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Gli attori della SicurezzaGli attori della Sicurezza

Ruoli e FunzioniRuoli e Funzionia cura del Servizio di Prevenzione e Protezione VSSP

Seminario: “Il T.U. sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro"

Torino, 11 novembre 2009

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Testo coordinato del D.Lgs.09/04/’08 n° 81con le modifiche introdotte da:

- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 - Legge del 27 febbraio 2009, n. 14

- Legge 7 Luglio 2009 n° 88.- Legge del 2 agosto 2008, n. 129- Legge del 6 agosto 2008, n. 133

• N° 13 Titoli

• N° 51 Allegati

• 362 pagine

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Proviamo a sintetizzare la struttura del nuovo Decreto, varato sull’esperienza del D.Lgs. 626 e sulle

sentenze della Magistratura dal 1996 ad oggi

Il D. Lgs. 81/2008 ha creato un MODELLO DI AZIENDA SICURA con tre peculiarità:

1. I soggetti tutelati dal Datore di Lavoro (lavoratori o terzi – v. Sentenza Corte di Cassazione n° 13296 del 30/03/‘09);

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la struttura del nuovo Decreto 2

2) I soggetti Destinatari degli Obblighi di Sicurezza e Penalmente Responsabili:

Nelle aziende si avranno così due linee:– Linea Operativa ( Dat. Lav., Dirig., ecc.)

Con particolare riguardo all’art.16 del D.Lgs. 81 in merito alle “Deleghe”;

– Linea Consultiva (Servizio Prevenzione e Protezione) Con il Medico Competente a disposizione delle due linee.

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la struttura del nuovo Decreto 3 3) la Cultura della Sicurezza - ovvero acquisire prima e

diffondere poi la cultura della Sicurezza:

– la Valutazione dei Rischi ed il DVR – analisi di tutti i rischi ed indicazione delle misure di prevenzione e protezione

– l’Informazione e la Formazione (effettivamente recepita) – obblighi indelegabili del D.L. . Anche i Dirigenti ed i Preposti debbono fare percorsi di formazione alla sicurezza;

In tutto questo contesto i Lavoratori devono fare la loro parte, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81

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D.Lgs. 81/’08 - art. 2 comma 1, lettera b Datore di Lavoro

• nella definizione del D.Lgs. 81/08 è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa .

• Il D.Lgs. precisa responsabilità e compiti, nonché quali funzioni possono essere delegate a terzi .

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Datore di Lavoro 2

• Datore di lavoro è, quindi, innanzitutto il soggetto titolare del rapporto di lavoro, cioè colui che, personalmente o nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, dà il lavoro (assume, gestisce, disciplina e paga) ovvero la persona fisica che ha la responsabilità dell'amministrazione nel suo complesso o di un settore della stessa in quanto

titolare di poteri decisionali e di spesa.

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Datore di Lavoro 3

• Per la determinazione dei limiti di responsabilità sarà fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari effettivamente disponibili e gestibili dal Presidente/dirigente/funzionario.

• Quando non vi sono i mezzi finanziari disponibili per gli interventi necessari alla sicurezza, il d.l. o Presidente/dirigente ha comunque l'obbligo di attivarsi nel limite delle sue possibilità e competenze per segnalare tempestivamente le necessità agli organi superiori adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili o necessarie, non ultima la sospensione dell'attività lavorativa.

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Chi è il Volontario?

• In base all’art. 2 comma 1 lettera a) il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266, è equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto stesso, ad un “lavoratore” a sua volta definito con lo stesso articolo “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari “.

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Quindi, cosa osserviamo?

• quello che conta in materia di sicurezza è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di un’organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro, il quale, nel caso in esame, è da individuare nel responsabile legale dell’associazione.

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Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008

• Da quanto emerge dal comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 il Testo Unico “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati” discende che l’associazione/organizzazione VSPP è tenuta ad assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi all’effettuazione della valutazione dei rischi, all’informazione e formazione dei lavoratori equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ecc.

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nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico ………

• Per espressa indicazione, poi, di quanto è riportato nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico, i volontari, pur essendo equiparati ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai lavoratori, possono non essere computati come tali solo ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi

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Con il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal Correttivo D.Lgs. n. 106/2009, si modifica…..

• dal 20 agosto 2009, dobbiamo concentrare l’attenzione soprattutto sulla DEFINIZIONE DI LAVORATORI (ART. 2)

L'articolo 2, comma 1, lettera a), è stato modificato, depennando i volontari del servizio civile e i volontari come definiti dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 dalla definizione di equiparati ai lavoratori, viene così meno la possibilità di procedere sic et simpliciter all’equiparazione a fini di salute e sicurezza sul lavoro dei volontari ai “lavoratori”.

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Campo di applicazione: volontariato

Nei confronti delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, della C.R.I e del Corpo naz.le del soccorso alpino e speleologico, oltre ai volontari dei VV.FF. le disposizioni del decreto saranno oggetto di un’apposita normativa che terrà conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Nei confronti di tutti gli altri volontari rientranti nella specifica legge 266/91 si dovranno applicare le disposizioni previste all'art. 21 per i lavoratori autonomi.

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Lavoratore Autonomo?

Lavoratore autonomo: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un

compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare e

l’unico prestatore d'opera della ditta.

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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli

conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

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l'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/’08 1

• Il legislatore ha reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che l’associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari)”.

• Questa è però un’eventualità, in mancanza della quale il volontario resta penalmente responsabile qualora non rispetti l'articolo 21 citato del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare le lettere a e b del comma 1.

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Obblighi del Datore di Lavoro

• Al volontario che presta la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (Presidente dell’Associazione), è peraltro, invece, dovuta da parte di questi specifica informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

• Inoltre, si precisa che il Datore di lavoro "è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione".

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Rischi da interferenze

• In questo caso i rischi da interferenza sono praticamente tutti quelli presenti, non essendo il volontario, per definizione, un soggetto che opera professionalmente, il che implica anche, ad esempio, la necessità di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari.

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Gli “attori” della prevenzione

- ALTRI DATORI DI LAVORO- APPALTATORI MEDICO

COMPETENTE

LAVORATORIAUTONOMI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONERAPP. LAV. SICUREZZA

MANUTENTORIINSTALLATORI FORNITORI …..

DIRIGENTI PREPOSTI

DATORE DI LAVORO

PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

ORGANI DI VIGILANZA

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PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/’08

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Negli art.icoli 18 e 19 del t.u. sono contenuti gli obblighi formali degli Organi di staff

• il responsabile del servizio di sicurezza: RSPP ; • il servizio di sicurezza (interno/esterno), esistente in molti casi

prima del d.lgs. 81/2008; • i supporti professionali integrativi interni/esterni (istituibili

mediante incarichi); • parzialmente, il medico competente (come supporto

consulenziale), quando non incide direttamente sull'assetto organizzativo aziendale (mediante provvedimenti "sanitari" autonomi o direttamente operativi).

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art.2 D.Lgs. 81 - Gli organi di linea "naturali”sono il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i

lavoratori.

definizione• d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

• e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

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Sicurezza sul Lavoro: definire una colpa

• La Cassazione ha più volte chiarito che per definire la colpa dei "soggetti" aziendali è necessario stabilire i limiti delle "competenze" e le "sfere dei doveri" in base al principio della "responsabilità differenziata", tenendo conto non solo delle "qualifiche" ma anche delle "attribuzioni affidate" e delle "attribuzioni volontariamente assunte".

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Deleghe e incarichi col nuovo t.u.

A questo punto cerchiamo di dare una definizione

semplice e chiara della delega come strumento di organizzazione aziendale, alla luce del nuovo"testo unico".

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Deleghe e incarichi col nuovo t.u. 2

La "delega" è un provvedimento aziendale che sottintende un passaggio di funzioni operative primarie da un organo aziendale di vertice (sovraordinato: frequentemente "datore di lavoro") ad altro organo aziendale sottordinato (dirigente, preposto).

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DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)

• Si prevede che l’obbligo di vigilanza richiesto al Datore di lavoro (Presidente pro tempore) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite è da considerarsi assolto solo in caso di "adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4" e non di mera adozione come avveniva con la formulazione precedente.

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Comma 3, art. 16 TUS correlato

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Art. 16 del T.U.: la delega di funzioni da parte del D. L. è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

• che essa risulti da atto scritto recante data certa ;

• che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

• che la delega sia accettata dal delegato “per iscritto".

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Attribuzioni, competenze e compiti sono determinati e determinabili all'interno di funzioni: affidare un compito equivale ad

“affidare” un segmento di funzione operativa

• a seguito di idonee deleghe, i delegati potranno riconoscersi depositari delle sole funzioni operative trasferite dal "delegante" o congiuntamente depositari di funzioni connaturate alla "posizione" esistente nell'organigramma aziendale e funzioni integrative traslate (con delega).

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I poteri decisionali sono sempre connaturati alla funzione

• Partendo da necessari presupposti organizzativi ed amministrativi è così possibile conseguire concretamente e con la consapevolezza necessaria da parte dei singoli operatori, un’adeguata ripartizione funzionale e delle competenze in ambito prevenzionale, all'interno dell’Associazione.

• Tale ripartizione deve rendere configurabile inequivocabilmente un’equilibrata e "diffusa" ripartizione di "responsabilità" in stretta connessione con effettive "possibilità operative".

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Quali rischi si possono correlare ai luoghi di lavoro?

Titolo II “Luoghi di lavoro”Capo I disposizioni generali Art 62 – 67

Capo II Sanzioni art 68Allegato IV

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Rischi di natura strutturale (altezza, cubatura, pavimenti, porte, finestre, scale, ecc.);

Rischi conseguenti a non adeguata conservazione dei luoghi (manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ecc.);

Rischi connessi alle caratteristiche degli impianti fissi (energia elettrica, illuminazione, acqua, gas, ecc.);

Rischi inerenti i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.);

Rischi inerenti le condizioni di “vivibilità” degli ambienti (microclima, rumore, vibrazioni, fumi, gas, ecc.);

Rischi correlabili alle caratteristiche degli impianti di emergenza (dispositivi antincendio, allarmi, protezioni contro le scariche atmosferiche, ecc.)

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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: hanno in capo la responsabilità relativa alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro DVR e Segnalazioni

Preposto e Dirigente : ricevono le segnalazioni e ne avanzano eventualmente di proprie attivando i servizi preposti alla loro soluzione

Volontario/Lavoratore: segnala le anomalie riscontrate in via gerarchica

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Mantenere sgombre le uscite di emergenza e le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza (art. 64 c.1 l.b D.Lgs 81/2008)

Vie di circolazione e uscite di sicurezza

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Porre attenzione alla necessità di regolare manutenzione tecnica per eliminare, il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e verificare la regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate

(art. 64 D.Lgs 81/2008)

Manutenzione e Pulizia

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Pavimenti

(All. IV punto 1.4.9-1.4.10)

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

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Locali Magazzino/archivio

Mantenere vie di passaggio sgombre; Evitare accumulo di sporcizia e materiali inutili che

aumentano il carico d’incendio; Mantenere in ordine il materiale depositato o

archiviato (ad es. in armadi o scaffalature);

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E' vietato adibire al lavoro in locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aereazione, all’illuminazione ed alla protezione contro

l'umidità.

Locali sotterraneiArt. 65 D.Lgs 81/2008

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Le responsabilità nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro

Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 – 73Allegati dal V al VII

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Definizione Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

Caratteristiche e Controlli Le attrezzature devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e soggette a manutenzione e controlli periodici secondo frequenze stabilite con riferimento a quanto fissato dal costruttore e dalle norme di buona tecnica.

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Prima dell’immissione sul mercato o la messa in servizio il costruttore dovrà attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza

Espletate le procedure di certificazione sarà apposta sulla macchina la marcatura CE

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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e periodico, che deve essere effettuato da persona competente

Dirigente: organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa

Preposto: sovraintende all’attività lavorativa e controlla la sua corretta esecuzione

Volontario/Lav.Auton.: Utilizza correttamente le attrezzature in base all’Informazione, Formazione, Istruzioni ed Addestramento ricevuti.

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Dispositivi di Protezione Individuale

Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”Capo II - Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale art 74 – 79Allegato VIII

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Definizione di Dispositivo di Protezione Individuale :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro

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Il D.L., il D.L.D. e il Dirigente Verificano/forniscono al lavoratore D.P.I. idonei ed adeguati ai tipi di rischi correlati alle lavorazioni da eseguire e mantenerli in efficienza curandone la manutenzione e la sostituzione

Il Preposto sovrintende e vigila sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I

Il Volontario/Lavoratore utilizza in modo appropriato i DPI (messi o meno) a sua disposizione.

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Dove reperire le info necessarie sui DPI

Organizzazione Aziendale VSSP

•Adeguatezza ai rischi•Condizioni d’uso•Esigenze del lavoratore•Ergonomia•Compatibilità con altri

DPI

Nota informativa del fabbricante

•Categoria di appartenenza•Prestazioni •Limiti d’impiego•Istruzioni per l’uso•Conservazione e

manutenzione

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Preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. Contenuto:a) le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione; b) le prestazioni ottenute per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

Nota informativa

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d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura;h) riferimenti delle direttive applicate; i) identificazione organismi notificati che intervengono nella certificazione dei DPI.

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Rischio elettrico

Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche art 80 – 87

Allegato IX

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La presenza di un impianto

elettrico rappresenta:

• rischio di elettrocuzione per le persone• rischio di incendio per i beni

Tutti i materiali, i macchinari, e le apparecchiature elettriche, nonché le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti

a regola d’arte.

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Anomalie più frequenti dovute a:

prese e spine adattatori cordoni di prolunga

Copertura griglie di aerazione apparecchiature elettriche

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Rischio elettrico

Raccomandazioni dell’I.E.C. (International Electrotechnical Commission)

• evitare l’uso di prolunghe e di adattatori multipli• non tirare mai la spina dal cordone• richiedere la sostituzione di prese, spine o cavi

danneggiati (evitare bricolage)• non impedire la ventilazione dell’apparecchio

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Rischio elettrico

e ancora• richiedere il controllo degli apparecchi nei quali siano

entrati liquidi o che abbiano subito urti meccanici• non depositare su apparecchi elettrici borse o recipienti

contenenti liquidi• non alimentare apparecchi installati in locali ad alto rischio

tramite prolunghe da prese installate nei locali adiacenti

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Riferimenti sanzionatori titolo II-III• Titolo II – Luoghi di lavoro

• Titolo III – Capo I – Attrezzature• Titolo III – Capo II – DPI

• Titolo III – Capo III – Rischio elettrico

Non sono riportate sanzioni per Dirigenti e Preposti.

Comportamenti difformi dalla norma sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi comuni.

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Segnaletica di salute e sicurezza

Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”Capo I - Disposizioni generali. Art 161 – 164Capo II - Sanzioni. Art 165 – 166Allegati XXIV e XXXII

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Quando, anche a seguito della valutazione, risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati si ricorre alla

segnaletica di sicurezza.

Segnaletiche di Sicurezza

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Valutazione

Rischio Residuo

Segnaletica di salute e sicurezza

Obbligo del Datore di Lavoro

Datore di LavoroD.L. DelegatoDirigentePreposto

Sanzioni

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FORMA

COLORE

SIMBOLO

Divieto

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Avvertimento

Salvataggio Prescrizione

Pericolo di inciampo

Doccia di sicurezza

Calzatura di sicurezza

obbligatoria

Estintore

Antincendio

+ +

IL CARTELLO

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Movimentazione Manuale

Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”

Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 169Capo II – Sanzioni. Art 170 – 171

Allegato XXXIII

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Valutazione dei RischiDiagramma di Flusso

L’attività lavorativa prevede uno spostamento dei carichi?

E’ possibile ricorrere a dei mezzi di ausilio?

Rischio residuo

Procedere al calcolo dell’indice di rischio

NO

NO

FINE

E’ possibile meccanizzare o automatizzare?

SI

NO

NOSI

SI

SI

NOSI

Rischio residuo

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NIOSH - Sollevamento

Peso Max X Fattori:

– Altezza;– Dislocazione;– Orizzontale;– Asimmetria;– Frequenza;– Presa.

= Peso Raccomandato

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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione del rischio, adozione delle Misure, fornitura delle Attrezzature, Informazione, Formazione e Addestramento

Dirigente

Lavoratore: Attua le misure, Usa attrezzature,Partecipa a formazione, informazione e addestramento, si sottopone ai controlli sanitari previsti

Preposto

SanzioniMisureAttrezzatureInformazioneFormazione

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Videoterminali

Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 171Capo II – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e dei preposti. Art 174 – 177Capo III – Sanzioni. Allegato XXXIV

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Valutazione del Rischio

• Analizzare i posti di lavoro• Adottare le misure appropriate• Organizzare i posti di lavoro

Lavoratore: persona che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per almeno venti ore settimanali (pause di 15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al

videoterminale)

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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Organizzazione posti di lavoro, Sorveglianza sanitaria, Informazione e Formazione.

Dirigente

Preposto

SanzioniMisureOrganizzazione posti di lavoroPauseSorveglianza sanitariaInformazioneFormazione

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Di chi è la responsabilità?

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Es. VISITA PER RISCHIO VDT: Intervista anamnestica mirata Esame clinico-funzionale del

rachide e degli arti superiori

ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI: visita oculistica altre consulenze specialistiche

mirate al rischionei casi ritenuti necessari dal medico competente

preventiva periodica (di norma una volta l’anno

o con periodicità diversa decisa dal medico competente)

alla cessazione del rapporto di lavoro

SORVEGLIANZA SANITARIA: M C

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Agenti Fisici

Titolo VIII “Agenti fisici”Capo I – Disposizioni generali. Art 180 – 186Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Art 187 – 198Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. Art 199 – 205Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Art 199 – 205Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione radiazioni ottiche artificiali. Art 199 – 205Allegati XXXV - XXXVII

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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Informazione, Formazione e

Sorveglianza sanitaria

Dirigente

Preposto

SanzioniMisureInformazioneFormazioneSorveglianza sanitaria

Comportamenti difformi dalla norma sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi comuni

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Rumore e Vibrazioni

sono rischi di entità trascurabile per quanto riguarda le nostre sedi di lavoro

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Campi Elettromagnetici

Entra in vigore il 30 aprile 2012

Il Datore di Lavoro valuta di tutti i rischi

Art. 17 c. 1 let. a

Norme di Buona Tecnica (CEI)

La protezione dei lavoratori dalle Radiazioni Ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs. n. 230 del 1995

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Valutazione Campi Elettromagnetici

Relazione tecnica delegata a persona qualificata esterna

Valutazione Radiazioni Ionizzanti

Relazione tecnica a cura dell’Esperto Qualificato

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Radiazioni ottiche artificiali

Entra in vigore il 26 aprile 2010

Il Datore di Lavoro valuta di tutti i rischiArt. 17 c. 1 let. a

Norme di Buona Tecnica (CEI)

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Sostanze Pericolose

Titolo IX “Sostanze pericolose”Capo I – Protezione da agenti chimici. Art 221 – 232Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Art 233 – 245Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Art 246 – 261Capo IV – Sanzioni. Art 262 – 265Allegati XXXVIII - XLII

R45 R49 R46

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Agenti chimiciCapo I - Art 221 – 232

Definizione (art 222) “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”

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Sostanze pericolose (D.Lgs. 52/97);

Preparati pericolosi (D.Lgs. 285/98);

Agenti chimici che possono comportare

un rischio per la sicurezza e la salute

dei lavoratori;

Agenti Chimici Pericolosi

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Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un

determinato periodo di riferimento.

Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di

effetto, nell'appropriato mezzo biologico.

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Informazioni Etichettatura

• Nome della sostanza o del preparato• Provenienza• Frasi di Rischio• Simboli e indicazioni di pericolo• Frasi di prudenza

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Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti

1)Identificazione sostanza/preparato e produttore2)Composizione/informazione sugli ingredienti3)Indicazione dei pericoli4)Misure di pronto soccorso5)Misure antincendio6)Misure in caso di fuoriuscita accidentale7)Manipolazione e stoccaggio

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Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti

8)Controllo dell’esposizione/protezione individuale9)Proprietà fisiche e chimiche10)Stabilità e reattività11)Informazioni tossicologiche12)Informazioni ecologiche

13)Considerazioni sullo smaltimento

14)Informazioni sul trasporto

15)Informazioni sulla regolamentazione

16)Altre informazioni

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Agenti Cancerogeni e Mutageni

Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono …

cancerogeni: provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

mutageni: produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

R45 R49 R46

R40 R68

Cat. 1 e 2

Cat. 3

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Agenti Cancerogeni e Mutageni

Sono esclusi dal presente titolo:

Radiazioni ionizzanti : D.Lgs 230/95 e smi

Amianto : D.Lgs 81/2008 Tit IX Capo III

Non risulta un utilizzo sistematicodi tali prodotti

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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Esposizione non prevedibile, Informazione, Formazione e Sorveglianza sanitaria.

Dirigente

Preposto

Sanzioni•Formazione•Misure•Sostituzione e riduzione•Esposizione non prevedibile• Informazione •Sorveglianza sanitaria

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Amianto

Vengono citate: manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica.

Attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto.

Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

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Rischio Biologico

Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”Capo I – Disposizioni generali. Art 266 – 270Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 271 – 278Capo III – Sorveglianza sanitaria. Art. 279 – 281 Capo IV – Sanzioni. Art 282 – 286Allegati XLIV – XLVIII

Sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il  particolare tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidibiologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza ed il numero di occupanti in un ambiente di lavoro, il microclima, ecc.

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AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

• Batteri Gram negativi• Stafilococchi• Legionelle

• Virus Rhinovirus (virus raffreddore)• Virus influenzali

• Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.

• Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

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Atmosfere esplosive

Titolo XI “Atmosfere esplosive” Capo I – Disposizioni generali. Art 287 – 288 Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 289 – 296 Capo III – Sanzioni. Art 282 – 286 Allegati XLIX – LI

Bassa probabilità del concretizzarsi del Rischio nelle attività di volontariato

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Classificazione rischio incendio della Sede :

basso

Prevenzione Incendi

“L’azione intesa ad anticipare l’incendio, eliminare le probabilità di insorgenza e

l’insieme degli interventi volti a limitare i danni conseguenti al manifestarsi

dell’incendio”

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Protezione passiva:- barriere antincendio;- strutture resistenti al fuoco (REI);- sistemi di vie d’uscita.

Protezione attiva:- estintori,- rete idrica antincendio;- armadi antincendio;- dispositivi di segnalazione e allarme;- impianti di rivelazione d’incendio.

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Rischio incendio

Cause e pericoli di incendio più comuni:• fumare • deposito o manipolazione non idonea di sostanze

infiammabili;• accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile;• negligenza nell’uso di fiamme libere;• inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione

delle apparecchiature;• impianti elettrici o utilizzatori difettosi;• interventi su impianti elettrici da personale non qualificato;

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Servizio Prevenzione e Servizio Prevenzione e

ProtezioneProtezione

grazie per grazie per l’attenzione!l’attenzione!