VERSO NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILITA E AUTONOMIA INFORMATIVA SULLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI...

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VERSO NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA

INFORMATIVA SULLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI

DISABILITA’

L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’

CARITATIVO – ASSISTENZIALE MEDICO SOCIALE

APPROCCIO CARITATIVO - ASSISTENZIALE

La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di aiuto;

Le soluzioni sono di tipo istituzionale o monetario;

I protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona.

APPROCCIO MEDICO

La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di cure e riabilitazione;

Le soluzioni sono ospedali o centri specializzati;

I protagonisti sono gli operatori sanitari.

APPROCCIO SOCIALE

La società è un problema per le PcD: la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti;

Le soluzioni sono l’eliminazione delle discriminazioni per favorire le pari opportunità;

I protagonisti sono le PcD e le loro organizzazioni

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

Dichiarazione dei diritti delle PcD; 1975

Anno internazionale delle P.Handicappate; 1981

Decennio ONU delle P.Handicappate; 1983-1992

Convenzione del Fanciullo; 1989

Regole Standard Pari Opportunità; 1993

LE REGOLE STANDARD ONU

Condizioni preliminari per una uguale partecipazione

1. Accrescimento consapevolezza2. Assistenza medica3. Riabilitazione4. Servizi di sostegno

European Disability Forum (EDF)

15 Consigli Nazionali + Islanda e Norvegia

70 ONG Europee Consigli Nazionali Paesi

dell’Accesso www.edf-feph.org

Consiglio Nazionale sulla Disabilità

35 Associazioni Nazionali Rappresentante Italia presso il

Forum Europeo sulla Disabilità (EDF)

E-mail: sede.legale@aism.it www.edf-feph.org

TRATTATO DI AMSTERDAM

Art. 13: ……. il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

DIRETTIVA EU 78/2000 Parità di trattamento nell’occupazione ed impiego

Discriminazione diretta Discriminazione indiretta Accomodamento ragionevole Onere della prova

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NIZZA 2000

Art. 21: stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità

Art 26: riconosce quale diritto fondamentale “il diritto delle PcD di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita sociale”.

VERSO UN’EUROPA SENZA OSTACOLI PER LE PERSONE CON DISABILITA’

COM (2000) 284 definitivo La parità di opportunità per le

persone con disabilità è la nuova strategia per la Comunità Europea

Dichiarazione dell’Anno 2003 Anno Europeo delle Persone con Disabilità

DICHIARAZIONE DI MADRID

Punto di partenza per analisi situazione PcD;

Pone le basi per la piena integrazione;

Lotta alla discriminazione, all’esclusione sociale, alla povertà;

Non discriminazione + azioni positive = inclusione sociale.

CONVENZIONE ONU

Approccio basato sui diritti umani; Evoluzione delle norme

internazionali; Rafforzamento coerenza tra azione

interna e internazionale dell’UE; Riconoscere l’utilità di uno

strumento internazionale giuridicamente vincolante.

CONVENZIONE DEL FANCIULLO

I quattro valori basilari non discriminazione (art.2), l’interesse superiore del

fanciullo (art.3), diritto alla vita, alla

sopravvivenza ed allo sviluppo (art.6),

rispetto dell’opinione del fanciullo (art.12),

LA CONVENZIONE DEL FANCIULLO

I quattro grandi temi: Partecipazione Realizzazione Sopravvivenza e benessere Protezione

PARTECIPAZIONE

diritto di espressione e associazione (art. 12, 15)

diritto di accesso all'informazione (art. 13, 17)

diritto di partecipazione alla vita culturale e artistica (art. 31)

REALIZZAZIONE

diritto all'istruzione (art. 28, 29) diritto alla famiglia (art. 20, 21) diritto per le minoranze alla propria

lingua, cultura, religione (art. 30) diritto di esprimere pienamente i

propri talenti e le proprie potenzialità (art. 29)

diritto per i bambini disabili a cure speciali (art. 23)

SOPRAVVIVENZA E BENESSERE

diritto a un livello di vita sufficiente (art. 3, 27)

diritto a una vita sana e sicura (art. 6, 27)

diritto alla salute e ai servizi sanitari (art. 24, 25, 26)

diritto allo svago e al riposo (art. 31)

PROTEZIONE

diritto a trattamenti speciali in caso di arresto (art. 37,40)

diritto a speciale protezione in caso di guerra (art. 38, 39)

diritto a protezione contro lo sfruttamento, il maltrattamento e l'abuso (art. 19, 32, 34)

ARTICOLO 23

Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

LA PAROLA “SPECIALE”

Segregazione Elusione Approccio ai bisogni individuali

ARTICOLO 3

Il superiore interesse del fanciullo: basta conoscerlo? Interesse superiore rispetto agli

interessi contrapposti persona e non soggetto imperfetto scale giuste delle priorità

OPPORTUNITA’ E LIMITI

- Attività di monitoraggio internazionale- Le realtà più attive nella tutela

dell'infanzia tendono a considerare il bambino con disabilità al di fuori della loro programmazione

- Lo stesso modello di report proposto dal Comitato internazionale confina la disabilità in uno spazio a sé, nel quadro delle attività a difesa della salute. In qualche modo ciò veicola un'idea non inclusiva

PUNTI CRITICI

attenzione quasi esclusiva sul tema del diritto all'istruzione

integrazione scolastica / educazione inclusiva

supporto alla famiglia / cultura dei diritti del bambino

NON DISCRIMINAZIONE

inteso come il diritto di TUTTI i bambini, senza distinzione di sorta, a veder riconosciuti tutti i principi e le norme enunciate nella convenzione, con particolare attenzione ai gruppi di bambini più vulnerabili ed alle possibili disparità economiche tra le diverse aree geografiche del territorio.

DIRITTO ALLA VITA

Inteso come ambito a cui si ricollegano tutte le dimensioni relative alla promozione della salute, alle cure necessarie per garantire un ottimale sviluppo psicofisico, alla protezione ed alla tutela dell’incolumità fisica e psicologica del bambino.

DIRITTO ALLO SVILUPPO

concetto che sottintende tutte le tematiche relative alla crescita cognitiva, sociale, culturale ed affettiva del bambino nella prospettiva del pieno sviluppo della sua personalità.

DIRITTO OPINIONE E PARTECIPAZIONE

Intesa come l’insieme delle opportunità, delle possibilità e degli strumenti forniti al bambino di modificare ed interagire in modo significativo ed in accordo con le proprie capacità evolutive, con le circostanze contestuali che direttamente o indirettamente lo coinvolgono.

CONCLUSIONI

sviluppare l'applicabilità di tutti i diritti stabiliti dalla convenzione a ogni bambino, compresi i bambini con disabilità

superare la tendenziale invisibilità del bambino con disabilità nei contesti pensati per l'infanzia in generale