmandate o lucchetti, a condizione che non esi-stano mezzi di chiusura manovrabilidall’esterno e non sia altrimenti possibile l’in-troduzione se non con le modalità previste aipunti a) e b).

d) In qualsiasi altro modo purché nei locali siapresente l’Assicurato o altra persona di etànon inferiore ai 12 anni, o collaboratore fami-liare.

Delimitazioni delle garanzieSono riferite alle garanzie richiamate col numerocorrispondente.

Non rientrano nelle garanzie da 34. a 38. i danni:a) agevolati con dolo o colpa grave del Contraen-

te, dell’Assicurato, degli amministratori;b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave

da persone del fatto delle quali il Contraenteo l’Assicurato deve rispondere a norma di leg-ge, comprese quelle con lui coabitanti e quel-le incaricate della sorveglianza delle cose as-sicurate;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplo-sioni o scoppi provocati dall’autore del furto odella rapina;

d) a cose riposte all’aperto, su balconi o terrazzeoppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad usocomune;

e) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, im-barcazioni e relativi motori di potenza supe-riore a 3 CV fiscali;

f) ai valori a partire dalle ore 24 del 15° giornodi disabitazione dei locali adibiti a dimoraabituale: per i valori in cassaforte, la sospen-sione decorre dalle ore 24 del 30° giorno di di-sabitazione;

g) riferiti ai valori di affezione, artistici o scienti-fici, o che non riguardino la materialità dellecose assicurate.

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35. RAPINAavvenuta nell’abitazione, compreso il caso in cuile persone sulle quali viene fatta violenza o mi-naccia vengano prelevate dall’esterno e siano co-strette a recarsi nell’abitazione stessa.

36. GUASTI E ATTI VANDALICIalle cose assicurate commessi nell’esecuzione onel tentativo di furto e rapina. L’assicurazione comprende inoltre i guasti ai lo-cali ed agli infissi cagionati dagli autori del furtoo della rapina, tentati o consumati, fino alla con-correnza del 10% della somma assicurata.

Delimitazioni delle garanzieSono riferite alle garanzie richiamate col numerocorrispondente.

37.(ROTTURA DI SOLO VETRO)Il rimborso è effettuato fino al 75% del danno in-dennizzabile a termini di polizza.

38. (SPESE PER POTENZIAMENTOE SOSTITUZIONE DELLESERRATURE)

Il rimborso è effettuato fino a € 500 per sinistro,anche in eccedenza alla somma assicurata.

FORMULA PIÙGaranzie

Con la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate.Se in scheda risulta barrata la casella corrispon-dente e viene pagato il relativo premio, l’assicu-razione comprende entro i limiti e le somme pre-viste dalle condizioni tutte e dalla scheda:

37. ROTTURA DI SOLO VETROIl rimborso del danno risarcibile a termini di po-lizza in caso di rottura di solo vetro o di mezzi diprotezione non conformi a quelli previsti alla ga-ranzia 34. a) Scasso.

38. SPESE PER POTENZIAMENTODEI MEZZI DI CHIUSURA EPROTEZIONE

Il rimborso delle spese sostenute per installare, inaggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serra-ture, congegni di bloccaggio e inferriate, atti apotenziare l’efficacia protettiva dei serramentidanneggiati nell’esecuzione o nel tentativo difurto o rapina; sono comprese le spese sostenuteper la sostituzione delle serrature (serrature,chiavi e manodopera) di porte d’accesso dal-l’esterno delle abitazioni assicurate in caso difurto perpetrato con uso fraudolento di chiavi.

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Opzione RisparmioQualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio in caso di sinistro, laFONDIARIA - SAI corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detra-zione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso.

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OPERATIVITÀDELL’ASSICURAZIONERelativamente alle garanzie dei Quadri “A-ABI-TAZIONE”, “RICORSO TERZI”, “B-CONTE-NUTO - incendio e altri danni materiali”, esse so-no operative per le abitazioni nonché per le perti-nenze costituite da fabbricati o altri manufattiadibiti a riparo o deposito, a condizione che lestrutture portanti verticali, le pareti esterne eil manto esterno del tetto siano in materialiincombustibili.E’ tollerata la presenza di legno, materia plasticao altri materiali conbustibili nelle pareti esterne,nelle coperture del tetto, in misura rispettiva-mente non superiore al 25%.Relativamente alla garanzia “B-Contenuto - fur-to e rapina” essa è operante a condizione che lecose assicurate siano riposte in locali (abitazionee dipendenze) le cui pareti e i solai confinanti conl’esterno o con locali di altre abitazioni o di usocomune siano costruite in muratura.

CAMBIAMENTO DELLE ABITAZIONIIn caso di trasloco l’assicurazione viene trasferitasulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del deci-mo giorno dell’avvenuto cambiamento. Trascor-so tale termine resta sospesa sino a quando l’As-sicurato ne abbia dato notizia alla FONDIARIA -SAI. La variazione dovrà risultare da appositoatto scritto.

DIMORA SALTUARIALe garanzie furto e rapina relative ai Valori sonolimitate al solo periodo di abitazione da partedell’Assicurato/Contraente o dei suoi familiari.

VALORI RIPOSTI IN CASSAFORTELa garanzia furto è operativa a condizione che iladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo lemodalità previste dalla garanzia 34. Furto, ab-biano sottratto i valori mediante scasso od aspor-tazione della cassaforte.

INDENNIZZI PER LE GARANZIEFURTO E RAPINAL’indennizzo degli enti assicurati avvienenell’ambito delle somme indicate nella schedacopertura con i seguenti limiti percentuali riferi-ti alla somma assicurata:a) 100% per arredamento;b) 70% complessivamente per capi speciali ed

argenteria; nel caso di dimora saltuaria il li-mite è del 50%;

c) 50% per singolo oggetto;d) 30% per valori riposti in cassaforte murata

e/o a mobile;e) 20% per valori ovunque riposti col massimo

di € 1.500 ma col limite di € 250 per denaro;f) 10% per il contenuto delle dipendenze, col

massimo di € 500.

RINUNCIA ALLA RIVALSALa FONDIARIA - SAI rinuncia, salvo il caso didolo, al diritto di surroga derivante dall’art.1916 del Codice Civile verso le persone ospitatedall’Assicurato/Contraente o verso quelle di cuideve rispondere a norma di legge e verso i dipen-denti in genere, purché non eserciti egli stessol’azione verso il responsabile.

Condizioni particolarirelative ai Quadri A-Abitazione, Ricorso terzi, B- Contenuto

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AREA PATRIMONIO

QUADRO COggetti personali

• scippo, rapina e furtofuori abitazione

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FORMULA BASEGaranzie

La FONDIARIA - SAI indennizza nell’ambitodelle somme indicate in scheda la sottrazione de-gli oggetti personali indossati e/o portati fuoridalla propria abitazione dal Contraente/Assicu-rato e da ogni persona con lui convivente, in con-seguenza di:

39. SCIPPO;

40. RAPINA;

41. FURTOcommesso:– in seguito ad infortunio o improvviso malore

della persona;– con rottura di vetri di autovetture, limitata-

mente ai casi in cui la persona assicurata, abordo dell’autovettura stessa, ha a portata dimano gli oggetti personali.

L’assicurazione comprende – nell’ambito dellasomma assicurata – il caso di scippo e rapina efurto secondo quanto previsto alla garanzia 41 di:

42. VALORI E DOCUMENTIPERSONALI

Per valori si intende quanto previsto nella defini-zione “contenuto dell’abitazione - lettera b)”.

43. APPARECCHI RADIOo fonoriproduttori.

Delimitazioni delle garanziesono riferite alle garanzie richiamate col numerocorrispondente.

Non rientrano nelle garanzie da 39 a 44 i dannie la perdita relativi:• a oggetti portati con sé per lo svolgimento di

attività professionali;• a oggetti, denaro e documenti non di proprietà

delle persone assicurate;• a veicoli a motore, imbarcazioni e natanti o lo-

ro parti ed accessori, salvo quanto previsto al-la garanzia 43.

• Le garanzie da 39. a 47. valgono per le perso-ne di età non inferiore a 12 anni e non supe-riore a 85 anni ed sono operative in tutto ilmondo.

42. (VALORI O DOCUMENTIPERSONALI)

Per denaro e documenti personali il rimborso èeffettuato con il limite del 20% della sommacomplessivamente assicurata.

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FORMULA PIÙGaranzie

Con la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate. Se in scheda risultabarrata la casella corrispondente e viene pagatoil relativo premio, l’assicurazione comprende en-tro i limiti e le somme previste dalle condizionitutte e dalla scheda, il rimborso di:

44. DANNI SUBITI DAGLI OGGETTIPERSONALI

nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo o del-la rapina.

45. SPESE SOSTENUTE PER LASOSTITUZIONE DELLESERRATURE

(serrature, chiavi e manodopera) di porte d’ac-cesso dall’esterno dell’abitazione adibita a dimo-ra abituale, in caso di scippo, rapina o furto del-le chiavi di tali porte d’accesso.

46. SPESE SANITARIE PERLESIONI ALLA PERSONA

Qualora, in conseguenza dello scippo o della rapi-na ovunque commessa, le persone assicurate su-biscano un infortunio che comporti o meno rico-vero, la FONDIARIA - SAI rimborsa le spese so-stenute per:– trasferimento dell’Assicurato con qualunque

mezzo di trasporto in Istituto di cura o in am-bulatorio;

– accertamenti diagnostici, visite mediche spe-cialistiche, prestazioni infermieristiche;

– medicinali e materiale di cura prescritti dalmedico;

– onorari del chirurgo e di ogni altro componen-te l’équipe operatoria;

– diritti di sala operatoria e materiale di inter-vento;

– rette di degenza;– cure mediche;– trattamenti fisioterapici rieducativi.

Delimitazioni delle garanzieSono riferite alle garanzie richiamate con nume-ro corrispondente.

45. (SPESE SOSTENUTE PER LASOSTITUZIONE DELLESERRATURE)

il rimborso è effettuato con il limite di € 100 persinistro.

46. (SPESE SANITARIE PERLESIONI ALLA PERSONA)

Il rimborso è effettuato fino a € 1.000 per sini-stro, anche in eccedenza alla somma assicurata.

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47. ESTENSIONE SPESE SANITARIELe prestazioni per spese sanitarie previste allaprecedente garanzia 46, sono operative ancheper ogni altro parente o affine non convivente,che subisca un infortunio trovandosi in compa-gnia della persona assicurata, durante l’esecuzio-ne dello scippo o della rapina.

47 (ESTENSIONE SPESE SANITARIE)Il rimborso è effettuato fino a € 500 per sinistro,nell’ambito della somma prevista alla garanzia46.

Opzione RisparmioQualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio, in caso di sinistro, laFONDIARIA - SAI corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detra-zione di uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato stesso.

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AREA PATRIMONIO

QUADRO DResponsabilità civile

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FORMULA BASEGaranzie

La FONDIARIA - SAI assicura, nell’ambito delmassimale indicato in scheda, in tutto il mondo,il risarcimento delle somme (capitale, interessi espese) che:• il Contraente;• il coniuge convivente;• i figli minorenni;• altri familiari o persone con lui conviventi;in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a paga-re a terzi quali civilmente responsabili per danniverificatisi in relazione a:

48. FATTI DELLA VITA PRIVATA,compresa la pratica di sports in genere;

49. GUIDA DI CICLOMOTORI,MOTOVEICOLI, AUTOVETTUREO NATANTI

all’insaputa di genitori, da parte di figli minoren-ni anche privi dei requisiti previsti dalla legge.Sono compresi i danni subiti dai terzi trasportati.

Delimitazioni delle garanzieSono riferite alla garanzie richiamate col numerocorrispondente.Non rientrano nelle garanzie da 48. a 57. i danni:• cagionati dolosamente;• derivanti dalla proprietà, uso o guida di veico-

li a motore, natanti, aeromobili o apparecchiper il volo;

• derivanti dalla partecipazione a gare e compe-tizioni;

• alle cose che le persone assicurate detengano aqualsiasi titolo;

• inerenti ad attività professionali;• da interruzione o sospensione totale o parzia-

le, mancato o ritardato avvio, di attività diquasiasi genere e di servizi;

• derivanti da furto nonché quelli a cose altruida incendio, scoppio, esplosione di cosedell’Assicurato;

• derivanti da proprietà, possesso ed uso di ani-mali da sella;

• derivanti da proprietà, detenzione ed uso diarmi in genere;

• cagionati a terzi e/o subiti dai collaboratori fa-miliari nello svolgimento delle loro mansioni;

• derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;• derivanti da proprietà e possesso ed uso di ca-

ni nonché dalla detenzione a qualsiasi titolo dianimali non domestici;

• derivanti da proprietà di immobili;• derivanti da lavori di ampliamento, soprele-

vazione, demolizione e manutenzione straor-dinaria;

• da inquinamento;• derivanti dalla pratica del modellismo e del

parapendio.

49. (GUIDA DI CICLOMOTORI,MOTOVEICOLI, AUTOVETTUREO NATANTI)

Non sono risarciti i danni subiti dal veicolo stesso.

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FORMULA PIÙGaranzie

Con la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate.Se in scheda risulta barrata la casella corrispon-dente e viene pagato il relativo premio, l’assicu-razione comprende, entro i limiti ed il massimaleprevisti dalle condizioni tutte e dalla scheda:

51. PROPRIETÀ ED USO DIIMBARCAZIONInon a motore o con motore inferiore a 3 cv fisca-li. Questa garanzia è prestata a parziale derogadelle Delimitazioni.

52. R.C. ANIMALI DA SELLAi danni cagionati a terzi in conseguenza di fattiderivanti da proprietà, possesso ed uso di anima-li da sella.Questa garanzia è prestata a parziale deroga del-le Delimitazioni.

53. R.C. ARMI DA FUOCOi danni derivanti da proprietà, detenzione ed usodi armi da fuoco per difesa, tiro a segno, tiro avolo e simili.Questa garanzia è prestata a parziale deroga del-le Delimitazioni.

