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C O M U N E D I C A C C A M OProvincia di Palermo

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14 GENNAIO 2014.

Comune di Caccamo 2014 Pag. 1

PARTE PRIMAORGANIZZAZIONE

Art. 1Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune inconformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267/2000, dal D. Lgs. n. 165/2001, dal D. Lgs 29 ottobre2009, n. 150 e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consigliocomunale con delibera n. 104 del 17-10-2013.

Art. 2Finalità

1. L organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune persegue le seguenti finalità:a) Realizzare un assetto dei servizi funzionale all attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti

dagli organi di direzione politica;b) Ottimizzare le prestazioni e i servizi nell interesse dei cittadini;c) Rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e

gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;d) Garantire l informazione e la partecipazione dei cittadini all attività dell ente anche attraverso

l accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, ed in conformità alle disposizioni adottate dalComune in materia di trasparenza dell attività amministrativa;

e) Valorizzare le risorse umane dell Ente;f) Assicurare l economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell azione

amministrativa;g) Predisporre strumenti ed azioni nel rispetto della performance organizzativa ed individuale di

cui al D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150;h) Promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e

di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell avanzamento professionalee di carriera;

i) Accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell organizzazione anche al fine difavorire l integrazione con le altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3Criteri generali di organizzazione

1. L assetto organizzativo del Comune si conforma ai seguenti criteri:a) Attuazione del principio della distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e controllo

degli organi di direzione politica e responsabilità di gestione dei responsabili degli uffici e deiservizi, assicurando la piena autonomia operativa degli stessi;

b) Valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo anchecon riferimento al ciclo di gestione della performance di cui al D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150;

c) Funzionalità rispetto ai programmi e agli obiettivi, secondo criteri di economicità, efficacia edefficienza. A tal fine, periodicamente e in relazione alla verifica di nuove esigenze organizzative,si procede alla eventuale revisione dell organico e/o del relativo assetto;

d) Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti estrutture temporanee, nonché tra strutture di staff e trasversali;

e) Integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione interna,prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto;

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f) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell utenza e congli orari delle altre Amministrazioni pubbliche dei Paesi dell Unione Europea;

g) Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell attività lavorativa, ancheattraverso il coinvolgimento, la motivazione e l arricchimento dei ruoli;

h) Formazione e aggiornamento continuo del personale e sviluppo delle competenze e delleconoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;

i) Sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;j) Previsione di controlli interni, della qualità, della soddisfazione dell utenza, dell efficacia e

dell economicità.Art. 4

Indirizzo politico amministrativo e di controllo

1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate negli strumenti di programmazione e dibilancio di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, compete allaGiunta:

a) L attuazione degli strumenti e delle attività previste dal D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150;b) L adozione del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale di cui al D.

Lgs 29 ottobre 2009, n. 150;c) La definizione, attraverso il Piano esecutivo di gestione (PEG/PDO), degli obiettivi generali

dell azione di governo, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nei vari settoridi intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e costo;

d) L individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, nell ambito dellostesso PEG/PDO;

e) L emanazione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d anno ad integrazioneed ulteriore specificazione del PEG/PDO;

f) La verifica della rispondenza dell attività gestionale e dei risultati conseguiti agli obiettivi e agliindirizzi stabiliti, sia in corso anno che in sede di rendiconto della gestione;

g) La formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziarinonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze ead altri analoghi provvedimenti;

h) La cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie deiresponsabili degli uffici e dei servizi;

i) La formulazione di indirizzi e linee guida per l organizzazione interna dei settori e in particolareper l istituzione delle eventuali strutture decentrate sul territorio;

j) L emanazione o la sottoscrizione di atti generali originati dai rapporti tenuti nell ambito di poteridi rappresentanza del Comune con soggetti pubblici o privati, organizzazioni di categoria esindacati;

k) La stipula con i soggetti ed organismi di cui alla lettera h), di specifici contratti, convenzioni,accordi, intese che si ritengono di rilevante interesse pubblico;

l) Le attribuzioni espressamente previste dalle legge e dal regolamento.2. Il Sindaco, nel quadro del programma amministrativo e degli obiettivi e degli indirizzi generaliapprovati dalla Giunta, nomina i responsabili dei Settori; emana le direttive e gli indirizzi di suacompetenza secondo le previsioni del presente regolamento, provvede alle nomine, designazioni edaltri atti analoghi, che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni.3. Gli Assessori, nell esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza istituzionale e sullabase delle determinazioni della Giunta, promuovono l attività delle strutture organizzative che svolgonocompiti attinenti alle materie ad essi rispettivamente delegate e le indirizzano al perseguimento degliobiettivi prefissati.4. Spetta, in ogni caso, alla Giunta di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare ad ogniSettore le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione deiprogrammi prefissati.

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5. La Giunta non può revocare, riformare, riservare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti dicompetenza dei responsabili. In caso di inerzia o ritardo, il Segretario Generale può fissare un termineperentorio, non inferiore a dieci giorni, entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o iprovvedimenti. Qualora l inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive di indirizzo eprogrammazione da parte del competente responsabile, (il Segretario Generale previo specifico incaricodel Sindaco può provvedervi direttamente), salvo l esercizio da parte del Sindaco del potere di revocadelle nomine di Responsabili di Settore.

Art. 5Struttura organizzativa

1. Lo schema organizzativo del Comune si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di undiverso grado di autonomia e complessità:

a) Settori, coincidenti con la Responsabilità dei Servizi di cui all art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;b) Servizi/Uffici.

I Settori costituiscono elemento minimo della struttura organizzativa; i servizi/uffici sonoelementi, all interno dei settori, di ulteriore suddivisione.Nell ambito della struttura organizzativa dell Ente è inoltre individuato il Corpo di Polizia Locale,con le peculiarità indicate al successivo art. 9.Possono inoltre essere istituite unità di progetto, disciplinate dal successivo art. 11, e posizioniindividuali di progettazione e studio, disciplinate dal successivo art. 13.

2. Il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi altresì di aziende ed istituzionidotate di ordinamento ed organizzazione autonoma secondo le modalità ed i principi stabiliti nel D.Lgs. n. 267/2000 e nello Statuto.

Art. 6Organigramma, Dotazione organica e Fabbisogno di personale

1. La dotazione organica e il modello organizzativo sono deliberati dalla Giunta comunale e sono quellirisultanti, rispettivamente, dagli allegati A e B.2. Per dotazione organica del personale si intende il complesso delle risorse umane necessarie allosvolgimento dell attività dell ente in un dato momento in applicazione della vigente normativa, distintoper categoria e profilo professionale, tenuto conto dei rapporti di lavoro costituiti o da costituirsi anchea tempo parziale.3. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; èdeterminata in relazione alla programmazione triennale delle attività dell Ente e della conseguenteproiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delleattività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti. La dotazione organica può essere modificata conprovvedimento della Giunta comunale nel caso di verifica di diversi fabbisogni o in applicazione dispecifiche disposizioni di legge.4. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agliindirizzi, obiettivi e programmi dell Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa edescrive sinteticamente le macrofunzioni delle strutture organizzative. La massima flessibilità,adattabilità e modularità dell architettura organizzativa costituiscono la garanzia del costanteadeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni. In sede di primaapplicazione lo schema organizzativo è quello risultante dall allegato B e lo stesso potrà essere variatocon provvedimento della Giunta comunale senza che la stessa variazione comporti modifica al presenteOrdinamento generale degli Uffici e dei servizi.5. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti dicui all art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e all art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 sono elaborati su proposta deicompetenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compitiistituzionali delle strutture cui sono preposti.

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Art. 7Potere di organizzazione dei responsabili di Settore

1. Le decisioni relative all organizzazione interna dei Settori ed alla articolazione della dotazioneorganica, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte con la capacità e ipoteri del privato datore di lavoro dai responsabili competenti secondo il presente regolamento, inrelazione alla tipologia specifica degli interventi da porre in essere.2. Ai sensi dell art. 6, comma 4-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il documento di programmazione triennaledel fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competentiResponsabili di Settore che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compitiistituzionali delle strutture cui sono preposti.

Art. 8Settori

1. I Settori, quali strutture di vertice dell Ente ricomprendono uno o più Servizi in considerazione dellerelative necessità di programmazione e organizzazione del personale addetto, tenendo conto degliobiettivi di funzionalità e di controllo gestionale dei settori medesimi.2. I Settori sono individuati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo.3. A ciascun Settore è preposto un responsabile di cui all art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 i cui compiti ele cui responsabilità sono fissati ulteriormente all art. 15.4. I Responsabili di Settore sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti dell Ente, cui verrà assegnata laPosizione organizzativa. La nomina dei responsabili, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n.267/2000, avviene con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal presente regolamento,secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programmaamministrativo del Sindaco ed è revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, dellaGiunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun annofinanziario degli obiettivi assegnati nel PEG/PDO o per responsabilità particolarmente grave o reiteratae negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali airesponsabili di settore può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguitodi concorsi e può essere disposta anche in deroga ad ogni diversa disposizione, ai sensi dell art. 109 delD. Lgs. n. 267/2000.5. L incarico, di durata annuale, e comunque non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco,alla scadenza può essere rinnovato o prorogato.6. L incarico può essere revocato motivatamente dal Sindaco, secondo le modalità previste all art. 22,comma 3.

Art. 9Corpo di Polizia Locale

1. Nell ambito della macrostruttura organizzativa dell Ente è individuato, qualora ne ricorrano ipresupposti di legge, quale Struttura equiparata al Settore, il Corpo di Polizia Locale che in virtù dellesue peculiari funzioni è disciplinato -oltre che dal presente regolamento- da apposito regolamento delCorpo.2. Il Corpo è unitario e la sua suddivisione in ulteriori strutture interne è strumentale soloall ottimizzazione dell organizzazione delle attività dello stesso. Le caratteristiche di tali strutture e lefunzioni dei loro responsabili sono definite all interno del regolamento del Corpo.3. Il comandante del Corpo dipende direttamente dal Sindaco e svolge, oltre alle funzioni stabilite dallaspecifica normativa di settore, gli stessi compiti e ha le medesime responsabilità dei Responsabili diSettore.

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Art. 10Servizi

1. I Servizi e/o Uffici, unità organizzative facoltative dotate di relativa autonomia organizzativa egestionale, sono caratterizzati da un complesso omogeneo di funzioni e sono raggruppati o comunquericompresi in Settori.2. Ciascun Servizio può essere assegnato:

alla responsabilità di un dipendente, nel qual caso all adozione degli atti amministrativi di naturadirigenziale provvede il responsabile di Settore;alla diretta responsabilità del responsabile di Settore;

3. La Giunta definisce il funzionigramma, intendendosi come tale la descrizione delle competenzeassegnate a ciascun Settore e Servizi.4. L istituzione, la modifica e la soppressione dei Settori è attuata, per motivate esigenze organizzative,con deliberazione della Giunta comunale, come previsto dall art. 6.5. Il responsabile del Servizio è nominato dal Responsabile di Settore.6. L incarico di responsabile di Servizio può essere revocato in qualunque momento.

Art. 11Unità di progetto

1. Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere istituiteunità di progetto sia tra più Settori che all interno di un singolo Settore.2. In particolare, le Unità di progetto possono essere istituite per l elaborazione, attuazione emonitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse comunale caratterizzati da innovatività,strategicità e temporaneità.3. Le unità di progetto, infatti, si caratterizzano per:

a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico funzionali;b) interazione con le altre strutture;c) durata limitata nel tempo.

4. Le unità di progetto sono individuate dalla Giunta, sentiti i Responsabili di Settore interessati; ad essepossono essere assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie. Tali assegnazioni, unitamenteall obiettivo da perseguire e ai tempi di realizzazione, sono contenute nella deliberazione diapprovazione del piano esecutivo di gestione o del PdO ovvero in successive deliberazioni di variazionedegli stessi.5. Le unità di progetto operano sotto la direzione del responsabile della struttura di diretto riferimento;o nel caso in cui la loro attività interessi settori diversi, le stesse operano sotto il controllo del SegretarioGenerale, previo specifico incarico del Sindaco.6. Il responsabile dell Unità di progetto è nominato dal Sindaco, su proposta del Segretario generale.

Art. 12Uffici alle dipendenze degli organi politici Uffici di staff

1. Ai sensi dell art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, con deliberazione della Giunta Comunale possono esserecostituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, per coadiuvare gli organi di governonell esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunticon contratto a tempo determinato.3. I collaboratori di cui il comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto delpossesso di titoli di studio e dell eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per losvolgimento delle mansioni. La scelta può avvenire anche attraverso procedura selettiva comparativa,con valutazione dei curricula, fermo restando il principio del rapporto fiduciario. Può essere stabilito,altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da svolgere.

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4. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, sono risolti di dirittonel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunqueentro quindici giorni dall anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.5. Nel caso in cui tali uffici siano costituiti da collaboratori esterni assunti con contratto a tempodeterminato agli stessi è corrisposto, oltre al trattamento fondamentale previsto dal vigente C.C.N.L. delcomparto autonomie locali per la corrispondente categoria di inquadramento, un compensoomnicomprensivo sostitutivo di tutto il salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario,graduato in modo diverso a seconda della categoria di inquadramento, della specializzazione richiesta edella tipologia di attività, stabilito dal Sindaco.

Art. 13Assegnazione del personale

1. Ogni dipendente dell Ente viene assegnato ad un singolo Settore.2. In fase di prima applicazione della struttura, il personale viene assegnato con atto di Giunta, chemette in evidenza la distribuzione delle categorie e delle risorse umane realmente disponibili perciascun Settore previsto dall organigramma. L aggiornamento del quadro di assegnazione dell organicoè curato dal Responsabile cui fa capo l ufficio del personale.3. Successivamente alla prima assegnazione e in caso di mobilità tra Settori la competenza è delSegretario Generale.4. In caso di mobilità tra servizi dello stesso Settore la competenza è del responsabile di Settore stesso.

Art. 14Segretario comunale e Vicesegretario

1. Il Segretario comunale provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallostatuto e dai regolamenti.2. Il Segretario svolge opera di consulenza all interno dell Amministrazione al fine di assicurare lacorrettezza dall attività amministrativa dell Ente sotto il profilo della conformità all ordinamentogiuridico e della trasparenza. Il Segretario comunale in particolare:

a) collabora, fornendo assistenza giuridico amministrativa, con gli Organi di governo dell Ente econ le unità organizzative, in ordine alla conformità dell azione amministrativa alle Leggi, alloStatuto e ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ne coordina l attività assicurandol unitarietà operativa dell organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttiveed obiettivi espressi dai competenti organi dell Amministrazione;

c) partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e dellaGiunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dalSindaco;

e) può rogare i contratti nei quali l Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilateralinell interesse dell ente.

3. Il Segretario Comunale, nell espletamento delle sue funzioni, può essere coadiuvato da unVicesegretario che lo sostituisce in tutti i casi di assenza, impedimento e di incompatibilità.4. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Vicesegretario è individuato dal Sindaco, per un periodonon superiore alla durata del mandato, tra i Responsabili di Settore in possesso del titolo di laurearichiesto per la nomina a Segretario e può essere revocato, con provvedimento del Sindaco, in caso digravi inadempienze e violazioni dei doveri d ufficio.

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Art. 15Responsabili di Settore

1. Il Responsabile di Settore, nell ambito delle competenze della rispettiva struttura e dellaresponsabilità complessiva degli obiettivi alla stessa assegnati, esercita i seguenti compiti, secondoquanto stabilito dall art. 107 e dell art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000:

a) assiste, gli organi di direzione politica;b) collabora con il Sindaco alla stesura dei documenti di programmazione;c) esprime pareri al Sindaco con riferimento alla costituzione, modifica o soppressione di servizi

interni al Settore;d) promuove l integrazione dell attività delle diverse strutture in cui è articolato il Settore;e) esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia nell adozione di singoli atti da parte dei

responsabili dei servizi;f) assegna il personale ai Servizi che abbiano diretto riferimento al Settore, in coerenza con gli

obiettivi assegnati e individua i responsabili dei procedimenti amministrativi nell ambito dellapropria struttura;

g) sottoscrive le proposte di deliberazione, attestando la coerenza dell atto con la relazioneprevisionale e programmatica e con gli strumenti di indirizzo dell Amministrazione;

h) adotta gli atti amministrativi di natura dirigenziale in qualità di responsabile del servizio ai sensidell art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

i) presiede le procedure valutative legate all attribuzione dei trattamenti economici accessori aidipendenti, recependo le proposte dei responsabili dei servizi ove nominati, assicurandol omogeneità dei criteri di valutazione;

j) effettua la valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati al proprio Settore;k) promuove e attua le misure idonee a migliorare la funzionalità del servizio con verifica periodica

delle produttività e dei carichi di lavoro;l) convoca e presiede le riunioni dello staff di servizio;m) impartisce direttive ai responsabili degli Uffici relativamente ad eventi straordinari non previsti

negli strumenti di programmazione;n) garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance riferita

alle attività e ai servizi ad esso specificatamente assegnati.Art. 16

Responsabile di Servizio e/o di unità di progetto

1. Il Responsabile o il Funzionario eventualmente preposto a Servizio e/o Unità di progetto èresponsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e della gestione delle relative risorse, dellaconformità degli atti alle leggi, della qualità e della economicità della gestione.

Art. 17Mansioni individuali

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del profilo per il quale è stato assunto o allemansioni considerate equivalenti nell ambito della categoria di appartenenza prevista dai contratticollettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria immediatamente superiore che abbiasuccessivamente acquisito per effetto di procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni noncorrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.La descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria professionale secondo quanto previsto dalC.C.N.L. è quella risultante dalla deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 18 giugno 2004.

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Art. 18Dipendenza gerarchica Verifica dell'attività

1. Ai Responsabili di Settore è attribuita la responsabilità dei risultati delle attività svolte dal Settore edai Servizi che da essi dipendono, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati - inrelazione agli obiettivi - dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 19Attribuzione temporanea di mansioni superiori

1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato temporaneamente a svolgeremansioni proprie della categoria immediatamente superiore, nel rispetto dell art. 8 del C.C.N.L. 14settembre 2000 e s.m.i.:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabilifino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto conesclusione dell assenza per ferie, per la durata dell assenza.

2. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori, il dipendente ha diritto alla differenza tra iltrattamento economico iniziale previsto per l assunzione nel profilo rivestito e quello inizialecorrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la progressioneeconomica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.3. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dellestesse.4. L assegnazione di mansioni superiori è disposta con determinazione del Responsabile di Settorepresso cui il dipendente è incaricato, nell ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità.5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti dellemansioni stesse e lo svolgimento di tali attività senza il carattere della prevalenza.6. È di regola esclusa la mobilità verso mansioni inferiori salvo nei casi espressamente previsti dallalegge.7. L attribuzione di mansioni superiori può avere luogo solo se prevista nel piano triennale delfabbisogno del personale, come prescritto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 20Rapporto con l utenza

1. Ogni Responsabile di Settore, anche alla luce delle indicazioni di cui al D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150,è tenuto ad agevolare le relazioni tra il Comune ed i suoi utenti. A tal fine è tenuto a:

a) verificare che i documenti e gli atti siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro;b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le attività di front-office con

opportuni interventi di carattere organizzativo, formativo e di rinnovamento tecnologico dellastrumentazione.

c) sviluppare e articolare gli strumenti di comunicazione con l utenza utilizzando gli adeguatisistemi telefonici e telematici;

d) partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esternadell Ente;

e) valutare con cadenza periodica il grado di soddisfazione dell utenza nell ambito delle valutazionidi efficienza, economicità ed efficacia dell azione amministrativa in diretto contatto con glistrumenti del ciclo di gestione della performance.

f) individuare gli standard di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti, indiretta correlazione con gli strumenti del controllo interno.

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Art. 21Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Segretario previo specifico incarico del Sindaco ed ècomposto dai Responsabili di Settore e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, ove anch egli nonricopra l incarico di Responsabile di Settore.2. Il Comitato di direzione esercita le seguenti funzioni:

a) assicura la rispondenza complessiva dell attività dell Amministrazione Comunale agli obiettivi, aiprogrammi e alle direttive della Giunta Comunale, operando per il coordinamento dellestrutture organizzative e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delleprocedure di gestione amministrativa e finanziaria;

b) verifica periodicamente lo stato di avanzamento di obiettivi che, per loro natura, necessitanointerventi di Settori diversi, provvedendo alla supervisione ed al coordinamento dei Settoriinteressati.

c) provvede all impostazione ed alla verifica tecnica dei documenti di pianificazione strategica;d) esamina, se richiesto, esprimendo un parere alla Giunta, sulla relazione previsionale e

programmatica, il bilancio annuale e pluriennale, il programma pluriennale e l elenco annualedelle opere pubbliche, il piano esecutivo di gestione, il piano annuale delle assunzioni, leproposte di regolamento o le proposte di atti di indirizzo da adottarsi da parte del Consiglio e leproposte di direttiva da adottarsi da parte della Giunta, nonché tutte le proposte di successivavariazione ai predetti strumenti;

e) verifica il rispetto delle fasi del Ciclo di gestione della performance di cui all art. 27.3. Il Comitato di direzione viene convocato dal Segretario Generale sulla base di uno specifico ordinedel giorno.4. Il Sindaco può sempre convocare il Comitato. Alle riunioni del Comitato possono intervenire icomponenti della Giunta. In rapporto agli argomenti trattati possono essere invitati i responsabili deiservizi e i responsabili di enti partecipati dal Comune.5. Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale a cura del Segretario del Comitato sceltodal Presidente.

Art. 22Criteri generali per l affidamento degli incarichi dirigenziali

e di Posizioni Organizzative ed individuali

1. I Responsabili dei Settori sono nominati o revocati con atto del Sindaco.2. Il conferimento degli incarichi è effettuato sulla base della competenza professionale, dell esperienzadella capacità dimostrata, tenuto anche conto delle valutazioni annuali, in relazione alle esigenze diattuazione del piano generale di sviluppo, della programmazione triennale e annuale e degli obiettividefiniti dal piano esecutivo di gestione. Il conferimento delle nomine, di natura fiduciaria, vieneeffettuato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto integrativo aziendale, i quali sono oggetto diconcertazione ai sensi dell art. 16 comma 2 .C.C.N.L. 31 marzo1999.3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere revocati nei seguenti casi:

a) inosservanza delle direttive degli organi di governo;b) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati;c) risultati insufficienti della gestione;d) motivate esigenze organizzative.

4. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente deve essere certificato dallerisultanze del sistema di valutazione.5. Nel caso di grave inosservanza delle direttive degli Organi di governo dell Ente o di ripetutavalutazione negativa, la revoca dell incarico avviene previa contestazione e contraddittorio. Nei casi dimaggiore gravità l Ente può recedere dal rapporto di lavoro ai sensi della disciplina civilistica e della

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contrattazione collettiva. Indipendentemente dai casi che motivano la revoca, alla scadenza degliincarichi non sussiste alcun obbligo o correlativo diritto al rinnovo degli stessi.6. Le posizioni di responsabilità sono graduate tenendo conto di parametri comuni connessi allacollocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alla responsabilità gestionale interna edesterna.7. I singoli parametri sopra individuati sono scomposti in sottoparametri ai quali viene attribuito unpunteggio secondo una gerarchia di importanza relativa.8. I parametri, i sottoparametri ed i valori a essi attribuiti sono quelli riportati nell Allegato A . Lo stessoallegato illustra anche le modalità operative per la valutazione e il calcolo della corrispondenteindennità.

Art. 23Incarichi a contratto

1. L Amministrazione può affidare incarichi di Responsabili di Settore con contratti di lavoro a tempodeterminato, ai sensi dell art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.2. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del mandato delSindaco. L assunzione a tempo determinato viene deliberata con atto che definisce anche il trattamentoeconomico. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato, con unindennità ad personam commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, anche inrelazione alle condizioni di mercato relative alle specifiche professionalità.3. Al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all internodell Ente, possono essere stipulati contratti a termine di alte specializzazioni o funzionari del SettoreDirettivo, e anche per la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, ai sensi art. 110, comma2 del TUEL, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 24Requisiti per il conferimento dell incarico a tempo determinato

1. Gli incarichi di cui all art. 23 sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine allasussistenza delle condizioni previste dallo stesso art. e vengono attribuiti a persone che possiedano inecessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio, sia di eventuale iscrizione ad Albi Professionalirichiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.2. L Ente rende pubblica, in particolare attraverso il sito internet del Comune, in via ordinaria per almeno10 giorni consecutivi, la volontà di conferire eventuali incarichi. Gli interessati presentano appositadomanda, cui viene allegato un curriculum. Il Sindaco può sentirli in un colloquio.

Art. 25Stipulazione del contratto e suo contenuto

1. Alla stipulazione del contratto per gli incarichi di cui all art. 24 provvede il Sindaco.2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere inparticolare previsti:

a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;c) la previsione della facoltà di revoca dell incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di

interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo inragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ognipretesa dello stesso;

d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell incarico per il caso in cui le verificheeffettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi, previa

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valutazione negativa del Nucleo nel caso in cui gli venga conferita la responsabilità di unSettore; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscrittoall'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le suecontrodeduzioni; la decisione verrà posta in capo alla Giunta Comunale che la motiverà inordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzionipresentate dall'interessato; sarà inoltre fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento deldanno;

e) l entità del compenso;f) la durata dell incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima

consentita;g) l obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di

responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;h) l obbligo di rispettare tutti i vincoli di esclusività del rapporto previsti per i dipendenti pubblici,

considerato il suo rapporto di assunzione come lavoratore dipendente a tempo determinato;i) l eventuale conferimento di in carichi di responsabilità;j) la previsione della risoluzione del contratto in caso di dichiarazione di dissesto dell Ente e

qualora l Ente stesso venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.Art. 26

Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle struttureorganizzative dell'Ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi diResponsabile di Settore sono automaticamente prorogati per 2 mesi, fatta comunque salva la facoltàdel Sindaco neoeletto di procedere a eventuali modifiche espresse prima di tale termine.2. Per le stesse motivazioni, nel caso dei responsabili assunti con contratto a tempo determinato -secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel D. Lgs. n. 267/2000- è facoltà delSindaco neoeletto, di disporre affinché con gli stessi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2del precedente art. 23 e purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga stipulato uncontratto temporaneo per la continuazione dello svolgimento del loro precedente incarico per unmassimo di due mesi.

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PARTE SECONDAPROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 27Ciclo di gestione e piano della performance

1. Il ciclo di gestione della performance di cui all art. 3 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 prevede:a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agliutenti e ai destinatari dei servizi.

2. Nello specifico, il Comune sviluppa in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo dellaprogrammazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance:

definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondocomma dell art. 5 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, attraverso il Piano esecutivo di gestione(PEG) o il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) approvato dalla Giunta Comunale sulla base diquanto contenuto in atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale, quali ad esempio:Bilancio di previsione, Relazione Previsionale e Programmatica, Programmazione Triennale delFabbisogno di personale, Programmazione Triennale del Piano delle Opere Pubbliche;identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi in due specifiche modalità:a) Relazione previsionale e programmatica: analisi dei programmi e dei progetti conparticolare attenzione alle fonti di finanziamento;b) Piano esecutivo di gestione (PEG) o Piano degli Obiettivi (PDO): assegnazione delle risorseai settori, alle Unità Operative e agli uffici per la piena operatività gestionale;monitoraggio in corso di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici:a) 30 settembre di ciascun anno: nell ambito della deliberazione che verifica lo stato diattuazione dei programmi e dei progetti, attraverso appositi report e analisi da parte deiResponsabili dei servizi;b) 30 novembre di ciascun anno: nell ambito della deliberazione di assestamento generale albilancio dell esercizio in corso;misurazione della performance:a) organizzativa: attraverso il controllo di gestione di cui agli art. 196/198-bis del D. Lgs. n.267/2000. Si rimanda all'art. 33 per un maggiore dettaglio;b) individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato e disciplinato neiprincipi generali degli art. 30 e 31.utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti nazionali di lavoro e daiprincipi, tempi, modalità e fasi del sistema di valutazione di cui agli artt. 30 e 31 del presenteregolamento;rendicontazione: l attività viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione daapprovarsi entro il 30 aprile dell anno successivo. In tale sede viene dato atto delraggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunitàamministrata e degli indicatori relativi all efficienza, efficacia ed economicità dell azioneamministrativa. La fase del rendiconto e la relativa relazione vengono pubblicate, così comeogni fase del ciclo di gestione della performance sul sito internet del Comune, fatte salve diversee più specifiche attività informativa di volta in volta stabilite.

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3. Ogni fase del Ciclo di gestione della performance viene inserita nel sito istituzionaledell Amministrazione nella sezione denominata: Trasparenza, valutazione e merito .4. Alla luce dei commi precedenti e alla non diretta applicabilità dell'art. 10 del D. Lgs 29 ottobre 2009,n. 150 alle autonomie territoriali, il piano della performance del Comune è costituito dall'insieme deidocumenti programmatori attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 eprecisamente:

Relazione previsionale e programmatica;Bilancio pluriennale;Bilancio annuale di previsione;Programma triennale dei lavori pubblici;Programmazione triennale del fabbisogno di personale;Piano esecutivo di gestione o Piano degli Obiettivi.

Il piano esecutivo di gestione costituisce sviluppo del piano della performance. Il documento dovràquindi contenere gli obiettivi, le disponibilità di risorse umane e finanziarie suddivise per settori, gliindicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale comemeglio precisata dal presente regolamento.Il termine del 31 gennaio previsto dall'art. 10 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 ha un valore meramenteindicativo, in quanto le scadenze di dettaglio per gli Enti Locali sono previste dal D. Lgs. n. 267/2000 edagli eventuali termini di rinvio ministeriali in merito all'approvazione del bilancio di previsione e deirelativi allegati.L'approvazione del bilancio di previsione e degli allegati da parte del Consiglio Comunale e del PianoEsecutivo di Gestione da parte della Giunta Comunale costituiscono piena esecuzione in attuazione delD. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 e non è pertanto necessaria una specifica ed apposita deliberazionerelativa al piano della performance.Non si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 in quanto conriferimento all'attuale contenuto del D. Lgs. n. 267/2000 non può essere imputata ai dirigentiresponsabili dei servizi l eventuale mancata adozione ed approvazione degli strumenti programmatoricome sopra evidenziati.Al termine di ciascun esercizio, e precisamente nell'ambito dell'approvazione del rendiconto dellagestione che le Autonomie Territoriali approvano entro il 30 aprile dell'anno successivo, la GiuntaComunale analizza il grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale all'internodella relazione al rendiconto prevista dall'ordinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita especifica deliberazione, attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150.

Art. 28La trasparenza

1. L intera attività dell Ente si ispira a principio generale di trasparenza, esso costituisce, ai sensi dell art.117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate.2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazionesui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspettodell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per ilperseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svoltadagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi dibuon andamento e imparzialità.3. L Ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e valutazionedella performance, in primo luogo ai soggetti oggetto della valutazione, il cui coinvolgimento nel

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procedimento di valutazione è contenuto nel sistema di misurazione e valutazione della performanceapprovato dalla Giunta.4. Fermo quanto previsto all art. precedente sulla pubblicazione nell apposita sezione internetdenominata: Trasparenza, valutazione e merito di ogni fase del Ciclo di gestione della performance,l Ente individua nel dettaglio gli ulteriori documenti da inserire nell ambito della sempre maggioretrasparenza. Le indicazioni di cui all art. 11 comma 8 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 costituisconosuggerimenti per una migliore trasparenza. L individuazione del materiale da pubblicare è stabilito nelpiano della trasparenza.5. Rimane ferma la pubblicazione di documenti, atti e resoconti previsti da specifiche normative, qualiad esempio quelli relativi agli incarichi esterni e quelli relativi alla contrattazione integrativa decentrata.

Art. 29La programmazione

1. La programmazione intesa come processo di definizione:a) delle finalità da perseguire,b) dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità, degli strumenti

finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare si articola nelle seguenti fasi:pianificazione strategica -comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo

periodo e delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nel piano generale di sviluppo e nelpiano strategico;

programmazione pluriennale -comprende l elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale edella relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio pluriennale di esercizio e dellarelazione previsionale e programmatica;

programmazione annuale -attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e larelativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio annuale di esercizio;

programmazione operativa -(Piano Esecutivo di Gestione o Piano dettagliato degli obiettivi)definisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione;

2. Il PEG/PDO è articolato a livello di Settore o di altra struttura equiparata; viene predisposto da ciascunresponsabile di settore e trasmesso alla Giunta per l approvazione.3. Il PEG/PDO approvato dalla Giunta è assegnato, per la parte di competenza, ai Responsabili deiSettori; in caso di gravi ritardi o inadempienze nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, ilResponsabile di Settore può proporre alla Giunta una modifica al PEG/PDO;

Art. 30I soggetti del processo di programmazione e controllo

1. Il Sindaco e la Giunta, sulla base delle indicazioni programmatiche espresse dal Consiglio e secondole rispettive competenze:

a) aggiornano annualmente, sulla base dei risultati della revisione periodica e consuntiva, gliindirizzi strategici pluriennali;

b) definiscono gli obiettivi per ogni settore ed assegnano, attraverso il PEG/PDO, le risorsenecessarie per la loro realizzazione;

c) valutano, periodicamente e alla fine di ogni esercizio, il grado di realizzazione degli obiettivifissati in rapporto alle risorse impiegate per il loro conseguimento;

d) riferiscono al Consiglio in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati in sede diprogrammazione;

e) controllano periodicamente i risultati ottenuti attraverso gestioni diverse da quella in economiaal fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l imparzialità ed ilbuon andamento dell azione amministrativa;

2. I Responsabili di Settore, con il supporto dei Responsabili dei Servizi:a) elaborano la proposta dettagliata di obiettivi da inserire nel PEG/PDO;

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b) valutano periodicamente il grado di realizzazione degli obiettivi fissati a livello di settore e ilconseguente utilizzo delle risorse;

Art. 31Valutazione dei Responsabili di Settore

1. La valutazione dei Responsabili di Settore ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati,i risultati conseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati ed è finalizzata:

a) alla gestione degli istituti contrattuali;b) alla formulazione di proposte di mobilità dei responsabili;

2. La valutazione dei Responsabili di Settore è comunicata dal Sindaco su proposta dell apposito Nucleodi Valutazione;3. Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati dei criteri e deiparametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di controdedurre sulla proposta divalutazione prima della sua trasmissione al Sindaco.4. I tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei Responsabili di Settore, e degli incaricatiassunti con contratto a tempo determinato è individuata nel Regolamento appositamente adottato aisensi dell art. 7 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 che costituisce parte integrante del presenteRegolamento sull Ordinamento generale degli uffici e dei servizi. (allegato B )

Art. 32Valutazione dei dipendenti

1. La valutazione dei dipendenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati, i risultaticonseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati.2. La valutazione dei dipendenti è effettuata dai singoli Responsabili di Settore.3. Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati dei criteri e deiparametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di controdedurre sulla proposta divalutazione.4. I tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei dipendenti sono individuati nell'appositametodologia allegata che costituisce parte integrante del presente Regolamento sull Ordinamento degliuffici e dei servizi. (Allegato B )

Art. 33Il sistema dei controlli interni

1. Nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, il sistema dei controlli internicontinua ad essere disciplinato dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.2. Il sistema dei controlli interni è così dettagliato:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: si attua attraverso il rilascio del parere tecnicoe del visto di regolarità contabile sugli atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Siattua altresì con la firma definitiva sulla determinazione di impegno di spesa adottata dalResponsabile del servizio. Consiste nella verifica della regolarità amministrativa e contabile, dellalegittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

b) Controllo di gestione: l'obiettivo è quello di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicitàdell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, ilrapporto tra costi e risultati. Il controllo di gestione adottato dal Comune costituisce pienoadeguamento al principio della performance organizzativa previsto dal D. Lgs 29 ottobre 2009,n. 150 ed è disciplinato, oltre che dagli art. 196-198 bis del D. Lgs. n. 267/2000, anche dalregolamento di contabilità che ne individua strumenti e metodologie specifiche;

c) Controllo strategico: si riferisce alla verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede diattuazione dei piani, dei programmi ed altri strumenti di natura politica, in termini di

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congruenza tra i risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; il documento principale è costituitodalla Relazione previsionale e programmatica, è prevista una verifica nel corso dell'anno ai sensidell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e la conclusione si definisce con l'analisi sul raggiungimentodei programmi e dei progetti da parte della Giunta comunale in sede di rendiconto dellagestione;

d) Valutazione delle prestazioni del personale e dei responsabili dei servizi: secondo gli strumenti ele metodologie così come indicati dagli artt. 31 e 32.

3. L'Ente Locale potrà stipulare accordi o convenzione con altri enti locali per l'effettuazione dei controllidi cui al presente art..

Art. 34Nucleo di Valutazione interno

1. Ai sensi del vigente art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità direttadell'art. 14 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 alle Autonomie Territoriali, è individuato un Nucleo diValutazione con le seguenti finalità:

Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa aisensi dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31-3-1999;Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili deiservizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D Lgs. 150/2009;Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 27 del presente regolamento;Collaborazione con l'Amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramentoorganizzativo e gestionale dell'Ente Locale;

2. Il Nucleo di Valutazione è composto da numero tre componenti, nominati dal Sindaco sulla base dellapresentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso, uno dei quali vienenominato presidente. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001.Può essere nominata anche una società di professionisti al cui interno sono presenti le professionalitàaventi i requisiti di cui al presente art..3. I membri del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro delNucleo di Valutazione, nell ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspettigiuridici ed economici del personale degli Enti Locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;Vista la ridotta dimensione dell Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività,possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano adaltri Nuclei o Organismi indipendenti di valutazione in diverse Amministrazioni;

4. L'importo da corrispondere ai membri del Nucleo di Valutazione è stabilito dal Sindaco nelprovvedimento di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'Ente con apposita determinazionedirigenziale. La durata del Nucleo è coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca.5. Il Nucleo di Valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide amaggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del Nucleoe dirige i lavori della seduta.6. Il Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio del Personale assicura le risorse umane eorganizzative necessarie al funzionamento del Nucleo di Valutazione.7. È facoltà dell'Amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del Nucleodi Valutazione, a integrazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

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PARTE TERZAASPETTI OPERATIVI E GESTIONALI

Art. 35Le determinazioni

1. Gli atti amministrativi, non diversamente disciplinati, di competenza dei Responsabili dei Settorinominati ai sensi dell art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario assumono la denominazione dideterminazioni.2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti ilprovvedimento amministrativo formandosi sui presupposti di diritto e di fatto ad essa connaturati. Essadeve pertanto essere costituita di una premessa, recante la motivazioni, e di una parte dispositiva.3. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa deve essere sottoposta aldirigente del settore finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria il quale ha natura di atto di controllo.4. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizionedel visto di cui al comma 3.5. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare e sono conservate presso ilservizio segreteria.6. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione.

Art. 36Le deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta sono predisposte dai Responsabili dei Servizinominati ai sensi dell art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 anche secondo le direttive e gli indirizzi degliorgani politici. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo va acquisito il pareredi regolarità tecnica del dirigente competente. Nell ipotesi in cui l atto comporti riflessi diretti o indirettisulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, va apposto anche il parere diregolarità contabile del dirigente dei servizi finanziari. Alle proposte di deliberazione consiliari si applicala medesima procedura prevista per gli atti di Giunta, fermo restando che la proposta può essereavanzata anche da ogni singolo consigliere.

Art. 37Pareri e il visto contabile

1. Pareri di cui all art. 12 del T.U. L.R. n. 30/2000 degli Enti Locali devono essere resi di norma entro tregiorni dalla data in cui sono richiesti.2. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del settorefinanziario di norma entro tre giorni dalla trasmissione dell atto, qualora ragioni di urgenza nonrichiedano un termine più breve.

LA MOBILITÀ

Art. 38Mobilità interna

1. Per ragioni d'ufficio qualsiasi dipendente può essere assegnato ad altro settore o ad altro servizioall interno dello stesso settore, anche temporaneamente.

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2. Al trasferimento in altro settore provvede il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili dei Settoriinteressati.3. Al trasferimento in altro Ufficio o Servizio all interno della stesso settore provvede il responsabile delsettore, sentito il Segretario.4. Ciascun dipendente può richiedere l'assegnazione ad altro settore o servizio per svolgere mansioni dianalogo contenuto professionale.5. In caso di più richieste, il trasferimento può essere disposto tenendo conto dei criteri previsti dalcontratto collettivo e inoltre dei seguenti, da valutarsi comunque in funzione delle prioritarie esigenzeorganizzative e funzionale dell Ente:

a) motivi di salute;b) motivi familiari;c) incompatibilità ambientale.

6. La mobilità a richiesta tra Settori diversi è concessa dal Segretario Comunale, sentiti i Responsabili deisettori interessati, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio del settore diappartenenza e con le assegnazioni di risorse del PEG/PDO;7. Nel caso in cui vi sia un posto vacante in pianta organica, l Ente prima di procedere ad espletare leprocedure per l accesso, tramite il Segretario, può verificare se tra il personale dell Ente vi sia qualcunointeressato a ricoprire il posto disponibile in pianta organica.

Art. 39Mobilità esterna

1. L amministrazione, per ricoprire posti vacanti in organico, è tenuta in via prioritaria ad attivare leprocedure di mobilità. L istituto della mobilità consiste nel passaggio diretto di dipendenti appartenentialla stessa categoria in servizio presso altre amministrazioni dello stesso comparto che faccianodomanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell Amministrazione diappartenenza. Il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ed è adottato nell ambito dellaprogrammazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. Il bando di mobilità vienepubblicato nel sito internet e all albo pretorio del comune.2. Le domande devono essere presentate entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando dimobilità. Le domande devono contenere i dati personali, la Pubblica Amministrazione presso cui sipresta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale,l anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento, i titoli di studioposseduti ed un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attivitàeffettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati. Ad esse deve essere allegata l autorizzazioneda parte della Amministrazione di provenienza. Esse sono esaminate, per verificarne la ammissibilità, dalresponsabile dal Settore interessato, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo le eventualiintegrazioni e/o correzioni necessarie. Non vengono prese in considerazione le domande presentateprecedentemente.3. Il Segretario Generale convoca i soggetti che hanno presentato le domande ritenute ammissibili perun colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere e l accertamento delleprincipali caratteristiche psico-attitudinali ai fini del migliore inserimento nell attività lavorativa.4. La Commissione presieduta dal Segretario, costituita dal responsabile AA.GG. e Personale, e da unmassimo di altri due responsabili scelti dallo stesso Segretario, oltre a un dipendente scelto dalpresidente in funzione di segretario verbalizzante, formula una graduatoria in centesimi, sulla base deiseguenti criteri:

a) esperienza acquisita, indicata nel curriculum presentato, da valutare con specifico riferimentoall effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali è prevista l utilizzazionenell Ente: fino ad un massimo di punti 25.

b) esiti del colloquio svolto valutabile fino a punti 45;c) posizione di progressione economica posseduta valutabile, fino ad un massimo di punti 30 per i

dipendenti inquadrati nella posizione iniziale e con un punteggio inferiore per i dipendenti

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inquadrati nelle successive posizioni di progressione orizzontale: in quest ultimo caso ilpunteggio è determinato dividendo i 30 punti per il numero di progressioni possibili nellacategoria di inquadramento e detraendo dai 30 punti il punteggio delle successive posizioni disviluppo della progressione economica posseduta.

5. Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a punti 70 nonsi procederà a nessuna assunzione per mobilità volontaria.

Art. 40Mobilità volontaria in uscita

1. La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa al dipendente che ne abbia fatto richiesta,previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile di Settore al quale sia funzionalmenteassegnato il richiedente, del Segretario se apicale, e del nulla osta dell Amministrazione ricevente.

Art. 41Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoria

1. La mobilità è volontaria quando, avendo l Amministrazione deciso di coprire un posto con personaleinterno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidatiinterni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

Art. 42Mobilità interna definitiva

1. Alla mobilità interna a carattere definitivo all interno dello stesso settore provvede il Responsabile diSettore e tra i diversi settori provvede, sentiti i Responsabili di Settore, il Segretario, in conformità aicriteri stabiliti al precedente art..2. I provvedimenti sono comunicati ai Servizi Personale e Finanziario per i conseguenti adempimenti delquadro di assegnazione del personale in servizio.

Art. 43Mobilità interna temporanea

1. Alla mobilità interna temporanea, tra diversi Settori, provvede sempre il Segretario Comunale sentiti iResponsabili dei Settori interessati.2. Alla mobilità interna temporanea tra diversi Servizi dello stesso Settore, provvede con proprio attodatoriale, il Responsabile del Settore.3. Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione al Servizio Personale e, perquelli di cui al comma 2, al Segretario Comunale.4. La mobilità di cui al presente art. può essere attivata per far fronte a eccezionali carichi di lavoro, oalla straordinarietà di particolari adempimenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 44Criteri di gestione delle risorse umane

1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e dellecompetenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimentodei dipendenti.

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2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché leresponsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale e a garantiremaggiore produttività.

Art. 45Incentivazione e valutazione del personale

1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degliobiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta apromuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutturedell'Ente.2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi ditrasparenza e pubblicità.

Art. 46Formazione del personale

1. La formazione e l aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di caratterepermanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.2. L ammontare delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività formative del personale, nelrispetto delle effettive capacità di bilancio verrà determinata in osservanza delle norme di legge econtrattuali.3. Il Servizio Personale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili diSettore, il Piano di Formazione dei dipendenti che dovrà essere contrattato nelle sue linee generali conle Rappresentanze Sindacali. Il Piano di Formazione farà parte del PEG.4. In assenza del Piano di Formazione, la partecipazione a congressi, convegni, corsi o seminari diaggiornamento e/o formazione professionale è autorizzata dai Responsabili di Settore.5. La partecipazione dei Responsabili di Settore è autorizzata dal Segretario Comunale.

Art. 47Viaggi e missioni dei dipendenti

1. Il Segretario Comunale autorizza le missioni dei Responsabili di Settore e questi ultimi quelle deidipendenti incardinati nella propria struttura.2. Alla liquidazione del rimborso spese spettanti provvede il Responsabile di Settore al quale è statoaffidato il budget sulla base delle tabelle presentate e con le modalità indicate di seguito: è consentitoai dipendenti l utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, soloquando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risultieccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario rispetto a quelloche deriverebbe all impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici daimpiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente il rimborso dellespese effettivamente sostenute, in base alle vigenti disposizioni in materia.3. Per i soli casi in cui l utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più vantaggioso perl Amministrazione, potranno prevedersi forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenutiche, però, dovranno tenere conto degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto il Comune per le solespese di trasporto, anche nell ipotesi di utilizzo di automezzo dell Ente.4. Tali spese, solo qualora fosse stato possibile il ricorso al mezzo di trasporto pubblico, non potrannosuperare l ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso. È demandato aiResponsabili dei Servizi il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importidovuti.

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Art. 48Rapporti con l utenza e qualità dei servizi

1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadinidevono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorarela qualità dei servizi.2. L attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsiobiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabilidi Settore.

Art. 49Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto delladistinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi deidipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza dielevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione deiconflitti.3. I Responsabili di Settore, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacaliinformando e coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali, e si attivano per il rispetto degli istituti dellacontrattazione e concertazione nelle materie stabilite dalle norme contrattuali.4. La delegazione trattante di parte pubblica è nominata dal Sindaco tra i Responsabili di Settore, ilquale individua il Presidente che può essere il Segretario Generale.

Art. 50Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento diresponsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessiall'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, acondizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura delprocedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento e che la scelta dellostesso sarà effettuata dall Ente su proposta del dipendente, ritenendosi in ogni caso necessario ilconsenso dello stesso. A tal fine il dipendente informa subito l Ente della apertura di un procedimentodi responsabilità civile o penale, proponendo nel contempo il legale di propria fiducia; su tale richiestala Giunta delibererà motivatamente. Per i procedimenti di responsabilità amministrativa il dipendente hadiritto al rimborso delle spese legali solo a seguito di sentenza definitiva di proscioglimento.2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Enterichiederà al dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.3. L Ente anche a tutela dei propri interessi stipulerà polizza assicurativa a copertura della responsabilitàcivile dei dipendenti, Responsabili di Settore.

Art. 51Orario di lavoro

1. È riservata al Sindaco la determinazione dell orario di servizio, nel rispetto del vincolo dellacomunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

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Art. 52Responsabilità

1. I Responsabili di Settore sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti digoverno del Comune, nonché dell'attività gestionale di loro competenza.2. Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svoltadalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.3. I Responsabili di Settore assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnatoal servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti dellePubbliche Amministrazioni.4. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimentodelle attività nel luogo di lavoro.5. Ogni dipendente è responsabile, in relazione alla categoria di appartenenza, delle mansioni assegnatee delle prestazioni rese, dei risultati ottenuti dall unità organizzativa nella quale è inserito o di cui èResponsabile.6. Salvo quanto previsto in materia di incompatibilità e ferma restando la definizione dei doveri deidipendenti, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dalla Legge e daicontratti collettivi di lavoro.7. Qualora, nell esercizio delle sue funzioni o mansioni, il dipendente in posizione subordinata rilevidifficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartitegli dal superiore gerarchico, perl organizzazione o lo svolgimento dei compiti assegnatigli, deve riferirne al Responsabile del Servizio dicompetenza nonché, se del caso, al Segretario Generale e al Sindaco, eventualmente formulando leproposte, a suo avviso opportune, per rimuovere le riscontrate difficoltà od inconveniente.

Art. 53Part-time

1. I posti part-time, previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta, non possono comunqueessere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizionicontrattuali.2. Salvo quanto previsto dal comma successivo, il rapporto di lavoro del dipendente comunale èautomaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dallapresentazione della relativa richiesta formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.3. Il Responsabile del servizio personale, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell Entee alla disciplina normativa unitamente all'A. C.:

a) formalizza l avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non

superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell organizzazionedell Ente;

c) nega con provvedimento motivato la trasformazione quando l attività di lavoro che si intendesvolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso il Comune o in concorrenza con essa,determini comunque conflitto di interessi con tale attività.

4. Le modalità orarie delle prestazioni lavorative devono essere definite, nell ambito dell orario diservizio, preferibilmente in maniera consensuale, per contemperare le esigenze di funzionalità dei servizie quelle individuali del lavoratore. Qualora l articolazione oraria proposta dallo stesso possa comportaredisfunzioni ai servizi, non risolvibili durante la fase del differimento, il dipendente è invitato a modificareil regime orario proposto, conformemente a motivate esigenze definite dall Amministrazione, pena lanon accoglibilità della richiesta di part-time.5. Il rapporto di lavoro a part-time non può essere costituito per i Vigili Urbani.

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6. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento il lavoro a tempo parziale vienedisciplinato dalle vigenti norme di legge e dal C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni edelle Autonomie Locali.

Art. 54Incompatibilità cumulo impieghi e incarichi

1. Al personale, fatto salvi i dipendenti con contratto a tempo parziale pari o al di sotto del 50%, è fattodivieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo.2. Allo stesso personale è vietato svolgere incarichi retribuiti presso altre pubbliche amministrazioni,società o persone fisiche, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, secondo quanto stabilitodall art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.3. L Amministrazione può altresì autorizzare incarichi conferiti al dipendente da società, anche senzascopo di lucro, verificando le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in essere conl Ente.4. L autorizzazione deve essere richiesta dal dipendente interessato al Responsabile di Settore o alSegretario se Responsabile di Settore.5. L'autorizzazione nei confronti dei Responsabili di Settore è rilasciata dal Segretario Generale e neiconfronti di quest ultimo è rilasciata dal Sindaco.6. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve permanere per tutto ilperiodo in cui siano svolte le attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.7. La richiesta del dipendente deve contenere una dettagliata descrizione della tipologia di prestazionerichiesta, la durata, l impegno previsto e il compenso proposto o concordato.8. Sono fatte salve per i dipendenti a tempo parziale le norme stabilite dai C.C.N.L. vigenti e dalledisposizioni legislative in vigore.9. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta entrotrenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.10. L amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimentodella Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente art..11. I compensi percepiti a seguito di attività autorizzate ai sensi dei commi precedenti devono esserecomunicate all Ufficio personale che provvede ei successivi adempimenti di legge.

Art. 55Ferie, permessi ed aspettative

1. Compete ai Responsabili di Settore, nell ambito delle strutture cui sono preposti, la concessione diferie secondo l apposita pianificazione, di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché di disporre lemodalità dei relativi recuperi. La concessione delle ferie deve essere preventivamente concordata,nell ambito della specifica programmazione, con il Segretario Generale.2. Il Responsabile del Settore personale è competente in materia di assenze per malattia o per infortuni,astensioni per maternità, aspettative. Per i Responsabili di Settore provvede direttamente il SegretarioGenerale.

Art. 56Provvedimenti disciplinari

1. Si rimanda all'apposito regolamento dei procedimenti disciplinari che si allega al presente atto performarne parte integrante e sostanziale. (Allegato E ).

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Art. 57Datore di lavoro Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione interno

1. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina tra i Responsabili di Settore il Datore di Lavoro perl esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni edintegrazioni.2. A tal fine, al Responsabile nominato spettano tutti i connessi poteri gestionali e provvederàall assolvimento di tutti gli obblighi normativi e, in ragione strumentale, anche mediante disposizioniimpartite ai Responsabili dei Settori interessati che saranno tenuti ad ogni conseguente adempimentoamministrativo, contabile e finanziario.3. Il Sindaco nomina il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno.

Art. 58Relazioni con le organizzazioni sindacali

1. Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilitàdell Amministrazione e dei sindacati, con l obiettivo di contemperare l interesse dei dipendenti almiglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l esigenza di incrementare emantenere elevata l efficienza dell attività amministrativa e l efficacia dei servizi erogati alla collettività.2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza con il Sindaco, la Giunta, ed il Segretario Generale e iResponsabili, nel quadro di una corretta distinzione di ruoli tra organi politici e dirigenza, articolandosinei seguenti modelli relazionali, secondo il principio di pari dignità tra le organizzazioni sindacali:contrattazione collettiva decentrata;

a) concertazione;b) informazione.

3. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione collettiva diente, nell ambito delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme vigenti.

Art. 59Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chilavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le relative competenze, il Comitato per lePari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.2. Il Comitato unico è composto da sei componenti, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative del personale comunale, e tre designati dal Sindaco. È nominato dalSindaco che provvede a designare il Presidente ed opera con la Consigliera o il Consigliere Nazionale diparità ed in conformità alla direttiva emanata in materia di concerto dal Dipartimento della funzionepubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.3. Il Comitato unico ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale del Comune e, susegnalazione degli interessati, può richiedere informazioni e proporre soluzioni in ordine:

a) alla consistenza degli organici ed agli sviluppi di carriera esistenti;b) all accesso, all organizzazione ed alle modalità di svolgimento di percorsi formativi e di

aggiornamento professionale;c) al perseguimento di un effettivo equilibrio delle posizioni funzionali a parità di requisiti

professionali, nell attribuzione di incarichi e funzioni di migliore qualità;d) alla garanzia di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;e) alla rilevazione, al contrasto e all eliminazione di ogni situazioni persecutorie, forma di violenza

morale o psichica all interno del Comune.4. Il Comitato unico può proporre all Amministrazione particolari soluzioni organizzative in ordineall attivazione di azioni positive che:

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a) mirino a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti;b) eliminino le eventuali discriminazioni esistenti su percorsi professionali;c) favoriscano la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza

dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero dellamotivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo;

5. Il Comitato unico relaziona almeno una volta all anno al Sindaco, sulle condizioni oggettive in cui sitrovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione,alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed allaprevedibilità di rischi specifici per la donna, con particolare riguardo alle situazioni di lavoro chepossano presentare rischi per la salute.6. Il Comitato unico dispone del supporto tecnico logistico dell Amministrazione. In sede dicontrattazione decentrata sono determinati i permessi retribuiti per la presenza alle riunioni e perl espletamento della propria attività da parte delle componenti del Comitato, nonché le risorsenecessarie al funzionamento del medesimo.

Art. 60Norme finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia diorganizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale ove in conflitto conle norme in esso contenuto.

Art. 61Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prenderevisione in qualsiasi momento..2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Settore e alle Rappresentanze Sindacali.

Art. 62Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, daparte della Giunta Comunale.

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ALLEGATO ADOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA PROFILO POSTIPREVISTI

POSTICOPERTI

POSTIVACANTI

D3 FUNZIONARIO:AMMINISTRATIVO 1 0 1CONTABILE 1 0 1TECNICO 1 1 0

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO:ATTIVITA AMMINISTRATIVE 4 3 1CONTABILE 2 0 2RESPONSABILE DEISERVIZI DIPOLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 1 1 0SPECIALISTA DI VIGILANZA 2 1 1ATTIVITÀ TECNICHE 2 0 2ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0

C ISTRUTTORE:AMMINISTRATIVO 14 10 5CONTABILE 4 2 2AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 4 2 2TECNICO 4 3 1

B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE:AMMINISTRATIVO 2 2 0AUTISTA MEZZI PESANTI 4 0 4CAPO SQUADRA MANUTENZIONE 1 0 1CAPO SQUADRA ARREDO URBANO 1 0 1

B ESECUTORE:AMMINISTRATIVO 22 10 12TECNICO 6 6 0AUSILIARE DEL TRAFFICO 2 0 2

A OPERATORE:TECNICO + AMMINISTRATIVO 18 16 2

TOTALE 97 58 39

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ALLEGATO BMODELLO ORGANIZZATIVO

SETTORI SERVIZI1°

SEGRETERIA ECONOMICOE TRIBUTI 1

1° Affari generali e contratti2° Personale3° Servizi socio-assistenziali4° Contabilità e bilancio5° Entrate

2°TECNICO

1° Urbanistica ed edilizia2° OO.PP., patrimonio ed espropriazioni3° Manutenzione e verde pubblico4° Servizi e rete, ambiente e sanità, protezione civile e d informatico

3°POLIZIA MUNICIPALE

E SERVIZI AI CITTADINI

1° polizia Municipale2° Attività produttive e SUAP3° Cimitero e mattatoio4° Demografici e contenzioso5° Turismo, sport, spettacolo, cultura e pubblica istruzione

ALLEGATO B1MODELLO ORGANIZZATIVO

SETTORE CAT.D3

CAT.D1

CAT.C

CAT.B3

CAT.B

CAT.A

POSTICOPERTI

POSTIVACANTI

POSTITOTALI

1°SEGRETERIA ECONOMICO

E TRIBUTI

0 3 5 2 7 4 21 14 35

2°TECNICO

1 0 3 0 5 7 16 11 27

3°POLIZIA MUNICIPALE

E SERVIZI AI CITTADINI

0 3 9 0 4 5 21 14 35

TOTALI 1 6 17 2 16 16 58 39 97

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ALLEGATO "CGRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SCHEDA DI GRADUAZIONE

CODICE

PARAMETRO

PESO

PARAMETRO

CODICE

SOTTOPARAMETRO

PESO

PARAMETRO

%VALUTAZIONESOTTO-

PARAMETRO(O-100)[A]

%SOTTO-

PARAMETROATTRIBUITA

[B]

%TOTALEATTRIBUITO

ALPARAMETRO

[C]

A Collocazionenella struttura

30,00% A1 Responsabilità in capo alServizio

40,00%A2 Responsabilità di gestione

risorse finanziarie delcontesto del bilancio e delbudget (*)

40,00%

A3 Responsabilità diretta digestione degli uffici

20,00%B Complessità

organizzativa40,00% B1 Capacità organizzativa 33,33%

B2 Esigenze progettuali (piani,obiettivi, )

26,67%B3 Complessità normativa 13,33%B4 Numero dipendenti

operanti nel servizio13,33%

B5 Rapporti con organi politici 13,33%C Responsabilità

gestionaliinterne edesterne

30,00% C1 Rapporti con utenti esterni 30,00%C2 Capacità di iniziativa e di

individuare, richiedere esviluppare propri spazi diautonomia

30,00%

C3 Responsabilità di gestionee sviluppo dei collaboratori(dimensione istituzionale edi valorizzazione dellerisorse umane)

25,00%

C4 Responsabilità diprocedimento

15,00%% TOTALE ATTRIBUITA [D]

INDENNITÀ DI POSIZIONE CORRISPONDENTE [E]

(*) La valutazione percentuale da attribuire per questa voce va graduata fra i responsabili in mododirettamente proporzionale all'ammontare del budget effettivo a loro rispettivamente attribuito.(**) La valutazione percentuale da attribuire per questa voce va graduata fra i responsabili in mododirettamente proporzionale al numero dei dipendenti effettivamente assegnati alla loro Settore dirispettiva competenza.

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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E CALCOLO DELLA RELATIVA INDENNITÀPER LE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORI ORGANIZZATIVI.

