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Giandomenico Andreetta - Dottore Commercialista e Revisore Contabile Il presente documento, liberamente riproducibile purchè nella sua interezza compreso il logo dello Studio, pur essendo redatto con la maggior cura possibile, non costituisce servizio di consulenza e, pertanto, il suo contenuto non è impegnativo e fonte di responsabilità per l’autore. Chiunque utilizzi le informazioni ivi contenute se ne assume la piena e completa responsabilità. Febbraio 2006 – Rev.: nov. 2007; luglio 2013 1 CONTRIBUTI INPS IVS GESTIONE COMMERCIANTI (obbligo di iscrizione e determinazione della base imponibile contributiva)

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CONTRIBUTI INPS IVS GESTIONE COMMERCIANTI

(obbligo di iscrizione e determinazione della base imponibile contributiva)

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Sommario

L’evoluzione normativa ...................................................................................................................3 La situazione attuale.........................................................................................................................5 I collaboratori familiari dei settori del commercio (artig. e agric.).................................................5 Il socio lavoratore di Srl...................................................................................................................6 Il socio accomandante......................................................................................................................6 Il problema della doppia contribuzione (gestione art./com – gestione separata).............................6 La base imponibile ...........................................................................................................................8 La base imponibile: possesso di altri redditi di partecipazione in Srl..............................................9 Appendice ......................................................................................................................................10

L. 22-07-1966 n. 613 – art. 1 .................................................................................................10 L. 27-11-1960 n. 1397 – art. 1 ...............................................................................................10 L. 23-12-1996 n. 662 – art. 1 – c. 202:208.............................................................................11 L. 09-03.1989, n. 88 – art. 49.................................................................................................12 Circ. Inps 21-07-1997 n. 163 .................................................................................................13 Circ. Inps 05-06-1998 n. 121 .................................................................................................14 Circ. Inps 09-10-1998 n. 215 .................................................................................................15 Msg. Inps 14-01-1999, n. 14905 ............................................................................................17 Circ. Inps 15-02-1999 n. 32 ...................................................................................................18 Circ. Inps 12-06-2003 n. 102 .................................................................................................20 Circ. Inps 06-11-2003 n. 171 .................................................................................................23 Circ. Inps 14-05-2013 n. 78 ...................................................................................................23 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 10-6-2013 n. 37/0010478 ...............27

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L’evoluzione normativa

L. n. 1397/1960: detta legge prevedeva, inizialmente, l’obbligo di iscriversi alla assicurazione contro le malattie solamente per i piccoli commercianti (limitatamente a talune categorie) che:

avessero la piena responsabilità dell'impresa ed assumessero tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;

partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; fossero in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o fossero

iscritti in albi, registri o ruoli. L. n. 613/1966: con questa legge veniva introdotto, solo per i soggetti gia’ obbligati all’assicurazione malattie, l’obbligo di iscriversi alla gestione speciale commercianti ai fini dell’assicurazione ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti). DL n. 384/1992 - art. 3-bis: Dal 1993 il contributo ivs di artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini irpef, mentre in precedenza era calcolato sui redditi derivanti dalla sola attività dalla quale nasceva l’obbligo di iscrizione. L. n. 662/1996: a seguito di questa legge è stato notevolmente ampliato il numero dei soggetti obbligati all’iscrizione alla speciale gestione commercianti dell’Inps; infatti:

l’art. 1, comma 203, ha modificato l’art. 29 della L. 160/19751, a sua volta modificativo dell’art. 1 della L. n. 1397/1960, precisando che i requisiti della “piena responsabilità dell'impresa” e della piena assunzione di “tutti gli oneri ed i rischi relativi alla … gestione” non sono richiesti “per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata”;

contemporaneamente, il comma 2022 dello stesso articolo ha esteso a tutti i lavoratori autonomi del settore “terziario”3 l’obbligo di assicurazione ivs;

1 L. 3-6-1975 n. 160 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1975, n. 146. 29. Esercenti attività commerciali. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli 2 Art. 1, co 202, L. n. 662/1996: A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai

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con il successivo comma 2084, si è stabilito che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. …”.

D.L 31/05/2010 N. 78::L’Art. 12, co. 11, reca l’interpretazione autentica della disposizione di cui al citato co. 208, precisando che essa “si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 265, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti 3 Articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 8849. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali. 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie; b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778 (28); d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. 4 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche. 5 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

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Con quest’ultima norma, della quale bisogna esser grati al governo di “centrodestra” in carica, è stata confermata la prassi amministrativa seguita dall’Inps (doppia contribuzione alla gestione commercianti ed alla gestione separata) e smentita la nota sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 3240/10. Secondo tale sentenza, il giudizio sulla prevalenza dell’attività iscrivibile alla mutua dei commercianti doveva estendersi anche all’attività i cui compensi erano assoggettati ai contributi della c.d. “gestione separata”; pertanto, nel caso in cui fosse stata giudicata “prevalente” quest’ultima, sarebbe venuto meno il presupposto per l’iscrizione alla “gestione commercianti”.

La situazione attuale Per effetto della normativa ricordata nel paragrafo precedente, dal 1997 sono obbligati ad iscriversi nella gestione ivs commercianti:

tutti i lavoratori autonomi del terziario (e non più solo quelli appartenenti ad alcune categorie commerciali);

i soci (lavoratori) di società di persone (fatta eccezione per gli accomandanti) e di srl operanti nel settore terziario;

i familiari coadiutori preposti al punto di vendita. I “coadiutori familiari preposti al punto di vendita” (iscrivibili ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 1 della L. n. 1397/1960 e n. 1, comma 203, della L. n. 662/1996 anche mancando il requisito della “piena assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla … gestione”, per effetto dell’art. 1, comma 204, della citata L. n. 662/19966) erano individuati tra quelli “iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426”. Tale obbligo (iscrizione all’elenco speciale del Rec) è stato successivamente soppresso, dapprima per i commercianti e, successivamente, anche per gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I collaboratori familiari dei settori del commercio (artig. e agric.) Con lettera circolare del 10/06/2013, prot. 37/0010478/MA007.A001, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le istruzioni operative in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni occasionali rese dai familiari collaboratori, per le quali è escluso l’obbligo contributivo nelle gestioni previdenziali Inps Comm/Art/Agr. Nella citata circolare, partendo dalla considerazione che “nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazionedi natura “morale”, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola sul vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso”, il Ministero giunge a riconoscere come “occasionali” e, dunque, senza obbligo di iscrizione le prestazioni rese:

dai familiari pensionati; dai familiari impiegati full time presso terzi; dai familiari il cui contributo lavorativo non superi il limite di 90 giorni, intesi come frazionabili in

720 ore annue.

6 Vedasi anche la Circolare Inps n. 171 del 06/11/2003.

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Ma l’aspetto più interessante della Circolare in commento consiste nella precisazione che “il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale e testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue”.

Il socio lavoratore di Srl I soci di Srl operante nel terziario sono obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti qualora (pur non avendo la responsabilità dell’impresa) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Il socio accomandante Il socio accomandante, non essendo stato interessato dalle modifiche disposte dalla L. 662/1996 (per i soci di società in accomandità non sono stati, infatti, eliminati i requisiti della “piena responsabilità dell'impresa” e della piena assunzione di “tutti gli oneri ed i rischi relativi alla … gestione” ), non è iscrivibile nella gestione commercianti presso l'Inps. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di iscrizione alla gestione stessa in qualità di collaboratore familiare semprechè ne ricorrano tutti i requisiti e, specificatamente, quelli dell'abitualità e della prevalenza e, se richiesto (in passato), quello dell’iscrizione all’elenco dei preposti. A questo proposito, torna utile ricordare come, nella sopra citata circolare n. 37 del 10/06/2013, il Ministero riconosca espressamente che:

“nulla vieta … che il titolare … possa avvalersi dell’ausilio di un collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico”;

“l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali”.

Questo dovrebbe togliere all’Inps la tentazione di utilizzare la presunzione di gratuità dell’opera del familiare per escludere il familiare medesimo dal diritto alle prestazioni previdenziali (maternità, pensione, ecc…).

Il problema della doppia contribuzione (gestione art./com – gestione separata) Si è già, in precedenza, osservato come il comma 208, dell’art. 1 della L. n. 662/1996, stabilisca che, in presenza di una pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, spetti all’INPS decidere in quale gestione (una sola!) iscriverlo in base all'attività prevalente. L’inps ha sempre interpretato pro domo sua la suddetta disposizione, intendendo che il giudizio di prevalenza dovesse essere utilizzato solo all’interno delle tre gestioni speciali IVS comm./art./agr. Così, per esempio, l’amministratore retribuito di una società nella quale fosse anche socio-lavoratore, oltre ai contributi dovuti

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alla gestione separata (per i lavoratori autonomi, i collaboratori, i venditori a domicilio, ecc …)7, era obbligato a pagare anche i contributi dovuti alla gestione speciale commercianti. In buona sostanza, il ragionamento dell’Inps era (ed è tutt’ora)8 il seguente: “i contributi alla gestione separata sono comunque dovuti perché non è necessario che l’attività sia prevalente; sono dovuti anche quelli alla gestione commercianti perché, non dovendosi instaurare un giudizio di prevalenza con altre attività soggette a contribuzione Ivs Artigiani/Agricoltori, è sufficiente che l’attività di commercio sia “abituale” e, salvo per i soci di Srl, con assunzione degli oneri e dei rischi relativi alla gestione.

L’interpretazione opposta, sostenuta dai contribuenti e da autorevole dottrina, riconosciuto che l’obbligo della contribuzione alla “gestione separata” non era espressamente subordinato alla prevalenza dell’attività soggetta alla gestione separata su eventuali altre iscrivibili alle gestioni Art/Com/Agr (ma scaturiva dal semplice fatto di ritrarne un reddito o un compenso), riteneva che, qualora la prima attività fosse risultata prevalente sulle altre, sarebbero venuti a mancare i presupposti di legge per l’iscrizione ad una delle predette gestioni speciali. Esemplificando, rifacendosi al caso classico, il socio lavoratore di società esercente il commercio che avesse percepito anche un compenso per l’attività prevalente di amministratore, era comunque tenuto a contribuire alla “gestione separata”, ma non anche alla “gestione commercianti”; qualora, invece, fosse risultata prevalente l’attività di socio-lavoratore, egli avrebbe dovuto contribuire ad entrambe le gestioni previdenziali.

La giurisprudenza aveva ritenuta valida il più delle volte la tesi dell’Inps.9

In questo scenario si innestava, dapprima, la sentenza della Cassazione, sez. lav., 5.10.2007, n. 20886 la quale, affrontando il caso classico di un socio amministratore di una Srl iscritto ad entrambe le gestioni previdenziali (gestione separata in qualità di amministratore e gestione commercianti in qualità di socio lavoratore), concludeva in diritto per l’incompatibilità tra le due forme di iscrizione obbligatoria, proprio sulla base del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 208, legge cit. ed affermava il principio che segue:

"In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".

L’applicazione pratica del predetto principio comportava che il socio lavoratore di una società, che rivestiva anche la carica di amministratore della medesima, avrebbe dovuto versare:

i contributi alla sola gestione commercianti-artigiani, calcolati su un imponibile dato dalla somma della quota parte del reddito sociale attribuibile al medesimo socio e del compenso da amministratore (in questo la sentenza risultava assolutamente innovativa);

7 Inps - Msg. 14-01-1999, n. 14905. 8 Circ. Inps n. 78 del 14/05/2013. 9 La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 25 luglio 2007, ha affermato che “l'art. 1, comma 208, inoltre, non può trovare applicazione al caso di socio-amministratore di Srl che svolga all'interno della società anche attività lavorativa in quanto il giudizio di prevalenza richiesto dalla norma non può essere effettuato tra attività non omogenee come quella di amministratore e quella di socio lavoratore” (nello stesso senso anche Corte App. Firenze n. 458/2005, Corte App. Brescia n. 262/2003 ed altra giurisprudenza di merito di I grado).

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solo i contributi alla “gestione separata”, qualora l’attività di amministratore prevalesse su quella di amministratore (in questo caso, la sentenza si limitava a confermare la ragioni dei contribuenti).

Si sottolinea che gli effetti (positivi) della suddetta sentenza non erano limitati alla precisa individuazione della gestione nella quale dovevano affluire i contributi (l’una o l’altra delle gestioni “commercianti-artigiani”, piuttosto che la “gestione separata”), ma si estendevano alla specificazione dell’importo complessivo da versare (che avrebbe dovuto, evidentemente, calcolarsi applicando le aliquote proprie delle gestioni artigiani e commercianti e nei limiti dei massimali ivi previsti).

Seguivano poi altre sentenze tra di loro contrastanti, finchè, a sciogliere il contrasto giurisprudenziale a favore dei contribuenti, non interveniva la sentenza delle sezioni unite della Cass. civ., 12-02-2010, n. 3240, la quale, nel caso di un socio lavoratore di società a responsabilità limitata (esercente il commercio) che, contemporaneamente, svolgeva attività di amministratore:

considerava applicabile la regola (della prevalenza) dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente;

precisava che la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza, e che la contribuzione va commisurata esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.

Il Governo, preoccupato dall’enorme buco che si prospettava nelle casse dell’Inps, interveniva allora fornendo, con la disposizione inserita nell’undicesimo comma dell’art. 12, del D.L 31/05/2010 N. 78, l’interpretazione autentica della disposizione di cui al co. 208, della legge n. 662 del 1996, disponendo come segue: “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26 , della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Sebbene il testo non brillasse per particolare chiarezza, tale disposizione ha orientato la giurisprudenza successiva in senso decisamente favorevole all’Inps10. In particolare, la sentenza Cass. Sez. VI civ., 3839/12, richiamata nella Circ. Inps n. 78 del 14/05/2013, è giunta alla conclusione che la regola della prevalenza interessa unicamente “ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc..”.

La base imponibile A partire dal 1993, la base imponibile del contributo Ivs per artigiani e commercianti è costituita dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini dell’Irpef (quadri F e G).

10 Cass. SS.UU. 17076/11, Cass. SS.UU. 17074/11.

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Anche i redditi dichiarati nel quadro H sono considerati redditi di impresa, non essendo prevista nel Tuir la categoria dei “redditi di partecipazione”; questo vale anche in relazione ai redditi imputati, per trasparenza, al socio accomandante.

La base imponibile: possesso di altri redditi di partecipazione in Srl Il parere (interessato) dell’Inps: Nella circolare n. 102 del 12/06/2003, si afferma che “... in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della s.r.l., la stessa costituisce base imponibile ... - sia allorche’ il socio sia tenuto all’iscrizione alle gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attivita’

svolta nella srl, - sia allorche’ il titolo all’iscrizione derivi dall’attivita’ esercitata in qualita’ di imprenditore individuale o di

socio di una societa’ di persone ...”. Tale orientamento, che prudentemente non è opportuno ignorare, non sembra, però, giustificato alla luce delle vigenti disposizioni di legge. Nella circolare citata, l’inps fa capziosamente riferimento alla qualificazione del reddito in capo alla societa’ di capitale (reddito d’impresa), anziché alla qualificazione della quota di reddito sociale imponibile ad irpef del socio che, invece, dovrebbe essere qualificata come “reddito di capitale”. Il parere della corte cost.: sent. 6/11/2001 n. 354: La sentenza, che tratta il caso di un agente di commercio, accomandante in una sas, riconoscendo che gli utili percepiti da una societa’ di capitali sono redditi di capitale (ex art. 41 Tuir), esclude che l’imponibile previdenziale di una persona fisica iscritta alla gestione commercianti debba ricomprendere anche “la quota parte degli utili di una societa’ di capitale”. Purtroppo, però, detta sentenza non è determinante in quanto si riferiva ad un’epoca in cui non era ancora vigente la disposizione di cui all’art. 3-bis del DL n. 2984/1992. Il nostro modesto parere: Si distinguono due casi: 1) la persona fisica iscritta in proprio alla gestione Ivs commercianti che possieda anche una partecipazione in società calcolerà i contributi inps sull’imponibile cosi’ determinato:

o reddito dell’impresa individuale + reddito di partecipazione in società di persone (che per trasparenza conserva la qualificazione di reddito d’impresa);

2) il socio lavoratore di srl, operante nel terziario, iscritto (come socio) alla gestione ivs commercianti, che possieda eventualmente anche altri redditi d’impresa e/o partecipazioni in società calcolera’ i contributi inps sull’imponibile cosi’ determinato:

o reddito attribuibile alla propria quota di partecipazione in srl + redditi di impresa individuale + redditi di partecipazione in società di persone.

