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1 Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti. Incontro formativo della UIF con gli ordini professionali del Piemonte Aula magna del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130 Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti: profili operativi e valutazioni prospettiche Torino, 14 ottobre 2010 Intervento di Daniela Muratti U I F - Unità di Informazione Finanziaria

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Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti.Incontro formativo della UIF con gli ordini professionali del Piemonte

Aula magna del Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 130

Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti: profili operativi e valutazioni prospettiche

Torino, 14 ottobre 2010

Intervento di Daniela Muratti

U I F - Unità di Informazione Finanziaria

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SommarioU

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I – Obblighi di segnalazione dei professionistiObblighi di segnalazione dei professionisti1. Destinatari dell’obbligo di segnalazione

2. Fonti normative

3. Attuali modalità di trasmissione alla UIF

4. Le trasmissione tramite PEC

5. I vantaggi della PEC

6. Modalità di trasmissione delle SOS tramite PEC

7. Obblighi degli ordini professionali

8. Obbligo della custodia degli atti

9. Principali criticità del sistema attuale

10. La tutela della riservatezza prevista dal D.Lgs 231/07

11. Ricorrenti tipologie di segnalazioni di operazioni sospette …

12. … e suggerimenti per migliorare le segnalazioni

13. Segnalazioni non dovute

14. Qualche numero (2 slides)

II – L’analisi finanziaria della UIFL’analisi finanziaria della UIF1. Fonti normative

2. L’analisi della SOS finalizzata alla relazione tecnica

3. La definizione del corredo informativo

4. Schemi di analisi (3 slides)

5. La relazione tecnica

6. Destinatari della relazione tecnica

7. Conclusioni: qualche buona ragione per segnalare le operazioni sospette

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I – Gli obblighi di segnalazione dei professionisti

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1. Destinatari dell’obbligo di segnalazione

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• iscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabiliiscritti albo dottori commercialisti ed esperti contabili• iscritti albo dei consulenti del lavoroiscritti albo dei consulenti del lavoro

ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati

• notai e avvocati (con limitazioni oggettive)notai e avvocati (con limitazioni oggettive)prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati precedentemente

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2. Fonti normative

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art. 3 L. 197/91art. 3 L. 197/91L’obbligo di segnalazione scatta in presenza di operazioni nelle quali si possa ritenere che la provenienza del denaro o dei beni sia delittuoso

art. 41 D.Lgs. 231/07art. 41 D.Lgs. 231/07 Prevede un obbligo di segnalazione quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che operazioni di riciclaggio siano in corso, siano state compiute o siano state tentate

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3. Attuali modalità di trasmissione alla UIF

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1. Cartacea e direttaCartacea e diretta - con modulistica predefinita (disponibile sul sito della UIF) o in forma libera

- inviata alla UIF tramite ordinari canali postali (raccomandata A/R), via fax o per e-mail con protezione

2. Tramite ordini professionaliTramite ordini professionali

I professionisti trasmettono la segnalazione all’Ordine di appartenenza, il quale invia la segnalazione alla UIF integrale ma priva del nominativo del integrale ma priva del nominativo del segnalante.segnalante.

Protocolli già conclusi con C.N. Notai e C.N. Consulenti del LavoroProtocolli già conclusi con C.N. Notai e C.N. Consulenti del Lavoro

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4. La trasmissione tramite PEC

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La trasmissione tramite PEC si articola in due componentiLa trasmissione tramite PEC si articola in due componenti

1. e-mail con ID univocoe-mail con ID univoco generato dal server PEC e incluso nell’oggetto della e-mail, preceduto dal tag CNN;

2. Allegato cifrato Allegato cifrato contenente il documento oggetto della comunicazione ..

Questo sistema assicura l’anonimato della segnalazione Questo sistema assicura l’anonimato della segnalazione e la sicurezza delle comunicazioni.e la sicurezza delle comunicazioni.

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5. Vantaggi della PEC

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La PEC offre un canale veloce, sicuro e anonimo per lo scambio La PEC offre un canale veloce, sicuro e anonimo per lo scambio tra la UIF e i segnalanti delle seguenti tipologie di documenti:tra la UIF e i segnalanti delle seguenti tipologie di documenti:

- Invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette

- Comunicazione al segnalante del protocollo UIF;

- Richieste al segnalante di informazioni integrative;

- Invio alla UIF delle integrazioni richieste e degli eventuali “seguiti”;

- Comunicazioni al segnalante degli esiti della segnalazione (UIF e O.I.)