I parametri e i sottoparametri del presente Regolamento sono individuati nella scheda di graduazione dicui sopra. Nella stessa scheda sono altresì definiti i pesi percentuali a essi attribuiti.Per la valutazione si procede nel modo seguente:

a) si attribuisce una valutazione percentuale (da 0% a 100%) per ciascun sottoparametro (colonna[A] della scheda);

b) si calcola quindi la corrispondente % assoluta per ciascuno di detti sottoparametri (colonna [B]della scheda), che si ottiene a partire dalla proporzione:

{valutaz. % sottoparametro [A]} : 100 = (valutaz. % sottoparametro attribuita [B]) : (peso sottoparametro)da cui si ottiene:

{valutaz. % sottoparametro attribuita [B]} = (valutaz. % sottoparametro [A] x ( ) peso sottoparametro)100

c) per ciascun parametro, si sommano le percentuali dei relativi sottoparametri {colonna [B] dellascheda} e si riporta quindi tale somma al peso percentuale assegnate al parametro stesso; ciò siottiene a partire dalla proporzione:

{(% totale attribuita [C]) : (peso parametro) = (somma % attribuite [B])} : 100da cui si ottiene:

{% totale attribuita [C]} = (somma % attribuite [B] x (peso sottoparametro)100

d) la percentuale totale attribuita (cella [D] della scheda) si ottiene quindi come semplice sommadelle percentuali ottenute per i singoli parametri (colonna [C] della scheda);

e) l'indennità di posizione corrispondente (cella [E] della scheda) si determina, infine, applicando lapercentuale totale attribuita (cella [D] della scheda) all'importo massimo previsto per l'indennitàstessa:

{indennità attribuita [E]} = (% totale attribuita [D] x (indennità massima)100

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ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E CALCOLO DELLA RELATIVA INDENNITÀPER LE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORI ORGANIZZATIVI.

La scheda che segue riporta un esempio di attribuzione del punteggio e di calcolo dell'indennità corrispondente(l'indennità massima ipotizzata nell'esempio è pari ad 12.911,42).

CODICE

PARAMETRO

PESO

PARAMETRO

CODICE

SOTTOPARAMETRO

PESO

PARAMETRO

%VALUTAZIONESOTTO-

PARAMETRO(0-100)[A]

%SOTTO-

PARAMETROATTRIBUITA

[B]

%TOTALEATTRIBUITO

ALPARAMETRO

[C]

A Collocazionenella struttura

30,00% A1 Responsabilità in capo alServizio

40,00% 75,00% 30,00% 21%A2 Responsabilità di gestione

risorse finanziarie delcontesto del bilancio e delbudget (*)

40,00% 50,00% 30,00%

A3 Responsabilità diretta digestione degli uffici

20,00% 100,00%B Complessità

organizzativa40,00% B1 Capacità organizzativa 33,33% 90,00% 30,00% 26,67%

B2 Esigenze progettuali (piani,obiettivi, )

26,67% 45,00% 12,00%B3 Complessità normativa 13,33% 50,00% 6,67%B4 Numero dipendenti

operanti nel servizio13,33% 60,00% 8,00%

B5 Rapporti con organi politici 13,33% 75,00% 10,00%C Responsabilità

gestionaliinterne edesterne

30,00% C1 Rapporti con utenti esterni 30,00% 20,00% 6,00% 17,33%C2 Capacità di iniziativa e di

individuare, richiedere esviluppare propri spazi diautonomia

30,00% 80,00% 24,00%

C3 Responsabilità di gestionee sviluppo dei collaboratori(dimensione istituzionale edi valorizzazione dellerisorse umane)

25,00% 75,00% 18,75%

C4 Responsabilità diprocedimento

15,00% 60,00% 9,00%% TOTALE ATTRIBUITA [D] 65,00%

INDENNITÀ DI POSIZIONE CORRISPONDENTE [E] 8.392,42Schema dì calcolo:Sottoparametro A1 (peso percentuale del 75.00%: sesta colonna della scheda)= valore attribuito dal valutatore;= (75.00 x 40.00) / 100 = 3000 / 100 = 30.00%(analogamente per tutti gli altri sottoparametri)Parametro A (peso percentuale del 30.00%: terza colonna della scheda)= {30.00 + 20.00 + 20.00) x 30.00} / 100 = (70.00 x 30.00) / 100 = 2100 / 100 = 21.00%(analogamente per tutti gli altri parametri)% totale attribuita (somma delle percentuali dei parametri: colonna [C] della scheda)= 21.00 + 26.67+17.33 = 65.00%Indennità di posizione da attribuire (sull'indennità massima ipotizzata: \max = 12.911,42)= {[D] x Imax} / 100 = (65.00 x 12.911,42) / 100 = 8.392,42

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ALLEGATO DSISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

INTRODUZIONE

PREMESSAL adozione di un sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individualederiva dalla necessità di corrispondere a specifiche disposizioni normative, nonché dall esigenza didotare l Ente di un nuovo sistema di gestione delle risorse umane e finanziarie, in attuazione deldisposto del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150.A questo proposito, al fine di produrre un miglioramento tangibile e garantire una trasparenza deirisultati, il D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 prevede l'introduzione di un ciclo di gestione dellaperformance, attraverso il quale le Amministrazione devono inquadrare la loro azione attraverso ilpassaggio da una logica dei mezzi (input) ad una dei risultati (output ed outcome).Il ciclo di gestione della performance (disciplinato dal Capo II- Titolo II della legge 150/2009) si articolanelle seguenti fasi:

programmazione;pianificazione;monitoraggio;

valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.Il percorso semplificato, sotteso a tale ciclo, prevede una fase di definizione e assegnazione degliobiettivi contenente i valori attesi di risultato con i rispettivi indicatori, una fase di assegnazione dellerisorse necessarie, una misurazione e valutazione della performance (intesa come somma dicomportamenti e risultati del personale) con la conseguente erogazione di incentivi economiciconseguenti alle valutazioni.È utile avere presenti i principi generali cui il sistema di misurazione e valutazione della performance siispira.Come delineato di numerose disposizioni (D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, C.C.N.L. del comparto AutonomieLocali), i principi ispiratori sono i seguenti:

valorizzazione del merito, dell'impegno e della produttività di ciascun dipendente;trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;partecipazione al procedimento della persona sottoposta a valutazione;diffusione della cultura della partecipazione, quale presupposto all'orientamento al risultato, alposto della cultura dell'adempimento, per accrescere il senso di responsabilità e l'iniziativaindividuale;migliore qualità complessiva dei servizi forniti;migliore impiego delle risorse umane;cura della formazione e dello sviluppo professionale del personale, garantendo pari opportunitàalle lavoratrici e ai lavoratori.

RIFERIMENTI NORMATIVIL'art. 1, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che le norme del Decreto Legislativosi applichino ai dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 [...] (gli Enti Locali sono inclusi tra le Amministrazioni di cui all'art. 2 comma 2).L'art. 7, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto un articolato sistema divalutazione della performance, stabilendo che Le Amministrazioni Pubbliche valutano annualmente la

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performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema dimisurazione e valutazione della performance.L'art. 9, secondo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che La misurazione e lavalutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla basedel sistema di cui all'art. 7 e collegate:a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, allecompetenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi .L'art. 20, primo e secondo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che Gli strumenti perpremiare il merito e le professionalità sono: a) il bonus annuale delle eccellenze [rif. art. 21]; b) il premioannuale per l'innovazione [rif. art. 22]; c) le progressioni economiche [rif. art. 23]; d) le progressioni dicarriera [rif. art. 24]; e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità [rif. art. 25] .L'art. 31 comma 2 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 dispone che: [.....] gli Enti Locali, nell'esercizio dellerispettive potestà normative, prevedono che un quota prevalente delle risorse destinate al trattamentoeconomico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente edirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori atre .L'art. 31 comma 3 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150 dispone che: Per premiare il merito e laprofessionalità [ .] gli Enti Locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorsedisponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'art. 20, comma 1, lettere c),d), e) ed f), nonché adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b).Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibiliper la contrattazione collettiva integrativa .L'art. 45, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 57 del D. Lgs. 27 ottobre2009, n. 150, prevede che I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislativevigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performanceorganizzativa con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree diresponsabilità in cui si articola l'Amministrazione .].

PERFORMANCE ORGANIZZATIVACome previsto dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la misurazione della performance riguarda sial'andamento della performance della struttura organizzativa in cui il singolo lavora, sia la performanceindividuale in senso stretto.Ai sensi dell'art. 8, la performance organizzativa concerne:

L'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione deimedesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitatividefiniti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi ancheattraverso modalità interattive;la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenzeprofessionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gliutenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione ecollaborazione;l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed allariduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrati;la qualità e la quantità delle performance e dei servizi erogati;

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il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.Le disposizioni relative alla performance organizzativa di cui all'art. 8, non rientrano tra quelle cui gli EntiLocali sono tenuti obbligatoriamente ad adeguarsi.

PERFORMANCE INDIVIDUALEIl Sistema di misurazione e valutazione della performance illustrato nel presente atto ha quale obiettivoprincipale il desiderio di un miglioramento costante dell'organizzazione e delle modalità di lavoro delpersonale.In particolare, il Sistema di misurazione e valutazione della performance persegue il fine:

verificare il conseguimento degli obiettivi;informare e guidare i processi decisionali;gestire in maniera più efficace sia le risorse che i processi organizzativi;fornire la base di un sistema incentivante per premiare il merito, l'impegno e la produttività diciascun dipendente;promuovere processi di miglioramento delle performance in termini di qualità;valorizzare le competenze e le potenzialità, individuando i fabbisogni formativi del personale,nonché incoraggiando l'arricchimento dell'esperienza lavorativa nelle sue dimensioni orizzontale(diversificazione dei compiti) e verticale (incremento delle responsabilità);condividere gli obiettivi dell'Amministrazione con il personale, promuovendo strumenti diinterazione e dialogo tra i dipendenti e le figure responsabili della gestione;promuovere l'emersione di professionalità particolarmente qualificate, al fine della lorovalorizzazione, anche nel quadro degli strumenti individuali nel titolo III del D. Lgs. 27 ottobre2009, n. 150.

A tale scopo, come precisato dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 150/2009, il Sistema di misurazione evalutazione individua:

le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione evalutazione della performance;le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e dibilancio.

La misurazione della performance individuale del dirigente, assunto con contratto a tempo determinato,e dei responsabili incaricati di posizione organizzativa è collegata:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze

professionali e manageriali dimostrate;c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

La misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione organizzativa èinvece collegata:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza,

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

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IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI

Quadro generaleNel Comune di Caccamo gli obiettivi di gruppo da assegnare al personale dipendente sono articolati in:OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO Piani e progetti di particolare rilevanza, individuati sulla

base delle priorità dell'AmministrazioneOBIETTIVI DI GESTIONE Piani e programmi relativi alla gestione ordinaria

Gli obiettivi di miglioramento sono definiti in coerenza con le priorità individuate dall'Amministrazione ecostituiscono obiettivi relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri diresponsabilità amministrativa.Essi rappresentano delle specificazioni dei programmi di maggior rilievo (semplificazioneamministrativa, informatizzazione dell'Amministrazione, razionalizzazione della spesa, miglioramentodella qualità dei servizi) contenuti nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno diriferimento.Sono descritti attraverso programmi operativi contenenti le informazioni necessarie relative agliindicatori di misurazione e alla individuazione delle specifiche responsabilità del personale coinvolto.Gli obiettivi gestionali riguardano invece l'ordinaria attività dell'Amministrazione ed hanno per lo piùcarattere stabile nel tempo (ad es. elaborazione di documentazione, trattazione della corrispondenzacon le sedi, attività degli uffici, gestione del personale ecc...).Ove ritenuto utile, per portare avanti specifiche iniziative di particolare rilevanza per più uffici o piùsettori, è possibile attribuire obiettivi trasversali alle strutture.La fase di definizione degli obiettivi richiede il coinvolgimento e l'attiva partecipazione sia dell'esecutivo,a cui spetta il potere di indirizzo politico e programmatico, sia della struttura tecnica del Comune a cuicompete la gestione degli obiettivi pianificati.La fase di proposta degli obiettivi nasce dal raccordo costante tra le due parti nel senso che al dirittodovere di proposta, posto in capo ai funzionari, corrisponde la titolarità del potere di indirizzo e diapprovazione posto in capo all'esecutivo.Ad ogni obiettivo di miglioramento o gestionale sono associati uno o più indicatori finalizzati allamisurazione del grado di conseguimento dell'obiettivo.Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

comprensibilità: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, comprensibile anche apersone con conoscenze non specialistiche;rilevanza: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile a delleattività chiave fra quelle svolte dall'organizzazione;confrontabilità: deve consentire comparazioni diacroniche e sincroniche (benchmarking);fattibilità: la raccolta di informazioni per la sua misurazione deve comportare costi sostenibili intermini di risorse umane e finanziarie, nonché di sistemi informativi;affidabilità: deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si stamisurando;

Il processo di definizione degli Obiettivi di miglioramento e gestionaliIl processo di definizione degli Obiettivi ha inizio con l'adozione del Bilancio di previsione, contenente iprogrammi e le priorità da perseguire nel corso dell'anno di riferimento.Sulla base delle priorità individuate dall'Amministrazione nel documento previsionale, entro il 10gennaio, il Segretario Generale invita i Responsabili incaricati di posizione organizzativa ad avviare il

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processo di elaborazione degli obiettivi dell'Amministrazione, ove opportuno fornendo specificheindicazioni e linee guida.Entro il 31 gennaio, i Responsabili incaricati di posizione organizzativa, raccordandosi con i proprireferenti politici, elaborano i piani ed i progetti prioritari e definiscono in collaborazione con i funzionaripreposti agli Uffici competenti:

gli obiettivi collegati;gli indicatori connessi agli obiettivi;il programma per la realizzazione dell'obiettivo, con la previsione delle risorse necessarie, delleiniziative da porre in essere

Entro tale data (31 gennaio) le proposte di obiettivi di miglioramento e gli obiettivi di gestione,corredati dai relativi indicatori e piani di azione, vengono presentate al Segretario Generale.Entro il 15 febbraio, il Segretario Generale, anche sulla base di un costante raccordo con il Nucleo,procede:

alla verifica della significatività degli obiettivi proposti;all'eventuale definizione, a partire dalle considerazioni precedenti, di un insieme di obiettivinuovi e di obiettivi suscettibili di variazione.

Al termine delle verifiche di cui sopra, sentito il Nucleo, il Segretario Generale cura la predisposizionedel progetto di Piano dettagliato degli obiettivi e lo presenta alla Giunta Comunale.Entro il 25 febbraio, il Segretario Generale approva il Piano dettagliato degli obiettivi e lo trasmette alNucleo di Valutazione e al Servizio Affari Generali per gli ulteriori adempimenti.Entro il 1° marzo, una volta approvato il Piano dettagliato degli obiettivi, il Servizio AffariGenerali/Segreteria Generale ne cura la trasmissione agli Uffici e la pubblicazione sul sito istituzionale.

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GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

PremessaIl Sistema permanente di valutazione delle performance e dei risultati del personale (valutazione dellaprestazione individuale) collega le misura per la valorizzazione del merito e l'incentivazione dellaperformance, di cui al Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai risultati conseguiti dall'unitàorganizzativa di appartenenza ed alle competenze organizzative dimostrate.La struttura complessiva del sistema di valutazione è riassunta nello schema che segue:

Il sistema di valutazione, indipendentemente dal soggetto che viene valutato, si articola in cinque puntifondamentali:

attribuzione di un punteggio in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alpersonale;valutazione dei comportamenti organizzativi;calcolo del punteggio complessivo;definizione di un processo di valutazione;fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, l'attribuzionedelle misure previste dal Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, fra cui le diverse forme dicompenso incentivante, calcolate in proporzione al punteggio conseguito, secondo i criteri e lemodalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

Il sistema di valutazione della performance opera in riferimento ai seguenti soggetti:personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi del C.C.N.L. relativo alla Revisione delsistema di classificazione del Personale (C.C.N.L. del 31 marzo 1999) e successive modifiche, edirigente extradotazione organica con contratto a tempo determinato;personale inquadrato nelle diverse categorie professionali.

Punteggio

risultati

(obiettivi)

Punteggio

comportamenti

organizzativi

Compensi

Incentivanti

(personale delle

categorie professionali)

Punteggio

complessivo

Attribuzione indennità

di risultato

Personale incaricato

P.O.

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INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIRIGENTE EXTRADOTAZIONE ORGANICAValutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi

1. Il criterio di valutazione dei risultati (realizzazione degli obiettivi)La valutazione dei risultati ottenuti misura la capacità dei responsabili incaricati di posizioneorganizzativa e del dirigente assunto con contratto a tempo determinato di conseguire, nell'ambitodella propria funzione, risultati adeguati agli obiettivi assegnati.Gli obiettivi annuali assegnati a ciascun responsabile incaricato di posizione organizzativa sono nellimite massimo di quattro.

La scelta degli obiettiviAl fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati, nel quadro di quantodeterminato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, osservando i criteri descritti di seguito:

Rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal settore. È necessario concentrarel'attenzione sulle linee di attività di maggiore rilevanza tra quelle svolte dall'unitàorganizzativa primaria. Può trattarsi di linee di attività correlate sia ad obiettivi strategici sia adobiettivi strutturali;Misurabilità dell'obiettivo. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati deve essere verificabile. Infase di assegnazione, pertanto, occorre individuare indicatori ben definiti, corredati dallemodalità di calcolo del loro valore e dai dati elementari posti a base dei calcoli;Controllabilità dell'obiettivo da parte dell'unità organizzativa. La valutazione deve basarsi sulprincipio della responsabilizzazione dei valutati. A tal fine, è necessario che il conseguimentodell'obiettivo dipenda in misura prevalente dall'attività svolta dai valutati stessi e dalla lorostruttura.Chiarezza del limite temporale di riferimento. L'obiettivo quale effetto atteso dell'attività svoltanel singolo esercizio, ha al massimo durata annuale. È in ogni caso, indispensabile che siaindicata in maniera certa la data di completamento dell'obiettivo.La ponderazione degli obiettivi

A ciascun obiettivo di settore è associato una ponderazione, rappresentativa dell'importanza che a essosi attribuisce. La ponderazione è contenuta nelle schede di progetto approvate con il provvedimento diapprovazione del Piano dettagliato degli obiettivi e la somma delle ponderazioni deve essere pari a 100.

La definizione del punteggio di risultatoIl sistema si basa sulla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascunResponsabile.Agli obiettivi sono associati, in fase di programmazione, indicatori quantitativi e qualitativi misurabili ele relative ponderazioni. Il rapporto tra il valore dell'indicatore proposto e il valore dell'indicatoreconseguito esprime, in fase di valutazione, il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo. La sommaponderata del livello di raggiungimento di ciascun obiettivo rappresenta il punteggio conseguito ed èelemento di definizione del punteggio di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa edal dirigente a tempo determinato.

Il calcolo del punteggio di risultatoIl punteggio massimo realizzabile è pari a 20 punti.Il calcolo del punteggio di risultato si basa sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettiviin base al percorso illustrato nelle lettere sono indicate.

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A) Obiettivi individuatiOBIETTIVI:

Settore Amministrativo Settore Economico Finanziario - Corpo di Polizia Locale - Settore TecnicoLL.PP. Settore Urbanistico1234B) Parametri da utilizzare e relativa scala di misurazione

Efficienza: è il rapporto tra il risultato raggiunto e le risorse impiegate. Comporta un impiego dirisorse inferiore a quello programmato (Scala di misurazione: punti da 0 a 5).Efficacia: è il rapporto tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmato. È costituita dallacompleta soddisfazione della domanda ovvero dalla eliminazione di disservizi o disagi (scala dimisurazione: punti da 0 a 5).Economicità: è il rapporto tra costo preventivo e costo consuntivo. Va intesa non come sempliceeconomia di spesa ma come effettivo risparmio a parità di qualità della performance (scala dimisurazione: punti da 0 a 5).Celerità: è la maggiore frequenza nell'unità di tempo, vale a dire la diminuzione dei tempi dierogazione o di elaborazione (scala di misurazione: punti da 0 a 5).

La forbice del punteggio è compresa tra un minimo di 0 ed un massimo di 20.Nel caso di assegnazione di due obiettivi il punteggio da attribuire viene moltiplicato per due al fine direndere omogeneo il sistema dei punteggi utilizzato per i responsabili incaricati.C) Lo schema da utilizzare per evidenziare i risultati conseguiti è il seguente:

EfficienzaPunteggio:

punti da 0 a 5

EfficaciaPunteggio

punti da 0 a 5

EconomicitàPunteggio:

punti da 0 a 5

CeleritàPunteggio:

punti da 0 a 5

Totale NumeroParametriutilizzati

TotaleCol 5:Col 6

Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7Obiettivon. 1Obiettivon. 2Obiettivon. 3Obiettivon. 4

TOTALE

2. Il criterio di valutazione dei comportamenti organizzativiIl quadro dei comportamenti organizzativi

La valutazione dei comportamenti organizzativi ha l'obiettivo di confrontare i comportamenti attesi dairesponsabili incaricati e dal dirigente a tempo determinato rispetto a quelli effettivamente realizzatisi.La valutazione dei comportamenti ha, inoltre, la funzione di integrare il sistema di valutazione deirisultati, che:

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dovendo necessariamente basare la valutazione su pochi obiettivi predefiniti all'inizio delperiodo di programmazione, non potrebbe valorizzare in maniera esaustiva tutte le ulterioriattività svolte all'interno dell'organizzazione;dovendo ricorrere ad obbiettivi che siano traducibili in risultati misurabili, non riesce daevidenziare il contributo fornito da ciascuna unità di personale al raggiungimento degli obiettivi.La valutazione dei comportamenti organizzativi

La valutazione del dirigente extradotazione organica e dei responsabili incaricati di posizioneorganizzativa di direzione di Settore, avviene attraverso tre macrocategorie di comportamentiorganizzativi:

Orientamento ai risultatiConduzione del personaleQualità dell'apporto personale specifico

ORIENTAMENTO AI RISULTATI1 Capacità di tradurre direttive e atti di indirizzo in progetti, piani di attività e piani di lavoro2 Capacità di organizzare le attività in funzione della qualità dei servizi anche attraverso

semplificazione amministrative e/o innovazioni tecnologicheCONDUZIONE DEL PERSONALE

3 Capacità di motivare, guidare e valutare i propri collaboratori, curandone la crescita professionale4 Capacità di fronteggiare nuovi incombenti nominativi ovvero emergenze o imprevisti attraverso

l'uso flessibile e sinergico del personale5 Capacità di gestire e risolvere situazioni di conflittualità interna

QUALITA' DELL'APPORTO PERSONALE SPECIFICO6 Capacità propositiva nei confronti degli organi della direzione politica7 Capacità di iniziativa e propensione all'assunzione delle responsabilità correlate alla posizione

professionale8 Capacità di rappresentare adeguatamente l'Ente nelle trattative e nelle relazioni con l'esterno9 Capacità di valorizzare l'aspetto della formazione professionale personale provvedendo allo stesso

tempo alla formazione interna dei propri collaboratori10 Presenza in servizio oltre il normale orario di lavoro.

(Viene attribuito punteggio in relazione all'impegno prodotto la cui forbice è compresa tra 106 h e 208 h)**** Vedi scheda relativa 1 punteggio proporzionale

Il punteggio complessivo attribuibile per i comportamenti è pari a max 80 punti.A ciascun comportamento organizzativo sono associati quattro livelli di valutazione (migliorabile,adeguato, buono, eccellente) e a ciascun livello sono collegati i corrispondenti descrittori, cheesprimono le caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato livello divalutazione:

se il valutato è descritto dal livello migliorabile , attiene un punteggio fino a 5,9;se il valutato è descritto dal livello adeguato , ottiene un punteggio variabile tra 6 e 6,9;se il valutato è descritto dal livello buono , ottiene un punteggio variabile tra 7 e 7,9;se il valutato è descritto dal livello eccellente , ottiene un punteggio pari a 8.

Quantificazione del punteggio complessivoLa quantificazione del punteggio complessivo è quindi data dalla somma dei seguenti elementi:1°) Grado di raggiungimento degli obiettivi (risultati) max 20 pt

max 100 pt

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2°) Qualità della performance individuale (comportamenti organizzativi) max 80 ptRetribuzione di risultato

La retribuzione di risultato verrà liquidata a decorrere dall'anno 2014 in base alla collocazione nellefasce di merito sottoindicate del punteggio ottenuto:

25% della retribuzione di posizione assegnata (quota massima) fascia 1ª: da 96,6 a 100 punti22% della retribuzione di posizione assegnata fascia 2ª: da 93,6 a 96,5 punti19% della retribuzione di posizione assegnata fascia 3ª: da 88,6 a 93,5 punti16% della retribuzione di posizione assegnata fascia 4ª: da 82,6 a 88,5 punti13% della retribuzione di posizione assegnata (quota minima) fascia 5ª: da 75 a 82,5 punti= della retribuzione di posizione assegnata fascia 6ª °: meno di 75 punti

Il punteggio 75/100 costituisce il limite al di sotto del quale la valutazione è ritenuta non positiva . Talevalutazione, ai sensi di quanto disposto nel 3° periodo del 4° comma dell'art. 9 dell'OrdinamentoProfessionale, esclude la possibilità di risultare beneficiario dell'indennità di risultato.Per il dirigente extradotazione organica la retribuzione di risultato è liquidata sulla base delle specifichestabilite nel contratto individuale di lavoro stipulato con l'Amministrazione.

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PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVAValutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi

1. Il criterio di valutazione dei risultati (realizzazione degli obiettivi)La valutazione dei risultati ottenuti misura la capacità del personale non incaricato di posizioneorganizzativa di conseguire, nell'ambito della propria funzione, risultati adeguati agli obiettivi assegnati.

La scelta degli obiettiviIl sistema si basa sulla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascunsettore.Nel quadro di quanto determinato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, gli obiettivi sono assegnatiattraverso il loro inserimento all'interno del Piano dettagliato degli obiettivi (obiettivi di gestione), oall'interno del provvedimento della Giunta Comunale di individuazione delle risorse variabili (obiettivi dimiglioramento).

Obiettivi di miglioramentoAttivazione di nuovi servizi o accrescimento dei servizi esistenti (art. 15 c. 5 C.C.N.L.)Nel caso l'Amministrazione individui con proprio provvedimento specifici obiettivi di miglioramento, aforte contenuto innovativo, collegati alla applicazione dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1999 avente adoggetto Processi di riorganizzazione (con o senza incrementi della dotazione organica) finalizzati ad unaccrescimento dei servizi esistenti correlati ad aumento delle performance del personale ; in tale attodefinirà le modalità di raccordo con il presente sistema di valutazione dei risultati, secondo lo schema dicui all'allegato B ).

Obiettivi di gestioneNel Piano dettagliato degli obiettivi sono inseriti gli obiettivi gestionali, di carattere ordinario ma chepossono qualificarsi per la loro particolare complessità o atipicità, proposti dai Responsabili di settore,unitamente ai relativi indicatori quantitativi e qualitativi misurabili e le relative ponderazioni.Per l'anno 2012, che si ritiene sperimentale per l'applicazione del presente Sistema di misurazione evalutazione, non possono essere assegnati a ciascun servizio più di 2 obiettivi gestionali al fine di unprogressivo adeguamento ad una modalità di lavoro per obiettivi.In fase di definizione dell'obiettivo di gestione trova applicazione quanto detto nell'analogo paragraforelativo agli incaricati di posizione organizzativa, con riferimento alla misurabilità dell'obiettivo, alla suacontrollabilità da parte dell'unità organizzativa e alla chiarezza del limite temporale di riferimento.1. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVINUOVI PROFILI1. OBIETTIVI DI GESTIONE Sono obiettivi di carattere ordinario che possono

qualificarsi per la loro particolare complessità oatipicità descritti in base a criteri di chiarezza,misurabilità e controllabilità.

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A titolo di esempio la definizione di un obiettivo di gestione può essere schematizzata attraverso glielementi rappresentati nella scheda:

OBIETTIVOPersonale che partecipa al progetto:

Attività previsteMESI

DESCRIZIONEN. DENOMINAZIONE RISULTATO ATTESO RISULTATO CONSEGUITO

Trattandosi di obiettivi gestionali, che riguardano la realizzazione di risultati relativamente alla parteordinaria delle attività, è necessario garantire a tutti i dipendenti la partecipazione alla realizzazione diobiettivi.

La definizione del punteggio di risultatoIl sistema si basa sulla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuatiper ciascun dipendente del Servizio che ha realizzato l'obiettivo.In fase di programmazione devono essere individuati gli indicatori quantitativi e qualitativi misurabili. Ilrapporto tra il valore dell'indicatore atteso e il valore dell'indicatore conseguito esprime, in fase divalutazione, il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo.

Il calcolo del punteggio di risultatoIl punteggio massimo realizzabile è pari a 20 punti.Il calcolo del punteggio di risultato si basa sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivie si ottiene moltiplicando il punteggio massimo realizzabile per la percentuale di realizzazionedell'obiettivo.

Punteggio di risultato = (Ob.) Punteggio max x % di realizzazionedell obiettivo in relazione agli indicatori

2. Il criterio di valutazione dei comportamenti organizzativi

La valutazione dei comportamenti organizzativiOgni dipendente è soggetto ad una valutazione per la performance resa.Nella valutazione dei comportamenti organizzativi vengono considerati tre macrofattori di valutazione(Orientamento al risultato, Competente organizzative, Modalità di relazione con l'utente) declinati inotto fattori di valutazione, ai quali viene attribuito un punteggio come sotto meglio specificato.

ORIENTAMENTO AL RISULTATOINIZIATIVA PERSONALE

FLESSIBILITÀ NELLO SVOLGERE IL LAVORODISPONIBILITÀ PERSONALE

Capacità di lavorare con spirito critico al fine dimigliorare i risultati finali e di proporrefrequentemente miglioramenti anche di piccola entità,per conseguire risultati migliori in minor tempo e conmaggiore efficacia.Disponibilità ed elasticità nell'interpretare il proprioruolo; disponibilità a svolgere, in caso di bisogno,attività normalmente non richieste dalla posizione.Apporto in termini di assiduità di presenza e diimpegno.

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AFFIDABILITÀ Vengono considerati a questo proposito fattorispecifici come il rispetto delle scadenze e degliimpegni presi, nonché la continuità e la qualitàdell'apporto lavorativo.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE AFFIDABILITÀCONOSCENZE E CAPACITÀ PROFESSIONALI(capacità di gestione del personale assegnato)

RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITÀ DELLAPERFORMANCE

Grado di conoscenza professionali generali e/ospecialistiche richieste per lo svolgimento dellemansioni affidate. Capacità di svolgere le mansioniattribuite con la perizia necessaria.Capacità di motivare le persone del proprio ufficiofacendo un uso equilibrato delle funzioni di direzionee della facoltà di delega gestendo con padronanza edeterminazione anche le situazioni di lavoroimprevisto.Dimostrazione impegno e capacità di svolgere ilproprio ruolo in modo efficace e di saper affrontare lasituazione in modo positivo, mostrando spirito diiniziativa anche in assenza di direttive e informazionidettagliate. Capacità di diversificare e sviluppare lecompetenze che comportino allargamento edarricchimento dei compiti assegnati

MODALITÀ DI RELAZIONE CON L'UTENTECAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON ICOLLEGHI E DI FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DELLEINFORMAZIONI

COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONEORGANIZZATIVA E NEI PROCESSI DI SERVIZIO

Dimostrazione di capacità di relazioni con i colleghi econ gli utenti, mantenendo un atteggiamento cortesee improntato alla disponibilità; utilizza appropriateforme di comunicazioneDimostrazione di consapevolezza del proprio ruoloall'interno dell'organizzazione, capacità diintegrazione con gli altri, flessibilità nel recepire leesigenze dei colleghi anche se di uffici diversiscambiando con questi pareri ed informazioni;fornisce un contributo positivo e dimostra di avereuna visione del lavoro orientata al risultato finale,senza personalizzazioni e protagonismo in un'ottica disuperamento di logiche settoriali/di ufficio

La definizione del punteggio dei comportamenti organizzativiA ciascun fattore di valutazione sono associati cinque livelli di giudizio, che indicano le caratteristicheche occorre possedere per raggiungere un determinato livello di valutazione:

se il valutato è descritto dal livello inadeguato , attiene un punteggio variabile tra 0 e 3;se il valutato è descritto dal livello migliorabile , attiene un punteggio variabile tra 3,1 e 5,9;se il valutato è descritto dal livello adeguato , ottiene un punteggio variabile tra 6 e 7,9;se il valutato è descritto dal livello buono , ottiene un punteggio variabile tra 8 e 8,9;se il valutato è descritto dal livello eccellente , ottiene un punteggio variabile tra 9 e 10;

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Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi delle valutazioni dei singoli fattori divalutazione.

| Σ p=p1 + p2 +p3 .p8

La somma di tutti i punteggi può dare il risultato max 80

Definizione del coefficiente di presenzaViene calcolato il coefficiente di presenza coeff.p calcolando il rapporto fra giornate lavorative egiornate dovute.Nel computo del coefficiente, verranno considerate le giornate effettivamente lavorate.Non si considerano assenze:

congedo ordinariofestività soppresseriposo sostitutivoinfortuni sul lavoromalattie professionali per causa di serviziopermessi sindacali retribuiticongedi obbligatori per maternitàscioperopermessi per mandato amministrativo

Ove il coefficiente di presenza sia inferiore al 30%, si soprassiede per l anno in questione alla valutazionedel dipendente.

Il calcolo del punteggio dei comportamenti organizzativiIl punteggio relativo ai comportamenti organizzativi di ciascun dipendente (P) è pari alla sommadei punteggi ottenuti per ciascun fattore di valutazione, rimodulato attraverso il coefficiente dipresenza.

| P= Σ p * coeff. pres.

Quantificazione del punteggio complessivoIl punteggio complessivo del dipendente (Pc) è pari alla somma del punteggio relativo al risultato e delpunteggio relativo ai comportamenti organizzativi.

| Pc= Ob. + P

Il punteggio complessivo può dare il risultato max 100. (vedi scheda allegata)

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

1. I soggetti del processo di misurazione a valutazione della performanceSecondo quanto espressamente rilevato nella delibera n. 104/2010 della Commissione per laValutazione, la Trasparenza e l Integrata delle Amministrazione Pubbliche, la funzione di misurazione e

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valutazione della performance è affidata dalla legge, nell ambito della singola Amministrazione, allaresponsabilità di una pluralità di soggetti:

l organo di indirizzo politico amministrativo (Giunta comunale)l organismo indipendente di valutazione della performance (Nucleo)il Segretario Generaleil dirigente extradotazione organica e gli incaricati di posizione organizzativa.

Secondo quanto previsto dall art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, il Nucleo diValutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione ed elaboracon relazione annuale sullo stato dello stesso.In conformità all art. 7, comma 2 e 9 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, la funzione di misurazione evalutazione della performance è svolta:

dal Nucleo di Valutazione che, con il supporto della struttura tecnica permanente di cui all art.14, comma 9 e 10 del decreto, presidia il processo di misurazione e valutazione dellaperformance organizzativa nel suo complesso. Questa funzione potrà essere attiva solo nelmomento in cui l Ente si doterà di un Piano della perfomance organizzativa;dal Segretario Generale e dagli incaricati posizione organizzativa per quanto riguarda il processodi misurazione e valutazione della performance individuale.

Le fasi operative che scandiscono tempi e modalità di attuazione del processo di valutazione descritte diseguito, si basano principalmente sul coinvolgimento di due figure di valutazione ed il valutato, ossial unità di personale soggetta alla procedura di valutazione.Nell'individuazione concreta di tali figure, occorre distinguere i seguenti Responsabili della valutazionedella performance individuale:

per il personale incaricato di posizione organizzativa e per il dirigente extradotazione organica,la valutazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione;per il personale degli Uffici dei diversi settori, la valutazione viene effettuata dal Dirigenteextradotazione organica o dal Responsabile incaricato di posizione organizzativa.

2. Le fasi del processo di misurazione e valutazione della performance. Monitoraggio dello stato diavanzamento degli obiettivi.I Responsabili della P.O. effettuano, almeno ogni semestre, il monitoraggio degli obiettivi conferiti,acquisendo dagli stessi interessati i dati necessari.Il monitoraggio rileva, nel corso dell'esercizio, in grado di avanzamento degli obiettivi, identificando glieventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.Alla fine del mese di giugno i Responsabili della P.O., ove necessario, promuovono incontri con ilpersonale, volti ad approfondire le cause degli scostamenti e le modalità degli interventi correttivi daadottare.L'esito rilevato dal monitoraggio deve essere comunicato al Nucleo di Valutazione che informa la Giuntasullo stato di avanzamento degli obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 24del vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.3. Valutazione finale dei risultati.A conclusione della verifica di fine anno sulla realizzazione degli obiettivi, entro il 30 gennaio, iResponsabili di P.O., effettuano la valutazione finale, rilevando:

per ciascun obiettivo i risultati raggiunti;per i comportamenti organizzativi il valore della prestazione realizzata.

La quantificazione del punteggio complessivo (max 100 punti) è quindi data dalla somma dei seguentielencati:

a) Grado di raggiungimento obiettivi max 20 punti;b) Valutazione comportamenti organizzativi max 20 punti.

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4. Valutazione finale dei comportamenti organizzativi.Il soggetto valutatore, con l'ausilio della scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi,determina il punteggio da attribuire al valutato per la parte relativa ai comportamenti organizzativi,utilizzando i descrittori riportati nei paragrafi precedenti tenendo conto dell'interazione avuta nel corsodell'anno col valutato, portando in valutazione eventuali altri elementi oggettivi considerati rilevanti.La capacità di discriminare in merito alla qualità ed al contenuto della performance lavorativa costituisced'altra parte uno degli attributi principali delle figure che coordinano personale.Ai sensi dell'art. 9 del D.. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, infatti, la valutazione del personale responsabiledi settore è strettamente collegato anche alla capacità di valutazione dei propri collaboratori,dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi, secondo quanto previsto dall'art. 19 delD. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150.5. Attribuzione del punteggioLe modalità per l'attribuzione del punteggio per il personale delle diverse categorie professionali sonole seguenti:

La valutazione viene effettuata sulla base della scheda di valutazione delle performancecompilata dal Responsabile apicale del settore competente.Entro il 10 Febbraio il Responsabile attribuisce i punteggi ai dipendenti del settore. Saràcompito dello stesso responsabile, entro 10 gg. dalla compilazione delle schede, trasmetterleall'ufficio personale l'archiviazione nei fascicoli personali e l attribuzione dell incentivo diproduttività collegato alla performance.Il dipendente potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni e chiedere una verifica inordine alla valutazione ricevuta. Nei confronti della valutazione riportata dalla scheda idipendenti possono presentare ricorso al Nucleo di Valutazione per motivi di legittimità.

Le procedure contenute nel presente punto sono utilizzate anche per la valutazione del dirigente concontratto a tempo determinato e per il personale incaricato di posizione organizzativa ad eccezionedella tempistica che potrà variare se diversamente stabilito con preventiva e apposita nota delSegretario Generale.6. Modalità di attribuzione dell incentivo di produttività collegato alla performanceLa graduatoria finale è articolata secondo le seguenti fasce:3ª fascia Valutazione insufficiente punteggio 0 492ª fascia Valutazione media punteggio 50 791ª fascia Valutazione alta punteggio 80 100La ripartizione delle risorse destinate al finanziamento delle singole fasce di merito per lacorresponsione del trattamento economico collegato alla performance individuale sarà effettuata nelmodo seguente:1ª fascia = FASCIA ALTA: alla 1^ fascia è assegnato il 60% del budget assegnato in

sede di contrattazione decentrata;2ª fascia = FASCIA INTERMEDIA: alla 2^ fascia viene assegnato il rimanente 40%.3ª fascia= VALUTAZIONE INSUFFICIENTE: alla 3^ fascia non viene assegnato alcun budget.In ogni caso il compenso dell incentivo economico da erogare al personale delle varie categorie inclusanella fascia media dovrà essere inferiore al 30% rispetto all analogo compenso attribuito al personaledella fascia alta. In ogni caso le economie della fascia media saranno ridistribuite nella fascia alta.Determinato il budget assegnato alla 1ª e 2ª fascia di valutazione, si procederà alla suddivisione dellostesso per categoria secondo le seguenti percentuali:

Categoria A 10%Categoria B 20%Categoria B3 25%Categoria C 30%Categoria D 15%

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L incentivo di produttività collegato alla performance individuale sarà calcolato dividendo la sommaassegnata ad ogni categoria per il numero dei dipendenti inseriti nelle due fasce di merito.A ciò provvederà il Responsabile del personale entro il mese di Marzo dell anno successivo allavalutazione.

MERITO E PREMIALITÀPremesso che:

ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, gli Enti Locali prevedono cheuna quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato allaperformance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nellafascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre ;ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, per premiare il merito e laprofessionalità gli enti locali utilizzano gli strumenti di cui all'art. 20 lett. a) e lett. b) (bonus delleeccellenze e bonus per l'innovazione) adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti;vi è tuttavia una situazione interpretativa non univoca in merito alla modalità di attuazione degliistituti descritti nel D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento a quelli relativi allegraduatorie di merito, al bonus delle eccellenze e al bonus dell'innovazione.

L'Amministrazione ritiene opportuno, in via preliminare, attivare una fase di approfondimento, al fine diverificare l'applicabilità immediata, dal 1° gennaio 2012, di tali istituti, demandando ad un momentosuccessivo la definizione puntuale delle modalità di attuazione.

REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCEAl fine di favorire un progressivo affinamento delle modalità di misurazione e valutazione dellaperformance individuale, il Nucleo, il Segretario Generale, i Responsabili di Settore, anche su propostadelle Organizzazioni Sindacali, possono sottoporre all'Amministrazione eventuali modifiche al Sistemadi misurazione e valutazione della performance.Le modifiche approvate entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo, a meno che non siadiversamente stabilito.Le modifiche devono mirare a valorizzare ulteriormente le finalità del Sistema di misurazione evalutazione della performance, così come stabilite dalla normativa vigente, in particolare per quantoconcerne la promozione del merito e della produttività individuale, anche attraverso idonee misureincentivanti.Le modifiche apportate al Sistema di misurazione e valutazione della performance devono esseretrasmesse tempestivamente al Nucleo o all'analogo soggetto valutatore individuatodall'Amministrazione.

MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTIDI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Per quanto riguarda il raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio ai sensi diquanto previsto dalla lett d) c.3 dell'art. 7 del D. Lgs 29 ottobre 2009, n. 150, deve essere garantital'integrazione tra la pianificazione della performance ed il processo di programmazione economico-finanziaria per quanto riguarda la coerenza dei contenuti (obiettivi del piano e risorse economichenecessarie al loro perseguimento contenute nel bilancio previsionale).Dal punto di vista dei tempi è opportuno adottare un sistema flessibile di scadenza in base al quale ilPiano dettagliato degli obiettivi segue la dinamica di approvazione del bilancio e viene approvato entroil mese successivo a quello di adozione del Bilancio di Previsione.

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ALLEGATO 1

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALESettore: <Settore>Nome e Cognome: <Nome>Categoria e posizione: <Categoria>Profilo: <Profilo>Servizio: <Servizio>Periodo di riferimento: Anno Gennaio/DicembreOBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO DEL PROGETTO:Realizzazione dell obiettivo %Punteggio di risultato Punteggio max (20 pt.) x % di realizzazione

dell obiettivo in relazione agli indicatoriCOMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI elementi di valutazione1. ORIENTAMENTO AL RISULTATO Inadeguato

da 0 a 3Migliorabileda 3,1 a 5,9

Adeguatoda 6 a 7,9

Buonoda 8 a 8,9

Eccellenteda 9 a 10

INIZIATIVA PERSONALEFLESSIBILITÀ NELLO SVOLGERE IL LAVORO,DISPONIBILITÀ PERSONALEAFFIDABILITÀ2. COMPETENZE ORGANIZZATIVE Inadeguato

da 0 a 3Migliorabileda 3,1 a 5,9

Adeguatoda 6 a 7,9

Buonoda 8 a 8,9

Eccellenteda 9 a 10

CONOSCENZE E CAPACITÀ PROFESSIONALI(capacità di gestione del personaleassegnato)RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITÀDELLA PERFOMANCE3. MODALITÀ DI RELAZIONE CONL UTENTE

Inadeguatoda 0 a 3

Migliorabileda 3,1 a 5,9

Adeguatoda 6 a 7,9

Buonoda 8 a 8,9

Eccellenteda 9 a 10

CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONICON GLI UTENTI FINALI INTERNI ED ESTERNICAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONICON I COLLEGHI E DI FAVORIRE LACIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONICOLLABORAZIONE E INTEGRAZIONEORGANIZZATIVA E NEI PROCESSI DISERVIZIO

PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio complessivo del dipendente è pari alla somma del punteggio relativo al risultato e delpunteggio relativo ai comportamenti organizzativi: totale 100.

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ALLEGATO 2

OBIETTIVI DI MIGLIORAMETNO SCHEDA DI VALUTAZIONESettore: <Settore> Servizio: <Servizio>Periodo di riferimento: Anno Gennaio/Dicembre

PROGETTOQUOTA ASSEGNATA AL PROGETTOPERSONALE CHE PARTECIPA AL PROGETTODESCRIZIONE PER FASI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTOCRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATAGRADO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTOEROGAZIONE DEL COMPENSO

Il Responsabile del Settore

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ALLEGATO EREGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO ISoggetti competenti e sanzioni disciplinari

Art. 1Soggetti competenti per l'applicazione di sanzioni disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l'applicazione delle relative sanzioni ècostituito dal Segretario comunale, coadiuvato da un dipendente dallo stesso individuato di volta involta, con le funzioni di segretario dell Ufficio.2. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27ottobre 2009, n. 150, non essendo i responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente(Settore) inquadrati con qualifica dirigenziale, le sanzioni di seguito indicate, per le quali è necessaria lacontestazione scritta, sono di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari:

rimprovero scritto (censura);multa fino a 4 ore;sospensione fino a dieci giorni.la sospensione superiore a dieci giorni;il licenziamento con preavviso;il licenziamento senza preavviso.

3. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari determina la sanzione da applicare o disponel'archiviazione nei termini prescritti dalla legge.4. Per il rimprovero verbale provvede direttamente il responsabile di settore anche se non rivestequalifica dirigenziale. Per l'irrogazione di tale sanzione non è necessaria la contestazione scritta. Lasanzione deve essere applicata entro venti giorni decorrenti dal momento in cui è venuto a conoscenzadel fatto. Per i responsabili di settore competente a irrogare la sanzione del rimprovero verbale è ilSegretario comunale.5. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è, altresì, competente per l'adozione di provvedimenti aventinatura cautelare, sia discrezionali che vincolati a norma di legge.

Art. 2Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegnoe responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia ecollaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, ildipendente deve in particolare:

collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni perl'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione allenorme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti aisensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delledisposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge

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7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonchéattuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 in tema diauto certificazione;rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze enon assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione dei soggetti abilitati a rilasciarla;durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condottauniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità dellapersona;non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli sianoimpartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente devefarne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato periscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordinequando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientrinelle proprie responsabilità;avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con laprestazione lavorativa;osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazioneda parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, personeestranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimoratemporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovatoimpedimento;astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgeredirettamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

Art. 3Sanzioni disciplinari

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dellamancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. n.165/2001 e successivemodificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione aiseguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio

determinatosi;e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento

del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, alcomportamento verso gli utenti;

f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento,comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

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3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con piùazioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzioneprevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa diimporto pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri delcomma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o neiconfronti del pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili ostrumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività dicustodia o vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoroove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto diquanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compitiassegnati. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato adattività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad unmassimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui alcomma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione delmassimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;c) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali

ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza odell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degliobblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di

infortunio;f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri

dipendenti o degli utenti o di terzi;h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di

pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n. 300/1970;j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di

violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undicigiorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia statacomminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentinocaratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quelloindicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di quindici;

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c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti ecircostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni dipertinenza dell'ente o ad esso affidati;

d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità adadempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, diforme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente alfine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contestolavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesividella dignità della persona;

g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza edell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi.Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti ocomportamenti;

h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi.j) Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della

retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allostesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b)(retribuzione base mensile) del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 nonché gli assegni del nucleofamiliare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai finidell'anzianità di servizio.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di

diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi,che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dalservizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);

b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di

servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazionisindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria eingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendenteriprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione diinsufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiereadeguatamente agli obblighi di servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti ecomportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzionepsicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo oaddirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che sianolesivi della dignità della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente invia diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettereprecedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzionedel rapporto di lavoro;

j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque talida comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.

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8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi,

anche per motivi non attinenti al servizio;b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale dilavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

c) condanna passata in giudicato:1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice

penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992, n. 16; per il personale degli enti locali ilriferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicatinell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D. Lgs. n.267/2000.

2. per gravi delitti commessi in servizio;3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua daipubblici uffici;

e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur nonattenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente laprosecuzione per la sua specifica gravità;

f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti,anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da nonconsentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati dipeculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indaginipreliminari.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo icriteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agliobblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 23 delC.C.N.L. del 22 gennaio.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commiprecedenti.

Art. 4Fattispecie, ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo, che danno luogo

a procedimento disciplinare ed all'applicazione di sanzioni disciplinari introdotte con il D. Lgs29 ottobre 2009, n. 150 (disposizioni di cui al capo V del Titolo IV).

1. Si applica il licenziamento disciplinare con preavviso nei seguenti casi:assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiorea tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anniovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissatodall'amministrazione;ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze diservizio;valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio,dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione.

2. Si applica il licenziamento senza preavviso per:falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamentodella presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal serviziomediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

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falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapportodi lavoro ovvero di progressioni di carriera;reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose oingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubbliciuffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del r apporto di lavoro.

3. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni finoad un massimo di tre mesi per:

condotte pregiudizievoli per aver provocato la condanna della pubblica amministrazione alrisarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazionelavorativa.

4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni per:

coloro che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti perun procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazionerichiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti.

5. Si applica il collocamento in disponibilità:in tutti i casi in cui il lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio diappartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione aisensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delleamministrazioni pubbliche. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce lemansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodonel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivisopravvenuti.

6. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesie della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo delladurata della sospensione per:

mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo daparte del dirigente, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o avalutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate inrelazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento.ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dalservizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contrattocollettivo.

Art. 5Codice disciplinare

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 come sostituito dall'art. 68, comma1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il testo del codice disciplinare di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile2008 integrato con le indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di cui al capo V del Titolo IV del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 è pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Detta pubblicazioneequivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

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CAPO IIProcedure disciplinari

Art. 6Sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura), della multa fino a 4 ore e della sospensione

fino a 10 giorni di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.1. Qualora la sanzione da applicare sia diversa dal rimprovero verbale il responsabile di settoretrasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio competente per i procedimentidisciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il Sindaco o l'Assessore al Personaleprovvedono nello stesso termine e con le medesime modalità a segnalare le infrazioni con riferimento airesponsabili di settore.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 , comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 6 luglio 1995 comesostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e dell'art. 55 bis,commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede alla contestazione degli addebitiindicando in modo puntuale modalità e circostanze senza effettuare alcuna valutazione preliminare deifatti.3. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27ottobre 2009, n. 150 il termine per la contestazione dell'addebito di venti giorni decorre dalla data diricezione degli atti trasmessi dal responsabile di settore ovvero dalla data nella quale l'ufficio haaltrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione delprocedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anchese avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.4. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previacontestazione scritta dell'addebito da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlosentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.5. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero diun rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deveessere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendenteconvocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivoimpedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.6. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato C.C.N.L. del 6 luglio 1995 trascorsiinutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successiviquindici giorni.7. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro sessantagiorni dalla contestazione.8. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di sessanta giorni èprorogato di un periodo corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazionescatta la decadenza dall'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendentequesti decade dall'esercizio del diritto alla difesa.

Art. 7Sanzione disciplinare della sospensione superiore a 10 giorni, del licenziamento

con preavviso e del licenziamento senza preavviso di competenza dell'Ufficiocompetente per i procedimenti disciplinari.

1. Qualora la sanzione da applicare sia diversa dal rimprovero verbale il responsabile di settoretrasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio competente per i procedimentidisciplinari. Il Sindaco o l'Assessore al Personale provvedono nello stesso termine e con le medesimemodalità a segnalare le infrazioni dei responsabili di settore o di qualunque altro dipendente.

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2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 , comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 6 luglio 1995 comesostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e dell'art. 55 bis,commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede alla contestazione degli addebitiindicando in modo puntuale modalità e circostanze senza effettuare alcuna valutazione preliminare deifatti.3. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27ottobre 2009, n. 150 il termine per la contestazione dell'addebito di quaranta giorni decorre dalla datadi ricezione degli atti trasmessi dal responsabile di settore ovvero dalla data nella quale l'ufficio haaltrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione delprocedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anchese avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.4. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previacontestazione scritta dell'addebito da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlosentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.5. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero diun rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deveessere effettuata con un preavviso di almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendenteconvocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivoimpedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.6, In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato C.C.N.L. del 6 luglio 1995 trascorsiinutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successiviquindici giorni.7. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro centoventigiorni dalla contestazione.8. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, il termine di centoventi giorni èprorogato di un periodo corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazionescatta la decadenza dall'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendentequesti decade dall'esercizio del diritto alla difesa.

Art. 8Avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 3, del C.C.N.L.

11 aprile 2008 a seguito di conoscenza di sentenza definitiva di condanna

1. Qualora il responsabile di settore cui il dipendente è assegnato o il Sindaco o Assessore al personalecon riferimento ai responsabili di settore, siano venuti a conoscenza del fatto che il dipendente è statosottoposto a procedimento penale e successivamente condannato con sentenza passata in giudicato,provvedono a trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all' Ufficio competente per iprocedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 6 luglio 1995 comesostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e dell'art. 55 bis,commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede alla contestazione degli addebitiindicando in modo puntuale modalità e circostanze senza effettuare alcuna valutazione preliminare deifatti.3. L'esito del procedimento disciplinare rimane indipendente da quello del procedimento penale con cuisia connesso. Le risultanze processuali e la sentenza definitiva devono comunque essere acquisite agliatti del procedimento per formarne rilevante ed essenziale base istruttoria.4. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del D .Lgs. 27ottobre 2009, n. 150 il termine per la contestazione dell'addebito di quaranta giorni decorre dalla datadi ricezione degli atti trasmessi dal responsabile di settore ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha

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altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione delprocedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anchese avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.5. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previacontestazione scritta dell'addebito da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlosentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.6. La convocazione per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratoreovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato,deve essere effettuata con un preavviso di almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendenteconvocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivoimpedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.7. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato C.C.N.L. del 6 luglio 1995 trascorsiinutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successiviquindici giorni.8. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro centoventigiorni dalla contestazione.9. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di centoventi giorni èprorogato di un periodo corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazionescatta la decadenza dall'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendentequesti decade dall'esercizio del diritto alla difesa.

Art. 9Riapertura del procedimento disciplinare in caso di assoluzione nel giudizio penale(art. 55 ter, commi 2 e 4, del D. Lgs n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del

D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150).1. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzioneche riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che ildipendente medesimo non lo ha commesso, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parteda proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre ilprocedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito delgiudizio penale.2. Il procedimento disciplinare è riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenzaall'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riaperturaed è concluso entro centottanta giorni dalla riapertura.3. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autoritàdisciplinare competente ai sensi 55 ter, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1,del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 24, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 6 luglio 1995come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e dell'art.55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs n. 165/2001 inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs 27 ottobre2009, n. 150.4. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare riapertoapplica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.5. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previacontestazione scritta dell'addebito da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlosentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.6. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero diun rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deve

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essere effettuata con un preavviso di almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendenteconvocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivoimpedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.7. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato C.C.N.L. del 6 luglio 1995 trascorsiinutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successiviquindici giorni.8. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro centottantagiorni dalla riapertura del procedimento.9. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di centottanta giorni èprorogato di un periodo corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazionescatta la decadenza dall'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendentequesti decade dall'esercizio del diritto alla difesa.

Art. 10Riapertura del procedimento disciplinare in caso di condanna nel giudizio penale

(art. 55 ter, commi 3 e 4, del D. Lgs n. 165/2001, inserito dall'art. 69,comma 1, del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150).

1. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenzairrevocabile di condanna, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare peradeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.2. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che ilfatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre neè stata applicata una diversa.3. Il procedimento disciplinare è riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenzaall'amministrazione di appartenenza del lavoratore ed è concluso entro centottanta giorni dallariapertura.4. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autoritàdisciplinare competente ai sensi 55 ter, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1,del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 24 , comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 6 luglio 1995come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e dell'art.55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre2009, n. 150.5. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare riapertoapplica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.6. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previacontestazione scritta dell'addebito da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlosentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentantedell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.7. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero diun rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deveessere effettuata con un preavviso di almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendenteconvocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivoimpedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.8. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato C.C.N.L. del 6 luglio 1995 trascorsiinutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successiviquindici giorni.9. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro centottantagiorni dalla riapertura del procedimento.10. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di centottanta giorni èprorogato di un periodo corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione

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scatta la decadenza dall'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendentequesti decade dall'esercizio del diritto alla difesa.

Art. 11Sospensione del procedimento disciplinare

(art. 55 ter, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69,comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai qualiprocede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.2. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1, primo periodo, (rimproveroscritto, multa fino a 4 ore, sospensione fino a dieci giorni) non è ammessa la sospensione delprocedimento.3. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 1, secondo periodo,(sospensione superiore a dieci giorni, licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso)l'ufficio per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento delfatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficientia motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al terminedi quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari neiconfronti del dipendente.4. Il procedimento disciplinare è ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenzaall'amministrazione di appartenenza del lavoratore ed è concluso entro centottanta giorni dallaripresa.5. La ripresa avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autoritàdisciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001.6. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripresoapplica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis del codice di procedura penale.

Art. 12Riservatezza e garanzie formali

1. Per tutti gli atti formali, in partenza e in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si utilizza unprotocollo riservato.2. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del D. Lgs n.27 ottobre 2009, n. 150 ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, èeffettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella diposta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazionedell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbiala disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegnaa mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.3. Il dipendente o un suo difensore delegato può accedere a tutti gli atti istruttori preliminari riguardantiil procedimento a suo carico che hanno portato alla contestazione dell'addebito.

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CAPO IIIContenzioso del lavoro

Art. 13Contenzioso del lavoro: competenze Settore Personale.

1. Al Settore personale è affidato il compito di assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudizialie di supporto a quelle giudiziali relative a vertenze in materia di rapporti di lavoro che possanoinsorgere fra il personale e il Comune, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 165/2001, dal presenteregolamento e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione earbitrato.2. Il Settore personale, in materia di contenzioso per il lavoro, è competente per tutta la fase conciliativapreliminare al vero e proprio giudizio. La difesa nel giudizio di primo e secondo grado è affidata aprofessionista abilitato al quale verrà di volta in volta attribuito specifico mandato.3. Il Settore personale esplica la propria attività di consulenza e assistenza a favore degli altri ufficidell'Ente, anche al fine di prevenire l'insorgere di controversie in materia di lavoro.4. Al fine di cui al comma precedente il responsabile di settore dell'Ente che ritiene sussistano ipresupposti per il sorgere di una controversia imminente con un proprio dipendente può formularequesiti al Settore per il contenzioso del lavoro.5. In risposta a quesiti formulati per iscritto, il Settore personale provvede con consulenze e pareri scrittifornendo linee interpretative per l'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni contenute nelC.C.N.L. e nei contratti decentrati e individuali di lavoro, anche sulla base della giurisprudenza formatasiin materie analoghe.6. Detta attività verrà compiuta dal Settore che si occupa di contenzioso nel rispetto delle normativevigenti al fine di assicurare una condotta omogenea e comune fra gli uffici del comune in materia dirapporti di lavoro.7. Nel caso in cui non sia possibile evitare il sorgere di una controversia il Sindaco conferisce mandato alSegretario comunale di rappresentare l'amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione con poteredi conciliare e transigere la vertenza dinanzi il Collegio stesso.8. Nel caso di incompatibilità o di impedimento del Segretario comunale il Sindaco provvede conproprio atto a conferire mandato a dipendenti ritenuti idonei.9. In ogni occasione in cui viene comunicato un atto di diffida, il settore personale provvede adeffettuare la valutazione sulla fondatezza della pretesa anche alla luce di eventuali precedenti all'esamedella giurisprudenza.10. Nel caso in cui si pongono rilevanti questioni il Settore potrà investire, al fine dell'acquisizione di unparere, il Segretario comunale.

Art. 14Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento diventano inefficaci tutte le norme regolamentari cheregolano la stessa materia emanate del Comune di Caccamo e applicabili fino ad oggi per relationem.2. È fatta salva comunque l'applicazione delle ulteriori norme di legge e di contratto collettivo in materiadi disciplinare non previste nel presente regolamento e comunque applicabili e compatibili.3. L'entrata in vigore di norme di legge o la stipulazione di contratti collettivi, successivi al presenteregolamento, che rechino una disciplina incompatibile con quella prevista nel presente regolamento,comportano la caducazione delle norme di regolamento incompatibili e l'automatica sostituzione conla disciplina prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

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APPENDICE 1

INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL ART. 110 COMMA 6DEL D. LGS 19 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 7 COMMA 6 D. LGS. N. 165/2001

Art. 1Finalità e ambito di applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consigliocomunale, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti dilavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previstodall'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000(d'ora in avanti "incarichi").2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'operaintellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente;i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2230 eseguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attivitàcircoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sonofinalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata econtinuativa, compresi nell'ambito di applicazione, del regolamento sono i seguenti:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolareproblema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietàdell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazionescritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimentorelative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i qualipresuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri,valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;

d) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale.4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazionid'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e nonoccasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto ilcoordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effettidegli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codicedi procedura civile.5. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potereorganizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di unorario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti,nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 2Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, gli incarichi aicomponenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;2. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in unaprestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimentodel fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, qualiad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e

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simili (indicate al comma 6, dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in quanto compatibili con lo strettoregime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzodelle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono essere pubblicizzatitutti gli incarichi che prevedono compenso.3. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori ecollaudo, di cui all'art. 90 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché per il conferimento degli altriincarichi previsti da tale provvedimento, ivi compresi gli incarichi di assistenza e rappresentanza ingiudizio, rimangono vigenti le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano irequisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quantoriguarda l'evidenza pubblica.Per gli incarichi sotto la soglia di 100.000,00, devono essere rispettate le procedure di trasparenza ecomparazione previste dall'art. 91, comma 2 del Codice dei contratti.4. Analoghi criteri a quelli riportati nel precedente comma 3 devono essere rispettati in tutti i casi in cuile disposizioni di legge prevedono il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per esempioper il condono edilizio.

Art. 3Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione

1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto dellaprestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste in appositoprogramma.2. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di legge o ilprogramma approvato.

Art. 4Determinazione della spesa annua massima

1. La spesa annua massima che. può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presenteregolamento è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferitiper lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tettodi spesa è verificato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario su ogni singola determinazionedi conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Art. 5Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di P.O. che intendono avvalersene (diseguito: responsabili competenti) a seguito di atto di indirizzo dell Amministrazione Comunale.2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenzetemporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle attività di tipoordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 6Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ancheuniversitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso distipulazione di contratti d'opera che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o consoggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando lanecessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Rimangono vigenti tutte quelle previsioninormative che per specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure perl'affidamento dell'incarico.

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2. I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto diconferimento, sono i seguenti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuitedall'ordinamento all'Ente;

b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, oprogetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apportodi specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario, o dialtro livello previsto dalle normative specifiche di settore;

c) si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per l'Ente;d) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria

organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incaricoovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine siconsiderano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per lequali sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni oqualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi. Negli altri occorre una specificadimostrazione della sussistenza di tale requisito.

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dellacollaborazione.

g) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali,deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzionedella prestazione oggetto dell'incarico;

h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai successiviartt. 9 e 10.

Art. 7Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. Si potrà ricorrere al conferimento degli incarichi di collaborazione qualora venga documentata, previaespressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendentedell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altreattività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa delpersonale effettivamente in servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione delpersonale dipendente dell'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguatarispetto alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare.2. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propriaorganizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o,comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'internodell'Ente, viene seguita la seguente procedura:

a) il Responsabile competente invia al Segretario una relazione contenente la specificazione delleiniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cuirealizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinared'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché ladurata prevista per lo svolgimento dell'incarico;

b) il Segretario invia ai Responsabili degli altri Settori, apposita richiesta di accertamento in ordinealla presenza nel Settore della professionalità richiesta;

c) i responsabili dei Settori forniscono una documentata e motivata illustrazione dell'esito, positivoo negativo, dell'accertamento.

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Segretario eformalmente comunicata al responsabile competente e, comunque, decorsi 5 giorni dalla richiestainoltrata senza aver ottenuto alcuna attestazione, che equivale a riscontro negativo.

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Art. 8Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curriculaprofessionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti allaselezione.2. Il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'AlboPretorio e sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiori a trentagiorni, nel quale siano evidenziati:

a) i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, edai progetti specifici e determinati dall'ente e consumabili in allegato all'avviso;

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e allaprescritta procedura comparativa;

c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande dipartecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenutenecessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelledomande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalitàdella comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);

e) il giorno dell'eventuale colloquio;f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;g) le modalità di realizzazione dell'incarico;h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);i) il compenso complessivo lordo previsto.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;b) godere dei diritti civili e politici;c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativiiscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o

iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o devedare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali.

4. Per incarichi di importo inferiore ad 7.500,00 annui lordi l'incarico professionale può essereconferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invitocontenente gli elementi di cui al comma 2 (dalla lettera a) alla lettera i), da inviare ad almeno tresoggetti dotati dei requisiti necessari.

Art. 9Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione,valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singolicandidati secondo le indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con leesigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazionicontenute nel programma o nel progetto.2. Per la vantazione dei curricula, il Responsabile può avvalersi di una Commissione Tecnica interna,nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sonoammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci

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unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previstoper i titoli.4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui ove richiesti, è stilata una graduatoria di meritosecondo l ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata conatto motivato del Responsabile competente.5. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoroautonomo.6. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internetdell'ente per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Art. 10Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in viadiretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al precedente art., apatto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla letteradi invito;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenzetemporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivie dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioniprofessionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivol'esperimento di procedure comparative di selezione oppure per attività relative a prestazioniper le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili, a condizione chel urgenza non sia causata da inerzia e ritardo degli uffici;

c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale giàconferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finalecomplessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, acondizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agliobiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quantostrettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni oelaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado diperfezione richiesto.

Art. 11Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso comeatto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e

continuativa;c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell incarico;d) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che

viene allegato al contratto;e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali

verifiche;f) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le

modalità per la relativa liquidazione;g) le modalità di pagamento del corrispettivo;

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h) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione dellepenali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;j) il foro competente in caso di controversie;k) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n.

196/2003.3. Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogareove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per iritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.4. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito infunzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventualeutilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori dimercato ed alle eventuali tabelle contenenti le tariffe professionali.5. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. Lacorresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizionedel disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggettodell'incarico, e comunque non avviene mai con cadenza mensile. In ogni caso, il collaboratore è tenutoalla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 12Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico,particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attivitàsvolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quantorichiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile puòrichiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque nonsuperiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggettoincaricati di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni,ovvero, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazioneparziale del compenso originariamente stabilito.5. Il Dirigente competente verifica l assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta dirimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 13Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensidell art. 409, n. 3, Cpc, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazionid opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto ilcoordinamento del responsabile competente.2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo dicoordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quantostabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanzadell'Ente.4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essereesercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile

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competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnicistrettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i,sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all amministrazione. Glieventuali obblighi di iscrizione all INAIL sono a carico dell amministrazione, che è tenuta a darne idoneacomunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione dellededuzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, icasi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazionedirigenziale e dal Disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi eaggiornarsi a cura dell'Ufficio di supporto alle funzioni del Segretario Generale.7. Il Responsabile è tenuto a garantire, osservando una adeguata vigilanza, che le modalità disvolgimento della prestazione non siano analoghe a quelle del lavoro subordinato.

Art. 14Pubblicizzazione degli incarichi

1. I contratti di collaborazione, relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistanoefficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggettodell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.2. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di incarico, completi diindicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare previsto, nonché necura l'aggiornamento tempestivo in merito all'ammontare del compenso erogato. In caso di omessapubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisceillecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sono altresì trasmessi semestralmente allaPresidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono per ogniincarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito,l'oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato.

Art. 15Registro degli incarichi

1. Anche ai fini di cui al precedente art., è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essereannotati tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasimodalità.2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14 e può esseresuddiviso in tipologie.3. Il Registro è gestito dal Responsabile del Settore AA.GG. il quale:

a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle

Determinazioni e i Disciplinari d'incarico;c) garantisce le forme di pubblicità.

Art. 16Norma transitoria e disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto dispesa, si terrà conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data dientrata del presente regolamento.2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioniregolamentari, anche contenute in altri regolamenti comunali, concernenti la disciplina i criteri, i requisiti

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e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di naturaoccasionale o coordinata e continuativa incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.3. Un estratto del presente Regolamento sarà trasmesso, a cura dell'Ufficio di supporto alle funzioni delSegretario generale, alla Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dalla relativaadozione.

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APPENDICE 2

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. N.163/2006NEL TESTO RECEPITO IN SICILIA CON L. R. N.12/2011

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1.1

Oggetto del regolamento

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dall art.92 del D. Lgs. n. 163/2006 neltesto recepito nella Regione Sicilia con L. R. n. 12/2011, che nel seguito verrà indicato come legge . Siprecisa che con la dizione regolamento si intende in seguito il regolamento ex D.P.R. n. 207/2010 econ la dizione R.U.P. il Responsabile Unico del Procedimento.2. I presenti criteri si applicano al personale dell Amministrazione Comunale che abbia partecipato allaredazione, alla elaborazione, alla responsabilità, alla direzione o al collaudo di un opera o di un lavoropubblico ovvero di un atto di pianificazione urbanistica, posti in essere dall Amministrazione Comunale.3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall art. 1.2 qualora prestate, in tutto o inparte, dall ufficio tecnico dell amministrazione.

Art. 1.2Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell ambitooggettivo di applicazione della legge, descritto all art. 2 della stessa legge, nonché quello relativo alavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come stabilito con determinazione dell Autoritàper i Lavori Pubblici n. 7 del 17 febbraio 2000; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo siintendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell art. 16, della legge,eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16.2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo eprogetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livellipossono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Talefacoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 16,comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore ad 100.000,00 e che, nelcontempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autoritào amministrazioni esterne all ente e non siano destinati all acquisizione di pareri all interno di unaconferenza di servizi; ai fini della presente disposizione l autorizzazione di cui all art. 7 della legge n.1497/1939, se rilasciata da un organo comunale delegato o sub-delegato, e il parere di cui all art. 221del testo unico leggi sanitarie approvato con R. D. n. 1265/1934, sono considerati atti di assenso interniall amministrazione.3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale ointercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del trafficoe i suoi aggiornamenti.4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d ufficio, i piani di recupero diiniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i pianiparticolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l edilizia economico-popolare, lelocalizzazioni degli interventi per l edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensidell art. 51 della legge n. 865/1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuatividi strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti dipianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomiasotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

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Art. 1.3Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato, tenuto conto della complessità dell opera e/odell impegno richiesto, nella misura massima del 2% sull importo dei lavori posto a base di gara,aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidareseparatamente dall appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioniprofessionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell I.V.A.2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% sull importo della tariffaprofessionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici,Direzione generale urbanistica, dell 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all ultimo adeguamentodisponibile alla data di affidamento dell incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi adapplicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto siverifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad unquinto dell importo contrattuale. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente pereventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all ufficio tecnicoresponsabile della progettazione, ai sensi dell art. 1.2, comma 5, del regolamento.4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamentiannuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell art. 16, comma 7, della legge, e assegnate adapposita voce del bilancio.

Art. 1.4Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto delResponsabile del servizio tecnico sulla scorta dell atto di indirizzo politico - programma OO.PP. e PEG -,salvo che il Sindaco abbia ordinato allo stesso Responsabile di predisporre le procedure perl individuazione di un professionista esterno da incaricare.2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia statopreventivamente previsto l affidamento all ufficio tecnico dell ente sono conferiti con atto delResponsabile del Servizio tecnico, salva diversa determinazione in seguito all accertamentodell impossibilità dell affidamento interno.3. Nell atto di conferimento dell incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se nongià diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale delprogetto, se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità diprogettisti, titolari formali dell incarico, devono avere i requisiti di cui all art. 17, comma 2, della legge.4. Possono essere costituiti gruppi di progettazione intersettoriali. La composizione formale del gruppoè definita con determina del responsabile del servizio tecnico nella quale deve essere:

a) individuato il lavoro d opera, o il piano, ed il relativo livello (prel./def./esec.) da progettare;b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell opera e quindi l afferente incentivo massimo

2% e l eventuale competenza ex D. Lgs. n. 494/1996;c) in caso di pianificazione territoriale, determinato il costo presuntivo e quindi l afferente

incentivo pari al 30% della tariffa professionale relativa all atto di pianificazione;d) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;e) individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale;

5. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l attività di collaborazione per ilraggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell inizio di ogni prestazione; ilResponsabile del Servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, a formarel elenco dei partecipanti all attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione,indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l elenco può essere interno all atto diconferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.

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6. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell atto di pianificazione, e quellocomunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l incarico anche al di fuori dell orario dilavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dalcontratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell ente, nei limiti dellaquota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizioneamministrativa.

CAPO IIRIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1Ripartizione degli incentivi in base all attività

1. La ripartizione dell incentivo avverrà per ogni singolo lavoro pubblico in base alle percentuali diseguito riportate, che sono riferite alle singole fasi del processo attuativo dell intervento:

Lavori ed opere con progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento di sicurezza effettuatiin tutto o in parte da dipendenti dell Ente:A. Progetti di importo inferiore o pari ad 154.937,07

12% Progettazione preliminare(Nel caso in cui il progetto preliminare venga utilizzato per affidare direttamente i lavori mediante laprocedura dell appalto concorso, la percentuale viene incrementata al 25%)

17% Progettazione definitiva(Nel caso in cui il progetto definitivo venga utilizzato per affidare i lavori mediante la procedura diappalto integrato, la percentuale viene incrementata al 32%)

13% Progettazione esecutiva3% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione16% Direzione Lavori3% Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione5% Collaudo e/o certificato di Regolare Esecuzione

(+2% per ogni fase attuativa precedentemente elencata che sia stata affidata a soggetti esterni, conesclusione degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatoredella sicurezza in fase di esecuzione per i quali non si applica alcun incremento)

6% Attività di supporto al Responsabile unico del ProcedimentoLa percentuale per l attività di supporto è così ripartita: 3% per le funzioni amministrative e 3% perle funzioni tecniche. La percentuale dell attività di supporto viene incrementata del 3% dell incentivocomplessivo per ogni fase attuativa precedentemente elencata che sia stata affidata a soggettiesterni, con l esclusione del collaudo per il quale si applica l incremento dell 1% e con esclusionedegli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore dellasicurezza in fase di esecuzione per i quali non si applica alcun incremento. Tale incremento èsuddiviso in parti uguali tra la struttura di supporto per le funzioni amministrative e la struttura disupporto per le funzioni tecniche.

25% Responsabile unico del procedimento

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B. Progetti di importo compreso tra i 154.937,07 e 774.685,35,07

11,5% Progettazione preliminare.(Nel caso in cui il progetto preliminare venga utilizzato per affidare direttamente i lavori mediante laprocedura dell appalto concorso, la percentuale viene incrementata al 25%)

16,5% Progettazione definitiva.(Nel caso in cui il progetto definitivo venga utilizzato per affidare i lavori mediante la procedura diappalto integrato, la percentuale viene incrementata al 32%)

12,5% Progettazione esecutiva2,8% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione14,5% Direzione Lavori2,8% Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione5,6% Collaudo e/o certificato di Regolare Esecuzione

(+1.5% per ogni fase attuativa precedentemente elencata riguardante la progettazione che sia stataaffidata a soggetti esterni, +2% per i collaudi in corso d opera, obbligatori nei casi di cui al comma 3dell art. 187 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999)

25% Responsabile unico del procedimento8,8% Attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento

La percentuale per l attività di supporto è così ripartita: 4,4% per le funzioni amministrative e 4,4%per le funzioni tecniche. La percentuale dell attività di supporto viene incrementata del 3%dell incentivo complessivo per ogni fase attuativa precedentemente elencata che sia stata affidata asoggetti esterni, con l esclusione del collaudo per il quale si applica l incremento dell 1% e conesclusione degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatoredella sicurezza in fase di esecuzione per i quali non si applica alcun incremento. Tale incremento èsuddiviso in parti uguali tra la struttura di supporto per le funzioni amministrative e la struttura disupporto per le funzioni tecniche.

C. Progetti di importo superiore ad 774.685,35

11% Progettazione preliminare.(Nel caso in cui il progetto preliminare venga utilizzato per affidare direttamente i lavori mediante laprocedura dell appalto concorso, la percentuale viene incrementata al 25%)

15.2% Progettazione definitiva.(Nel caso in cui il progetto definitivo venga utilizzato per affidare i lavori mediante la procedura diappalto integrato, la percentuale viene incrementata al 32%)

11.7% Progettazione esecutiva.2.7% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.14.5% Direzione Lavori.2.7% Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.5,2% Collaudo e certificato di Regolare Esecuzione.

(+1% per ogni fase attuativa precedentemente elencata riguardante la progettazione che sia stataaffidata a soggetti esterni, e +2% per i collaudi in corso d opera, obbligatori nei casi di cui al comma3 dell art. 187 del Regolamento D.P.R. n. 554/1999)

25% Responsabile unico del procedimento.12% Attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento.

La percentuale per l attività di supporto è così ripartita: 6% per le funzioni amministrative e 6% perle funzioni tecniche. La percentuale dell attività di supporto viene incrementata del 4% dell incentivocomplessivo per ogni fase attuativa precedentemente elencata che sia stata affidata a soggettiesterni, con l esclusione del collaudo per il quale si applica l incremento del 1.5% e con esclusionedegli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della

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sicurezza in fase di esecuzione per i quali non si applica alcun incremento. Tale incremento èsuddiviso in parti uguali tra la struttura di supporto per le funzioni amministrative e la struttura disupporto per le funzioni tecniche.

Lavori ed opere con elaborati tecnici e procedure dei LL.PP. (es. amministrazione diretta, cottimifiduciari e lavori appaltati con contratti aperti) di importo fino ad 154.937,0723% Redazione elaborati tecnici.3% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.38% Direzione Lavori.3% Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.3% Collaudo e/o certificato di Regolare Esecuzione.25% Responsabile unico del procedimento.5% Attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento. (2.5% per le funzioni amministrative e

2.5% per le funzioni tecniche).D. Lavori appaltati con contratti aperti per importi superiori ad 154.937,07

22% Redazione elaborati tecnici.3% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.34% Direzione Lavori.3% Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.3% Collaudo e/o certificato di Regolare Esecuzione.25% Responsabile unico del procedimento.10% Attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento.

La percentuale per l attività di supporto è così ripartita: (5% per le funzioni amministrative e 5% perle funzioni tecniche)

Opere e lavori di cui ai prospetti del precedente punto 1), lettere A), B) e C) i cui incarichi diprogettazione, direzione lavori e collaudo siano completamente affidati a soggetti esterni:E. Progetti di importi inferiore o pari ad 154.937,07

25% Responsabile unico del procedimento.20% Attività di supporto al R.U.P.. (10% per le funzioni amministrative e 10% per le funzioni tecniche).

F. Progetti di importo inferiore o pari ad 774.685,35

25% Responsabile unico del procedimento.25% Attività di supporto al R.U.P.. (12,5% per le funzioni amministrative e 12,5% per le funzioni tecniche).

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G. Progetti di importo superiore ad 774.685,35

25% Responsabile unico del procedimento.30% Attività di supporto al R.U.P. (15% per le funzioni amministrative e 15% per le funzioni tecniche)

Nel caso di un progetto o di un piano di sicurezza approvato dall Amministrazione per un opera olavoro successivamente non realizzato o non portato a termine per cause estranee ai dipendentiincaricati, gli stessi percepiranno comunque la totalità delle quote dell incentivo loro spettante, in basealle fasi del processo attuativo effettivamente espletate.Nel caso in cui il R.U.P svolga la propria attività senza supporto tecnico e, quindi, le attività di supportoal R.U.P. siano espletate esclusivamente dalle figure amministrative, le percentuali sopra riportatepotranno essere modificate con provvedimento del R.U.P., il quale potrà:

a) assegnare a se stesso la quota spettante per il supporto tecnico;b) assegnare l intera quota alle funzioni amministrative;c) ripartire la quota spettante per il supporto tecnico tra il R.U.P. e gli amministrativi, anche in

modo diversificato.Art. 2.2

Ripartizione degli incentivi rispetto i ruoli

1. Tra i partecipanti all attività, in base alla complessità del lavoro, all apporto delle varie figureprofessionali e alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere di cui alsuccessivo art. 2.3, le quote verranno così ripartite:

a) per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, diredazione degli elaborati tecnici:

1. al progettista/i, al coordinatore della sicurezza, al redattore/i degli elaborati tecnici almeno il65% della quota dell incentivo riservata a tali attività;

2. ai collaboratori fino ad un massimo del 35% della quota dell incentivo riservata a tali attività,compresa la percentuale fino a un massimo del 5% per i collaboratori che hanno coadiuvatopur non sottoscrivendo alcun elaborato;

b) per le attività di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e dicollaudo:

1. al direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza ed al collaudatore almeno il 65% dellaquota dell incentivo riservato a tali attività;

2. ai collaboratori fino ad un massimo del 35% dell incentivo riservato per tali attività, compresala percentuale fino a un massimo del 5% per i collaboratori che hanno coadiuvato pur nonsottoscrivendo alcun elaborato;

Le quote saranno stabilite dal R.U.P, tenendo conto della professionalità richiesta e dell impegnoindividuale accertato.

Art. 2.3Elenco funzioni amministrative e tecniche relative alle attività di supporto del R.U.P.

1. L espletamento delle funzioni amministrative di seguito elencate quali attività di supporto al R.U.P. dàluogo alla corresponsione degli incentivi secondo le percentuali indicate al successivo art. 2.5:

Promozione di gara informale e pubblicità nella trattativa privata;Promozione nomina commissione giudicatrice gare;Promozione e coordinamento conferenze di servizi e adempimenti relativi;Redazione bandi e procedure di gara nonché disciplinari per incarichi tecnici;Garanzia conformità dei bandi di affidamento lavori alla legge;

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Verifica della rispondenza dei contenuti dei progetti alla normativa, al documento preliminare eprogettazione alla disponibilità finanziaria ed ai presupposti tecnico/amministrativi;Verifica del rispetto contrattuale nelle concessioni;Accertamento e certificazione dei motivi della scelta del metodo di affidamento di incarichitecniciAccertamento e certificazione delle situazioni di carenze organico che determina l affidamentoall esterno della D.L.Accertamento e certificazione delle situazioni di carenze di organico che determinanol affidamento all esterno del collaudoProposta di sistema di affidamento appalti lavoriProposta di risoluzione contratto per inadempimentoVerifica e trasmissione comunicazione all autorità: fase di gara t.p.Verifica e trasmissione comunicazione all Osservatorio: fase di gara e di esecuzioneAcquisizione prima dell avvio della gara della dichiarazione del D.L. in merito a: accessibilitàaree, assenza impedimenti sopravvenuti, conseguente realizzabilità del progettoRedazione prima della stipula del contratto del verbale congiunto con l impresa di " dare attodel permanere delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavoriDeterminazione dell onere a carico dell impresa nel caso di risoluzione del contrattoInvio Avviso all Autorità per sospensioni di durata superiore a un quarto del tempo contrattualeTrasmissione al collaudatore dei documentiMotivazione della scelta della trattativa privata negli appalti e comunicazione all AutoritàAdempimenti conseguenti al ritardato pagamento da parte dell impresa ai propri dipendenti:Invito alle imprese a provvedere e pagamento direttoFormulazione proposte e trasmissione dati e informazioni per la programmazione annuale etriennaleAcquisizione di tutte le approvazioni/autorizzazioni per assicurare l immediata cantierabilità.L espletamento delle funzioni tecniche di seguito elencate quali attività di supporto al R.U.P. dàluogo alla corresponsione degli incentivi secondo le percentuali indicate al successivo comma 4:Verifica del progetto preliminare;Validazione del progetto esecutivo;Accertamento delle cause che rendono possibili le varianti;Accertamento della non imputabilità di dette cause all Amministrazione;Motivazione in ordine alla necessità di eseguire le varianti;Verifica delle caratteristiche dell evento che dà luogo alle varianti in relazione alla specificità delbene;Approvazione delle varianti;Approvazione dei nuovi prezzi che non comportano maggiore spesa;Autorizzazione esecuzione lavori in economia;Redazione verbale che attesta necessità di lavori d urgenza;Disposizione di lavori di somma urgenza;Presentazione perizia suppletiva per l esecuzione di ulteriori lavori in economia;Ricezione e determinazioni in ordine alle proposte di variante migliorativa in diminuzione;Decisioni riguardo agli ordini di demolizione del DL per difetti di esecuzione;Decisioni in ordine al venir meno delle condizioni di sospensione per pubblico interesse.

Art. 2.4Determinazione della percentuale del fondo incentivante

1. La determinazione della percentuale relativa all accantonamento delle somme della costituzione delfondo incentivante è quantificata sulla base dell importo dei lavori, della classe e della categoriadell opera da realizzare.

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2. A tal fine viene fatto riferimento alla tabella A prevista dal decreto legislativo del 4 aprile 2001 daltitolo Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri ed agli Architetti .La formula per la individuazione della percentuale F% da considerare per la formazione del fondoincentivante è la seguente:

F%= 0,0049C+1,45doveC rappresenta l aliquota desunta dalla tabella A del tariffario, relativa all importo dell opera e

dell attività, alla classe di appartenenza ed alla sua categoria.Art. 2.5

Ripartizione degli importi relativi agli incentivi per lo svolgimentodell attività di supporto al responsabile del procedimento

3. Gli importi relativi agli incentivi per lo svolgimento dell attività di supporto al R.U.P. vengono ripartititra i dipendenti in servizio presso il/i Settore/i interessato/i che si occupano delle attività di cui alprecedente art.2.3, secondo gli appresso indicati coefficienti stabiliti per categoria:

D: 1.25C: 1.10B: 0.75

4. La determinazione degli importi viene effettuata secondo la formula appresso riportata:N1X +N2X + N3X = IP

doveN1 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica D;N2 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica C;N3 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica B;IP corrisponde all Importo relativo all incentivo calcolato sulla singola fase del progetto.

5. Gli incentivi vengono corrisposti secondo i criteri sopra indicati con riferimento ai periodi di servizioeffettivamente espletato.6. Al personale che assume servizio nel corso dell anno solare vengono corrisposti gli importi relativiagli incentivi in misura proporzionale al servizio effettivamente espletato.

Art. 2.6Dimissioni o decadenza del R.U.P.

1. In caso di dimissioni o decadenza del R.U.P., a seguito di motivate ragioni, allo stesso va corrisposta laquota dovuta per il periodo mantenuto in ruolo la quale va calcolata applicando la seguente formula:

I = Qp x (t/T) dove:I= Indennità spettante al RUP;Qp.= Quota percentuale stabilita (25% del Fondo U.T.C.);t= tempo maturato;T= Tempo di contratto.

2. In caso di dimissione o decadenza sarà corrisposto al RUP la quota del 60% dell indennità spettante. Ilrestante 40 % verrà corrisposto ad ultimazione dei lavori.

Art. 2.7Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all ufficio tecnico dell amministrazione e aprofessionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza

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delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegiprofessionali.2. Qualora si proceda all incarico collegiale con professionisti esterni i coefficienti per la ripartizione delfondo di incentivazione sono ridotti mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75.3. In deroga all art. 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all art. 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all art.6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stessotenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l onorario del professionista esterno,da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario,consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all ufficio tecnico dell ente da quelle affidate asoggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all ufficio tecnico dell entecostituiscano segmenti determinati.

Art. 2.8Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all ufficio tecnico dell amministrazione e ad uno opiù d uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolatida una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventualiprincipi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l atto di pianificazione da redigere siano di interesseintercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondoincentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni localipartecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitantidi ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell anno precedente l affidamento; ogni quota cosìdeterminata è aumentata di un quarto; qualora una o più d una delle amministrazioni partecipanti abbiadisposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio direciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, èdevoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questaamministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti èinteramente a carico di questa amministrazione.4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro entepubblico, la convenzione deve prevedere l esclusione di qualsiasi onere a carico di questaamministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l uso di beni strumentali o dimateriali di consumo di proprietà di quest ultima e utilizzati dall ufficio tecnico per l espletamento delleprestazioni convenzionate.

CAPO IIITERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 3.1Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:a) qualora l inesatto adempimento sia sanabile senza l approvazione di ulteriori atti di

programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse omaggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione sefrazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificatol inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

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b) qualora l inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovverovarianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuoveapprovazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell amministrazione, il fondo,ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento,previsto per la prestazione per la quale si è verificato l inesatto adempimento è ridotto di unquarto;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, lefinalità e le disponibilità dell amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinviodell approvazione o dell appalto all anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi perl attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabileai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l inesattoadempimento è ridotto della metà;

d) qualora l inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l amministrazione adabbandonare il progetto o il piano o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causainequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integraleimposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca dellequote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relativeallo stesso progetto o piano;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l amministrazione può revocare l incarico e affidarlo ad altriovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca èsubordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile delServizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. All omissione dell adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1,lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno,previsti dal vigente ordinamento.3. Ai fini del presente art. si considera inesatto adempimento delle prestazioni l inadeguata valutazionedello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazioneo per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, ilmancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organidell amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nellapredisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Art. 3.2Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione allesingole quote, nel seguente modo:

a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall esecutività della delibera di approvazione delprogetto o dell atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e inulla osta previsti dall ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all ente;

c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall aggiudicazione o dall affidamento dei lavori;d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con

redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all art. 4 del decreto legislativo n. 494 del1996, entro 30 giorni dall aggiudicazione o dall affidamento dei lavori;

e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensidell art. 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall approvazione del collaudo;

f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall approvazione delcollaudo;

g) per il collaudo, entro 30 giorni dall approvazione del medesimo certificato.2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazioneavviene secondo i termini del progetto esecutivo.

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3. Per i soli progetti di lavori di importo a base d asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte lequote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un unica soluzione entro30 giorni dell ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell incentivo cessi dall impiego per qualunque causa, ovvero siatrasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di suacompetenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabileunico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 3.3Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, èliquidato nel seguente modo:

a) per un quarto entro trenta giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell atto dipianificazione;

b) per metà entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di contro-deduzionialle osservazioni ovvero, se prevista dall ordinamento, di approvazione dell atto dipianificazione;

c) per un quarto entro trenta giorni dall entrata in vigore dello strumento urbanistico.2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

a) per metà entro trenta giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell atto dipianificazione;

b) per metà entro trenta giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell atto dipianificazione.

3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato, oppureche sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o allalocalizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predettecondizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro trenta giorni dall entrata in vigore dell atto. Lostesso termine si applica ai piani urbani del traffico.4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazioneresidenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale,la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazionedell atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicatiproporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.5. Nulla è dovuto per l istruttoria delle contro-deduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguentiadeguamenti degli elaborati.

Art. 3.4Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all art. 3.1, comma 1, ovvero all art. 3.2, commi 1 e 2, non si verifichi acausa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è dispostaentro i sessanta giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.2. Qualora uno degli eventi di cui all art. 3.1, comma 1, ovvero all art. 3.2, commi 1 e 2, non si verifichi acausa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciòpreposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili allaresponsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione,entro i sessanta giorni successivi all ultimazione della singola prestazione.3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte leloro fasi, l amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento

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se intenda o meno continuare nell attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell amministrazioneil responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l incaricoè sospeso.4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento neltrasmettere l atto di liquidazione all ufficio di ragioneria indica distintamente l elenco dei soggettipartecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sonoautomaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altrasomma a favore del destinatario, al fine di agevolare l emissione del mandato di pagamento di cuiall art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

CAPO IVDISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell ufficio tecnico chehanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell atto di pianificazione, individuatinell atto di conferimento di cui all art. 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e delladeontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell atto dipianificazione medesimi.2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l eventualeOrdine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deverecare anche l indicazione "Comune di Caccamo - Ufficio tecnico", o altra indicazione che identifichi lastruttura di appartenenza, qualora l ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 4.2Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell amministrazione committente, la quale puòusarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell incarico.2. L amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelliprogettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelliprogettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possonoporre riserve, opposizioni o altri impedimenti all utilizzazione degli elaborati già predisposti.3. L amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnicoi livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettualisuccessivi essere coerenti con i livelli precedenti, l ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettualigià definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l obbligo di rilevare eventuali errori odomissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui dirittid autore.

Art. 4.3Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di

lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

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b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto nonconfigurabili come atti di pianificazione.

2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche,agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali difigure presenti nell ufficio tecnico incaricato della progettazione.3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cementoarmato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici,qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell ufficiotecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterniall ente committente, la ripartizione del fondo incentivante per la progettazione di cui all art. 1.3, comma1, è adeguata in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in terminieconomici sulle tariffe professionali di competenza; l adeguamento avviene mediante la moltiplicazionedell aliquota che costituisce la singola prestazione per i seguenti coefficienti:

a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazionicomplessive;

b) per 0,80 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delleprestazioni complessive;

c) per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazionicomplessive.

d) qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive,ovvero qualora l importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai trequarti dell importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterniovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del regolamento, purchési tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

4. Non sono soggette ad alcuna riduzione le prestazioni del R.U.P. e dei sui collaboratori.

CAPO VALTRI ONERI

Art. 5.1Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali diconsumo o ai beni strumentali, sono a carico dell amministrazione.2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuatacon i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall ordinamento interno dell amministrazione.3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all acquisto deimateriali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinatosvolgimento delle prestazioni tecniche. L ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento,devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all acquisizione dei beni edei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell espletamento delleprestazioni.4. Con l atto di conferimento di cui all art. 1.4, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cuiall art. 11 del D. Lgs. n. 77/1995, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi suiquali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarieall espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell atto facciano uso di materiale obeni strumentali di loro proprietà privata per l espletamento delle prestazioni, non può esserecorrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

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Art. 5.2Oneri per l iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa siaobbligatoria ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita daisingoli ordinamenti professionali, sono a carico dell amministrazione.2. Sono altresì a carico dell amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili,conseguenti l iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismidiversi quali le Casse autonome, per i quali l ordinamento preveda che siano a carico genericamente delcommittente.3. In ogni caso gli obblighi a carico dell amministrazione cessano qualora:

a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell attività di progettazione;d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall impiego per motivi disciplinari.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), l amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ognionere dal primo giorno dell anno solare successivo al verificarsi dell evento; nei casi di cui al comma 3,lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall amministrazione per la quotariferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell evento.5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l iscrizione all Ordine o Collegioprofessionale sia autorizzato all esercizio della libera professione ai sensi dell art. 1, commi 56, 56-bis,58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l iscrizione e quelli conseguenti, di cui aicommi 1 e 2 del presente art. sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell art. 17, comma 4, della legge, sono a carico dell amministrazione gli oneri per la stipuladella polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendentiincaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione, per il coordinamento per lasicurezza e per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento .2. Fino all entrata in vigore di diverse norme legislative o regolamentari disciplinanti le modalità e i limitidella polizza assicurativa ai sensi dell art. 17, comma 4, della stessa legge, l assicurazione è soggetta alledisposizioni del presente art.; dopo l entrata in vigore delle norme sopravvenute il presente art. troveràapplicazione solo per le parti non incompatibili.3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per ilcoordinamento per la sicurezza nonché per il ruolo di R.U.P. ; i relativi massimali non possono essereinferiori ad una quota percentuale dell importo dei lavori da progettare e da porre, ovvero posti, a basedi gara, così stabilita:

a) lavori di nuova costruzione 40 %b) lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 50 %c) lavori di manutenzione straordinaria 20 %d) lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 30 %e) altri lavori 40 %

4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza oalla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell incarico, sentito il responsabile unico delprocedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro.

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6. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridottifino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso diincarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell amministrazionenell interesse della quale è redatto il progetto.

CAPO VINORME FINALI

Art. 6.1Relazione periodica sull applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio tecnico redigeuna relazione sommaria in ordine all applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:

a) indicazione delle prestazioni i progetti affidati nell anno precedente, con il relativo importo basedi gara;

b) l importo del fondo liquidato nell anno precedente, la ripartizione e la denominazione deidestinatari;

c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte oconclusesi nell anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell ufficio tecnico.

2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gliinvestimenti eventualmente previste dall ordinamento interno dell ente.4. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio tecnico, ovvero dell unitàoperativa competente in materia di lavori pubblici, deve indicare all ufficio di ragioneria l importopresunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione eprogrammazione.

Art. 6.2Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione relativi a LL.PP. realizzati primadella sua entrata in vigore, a decorrere dall entrata in vigore della L. R. 7 settembre 1998, n.23.2. Qualora le aliquote dell 1,50% di cui all art. 1.3, comma 1, e del 30% di cui all art. 1.3, comma 2, delregolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale dilavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell adeguamento del presente regolamentoquesto continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermorestando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell incentivo.

Art. 6.3Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all Albo pretorio comunale, per quindicigiorni consecutivi, successivi all avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell Ente.

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I N D I C E

PARTE PRIMAORGANIZZAZIONEArt. 1 OggettoArt. 2 FinalitàArt. 3 Criteri generali di organizzazioneArt. 4 Indirizzo politico amministrativo e di controlloArt. 5 Struttura organizzativaArt. 6 Organigramma, Dotazione Organica e fabbisogno di personaleArt. 7 Potere di organizzazione dei Responsabili di SettoreArt. 8 SettoriArt. 9 Corpo di Polizia LocaleArt. 10 Unità OperativeArt. 11 Unità di progettoArt. 12 Uffici alle dipendenze degli organi politici Uffici di StaffArt. 13 Assegnazione del personaleArt. 14 Segretario Comunale e VicesegretarioArt. 15 Responsabili di SettoreArt. 16 Responsabile di Unità Operativa e/o di unità di progettoArt. 17 Mansioni individualiArt. 18 Dipendenza gerarchica Verifica dell'attivitàArt. 19 Attribuzione temporanea di mansioni superioriArt. 20 Rapporto con l'utenzaArt. 21 Comitato di direzioneArt. 22 Criteri generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali e di Posizione

Organizzative ed individualiArt. 23 Incarichi a contrattoArt. 24 Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinatoArt. 25 Stipulazione del contratto e suo contenutoArt. 26 Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativaPARTE SECONDAPROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLOArt. 27 Ciclo di gestione e piano della performanceArt. 28 La trasparenzaArt. 29 La programmazioneArt. 30 I soggetti del processo di programmazione e controlloArt. 31 Valutazione dei responsabili di SettoreArt. 32 Valutazione dei dipendentiArt. 33 Il sistema dei controlli interniArt. 34 Nucleo di Valutazione internoPARTE TERZAASPETTI OPERATIVI E GESTIONALIArt. 35 Le determinazioniArt. 36 Le deliberazioniArt. 37 Pareri e il visto contabile

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Art. 38 Mobilità internaArt. 39 Mobilità esternaArt. 40 Mobilità volontaria in uscitaArt. 41 Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoriaArt. 42 Mobilità interna definitivaArt. 43 Mobilità interna temporaneaDISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALIArt. 44 Criteri di gestione e delle risorse umaneArt. 45 Incentivazione e valutazione del personaleArt. 46 Formazione del personaleArt. 47 Viaggi e missioni dei dipendentiArt. 48 Rapporti con l'utenza e qualità dei serviziArt. 49 Relazioni sindacaliArt. 50 Patrocinio legaleArt. 51 Orario di lavoroArt. 52 ResponsabilitàArt. 53 Part-timeArt. 54 Incompatibilità cumulo impieghi e incarichiArt. 55 Ferie, permessi ed aspettativeArt. 56 Provvedimenti disciplinariArt. 57 Datore di lavoro responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

internoArt. 58 Relazioni con le organizzazioni sindacaleArt. 59 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del

Benessere di chi lavoro e contro le discriminazioniArt. 60 Norme finaliArt. 61 Pubblicità del regolamentoArt. 62 Entrata in vigoreALLEGATO A)DOTAZIONE ORGANICAALLEGATO B) B1)MODELLO ORGANIZZATIVOALLEGATO C)GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONEORGANIZZATIVAALLEGATO D)SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCEALLEGATO E)REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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APPENDICE 1INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 110 COMMA 6D. LGS. 19/8/2000 N. 267 E ART. 7 COMMA 6 D. LGS. 165/2011Art. 1 Finalità e ambito di applicativoArt. 2 Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del regolamentoArt. 3 Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazioneArt. 4 Determinazione della spesa annua massimaArt. 5 Ricorso ai collaboratori esterniArt. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi esterniArt. 7 Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interneArt. 8 Selezione degli esperti mediante procedure comparativeArt. 9 Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedurecomparativeArt.10 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura

comparativaArt.11 Disciplinare di incaricoArt.12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incaricoArt.13 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e

continuativaArt.14 Pubblicizzazione degli incarichiArt.15 Registro degli incarichiArt.16 Norma transitoria e disposizioni finaliAPPENDICE 2REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 92 DELDECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 2006 NEL TESTO RECEPITO IN SICILIA CON L.R.N.12/2011CAPO I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1.1 Oggetto del regolamentoArt. 1.2 Definizione delle prestazioniArt. 1.3 Costituzione e accantonamento del fondo incentivanteArt. 1.4 Conferimento degli incarichiCAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDOArt. 2.1 Ripartizione in base all attivitàArt. 2.2 Ripartizione rispetto ai ruoliArt. 2.3 Elenco funzioni amministrative e tecniche relative alle attività di supporto

del R.U.P.Art. 2.4 Ripartizione degli importi relativi agli incentivi per lo svolgimento dell attività di

supporto al responsabile del procedimentoArt. 2.5 Incarichi collegiali con professionisti esterniArt. 2.6 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri entiArt. 2.7 CollaudiCAPO III TERMINI TEMPORALI E PENALITÀArt. 3.1 Omesso o inesatto adempimento delle prestazioniArt. 3.2 Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazioneArt. 3.3 Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazioneCAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

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Art. 4.1 Sottoscrizione degli elaboratiArt. 4.2 Utilizzazione degli elaboratiArt. 4.3 Prestazioni professionali specialisticheCAPO V ALTRI ONERIArt. 5.1 Spese.Art. 5.2 Oneri per l iscrizione agli albi professionaliArt. 5.3 Oneri per la copertura assicurativaCAPO VI NORME FINALIArt. 6.1 Relazione periodica sull applicazione del regolamentoArt. 6.2 Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuriArt. 6.3 Entrata in vigore del regolamento