1. 2 LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO La regolamentazione del rapporto...
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LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO
La regolamentazione del rapporto individuale di lavoro La disciplina delle relazioni
collettive di lavoroCi sarebbe pure una terza
dimensione il diritto previdenziale e del welfare.
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Il diritto del lavoro agisce su due livelli di relazione
1) quello dei rapporti di lavoro in senso proprio (tra datori di lavoro pubblici e privati e singoli lavoratori).
Ma pure i lavoratori non in dipendenza funzionale da un datore di lavoro, ma in posizione di dipendenza socio economica: lavoro autonomo di vecchia e nuova configurazione.
2) quello delle relazioni collettive che si stabiliscono “a monte” dei rapporti di lavoro per la difesa e la rappresentanza degli interessi contrapposti del gruppo dei lavoratori e degli imprenditori (la disciplina dei sindacati e della relativa attività; della rappresentanza dei lavoratori nell’impresa; dei conflitti collettivi di lavoro e, dunque, dello sciopero, della contrattazione collettiva)
La successiva evoluzione storica del Diritto del rapporto di lavoro
I - La incorporazione del diritto del lavoro nel codice
civile (artt. 2094 e ss.c.c.)
II - La “costituzionalizzazione” dei suoi principi fondamentali III - Il diritto del lavoro post-
costituzionale: le “leggi speciali” (alcune delle quali di
fondamentale importanza: l. 604/66; L. 300/70 etc…)
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ATTUALMENTE NO MA C’E’ CHI de IURE CONDENDO CI CREDE
la bozza di disegno di legge sui rapporti individuali di lavoro
(Codice del lavoro: artt. 2087-2134) la bozza di relazione introduttiva al disegno di
legge sui rapporti individuali di lavoro la bozza di relazione introduttiva al disegno di
legge sui rapporti sindacali (Codice del lavoro: artt. 2063-2078)
http://www.pietroichino.it/-
L’idea della grande semplificazione (dal sito di Pietro Ichino)
• Oggi un codice del lavoro decente richiede più di mille pagine: è illeggibile senza il consulente
• E’ possibile ridurre il cuore del diritto del lavoro a una sessantina di articoli, a condizione che:
– si cerchi la semplicità e la leggibilità: ogni riga di testo in più è un costo per il Paese
– si rinunci a regolare tutto: in molti casi il mercato del lavoro endo‐aziendale funziona bene da solo
– si eviti di fare danni in 99 casi, per evitare un comportamento scorretto nell’1% restante dei casi
UN ESEMPIO CHE ICHINO CONSIDERA DI PERVASIVITA’ ECCESSIVA: il PART TIMELa disciplina attuale La nuova disciplina
proposta D.lgs 61/2000 come
modificato e integrato nel 2000 e nel 2007 (legislazione speciale ): 13 articoli 3803 parole
Sono disciplinati minuziosamenteForma e contenuti del
contratto e modalità esplicati ve
Commi 1-3 dell’art. 2108 c.c.
3 commi, 177 paroleRegolati soltanto la forma
scritta riproporzionamento degli standard non discriminazione
Alle origini del capitalismo italiano
Il codice civile del 1865 e i principi dell’individualismo liberaleSi ignora ancora il fenomeno del lavoro degli
operai nell’industria come fenomeno sociale rilevante e si riconduce il lavoro
prestato a favore di altri allo
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schema della locazione art. 1568: il contratto di locazione ha per
oggetto le cose o le opere;art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui
una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede;
art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )
I - La disciplina del lavoro nel libro V del codice civile: prende atto della rivoluzione industriale intanto avvenuta anche in Italia
La disciplina del lavoro subordinato
La disciplina del lavoro autonomo
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nel titolo II: “Del lavoro nell’impresa”
nel titolo III: “Del lavoro autonomo”
stretto nesso tra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato (art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)
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Premessa: diversamente che in altri ordinamenti, non è mai
esistito, in Italia, un codice del lavoro :
la proposta ICHINO conferma
Questa impostazione L’unico tentativo di
sistemazione organica è
rappresentato dall’inserimento
delle norme sul lavoronel libro V del codice
civile
La concezione corporativa dei rapporti di produzione e lavoro:
la collaborazione istituzionale tra capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario
dell’economia nazionale” (art. 2085). I lavoratori subordinati come
“collaboratori” dell’imprenditore
La codificazione civile del 1942La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato non è più limitata alla categoria
degli impiegati(la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l.
