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LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO

La regolamentazione del rapporto individuale di lavoro La disciplina delle relazioni

collettive di lavoroCi sarebbe pure una terza

dimensione il diritto previdenziale e del welfare.

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Il diritto del lavoro agisce su due livelli di relazione

1) quello dei rapporti di lavoro in senso proprio (tra datori di lavoro pubblici e privati e singoli lavoratori).

Ma pure i lavoratori non in dipendenza funzionale da un datore di lavoro, ma in posizione di dipendenza socio economica: lavoro autonomo di vecchia e nuova configurazione.

2) quello delle relazioni collettive che si stabiliscono “a monte” dei rapporti di lavoro per la difesa e la rappresentanza degli interessi contrapposti del gruppo dei lavoratori e degli imprenditori (la disciplina dei sindacati e della relativa attività; della rappresentanza dei lavoratori nell’impresa; dei conflitti collettivi di lavoro e, dunque, dello sciopero, della contrattazione collettiva)

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La successiva evoluzione storica del Diritto del rapporto di lavoro

I - La incorporazione del diritto del lavoro nel codice

civile (artt. 2094 e ss.c.c.)

II - La “costituzionalizzazione” dei suoi principi fondamentali III - Il diritto del lavoro post-

costituzionale: le “leggi speciali” (alcune delle quali di

fondamentale importanza: l. 604/66; L. 300/70 etc…)

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ATTUALMENTE NO MA C’E’ CHI de IURE CONDENDO CI CREDE

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la bozza di disegno di legge sui rapporti individuali di lavoro

(Codice del lavoro: artt. 2087-2134) la bozza di relazione introduttiva al disegno di

legge sui rapporti individuali di lavoro  la bozza di relazione introduttiva al disegno di

legge sui rapporti sindacali (Codice del lavoro: artt. 2063-2078)

http://www.pietroichino.it/-

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L’idea della grande semplificazione (dal sito di Pietro Ichino)

• Oggi un codice del lavoro decente richiede più di mille pagine: è illeggibile senza il consulente

• E’ possibile ridurre il cuore del diritto del lavoro a una sessantina di articoli, a condizione che:

– si cerchi la semplicità e la leggibilità: ogni riga di testo in più è un costo per il Paese

– si rinunci a regolare tutto: in molti casi il mercato del lavoro endo‐aziendale funziona bene da solo

– si eviti di fare danni in 99 casi, per evitare un comportamento scorretto nell’1% restante dei casi

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UN ESEMPIO CHE ICHINO CONSIDERA DI PERVASIVITA’ ECCESSIVA: il PART TIMELa disciplina attuale La nuova disciplina

proposta D.lgs 61/2000 come

modificato e integrato nel 2000 e nel 2007 (legislazione speciale ): 13 articoli 3803 parole

Sono disciplinati minuziosamenteForma e contenuti del

contratto e modalità esplicati ve

Commi 1-3 dell’art. 2108 c.c.

3 commi, 177 paroleRegolati soltanto la forma

scritta riproporzionamento degli standard non discriminazione

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Alle origini del capitalismo italiano

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Il codice civile del 1865 e i principi dell’individualismo liberaleSi ignora ancora il fenomeno del lavoro degli

operai nell’industria come fenomeno sociale rilevante e si riconduce il lavoro

prestato a favore di altri allo

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schema della locazione art. 1568: il contratto di locazione ha per

oggetto le cose o le opere;art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui

una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede;

art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )

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I - La disciplina del lavoro nel libro V del codice civile: prende atto della rivoluzione industriale intanto avvenuta anche in Italia

La disciplina del lavoro subordinato

La disciplina del lavoro autonomo

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nel titolo II: “Del lavoro nell’impresa”

nel titolo III: “Del lavoro autonomo”

stretto nesso tra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato (art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)

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Premessa: diversamente che in altri ordinamenti, non è mai

esistito, in Italia, un codice del lavoro :

la proposta ICHINO conferma

Questa impostazione L’unico tentativo di

sistemazione organica è

rappresentato dall’inserimento

delle norme sul lavoronel libro V del codice

civile

La concezione corporativa dei rapporti di produzione e lavoro:

la collaborazione istituzionale tra capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario

dell’economia nazionale” (art. 2085). I lavoratori subordinati come

“collaboratori” dell’imprenditore

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La codificazione civile del 1942La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato non è più limitata alla categoria

degli impiegati(la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l.

13/11/1924, n. 1825, conv. nella l. 562/1926)

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La tripartizione (ora quadripartizione: l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.

operai, impiegati, quadri , dirigenti Categorie legali

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Ratio dell’inserimento delle norme sul

lavoro nel libro V… impresa

…e non nel libro IV

(su obbligazioni e contratti)

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Una norma chiave (non definisce un contratto ma una fattispecie sociale tipica):

L’art. 2094 c.c.:

“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro

intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

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OCCHIO ai diversi colori : La norma va destrutturata

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II- La “costituzionalizzazione”

del diritto del lavoro1) Il rapporto di lavoro è uno dei pochi

rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione

2) Quest’ultima contrappone alla concezione a-conflittuale e

organicistica dei rapporti di lavoro presente nel codice civile una

prospettiva dei rapporti tra capitale e lavoro incentrata sul riconoscimento di una contrapposizione di interessi (cfr.

gli artt. 39 e 40 Cost.) Biagi (2002)

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La “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro

“Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro

si raccorda direttamente al modello di sistema economico

configurato dalla costituzione” (Ghera)

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...segue: il lavoro nella Costituzione (Principi fondamentali e Titolo III della

Parte I) : La costituzione come costituzione laburista Art. 1 - Fondata sul lavoroArt. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoroArt. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue

forme e applicazioni Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al

lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Diritto alle ferie annuali

Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età

Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale

Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale e contrattazione collettiva, sciopero)

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Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro:

I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.:Proprio perché il costituente era cosciente del fatto che i

cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha sentito il bisogno di affidare allo Stato il compito di rimuovere gli

ostacoli che impediscono “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e

sociale del Paese”IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI

PRINCIPIORichiama oggi il concetto di capacità (Sen) : la libertà di

fare,, basata non soltanto sulla distribuzione eguale di reddito o di mezzi, ma di “agency” di costruire progetti

di vita: la necessità di infrastrutture collettive e pubbliche

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Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro:

II- Il comma 2 dell’art. 41:L’iniziativa economica privata non può

svolgersi in modo da recare danno all’utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

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Piano tendenziale delle lezioni Novembre: Lavoro o sindacale ? il diritto del lavoro nella fase post costituzionale, dalla

rigidità alla flessibilità. Cosa si intende per flessibilità. novembre: la subordinazione: 1) perché si identifica la

subordinazione; 2) cosa è e come si identifica; 3) chi identifica la subordinazione

problemi connessi alla subordinazione la certificazione, i rapporti di lavoro esterni alla collaborazione, ma connessi (coc0co, copropro, rapporti associativi

il lavoro esterno all’impresa (somministrazione appalto e trasferimento di impresa) (il 16 non ci sarà lezione)

il mercato di lavoro il contratto a tempo determinato

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La funzione della Corte Costituzionale e il diritto del lavoro vivente

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La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro

La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato)

La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro

La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro

La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori)

La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro

La fasedel

“garantismo rigido”

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Rispetto a questa configurazione tradizionale del diritto del lavoro (tutela del contraente debole,

inderogabilità delle norme di legge etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli anni ’80 – alcune nuove

tendenze Letture Consigliate: Caruso, La flessibilità e il

diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, ideologia e prassi, in scritti in onore

di Ghezzi, Cedam, 2005.

