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1 ANTIRICICLAGGIO, CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA PROLIFERAZIONE DEGLI ARMAMENTI Nuove disposizioni per l’adeguata verifica della clientela e per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico Parte Generale – Evoluzione del D.Lgs. 231/2007 - stato della normativa di attuazione (MEF, Min. Giustizia, Banca d’Italia e UIF) Vers. 2.Apr2014

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ANTIRICICLAGGIO, CONTRASTO AL TERRORISMO EALLA PROLIFERAZIONE DEGLI ARMAMENTI

Nuove disposizioni per l’adeguata verifica della clientela e per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico

Parte Generale – Evoluzione del D.Lgs. 231/2007 - stato della normativa di attuazione (MEF, Min. Giustizia, Banca d’Italia e UIF)

Vers. 2.Apr2014

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Come comunicato dall’OdV 231 al CdA nel rapporto relativo al semestre ottobre 2011 – marzo 2012:nel periodo [ Febbraio e Marzo 2012 ] sono stati tenuti corsi di formazione a tutto il personale sugli adempimenti derivanti dalla normativa antiriciclaggio, sulla procedura “Antiriciclaggio e Antiterrorismo” e sugli aspetti organizzativi derivanti dall’avvio della Funzione Antiriciclaggio, istituita in osservanza delle norme di vigilanza in materia, in particolare del Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 - recante “disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” – fulcro della normativa di vigilanza in materia di antiriciclaggio . --------------------------------V. Circolare ABI serie legale n. 16 – 22 giugno 2011

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Considerato il tempo trascorso dallo svolgimento delle ultime attività formative (ormai 1 anno e 8 mesi) e le novità normative e operative intervenute nel frattempo, è indispensabile aggiornare quanto già fatto in passato, alla luce di alcuni aspetti molto importanti:- le attività di formazione del personale sono prescritte dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) - sono anche una delle misure di prevenzione idonee a "proteggere" la banca dal rischio di incorrere nella responsabilità parapenale (art. 25-octies - esimente ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001)- e come abbiamo visto prima, sono anche una prescrizione dell'Autorità di Vigilanza citato Provvedimento del 10 marzo 2011 v. Sez. I – La Funzione Antiriciclaggio, Par. 1. Inquadramento organizzativo) (1)---------------------------(1) Sul punto, R. Trimentani, La funzione antiriciclaggio in banca:adempimento o investimento? , in Bancaria, n.5/2013 – Avv. Ermanno Cappa, Brevi spunti sulla figura del responsabile della funzione antiriciclaggio …, 12 maggio 2011

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"Viene anche sottolineata l’importanza di un’attenta opera di addestramento e di formazione del personale, soprattutto di quello a più diretto contatto con la clientela. Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio richiede infatti la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto, la conoscenza approfondita delle norme e delle procedure nonché dei connessi obblighi e responsabilità"------------------(1) L'affermazione è di A.M. Tarantola, già Vice Direttore Generale di Banca d'Italia, in "Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l'azione della Banca d'Italia", in intervento ad un convegno tenuto a Milano il 28.11.2011

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“Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo espongono gli intermediari a potenziali, rilevanti rischi di natura legale e reputazionale. Di conseguenza, tali rischi devono essere oggetto di particolari misure di gestione e mitigazione, la loro valutazione deve essere integrata nel sistema di “risk management“.

------------------(1) Ancora A.M. Tarantola, Il contributo della Banca d’Italia nella lotta al riciclaggio, 29 gennaio 2010 – Fondazione Forense Riminese

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Le cognizioni per operare formazione su contrasto a riciclaggio, finanziamento del terrorismo e degli armamenti sono disponibili alla luce dei seguenti documenti ufficiali delle Autorità preposte:- Bollettino semestrale n. 1/2012 dell'Unità di Informazione Finanziaria del 25.7.2012 (sub Parte III, Rassegna Normativa, v. Principali provvedimenti in materia di antiriciclaggio) e Rapporto annuale n. 5 - anno 2012, del 25.10.2013 - Quaderni dell'antiriciclaggio n. 1 - settembre 2013 e n. 2 – gennaio 2014 pubblicati sul sito istituzionale Banca d’Italia - UIF-Relazione del Comitato sicurezza finanziaria al Ministro dell'Economia e Finanze –”Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 2.10. 2013-Chiarimenti Banca d’Italia del 22 gennaio 2014 agli intermediari bancari e finanziari sull’applicazione della disciplina antiriciclaggio - Aggiornamento FAQ sull’adeguata verifica della clientela.

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Riassumendo i precedenti quadri sinottici:- gli adempimenti di antiriciclaggio si fondano su tre “pilastri”

– piena conoscenza del cliente - adeguata verifica- registrazione delle transazioni finanziarie con sistemi di

archiviazione e conservazione dei dati - tracciabilità

- individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

- i primi due “pilastri” sono forme di collaborazione passiva, il terzo invece impone una collaborazione attiva, una nuova organizzazione della banca-a questo provvede il fulcro dell’impianto normativo sull’antiriciclaggio, il Provvedimento di Banca d’Italia emanato il 10 marzo 2011 e successiva nota Chiarimenti dell’11 luglio 2011 che hanno stabilito l’organizzazione della funzione antiriciclaggio, le procedure, i flussi informativi e i controlli interni da implementare.

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Normativa antiriciclaggio, figure di reato e D.Lgs. 231/2001

L’imputazione del riciclaggio è un illecito penale che deriva dalle seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni----------------------------------------La fattispecie di reato e quelle in appresso descritte - di cui agli Artt. 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale – oltre all’imputazione dei diretti responsabili, comportano il rischio della banca di incorrere nella responsabilità para-penale a seguito dell’inserimento dell‘ art. 25-octies nel novero dei reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001 operato con l’Art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

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b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

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“Finanziamento del terrorismo” Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.-------------------------------------Art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 - D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 – Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale – Provvedimento di Banca d’Italia 27.5.2009 e Linee Guida nella Comunicazione di giugno 2009 con indicazioni operative sui controlli rafforzati per il contrasto del finanziamento di programmi di proliferazione degli armamenti

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Da segnalare che con il c.d. D.D.L. Grasso (Atto Senato n. 19) è in corso un iter parlamentare che può portare all’accorpamento delle fattispecie di riciclaggio e c.d. reimpiego, oggi previste e punite rispettivamente, dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., in un’unica disposizione, l’art 518-bis c.p. . Significativamente, il DDL Grasso muta anche la collocazione sistematica del reato: non più tra i reati contro il patrimonio ma, integrando il Titolo VIII del Libro II del codice penale (“Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”), in un nuovo Capo IV (“Dei delitti contro l’ordine economico e finanziario”).----------------------------Vedasi scheda sul disegno di legge nel sito istituzionale Senato http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/39392.htm Per un quadro completo delle prospettive di modifica nella normativa antiriciclaggio, v. Avv. M. Arena, Le prossime novità della normativa antiriciclaggio – Giugno 2013 – in riv. Diritto Bancario

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Raccomandazioni GAFI – Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)

Nel 2012, sotto la presidenza italiana, il GAFI - Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, ha emanato nuove Raccomandazioni che stabiliscono come evolverà in futuro il sistema ormai globalizzato di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione degli armamenti. Le Raccomandazioni GAFI formalmente non sono vincolanti, hanno natura di soft law. In realtà impegnano l'Italia e tutti i paesi membri ad adottare degli standard internazionali sotto il controllo del GAFI e di altri organismi internazionali (ONU - Fondo Monetario Internazionale - Banca Mondiale). I paesi non conformi agli standard delle Raccomandazioni possono essere individuati in liste pubbliche e sono comunque soggetti a procedure di monitoraggio .

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In linea con questi standard definiti dal FATF-GAFI (Financial Action Task Force), l'Italia ha reso noto durante una riunione del G8 suo "Action Plan“, cioè gli impegni ufficiali con un comunicato stampa diffuso dal MEF il 18 giugno 2013 .

Il tema della trasparenza della proprietà e del controllo delle persone giuridiche e dei trust ha acquisito rilevanza sia nell'agenda G8, sia in sede europea con la proposta della IV Direttiva contro il riciclaggio di denaro presentata dalla Commissione europea lo scorso febbraio, che sostituirà la III Direttiva UE su cui si fonda l’attuale D.Lgs. 231/2007.

-----------------Nel sito istituzionale del MEF, v. comunicato Stampa N° 97 - 18 giugno 2013 - http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0097.html

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I nuovi standard contenuti nelle Raccomandazioni del GAFI prevedono: • misure per contrastare il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa; • nuovi e più efficaci strumenti contro il riciclaggio dei proventi dei reati di corruzione e degli illeciti fiscali; • rafforzamento dell’applicazione dell’approccio basato sul rischio (risk based approach); • nuove misure per la salvaguardia del settore finanziario, il potenziamento degli strumenti investigativi e una più efficace cooperazione internazionale.

