RICORRONO · Il suddetto protocollo definisce gli standard strutturali, di personale e di...

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1 ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI RICORRONO 1. l’ASPAT Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale in persona del Presidente dott. Pier Paolo Polizzi legale rappresentante p.t. 2. S.S.R. s.r.l. in persona dell’Amm.re Delegato legale rapp.te p.t. 3. C.R.R.S. s.r.l . in persona dell’Amm.re Unico legale rapp.te p.t. 4. Centro Juventus Vibonati s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. 5. L’OASI - Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotoria per anziani e disabili s.r.l. in persona dell’Amm.re legale rapp.te p.t 6. Ass. famiglie subnormali e min. psichici in persona del Presidente legale rapp.te p.t. 7. L’Incontro s.a.s. Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione in persona del legale rapp.te p.t. 8. Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito O.N.L.U.S. in persona del Presidente legale rapp.te p.t. 9. Centro di Riabilitazione Motoria s.r.l . in persona dello Amministratore legale rapp.te p.t. 10. C.T.F.S. in persona dell’Amministratore legale rapp.te p.t. 11. C.T.H. POSILLIPO (Coop. Sociale) O.N.L.U.S. in persona del legale rapp.te p.t. 12. A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS in persona del legale rapp.te p.t.

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA NAPOLI

RICORRONO

1. l’ASPAT Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale in

persona del Presidente dott. Pier Paolo Polizzi legale rappresentante p.t.

2. S.S.R. s.r.l. in persona dell’Amm.re Delegato legale rapp.te p.t.

3. C.R.R.S. s.r.l. in persona dell’Amm.re Unico legale rapp.te p.t.

4. Centro Juventus Vibonati s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.

5. L’OASI - Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotoria per

anziani e disabili s.r.l. in persona dell’Amm.re legale rapp.te p.t

6. Ass. famiglie subnormali e min. psichici in persona del

Presidente legale rapp.te p.t.

7. L’Incontro s.a.s. Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione in

persona del legale rapp.te p.t.

8. Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito

O.N.L.U.S. in persona del Presidente legale rapp.te p.t.

9. Centro di Riabilitazione Motoria s.r.l. in persona dello

Amministratore legale rapp.te p.t.

10. C.T.F.S. in persona dell’Amministratore legale rapp.te p.t.

11. C.T.H. POSILLIPO (Coop. Sociale) O.N.L.U.S. in persona del

legale rapp.te p.t.

12. A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS in persona del legale rapp.te p.t.

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tutti rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto dal

Prof. Avv. Giuseppe Palma e dall’Avv. Patrizia Kivel Mazuy e con gli

stessi elett.te dom.ti in Napoli al Viale Gramsci 10

CONTRO

- ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud,

ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Caserta e ASL Salerno

- La Regione Campania

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

Della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1267 del

16.7.09 (in BURC n. 48 del 3.8.09), avente ad oggetto: Determinazione

delle Tariffe per prestazioni erogate da Residenze Sanitarie Assistite

(RSA) e Centri Diurni ai sensi della L.R. 8/2003 - Regolamento

“Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di

percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie delle persone con

handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e

cittadini affetti da demenze”

NONCHE’

Di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque

lesivo dell’interesse di parte ricorrente

F A T T O

In data 16.7.2009 la Giunta Regionale della Campania, con

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deliberazione n. 1267 (pubblicata nel B.U.R.C. n. 48 del 03.08.2009) ha

approvato le tariffe riportate nel provvedimento per le prestazioni socio-

sanitarie erogate dalle RR.SS.AA e Centri Diurni per disabili gravi,

anziani non autosufficienti e demenze di cui alla L.R. 8/2003, ed ha

adottato l’allegato regolamento, da sottoporre all’approvazione del

Consiglio regionale, recante la disciplina della compartecipazione degli

utenti al costo di dette prestazioni.

Si anticipa che con tale deliberazione la Regione Campania si prefigge

l’obbiettivo di rientrare dal deficit di bilancio in ambito sanitario

imponendo tariffe ridotte rispetto a quelle sin ora in vigore (che, di

contro, andavano aggiornate).

La portata lesiva e le illegittimità che affliggono la delibera regionale

impugnata emergono chiaramente ricostruendo il quadro normativo

relativo alle prestazioni socio-sanitarie in questione e ai presidi che le

erogano, con particolare riferimento agli standards strutturali e

organizzativi richiesti ed alla conseguente determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell’art. 3-septies, co. 1, del D.Lgs. 502/92 e successive

modificazioni e integrazioni, “si definiscono prestazioni socio-

sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali

integrati, bisogni di salute della persona che richiedono

unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in

4

grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni

di cura e quelle di riabilitazione”.

Lo stesso art. 3-septies distingue le prestazioni socio-sanitarie in:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, “cioè le attività finalizzate

alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,

rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di

patologie congenite e acquisite” (co. 2, lett. a);

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, “cioè tutte le attività del

sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in

stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione

condizionanti lo stato di salute” (co. 2, lett. b) ;

c) prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, le quali

“sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità

della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree

materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e

dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da

HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti

a patologie cronico-degenerative” (co. 4).

Inoltre il co. 3 dell’art. 3-septies prevede un atto di indirizzo e

coordinamento che individui “sulla base dei principi e criteri direttivi di

cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di

cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento

5

delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni” e

dispone che “con il medesimo atto sono individuate le prestazioni socio-

sanitarie a elevata integrazione sanitaria”.

