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La tutela della maternità

sede provinciale di Varese

Aggiornamento del 28.1.2012Promotori sociali

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Testo unico – d.lgs. 151/00

La tutela della maternità è disciplinata dal D.LGS. 151/00 entrato in vigore il 27

aprile 2001

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ambiti di tutela

• Diritto sindacale

• Astensione dal lavoro ed indennità sostitutive della retribuzione

• Assegno riconosciuto dallo Stato e dai Comuni

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Diritto sindacale

• Assunzione, licenziamento e dimissioni

• Permessi per visite

• Rientro al lavoro

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AssunzioneLa gravidanza non può costituire una discriminante

nell’assunzione di manodopera

Se l’assunzione decorre durante l’astensione obbligatoria, la prestazione lavorativa potrà

essere svolta solo successivamente alla scadenza dell’astensione stessa (in questo caso

non spetta l’indennità di maternità)

Se l’assunzione interviene prima del periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice entrerà in servizio e poi godrà del periodo di astensione

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Divieto di licenziamentodall’inizio della gestazione (che si presume intervenire 300

giorni prima la data presunta del parto) al compimento del primo anno di età del figlio la lavoratrice non può:

essere licenziataessere sospesasubire una riduzione dell’orario di lavoroessere collocata in mobilità con l’eccezione che in caso di

collocazione in mobilità a seguito di cessazione dell’azienda la lavoratrice può essere licenziata, al fine del mantenimento dell’indennità può però rifiutare le eventuali offerte di impiego

Il divieto sussiste anche quando il datore di lavoro non è stato informato dello stato di gravidanza, in questo caso ci sarà il

ripristino della situazione antecedente il licenziamento

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Il divieto di licenziamento sussiste a favore della madre naturale, del padre lavoratore che accudisce il neonato al

posto della madre o che fruisce dell’astensione obbligatoria, dei genitori

adottivi/affidatari che fruiscono del relativo congedo (per un anno

dall’ingresso del bambino in famiglia)

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Possibilità di licenziamento

• per colpa grave• per cessazione dell’attività aziendale o del reparto

che abbia autonomia funzionale (con l’impossibilità di reinserimento in altri reparti)

• a seguito di esito negativo della prova (con spiegazioni idonee a giustificare il giudizio negativo)

• per scadenza del contratto a termine• della lavoratrice domestica, ma solo al termine del

periodo di astensione obbligatoria

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Le dimissioni

La lavoratrice in stato interessante è libera di dimettersi, tuttavia le sue dimissioni devono

essere convalidate dalla Direzione provinciale del lavoro

Anche le dimissioni rassegnate entro il primo anno di vita del bambino sono sottoposte alla

convalida della DPL

In caso di dimissioni alla lavoratrice spetta l’indennità di disoccupazione

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Permessi retribuiti per visite ed accertamenti

la lavoratrice gestante, previa presentazione di apposita richiesta, ha

diritto a dei permessi per esami prenatali, accertamenti clinici e visite

specialistiche che devono essere effettuati durante l’orario di lavoro

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Il rientro dopo la gravidanza

Al rientro dalla maternità sussiste il diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo

svolte od equivalenti ed ad essere collocati nella stessa unità produttiva od in un’altra sita nel medesimo comune e

di rimanervi fino al compimento di 1 anno di vita del figlio

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Astensione dal lavoro ed indennità

Il d. lgs. 151 ha innovato la terminologia ed ampliato il ventaglio degli aventi

diritto, quindi oggi parliamo di congedo di maternità/paternità e di congedo

parentale per le lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate e di

congedi che possono essere usufruiti anche dal padre

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Il congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria)

A chi spetta:

Lavoratori/trici dipendenti anche se sospesi

Lavoratori/trici disoccupati

Colf e badanti

Iscritti/e alla gestione separata

Lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette)

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Lavoratori/trici dipendenti sospesi

Il congedo spetta a condizione che inizi entro 60 giorni dalla data della

sospensione

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Lavoratori/trici disoccupati

• se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico

• se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità

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Colf e badanti

Il congedo spetta se nel biennio precedente il suo inizio si possono far

valere 52 settimane di contributi versati o dovuti anche in settori diversi da

quello domestico ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del

congedo di maternità

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Iscritti/e alla gestione separata

