02/04/121 LORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DEFINIZIONI, CONTENUTI E FASI DI SVILUPPO NORMATIVO.
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L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DEFINIZIONI,
CONTENUTI E FASI DI SVILUPPO NORMATIVO
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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
«Insieme delle regole costitutive che governano l’assetto ed il
funzionamento dell’ordine giudiziario, definito quale
complesso degli organi ai quali è affidato l’esercizio della funzione
giudiziaria»
MAGISTRATURA ORDINARIA
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In concreto…
Complesso organico (?) di norme che regola:
Lo STATUS dei magistrati
L’ORGANIZZAZIONE degli uffici giudiziari
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (CSM) E ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (MINISTRO)
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FINALITA’ ESSENZIALE (COSTITUZIONE)
Distogliere la magistratura da qualsiasi influenza perturbatrice
della sua
IMPARZIALITA’
ed
INDIPENDENZA
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a) Disciplina degli organi cui è affidata l’amministrazione della giustizia ordinaria;
b) Status giuridico dei magistrati;c) Costituzione e funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura
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Il PERCHE’ dell’ordinamento giudiziario
a) garantire l’INDIPENDENZA del giudice attraverso corpo normativo
separato e dib) armonizzare PROFESSIONALITA’
ed INDIPENDENZA dei magistratiper c) l’ESERCIZIO
IMPARZIALE/EFFICACE DELLA FUNZIONE
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Sviluppo storico-giuridico dell’O.G.
PRIMA FASE: Statuto Albertino Giudici-funzionari nominati dal Re R.d. 1865 crea corpo di magistrati
di carriera nominati dall’esecutivo con indipendenza solo nominale
Pubblici ministeri alle dipendenze del Ministro di Grazia e Giustizia
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«la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai
giudici che egli istituisce»
(art. 68 Statuto Albertino)
«l’interpretazione della legge, in modo per tutti obbligatorio,
spetta esclusivamente al potere legislativo»
(art. 73 Statuto Albertino)
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Leggi Orlando (1907-08):
Maggiore indipendenza attraverso
Istituzione del CSM
e
Principio dell’INAMOVIBILITA’ della sede per i magistrati
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SECONDA FASE: Stato fascista Decreto GRANDI (1942) Indipendenza solo FORMALE:
«non si può garantire una buona amministrazione della giustizia se non si lascia indipendente la giurisdizione nei suoi giudizi (…) questa indipendenza
non importa che la giurisdizione costituisca un potere autonomo dello stato, dovendo anch’essa informare la
sua attività alle direttive generali segnate dal governo per l’esercizio di
ogni pubblica funzione, ma significa soltanto che la giurisdizione non deve subire influenze perturbatrici dei suoi
giudizi»
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Espansione dei poteri del Ministro:
- Sorveglianza sui magistrati;
- Potere di nomina delle commissioni di esame per ammissione e progressione di carriera;
- Designazione di membri del CSM;
- Assegnazione di sedi e promozioni;
- Collocamento fuori ruolo;
- Passaggio di funzioni.
CSM è organo consultivo del ministro
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Compressione dell’autonomia dei magistrati:
- Corpo di pubblici dipendenti con status professionale simile ai funzionari;
- Ordine gerarchicamente organizzato con al vertice la Corte di Cassazione;
- Controllo del governo attraverso la nomina degli uffici direttivi;
- Progressione vincolata al giudizio dei superiori gerarchici (conformismo e indipendenza interna)
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Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511
“Guarentigie della magistratura”
Capo I - Della inamovibilità.
1. Disposizione generale.
I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio,
collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non
nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
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Sezione II - Della disciplina dei magistrati.
17. Disposizione generale.
I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal
presente decreto.
18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.
Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda
immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio
dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli
seguenti
ABROGATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 109/2006
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TERZA FASE: Costituzione Repubblicana (1948)
Titolo IV Costituzione (artt. 101-113). Rinvio
VII Disposizione transitoria e finale:
«Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano a
osservarsi le norme dell’ordinamento vigente»
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Esplicito giudizio di NON CONFORMITA’ alla Costituzione
Per evitare vuoto legislativo c’è una sospensione dell’illegittimità,
MA…
Il Decreto Grandi può essere oggetto di una questione di
costituzionalità?
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Secondo la Corte costituzionale (sent. 156/63):
«in qualunque modo debba essere interpretata questa disposizione
transitoria, riflettente l’esigenza di evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua della
Costituzione,(…) è comunque chiaro che, una volta avvenuta la revisione pur
parziale dell’ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate non
possono sfuggire al sindacato di costituzionalità»
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Attuazione costituzionale: missione (in)compiuta?
Stratificazione successiva e dis-organica di leggi attuative dei principi costituzionali:
Legge 195/58 istituisce il CSM (indipendenza istituzionale);
Leggi “Breganze” (570/66) e “Breganzone” (831/73) su progressione di carriera (da gradi a funzioni, da concorso a valutazioni);
Legge 66/63 (donne in magistratura) Giurisprudenza della Corte costituzionale
(108/94 su qualità morali indiscusse)
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Verso una legislazione organica: la riforma
“Castelli” Legge delega 150/2005 per una
riforma dell’ordinamento giudiziario I decreti legislativi d’attuazione:
- Istituzione della Scuola superiore della magistratura (n. 26/2006);
- Riorganizzazione dell’ufficio del PM;
- Illeciti disciplinari (n. 109/2006);
- Accesso, progressione economica e di funzione (n. 160/2006).
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La “sospensione” della riforma
La legge 269/2006 :
“Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di
disposizioni in tema di ordinamento giudiziario”
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MA…
rinvio effettivo o sospensione parziale?
- RINVIO fino al 31 luglio 2007 dell’efficacia del d. lgs. in materia
di accesso e progressione;- SILENZIO rispetto al d. lgs. istitutivo della scuola superiore;
- MODIFICA i decreti su PM e illeciti disciplinari
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La “riforma della riforma”: la legge “Mastella”
Legge n. 111 del 2007 di “Riforma dell’ordinamento giudiziario”:
NO riforma organica ma
NOVELLAZIONE
STRATIFICAZIONE NORMATIVA
In vigore il Decreto Grandi come modificato e i decreti attuativi di
riforma Castelli!
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RISCHIO
«congerie sempre più disordinata di leggi fabbricate a getto continuo,
per le quali accade come per la carta moneta, che quanto più lo Stato ne stampa, tanto costano
meno»
(Calamandrei, Governo e magistratura, 1921)
NECESSITA’ DI UN CODICE DELL’O.G.?