Ed in attuazione dell’art. 3-septies co. 3, in data 14.02.2001 è stato

adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato

in Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) che reca il titolo "Atto di

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", il

quale dispone che l’individuazione delle prestazioni da ricondurre alle

suddette tre tipologie avviene “tenendo conto dei seguenti criteri: la

natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento

assistenziale, nonché la sua durata” (art. 2, co. 2), e definisce i criteri di

finanziamento delle singole prestazioni attribuendo, interamente o in

percentuale, i relativi costi al SSN e/o ai Comuni (tabella allegata

prevista dall'art. 4, co. 1).

Il D.Lgs 502 del 1992 stabilisce inoltre che le Regioni assicurano i

livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi

direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende

ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati (art. 8-quater), nel

rispetto degli accordi contrattuali (art. 8 quinquies) e che nei medesimi

accordi è definito il finanziamento globale dell’attività assistenziale

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delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione

individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies).

Sempre alle Regioni è altresì demandata la disciplina dei criteri e delle

modalità “mediante i quali i Comuni e le ASL garantiscono

l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di

rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire

la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari” (art. 3

septies, co. 8, D.lgs. 502/92).

Passando alla normativa relativa ai presidi che erogano le prestazioni

socio-sanitarie, la realizzazione delle residenze sanitarie per anziani è

stata prevista, a livello statale, con la legge 11.3.1988 n. 67 (Legge

finanziaria 1988) che indica tra gli obiettivi da realizzarsi (art. 20 co. 2

lett. f) la realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per

anziani che non possono essere assistiti a domicilio e che richiedono

trattamenti continui.

In Campania la disciplina delle residenze sanitarie per anziani è stata per

molti anni disposta con provvedimenti riguardanti l’erogazione delle

prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della L. 833/78. Tale norma

stabilisce che le prestazioni di riabilitazione sono “prestazioni sanitarie

dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da

minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque

7

causa, […] erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri

servizi”.

Con delibera n. 6757 del 31 luglio 1996 la Giunta Regionale ha recepito

il protocollo di intesa sull’attività riabilitativa ex art. 26 della legge

833/78 sottoscritto dalla Regione Campania e dalle Associazioni di

categoria dei centri di riabilitazione che erogano tale tipologia di

prestazioni. Il suddetto protocollo definisce gli standard strutturali, di

personale e di organizzazione per lo svolgimento delle attività

riabilitative ex art. 26 e stabilisce che fino all’attivazione delle RSA per

disabili e delle altre funzioni extraospedaliere del SSR occorre tener

conto, al fine della determinazione delle tariffe, di peculiari modalità

organizzative e operative, in particolare per le strutture a tempo pieno.

Con la delibera n. 9266 del 22 novembre 1996 recante chiarimenti ed

integrazioni in ordine a quanto disposto dalla DGRC 6757/96, la Giunta

Regionale ha approvato la scheda per il riconoscimento della

connotazione di gravità al fine della classificazione degli utenti e del

relativo trattamento da erogare.

Successivamente la circolare 2668 del 25 giugno 1997, che ha ad

oggetto ulteriori delucidazioni relative a quanto disposto nel protocollo

di intesa recepito con D.G.R.C. 6757/96, chiarisce, in ordine agli

adempimenti relativi all’accreditamento provvisorio, che “per quanto

attiene le strutture che erogano prestazioni di tempo pieno nella fase di

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accreditamento provvisorio e nelle more dell’attivazione delle RSA per

disabili, sono mantenute le peculiari caratteristiche organizzative

precedenti a condizione che gli oneri relativi al costo della pianta

organica posseduta siano equivalenti a quelli relativi alla pianta organica

prevista dal protocollo e che tali caratteristiche siano adeguate alla

tipologia delle prestazioni di cui abbisognano gli ospiti. Le strutture che

si avvalgono di tale dispositivo devono indicare all’atto dell’istanza di

accreditamento la previsione del numero dei posti letto da convertire in

RSA”. Dunque tale circolare consentiva alle strutture che erogavano

prestazioni a tempo pieno di convertire i posti letto in RSA.

Con delibera n. 3094 dell’11 aprile 2000 la Giunta Regionale ha

determinato nuove tariffe per le prestazioni ex art. 26 della legge 833/78

con decorrenza 1 gennaio 2000 stabilendo, tra l’altro, che la tariffa del

tempo pieno gravi non è applicabile alle attività di tempo pieno per le

quali ai sensi della circolare regionale n. 2668/97 è stata chiesta la

classificazione come RSA per disabili alle quali è possibile applicare,

quando ne ricorrono le condizioni (connotazione di gravità), al massimo

la tariffa “tempo pieno medi”.

Con L. Reg. n. 8 del 22.4.2003 è stata disciplinata “la realizzazione,

l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie

assistenziali pubbliche e private, denominate successivamente

RR.SS.AA., e delle strutture semi-residenziali nell'ambito dei principi e

9

degli specifici atti di indirizzo e coordinamento di riordino sanitario

dello Stato, in merito alle attività residenziali e semi-residenziali” (art.

1, co. 1).

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. Reg. n. 8 “le RR.SS.AA., e le strutture

semi-residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili di cui

all'art. 3, costituiscono strutture socio-sanitarie di tipo extra-ospedaliero

la cui gestione è finanziata con il fondo sanitario e dai comuni, secondo

quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14

febbraio 2001, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29

novembre 2001 e dalle delibere della giunta regionale della Campania di

recepimento del 2 agosto 2002 n. 3890, e del 30 dicembre 2002 n. 6467

e da ulteriori atti di programmazione e declinazione della disciplina

indicata. Le RR.SS.AA. realizzano un livello medio di assistenza

sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa, integrato da un livello

alto di assistenza tutelare ed alberghiera”.

Le RSA per anziani ultra sessantacinquenni (definite strutture a valenza

socio-sanitaria di tipo extra ospedaliero per anziani

ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a domicilio

attraverso l'assistenza domiciliare integrata o nei servizi semi

residenziali-centri diurni) sono previste dagli artt. 5 e segg. della L.

Reg. in esame, che indicano gli interventi attuabili, la tipologia degli

ospiti, il tipo di permanenza, la tipologia strutturale e funzionale etc…

10

In particolare l’art. 13 della L. Reg. in esame riguarda gli oneri di

spesa e le tariffe, e stabilisce che “L'assessore alla sanità e

l'assessore alle politiche sociali aggiornano annualmente con

apposita delibera, previa consultazione delle strutture pubbliche e

private o dei loro rappresentanti sindacali di categoria, le diarie

giornaliere, differenziate per gradi di autosufficienza - lievemente o

mediamente non autosufficiente, gravemente o totalmente non

autosufficiente - valide per le RR.SS.AA. ad indirizzo geriatrico

differenziate per grado di autosufficienza e demenza, per i centri

diurni per anziani ed Alzheimer.

Sono a carico del fondo sanitario regionale tutti gli oneri relativi

alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ed alle prestazioni

socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate dalle

RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer, in

ottemperanza a quanto disciplinato dal DPCM del 14 febbraio 2001

concernente l'"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di

prestazioni socio-sanitarie".

Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle

caratterizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite

dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono

di competenza dei Comuni di residenza storica - ovvero quella

all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai

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piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di

recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le

AA.SS.LL. di competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalità

suddette.

Agli utenti ospiti delle RR.SS.AA. e dei centri diurni per anziani ed

Alzheimer è garantita per le esigenze di natura strettamente personale la

conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla

pensione sociale”.

Agli artt. 17 e segg. la L. Reg. 8/2003 disciplina le RR.SS.AA. per

disabili. In particolare:

l’art. 24 prevede la “trasformazione in RR.SS.AA., con

conseguente accreditamento a tale titolo, degli istituti di

riabilitazione provvisoriamente accreditati ai sensi della legge 23

dicembre 1978, n. 833, art. 26, che ne fanno domanda e che

presentano una prevalente connotazione assistenziale di

prevenzione della progressione della disabilità, previa verifica del

possesso dei requisiti”;

l’art. 26 prevede che “la spesa per la permanenza nelle RR.SS.AA.

è ripartita tra la ASL, il comune e, quando previsto, il contributo

economico del cittadino, ed è calcolata per fasce di gravità in base

al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto

individuale di cui all'art. 18, comma 5” e che le modalità di

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ripartizione della spesa e della determinazione delle tariffe per le

attività dei presidi residenziali rivolti ai disabili ad elevata

rilevanza sanitaria seguono la disciplina di cui all'art. 13.

Con D.G.R.C. n. 482 del 25.03.2004 sono state approvate le “Linee

Guida per la riabilitazione in Regione Campania” (pubblicate sul BURC

n. 22 del 03.05.2004), che hanno definito in maniera precisa le

prestazioni ex art. 26 che afferiscono alla fase cosiddetta di

completamento del progetto di riabilitazione (riabilitazione estensiva), i

centri che possono erogare prestazioni ex art. 26 (centri ambulatoriali di

riabilitazione e i presidi di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno

e/o continuativo), i soggetti a favore dei quali sono erogate tali

prestazioni, ed il modello procedurale da adottare per le prestazioni ex

art. 26.

In particolare, al punto 2.5, dedicato alla riabilitazione estensiva, è

specificato che tra le strutture erogatrici di interventi di

riabilitazione estensiva o intermedia vi sono anche le Residenze

Sanitarie Assistenziali, definite dal successivo punto 5 come “presidi

che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti

stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non

assistibili a domicilio, un medio livello di assistenza medica,

infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di

tutela assistenziale ed alberghiera generica sulla base dei modelli

13

assistenziali adottati dalla Regione. Le attività di riabilitazione

estensiva rivolte agli ospiti di tali strutture riguardano in particolare:

- soggetti disabili fisici, psichici, sensoriali, o a lento recupero, non

assistibili a domicilio, richiedenti un progetto riabilitativo individuale

caratterizzato da trattamenti sanitari riabilitativi estensivi;

- soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità richiedenti un

alto livello di supporto assistenziale ed infermieristico a fronte di un

intervento riabilitativo a bassa complessità ed intensità e senza

copertura medica continuativa nelle 24 ore, non assistibili a domicilio o

in forme alternative alla degenza piena.

) In questo ambito rientrano anche le strutture residenziali o

semiresidenziali di natura socio-assistenziale”.

La suddetta delibera conferma, dunque, l’equiparazione tra le strutture

che erogano prestazioni riabilitative ex art. 26 e le RSA.

La Giunta Regionale, con delibera n. 2006 del 5.11.2004 (in BURC

speciale del 2.12.2004) ha approvato le allegate “Linee d’Indirizzo

sull’assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e

cittadini affetti da demenza, ai sensi della L.R. 22 aprile n. 8”, che

disciplinano le tipologie di strutture sociosanitarie residenziali e

semiresidenziali, nonché alcuni dei requisiti di qualificazione per

l’accreditamento di tali strutture, e infine criteri e percorso di

accesso degli utenti al sistema dei servizi accreditati, rinviando a

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successivi provvedimenti, previo confronto con le parti sociali anche

attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di concertazione,

l’individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate nelle R.S.A. e

nei Centri Diurni.

Con la deliberazione n. 224 del 13 febbraio 2009 (pubblicata in BURC

n. 14 del 2 marzo 2009 e impugnata innanzi al TAR Campania – Napoli

con ricorso n. rg. 2543/09, tutt’ora pendente) la Giunta Regionale –

assumendo di provvedere all’esecuzione di quanto disposto dalla

sentenza del TAR Campania, Prima Sezione, n. 9488 del 16 luglio 2008

con l’approvazione delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione

relativamente al triennio 2003-2005 – ha approvato le tariffe per le

prestazioni di riabilitazione per il triennio 2006- 2008, unitamente a

quella del triennio 2003-2005, all’uopo richiamando:

la DGRC n. 3094 dell’11 aprile 2000 che ha determinato nuove

tariffe per le prestazioni ex art. 26 della legge 833/78 con

decorrenza 1 gennaio 2000 stabilendo, tra l’altro, che la tariffa del

tempo pieno gravi non è applicabile alle attività di tempo pieno per

le quali, ai sensi della circolare regionale n. 2668/97, è stata chiesta

la classificazione come RSA per disabili e alle quali è possibile

applicare, quando ne ricorrono le condizioni (connotazione di

gravità), al massimo la tariffa “tempo pieno medi”:

15

la D.G.R.C. n. 2006 del 5 novembre 2004 - L.R. n. 8 del 22 aprile

2003 - Approvazione delle "Linee d'Indirizzo sull'Assistenza

Residenziale e Semiresidenziale per Anziani, Disabili e

Cittadini Affetti da Demenza”.

Dunque si evince la volontà della Regione di determinare le tariffe per

le attività di riabilitazione ex art. 26 e per quelle socio-sanitarie

delle R.S.A. e di parificare le tariffe socio-sanitarie in RSA livelli

medio e alto rispettivamente alle tariffe riabilitative ex art. 26 livelli

base e medio, come disposto dalla DGRC n. 3094/2000.

Ne consegue che fino alla delibera impugnata, sul fondamento del

quadro normativo esposto, LE RSA ATTIVATE VEDEVANO

REMUNERATE LE PRESTAZIONI DA LORO EROGATE CON

LA MEDESIMA TARIFFA PREVISTA PER I CENTRI

EROGANTI LE PRESTAZIONI EX ART. 26, AD ECCEZIONE

DELLA SOLA TARIFFA PREVISTA PER I GRAVI.

Con la delibera impugnata, la Giunta Regionale, per l’ “urgenza” di

adempiere alle disposizioni connesse al Piano di Rientro (approvato con

D.G.R.C. n. 460 del 2007 ! ), ha approvato nuove tariffe per le

RR.SS.AA e Centri diurni per disabili gravi, anziani non autosufficienti

e demenze di cui alla L. 8/2003, ed ha stabilito forme di

compartecipazione degli utenti (persone con handicap permanenti gravi,

persone ultra sessantacinquenni e persone affette da demenza) al costo

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delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di

natura socio-sanitaria.

La determinazione delle tariffe è avvenuta tenendo conto

che i competenti uffici dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche

Sociali hanno predisposto una proposta di determinazione delle

tariffe sulla base del costo standard per le prestazioni erogate da

strutture definite Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri

Diurni avvalendosi, per gli standard di personale e i minuti di

assistenza, di quanto disposto dalla D.G.R.C. 2006/2004;

che le tariffe sono state confrontate, a livello regionale, con quelle

adottate e fornite da un campione di n. 3 strutture RSA e Centri

Diurni esistenti e già operanti sul territorio campano e gestiti

direttamente dalle AA.SS.LL..

Con l’approvazione delle nuove tariffe, le rette relative ai disabili

trattati in RSA risultano inferiori a quelle stabilite nella DGR

224/2009 (già illegittima) per gli anni 2006-2008 di una percentuale

del 44,9% per la tipologia residenziale media e del 40,5% per la

tipologia residenziale alta, mentre, per il centro diurno la

diminuzione è di circa il 53,7%.

L’associazione ASPAT e i centri ricorrenti deducono l'illegittimità degli

atti impugnati e ne richiedono l'annullamento alla stregua dei seguenti

MOTIVI

17

I) VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1-3 E

SEGG. L. 7.8.90 N. 241 – VIOLAZIONE ART. 8 SEXIES, CO. 5

DLGS 502/92 – VIOLAZIONE ART. 13 CO. 1 L. REG. CAMP. N. 8

DEL 22.4.2003 – ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITORIETÀ

CON PRECEDENTI ATTI DELLA STESSA P.A. – DIFETTO

ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – VIOLAZIONE

DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ERRONEITÀ DEI

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –DIFETTO DI

MOTIVAZIONE)

Nella delibera impugnata è affermato che la proposta di determinazione

delle tariffe predisposta dai competenti uffici dell’Assessorato alla

Sanità e alle Politiche Sociali è avvenuta sulla base del costo standard

per le prestazioni erogate dalle R.S.A. e dai Centri Diurni avvalendosi,

per gli standard di personale e i minuti di assistenza, di quanto disposto

dalla D.G.R.C. 2006/2004, e utilizzando come riferimento:

1. gli stipendi tabellari indicati nel CCNL del personale dipendente

delle strutture sanitarie quadriennio normativo 2002-2005 e

biennio economico 2004-2005

2. gli stipendi tabellari indicati nel CCNL del personale della

dirigenza sanitaria quadriennio normativo 2006-2009 e biennio

economico 2006-2007.

Risulta evidente che il procedimento seguito per la determinazione delle

18

tariffe è deficitario sotto il profilo istruttorio, comportando

conseguentemente l’illogicità e la non attendibilità dei risultati ottenuti.

Infatti:

- la determinazione delle tariffe predisposta dai competenti uffici

dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali è avvenuta sulla

base di un non meglio precisato “costo standard”, senza specificare

in cosa esso consista, se comprende l’ammortamento delle

strutture, degli arredi, delle attrezzature e degli automezzi, i costi

dei servizi alberghieri, i costi delle utenze e dei materiali dello

smaltimento dei rifiuti speciali, della Tarsu, degli oneri fiscali e

bancari, se siano stati verificati i costi indiretti come quelli

derivanti dal rispetto della legge sulla privacy, dal Dlgs 81/08 sulla

sicurezza aziendale, dalla normativa antincendio e sull’HACCP,

ecc., né tanto meno è specificato quali siano le dimensioni, in

termini di numero dei posti letto, delle RSA selezionate come

campioni.

È palese che - al fine di rendere attendibili ed utilizzabili i risultati

ottenuti – sarebbero dovuti essere specificati i suddetti dati;

- si è fatto riferimento a costi per il personale omettendo il conteggio

dell’IRAP, imposta sulle attività produttive, dalla quale non può

dedursi il costo del lavoro, costituendo un onere aggiunto;

- sono stati utilizzati, per il personale dipendente, gli stipendi

19

tabellari del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio

economico 2004-2005, senza considerare che in data 10.4.2008 è

stato siglato il CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e

per il biennio economico 2008-2009.

A tal riguardo la deliberazione impugnata è viziata da arbitrarietà,

in quanto l’elaborazione delle nuove rette è avvenuta prendendo a

base di calcolo il costo del lavoro quale risulta da un CCNL

scaduto e sostituito da quello successivo (cfr. Cons. Stato, V, 1987

del 5.5.2008: “…È palese l'arbitrarietà della scelta

dell'amministrazione di elaborare le nuove rette prendendo a base

di calcolo il costo del lavoro quale risulta da un CCNL scaduto e

sostituito da quello successivo” poiché “la rivalutazione degli

importi indicati nel precedente CCNL non garantisce la genuinità

della base di calcolo matematico”).

Le tariffe adottate con il provvedimento impugnato sono state

confrontate, a livello regionale, con quelle fornite da un campione di

sole tre strutture RSA e Centri Diurni esistenti e già operanti sul

territorio campano e gestiti direttamente dalle AA.SS.LL., senza

peraltro l’indicazione dei relativi dati, che pertanto non sono

verificabili; sebbene il richiamo ai principi dell’art. 8 sexies D.Lgs.

502/92, così come modificato dall’art. 79 co. 1-quinquies del D.L.

112/2008 (“Il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi

20

sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai

sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di

classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da

remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle

strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza

e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a)

costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture

preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,

appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in

possesso del Sistema informativo sanitario”), la Giunta Regionale ne

ha fatto in realtà un uso deformato e sviato, ritenendo rispettati i

canoni dell’efficienza, dell’appropriatezza e della qualità

dell’assistenza con la scelta delle sole tre strutture pubbliche, senza

alcun confronto con i privati accreditati, i quali, com’è noto,

esercitano in Campania la materia della riabilitazione per la quasi

totalità e che invece nella circostanza non hanno avuto neppure la

possibilità di verificare i costi dichiarati dalle strutture pubbliche

selezionate e le voci che concorrono a comporli.

La consultazione delle strutture private o dei loro rappresentanti

sindacali di categoria è imposto dall’art. 13 L.Reg. 8/2003; la

21

violazione di tale norma, senza peraltro una analitica elencazione dei

dati utilizzati ed una chiara esplicazione della provenienza degli stessi,

denota l’intento sviato di operare un taglio ingiustificato alle rette delle

RSA.

Infine, va considerato che la metodologia seguita si discosta in

maniera ingiustificata da quella seguita per la determinazione delle

tariffe fissate con D.G.R.C. n. 224 del 13.2.2009, in ogni caso

contestata; infatti, per l’adozione del precedente deliberato, “gli uffici

regionali, alla luce delle osservazioni prodotte dalle Associazioni di

categoria nell’incontro del 16 settembre 2008, hanno ritenuto opportuno

riesaminare il lavoro della Commissione e recepire le richieste dei

rappresentanti delle Associazioni esclusivamente in ordine al costo del

personale e ai costi di struttura avendo, la Commissione calcolato

l’IRAP con le modalità stabilite dalla normativa vigente e definito il

livello retributivo del TDR, come anche per tutte le altre figure

professionali, in relazione a quello massimo raggiungibile sulla base del

contratto AIOP vigente”.

Con l’adozione della delibera n. 1267 del 16.7.2009, senza un previo

confronto con i privati accreditati, sono stati stabiliti degli importi delle

rette delle RSA che non consentono neanche la copertura del costo del

personale, personale che deve rispettare, per tipologia e numero,

l’organigramma previsto dalla D.G.R.C. n. 2006/2004 e dalla L. Reg.

22

8/2003.

