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1 di 66 Torino, 24 febbraio 2005 LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI Prof. Fabio Fortuna Prof. Fabio Fortuna Associato di economia aziendale presso Associato di economia aziendale presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara [email protected] [email protected]

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Torino, 24 febbraio 2005

LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE

IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI

Prof. Fabio FortunaProf. Fabio Fortuna

Associato di economia aziendale presso Associato di economia aziendale presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara [email protected]@unich.it

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LA REDAZIONE DEL LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELL’OIC 1ALLA LUCE DELL’OIC 1

( I parte )

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Finalità e contenuto dell’OIC 1

Prevalenza della sostanza sulla forma

Operazioni di locazione finanziaria

Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio

AGENDA ( I parte )

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FINALITA’ DELL’OIC 1

Revisione di alcuni principi contabili nazionali

Indicazione di soluzioni operative connesse alle limitate modifiche introdotte dal DLGS. n. 6/2003

AGENDA ( I parte )

Finalità e contenuto dell’OIC1

Prevalenza della sostanza sulla forma

Operazioni di locazione finanziaria

Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio

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ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO(1 di 2)

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ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO(2 di 2)

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Esplicita previsione nell’ambito dei principi contabili nazionali e internazionali

Principio già esistente in riferimento al bilancio degli enti creditizi e finanziari (Dlgs 87/92 e Istruzioni Banca d’Italia 16/01/1995)

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (1 di 2)

AGENDA ( I parte )

Finalità e contenuto dell’OIC1

Prevalenza della sostanza sulla forma

Operazioni di locazione finanziaria

Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio

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Art. 2423-bis c.c., punto 1

“[…] nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; […]”

Interpretazione alla luce della relazione di accompagnamento del Dlgs 6/2003

PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA(2 di 2)

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LEASING E RELATIVE TIPOLOGIE

Il leasing è un contratto atipico con il quale un soggetto (locatore) concede ad un altro (locatario) la possibilità di utilizzare un determinato bene per un certo arco di tempo dietro pagamento di un canone periodico

TIPOLOGIE

Leasing finanziario

Leasing operativo

AGENDA ( I parte )

Finalità e contenuto dell’OIC1

Prevalenza della sostanza sulla forma

Operazioni di locazione finanziaria

Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio

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Il leasing finanziario trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene

Sostanziale coincidenza con i criteri di individuazione previsti dal FAS 13

LEASING FINANZIARIO (IAS 17)(1 di 2)

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Criteri

di

individuazione

La proprietà del bene è trasferita al locatario al termine del contratto

Esiste un’opzione di riscatto a un prezzo sufficientemente inferiore al fair value

La durata del contratto copre la maggior parte della vita utile (vita economica) del bene

Il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing è sostanzialmente uguale al valore corrente del bene locato

Il bene locato ha natura così particolare che solo il locatario può utilizzarlo senza modifiche rilevanti

LEASING FINANZIARIO (IAS 17)(2 di 2)

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Il leasing operativo non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà

In sostanza si ha nell’ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti tipici di quello finanziario

LEASING OPERATIVO

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LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE: METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATARIO -

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Società iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 Tub (soggetti non operanti nei confronti del pubblico)

Codice Civile

Società iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 TUb (intermediari finanziari) e art. 13 Tub (banche)

Dlgs 87/92

LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE: METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATORE -

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Predisposizione di un apposito prospetto (art. 2427 c.c., n. 22) da cui risultino:

• valore attuale delle rate di canone non scadute

• onere finanziario derivante dai contratti in essere e riferibile

all’esercizio

• valore di iscrizione dei beni alla data di chiusura qualora fossero stati

considerati immobilizzazioni

• separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore

inerenti all’esercizio

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO

(1 di 3)

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L’OIC 1, ad integrazione della normativa civilistica, in

funzione di una più elevata trasparenza informativa,

suggerisce l’indicazione di ulteriori informazioni in merito

agli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio netto

e sul Conto economico, nell’ipotesi di rilevazione

secondo il metodo finanziario

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO

(2 di 3)

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In particolare, se di importo apprezzabile, devono essere indicati:

• valore del bene locato

• debito implicito verso il locatore

• onere finanziario di competenza dell’esercizio, attraverso la

scomposizione dei canoni di locazione in quota capitale e interessi

• quote di ammortamento di competenza dell’esercizio relative

ai beni in locazione

• effetto fiscale

• effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul

Patrimonio netto nell’ipotesi di applicazione del metodo finanziario

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO

(3 di 3)

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Società che redigono il bilancio nel rispetto del codice civile

Indicazione in Nota integrativa secondo quanto esplicitamente suggerito dall’OIC 1

Società che redigono il bilancio nel rispetto del Dlgs 87/92

Obbligo di fornire informazioni in Nota integrativa in base a quanto disposto dalla specifica normativa

L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATORE

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INDICAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2427, N. 22

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PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1(1 di 2)

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PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1(2 di 2)

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LE INTERFERENZE FISCALI NELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE

Legge 366/2001, art. 6

Dlgs 6/2003, art. 1

art. 109, comma 4, TUIR

Eliminazione delle interferenze fiscali

Armonizzazione con la normativa fiscale

Abrogazione 2° comma art. 2426 c.c.

Nuova struttura del n. 14 della Nota Integrativa con elaborazione dei prospetti relativi alla fiscalità differita

Deducibilità componenti negativi di reddito

AGENDA ( I parte )

Finalità e contenuto dell’OIC1

Prevalenza della sostanza sulla forma

Operazioni di locazione finanziaria

Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio

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Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa

Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate

Indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, delle motivazioni dell’iscrizione, dell’ammontare non ancora contabilizzato e delle motivazioni relative alla mancata iscrizione

Abolizione del 2° comma dell’art. 2426 c.c.

ART. 1, DLGS. 6/2003

Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate

Inserimento nello Stato patrimoniale della voce 4-bis) Crediti tributari, 4-Ter) Imposte anticipate e modifica della voce B) 2) Fondo per Imposte, anche differite

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ART. 109, COMMA 4, TUIR

Imputazione al Conto economico condizione necessaria per la deducibilità dei componenti negativi di reddito

ECCEZIONI

Componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in virtù di specifiche disposizioni

Componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge

Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti da inserire in apposito prospetto

b)

a)

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IL PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono indicati:

- importo complessivo

- valori civili e fiscali dei beni

- valori civili e fiscali dei fondi

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1 Ammortamento ordinario(calcolato in misura inferiore a quella fiscalmente ammessa)

8% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88

5% Aliquota prescelta in relazione al pianodi ammortamento (stimata vita utile del bene)

3% La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO

(1 di 5)

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2 Ammortamento anticipato

12% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88

12% Aliquota a titolo di ammortamento anticipato deducibile, pur non essendo iscritta in Bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO

(2 di 5)

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3 Ammortamento calcolato nel primo esercizio di entrata in funzione del bene

6% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88

2% Aliquota prescelta in relazione all’effettivoperiodo di utilizzo (Settembre-Dicembre)

1% La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO

(3 di 5)

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4 Ammortamento immediato (unitario)

100% Aliquota applicabile come da art. 102, comma 5, TUIRAliquota prescelta per l’iscrizione in bilancio

La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto

50%

50%

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO

(4 di 5)

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5 Accantonamento al Fondo rischi su crediti

0,50% Quota fiscalmente deducibile

0,30% Accantonamento iscritto in Conto economico

0,20% La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto

Analogo trattamento è riservato agli altri accantonamenti e alle rettifiche di valore

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO

(5 di 5)

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L’INFLUENZA SULLE POSTE DELPATRIMONIO NETTO

Ipotesi percorribili

Utilizzo del prospetto senza vincoli di sospensione d’imposta neanche sulle poste del Patrimonio Netto

Sospensione d’imposta per un corrispondente ammontare di utili e riserve

Scelta nella direzione di un contemperamento tra le due soluzioni

I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare.Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell’economia dell’impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non imputate al Conto economico.

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UN’IPOTESI APPLICATIVA:L’AMMORTAMENTO ANTICIPATO

Utile ante imposte 5000-Ammortamento anticipato (rilevato nel prospetto) 1200_________________________________________

Reddito imponibile 3800

IRES di competenza (= 33% di 5000) 1650IRES sul reddito imponibile (= 33% di 3800) 1254

IRES di competenza – IRES corrente = Imposta differita su ammortamento anticipato1650 – 1254 = 396

Ammortamento anticipato – Imposta differita = Quota di P. N. da vincolare1200 – 396 = 804

Nel Conto economico abbiamo:Utile ante imposte 5000Imposte sul reddito-Correnti (=1254)-differite (= 396) 1650__________________________

Utile d’esercizio 3350

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INFORMATIVA DI BILANCIO

Conto economicoIscrizione della fiscalità differita relativa ai costi rilevati nel prospetto

Nota integrativa

Indicazione nei prospetti relativi alla fiscalità differita (n. 14) dei costi che l’hanno originata

Nella composizione del P.N. (n.7-bis) deve figurare l’ammontare globale del Patrimonio Netto che risulta in sospensione d’imposta

Eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al Conto economico al netto del Fondo imposte differite correlato agli importi dedotti

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DATI RILEVANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC

Costo del bene RiserveQuota amm.to civilistico (10% di 1000)Valore civilistico del bene (1000-100)Quota amm.to fiscale (20% di 1000)Valore fiscale del bene (1000-200)Eccedenza di periodo (200-100)Imposte differite (33% di 100)

1000150100900200800100

33

COMPILAZIONE DEL QUADRO EC

Costo del bene: 1000 Quota annuale amm.to civilistico: 100 (10%)Riserve da vincolare: 150 Quota amm.to fiscale: 200 (20%)

Esempio

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QUADRO EC

SEZ. I AMMORTAMENTI

ECCEDENZA PREGRESSA ECCEDENZA DI PERIODO DECREMENTI VALORE CIVILE VALORE FISCALE

BENI MATERIALI 100 900 800

TOTALI 100 900 800

SEZ. IV - TOTALI COMPLESSIVI,IMPOSTE DIFFERITE, RISERVE

AMMONTARE COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE AMMONTARE DELLE RISERVE DELLE ECCEDENZE EXTRACONTABILI IMPOSTE DIFFERITE CALCOLATE E DEGLI UTILI A NUOVO

100 33 150

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IPOTESI

AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100

CASO 1:ASSENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE

CAP. SOCIALE 1000

RISERVA LEGALE 200

IMPIANTI 1000

Stato Patrimoniale

(1 di 3)

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DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO

(2 di 3)

CONTO ECONOMICO

RICAVI AMM.TO IMPIANTO

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE

IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)

UTILE NETTO (900-297)

1000100

900

- 297

(264)(33)

603

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LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)

Immediata tassazione di 67(eccedenze extracontabili 100 – imposte differite 33)mediante variazione in aumento in dichiarazione

3 di 3DISTRIBUZIONE UTILE NETTO

(3 di 3)

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Stato Patrimoniale

CAP. SOCIALE 1000

RISERVA LEGALE 200

RISERVA STRAORDINARIA 300

IMPIANTI 1000

IPOTESI

AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100

CASO 2:ESISTENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE

(1 di 3)

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(2 di 3)

CONTO ECONOMICO

RICAVI AMM.TO IMPIANTO

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE

IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)

UTILE NETTO (900-297)

1000100

900

- 297

(264)(33)

603

DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO

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DISTRIBUZIONE UTILE NETTO

LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)

Utile distribuito senza alcuna tassazione di recuperopoiché le riserve da vincolare (300)

sono maggiori dell’eccedenza deducibile extracontabilmente (100-33)

(3 di 3)

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TRATTAMENTO DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE

L’art. 4, lettera h, Dlgs, 344/03 precisa che la nuova previsione normativa si applica anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003 e nell’esercizio in corso al 31/12/2003 che termina dopo tale data

E’ consentito il disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio senza conseguenze fiscali

Modalità contabili di realizzazione

Imputazione al Conto economico

Imputazione al Patrimonio netto

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1° gennaio 2004

INTERFERENZE FISCALI PREGRESSEda

eliminare

ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE

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TRATTAMENTO CONTABILE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE

Soluzione raccomandata dall’OIC

Inserimento tra i

Proventi straordinari

del Conto economico

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UN’IPOTESI APPLICATIVA

Si suppone

che la società ALFA

abbia operato nell’esercizio 2003

un ammortamento anticipato

pari a 100

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LE SCRITTURE CONTABILI

1) Storno del fondo ammortamento anticipato di 100 esistente al 31 dicembre 2003 tra i proventi straordinari:

Fondo ammortamento a Proventi straordinari 100anticipato (voce E. 20)

2) Iscrizione delle imposte differite per 33 (cioè 33% di 100) tra gli oneri straordinari:

Oneri straordinari a Fondo imposte differite 33 (voce E. 21)

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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004

E.20) Proventi straordinari 100

E.21) Oneri straordinari 33

RIFLESSI SUL CONTO ECONOMICO

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L’EVOLUZIONE IN FUNZIONEL’EVOLUZIONE IN FUNZIONEDEI PRINCIPI CONTABILIDEI PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI

( II parte )

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Il quadro normativo di riferimento

L’evoluzione della normativa comunitaria

L’evoluzione della normativa nazionale

AGENDA ( II parte )

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LA NORMATIVA COMUNITARIA …

Regolamento 1606/2002 CE

Regolamento 1725/2003 CE

Regolamento 707/2004 CE

Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE

Direttiva 2001/65 CE

Direttiva 2003/51 CE

AGENDA ( II parte )

Il quadro normativo di riferimento

L’evoluzione della normativa comunitaria

L’evoluzione della normativa nazionale

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… E NAZIONALE

• Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003)

• Decreto legislativo n. 394/2003

• Schema di decreto legislativo per le opzioni previste dal regolamento 1606/2002 CE (emanato il 26 novembre 2004)

• Legge comunitaria 2004 (in fase di emanazione)

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REGOLAMENTO 1606/2002 CE

Applicazione dei principi contabili internazionali e obbligo per tutte le società dell’UE quotate in un mercato regolamentato di redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS/IFRS

E’ prevista la facoltà, per ciascuno degli Stati membri, di consentire o di imporre l’applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio a società quotate e anche non quotate

Imprese che attualmente redigono il bilancio applicando altri principi contabili internazionali (ad esempio US GAAP)

Proroga al 2007 per

Imprese con titoli di debito quotati unicamente in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro

AGENDA ( II parte )

Il quadro normativo di riferimento

L’evoluzione della normativa comunitaria

L’evoluzione della normativa nazionale

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REGOLAMENTO 1725/2003 CE

Recepimento dei principi contabili internazionali esistenti tranne 32 e 39

Recepimento delle relative interpretazioni (SIC) tranne i n. 5 – 16 – 17 collegati agli IAS/IFRS esclusi

Conseguente modifica di alcune direttive comunitarie (2001/65 e 2001/51) per adeguarle ai principi contabili internazionali

Emanazione ed approvazione della direttiva 2003/51 UE con la finalità di rendere uniformi e comparabili i bilanci di tutte le società dell’UE

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REGOLAMENTO 707/2004 CE

Recepimento del Principio Contabile Internazionale IFRS 1 riguardante la prima applicazione degli IAS/IFRS

La prima applicazione può avvenire già in occasione della redazione dei bilanci intermedi

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REGOLAMENTI 2236-2237-2238/2004 CE

ModificaReg. 2236/2004 CE

Reg. 2237/2004 CE

Reg. 2238/2004 CE

IFRS 1, 3, 4, 5

IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41

SIC 9, 22, 28, 32

Modifica

IFRS 1

IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41

SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27, da 30 a 33

ModificaIAS 32

IFRIC 1

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DIRETTIVA 2001/65 CE

Modifica la IV e VII direttiva CEE per introdurre il fair value come criterio di valutazione di determinate attività e passività finanziarie

Prevede informazioni da fornire in bilancio in merito agli strumenti finanziari

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DIRETTIVA 2003/51 CE

Compatibilità tra IAS/IFRS e normativa europea

Interventi su IV e VII direttiva CEE e sulle direttive riguardanti i bilanci di banche e assicurazioni

E’ ancora in attesa di recepimento

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SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA(ART. 25, LEGGE 31/10/2003, N. 306)

SOCIETA’ QUOTATE per la redazione del Bilancio d’esercizio

SOCIETA’ EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI tra il pubblico per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato

IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio consolidato

IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio d’esercizio (solo nell’ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato)

AGENDA ( II parte )

Il quadro normativo di riferimento

L’evoluzione della normativa comunitaria

L’evoluzione della normativa nazionale

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE

Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004

Valutazione al fair value degli strumenti finanziari nei bilanci delle società italiane

Le nuove disposizioni si applicano, in base all’art. 8, nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005

(1 di 2)(1 di 2)

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE

Principali novità

Introduzione dell’art. 2427 bis. “Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari”

Inserimento nell’art. 2428, comma 2, del numero 6-bis) relativo a informazioni sugli strumenti finanziari e sull’esposizione ai rischi finanziari

Le modifiche interessano anche i bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, con effetti sul Dlgs 87/92

(2 di 2)(2 di 2)

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LE OPZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1606/2002 CE

Categorie rilevanti

a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani

b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza

d) Imprese di assicurazione

e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i principi contabili internazionali

f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio consolidato

g) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata

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CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

Bilancio consolidato Bilancio d'esercizio

Obbligo dal 2006

Facoltà dal 2005

Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005

Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005

d) Imprese di assicurazione Obbligo dal 2005 Obbligo dal 2006

(solo se non redigono il bilancio consolidato e sono quotate)

e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate aredigerlo secondo i principali contabili internazionali

Facoltà dal 2005 Facoltà dal 2005

f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e cheredigono il bilancio consolidato

Facoltà dal 2005 Facoltà dal 2005

g)Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e daquelle che redigono il bilancio in forma abbreviata

----

Facoltà esercitabile a partiredall’esercizio indicato con decretodel Ministro dell'economia e dellefinanze e della giustizia

Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercatiregolamentati italiani

Obbligo dal 2005

APPLICAZIONE IAS/IFRSSOCIETA’ INTERESSATE

a)

c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza Obbligo dal 2005

Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico b) Obbligo dal 2005

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LA LEGGE COMUNITARIA 2004

Prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta

modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti

i Bilanci di banche e imprese assicurative

Prevede il recepimento della direttiva 2003/38 in cui si

individuano i nuovi limiti per il Bilancio in forma

abbreviata

(1 di 3)(1 di 3)

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Principali novità(Dir. 2003/51)

Schemi di Bilancio

Rendiconto finanziario

Valutazione al fair value anche per attività non finanziarie

Introduzione in modo esplicito del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

LA LEGGE COMUNITARIA 2004(2 di 3)(2 di 3)

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Per effetto del recepimento della direttiva 2003/38 avremo in futuro i seguenti limiti per il Bilancio in forma abbreviata:

Totale attivo Stato patrimoniale 3.650.000 euro (3.125.000 euro)

Ricavi da vendite e prestazioni 7.300.000 euro (6.250.000 euro)

Numero di dipendenti 50

Ciò originerà, ovviamente, un rilevante aumento del numero di imprese che potranno beneficiare delle semplificazioni previste per il Bilancio in forma abbreviata

LA LEGGE COMUNITARIA 2004(3 di 3)(3 di 3)

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CONFRONTO TRA LEGISLAZIONECOMUNITARIA/NAZIONALE E IAS/IFRS

LEGISLAZIONE COMUNITARIA/NAZIONALE

IAS/IFRS

Costo storico

Prudenza

Reddito prodotto

Conservazione del Capitale

Creditori, soci

Composizione del bilancio

Fair value

Competenza

Reddito potenziale

Performance

Investitori

Nuovi documenti del bilancio