Dovrebbero, pertanto, rimanere esclusi dall’imponibile previdenziale i redditi derivanti dalla partecipazione in altre società a responsabilità limitata, quantomeno relativamente a quelle in cui non si lavora. E’ appena il caso di precisare che la predetta conclusione, gia avversata dall’INPS, non appare sostenibile nei casi in cui la Srl avesse optato per il regime di trasparenza.

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Appendice

L. 22-07-1966 n. 613 – art. 1 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1966, n. 200.

TITOLO I

Dei soggetti

1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 .

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

------------------------

L. 27-11-1960 n. 1397 – art. 1 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1960, n. 293.

Capo I

Dell'obbligatorietà dell'assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse

1. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto

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di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (3).

------------------------

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 25 novembre 1971, n. 1088 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1971, n. 321), poi dall'art. 29, primo comma, L. 3 giugno 1975, n. 160 e poi dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, che ha sostituito il citato art. 29, primo comma.

L. 23-12-1996 n. 662 – art. 1 – c. 202:208 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

202. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

203. … Sostituisce il comma 1 dell’art. 29 della L. 03-06-1975, n. 160, il quale, a sua volta sostituisce l’art. 1 della L. 27/11/60, n. 1367 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1960, n. 293) sopra riportato.

204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426 .

205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 .

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206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

207. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88 . Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .

208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

------------------------

L. 09-03.1989, n. 88 – art. 49

49. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie (32/b);

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b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore «attività varie»; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

------------------------

Circ. Inps 21-07-1997 n. 163 Gestione artigiani e commercianti. Assicurazione soci di società a responsabilità limitata. Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

L'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha, tra l'altro, esteso l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti nei confronti dei soci delle società a responsabilità limitata. Analoga disposizione è contenuta nella legge 20 maggio 1997, n. 133 per i soci unici di società a responsabilità operanti nel settore dell'artigianato. Si vedano in proposito le circolari n. 25 del 7 febbraio 1997 e n. 126 del 2 giugno 1997 e il messaggio n. 1798 del 24 marzo 1997.

Viste le difficoltà di individuare le base imponibile per tali soggetti, è stato posto uno specifico quesito ai ministeri del lavoro e delle finanze.

Tenuto conto che, ad oggi non sono ancora pervenuti i chiarimenti richiesti ed attesa l'esigenza di dare attuazione alla normativa predetta, si dispone che i soggetti stessi siano invitati al pagamento - in via provvisoria e salvo conguaglio in relazione alle indicazioni che perverranno dai ministeri - dei contributi assicurativi nella misura del minimale di legge.

Tenuto conto della sospensione di cui al citato messaggio del 24 marzo scorso e della riserva

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espressa nella successiva circolare 2 giugno 1997, n. 126 - punto 4.1 - a proposito dei soci unici di srl artigiane, dovranno essere considerate tempestive le domande di iscrizione alle gestioni degli artigiani o dei commercianti presentate dai soci in questione entro il 20 ottobre prossimo.

Il direttore generale

Trizzino

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Circ. Inps 05-06-1998 n. 121 98-121. Gestioni Artigiani e Commercianti. Assicurazione dei soci di società a responsabilità limitata. Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

Con la circolare n. 163 del 21 luglio 1997 si è disposto che il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani soci unici di S.r.l., ai sensi della legge 20 maggio 1997, n. 133 e dagli esercenti attività commerciali soci di S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 22 dicembre 1996, n. 662 venga effettuato, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura del minimale di legge, in attesa di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero delle Finanze in ordine all'individuazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale per i summenzionati lavoratori.

Sciogliendo la predetta riserva si comunica che il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, acquisito il parere del Ministero delle Finanze, ha individuato l'imponibile contributivo per i soci di S.r.l. nella parte del reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione societaria agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi.

Contestualmente, in riferimento alla questione concernente l'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, il Ministero del Lavoro ha senz'altro ravvisato l'obbligo di iscrizione per il socio unico di S.r.l., in considerazione del fatto che, in tal caso, pur costituendo la S.r.l. un soggetto diverso dal socio unico, è di immediato rilievo l'esigenza di tutela del socio medesimo, sostanziale imprenditore, nonché "gestore in proprio" dell'impresa.

Per quanto riguarda, invece, le fattispecie di pluralità di soci, il predetto Dicastero ha comunicato di aver richiesto il parere del Consiglio di Stato, persistendo talune perplessità in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 203, della citata legge 22 dicembre 1996, n. 662.

In relazione a quanto precede si espongono, di seguito, le direttive cui le Sedi dovranno attenersi.

A) Soci unici.

Gli artigiani soci unici di società a responsabilità limitata, ai sensi della legge 20 maggio 1997, n. 133 ed i commercianti soci unici di S.R.L. fermo restando il minimale contributivo, devono corrispondere i contributi per l'assicurazione I.V.S. sulla parte del reddito di impresa dichiarato

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dalla società, agli stessi attribuibile in funzione della quota di partecipazione agli utili. Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell'art. 95 del Tuir il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all'art. 87, lettera a) e b) del Tuir (ivi comprese, quindi, le società a responsabilità limitata), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni del medesimo testo unico. La disciplina delle S.r.l. con socio unico ‚ contenuta nel decreto legislativo n. 88 del 1993.I contribuenti in argomento dovranno effettuare il versamento delle somme dovute sul reddito eccedente il minimale, come sopra determinato, nei termini e con le modalità previste per la generalità degli iscritti alle Gestioni. Per l'anno 1998, in particolare, i soci unici di S.r.l. che non siano titolari di partita I.V.A. corrisponderanno il saldo 1997 tramite i bollettini GA 21 e GC 21 entro il termine del 5 luglio 1998. Si fa presente, al riguardo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998 ha differito al 15 giugno il termine di versamento, per il corrente anno, delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e che da detto termine decorrono i venti giorni previsti, per il pagamento dei contributi dovuti a titolo di "saldo", dall'art. 46 del D.L. n. 41 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 1995, nel testo modificato dalla legge n. 507 del 1995. Il primo ed il secondo acconto 1998 sulla quota di reddito eccedente il minimale saranno corrisposti, sempre tramite i modelli GA 21 e GC 21, rispettivamente, entro il 20 luglio ed il 20 ottobre 1998.

I soggetti che siano titolari in proprio di partita I.V.A., ancorché soci di S.r.l., verseranno i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale tramite i modelli di pagamento Fisco/INPS/Regioni (Modd.F24) nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, il 15 giugno 1998, per il saldo 1997 ed il primo acconto 1998 ed il 30 novembre 1998, per il secondo acconto 1998.

B) Pluralità di soci.

In riferimento alle S.r.l. commerciali costituite da più soci si fa riserva di ulteriori comunicazioni allorché il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avrà fatto conoscere le sue definitive determinazioni in ordine all'individuazione dei soggetti assicurabili.

Il Direttore Generale

Trizzino

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Circ. Inps 09-10-1998 n. 215 Gestione commercianti. Assicurazione dei soci di società a responsabilità limitata. Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

Pluralità di soci: obbligo di iscrizione.

Con la circolare n. 121 del 5 giugno 1998 sono state impartite direttive per l'individuazione della

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base imponibile da assoggettare a contribuzione in riferimento agli artigiani soci unici di S.r.l., Ai sensi della legge 20 maggio 1997, n. 133 ed agli esercenti attività commerciali soci di S.r.l., Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 22 dicembre 1996, n. 662.

Con la medesima circolare si è fatta riserva di ulteriori comunicazioni in ordine all'accertamento dei soggetti assicurabili in presenza di S.r.l. Commerciali con pluralità di soci, in considerazione del persistere di talune perplessità, in sede ministeriale, circa l'esatta applicazione del citato art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, nelle fattispecie diverse da quelle di S.r.l. Costituite da un unico socio.

Sciogliendo la predetta riserva si comunica che il ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto conoscere il parere espresso in materia dal consiglio di stato, che ha integralmente confermato l'orientamento interpretativo adottato dall'istituto sin dall'entrata in vigore della disposizione in argomento.

Ad avviso del consiglio di stato, infatti, sono da assoggettare all'obbligo contributivo non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscano, con la loro partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.

A tale determinazione l'organo predetto perviene considerando la finalità della norma, palesemente rivolta ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nell'impresa societaria, sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria.

Anche in tale caso, infatti, sussiste in termini effettivi e sostanziali uno svolgimento di attività lavorativa non diverso da quello ordinario e, in virtù del principio della tutela previdenziale, la costituzione di un rapporto contributivo previdenziale obbligatorio.

Conseguentemente l'espressione "titolari o gestori in proprio" dell'impresa, che la norma riporta allorché individua i requisiti di carattere generale per l'iscrizione alla gestione, deve essere intesa, nelle fattispecie in esame, in senso sostanziale, rapportando l'impresa direttamente al socio lavoratore e prescindendo dagli effetti del beneficio della separazione della responsabilità che caratterizza le società di capitali.

Del resto, una diversa interpretazione della disposizione, che attribuisca carattere formale all'espressione "titolari o gestori in proprio" dell'impresa, secondo il consiglio di stato, renderebbe la disposizione stessa priva di senso precettivo.

In considerazione di quanto precede si confermano integralmente le direttive impartite con circolare n. 25 del 7 febbraio 1997 in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali per tutti i soci di S.r.l. che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

In riferimento all'imponibile contributivo si richiamano le disposizioni contenute nella citata circolare n. 121 del giugno 1998. Si rammenta, al riguardo, che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., Fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. Ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della

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quota di partecipazione societaria agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi.

Come si è già rilevato con la predetta circolare, la materia è disciplinata dall'art. 95 del tuir, in base al quale il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.

Detto reddito di impresa va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77 del medesimo testo unico, salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al capo ii successive al citato art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico, redatto a norma del codice civile o di leggi speciali, ed apportandovi le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

In considerazione delle riserve contenute nella citata circolare n. 121 del 1998, si dispone che nelle fattispecie di tardivo versamento dei contributi dovuti alla gestione da soci di S.r.l., in scadenza antecedentemente alla data di emanazione della presente circolare, siano applicati gli interessi legali, sempreché il pagamento dei contributi stessi intervenga entro il 20 gennaio 1999.

Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro utilizzando i consueti canali.

Il Direttore generale

Trizzino

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Msg. Inps 14-01-1999, n. 14905 Soci di S.r.l. - Termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione degli esercenti attività commerciali - Chiarimenti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale..

Con circolare n. 259 del 18 dicembre 1998 si è comunicato che il termine di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovuti alla scadenza del quarto trimestre 1998, già fissata al 20 gennaio 1999, per i contribuenti non titolari di partita I.V.A. ed al 15 febbraio del medesimo anno, per i titolari di detta partita, è stato differito al 16 febbraio 1999 indistintamente per tutti i soggetti interessati, per effetto delle modifiche introdotte, in materia di riscossione unificata, dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.

A seguito delle richiamate disposizioni, che prescrivono, tra l'altro, l'utilizzo del nuovo Mod. F24, anche i soci di S.r.l., nei confronti dei quali sussista l'obbligo assicurativo, devono corrispondere i contributi dovuti entro il 16 febbraio 1999, utilizzando la nuova modulistica.

Entro tale data, quindi, i soci già iscritti alla gestione dovranno versare i contributi relativi al quarto trimestre 1998 ed eventualmente regolarizzare la loro posizione relativa a periodi pregressi; i soci non ancora iscritti presentare la prescritta domanda. In ogni caso, per i periodi pregressi, saranno dovuti i soli interessi legali.

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A tal proposito, poiché sulla posizione dei soci di S.r.l. che svolgono anche attività di collaborazione coordinata e continuativa sono state prospettate delle perplessità. recentemente riportate anche su taluni organi di stampa, si precisa quanto segue.

Non è condivisibile la tesi dell'illegittimità, in base al comma 208 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, della contemporanea iscrizione di un medesimo soggetto alla gestione degli esercenti attività commerciali ed alla gestione separata istituita dalla legge n. 335 del 1995.

Infatti l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo o, eventualmente, di professionista. può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale iscrizione al requisito che l'attività di collaborazione sia prevalente rispetto ad altre.

Al contrario, la prevalenza e l'abitualità dell'attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commercianti e dei coltivatori diretti, per cui - in caso di doppia attività - se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione non potrebbe configurarsi l'obbligo di iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi.

Applicando questi princìpi al caso del socio di S.r.l. che è anche legato alla società da una collaborazione coordinata e continuativa, risulta che:

1) il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, se l'attività specificamente commerciale non sia abituale e prevalente;

2) il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla gestione dei commercianti e a quella del "contributo del 10%" se l'attività commerciale abbia i caratteri più volte citati dell'abitualità e prevalenza; ovviamente il contributo dell'uno e dell'altra gestione verrà applicato sulle relative quote di reddito.

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Circ. Inps 15-02-1999 n. 32 Gestione esercenti attività commerciali. Soci di S.r.l. Chiarimenti. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A) Soggetti obbligati.

Come si è avuto modo di precisare, l'obbligo d'iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali sussiste, per i soci di S.r.l., soltanto allorché si sia in presenza di società che svolgano le attività individuate nell'art. 29 della legge n. 160 del 1975 e successive modifiche ed integrazioni o attività classificabili nel settore terziario, di cui all'art. 49, comma 1, lettera d) della legge n. 88 del 1989 e che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Si è chiarito, inoltre, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché‚ partecipino

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al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza.

È stato parimenti evidenziato che l'eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. rivestita dal socio non fa venir meno l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti, allorché il socio stesso partecipi, con i predetti requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società, così come previsto dallo stesso art 1, comma 203, della citata legge n. 662 del 1996. Si precisa, al riguardo nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva, ad esempio vendita dei prodotti, sia attività di organizzazione e di direzione.

Preme rilevare, conclusivamente, che l'accertamento della sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti di un socio di S.r.l. commerciale in nulla differisce dall'accertamento dell'esistenza dell'obbligo stesso in capo ai soci di società di persone tenuti all'iscrizione alla Gestione.

Si consideri, al riguardo, che la finalità della innovazione introdotta dalla legge n. 662 del 1996 va individuata proprio nell'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di lavoro del socio resa nell'impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria, e, quindi, nell'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra le ditte individuali o i soci di società di persone ed i soci di S.r.l.

B) Base imponibile.

Si ribadisce che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai soci di S.r.l., fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi. Così ad esempio, relativamente all'anno 1997, l'importo da prendere a base è quello indicato al rigo RA 49 del modello 760 RA/1998.

In riferimento al caso di S.r.l. in liquidazione deve ritenersi che tale stato della società non comporta necessariamente la cessazione dell'attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuino ad essere dovuti sulla base del reddito d'impresa determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 124 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il minimale di legge.

Nell'ipotesi in cui la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno, il minimale ed il massimale contributivo, rispettivamente pari, per l'anno 1999, a £. 22.351.888 ed a £. 108.800.000, devono essere ragguagliati ai mesi di durata dell'esercizio; similmente, in caso di cessione della quota, di trasformazione o di scissione nel corso dell'anno, la quota del reddito d'impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l'iscrizione. La concessione della quota societaria in usufrutto, viceversa, non fa venir meno l'obbligo contributivo per il nudo proprietario che continui a svolgere la sua attività nella società.

Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società (Mod. 760) relativa

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al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati sul reddito dichiarato nell'anno precedente.

Relativamente al periodo di imposta chiuso successivamente alla data del 31 dicembre 1996, la quota del reddito d'impresa da prendere a base ai fini contributivi è quella rapportata al periodo compreso tra il primo gennaio 1997, data dalla quale sorge l'obbligo contributivo, e la data di chiusura del periodo medesimo.

Non appare superfluo evidenziare, infine, che nel caso in cui la società subisca un accertamento che rettifichi in aumento il reddito dichiarato, il singolo socio sarà tenuto alla contribuzione dovuta sul maggior imponibile, come sopra determinato.

Il Direttore generale

Trizzino

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Circ. Inps 12-06-2003 n. 102 Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d'impresa. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

1. Reddito d'impresa.

In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine al reddito d'impresa rilevante ai fini dell'imposizione dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si richiamano le direttive a suo tempo impartite e si forniscono le precisazioni che seguono.

Come è noto, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

Si evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre-7 novembre 2001, n. 354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-persone fisiche.

È parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali operato dall'art. 3-bis della disposizione citata legittima la individuazione dei suddetti redditi in quelli d'impresa propriamente detti (vale a dire quelli disciplinati dal capo VI del testo unico delle imposte sui redditi - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - artt. 51-79) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie

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disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato testo unico.

Con particolare riferimento all'art. 51 del T.U.I.R. non appare superfluo precisare che costituiscono redditi d'impresa non solo quelli che derivano dall'esercizio, per professione abituale, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, ma anche quelli derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile citato.

In relazione all'art. 6 del T.U.I.R., si evidenzia che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e come tali attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.

A tal proposito preme evidenziare che anche l'attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d'impresa se esercitata da società di persone o di capitali (S.r.l.) A tale conclusione non può pervenirsi, invece, allorché detta attività costituisca l'oggetto sociale dell'attività svolta da una società semplice.

In ordine alla concreta individuazione dell'ammontare del reddito di impresa da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa, al lordo dell'eventuale quota agevolata ai fini DIT ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

Si fa presente a tal riguardo che in riferimento al reddito d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RF del modello UNICO 2003) la base imponibile si determina sommando l'importo del rigo RF 45 col. 3 con quelli dei righi RF 49 ed RF 52; in riferimento al reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata, la base imponibile si ottiene sommando l'importo del rigo RG 29 col. 3 con quelli dei righi RG 31 e RG 35; in relazione, da ultimo, ai redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate la base imponibile si ottiene sommando l'importo del rigo RH 12 con quello del rigo RH 15.

2. Reddito imponibile per i soci di S.r.l.

Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.

Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del reddito d'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in

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base al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente.

A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'art. 3-bis della legge n. 438 del 1992 citata.

3. Determinazione della base imponibile per periodi inferiori all'anno.

Le modalità di determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori all'anno hanno formato oggetto, in riferimento alla generalità dei contribuenti, di reiterate disposizioni, alle quali si fa rinvio [1].

Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, non è frazionabile a mese [2].

Consegue da quanto premesso, nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell'anno dai soggetti in argomento, l'obbligo di far riferimento all'intero ammontare del reddito prodotto nell'anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all'anno 2003 per un artigiano si applicherà l'aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e l'aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione.

In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.

Si precisa che il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante o l'artigiano, pur cessando o iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.

__________

[1] Circolare n. 182 del 10 giugno 1994, messaggio n. 13196 del 28 giugno 1994.

[2] Circolare n. 46 del 4 marzo 1997, e circolare n. 177 del 7 settembre 1996.

Il Direttore generale

Prauscello

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Circ. Inps 06-11-2003 n. 171 Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

A. Familiari preposti al punto vendita.

È noto che la legge n. 662 del 1996 individua, al comma 201 dell'art. 1, i soggetti obbligati all'iscrizione - nella Gestione previdenziale dei commercianti nei titolari d'impresa, nei parenti ed affini entro il terzo grado, nei coadiutori familiari preposti al punto vendita e che il successivo comma 204 prevede, in riferimento ai predetti preposti, l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

È parimenti noto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, tutte le disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio, ivi comprese le disposizioni relative al citato elenco speciale dei preposti, sono state abrogate, fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo deve ritenersi che l'abrogazione, nei limiti predetti, delle disposizioni che disciplinavano l'elenco speciale in argomento non abbia fatto venir meno la figura del preposto al punto vendita, che continua ad essere, pertanto, soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, qualora trattasi di familiare del titolare e debba escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

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Circ. Inps 14-05-2013 n. 78 Art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 comma 11, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale prevista per l'attività prevalente. Chiarimenti.

1. Premessa

In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, nonché per dar conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, si ritiene utile ricordare il regime contributivo applicabile ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un'attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26 ed altra attività imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale

Come è noto, la disposizione contenuta nell' art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n.

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662 prevede letteralmente che «Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente… (omissis)».

L'Istituto, in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell'art. 2195 c.c., come attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione.

Di conseguenza, l'applicazione del criterio della prevalenza è stata sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26.

Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l'una di natura imprenditoriale e l'altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, questo Istituto ha proceduto - in presenza dei rispettivi requisiti - ad imposizione contributiva nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.

In tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, è intervenuto il legislatore che, con D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato comma 208, disponendo come segue: «L' art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell' art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335».

La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che «l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività d'impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps, non fa scattare il criterio dell'attività prevalente» (Cass. S.S.U.U., 17076/2011; dello stesso tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/2011).

Infatti, «la regola per cui ci si deve iscrivere presso l'unica gestione ove si svolge l'attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.» (Cass. Sez. VI Civ., 3839/2012).

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3. Chiarimenti in ordine ai requisiti di partecipazione personale ed abituale all'attività lavorativa. Istruzioni operative

In considerazione del fatto che la norma in parola è «una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata» (Cass., Sez. Lav., 5678/2012), con conseguente valenza retroattiva, essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.

Pertanto, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

Ne consegue che devono intendersi superati i chiarimenti forniti con il messaggio n. 14905 del 1999, nella parte in cui risulta in contrasto con la sopravvenuta norma, facendosi riserva di diramare ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici approfondimenti.

In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze dell'Istituto in giudizio.

In particolare, dall'istruttoria devono emergere idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede.

Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa.

Può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita (Cass. Sez. Lav., 11804/2012). Parimenti, può ritenersi abituale un'attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

Come ribadito dall'Agenzia delle entrate con risoluzione 16 dicembre 2011, n. 126/E, i «connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimenti di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di

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atti economici».

La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco.

Indubbiamente la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione: di recente la suprema Corte ha confermato di ritenere compiuta la prova dell'esercizio dell'attività da parte del socio in presenza della semplice domanda di iscrizione e dell'assenza di lavoratori ad eccezione dell'altro socio (Cass. Sez. Lav., 11685/2012).

A tal proposito, è da tener presente che «per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa» (Cass. Sez. Lav., 5360/2012).

Le istruzioni che precedono saranno utilizzate anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi, nella duplice ottica di esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati dal legislatore e, nel contempo, di non aggravare il contenzioso giudiziario con provvedimenti non supportati da idoneo corredo probatorio.

4. Oneri accessori

In considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto la disposizione normativa in parola, si ritengono ravvisabili i presupposti di cui al comma 15, lett. a) dell'art. 116 della legge n. 388/2000, pertanto si dispone la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010, recante la disposizione di interpretazione autentica.

Per i periodi successivi, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 388/2000, art. 116, comma 8.

Con successivi messaggi, si provvederà a fornire informazioni relative alla modulistica on-line ed al rilascio di idonea procedura informatica.

Il Direttore generale

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Nori

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 10-6-2013 n. 37/0010478 Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio - Indicazioni operative per il personale ispettivo. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del personale ispettivo, nonché da parte di professionisti e di associazioni di categoria, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell'ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio. I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibilità per l'imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l'attività di familiari - già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo - a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Istituto previdenziale competente. Si riscontra, infatti, di frequente che, nelle piccole realtà imprenditoriali, il soggetto titolare dell'azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero "aiuto" nella conduzione dell'azienda. Quadro normativo Nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura "morale", basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. Sull'argomento in esame - il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell'imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS - la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l'occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto. In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell'ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall'obbligo di iscrizione presso l'Ente previdenziale, le prestazioni rese da

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pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell'impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte; la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la "contropartita" di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco "invitante" anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare. Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. Analoga conclusione può adottarsi nell'ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l'azienda del familiare. Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera "presuntivamente" di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una "prestazione lavorativa" in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile. Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricordiamo alcuni interventi di legge aventi l'obiettivo di affermare, al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa. Il riferimento è in particolare agli artt. 21, comma 6-ter, D.L. n. 260/2003 (conv. dalla legge n. 326/2003) e 74, D.Lgs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell'ambito delle imprese appartenenti ai settori dell'artigianato e dell'agricoltura. La prima delle due disposizioni stabilisce che "gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni". La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere "carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale", ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. art. 21, comma 6-ter).

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Con riferimento alle attività agricole, l'art. 74, D.Lgs. n. 276/2003 dispone, invece, che "non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (...). Per quanto concerne il settore del commercio, pur non rinvenendosi un'espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l'art. 29, L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n. 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell'occasionalità che rappresenta l'elemento dirimente al fine di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all'attività svolta dal familiare a titolo gratuito. Parametri e casistiche utili al riscontro dell'occasionalità nelle collaborazioni familiari Prendendo le mosse dal summenzionato quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l'utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un'uniforme applicazione delle soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo. Occorre sottolineare, innanzitutto, che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa. Al di fuori delle fattispecie sopra declinate (familiare pensionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, appare opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l'attività di vigilanza in ordine all'accertamento delle collaborazioni "familiari" in questione. Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 6-ter citato già previsto specificatamente per il settore dell'artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell'anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere ragionevolmente applicato agli artigiani, al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale. Si ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni occasionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo del corso dell'anno non superiore a novanta giorni

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In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l'attività del collaboratore venga svolta "in sostituzione" del titolare dell'azienda. L'art. 21, infatti, fa semplicemente riferimento all'ipotesi di temporanea impossibilità dell'imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell'azienda ove impegnato in altre attività. Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri generali di ripartizione dell'onere della prova, il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue. Vincolo di parentela e natura giuridica dell'impresa Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell'ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado. In proposito, si ricorda che sono parenti: - di primo grado i genitori e i figli; - di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli; - di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado. Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge: - di primo grado i suoceri; - di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati; - di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati. Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l'obbligo contributivo compete all'imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l'impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS, Circ. 2 giugno 1997, n. 126), in nome collettivo (INPS, Circ. n.

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94/1987) e in accomandita semplice (INPS, Circ. 2 giugno 1997, n. 126 e Circ. 1 agosto 1997, n. 179), restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell'imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Collaborazioni familiari non occasionali - Tipologie contrattuali Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher. Nel rispetto delle libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell'azienda possa avvalersi dell'ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico. In queste ipotesi, l'eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate. In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell'ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinato o autonomo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l'attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziati da questo Ministero in precedenti circolari. Premesso quanto sopra si invita tutto il personale di vigilanza ad attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni operative richiamando, in ordine a tali profili, l'attenzione anche di coloro che presiedono alla verifica delle pratiche ispettive ed i Dirigenti chiamati ad adottare i provvedimenti definitivi sia di carattere sanzionatorio che volti al recupero della contribuzione obbligatoria. Il rispetto di tali orientamenti, evidentemente, è richiesto anche da parte degli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro. Si ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto delle predette istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero (cfr. nota 27 aprile 2009, n. 25/SEGR/0006052 - Progetto Trasparenza e Uniformità dell'azione ispettiva). Si confida nella puntuale osservanza della presente nota al fine di assicurare l'uniformità sull'intero territorio nazionale dell'azione ispettiva. Il Direttore generale Dott. Paolo Pennesi