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Il 5 febbraio 2013 la Commissione europea ha adottato la proposta di IV Direttiva contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, che recepisce le Raccomandazioni GAFI e corregge vari aspetti della III Direttiva. Per cui a breve la vigente normativa antiriciclaggio sarà rinnovata nei seguenti punti: - maggiore applicazione dell’approccio basato sul rischio - precisazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela - chiarimento degli obblighi di segnalazione e i poteri di vigilanza- ampliamento del novero delle persone politicamente esposte (Politically Exposed Persons - PEPs)- accesso alle informazioni sul titolare effettivo- bilanciamento del regime di protezione dei dati personali con la normativa antiriciclaggio (1)------------------------------(1) V. citata Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria – Anno 2012, pubblicata il 2.10.2013

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La normativa primaria antiriciclaggio, in particolare il D.Lgs. 231/2007, è stata oggetto di un vasto intervento legislativo contenuto nel Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n.169 (c.d. II° Correttivo) anche per un coordinamento con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, contenente disciplina organica dei contratti di credito al consumo, dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché modifiche del titolo VI del Testo Unico Bancario – D.Lgs. 385/1993. (1)----------------------------(1) V. in dettaglio a pag. 6 della citata relazione al MEF in data 2.10.2013.

Si segnala il nuovo comma 3-bis dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 231/2007, aggiunto dall’ art. 27, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. N. 169/2012 - 3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima legge (soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e/o dei servizi di cassa e di pagamento)

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Il citato D.Lgs. 168/2012 – II° Correttivo, contiene numerose e incisive modifiche del D.Lgs. 231/2007 tra cui :- collaborazione dell’Autorità di Vigilanza e dell’UIF, con GdF e DIA- coordinamento con il D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. 231/2007)- nuova procedura di restituzione al cliente delle sue disponibilità finanziarie qualora la banca non possa adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (nuovo comma 1-bis, art. 23 D.Lgs. 231/2007)- abrogazione dell’obbligo di invio di dati aggregati all’UIF per società di revisione e riscossione tributi (art. 40 D.Lgs. 231/2007) - norme di interpretazione autentica e chiarimento sui limiti di trasferimento del contante e di altri mezzi di pagamento (art. 49 D.Lgs. 231/2007)

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L’Unità di Informazione Finanziaria, nei suoi “Quaderni dell’Antiriciclaggio” n. 1 del 27.9.2013, segnala la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (attuazione Convenzione ONU contro la corruzione, adottata del 31.10.2003 e ratificata con Legge 116/2009, e della Convenzione sulla corruzione del 27.1.1999, ratificata con Legge 110/2012) che all'art. 1, c. 1 individua l’Autorità nazionale anticorruzione incaricata di svolgere un’attività di controllo, di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. La legge introduce nel codice penale disposizioni in materia di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (art. 318 c.p.) nonché i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), mentre nel codice civile inserisce il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

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Il 3 aprile 2013 la Banca d’Italia, d’intesa con la Consob e l’IVASS, ha emanato le Istruzioni per l’ adeguata verifica della clientela.

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, fornisce un quadro organico di norme, in aderenza alle prassi operative degli intermediari, che alza il livello di protezione del sistema bancario e finanziario. L’emanazione del provvedimento è stata preceduto da una lunga fase di consultazione che ha permesso di raccogliere numerose osservazioni e richieste di chiarimenti provenienti dalle associazioni di categoria degli intermediari e da singoli operatori e professionisti.

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Sempre il 3 aprile 2013, la Banca d’Italia – d’intesa con la Consob e l’IVASS, sentita la UIF – ha emanato le Istruzioni per la tenuta dell’Archivio unico informatico (AUI). Il 1° gennaio 2014 queste nuove disposizioni sono entrate in vigore, dopo un periodo di vacatio in cui restava in vigore il vecchio provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2009I destinatari delle nuove disposizioni sono stati individuati alla luce delle modifiche normative apportate al novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Tenuto conto anche delle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela, sono state precisate le definizioni di cliente, esecutore e titolare.

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In relazione all’importante ruolo dell’ organo con funzione di controllo nella governance dedicata all’antiriciclaggio (Collegio Sindacale – v. precedente slide 13) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia il 4 maggio 2012 con cui è stata data attuazione all’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, stabilendo che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette al fine di provvedere alla trasmissione della segnalazioni alla UIF .---------------------------

Sull’argomento, v. Circolare IRDCEC n.36/R del 3 dicembre 2013 su “Recenti chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: alcuni profili di criticità” – in generale, sul punto v. Cass. 27 maggio 2013 n. 13081, in riv.

Società e Contratti, Bilancio e Revisione n. 6/2013