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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 1 fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011 e dintorni

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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 1

fornitura di informazioni sugli

alimenti ai consumatori

Regolamento UE 1169 del 25 ottobre 2011

e dintorni

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INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI Si intendono tutte le informazioni concernenti

un alimento e messe a disposizione del CONSUMATORE FINALE

possono essere fornite con modalità diverse mediante

1 - un’etichetta2 - altri materiali di accompagnamento

3 - qualunque altro mezzo (cartellini, raccoglitori, cartello unico, ..), compresi gli strumenti della tecnologia moderna (software, fogli elettronici,

touchscreen,..) 4 - la comunicazione verbale

- NESSUN INTERVENTO DEL MiSE ???? -

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EVVIVA IL CONSUMATORE FINALE

IL VERO PROTAGONISTA DEL REGOLAMENTO E’ IL

CONSUMATORE FINALE

Pertanto deve esserci un flusso di informazioni in tutte le fasi di produzione, trasformazione e

confezionamento degli alimenti per poter mettere a disposizione del

CONSUMATORE FINALE tutte le informazioni utili che lo conducano a

fare delle scelte consapevoli e acquisti motivati

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RESPONSABILE DELLA CORRETTA FORNITURA DELLE

INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI 1

è l’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

che con il NOME o la RAGIONE SOCIALE il prodotto è

COMMERCIALIZZATO

Se tale operatore non è stabilito nell’Unione, il responsabile è l’importatore

stabilito nel mercato dell’Unione

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RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

è il PRODUTTORE o il CONFEZIONATORE o il SOMMINISTRATORE.

art.17 del Reg.CE 178/2002 che vigila sulla

CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP implementato all’interno di ogni azienda come definito

dal Regolamento CE 178/2002 e dai 4 Regolamenti del 2004 che costituiscono il

cosiddetto “pacchetto igiene”.

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Art.9

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

a) la denominazione dell’alimentob) l’elenco degli ingredienti

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi

allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel

prodotto finito, anche se in forma alterata d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di

ingredienti (QUID) e) la quantità netta dell’alimento

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f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (durabilità)

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile della fornitura delle informazioni al consumatore

(art. 8, paragrafo 1)i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove

previsto all’articolo 26j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro

omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo

l) una dichiarazione nutrizionale

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SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE

O DI CONFEZIONAMENTO

NON È PIÙ OBBLIGATORIA- Intervento del MiSE???? -

Il 109/1992 la pretendeva. Può essere messa volontariamente, ma

naturalmente NON sostituisce la sede del Responsabile, non deve occupare lo spazio delle informazioni obbligatorie e non deve

determinare confusione circa il vero “responsabile” del prodotto.

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NON PREVISTO IL LOTTONEI PRODOTI CONFEZIONATI

ll Regolamento non prevede l’indicazione del lotto. A questa mancanza ci viene incontro la Direttiva

2011/91/UE, che abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è successiva al Reg. 1169, che obbliga, nel caso di alimenti

PREIMBALLATI la indicazione delle diciture o marche (lotto) che

consentano di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Fa lotto anche la durabilità che riporta almeno l’indicazione del giorno e del mese.

Il MiSE conferma art.13.2 del 109

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Art.10.

ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 1

per tipi singoli o categorie di alimenti all.III

conservato in atmosfera protettiva (in genere azoto al posto dell’aria)

con edulcoranti (che poi saranno specificatamente indicati tra gli ingredienti)

con zucchero e caramello (che saranno poi specificatamente menzionati nell’elenco

ingredienti)

contiene una fonte di fenilalanina La fenilalanina è un amminoacido essenziale componente, assieme all’acido aspartico, del

dolcificante aspartame)

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Art.10

ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI 2

un consumo eccessivo può avere effetti lassativi (nel caso di impiego a scopo edulcorante di polioli in conc.

superiore al 10% (sorbitolo, mannitolo, xilitolo, maltitolo, isomalto, …)

La carne, le preparazioni a base di carne ed i prodotti non trasformati di pesce congelati

devono riportare la DATA DI CONGELAMENTO

O DEL PRIMO CONGELAMENTO nel caso di prodotti congelati più di una volta (vedi

anche allegato X.3)

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ACUNI TIPI DI COLORANTI ATTENZIONE!!!

Rimane in vigore il Reg.CE 1333/2008 (pacchetto additivi) che, all’allegato V, prevede la dizione

obbligatoriapuò influire negativamente sull’attività e sull’attenzione

dei bambininel caso di alimenti contenenti i seguenti coloranti:

giallo chinolina (E104)carmosina (E122)

rosso allura (E129) tartrazina (E102)

rosso ponceau 4R (E124)

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Art.15

REQUISITI LINGUISTICI

DEVE ESSERE USATA UNA LINGUA facilmente comprensibile

negli Stati membri dove l’alimento è commercializzato.

MA CIÒ VALE SOLO PER LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE!

Per le altre indicazioni questo obbligo viene a mancare.

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Art.17.

DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTODENOMINAZIONE LEGALE

La denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione europea a esso applicabili

o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività.

olio extra vergine di oliva pane tipo “0” allo strutto, panettone, pandoro,….

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Art.17

DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTODENOMINAZIONE USUALE

una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro

nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.

pizzoccheri, würstel, mostarda, composta,…

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Art.17

DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTODENOMINAZIONE DESCRITTIVA

una denominazione che descrive l’alimento e se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua

reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

prodotto dolciario da forno, bevanda analcolica,…

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DECONGELATO

Se l’alimento è stato scongelato nella FASE DI COMMERCIO

riportare la parola DECONGELATO

E’ possibile evitare di riportare il termine “decongelato” per gli alimenti sui quali lo

scongelamento non produce effetti negativi in termini di

sicurezza e o di qualità

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Art.18

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Deve essere preceduto dalla parola: INGREDIENTI

Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente del peso così

come registrati al momento della loro fabbricazione cioè al

momento della loro miscelazione

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Art.21.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO

ALLERGIE O INTOLLERANZE

IL CONSUMATORE FINALE DEVE ESSERE SEMPRE

INFORMATO DELLA EVENTUALE PRESENZA NEGLI ALIMENTI

di qualsiasi ingrediente o componente o coadiuvante tecnologico che possa creare

ALLERGIE o INTOLLERANZEDeve essere informato nel caso di acquisto di prodotti preimballati ma

anche nel caso di vendita di alimenti sfusi, nella somministrazione di alimenti, nei distributori

automatici, di spillatura di bevande e nella vendita a distanza L’allegato II riporta l’elencato di una lista positiva costituita di 14 tipologie

di sostanze o prodotti allergenici o intolleranti

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L’art. 21 prosegue così

EVIDENZIAZIONE ALLERGIZZANTI E INTOLLERANTI

Se c’è un elenco ingredienti, la denominazione della sostanza o del prodotto figurante

nell’allegato II è riportata nell’elenco degli ingredienti ed

evidenziata attraverso un tipo di CARATTERE CHIARAMENTE DISTINTO

dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile, colore, colore di sfondo...

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•INGREDIENTI

ALLERGENICI E INTOLLERANTI

In mancanza di un elenco ingredienti l’informazione della presenza di allergeni o

intolleranti 1. può essere compresa nella denominazione

dell’alimentocioccolato al latte e alle mandorle,

2. oppure la loro presenza deve essere menzionata dalla parola “contiene”

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art.36

PUO’ CONTENERE TRACCE DI …

Se il produttore ipotizza e verifica che, per motivi tecnici non è possibile evitare la presenza, anche in

tracce, di qualche ingrediente allergizzante dovrà riportare la frase

“può contenere tracce di ….”

SOLFITI (ANIDRIDE SOLFOROSA)

Si fa notare che l’additivo solfiti, che è anche allergizzante non deve essere dichiarato se è presente

in quantità inferiore a 10mg/kg o 10mg/l

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art.23

QUANTITÀ NETTA La quantità netta di un alimento è espressa

utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo

a) in unità di volume per i prodotti liquidi

b) in unità di massa per gli altri prodotti (solidi e con liquido di copertura)

NB Nel caso di alimenti soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente

la QUANTITÀ NETTA NON È RICHIESTA

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Allegato IX,5

LIQUIDO DI COPERTURA E GLASSAQuando un alimento solido (sgocciolato) è immerso in un liquido di copertura, viene

indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso

netto indicato dell’alimento non include la glassa

liquido di copertura: si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli

elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni

acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di

frutta o ortaggi.

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Art. 22 e allegato VIII.

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI (QUID) (QUID - Quantitative Ingredient Declaration)

Il QUID richiesto quando un ingrediente o categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato (biscotti al cioccolato- succo di ananas) a tale denominazione dal consumatore, quando è evidenziato

nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica (contiene farina di soia) ed infine quando

è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua

denominazione o del suo aspetto (ravioli agli spinaci)Il QUID è espresso in percentuale e corrisponde alla quantità

dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, figura nella denominazione dell’alimento o

immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di

ingredienti in questione.

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DEFINIZIONE DI DURABILITÀ

Per DURABILITÀ si intende

DATA DI SCADENZATERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

La data di scadenza è prevista nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico

che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana.

Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio

a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Diversamente, nel caso di alimenti

palesemente non deperibili dal punto di vista microbiologico la durabilità è espressa con il

Termine minimo di conservazione (TMC).

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MODALITÀ DI ESPRESSIONEDELLA SCADENZA

da consumarsi entro, seguita dalla menzione del

giorno, del mese ed eventualmente dell’anno.

E’ consentito il richiamo della datache è il punto dove è riportata la data stessa.

DEVONO anche essere indicate le modalità di conservazione.

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MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

(TMC)da consumarsi preferibilmente entro”…., se la data successiva

riporta anche il giorno oppure la frase “da consumarsi preferibilmente entro fine”…..negli altri casi.

La data da riportare è il giorno e il mese (l’anno è facoltativo) nel caso di alimenti che durano meno di 3 mesi,

MA CHE NON SONO DEPERIBILI DAL PUNTO DI VISTA MICROBIOLOGICO

E’ necessario invece riportare il mese e l’anno (il giorno è facoltativo) per alimenti che durano dai 3 ai 18 mesi.

Infine è obbligatorio indicare solo l’anno (il giorno ed il mese sono facoltativi) nel caso di alimenti di durata superiore ai 18 mesi.

Anche in questo caso è ammesso il richiamo della data.NON è obbligatorio (anche per quelli che durano meno di 3 mesi)

indicare le modalità di conservazione.

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art.25

CONDIZIONI DI USO

Le condizioni particolari d’uso adeguato dell’alimentodevono essere indicate quando è necessario informare

il consumatore del

corretto impiego per il CONSUMO IMMEDIATO

Ad esempio: lucanica fresca - consumare previa

cottura, formaggio - crosta non edibile, succo di frutta - agitare prima dell’uso.

E’ anche necessario indicare se il budello per insaccati è commestibile o non commestibile (all.VI, parte C)

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art. 27

ISTRUZIONI PER L’USO

Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un trattamento adeguato

DOPO L’APERTURA della confezione e riportano, ad esempio, le modalità

di preparazione e/o di cottura.

Zampone: bollire per 20 minuti nella sua confezione …..Pizza fatta in casa: impastare gli ingredienti con acqua. Stendere su un

tegame, cuocere in forno per 20minuti a 180°C

Può anche essere una questione di sicurezza come : “consumare dopo cottura” nel caso delle carni macinate. La cottura sanifica il prodotto per la eliminazione della eventuale presenza di

salmonella o della listeria

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CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PRIMA DELL’APERTURA

Conservare in luogo fresco e asciutto

Si evidenzia che i consigli di corretta conservazione non sono una esclusiva dei prodotti che riportano la scadenza ma dovrebbero essere indicate per tutti gli

alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso. Ad esempio la frase

“conservare al riparo di fonti di calore e di luce” è un ottimo consiglio al consumatore finale da applicare

a molti alimenti per preservare al meglio i caratteri organolettici e il contenuto ottimale di nutrienti.

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CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DOPO L’APERTURA

Per consentire una conservazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione,

devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo

se del caso.Una volta aperto chiudere il contenitore, riporlo in

frigorifero e consumare entro 3 gg.

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Art. 26 Paese d’origine o luogo di

provenienza dott. Borghi

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allegato i DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

E’ costituita dalle informazioni relative al valore energetico

oppure al valore energetico e una o più delle

sostanze nutritive seguenti grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), carboidrati (zuccheri, polioli, amido), sale,

fibre, proteine, vitamine o sali minerali

elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente

all’allegato XIII, parte A, punto 2;

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Art.30

PARAMETRI DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

OBBLIGATORIALa dichiarazione nutrizionale

OBBLIGATORIA reca le indicazioni relative al

valore energetico- quantità di grassi - - acidi grassi saturi - carboidrati - zuccheri -

- proteine - saleOve opportuno è necessario riportare una dicitura

indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.

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PARAMETRI DA RIPORTARE NELLADICHIARAZIONE NUTRIZIONALE INTEGRATA ALLA OBBLIGATORIA

in aggiunta al contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria riportata sopra

PUÒ essere integrata con l’indicazione delle quantità di

acidi grassi monoinsaturi - - acidi grassi polinsaturi -

- polioli – amido - fibre

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DATA DI INIZIO DELL’OBBLIGO DICITURA DELLA

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del

13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo

9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati

fino all’esaurimento delle scorte.

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art.16, All. V DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DA NON

RIPORTARE

VENDITA DIRETTAgli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di

vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale

NON sono obbligati a riportare la dichiarazione nutrizionale

i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione NON

devono riportare la dichiarazione nutrizionale

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il punto n°4 dell’art.16.4. II° par.) del Regolamento cheCONSENTE LA NON ELENCAZIONE DEGLI

INGREDIENTI E LA NON MENZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PER TUTTE LE BEVANDE ALCOLICHE a grado alcolico superiore a 1,2% vol.

lasciando agli Stati membri il compito di decidere in merito agli ingredienti

ciò diversamente da quanto era previsto dall’art.7,comma 2, lettera e) del 109/1992 che consentiva la non menzione degli

ingredienti solamente per le acquaviti, i distillati, i mosti, i vini, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini liquorosi e le birre con un

contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

- INTERVENTO DEL MiSE ??? -

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Art. 41 BEVANDE ALCOLICHE E INGREDIENTI

In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni

nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico

superiore all’1,2 % in volume, a parte gli ingredienti allergenici che comunque devono essere indicati

“CONTIENE” orzo e grano nelle birre ad esempio

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Art.14.

VENDITA A DISTANZA ALIMENTI PREIMBALLATI:

è necessario dare le informazioni di etichettatura prima della conclusione dell’acquisto, a parte la durabilità che deve essere

fornita comunque al momento della consegna del prodottoassieme alle indicazioni obbligatorie

ALIMENTI NON PREIMBALLATIDa bozza DPCM

devono essere date le informazioni previste dall’art.44 per gli allergeni evidenziati e poi

denominazione di vendita, ingredienti, prezzo per unità di vendita, eventuale origine, eventuale modalità di conservazione e scadenza

per le paste fresche

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Art.14.3.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA

I prodotti alimentari PRECONFEZIONATI posti in vendita attraverso i distributori automatici, o

semiautomatici o locali commerciali automatizzati, devono riportare sulle singole confezioni le indicazioni di cui agli articoli 9

(informazioni obbligatorie) e 10

(informazioni obbligatorie complementari)del regolamento (UE) n.1169/2011.

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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 43

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA

Da bozza DPCM

Nel caso di distribuzione di alimenti NON PRECONFEZIONATI, posti in involucri protettivi, o di

bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate

SUI DISTRIBUTORI e PER CIASCUN PRODOTTO:1. la denominazione di vendita del prodotto finito

2. l’elenco degli ingredienti3. il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell'impresa

responsabile della gestione dell'impianto. 4. In tal caso il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare dell'impresa responsabile della

gestione dell'impianto.».

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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DIVERSI DAGLI IMPIANTI DI SPILLATURA

Da bozza DPCM

MA ATTENZIONE !!!!Nel caso di distribuzione di alimenti, sia

PRECONFEZIONATI CHE

NON PRECONFEZIONATIcontenenti sostanze ALLERGENICHE o

GENERATRICE DI INTOLLERANZE

TALI SOSTANZE O PRODOTTI DEVONO FIGURARE SUL DISTRIBUTORE PER CIASCUN

PRODOTTO.

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PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI

Da bozza DPCM

1. offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione;

2. confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo

frazionamento, anche se originariamente preconfezionati (sfusi);

3. preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti “preincartati”

“assimilati allo sfuso” preparati all’interno dell’esercizio di vendita

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PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI (SFUSI)

Da bozza DPCM

devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti o in altro punto bene in vista e a

disposizione dell'acquirente, che riporti, per ogni alimento:a) la denominazione dell’alimento

b) l'elenco degli ingredienti con evidenziati gli allergeni o intolleranti

c) le condizioni particolari di conservazione per i prodotti alimentari molto

deperibili dal punto di vista microbiologico, ove necessariod) la data di scadenza per le

paste fresche e le paste fresche con ripieno e) il titolo alcolometrico volumico

e) la percentuale di glassatura………..

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PRODOTTI ALIMENTARI PREINCARTATI

Da bozza DPCM

PREINCARTATI ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA.-assimilati allo sfuso- e acquistati anche nella forma self service

Dovranno essere riportati in etichetta o sul preincarto le seguenti informazioni:

a) la denominazione dell’alimento;b) la quantità netta;

c) la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;d) le indicazioni del termine minimo di conservazione o della data di scadenza per i prodotti che utilizzano tecnologie conservative

finalizzate a prolungarne la durata commerciale, quali il sottovuoto o l’atmosfera protettiva, purché realizzati nel punto

venditae) l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o

intolleranze, preceduti dalla parola “contiene”

…. E gli ingredienti?????

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RICONFERMATO IL CARTELLO UNICO Da bozza DPCM

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e

della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari,

l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista.

Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano

allergie o intolleranze opportunamente evidenziate.

E’ possibile riportare l’avviso che il prodotto contiene allergeni da verificare in un nell’apposito libro o

registro allergeni.

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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 49

“INDICAZIONI OBBLIGATORIE NEGLI ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI SERVITI

DALLE COLLETTIVITÀ”. Da bozza DPCM

COLLETTIVITA’: preparazione alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale ristoranti, bar, mense, feste popolari (?),…

Deve essere riportata solamente l’indicazione della eventuale presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella

preparazione di un alimento

Tale indicazione deve essere apposta sul menù o sul registro allergeni o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista, prima che l’alimento venga servito al consumatore

finale dalle collettività

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Art. 38 DISPOSIZIONI NAZIONALI GENERALI

1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono

adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni

nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati

membri. 2. Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono

adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento

purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente

regolamento.

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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 51

Art.39 DISPOSIZIONI NAZIONALI SULLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

COMPLEMENTARI (art.10, all.III)

Gli Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 45, possono adottare disposizioni che richiedono

ulteriori indicazioni obbligatorie

per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori;

c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e

commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della

concorrenza sleale.

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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 52

Art. 45

PROCEDURA DI NOTIFICA

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli

alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste,

precisando i motivi che le giustificano.

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05 dicembre 2014 informazioni sugli alimenti 53

-campo visivo- campo visivo principale

- possono essere ripetute le seguenti informazioni..- le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e

facilmente comprensibili per il consumatore- punto evidente

- formato chiaro e, se del caso, nell’ordine di presentazione di cui..

- formato tabulare in mancanza di spazio - dimensioni dei caratteri per garantire la chiara

leggibilita’- altre dimensioni per confezioni di ridotte dimensioni

- è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni

non inferiori a quelle previste dall’articolo 13,

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-QUID figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto

- le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni

obbligatorie sugli alimenti.- possono essere presentate in un formato diverso

- possono essere sostituite da una dicitura del tipo….

- infine se la Commissione avesse dimenticato qualche cosa in merito alla leggibilità (art. 13.4), allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la

Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, norme in materia di leggibilità.

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Io farei tanti auguri agli operatori del

settore alimentare di buona applicazione del

Regolamento UE 1169/2011.…

…. anche al consumatore finale

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GRAZIE

e

BUONA CONTINUAZIONE