1 LEZIONE 1 ATTORI DELLA SICUREZZA. 2 LEZIONE 1 D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA...
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1
LEZIONE 1LEZIONE 1
ATTORI DELLA SICUREZZAATTORI DELLA SICUREZZA
2
LEZIONE 1
D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN
AZIENDAOrganigramma della sicurezza in AZIENDA
3
D. Lgs 81/08 ATTORI DELLA SICUREZZA IN
CANTIERE
Organigramma della sicurezza in cantiere
LEZIONE 1
4
D. LGS 81/08 D. LGS 81/08
ATTORI DELLA SICUREZZAATTORI DELLA SICUREZZA
• DATORE DI LAVORO
• DIRIGENTI
• PREPOSTI
• LAVORATORI
• SPP e ASPP
• MEDICO COMPETENTE
• RLS
• ADDETTI EMERGENZE E PRIMO
SOCCORSO
LEZIONE 1
5
DATORE DI LAVORO (art. 2 D. LGS 81/08)
SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON
IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE,
SECONDO IL TIPO E L’ASSETTO DELL’ORGANIZZAZIONE
NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA
ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL’UNITÀ
PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI
DECISIONALI E DI SPESA.
LEZIONE 1
6
COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA?
L’ unità produttiva e’ una sede
periferica dell’azienda, dotata di:
• autonomia tecnico – funzionale
• autonomia finanziaria (autonomo
potere di spesa del dirigente)
LEZIONE 1
7
IL DATORE DI LAVOROPUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di
vertice delle singole amministrazioni …, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
medesimo
LEZIONE 1
8
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Artt. 17 D. LGS 81/2008)(Artt. 17 D. LGS 81/2008)
PRINCIPIO GENERALEIl datore di lavoro è responsabile della salute e della
sicurezza dei lavoratori nella sua impresa
LEZIONE 1
9
Redazione del Documento Valutazione Rischi e del DUVRI
Riduzione dei rischi in azienda
Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Designazione degli addetti all’emergenza e primo soccorso
Formazione e informazione dei dipendenti
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
LEZIONE 1
10
OBBLIGHI NON DELEGABILIOBBLIGHI NON DELEGABILI
valutazione dei rischi e redazione del relativo
documento
nomina RSPP
LEZIONE 1
11
CONDIZIONI DELEGA DI FUNZIONI
Atto scritto con data certa
Delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
Attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione
e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
Attribuzione al delegato di autonomia di spesa necessaria per le
funzioni delegate
Accettazione scritta da parte del delegato
LEZIONE 1
12
Adeguata e tempestiva pubblicità
Obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
sul corretto espletamento, da parte del delegato,
delle funzioni trasferite
DELEGA DI FUNZIONI
LEZIONE 1
13
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:
ammenda da 5.000 a 15.000 €
arresto fino a 18 mesi
LEZIONE 1
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DIRIGENTEDIRIGENTE
PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E
FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO
CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI
LAVORO ORGANIZZANDO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA E
VIGILANDO SU DI ESSA.
LEZIONE 1
15
PREPOSTOPREPOSTO
PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E
FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO
CONFERITOGLI, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E
GARANTISCE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE,
CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI
LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE
POTERE DI INIZIATIVA
LEZIONE 1
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OBBLIGHI DEL PREPOSTOOBBLIGHI DEL PREPOSTO
Sovrintende e vigila su osservanza da parte dei
lavoratori di obblighi di legge, disposizioni aziendali, uso
DPI
Verifica accesso dei lavoratori con adeguate istruzioni
a zone con rischio grave e specifico
Richiede osservanza misure per il controllo delle
situazioni di emergenza e dà istruzioni per abbandono
posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile
LEZIONE 1
17
OBBLIGHI DEL PREPOSTOOBBLIGHI DEL PREPOSTO
Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato
Non richiede ai lavoratori di riprendere il lavoro in
caso di persistenza di pericolo grave e immediato
Segnala tempestivamente a datore di lavoro o
dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro,
DPI o ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro
LEZIONE 1
18
LAVORATORELAVORATORE
PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE
DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE,
SVOLGE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA
NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DI
UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O
PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE,
ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN
MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONE,
ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI
DOMESTICI E FAMILIARI
LEZIONE 1
19
CASI PARTICOLARICASI PARTICOLARI
Sono soggetti all’obbligo/dovere del datore di lavoro di fornire informazione e formazione alla Sicurezza sul lavoro anche:
• Il lavoratore a domicilio
• Il portiere (ha diritto ad una formazione di 8 ore secondo il CCNL)
• Il lavoratore a contratto di somministrazione ed il precario
• Il lavoratore da strutture di volontariato
Sono invece esclusi:
• il lavoro gratuito
• lo scambio di prestazioni
LEZIONE 1
20
IL LAVORATORE INTERINALEIL LAVORATORE INTERINALE
E’ assunto dall’agenzia di lavoro interinale ma lavora per l’impresa
utilizzatrice: chi lo deve tutelare?
Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le Società:
- l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una formazione di base
- l’impresa utilizzatrice deve completarla con le informazioni sui propri rischi
specifici e con le relative prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di
protezione, curare la sorveglianza sanitaria.
LEZIONE 1
21
OBBLIGHI DEI LAVORATORIOBBLIGHI DEI LAVORATORI
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
LEZIONE 1
22
OBBLIGHI DEI LAVORATORIOBBLIGHI DEI LAVORATORI
Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi
di sicurezza;
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
23
OBBLIGHI DEI LAVORATORIOBBLIGHI DEI LAVORATORI
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave
e incombente, dandone notizia al RLS;
LEZIONE 1
24
OBBLIGHI DEI LAVORATORIOBBLIGHI DEI LAVORATORI
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
controllo;
Sottoporsi ai controlli sanitari;
Partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento;
Non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori
LEZIONE 1
25
DIRITTI – DOVERI DEI LAVORATORIDIRITTI – DOVERI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni – partecipando in modo
attivo alla in-formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, dai
dirigenti e preposti, segnalando le deficienze dei dispositivi di sicurezza (Art. 20
comma 1 T.U.)
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
LEZIONE 1
26
SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)
In caso di:
violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza
uso improprio di macchinari ed attrezzature
mancata segnalazione di anomalie il T.U. prevede
quali sanzioni a carico del lavoratore:
arresto fino ad 1 mese
ammenda da 200 a 600 €
LEZIONE 1
27
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORIFORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed
adeguata informazioni in materia di salute e
sicurezza:
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
misure di protezione e prevenzione adottate
normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali
La formazione comprende anche l’addestramento che viene effettuata da persona esperta nel posto di lavoro
LEZIONE 1
28
IL D.LGS. 81/08IL D.LGS. 81/08
Formazione Informazione ed Addestramento
Azioni volte ad ottenere la conoscenza, la comprensione dei
pericoli presenti sul luogo di lavoro e la condivisione sulle
modalità adottate per minimizzare i rischi.
L’addestramento è rappresentato dalle azioni intraprese dai
Dirigenti e dai Preposti volte ad istruire i Lavoratori sull’uso
delle macchine e sulle procedure lavorative adottate per
minimizzare i rischi.
LEZIONE 1
29
Strumenti indispensabili per:
Aumentare il livello di sicurezza
Attivare una partecipazione reale del lavoratore
Effettuare una corretta valutazione dei rischi
Tutti gli interventi di informazione e formazione devono
essere effettuati in orario di lavoro e senza oneri
economici per i lavoratori
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTOFORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
LEZIONE 1
30
fornire notizie utili o funzionali allo svolgimento di una determinata attività
INFORMARE
FORMARE
fornire i requisiti necessari per svolgerla.
LEZIONE 1
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QUANDO SI DEVE FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE
E ADDESTRAMENTO
All’assunzione
Al trasferimento o cambiamento di mansione
All’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
Periodicamente e/o ogni qualvolta che si constata una riduzione
dell’attenzione alle norme di sicurezza da parte dei lavoratori
LEZIONE 1
32
CHI PUÒ FARE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
Datore di lavoro, dirigenti e preposti
Personale dipendente con adeguate capacità
Responsabile del S.P.P.�
Medico competente
Consulenti esterni (fornitori, liberi professionisti, istituzioni,
ecc.)
LEZIONE 1
33
LEZIONE 1
34
SINTESISINTESI
LEZIONE 1
35
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)
E' l'insieme delle persone e dei sistemi finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi nell'azienda.
Il servizio di prevenzione e protezione può essere interno all'azienda, con l'eventuale ausilio di consulenze esterne, o essere interamente affidato ad una struttura esterna. In alcuni casi può essere lo stesso datore di lavoro a svolgere in prima persona tali compiti. In ogni caso il datore di lavoro non è mai liberato dalle proprie responsabilità.
LEZIONE 1
36
Il servizio di prevenzione e protezione supporta il datore di
lavoro negli adempimenti in materia di salute e sicurezza,
nella valutazione dei rischi e nell'indicazione delle misure di
prevenzione. Propone il programma per l'informazione e la
formazione dei lavoratori.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)
LEZIONE 1
37
PREVENZIONE (art. 2 c. 1 lett. n) (art. 2 c. 1 lett. n)
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo
la misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l del
lavoro, l’esperienza e esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e salute della popolazione e dell’ integrità
dell’ambiente esterno
LEZIONE 1
38
PROTEZIONEPROTEZIONE
LEZIONE 1
la protezione consiste nelle operazioni messe in
atto per ridurre la gravità associata a un
determinato evento dannoso
39
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.)RISCHI (S.P.P.)
Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti
(ASPP) e un responsabile (RSPP)
LEZIONE 1
40
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
persona, interna o esterna all’azienda, in possesso di specifiche
capacità e requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro (a
cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi.
LEZIONE 1
41
FUNZIONI DEL RSPP
Elabora il Doumento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza Propone nuove misure di sicurezza Elabora piani di formazione Indice le Riunioni periodiche Aggiorna il D.V.R. Coordina gli appaltatori e redige il Documento Unico di valutazione delle Interferenze (DUVRI) Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza
LEZIONE 1
42
CARATTERISTICHE DEL RSPPCARATTERISTICHE DEL RSPP
Deve avere un curriculum adeguato e deve aver frequentato
corsi di specializzazione e di aggiornamento in base al
D.Lgs.195/03
Non è necessariamente un tecnico
Deve avere capacità organizzative
Può avere supporti esterni
Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti
È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a
discrezione del datore di lavoro che è responsabile della sua scelta
( c.d. culpa in eligendo
LEZIONE 1
43
L’INCARICO DI RSPPL’INCARICO DI RSPP
Prima del T.U.:
Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato
del lavoro e alle Asl il nominativo della persona
designata come RSPP (interno ovvero esterno
all'azienda)
Ora, con il T.U.:
Il datore di lavoro indica il nominativo sul DVR,
compresi gli attestati ed il curriculum
LEZIONE 1
44
Competenze degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Effettuano e coordinano la gestione delle
esercitazioni per le emergenze e le
Evacuazioni;
Effettuano le attività tecniche e di
informazione e formazione interne,
proposte dal Responsabile del Servizio;
Elaborano le procedure e le istruzione
operative per l’attuazione delle norme,
nell’ambito del Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
LEZIONE 1
45
LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 15 LAVORATORI IL DL
DEVE INDIRE ALMENTO UNA VOLTA ALL’ANNO UNA
RIUNIONE DOVE DEVONO PRESENZIARE LE EGUENTI
FIGURE:
DL O SUO RAPPRESENTANTE
RSPP
MEDICO COMPETENTE
RLS
LEZIONE 1
46
LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONELA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DURANTE TALE RIUNIONE SI DEVONO ANALIZZARE (ALMENO)
I SEGUENTI ARGOMENTI:
DVR
ANDAMENTO INFORTUNI, MALATTIE
PROFESSIONALI E SORVEGLIANZA SANITARIA
SCELTA, CARATTERISTICHE, EFFICACIA DPI
PIANO O PROGRAMMA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
LEZIONE 1
47
IL SPP SI INTERFACCIA CON...IL SPP SI INTERFACCIA CON...
Datore di lavoro
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Consulenti esterni
LEZIONE 1
48
medico in possesso di specifici titoli e requisiti
formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.
MEDICO COMPETENTE (M.C.)(DEFINIZIONE)
LEZIONE 1
49
Deve essere uno specialista in medicina del lavoro o
possedere un titolo professionale equivalente, previsto dalla
legge (art.2).
Partecipa alla valutazione del rischio ed alla redazione del
"documento di valutazione dei rischi" nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori.
MEDICO COMPETENTE (M.C.)
LEZIONE 1
50
ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
esamina i luoghi di lavoro
analizza i rischi lavorativi
visita il lavoratore
(eventualmente) richiede accertamenti specialistici
illustra al lavoratore le proprie conclusioni
spiega il significato degli esami
mantiene il segreto professionale
LEZIONE 1
51
SORVEGLIANZA SANITARIA(DEFINIZIONE)
Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
la sorveglianza sanitaria è un’attività che comporta la
partecipazione del medico alla valutazione del rischio
LEZIONE 1
52
QUANDO SI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA QUANDO SI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIASANITARIA
NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
SU RICHIESTA DEL LAVORATORE E LA STESSA RITENUTA DAL
M.C. CORRELATA AI RISCHI
TIPOLOGIE DI VISITE:
VISITA MEDICA PREVENTIVA
VISITA MEDICA PERIODICA
CAMBIO MANSIONE
CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO NEI CASI PREVISTI
LEZIONE 1
53
IN FASE PREASSUNTIVA
PER ACCERTARE STATI DI GRAVIDANZA
NEI CASI VIETATI DALLA NORMATIVA
NON SI EFFETTUA SORVEGLIANZA SANITARIANON SI EFFETTUA SORVEGLIANZA SANITARIA
LEZIONE 1
54
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)(R.L.S.)
persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
ISTITUITO A LIVELLO TERRITORIALE O DI COMPARTO
ISTITUITO A LIVELLO AZIENDALE E DI SITO PRODUTTIVO
LEZIONE 1
55
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIPER LA SICUREZZA
Fino a 15 lavoratori eletto direttamente dai lavoratori al loro interno individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del compartoproduttivoPiù di 15 lavoratori eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanzesindacali in azienda, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Qualora non si proceda alle elezioni le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriale/sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
LEZIONE 1
56
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Numero minimo dei rappresentanti:
• 1 rappresentante sino a 200 lavoratori;
• 3 rappresentanti da 201 a 1.000 lavoratori;
• 6 rappresentanti oltre i 1.000 lavoratori.
LEZIONE 1
57
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS
e’ designato dalla RSU, se esiste e’ tutelato come un
sindacalista, ma non ha una funzione sindacale ha a
disposizione un monte-ore di 40 ore annue per svolgere la
propria attività (accordi interconfederali) partecipa alle
riunioni periodiche di sicurezza
non ha diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, salvo
se prevista dal ccnl
LEZIONE 1
58
LE FUNZIONI DEL RLSLE FUNZIONI DEL RLS
e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione e’
un utile collaboratore del servizio di prevenzione e
protezione per la sicurezza di tutti può accedere ai
luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda può
esaminare la documentazione aziendale di sicurezza
(DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia
per rendersi conto del contenuto e dei programmi di
intervento necessari
LEZIONE 1
59
ADDETTI COMPITI SPECIALI
ADDETTI EMERGENZE: lavoratori con compiti e attribuzioni
specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)
ADDETTI PRIMO SOCCORSO: lavoratori con compiti e attribuzioni
specifiche per la gestione del primo soccorso
Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati
all’uso necessari dei presidi.
LEZIONE 1
60
GLI ORGANISMI PARITETICIGLI ORGANISMI PARITETICI
Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
Hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei confronti dei lavoratori e possono assumere l’incarico
di RSPP (Art. 31 comma 1 T.U.)
Fungono da prima istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
LEZIONE 1
61
SICUREZZA E LAVORI IN APPALTOSICUREZZA E LAVORI IN APPALTOIl datore di lavoro, se affida lavori (all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva) ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:• verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi inrelazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;• fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistentinell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e diemergenza adottate in relazione alla propria attività.• coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoroinerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;• coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti ilavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alleinterferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'operacomplessiva.• promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra
LEZIONE 1
62
SUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMISUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMI
• DEVONO ESSERE INFORMATI E COORDINATI SULLE
PROCEDURE DI SICUREZZA DEL COMMITTENTE
• DEVONO RICEVERE DETTAGLIATE NOTIZIE SULLE
PROCEDURE DI EMERGENZA
• DEVONO RICEVERE, PRENDERE VISIONE E FIRMARE IL
DUVRI, DOCUMENTO UNICO CONTRO I RISCHI DA
INTERFERENZE
LEZIONE 1
63
PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORIPROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
E’ vietato fabbricare, vendere, noleggiare e la concedere in uso
macchine, attrezzature da lavoro e impianti non rispondenti alle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione beni soggetti a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle documentazioni previste dalla
legge.
LEZIONE 1
64
GLI INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI, MACCHINE O
ALTRI MEZZI TECNICI DEVONO ATTENERSI:
ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAI FABBRICANTI DEI
MACCHINARI E DEGLI ALTRI MEZZI TECNICI PER LA PARTE DI
LORO COMPETENZA
LEZIONE 1
65
SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELASOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI
• Se possibile devono lavorare a piano terra
• Una persona, preferibilmente fra gli addetti all’emergenza,
deve essere specificamente incaricata di assistere ognuno di
loro in caso di emergenza
LEZIONE 1
66
SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
LAVORATRICI MADRI E GESTANTI
• La Legge n. 1204/71 ed il D.P.R. n. 1026/76, prevedevano già una serie di tutele: il D.P.R. n. 645/96 ha ampliato e precisato queste prescrizioni
• la tutela scatta da quando il Datore di lavoro viene informato della novità
• Il personale femminile deve essere informato di eventuali rischi specifici legati allo stato di gravidanza e della necessità di renderlo noto immediatamente
• la lavoratrice gestante deve essere inviata al Medico competente che ne definirà l’idoneità alla mansione, con eventuali prescrizioni cautelative
LEZIONE 1
67
Personale con attività esterne
• deve essere autorizzato una volta per tutte, con eventuale
riferimento all’uso di veicoli aziendali o personali
• va sempre tenuta sotto controllo la scadenza delle patenti di tali
incaricati
SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELASOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
LEZIONE 1
68
RESPONSABILITA’
IL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA PUO’ COMPORTARE:
• RESPONSABILITA’ CIVILI COPERTE CON L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI INAIL
• RESPONSABILITA’ PENALI E’ APPLICATA ALLA PERSONA FISICA CHE CON AZIONI OD OMISSIONI HA CONTRIBUITO A CAUSARE IL DANNO
LEZIONE 1
69
LA RESPONSABILITÀ PENALE• La Responsabilità penale comporta la condanna per un reato; a tal fine sidevono distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmente) in delitti econtravvenzioni:• I delitti hanno la caratteristica di essere generalmente reati di danno(sanzioni: multa e/o reclusione) e, cioè, le relative fattispecie vengonointegrate solo quando si verifichi un evento lesivo di posizioni giuridichesoggettive tutelate dall’ordinamento. Per quanto d’interesse, tali fattispeciesono generalmente quelle previste e sanzionate dagli artt. 451 (omissionecolposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesionicolpose) e 589 (omicidio colposo) c. p., salvo altre e più gravi.• Le contravvenzioni sono caratterizzate dall’essere reati di pericolo (sanzioni:arresto o ammenda) e come tali la sola inosservanza ad un determinatoobbligo è sufficientead integrarne la fattispecie, rimanendo irrilevante l’elemento soggettivo deldolo, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento lesivo.
