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GENNAIO 2012 FISCO In evidenza Base imponibile IRAP, valgono le stesse regole delle imprese commerciali pag. 2 In GU la Comunitaria 2010 pag. 3 Approvati 69 nuovi studi di settore pag. 3 LAVORO In evidenza Professionisti con Cassa, obbligo contributivo all'INPS? pag. 4 Procedura INPS per il verbale unico ispettivo pag. 5 Per edili, artigiani e commercianti passaggio al telematico pag. 6 IMPRESA In evidenza La strategia dell'UE per creare mezzi di pagamento più efficientI e sicuri pag. 8 Antitrust, liberalizzazioni per la crescita economica pag. 8 Sistri, nuove modifiche in GU per semplificare pag. 8 SCADENZARIO Febbraio 2012 In evidenza Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionalepag. 11 Scadenza prorogata ex nota n. 5909/2011 del Ministero del Lavoro GUIDE OPERATIVE L'IMU dalla A alla Z pag. 16 STUDIO BAFUNNO 1

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GENNAIO 2012FISCO

In evidenza

Base imponibile IRAP, valgono le stesse regole delle imprese commerciali pag. 2In GU la Comunitaria 2010 pag. 3Approvati 69 nuovi studi di settore pag. 3

LAVORO

In evidenza

Professionisti con Cassa, obbligo contributivo all'INPS? pag. 4Procedura INPS per il verbale unico ispettivo pag. 5Per edili, artigiani e commercianti passaggio al telematico pag. 6

IMPRESA

In evidenza

La strategia dell'UE per creare mezzi di pagamento più efficientI e sicuri pag. 8Antitrust, liberalizzazioni per la crescita economica pag. 8Sistri, nuove modifiche in GU per semplificare pag. 8

SCADENZARIO Febbraio 2012

In evidenza

Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale pag. 11Scadenza prorogata ex nota n. 5909/2011 del Ministero del Lavoro

GUIDE OPERATIVE L'IMU dalla A alla Z pag. 16Come cambia il modello 730 pag. 22Sostegno al reddito, proroghe per il 2012 pag. 23Al 2 aprile 2012 l'avvio del SISTRI pag. 27

FOCUSStato patrimoniale: la riserva legale pag. 28

STUDIO BAFUNNO 1

FISCO

Sportello unico per tutti gli adempimenti IVA transfrontalieriFare affari in più di uno Stato membro significa spesso dover trattare con diverse amministrazioni fiscali in lingue diverse, con la conseguenza (molto oneroso e costoso per le società) di dover assolvere molteplici adempimenti IVA. La proposta adottata oggi dalla Commissione europea è il primo passo verso l'introduzione di uno sportello unico per tutti i servizi forniti per via elettronica che andrà a vantaggio delle imprese, a partire dal 1° gennaio 2015. Un approccio che coinvolgerà da subito i servizi di commercio elettronico, teleradiodiffusione e telecomunicazione, per essere gradualmente Commissione europea, comunicato stampa 13/1/2012, n. IP/12/17

Ruralità, domande di riconoscimento entro il 31 marzo Per effetto del D.L. Milleproroghe, fino al prossimo 31 marzo sarà possibile presentare all’Agenzia del Territorio le domande di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali. Sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio è disponibile un’applicazione che consente la compilazione e la stampa della domanda con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione. Agenzia del Territorio, comunicato stampa 11/1/2012

Base imponibile IRAP, valgono le stesse regole delle imprese commerciali Ai fini IRAP, è possibile - anche per gli imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici che normalmente determinano la base imponibile ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 446/1997 - optare, in quanto soggetti IRPEF, per la determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis dello stesso decreto.Agenzia delle Entrate, risoluzione 9/1/2012, n. 3/E

Amministratori di sostegno con indennità tassataL'equa indennità liquidata dal giudice tutelare prevista dall'art. 379 c.c., comma 2, ad un amministratore di sostegno ha natura retributiva o di corrispettivo, se l’incarico è svolto da un avvocato. Pertanto tale indennità è inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR ed è rilevante ai fini IVA. Agenzia delle Entrate, risoluzione 9/1/2012, n. 2/E

CIVIS, al via la sperimentazione sulle cartellePer il 2012, CIVIS apre alle richieste di sgravio delle cartelle emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) per accorciare ulteriormente le code agli sportelli e i tempi di risposta. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diffuso oggi, a consuntivo dell’attività svolta nel 2011 da CIVIS, il canale di consulenza e aiuto on line dedicato a contribuenti e professionisti.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 9/1/2012

Trasporto merci, ecco i rimborsiAl fine di facilitare gli adempimenti per gli esercenti le attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone e, in tal modo, rendere più celere la fruizione del beneficio, con nota n. 771 del 4 gennaio scorso l’Agenzia delle Dogane ha diffuso, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell’anno 2011, gli importi dei rimborsi riconosciuti dalle distinte previsioni normative intervenute nel corso dell'anno.Agenzia delle Dogane, circolare 4/1/2012, prot. RU/771

STUDIO BAFUNNO 2

Accise energia elettrica, primi chiarimenti del MEFIl Dipartimento delle finanze del Ministero, con la circolare 1/DF del 3 gennaio scorso, chiarisce alcuni punti relativi alle novità introdotte, dal D.Lgs. n. 23/2011 e dal D.Lgs. n. 68/2011, in materia di addizionali comunali e provinciali sull’energia elettrica.Ministero Economia e finanze, circolare 3/1/2012, n. 1/DF

Uscita delle merci, dall’Agenzia delle dogane nuove istruzioni L’Agenzia delle Dogane, a seguito della modifica al Codice Doganale Comunitario, consolida in un unico provvedimento le istruzioni per il processo di uscita delle merci nel territorio comunitario.Agenzia delle Dogane, circolare 2/1/2012, n. 1/D

In GU la Comunitaria 2010 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge Comunitaria 2010. Significative le novità, tra cui la revisione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria e modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni di servizi scambiate con l’estero e al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza Legge 15/12/2011, n. 217 (G.U. 2/1/2012, n. 1)

Approvati 69 nuovi studi di settoreCon quattro distinti decreti datati 28 dicembre scorso, il Ministero dell’economia e delle finanze, ha approvato 69 nuovi studi di settore. Ministero Economia e finanze, decreti 28/12/2011 (G.U. 31/12/2011, n. 304)

Accise energia elettrica, stabiliti gli aumenti per il 2012Con due decreti del 30 dicembre scorso, il Ministero dell’economia e delle finanze, con decorrenza 1° gennaio 2012, ha aumentato l’accisa sull'energia elettrica (di cui all'Allegato I al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario e della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.Ministero Economia e finanze, decreti 30/12/2011 (G.U. 31/12/2011, n. 304)

Tassa sulla fortuna, come si applicaCon tre distinti decreti del 16 dicembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dettato le modalità di applicazione della c.d. tassa sulla fortuna (fissata in misura pari al 6% delle vincite eccedenti l'importo di 500 euro) ai premi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea, di Enalotto, Superstar, SiVince Tutto SuperEnalotto e newslot. Ministero Economia e finanze, decreti 16/12/2011 (G.U. 31/12/2011, n. 304)

Pagamenti col POS, lo spesometro slitta al 30 aprileEntro il 30 aprile 2012, gli operatori finanziari dovranno comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 e che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata. Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/12/2011, prot. 2011/185905

Nuovo cuneo fiscale IRAP, l’analisi dei Consulenti lavoroLa Fondazioni Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizza le importanti novità introdotte dal D.L. n. 201/2011 in materia di cuneo fiscale IRAP. L’art. 2 del decreto (come modificato in sede di conversione in legge n. 214/2011) prevede, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, di una parte dell’IRAP versata dai contribuenti.Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare 29/12/2011, n. 9

STUDIO BAFUNNO 3

Il DL Milleproroghe 2012 approda in Gazzetta UfficialeAnche quest’anno, con la fine dell’anno arriva anche il decreto contenente le proroghe di molte disposizioni in scadenza. Prorogate le assunzioni nella Pubblica amministrazione, gli ammortizzatori sociali in deroga (a tutto il 2012 con alcuni limiti di spesa). Posticipato al 2 aprile 2012 il termine di entrata in vigore del SISTRI. E, sul versante fiscale, precisata l'entrata in vigore di alcune nuove disposizioni in materia di tassazione delle rendite finanziarie.D.L. 29/12/2011, n. 216 (G.U. 29/12/2011, n. 302)

Imposta sulle assicurazioni, cambia il modello per la denunciaL’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati. Il modello recepisce le nuove regole dettate dal D.Lgs. n. 68/2011 in materia di federalismo regionale e provinciale: dal 2012, infatti, la parte dell’imposta sulle assicurazioni relativa alla RC auto diventa un tributo proprio delle Province.Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/12/2011, prot. 178484/2011

Energia elettrica e gas, aggiornati i modelli per le dichiarazioni di consumoL’Agenzia delle Dogane ha aggiornato i modelli AD-1 e AD-2 per le dichiarazioni di consumo per l’energia elettrica e per il gas naturale, e le relative istruzioni, per l’anno d’imposta 2011. Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2012, esclusivamente in forma telematica, tramite il Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane. Agenzia delle Dogane, nota 23/12/2011, n. 150199

Spesometro, il punto di AssonimeRaccogliendo tutta la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’obbligo di comunicare all’erario le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, Assonime ripercorre la disciplina introdotta dall’art. 21, D.L. n. 78/2010.Assonime, circolare 23/12/2011, n. 35

Assonime, le modifiche alla disciplina dei depositi IVAAssonime illustra le principali modifiche che hanno interessato la disciplina dei depositi IVA. Sul punto richiama la nota dell’Agenzia delle dogane in merito alla procedura semplificata per la concessione dell’esonero dalla prestazione della garanzia ex articolo 90 del TULD, da applicarsi esclusivamente nell’ambito delle operazioni di immissione in libera pratica di beni da introdurre in deposito.Assonime Circolare 22/12/2011, n. 34

Confindustria illustra le novità fiscali di novembre Nella circolare n. 19477 del 15 dicembre scorso, Confindustria ha raccolto le principali novità fiscali nel mese di novembre 2011, dettate in materia IRES, IRPEF, IVA e fiscalità internazionale. Nello specifico, sono stati illustrati i contenuti del D.P.C.M. 21 novembre 2011 relativamente al differimento dell’acconto IRPEF per il 2011 e per il 2012, e della circolare delle Entrate n. 51/E/2011 con la quale si forniscono le prime indicazioni operative in relazione al credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ed enti pubblici di ricerca.Confindustria, circolare 15/12/2011, n. 19477

LAVORO

Professionisti con Cassa, obbligo contributivo all'INPS?Se gli statuti delle singole Casse prevedono l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata. In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione Separata.

STUDIO BAFUNNO 4

INPS, messaggio 12/1/2012, n. 709

INAIL, dal 2012 autoliquidazione dei premi solo onlineIndividuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Il processo di telematizzazione INAIL si concluderà il 1° luglio 2013, termine per l’adozione esclusiva delle modalità telematiche.INAIL, circolare 10/1/2012, n. 1

Procedura INPS per il verbale unico ispettivoL’INPS impartisce le sue direttive sulla gestione dei verbali ispettivi dal momento della definizione dell'ispezione fino al momento dell'eventuale trasmissione del rapporto ex art. 17 L. 689/81 alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.INPS, Messaggio 9/1/2012, n. 441

Ammortizzatori sociali prorogati per gli over 10.000 E’ stato concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per lavoratori che nel 2011 non rientravano nel contingente delle 10.000 unità, purché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’1 gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione della prestazione di tutela del redditoDecreto 5/1/2011

INPS/Regione, più semplice lo scambio di informazioni sullo stato di ricovero Elaborato lo schema di convenzione INPS-Regione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile INPS, messaggio 5/1/2012, n. 330

Dichiarazione di calamità, trasmissione diretta o tramite intermediari autorizzatiAffinché i braccianti agricoli possano fruire dei benefici relativi all’iscrizione degli elenchi nominativi dei braccianti valevoli per l’anno 2011, le aziende debbono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.INPS, circolare 5/1/2012, n. 175

Piemonte, ammortizzatori in deroga per l’anno 2012Il 22.12. 2011 è stato firmato l’Accordo Quadro per la gestione 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga che ha previsto varie modifiche riguardanti la gestione della CIG in deroga rispetto all'Accordo precedente mentre, per la mobilità in deroga è stato sostanzialmente confermato l'impianto precedente, fatte salve alcune novità INPS, messaggio 4/1/2012, n. 275

INPS, attivo il Portale dei pagamentiE’ attivo sul sito INPS il “Portale dei pagamenti” che offre ai cittadini e agli utenti un punto unico dove si possono trovare tutti i servizi abilitati per eseguire il pagamento dei bollettini online, stampare i bollettini MAV, acquistare i buoni lavoro o voucher online, visualizzare i pagamenti effettuati ed avere notizie ed aggiornamenti sulle nuove modalità di pagamento.INPS, messaggio 3/1/2012, n. 160

Sì al congedo straordinario anche se il disabile lavora L’INPS supera il suo precedente orientamento ed ammette la possibilità per coloro che assistono i disabili in condizioni di gravità di fruire del congedo straordinario retribuito biennale e dei permessi mensili anche quando il disabile svolga attività lavorativaINPS, messaggio 30/12/2011, n. 24705

STUDIO BAFUNNO 5

Per edili, artigiani e commercianti passaggio al telematicoL’INPS rende telematiche anche le domande di prestazioni e servizi relativi alle imprese del settore edile, degli artigiani e commercianti e delle imprese che assumono manodopera e lavoratori autonomi agricoli. Tuttavia fino al 31 marzo 2012 sarà possibile utilizzare ancora le vecchie modalitàINPS, circolare 30/12/2011, n. 169

Lavoro stagionale pluriennale, online la conferma di assunzioneIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, comunica che è stato realizzato il nuovo modello telematico che consentirà per il 2012 ai lavoratori stagionali pluriennali, che hanno fatto ingresso a seguito del rilascio di un nulla osta pluriennale e che sono risultati regolarmente presenti e assunti nel corso del 2011, di effettuare un nuovo ingresso.Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, circolare 30/12/2011, n. 9508

INPS, continua il processo di telematizzazioneL'INPS ha emanato a fine anno più circolari che mirano a completare il processo di telematizzazione avviato da alcuni mesi con riguardo a lavoratori domestici, congedo straordinario, trattamenti di disoccupazione, pensioni ai superstiti indirette, di inidoneità al servizio ferroviario in genere e di invalidità specifica autoferrotranvieri,INPS, circolari 30/12/2011, n. 170, n. 171, n. 172, n. 173, n. 174

Per l'ENPALS adempimenti presso l’INPSA seguito della scadenza della convenzione ENPALS/SIAE, le strutture INPS dovranno ricevere le istanze presentate dalle aziende per assolvere gli obblighi per la corretta contribuzione alle gestioni pensionistiche ENPALS.INPS, messaggio 30/12/2011, n. 24707

INPS, i Paper SED per legislazione applicabile e distacchiL’INPS ha pubblicato i Paper SED della serie A, i nuovi formulari comunitari che trovano applicazione in materia di legislazione applicabile e distacchi, i Paper SED R010 e R011, i Paper SED della serie HINPS, circolare 29/12/2011, n. 167

Lavoratori domestici: solo telematico l’invio delle domande di assegno per il nucleo familiare Termina il 31 dicembre 2011 il periodo transitorio per le modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori domestici, che dal 1° gennaio 2012 potranno essere presentate all’INPS solo attraverso l’uso del canale telematico. INPS, circolare 28/12/2011, n. 166

Per l’assunzione come categoria protetta è necessaria l’iscrizione al collocamento obbligatorio Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio è, per i disabili, presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 28/12/2011, n. 50

Prestazioni a carattere continuativo: l’INPS richiede il codice direttamente all’Agenzia Entrate L’INPS comunica che, in caso di erogazione di una prestazione una tantum, si può prescindere dall’indicazione del codice fiscale del beneficiario qualora questo sia residente all’estero. Per quanto concerne, invece, l’erogazione di prestazioni con carattere di continuità a soggetti residenti all’estero sprovvisti di codice fiscale, l’Istituto può richiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale. INPS, messaggio 28/12/2011, n. 24530

STUDIO BAFUNNO 6

Disoccupati di lunga durata, sgravio contributivo dal giorno dell'assunzionePer le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi, effettuate da imprese operanti nel Mezzogiorno, i trentasei mesi di sgravio contributivo totale decorrono dal giorno della data di assunzione del lavoratore.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 28/12/2011, n. 49

L’integrazione dell’indennità di maternità alle assegniste di ricerca L’integrazione dell’indennità di maternità per le assegniste di ricerca ha natura di corrispettivo e comporta il versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. I contributi di competenza del 2011 potranno essere versati entro il 16 marzo 2012 senza aggravio di sanzioni civili. INPS, circolare 28/12/2011, n. 165

CiG in deroga e altri ammortizzatori sociali, esiste compatibilità?Il Ministero del Lavoro ha analizzato la compatibilità fra la Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed altre tipologie di ammortizzatori sociali tra cui la mobilità e le varie tipologie di CIGSMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 28/12/2011, n. 48

INAIL: accordi sui crediti contributiviAl fine di adeguare le disposizioni relative agli accordi sui crediti contributivi, già emanate dall’INAIL per la generalità delle aziende, l’Istituto fornisce ora anche alle imprese del settore marittimo per le tipologie contributive di competenza i necessari chiarimenti sugli accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare.INAIL, circolare 27/12/2011, n. 64

Presentazione solo telematica per le domande di autorizzazione alla CISOATermina il 31 dicembre 2011 il periodo transitorio per le modalità di presentazione della domanda di Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura; pertanto, dal 1° gennaio 2012 le stesse potranno essere presentate all’INPS solo attraverso l’uso del canale telematico INPS, circolare 27/12/2011, n. 163

SIAE: dopo la manovra Monti cessano le attività di assistenza alle imprese L’ENPALS comunica che, a partire dal 1° gennaio 2012, le attività di assistenza e supporto alle imprese rese dalla Siae cesseranno, e di conseguenza vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di gestione dei flussi informativi fra l’Ente e i propri utenti. In particolare, le imprese e gli assicurati che avessero la necessità di assistenza nello svolgimento degli adempimenti obbligatori ovvero nell’acquisizione di certificazioni e/o di informazioni sulle modalità di trasmissione della documentazione cartacea possono avvalersi del servizio di Contact Center messo a disposizione dall’Ente (numero verde 800-462693), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. ENPALS, circolare 27/12/2011, n. 14

TUR all’1%: riflessi su differimento, dilazioni e sanzioni civili Con decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea è stata disposta la variazione del tasso di riferimento all'1,00% a decorrere dal giorno 14 dicembre 2011. In merito, l’Enpals illustra gli effetti della predetta decisione con specifico riguardo alla nuova misura dell'interesse di differimento e di dilazione, nonché delle sanzioni civili. Enpals, circolare 27/12/2011, n. 17

ENPALS, abolito il libretto personale di controllo L’ENPALS fornisce alcuni chiarimenti a seguito della previsione contenuta nell’art. 22 della Legge di stabilità 2012 sulla abrogazione dell’art. 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.ENPALS, circolare 27/12/2011, n. 15

STUDIO BAFUNNO 7

"De-certificati" i rapporti tra P.A. e privati Il Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione interviene sulle novità decorrenti dal 2012 - previste dal Collegato Lavoro 2010 - che segnano il passo verso la completa “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati. Ministero della Pubblica amministrazione e della semplificazione, direttiva 22/12/2011, n. 14

Enasarco: contribuzione volontaria Enasarco interviene per spiegare operativamente come procedere alla contribuzione volontaria. Eventuali lacune applicative o conflitti interpretativi non risolti saranno immediatamente segnalati dagli Uffici ai dirigenti di competenza per la soluzione diretta dei casi specifici o l'avvio dei procedimenti di emanazione di circolari integrative, per i temi di carattere generale. ENASARCO, circolare 15/12/2011, n. 6

IMPRESA

AGCM, dodici Consigli degli Ordini degli avvocati sotto istruttoria L’Antitrust ha avviato una istruttoria nel riguardo di alcuni Ordini degli avvocati per presunte violazioni della normativa comunitariaAGCM comunicato stampa 11/1/2012

La strategia dell'UE per creare mezzi di pagamento più efficientI e sicuriAvviata oggi la consultazione sul Libro verde che valuta l'attuale panorama dei pagamenti per mezzo di carte, internet e dispositivi mobili in Europa, individua i divari fra l'attuale situazione e la visione di un mercato dei pagamenti pienamente integrato nonché gli ostacoli all'origine di tali divari. La Commissione invita le parti interessate a presentare pareri che consentano di individuare gli ostacoli a un'ulteriore integrazione del mercato e i modi per eliminarli. Il termine ultimo per inviare i contributi alla consultazione è l'11 aprile 2012.Commissione Europea Comunicato stampa 11/1/2012

Assicurazioni, i nuovi requisiti di professionalitàE’ stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, il decreto 11 novembre 2011, n. 220, con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha inteso dettare nuovi e più stringenti requisiti ai quali devono rispondere le figure dirigenziali e di controllo che prestano servizio presso imprese assicurative e di riassicurazione. Sono state altresì recepite ulteriori cause giustificative dell’adozione di misure di sospensione temporanea.Ministro dello Sviluppo Economico decreto 11/11/2011, n. 220 (G.U. 9/1/2012, n. 6)

Antitrust, liberalizzazioni per la crescita economicaLiberalizzazioni e concorrenzialità di serivzi pubblici, energia, carburanti, oltre a riforme degli ordini professionali, notarili, Taxi, edicole, poste, banche assicurazioni, queste le proposte che l’Antitrust ha inviato a Governo e Parlamento per far ripartire al più presto la crescita economica AGCM comunicato stampa 5/1/2012

Sistri, nuove modifiche in GU per semplificareE' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5-1-2012 il Decreto 10 novembre 2011, n. 219 recante “Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).” Per un approfondimento si rinvia al commento di Claudio Bovino, di prossima pubblicazione su Quotidiano IPSOA.Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare decreto 10/11/2011, n. 219, (G.U. 5/1/2012, n. 4, s.o. n.5)

STUDIO BAFUNNO 8

Attuazione delle operazioni finanziarie: ecco il decretoÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il Decreto del 22 dicembre 2011 recante le direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3, del D.P.R. n. 398/2003 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).Ministero Economia e finanze, decreto 22/12/2011 (G.U. 31/12/2011, n. 304)

Maggiori sanzioni per chi non rispetta la Condizionalità Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2011, modifica le ‘sanzioni’ in materia di mancata osservanza delle norme della condizionalità agricola al fine dell’accesso ai benefici dei sostegni diretti e delle misure di finanziamento predisposte dallo Sviluppo Rurale.Decreto 22/12/2011 (G.U. 30/12/2011, n. 303)

MUD 2011: pubblicato in Gazzetta UfficialeE' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GU n. 303 del 30 dicembre 2011 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012”.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2011 (GU 30/12/2011, n. 303 – s.o. n. 283)

Omessa esecuzione di denunce al registro delle impreseIl Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare n. 3647/C del 2011 ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle omesse esecuzioni di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese poste in essere in prossimità dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 9 comma 5 della L. 11 novembre 2011 n. 180 in vigore dal 15 novembre u.s..Deve ritenersi inderogabile il principio del “tempus regit actum”, e il principio dell’irretroattività in base al quale l’eventuale retroattività di una legge deve risultare da un’espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha, quindi, un effetto retroattivo. Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 27/12/2011, n. 3647/C

Novità in tema di trasparenza delle remunerazioni Con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011, in vigore dal 31 dicembre 2011, la CONSOB ha apportato, ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998, alcune modifiche al Regolamento emittenti in materia di trasparenza delle remunerazioni degli amministratori di società quotate.CONSOB, delibera 23/12/2011, n. 18049

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SCADENZARIO Febbraio 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Mercoledì 1

Comunicazione sostituiva operazioni rilevanti ai fini IVA Scadenza prorogata al 1/3/2012 ex Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2011Termine di comunicazione sostitutiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa al 2010.

Giovedì 9

Decorrenza operatività SISTRI per grandi produttori Scadenza prorogata al 2/4/2012 ex D.L. 29/12/2011, n. 216Il SISTRI, secondo quanto disposto da ultimo dall’art. 6, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, diverrà operativo dal 2 aprile 2012 (termine così prorogato dall’art. 13, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216). Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti, la data di entrata in funzione del SISTRI verrà stabilita da un futuro decreto del Ministero dell’ambiente e non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012; su questo punto, rimane fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lettera f-octies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Mercoledì 15

Annotazione separata nel registro corrispettiviTermine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionaleScadenza prorogata dal 31/1/2012 ex nota protocollo n. 5909/2011 del Ministero del Lavoro Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della denuncia.Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Denuncia infortuni settore estrattivoDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi

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moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Giovedì 16

Autoliquidazione InailComunicazione riduzione del presunto. Comunicazione all’Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell’anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottareVersamento dei premi. Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapportoI datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2011.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari Versamento dell'IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre – dicembre 2011 per particolari contribuenti di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972. Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

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Operazioni di conguaglioVersamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente

Presentazione Mod. IVA 26 per regime speciale previsto per le società controllanti e controllate Termine per la presentazione del Modello IVA 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e per la comunicazione delle variazioni.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps artigiani e commerciantiVersamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale (IV trimestre)

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedenteVersamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di bollo speciale annuale per attività di rimpatrio o di regolarizzazioneVersamento imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni.ù

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

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Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavalloVersamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° settembre 2010 – 31 agosto 2011. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 16 marzo 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Lunedì 20

Denuncia e versamento contributi FPIVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Imballaggi - Denuncia mensileDenuncia mensile imballaggi del mese precedente

Versamento contributi EnasarcoVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento

Sabato 25

Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

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Martedì 28

Certificazione utili corrisposti La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dagli altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso del 2011. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CUD)I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2011 devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l’opzione dell’otto e del cinque per mille.

Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell’anno precedente devono consegnare la certificazione in forma libera ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.

Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziariaConsegna della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria erogati nel 2011 da parte di:notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.

Versamento contributi FasiVersamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

Mercoledì 29

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Comunicazione annuale dati IVA Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati.

Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiataInvio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione nettaTermine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997. Il modello di comunicazione può essere presentato dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:a) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del Tuir;

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b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del del Tuir.

Comunicazione periodica intermediari finanziariTermine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Dichiarazione annuale emissioniDichiarazione annuale relativa alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azotodell'anno precedente

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Presentazione degli elenchi Intra 12 Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione della dichiarazione Unico 2011 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2011, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° giugno 2010 - 31 maggio 2011.

Relazione annuale amiantoRelazione annuale (redatta secondo il modello unificato approvato con la circolare n. 124976/1993)

Relazione annuale sulle attività - RifiutiRelazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impiegate nell'anno precedente

Segnalazione cause di non congruità agli studi di settore Scadenza prorogata ex comunicato stampa Agenzia delle Entrate 20/12/2011Comunicazione segnalazioni di eventuali cause che giustifichino lo scostamento dagli studi di settore per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010.

Termine presentazione denuncia contratti di affitto di fondi rustici Consegna da parte di una delle controparti delle denunce relative ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente. Per i contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata la registrazione all'ufficio del registro dei contratti stipulati nel corso del 2011 può avvenire entro il mese di febbraio: in tal caso una delle parti contraenti deve sottoscrivere e presentare una denuncia in doppio originale.

Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.

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GUIDE OPERATIVE

L'IMU DALLA A ALLA ZGirolamo Ielo

L'art. 13, D.L. n. 201/2011, che contiene l’istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU), ha subito significative modificazioni in sede di conversione. L'IMU avrebbe dovuto entrare in vigore con il 2014, ma il decreto Monti di inizio dicembre l’ha anticipata di due anni, in via sperimentale, con l'aggiunta di sostanziali modificazioni. Non è una imposta a regime: la sua applicazione durerà un triennio (2012-2014); nel 2015 si avrà una IMU a regime, che, con molte probabilità, subirà correzioni rispetto a quella attuale.

AccertamentoI Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso (conciliazione giudiziale) sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, contenente "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale". I Comuni possono prevedere anche che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi. I Comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

AliquoteL'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento . I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Base imponibileLa base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato in base alle regole previste per l'ICI e quelle che seguono.

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ContenziosoPer quanto riguarda il contenzioso, l'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011 rinvia all'art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI, in cui è detto che "contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il Comune nei cui confronti il ricorso è proposto." Dal 1° aprile 1996 si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente "Disposizioni sul processo tributario". Per quanto riguarda le disposizioni contenute in questo decreto le più significative di carattere generale e per i tributi locali: "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni

genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali [...]" (art. 2); "le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli

uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione [...]" (art. 4);

"le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta" (art. 7); "Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l' atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso" (art. 10);

"l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio" (art. 11);

il ricorso può essere proposto avverso: l'avviso di accertamento del tributo; l'avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; l'avviso di mora; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie (art. 19).

DetrazioneDall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di 200 euro può essere elevata dai Comuni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. I Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

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Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di 200 euro, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

EsenzioniSono confermate le esenzioni indicate nell'art. 9, D.Lgs. n. 23/ 2011. Per le esenzioni il legislatore opera in tal senso: con specifica individuazione di talune esenzioni. Per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti; con il rinvio ad alcune esenzioni oggi previste per l'ICI. Sono le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1,

lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992.Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.L'esenzione(ad eccezione degli immobili statali) richiede che gli immobili siano nel proprio territorio e che siano destinati ai compiti istituzionali. Pertanto, gli immobili fuori da territorio e gli immobili non destinati a compiti istituzionali sono assoggettati all'imposta. Rispetto all'ICI non c'è più esenzione per gli immobili posseduti dalle Camere di commercio.All'IMU si applicano, come detto, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992; sono quindi esenti: i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, comma 1, lettera b). In

base alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. n. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 286/2006), nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Le unità immobiliari che, per effetto di questo criterio, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi a partire dal 3 ottobre 2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lettera c). Il rimando del legislatore è riferito ai fabbricati, invece, l'art. 5-bis si occupa di "immobili con destinazione ad usi culturali". L'esonero è da riferirsi agli immobili e non solamente ai fabbricati. Gli immobili dell'art. 5-bis sono quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. L'art. 5-bis cita altresì i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Anche per questi ultimi vi deve essere la mancanza di reddito;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 (libertà religiosa) e 19 (diritto di professare la propria fede religiosa) della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, comma 1, lettera d). L'art. 2, legge n. 206/2003 stabilisce che gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari sono pertinenze degli edifici di culto. Per effetto di questa disposizione gli oratori sono esentati;

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929 (art. 7, comma 1, lettera e). Gli articoli richiamati contengono un lungo elenco di fabbricati, in genere, ubicati nel Comune di Roma;

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, comma 1, lettera f);

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i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di dette attività (art. 7, comma 1, lettera g);

i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge n. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h). Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 (sul S.O. n. 53 alla G.U. 18 giugno 1993, n. 141) sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h); se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.

gli immobili utilizzati dai soggetti (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

GettitoE' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.Indeducibilità L'IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall' IRAP.

InteressiLa misura annua degli interessi è determinata dal Comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

IstituzioneL'imposta è istituita ed applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'istituzione è, quindi, prevista per legge. Non è obbligatoria, ai fini dell'esistenza del tributo, alcuna deliberazione da parte del Comune. In ogni caso il Comune provvederà ad alcuni atti fondamentali: l'istituzione dell'imposta, la determinazione delle aliquote, l'adozione del regolamento dell'imposta, la nomina del funzionario responsabile. L'imposta si applica, senza alcun intervento regionale, anche nei Comuni delle regioni a statuto speciale.

ModelliL'art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione e i modelli di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità. Per il versamento, le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme applicabiliL'IMU è disciplinata dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili. Si applicano, altresì, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell'ICI), in quanto espressamente richiamati.

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Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011. Questa disposizione stabilisce che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15, D.Lgs. n. 504/1992 (disposizioni che riguardano l'ICI) e l'art. 1, commi da 161 a 170, legge n. 296/2006 (disposizioni che riguardano i tributi locali).Si precisa che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Norme abrogateA decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni: l'art. 1, D.L. n. 93/2008 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2008), che disciplina

l'esenzione ICI sulla prima casa; b) l’art. 58, comma 3, (che disciplina la maggiorazione, fino a 500 euro, della detrazione ICI sull'abitazione principale);

le lettere d) (secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto), e) (secondo cui i Comuni possono considerare abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, stabilendo il grado di parentela) ed h) (in virtù della quale i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili) dell’art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997;

l'ultimo periodo dell’art. 8, comma 5 (riguardante la mancata emanazione della deliberazione dell'aliquota entro il termine di adozione del bilancio di previsione) e l’art. 9, comma 4 (riguardante le modalità che il Comune può stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per la corresponsione dell'imposta), del D.Lgs. n. 23/2011;

l’art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009), in base al quale "deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricabili le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibile nel catasto fabbricati, per le quali ricorrerono i requisiti di ruralità");

i commi 2-bis (in base a questa disposizione poteva essere presentata entro il 30 settembre 2011 domanda per il riconoscimento della ruralità degli immobili), 2-ter (in base a questa disposizione entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del Territorio doveva convalidale la certificazione presentata) e 2-quater (la disposizione stabiliva che con D.M. dovevano essere stabilite le modalità applicative) dell'art. 7, D.L. n. 70/2011.

Potestà regolamentareE' confermata la potestà regolamentare di cui agli articoli 52 e 59, D.Lgs. n. 446/1997.

PresuppostoIl presupposto dell'imposta è quello previsto per l'ICI (il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli). È assoggettata all'imposta l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.Sono definite l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

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RimborsiIl rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

RiscossioneLe somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

SanzioniPer l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 285 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le sanzioni indicate per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e per dichiarazione o denuncia infedele sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Valore immobiliPer i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ( ad eccezione dei fabbricati classificati nella

categoria catastale D/5). Questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

VersamentoL'IMU è un'imposta annuale. Per ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

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Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28, R.D.L. n. 652/1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939) e successive modificazioni.Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

COME CAMBIA IL MODELLO 730di Andrea Sergiacomo

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la bozza del modello 730/2012, che recepisce tutta una serie di novità introdotte nel periodo di imposta 2011, offrendo la possibilità di indicare gli affitti con la cedolare secca, il contributo di solidarietà, la proroga degli incrementi di produttività nonché il debutto dell’IMU.

L’emanazione della bozza del modello 730/2012 il 22 dicembre scorso permette di analizzare tutte le novità introdotte dalle varie riforme normative, nonché di evidenziare come alcuni quadri siano stati ampliati per accogliere la cedolare secca, l’IMU, il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF che - si ricorda - poteva essere versato in misura dell’82% in luogo del 99%. Giova evidenziare che la redazione del modello 730 (a differenza della redazione del modello UNICO) consente di pagare o di fruire di crediti d’imposta direttamente nella propria busta paga oppure sull’erogazione della propria pensione. Tale condizione, ovviamente, implica che il soggetto che presenta il modello 730 sia titolare di un rapporto di lavoro oppure essere pensionato, in quanto deve avere un sostituto di imposta che effettui i relativi conguagli a credito oppure a debito. Nel caso in cui il dipendente si trovi nelle condizioni di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno, potrà rivolgersi al proprio sostituto di imposta se il rapporto di lavoro è durato almeno da aprile a luglio 2012. Per quanto riguarda le relative scadenze per la presentazione del modello, si evidenzia quella del 30 aprile 2012 per tutti coloro che lo presentano al proprio sostituto di imposta, quella del 31 maggio 2012 per chi si avvale di un centro assistenza fiscale o di un professionista abilitato che si occuperà della eventuale redazione e trasmissione del modello. In sintesi le novità del Modello 730/2012 sono le seguenti:

1) cedolare secca del 21% o del 19% sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo;2) proroga degli incrementi di produttività che scontano imposta sostitutiva del 10% sino al relativo

limite di 6 euro lordi;3) contributo di solidarietà per i contribuenti che superano la soglia di euro 300.000, con

l’applicazione del 3% sul superamento di tale importo;4) introduzione nel quadro I dell’IMU, per l’utilizzo dei crediti di imposta;5) differimento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF per il 2011, che in sede di versamento

poteva essere effettuato all’82% anziché al 99%;6) differimento di 17 punti per la cedolare secca relativa all’anno 2011 che poteva essere versata al

68% in luogo dell’85%.In particolar modo, si analizzano di seguito alcuni quadri maggiormente colpiti dalle modifiche normative. Si tratta, nello specifico, di:

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Quadro B - Cedolare secca Quadro E - 36% Quadro F - Acconti di imposta Quadro I - IMUPer quanto riguarda il Quadro B (cedolare secca), bisogna barrare nel quadro B destinato ad accogliere i “redditi dei fabbricati”, la casella nella colonna 11 nel caso di applicazione della cedolare secca sugli immobili ad uso abitativo. Nel caso de quo si ricorda che l’aliquota applicabile può essere del 19% o del 21% e dipende dalla tipologia di contratto di affitto sottoscritto, qualora fosse applicata l’aliquota del 21% ci troviamo di fronte a contratti a canone libero. Per quanto riguarda il Quadro E, l’applicazione dello sconto IRPEF del 36%, implica la compilazione delle sezioni IIIA e IIIB. A differenza dei precedenti anni, questa sezione è stata implementata dal fatto che dovranno essere inseriti i dati catastali degli immobili che fruiranno della detrazione.Giova evidenziare che, per i lavori di ristrutturazione edilizia, a seguito del D.L. n. 70/2011, non è più necessaria la comunicazione rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione, da inoltrare all’Agenzia delle Entrate di Pescara, peraltro, nel caso in cui il contribuente abbia comunque adempiuto a quest’obbligo venuto meno, potrà compilare la casella 2 del rigo E51, dandone comunicazione ed evitando di inserire i dati catastali dell’immobile.

Per quanto riguarda il Quadro F, destinato ad accogliere gli acconti eseguiti per l’anno 2011, in materia di IRPEF e di cedolare secca ed addizionale comunale trattenuta con il modello 730/2011, troviamo il calcolo dell’acconto per il 2012 della cedolare. In ultimo, trova spazio l’introduzione dell’IMU, all’interno del Quadro I; l’IMU, come noto, andrà a sostituire nel 2012 l’ICI. Nel quadro I sarà possibile indicare gli importi a credito 2012 che si intenderà utilizzare o compensare nel modello F24.

SOSTEGNO AL REDDITO, PROROGHE PER IL 2012Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido

L’articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato sulla G.U. n. 302/2011 stabilisce la proroga di alcune misure a sostegno del reddito che non erano state considerate dalla legge n. 183/2011, legge di stabilità per l’anno 2012. Le proroghe rigurdano: il lavoro accessorio di tipo occasionale in particolari situazioni, l’indennità ordinaria di disoccupazione agli apprendisti sospesi dal lavoro o licenziati a

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seguito di crisi aziendale o occupazionale e l'una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto per la cessazione del contratto di lavoro.

La possibilità di utilizzare il lavoro accessorio di tipo occasionale in particolari situazioni è prorogata a tutto il 2012 in caso di: attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di

prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

prestazioni di lavoro accessorio rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In questo caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. L’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 19 del D.L. n. 185 del 2008, può essere riconosciuta anche nell’anno 2012, seppure nel limite di spesa di 12 milioni di euro, agli apprendisti sospesi dal lavoro o licenziati a seguito di crisi aziendale o occupazionale. Per fruire del beneficio occorre una anzianità di servizio di almeno tre mesi presso l'azienda interessata dal trattamento, che può avere la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato. I collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata del lavoro autonomo possono presentare, anche nel 2012, a seguito della cessazione del contratto di lavoro la domanda per fruire dell’indennità economica una tantum. Per fruire del beneficio è necessario che il collaboratore:

a) operi in regime di monocommittenza;b) abbia conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non

inferiore a 5.000 euro;c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) risulti senza contratto di lavoro da almeno due mesi;e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. L’indennità è stabilita in misura pari al trenta per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.

AL 2 APRILE 2012 L'AVVIO DEL SISTRI Claudio Bovino

Pubblicato il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”: tra le proroghe ivi disposte anche molte in materia ambientale, tra le quali, in particolare, si rileva il differimento dell’avvio dell’operatività SISTRI al 2 aprile 2012 (dal 9 febbraio 2012), nonché la proroga al 31 dicembre 2012 delle AATO e della possibilità di conferire in discarica tutti i rifiuti speciali ed urbani con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg.

In verità, il comunicato ufficiale diramato al termine del Consiglio dei Ministri n. 8 del 23 dicembre 2011, parlava chiaro, “Il Governo ha approvato un ridotto numero delle proroghe e, pertanto, il decreto non può più essere denominato ‘milleproroghe’.

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Sono stati infatti prorogati solo alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali”. Nonostante tale chiarezza d’intenti, crediamo, però, che pochi saranno coloro i quali, dinanzi alle comunque numerose e rilevanti proroghe (almeno ottanta) contenute nei trenta articoli del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ora pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011, chiameranno abbandoneranno l’ormai consueta denominazione di “decreto milleproroghe”. Ciò premesso, si rileva che tra le molteplici disposizioni inserite nel D.L. n. 216/2011 ve ne sono alcune (si vedano gli articoli 6 e 14) che differiscono – in alcuni casi in modo “desolante” – termini relativi alla materia ambientale, reiterando in particolare precedenti proroghe in tema di AATO, COV e ammissibilità in discarica dei rifiuti tal quale.

Proroga di termini relativi al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di AcerraL’art. 5 del D.L. n. 216/2011 prevede il differimento dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 del termine di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. In pratica, ci sarà ancora un altro mese di tempo per emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà trasferire la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, o anche alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile oppure, infine, ad un soggetto privato. Lo stesso D.P.C.M. dovrà individuare, sempre entro il 31 gennaio 2012, le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto di Acerra, il cui valore, si rammenta, è stato determinato con lo stesso D.L. n. 195/2009 in 355 milioni di euro, in base ai criteri stabiliti dallo studio Enea 2007. Come si ricorderà, dal 2008 la gestione dell’impianto è stata affidata alla società lombarda A2A, la quale, all’uopo, ha costituito una nuova società locale, Partenope Ambiente, al fine di radicarsi sul territorio e operare con tecnici e personale assunto localmente.

Prorogati a tutto il 2012 i compensi ai Presidenti degli Enti parcoL’art. 13, comma 1 del D.L. n. 216/2011 dispone che non si applicherà, fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (la c.d. “Manovra correttiva” del Ministro Tremonti, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che aveva previsto la gratuità di tale incarico (rectius, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti divenisse onorifica: il rimborso delle spese sostenute è stato mantenuto solo se già previsti i gettoni di presenza e comunque per un importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera). Grazie a questa proroga, dunque, i Presidenti degli Enti parco potranno mantenere il compenso ancora per tutto il 2012.

Ancora un anno per le AATO, l’addio (forse) nel 2013L’art. 13, comma 2 del D.L. n. 216/2011 proroga di un anno il termine di cui all'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i., che aveva disposto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), di gestione del servizio idrico (ex art. 148, D.Lgs. n. 152/2006) e di gestione del servizio dei rifiuti (ex art. 201, D.Lgs. n. 152/2006): il termine dal quale doveva decorrere la soppressione delle AATO era divenuto da ultimo il 31 dicembre 2011 (in virtù delle proroghe disposte dapprima dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e poi dal DPCM 25 febbraio 2011). Pertanto, ora, l’art. 13, comma 2 del D.L. n. 216/2011, rispondendo all’appello lanciato più volte dallo stesso Ministero dell’Ambiente, ha prorogato al 31 dicembre 2012, rispettivamente, la soppressione delle AATO, la nullità di ogni atto compiuto dalle Autorità e l’abrogazione degli artt. 148 e 201 del TUA.

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Sempre entro lo tale data dovranno essere individuati con legge regionale gli enti ai quali attribuire le funzioni già esercitate dalle AATO nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Come in precedenza, la nuova proroga del termine si è resa necessaria per il mancato intervento delle Regioni e per garantire un agevole passaggio delle funzioni delle AATO ai nuovi soggetti che le Regioni dovranno all’uopo individuare.

SISTRI: la piena operatività slitta di 2 mesi, al 2 aprile 2012 L’art. 13, comma 3 del D.L. n. 216/2011 dispone una nuova proroga in tema di SISTRI, prevedendo lo slittamento al 2 aprile 2012 del termine di piena operatività del nuovo Sistema informatico – fissato al 9 febbraio 2012 dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

SISTRI: imprese agricole, proroga al 2 luglio 2012 dell’esclusione dall’iscrizioneL’art. 13, comma 4 del D.L. n. 216/2011 sostituisce le parole “31 dicembre 2011” contenute nell'art. 39, comma 9, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, con le parole “2 luglio 2012”. In pratica, fino alla nuova data del 2 luglio 2012 rimarranno esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo “occasionale e saltuario”. Il citato art. 39, comma 9 ha precisato che sono considerati occasionali e saltuari:

a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;

b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.

Rifiuti in Campania: i poteri dei Comuni prorogati a tutto il 2012L’art. 13, comma 5 del D.L. n. 216/2011 proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'art. 11, comma 2-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011. In pratica, viene prorogata per tutto l’anno prossimo, in via transitoria, la gestione da parte dei comuni campani, secondo le previgenti modalità e forme procedimentali, delle sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Tale gestione doveva passare già dal 2011 alle Province ma il legislatore ha ritenuto opportuno mantenerla ancora per un anno in capo ai Comuni, anche in considerazione della concomitanza dell'istituzione della RES, il nuovo tributo comunale unico sui “Rifiuti e Servizi” previsto dal “decreto Salva Italia”.

Rinviato al 2013 l’addio alla discarica per tutti i rifiuti speciali ed urbani con PCI superiore a 13.000 kJ/kgL’art. 13, comma 6 del D.L. n. 216/2011 proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e s.m.i. (come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011). In altre parole, ancora una volta, purtroppo, viene fatto slittare il divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (ciè “potere calorifico inferiore”) superiore a 13.000 kJ/kg. Il termine originario in cui i cancelli della discarica dovevano chiudersi definitivamente per tali tipi di rifiuti era stato fissato dal D.Lgs. n. 36/2003 nel 1° gennaio 2007, ma grazie a proroghe dell’ultimo minuto la data, come un miraggio sahariano, è stata spostata più volte in avanti, senza che si riesca a raggiungerla.

Composti organici volatili (COV), nuova proroga per prodotti destinati all'extra UEL’art. 13, comma 7 del D.L. n. 216/2011 proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161, e s.m.i. (come prorogato ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25

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febbraio 2011). In alte parole, grazie al nuovo differimento contenuto nel “milleproroghe 2012”, ora l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 161/2006 prevede che dal 1° gennaio 2013 non potranno più essere venduti a Paesi non appartenenti all’UE prodotti (pitture e vernici per l’edilizia, nonché prodotti per la carrozzeria) che emettano composti organici volatili (COV) superiori ai limiti previsti nell’allegato II del D.Lgs. n. 161/2006. Anche in questo caso si tratta di un film già visto e di un termine di entrata in vigore di una norma (più restrittiva) a tutela dell’ambiente che viene nuovamente prorogata.

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FOCUS

STATO PATRIMONIALE: LA RISERVA LEGALEFederico Gavioli

La voce A.IV del patrimonio netto dello stato patrimoniale è rappresentata dalla c.d. “riserva legale” , la cui costituzione è resa obbligatoria dal disposto dell’articolo 2430 , comma 1, del codice civile. Tale articolo prevede, infatti, che fino a quando la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari almeno al 20% del capitale sociale, è obbligatorio destinare alla predetta riserva un importo almeno pari al 5% degli utili annuali di ciascun esercizio. Una volta che la riserva legale ha raggiunto la soglia minima prevista, non vi è più alcun obbligo di accantonamento annuale degli utili, fermo restando che vi è piena facoltà di alimentarla ulteriormente.

Le società di capitali e l’obbligo di costituire la riserva legale Nelle società di capitali esiste l’obbligo di accantonare parte degli utili conseguiti in modo da costituire una riserva legale. Lo scopo di tale norma è quello di creare una posta del patrimonio che, in aggiunta al capitale sociale, vada a costituire una garanzia per i creditori sociali. L’obbligo di costituzione della riserva legale è posto dall’art.2430 del codice civile il quale recita: “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”. Come anticipato nel paragrafo precedente la norma esaminata fissa un limite minimo di accantonamento annuo (almeno la ventesima parte degli utili netti).Questo significa che tale misura può essere superata: alora lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale; alora l’assemblea dei soci, approvando il bilancio, decida di destinare a riserva legale una maggiore

percentuale di utile. L’obbligo di accantonamento cessa quando la riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale.La riserva deve essere reintegrata se, per qualsiasi ragione, scende al di sotto del quinto del capitale sociale.La riserva legale non è distribuibile ai soci.Essa è disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo, sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e prima di intaccare il capitale sociale. In genere si ritiene che, la riserva legale, indipendentemente dall’entità raggiunta, possa essere impiegata solamente per la copertura di perdite.

Indicazione in nota integrativa In base al disposto dell'art. 2427 c.c., le informazioni minime concernenti il patrimonio netto da fornire nella nota integrativa, con particolare riferimento all’argomento oggetto del presente commento, riguardano:

a) l’indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi ;

b) le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo ;

c) l’illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità ;

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d) l’indicazione della destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui si è destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell’art. 2447-decies c.c. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla sua realizzazione .

Le scritture contabili Il conseguimento di un utile di esercizio comporta l’obbligatorio accantonamento di una quota di utili alla riserva legale regolata dall’articolo 2430 del codice civile ed alle eventuali riserve statutarie, regolate, riguardo alle loro modalità di costituzione e di utilizzo, dallo statuto societario . Tali riserve fanno così parte della classe delle riserve “obbligatorie”. L’accantonamento ad altre riserve, diverse da quelle suindicate, invece costituisce una facoltà dell’assemblea dei soci.

Accantonamento dell’utile a riserva legale e statutaria L’assemblea dei soci riunita per l’approvazione del bilancio di esercizio decide di accantonare l’utile di esercizio di 20.000 euro per il minimo consentito alla riserva legale e per la rimanente quota a riserva statutaria.SP A IX Utile di esercizio 20.000SP A IV Riserva legale 1.000SP A VII Riserva statutaria 19.000Accantonamento integrale di utili di esercizio

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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