54. PRATICA DI MODELLISMOQuesta garanzia è prestata a deroga delle Delimi-tazioni.

55. IMPIEGO DI COLLABORATORIFAMILIARI

nello svolgimento delle proprie mansioni. Sonocompresi i danni fisici subiti dagli stessi.

50. CONDUZIONEDELL’ABITAZIONE

costituente dimora abituale o saltuaria e identifi-cata in scheda di polizza;

Delimitazioni delle garanzieSono riferite alle garanzie richiamate con i nu-meri corrispondenti.

52. (R.C. ANIMALI DA SELLA) Sono esclusi i danni a tutte le persone che caval-cano.

53. (R.C. ARMI DA FUOCO)E’ esclusa l’attività venatoria.

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Garanzie Opzionali(per Formula Base e Formula Più)

Premesso che:1. le garanzie opzionali che seguono sono operative solo se risultano espressamente richiamate in sche-

da;2. operano le Delimitazioni di cui sopra, salvo quanto derogato dalle presenti garanzie opzionali;l’assicurazione comprende, nell’ambito del massimale indicato in scheda, il risarcimento delle sommeche gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per i danni derivanti da:

Definizione di terziNon sono considerati terzi :– gli Assicurati;– i loro ascendenti o discendenti.

57. (PROPRIETÀ DELLEABITAZIONI)Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriu-scita d’acqua se determinati da guasti, rotture,occlusioni o gelo di tubazioni o condutture, non-ché i danni cagionati da umidità, stillicidio o in-salubrità dei locali, da trabocco fognature.

56. R.C. CANIproprietà, possesso o uso di cani.La garanzia vale anche per conto di chi si servedel cane.

57. PROPRIETÀ DELLE ABITAZIONIadibite a dimora abituale e saltuaria, e relativepertinenze, indicate in scheda copertura.In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliaresono comprese le quote delle parti del fabbricatocostituenti proprietà comune.E’ compreso il rischio della committenza dei la-vori di ampliamento, sopraelevazione, demoli-zione e manutenzione straordinaria delle abita-zioni, purché gli Assicurati non assumano la di-rezione dei lavori.

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In caso di sinistroCondizioni riguardanti le garanzie dei Quadri A – Abitazione,

B – Contenuto dell’abitazione, C – Oggetti personaliD - Responsabilità Civile

DENUNCIA ED OBBLIGHI IN CASODI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato de-ve darne avviso alla FONDIARIA - SAI entro 10giorni da quando ne è venuto a conoscenza.Se il sinistro riguarda i Quadri A - B – C il Con-traente entro 5 giorni successivi alla denuncia,deve inviare una distinta particolareggiata dellecose asportate o danneggiate, con l’indicazionedel rispettivo valore, nonché, pena l’inoperativitàdella garanzia, copia autenticata della denunciapresentata all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri.Il Contraente è obbligato a conservare, fino allaliquidazione del danno, le tracce e i residui mate-riali del sinistro, senza avere in nessun caso, pertale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.Egli deve dare la dimostrazione della effettivaconsistenza del danno, tenendo a disposizionetutti i documenti atti a fornire la dimostrazionesuddetta.Se l’evento riguarda le garanzie di cui al QuadroD, la denuncia deve contenere la narrazione delfatto, l’indicazione delle conseguenze, il nomedei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni,nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.L’Assicurato/Contraente deve poi far seguire, nelpiù breve tempo possibile le notizie, i documentie gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperan-dosi alla raccolta degli elementi per la difesa,nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, a uncomponimento amichevole, astenendosi in ognicaso da qualsiasi riconoscimento di responsabi-lità.Nel caso di infortunio conseguente a scippoo rapina, la denuncia deve essere corredata dicertificato medico.L’Assicurato deve presentare idonea documenta-

zione e consentire la visita dei medici della FON-DIARIA - SAI e qualsiasi indagine od accertamentiche questa ritenga necessari, sciogliendo a tal finedal segreto professionale i medici che hanno visitatoe curato l’Assicurato stesso.Se il Contraente o l’Assicurato dolosamentenon adempie anche solo ad uno degli obblighisuindicati perde il diritto all’indennizzo.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI:Abitazione e pertinenze (Formula valore anuovo)La FONDIARIA - SAI indennizza, entro i limiti del-le somme assicurate per ciascuna abitazione, le spe-se di ricostruzione a nuovo, sia in caso di danno par-ziale che totale. La liquidazione verrà effettuata de-ducendo il valore dei residui e l’indennizzo non po-trà essere superiore al doppio del valore delle abita-zioni al momento del sinistro, tenuto conto del de-prezzamento per vetustà, stato di conservazione ed’uso e di ogni altra circostanza concomitante,escluso il valore del terreno.Se dalle stime fatte risulta che il valore dell’abitazio-ne nonché relative pertinenze eccedeva, al momentodel sinistro, la somma assicurata, la FONDIARIA -SAI risponde del danno in proporzione, secondol’art. 1907 del Codice Civile.Tuttavia tale riduzione non verrà applicata quando ivalori assicurati alle singole partite, maggiorati del10%, non risultino inferiori a quelli equivalenti alvalore a nuovo delle abitazioni.In caso contrario, la riduzione proporzionale verràapplicata tenendo conto delle somme assicurate in-crementate di tale percentuale.Se il contratto è indicizzato la percentuale si intendeelevata al 20%.

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Contenuto dell’abitazione e dipendenzeLa liquidazione viene effettuata, entro i limitidelle somme assicurate, in base al valore com-merciale che avevano le cose asportate, sottratteo danneggiate al momento del sinistro – salvo icasi di seguito previsti di valore a nuovo. In casodi danno parziale la FONDIARIA - SAI, fermoquanto precede, rimborsa le spese sostenute perriparare le cose danneggiate o per sostituire leparti distrutte; l’indennizzo comunque non puòsuperare il valore commerciale che le cose assicu-rate avevano al momento del sinistro.Nel caso di collezioni parzialmente asportate,sottratte o danneggiate, verrà riconosciuto il va-lore dei singoli pezzi, senza tener conto del con-seguente deprezzamento subito dalla collezionestessa.La FONDIARIA - SAI rinuncia ad applicare la ri-duzione proporzionale prevista dall’art. 1907 delCodice Civile.Il rimborso delle spese sanitarie è effettuato a cu-ra ultimata e previa presentazione di cartella cli-nica e di notule di spesa in originale oppure incopia nel caso sia intervenuto l’Ente di assisten-za sanitaria sociale con la prova della quota diconcorso erogata dal predetto Ente.

Oggetti personali fuori abitazioneLa liquidazione viene effettuata, entro i limitidelle somme assicurate, in base al valore che ave-vano le cose sottratte o danneggiate al momentodel sinistro.Il risarcimento dei danni relativi a “documentipersonali” riguarda il rimborso delle spese am-ministrative sostenute per il rifacimento di talidocumenti.La FONDIARIA - SAI rinuncia ad applicare lariduzione proporzionale prevista dall’art. 1907del Codice Civile.Il rimborso delle spese sanitarie è effettuato a cu-ra ultimata e previa presentazione di cartella cli-nica e di notule di spesa in originale oppure incopia nel caso sia intervenuto l’Ente di assisten-za sanitaria sociale con la prova della quota diconcorso erogata dal predetto Ente.

Valore a nuovo del contenutoPer le cose rientranti nella definizione di Conte-nuto ed acquistate nei sei mesi precedenti il sini-stro, la FONDIARIA - SAI rimborserà il valorerisultante dalla fattura di acquisto, o da altro do-cumento fiscalmente equivalente, o le spese so-stenute per riparare le cose danneggiate senzaapplicare il deprezzamento correlato allo statod’uso e di conservazione delle stesse. Dall’inden-nizzo verrà detratto il valore dei residui.

Riduzione delle somme assicurate in caso disinistro con possibilità di reintegro (Conte-nuto abitazione e dipendenze e oggetti per-sonali)In caso di sinistro le somme assicurate alle singo-le voci ed i relativi limiti di indennizzo, si inten-dono ridotte, con effetto immediato e fino al ter-mine del periodo di assicurazione in corso, di unimporto uguale a quello del danno rispettiva-mente indennizzabile al netto di eventuali fran-chigie e scoperti, senza corrispondente restituzio-ne di premio.Resta inteso però che tale importo, a richiesta delContraente e con il consenso della FONDIARIA -SAI, può essere reintegrato mediante il paga-mento del corrispondente rateo di premio.

Reintegro automatico delle somme assicura-te (Contenuto abitazione e dipendenze; og-getti personali)Ove risulti barrata in scheda copertura la relati-va casella, si conviene che con effetto dal mo-mento del sinistro le somme assicurate ed i rela-tivi limiti di indennizzo vengono reintegrati neivalori originari e il Contraente/Assicurato corri-sponderà il rateo di premio relativo all’importoreintegrato, fino al termine del periodo di assicu-razione in corso, al momento del pagamento delsinistro. Il reintegro verrà automaticamente ef-fettuato una sola volta per periodo assicurativo.

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Recupero delle cose asportateSe le cose asportate o sottratte vengono recupe-rate in tutto o in parte, il Contraente deve darneavviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbianotizia.Le cose recuperate divengono di proprietà dellaFONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte-gralmente il danno.Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito ildanno soltanto in parte, il valore del recuperospetta al Contraente sino a concorrenza dellaparte di danno eventualmente rimasta scopertadi assicurazione; il resto spetta alla FONDIARIA- SAI.In ogni caso il Contraente ha facoltà di conserva-re le cose recuperate previa restituzione allaFONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.In caso di recupero prima del risarcimento deldanno, la FONDIARIA - SAI risponde soltantodei danneggiamenti eventualmente sofferti dallecose.

Gestione delle vertenze – Spese legali e peri-tali (Quadro D – Responsabilità Civile)La FONDIARIA - SAI assume, fino al terminedel grado di giudizio in corso, la gestione dellevertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi-ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicura-to, designando ove occorra, legali o tecnici, e av-valendosi di tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spesesostenute per resistere all’azione promossa con-tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa-ri al quarto del massimale stabilito in polizza peril danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superidetto massimale, le spese vengono ripartite fra laFONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzionedel rispettivo interesse.La FONDIARIA - SAI non riconosce spese incon-trate dall’Assicurato per legali o tecnici che nonsiano da essa designati e non risponde di multe oammende né delle spese di giustizia penale.

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AREA SALUTE

QUADRO EInfortuni extraprofessionali

QUADRO FDiaria durante ricovero

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AREA SALUTE

QUADRO EInfortuni extraprofessionali

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FORMULA BASEGaranzie

L’assicurazione vale, in tutto il mondo, per gliinfortuni extraprofessionali.Sono assicurati il Contraente e/o i suoi familiarisecondo le scelte risultanti in scheda.

La FONDIARIA - SAI corrisponde in caso di :

58. MORTEla somma assicurata agli eredi testamentari o le-gittimi in parti uguali tra loro;

59. INVALIDITA’ PERMANENTEsecondo le condizioni e le percentuali di seguitoriportate, un indennizzo calcolato sulla sommache risulta assicurata.Le percentuali di valutazione per l’accertamentodell’invalidità permanente sono quelle riportatenella seguente tabella 1, a pagina 40.

Delimitazioni delle garanzie(Valide per tutte le garanzie Formula Base e Più)L’assicurazione non comprende gli infortuni de-rivanti da:- guida ed uso di mezzi di locomozione aerei,

salvo quanto stabilito a “Estensioni” – Rischiovolo;

- guida di veicoli o natanti se la persona infor-tunata non è abilitata a norma delle disposi-zioni in vigore; si intende tuttavia compresol’infortunio subito:– dall’Assicurato minorenne anche se non

abilitato;– dall’Assicurato con patente di guida scadu-

ta da non più di 60 giorni;- pratica di sports aerei, del paracadutismo, del

salto dal trampolino con sci o idrosci e dellosci acrobatico e del bob;

- partecipazione a corse e gare (e relativi allena-menti) comportanti l’uso di veicoli o natanti amotore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;

- abuso di alcoolici e psicofarmaci o dall’uso nonterapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

- azioni delittuose dell’Assicurato.Sono inoltre escluse:- le conseguenze di interventi chirurgici, accer-

tamenti e cure mediche non resi necessari dainfortunio.

FORMULA PIÙGaranzie

Con la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate.Se in scheda risulta barrata la casella corrispon-dente e viene pagato il relativo premio, l’assicu-razione comprende pertanto, entro i limiti e lesomme previste dalle condizioni tutte e dallascheda, le seguenti estensioni:

Delimitazioni della garanziaSono riferite alle garanzie richiamate col numerocorrispondente

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60. ASSEGNO EXITUSTrasporto della salma, acquisto del feretro e delposto per l’inumazione o la tumulazione, incene-razione e relative spese amministrative in caso didecesso dell’assicurato avvenuto durante ricove-ro all’estero per evento indennizzabile.

61. INDENNITÀ AGGIUNTIVEIn caso di infortunio subito dall’Assicurato che sitrovi alla guida o a bordo di autovetture ad usoprivato ed in conseguenza di fatto derivante dal-la circolazione stradale, la somma assicurata peril caso di morte si intende raddoppiata.Nel caso di infortunio avvenuto con modalità di-verse da quelle indicate al comma precedente,che comporti il contemporaneo decesso di dueconiugi assicurati – genitori di figli minorenni,purché entrambi assicurati con il presente con-tratto – la somma assicurata per il caso morte,per ciascuno dei genitori, si intende ugualmenteraddoppiata.Le maggiori somme previste dalla presenteestensione – per ciascuno dei casi predetti – nonpossono essere superiori complessivamente a€ 250.000.

62. CONDIZIONI SPECIALI DIVALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀPERMANENTE DA INFORTUNIOLa FONDIARIA - SAI liquida in caso di invali-dità permanente da infortunio un indennizzocalcolato sulla somma che risulta assicurata, se-condo le seguenti condizioni speciali:

Condizioni speciali (garanzia 62).

Percentuali di invalidità permanente accertata Entità dell’indennizzo

– fino al 24% – percentuale accertata,applicata sulla somma assicurata

– superiore al 24% e fino al 50% – percentuale accertata, applicata sulla sommaassicurata maggiorata del 50%

– superiore al 50% ma inferiore al 100% – la somma assicurata

– 100% – doppio della somma assicurata

60. (ASSEGNO EXITUS)Il rimborso viene effettuato fino a concorrenzadel 10% della somma assicurata per il caso mor-te, con il limite di € 3.000 per evento.

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Condizioni di valutazioneIn caso di constatato mancinismo le percentualisuesposte, riferite all’arto superiore destro, si in-tendono applicate all’arto sinistro e viceversa. Laperdita totale ed irrimediabile dell’uso funziona-le di un organo o di un arto viene considerata co-me perdita anatomica dello stesso; se trattasi diminorazione, le percentuali sopra indicate ven-gono ridotte in proporzione della funzionalitàperduta. Nei casi di perdita anatomica o funzio-nale di più organi o arti la valutazione viene sta-bilita mediante l’addizione delle percentuali cor-rispondenti ad ogni singola lesione, fino al limitemassimo del 100%.Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nelcorso della validità della polizza, la valutazionecomplessiva non può eccedere il limite del 100%di invalidità permanente.Al raggiungimento del limite del 100% di invali-dità permanente l’assicurazione cessa di avereeffetto nei confronti della persona che ha rag-giunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anato-mica di una falange del pollice è stabilita nellametà, per la perdita anatomica o funzionale di unafalange dell’alluce nella metà e per quella di unafalange di un qualunque altro dito in un terzo del-la percentuale fissata per la perdita totale del ri-spettivo dito.Nei casi non specificati la valutazione dell’invali-dità permanente è effettuata, con riferimento allepercentuali previste dal suindicato Allegato 1 allaLegge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto del-la misura nella quale è per sempre diminuita la ca-pacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, in-dipendentemente dalla professione svolta.In caso di perdita anatomica o riduzione funziona-le di un organo o di un arto già minorato, le per-centuali sopra indicate sono diminuite tenendoconto del grado di invalidità preesistente.La valutazione dell’invalidità permanente è ef-fettuata con rinuncia della FONDIARIA - SAIall’applicazione della franchigia prevista dallalegge predetta.

Tabella 1 – Percentuale di valutazione per l’accertamentodell’invalidità permanente

Allegato 1 alla Legge degli Infortuni sul lavoro del 30.6.65 n.1124 – INAIL

PERDITA TOTALE DESTRO SINISTRO

– di un arto superiore 85% 75%– di un avambraccio 75% 65%– di una mano 70% 60%– di un arto inferiore sopra il ginocchio 65%– di un arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio 50%– di un piede 50%– del pollice 28% 23%– dell’indice 15% 13%– del mignolo 12%– del medio 12%– dell’anulare 8%– dell’alluce 7%– di ogni altro dito del piede 3%– della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100%– della facoltà visiva di un occhio 35%– della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60%– della capacità uditiva di un solo orecchio 15%

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Estensioni(Valide per tutte le garanzie Formula Base e Più)

L’assicurazione comprende:• l’asfissia causata da fuga di gas o vapore;• le conseguenze di ingestione o assorbimento di

sostanze (compreso l’avvelenamento e le lesio-ni da contatto con sostanze corrosive);

• le alterazioni patologiche conseguenti a morsidi animali e punture di insetti, esclusa la ma-laria e le malattie tropicali;

• l’annegamento;• l’assideramento o congelamento, la folgora-

zione, i colpi di sole o di calore e altre influen-ze termiche ed atmosferiche;

• le lesioni da sforzo o le ernie addominali trau-matiche, esclusi qualsiasi altro tipo di ernia egli infarti miocardici;

• gli infortuni sofferti in stato di malore o inco-scienza;

• gli infortuni derivanti da imperizia, impru-denza o negligenza anche grave;

• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, at-ti di terrorismo, attentati, a condizione chel’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSAQualora l’infortunio subito dalla persona assicu-rata sia imputabile a responsabilità di terzi, laFONDIARIA - SAI rinuncia ad avvalersi del di-ritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 delCodice Civile.

RISCHIO VOLOL’assicurazione è estesa agli infortuni subiti du-rante viaggi aerei effettuati in qualità di passeg-gero su velivoli ed elicotteri, durante voli turisti-ci o di trasferimento.Sono esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicot-teri eserciti da società di lavoro aereo non in oc-casione di trasporto pubblico passeggeri o da Ae-roclubs.Il viaggio aereo si intende iniziato nel momentoin cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobilee si considera concluso nel momento in cui è di-sceso.La presente estensione di assicurazione nonè valida nel caso di polizze di durata inferio-re ad un anno.

Opzione risparmioQualora risulti barrata in scheda la casella relativa all’Opzione Risparmio, a parziale modifica dellecondizioni previste per la garanzia Invalidità Permanente, non si fa luogo ad indennizzo quando que-sta sia di grado non superiore al 3% dell’invalidità permanente totale; se invece essa risulta superioreal 3% l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

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AREA SALUTE

QUADRO FDiaria durante ricovero

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Le garanzie che seguono, FORMULA BASE e FORMULA PIÙ debbono intendersi riferite ai casi diInfortuni o Malattie secondo la scelta fatta dal Contraente/Assicurato, risultante dalla scheda coper-tura mediante barratura della relativa casella.

GaranzieL’assicurazione, nell’ambito delle somme indica-te nella scheda, vale in tutto il mondo in caso diricovero reso necessario da :a) Infortunio professionale ed extraprofessionale;b) Malattia compresi:

parto cesareo, aborto spontaneo o post-trau-matico.

FORMULA BASE

Delimitazioni delle garanzie(valide per tutte le garanzie Formula Base e Più)Non rientrano nelle garanzie i ricoveri per:- malattie mentali, salvo i casi comportanti in-

tervento chirurgico; - conseguenze derivanti da abuso di alcoolici o

di psico-farmaci o da uso non terapeutico distupefacenti ed allucinogeni;

- infortuni derivanti da tumulti popolari, ag-gressioni od atti violenti che abbiano moventepolitico o sociale cui l’Assicurato abbia presoparte volontariamente;

- cure e interventi per l’eliminazione o correzio-ne di difetto fisico preesistente alla stipulazio-ne della polizza o di successiva appendice divariazione, intendendosi per tale la formazio-ne anomala di parte anatomica obiettivamen-te visibile o clinicamente diagnosticata, primadella stipulazione;

- applicazioni di carattere estetico (salvo gli in-terventi di chirurgia plastica ricostruttiva resinecessari da malattia o infortunio).

La FONDIARIA - SAI corrisponde in caso di:

63. RICOVEROin istituto di cura, l’indennità giornaliera che ri-sulta assicurata per ogni giorno di degenza.

64. DAY HOSPITAL(degenza diurna) in istituto di cura per un perio-do non inferiore a tre giorni, la metà dell’inden-nità giornaliera che risulta assicurata per ognigiorno di ricovero.L’assicurazione è valida purché dalla documen-tazione dell’istituto di cura risulti che il Day Ho-spital è avvenuto, fatta eccezione per le festività,senza soluzione di continuità.

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EstensioniDIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO

L’assicurazione comprende purché risulti assi-curata la garanzia diaria da ricovero dainfortunio:

65. CONDIZIONI SPECIALI PER GLIINFORTUNI (GESSATURA)

Nel caso di infortunio che comporti gessatura ad uno o più arti, anche senza ricovero, la FONDIARIA - SAI corrisponde l’indennità gior-naliera dal giorno del ricovero, ovvero in man-canza di questo, dal giorno dell’applicazione del-la gessatura a quello della sua rimozione.Parimenti la garanzia opera in caso di infortunioche comporti frattura di uno o più arti – radio-graficamente accertata – ed applicazione di ap-parecchio terapeutico diverso dalla gessaturada parte di personale medico o paramedico.La presente garanzia è operativa dal giorno delricovero ovvero in mancanza di questo dal gior-no dell’applicazione degli apparecchi predetti aquello della loro rimozione e in ogni caso sino adun periodo massimo di 60 giorni per ogni infor-tunio riferito a ciascuna persona assicurata. Lapresente indennità è sostituita per il periodo didegenza, dalla diaria durante ricovero.

66. RINUNCIA ALL’AZIONE DIRIVALSA

Qualora l’infortunio subito dalla persona assicu-rata sia imputabile a responsabilità di terzi, laFONDIARIA - SAI rinuncia ad avvalersi del di-ritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 delCodice Civile.

DIARIA DA RICOVERO DA MALATTIAL’assicurazione comprende, purché risulti assicu-rata la garanzia diaria da ricovero da malattia:

67. MALATTIE PREGRESSE,CRONICHE E RECIDIVANTI

Sono comprese le malattie che siano l’espressioneo la conseguenza diretta di situazioni patologicheinsorte anteriormente alla stipulazione della poliz-za, nonché le malattie croniche e recidivanti.

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ESTENSIONI COMUNI ALLE DIARIE DAINFORTUNI E MALATTIA

(Operanti in base alle garanzie prescelte in scheda):

68. COPERTURA GRATUITA DEINEONATI

I neonati - nel periodo di validità della polizza -sono assicurati per le identiche somme e garanziepreviste per la madre al momento della loro na-scita, con decorrenza da tale momento e sino al-le ore 24 del 30° giorno successivo.

69. ESTENSIONE TERRITORIALEL’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’inte-sa che la liquidazione dei danni venga effettuatain Italia, con pagamento degli indennizzi in euro.I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticanoe nella Repubblica di San Marino si consideranocome avvenuti in Italia.

FORMULA PIÙCon la Formula Più vengono fornite oltre le ga-ranzie previste entro i limiti della Formula Base,anche quelle sottoindicate.Se in scheda risulta barrata la casella corrispon-dente e viene pagato il relativo premio, l’assicu-razione corrisponde, entro i limiti e le sommepreviste dalle condizioni tutte e dalla scheda, incaso di:

70. RICOVERO ALL’ESTEROin istituto di cura, il doppio dell’indennità gior-naliera che risulta assicurata per ogni giorno didegenza, fermo restando che per la determina-zione della somma assicurata annua residua sidetrae solo un importo pari alla metà di quello li-quidato;

71. CONVALESCENZAsuccessiva ad un ricovero di durata superiore a30 giorni, la garanzia è operativa per un periododi giorni postricovero pari a quello del ricovero efino ad un massimo di 90.

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Opzione risparmioNel caso che in scheda copertura sia stata barrata la casella relativa all’opzione risparmio, l’indennitàgiornaliera da ricovero o, in caso di diaria da frattura o gessatura, anche senza ricovero, per i primi 7giorni verrà corrisposta in base al 50% della somma assicurata.

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In caso di sinistroCondizioni riguardanti le garanzie dei

Quadri E – Infortuni e F – Diaria durante ricovero

DENUNCIA DEL RICOVERO ODELL’INFORTUNIO E OBBLIGHIRELATIVILa denuncia del ricovero o dell’infortunio deveessere fatta per iscritto all’Agenzia cui è assegna-to il contratto, entro dieci giorni dal ricovero odall’infortunio o dal momento in cui il Contraen-te, l’Assicurato od i Suoi beneficiari ne abbianoavuto la possibilità. In caso di ricovero la denuncia deve essere corre-data da referto medico attestante la natura dellamalattia o la natura e il tipo delle lesioni nonchéla necessità del ricovero.In caso di infortunio la denuncia deve contenerel’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’eventoe delle cause che lo determinarono, corredata dicertificato medico.In entrambi i casi la denuncia deve essere ac-compagnata dal certificato anagrafico di stato difamiglia rilasciato da non più di un mese.L’Assicurato o i suoi familiari devono presentareidonea documentazione e, in caso di ricovero, co-pia della cartella clinica e consentire la visita deimedici della FONDIARIA - SAI e qualsiasi inda-gine od accertamento che questa ritenga necessa-ri, sciogliendo a tal fine dal segreto professionalei medici che hanno visitato e curato l’Assicuratostesso.Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligodella denuncia e agli altri obblighi indicati neicommi precedenti, l’Assicurato e i suoi beneficia-ri perdono il diritto all’indennizzo.

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ -LIQUIDAZIONEQuadro E – Infortuni extraprofessionaliL’assicurazione è valida purché la morte o l’inva-lidità permanente si siano verificate entro dueanni dal giorno dell’infortunio, anche se succes-sivamente alla scadenza del contratto.La FONDIARIA - SAI corrisponde l’indennizzoper le conseguenze dirette ed esclusive dell’infor-tunio, avvenuto durante il periodo di validitàdella polizza, che siano indipendenti da condi-zioni fisiche o patologiche preesistenti o soprav-venute; pertanto l’influenza che l’infortunio puòavere esercitato su tali condizioni, come pure ilpregiudizio che esse possono portare all’esito del-le lesioni prodotte dall’infortunio sono conse-guenze indirette e quindi non indennizzabili.Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione odifetto fisico, l’indennizzo per invalidità perma-nente è liquidato per le sole conseguenze direttecagionate dall’infortunio come se esso avesse col-pito una persona fisicamente integra, senza ri-guardo al maggior pregiudizio derivante dallecondizioni preesistenti, fermo il disposto del pe-nultimo capoverso delle “Condizioni di valuta-zione Invalidità Permanente”.La liquidazione è effettuata a guarigione avve-nuta e dopo gli accertamenti del caso.

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CUMULO DI INDENNIZZISe dopo il pagamento di un indennizzo per inva-lidità permanente, ma entro due anni dal giornodell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’As-sicurato muore, la FONDIARIA - SAI corrispon-de ai beneficiari la differenza tra l’indennizzopagato e la somma che risulta assicurata per ilcaso Morte, ove questa sia superiore, e non chie-de il rimborso nel caso contrario.Il diritto all’indennizzo per invalidità permanen-te è di carattere personale e quindi non è tra-smissibile agli eredi.Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indi-pendente dall’infortunio dopo che l’indennizzosia stato liquidato o comunque offerto in misuradeterminata, la FONDIARIA - SAI paga l’impor-to liquidato od offerto in base ai criteri previstialla garanzia Morte.Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato pri-ma che l’indennizzo sia stato determinato fra leparti, nessun indennizzo è dovuto.