LEZIONE 1
70
LA RESPONSABILITÀ CIVILE• Più estesa di quella penale è la responsabilità civile del R.S.P.P. derivante dall’inesattoadempimento dei propri compiti, così come sanciti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, e/odall’esecuzione di atti dolosi o colposi che causino danni. Questa responsabilità vieneconsiderata qualora il D.d.l. adempia correttamente ai suoi doveri nei confronti delR.S.P.P., come previsto dall’art. 18, comma 2 del D. Lgs. 81/2008: “il datore di lavorofornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioniin merito a:a) La natura dei rischi;b) L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misurepreventive e protettive;c) La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) I dati di cui al comma 1, lettera r del D. Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattieprofessionali;e) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;Le informazioni ed i dati forniti al S.P.P. costituiranno il metro di valutazionedell’adeguatezza dei comportamenti del R.S.P.P.Si rimanda infine agli aggiornamenti del D. L.gvo 106/2009 in particolare alle modifichedegli artt. 14, 16, 17.
LEZIONE 1
71
ASSICURAZIONE E INDENNIZZO
LEZIONE 1
72
MECCANISMI ASSICURATIVI E PREVENZIONEMECCANISMI ASSICURATIVI E PREVENZIONE
• I meccanismi assicurativi delle lavorazioni hanno implicazioni di
tipo prevenzionale
• Le modalità di indennizzo di infortuni e malattie professionali
aiutano alla definizione delle eventuali colpe
• Gli incentivi stimolano le aziende alla messa in atto di adeguate
politiche prevenzionali.
LEZIONE 1
73
L’assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali gestita
dall’INAIL ha in sé modalità e meccanismi che hanno una valenza
di tipo prevenzionale: stimolano cioè il mondo del lavoro ad
abbattere il fenomeno. Perché le categorie e le singole aziende
con tassi infortunistici ridotti usufruiscono di riduzioni sui premi
assicurativi.
Esistono inoltre incentivi economici che stimolano le aziende ad
adottare comportamenti virtuosi in tema di SSL.
E’ sempre bene usare dei numeri e ricordare i dati della sezione I,
in Italia il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali
costa circa il 3% del PIL.
LEZIONE 1
74
ELEMENTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVOELEMENTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
I soggetti del rapporto assicurativo sono:
• Il DL: paga i tassi di premio in proporzione al rischio
delle lavorazioni e alle retribuzioni
• L’INAIL: gestisce i premi ed eroga le prestazioni a
infortunati e vittime di malattie professionali
• Il lavoratore: riceve le prestazioni
LEZIONE 1
75
DEFINIZIONE DEL TASSO
Ogni azienda paga all’INAIL un tasso di premio definito
dall’inquadramento della propria lavorazione nella TARIFFA
DEI PREMI
•Elenco e classificazioni di lavorazioni corrispondenti ai
diversi rischi
•Suddiviso in Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività
LEZIONE 1
76
DENUNCIA INIZIALEDENUNCIA INIZIALE
• All’inizio di ogni impresa le lavorazioni sono comunicate con
la denuncia di inizio attività
• Sulla base dei dati forniti viene definito l’inquadramento
tariffario
• Eventuali variazioni delle lavorazioni vanno comunicate in
seguito
• Il DL si può opporre alla tariffa assegnata e fare ricorso
LEZIONE 1
77
OSCILLAZIONE DEL TASSOOSCILLAZIONE DEL TASSO
• Nel primo biennio di attività il tasso può oscillare per
l’applicazione di misure di prevenzione
• Dal secondo biennio il tasso oscilla con un meccanismo
analogo al bonus malus della RC auto sulla base
dell’andamento infortunistico
• L’oscillazione può arrivare al 35% del tasso
• La prevenzione conviene all’impresa
LEZIONE 1
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
Si tratta di regolamenti aziendali e complessi di procedure atte a
regolare la gestione della SSL in un ottica di massima riduzione
dell’incidenza di infortuni e malattie professionali
LEZIONE 1
79
L’adozione di un sistema di gestione della sicurezza
sul lavoro è finanziato dall’INAIL con una riduzione del
tasso (pari al 10 o al 5% in funzione delle dimensioni
aziendali)
Il presupposto è che adottando un SGSL l’azienda
costerà di meno all’istituto: se adotti un SGSL sei
meno a rischio
LEZIONE 1
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PREMI SPECIALIPREMI SPECIALI
basati sul presupposto che il
personale esposto a particolari
agenti nocivi ha una probabilità
maggiore di contrarre malattie
professionali
LEZIONE 1
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E’ il caso del premio silicosi (esposizione a silice cristallina) e asbestosi
(esposizione a fibre di amianto) che comportano un aumento per la singola
azienda soggetta del tasso base applicato alla voce di tariffa.
Questo tipo di misura ha una forte valenza prevenzionale in quanto incoraggia
l’impresa alla riduzione dell’esposizione e all’adozione di materie alternative
che non comportano l’assoggettamento al sovrappremio .
In verità ormai l’esposizione ad amianto (materiale bandito dal 1992) è limitata
alle imprese che si occupano di bonifiche o ad alcune particolari manutenzioni
industriali o attività estrattive. L’esposizione a silice si è fortemente ridotta negli
ultimi decenni anche se a questo miglioramento delle condizioni di lavoro si è
affiancata una progressiva riduzione dei limiti di esposizione dettati dagli
organismi di riferimento.
PREMI SPECIALI
LEZIONE 1
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Le prestazioni sono proporzionali alla remunerazione del lavoratore e consistono in diverse forme di sostegno che possono riguardare anche i familiari.
PRESTAZIONI 1
In caso di malattia o infortunio sul lavoro l’INAIL eroga le
prestazioni economiche al lavoratore o ai familiari:
•Indennità temporanea (lesioni reversibili)
•Indennità permanente (lesioni irreversibili)
•Danno biologico
•Altri tipi do sostegno per istruzioni figli, rendite per
allontanamento da mansione a rischio ecc.
LEZIONE 1
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Prestazioni 2
• La prestazione è proporzionale al danno subito e alla
retribuzione percepita dall’infortunato
• Le diverse invalidità sono soggette a periodiche revisioni
con visite mediche specifiche
LEZIONE 1
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INCENTIVI
L’INAIL incentiva dal 2000 diverse attività di tipo prevenzionale con finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi
•Realizzazione di corsi di formazione
•Realizzazione di prodotti per la formazione
•Adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
•Interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro
LEZIONE 1
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Macchine e attrezzatureMacchine e attrezzature
LEZIONE 1
86
• Nel 2007 circa la metà degli infortuni sono stati causati in Italia da
macchine, attrezzature e veicoli.
• Le cause e le modalità di accadimento sono tristemente note e
sistematiche.
• Sono conteggiati anche gli infortuni su veicoli (in itinere)
MACCHINE E INFORTUNI
LEZIONE 1
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Definizione di macchina
• attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il
lavoro;
• uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, lo smontaggio;
LEZIONE 1
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La zona pericolosaLa zona pericolosa
• zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute
o la sicurezza dello stesso;
• apparecchi di sollevamento, tramogge, nastri trasportatori…
LEZIONE 1
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LAVORATORE ESPOSTO
• Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
• Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una
attrezzatura di lavoro.
LEZIONE 1
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OBBLIGHI DEL DLOBBLIGHI DEL DL
L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 il DL obbliga il DL a seguire un percorso
di valutazione e autorizzazione
-nella scelta dell’attrezzatura,
-nella sua installazione,
-nel suo utilizzo,
Tali obblighi giungono fino alla manutenzione mentre alcune
responsabilità rimangono a carico del produttore
LEZIONE 1