Il congedo spetta quando ci sono almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio

del congedo di maternità (purché il richiedente non sia titolare di pensione od iscritto ad altre forme previdenziali

obbligatorie)

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Lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e

coltivatrici dirette)

Il congedo spetta purché la lavoratrice sia iscritta nella rispettiva gestione

previdenziale e sia in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità

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Periodo di astensione obbligatoria lavoratrici dipendenti, colf/badanti e

iscritte alla gestione separate

Le lavoratrici appartenenti a queste categorie devono obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa nei seguenti periodi:

• 2 mesi prima della data presunta del parto• 3 mesi dopo la data effettiva del parto• nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del

parto se posteriore• nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito

del parto prematuro• per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione

Provinciale del Lavoro• fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata

disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore

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interdizione anticipata

Ricorre nelle seguenti ipotesi:• Svolgimento di lavori gravosi o

pregiudizievoli l’astensione obbligatoria è anticipata di un mese

• Per motivi di salute della gestante o per condizioni di lavoro pregiudizievoli la Direzione provinciale del Lavoro concede dei periodi di tempo determinati, variabili e rinnovabili

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flessibilità

Si intende l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e fino ad 1 mese prima la

data presunta del parto Il periodo non usufruito prima del parto si

aggiunge a quello successivo La domanda va presentata prima dell’inizio del 7^ mese di gestazione

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Il congedo di maternità padri lavoratori

dipendenti/parasubordinati

il congedo spetta per il periodo postpartum solo nei casi di morte, grave

infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre

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Il congedo di maternità lavoratrici autonome

hanno diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di

astensione dall’attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti la data del parto e 3

mesi successivi

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Adozioni/affidamento Lavoratrici/lavoratori

dipendenti• nel caso di adozione/affidamento preadottivo

nazionale l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;

• nel caso di adozione /affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore;

• nel caso di affidamento l’indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell’affidamento

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Adozioni/affidamento Lavoratrici/lavoratori

parasubordinati• nel caso di adozione o affidamento nazionale,

l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età;

• nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.

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Adozioni/affidamento padre adottivo o affidatario

L’indennità del congedo di paternità è riconosciuta al padre lavoratore

parasubordinato qualora la madre non ne faccia richiesta

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Adozioni/affidamento Lavoratrici autonome

sono indennizzati i 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia, purché il bambino all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato i 6 anni di età nel caso di

adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani o i 18 anni di

età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri

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congedo di maternità indennizzo per lavoratrici

dipendenti• L’indennità giornaliera è pari all’ 80% della

retribuzione giornaliera media globale percepita nelle 4 settimane precedenti l’inizio del congedo

• Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione che assicuri lo stesso trattamento economico percepito durante l’attività lavorativa

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Indennità Colf e Badanti

è pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del

requisito contributivo

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Indennità lavoratori sospesi e disoccupati

spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o

della disoccupazione

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indennità lavoratrici parasubordinate

è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari

all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi

a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

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indennità lavoratrici autonome

è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari

all'80% della retribuzione convenzionale

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Congedo parentale (astensione facoltativa)

permessi retribuiti per astensione dall’attività lavorativa concessi alle madri e ai padri, anche adottivi ed

affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia

in essere

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Congedo parentale Lavoratrici iscritti alla gestione

separata

possono richiedere il congedo parentale a condizione che:• siano iscritte alla gestione separata come lavoratrici a progetto

e categorie assimilate (gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata Legge 335/95, non hanno diritto al congedo parentale) e non siano contemporaneamente titolari di pensione ed iscritte ad altra forma di previdenza obbligatoria;

• possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;

• sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;

• vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

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Lavoratori iscritti alla gestione separata

Il congedo parentale è riconosciuto in caso di:• morte o grave infermità della madre• abbandono del figlio• affidamento esclusivo del bambino al padre• adozione o affidamento non esclusivi, qualora la

madre non ne faccia richiesta

occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle ipotesi summenzionate

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Lavoratrici autonome

Occorre che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al

mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e

che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

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Lavoratrici/lavoratori disoccupati o sospesi, colf e badanti e lavoratrici a

domicilio non hanno diritto al congedo parentale indennizzato

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astensione facoltativa Lavoratrici/lavoratori dipendentiil congedo parentale compete:• ai genitori naturali per un periodo complessivo tra i due non

superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino

• alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi

• al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

• al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora

• al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi

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lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari

il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali e cioè

entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia,

indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e

non oltre il compimento della maggiore età dello stesso

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Lavoratrici/lavoratori parasubordinati

ai lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati spetta una indennità per congedo parentale per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età

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Lavoratrici autonome

• il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino

• In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età

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Importo indennità Lavoratrici/lavoratori dipendenti

• Il periodo di congedo usufruito entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile

• dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo

In caso di genitori adottivi/affidatari il termine dei 3/8 anno decorre dalla data di ingresso in famiglia del figlio

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Importo indennità Lavoratrici/lavoratori

parasubordinateL’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata percepito negli stessi dodici

mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

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Importo indennità Lavoratrici autonome

l’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per

l’anno di inizio del congedo

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riposi per allattamento

Ne hanno diritto solo le lavoratrici dipendenti (escluse colf/badanti e lavoratrici a domicilio) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso

Il lavoratore padre può richiedere l’allattamento se la madre lavoratrice dipendente non si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, inoltre non può richiederlo se la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale)

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Riposi per allattamento

• I riposi ammontano a 2 permessi giornalieri di un’ora cumulabili

• In caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore sono solo di un’ora al giorno

• Spettano indipendentemente dall’allattamento e vanno concordati col datore di lavoro

• Se non goduti nell’arco della giornata vanno persi

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Assegno di maternità dello Stato

Può essere richiesto:

• dalla madre o dal padre anche adottanti

• dal genitore affidatario preadottivo

• dall’affidatario/a non preadottivo/a nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori naturali

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I requisiti generali

• residenza in Italia

• cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero possesso della permesso di soggiorno di lungo periodo se cittadini extracomunitari

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requisiti per la madre• se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per

maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione

• se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi

• se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto

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requisiti per il padre

I requisiti contributivi sono come quelli richiesti alla madre, il padre però ha diritto

all’assegno in subordine alla madre nei casi di abbandono, affidamento esclusivo

e decesso della madre

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L’istanza

• La domanda deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento

• L’importo per le nascite del 2011 è di 1946,88 euro

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Assegno di maternità dei comuni

È riconosciuto a favore delle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali (casalinghe, studentesse, disoccupate di lungo periodo)

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:

• alle cittadine italiane• alle cittadine comunitarie• alle cittadine extracomunitarie in possesso della

permesso di soggiorno di lungo periodo e residenti in Italia

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L’istanza

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla

nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso

di adozione o affidamento

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L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni avvenuti nell’anno 2011, sono i seguenti:

• assegno di maternità (in misura piena) = Euro 316,25 mensili per massimo 5 mesi

• indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti euro 32.967,39

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Gli invii telematici

Dal 2011 le domande di congedo di maternità/paternità e di congedo

parentale possono essere inoltrate all’INPS solo in via telematica

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La documentazione

congedo maternità/paternità: certificato medico indicante la data presunta, una busta paga, in caso di flessibilità certificato del ginecologo e del medico del lavoro o, in caso di assenza dello specialista, autocertificazione di mancata nomina dello stesso.

Successivamente al parto è necessario consegnare il certificato di assistenza al parto

congedo parentale: busta paga e cf dei entrambi i genitori

In entrambi i casi è necessario il documento di identità

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Chiarimenti verbali di invalidità civilericonoscimento indennità di

accompagnamentoL’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla legge n. 18 del 11.2.1980 a

favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili ne cui confronti la commissione sanitaria accerti che si trovano nella

impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non

essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di

assistenza continua

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• Art. 1 l. 508 del 21.11.1988 ha diritto all’indennità di accompagnamento chi è riconosciuto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche e che si trovi nell’ impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua

• art. 6 d.lgs. N. 509 del 23.11.1988 solo relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni riconosce l’indennità di accompagnamento a condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita