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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Editore: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena - Direzione e amministrazione: Modena, via Emilia Est 25 - Direttore Responsabile: Dott. Comm. Alessan- dro Clò - Realizzazione Editoriale: Poligrafico Mucchi Srl - Iscrizione Tribunale di Modena n. 1146 del 24/11/92 - Spedizione in A.P. 70% Filiale di Modena di Poste Italia- ne spa. Taxe perçue. Tassa pagata. Sito Internet: www.odcec.mo.it - Redazione: Dott. Comm. Camilla Grisan - E-mail: [email protected] SOMMARIO L’applicazione degli IAS – IFRS: un processo di alfabetizzazione fra resistenze e luoghi comuni. Dott. Stefano Montanari - Ricercatore in Economia Aziendale – Università di Modena e Reggio Emilia - Dottore Commercialista – Studio Rutigliano, Tiezzi, Zucca e associati Il professionista e la valutazione d’azienda Dott. Mario Mirabelli - Centro Studi Analisi Statistiche - Modena. 48° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC Dott. Comm. Alessandro Levoni – per UGDC&C Revisione Legale in sostituzione al controllo contabile Dott. Comm. Carlo Barbolini Cionini - per A.D.C. Detrazione IVA nelle imprese agricole miste e tassazione dei rimborsi Dott. Ciro D’Ardia e Rag. Comm. Sergio Foti per A.M.R.C il Notiziario N. 1/2010 GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILIEditore: Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena - Direzione e amministrazione: Modena, via Emilia Est 25 - Direttore Responsabile: Dott. Comm. Alessan-dro Clò - Realizzazione Editoriale: Poligrafico Mucchi Srl - Iscrizione Tribunale di Modena n. 1146 del 24/11/92 - Spedizione in A.P. 70% Filiale di Modena di Poste Italia-ne spa. Taxe perçue. Tassa pagata. Sito Internet: www.odcec.mo.it - Redazione: Dott. Comm. Camilla Grisan - E-mail: [email protected]

SOMMARIO• L’applicazione degli IAS – IFRS: un processo di alfabetizzazione fra resistenze

e luoghi comuni.Dott. Stefano Montanari - Ricercatore in Economia Aziendale – Università diModena e Reggio Emilia - Dottore Commercialista – Studio Rutigliano, Tiezzi,Zucca e associati

• Il professionista e la valutazione d’aziendaDott. Mario Mirabelli - Centro Studi Analisi Statistiche - Modena.

• 48° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCECDott. Comm. Alessandro Levoni – per UGDC&C

• Revisione Legale in sostituzione al controllo contabileDott. Comm. Carlo Barbolini Cionini - per A.D.C.

• Detrazione IVA nelle imprese agricole miste e tassazione dei rimborsi Dott. Ciro D’Ardia e Rag. Comm. Sergio Foti per A.M.R.C

il Notiziario

N. 1/2010 GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO

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L’applicazione degli IAS – IFRS: un processo dialfabetizzazione fra resistenze e luoghi comuni.A cura del Dott.Stefano Montanari - Ricercatore in Economia Aziendale – Università di Modena e Reggio Emilia - Dot-tore Commercialista – Studio Rutigliano, Tiezzi, Zucca e associati

Raramente la categoria dei Dottori Commer-cialisti, notoriamente abituata a quotidianicambiamenti, ha accolto con così tanta fred-

dezza una trasformazione epocale come l’introduzionedegli IAS-IFRS. Nessuno di noi, in effetti, sentiva ilbisogno di cambiare un sistema di standard valutativiampiamente collaudato e che, con i progressivi affina-menti introdotti a partire dall’inizio degli anni ‘90,aveva raggiunto un soddisfacente livello di obiettivitàe di “disclosure” economico-finanziaria. In fondo nonsiamo noi la patria di Frà Luca Pacioli, colui che è una-nimemente considerato l’inventore della partita dop-pia? Che bisogno c’era di farci insegnare dagli inglesi edagli americani come fare i bilanci?

INDIETRO NON SI TORNAEppure l’introduzione degli IAS-IFRS è solo l’ulti-

mo atto di un processo di armonizzazione comunitarioiniziato alla fine degli anni ‘70 con la pubblicazionedella quarta direttiva, con riferimento ai conti annuali(1978) e la settima direttiva, riguardante i conti conso-lidati (1983). L’Italia aveva recepito tali indirizzi nel1991 con il D.lgs. n. 127 che ha dato inizio ad unaprofonda riforma della comunicazione societaria fonda-ta su schemi di bilancio sostanzialmente rigidi, su unquadro completo ed esauriente di principi di valutazio-ne, oltre che su una disciplina puntuale e approfonditadei contenuti della nota integrativa e della relazionesulla gestione. È indubbio che, a livello nazionale, taliriforme abbiano portato un notevole salto di qualitànei nostri bilanci e non solo in riferimento al livello diesaustività e di approfondimento del contenuto deldocumento, ma anche in termini di comparabilitàdello stesso nel tempo e nello spazio.

Tali direttive sono state invece decisamente menoefficaci sul piano internazionale, laddove l’obiettivodell’Unione Europea di armonizzare gli standard conta-bili degli Stati membri è stato in gran parte abortito.Le tante opzioni contenute nelle Direttive hanno,infatti, generato discipline nazionali che si differenzia-no significativamente in tutti i principali aspetti checaratterizzano i bilanci. Probabilmente è per questomotivo che il legislatore comunitario ha scelto l’incisi-vità del regolamento, ossia uno strumento direttamen-te cogente in tutti gli Stati dell’Unione Europea, perimporre l’introduzione di un insieme unico di principicontabili. Tra le alternative possibili, si è deciso diadottare i principi contabili emanati dall’InternationalAccounting Standard Board (IASB), un’istituzioneprivata sorta all’inizio degli anni settanta per promuo-vere l’armonizzazione internazionale dei bilanci e che,oggi, è rappresentativa di tutte le principali classi di

interessi che convergono sulle informazioni di bilan-cio. In tal modo si è raggiunto l’obiettivo di ottenereall’interno dell’Unione Europea l’armonizzazione delladisciplina sul bilancio, sempre “contesa” tra fonti giuri-diche e istanze professionali, ancorché limitata allesocietà quotate e ai bilanci consolidati. In altre parolesi è passati da un modello in cui la legge disciplinava iprincipi generali di redazione mentre i principi conta-bili (di natura professionale) svolgevano la funzione diinterpretare ed integrare le leggi, ad uno in cui le leggied i principi contabili coincidono, assumendo, anchequesti ultimi, forza di legge.

Purtroppo, o per fortuna (de gustibus), l’armonizza-zione europea è rimasta incompiuta per la stragrandemaggioranza delle società che non viene quotata inborsa. Il regolamento 1606/2002 rende obbligatorial’adozione dei principi contabili internazionali sola-mente per la redazione del bilancio consolidato daparte delle società quotate. Per quanto riguarda glialtri bilanci è stato consentito ad ogni Stato membrodi comportarsi discrezionalmente, quindi vi sono Statiquali l’Italia in cui l’adozione degli IFRS è obbligato-ria anche per i bilanci d’esercizio delle società quotate,altri in cui tale adozione è facoltativa ed altri ancorain cui non è prevista. Chi più, chi meno comunque hadeterminato all’interno del proprio Stato una disomo-geneità nella redazione dei bilanci, in quanto in tuttigli Stati membri vi è la presenza contemporanea disocietà che adottano e di altre che non adottano gliIFRS, con buona pace di chi voleva rafforzare l’armo-nizzazione contabile.

Non per questo possiamo però pensare (o sperare)che sia possibile tornare indietro, basti considerare chetutte le principali borse del mondo, e non solo quelledel vecchio continente, stanno riconoscendo l’ammis-sibilità dei bilanci redatti secondo gli IAS-IFRS, deter-minando di fatto l’affermarsi di un linguaggio contabileglobale. È evidente che un’operazione così complessanon può essere portata a termine facilmente e che, per-tanto, dovremo aspettarci ancora per qualche annoritardi, contraddizioni, difficoltà e resistenze, ma lastrada, seppur accidentata, è ormai segnata: l’applica-zione dei principi regolatori degli IFRS prenderanno ilposto degli attuali principi contabili.

La convergenza ai principi contabili internazionalirappresenterà per i Dottori Commercialisti, così comeper tutti gli operatori professionali coinvolti, una signi-ficativa svolta culturale, assimilabile all’abbandonodella lingua madre per imparare un nuovo linguaggiocontabile. Potranno presentarsi non trascurabili diffi-coltà iniziali di alfabetizzazione, prima ancora che diapplicazione dei nuovi standard, unite alle immancabi-

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li resistenze che sempre si accompagnano ad ogni cam-biamento.

MITI E LEGGENDE SULL’APPLICAZIONEDEGLI IAS-IFRS

In tema di resistenze al cambiamento si rileva comesiano fioriti intorno all’applicazione degli IAS una serie dimiti o, se vogliamo, di leggende legate essenzialmente, siaalla complessità dello strumento, sia ad una presunta sog-gettività addizionale (ed eccezionale) che l’introduzionedei nuovi standard consentirebbe di usare nella redazionedel bilancio. Nella mia esperienza, dopo la curiosità del-l’approccio iniziale, il progressivo studio dei documenti edil confronto sulle implicazioni operative con chi più fre-quentemente li utilizza (in genere, le primarie società direvisione) ha condotto ad un ridimensionamento dell’ef-fettiva portata di alcune presunte novità. Ad esempio ilfair value, l’impairment test, o il revaluation model, nonsono altro che una rivisitazione, neanche troppo origina-le, di strumenti contabili già ben conosciuti e presentinella nostra tradizione, anche se magari poco utilizzati o,peggio, male utilizzati. Dall’osservazione di casi o dall’esa-me dei bilanci, inoltre, ho potuto constatare che la stra-grande maggioranza delle peculiarità contenute nei prin-cipi contabili internazionali trovano applicazione solo insituazioni molto rare e particolari.

Partiamo dal cuore della logica IAS, l’utilizzo del “fairvalue”, ossia del corrispettivo al quale un'attività potrebbeessere scambiata, o una passività estinta, in una liberatransazione fra parti consapevoli e disponibili, in luogodel “costo”. In particolare gli IFRS consentono di valutarele immobilizzazioni materiali o immateriali dopo la loroprima iscrizione in bilancio al loro “fair value” anziché alcosto storico. Si tratta di certo di una novità importanterispetto ad i nostri principi contabili nazionali, ma a benvedere assolutamente non nuova e ben conosciuta daglistandard italiani. Senza andare tanto lontano nel tempo,nel bilancio 2008 era consentito effettuare la rivalutazio-ne del valore storico degli immobili e dei terreni, cosìcome nel 2001 aveva riguardato tutte le immobilizzazionimateriali e immateriali. Le leggi di rivalutazione moneta-ria, promulgate periodicamente dal nostro legislatore,hanno la medesima applicazione del revaluation modeldescritto nei documenti 16 e 38, con la sola differenza chementre per gli IAS è possibile rivalutare ogni esercizio, lenostre leggi di rivalutazione sono sempre state circoscrittead un numero limitato di esercizi. In entrambi i casi inve-ce nessuna deroga è concessa al principio di prudenza, inquanto la rivalutazione che eccede il costo viene accanto-nata in una riserva di rivalutazione indisponibile fino allarealizzazione contabile del bene. È sempre possibile quindiper il lettore del bilancio riconoscere la parte del patrimo-nio netto derivante dalla gestione da quella relativa allerivalutazioni. Un secondo tema considerato assai delicatoè l’applicazione del procedimento di impairment test persvalutare le immobilizzazioni ed in particolare l’avviamen-to che nella disciplina IAS non è soggetto ad ammorta-mento. Facendo specifico riferimento a quest’ultima postalo IAS 38 dispone che le immobilizzazioni immateriali avita utile indefinita (quali i marchi noti, ma soprattutto

l’avviamento) non possano essere assoggettati ad ammor-tamento, ma il loro valore dev’essere controllato ad ogniesercizio per verificare, con la procedura dell’impairment,se il valore contabile si è mantenuto inferiore ai flussi dicassa attualizzati attesi dalla società nel medio termine. Incaso contrario la posta dev’essere svalutata.

L’impairment, di per sé, non può certo essere conside-rato una novità, si tratta semplicemente di una procedurache descrive dettagliatamente come verificare la sussi-stenza o meno della “perdita durevole di valore” previstadal legislatore all’art. 2426 I comma n. 2. Già Zappa, neglianni 30, affermava che il valore di un costo sospeso(quale è un’immobilizzazione) non può eccedere il flussodi redditi capitalizzato che lo stesso contribuirà a produr-re, pertanto il confronto fra il valore del bene e il valoredi quella parte dell’azienda entro la quale il bene è inseri-to (cash generating unit) non è altro che la traduzioneoperativa di un concetto antico e ben noto nella nostratradizione ragionieristica.

La vera novità, se vogliamo, è invece la possibilità diomettere l’ammortamento dell’avviamento e di utilizzareunicamente il concetto di perdita durevole di valore perverificarne annualmente l’iscrivibilità fra le poste immo-bilizzate del bilancio. Si tratta certamente di un principiopericoloso in quanto nei periodi di crescita economicaconsente all’azienda di ottenere elevati utili grazie all’o-missione dell’ammortamento, ma così facendo finisce perconcentrare la riduzione di valore dell’avviamento neibilanci relativi agli anni di crisi, in cui l’insorgere di perdi-te “straordinarie” connesse alla svalutazione degli avvia-menti iscritti non fa che aggiungere difficoltà ad unasituazione già di per sé difficile. L’effetto “pro-ciclico” diquesto principio è quindi del tutto evidente, con la conse-guenza che nei periodi di crisi il ricorso a forzature o avalutazioni ottimistiche possa essere più frequente chenella prassi tradizionale, dove la riduzione del valore èstata imputata anche agli esercizi floridi. Tuttavia, nono-stante la criticabilità di questa procedura, retaggio di unmondo pre-scandali finanziari, non credo si debba enfatiz-zare più di tanto la soggettività che introduce nel bilan-cio, in quanto a ben vedere la differenza con il principiocontabile nazionale non è poi così abissale. Si ricordainfatti che l’OIC 21 è stato scritto in stretta aderenza conla precedente versione dello IAS 38, e pertanto riportaper gli intangibili a vita utile indefinita, lo stesso limite di40 anni contenuto in quella versione.

Maggiore attenzione merita invece l’opportunità che iltrattamento dell’avviamento contenuto negli IAS-IFRSpuò offrire in particolar modo alle società che voglionocrescere. Se viene considerato infatti in combinazionecon il divieto, di cui parleremo in seguito, di capitalizzarele spese di pubblicità e parte delle spese di ricerca, siriscontra facilmente come il principio favorisca in modoevidente le società che crescono per linee esterne, le qualipossono investire ingenti capitali senza preoccuparsi(almeno finché l’acquisizione è profittevole) dell’impattoche gli avviamenti pagati potrebbero avere sul loro contoeconomico. In altre parole, mentre le società che per cre-scere investono direttamente in risorse intangibili debbo-no portare tali oneri direttamente a conto economico,

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quelle che lo fanno acquistando altre imprese possonomantenerne il costo capitalizzato nello stato patrimonialesotto la voce avviamento o altre immobilizzazioni imma-teriali a vita utile indefinita. In un periodo congiunturalein cui “fare massa critica” sta diventando una necessità,credo che avere uno strumento per farlo senza correre ilrischio di appesantire il conto economico con i gravosicosti dell’avviamento, sia un vantaggio da non trascurare.

Le altre novità introdotte dagli standard internaziona-li ed utilizzate abitualmente in bilancio sono tutte all’inse-gna del rigore o per lo meno della maggiore chiarezza deldocumento, di certo non introducono alcun elemento diarbitrarietà. Il riferimento è, ad esempio, alla drasticariduzione della possibilità di capitalizzare i costi a utilitàpluriennale, quali sono nel nostro bilancio le spese d’im-pianto e di ampliamento, le spese di ricerca e sviluppo equelle di pubblicità. Lo IAS 38 ne impedisce la capitaliz-zazione con la sola eccezione delle spese di siviluppo. Spe-cularmente a quanto detto in precedenza il danno per lesocietà che crescono internamente, investendo sulle pro-prie risorse intagibili, è del tutto evidente.

Assai positivo è pure l’effetto che l’introduzione degliIAS – IFRS produce sulla contabilizzazione di operazioniche i nostri principi contabili trattano ancora come “ati-piche”, prime fra tutte quelle relative ai contratti di lea-sing finanziario e ai contratti derivati. È paradossale,infatti, che non trovino ancora piena cittadinanza neibilanci delle aziende quegli strumenti, un tempo atipici,che ormai sono entrati diffusamente nella vita non solodelle imprese, ma anche dei privati cittadini. Anche nel-l’ultima riforma del diritto societario risalente ormai asette anni orsono (D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successi-ve integrazioni e modificazioni), nella quale peraltro que-sti temi sono stati affrontati, si è preferito disporne la rap-presentazione in nota integrativa anziché ricomprenderlinella determinazione del reddito e del capitale di funzio-namento. Quindi, benché la contabilizzazione dei con-tratti di leasing con il metodo finanziario, e dei derivatispeculativi con il metodo del fair value, siano due novitàimportanti introdotte dagli IAS-IFRS, sul piano operati-vo non richiedono un grande dispendio di energie inquanto già ora i principi contabili italiani impongono diesporre in nota integrativa tutti i valori richiesti dallacontabilizzazione in compliance agli IAS-IFRS. Siamo difronte anche in questo caso a cambiamenti importantinella redazione del bilancio, anche se già ampiamentenoti agli addetti ai lavori in quanto abitualmente utilizzatiseppure in forme e con significati differenti.

Un ultimo elemento di cambiamento sul quale meritadi soffermarsi, sia per l’effettiva novità che ha portato intutte le aziende che adottano i principi contabili interna-zionali, sia per le riserve che può sollevare circa l’effettivomiglioramento che produce sul contenuto informativo delbilancio, è la nuova modalità di presentazione del bilanciostesso contenuta nello IAS 1. Si premette che non è possi-bile avere alcuna riserva sul livello di disclosure del bilan-cio redatto secondo gli IAS – IFRS, in quanto le informa-zioni ivi contenute sono certamente maggiori di quellerichieste dai principi contabili nazionali e soprattutto lemodalità e la qualità con cui sono esposte è ampiamente

regolamentata nei vari documenti. Si pensi infatti che alladisclosure sono dedicati i seguenti principi: IAS 1 (presen-tazione del bilancio), IAS 7 (Rendiconto finanziario), IAS8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ederrori), IAS 9 (Fatti intervenuti dopo la data di riferimen-to del bilancio), , IAS 24 (Informativa di bilancio sulleoperazioni con parti correlate), IAS 33 (utile per azione),IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative),IFRS 8 (Settori operativi). Qualche riserva, invece, puòsuscitare la scelta da parte dello IASB di non applicareuno schema rigido di conto economico e di stato patrimo-niale, ma di enunciare unicamente le voci che rappresen-tano il contenuto minimale dei prospetti di sintesi,lasciando libera ogni azienda di integrare tali informazionia piacere. Lo si ripete, ciò non significa che nei bilanciIAS manchino le informazioni, in quanto ogni vocedev’essere ampiamente dettagliata nelle note al bilancio, sirileva tuttavia che ad oggi l’introduzione dello schema rigi-do di conto economico e di stato patrimoniale ci permettedi disporre di serie storiche omogenee di dati facilmentefruibili a partire almeno dal 1996 anno di avvio del regi-stro delle imprese. Si tratta di un patrimonio di enormeutilità sia per analizzare la storia economica di una singolaimpresa, sia per effettuare confronti con i diretti competi-tors o con altri settori. Un ritorno generalizzato allo sche-ma libero provocherebbe la perdita di tutto ciò e ci farebbetornare indietro nel tempo di quasi vent’anni.

CONCLUSIONI L’evoluzione della normativa comunitaria e naziona-

le non lascia adito a molti dubbi circa l’irreversibilità delpassaggio agli IAS – IFRS di tutti i sistemi contabilidegli stati membri. È del tutto probabile infatti che gliattuali ritardi, causati in parte dalla recessione economi-ca ed in parte dalle discussioni ancora in corso sullemodalità di applicazione degli stessi principi alle Pmi,finiranno per essere presto superati a favore di un’appli-cazione generalizzata dei nuovi standard, magari ridotti esemplificati per venire in contro alle esigenze delleimprese minori. L’inevitabile confusione che comportal’attuale coesistenza in tutti gli stati membri di due stan-dard differenti non fa che spingere in questa direzione, sidovranno rassegnare anche i più accaniti detrattori del-l’introduzione degli IAS – IFRS.

Di contro sul piano operativo si può affermare provo-catoriamente che l’introduzione degli IAS-IFRS è piùdifficile da leggere che da applicare. Infatti se la letturadei documenti si presenta estremamente ostica a causasia di un’esposizione disordinata degli argomenti trattati,sia talvolta di una traduzione non sempre felicissima, laloro applicazione, per lo meno nei casi più frequenti,non presenta livelli di complessità maggiori di quelli esi-stenti nei principi contabili italiani e, come visto, i prin-cipali elementi di novità contenuti nei principi contabi-li internazionali si rifanno a fattispecie già ben conosciu-te e utilizzate nel contesto nazionale.

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Il professionista e la valutazione d’aziendaA cura del Dott. Mario Mirabelli - Centro Studi Analisi Statistiche - Modena

La valutazione d’azienda, dal punto di vista tec-nico, nell’ambito dei criteri di analisi e di stu-dio delle attività aziendali, ha sempre più subi-

to un notevole cambiamento sia in termini di sostanzache in termini di forma, arrivando ad essere sempre piùvolgarizzata.

Ciò è avvenuto sia per una cattiva informazionesull’utilizzo finale, sia per una sorta di “timore”, daparte del professionista di riferimento, nel fornire allaproprietà, quel valore dell’azienda che spesso può noncoincidere con quello atteso dalla stessa.

Prima di dare una definizione, poniamo l’attenzionesulle varie, ma qui da ribadire, motivazioni che ruotanointorno alla classica valutazione d’azienda.

Le motivazioni legate ad una richiesta valutativapossono essere di varia natura e possono riguardare:

• Cessioni/acquisto d’azienda o di un suo ramo; •Emissione di azioni/obbligazioni; • Recesso/ingresso diun socio; • Fusione, scissione, scorporo, trasformazio-ne, cessione di quote; • Conferimento in società; •Aumento di capitale; • Apporto d’azienda; • Procedi-menti giudiziali o stragiudiziali; • Esproprio per motividi pubblico interesse; • Rapporto con le banche; •Affitto d’azienda; • Procedure concorsuali; • Divisionedi azienda; • Giudizi arbitrali; • Donazione d’azienda.

Evidenziando come, anche il settore informatico,sia di aiuto alla classica valutazione di azienda con unapresenza sempre più marcata, di software di vario tipo equalità, che utilizzano i più svariati metodi di valuta-zione, si evince che non esistono più particolari osta-coli tecnici alla stima di una azienda. In questo conte-sto il fattore ed il valore aggiunto, forniti dall’esperto,fanno la differenza, come di seguito meglio si descrive.

Ragioniamo partendo, dalla semplice definizione,chiave contenuta nell’articolo 2555 del codice civile:

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’impren-ditore per l’esercizio dell’impresa.

Il valore dell’azienda non coincide con quello dei singolibeni che la compongono, ma dall’unitarietà degli stessi,organizzati tra loro al fine di creare un valore aggiunto deri-vante proprio dal loro rapporto armonico e sinergico.

Quando si parla di azienda si deve comprendere l’u-niversalità dei beni e dei rapporti ad essa facenti capo,composti dai beni materiali (mobili ed immobili) edimmateriali, dai rapporti con il personale e con laclientela, dalle posizioni attive e passive, nonché dallescelte imposte dall’imprenditore al fine di perseguire lo

scopo di lucro. L’azienda ha l’obiettivo di creare valoreaggiunto continuativamente nel tempo.

L’esperto di riferimento è coinvolto, oggi come ieri,sempre più nel rapporto armonico e sinergico che si vaa creare.

Nel concetto di partenza, per valutare un’azienda, èindispensabile considerare l’avviamento.

Il dilemma è spesso legato alla quantificazione ditale valore, che può essere ovviamente soggettivaoppure oggettiva, a seconda che si valorizzi la personadell’imprenditore (o della proprietà) o il maggior valo-re creato dal rapporto tra fattori produttivi e le attivitàe passività facenti capo all’azienda, in questo caso ven-gono utilizzati in dettaglio i dati contabili, utili succes-sivamente anche per la stesura del bilancio.

L’avviamento è individuabile nella capacità dell’a-zienda di conseguire redditi nel tempo e la sua attitudi-ne ad ottenere utili; va pertanto inquadrato come unavera e propria “qualità dell’impresa” sulla quale incido-no numerosi fattori, dalla clientela all’organizzazioneaziendale, dall’ubicazione all’abilità gestoria dell’im-prenditore. L’avviamento può essere il fulcro ed il prin-cipio di tutta la valutazione insieme agli altri parametriche sono altrettanto importanti ma individuabili comeil corretto contorno.

Tenendo ben presente il concetto della curva relati-va al ciclo di vita di un’azienda, che parte da zero arri-vando ad un punto massimo, per poi ritornare verso lozero, tale impostazione concettuale mette in risalto ecaratterizza i cambiamenti e gli sviluppi dell’aziendanel tempo. Dapprima nasce il progetto imprenditorialeche verrà sviluppato, il quale può attraversare fasi con-giunturali altalenanti (alte, stabili, basse …). Raggiun-to lo scopo sociale l’impresa può essere venduta, tra-smessa a successori o addirittura liquidata e cessata.

Tutto questo mette in risalto quanto sia importanteil perché tenere in considerazione “gli avviamenti”, per-ché infatti anche un’azienda con difficoltà oggi, haavuto un avviamento, che è comunque da considerare,nel suo passato;, così come un’azienda solida oggi haavuto, ieri un avviamento da considerare nell’ambitovalutativo. Ritornando alla precedente indicazioneconcettuale di avviamento, non è un caso che nellafutura entrata in vigore di Basilea 31, che va ad affian-care, per poi più avanti sostituire gli oramai famosiparametri di Basilea 22, l’avviamento abbia una rile-vanza di ampio peso valutativo.

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1 Basilea 3 dovrebbe superare gli ostacoli della precedente formulazione dando più rilevanza agli aspetti locali dell’economia, rendendo nonpiù flessibile, ma più idonea la valutazione delle singole fattispecie. Per fare un esempio pratico, si è riscontrato come un credito non por-tato all’incasso nei 180 giorni per una azienda del Nord Italia sia un credito praticamente in insolvenza mentre nel Sud della penisola siaperfettamente normale una simile situazione. Un credito non portato all’incasso nell’esercizio deprime il reddito operativo, il R.O.E., ilR.O.I. con tutte le conseguenze del caso.

2 Con Basilea 2 si assegna un coefficiente di rating all’impresa che richiede un finanziamento; in base a tale valutazione si stabilisce quantol’azienda sia affidabile e quale sia il costo che la stessa sostiene nell’acquisto del denaro. Nel definire i parametri per l’assegnazione delrating fondamentale per gli istituti di credito è la valutazione della capacità espressa dall’impresa di remunerare il capitale proprio e quel-lo dei terzi.

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Basilea 2 e Basilea 3, sono gli accordi internazionalisui requisiti patrimoniali delle banche, regole che stan-no avendo ricadute importanti sull’accesso al credito dicui possono godere oggi ed in futuro le imprese.

Valutare un’azienda significa prendere in seria con-siderazione principalmente elementi informativi chenon sempre sono identificabili nei numeri, ma è pro-prio su questi che possono reggersi tutte le analisi eteorie successive. È naturale che poi subentrino, nelgiudizio del valore dell’azienda, numeri e concetti diderivazione quali-quantitativa, poiché il giudizio è fon-dato anche sulla soggettività, relatività e indipendenzaoperativa e professionale dell’esperto cioè del valutato-re, nonché sulla sua autonoma capacità di valutare.

La differenza nell’ambito valutativo, quindi, la fa ilprofessionista, rendendo la stima di un’azienda non piùun’operazione complessa e difficoltosa, variabile aseconda delle finalità per cui la si effettua, del metodoutilizzato e della persona che la valuta, ma da attuarsicon l’applicazione di metodi logici, dimostrabili, chiarie condivisi.

Una perizia non potrà mai essere oggettiva, ma perpoterla rendere il più obiettiva possibile è necessarioporre in essere alcuni accorgimenti:

1) fare riferimento a giudizi esterni al proprio ambi-

to valutativo come ad esempio confronti con altrestime, col prezzo negoziato, con risultati di valore incampi similari, con dati di comparazione;

2) ricorrere ad una pluralità di criteri valutativi,presupponendo che “le incongruenze” dovute alla scel-ta del metodo possano in tal modo essere eliminate percompensazione con un altro metodo;

3) raccogliere un numero di informazioni il piùampio possibile da vagliare e analizzare. In tali occasio-ni un supporto fondamentale viene dall’imprenditoreche più di chiunque altro conosce l’azienda. La suacompetenza è insostituibile per valutare lo stato dellemacchine, le potenzialità produttive di un complessofunzionante, la qualificazione del personale, la compo-sizione dei costi, le scorte e il mercato. Anche in unafase di sviluppo aziendale.

Scrive Luigi Guatri, precursore teorico e pratico dellaValutazione d’Azienda in uno dei suoi trattati: ‘i risultatidelle valutazioni aziendali sono spesso intesi (e proposti)come dati certi: siano essi espressi entro definiti “intervalli”,o ancor più con una cifra unica che vorrebbe lasciar inten-dere una precisione quasi infinitesimale. Nulla di più falso!Simili convincimenti sono pure illusioni, remote dallarealtà.’

U.G.D.C. & E.C.UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MODENA

COME ASSOCIARSISi ricorda che coloro che fossero interessati ad iscri-versi all’Unione o chiedere informazioni possonocontattare il segretario Dott. Francesco Boni. La quota associativa per l’Anno 2010 è pari a 60Euro per gli iscritti e 30 Euro per i praticanti.

A.M.R.C.ASSOCIAZIONE MODENESE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

COME ASSOCIARSIColoro che fossero interessati ad aderire all’associa-zione possono contattare il segretario Rag. MiriamDieghi (059 - 211191). La quota associativa per l’an-no 2010 è pari ad € 100,00.

A.D.C.ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

COME ASSOCIARSIColoro che fossero interessati ad aderire all’Associa-zione Dottori Commercialisti di Modena possonocontattare il tesoriere Dott. Davide Lugli (Tel. 059443080).La quota associativa per il 2010 è pari a € 75,00,ridotta a € 40,00 per i praticanti.

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Sarà Riccione la sede del 48° CongressoNazionale organizzato dalle Unioni GiovaniDottori Commercialisti ed Esperti Contabili

della regione Emilia Romagna con il patrocinio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e del ConsiglioNazionale dei Dottori Commercialisti e degli EspertiContabili. Dopo che la scorsa edizione, tenutasi nellacittà di Varese, che ha affrontato il tema della crisieconomica e delle opportunità di sviluppo della nuovaera dell’economia, quest’anno il congresso sarà incen-trato su di un altro tema di estrema attualità. Il filoconduttore della tre giorni che si aprirà giovedì 22aprile per concludersi sabato 24 aprile sarà “Revisionecontabile: attività o professione?”. Su questo argo-mento dibatteranno i partecipanti al congresso nazio-nale che aprirà i lavori presso il Palariccione alle ore15.00 del giorno 22 aprile con il saluto e il benvenutodel dott. Luigi Carunchio, Presidente dell’UnioneNazionale dei Giovani Dottori Commercialisti edEsperti Contabili. I dibattiti della giornata si snoderan-no sul tema chiave del congresso, interrogandosi sullanascita di una nuova attività, quella appunto dellarevisione contabile alla luce delle novità legislati-ve. Sotto la lente di ingrandimento saranno gli ele-menti distintivi del disegno di legge di recepimentodella direttiva 2006/43/CE e i requisiti fondamentaliper lo svolgimento dell’attività di Revisore legale dei

conti. Si approfondirà, inoltre, nel corso degli inter-venti il vantaggio competitivo delle imprese con ilCollegio Sindacale e i nuovi ruoli che si aprono per iprofessionisti. Infine, una finestra si aprirà sulla situa-zione internazionale in tema di revisione contabile.

Il Collegio Sindacale sarà l’argomento di aperturadella seconda giornata di lavori, con un focus tuttodedicato alle competenze e alle responsabilità del Dot-tore Commercialista all’interno dell’organo di vigilan-za presente nelle società di capitali ed in quelle coope-rative. Una sessione speciale sarà inoltre dedicataall’approfondimento del Progetto Revidoc, promossodall’UNGDCEC per la costituzione di una società direvisione della categoria.

Tavole rotonde e workshop rifletteranno sul ruolodel Dottore Commercialista alla luce delle ultimemodifiche normative in tema appunto di revisionelegale, soffermandosi sulle verifiche periodiche delCollegio Sindacale, sulla revisione del bilancio di eser-cizio e sulla revisione negli enti locali, cercando didisegnare gli scenari futuri che si aprono per la cate-goria. La tre giorni, che nelle ore serali prevede anchecene balli e momenti di spettacolo, si concluderà ilgiorno 24 aprile con l’Assemblea Nazionale dei Presi-denti delle Unioni Provinciali.

Per tutte le informazioni sulle modalità di parteci-pazione e di ospitalità si rimanda al sitowww.ugdcec.emiliaromagna.it.

La crisi finanziaria ha accelerato il recepimentodella Direttiva Comunitaria 43/2006/Ce per ilriordino delle revisioni legali dei conti annuali

e consolidati delle società, attuato con l’approvazionedefinitiva del Decreto legislativo 2006/43 da parte delConsiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio2010. La riforma punta a garantire l’indipendenza el’obbiettività dei revisori contabili, rafforzandone glielementi di riservatezza e qualità del servizio svolto,anche con verifiche ed esami periodici a cui il revisoredovrà sottoporsi ad intervalli non superiori a 6 anni,ridotti a 3 se la revisione legale fosse svolta su entipubblici. Il decreto prevede importanti modifiche alcodice civile con la rielaborazione degli articoli 2409-bis e 2477, ed una nuova versione dell'articolo 2043-bis; nel dettaglio, per le società a responsabilità limita-ta vi sarà l’obbligo di nomina del collegio sindacale siaqualora abbiano un capitale sociale non inferiore a120mila euro, sia quando siano tenute alla redazionedel bilancio consolidato, sia quando controllino unasocietà obbligata alla revisione legale dei conti, sia,infine, qualora, per due esercizi consecutivi, abbiano

superato due dei limiti indicati dal primo comma del-l'articolo 2435−bis che consentono la redazione delbilancio in forma abbreviata.

Importante elemento di novità è la fissazione deicriteri per individuare l’indipendenza del revisore, che“non dovrà avere in alcun modo relazioni finanziarie,d’affari, di lavoro autonomo, o di altro genere, dirette oindirette, comprese quelle derivanti dalla prestazioni diservizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali unterzo informato, obbiettivo e ragionevole trarrebbe laconclusione che l’indipendenza del revisore o dellasocietà risulta compromessa”; superfluo sottolineare ladelicatezza di tale elemento, vista anche la passata pre-dilezione delle società che gradivano una stretta coor-dinazione tra consulente ed organo di controllo.

La volontà di standardizzare le procedure e le meto-dologie di revisione imporrà inoltre l’applicazione deiprincipi internazionali, senza eccezioni, come per larevisione di una società quotata, essendo stata soppres-sa la separazione da revisori di società quotate e non.

La riforma non manca poi di regolamentare laresponsabilità dei revisori, prevedendo una solidarietàtra loro e gli amministratori nei confronti della società

48° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCECA cura del Dott.Comm. Alessandro Levoni – per UGDC&C

Revisione Legale in sostituzione al controllo contabileA cura del Dott. Comm. Carlo Barbolini Cionini - per A.D.C.

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che ha conferito l’incarico, dei suoi soci, e dei terzi, peri danni derivanti dall’adempimento dei loro doveri,derogando purtroppo alla direttiva europea che preve-deva una responsabilità parziale limitata a quantodirettamente imputabile al singolo revisore. Passandopoi all’organizzazione del registro della nuova figura delrevisore legale, nonostante l’ottimo lavoro svolto dallanostra categoria nella gestione degli ultimi anni delregistro dei revisori contabili, il decreto toglie al nostroConsiglio Nazionale la cura del registro e lascia alministero dell'Economia il varo di un regolamentoattuativo per decidere a quali enti pubblici e/o privatiaffidare la nuova gestione. Se così fosse, verrebbe difatto accantonato il notevole lavoro svolto dal nostroOrdine che ha avuto il pregio di gestire con grandeparsimonia le limitate risorse per rendere un servizioalla collettività, ed il commento del dott. Sganga, pre-sidente dell'Istituto dei revisori contabili, alla notiziadell'approvazione non lascia spazio all’interpretazione:“una follia togliere la gestione amministrativa del regi-stro dei revisori contabili ai commercialisti. I risultatiottenuti in questi anni non temono confronti”.

Nonostante poi i vari pareri espressi, sia dalle Com-missioni di Camera e Senato che dal nostro ConsiglioNazionale, siano stati pressoché ignorati dal Governo,ci sono timidi segnali di disponibilità ad accogliere,anche in un possibile emendamento, la proposta chevoleva introdotto il Collegio Sindacale nelle societàche, pur non superando i limiti di legge, godono difinanziamenti pubblici di rilevante importo oppure,come ha suggerito la nostra Associazione, di non con-siderare, ai fini del superamento dei limiti solo il capi-tale sociale nominale ma anche i versamenti in contofuturo aumento di capitale ed anche le poste di patri-monio netto.

Ma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citatodecreto non è solo che l’inizio, in quanto dovrannoessere emanati ben una ventina di regolamenti relativiai singoli aspetti della riforma, aventi ad oggetto laregolamentazione della formazione, tenuta del registro,deontologia, ecc.., ed in attesa che l’iter legislativo sicompleti, le regole per i nostri incarichi da revisori noncambiano, con le difficoltà e la delicatezza che la con-giuntura economica ci impone.

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Le recenti sentenze della Corte di Cassazione n.6121 del 13 marzo 20093 e n. 3399 del 12 feb-braio 2010 offrono lo spunto per riflettere sulle

delicate questioni relative alle modalità della detrazionepro rata dell’ IVA sugli acquisti nelle imprese miste inagricoltura ex art. 34, secondo comma, d.p.r. 633/724, ela tassazione degli interessi di natura compensativamaturati sui crediti di imposta.

La detrazione IVA nelle imprese agricole misteCon la sentenza del 13 marzo 2009 n. 61215, la Corte

di Cassazione si è pronunciata su un problema relativoalla determinazione del pro-rata di detrazione per leimprese agricole “miste”, intendendo come tali quelleche oltre alle cessioni di prodotti agricoli rientranti nellatabella A parte I allegata al DPR 633/1972, effettuanoanche operazioni diverse dalle predette.

Il regime precedentemente previsto per le imprese“miste”

Per le imprese miste, all’epoca in cui sono avvenuti ifatti oggetto della sentenza (1973-1982), l’articolo 34comma 2 stabiliva che “se il contribuente, nell’ambito dellastessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili

diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devonoessere registrate distintamente ed essere indicate separata-mente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazioneannuale. L’imposta relativa a tali operazioni è determinatadetraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e leimportazioni proporzionalmente corrispondente al rapportofra l’ammontare imponibile di essi e l’ammontare imponibilecomplessivo di tutte le operazioni effettuate”.

In pratica, quindi, per la determinazione dell’impostadetraibile doveva essere determinato un pro-rata didetrazione, del tutto simile a quello attualmente previstonell’ipotesi di effettuazione di operazioni esenti.

In questo caso il rapporto era da effettuarsi inseren-do, al numeratore, l’ammontare delle operazioni “diver-se” ed al denominatore, il totale delle operazioni effet-tuate. Il problema che si poneva era però relativo all’i-potesi in cui venissero effettuati degli acquisti da sogget-ti non residenti, per i quali l’imposta viene applicata tra-mite reverse charge ai sensi dell’articolo 17, terzo comma.In questo caso, infatti, l’imposta viene sia annotata nelregistro delle vendite, per assoggettare l’operazione adimposta, sia nel registro degli acquisti, al fine di esercita-re il diritto di detrazione. Per la determinazione del pro-rata per l’impresa agricola mista, però, vi era sempre ildubbio se nelle operazioni attive dovessero essere com-

Detrazione IVA nelle imprese agricole miste e tassazione dei rimborsi A cura del Dott. Ciro D’Ardia1 e del Rag. Comm. Sergio Foti2 per A.M.R.C.

1 Esperto tributario - Pubblicista. 2 Studio Foti-Chiarotti Commercialisti e Consulenti del lavoro in Modena. 3 Sulle imprese agricole miste, si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 8299 del 1° settembre 19974 Vedi, G. P. TOSONI, Agricoltura e fisco, pag. 67 e ss., terza edizione, Il sole 24ore; e Cfr. C.M. 328/E del 24.12.1997 paragrafo 3.5 Cfr. Corriere Tributario 19/2009, pag. 1522 e ss. IPSOA, con commento di M. BASILAVECCHIA.

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putate le operazioni annotate nel registro delle venditema derivanti dall’applicazione dell’imposta tramitereverse charge. La Corte di Cassazione, con la sentenza inesame, ha stabilito che gli acquisti assoggettati ad impo-sta tramite reverse charge non vanno inclusi nelle opera-zioni attive. Ciò in quanto la loro annotazione nel regi-stro delle vendite costituisce solo una finzione contabiletesa ad assoggettare l’acquisto ad imposta.

L’attuale regime previsto per le imprese agricole misteAttualmente, il regime per le imprese agricole miste

è previsto dall’articolo 34, comma 5, il quale stabilisceche “se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, haeffettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indi-cate nel comma 1, queste sono registrate distintamente edindicate separatamente in sede di liquidazione periodica e didichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazionisi detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni dibeni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzatiper la produzione dei beni e dei servizi che formano oggettodelle operazioni stesse”.

Non è quindi più previsto il calcolo di un pro-rata,ma è ammessa solo la detrazione per i beni non ammor-tizzabili ed i servizi utilizzati esclusivamente per l’effet-tuazione delle operazioni “diverse”.

In relazione a tale regime, che si inserisce nell’ambitodello speciale regime dell’IVA agricola, la circolare del24 dicembre 1997 n. 328 par. 6.4. ha chiarito a suotempo che “il regime per le imprese miste trova applicazionesolo nell’ipotesi in cui vengono effettuate dal produttore agri-colo alcune operazioni imponibili non rientranti nell’attivitàdi produzione agricola propriamente detta (Tab. A parte I);deve trattarsi dunque di operazioni – e non attività – cherivestano il carattere di occasionalità ed accessorietà rispettoall’attività di produzione agricola consistente nelle richiamatecessioni di prodotti agricoli e ittici; vale a dire che tali opera-zioni non debbono in sostanza essere svolte con carattere disistematicità, ripetitività ed organizzazione tale da configurarel’esercizio di una autonoma attività collaterale da assoggetta-re a norma dell’articolo 36, quarto comma, all’obbligo dellacontabilità separata”.

In particolare, l’applicazione della contabilità separatadiventa obbligatoria in tutte le ipotesi in cui oltre all’eser-cizio di un’attività agricola rientrante nel regime speciale,viene esercitata un’attività commerciale che prevede l’ap-plicazione dell’imposta nelle maniere ordinarie. Allo statoattuale, peraltro, l’applicazione del regime di impresa agri-cola “mista” rimane un’ipotesi alquanto residuale.

Quanto detto deriva da due novità normative:- la modifica dell’articolo 2135 del codice civile,

operata dall’art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001 n.228, che ha di fatto ampliato la nozione di impren-ditore agricolo (sul punto si veda la circolare del 14maggio 2002 n. 44);

- l’introduzione del regime delle attività agricole dicui all’art. 34-bis, che prevede una forfettizzazionedell’imposta nel caso di prestazioni di servizi svoltemediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature orisorse normalmente impiegate nell’attività agrico-la (sul punto si veda la circolare del 16 febbraio2005 n. 6).

L’impatto della sentenza 6121/2009Nella sentenza in esame, come evidenziato in prece-

denza, è stato stabilito che nel caso di acquisti da nonresidenti assoggettati ad imposta tramite reverse charge,non si deve tenere conto delle annotazioni effettuate nelregistro delle vendite al fine di calcolare il pro-rata didetraibilità per le imprese agricole miste. Al di là dellospecifico caso trattato nella sentenza, la stessa stabilisceun criterio molto importante: le operazioni annotate nelregistro delle vendite a seguito degli adempimenti di“doppia annotazione” non costituiscono operazioni atti-ve. Ciò in quanto le predette annotazioni derivano,come evidenziato in precedenza, da una finzione conta-bile derivante dall’assoggettamento dell’acquisto adimposta tramite reverse charge. Tale principio deve quin-di sempre essere tenuto presente, al di là dello specialeregime IVA agricolo, in tutte le ipotesi in cui un deter-minato soggetto ha effettuato operazioni di acquisto cheha assoggettato ad imposta tramite reverse charge.

I settori di applicazione del reverse chargeLa rilevanza della sentenza si evince dal fatto che

oltre alle ipotesi di applicazione del reverse charge pergli acquisti comunitari e per gli acquisti di beni e servizida non residenti (e rilevanti sul territorio dello Stato)esistono numerose ipotesi di applicazione del reversecharge per gli acquisti interni di beni e servizi.

Si pensi, ad esempio, a quanto previsto da:- articolo 17, sesto comma, lett. a), relativo alle ope-

razioni di subappalto con applicazione dell’impostada parte del committente;

- articolo 17, sesto comma, lett. a-bis), concernentele operazioni di acquisto di immobili strumentalicui all’articolo 10, n. 8-ter, lett. b) e d) del medesi-mo DPR;

- articolo 74, commi 7 ed 8 che regolamentano lecessioni interne di rottami e di altri materiali direcupero.

In tutte queste ipotesi, quindi, il soggetto cessiona-rio/committente non deve mai includere le operazioniannotate nel registro delle vendite per effetto del reversecharge tra le operazioni attive. Quanto detto sia ai finidell’individuazione del volume d’affari (il cui ammonta-re oltre certi limiti potrebbe rendere non possibile l’ap-plicazione della liquidazione trimestrale, in base a quan-to previsto dall’art. 7 del DPR 542/1999), sia ai fini delcalcolo del pro-rata di detrazione di cui all’articolo 19-bis (che prevede un rapporto tra il totale delle operazio-ni con diritto a detrazione ed il totale delle operazionieffettuate), sia ai fini del calcolo del presupposto dell’ali-quota media di cui all’articolo 30, terzo comma, lett. a)(che stabilisce l’effettuazione di un confronto tra aliquo-ta media sugli acquisti ed aliquota media sulle vendite).

La tassazione dei rimborsiIl genus reddituale del rimborso di imposte6, versate

in eccesso rispetto a quanto dovuto, è di sopravvenienzaattiva7 ai sensi del primo comma dell’art. 88 del tuir (diseguito riportato):Art. 88 - Sopravvenienze attive.1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri

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proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneridedotti o di passivita’ iscritte in bilancio in preceden-ti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti perammontare superiore a quello che ha concorso a for-mare il reddito in precedenti esercizi, nonche’ lasopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneridedotti o di passivita’ iscritte in bilancio in preceden-ti esercizi.

La natura fiscale della sopravvenienza è correlata adaccadimenti aziendali e amministrativi di esercizi prece-denti e viene contabilizzata nel conto economico qualecorrettivo ad un precedente costo od onere fiscalmenterilevante, quindi le imposte rimborsate danno luogo asopravvenienze attive tassabili solo se precedentementededotte. Se, invece, le imposte oggetto di rimborso sonostate, a suo tempo, ritenute fiscalmente indeducibili,esse non danno luogo a sopravvenienze attive tassabili,in quanto se ai rimborsi d’imposte indeducibili si attri-buisse carattere di sopravvenienza attiva si verrebbe adassoggettare due volte a tassazione lo stesso reddito.

Sopravvenienze attive e principio di competenza Il principio di competenza è disciplinato dalla norma

fiscale nel primo comma dell’art. 109 del tuir (di seguitoriportato):

Art. 109 - Norme generali sui componenti del red-dito d’impresa. (ex artt.75 e 98)1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi enegativi, per i quali le precedenti norme della presen-te Sezione non dispongono diversamente, concorronoa formare il reddito nell’esercizio di competenza; tut-tavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cuinell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esi-stenza o determinabile in modo obiettivo l’ammonta-re concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verifi-cano tali condizioni.

i proventi, gli oneri e i costi quindi concorrono alla

formazione del reddito di impresa nell’esercizio di compe-tenza8, quando la loro esistenza è certa nell’an e nel quan-tum9, pertanto le sopravvenienze sono da contabilizzarenell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. Le sud-dette condizioni vengono realizzate quando ad esempio:

- vi è la certezza e la conoscenza dell’importo;- viene comunicato e liquidato dall’Amministrazio-

ne Finanziaria l’importo del rimborso;- a seguito di una sentenza definitiva passata in giu-

dicato;- quando avviene l’accredito del rimborso.

Il criterio risolutivo che deve accompagnare l’inter-prete è, senza dubbio, quello del necessario riferimentoalla maturazione, anziché alla percezione (cosiddettoprincipio di cassa)10. Pertanto se la sopravvenienza attivanon si verifica materialmente nell’esercizio sarà necessa-rio contabilizzarla ai fini della predisposizione del bilan-cio di esercizio entro i termini per la redazione del bilan-cio11 ex art. 2423-bis, comma 1, n. 4), del codice civile.

Nel caso in cui le sopravvenienze attive siano deri-vanti da un credito INPS per sgravi di oneri sociali, lesopravvenienze vengono tassate nel periodo di impostain cui vengono corrisposte le rate di rimborso12.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i Prin-cipi contabili internazionali - IAS adopter, l’art. 83,comma 1, terzo periodo13, del tuir, deroga per le impreseIAS/IFRS, ai criteri di qualificazione, e imputazionetemporale per competenza, prevedendo la rilevanza glielementi reddituali e patrimoniali rappresentati inbilancio in base al criterio della prevalenza della sostan-za sulla forma previsto dagli IAS/IFRS. Conseguente-mente, devono intendersi non applicabili a tali soggettile disposizioni dell’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir (prin-cipi di competenza, certezza ed obiettiva determinabi-lità), nonché ogni altra disposizione di determinazionedel reddito che assuma i componenti reddituali e patri-moniali in base a regole di rappresentazione non confor-mi all’anzidetto criterio14. Occorre inoltre verificare lemodalità di attualizzazione del credito che produce inte-

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6 In tema di rimborsi di imposte, Vedi, La recuperabilità dei tributi versati erroneamente, di C. CIAMPOLILLO, n “Rassegna tributaria” n. 1 digennaio-febbraio 2001.

7 Vedi sulla affermazione di indubitabile natura di sopravvenienza attiva la Nota n. 9/813 del 28 giugno 1979 Dir. II.DD.8 Vedi in tema di imputazione dei proventi per competenza, Cassazione n. 487 del 3 dicembre 2008 e le sentenze n. 24474 del 2006 e n. 17566

del 2007, in tema di regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito che seguono infatti il principio di competenza economica.Vedi in tema di imputazione dei proventi secondo il principio di “cassa” Cassazione n. 13224 del 6 giugno 2007 (Cfr. anche Cassazione n.24474/2006 e Cassazione n. 11213/2002), che cristallizza l’imputazione degli elementi reddituali derivanti da una determinata operazione inbilancio non già con riferimento alla data del pagamento o dell’incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene acompleta maturazione, col solo limite della certezza di costi o ricavi non ancora determinabili.

9 Vedi, CEPPELLINI LUGANO, Testo Unico delle imposte sui redditi, - sopravvenienze attive proprie pag. 564 e ss. - undicesima edizione, Il sole24ore.

10 In tal senso, C. ATTARDI, Il principio di competenza nel reddito d’impresa: criteri di applicazione e rimedi in favore del contribuente in il fisco n. 7del 16 febbraio 2009.

11 Vedi, E. SANTESSO – U. SOSTERO, I principi contabili per il bilancio di esercizio, pag. 49 e ss., novembre 2006, Il sole 24ore - Milano. 12 Così, Ris. n. 121/E-III-6-32884 del 7 settembre 1998. 13 Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. 14 La rilevazione a conto economico dei costi è retta dal principio di correlazione economica (matching principle) secondo il quale sono da attri-

buire all’esercizio i costi che hanno concorso alla generazione dei ricavi. Un costo va rilevato a conto economico anche quando non è corre-labile ad alcun beneficio economico futuro. Vedi, E. SANTESSO – U. SOSTERO, I principi contabili per il bilancio di esercizio, pag. 41 ess., novembre 2006, Il sole 24ore – Milano - Gli Ias/Ifrs ( Framework par. 92-98) danno una breve spiegazione delle modalità di rilevazione dei com-ponenti positivi e negativi di reddito. Una spiegazione più esauriente viene fornita, sulla rilevazione dei ricavi, dallo Ias 18 Ricavi, ma nessun documentosi è finora occupato di riprendere e approfondire il tema dell’attribuzione all’esercizio dei costi, né di trattare i problemi relativi alla loro contrapposizioneai ricavi.

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ressi, e indicare, in nota integrativa e nella relazionesulla gestione l’informativa di disclosure per il processo diattualizzazione seguito15, i principi e i criteri di valutazio-ne, il calcolo degli interessi, e gli effetti contabili, (vediOIC n. 15 paragrafo D III, per i casi in cui il credito nonvada attualizzato, ad esempio quando l’interesse attivonon è tassabile in capo al percipiente)16.

Per le imprese IAS adopter, il paragrafo 53 dello IAS32 stabilisce che per per la valutazione delle attività epassività fiscali differite non si applicano le disposizionisull’attualizzazione.

Rilevanza fiscale degli interessi attivi ai fini delleimposte sui redditi

Gli interessi attivi liquidati e corrisposti dall’Ammini-strazione Finanziaria sul rimborso del credito di impostasono tassabili, infatti la Corte di Cassazione ha assuntosul punto un orientamento ormai univoco17. Gli interes-si per crediti di imposta corrisposti dall’AmministrazioneFinanziaria sono assoggettabili ad IRPEG/IRES e adILOR però solo dal 1° gennaio 1988 (entrata in vigoredel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in quanto l’art. 56del D.P.R. 917/1986, innovando rispetto alla precedentedisciplina, ha assoggettato a tassazione tutti gli interessicomunque conseguiti da soggetto che produce reddito diimpresa, compresi gli interessi precedentemente esclusidall’imponibile per la loro natura compensativa. Diseguito si riporta l’art. 56 del tuir :

Art. 56 [artt. 59 e 89 “nuovo Tuir”]Dividendi e interessi 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societàsemplici, in nome collettivo e in accomandita sempli-ce residenti nel territorio dello Stato si applicano ledisposizioni dell’articolo 5.2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società edenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giu-ridiche concorrono a formare il reddito dell’esercizioin cui sono percepiti. Si applicano le disposizionidegli articoli 14 e 44.3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati allelettere a), b) e h) del comma 1 dell’articolo 41, con-corrono a formare il reddito per l’ammontare matura-to nell’esercizio. Se la misura non è determinata periscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Durante il periodo di validità del precedente D.P.R.597/73, si sono avuti spesso contrasti interpretativi tra l’Amministrazione Finanziaria18 e i giudici tributari circa

il trattamento tributario di questi interessi che, essendoper loro natura compensativi, erano esclusi dalla previ-sione del precedente articolo 41 del DPR 597/73 il qualeincludeva invece, tra i redditi tassabili, gli interessimoratori anche quando avevano natura risarcitoria. Gliinteressi compensativi, tra i quali rientrano appunto icrediti di imposta, hanno lo scopo di compensare delmancato godimento del reddito relativo alla somma didenaro non ancora rimborsata dall’Erario. Non eranoquindi previsti nel precedente testo dell’ articolo 41 ma,nonostante questo, l’Amministrazione Finanziaria pro-cedeva fina al 31 dicembre 1987 ugualmente, in sedeapplicativa, al recupero a tassazione delle somme corri-sposte a questo titolo, considerandole componenti posi-tivi di reddito, mentre la giurisprudenza si è sempreposta in posizione negativa.

Le sopravvenienze attive, relative al rimborso diimposte in base al principio di correlazione, devonoconcorrere alla formazione della base imponibile IRAPse correlate a componenti rilevanti della base imponibi-le di periodi d’imposta precedenti, dando quindi luogo asopravvenienze attive tassabili19. Infatti l’art. 5, comma4, del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che i componentipositivi e negativi, classificabili in voci del conto econo-mico diverse da quelle che costituiscono la base imponi-bile, concorrano alla formazione della base imponibile secorrelati a componenti rilevanti della base imponibile diperiodi d’imposta precedenti (quindi se le imposteoggetto di rimborso sono state, a suo tempo, ritenutefiscalmente indeducibili non sono tassabili). Ai finiIRAP gli interessi attivi liquidati e corrisposti dall’Am-ministrazione Finanziaria sul rimborso del credito diimposta non dovrebbero essere tassabili, viste anche lenumerose circolari ministeriali con riferimento a variesituazioni operative che non affrontano però tutti i casidubbi e, talvolta, esprimono tesi non sempre condivise,essendo la base imponibile IRAP costituita dal “valoredella produzione netta”, che è determinata dalla diffe-renza tra i seguenti aggregati di bilancio (comma 1 del-l’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997):

• somma dei componenti positivi classificabili nellevoci di cui alla lettera A) del comma 1 dell’art.2425 del codice civile;

• somma dei componenti negativi classificabili nellevoci di cui alla lettera B) dello stesso comma 1 del-l’art. 2425, con esclusione delle voci di cui ainumeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così comerisultanti dal conto economico dell’esercizio.

15 Cfr., La contabilizzazione del credito Ires da istanza di rimborso IRAP nel bilancio 2009, di Marco Piazza e Antonella Scagliarini, in “il fisco” n. 11del 15 marzo 2010, pag. 1-160.

16 Cfr., La contabilizzazione del credito Ires da istanza di rimborso IRAP nel bilancio 2009, di Marco Piazza e Antonella Scagliarini, in “il fisco” n. 11del 15 marzo 2010, pag. 1-160.

17 Vedi, Cass. n. 3399/2010 Cass. n. 18864/2004; Cass. n. 8725/2003; Cass. n. 3574/1995; Cass. n. 7091/1990; Cass. n. 6446/1996; CTC n.1310/1994;

18 Cfr. Circolare Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 20-12-1983, n. 56/9/1605; Circolare Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 2-02-1976, n.3/9/010.

19 Cfr., Determinazione della base imponibile Irap dal bilancio e casi controversi, di Piero Pisoni e Fabrizio Bav, in Il fisco n. 7 del 15 febbraio 2010,pag. 1-943.

Page 12: 1 2010:1 2007 - commercialisti.mo.it · cio, in quanto a ben vedere la differenza con il principio contabile nazionale non è poi così abissale. Si ricorda infatti che l’OIC 21