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Il diritto del lavoro tradizionale presupponeva un modello di economia, di organizzazione del lavoro, di professionalità, di società ormai tramontato

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Il dialogo tra diritto del lavoro e scienze sociali:

economia e sociologia del lavoro

La connessione tra diritto del lavoro

e processi sociali ed economici

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Come cambia l’identità del diritto del lavoro tradizionale

Il progressivo dissolvimento del contesto tradizionale fondato su:

1) Lo stato nazione2) La grande fabbrica tayloristica3) La piena occupazione4) La rappresentanza generale del lavoro

attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario

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Letture (sul sito)Saggio di Massimo

D’Antona, “Diritto del lavoro di fine

secolo: una crisi di identità?”

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L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta

Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del

lavoro “flessibile” O, forse meglio, dal

diritto del lavoro “uniforme” al diritto del

lavoro “differenziato”

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Flessibilità

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L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard”

=Operario-massa della

grande industriatayloristica

ModelloModelloempiricoempirico

Lavoratore subordinato

definito dall’art. 2094 cod. civ.

ModelloModellonormativonormativo

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Il diritto del lavoro della società industriale

Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri,

settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si

svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali

della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla

pensione (A. Accornero)

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Flessibilità interna (o funzionale):

possibilità di adattare le condizioni di impiego o la

dislocazione dei lavoratori in ragione

delle esigenze tecnico-produttive e dei

cambiamenti tecnologici(gestione flessibile dei tempi di

lavoro; rotazione nelle mansioni etc…)

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Flessibilità esterna (o Flessibilità esterna (o numerica):numerica):

Possibilità di adattamento Possibilità di adattamento della dimensione della dimensione

quantitativa della forza quantitativa della forza lavoro; capacità lavoro; capacità

dell’impresa di adattarsi al dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamentiassunzioni e licenziamenti

(contratti di lavoro cdd. leggeri, o per (contratti di lavoro cdd. leggeri, o per riduzione degli oneri contributivi o riduzione degli oneri contributivi o

per riduzione del tempo complessivo per riduzione del tempo complessivo di lavoro)di lavoro)..

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Già negli anni ’80 si comincia a parlare in termini di “diritto del lavoro

della flessibilità”Dal “garantismo rigido” al

“garantismo flessibile”

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La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera (la flessibilità come male necessario e la flessibilità come necessità oggettiva)

La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro

L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato)

La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia

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La flessibilità “normata” o controllata dall’autonomia

collettiva: il ruolo del sindacato

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Crisi del (e critiche al) diritto del lavoro tradizionale

Il diritto del lavoro sarebbe fonte di rigidità e di costi eccessivi per le imprese

La tesi del diritto del lavoro responsabile della disoccupazione

Il diritto del lavoro responsabile del c.d. dualismo del mercato del lavoro: garantiti e non garantiti

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Tendenze assunte dal diritto del lavoro nelle ultime legislature

Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001): ampio documento programmatico del Governo contenente una serie di proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali

Il Patto per l’Italia del luglio 2002La legge n. 30 del 2003Il d. lgs. n. 276 del 2003I provvedimenti della XV legislatura (ritorno alle

rigidità?)I provvedimenti nell’era Berlusconi

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Dal diritto del lavoro al “diritto dell’impiego” tendenza del diritto del lavoro a creare nuove

occupazioni ovvero a realizzare una politica attiva dell’occupazione soprattutto attraverso

la creazione di nuove figure contrattuali diverse dal tipo generale del contratto a

tempo pieno e indeterminato

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Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro

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Alcuni dati 2006 (Fonte: istat )

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Conseguenza: poderoso aumento delle norme che hanno ad oggetto la promozione dell’occupazione (l’impiego)Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma

anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto veicolo di promozione dell’occupazione e - a scapito del tipo più tradizionale di norme, garantistiche ed inderogabili – ha incorporato, al suo interno, un ampio corpus di norme riguardanti l’occupazione e l’impiego (es. importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d. lgs. n. 276/2003)

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… ”l’intero diritto del lavoro non sarà forse diventato un diritto dell’impiego come fine?”

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E’ una delle conseguenze più vistose delle tendenze descritte ed, in particolare, della legislazione che promuove l’occupazione

41Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori