Corso Resp 12 Lezione Sicurezza

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Sicurezza in azienda

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Sicurezza in azienda

Costituzione italiana Art. 32: la Repubblica tutela la

salute come diritto fondamentale dell’individuo

Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme

Art. 38: i lavoratori hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati in caso di infortunio

Codice civile Art. 2087: l’imprenditore è tenuto

ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

Codice penale Art. 437: Rimozione di cautele

contro infortuni sul lavoro Art. 451: omissione colposa di

cautele Art. 590: lesioni personali colpose

Statuto dei lavoratori Art. 9: i lavoratori hanno diritto a

controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

Norme in materia di prevenzione infortuni DPR 547: norme per la

prevenzione degli infortuni DPR 303: norme generali per

l’igiene sul lavoro DL 277: norme per il

miglioramento della protezione dai rischi

DL 626/94 (adesso DL 81/08) Recepisce alcune direttive

comunitarie Luoghi di lavoro Attrezzature di lavoro Dispositivi di protezione individuali Agenti cancerogeni videoterminali

Ex DL 626/94: ruolo del lavoratoreIl D.Lgs. 626/94(adesso D.Lgs 81/08) attribuisce ai lavoratori un ruolo di notevole importanza nellaorganizzazione e realizzazione della sicurezza

Sufficiente preparazione di base su problemi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

aiutano il lavoratore a raggiungere velocemente quel ruolo attivo e diretto che il decreto vuole realizzare

Ex 626/94: figure di riferimento Datore di lavoro Lavoratore subordinato Servizio di prevenzione e

protezione dai rischi Medico competente

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Datore di lavoro Responsabile del servizio di

protezione e prevenzione Rappresentante dei lavoratori Medico competente Addetti alle emergenze

Figure di riferimento Dirigente: assomma in se poteri,

funzioni e responsabilità. E’ il sostituto del datore di lavoro

Preposto: ha funzioni di controllo e sorveglianza con ridotti poteri organizzativi e disciplinari

Modello gerarchico rigido

Modello gerarchico rigido

Lavoratori

Datore Lavoro

Staff Preposti

COMANDO CONTROLLO

PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NON FUNZIONA

Prevenzione partecipata

Modello di prevenzione partecipata

Lavoratori

RLS

RSU

S.P.P.

Datore Lavoro

Staff

Preposti

Misure generali di tutela Art. 3

Valutazione dei rischi Eliminazione dei rischi (progresso

tecnico) Riduzione dei rischi alla fonte Programma della prevenzione Sostituzione di ciò che è pericoloso

Misure generali di tutela Art. 3

Priorità alla protezione collettiva Limitazione del n° di lavoratori esposti Utilizzo minimo di agenti chimici,

biologici, ecc. Controllo sanitario dei lavoratori Allontanamento dei lavoratori per

rischi connessi allo stato di salute

Misure generali di tutela Misure igieniche Misure di emergenza Uso di segnali di avvertimento Manutenzione Informazione e formazione Istruzioni adeguate ai lavoratori

Obblighi del datore Il datore è tenuto all’osservanza

delle misure generali di tutela Il datore deve elaborare un

documento di valutazione dei rischi

Obblighi del datore

• Datore di

lavoro

OrganizzazioneNomina responsabile e lavoratori

Spp - Medico competenteadotta disposizioni, documenta

e coordina

Valutazione rischi

compie la valutazione sotto la sua responsabilità

Informazione e formazione

Informa e forma i lavoratori

Realizzazione

Deve operare per rendere effettiva la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,intervenendo sugli impianti per eliminare o

ridurre i rischi, fornendo mezzi di protezione

Consultazione: deve consultare il Rls per coinvolgere i lavoratori sui temi della sicurezza

Riunioni periodiche

“convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto”

“dalla riunione viene redatto verbale”

Accordo Interconfederale 22/6/1995

La convocazione può essere richiesta anche dal rls, quando ve ne siano i motivi

Almeno un incontro l’anno

Valenza istituzionale quindi la presenza delle figure obbligatorie deve essere completa

Valutazione dei rischi Relazione sulla valutazione dei

rischi e criteri utilizzati Misure e attrezzature per la

prevenzione Programma di attuazione delle

misure

Valutazione del rischioLa valutazione del rischio (D. Lgs 626/94) va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni.

La valutazione del rischio è pertanto un’operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro.

Valutazione del rischio l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti

nel ciclo lavorativo; l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi

di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;

la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Valutazione del rischio

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:- assenza di rischio di esposizione;

- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;

- presenza di un rischio di esposizione.

Valutazione del rischio Nel primo caso (assenza di rischio di esposizione) non

sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso (presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa) la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.

Nel terzo caso (presenza di un rischio di esposizione) si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 4 del D. Lgs 626/94.

Valutazione del rischio

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

Rischi di natura infortunistica Rischi di natura igienico-

ambientale Rischi di tipo trasversale

Insalubrità

LAVORO

Fatica fisicaPosizioniIntensitàDurata

Incidenti Organizzazione lavoroStress psicologico

Insalubrità

AMBIENTE

Fatt. fisici-meccaniciMicroclima

IlluminazioneRumore

VibrazioniRadiazioni ionizzanti

e non

Fatt. chimiciGas, vapori

FumiPolveri

Sostanze tossichecon attività acuta

o cronica

IncidentiFatt. biologici

AllergeniMicrorganismi

Rischi di natura infortunistica

I rischi infortunistici sono dovuti a: Strutture Macchine Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendio-Esplosioni

Rischi infortunistici: Carenze strutturali dell’ambiente di lavoro

altezza dell’ambiente superficie dell’ambiente volume dell’ambiente illuminazione (normale o in emergenza) pavimenti (lisci o sconnessi) pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) solai (tenuta) soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) botole (visibili e con chiusura a sicurezza) uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) porte (in numero sufficiente in funzione del personale locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria)

Rischi infortunistici: Manipolazione di sostanze pericolose

Sostanze infiammabili Sostanze corrosive Sostanze comburenti Sostanze esplosive

Rischi infortunistici: Carenze degli impianti

protezione degli organi di avviamento protezione degli organi di trasmissione protezione degli organi di lavoro protezione degli organi di comando Macchine con marchio CE (Rif. Direttiva Macchine

89/392 CEE) Macchine prive di marchio CE (Rif. Al DPR 547/55) protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento protezione nell’uso di ascensori e montacarichi protezione nell’uso di apparecchi a pressione

(bombole, circuiti) protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine

e simili

Rischi infortunistici: Carenze di sicurezza elettrica

Idoneità del progetto Idoneità d’uso Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere

a rischio di incendio e/o esplosione Impianti speciali a caratteristiche di

ridondanza

Rischi infortunistici: Rischi da incendio e esplosione

Presenza di materiali infiammabili d’uso Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche

strutturali e di aerazione) Presenza di depositi di materiali

infiammabili(caratteristiche strutturali di ventilazione d i ricambi di aria)

Carenza di sistemi anti-incendio Carenza di segnaletica di sicurezza

Rischi di natura igienico-ambientale

Dovuti a: Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici

Rischi igienici-ambientali: Agenti chimici

Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:

Ingestione contagio cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas,

vapori

Rischi igienici ambientali: Agenti fisiciRischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono

in vari modi con l’organismo: Rumore Vibrazioni radiazioni non ionizzanti (sorgenti di microonde,

radiazioni UV, luce laser) microclima (temperatura, umidità, condizionamento,

ventilazione, calore) illuminazione

Rischi igienici-ambientali: Agenti biologiciRischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto

cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni e/o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione:

Emissione involontaria (emissione di polveri organiche, impianti di condizionamento

Emissione incontrollata (impianti di depurazione) Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di

impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo

Rischi trasversali I rischi trasversali sono individuabili nel rapporto

tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro. Tale rapporto è inserito in un quadro di compatibilità e interazioni di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.

Comprendono: Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili

Rischi trasversali: Organizzazione del lavoro

Processi di lavoro usuranti (lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno)

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio

Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza

Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza

Movimentazione manuale dei carichi Lavoro ai video terminali.

Rischi trasversali: Fattori psicologici

Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità

Complessità delle mansioni e carenza di controllo

Reattività anomala a condizioni di emergenza

Rischi trasversali: Condizioni di lavoro difficili

Lavoro con animali Condizioni climatiche esasperate Ergonomia delle attrezzature di protezione

personale e del posto di lavoro.

Obblighi dei lavoratori Il lavoratore è responsabile della

propria sicurezza e salute e deve: Osservare le disposizioni e istruzioni

impartite Utilizzare correttamente i macchinari,

gli utensili, le sostanze, ecc.

Obblighi dei lavoratori Utilizzare correttamente i DPI Segnalare al datore e ai preposti Non rimuovere o modificare le

protezioni Sottoporsi ai controlli sanitari Contribuire all’adempimento degli

obblighi

Rappresentante dei lavoratori È eletto in tutte le aziende

(direttamente o tramite le rappresentanze sindacali)

Accede ai luoghi di lavoro È consultato preventivamente per:

Valutazione dei rischi Prevenzione Formazione Designazione degli addetti

Rappresentante dei lavoratori Riceve informazioni sulla

valutazione dei rischi Riceve formazione adeguata Partecipa alla riunione periodica

del servizio di sicurezza

Rischio È il prodotto di una PROBABILITà

CHE SI VERIFICHI IL DANNO per una ENTITà DEL DANNO

Cos’è il rischio

Gestione del rischio

Documento di valutazione dei rischi

Individuazione dei DPI; Definizione del programma di

formazione; Definizione del programma di

sorveglianza sanitaria

Documento di valutazione dei rischi

E' compito dell'analista scegliere il grado di E' compito dell'analista scegliere il grado di

disaggregazione necessario (eventualmente disaggregazione necessario (eventualmente

limitandosi al livello dell'attività) per limitandosi al livello dell'attività) per

l'individuazione dei pericoli e dei danni connessi l'individuazione dei pericoli e dei danni connessi

ad una data mansione.ad una data mansione.

Elemento Descrizione

Mansione Individua un insieme di compiti (attività) da svolgere per il raggiungimento di un obiettivo operativo completo in sè (es.: esecuzione di un test).

Attività E' una parte della mansione, intendendo con ciò ogni singolo compito.

Attività unitaria

E' una parte della attività, intendendo con ciò ogni singola operazione che compie l’operatore.

Analisi del rischioLa mappatura dei rischi a livello globale avviene attraverso la matrice di

rischio, che permette di combinare le probabilità (che si verifichi l’evento considerato) e la gravità (delle prevedibili conseguenze) in modo indicizzato (indice di criticità).

Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità – 1

Matrice di rischio

Analisi del rischioL'analisi dei rischi permette di associare ad ogni danno, corrispondente

ad un pericolo, una valutazione circa la gravità del danno stesso e la probabilità che si verifichi, è possibile procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi, distinguendo in rischi elevati, accettabili o trascurabili (o comunque in fasce di livello di rischio) facilitando quindi il processo decisionale.

Definizione di evento

Sicurezza

Sicurezza

Errori umani e di sistema

Definizione di prodotto sicuro.

E’ definito “SICURO” il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l’impiego del prodotto o considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Sorveglianza sanitaria Certifica l’idoneità sanitaria a

svolgere il lavoro Viene ripetuta con una periodicità

stabilita dalla legge Al lavoratore deve essere rilasciata

copia degli accertamenti

SORVEGLIANZA SANITARIA- E’ effettuata dal MEDICO COMPETENTE (art.

16 e 17 D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), a cura e spese del Datore di Lavoro;

- Si articola in:- a) Visita medica preventiva;- b) Visite mediche periodiche.

- Le suddette visite sono integrate da esami ed accertamenti (previsti per legge o stabiliti dal Medico Competente) e sono sempre concluse da un Giudizio di Idoneità alla mansione specifica.

Medico competente E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con

titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:

- deve conoscere l’ambiente di lavoro;- deve effettuare le visite mediche preventive e

periodiche dei lavoratori a rischio;- deve tenere ed aggiornare la documentazione

sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale;- deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione, all’informazione e alla formazione dei lavoratori, all’organizzazione del pronto soccorso.

Medico competente E’ un medico specialista in Medicina del Lavoro (o con

titolo equipollente), nominato dal datore di lavoro, a sue spese, che:

- deve conoscere l’ambiente di lavoro;- deve effettuare le visite mediche preventive e

periodiche dei lavoratori a rischio;- deve tenere ed aggiornare la documentazione

sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale;- deve partecipare, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione, all’informazione e alla formazione dei lavoratori, all’organizzazione del pronto soccorso.

GIUDIZIO DI IDONEITA’- deve informare il lavoratore sugli

accertamenti a cui viene sottoposto, sui risultati degli stessi e sul giudizio di idoneità. A richiesta del lavoratore, deve fornire copia degli accertamenti effettuati;

- deve informare il datore di lavoro DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’.

ASL

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL può inoltre con proprio provvedimento (disposizione) imporre la sorveglianza sanitaria per altre lavorazioni che siano soggette all’assicurazione contro le malattie professionali, quando tali lavorazioni siano ritenute pericolose per la salute ovvero vi sia presenza di agenti chimici pericolosi oppure sia utile in relazione alle situazioni di lavoro, ai CC.NN.LL vigenti nell’unità produttiva e sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori e dell’Azienda.

Operatori VDT

Operatori VDT

Operatori VDT

Operatori VDT

Note sulle caratteristiche VDT

Definizioni relative al VDT Videoterminale: schermo

alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato

Definizioni relative al VDT Posto di lavoro: l’insieme che

comprende le attrezzature munite di VDT che comprende tastiera, accessori opzionali, telefono modem, stampante, sedia, piano di lavoro, nonché l’ambiente immediatamente circostante

Definizioni relative al VDT Lavoratore: colui che utilizza il

posto di lavoro con VDT

Analisi rischi per VDT Il datore analizza i rischi relativi a:

Rischi per la vista e gli occhi Postura e affaticamento fisico e

mentale Condizioni ergonomiche e di igiene

ambientale

Misure di prevenzione Adeguata ventilazione Adeguata illuminazione Sorveglianza sanitaria Formazione einformazione Organizzazione del lavoro interruzioni

Interruzioni Il lavoratore ha diritto a pause

di15’ ogni 120’ comprese nell’orario di lavoro e non cumulabili

Le pause vanno intese come attività differenti

Tipi di lavoro VDT: immissione dati Mani sulla tastiera Sguardo sul testo da digitare Posizione forzata Sforzo sulla muscolatura di tendini

e braccia

Tipi di lavoro VDT: dialogo Sguardo rivolto allo schermo Minore fatica visiva Maggiore concentrazione e stress Minore tendenza a assumere una

posizione forzata

Disturbi dei lavoratori VDT Mal di schiena, dolori alla nuca,

bruciore agli occhi, lacrimazione Dolori alle spalle, alla schiena, alle

braccia e alle mani

Disturbi dei lavoratori VDT Disturbi agli occhi:

Maggior sforzo di adattamento Abbagliamento Sfarfallamento dei caratteri Caratteri non nitidi

Prescrizioni minime

Caratteri Caratteri definiti Caratteri di grandezza sufficiente Spazio adeguato tra linee di testo

Prescrizioni minime Immagine

Stabile Esente da sfarfallamento

Prescrizioni minime Schermo

Orientabile Inclinabile Antiriflessi e riverberi Schermo antiradiazione

Prescrizioni minime Tastiera

Inclinabile Separata dallo schermo Superficie opaca antiriflesso Simboli sui tasti con contrasto

Prescrizioni minime Piano di lavoro

Superficie poco riflettente Di dimensioni sufficienti Con disposizione flessibile di schermo

e tastiera Supporto per documenti stabile e

regolabile

Prescrizioni minime Sedile di lavoro

Stabile Permette libertà di movimento Permette una posizione comoda Schienale regolabile

Prescrizioni minime Posto di lavoro

Di dimensioni adeguate Consente agevoli cambiamenti di

posizione

Prescrizioni minime Illuminazione

Illuminazione sufficiente Contrasto appropriato con lo schermo Finestre evitano riflessi con lo

schermo Dotate di dispositivi di copertura

adeguati

Prescrizioni minime Il rumore non deve perturbare

l’ambiente Il calore prodotto non deve essere

eccessivo

Consigli Controlli periodici Riposare la vista (guardare fuori

dalla finestra) Evitare di fumare al VDT Attenzione agli effetti di ansiolitici,

tranquillanti, sonniferi, ecc.

Consigli Schiena eretta Distanza dallo schermo tra i 50 e i

90 cm Monitor leggermente più basso

dell’altezza dello sguardo

Movimentazione carichiNegli Stati Uniti il low-back pain determina una media di

28,6 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori; le patologie del rachide sono la principale causa di limitazione lavorativa nelle persone con meno di 45 anni e gli indennizzi per patologie professionali della colonna assorbono il 33% dei costi totali di indennizzo.

In Italia, le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, le affezioni croniche di gran lunga più diffuse.

Movimentazione carichi

Movimentazione carichi1. Individuazione dei compiti che comportano una movimentazione

manuale potenzialmente a rischio2. Meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione di

carichi per eliminare il rischio3. Ausiliazione degli stessi processi, laddove ciò non sia possibile, e/o

l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio

4. Uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento

5. Sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale

6. Informazione e la formazione degli stessi lavoratori

Movimentazione manuale carichi

Movimentazione manuale carichi

Ambiente e MMC

MMC: problemi del lavoratore

MMC: movimentazione corretta

MMC: elementi da considerare

MMC

Applicazione di tecniche di valutazione del rischio connesso alla movimentazione dei carichi, mediante modalità derivabili dalla letteratura e da linee guida internazionali, che tengono conto dei riferimenti indicati nel D.Lgs 626/94 Titolo V. Esempio Metodo di NIOSH:applicabile ad azioni di sollevamento, con la possibilità di individuare il cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che a partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. E’ quindi possibile ricavare l’indice sintetico di rischio sulla base del quale definire le misure di adeguamento.

Analisi delle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari

Caratteristiche dell’ambiente

Lavori elettrici in sicurezza

Elmetto con visiera

Parti attiveAttrezzo isolato

Guanti isolanti

Vestiario idoneo che non lasci scopertoparti del tronco o degli arti

Non si può operare se non è assicurata

UNA DOPPIA PROTEZIONE ISOLANTE

Non si può operare se non è assicurata

UNA DOPPIA PROTEZIONE ISOLANTE

I guanti isolanti, prima del loro impiego, devono essere verificati a vista e gonfiati per accertarsi che non vi siano

lacerature

I guanti isolanti, prima del loro impiego, devono essere verificati a vista e gonfiati per accertarsi che non vi siano

lacerature

RumoreIl Rumore è un suono percepito come sensazione sgradevole.

Effetti: dipendono principalmente dall’intensità del rumore e dalla durata dell’esposizione.

A livello uditivo l’esposizione a rumore elevato per tempi

prolungati può determinare l’insorgenza di ipoacusia neurosensoriale bilaterale.

Gli effetti extrauditivi, quali quelli sull’apparato digerente, sul cuore e sul sistema nervoso centrale, sono meno conosciuti e la reale capacità del rumore di causare malattie a carico di tali organi è controversa.

In edilizia le principali fonti di rumore sono: macchine per il movimento terra; betoniere; seghe circolari; compressori; gruppi elettrogeni; martelli e scalpelli demolitori; mole flessibili ecc.

Normativa sul rumore

Rumore nell’ambiente di lavoro

Misura del rumore

Obblighi del datore di lavoro

Rumore: Obblighi del datore di lavoro

Rumore: Prescrizioni

Segnali di pericolo

                    

  Vietato fumare o usare fiamme libere

                    

  Divieto di spegnere con acqua

                    

  Divieto di accesso alle persone non autorizzate

                    

  

Vietato fumare

Segnali di avvertimento

                    

  Materiale infiammabile o alta temperatura

                    

  Pericolo generico

                    

  Sostanze corrosive

                    

  Sostanze velenose

Segnali di prescrizione

                    

  Protezione obbligatoria degli occhi

                    

  Guanti di protezione obbligatoria

                    

  Protezione obbligatoria dell’udito

                    

  Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Tutela delle lavoratrici madriAi sensi dell’art. 4 del D. Lgs 151/2001 il datore di

lavoro è tenuto ad attuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sul posto di lavoro con riferimento ai rischi particolari legati alla presenza di agenti e condizioni di lavoro.

Pari opportunità: Legge n.1204 del 30 dicembre 1971

Finalità

Introdurre elementi di tutela

a favore delle lavoratrici madri

Lavoratrici interessateDivieto di licenziamentoEsonero da determinati lavori Astensione obbligatoriaAstensione facoltativaSostituzione lavoratrici assentiRiposi giornalieri

Pari opportunità:Legge n.903 del 9 dicembre 1977Finalità

Introdurre elementi di parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro

Recepimento: artt.3 e 37 Costituzione italiana art.119 Trattato di Roma Direttive comunitarie anni ’70 – ‘80

Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977

Parità di retribuzione per prestazioni uguali o di pari valore

Parità nell’accesso al lavoro, all’orientamento, alla formazione, all’aggiornamento professionale

Parità nell’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e nell’avanzamento di carriera

Diritto di rappresentare l’impresa

Pari opportunità: Legge n.903 del 9 dicembre 1977

… inoltre

Divieto di lavoro notturno

Astensione obbligatoria delle lavoratrici per adozione/affidamento preadottivo

Astensione, in alternativa e date certe condizioni, per il padre lavoratore, anche se adottivo/affidatario

Decreto legislativo 2 feb. 02 n. 25

COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO - I

Nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi cosa sia esso sostanza o preparato di natura chimica che rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto rientrano all'interno del campo di applicazione di questo decreto anche quelle sostanze già prese in considerazione dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto non sostituisce le disposizioni specifiche in materia di agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le integra), sia quelle sostanze che pur non essendo pericolose per loro stessa definizione possono comunque rappresentare un pericolo in determinate condizioni, come ad esempio l'acqua bollente o l'azoto liquido;

COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO - II

La produzione, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze

chimiche comporta una serie di rischi potenziali da esposizione che possiamo definire Rischio

chimico. Possiamo distinguerli in due grandi campi, che spesso sono contemporaneamente

presenti nei luoghi di lavoro:

COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO - III

rischi per la sicurezza e rischi acuti: esplosione, incendio, ustioni chimiche,

lesioni oculari da contatto, avvelenamento, asfissia;

rischi per la salute dovuti all'esposizione cronica a sostanze tossiche o nocive:

malattie professionali quali per esempio silicosi, bronchite cronica, tumori.

Rischio chimico: Definizioni

Rischio chimico: Definizioni

Rischio chimico

Rischio chimico

Rischio chimico: valutazione

Sorveglianza sanitaria

Monitoraggio biologico

Cos’è l’amianto

Cos’è l’amianto

Perché è pericoloso

Perché è pericoloso

Perché è pericoloso

Quali malattie può provocare

Dove è stato utilizzato

Dove è stato utilizzato

L’amianto a casa

Cosa fare?

RISCHIO VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono causate sia da strumenti vibranti manuali che da macchine operatrici. Le prime, a frequenza elevata, interessano il segmento mano-braccio-spalla; le seconde, a frequenza bassa, interessano il corpo intero.

La “ Malattia da strumenti vibranti ” è causata dal microtrauma ripetuto del segmento mano-braccio. Ci sono concause o fattori scatenanti quali: il freddo, postura e contratture muscolari, peso e forma dello strumento. Le manifestazioni principali sono rappresentate da: fenomeno di Raynaud secondario, artropatie, malattia di Dupuytren.

RISCHIO VIBRAZIONI

I danni causati dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, per la guida di macchine operatrici, sono rappresentati essenzialmente dall’ artrosi precoce della colonna vertebrale dorso-lombare. Le possibili misure di prevenzione vanno dalla scelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di colpi, all’adozione di sedili ergonomici, alla riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i vari lavoratori esposti.

RISCHIO VIBRAZIONI

Rischio polveriNelle aziende sono spesso presenti polveri miste di varia

composizione che comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo e polvere di gesso o di calce. Si tratta di polveri a basso o nullo contenuto di silice libera cristallina. Si producono per azioni meccaniche quali lavori di demolizione, manipolazione di materiali polverulenti o friabili.

Rischio polveriLavori di saldatura con produzione di fumi si effettuano in

genere nei lavori di carpenteria in ferro e di idraulica. Polveri e fumi determinano patologie acute e croniche di

tipo irritativo a carico delle vie respiratorie e dei polmoni. Patologie più specifiche possono determinarsi in relazione alla presenza nei fumi e nelle polveri di particolari agenti chimici. La presenza di silice cristallina può essere causa di quadri di fibrosi polmonare (forme iniziali di silicosi).

Le misure di prevenzione consistono nell’utilizzo di sistemi di aspirazione (saldatura), di utensili a bassa velocità, nella bagnatura dei materiali, e nell’adozione di dispositivi di protezione individuale.

La programmazione della Gestione della Sicurezza nel Sistema di Gestione Aziendale(OHSAS 18001)

Perché sul lavoro, anche dopo l’entrata in vigore della 626/94, si continua a morire tutti i giorni?

Rispondere a questa domanda non è facile ma è comunque un dovere:

Morale Giuridico

Art. 41 Costituzione

L’iniziativa privata economica è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla:

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana… .-

Art. 2087 c.c. L’imprenditore è

tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Miglioramento Continuo !

I datori di lavoro, i dirigenti e i

preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono all'attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni demeritanti dai rischi predetti;

c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Normativa degli anni 50 DPR 547/55: DPR 303/56:

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 4 del D. Lgs. 626/94il datore di lavoro: comma 2 lett. c) :...programma le misure

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

comma 5 lett. b) . .. aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

HOSAS 18001

Politica di SSL

Pianificazione

Implementazione

ed attività

Controllo ed azioni correttive

Riesame della Direzione

Continuità del Miglioramento

COMPARAZIONE

Norme Giuridiche Norme Volontarie

Norme Giuridiche

547/55 303/56 277/91 494/96

626/94

Norme Volontarie

ISO 9000 ISO 14000

OHSAS 18001

Valutazione dei rischiD. Lgs. 626/94

art. 4 comma 1: il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

OHSAS 18001 4.3.1: l’organizzazione dovrà

stabilire e mantenere delle procedure per

l’identificazione dei rischi la valutazione dei rischi e l’implementazione delle

necessarie misure di controllo.

Queste dovranno includere: le attività di routine e le

attività straordinarie; le attività di tutto il

personale che ha accesso al luogo di lavoro (inclusi fornitori e visitatori);

le strutture del luogo di lavoro, siano esse fornite dall’organizzazione o da altri.

-->

Valutazione dei rischi

4.3.2.: l’organizzazione dovrà stabilire e mantenere delle procedure per identificare e conformarsi ai requisiti legislativi e agli altri requisiti di SSL che sono applicabili.

Struttura e ResponsabilitàD. Lgs. 626/94

art. 4 comma 4 lett. a): il datore di lavoro designa il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione….;

art. 4 comma 4 lett. b):designa gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione….;

art. 8 comma 2: il datore di lavoro designa….. tra cui il Responsabile del Servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate… .

Art. 9 comma 4: il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

OHSAS 18001 4.4.1: I ruoli, le responsabilità

e le autorità del personale che

gestisce, esegue e verifica

attività che influenzano i rischi di SSL delle attività, delle strutture e dei processi dell’organizzazione devono essere definite, documentate e comunicate al fine di facilitare la gestione della SSL. -->

La responsabilità ultima per

la salute e sicurezza sul lavoro resta dell’Alta Direzione.

L’organizzazione dovrà designare un membro dell’Alta Direzione (ad esempio in una grande organizzazione, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo) con la specifica responsabilità di assicurare che il sistema di gestione della SSL sia propriamente implementato in modo conforme ai requisiti in tutte le sedi e in tutte le sfere di attività dell’organizzazione.

Struttura e Responsabilità

Struttura e ResponsabilitàD. Lgs. 626/94

art. 5 comma 1: ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

OHSAS 18001 4.4.1: tutti quelli che hanno

responsabilità di gestione dovranno dimostrare il loro impegno per la continuità del miglioramento della prestazione di SSL.

Informazione Formazione Addestramento

D. Lgs. 626/94 art. 21 comma 1: il datore di

lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su i rischi…, sulle misure di protezione adottate…, sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.. .

Art. 22 comma 1: il datore di lavoro… assicura che ciascun lavoratore… riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

OHSAS 18001 4.4.2: Il personale dovrà essere

competente per svolgere i compiti che possono avere un impatto sulla SSL nel luogo di lavoro. La competenza dovrà essere definita in termini di adeguata

istruzione,

formazione e/o

esperienza.

Informazione Formazione Addestramento

D. Lgs. 626/94 art.38 comma 1 lett.b): i lavoratori

incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

art 43, comma 5: in ogni caso l’addestramento è indispensabile

a) per ogni DPI che ai sensi dl D. Lgs. 475/92, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

OHSAS 18001 4.4.2: l’organizzazione dovrà definire e

mantenere delle procedure per assicurare che il personale che lavora ad ogni funzione e livello sia consapevole

dell’importanza della conformità alla politica, alle procedure di SSL e ai requisiti del sistema di gestione della SSL;

delle conseguenze effettive o potenziali per la SSL delle loro attività e dei benefici per la SSL del miglioramento delle prestazioni personali;

dei propri ruoli e responsabilità nel perseguire la conformità alla politica, alle procedure di SSL e ai requisiti del sistema di gestione della SSL, inclusi la predisposizione di ogni cosa per le emergenze ed i requisiti di risposta;

delle conseguenze potenziali dello scostamento dalle specifiche procedure operative.

Consultazione e comunicazione

D. Lgs. 626/94 art. 7 comma 1 lett. b): il datore

di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, fornisce agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

OHSAS 18001 4.4.3: l’organizzazione dovrà

avere delle procedure per assicurare che le informazioni relative alla SSL siano comunicate al/dal personale e alle/dalle altre parti interessate.

Il coinvolgimento del personale e le disposizioni relative alle consultazioni dovranno essere documentate e le parti interessate dovranno essere informate.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione

D. Lgs. 626/94 art. 11 comma 1: nelle aziende,

ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il M.C. ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

OHSAS 18001 4.6: l’Alta Direzione

dell’organizzazione dovrà riesaminare il sistema di gestione della SSL ad intervalli da essa prestabiliti per assicurare la sua continua adeguatezza ed efficacia.

Il processo di riesame da parte dell’Alta Direzione dovrà assicurare che siano state raccolte tutte le informazioni necessarie perché la Direzione possa svolgere la sua valutazione.

Questo Riesame dovrà essere documentato.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi / Riesame della Direzione

D. Lgs. 626/94 art. 11 comma 2: nel corso della

riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento (di valutazione dei rischi), di cui all’art. 4, commi 2 e 3 ;

b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

art. 17 comma 1 lett. g): (..il M.C.) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati.

OHSAS 18001 4.6: Il riesame della direzione

dovrà valutare anche la possibile necessità di cambiamenti

nella politica, negli obiettivi e negli altri elementi del

sistema di gestione della SSL alla luce dei risultati

degli audit del sistema di gestione della SSL;

del mutare delle circostanze;

dell’impegno per la continuità del miglioramento .

OHSAS 180013.11sistema di gestione:parte del sistema complessivo di gestione che

facilita la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell’organizzazione. Include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, implementare, raggiungere, riesaminare e mantenere la politica dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

626

PianificazioneD. Lgs. 626/94

?????? …… i DPI? Li ho distribuiti,

ma tanto non li usa nessuno!

….. se si sta a guardare tutto, non si lavora più!

…… è tutto a posto, è venuto l’ingegnere ha detto che va bene!

…… ha tutto il

commercialista!!!

!!!!!!!!

OHSAS 18001 4.3.4: l’organizzazione dovrà

stabilire e mantenere un programma di SSL per raggiungere i suoi obiettivi. Questo programma dovrà includere la documentazione:

a delle responsabilità e delle autorità definite per il raggiungimento degli obiettivi nelle relative funzioni e ai relativi livelli dell’organizzazione;

b i mezzi con cui ed i tempi entro cui gli obiettivi devono essere raggiunti.

Amare un sistema di gestione di SSL è eccessivo!!!

Volerlo è invece indispensabile.

Approccio mentaleD. Lgs. 626/94

Imposizione

Tassa

Inutile

OHSAS 18001

Scelta

Investimento

Utile

VerificaD. Lgs. 626/94

art. 11

OHSAS 18001

audits

riesame della direzione

DocumentazioneD. Lgs. 626/94

documento di valutazione verbalizzazione RR art. 11 registro infortuni registri vari ( alcuni dei quali

non ancora ben definiti a causa del ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi)

FRAMMENTARIA E NON SUFFICIENTE

OHSAS 18001

manuale procedure istruzioni operative verbalizzazione degli audits verbalizzazione delle N.C. verbalizzazione delle A.C. verbalizzazione del riesame

della direzione

MOLTO IMPEGNATIVA ED ESAURIENTE

ComportamentiD. Lgs. 626/94

Non incide a sufficienza

OHSAS 18001

Incide profondamente

Conclusioni

Perché la 626, che comunque rivolge la propria attenzione molto più agli uomini, rispetto alla normativa degli anni ‘50, non è ancora riuscita ad incidere sui comportamenti?

Conclusioni I successi o gli insuccessi, difficilmente

derivano da un’unica causa ed io credo che sarebbe possibile fare un lungo elenco di concause esterne alla 626 che ne hanno provocato il parziale fallimento:

impreparazione culturale mancanza di professionisti esperti e/o comunque

certificati inadeguatezza delle strutture applicazione spesso più formale che sostanziale

(vedi Monitoraggio 626) ecc..

Conclusioni

Ma vi sono alcune cause intrinseche alla 626 che hanno limitato i risultati che ci si aspettava e che sono:

la documentazione inadeguata; una formazione troppo generica e teorica; un addestramento appena accennato; ma soprattutto manca quasi

completamente la verifica del Sistema messo in atto.

Conclusioni

Ma nonostante ciò, si può

senz’altro dire che la 626 non solo

non è stata inutile, ma anzi è stata

fondamentale!

Conclusioni Non credo che saremmo qui oggi a

parlare di sistemi di gestione di SSL, addirittura da integrare con quelli di

Ambiente e Qualità, se la 626 non avesse fatto da ariete nello sfondare il muro di indifferenza che aveva ricoperto tutta la normativa antinfortunistica precedente.

Conclusioni Certo il sistema messo in piedi dalla 626 è un sistema

incompleto che va integrato. Credo che tale integrazione con le OHSAS 18001 non solo

sia possibile, ma anzi sia naturale e doverosa per tutti gli imprenditori che, indipendentemente dalla tipologia e dalle dimensioni delle proprie imprese, vogliano adottare, nel rispetto dell’art. 2087 del codice civile:

“... le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.”

(Si.Ge. P.I.)Sistema di Gestione per la Prevenzione

Integrata

Conclusioni

Ma in realtà nessuna azienda sia in grado di costruire un

buon sistema di gestione della Qualità, se non coordinandolo ed integrandolo con quelli relativi all’Ambiente e alla Sicurezza dei Lavoratori.

Qualità e normativa

Documenti Normativi

Sistemi Qualità

Industria e Marcatura CE

Ricerca

Conclusioni

Direttiva macchine

Direttiva macchine

Direttiva macchine

Direttiva macchine

Direttiva macchine

Direttiva macchine

Direttiva macchine

Definire lo Stato dell’Arte nei rispettivi settori di

competenza sulla base delle attuali tecnologie e

conoscenze

Finalità

Facoltativo

Cogente

Volontario

Esempio:

Direttiva CEE 84/539

Esempio:

L.46/90

Esempio: Apposizione

Marchi di Qualità

In quanto la sua applicazione è resa obbligatoria da precise disposizioni di Legge

Nei casi in cui la Legge lo prevede come condizione sufficiente ma

non esclusiva per poter dimostrare la necessaria rispondenza alla Regola o Stato dell’Arte o ai

Requisiti essenziali (Direttive CEE)

In quanto la rispondenza alla normativa rappresenta una garanzia

interna all’azienda e/o un fattore strategico di competitività

Documenti NormativiFinalità ed Uso

Uso

CE

Norme di Prodotto

/Impianto

Costruzione

Sicurezza

Prestazioni

Standard dimensionali e di interfaccia

Norme di SistemaQualità (ISO 9000)

Ambiente (EN 14000)

Norme di Processo

Misurazione e controllo dei processi industriali

Metodi di prova e di misura

Tecnologie di fabbricazione (norme di uso generale)

Sistemi di automazione industriale (applicazioni informatiche nell’industria)

Documenti NormativiTipologia

CE

Documenti NormativiIter per la pubblicazione delle Norme CEI

CE

Obiettivi primari da raggiungere

(es. per un’automobile: consumi ridotti, bassa rumorosità, comfort di guida, design,

ecc.)

Prestazioni qualificanti

Rispondenza fra le prestazioni qualificanti dichiarate (o implicitamente promesse o previste) e

quelle effettiveQualità

Livello delle prestazioni qualificantiEccellenza

Sistemi QualitàConcetti e definizioni principali

CE

Elaborazione di un Manuale della Qualità in cui vengono raccolti i documenti riguardanti la Gestione della Qualità dell’azienda; in particolare debbono essere analizzati e descritti in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti trattati nei rispettivi punti facenti parte di questo elenco.

Definizione di specifiche procedure tecniche e gestionali per l’organizzazione, la gestione ed i controlli delle varie attività operative riguardanti la progettazione e realizzazione del prodotto o servizio oggetto dell’attività e le conseguenti verifiche finali.

Pianificazione ed effettuazione di appositi audit atti a verificare l’adeguatezza e la corretta applicazione delle procedure tecniche e gestionali contenute nel Manuale della Qualità.

Verifica dell’adeguatezza delle risorse umane (organigramma), strumentali (attrezzature) ed ambientali (locali) in relazione a quanto riportato nella Politica della Qualità.

Definizione del settore operativo dell’Azienda

Individuazioni delle prestazioni qualificanti e dei conseguenti obiettivi primari da raggiungere, a questo si dà il nome di: “Politica della Qualità”

Definizione ed attuazione del Riesame della Direzione sulla base dei risultati degli audit sia per quanto attiene le non conformità riscontrate, l’adozione di azioni correttive ed eventuali interventi migliorativi.

Predisposizione di un adeguato sistema di formazione ed informazione di tutti i soggetti (ai vari livelli) coinvolti nel S.Q. in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni.

Sistemi QualitàSchema tipico per la realizzazione di un S.Q.

CE

Gruppi principali coinvolti Aspettative o esigenze tipiche

Qualità del prodotto o servizioClienti/Utenti

Soddisfazione nel lavoro/carrieraDipendenti

Risultati dell'investimentoProprietari

Continue opportunità di lavoroSubfornitori

Sistemi QualitàAspettative ed esigenze tipichedei gruppi coinvolti in un S.Q.CE

Sistemi QualitàSistema Qualità Italia

Organismi internazionali (EA - CEN - CENELEC - ISO - IEC)

CE

Industria e Marcatura CE

Obiettivi dell’Unione Europea

Realizzare un grande mercato garantendo la libera

circolazione di persone, capitali, merci e servizi.

Preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, la sicurezza e la protezione dell’ambiente e dei

consumatori

CE

Industria e Marcatura CE

Direttive EuropeeRelative alla sicurezza e alla salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente

Direttive SocialiChe coinvolgono l’uso e lo

smaltimento dei prodotti e quindi primariamente destinate agli

utilizzatori(es. Direttiva 89/391 recepita in Italia dalla L.626/94 relativa alla sicurezza e salute dei

lavoratori)

Direttive di ProdottoMirate alla libera circolazione dei

prodotti e destinate quindi ai costruttori degli stessi

Direttive di Prodotto Antecedenti il

“Nuovo Approccio”(anni 60-70)

Direttive di Prodotto “Nuovo

Approccio”

CE

Industria e Marcatura CE

Direttive di Prodotto Antecedenti il“Nuovo Approccio”

Definizione dettagliata dei requisiti tecnici per ogni singolo prodotto

Difficoltà di codificare in modo unitario specifiche

tecniche disparate e pertanto campo di

applicazione limitato

Imbuto della decisione finale, in

quanto richiesta votazione unanime in seno al Consiglio CE e pertanto tempi di

elaborazione

ultradecennali

Rapida obsolescenza ed estrema rigidità

del contenuto tecnico in quanto facente

parte integrante della

Direttiva stessa

Difficoltà in merito all’interpretazione

autentica dei dettami e dell’estensione

della legge (ad es. non viene definito il

ruolo dell’Organismo

Notificato).

CE

Industria e Marcatura CE

Direttive di Prodotto “Nuovo Approccio”Principali atti preparatori

ModuliDecisione 93/465

Relativa alle procedure di valutazione della conformità:dal controllo interno di fabbricazione

(Mod.A) all’utilizzo di un sistema qualità completo ed approvato (Mod.H) in

relazione alla criticità (pericolosità) del prodotto.

Nuovo Approccio

Risoluzione del 7/5/85

1) Vasto campo di applicazione.2) Libera circolazione garantita ai prodotti rispondenti ai requisiti essenziali definiti nelle singole Direttive.3) Interpretazione tecnica dei requisiti essenziali demandata alle norme armonizzate (CEN/CENELEC).4) Presunzione di conformità (ai requisiti essenziali) per i prodotti conformi alle norme armonizzate.5) Dimostrazione della conformità attuata tramite procedure specifiche detti “Moduli” (da A ad H), indicati nelle singole Direttive in relazione livello di pericolosità dei prodotti trattati.6) Apposizione (sul prodotto) della marcatura CE che attesta la rispondenza a tutte le Direttive Comunitarie ad esso applicabili.

NormeDirettiva 89/189

Che prevede una procedura di informazione nel settore

delle norme e delle procedure tecniche

CE

Industria e Marcatura CE Centro CESVIT-CE.TA.CE.

(CEntro TAratura e CErtificazione)

CESVITAgenzia per l’Alta Tecnologia S.p.A.

Università degli studi di

Firenze

Provincia di Firenze

Regione Toscana

Camera di Commercio di

Firenze

Comune di Firenze

Ente Cassa di Risparmio

di Firenze

Associazione Industriali della

Provincia di Firenze

Promolavoro

Azionisti

CE.TA.CE.CEntro TAratura e

CErtificazione.

CQ-WARESoftware

Engineering

S.I.R.Servizi Innovazione

e Ricerca Servizi

CE

CE.TA.CE.

Laboratorio Prove

Laboratorio Metrologico

Organismo notificato Direttiva CEE 73/23

(Direttiva Bassa Tensione)

Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti essenziali ovvero rispondenza alle relative Norme Armonizzate per i prodotti elettrici

funzionanti a tensioni comprese fra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 in c.c.

Organismo notificato Direttiva CEE 89/392

(Direttiva Macchine)

Certificazione CE per i dispositivi di sicurezza utilizzati per la protezione delle persone contro i rischi meccanici sulle

macchine.

Organismo Competente Direttiva CEE 89/336

(Direttiva EMC)

Relazioni ed Attestati di conformità ai requisiti essenziali per i seguenti apparati:

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;apparecchiature industriali;apparecchiature scientifiche;apparecchiature di tecnologia dell'informazione;elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;apparecchi didattici elettronici;apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Industria e Marcatura CE Centro CESVIT-CE.TA.CE.

(CEntro TAratura e CErtificazione)

•Altre attività: rilascio di rapporti di prova su base normativa o di capitolato relativi •a: prove elettriche, prove meccaniche, prove climatiche e prove EMC.

Centro SIT 56/E

Frequenza

Intervallo di tempo

Tensione continua

Tensione alternata

Corrente alternata

Corrente continua

Resistenza in c.c.

Potenza attiva

Altre attività: tarature non convenzionate di temperatura da - 30 °C a 500 °C, tarature di sistemi per la verifica degli impianti secondo la corrispondente normativa.

CE

Strutture Universitarie

Normative di Sistema

(ISO 9000 e EN14000)

Organizzazione e gestione di una struttura Universitaria

(Istituto o singolo Laboratorio)

•definizione degli obiettivi che il laboratorio si prefigge (es.:definire ed ottimizzare le modalità di accesso agli studenti per le esercitazioni, fornire un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali ai laureandi, gestire e custodire adeguatamente la strumentazione assegnata, stabilire le modalità di interfaccia con l'esterno sia in relazione alle attività conto terzi che ai semplici fornitori, adeguato livello formativo del personale addetto alle varie attività del laboratorio);

•definizione catalogazione e descrizione delle risorse impiegate (es.: locali, impianti, attrezzature, strumentazione, ecc.);

•definizione della struttura organizzativa del personale addetto al Laboratorio con esplicitazione dei ruoli e delle competenze;

•definizione delle modalità di accesso ai servizi del Laboratorio (studenti, laureandi, dottorandi, personale docente e non docente, esterni);

•definizione e strutturazione delle interfacce del Laboratorio (es.: direzione, unità amministrativa, altri laboratori interni ed esterni);

Esempio di applicazione di un S.Q. per un Laboratorio didattico Universitario

•definizione delle procedure per la gestione dei beni (es.: acquisto, accettazione, inventario, messa in funzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, dismissione e smaltimento);

•definizione delle procedure per gli audit interni, il riesame della Direzione e la gestione della formazione del personale.

CE

Normative di Prodotto/Impianto

(CEI-UNI-EN-ISO)

Acquisizione dei riferimenti riguardanti le attuali conoscenze

sull’argomento oggetto della ricerca

Strutture Universitarie

Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto

Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati

Normative di Prodotto/Impianto riguardanti le caratteristiche costruttive ed elettriche dei cavi

ed i protocolli di trasmissione dati e quelle

relative alle reti elettriche di potenza

Attuale Stato dell’Arte in merito a:

•reti di telecomunicazione;

•segnali e protocolli per la trasmissione dei dati;

•reti elettriche di potenza.

Normative di Prodotto/Impianto riguardanti la sicurezza elettrica e compatibilità

elettromagnetica degli apparati e degli impianti

Attuale Stato dell’Arte in merito agli aspetti di sicurezza elettrica e compatibilità

elettromagnetica relativi sia alle caratteristiche degli Impianti/Apparati esistenti che a quelli

realizzati a seguito della ricerca.

Ricerca (per la parte strumentale si veda la diapositiva successiva)

CE

Norme di Processo

(Metodi di prova,standard metrologici,misura e taratura)

Misurazioni e verifiche strumentali

Strutture Universitarie

L.I.S.N.Line Impedance Stabilization Network

Norma CISPR 16: Specifiche dei metodi e degli apparati di misura delle perturbazioni

radioelettriche e di immunità alle perturbazioni radioelettriche

Verifiche sperimentali su rete elettriche di potenza

Esempio di correlazione fra oggetto della ricerca e Normativa di Prodotto/Impianto

Titolo: impiego delle reti elettriche di potenza per la trasmissione dati

CE

ConclusioniRisulta evidente, per quanto detto, che la conoscenza e la corretta applicazione della Normativa è di fondamentale importanza sia nel

settore della produzione che in quello della ricerca.

Una maggiore diffusione, conoscenza e corretta applicazione della Normativa determinerebbe sicuramente notevoli vantaggi derivanti da una migliore organizzazione e gestione delle varie attività, con prodotti e/o servizi risultanti ottimizzati per le reali esigenze degli

utenti, riduzione degli sprechi e accrescimento del benessere e della salute collettiva.

Gli ostacoli per una maggiore diffusione ed applicazione della Normativa sono dovuti principalmente a questi fattori:

- elevato costo;

- difficile reperibilità;

- difficoltà applicative dovute alla scarsa propensione a modificare abitudini, metodi di lavoro e standard costruttivi.