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6. Modalità di trasmissione delle SOS tramite la PEC

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7. Obblighi degli Ordini Professionali

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1.1. Tutela dell’identità del professionistaTutela dell’identità del professionista

Gli ordini professionali attraverso i quali sono trasmesse le SOS adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza massima riservatezza

dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.

2.2. Custodia degli attiCustodia degli atti

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditicustoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegatopresidente o di un soggetto da lui delegato per le eventuali necessità di approfondimento da parte della UIF (analisi finanziaria) e degli Organi investigativi (Gdf e DIA)

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8. Obbligo di custodia degli atti

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In ogni caso gli atti e la documentazione devono essere In ogni caso gli atti e la documentazione devono essere conservati in modo idoneo per le successive esigenze di conservati in modo idoneo per le successive esigenze di approfondimento della UIF o degli organi investigativi o approfondimento della UIF o degli organi investigativi o inquirenti inquirenti … …

… … se la segnalazione è effettuata direttamente alla UIF se la segnalazione è effettuata direttamente alla UIF da un professionista che non può avvalersi dell'ordine da un professionista che non può avvalersi dell'ordine professionale professionale le informazioni sono richieste direttamente le informazioni sono richieste direttamente al segnalante, fatte salve le misure atte a tutelare la al segnalante, fatte salve le misure atte a tutelare la protezione della sua identità.protezione della sua identità.

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9. Principali criticità del sistema attuale

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1.1. Tutela della riservatezza del segnalanteTutela della riservatezza del segnalante Se il professionista segnalante non canalizza la propria segnalazione attraverso l’ordine professionale cui appartiene non c’è l’obbligo di anonimato nella trasmissione della sua segnalazione agli O.I.;

2.2. La PEC non è ancora entrata a pieno regimeLa PEC non è ancora entrata a pieno regimeIl “colloquio” con gli ordini e i professionisti è talvolta difficile;

3.3. Qualità delle segnalazioniQualità delle segnalazioni ancora da migliorareancora da migliorare• genericità della descrizione dei fatti, • lacunosità delle motivazioni con conseguente necessità di

approfondimenti onerosi che allungano i tempi di lavorazione delle segnalazioni

• mancata indicazione dei motivi del sospetto;

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10. La tutela della riservatezza prevista dal 231/07U

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Art. 45, co. 5, 6, 7 e 8 – Tutela della riservatezzaArt. 45, co. 5, 6, 7 e 8 – Tutela della riservatezza

5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.

7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

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11. Ricorrenti tipologie di operazioni segnalate…U

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1. Operazioni immobiliari con profili irregolari 1. Operazioni immobiliari con profili irregolari evasione fiscale, coinvolgimento di società situate in paesi a fiscalità privilegiata, origine illecita dei fondi utilizzati, compravendita effettuata da parte di soggetti non residenti con disponibilità di

cui non é nota l’origine, regolamento in contanti;

2. Irregolarità nei contratti societari 2. Irregolarità nei contratti societari costituzione di società o cessioni di partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; modifica dell’assetto societario con interposizione di soggetti su cui emergono notizie non positive; costituzione e scioglimento di società in tempi ravvicinati;

3. Profili soggettivi della clientela3. Profili soggettivi della clientelaprestazioni professionali richieste da clienti palesemente sprovvisti della normale competenza e conoscenza (prestanomi);

4. Irregolarità fiscali4. Irregolarità fiscaliIrregolarità nell’emissione delle fatture e ingiustificate alterazioni dei libri contabili, frequente pagamento per contanti di fatture emesse, movimentazione di contante senza alcun riferimento ad operazioni economiche, rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede di revisione contabile

5. Utilizzo di conti di gioco on line5. Utilizzo di conti di gioco on line

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12. … e suggerimenti per migliorare le segnalazioniU

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1.1. Riferimenti sugli intermediariRiferimenti sugli intermediariLa mancanza dei riferimenti sugli intermediari bancari e finanziari intervenuti nelle fasi di regolamento, limita fortemente la possibilità di approfondimento presso il sistema bancario.

2.2. Uso del contanteUso del contante da segnalare secondo le recenti precisazioni del MEF (11 ottobre 2010); la segnalazione alla UIF non è la sede corretta per la denuncia delle violazioni ai limiti dell’uso del contante (artt. 49 e 50 d.lgs 231/07)

3.3. Profili oggettivi vs profili soggettiviProfili oggettivi vs profili soggettivinella valutazione del sospetto devono poter essere facilmente individuabili le irregolarità attinenti il profilo oggettivo dell’operazione (finanziario e giuridico) più che le anomalie di carattere soggettivo, pur importanti ma rilevanti maggiormente in sede di analisi investigativa

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13. Segnalazioni non dovuteU

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1.1. Violazioni sull’uso del contanteViolazioni sull’uso del contanteInviate per segnalare le violazioni dell’art 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore), in assenza di motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – recente modifica art. 41 del D.Lgs. n. 231 del 2007

2. Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione o tenuti a 2. Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione o tenuti a trasmettere la segnalazione al delegato antiriciclaggiotrasmettere la segnalazione al delegato antiriciclaggioAd esempio i curatori fallimentari sono soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione; altri soggetti, come i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a trasmettere la segnalazione non direttamente alla UIF ma tramite l’intermediario di riferimento

3. Generiche irregolarità 3. Generiche irregolarità Inviate da professionisti per segnalare generiche irregolarità (esempio

ricorrente: in seguito al mancato pagamento dell’onorario…) non riconducibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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14. Qualche numero: ripartizione per categoria di soggetti segnalanti (anno 2009)

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14. Qualche numero: Segnalazioni di professionisti e altri operatori

  2010 2009 2008 2007 2006 totaletotaleNotaioNotaio 29+18 64 + 5 103 127 170 516516Esperto contabileEsperto contabile 14 10 19 21 15 8080CommercialistaCommercialista 27 29 17 37 24 134134Mediatore imm.Mediatore imm. 3 2 13 10 6 3535AvvocatoAvvocato 7 3 6 8 3 2727Case da gioco e Case da gioco e offerta giochi on lineofferta giochi on line

22 6 4 0 0 3131

Revisore contabileRevisore contabile 6 7 3 4 2 2222Società revisioneSocietà revisione 5 2 2 2 9 2020Consulente lavoroConsulente lavoro 6 0 1 1 4 1212AltriAltri 13 8 5 5 4 3434

totale 150150 137137 172172 215215 237237 911911

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II - L’analisi finanziaria delle segnalazioni

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1. Fonti normativeU

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Articolo 47 - Analisi della segnalazione

Obblighi della UIF :Obblighi della UIF : Approfondimento finanziario di ciascuna SOS; Archiviazione delle SOS infondate; Redazione di una relazione tecnica di approfondimento finanziario per ciascuna SOS (ferme restando le previsioni dell’art. 331 c.p.p.) (1 SOS = 1 relazione) Trasmissione di relazione + SOS agli O.I. (DIA e NSPV)

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2. L’analisi della SOS finalizzata alla relazione tecnicaU

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1.1. Individuazione di un’ipotesi di baseIndividuazione di un’ipotesi di basei. Immediata collocazione del fenomeno in prima lettura ii. Verifica dell’ipotesi iniziale in sede di analisi

2.2. Individuazione dei punti salienti e/o degli elementi Individuazione dei punti salienti e/o degli elementi mancantimancanti

3.3. Verifica dell’ipotesi di baseVerifica dell’ipotesi di base tramite contatti con il segnalante e/o con altri intermediari

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3. La definizione del corredo informativoU

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1.1. Consultazione degli archivi UIFConsultazione degli archivi UIF e di altri data-base strutturati e visure camerali;

2.2. Consultazione di fonti aperteConsultazione di fonti aperte (web, stampa, altro)

3.3. Contatti con segnalante e altri intermediariContatti con segnalante e altri intermediari (art. 45

D.Lgs 231, ove necessario, richiesta estratti AUI)

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4. L’Analisi finanziaria delle operazioni sospette

Le segnalazioni dei professionisti pervengono alla UIF su supporto cartaceo oppure, come nel caso dei notai e consulenti del lavoro, tramite PEC

Alla segnalazione é assegnato un protocollo, che la individuerà sia in sede di analisi sia di scambio di corrispondenza con gli O.I. ed il segnalante

Possibile archiviazione

Provvedimento di sospensione dell’operazione

Esito finale

Analisi preliminare del contenutoIndagine nelle basi dati a disposizione (precedenti

segnalazioni, collegamenti con altri soggetti segnalati da diversi internediari finanziari, professionisti ed altri

operatori non finanziari, incroci con altri trasferimenti di fondi e soggetti destinatari od ordinanti, richieste di

informazioni a ISVAP, CONSOB, altri settori della B.I,. a FIU estere,. etc…)

Identificazione dei casi piu’ urgenti (soggetti già noti alle autorità inquirenti o ad essi collegati, operazioni di ingente ammontare apparentemente commerciali, ma che non

appaiono collegate ad attività produttive coerenti tra loro, movimenti in circolarità ….)

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4 Segue: analisi finanziaria della segnalazione di operazione sospetta

La segnalazione è assegnata a un analista relatore per l’approfondimento

Analisi:

ulteriori informazioni sono reperite in diverse basi dati ( es. evidenze delle camere di commercio italiane ed estere, collegamenti con altre SOS evidenziati grazie a programmi informatici, ricerche personalizzate anche da “fonti aperte”, informazioni da FIU estere - procedura di scambio protetta, etc.)

2. Risultati: determinazione dell’origine dei fondi valutazione della coerenza tra il flusso esaminato, le operazioni sottostanti e gli eventuali collegamenti con altre movimentazioni con il profilo del segnalato

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La relazione tecnica prodotta sulla base dell’analisi effettuta è esaminata dal Titolare della Divisione operazioni sospette, dai dirigenti responsabili del coordinamento delle strutture coinvolte

nell’approfondimento delle Sos e, nei casi di particolare interesse, dalla Dirigenza della UIF

Le relazioni e le segnalazioni sono inoltrate agli Organi Investigativi (DIA e NSPV)

La UIF per motivi di urgenza può inviare agli O.I. risultati provvisori delle analisi, per poi farvi seguito per gli ulteriori approfondimenti.I segnalanti possono inviare “seguiti” alle SOS precedentemente inviate

Analisi delle sos per “fenomeno”

4 Segue - analisi finanziaria

Gli O.I. forniscono successivamente un feedback in merito alle sos inviate

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5. La relazione tecnicaU

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1.1. ATTUALMENTEATTUALMENTE: Forma e Contenuto sono liberi, coerentemente con la configurazione attuale della SOS;

2.2. IN PROSPETTIVAIN PROSPETTIVA: la “nuova segnalazione” (più strutturata) consentirà l’adozione di una relazione tecnica più standardizzata, con alcune parti fisse, per esempio la descrizione delle:

• Ipotesi finanziaria verificata;• Percorso analitico;• Fonti consultate e evidenze tratte dagli archivi UIF;• Descrizione delle ulteriori informazioni acquisite presso il sistema;• Descrizione del profilo soggettivo del segnalato• Valutazioni conclusive del rischio o, ove possibile, ipotesi di reato• “Rating”

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6. Destinatari della relazione tecnica U

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1. Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F.

2. Direzione Investigativa Antimafia (procuratore nazionale antimafia per reati attinenti alla criminalità organizzata)

3. Autorità Giudiziaria (specifici casi su decreto di acquisizione, d’iniziativa studi su “fenomeni”)

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Qualche buona ragione per segnalare le operazioni sospetteU

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… In un’ottica penale-repressiva il riciclaggio rileva quale punto di incontro di punto di incontro di numerosi reati ed espressione sul piano finanziario della criminalità che mira a numerosi reati ed espressione sul piano finanziario della criminalità che mira a reinvestire i profitti illeciti in attività economiche e finanziariereinvestire i profitti illeciti in attività economiche e finanziarie.

Nella prospettiva economica il fenomeno rappresenta un fattore di forte inquinamento forte inquinamento del sistema poiché determina rilevanti flussi finanziari non orientati all’efficiente del sistema poiché determina rilevanti flussi finanziari non orientati all’efficiente allocazione delle risorse e impedisce un corretto sviluppo della concorrenzaallocazione delle risorse e impedisce un corretto sviluppo della concorrenza; gli effetti dannosi sul sistema economico si verificano sui mercati del prodotto, del lavoro, dei capitali, della proprietà.

Il principale contributo dell’analisi economica, comunque, è l’intuizione che l’efficacia l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dipende dalla collaborazione offerta dagli dell’azione di contrasto al riciclaggio dipende dalla collaborazione offerta dagli intermediari legali, ai quali gli operatori criminali si devono rivolgere per far intermediari legali, ai quali gli operatori criminali si devono rivolgere per far transitare i proventi illeciti nel settore legaletransitare i proventi illeciti nel settore legale.

Il riciclaggio costituisce infatti un momento di vulnerabilità delle organizzazioni Il riciclaggio costituisce infatti un momento di vulnerabilità delle organizzazioni criminali in quanto il contatto con operatori economici sani eleva la possibilità di criminali in quanto il contatto con operatori economici sani eleva la possibilità di individuare fenomeni illecitiindividuare fenomeni illeciti.