Anche la giurisprudenza ritiene illegittimo l’abbattimento del margine

di utile fino al totale azzeramento, nonostante la necessità di contenere

la spesa sanitaria (Cons. Stato, sez. V, n. 1987 del 5.5.2008: “Quanto al

conseguimento del doveroso obbiettivo di contenimento della spesa

sanitaria, esso deve essere raggiunto attraverso strumenti non abnormi

o irrazionali; nel caso di specie sarebbe legittimo un drastico

abbattimento dei margini di utile, per questo fattore di produzione, ma

non il suo totale azzeramento”).

Non si comprende inoltre come, essendo i costi complessivi delle

strutture di riabilitazione stati valutati recentemente in occasione

dell’emanazione della DGR 224/2009 e dovendo le RR.SS.AA. avere

standards di costi addirittura superiori alle strutture di riabilitazione

(come si riscontra dal confronto degli standard, disposti dalla normativa

nazionale e regionale, delle due tipologie di attività e dai relativi oneri),

le tariffe per le RRSSAA possano essere inferiori a quelle per la

riabilitazione.

In definitiva, l’iter seguito dalla Regione si manifesta gravemente

carente sul piano istruttorio, ed i risultati ottenuti appaiono fortemente

contraddittori rispetto a quelli espressi 5 mesi prima con la DGR n.

224/2009 e a quelli ancora precedenti (DGR n. 6757/1996, Circolare n.

2668/1997, DGR n. 3094/2000), senza che questa contraddizione sia

23

stata in alcun modo illustrata nè motivata.

II) VIOLAZIONE ART. 13 L. REG. 8 DEL 22.4.2003 – SVIAMENTO

– VIZIO DEL PROCEDIMENTO

L’art. 5 del regolamento allegato alla delibera impugnata, disciplinante

la compartecipazione al costo delle prestazioni erogate, prevede che “La

quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell’utente

verrà corrisposta dall’utente direttamente con il proprio reddito”.

Tale previsione viola la norma regionale indicata in rubrica secondo la

quale le ASL di competenza sono tenute ai recuperi degli oneri relativi

alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai

centri diurni per anziani ed Alzheimer (co. 3).

Inoltre la previsione del pagamento diretto da parte dell’utente è in

contrasto con il principio di buon andamento indicato dall’art. 97 Cost.,

così come affermato dal T.A.R. Sicilia, Catania, IV Sez., nella sentenza

n. 1728/2007: “Tenuto conto del fatto che le R.S.A. erogano prestazioni

sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale, indubbiamente

prevalenti rispetto alle prestazioni di accoglienza e di recupero sociale,

e, nel contempo, per garantire la regolare erogazione delle rette di

ricovero (sia per la quota "sanitaria" che per la quota "alberghiera"),

condizione necessaria ed imprescindibile per il regolare funzionamento

delle R.S.A., nell'interesse dell'utenza, il Collegio ritiene maggiormente

24

conforme al principio costituzionale di buon andamento che il

pagamento delle rette venga effettuato unitariamente dalle A.U.S.L., con

l'onere a carico di queste ultime di recuperare le quote "alberghiere"

delle rette, dovute, in tutto o in parte, dai soggetti assistiti o dai loro

Comuni di residenza”.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990

(IN PARTICOLARE DELL’ART. 11) – VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DELLA D.G.R.C. 460/2007 – ECCESSO DI

POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E MANIFESTA

INGIUSTIZIA – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI

MOTIVAZIONE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO

Il provvedimento regionale impugnato dichiara di aver verificato i costi

di tre strutture pubbliche riabilitative.

Al di là delle censure già sollevate con il I° motivo di ricorso, va

evidenziato che le Associazioni di categoria e gli stessi Centri erogatori

non sono mai stati consultati.

D’altra parte ciò emerge dalla lettura della stessa deliberazione, laddove

si dispone “di rinviare a successiva concertazione con i Comuni e le

Associazioni di categoria per eventuali modifiche ed integrazioni”.

La concertazione è espressamente richiesta anche dal Piano di rientro

del disavanzo approvato con la DGRC 460 del 20.3.2007.

25

Si sottolinea che le innovazioni normative finalizzate al canone della

trasparenza nei rapporti tra P.A. e intimati richiedono un dialogo

istituzionale, la cui violazione è sufficiente per integrare il vizio di

legittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla determinazione

adottata in concreto dall’Amministrazione procedente, in quanto il

metodo dialettico, necessario per pervenire ad una soluzione, costituisce

esso stesso una garanzia di legittimità del procedimento.

In tal senso il Consiglio di Stato che, analizzando la materia degli

accordi infraprocedimentali o sostitutivi di provvedimenti ex art. 11 L.

241/1990, ha affermato che la difformità dell’atto dall’accordo

costituisce di per sé un vizio di legittimità, a prescindere dalla specifica

valutazione di legittimità delle clausole difformi (Consiglio di Stato,

sez. VI, 15.5.2002, n. 2636: “In presenza di un provvedimento difforme

dall'accordo il privato potrà impugnare il provvedimento per violazione

dell'art.11 della legge n.241/1990 in quanto violativi dell'accordo

procedimentale…”).

IV) VIOLAZIONE DELLA D.G.R.C. 460/2007 DI APPROVAZIONE

DELL’ACCORDO STATO – REGIONE (IN PARTICOLARE

DELL’ART. 3 COMMA 6) – VIZIO DEL PROCEDIMENTO

L’Accordo Stato – Regione approvato con la D.G.R.C. n. 460 del

20.3.2007, dispone espressamente che i provvedimenti regionali relativi

26

alla materia tariffaria sono sottoposti a preventiva approvazione del

Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella delibera impugnata non vi è alcun accenno a tale preventiva

approvazione per cui deve ritenersi che essa non sia intervenuta con

conseguente illegittimità del provvedimento regionale.

