1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI. 2 PARI OPPORTUNITA Azioni positive per lavoratrici; comitati per le pari...
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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PARI OPPORTUNITA’
• Azioni positive per lavoratrici;
• comitati per le pari opportunità
• misure concordate in contratto decentrato per:– accesso formazione– flessibilità orari – equilibrio di posizioni funzionali– informazione
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Periodo di prova
• Diritto alla conservazione del posto senza retribuzione
• rientro a domanda in caso di recesso di una delle sue parti
• applicazione anche verso enti di comparto diverso in condizioni di resciprocità
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Dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
• Misure a sostegno di progetto terapeutico di recupero:– conservazione del posto per tutto il progetto– retribuzione come malattia– non sono retribuiti periodi eccedenti 18 mesi;– permessi giornalieri retribuiti per max due ore;– tempo parziale per durata progetto;– mansioni diverse equivalenti se di supporto a terapia.
• Aspettativa per motivi di famiglia per durata progetto terapeutico di parenti o conviventi stabili;
• non si cumula con altre fattispecie di aspettativa
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Turnazioni rotazione del personale in prestabilite articolazioni
giornaliere dell'orario di lavoro; distribuzione, nell’arco del mese, equilibrata e
avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno( tra le 22 e le 6 );
i turni sono organizzati in strutture con almeno 10 ore di servizio giornaliero
turni notturni non superiori a 10 per mese, salve esigenze eccezionali
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Turnazioni• maggiorazione oraria calcolata su detta retribuzione con
riferimento alle diverse tipologie di turno:
• diurno, antimeridiano e pomeridiano:– maggiorazione oraria del 10%;
• Turno notturno o festivo:– maggiorazione oraria del 30%;
• Turno festivo notturno: – maggiorazione oraria del 50%.
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REPERIBILITA' (Art. 23)
• L. 20.000 per ogni periodo di dodici ore giornaliere.
• raddoppiate quando ricade in giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale.
• valore minimo non inferiore ad 1/3 di 20.000 ( 4 ore su 12), con una maggiorazione del 10% anche quando la durata della reperibilità fosse inferiore a 4 ore.
• L'indennità di reperibilità non può essere corrisposta per le ore di servizio effettivamente prestato, sia ordinario che straordinario;
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REPERIBILITA
• riposo compensativo quando la reperibilità cada di domenica o nella giornata di riposo settimanale
• il predetto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale; dovranno essere comunque prestate le ordinarie 36 ore di lavoro d'obbligo.
•
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Attività prestata in giorno festivo per esigenze eccezionali
• Domenica o altro di riposo settimanale– riposo compensativo entro il quindicesimo giorno
successivo o entro il bimestre successivo.– compenso aggiuntivo maggiorazione del 50% della
retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b).
• festivo infrasettimanale: – equivalente riposo compensativo;– oppure alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario festivo
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Attività prestata in • feriale non lavorativo, a seguito della
articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, a equivalente riposo compensativo; (pari, cioè, alle
ore di lavoro effettivamente prestato)– oppure alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario non festivo (diurno o notturno)• L'attività prestata in via ordinaria
– in periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o in giornata festiva maggiorazione del 20% della retribuzione oraria
– in periodo notturno-festivo, la predetta percentuale di incremento è elevata al 30%.
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PERSONALE IN ECCEDENZA (Art. 25)
• l'ente interessato: comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito
provinciale o interprovinciale l'elenco del personale in eccedenza, precisando la categoria di appartenenza e il profilo posseduto;
richiede la disponibilità degli stessi enti ad accettare il passaggio diretto , in tutto o in parte, di detto personale;
formula analoga richiesta anche agli enti di altri comparti aventi sede in ambito regionale, per acquisire ulteriori disponibilità di posti.
• Altri Enti comunicano disponibilità per la mobilità secondo le previsioni della programmazione dei fabbisogni di personale ex art. 49 della legge 449/1997.
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Graduatoria aspiranti mobilità situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero dei
componenti; maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica
amministrazione; situazione personale del lavoratore portatore di handicap in
gravi condizioni psico-fisiche; particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari
• compensi per mobilità, in misura non superiore a sei mensilità e, comunque, nei limiti delle effettive capacità di bilancio. .
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Personale in disponibilità• l'elenco del personale in disponibilità "è
tenuto dai servizi regionali e provinciali del lavoro a cui spetta la riqualificazione professionale e la ricollocazione presso altre amministrazioni".
• prima di procede a nuove assunzioni di personale dall'esterno (gli enti verificano se presso le strutture territoriali del lavoro risulti personale in disponibilità;
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RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO • Il dipendente dimissionario può chiedere,, di essere
riammesso in servizio con la conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro
• nel termine perentorio di cinque anni dalla data di decorrenza delle dimissioni
• il lavoratore rientra nella stessa posizione giuridica ed economica posseduta al momento delle dimissioni.
• È subordinata alla effettiva disponibilità di un corrispondente posto vacante in organico.
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Compensi professionali da corrispondere agli avvocati
dipendenti. • i compensi devono essere correlati alle
sentenze favorevoli agli enti• si devono rispettare i principi fissati in materia
dal regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578; • La contrattazione decentrata deve valutare se
e in quali casi si debba prevedere una esclusione parziale o totale dalla erogazione della retribuzione di risultato;
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PATROCINIO LEGALE (Art. 28)• L’ente assume la spesa della difesa del dipendente
nei procedimenti per responsabilità per fatti o atti direttamente connessi alle attività d’ufficio
• l’assistenza con oneri a carico dell’Ente
• si realizza dall’apertura del procedimento con nomina di un legale di comune gradimento
• le spese sono ripetibili in caso di sentenza esecutiva di condanna per dolo o colpa grave
• non si applica per funzioni dell'area delle posizioni organizzative nei casi in cui gli enti abbiano stipulato specifiche polizze assicurative, anche per il patrocinio legale.