01 valutare i rischi
-
Upload
djmayhem78 -
Category
Healthcare
-
view
229 -
download
0
Transcript of 01 valutare i rischi
AGENDA
• La Valutazione dei Rischi
Cosa è la valutazione dei rischi
Il DVR
Criteri di valutazione
Valutazione dei rischi = prevenzione?
4
Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività.
COSA È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione ;
Elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
OBIETTIVI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
5
È il procedimento di valutazione della possibile entità del danno;
È lo strumento che permette al datore di lavoro di INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PIANIFICARNE L'ATTUAZIONE, il miglioramento e il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.
COSA È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
6
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il risultato di tale valutazione, è obbligatorio, e diviene punto di riferimento del datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti aziendali che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
7
Restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei criteri di attuazione della valutazione dei rischi. Il datore di lavoro è chiamato a rispondere IN PRIMA PERSONA delle scelte da lui prese.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
9
Nel DVR si dovranno fornire indicazioni almeno su:Le realtà operative considerate articolate nei diversi ambienti fisici; Le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi; Il grado di coinvolgimento delle componenti aziendaliLe professionalità e le risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso per effettuare la valutazione.
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO / 1
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
11
Nel DVR, relativamente alle indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione definite, bisogna illustrare: Gli interventi risultati necessari, e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione dei rischi residui; Le azioni di informazione e formazione dei lavoratori ; L'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione.
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO / 3
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
12
Nel programma di attuazione delle misure di prevenzione, è opportuno illustrare:
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; Il programma per l'attuazione e il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza adottate; Il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, a seguito dei risultati dell'azione di controllo.
I CONTENUTI DEL DOCUMENTO / 3
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
13
Per rispondere a questa domanda riportiamo alcuni estratti della sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448: “Una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato che i lavoratori utilizzassero per l’esecuzione dello smontaggio, un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick, con conseguente violazione dell’art. 71 D.P.R. n. 164/1956 (art. 150, c.1, D.Lgs. n. 81/2008) laddove è previsto che ‘‘prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire’’, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento (…)”.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHI SERVE A PREVENIRE GLI INFORTUNI?
Vs
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
15
La Cassazione penale, sez. IV, 3 marzo 2010, n. 8622 ribadisce che La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all’evento che si è concretizzato, e non può essere affermata una causalità di principio.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHI SERVE A PREVENIRE GLI INFORTUNI?
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI