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1 Incontri di aggiornamento per i consiglieri degli affari economici parrocchiali La gestione dei beni parrocchiali: nuovi orientamenti La sicurezza sul lavoro L’uso del vademecum Sabato 7 marzo Monza Sabato 14 marzo Milano Sabato 21 marzo Varese Sabato 28 marzo Lecco

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Incontri di aggiornamento per i consiglieri

degli affari economici parrocchiali

La gestione dei beni parrocchiali: nuovi orientamenti

La sicurezza sul lavoroL’uso del vademecum

Sabato 7 marzo Monza

Sabato 14 marzo Milano

Sabato 21 marzo Varese

Sabato 28 marzo Lecco

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STRUTTURA DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

TITOLO I Principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU.

TITOLO DA II A XI

Specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative, secondo la seguente articolazione:

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (compresi impianti e apparecchiature elettriche)

Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

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Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)

Titolo X: Agenti biologiciTitolo XI: Atmosfere esplosive

TITOLO XII

Disposizioni sanitarie

TITOLO XIII

Norme transitorie

STRUTTURA DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

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D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (abrogazione precedente D.Lgs. 626/94)

NOVITÀ estensione del campo di applicazione a tutti i settori di attività

lavorativa, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di lavoratori, autonomi e subordinati

maggior articolazione e inasprimento del sistema sanzio-natorio

adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori rafforzamento delle misure antinfortunistiche sicurezza considerata un investimento e non un semplice

costo per il datore di lavoro

LA SICUREZZA SUL LAVORO

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OGGETTIVO

Tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio

SOGGETTIVO

Tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché soggetti ad essi equiparati

CAMPO DI APPLICAZIONE

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IL LAVORATORE VIENE DEFINITO COME “… qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”

indifferenza rispetto alla tipologia contrattuale ovvero alla sussistenza o meno dell’elemento retributivo.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE

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I soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto

gli associati in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.)

i volontari, così come definiti dalla Legge 266/1991 (in tale categoria non rientrano ovviamente coloro che gratuitamente prestano il loro servizio in parrocchia, a titolo di volontariato)

LAVORATORI EQUIPARATI

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lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi: “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente” (ad es. nel caso delle Parrocchie, l’educatore dell’oratorio incaricato con contratto a progetto che svolge la sua attività all’interno delle strutture parrocchiali)

lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario, compreso chi presta assistenza a bambini, anziani, malati, disabili

lavoratori distaccati (obbligo ad esclusivo carico del distaccatario)

somministrazione di lavoro (adempimenti a carico dell’utilizzatore)

LA NORMATIVA SI APPLICA ANCHE A:

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Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

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contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;

segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

ALTRI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

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rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed

evacuazione dei luoghi di lavoro; eventuali pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei

preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

misure di protezione e prevenzione adottate.

Ogni lavoratore deve ricevere sufficiente ed adeguata informazione in materia di salute e sicurezza:

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

DEI LAVORATORI

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periodica (evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi);

durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori;

effettuata da persona esperta e sul luogo di lavoro; facilmente comprensibile per i lavoratori (per gli

immigrati → verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo);

registrata nel libretto formativo del cittadino.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere:

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

DEI LAVORATORI

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E’ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto organizzativo, esercita i poteri decisionali e di spesa.

Alla “titolarità”, che è un criterio di imputazione formale di una condizione giuridica, la norma aggiunge il concetto di “esercizio”, che indica una condizione di fatto.

DATORE DI LAVORO

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Valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28

designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (artt. 74 ss: si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da eventuali rischi)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguati alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

verificare che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e a pulitura

prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, purché nel rispetto di precise condizioni: la delega deve essere fatta per iscritto e recare data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità

ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

la delega deve inoltre attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

il delegato deve accettare per iscritto.

DELEGA DATORE DI LAVORO

L’eventuale delega non può far venire meno l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

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NON SONO DELEGABILI

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

DELEGA DATORE DI LAVORO

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DIRIGENTI

obblighi analoghi al datore di lavoro, tranne quelli non delegabili (valutazione rischi ed elaborazione DVR, nonché designazione RSPP).

PREPOSTI

obbligo di vigilanza sui singoli lavoratori, affinché siano osservate la normativa e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ULTERIORI RESPONSABILITÀ

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Il documento deve avere data certa (è sufficiente far apporre un timbro postale).

I datori di lavoro hanno tempo sino al 16 maggio 2009 per assicurare data certa al suddetto documento (Decreto Legge 207/2008).

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

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Nel DVR devono essere analizzati tutti i rischi dovuti a:

attività lavorative utilizzo attrezzature di lavoro movimentazione manuale dei carichi utilizzo di attrezzature munite di videoterminali esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazione, campi

elettromagnetici, …) utilizzo di sostanze pericolose (agenti chimici, …) utilizzo di agenti biologici eventuale incendio presenza di atmosfere potenzialmente esplosive

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

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Deve contenere: relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la

sicurezza durante il lavoro con la specificazione dei criteri adottati;

nominativi del RSPP, Rappresentante lavoratori, medico competente;

descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate, programma di quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, individuazione delle procedure per la loro attuazione con riferimento ai ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

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collegati allo stress lavoro-correlato, cioè obbligo di valutazione della componente psicologica del lavoro (Accordo Europeo dell’ottobre 2004);

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001);

connessi alle differenze di genere, cioè tra uomini e donne, all’età e alla provenienza da altri Paesi.

L’attività valutativa deve riguardare anche i rischi particolari:

RISCHI PARTICOLARI

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1) E’ INDELEGABILE

2) VA EFFETTUATA PREVIA CONSULTAZIONE DEL RE-SPONSABILE LAVORATORI ED IN COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVEN-ZIONE E PROTEZIONE

3) IMPLICA:

a) individuazione dei pericoli presenti in un ambiente di lavoro (a partire dalle reali mansioni svolte dai lavoratori);

b) individuazione dei rischi che possono essere originati da tal pericoli.

VALUTAZIONE RISCHI

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PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore – materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di lavoro, ecc. – avente il potenziale di causare danno.

RISCHIO

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.

VALUTAZIONE RISCHI

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Il RISCHIO può dunque essere determinato da:

UTILIZZO DI STRUTTURE O MACCHINARI AZIENDALI (contatto con l’elettricità, rischio meccanico, incendio,…);

PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE (agenti chimici, fisici, biologici, esplosivi, …);

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (mansioni troppo onerose, fattori ergonomici);

CONDIZIONI SOGGETTIVE DEI LAVORATORI (stato di gravidanza, età, provenienza da altri paesi, …) ►

STRESS DA LAVORO CORRELATO

SOLO RISCHI CONOSCIBILI CON L’ORDINARIA DILIGENZA (CASS. PENALE 478/2002)

VALUTAZIONE RISCHI

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QUANDO VA ELABORATO IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI?

Sempre e solo nel caso in cui ci siano LAVORATORI; in concomitanza con l’avvio delle attività lavorative; provvedendo ad un periodico aggiornamento nel caso di:

– modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori

– evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione– infortuni significativi– sorveglianza sanitaria che ne evidenzi la necessità

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

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AUTOCERTIFICAZIONE

Tutti i datori di lavoro sono tenuti alla valutazione dei rischi, tuttavia:

quelli che occupano sino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

In attesa di dette procedure e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, questi datori di lavoro (dunque la maggior parte delle nostre Parrocchie) possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

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L’autocertificazione deve essere: sottoscritta dal parroco, quale legale rappresentante

della Parrocchia; portata presso un ufficio postale per far apporre il timbro

che conferisce la certezza della data (16 maggio 2009); conservata presso la Parrocchia.

L’autocertificazione non può ridursi ad un mero documento formale: è necessario che quanto dichiarato attesti quanto realmente posto in essere dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi previsti dal decreto in esame.

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

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IN CASO DI INADEMPIMENTO?

PESANTI SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Sono da ascrivere al solo datore di lavoro l’omessa valutazione dei rischi o la valutazione incompleta, nonché l’omessa salvaguardia della salute dei lavoratori e delle esigenze di tutela ambientale.

Il regime sanzionatorio è attenuato – sanzione pecuniaria – se la valutazione dei rischi presenta profili di incompletezza di minor rilievo o in caso di omesso aggiornamento della valutazione.

SANZIONI

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SISTEMA SANZIONATORIO

CONTRAVVENZIONI (la maggior parte)

arresto: pena detentiva da 5 giorni a 3 anni ammenda: da 2 euro a 1.032 euro

VIOLAZIONI DI MINOR ENTITÀ sanzioni amministrative pecuniarie sanzioni amministrative atipiche

- sospensione attività imprenditoriale

- sanzioni di natura interdittiva

SANZIONI

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ARTICOLO 55 D.LGS. 81/2008

Detto articolo prevede l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro per il datore di lavoro

che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento valutazione rischi;

che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

SANZIONI

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APPARATO SANZIONATORIO LAVORO IRREGOLARE

impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori

reiterata violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, nonché riposo giornaliero e settimanale

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Al fine di contrastare il lavoro irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale possono, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche nei cantieri edili, nell’ipotesi di:

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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

È una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Le capacità e i requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con obbligo di aggiornamento.

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REQUISITI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il responsabile deve possedere:

titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore;

frequenza a corsi specifici tarati sulla natura del rischio e sui tipi di attività svolta.

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IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE DAI RISCHI?

SÌ, purché: ne dia preventiva informazione al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza frequenti corsi di formazione e aggiornamento

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, nel rispetto dei contenuti minimi definiti con Accordo Stato Regioni da adottare entro il 15 maggio 2009 (durata minima 16 ore, massima 48 ore).

In attesa dell’Accordo, è valida la formazione effettuata nel rispetto della disciplina precedente (art. 3 D.M. 16 gennaio 1997): 16 ore.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

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RAPPRESENTANTE LAVORATORI

SINO A 15 LAVORATORI:

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

OLTRE 15 LAVORATORI:

il rappresentante è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

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Accede ai luoghi di lavoro.

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale circa la valutazione rischi e misure di prevenzione

Ha copia del DVR

Accede ai dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno

Ha diritto ad una formazione specifica

► durata minima dei corsi 32 ore iniziali, di cui 12 su rischi specifici presenti in azienda

RAPPRESENTANTE LAVORATORI

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SORVEGLIANZA SANITARIA

Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, i lavoratori:

esposti ad agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni; esposti ad agenti biologici; esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute: tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, cancerogeni; esposti all’amianto; addetti all’attività di movimentazione manuale dei carichi; videoterminalisti.

A tal fine il datore nomina un MEDICO COMPETENTE

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GESTIONE EMERGENZE

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze

PRIMO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI

Il datore può provvedere direttamente sull’attuazione di tali misure; in alternativa può designare uno o più lavoratori.

Tutti i lavoratori devono essere informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare

► evitare le conseguenze del pericolo

Datore di lavoro ► elabora un piano di emergenza interno

planimetrie con vie di fuga collocazione attrezzature antincendio

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GESTIONE PRIMO SOCCORSO A CURA DIRETTA DEL DATORE DI LAVORO

corsi di formazione e aggiornamento (16 ↔ 48 ore)

In attesa dell’Accordo Stato - Regioni da adottare entro il 15 maggio 2009 circa i contenuti minimi dei corsi, è valida la formazione effettuata nel rispetto della disciplina precedente (D.M. 16 gennaio 1997).

GESTIONE EMERGENZE

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PRIMO SOCCORSO

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,

i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003 n. 388

GESTIONE EMERGENZE

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PRIMO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON TRE O PIU’ LAVORATORI

AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON MENO I TRE LAVORATORI

Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile;

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

GESTIONE EMERGENZE

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I principali organi attualmente preposti alla vigilanza della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono: ASL Regionali Direzioni Provinciali del Lavoro INAIL Vigili del fuoco ISPESL ►Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (Ministero della Salute) ANPA ►Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Ministero Ambiente) ARPA (Regione)

VIGILANZA

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A.S.L.

Si avvalgono di personale ispettivo costituito da

medici (specializzati in medicina del lavoro), tecnici

laureati o diplomati che rivestono la qualifica di

ufficiali di polizia giudiziaria.

VIGILANZA

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Il datore di lavoro deve assicurare:

regolare pulizia;

adeguate condizioni igieniche;

sistematica manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro;

eliminazione tempestiva degli eventuali difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

AMBIENTE DI LAVORO

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ATTREZZATURE DI LAVORO(cioè macchine, apparecchi, utensili, impianti)

conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge;

idonei ai fini della salute e sicurezza;

adeguati al lavoro da svolgere;

corredati da istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

AMBIENTE DI LAVORO

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COMMITTENTE ► colui che commissiona opere edili ad imprese o lavoratori autonomi

deve promuovere azioni volte a garantire e controllare le misure di sicurezza previste nel cantiere, direttamente o nominando un responsabile dei lavori (apposita delega; poteri decisionali e di spesa).

CANTIERI

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Nell’ipotesi di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro deve:

verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)

fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi specifici, le misure di prevenzione ed emergenza

elaborare il DUVRI rispondere in solido con l’appaltatore, ed eventuali

subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente di appaltatore o subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL/IPSEMA

CONTRATTI DI APPALTO,OPERA E SOMMINISTRAZIONE

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DUVRI : DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Ha per oggetto i rischi derivanti dalla simultanea presenza di diverse aziende. Ciò potrebbe comportare il contatto rischioso, cioè la sovrapposizione tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che nella stessa sede aziendale opera con contratti differenti.

Deve riguardare unicamente i rischi derivanti dalla interferenza delle lavorazioni, mentre per tutti gli altri rischi resta immutato l’obbligo, per ogni impresa, di elaborare il proprio DVR.

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D.U.R.C.

Resta fermo l’obbligo di acquisire il DURC (documento unico di regolarità contributiva), cioè l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Si ricorda che ha validità trimestrale (L. 51/2006).

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TESSERA DI RICONOSCIMENTO

In regime di appalto o subappalto

i lavoratori devono munirsi di un’apposita

tessera di riconoscimento,

corredata di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

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COSTI SICUREZZA

I contratti di appalto, subappalto e somministrazione

devono riportare la specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: in mancanza sono

nulli ex art. 1418 c.c.

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POS – PIANO OPERATIVO SICUREZZA

Viene redatto dall’impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere e deve contenere:

i dati identificativi dell’impresa esecutrice

le specifiche mansioni inerenti la sicurezza

la descrizione delle attività di cantiere

l’elenco dei macchinari, degli impianti, dei ponteggi, …

la valutazione del rumore

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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Parte integrante del contratto di appalto è il cd. PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) → relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, se necessario, una tavola tecnica sugli scavi.