13/11/1924, n. 1825, conv. nella l. 562/1926)
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La tripartizione (ora quadripartizione: l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.
operai, impiegati, quadri , dirigenti Categorie legali
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Ratio dell’inserimento delle norme sul
lavoro nel libro V… impresa
…e non nel libro IV
(su obbligazioni e contratti)
Una norma chiave (non definisce un contratto ma una fattispecie sociale tipica):
L’art. 2094 c.c.:
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”
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OCCHIO ai diversi colori : La norma va destrutturata
II- La “costituzionalizzazione”
del diritto del lavoro1) Il rapporto di lavoro è uno dei pochi
rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione
2) Quest’ultima contrappone alla concezione a-conflittuale e
organicistica dei rapporti di lavoro presente nel codice civile una
prospettiva dei rapporti tra capitale e lavoro incentrata sul riconoscimento di una contrapposizione di interessi (cfr.
gli artt. 39 e 40 Cost.) Biagi (2002)
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La “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro
“Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro
si raccorda direttamente al modello di sistema economico
configurato dalla costituzione” (Ghera)
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...segue: il lavoro nella Costituzione (Principi fondamentali e Titolo III della
Parte I) : La costituzione come costituzione laburista Art. 1 - Fondata sul lavoroArt. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoroArt. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al
lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Diritto alle ferie annuali
Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età
Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale e contrattazione collettiva, sciopero)
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Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro:
I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.:Proprio perché il costituente era cosciente del fatto che i
cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha sentito il bisogno di affidare allo Stato il compito di rimuovere gli
ostacoli che impediscono “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI
PRINCIPIORichiama oggi il concetto di capacità (Sen) : la libertà di
fare,, basata non soltanto sulla distribuzione eguale di reddito o di mezzi, ma di “agency” di costruire progetti
di vita: la necessità di infrastrutture collettive e pubbliche
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Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro:
II- Il comma 2 dell’art. 41:L’iniziativa economica privata non può
svolgersi in modo da recare danno all’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
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Piano tendenziale delle lezioni Novembre: Lavoro o sindacale ? il diritto del lavoro nella fase post costituzionale, dalla
rigidità alla flessibilità. Cosa si intende per flessibilità. novembre: la subordinazione: 1) perché si identifica la
subordinazione; 2) cosa è e come si identifica; 3) chi identifica la subordinazione
problemi connessi alla subordinazione la certificazione, i rapporti di lavoro esterni alla collaborazione, ma connessi (coc0co, copropro, rapporti associativi
il lavoro esterno all’impresa (somministrazione appalto e trasferimento di impresa) (il 16 non ci sarà lezione)
il mercato di lavoro il contratto a tempo determinato
La funzione della Corte Costituzionale e il diritto del lavoro vivente
La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro
La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato)
La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro
La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro
La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori)
La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro
La fasedel
“garantismo rigido”
Rispetto a questa configurazione tradizionale del diritto del lavoro (tutela del contraente debole,
inderogabilità delle norme di legge etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli anni ’80 – alcune nuove
tendenze Letture Consigliate: Caruso, La flessibilità e il
diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, ideologia e prassi, in scritti in onore
di Ghezzi, Cedam, 2005.
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Il diritto del lavoro tradizionale presupponeva un modello di economia, di organizzazione del lavoro, di professionalità, di società ormai tramontato
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Il dialogo tra diritto del lavoro e scienze sociali:
economia e sociologia del lavoro
La connessione tra diritto del lavoro
e processi sociali ed economici
Come cambia l’identità del diritto del lavoro tradizionale
Il progressivo dissolvimento del contesto tradizionale fondato su:
1) Lo stato nazione2) La grande fabbrica tayloristica3) La piena occupazione4) La rappresentanza generale del lavoro
attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario
Letture (sul sito)Saggio di Massimo
D’Antona, “Diritto del lavoro di fine
secolo: una crisi di identità?”
L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta
Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del
lavoro “flessibile” O, forse meglio, dal
diritto del lavoro “uniforme” al diritto del
lavoro “differenziato”
Flessibilità
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L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard”
=Operario-massa della
grande industriatayloristica
ModelloModelloempiricoempirico
Lavoratore subordinato
definito dall’art. 2094 cod. civ.
ModelloModellonormativonormativo
Il diritto del lavoro della società industriale
Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri,
settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si
svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali
della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla
pensione (A. Accornero)
Flessibilità interna (o funzionale):
possibilità di adattare le condizioni di impiego o la
dislocazione dei lavoratori in ragione
delle esigenze tecnico-produttive e dei
cambiamenti tecnologici(gestione flessibile dei tempi di
lavoro; rotazione nelle mansioni etc…)
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Flessibilità esterna (o Flessibilità esterna (o numerica):numerica):
Possibilità di adattamento Possibilità di adattamento della dimensione della dimensione
quantitativa della forza quantitativa della forza lavoro; capacità lavoro; capacità
dell’impresa di adattarsi al dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamentiassunzioni e licenziamenti
(contratti di lavoro cdd. leggeri, o per (contratti di lavoro cdd. leggeri, o per riduzione degli oneri contributivi o riduzione degli oneri contributivi o
per riduzione del tempo complessivo per riduzione del tempo complessivo di lavoro)di lavoro)..
Già negli anni ’80 si comincia a parlare in termini di “diritto del lavoro
della flessibilità”Dal “garantismo rigido” al
“garantismo flessibile”
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La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera (la flessibilità come male necessario e la flessibilità come necessità oggettiva)
La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro
L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato)
La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia
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La flessibilità “normata” o controllata dall’autonomia
collettiva: il ruolo del sindacato
Crisi del (e critiche al) diritto del lavoro tradizionale
Il diritto del lavoro sarebbe fonte di rigidità e di costi eccessivi per le imprese
La tesi del diritto del lavoro responsabile della disoccupazione
Il diritto del lavoro responsabile del c.d. dualismo del mercato del lavoro: garantiti e non garantiti
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Tendenze assunte dal diritto del lavoro nelle ultime legislature
Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001): ampio documento programmatico del Governo contenente una serie di proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali
Il Patto per l’Italia del luglio 2002La legge n. 30 del 2003Il d. lgs. n. 276 del 2003I provvedimenti della XV legislatura (ritorno alle
rigidità?)I provvedimenti nell’era Berlusconi
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Dal diritto del lavoro al “diritto dell’impiego” tendenza del diritto del lavoro a creare nuove
occupazioni ovvero a realizzare una politica attiva dell’occupazione soprattutto attraverso
la creazione di nuove figure contrattuali diverse dal tipo generale del contratto a
tempo pieno e indeterminato
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Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro
Alcuni dati 2006 (Fonte: istat )
Conseguenza: poderoso aumento delle norme che hanno ad oggetto la promozione dell’occupazione (l’impiego)Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma
anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto veicolo di promozione dell’occupazione e - a scapito del tipo più tradizionale di norme, garantistiche ed inderogabili – ha incorporato, al suo interno, un ampio corpus di norme riguardanti l’occupazione e l’impiego (es. importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d. lgs. n. 276/2003)
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… ”l’intero diritto del lavoro non sarà forse diventato un diritto dell’impiego come fine?”
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E’ una delle conseguenze più vistose delle tendenze descritte ed, in particolare, della legislazione che promuove l’occupazione
41Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori