Corso Resp 03 Lezione Adempimenti Amministrativi

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Corso Reps tecnico Rifiuti Gestione dei rifiuti: Basi normative

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Gestione dei rifiuti:

Basi normative

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I principi: Testo Unico ambientale

Dallo smaltimento (in discarica o

inceneritore) alla gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto,

recupero, smaltimento, controllo operazioni, controllo discariche e

impianti

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Gestione dei rifiuti: i principi

• Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione

• Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga” ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o produttore.

• Valore costituzionale: art. 9 e 32• Mancanza di pericolo per la salute

dell’uomo e dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o odori, danneggiamento paesaggio)

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I principi: Testo Unico• Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la

prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase residuale)

• Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, eco-bilanci, azioni informazione e sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti; condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti.

• Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella di merce/risorsa

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I principi (la direttiva 1999/31)

• Finalità disciplina discariche: ridurre ripercussioni negative su ambiente; ridurre progressivamente smaltimento in discarica

• Sfavore del legislatore per forma di gestione in discarica e preferenza per impianti incenerimento se capaci di recupero energetico

• Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi

• Competenza regionale: elaborazione programma ad hoc

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I principi (normativa nazionale e comunitaria)

• Principio divieto di abbandono• Principio bonifica e ripristino ambientale dei

siti inquinati• Principio della pianificazione nella gestione dei

rifiuti• Principio della raccolta differenziata• Principio di autorizzazione (per operazioni

smaltimento e recupero)• Principio acquisizione e circolazione

informazioni (Catasto dei rifiuti presso l’ANPA)• Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e

speciali) e pericolosità

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In particolare, le pubbliche amministrazioni devono perseguire tali finalità mediante:

Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali

Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire, o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento

Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero

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La gestione dei rifiuti

Art. 183 c. 1 d)

Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)

Trasporto Recupero (operazioni previste da All. C)

Smaltimento (operazioni previste da All. B)

Controllo operazioni suddette

Controllo discariche post chiusura

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Punto cardine del D.lgs. 152/06Punto cardine del D.lgs. 152/06

La Gestione La Gestione dei Rifiutidei Rifiuti

La Gestione La Gestione dei Rifiutidei Rifiuti

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta

TrasportoTrasporto TrasportoTrasporto

Smaltimento Smaltimento Smaltimento Smaltimento

Recupero Recupero Recupero Recupero

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ALLEGATI

Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti

Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento

Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero

Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

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ALLEGATI

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la

riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base

alla loro natura o all'attività che li ha prodotti

Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2

quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

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CHE COS'E' RIFIUTO: L’Allegato A

CATEGORIE

Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec. Q2 Prodotti fuori norma Q3 Prodotti scaduti Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente Q6 Elementi inutilizzabili Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego Q8 Residui di processi industriali Q9 Residui di procedimenti antinquinamento Q10 Residui di lavorazione/sagomatura Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime Q12 Sostanze contaminate Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15

 

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DEFINIZIONE DI RIFIUTO:Definizione di rifiuto del

DPR 915/82 Sono considerati rifiuti ….

“… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”.

Concetto ABROGATO!

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Definizione di rifiuto del Ronchi

D. lgs. 05/02/1997 n.22art. 6 comma 1, lettera a)

“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto

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Definizione di rifiuto del D. Lgs. 152/06

Testo Unico Ambientale

D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1

“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.

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NON SONO RIFIUTI

Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)

Acque reflue di scarico Parte Terza D.lgs 152/06 (art. 74 c. 1 lett. g, h, i)

Rifiuti radioattivi D.lgs 230/95 (Euratom) Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento

ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave

Carogne D.Lgs. 508/92 Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali

non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)

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NON SONO RIFIUTI

Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene

Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.

In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.

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Analisi della definizione giuridica di rifiuto

qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore …….

Azione oggettiva Azione oggettiva (flagranza sostanziale) (flagranza sostanziale)

Caso incerto, Caso incerto, come comportarci?come comportarci?

Fonte normativa/regolamentareFonte normativa/regolamentare che crea l’obbligo (atto giuridico)che crea l’obbligo (atto giuridico)

si disfi

abbia deciso

obbligo di disfarsi

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Recupero / Smaltimento

SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiuto

RECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia

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Definizione di smaltimentoLo smaltimento è definito:

Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato: In condizioni di sicurezza Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica

ed economica di procedere al recupero Riducendo il più possibile, sia in massa che in

volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata

di impianti di smaltimento

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Definizione di smaltimentoD.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

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Recupero

Nel decreto il recupero è definito: Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare

materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del decreto.

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RecuperoD.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

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L’Allegato D

il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)

L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo,

oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;

conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE

Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in

seguito a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE.

Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.

20 classi differenti identificate da codice numerico

I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO  

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Classificazione rifiuti - 1

Rifiuti Rifiuti UrbaniUrbaniRifiuti Rifiuti UrbaniUrbani

Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06secondo l’originesecondo l’origine

RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali

RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali

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Classificazione rifiuti – 2

Rifiuti Rifiuti UrbaniUrbani

Rifiuti Rifiuti UrbaniUrbani

Art. 184 comma 5 Art. 184 comma 5 secondo caratteristiche secondo caratteristiche

di pericolositàdi pericolosità(rifiuti NON domestici,(rifiuti NON domestici,

contenuti in allegato D con asterisco)contenuti in allegato D con asterisco)

RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali

RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali

Rifiuti nonRifiuti non pericolosipericolosi

Rifiuti Rifiuti pericolosipericolosi

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La classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani

Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti (…)

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali

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La classificazione dei rifiuti: rifiuti speciali

Rifiuti da attività agricole e agro-industriali Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché

i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di

rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Rifiuti derivanti da attività sanitarie Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti Combustibile derivato da rifiuti Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti

solidi urbani

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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)

categoria o attivitàche genera i rifiuti

primi due numeri

secondi due numeri

terzi numeri

processo produttivoche genera il rifiuto

identificano il singolo rifiuto

Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite

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CAPITOLI DELL’ELENCO

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in

concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in

concentrazione totale > o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione

totale > o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in

concentrazione totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in

concentrazione totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in

concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in

concentrazione totale > o = 20%,

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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.

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sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

Comburente

H2

sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

Esplosivo

H1

sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

InfettivoH3

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’

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sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;

Infiammabile

H3-B

sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose

Facilmenteinfiammabil

eH3-A

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

Irritante

H4

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata

Nocivo

H5

sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte

Tossico

H6

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

TeratogenoH10

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

Cancerogeno

H7

sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

Corrosivo

H8

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

MutagenoH11

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

H13

Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H12

sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

Ecotossico

H14

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".

• In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

(si veda box successivo)

Voci "specchio"

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H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo):•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".•Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE;Individuare la relativa classificazione di pericolosità;Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo;Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1).Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).

(si veda box successivo)

Caratteristiche di

pericolo A)

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•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.•Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.

Casi Eccezionali

H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL.

In pratica, vige solo il criterio dell’origine

Caratteristiche di

pericolo B)

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Corso Reps tecnico Rifiuti

SMALTIMENTO

ETICHETTATURA

DEPOSITOTEMPORANEOart. 6 comma 1

lettera m

registrazione nelRegistro c/s dei

rifiuti stoccati entrouna settimana

dalla produzione

SMALTIMENTOtramite dittaautorizzata

FORMULARIO

Registrazione nel registro c/s dei rifiuti entro una settimana dallo

smaltimento

RIFIUTORICICLAGGIO

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Corso Reps tecnico Rifiuti

pericoloso

130802SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA

QUANTITA’: 200 Kg

CLASSI DI PERICOLOSITA’:

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 130802

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Corso Reps tecnico Rifiuti

RIFIUTOCER

130802

Registrazione entro una

settimana nel registro

carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro una

settimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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Corso Reps tecnico Rifiuti

pericoloso

160213SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

160213

SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE1602

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO16

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Corso Reps tecnico Rifiuti

RIFIUTOCER

160213

Registrazione entro una

settimana nel registro

carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro una

settimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Non pericoloso

170405SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

ferro e acciaio 170405

METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) 1704

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici.

3.1

RECUPERO DI MATERIA(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi")

Procedure semplificate di recuperoDm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")

Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura

semplificata di recupero:

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Corso Reps tecnico Rifiuti

RIFIUTOCER 17 04

05

Registrazione entro una

settimana nel registro

carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure

ai 20mc, se non supera 20mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro una

settimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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pericoloso

180106SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi180106

RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI

1801

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO

18

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RIFIUTOBIDONE omologatoONU per trasportosostanze pericolosesu strada

Elenco sostanze contenute• 1 bottiglia solvente• 1 bottiglia sgrassante• 1 bottiglia prodotto chimico

PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURASTOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI

PERICOLOSI

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pericoloso

140603SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

altri solventi e miscele di solventi 140603

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA – AEROSOL DI SCARTO 1706

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE LE VOCI 07 E 08) 14

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Corso Reps tecnico Rifiuti

RIFIUTOCER 14 06

03

Registrazione entro una

settimana nel registro

carico/scarico rifiuti

RIFIUTI PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro una

settimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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DIVIETO DI MISCELAZIONE DI SOSTANZE DIVERSE

RIFIUTO

CER 13 02 08

CER 14 06 03

CER 13 08 02

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REGISTRO CARICO-SCARICO

Con D.M. 1.04.1998 n° 148 il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro Carico/Scarico (che non va più vidimato dall’ufficio del registro).

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima

registrazione

Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri:

o presso la propria sede produttiva; o presso le associazioni di categoria (fino a 1 t/anno per

Rifiuti Pericolosi - 5 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi)

Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.

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Registro di carico e scarico

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Corso Reps tecnico Rifiuti

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Registro di carico e scarico

• i soggetti individuati nell’art. 11, comma 3, del D.L.vo 22/97 (raccolta e trasporto, commercianti e intermediari, recupero e smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi e non) hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico

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Registro di carico e scarico

• le annotazioni sul registro devono essere fatte:a) per i produttori, almeno entro una 10

gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto

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Registro di carico e scarico

a) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa

b) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 48 ore dalla presa in carico dei rifiuti

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Registro di carico e scarico

• i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari

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Registro di carico e scarico

• i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate

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Registro di carico e scarico

• i registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione

Page 65: Corso Resp   03 Lezione   Adempimenti Amministrativi

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Registro di carico e scarico

• il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dall’ufficio registro

• Sulla prima pagina del registro si individuano:– i dati identificativi della ditta – l’attività svolta (produzione, …)– tipo di attività

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Registro di carico e scarico

• annotare carico o scarico rifiuto• data annotazione• numero progressivo di riferimento• codice CER (catalogo europeo

rifiuto)• stato fisico (1,2,3,4)

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Registro di carico e scarico

• classi di pericolo• destinazione del rifiuto:

– smaltimento “D…”– recupero “R…”

• quantità del rifiuto• luogo di produzione

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Registro di carico e scarico

• nel caso di scarico del rifiuto, si inseriscono tutte le caratteristiche del rifiuto come per il carico, ed inoltre:

– il numero del formulario di identificazione

– la data di emissione dello stesso– il numero, o i numeri, di riferimento

dell’operazione di carico del rifiuto

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Registro di carico e scarico

• le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta

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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Con D.M. 145\1998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul registro Iva-acquisti della ditta.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione".

Può essere emesso da uno di questi soggetti: PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE

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INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

4COPIE

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Corso Reps tecnico Rifiuti

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 21

ProduttoreROSSI

Trasportatore

VERDIdestinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 21

ProduttoreROSSI

Trasportatore

VERDIdestinatariocopia n.1

Registro di carico scarico

scarico Xcarico

operazione N.21formulario N. s/12

PRODUTTORE

DETENTORE

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 73

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 73

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatariocopia n.2

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 73

ProduttoreROSSI

Trasportatore

VERDIdestinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 73

ProduttoreROSSI

Trasportatore

VERDIdestinatariocopia n.4

da registrare entro una settimana dallo scarico

Registro di carico scaricoscaricocarico X

operazione N.73formulario N. s/12

DESTINA-TARIO

da registrare entro 24 oredalla presa di carico

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formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 59

ProduttoreROSSI

Trasportatore

VERDIdestinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 59

ProduttoreROSSI

Trasportatore

VERDIdestinatariocopia n.3

Registro di carico scaricoscaricocarico

operazione N.59formulario N. s/12

TRASPOR-TATORE

da registrare entro unasettimana dal trasporto

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Corso Reps tecnico Rifiuti

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Page 77: Corso Resp   03 Lezione   Adempimenti Amministrativi

Corso Reps tecnico Rifiuti

DENUNCIA ANNUALE M.U.D.

L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha

scadenza annuale. Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non intervengano modifiche nel

modello da compilare

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Il formulario rifiuti

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Il formulario rifiuti

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Corso Reps tecnico Rifiuti

Trasporto dei rifiuti non pericolosi

Il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi può essere effettuato:

• In conto proprio dal produttore in qualsiasi quantità

• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)

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Trasporto dei rifiuti pericolosi

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi può essere effettuato:

• In conto proprio dal produttore per quantità fino a 30 kg

• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)

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Formulario di identificazione del rifiuto

• i formulari di identificazione, come per i registri di carico e scarico, devono essere anch’essi numerati e vidimati dall’ufficio del registro

Page 83: Corso Resp   03 Lezione   Adempimenti Amministrativi

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Rispondenza tra formulario e registro

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Corso Reps tecnico Rifiuti

MUD – modello unico di dichiarazione

• Il MUD, noto anche come 740 ecologico, va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, alla camera di commercio (CCIAA) competente per territorio

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Corso Reps tecnico Rifiuti

MUD – modello unico di dichiarazione

• i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono stabiliti dal D.L.vo 22/97 – dall’art. 11, commi 3 e 4, per quanto

riguarda i rifiuti;– dall’art. 37, comma 2, per quanto

riguarda gli imballaggi;

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Corso Reps tecnico Rifiuti

MUD – modello unico di dichiarazione

• comunicazione da effettuare con le modalità previste dalla legge n° 70/94 e successive modificazioni

indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente, con riferimento alle annotazioni nel registro di carico e scarico

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Corso Reps tecnico Rifiuti

MUD – modello unico di dichiarazione

• sono esonerati dalla presentazione del Mud– gli imprenditori agricoli di cui all’art.

2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni di vecchie lire e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani, di cui all’art. 2083 del codice civile, che non hanno più di tre dipendenti

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Corso Reps tecnico Rifiuti

MUD – modello unico di dichiarazione

• Il MUD si può presentare sia su supporto cartaceo che su supporto informatico

• Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, nonché gli autodemolitori, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico

Page 89: Corso Resp   03 Lezione   Adempimenti Amministrativi

Corso Reps tecnico Rifiuti

Sanzioni amministrative e penali