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PREMESSAPREMESSA

Lo storico superamento, nella vita della Cgil, delle componenti ed il progressivo affermarsi della concezione di una organizzazione che costruisce la sua unità nella definizione dei suoi programmi, ha fatto crescere l’esigenza di un sistema di regole e di organismi preposti a vigilare sulla loro attuazione, a tutela dell’organizzazione e degli iscritti.La conoscenza di queste regole ed il loro rispetto è oggi alla base del pieno dispiegarsi della crescita democratica della CGIL.

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La vita e l’attività della CGIL, per scelta, è regolata da una Carta fondamentale interna (Lo Statuto), fatta di principi generali, di regole, di definizione delle varie e diverse funzioni presenti nella CGIL stessa. Tutto questo, viene accompagnato dai Regolamenti attuativi (approvati dal CD della CGIL e, sulle materie ad essi rinviate dallo Statuto CGIL, dai CD delle categorie e/o CD Regionali)

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Lo Statuto della CGIL Titolo 1^

i principi costitutivi

Lo Statuto della CGIL Titolo 1^

i principi costitutivi

Descrive:I principi fondamentali la vita e l’attività della CGILIl rapporto tra l’organizzazione e gli iscritti (diritti

e doveri)Il processo decisionale (la democrazia

d’organizzazione) La struttura CGIL nel suo complesso:

funzionamento degli organismi, comportamento dei gruppi dirigenti

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Distinzione di poteri tra i vari organi: verticali nella Confederazione ai vari livelli, nelle categorie ai vari livelli, tra la Confederazione e le Categorie, tra gli organi di giurisdizione disciplinare, di verifica statutaria, di controllo amministrativo

Particolare rilevanza assumono le regole definite: nell’art. 6 ”la Democrazia sindacale”, dove troviamo i

cardini della vita democratica interna, a cui tutti debbono attenersi, che regolamenta quindi le modalità di rapporto nell’organizzazione e tra l’organizzazione e coloro che decidono di aderirvi.

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nell’art. 7 “le incompatibilità” troviamo le forme attraverso le quali la CGIL mantiene la sua autonomia dalla politica e dalle imprese. Le norme sulla incompatibilità sono inderogabili, gli statuti di categoria possono sommare non sottrarre o modificare (nello Statuto SPI sono previste incompatibilità con l’AUSER, e specificate quelle nelle Leghe).

Lo Statuto CGIL rappresenta la regola primaria, gli altri Statuti debbono avere, da parte del Collegio Statutario Nazionale CGIL, il parere di conformità.

Il complesso delle regole definite nell’art. 6 hanno attuazione tramite i Regolamenti approvati da CD della CGIL Nazionale

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Titolo 2^Delle strutture e delle forme organizzative

Titolo 2^Delle strutture e delle forme organizzative

Definisce l’impianto organizzativo della CGIL, delle categorie nazionali, nonché delle CGIL regionali e territoriali, stabilendone compiti e funzioni.

Il titolo 2^ definisce l’impianto generale, gli equilibri congressuali, gli Statuti dei centri regolatori coniugando questo impianto con le peculiarità delle strutture o con le scelte organizzative e politiche.

* Lo SPI, in questo, è un esempio classico basti pensare alla collocazione delle Leghe nello statuto CGIL (art. 8 terzo comma) e lo Statuto SPI (art. 19)

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Titolo 3^Gli Organi della Confederazione

Titolo 3^Gli Organi della Confederazione

Raccoglie la struttura di governo, degli organi di controllo interno, di garanzia disciplinare e statutaria. Questa parte dello Statuto non è interpretabile dagli Statuti successivi.

Il nostro è un sistema confederale con autonomia - nelle regole date -, ma non con sovranità.

La circolarità delle decisioni e degli assetti è governato da un sistema di regole comuni. Scelta che trae la sua forza dal garantire che a regole comuni corrispondono sedi che ne garantiscono l’uniforme applicazione. Vedi la questione del commissariamento, che è di competenza esclusiva del CD Nazionale CGIL; il regolamento del personale anch’esso di competenza esclusiva del CD Nazionale CGIL; le modalità di convocazione del Comitato Direttivo(d’intesa).

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Per il sistema giurisdizionale necessita porre particolare attenzione alla formazione delle compagne/i chiamati a fare parte dei vari organismi.

Occorre anche rispettare con maggiore puntualità le caratteristiche statutarie che debbono avere:

I SINDACI da individuare per requisiti di competenza, serietà e professionalità (art. 19), con una funzione “terza” dell’organismo che sta tra la sede gestionale (segreteria responsabile) e la sede politica (CD).

GLI ISPETTORI (art. 20), individuati con criteri simili ai Sindaci, agiscono solo su mandato di organismi dirigenti secondo le casistiche previste dallo Statuto.

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L’approvazione dei Regolamenti di funzionamento del COMITATO DI GARANZIA, del COLLEGIO DI VERIFICA, e del COLLEGIO STATUTARIO, da parte dei Comitati Direttivi rappresenta il richiamo ad una regolamentazione unitaria e una adeguata attenzione politica, pur ribadendo lo Statuto la loro piena autonomia.

Il Comitato di Garanzia viene definito “organo di giurisdizione disciplinare interna”, il Collegio di Verifica invece “organo di garanzia statutaria”. Questa distinzione determina profili e finalità diverse, collocandoli su livelli diversi, con interventi che portano a sanzioni molto diverse, come vedremo più avanti.

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Per sviluppare le conoscenze sul funzionamento, quindi sulle modalità di utilizzazione, del sistema CGIL dei controlli e delle garanzie, occorre avere

presente lo schema dell’art. 14 dello statuto CGIL che riassume gli organi della Confederazione, ai punti d, e, f:

d) Organi di controllo amministrativo- Il Collegio dei Sindaci- Gli Ispettorie) Organo di giurisdizione disciplinare interna- Il Comitato di Garanzia f) Organi di garanzia statutaria- Il Collegio Statutario- Il Collegio di Verifica

d) Organi di controllo amministrativo- Il Collegio dei Sindaci- Gli Ispettorie) Organo di giurisdizione disciplinare interna- Il Comitato di Garanzia f) Organi di garanzia statutaria- Il Collegio Statutario- Il Collegio di Verifica

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MA ANCHE DAGLI STAT UTI DI CATEGORIAMA ANCHE DAGLI STAT UTI DI CATEGORIA

art. 19 - Collegio dei sindaciart. 20 - Ispettoriart. 21 e 27 – I comitati di garanziaart. 28 – I collegi di verificaart. 22 e 29 –Il collegio statutario nazionale

art. 19 - Collegio dei sindaciart. 20 - Ispettoriart. 21 e 27 – I comitati di garanziaart. 28 – I collegi di verificaart. 22 e 29 –Il collegio statutario nazionale

art. 31 – Collegio dei sindaci

art. 35 – Collegio di verifica

art. 31 – Collegio dei sindaci

art. 35 – Collegio di verifica

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art. 19 – Collegio dei sindaciE’ l’organo di controllo dell’attività Amministrativa.

art. 19 – Collegio dei sindaciE’ l’organo di controllo dell’attività Amministrativa.

art. 20 – IspettoriHanno compiti ispettivi riferiti a:-rispetto della canalizzazione -applicazione dei regolamenti-correttezza amministrativa.

art. 20 – IspettoriHanno compiti ispettivi riferiti a:-rispetto della canalizzazione -applicazione dei regolamenti-correttezza amministrativa.

art. 28 – Collegio di verificaVerifica il rispetto di statuti eregolamenti, negli atti dei vari organismi, dei dirigenti e funzionari

art. 28 – Collegio di verificaVerifica il rispetto di statuti eregolamenti, negli atti dei vari organismi, dei dirigenti e funzionari

art. 21 e 27 Comitato di garanziaE’ la struttura di giurisdizionedisciplinare interna

art. 21 e 27 Comitato di garanziaE’ la struttura di giurisdizionedisciplinare interna

art. 22 e 29Collegio statutarioE’ organo di garanzia e interpretazione statutaria.Ha potere di verifica esclusiva sull’attività dellestrutture della CGIL

art. 22 e 29Collegio statutarioE’ organo di garanzia e interpretazione statutaria.Ha potere di verifica esclusiva sull’attività dellestrutture della CGIL

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art. 31 – Collegio dei sindaciCome CGILart. 31 – Collegio dei sindaciCome CGIL

art. 35 – Collegio di verificaCome CGILart. 35 – Collegio di verificaCome CGIL

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Il lavoro degli organi statutari, oltre a Statuti e Regolamenti, hanno come riferimento le delibere

regolamentari allegate allo Statuto CGIL

Titoli delle delibere regolamentari 1) Pluralismo e unità della CGIL2) Norma antidiscriminatoria3) Democrazia di organizzazione4) La democrazia della solidarietà5) Responsabilità dei dirigenti6) Elezione dei segretari generali e delle segreterie7) Comitato degli iscritti e Lega SPI8) Modalità di voto

Titoli delle delibere regolamentari 1) Pluralismo e unità della CGIL2) Norma antidiscriminatoria3) Democrazia di organizzazione4) La democrazia della solidarietà5) Responsabilità dei dirigenti6) Elezione dei segretari generali e delle segreterie7) Comitato degli iscritti e Lega SPI8) Modalità di voto

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COMITATO DI GARANZIA REGIONALECOMITATO DI GARANZIA REGIONALE

COMITATO DI GARANZIA DI APPELLO( INTERREGIONALE )

COMITATO DI GARANZIA DI APPELLO( INTERREGIONALE )

COMITATO DI GARANZIA NAZIONALE(Non interviene nel merito del

giudizio ma solo sulla regolarità della procedura seguita)

COMITATO DI GARANZIA NAZIONALE(Non interviene nel merito del

giudizio ma solo sulla regolarità della procedura seguita)

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COLLEGIO DI VERIFICA REGIONALECOLLEGIO DI VERIFICA REGIONALE

COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALECOLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

COLLEGIO DI VERIFICA NAZIONALECOLLEGIO DI VERIFICA NAZIONALE

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Comitato di garanzia e Collegio di verificala diversità dei provvedimenti che possono

venire assunti

La Comitato di garanzia giudica se necessario con provvedimenti disciplinari che vanno dal biasimo, a periodi di sospensione dai diritti d’iscritto, all’espulsione dall’organizzazione.

Il Collegio di Verifica, esprime pareri vincolanti, nei casi più gravi, può annullare totalmente o parzialmente gli atti giudicati irregolari, non può comminare provvedimenti disciplinari.

La Comitato di garanzia giudica se necessario con provvedimenti disciplinari che vanno dal biasimo, a periodi di sospensione dai diritti d’iscritto, all’espulsione dall’organizzazione.

Il Collegio di Verifica, esprime pareri vincolanti, nei casi più gravi, può annullare totalmente o parzialmente gli atti giudicati irregolari, non può comminare provvedimenti disciplinari.

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Comitato di Garanzia

Al Comitato di Garanzia si chiede di giudicare l’iscritto/a il cui comportamento si ritenga contrario, ai principi di democrazia,di correttezza amministrativa, di garanzia di altri

iscritti,lesivo per l’organizzazione, o si ritenga violi i principi e le norme

dello Statuto.

Al Comitato di Garanzia si chiede di giudicare l’iscritto/a il cui comportamento si ritenga contrario, ai principi di democrazia,di correttezza amministrativa, di garanzia di altri

iscritti,lesivo per l’organizzazione, o si ritenga violi i principi e le norme

dello Statuto.

Possono rivolgersi al Comitato di garanziatutti gli iscritti alla CGIL

Possono rivolgersi al Comitato di garanziatutti gli iscritti alla CGIL

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Collegio di VerificaCollegio di Verifica

Si indirizzano al Collegio Regionale CGILQuando si richiede che si svolgano verifiche su atti,

procedure, dirigenti o funzionari, in relazione a decisioni assunte da organi della CGIL.

Si indirizzano al Collegio Regionale CGILQuando si richiede che si svolgano verifiche su atti,

procedure, dirigenti o funzionari, in relazione a decisioni assunte da organi della CGIL.

Si indirizzano al Collegio Nazionale SPIQuando si richiede che si svolgano verifiche su atti,

procedure, dirigenti o funzionari, in relazione a decisioni assunte da organi o strutture dello SPI

Si indirizzano al Collegio Nazionale SPIQuando si richiede che si svolgano verifiche su atti,

procedure, dirigenti o funzionari, in relazione a decisioni assunte da organi o strutture dello SPI

Vi si possono rivolgere tutti gli iscritti alla CGILVi si possono rivolgere tutti gli iscritti alla CGIL

Vi si possono rivolgere tutti gli iscritti allo SPIVi si possono rivolgere tutti gli iscritti allo SPI

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Come si attiva il comitato di garanzia e il collegio di verifica

Entrambe possono attivarsi solo in presenza di richiesta scritta e motivata, proveniente da iscritti, funzionari, dirigenti o strutture dell’organizzazione.

Mai per autonoma iniziativa del Comitato o del Collegio

Entrambe possono attivarsi solo in presenza di richiesta scritta e motivata, proveniente da iscritti, funzionari, dirigenti o strutture dell’organizzazione.

Mai per autonoma iniziativa del Comitato o del Collegio

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IL RICORSO AVVERSO ALLE DELIBERE DELLA COMitato DI GARANZIA,

O ALLE DELIBERE DEL COMITATO DI VERIFICA

> Si presenta sempre tramite lettera, con raccomandata A/R

> E’ sempre necessario informare l’organismo che ha emesso il giudizio contro il quale si ricorre

> I termini entro cui inviare il ricorso sono previsti dai regolamenti di funzionamento dei vari organismi giudicanti, in genere 30 giorni.

> Si presenta sempre tramite lettera, con raccomandata A/R

> E’ sempre necessario informare l’organismo che ha emesso il giudizio contro il quale si ricorre

> I termini entro cui inviare il ricorso sono previsti dai regolamenti di funzionamento dei vari organismi giudicanti, in genere 30 giorni.

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Chi giudica i “giudici”

I componenti dei comitati di Garanzia e dei Collegi di Verifica sono sottoposti al giudizio, in unica istanza, da parte del Collegio Statutario Nazionale

L’intervento è limitato alle segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività svolte nei comitati e nei collegi.

I componenti dei comitati di Garanzia e dei Collegi di Verifica sono sottoposti al giudizio, in unica istanza, da parte del Collegio Statutario Nazionale

L’intervento è limitato alle segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività svolte nei comitati e nei collegi.

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L’amministrazioneIl controllo sulla correttezza della tenuta contabile, e dell’uso delle risorse economiche spettano: ai collegi dei sindaci revisori, che effettuano periodici controlli e verifiche, con autonoma iniziativa agli ispettori, che si attivano su esplicito mandato di organismi dirigenti o strutture

IL COLLEGIO DEI SINDACI DEVE ESSERE ELETTO DAL CONGRESSO DI OGNI STRUTTURA CHE HA UNA GESTIONE AMMINISTRATIVA ( quindi anche nelle leghe con autonomia a norma di lg. 460)

GLI ISPETTORI SONO ELETTI DAL DIRETTIVO DELLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO (CGIL NAZIONALE, CGIL REGIONALE, CATEGORIE NAZIONALI)

Il controllo sulla correttezza della tenuta contabile, e dell’uso delle risorse economiche spettano: ai collegi dei sindaci revisori, che effettuano periodici controlli e verifiche, con autonoma iniziativa agli ispettori, che si attivano su esplicito mandato di organismi dirigenti o strutture

IL COLLEGIO DEI SINDACI DEVE ESSERE ELETTO DAL CONGRESSO DI OGNI STRUTTURA CHE HA UNA GESTIONE AMMINISTRATIVA ( quindi anche nelle leghe con autonomia a norma di lg. 460)

GLI ISPETTORI SONO ELETTI DAL DIRETTIVO DELLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO (CGIL NAZIONALE, CGIL REGIONALE, CATEGORIE NAZIONALI)

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L’iscritto o dirigente o struttura che abbia dubbi sulla tenuta amministrativa può attivare il Comitato di

garanzia inviando una richiesta, scritta e motivata, chiedendo di verificare l’operato di uno/a o più compagni/e verso i

quali si abbiano dubbi di correttezza.

L’iscritto o dirigente o struttura che abbia dubbi sulla tenuta amministrativa può attivare il Comitato di

garanzia inviando una richiesta, scritta e motivata, chiedendo di verificare l’operato di uno/a o più compagni/e verso i

quali si abbiano dubbi di correttezza.

I controlli amministrativi sono costruiti per consentire agli organi Deliberanti, Congresso e Direttivo, e all’organo esecutivo, Segreteria,

di tenere sotto controllo la corretta gestione delle risorse.

I controlli amministrativi sono costruiti per consentire agli organi Deliberanti, Congresso e Direttivo, e all’organo esecutivo, Segreteria,

di tenere sotto controllo la corretta gestione delle risorse.

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La convocazione del Comitato Direttivo, ove esiste il Presidente, deve essere fatta da quest’ultimo, d’intesa con la Segreteria o su richiesta di un terzo dei componenti l’organismo stesso

La convocazione del Comitato Direttivo, ove esiste il Presidente, deve essere fatta da quest’ultimo, d’intesa con la Segreteria o su richiesta di un terzo dei componenti l’organismo stesso

Al Collegio di Verifica dello SPI possono rivolgersi solo iscritti allo SPI, o iscritti alla CGIL che fanno parte di un organismo SPIAl Collegio di Verifica dello SPI possono rivolgersi solo iscritti allo SPI, o iscritti alla CGIL che fanno parte di un organismo SPI

Ogni compagno/a per essere eletto a cariche esecutive deve fare parte dell’organismo direttivoOgni compagno/a per essere eletto a cariche esecutive deve fare parte dell’organismo direttivo

Sono incompatibili le cariche esecutive dello SPI con quelle di Presidenteo Vice-Presidente dell’AuserSono incompatibili le cariche esecutive dello SPI con quelle di Presidenteo Vice-Presidente dell’Auser

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La titolarità della convocazione di un Assemblea degli iscritti, è di competenza degli organismi dirigenti della rispettiva Lega. Detta titolaritànon può essere assunta dai singoli funzionari e/o referenti territoriali.

La consegna delle tessere di iscrizione è un obbligo e va espletato nel piùbreve tempo possibile al momento dell’iscrizione, e per i già iscritti, dall’inizio dell’anno

La consegna delle tessere di iscrizione è un obbligo e va espletato nel piùbreve tempo possibile al momento dell’iscrizione, e per i già iscritti, dall’inizio dell’anno

Nel momento dell’accettazione di un incarico incompatibile con quello ricoperto,l’interessato/a decade automaticamente da quest’ultimo.Nel momento dell’accettazione di un incarico incompatibile con quello ricoperto,l’interessato/a decade automaticamente da quest’ultimo.

La piena autonomia politica delle leghe si realizza attraverso la certezza delle risorse di cui la Lega è titolare, e dalla libertà nel disporne. Ciò anche quando la Lega non gestisca in proprio le funzioni giuridico-amministrativeAnche in quest’ultime deve essere praticata la regola statutaria della collegialità e della trasparenza amministrativa.

La piena autonomia politica delle leghe si realizza attraverso la certezza delle risorse di cui la Lega è titolare, e dalla libertà nel disporne. Ciò anche quando la Lega non gestisca in proprio le funzioni giuridico-amministrativeAnche in quest’ultime deve essere praticata la regola statutaria della collegialità e della trasparenza amministrativa.

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Nel caso in cui, la costituzione della Consulta degli Anziani, avvenga attraverso il voto a Suffragio universale tra i cittadini anziani anche su liste sindacali, attribuendole all’organismo funzioni quali:Esprimere il parere consultivo sui bilanci, proporre progetti e interventi per gli anziani, proporre misure di sostegno economico e agevolazioni fiscaliper ridurre le situazioni di disagio. Il ruolo di membro di detta Consulta è incompatibile con ruoli elettivi sindacali.

Nel caso in cui, la costituzione della Consulta degli Anziani, avvenga attraverso il voto a Suffragio universale tra i cittadini anziani anche su liste sindacali, attribuendole all’organismo funzioni quali:Esprimere il parere consultivo sui bilanci, proporre progetti e interventi per gli anziani, proporre misure di sostegno economico e agevolazioni fiscaliper ridurre le situazioni di disagio. Il ruolo di membro di detta Consulta è incompatibile con ruoli elettivi sindacali.

La convocazione del Direttivo che non è accompagnata dalla documentazione di uno dei punti all’ordine del giorno, è regolare se nel regolamento del Direttivo in questione non è reso obbligatorio l’invio della documentazione.

L’obbligatorietà o meno di verbalizzare le riunioni del Direttivo non è prevista nello Statuto, pertanto può essere prevista nel regolamento del Direttivo in questione, salvo i casi in cui l’obbligo discende dalla legislazione dello stato.

L’obbligatorietà o meno di verbalizzare le riunioni del Direttivo non è prevista nello Statuto, pertanto può essere prevista nel regolamento del Direttivo in questione, salvo i casi in cui l’obbligo discende dalla legislazione dello stato.

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La titolarità per l’individuazione del dimensionamento territoriale della Lega è del centro regolatore regionale sentite le strutture territoriali

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L’esperienza del Collegio di Verifica ha messo in evidenza come la maggioranza delle richieste di pronunciamenti proviene dalle leghe (oltre il 50%), per questo a conclusione del percorso che abbiamo fatto tra regole e statuti, sentiamo il bisogno di segnalare la necessità che anche le Leghe si dotino di regolamenti per il funzionamento del loro Comitato Direttivo.

Avendo a riferimento, per questo, il regolamento del Direttivo dello Spi Nazionale.

L’esperienza del Collegio di Verifica ha messo in evidenza come la maggioranza delle richieste di pronunciamenti proviene dalle leghe (oltre il 50%), per questo a conclusione del percorso che abbiamo fatto tra regole e statuti, sentiamo il bisogno di segnalare la necessità che anche le Leghe si dotino di regolamenti per il funzionamento del loro Comitato Direttivo.

Avendo a riferimento, per questo, il regolamento del Direttivo dello Spi Nazionale.

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L’indicazione piena dell’esigenza, o meglio, dell’obbligo di dotarsi di regolamenti viene dall’art. 8 dello Statuto dello SPI che nel secondo comma recita;

Il funzionamento democratico del sindacato è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Direttivo, ovvero da altri atti amministrativi, nel rispetto dei principi statutari.

L’art 14 dello Statuto SPI indica tra i compiti di tutti i Direttivi, l’elezione del suo Presidente

Questo ultimo passaggio segnala un elemento di particolare importanza soprattutto per le leghe, dove non sempre si provvede alla elezione del Presidente, come invece espressamente indicato dall’art. 19 dello Statuto SPI, e quasi mai ci si dota di un regolamento.

L’indicazione piena dell’esigenza, o meglio, dell’obbligo di dotarsi di regolamenti viene dall’art. 8 dello Statuto dello SPI che nel secondo comma recita;

Il funzionamento democratico del sindacato è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Direttivo, ovvero da altri atti amministrativi, nel rispetto dei principi statutari.

L’art 14 dello Statuto SPI indica tra i compiti di tutti i Direttivi, l’elezione del suo Presidente

Questo ultimo passaggio segnala un elemento di particolare importanza soprattutto per le leghe, dove non sempre si provvede alla elezione del Presidente, come invece espressamente indicato dall’art. 19 dello Statuto SPI, e quasi mai ci si dota di un regolamento.

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Griglia per la scrittura del regolamento del Direttivo

1) Poteri del Comitato Direttivo in rapporto alle funzioni demandate dallo Statuto all’Organismo;2) Modalità di convocazione del Direttivo e tempo di preavviso.3) Come si svolgono le riunioni del Direttivo;4) Verifica delle presenze alle riunioni del Comitato Direttivo e definizione del quorum per la

validità delle sedute (Stabilire in proposito, ed in analogia con il Regolamento del Direttivo Nazionale dello Spi, se una percentuale degli assenti giustificati può essere “detratta” ai

fini della definizione del quorum di cui sopra)5) Modalità di gestione delle deleghe dello SPI nazionale della funzione di Centro Regolatore 6) Come si giustificano le assenze alle riunioni del Comitato Direttivo;7) Eventuale procedura inerenti le modalità di “decadenza” dei pluri-assenti ingiustificati e loro

sostituzione (entro una percentuale prestabilita che non alteri le risultanze congressuali);8) Procedure per le sostituzioni a seguito di dimissioni o per cooptazioni di componenti del

Comitato Direttivo ( entro una percentuale che non alteri, cumulativamente al punto 4 , le risultanze congressuali.)

9) Tempo massimo per le relazioni e gli interventi (o modalità per stabilirlo)10) Come decide il Comitato Direttivo ( quali materie a maggioranza semplice dei presenti o

dei votanti, quali a maggioranza qualificata e sua percentuale);11) Quando si vota con voto segreto;12) Procedure per la presentazione e discussione delle Mozioni d’Ordine;13) Procedura per la presentazione e discussione degli Ordini del Giorno e dei Documenti

Conclusivi e relative modalità di voto (anche per singoli punti e voto complessivo conclusivo);

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14) Procedura per l’emendabilità degli Ordini del Giorno e degli Emendamenti Conclusivi;15) Eventuale modalità per la consegna preventiva dei documenti da approvare;16) Eventuali modalità per rendere Pubbliche le Decisioni assunte dal Direttivo;17) Tempi, modalità e quorum per l’elezione del Presidente del Direttivo e dell’Ufficio di

Presidenza;18) Compiti del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza;19) Verbalizazione delle sedute del Direttivo;20) Accesso e partecipazione alle riunioni del Direttivo21) Regolamentazione delle modalità per la presentazione della mozione di sfiducia nei

confronti del Presidente e/o dell’Ufficio di Presidenza;22) Norma che regoli la reggenza transitoria quando sussistono le questioni di cui al punto 21;23) Collegio dei Sindaci24) Modalità e quorum per la modifica del Regolamento.

LegheAlmeno punti :1 – 2 – 3- 4 (parte fuori parentesi) – 10 -11 - 17 – 18 – 24 ProvincialiTutti escluso il punto 5RegionaliTutti

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Le INCOMPATIBILITA’ in occasione di elezioni politiche o

amministrative

NON POSSONO ASSUMEREINCARICHI ELETTIVI

O DIRETTIVI NELLO SPI

NON POSSONO ASSUMEREINCARICHI ELETTIVI

O DIRETTIVI NELLO SPI

•Chi svolge compiti esecutivi di partito

•Chi ha compiti istituzionali in organi assembleari

•Chi ha compiti di governo a qualsiasi livello istituzionale

•Chi è componente di consigli di amministrazione, ad eccezione di quelli di emanazione SPI o CGIL

•Chi svolge compiti esecutivi di partito

•Chi ha compiti istituzionali in organi assembleari

•Chi ha compiti di governo a qualsiasi livello istituzionale

•Chi è componente di consigli di amministrazione, ad eccezione di quelli di emanazione SPI o CGIL

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Al momento della candidatura, Per ogni tipo di assemblea

Si ha:

Al momento della candidatura, Per ogni tipo di assemblea

Si ha:

LA DECADENZA AUTOMATICA DAGLI INCARICHI ESECUTIVI

LA DECADENZA AUTOMATICA DAGLI INCARICHI ESECUTIVI

LA SOSPENSIONE DAGLI ORGANI DIRETTIVI DI EMANAZIONE

CONGRESSUALE

LA SOSPENSIONE DAGLI ORGANI DIRETTIVI DI EMANAZIONE

CONGRESSUALE

N.B. - NEL CASO DI ASSEMBLEE TERRITORIALI SU CUI OPERA UNA LEGA, L’INCOMPATIBILITA’ INVESTE ANCHE I MEMBRI DEL DIRETTIVO DELLA LEGA

N.B. - NEL CASO DI ASSEMBLEE TERRITORIALI SU CUI OPERA UNA LEGA, L’INCOMPATIBILITA’ INVESTE ANCHE I MEMBRI DEL DIRETTIVO DELLA LEGA

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DOPO 6 MESI DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA D’INCOMPATIBILITA’

(esempio – candidato non eletto/a)

DOPO 6 MESI DALLA CESSAZIONE DELLA CAUSA D’INCOMPATIBILITA’

(esempio – candidato non eletto/a)

L’ISCRITTO PUO’ ESSERE RIELETTOA CARICHE ESECUTIVE

L’ISCRITTO PUO’ ESSERE RIELETTOA CARICHE ESECUTIVE

RIENTRA AUTOMATICAMENTE NEGLI ORGANISMI DI CUI FACEVA

PARTE

RIENTRA AUTOMATICAMENTE NEGLI ORGANISMI DI CUI FACEVA

PARTE

CHI PROVIENE DAESPERIENZE POLICHE

ESECUTIVE O DI ASSEMBLEE ELETTIVE

CHI PROVIENE DAESPERIENZE POLICHE

ESECUTIVE O DI ASSEMBLEE ELETTIVE

NON PUO’ ESSERE ELETTO/A IN ORGANISMI ELETTIVI O

RICOPRIRE INCARICHI ESECUTIVIPRIMA CHE SIANO TRASCORSI

SEI MESI

NON PUO’ ESSERE ELETTO/A IN ORGANISMI ELETTIVI O

RICOPRIRE INCARICHI ESECUTIVIPRIMA CHE SIANO TRASCORSI

SEI MESI