02 - Statuto Consorzio Distretto Turistico Palermo- Costa Normanna (Nuovo 2)

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Statuto Consorzio Costa Normanna

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CONSORZIO DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA PALERMO-COSTA NORMANNA STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE costituito un Consorzio con attivit esterna denominato: "Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Palermo-Costa Normanna", disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile e dai seguenti patti. ART. 2 - SEDE Il consorzio ha sede nel Comune di _______________________, ai soli fini delliscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dellart. 111-ter delle disposizioni di attuazione di codice civile si dichiara che il Consorzio ha sede in ______________, presso il _______________________________via_____________________n. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite filiali, succursali, uffici o recapiti, sia in Italia che allestero. ART. 3 - SCOPI Il Consorzio, non ha fini di lucro e persegue finalit di carattere generale che esulano dagli interessi specifici dei singoli consorziati e si propone di svolgere, nel settore della promozione del territorio e del turismo, servizi di natura istituzionale per conto degli enti pubblici consorziati. In particolare, esso si propone i seguenti scopi: - Redigere il programma annuale e pluriennale di sviluppo turistico deiPag. 1 di 26

territori aderenti al Distretto, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti; - sostenere attivit e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; - ideare, attuare, armonizzare e coordinare i diversi interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle localit ad alta densit di insediamenti turistico-ricettivi, al fine di ottimizzare luso delle risorse del territorio secondo una logica di integrazione; - incentivare e sostenere la diffusione dellinnovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, contribuendo al miglioramento della gestione delle risorse e la qualit dei servizi turistici; - istituire punti dinformazione e di accoglienza per il turista, anche con leventuale supporto di sistemi informatici e telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei determinati dall'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo; - sviluppare, redigere e sostenere lo sviluppo di marchi di qualit, di certificazione ecologica nonch la riqualificazione delle imprese turistiche con priorit alla standardizzazione dei servizi turistici offerti; - sviluppare e promuovere il marketing telematico del distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero; - svolgere lattivit editoriale funzionale allo sviluppo turistico del territorio del distretto, gestendo direttamente o indirettamente la pubblicaPag. 2 di 26

zione e la diffusione di materiale pubblicitario e promozionale; - valorizzare il ruolo delle comunit locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile mediante lelaborazione di programmi strategici di sviluppo e dei relativi progetti attuativi; - promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica del distretto; - Promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale del personale delle imprese turistiche, attraverso l'organizzazione di appositi corsi, seminari, convegni, viaggi, ecc., e sollecitando o partecipando alla fondazione di istituti, scuole e corsi di specializzazione. Alluopo, il Consorzio potr avvalersi dei finanziamenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e del Fondo Sociale Europeo, esso, inoltre, potr stipulare convenzioni con organismi specializzati italiani ed esteri; - definire e gestire il marchio territoriale e di club di prodotto; - realizzare le filiere produttive legate alla spesa turistica e sovrintendere al funzionamento; - promuovere nellambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione Sicilia, la collaborazione e lintegrazione progettuale con gli altri Distretti Turistici riconosciuti. Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, potr assumere interessi e partecipazioni in altre societ ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalit non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto. Il Consorzio potr compiere tutte le operazioni ritenute necessarie odPag. 3 di 26

utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potr usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati ed, in genere, di tutte le provvidenze statali, regionali, comunitarie e di qualsiasi altro ente nell'osservanza, tuttavia, degli eventuali divieti di cumulo previsti dalla legge. ART. 4 - DURATA La durata del consorzio fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovr essere approvata

dallassemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto. TITOLO II - FONDO CONSORTILE ART. 5 - FONDO CONSORTILE Il fondo consortile costituito: - dalle quote di euro 500,00 cadauna versate dai consorziati al momento della costituzione del Consorzio o al momento dell'ammissione al consorzio; - dai successivi contributi versati dai consorziati stessi per le spese e gli oneri afferenti l'attivit e il funzionamento del Consorzio, che verranno determinati e versati da ciascun socio secondo quanto previsto dallart. 6 del regolamento di gestione del Consorzio. . Ogni consorziato pu essere titolare di una o pi quote fino ad un massimo del 10% delle quote complessivamente sottoscritte. - liberalit ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati a titolo di incremento del fondo per il conseguimento delle finalit consortili; - beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile; - contributi erogati da enti pubblici territoriali, associazioni, enti pubbliciPag. 4 di 26

italiani o stranieri per il conseguimento delle finalit consortili. La quota di partecipazione incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa; in caso di cessione per atto tra vivi o mortis causa dellazienda o di un suo ramo, il cessionario assumer automaticamente la qualifica di consorziato, purch in possesso dei requisiti indicati allarticolo 7, salvo che il Consiglio di Amministrazione cui dovr essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione/diniego al subingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata allacquirente lazienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa. La prima Assemblea successiva conferma o revoca la decisione del Consiglio di Amministrazione . Parimenti leventuale costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avr alcun effetto nei confronti del Consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun consorziato deve contribuire alle spese di funzionamento e ad i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali. Conseguentemente gli Enti e le imprese consorziate si impegnano e si obbligano ad effettuare prontamente il versamento di tali contributi in denaro per la copertura delle spese di funzionamento e dei costi di gestione che verranno determinati e versati da ciascun socio secondo quanto previsto dallart. 6 del regolamento di gestione del Consorzio. Le imprese che aderiranno in epoca successiva alla stipula dellattoPag. 5 di 26

costitutivo e dallapprovazione del primo bilancio consortile dovranno versare, in aggiunta al contributo iniziale, in ununica soluzione al momento dellingresso, la somma di 500,00 (eurocinquecento/00), come anticipo delle spese di funzionamento e dei costi di gestione. Il singolo consorziato dovr rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per lesecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato. Concorreranno a costituire il fondo anche i beni strumentali acquistati con le somme derivanti dalle quote di partecipazione e dai contributi annuali, e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, attivit, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui lassemblea deliberi lacquisizione e/o imputazione al fondo stesso, e ci anche in deroga a quanto in seguito previsto. Conseguentemente allesclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del consorzio non potr portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che lassemblea ne deliberi limputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati allattivit consortile ed a fini mutualistici. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo n i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; mentre in caso di obbligaPag. 6 di 26

zioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile. In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti verr ripartito proporzionalmente fra i consorziati con le stesse modalit previste per la ripartizione delle spese di gestione. Ciascuna consorziato, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovr provare agli organi del consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio, verso il soggetto somministrante i servizi di liquidazione e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere. TITOLO III - CONSORZIATI ART. 6 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici, Enti Privati ed imprese. In ogni caso, come previsto dal comma 2 dellarticolo 5 del Decreto n. 4 del 16 febbraio 2010 dellAssessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo i soggetti privati non possono rappresentare una quota di partecipazione inferiore al 30% della compagine consortile. I consorziati si obbligano a: - osservare lo statuto e il regolamento consortile, oltre eventuali convenzioni complementari; - attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili; - provvedere prontamente al versamento di ogni somma a favore del Consorzio, secondo gli impegni presi e le obbligazioni assunte conformemente al presente Statuto ed alleventuale regolamento consortiPag. 7 di 26

le; - non partecipare ad altri consorzi o societ consortili aventi finalit similari o affini a quelle del consorzio, nell'ambito della regione siciliana; - non intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalit comuni agli altri consorziati; - non divulgare fatti o vicende relative allattivit del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati; - comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni variazione concernente limpresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dellimpresa consorziata. ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI Il consorzio aperto alladesione di nuovi partecipanti su decisione discrezionale e insindacabile del Consiglio di Amministrazione;

lingresso di nuovi soci non costituisce modifica del presente statuto. Lammissione di nuovi consorziati comporter laccettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle delleventuale regolamento consortile e delle altre eventuali pattuizioni complementari e accessorie. Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti con procedure concorsuali in atto.Pag. 8 di 26

Gli Enti Pubblici ed i soci privati che operano nella filiera produttiva legata alla spesa turistica e/o la promozione del territorio, che intendano far parte del Consorzio, dovranno inoltrare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante, recante: - attestazione di conoscenza delle norme statutarie, delleventuale regolamento consortile e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; - dichiarazione dobbligo di accettare e rispettare tali norme statutarie ed eventuali disposizioni regolamentari e dimpegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annua di partecipazione alle spese di funzionamento e ai costi di gestione; In allegato alla domanda di adesione i soggetti diversi dagli Enti Locali dovranno presentare i seguenti documenti: - certificato C.C.I.A.A.; - copia del bilancio degli ultimi due esercizi; - ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione per valutare la domanda. Gli Enti locali dovranno produrre delibera di Consiglio Comunale che autorizza la richiesta di adesione. Laccoglimento della domanda viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione . Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non soggetto a reclamo o a impugnativa. Il nuovo consorziato, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve versare, pena lesclusione, il contributo iniziale diPag. 9 di 26

partecipazione al fondo consortile e la quota di partecipazione alle spese di funzionamento e ai costi di gestione. La qualit di consorziato viene acquisita, previo integrale versamento delle somme suddette, dopo lavvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dellarticolo 2612 c.c.. Dellavvenuta ammissione di nuovi consorziati, il Consiglio di Amministrazione provveder ad informare

lAssemblea che si limiter a ratificare loperato dello stesso, senza potere alcuno di interferenza o di opposizione. ART. 8 - RECESSO DI CONSORZIATI I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio, presso la sede legale. Il recesso produrr effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando lobbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto. ART. 9 - ESCLUSIONE DI CONSORZIATI Il consorziato pu essere escluso dal consorzio, per delibera del Consiglio di Amministrazione , quando: - abbia perduto anche uno solo dei requisiti prescritti per

lammissione; - commetta gravi inadempienze o violazioni dello statuto o di regolaPag. 10 di 26

menti e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dellattivit che interessa gli scopi del consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del consorzio stesso o ne danneggi lopera; - sia inadempiente per oltre un anno allobbligazione di pagamento delle quote associative, dei contributi e di quantaltro, a qualunque titolo dovuto al consorzio; - abbia subito condanne per lattivit propria; - sia stato escluso o espulso da altro consorzio; - versi in stato di manifesta insolvenza, venga dichiarato fallito o abbia presentato domanda di ammissione ad una delle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267/1942; La prima Assemblea successiva provveder a confermare o revocare la delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione . Per le inadempienze di minore gravit facolt del Consiglio irrogare sanzioni e penalit economiche in alternativa al provvedimento di esclusione. La decisione di esclusione ha effetto immediato e dovr essere iscritta, a cura del Consiglio di Amministrazione , nel Registro delle Imprese nel termine di 30 giorni e comunicata allinteressato entro 15 giorni. ART. 10 - EFFETTI DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE Il consorziato receduto o escluso non avr diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, n per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi n per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quoPag. 11 di 26

ta annua di gestione oltre allindennizzo di ogni maggior spesa o danno. In ogni caso il consorziato receduto o escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal consorzio a suo nome prima della data di esclusione o di effetto del recesso e, per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi. A partire dalla data di esclusione o di effetto del recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivatagli dallappartenenza al Consorzio e la sua quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri consorziati. Il consorziato ha invece lobbligo di restituire marchi e contrassegni e quanto altro in genere possa riferirsi al consorzio e alle attivit del consorzio medesimo o attribuito in concessione dal consorzio che ne il proprietario. TITOLO IV - ORGANI DEL CONSORZIO ART. 11 - ORGANI Sono organi del Consorzio: - l'Assemblea dei consorziati; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Comitato Tecnico; - il Collegio dei revisori (soltanto se nominato dallAssemblea); ART. 12 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI LAssemblea costituita da tutti i consorziati, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari, i quali possono anche farsi rappresenPag. 12 di 26

tare da un altro consorziato o da un terzo previo rilascio di delega scritta. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta fino ad un massimo pari al 10% del fondo consortile. Nessun consorziato pu avere pi di due deleghe. Hanno diritto ad intervenire allAssemblea i consorziati iscritti nel libro dei soci almeno due mesi prima di quello fissato per lAssemblea. Non ha diritto dintervento, n di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari. LAssemblea presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal consigliere pi anziano, il quale dovr farsi assistere dal Segretario. Spetta al Presidente dellAssemblea verificare la legittimit delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto. Il verbale, sottoscritto dal segretario, oltre che dal Presidente, trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione. AllAssemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano lAssemblea delle societ a responsabilit limitata. Le delibere dellAssemblea, adottate conformemente alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorch assenti o dissenzienti. LAssemblea deve essere convocata almeno una volta lanno entro due mesi dalla chiusura dellesercizio annuale, e, comunque, ogni volPag. 13 di 26

ta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno nonch in caso di richiesta fatta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei consorziati. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai consorziati per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telegramma, per fax o per posta elettronica almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, con lindicazione degli argomenti posti allordine del giorno. Lavviso dovr contenere il luogo, il giorno, lora della riunione e lordine del giorno e dovr indicare la data delleventuale seconda convocazione, che pu avvenire anche nello stesso giorno, purch fissata ad ora diversa. L'Assemblea validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza dei partecipanti al Consorzio; in seconda convocazione validamente costituita qualsiasi sia il numero dei consorziati intervenuti. L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, o da un consorziato designato dagli intervenuti. Nell'Assemblea ogni consorziato dispone di un voto per ogni quota posseduta. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei consorziati, eccezion fatta per le deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede maggioranze pi elevate.Pag. 14 di 26

Ogni modificazione del presente Statuto dovr essere approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati tranne le modifiche dellarticolo tre (Scopi del Consorzio) da adottarsi allunanimit. ART. 13 - COMPITI DELLASSEMBLEA L'Assemblea dei consorziati provvede: a) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione l lammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri ed il compenso per lamministratore delegato degli eventuali compensi; b) all'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione dell'attivit svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge; c) all'approvazione del bilancio preventivo. Inoltre, lAssemblea competente a: - ratificare la delibera del Consiglio di Amministrazione di ammissione di nuovi consorziati, di esclusione e di diniego al subingresso automatico di consorziati; - revocare, in caso di giusta causa, i componenti del Consiglio di Amministrazione; - nominare e, in caso di giusta causa, revocare il Presidente ed il/i Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione; - nominare il segretario che redige il verbale; - istituire il Comitato Tecnico di cui allarticolo 17; - nominare i membri delleventuale Collegio dei Revisori; - determinare gli eventuali compensi, per lamministratore delegato,Pag. 15 di 26 Formattato: Giustificato

componenti del Comitato Esecutivo, i componenti il Comitato Tecnico, i componenti Comitato Tecnico Scientifico, il Collegio dei Revisori, ove nominato, i componenti della Segreteria Tecnica; - determinare le quote di partecipazione al fondo consortile nonch i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione; - emanare direttiva al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili; - approvare leventuale regolamento consortile e le sue modificazioni, - nominare i liquidatori determinandone i poteri; - deliberare sulle operazioni immobiliari in genere, ivi compresi in particolare tutti gli atti traslativi, costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali anche parziali e/o di garanzia ed altres le locazioni ultranovennali, nonch sullacquisto, alienazione o affitto daziende o rami di esse, ed altres sullassunzione di partecipazioni in altri enti o loro costituzione; - deliberare su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai soci. ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consorzio amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, ivi compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione eletto dallAssemblea dei soci, nel rispetto dei limiti e secondo le modalit stabilite dal presente statuto e nelleventuale regolamento interno. In particolare, lAssemblea nomina:Pag. 16 di 26

a.

cinque consiglieri tra i candidati designati da soci Enti Territoriali

in rappresentanza delle tre aggregazioni territoriali: Citt di Palermo, Monrealese/Corleonese, territorio dei Comuni ad est della Citt di Palermo; b. quattro consiglieri tra i candidati designati dagli altri soci. Assume la funzione di Presidente del Consorzio il rappresentante della citt di Palermo. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri due VicePresidenti uno tra i rappresenti dellaggregazione territoriale Monrealese/Corleonese e uno tra i rappresentanti dellaggregazione territoriale dei Comuni ad est della Citt di Palermo. Il Consiglio di Amministrazione nomina un amministratore delegato, scegliendolo tra i consiglieri designati dai soci diversi dagli Enti Locali, stabilendo i poteri ed i limiti della delega. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio anche persone che non abbiano legami con i consorziati in numero non superiore a due Consiglieri di nomina di Enti Locali e due di nomina da parte degli altri soci, diversi dagli Enti Locali. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per lespletamento delle loro funzioni i Consiglieri di Amministrazione, ad eccezione dellamministratore delegato, percepiranno un gettone di presenza per ogni seduta partecipata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le funzioni inerenti la carica. Al Consiglio di Amministrazione spettano i pi ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi soPag. 17 di 26

ciali, salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dellinizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale dattivit ed aggiorna il programma pluriennale. investito di tutti i poteri necessari per la gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti allAssemblea. Qualora, durante il periodo di carica, il consigliere proposto da unimpresa consorziata perdesse la rappresentativit dellazienda stessa, si deve considerare decaduto, tranne espressa manifestazione scritta di conferma del consigliere in carica da parte del rappresentante legale subentrante. La stessa impresa, nel caso di mancata conferma, pu proporre un nominativo al consiglio per leventuale cooptazione. Il Consiglio esercita, comunque, il proprio diritto di cooptazione liberamente. Gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che provveder a rinnovare il mandato fino alla scadenza del terzo esercizio. Il Consiglio si raduna nella sede del Consorzio od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione sar fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per ladunanza a ciascun consigliere. La convocazione deve contenere lordine del giorno delle materie da trattarsi. Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalitPag. 18 di 26

suddette quando siano presenti tutti i componenti. Per la validit delle delibere necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parit prevale il voto del Presidente. Il verbale delle deliberazioni sar trascritto sullapposito libro e sar firmato dal Presidente e Segretario, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione investito dei pi ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dellAssemblea. Il Consiglio di Amministrazione avr quindi la facolt di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per lattuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, nel rispetto di quanto sancito al precedente comma. Il Consiglio di Amministrazione competente, fra laltro, a: - determinare la politica di gestione ed amministrazione del consorzio, esercitando anche la necessaria attivit di vigilanza sui consorziati al fine del miglior svolgimento dellattivit consortile; - provvedere alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili; - proporre allAssemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonch i contributi aggiuntivi dovuti una tantum da consorziati;Pag. 19 di 26

- predisporre entro il mese di gennaio, se espressamente deliberato dallAssemblea, il bilancio preventivo; - predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo allAssemblea per la sua approvazione; - nominare, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente, se non vi ha gi provveduto lAssemblea; - nominare e revocare il Segretario, se istituito; - determinare la quota di partecipazione al fondo consortile nonch i contributi aggiuntivi dovuti una tantum dai consorziati, fissare lentit delle garanzie fideiussorie, nonch il loro eventuale aggiornamento, in conformit alle disposizioni del presente statuto; - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi; - deliberare sullammissione, sulle domande di recesso e

sullesclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalit e adottare provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei consorziati; - provvedere ad assumere e licenziare il personale del consorzio deliberandone gli organici e gli emolumenti; - nominare commissioni per particolari scopi e lavori; - deliberare sulle eventuali azioni davanti ad ogni autorit; - predisporre, eventualmente, il regolamento di applicazione delle norme previste dal presente statuto, da sottoporre allapprovazione dellassemblea.Pag. 20 di 26

Il Consiglio pu delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal vice Presidente e da un consigliere, dette attribuzioni possono, altres, essere delegate al Presidente, al vice Presidente e/o ad uno o pi amministratori delegati. ART. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo legge scegliendolo tra i Consiglieri nominati dagli Enti Locali soci del consorzio. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed rieleggibile. Il Presidente, inoltre: a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione, ed il Comitato Tecnico , unitamente al Coordinatore di questultimo; b) ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolt di nominare avvocati, procuratori in qualsiasi sede; c) stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti del Consorzio; d) d esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio; e) firma i bilanci consuntivi e preventivi; f) firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili. Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberaPag. 21 di 26

zioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalit. La deliberazione del consiglio di amministrazione sar comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalit entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalit anche in relazione alla gravit e alla diversit delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi e massimi delle penalit applicabili si intendono duplicati. ART. 16 AMMINISTRATORE DELEGATO AllAmministratore Delegato, nominato ai sensi del precedente art. 14, spettano tutti i poteri di gestione amministrativa ed operativa del Consorzio inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza del Consorzio, in via disgiunta dal Presidente, in giudizio e per lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega. ART. 17 IL COMITATO TECNICO Il Comitato Tecnico composto da un numero di componenti variabile da cinque a sette, secondo quanto verr determinato di volta in volta dall'Assemblea che assicurer una presenza in rappresentanza delle tre aggregazioni territoriali: Citt di Palermo, Monrealese/Corleonese,Pag. 22 di 26

territorio dei Comuni ad est della Citt di Palermo. Il Comitato elegge nel suo seno il Coordinatore del Comitato Tecnico che dovr essere individuato fra i tecnici proposti dalla parte privata. I membri del Co-

mitato Tecnico durano in carica tre anni, essi decadono al decadere del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili nella stessa assemblea che nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico costituisce lorgano di competenza scientifica del Consorzio. Esso elabora piani di attivit e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di sviluppo turistico e di pianificazione delle campagne di promozione e pubblicit del Distretto. Esso si riunisce, previa convocazione da parte del Coordinatore e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Coordinatore ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Comitato stesso, specificando gli argomenti da trattare. I membri del Consiglio di Amministrazione sono ammessi a partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico, senza diritto dintervento. Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti compiti e poteri: - pianificare e programmare le linee dintervento, i progetti e le attivit del Consorzio; - valutare la fattibilit tecnica, economico e finanziaria dei progetti e delle attivit messe in campo o partecipate dal Consorzio; - valutare la rispondenza tra gli strumenti di pianificazione territoriale relativi allarea di intervento con gli obiettivi perseguiti; - pianificare luso del Marchio del Distretto ed applicare il relativo RePag. 23 di 26

golamento duso; - verificare la buona e rapida esecuzione degli interventi, secondo quanto specificato dal relativo cronogramma; - esprimere pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle attivit del Consorzio, alluopo, potr avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici del Consorzio. Gli eventuali compensi previsti per il coordinatore ed i componenti il Comitato sono determinati dallAssemblea dei Soci nellatto di nomina. ART. 18 LA SEGRETERIA TECNICA La Segreteria Tecnica garantisce le attivit di segreteria generale, l'assistenza agli Organi Consortili, per le attivit di amministrazione, archiviazione informatizzata e aggiornamento dei dati e delle informazioni, gestione delle informazioni, supporto alla promozione dello sviluppo, assistenza tecnica. ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI Quando lAssemblea lo ritenga opportuno, pu essere nominato il Collegio dei Revisori che si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dallAssemblea stessa, la quale nomina anche il presidente del Collegio. Alla attivit del Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il Collegio sindacale delle societ per azioni. ART. 20 - BILANCIO Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione curer laPag. 24 di 26

redazione e la presentazione del bilancio di esercizio per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori, se nominato, e allapprovazione dellAssemblea dei consorziati, entro il mese di febbraio. Il documento contenente il bilancio di esercizio dovr essere depositato entro due mesi dalla chiusura dellesercizio allUfficio del Registro delle Imprese ai sensi dellarticolo 2615bis Codice Civile, a cura del Presidente del consorzio. Leventuale residuo attivo risultante dal bilancio non pu essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato allincremento del fondo consortile. ART. 21 - SCIOGLIMENTO Il Consorzio si scioglie per il decorso del termine di durata, per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati, se il numero dei consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge. In caso di scioglimento del Consorzio lAssemblea nominer uno o pi liquidatori determinandone i poteri. Compiuta la liquidazione, realizzate le attivit ed estinte le passivit, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi con le stesse modalit previste per la ripartizione delle spese di gestione. ART. 22 - RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto consortiPag. 25 di 26

le, valgono le disposizioni di legge in materia.

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