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LTA Tax & Business Alert Newsletter informativa Febbraio 2018 Indice Argomenti Novità: Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) Contributi per l’anno 2018 (Circolare INPS n. 18 del 31.1.2018) Obbligo di assunzione disabili 2018 Bando Marchi+3 Credito formazione 4.0 Dal 1° marzo soglia dei 5.000 euro per il blocco dei pagamenti Nuovi obblighi inerenti gli acquisti di carburante Spesometro light e proroga al 6 aprile 2018 Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti - Novità a decorrere dal 2018 Circolari Agenzia delle Entrate Circolare n. 2/E Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 9/E Agenzia delle Entrate Giurisprudenza: Privacy: novità introdotte con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali Aliquota IVA applicabile alle prestazioni complesse Adozione Modelli 231 Internazionale: Stabile organizzazione: l’Italia si adegua al nuovo modello OCSE Stabile organizzazione personale: l’agente dipendente. Modifiche all’elenco dei paesi non collaborativi Lettere dal fisco con i dati dei paesi esteri Approfondimenti: Speciale Videoforum Italia oggi e Telefisco 2018 Scadenze Riferimenti: www.ltaa.it www.ltastudio.it www.ltausa.com www.ltastartsyouup.it Contatti: LTA STUDIO – Tax & Law Firm Via G. Leopardi, 7 20123 Milano Mail: [email protected] Tel. 02 46577901

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LTA

Tax & Business Alert

Newsletter informativa

Febbraio 2018

Indice Argomenti

Novità:

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus

mobili”)

Contributi per l’anno 2018 (Circolare INPS n. 18 del 31.1.2018)

Obbligo di assunzione disabili 2018

Bando Marchi+3

Credito formazione 4.0

Dal 1° marzo soglia dei 5.000 euro per il blocco dei pagamenti

Nuovi obblighi inerenti gli acquisti di carburante

Spesometro light e proroga al 6 aprile 2018

Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti - Novità a decorrere dal

2018

Circolari Agenzia delle Entrate

Circolare n. 2/E Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 9/E Agenzia delle Entrate

Giurisprudenza:

Privacy: novità introdotte con il nuovo Regolamento Europeo sulla

protezione dei dati personali

Aliquota IVA applicabile alle prestazioni complesse

Adozione Modelli 231

Internazionale:

Stabile organizzazione: l’Italia si adegua al nuovo modello OCSE

Stabile organizzazione personale: l’agente dipendente.

Modifiche all’elenco dei paesi non collaborativi

Lettere dal fisco con i dati dei paesi esteri

Approfondimenti:

Speciale Videoforum Italia oggi e Telefisco 2018 Scadenze

Riferimenti:

www.ltaa.it

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www.ltausa.com

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Contatti:

LTA STUDIO – Tax & Law Firm

Via G. Leopardi, 7

20123 Milano

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Tel. 02 46577901

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Novità

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)

La disciplina relativi al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” previsto dal co. 2 dell’art. 16 del D.L. 63/2013

è stata oggetto di proroga da parte della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).

Si conferma anche per il 2018 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50%, con un tetto di

10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore

alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Contributi per l’anno 2018 (Circolare INPS n. 18 del 31.1.2018)

Con la Circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l’INPS ha illustrato le aliquote e gli importi di riferimento per

la contribuzione 2018, dovuta dagli iscritti alla Gestione Separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Sul punto si precisa che per i collaboratori e le figure assimilate, le aliquote contributive e di computo

per l’anno 2018 saranno pari al 34,23% in presenza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%) e, in

caso contrario, al 33,72%.

Per quanto riguarda invece l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla

Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’importo rimane invariato

al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati

presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 si conferma al 24%.

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile

previsto dall’art. 2 co. 18 della L. 335/95, che per l’anno 2018 è pari a 101.427,00 euro, mentre il minimale

per l’accredito contributivo previsto per quest’anno è fissato nella misura di 15.710,00 euro.

Obbligo di assunzione disabili 2018

A partire dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili per

le aziende con più di 14 dipendenti. La norma prevede che le aziende con un numero di dipendenti

compreso fra 15 e 35 hanno l’obbligo di assumere un lavoratore disabile dalle liste del collocamento

obbligatorio entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili. Le aziende che

non adempiranno a quest’obbligo entro la scadenza incorreranno in sanzioni.

Bando Marchi+3 È attivo il nuovo bando "Marchi+3", contributi a fondo perduto riservati alle PMI per la registrazione

internazionale di marchi di impresa, con la possibilità di presentare le domande di partecipazione al sito

web dedicato www.marchipiu3.it a partire dal prossimo 7 marzo 2018. Le agevolazioni si suddividono in

due misure: “A” per le registrazioni presso l'ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale EUIPO, “B” per le

registrazioni presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale OMPI.

I contributi possono riguardare più richieste di agevolazione per ciascuna impresa, fino a concorrenza

dell'importo massimo di 20.000 euro e con un contributo pari generalmente all'80% delle spese sostenute,

elevato al 90% nel caso in cui la designazione interessi i paesi USA e Cina.

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Credito formazione 4.0

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un’interessante agevolazione nell’ambito del programma Piano

Impresa 4.0. In particolare, per l’esercizio 2018, è stato introdotto un credito di imposta per le spese di

formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previsto dal Piano Industria 4.0.

Tale credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro ed è pari al 40%

delle spese effettuate. Le spese agevolabili riguardano il costo aziendale dei lavoratori dipendenti per il

periodo in cui gli stessi sono stati impiegati nelle attività di formazione relative a tali tecnologie.

Per fruire del credito sono inoltre previste alcune condizioni:

- Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali per

acquisire o consolidare delle conoscenze previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;

- I costi su cui determinare l’agevolazione devono essere certificati dall’organo incaricato della revisione

legale dei conti ovvero da un revisore appositamente incaricato;

- Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni applicative della suddetta agevolazione dovranno essere emanate dal Ministero dello

Sviluppo entro il 31 marzo 2018.

Dal 1° marzo soglia dei 5.000 euro per il blocco dei pagamenti

A partire dal prossimo 1° marzo, ai sensi dell’ art. 1 comma 986 ss. della L. 205/2017, le pubbliche

amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme

di importo superiore a 5.000 euro, inoltreranno in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-

Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione a una o più

cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro.

Il pagamento al privato potrà essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà che il

soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della

comunicazione non avrà fornito alcuna risposta.

Qualora vi siano segnalazioni di inadempienze da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il

pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agente della

riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione, verrà sospeso.

Decorsi i 60 giorni senza che l’Agente della riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica

Amministrazione provvederà al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Nuovi obblighi inerenti gli acquisti di carburante

A partire dal 1° luglio 2018, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, il pagamento delle

spese relative al carburante per autotrazione deve essere effettuato mediante mezzi di pagamento

tracciabili quali carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori

finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ovvero ulteriori mezzi di pagamento

ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente il pagamento in contanti di tali corrispettivi comporterà l’indeducibilità del relativo costo

ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità della corrispondente IVA.

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Sempre dal prossimo 1° luglio viene abrogato l’obbligo di utilizzo della scheda carburante e si dispone

che:

- tutti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di

distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati da fattura

elettronica (nuovo art. 22 comma 3 del D.P.R. 633/1972);

- rimarrà in vigore solo per i rapporti con i privati consumatori l’esonero dall’obbligo di certificazione dei

corrispettivi per i carburanti per autotrazione ex art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 696/1996.

Spesometro light e proroga al 6 aprile 2018

Con il provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 6 aprile 2018

il termine per la comunicazione dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017. Il provvedimento

recepisce in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. 148/2017 e illustra le specifiche tecniche

semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute:

- viene prevista la possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a

300 euro registrate cumulativamente;

- diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti;

- per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute, i dati da comunicare sono: il numero

e la data del documento per le fatture emesse, il numero e la data di registrazione per le fatture ricevute,

la partita IVA delle controparti, la base imponibile Iva, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove

l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

A partire dall’anno 2018 i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e

delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.

Le nuove regole possono essere utilizzate anche per le comunicazioni integrative riferite al primo semestre

2017.

Modelli INTRASTAT relativi agli acquisti - Novità a decorrere dal 2018 Con l’emanazione del provv. n. 194409/2017, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune semplificazioni

nei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi

ricevute.

Tali novità si applicano a partire dai modelli riferiti al primo mese o trimestre 2018. In ogni caso, non è

stata variata la data di invio dei modelli, che dovranno sempre essere presentati entro il giorno 25 del

mese successivo al periodo di riferimento.

Cosa cambia:

- I soggetti con periodicità trimestrale non sono più tenuti alla presentazione dei modelli relativi agli

acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevuti. Continuano invece a presentare i modelli

relativi alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi effettuate.

- Viene innalzata la soglia di riferimento per individuare i soggetti “mensili” tenuti alla presentazione dei

modelli.

- I soggetti con periodicità mensile, per le operazioni dal 1° gennaio 2018, presenteranno quindi i modelli:

cessioni di beni e prestazioni di servizi resi (sia ai fini fiscali che ai fini statistici).

acquisti di beni e servizi ricevuti (ai soli fini statistici).

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Il superamento della soglia per singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre

tre categorie.

È possibile in ogni caso optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo

dell’intero anno solare, a prescindere dal superamento o meno nei trimestri delle soglie di riferimento.

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Circolari Agenzia delle Entrate

Circolare n. 2/E Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

all’utilizzo delle perdite da parte dei soggetti che hanno aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli

117 e seguenti del TUIR.

In particolare, è stato chiarito che, in sede di accertamento la consolidata destinataria della rettifica (o la

consolidante per i redditi propri) può utilizzare il modello IPEA per chiedere il computo in diminuzione delle

perdite proprie anteriori all’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 118, comma 2, del TUIR; nei limiti

dell’80% o in misura piena a seconda della loro natura, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR; solamente per

la parte del maggior imponibile accertato che eventualmente ecceda la perdita di periodo trasferita alla

fiscal unit.

L’Agenzia ha inoltre confermato che in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione (o di

mancato rinnovo), ai fini della attribuzione delle perdite, deve essere utilizzato l’ultimo criterio

comunicato in sede di opzione o di rinnovo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate, senza

operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse.

Risoluzione n. 9/E Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i modelli dichiarativi, di

versamento e gli altri documenti fiscalmente rilevanti devono essere conservati elettronicamente entro

tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui il documento è

stato trasmesso all’Agenzia. Quindi per i modelli dichiarativi relativi all’anno 2016, ma presentati nel 2017,

il termine per la relativa conservazione coincide con il terzo mese successivo al termine della

presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2017, ovvero il 31.01.2019.

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Giurisprudenza Privacy: novità introdotte con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali Come noto il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da cui era disceso il

D.Lgs. 196/2003 (il “GDPR”).

Il GDPR avrà un impatto su enti e imprese, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto

dal punto di vista organizzativo e legale.

Pertanto, le imprese -così come le pubbliche amministrazioni- avranno tempo fino al 24 maggio 2018 per

revisionare i propri processi di trattamento dei dati adeguandosi agli obblighi previsti dalla nuova

normativa.

Le sanzioni a carico delle imprese in caso di trasgressione e/o inadempimento potranno arrivare fino ad

un massimo pari al 4% del fatturato totale ovvero a 20 milioni di euro.

Al fine di supportare i propri clienti nell’adeguamento normativo, si segnala che Lo Studio offre il servizio

di consulenza ai propri clienti in materia di privacy.

Invitiamo chiunque fosse interessato ad approfondire la tematica a contattarci anche per un colloquio

informale.

Aliquota IVA applicabile alle prestazioni complesse

Con Sentenza 18.01.2018 relativa alla causa C-463/16, la Corte di Giustizia UE è intervenuta sul tema del

trattamento IVA delle prestazioni di servizi complesse, intendendosi come tale una prestazione

composta da più elementi.

Premesso che in generale ogni prestazione deve essere considerata distinta e indipendente da un’altra,

la Corte ha chiarito che prestazioni unitarie sul piano economico non possono essere artificiosamente

divise in più parti allo scopo di applicare differenti aliquote in quanto tale comportamento altererebbe la

funzionalità del sistema IVA.

Pertanto, nel caso di prestazioni complesse formate da più elementi, il servizio deve essere qualificato

come una prestazione unitaria ed assoggettato ad un’unica aliquota IVA, ed in particolare a quella

applicabile alla prestazione principale.

Adozione Modelli 231

L’INAIL ha dato il proprio benestare indicando i criteri generali per l’attivazione della procedura sugli

incentivi alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le attività finanziate – per un totale di

circa 250 milioni di euro – rientrano, a titolo esemplificativo, i progetti di investimento, quelli per l’adozione

dei Modelli Organizzativi e di responsabilità sociale, per la riduzione del rischio da movimentazione

manuale di carichi o di bonifica da materiali contenenti amianto.

Il plafond ammonta a Euro 100 milioni con un contributo singolo che può variare da Euro 5 mila a Euro

130 mila.

Le domande potranno riguardare una sola tipologia di progetto e dovranno essere inoltrate tramite il sito

internet di INAIL a partire dal prossimo 19 aprile.

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Internazionale

Stabile organizzazione: l’Italia si adegua al nuovo modello OCSE

La legge di Bilancio 2018 modifica la nozione di stabile organizzazione e adegua la normativa italiana al

nuovo articolo 5 del modello OCSE, alla luce delle modifiche apportate dall’Action 7 del BEPS.

Nuova ipotesi di S.O. (che interessa in particolare il settore digitale): è stata ampliata la definizione di S.O.

ricomprendendo anche “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato

costituita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

La nuova definizione colpisce tutte quelle attività realizzate via web, che non comportano la necessità, per

il loro servizio, di avere nel territorio dello Stato un luogo fisico come per esempio una sede di direzione,

una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio.

Inoltre, vengono rivisti i casi in cui la sede fissa d’affari non può essere considerata stabile organizzazione,

valorizzando il concetto di disponibilità dei beni e dei luoghi.

Stabile organizzazione personale: l’agente dipendente.

Configura una S.O. personale un soggetto che:

- agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, e

- abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione dei contratti senza sostanziali

modifiche da parte dell’impresa.

Ai fini della qualifica di “agente dipendente”, idoneo a configurare una S.O., deve trattarsi di contratti:

- conclusi in nome dell’impresa;

- contratti relativi al trasferimento della proprietà o alla concessione del diritto di utilizzo di beni

dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;

- relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.

L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività che svolge è limitata ad aventi carattere preparatorio

o ausiliario.

L’ Agente indipendente non configura una S.O. personale in quanto soggetto che:

- opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente,

- svolge la propria attività in qualità di agente indipendente,

- agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese

alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a

ciascuna di tali imprese.

Modifiche all’elenco dei paesi non collaborativi

Si segnala che con decisione adottata durante la riunione dell’Ecofin del 23.01.2018 sono stati rimossi

dalla black list comunitaria i seguenti Stati e territori: Barbados, Granada, Corea del Sud, Macao, Mongolia,

Panama, Tunisia ed Emirati Arabi.

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Lettere dal fisco con i dati dei paesi esteri

Con il Provvedimento 299737/2017, l’Agenzia delle Entrate ha dato nuovo impulso all’attività di spontanea

regolarizzazione delle attività e dei redditi detenuti dai contribuenti italiani all’estero.

In particolare, queste lettere attingono ai dati forniti attraverso lo scambio automatico di informazioni con i

Paesi che hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS); si tratta, nel dettaglio, delle informazioni

trasmesse da 49 Paesi che aumenteranno ad una novantina già con riferimento all’anno 2017. Tali dati

riguardano, in generale, i rapporti finanziari detenuti da cittadini italiani all’estero.

Nello specifico, partendo dai dati resi disponibile dai Paesi esteri, l’Agenzia invierà ai contribuenti per cui

dovessero emergere anomalie e/o disallineamenti rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi,

una lettera allo scopo di stimolare la regolarizzazione spontanea attraverso l’istituto del ravvedimento

operoso.

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Approfondimenti

SPECIALE VIDEOFORUM ITALIA OGGI E TELEFISCO 2018

Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza nel corso del Videoforum Italia Oggi e di Telefisco

2018 i quali si sono tenuti, rispettivamente, il 24.1.2018 e l’1.2.2018.

Incremento delle soglie di reddito per i figli fiscalmente a carico: ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR

sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non

superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per effetto dell’art. 1 co. 252 - 253 della L.

205/2017 (legge di bilancio 2018), il suddetto limite viene incrementato a 4.000,00 euro, in relazione ai

soli figli di età non superiore a 24 anni. La modifica normativa si applica a decorrere dall’1.1.2019.

Deduzione IRAP per lavoratori stagionali per le società il cui esercizio non coincide con l’anno solare,

la piena deducibilità, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali si applica nel periodo d’imposta

successivo a quello in corso all’1.1.2018 (e, quindi, nell’esercizio “a cavallo” 2018/2019).

Si ricorda, infatti, che, in via transitoria per il 2018, l’art. 1 co. 116 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

dispone la deducibilità integrale, ai fini IRAP, del costo dei lavoratori stagionali. A regime, la deduzione

compete in misura pari al 70%, al ricorrere dei requisiti fissati dall’art. 11 co. 4-octies, secondo periodo,

del DLgs. 446/97.

Interventi di recupero edilizio - familiare convivente Relativamente alla detrazione IRPEF prevista per

gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, viene ribadito che la

detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.

Lo status di convivenza, inoltre, deve sussistere:

- al momento in cui si attiva la procedura;

- ovvero, per i detentori, alla data di inizio dei lavori.

Split payment e contribuenti in “regime di vantaggio” o in “regime forfetario”: I contribuenti i quali

hanno aderito:

- al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,

- al regime forfetario per gli autonomi,

non addebitano, per espressa previsione di legge, l’IVA in via di rivalsa. Poiché il meccanismo della

scissione dei pagamenti (art. 17-ter del DPR 633/72) non si applica alle operazioni per le quali il fornitore

è esonerato dall’addebito dell’IVA in via di rivalsa, i contribuenti che hanno aderito a uno dei regimi

agevolati sopra citati, non sono soggetti a split payment.

Fattura elettronica e contribuenti che applicano il “regime di vantaggio” o il “regime forfetario”

L’art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, a partire dall’1.1.2019,

l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate fra soggetti residenti, stabiliti

o identificati in Italia, sia nell’ambito B2B (business to business), sia nell’ambito B2C (business to

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consumer). L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che i contribuenti che hanno

aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o al regime

forfetario per gli autonomi, sono espressamente esonerati dai predetti obblighi di fatturazione elettronica

che si applicheranno con decorrenza dall’1.1.2019.

Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali per l’anno 2018 Oltre che per gli anni

2016 e 2017, è sospesa anche per l’anno 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni

comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli

enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

Compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni integrative Le nuove disposizioni in materia

di dichiarazioni integrative stabiliscono che il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del

contribuente (costituito da un maggior credito o da un minor debito d’imposta), presentata oltre il termine

di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa

“ultrannuale”):

- se non richiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa, deve essere riportato nella

dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa115;

- può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, solo per eseguire il

versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata

presentata l’integrativa stessa.

Il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, presentata entro il termine di

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa “annuale”),

invece, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all’integrazione.

Termini di versamento del saldo IVA 2017 Il saldo annuale IVA può essere versato entro i 30 giorni

successivi alla scadenza del termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (30 giugno).

Quest’anno il giorno 30.6.2018 cade di sabato e, pertanto, detta scadenza slitta al 2.7.2018 e i successivi

30 giorni scadono il giorno 1.8.2018. Considerato che gli adempimenti fiscali e gli obblighi di versamento

che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto

senza alcuna maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha confermato che

il saldo IVA 2017 può essere versato entro:

- il 16.3.2018, senza alcuna maggiorazione;

- il 2.7.2018, maggiorando la somma da versare con gli interessi in misura dello 0,40% per ogni mese o

frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione

dei redditi (art. 17 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435);

- il 20.8.2018, maggiorando le somme da versare.

Termine per le risposte alle richieste di informazioni Le richieste e gli inviti di cui all’art. 32 del DPR 600/73,

che, in sostanza, possono riguardare ogni informazione, dato o documento rilevante ai fini del controllo,

prevedono un termine di esibizione che non può essere inferiore ai 15 giorni (elevato a 30 giorni nel caso

di richieste agli istituti di credito per le indagini finanziarie). La Guardia di Finanza specifica che, “al di fuori”

dei casi che rientrano nella norma indicata, il termine entro il quale fornire la risposta va stabilito caso per

caso e, ove ciò sia possibile, di concerto con il contribuente.

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Ravvedimento operoso nelle fattispecie fraudolente L’art. 13-bis co. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede che

per poter beneficiare, in sede penale, del patteggiamento, è necessario che il debito tributario, compresi

sanzioni e interessi, sia estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Per espressa

disposizione normativa, l’estinzione del debito può avvenire anche tramite il ravvedimento operoso di cui

all’art. 13 del DLgs. 472/97. Richiamando quanto già specificato con la C.M. 10.7.98 n. 180 (sub art. 13),

si conferma che il ravvedimento operoso non può riguardare condotte fraudolente, come l’utilizzo in

dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti. Anzi, si chiarisce che solo le condotte colpose, e non

quelle dolose, possono essere sanate mediante ravvedimento operoso.

Decorrenza dell’aumento della soglia per il reclamo Non possono essere soggetti a reclamo gli atti,

spediti a mezzo posta, di valore sino a 50.000,00 euro, anche se ritirati dopo l’1.1.2018, ove la compiuta

giacenza si sia perfezionata entro il 31.12.2017. L’estensione di tale procedura agli atti di valore sino a

50.000,00 euro, avvenuta da parte del DL 50/2017 (che ha modificato l’art. 17-bis del DLgs 546/92), così

come chiarito anche dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2017 n. 30, opera solamente a decorrere dagli

atti notificati dall’1.1.2018.

Transazione fiscale Nell’ambito di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti

in tema di transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 (L. Fall.), così come sostituito dall’art. 1

co. 81 della L. 11.12.2016 n. 232158 (legge di bilancio 2017). Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate si

è pronunciata sugli effetti conseguenti al venir meno del principio contenuto nell’art. 181-ter co. 5 del RD

267/42, secondo cui la chiusura della procedura di concordato preventivo, per effetto del decreto di

omologazione ex art. 181 del RD 267/42, “determina la cessazione della materia del contendere nelle liti

aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma”, cioè di quelli oggetto di transazione fiscale. Inoltre, è

stata illustrata la sorte dei contenziosi nell’ipotesi in cui la proposta di transazione fiscale sia stata formulata

nell’ambito delle trattative che hanno preceduto la formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti, a cui l’Agenzia delle Entrate ha aderito.

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Scadenze

7/03/2018 I sostituti d’imposta o gli intermediari incaricati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2018, relative alle somme corrisposte nel 2017.

16/03/2018 Versamento annuale della tassa di concessione governativa sulla vidimazione dei libri sociali per le società di capitali.

24/05/2018 Adeguamento alla nuova disciplina in materia privacy per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Milano, 19 febbraio 2018

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