L’eventuale riferimento alla trasmissione della delibera ad intervenuta

adozione non è pertinente in quanto l’intervento del Ministero deve

avvenire comunque prima dell’approvazione.

V) VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 32 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1, 3

L. 7.8.90 N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.

25 L. 8.11.2000 N. 328 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

D. LVO 31.3.1998 N. 109 – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ

DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO- SVIAMENTO)

L’art. 25 della L. 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali) stabilisce che ai fini

dell accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della

condizione economica del richiedente è effettuata secondo le

disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,

come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 .

Il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 109, definisce i criteri unificati di

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono

27

prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della

L. 27 dicembre 1997 n. 449.

L’art. 1 di tale decreto legislativo recita: “Fermo restando il diritto ad

usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla

Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti”, il decreto stesso

“individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della

situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi

sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o

comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni

economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente

decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con

esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale

delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra

prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità

civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate”.

Con D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 è stato emanato il “regolamento

concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri

unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che

richiedono prestazioni agevolate”.

L’art. 1 del D.P.C.M. n. 221 afferma che “le disposizioni del D.L.vo 31

marzo 1998 n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di

tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini

28

dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle

amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o

comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni

economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori”,

rimanendo comunque “escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al

minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione

sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e

l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e

assimilate.

Il regolamento adottato con la deliberazione G. Reg. Camp. 1267 del

16.7.2009 è illegittimo perché viola la normativa riportata; infatti,

prevede che per la determinazione del reddito dell’utente (art. 3 co.3) il

Comune o l’Ambito Territoriale debbano tener conto “di tutte le entrate

nette anche se non assoggettabili ad IRPEF ivi compresi stipendio,

pensioni, pensioni di guerra, pensioni di invalidità, indennità di

accompagnamento, e qualsiasi altra assegnazione fissa di godimento,

comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da

imposizione tributaria .

Come pure è illegittima la parte del regolamento (art. 3 co.1 lett. d) che

stabilisce la determinazione della compartecipazione degli utenti

assumendo tra i principi la “condivisione delle responsabilità per gli

29

oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di

cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi”.

In realtà l’art. 2, co. 5 e 6, del Dlgs 109/98 stabilisce che: “L'indicatore

della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come

indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è

combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale

nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti

nella parte seconda della tabella 1. L'indicatore della situazione

economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui

al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita

nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo

familiare. Le disposizioni del presente decreto non modificano la

disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai

sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel

senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo

438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il

nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata” (cfr.

ibidem, comma 3 e ss.).

La condivisione della responsabilità degli oneri da parte dei soggetti

tenuti agli alimenti si risolverebbe nella richiesta da parte degli enti

erogatori dell’attribuzione degli alimenti per sostenere le spese della

cura, e ciò confligge con le norme richiamate.

30

Infine deve censurarsi la determinazione del limite di reddito oltre il

quale il paziente è tenuto a contribuire in Euro 4.999,99.

La fissazione di una soglia di esenzione così bassa, tenuto anche conto

che in detto importo confluisce qualsiasi somma percepita dal disabile,

appare in evidente contrasto con i principi di solidarietà, tutela della

salute e eguaglianza sostanziale sanciti dalla Costituzione.

Il livello economico di esenzione è così basso da non salvaguardare

molti disabili che hanno un reddito, pur superiore alla soglia minima,

ma, comunque, inadeguato ai primari bisogni di vita.

Se la Regione aveva necessità di rispettare il piano di rientro, tant’è che

per urgenza ha assunto la deliberazione impugnata, avrebbe dovuto

compiere scelte diverse in tempo utile, si dà non sacrificare

immotivatamente i soggetti che abbisognano di maggior tutela e che si

vedono addebitati gli sprechi verificatisi in altri settori.

VI) VIOLAZIONE ART. 8 SEXIES DLGS 502/92 – VIOLAZIONE

ART. 13 L. REG. 8 DEL 22.4.2003 – VIOLAZIONE L. 241/90 –

VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI

MOTIVAZIONE

Come evidenziato in parte di fatto, con la deliberazione n. 224/2009 la

Regione Campania ha adottato le tariffe anche per le RSA.

La deliberazione impugnata non chiarisce le ragioni in base alle quali è

stata disattesa e superata la deliberazione n. 224 che per espressa

31

statuizione doveva trovare applicazione anche nei confronti delle RSA.

Aggiungasi che la deliberazione n. 224 provvedeva all’aggiornamento

delle tariffe in essere: analogamente a quanto verificatosi con la

deliberazione n. 224, anche in questo caso l’Amministrazione avrebbe

dovuto provvedere al mero aggiornamento delle tariffe, essendo le

stesse tariffe già in essere.

E’ infatti opportuno partire da una premessa; secondo la normativa

vigente (D.Lgs. 502/92 e D.M. 15.04.94): cosa è la determinazione

della tariffa, cosa è l’aggiornamento della stessa.

Il D.M. 15.04.94 all’art.3 detta i criteri per la determinazione delle

tariffe, queste sono fissate sulla base del costo standard di produzione

e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di

produzione. Il comma 2 detta le modalità di calcolo del costo base di

produzione, il comma 2 determina le modalità di incremento della quota

percentuale corrispondente al valore medio rilevato dal rapporto tra tali

costi generali di struttura e il complesso dei costi di cui al comma 3. Il

comma 4 consente alle Regioni possibilità di incremento dei costi, il

comma 5 impone alle regioni una verifica annuale del sistema dei pesi

relativi. Infine il comma 6 impone alle regioni

L’AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE tenendo conto:

a) delle innovazioni tecnologiche

32

b) delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate (che, nel caso di

attività riabilitativa, erogate sulla base di “FORZA – LAVORO”, è

costituita dal costo del lavoro)

In pratica, la norma regolamenta due momenti: il primo – complesso –

relativo alla determinazione delle tariffe; il secondo – molto più

semplice- di aggiornamento delle stesse.

Bene, ci troviamo, nel caso in esame, nella seconda fase, così come

riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 190/07 e dal

TAR con sentenza di cui, con il provvedimento impugnato, si afferma

l’esecuzione – che testualmente chiarisce che “la disciplina introdotta

dal legislatore del 1999 in tanto era - ed è in grado – di portare alla

rinnovazione delle tariffe in forza delle innovative procedure di

determinazione delle stesse in quanto abbia trovato - e trovi – concreta

e completa applicazione da parte delle amministrazioni competenti; in

assenza del completamento di tale iter formativo, peraltro, non viene

meno l’onere, per la Regione, di dare corso alle procedure di

aggiornamento tariffario in base alla disciplina, mai formalmente

abrogata, di cui al D.M. del 15.04.1994, recante la previsione di un

aggiornamento triennale sulla base del variare degli indici ISTAT e

dei maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva di

settore”.

Quindi, partendo dalle tariffe così come determinate, nella specie, nel

33

2000 per la riabilitazione e applicate alle RSA, l’amministrazione, in

pedissequa applicazione del DM, deve aggiornare il predeterminato

parametro sulla base di due elementi. Nella specie la Regione ha, di

contro, rideterminato le tariffe, senza alcuna motivazione sul punto, e,

in maniera avulsa da qualsivoglia disposizione normativa.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Sorregge l’accoglimento all’istanza cautelare sia il fumus boni iuris che

traspare evidente dai motivi di ricorso, sia il danno grave ed irreparabile

che deriva ai ricorrenti dall’impugnato provvedimento. Ed invero si

valuti che tutti i ricorrenti hanno fatto istanza di conversione in RSA,

tant’è che alle stesse le AASSLL di riferimento hanno già inteso

applicare le tariffe cosi come approvate dalla DGR 1267/2009.

Dall’esame dei costi risulta che i valori tariffari approvati non coprono

neppure il 70% dei costi di gestione.

Consegue che le strutture erogatrici continuerebbero a lavorare in

perdita, con l’aggravante dei ritardi enormi nella liquidazione dei

pagamenti da parte delle AASSLL.

Pertanto un provvedimento di sospensione delle delibere non

produrrebbe alcun pregiudizio per l’Ente, atteso che le AASSLL

avrebbero sempre la possibilità di recuperare quanto pagato in eventuale

eccedenza per la continuità del rapporto che le lega ai Centri erogatori

applicando la DGRC 224/09.

34

CONCLUSIONI:

- ferma l’assorbenza dei motivi di ricorso, si chiede disporsi CTU

che accerti, così come indicato nella CTP allegata, l’erroneità

dell’iter procedimentale e dei conteggi seguiti;

- accogliersi, previa sospensiva, il ricorso con ogni conseguente

statuizione.

Prof. Avv. Giuseppe Palma

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

35

Relata di notificaAi sensi della L. 21/01/1994 n. 53:L’anno 2009 il giorno 13 del mese di novembre ad istanza del ricorrentecon il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia KivelMazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dalConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell’art. 7 dellaL. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore dell’ASPAT ed Altri honotificato il su esteso atto:

1) attribuendo il n. 294 del mio registro cronologico alla RegioneCampania in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plicoraccomandato a cura dell’ufficio Postale di NA

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

2) attribuendo il n. 295 del mio registro cronologico alla Nuova ASLNapoli 1 Centro in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per lacarica presso la sede in Napoli al Centro Direzionale Isola F9,rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plicoraccomandato a cura dell’ufficio Postale di NA

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

3) attribuendo il n. 296 del mio registro cronologico alla Nuova ASLNapoli 2 Nord in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Monteruscello (Pozzuoli Napoli) al Via CorradoAlvaro n. 8, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione amezzo plico raccomandato a cura dell’ufficio Postale di NA

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

4) attribuendo il n. 297 del mio registro cronologico alla Nuova ASLNapoli 3 sud in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Castellammare di Stabia (Napoli) al Corso AlcideDe Gasperi n. 167, rimettendogliene copia conforme mediantespedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell’ufficio Postale diNA

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

36

5) attribuendo il n. 298 del mio registro cronologico alla ASLAvellino in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica pressola sede in Avellino Via degli Imbimbo 10/12, rimettendoglienecopia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato acura dell’ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

6) attribuendo il n. 299 del mio registro cronologico alla ASL Casertain persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sedein Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, rimettendogliene copiaconforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a curadell’ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

7) attribuendo il n. 300 del mio registro cronologico alla ASLBenevento in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Benevento alla Via Oderisio n. 1, rimettendoglienecopia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato acura dell’ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

8) attribuendo il n. 301 del mio registro cronologico alla ASL Salernoin persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sedein Salerno alla Via Nizza n. 146, rimettendogliene copia conformemediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell’ufficioPostale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy