1. Contenuto del D.Lgs. n. 507/1999 e materie di interesse ... · dal codice reati considerati...
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1. Contenuto del D.Lgs. n. 507/1999 e materie di interesse finanziario per le
quali la delega non è stata esercitata.
Nella prima parte il decreto è articolato in cinque titoli riguardanti:
- la riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti (artt. 1 a 8 del Titolo I);
- la modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione
(artt. 9 a 16 del Titolo II);
- la riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale (artt.17 a 23
del Titolo III);
- la riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie (escluse quelle
in materia di imposte sui redditi e IVA: artt. da 24 a 27 del Titolo IV);
- la riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali (artt.
da 28 a 37 del Titolo V).
Nella seconda parte, il titolo VI contiene disposizioni di carattere generale o speciale
inerenti a:
- depenalizzazione di reati previsti dal codice penale, con la indicazione delle
autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative (artt. da 38 a 59 del
Capo I);
- depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali, indicando le autorità competenti
ad applicare le sanzioni amministrative (artt. da 60 a 93 del Capo II);
- modifiche alle disposizioni generali sulla depenalizzazione contenute nella Legge
24 novembre 1981, n. 689, e riguardanti la reiterazione delle violazioni, il principio
di specialità, l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,
l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, la competenza per il giudizio di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione e il giudizio di opposizione (artt. da 94 a 99
del Capo III).
La terza parte del decreto contiene disposizioni transitorie e finali, che regolano la
successione della legge nel tempo, con particolare riguardo ai problemi relativi alla
competenza per i procedimenti amministrativi riguardanti gli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Dal confronto del contenuto del decreto con le materie delegate dalla Legge n.
205/1999, emerge che per alcune di esse, come sottolineato nella relazione al
decreto, non è stato ritenuto opportuno esercitare la delega.
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Tale mancato esercizio concerne, in particolare, talune sanzioni penali relative a
delitti puniti con la sola multa o a contravvenzioni concernenti violazioni relative alla
disciplina dei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi e del riciclaggio che, come
previsto dall’art. 6, comma 3, della legge delega n. 205/1999, avrebbero dovuto
essere trasformati in illeciti amministrativi, ad eccezione delle condotte ostative
all’attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione
non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato.
La delega non è stata esercitata in quanto, come afferma la relazione ministeriale, la
ricognizione della legislazione vigente non ha consentito di rilevare spazi operativi
concreti per il suo esercizio.
Infatti:
- il recente testo unico dell’intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58) ha già attuato un’ampia depenalizzazione, mentre talune ipotesi di reato sono
escluse dalla depenalizzazione, perché rientranti nell’eccezione suddetta e cioè
perché consistono in condotte di ostacolo alla vigilanza – art. 171, comma 2 e art.
174, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, o corrispondono ad ipotesi di falso – artt.
169 e 174, comma 1 – ovvero offendono in maniera rilevante il bene tutelato,
come nei casi di gestione infedele o di confusione di patrimoni, di cui agli artt. 167
e 168 dello stesso decreto;
- il testo unico della legge in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 335) non prevede più violazioni suscettibili di depenalizzazione, già operate dal
cosiddetto decreto Eurosim (D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), ad eccezione delle
ipotesi di reato che rientrano nell’accennata eccezione, come quelle relative alla
intermediazione finanziaria; peraltro, l’abuso di denominazione bancaria (art. 133),
punito con la multa, è stato depenalizzato dopo l’entrata in vigore della L. n.
205/1999, dall’art. 30 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
In campo assicurativo la delega non è stata esercitata per le fattispecie ivi previste
perché la materia rientrava nella competenza del Ministero dell’Industria, Commercio
e Artigianato. Si tratta, in particolare, delle contravvenzioni previste per
amministratori, revisori, sindaci e direttori generali che non ottemperino alla richieste
e non si uniformino alle prescrizioni dell’ISVAP (art. 53, comma 3, della legge 12
agosto 1982, n. 576) e della contravvenzione per l’omissione o il ritardo delle
prescritte comunicazioni all’ISVAP, quando le stesse riguardino atti da cui è derivato
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pregiudizio delle garanzie poste nell’interesse degli assicurati (art. 16, comma 2,
della Legge 9 gennaio 1991, n. 20).
La relazione afferma, infine, che non si è ritenuto di intervenire in materia di
riciclaggio, in quanto si tratta di una disciplina autonoma, cui la legge delega n.
205/1999 avrebbe dovuto fare espresso riferimento.
2. La disciplina sanzionatoria sugli assegni bancari e postali.
Negli articoli da 28 a 32 del Titolo V, sono riportate le modifiche al sistema
sanzionatorio relativo alla disciplina degli assegni bancari e postali. In particolare le
modifiche riguardano:
- il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, con diversa configurazione delle fattispecie;
- la Legge 15 dicembre 1990, n. 386, dove le sanzioni penali sono state sostituite
da quelle amministrative.
Sono state, infatti, depenalizzate le ipotesi di emissione di assegno senza
autorizzazione (per le quali è ora prevista una sanzione amministrativa di base da
Lire 2.000.000 a Lire 10.000.000, raddoppiabile qualora l’importo dell’assegno superi
Lire 20.000.000); e di emissione di assegno senza provvista (per la quale sono
previste sanzioni amministrative nella misura ridotta della metà di quelle suddette);
sono state infine previste sanzioni accessorie, fra le quali assume rilievo il divieto di
emettere assegni bancari o postali.
Sono state, inoltre, riconsiderate ed aggiornate le sanzioni penali, relative alle
dichiarazioni false all’atto del rilascio di moduli assegni e al rilascio di moduli di
assegni a persona interdetta.
Sono state anche modificate le norme di procedura, le modalità di applicazione delle
sanzioni accessorie e formulate nuove ipotesi di responsabilità.
E’ anche prevista la istituzione, presso la Banca d’Italia, di un archivio informatico
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.
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3. Abrogazioni e modifiche delle norme del codice penale (art. 38 a 95 del
Titolo VI, Capo I).
In base ai loro effetti, le disposizioni della legge delega e del decreto delegato
possono essere così distinte:
- norme abrogratrici, quale l’art. 18 della legge delega n. 205/1999, che ha eliminato
dal codice reati considerati inattuali, quali ad esempio l’oltraggio ad un pubblico
ufficiale o ad un pubblico impiegato, la sfida a duello, la mendicità, il turpiloquio;
- norme modificatrici ma non depenalizzanti, come nel caso del furto, che è punibile
a querela della persona offesa, salvo che non ricorra una delle circostanze ivi
indicate (violenza su cose, furto con armi o con destrezza, ecc.);
- norme depenalizzanti, come, ad esempio, nei casi di alterazione di segni nei valori
di bollo o nei biglietti ferroviari usati (art. 466 CP), usurpazione di titoli o funzioni
(art. 498 CP), vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni (art.
663 CP), divulgazione di stampa clandestina (art. 663-bis), distruzione e
deterioramento di affissioni (art. 664), ubriachezza (art. 688 CP), bestemmia e
manifestazioni oltraggiose verso i defunti (art. 724 CP) e commercio di scritti,
disegni ed altri oggetti, contrari alla pubblica decenza (art. 725 CP).
4, Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali.
Il Titolo VI, Capo II, negli articoli da 66 a 93 attiva una estesa depenalizzazione di
reati previsti da leggi speciali, che vengono conseguentemente modificate.
In particolare si segnalano le modifiche:
- al R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, relativamente ai divieti di importazione ed
esportazione, cioè alle proibizioni o limitazioni, per motivi di ordine economico, di
importare o esportare determinate merci, di interesse strategico e nucleare, specie
di flora e fauna protette, alcuni prodotti della siderurgia o agricoli, ecc. La
sanzione penale ai divieti, costituita dalla reclusione fino a tre mesi e con la multa
fino a lire un milione, è stata trasformata nella sanzione amministrativa da lire
800.000 a lire 4.000.000, applicabile dal Ministero del Commercio con l’estero;
- al RDL 1 ottobre 1938, n. 1933, di riforma del lotto pubblico ed, in particolare,
all’art. 116, che vieta qualsiasi operazione che abbia per oggetto la cessione di
obbligazioni di prestito a premio autorizzate ed anche del solo diritto di concorrere
individualmente o in partecipazione all’alea di quei premi: la sanzione penale
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dell’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 è stata sostituita con la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000, applicabile dal Ministero del
Commercio, industria e artigianato.
5. Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte relativa alle
disposizioni generali, sostanziali e procedimentali, riguardanti le violazioni
penali depenalizzate e punibili con la sanzione amministrativa.
Il Titolo VII del D.Lgs. n. 507/1999 stabilisce i nuovi principi in materia di sanzioni
amministrative derivanti da fattispecie penali, con riguardo:
- alla reiterazione delle violazioni (nuovo art. 8bis);
- alla specialità degli illeciti (art. 9);
- all’aggiornamento del limite minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie (art.
10);
- ai criteri di applicazione della sanzione amministrativa (art. 11);
- all’ambito di applicazione delle norme (art. 12);
- al procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 22), alla
competenza per il relativo giudizio (art. 22-bis) e alla procedura.
Quanto alla reiterazione, introdotta dall’art. 8-bis, si precisa che l’articolo si collega
all’art. 8, che regola il cumulo giuridico delle sanzioni nei casi di concorso di
violazioni, e regolamenta un aspetto particolare del cumulo giuridico per violazioni
oggetto di reiterazione, da intendere come una forma di recidiva (amministrativa,
analoga a quella penale), definita puntualmente come fattispecie complessa di
violazioni, che si ha quando:
- nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, già
accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra
violazione della stessa indole;
- più violazioni della stessa indole, accertate con un unico provvedimento esecutivo.
La norma definisce le violazioni della stessa indole attraverso la recezione del
disposto dell’art. 101 del codice penale, adattandone il contenuto alle sanzioni
amministrative. Le violazioni sono conseguentemente qualificate come aventi la
stessa indole, quando costituiscono:
- violazioni della stessa disposizione:
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- ovvero, anche violazioni di disposizioni diverse, che presentino una sostanziale
omogeneità o caratteri fondamentali comuni, tenuto conto della natura dei fatti che
le costituiscono ovvero per le modalità della condotta.
La reiterazione è qualificata come specifica, se riguarda la stessa disposizione e
generica, negli altri casi. Le violazioni successive alla prima non rilevano a tali fini,
quando siano commesse a breve distanza di tempo e siano riconducibili ad un unico
disegno programmatico.
Gli effetti della reiterazione sono determinati dalla legge (con un aumento della
sanzione); essi non si verificano quando la sanzione sia pagata in misura ridotta
ovvero quando sia stato annullato il provvedimento di irrogazione della precedente
sanzione.
Quanto al principio di specialità, l’art. 9 stabilisce che quando un fatto sia punito con
una sanzione penale ed una amministrativa, si applica quella speciale (criterio,
questo, alquanto discutibile per la sua genericità). Per talune violazioni, previste
dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina degli alimenti, viene
peraltro specificato che quando il fatto sia punito con la sanzione amministrativa e la
sanzione penale, si applichi soltanto la disposizione penale.
Il limite minimo delle sanzioni amministrative è stato fissato in Lire 12.000 (e non più
in Lire 4.000).
In base all’art. 12 della Legge 689/1981, le modifiche sopra richiamate alla disciplina
generale delle sanzioni amministrative sono applicabili anche nel caso in cui queste
non siano state previste in sostituzione di una sanzione penale (quindi anche in
materia tributaria).
6. La depenalizzazione di reati tributari non previsti dal D.L. n. 429/1982
conv. nella Legge n. 516/1982 e successive modificazioni.
La depenalizzazione dei reati tributari diversi da quelli previsti in materia di imposte
dirette e di IVA è stata operata con gli artt. 24 (relativamente al principio di non
ultrattività delle sanzioni abrogate), 25 (che prevede la depenalizzazione dei reati di
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contrabbando doganale), 26 (per modificare la disciplina del contrabbando abituale)
e 27 (per una depenalizzazione specifica in materia di IVA).
L’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1999 abroga definitivamente l’art. 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, che prevedeva la cosiddetta ultrattività delle sanzioni tributarie,
amministrative e penali – intesa come applicabilità delle sanzioni previste al
momento della violazione, anche quando queste fossero successivamente abrogate;
in precedenza, l’art. 20 era stato abrogato con il D.Lgs. n. 472/1997, limitatamente
alle sanzioni amministrative, oggetto specifico di tale decreto.
L’abrogazione ha portata generale per tutti i tributi, ancorché, in materia di
depenalizzazione delle sanzioni penali previste in materia di imposte sui redditi e di
IVA, la non-ultrattività debba trovare ancora una definitiva conferma; lo stesso
articolo 24 esclude tuttavia che, in applicazione di tale principio, si possa chiedere il
rimborso di sanzioni pagate.
L’art. 25 pone una soglia per depenalizzare i reati minori in materia di contrabbando
doganale, specificatamente indicati, inserendo un articolo n. 295-bis nel testo unico
delle leggi doganali approvato con il DPR 13 gennaio 1973 n. 43, soglia costituita da
un ammontare di diritti di confine pari a Lire 7.000.000. Si può quindi beneficiare
della depenalizzazione solo quando detti diritti non superino tale importo, e in tali casi
si applicherà una sanzione amministrativa da 2 a 10 volte i diritti di confine evasi.
Il beneficio non può essere concesso in presenza delle circostanze aggravanti del
contrabbando previste dall’art. 295, comma 2, del testo unico, con applicazione della
pena della reclusione da 3 a 5 anni.
L’ultimo comma dell’art. 25 esclude dalla depenalizzazione il contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, in relazione alla recrudescenza di questo e di altri reati
commessi dalla malavita organizzata, quali il traffico illecito di stupefacenti e di armi.
La depenalizzazione “speciale” in materia di IVA concerne il reato previsto dall’art. 2,
comma 26, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 83, che riguardava i soggetti forfetari
previsti dalla cosiddetta legge Visentini-ter, che avessero effettuato acquisti senza
applicazione dell’IVA, con previsione di sanzioni diverse, a seconda che gli acquisti
fossero superiori o inferiori a Lire 10 milioni. La sanzione amministrativa ora prevista
varia da lire 4 milioni a 20 milioni di Lire per acquisti senza applicazione dell’IVA
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Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari
e postali mediante depenalizzazione e modifiche dei reati vigenti
(titolo V, artt. 28 a 37 del D.Lgs. n. 507/1999)
E’ articolata in 4 parti:
A. Ipotesi depenalizzate e sanzioni relative.
1. Emissione di assegni senza autorizzazione
2. Emissione di assegno senza provvista
- sanzioni amministrative pecuniariee accessorie per le due ipotesi
- disciplina dei procedimenti relativiall’applicazione delle sanzioniamministrative
B. Sanzioni penali modificate.
1. Dichiarazioni false all’atto del rilascio dimoduli di assegni
Sanzioni penali previste per delitti.
2. Rilascio di moduli di assegni apersona interdetta
C. Revoca delle autorizzazioni ademettere assegni e responsabilità deltrattatario
- Riferimenti all’archivioinformatizzato
D. Istituzione di archivio informatizzatopresso la Banca d’Italia per assegnibancari postali e carte di pagamentoirregolari.
Con due regolamenti da emanare
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Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni
bancari e postali mediante depenalizzazione e
modifiche dei reati (Titolo V, artt. 28 a 37 del D.Lgs. 507/1999)
A. Ipotesi depenalizzate e relative sanzioni pecuniarie e accessorie.
1. Emissione di assegno senza autorizzazione
Chiunque
- emette assegno bancario o postale
- senza l’autorizzazione del trattario
Nota (1) Autorità competente all’applicazione
della sanzione.
Il prefetto del luogo di pagamento dell’assegno
(art. 30 D.Lgs. 507/1999 che sostituisce art. 4
L. 386/1990)
- Sanzione amministrativa
da Lire 2.000.000 a
10.000.0000 (art. 28,
comma 1, D.Lgs. 507/1999
(Previdente sanzione:
reclusione da tre mesi ad
un anno (art. 1 Legge 15
dicembre 1990, n. 386,
sostituito).
- Se l’importo dell’assegno è
superiore a Lire 20.000.000
o nel caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione
amministrativa si applica
da lire 4.000.000 a
24.000.0000 (art. 23,
comma 2 D.Lgs.
507/1999).
Nei casi suddetti non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell’art.
16 della L. 689/1981 (art. 28,
comma 3, D.Lgs. 507/1999)
- Le sanzioni amministrative
accessorie sono indicate al
punto (3).
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2. Emissione di assegno senza provvista.
Fuori dei casi previsti al precedente punto 1,
chiunque
- emette un assegno bancario o postale
- che, presentato in tempo utile,
- non viene pagato in tutto o in parte per
difetto di provvista.
Nota (1) Autorità competente ad applicare
la sanzione
Il prefetto del luogo di pagamento dell’assegno
(art. 30 D.Lgs. 507/1999, che sostituisce art.
4 legge 386/1990).
Nota (2) Pagamento dell’assegno emesso
senza provvista dopo la scadenza del termine
di presentazione (art. 33, Dlgs 507/1999).
Le sanzioni amministrative non si applicano
se il traente entro 60 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione del
titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli
interessi, della penale e delle eventuali spese
per il protesto e per la constatazione equivalente.
Pertanto il procedimento, per l’applicazione delle
sanzioni amministrative, non può essere iniziato
prima del decorso del termine suddetto.
- Sanzione amministrativa
da Lire 1.000.000 a Lire
6.000.000 (art. 29, comma
1, D.Lgs. 507/1999)
(previgente sanzione:
multa da Lire 300.000 a
lire 5.000.000 o reclusione
fino a otto mesi).
- Se l’importo dell’assegno
è superiore a Lire 20
milioni o nel caso di
reiterazione, si applica la
sanzione amministrativa
da Lire 2.000.000 a Lire
12.000.000 (art. 29,
comma 2, D.Lgs
507/1999)
- Nei casi suddetti non è
ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi
dell’art. 16, della L.
689/1981 (artt. 29, comma
3, D.Lgs 507/1999)
- Le sanzioni
amministrative accessorie
sono indicate al punto (3).
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3. Sanzioni accessorie previste per le violazioni
indicate ai punti precedenti 1 e 2 dall’art. 31 del
D.Lgs. 507/1999, che sostituisce l’art. 5 della
legge 386/1999):
Violazioni e sanzioni accessorie
Per le violazioni del punto 1 (emissione senza
autorizzazione del trattario).
Per le violazioni del punto 2, emissione senza
provvista ma nel caso in cui l’importo
dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in
tempi ravvicinati e sulla base di una
programmazione unitaria, è superiore a Lire
5.000.000.
Per le violazioni suddette, se l’importo
dell’assegno o di più assegni emessi in tempi
ravvicinati e sulla base di una programmazione
unitaria è superiore a Lire 100.000.000, ovvero
risulta che il traente, nei cinque anni precedenti,
ha commesso due o più violazioni in oggetto per
un importo superiore complessivamente a lire
20.000.000, accertate con provvedimento
esecutivo.
- La sanzione accessoria di
base consistente nel
divieto di emettere
assegni bancari o postali
(1)
- Stessa sanzione
accessoria suddetta (1)
- Applicazione congiunta di
una o più delle seguenti
sanzioni accessorie:
1. interdizione dall’esercizio
di un’attività professionale
o imprenditoriale (2)
2. interdizione da uffici
direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese
(3)
3. incapacità di contrattare
con la pubblica
amministrazione (4).
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Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie (art. 31 D.Lgs. 507/1999
che sostituisce l’art. 5 della legge n. 586/1999).
Con riferimento alle note (1), (2), (3) e (4) sopra indicate:
1. il divieto non può avere una durata inferiore a 2 anni se superiore a 5 anni;
2. l’interdizione non può avere una durata inferiore a 2 mesi, se superiore a 2
anni e comporta la privazione della capacità di esercitare una professione,
industria o commercio, per i quali è richiesto un permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità;
3. l’interdizione non può avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a 2
anni e comporta per il soggetto l’incapacità di esercitare l’ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica e
dell’imprenditore;
4. l’incapacità comporta il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
per la stessa durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni.
Competenza ad applicare le sanzioni accessorie.
Competente è lo stesso Prefetto competente ad applicare la sanzione amministrativa
pecuniaria, il quale, nel determinare le sanzioni accessorie, tiene conto della gravità
dell’illecito e dell’importo dell’assegno o degli assegni emessi.
La inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie costituisce delitto
(art. 22 D.Lgs. 507/1999, che sostituisce l’art. 7 della legge 386/1990).
Costituisce delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni, sia l’inosservanza
dei divieti conseguenti alle sanzioni accessorie (non pecuniarie) previste dall’art. 5
sostituito, nonché per la inosservanza della sanzione accessoria prevista per il delitto
delineato (pubblicazione della sentenza e divieto di emettere assegni bancari e
postali per un periodo non inferiore a 2 anni, né superiore a cinque anni).
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Procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Sono previsti dall’art. 8-bis inserito nella legge 386/1990 dall’art. 33 del D.Lgs.
507/1999, e per quanto da esso non previsto dalle disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge generale 24 novembre 1981, n. 689.
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B. Sanzioni penali riconsiderate e aggiornate con le nuove disposizioni
(art. 37 del D.Lgs. n. 507/1999 che sostituisce gli artt. 124 e 125 del R.D.
21 dicembre 1993, n. 36 e successive modificazioni).
1. Dichiarazioni false all’atto del rilascio di
moduli di assegni.
Per il richiedente che dichiari di non essere in alcun
modo interdetto dall’emissione di assegni, qualora
vengano rilasciati uno o più moduli di assegni.
- Reclusione da 6
mesi a due anni (art.
37 comma 1 D.Lgs.
507/1999)
2. Rilascio di moduli di assegni a persona
interdetta.
Per il dipendente responsabile, che rilascia moduli di
assegni bancari o postali senza accertarsi che il
richiedente sia interdetto, sulla base dei dati
risultanti dall’archivio informatico.
- reclusione fino a 1
anno salvo che il
fatto non costituisca
più grave reato (art.
37, comma 2, D.Lgs.
507/1999).
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C. Revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni e responsabilità del
trattario.
Sono previste dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 507/1999, che modificano rispettivamente
gli artt. 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
In particolare:
- la revoca comporta il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca e
ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di
pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione all’archivio
informatico, anche se emessi nei limiti della provvista;
- la revoca di ogni autorizzazione di emettere assegni è determinata dalla
iscrizione nell’archivio informatico del nominativo del traente, in caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di
autorizzazione o di provvista;
- la revoca è preceduta da un preavviso di revoca, mediante comunicazione
del traente da parte del trattario, della iscrizione nell’archivio, se non venga
effettuato il pagamento nel termine previsto, invitandolo anche a restituire tutti
i moduli di assegni in suo possesso.
La responsabilità del trattario:
- sussiste qualora omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio informatico ovvero
autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona iscritta
nell’archivio;
- consiste nella obbligazione solidale con il traente a pagare gli assegni emessi
dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca,
anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di 20 milioni per
assegno.
D. Istituzione dell’archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento irregolari.
Previsto mediante l’inserimento dell’art. 10-bis nella legge 15 dicembre 1990, n. 386,
con l’art. 34 del D.Lgs. n. 507/1999, l’archivio informatico è istituito presso la Banca
d’Italia (che può avvalersi anche di gestore esterno), per inserirvi i seguenti dati:
- generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista;
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- assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
ovvero assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell’autorizzazione;
- sanzioni amministrative e accessorie applicate nonché sanzioni penali
connesse ai divieti;
- generalità dei soggetti per le quali è stata revocata l’autorizzazione ad
emettere assegni;
- carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
- assegni bancari o postali e carte di pagamento, di cui sia stato denunciato il
furto o lo smarrimento.
L’accesso all’archivio è ammesso agli interessati (secondo l’art. 13 della legge 31
dicembre 1996 n. 675) a prefetti, banche, intermediari finanziari vigilati e uffici postali,
nonché all’autorità giudiziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Sono al riguardo previsti due regolamenti:
- entro 150 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1999 un primo
regolamento relativo alle modalità di trasmissione di dati all’archivio e al loro
trattamento da parte della Banca d’Italia, e alla loro consultazione;
- entro 30 giorni dal precedente regolamento, un secondo regolamento di
attuazione della Banca d’Italia, che disciplina le modalità e le procedure
relative alle attività previste dal primo regolamento.