Quadro F – Diaria durante ricoveroLa FONDIARIA - SAI al termine del ricovero,compiute le verifiche del caso corrisponde le in-dennità pattuite.Ai fini del computo dei giorni di ricovero si tieneconto del numero dei pernottamenti.In caso di frattura che comporti apparecchio diimmobilizzazione non removibile, ai fini delcomputo dei giorni di diaria spettanti, deve esse-re presentata documentazione medica attestantel’avvenuta guarigione.

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Condizioni generali di assicurazioneArt. 1 – Dichiarazioni relative alle

circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con-traente o dell’Assicurato, relative a circostanzeche influiscono sulla valutazione del rischio, pos-sono comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazionedell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – EsclusioniFerme le esclusioni previste nelle singole garan-zie, l’assicurazione non comprende i danni cau-sati da:– guerre e insurrezioni, movimenti tellurici,

inondazioni ed eruzioni vulcaniche;– trasmutazione del nucleo dell’atomo e radia-

zioni provocate artificialmente dall’accelera-zione di particelle atomiche o da esposizione aradiazioni ionizzanti.

Nel caso di furto, rapina e scippo, l’assicurazionenon comprende i danni verificatisi in occasionedegli eventi suddetti, purché il sinistro sia in rap-porto con tali eventi.Relativamente all’Area Salute le garanzie si in-tendono comunque estese agli effetti sia internisia esterni delle emanazioni radioattive conse-guenti a trattamenti diagnostici e terapeutici aiquali l’Assicurato si è sottoposto.

Art. 3 – Limiti di età – Persone nonassicurabili

(Area Salute)L'assicurazione vale sino al compimento dell'ot-tantesimo anno di età. Non sono assicurabili lepersone affette da infermità mentale, alcoolismoo tossicodipendenze.L’assicurazione cessa dalla successiva scadenzaannuale del premio per le persone che raggiun-gono l'ottantesimo anno di età o dal momento incui si è manifestata una delle predette alterazio-ni patologiche senza che in contrario possa esse-re opposto l’eventuale incasso di premi scadutiche in tal caso vengono restituiti al Contraente.

Art. 4 – Estensione territorialeQuadri Area Salute e Quadro C – Oggetti per-sonali (per le spese sanitarie).L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’inte-sa che la valutazione dell’invalidità permanentee la liquidazione dei danni vengono effettuate inItalia, con pagamento degli indennizzi in euro.Per le spese sostenute nei paesi che non adottanol’euro i rimborsi vengono effettuati al cambiomedio della settimana in cui la spesa è stata so-stenuta, ricavato dalle quotazioni BCE riportatesu “Il Sole 24 ore”.I ricoveri effettuati nello Stato Città del Vaticanoe nella repubblica di San Marino si consideranocome avvenuti in Italia.

Art. 5 – Pagamento del premio edecorrenza delle garanzie

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati; altrimenti ha effettodalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di pre-mio successivi, l’assicurazione resta sospesa dal-le ore 24 del 15° giorno dopo quello della sca-denza e riprende vigore dalle ore 24 del giornodel pagamento, ferme le successive scadenze.I premi devono essere pagati all’Agenzia cui è as-segnata la polizza.

Art. 6 – Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modificazioni dell’assicurazione de-vono essere provate per iscritto.

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Art. 7 – Adeguamento dei premi edelle somme assicurate alcosto della vita

(operativo solo nel caso di polizza indicizzata)I premi, le somme assicurate indicate in schedavengono adeguati in relazione alle variazioni delnumero indice dei prezzi al consumo per le fami-glie di operai e impiegati (già “costo della vita”)pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica(base 1992 = 100).Nel corso di ogni anno solare viene adottato co-me base, sia per il riferimento iniziale (indiceadottato in contratto) che per i successivi aggior-namenti, l’indice del mese di giugno dell’annoprecedente.Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si ve-rifichi una variazione in più o in meno rispettoall’indice iniziale o a quello relativo all’ultimoadeguamento, i premi e le somme assicurate ven-gono aumentati o diminuiti in misura proporzio-nale alle variazioni dell’indice.L’aumento o la diminuzione decorrono dalla sca-denza della rata annua e al Contraente viene ri-lasciata apposita quietanza aggiornata in base alnuovo indice di riferimento.Qualora, a seguito della variazione del numeroindice, i premi e le somme assicurate abbiano su-bito un aumento superiore al 50% rispetto aquelli pattuiti al momento della stipulazione delcontratto, è in facoltà del Contraente e dellaFONDIARIA - SAI rinunciare a ulteriori adegua-menti.I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarci-mento rimangono comunque quelli risultantidall’ultimo adeguamento effettuato.Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersiavvalere di tale facoltà devono darne comunica-zione scritta entro il termine di 180 giorni dalladata di scadenza della rata che ha comportatol’ultimo adeguamento.In caso di eventuale ritardo o di interruzione nel-la pubblicazione degli indici, la FONDIARIA -SAI propone l’adeguamento tenendo conto dellevariazioni notoriamente avvenute nei prezzi cor-renti rispetto all’ultimo adeguamento.Mancando l’accordo si procede come per il casodell’aumento superiore al 50% degli importi

iniziali, in caso di sinistro, l’indennizzo è comun-que calcolato in base alla somma assicurata almomento del sinistro.

Art. 8 – Aggravamento del rischio(Area Patrimonio)

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunica-zione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggrava-mento del rischio. Gli aggravamenti del rischionon noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAIpossono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessa-zione dell’assicurazione ai sensi degli articoli1898 del Codice Civile.

Art. 9 – Esagerazione dolosa deldanno (Area Patrimonio)

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosa-mente l’ammontare del danno, dichiara distrutteo sottratte cose che non esistevano al momentodel sinistro, occulta, sottrae o manomette cosesalvate, adopera a giustificazione mezzi o docu-menti menzogneri o fraudolenti, altera le tracceed i residui del sinistro o facilita il progresso diquesto, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 10 – Foro competenteForo competente, a scelta della parte attrice, èquello del luogo di residenza o sede del convenu-to, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenziacui è assegnato il contratto.

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giornodal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, laFONDIARIA - SAI e il Contraente possono re-cedere dal contratto o dai singoli Quadri di ga-ranzia interessati dal sinistro a condizione chesia già stato indennizzato o rifiutato un altroprecedente sinistro.Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA -SAI, questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entroquindici giorni dalla data di efficacia dello stes-so, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte dipremio netto relativa al periodo di rischio noncorso.

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Art. 12 – Proroga del contratto eperiodo d’assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle particon lettera raccomandata e spedita almeno duemesi prima della scadenza, il contratto di duratanon inferiore all’anno è prorogato per un anno ecosì successivamente.Per i casi nei quali la legge od il contratto si rife-riscono al periodo di assicurazione, questo si in-tende stabilito nella durata di un anno, salvo chel’assicurazione sia stata stipulata per una minoredurata, nel qual caso esso coincide con la duratadel contratto.

Art. 13 – Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali il Contraente el’Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal mo-mento in cui pervengono alla FONDIARIA - SAIe solo se fatte a mezzo lettera raccomandata conavviso di ricevimento indirizzata alla Sede dellaFONDIARIA - SAI oppure all’Agenzia cui è asse-gnato il contratto.

Art. 14 – Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono acarico del Contraente.

Art. 15 – Limite massimodell’indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singolegaranzie, nonchè dall’art.1914 del Codice Civile,a nessun titolo la FONDIARIA - SAI potrà esseretenuta a pagare somma maggiore di quella assi-curata.

Art. 16 – Pagamento dell’indennizzoa) Area PatrimonioVerificata l’operatività della garanzia, valutato ildanno e ricevuta la necessaria documentazione,la FONDIARIA - SAI provvede al pagamentodell’indennizzo entro trenta giorni, sempre chenon sia stata fatta opposizione e dalla documen-tazione attestante il risultato delle indagini preli-minari relative al sinistro non si evidenzi alcunodei casi previsti dalle Esclusioni.b) Area SaluteA cura ultimata, ricevuta la necessaria documen-

tazione e compiuti gli accertamenti del caso, laFONDIARIA - SAI liquida gli indennizzi che ri-sultino dovuti, ne dà comunicazione agli interes-sati e, avuta notizia della loro accettazione, prov-vede al pagamento entro 30 giorni.

Art. 17 – Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito rimane sta-bilito che:a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizio-

ne, non pagherà l’importo per essi liquidatoprima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l’Assicurato deve restituire alla FONDIARIA -SAI l’indennizzo per essi percepito non appe-na, per effetto della procedura di ammorta-mento – se consentita – i titoli di credito sianodivenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi por-tata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetticambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicura-zione vale soltanto per gli effetti per i quali siapossibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 18 – Procedura per lavalutazione del danno

a) Area Patrimonio Quadri:A – Abitazione

Incendio ed altri danni materialiB – Contenuto dell’abitazioneC – Oggetti personaliL’ammontare del danno è concordato con le se-guenti modalità:a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un

perito da questa incaricato, con il Contraenteo persona da lui designata;

b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra dueperiti nominati uno dalla FONDIARIA - SAIed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quandosi verifichi disaccordo fra loro ed anche prima surichiesta di uno di essi.Il terzo perito interviene soltanto in caso di di-saccordo e le decisioni sui punti controversi sonoprese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coa-diuvare da altre persone, le quali potranno inter-

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venire nelle operazioni peritali, senza però averealcun voto deliberativo. Se una delle parti nonprovvede alla nomina del proprio perito o se i pe-riti non si accordano sulla nomina del terzo, talinomine, anche su istanza di una sola delle parti,sono demandate al Presidente del Tribunale nel-la cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del peritoda essa designato e contribuisce della metà allespese del terzo perito.

Art. 19 – Mandato dei periti –Per Area Patrimonio

I periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e mo-

dalità del sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattualie riferire se al momento del sinistro esistevanocircostanze che avessero aggravato il rischio enon fossero state comunicate, nonché verifica-re se il Contraente o l’Assicurato ha adempiu-to agli obblighi di cui alla Area Patrimonio, alcapitolo “In caso di sinistro”;

c) verificare l’esistenza, la qualità e le quantitàdelle cose assicurate, determinando il valoreche le cose medesime avevano al momento delsinistro, secondo i criteri di “Liquidazione deidanni” previsti al capitolo “In caso di sinistro”;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno, comprese le spese di salvataggio, didemolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del dan-no effettuata ai sensi dell’art. 18 – lettera a), i ri-sultati delle operazioni peritali devono essereraccolti in apposito verbale, con allegate le stimedettagliate, da redigersi in doppio esemplare,uno per ognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) ed) sono obbligatori per le parti, le quali riuncia-no fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il ca-so di dolo, errore, violenza, nonché di violazionedei patti contrattuali, impregiudicata in ogni ca-

so qualsivoglia azione od eccezione inerente l’in-dennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito sirifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri periti nel verbale definitivo diperizia.I periti sono dispensati dall’osservanza di ogniformalità giudiziaria.

Art. 20 – Controversie – Arbitrato irrituale

Area SaluteLe divergenze sulla natura delle malattie e sulleloro conseguenze o sulla natura delle lesioni dainfortunio e sulle loro conseguenze o sulla misu-ra degli indennizzi possono essere demandate periscritto a due medici, nominati uno per parte, iquali si riuniscono nel Comune, sede di Istitutodi medicina legale, più vicino al luogo di residen-za dell’Assicurato.Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nomi-nano un terzo; le decisioni sono prese a maggio-ranza con dispensa da ogni formalità di legge esono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti difirmare il relativo verbale. Se una parte nonprovvede o se manca l’accordo sulla nomina delterzo medico, la scelta è fatta ad istanza dellaparte più diligente dal Consiglio dell’Ordine deiMedici avente giurisdizione sul luogo ove deveriunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto dimedicina legale, più vicino al luogo di residenzadell’Assicurato).E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ovene riscontri l’opportunità, l’accertamento defini-tivo dell’invalidità permanente ad epoca da defi-nirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegiopuò concedere una provvisionale sull’indennizzo.Ciascuna delle parti sostiene le spese del medicoda essa designato e contribuisce in misura dellametà alle spese del terzo medico.

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Art. 21 – Variazioni nelle personeassicurate

Quadro F – Diaria durante ricoveroLe variazioni nel numero delle persone assicura-te devono essere comunicate per iscritto allaFONDIARIA - SAI, la quale ne prende atto me-diante appendice.L’assicurazione rispetto alle nuove persone valedalle ore 24 del giorno del perfezionamentodell’appendice, con pagamento del maggior pre-mio che risulti dovuto. La cessazione di singolepersone assicurate non seguita da sostituzione dàluogo a corrispondente riduzione di premio apartire dalla scadenza annuale successiva alladata di comunicazione.Nel caso di mancata comunicazione di personeda includere nell’assicurazione, la garanzia neiconfronti di queste non è operativa.Se al momento del sinistro il numero delle perso-

ne assicurate indicato in polizza o successiva ap-pendice è inferiore al numero risultante dal cer-tificato anagrafico di stato di famiglia, la FON-DIARIA - SAI paga l’indennizzo nella proporzio-ne risultante fra il numero delle persone indicatein polizza o successiva appendice e il numero de-sunto dal predetto certificato, fermo il dispostodel capoverso precedente.A tal fine, dal numero delle persone risultantedal certificato di stato di famiglia non si tieneconto delle persone già escluse dall’assicurazioneai sensi dell’Art.3 delle Condizioni Generali diAssicurazione.Per contro, tale criterio proporzionale opera an-che nel caso contrario.

Art. 22 – Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non regolato dal presente con-tratto, valgono le norme di legge.

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Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito

riportato, è conforme a quello contenuto nell’originale

depositato presso il Notaio Ettore MORONE di Torino

con atto del 28/09/2001 repertorio n. 96124/14525

Mod. 7155/4

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