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TRIBUNALE DI VARESE
ATTO DI CITAZIONE
Nell’interesse di
Goglio S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00870210150, con sede legale in (20144)
Milano, via Andrea Solari n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore avv.to
Carlo Andrea Luca Bottelli, codice fiscale BTTCLN64T16F205U, giusta procura
speciale avanti al Notaio dott. Ferdinando Cutino in Besozzo del 26 febbraio 2018,
repertorio 79.106 e raccolta 21.572, registrata in Varese in data 26 febbraio 2018, n.
5.234, serie 1T (doc. A), società rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Cristina Pagni,
codice fiscale PGNMCR55C62G702V, del Foro di Milano, giusta in calce al presente
atto, la quale chiede che tutte le comunicazioni siano inviate all’indirizzo
PEC cristina.pagni@milano.pecavvocati.it o al numero di fax 02760257334/38, con
domicilio presso lo studio del predetto difensore in (20122) Milano, via Manzoni 12.
- attrice -
* * *
1. Premessa: sul presente giudizio e sulla domanda di accertamento
dell’intervenuto usucapione di due particelle immobiliari avanzata da
Goglio S.p.A.
L’esponente Goglio S.p.A. (“Goglio”) è una società attiva nella produzione di
imballaggi flessibili e di componenti in plastica rigida, come valvole, bobine e bocchelli
per il confezionamento di prodotti alimentari, con proprie sedi dislocate in vari Paesi,
anche extraeuropei.
Sin dal 5 agosto 1969 il quartier generale è situato in (21020) Daverio (VA), via
Dell'industria n. 7, dove è dislocata un’importante unità produttiva (cfr. pag. 56, visura
Goglio, doc. 1).
Presso la suddetta sede in Daverio, Goglio, nel corso degli anni, nell’ambito di un
progetto di sviluppo della produzione, ha notevolmente ampliato la superficie
occupata dal proprio stabilimento, acquistando numerosi terreni presenti nell’area
circostante il predetto stabilimento, che sono stati successivamente recintati e
bitumati.
All’interno dell’area interessata dallo stabilimento di proprietà dell’odierna
esponente, delimitata da un’alta recinzione in rete metallica, insistono due
Avv. MARIA CRISTINA PAGNI Via Manzoni, 12 – (20122) Milano
Tel. 02 076025707 - Fax 02 76025734/38 E-mail: pagni@mrcp.it
PEC: cristina.pagni@milano.pecavvocati.it
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(piccolissime) particelle di terreno identificate nel catasto dei terreni del Comune di
Daverio (VA) come segue:
˗ al foglio 9, particella 1483; detto terreno risulta essere intestato a Bossi
Giuseppina fu Luigi e a Bossi Rosa fu Luigi (cfr. visura per immobile
Agenzia del Territorio, doc. 2) (“Particella 1483”);
˗ al foglio 9, particella 1275; detto terreno risulta essere intestato a Cunati
Alessandro fu Antonio, Cunati Emilia fu Antonio, Cunati Ernesta fu
Antonio, e Cunati Giuseppa fu Antonio e su di esso grava usufrutto
parziale a favore di Calderara Maria fu Gaetano vedova Cunati (cfr. visura
per immobile Agenzia del Territorio, doc. 3) (“Particella 1275”).
A seguito di alcune verifiche catastali, preordinate a una richiesta di
finanziamento bancario garantito da ipoteca e compiute sui terreni rientranti nell’area
interessata dallo stabilimento di Daverio di proprietà di Goglio, l’esponente ha
constatato di non avere la titolarità formale dei predetti terreni, dalla stessa sempre
posseduti uti dominis in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e continuativo.
Ciò che ha comportato il diniego opposto da alcuni istituti di credito alla
concessione di credito richiesta dall’odierna esponente; tale diniego è stato motivato
con la mancata titolarità formale, da parte di quest’ultima, del diritto di proprietà sui
due appezzamenti di terreno suddetti.
Come si avrà modo di vedere infra, nel compiere le verifiche necessarie per
individuare gli attuali proprietari dei predetti terreni, l’esponente ha incontrato
notevoli difficoltà, ragion per cui il presente atto di citazione è depositato in uno a un
ricorso ex art. 150 c.p.c.
Con il presente procedimento, in definitiva, Goglio adisce l’Autorità Giudiziaria
per ottenere una sentenza di accertamento dell’intervenuta usucapione in ordine alle
suddette particelle immobiliari, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c.
* * *
2. Sussistenza dei presupposti per la domanda di accertamento
dell’intervenuta usucapione sui terreni: il possesso ultraventennale
pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto
Come si evince in modo chiaro già dalla premessa del presente atto, l’esponente
possiede uti dominus i predetti immobili, fin dal giugno del 1986, in modo pacifico,
pubblico, continuo e ininterrotto.
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A riprova di ciò, sia consentito richiamare l’attenzione del giudicante sul fatto che
i terreni in questione, che presentano un’estensione pressoché irrisoria nel complesso
dei terreni cui insistono gli immobili di proprietà di Goglio – le due particelle hanno
un’area, rispettivamente, di mq 30 e mq 40 - sono stati interclusi nell’area occupata
dallo stabilimento di proprietà della Goglio da molti anni, come si evince per tabulas
dalle visure catastali e dalle planimetrie allegate (sub doc. 2 - 3 e doc. 4).
*
Con riferimento alla particella n. 1483, nel corso degli anni la Goglio è
formalmente divenuta proprietaria dei terreni circostanti il predetto terreno,
identificati al catasto del Comune di Daverio al foglio 9 particelle nn. 4146, 4151 e
840.
Per quanto riguarda la particella n. 4146 (già particella n. 1484), essa è stata
acquistata in data 27 gennaio 1984, dalla società P.L.V. S.p.A., con atto rogato del
notaio Bortoluzzi (repertorio n. 3703) (doc. 5), e, successivamente, è stata acquistata
da Goglio, in data 29 dicembre 2005, a mezzo di atto (repertorio n. 152789) rogato dal
notaio Volpe (doc. 6).
Quanto alla particella n. 4151 (già particella n. 839), essa è stata acquistata, in data
15 settembre 1978, dalla società P.L.V. S.p.A., con atto rogato del notaio Bortoluzzi
(repertorio n. 79.770/6604) (doc. 7), e, successivamente, è stata acquistata da Goglio,
in data 29 dicembre 2005, a mezzo di atto (repertorio n. 152789) rogato dal notaio
Volpe (sub doc. 6).
Quanto alla particella n. 840, essa è stata acquistata da Goglio, in data 26 luglio
1979, con atto rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 83815) (doc. 8).
*
Con riferimento alla particella n. 1275, essa è circondata dalle particelle limitrofe
nn. 1276, 3056, 2741, 2743, 841 e 845, tutte di proprietà della Goglio.
Quanto alla particella n. 1276, essa è stata acquistata da Goglio, in data 6 giugno
1986, con atto rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 96497) (doc. 9).
Quanto alla particella n. 3056, essa è stata acquistata da Goglio, in data 6 giugno
1986, con atto rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 96495) (doc. 10).
Quanto alle particelle n. 2741 e 2743, esse sono state acquistate da Goglio, in data
28 maggio 2003, con atto rogato del notaio Volpe (repertorio n. 146092) (doc. 11).
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Quanto alle particelle n. 841 e 845, esse sono state acquistate da Goglio, in data
26 gennaio 1985, con atto rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 10042 e n.
10107) (doc. 12).
*
A ulteriore dimostrazione del possesso da parte della Goglio, sia altresì
consentito richiamare l’attenzione del giudicante sul fatto che l’esponente ha
provveduto, più di venti anni fa, a munire di recinzioni metalliche i confini dell’area su
cui sorge il proprio stabilimento e sulla quale insistono gli usucapendi terreni.
Ma v’è di più. In corrispondenza di alcuni terreni presenti all’interno dell’area
occupata dallo stabilimento di proprietà dell’odierna esponente, fra cui rientra anche
l’usucapendo terreno identificato al catasto del Comune di Daverio al foglio n. 9,
particella n. 1483, la Goglio, nel corso degli anni, ha provveduto a realizzare un’area da
adibire a parcheggio aziendale, previa bitumazione a sue spese e cura della relativa
area, come evidenziato dalla mappa catastale fornita dallo Studio tecnico associato
Zanzi (doc. 13), nonché dalla fotografia aerea della zona interessata (doc. 14).
Quanto sopra appare, indubbiamente, idoneo a fornire la prova che la Goglio ha
esercitato un potere di fatto sugli usucapendi terreni corrispondente al diritto di
proprietà, in modo, pubblico, pacifico, continuato, ininterrotto, e protratto per oltre
vent’anni.
Ciò che vale a integrare, altresì, la sussistenza dell’animus possidendi.
Come messo in evidenza dalla giurisprudenza consolidata, infatti, l’animus
possidendi è “desumibile in via presuntiva e implicita dall'esercizio dell'attività materiale
corrispondente al diritto di proprietà” (cfr. ex multis Cassazione Civile, sentenza 27 maggio
2010, n. 13002, in Guida al diritto 2010, 42, 82).
Infine, vale la pena rimarcare che non vi è mai stata alcuna trascrizione contro
l'esponente di domanda giudiziale non perenta, diretta a rivendicare la proprietà o altri
diritti reali di godimento sui beni in questione.
* * *
3. Sull’individuazione dei soggetti legittimati passivi: sulle rilevanti difficoltà
incontrate dall’esponente per appurare l’identità dei soggetti attuali
proprietari della Particella 1483
La Particella 1483 risulta essere di proprietà di Bossi Giuseppina fu Luigi e di
Bossi Rosa fu Luigi, come si evince dalla visura per immobile dell’Agenzia del
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Territorio (sub doc. 2). Si tratta di persone nate nella seconda metà del diciannovesimo
secolo e decedute nelle prime decadi del Novecento.
Le ricerche compiute presso i competenti Uffici Anagrafe hanno permesso di
individuare un elevato numero di potenziali successori.
Bossi Giuseppina fu Luigi (Milano 7.1.1865 – Milano 3.8.1921) risulta essere stata
coniugata con Giuseppe Molinari (Cuasso al Monte 14.1.1859 – data e luogo di
decesso sconosciuti) e avere avuto due figli (doc. 15):
˗ Carolina Molinari (Milano 25.3.1887 – Milano 21.7.1888) (sub doc. 15);
˗ Carolina Molinari (Milano 4.6.1889 – 10.11.1971), che risulta essere stata
coniugata con Giuseppe Schwendimann (Soletta 22.8.1878 – Milano
29.12.1947) e aver avuto tre figli (doc.16):
Giuseppe Schwendimann (Milano 28.8.1911 – data e luogo di decesso
sconosciuti), che risulta emigrato a Bergamo il 26.6.1939, non risulta
essere stato coniugato né aver avuto figli (sub doc. 16);
Severino Giuseppe Schwendimann (Milano 25.7.1912 - data e luogo di
decesso sconosciuti) che risulta non essere più in famiglia dal 4.4.1943
(sub doc. 16);
Anna Maria Schwendimann (Milano 13.4.1923 – non è stato possibile
accertare se sia ancora in vita o meno), coniugata e non in famiglia
dall’8.9.1949 (sub doc. 16).
Rosa Bossi fu Luigi (Milano 29.9.1860 – Milano 29.1.1931) risulta essere stata
coniugata con Oreste Pellini (Marchirolo 16.2.1852 – data e luogo di decesso
sconosciuti) e avere avuto sei figli (doc. 17):
˗ Rodolfo Pellini (Milano 21.6.1880 – Lambrate 1924), che non risulta essere
stato coniugato né aver avuto figli (doc. 18);
˗ Carolina Pellini (Milano 18.6.1881 – data e luogo di decesso sconosciuti),
che risulta essere stata coniugata con Natale Bozzolo (Marchirolo 3.7.1883 –
cancellato per irreperibilità il 25.3.1953) e avere avuto due figli (doc. 19):
Teresa Bozzolo (Marchirolo 12.6.1912 – Marchirolo 8.9.1914) (sub
doc. 19);
Pietro Bozzolo (Milano 15.11.1915 – Milano 5.4.1991), che risulta
essere stato coniugato con Mary Anna Ferraresi (Treviso 30.1.1923 –
non è stato possibile accertare se sia ancora in vita o meno) e aver
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avuto un figlio deceduto alla nascita, Rosario Claudio Bozzolo
(Merano 4.10.1947 – Merano 4.10.1947) (doc. 20);
˗ Giuseppina Pellini (Milano 20.8.1863 – Milano 5.3.1960), che risulta essere
stata coniugata con Felice Ronchetti (Inzago 24.9.1879 – Milano 14.11.1953)
e aver avuto due figli (doc. 21):
Oreste Ronchetti (Milano 8.12.1907 – Merate 25.1.1986), che risulta
essere stato coniugato con Gianna Piazza (Treviso 16.8.1913 - non è
stato possibile accertare se sia ancora in vita o meno) ed avere avuto
quattro figli (doc. 22):
• Clara Ronchetti (Milano 21.12.1936 - non è stato possibile
accertare se sia ancora in vita o meno), che risulta essere
coniugata e non in famiglia dal 7.1.1960 (sub doc. 22);
• Mario Ronchetti (Milano 9.4.1939 - non è stato possibile
accertare se sia ancora in vita o meno), che risulta essere
coniugato e non in famiglia dal 29.4.1965 (sub doc. 22);
• Giuseppina Ronchetti (Apuania 19.3.1942 - non è stato possibile
accertare se sia ancora in vita o meno), che risulta essere
coniugata e non in famiglia dal 26.5.1965) (sub doc. 22);
• Anna Maria Ronchetti (Milano 12.9.1960) (sub doc. 22);
Achille Ronchetti (Milano 7.1.1910 – Lecco 16.10.1973), che risulta
essere stato coniugato con Sasanne Margherita Adele Laversin (Sainte
Savinne 31.12.1905 – Parigi 20.11.1949) e, in seguito, con Tosca
Mannucci (Roma 29.5.1911 - non è stato possibile accertare se sia
ancora in vita o meno) e avere tre figli (doc. 23):
• Giovanna Carlotta Ronchetti (nato a Parigi 24.2.1952 - non è
stato possibile accertare se sia ancora in vita o meno) (sub doc.
23);
• Anna Maria Ronchetti (nato a Parigi 28.8.1953 - non è stato
possibile accertare se sia ancora in vita o meno) (sub doc. 23);
• Giorgio Giulio Ronchetti (nato a Lecco 19.11.1956 - non è stato
possibile accertare se sia ancora in vita o meno) (sub doc. 23);
˗ Luigia Pellini (Milano 3.10.1884 – Milano 13.2.1889) (sub doc. 17);
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˗ Ferruccio Pellini (Milano 27.12.1890 – data e luogo del decesso sconosciuti)
risulta essere stato coniugato con Antonietta Cesarina Ferrini (Milano
26.5.1890 - data e luogo del decesso sconosciuti) entrambi emigrati a Val
Marchirolo il 1.5.1941 e avere avuto cinque figli (doc. 24):
Rosa Pellini (Marchirolo 26.9.1930 - non è stato possibile accertare se
sia ancora in vita o meno), che risulta residente a Marchirolo in Via
Dante n. 25 (doc. 25).
Paola Pellini (Marchirolo 14.7.1932 - Cadegliano Viconago 14.08.1981),
risulta aver avuto una figlia (doc. 26):
Pella Benedetta Maria (Milano 16.10.1974), che risulta aver avuto un
figlio (sub doc. 26):
Calò Guglielmo Edoardo (Sorengo, Svizzera, 27.04.2010)
(sub doc. 26);
Oreste Pellini (Marchirolo 18.8.1933 - non è stato possibile accertare se
sia ancora in vita o meno), che risulta essere emigrato a Luvinate il
29.5.1995, coniugato con Graziella Andina (Cunardo 30.08.1942 - non
è stato possibile accertare se sia ancora in vita o meno) e aver avuto
due figli (doc. 27):
Andrea Pellini (Milano 09.04.1969) (sub doc. 27);
Elisabetta Pellini (Sorengo - Svizzera 06.04.1974) (sub doc. 27);
Umberto Pellini (Milano 24.5.1936 - Cadegliano Viconago 12.03.2012),
che non risulta essere stato coniugato e aver avuto figli (doc. 28);
Susanna Maria Pellini (Milano 1.6.1939), che non risulta essere stata
coniugata e aver avuto figli (doc. 28bis);
˗ Giuditta Pellini (Milano 30.10.1893 – data e luogo del decesso sconosciuti),
che risulta essere emigrata a Voghera il 24.6.1960, riscritta a Milano il
3.6.1931 ed emigrata ad Alassio l’1.5.1935, non coniugata e con una figlia
(doc. 29):
Adele Fantoni (Voghera 6.12.1920 – Alassio 31.07.2004), che non
risulta essere stata coniugata, né aver avuto figli (doc. 30).
Dalle analisi compiute supra, si evince che la ricerca dei possibili successori di
Bossi Giuseppina fu Luigi e di Bossi Rosa fu Luigi è resa particolarmente difficile dal
cospicuo numero di potenziali successori, dalla difficoltà derivanti dall’individuazione
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di eventuali testamenti, che non sono stati rinvenuti nonostante le molteplici ricerche,
nonché dalle difficoltà connesse all’individuazione della disciplina successoria
applicabile ai casi cronologicamente più risalenti.
Per tale ragione, l’esponente deposita in uno alla citazione ricorso ex art. 150
c.p.c. ed ex art. 150 disp. att. c.p.c. chiedendo l’autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami.
* * *
4. Sull’individuazione dei soggetti legittimati passivi quanto alla domanda di
accertamento dell’avvenuta usucapione della Particella 1275 e sulle
ricerche da parte dell’esponente
La Particella 1275 risulta essere di proprietà di Cunati Alessandro fu Antonio,
Cunati Emilia fu Antonio, Cunati Ernesta fu Antonio, e Cunati Giuseppe fu Antonio
e su di esso grava usufrutto parziale a favore di Calderara Maria fu Gaetano vedova
Cunati, come si evince dalla Visura per immobile dell’Agenzia del Territorio (sub doc.
3). Si tratta di persone nate nel corso del diciannovesimo secolo.
A seguito di una verifica sui nominativi indicati nelle visure presso la
conservatoria immobiliare, l'archivio di Stato di Varese, e l’Ufficio Anagrafe dei
Comuni di Varese, Marchirolo, Bergamo e Biandronno, è stato possibile raccogliere le
seguenti informazioni:
˗ Cunati Alessandro Giuseppe (Daverio 21.8.1893 – Bergamo 30.9.1945) ha
vissuto a Bergamo dal 20.1.1944 al 30.9.1945, non risulta sia stato sposato
né che abbia avuto figli (doc. 31);
˗ Cunati Emilia Felicita (Daverio 10.10.1895 – Biandronno 16.10.1976) non
risulta essere stata sposata o aver avuto figli (si veda l’atto di morte registrato
agli atti dello Stato Civile presso il Comune di Biandronno al progressivo n.
20, Parte I) (doc. 32);
˗ Cunati Ernesta (Sumirago 15.11.1897 – Varese 06.11.1969) è stata coniugata
con Biagio Petronciano e ha avuto tre figli (doc. 33 e doc. 34):
Maria Petronciani, che risulta deceduta e non aver avuto figli;
Nevia Petronciani, che risulta deceduta e non aver avuto figli;
Silvia Petronciani (Sumirago 09.07.1927) è tuttora residente in
Carnago, via Pio XII n. 1;
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˗ Cunati Giuseppe (Daverio 06.10.1899 – Varese 07.08.1974) è stato
coniugato con Maria Bidese (Fara Vicentino 08.01.1904 – Varese
27.02.1976) e ha avuto tre figli (doc. 35, doc. 36 e doc. 37):
Armida Cunati (Daverio 18.02.1932 – Varese 16.10.2008), che non
risulta essere stata sposata e aver avuto figli (sub doc. 37);
Antonio Cunati (Varese 05.05.1935), tuttora residente in Induno
Olona, via Porro 114 (doc. 38);
Guido Cunati (Varese 03.11.1939 – Varese 04.07.2010), che non
risulta essere stato sposato e aver avuto figli (sub doc. 37).
All’esponente non risultano trascrizioni dalle quali possa desumersi la presenza di
altri eredi, da cui la citazione, nelle forme ordinarie, di Antonio Cunati, nato a Varese
in data 5 maggio 1935 e residente in Induno Olona via Porro 114, e Silvia Petronciani,
nata a Sumirago il 9 luglio 1927, vedova Luglietti e residente in Carnago, via Pio XII
n. 1.
Alla luce di quanto sopra, l’esponente deposita in uno alla citazione ricorso ex art.
150 c.p.c. ed ex art. 150 disp. att. c.p.c. chiedendo l’autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami.
* * *
Tutto ciò premesso, Goglio S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
CITA
˗ gli eredi e aventi causa della sig.ra Bossi Giuseppina fu Luigi, nata a Milano
il 7 gennaio 1865 e ivi deceduta in Milano il 3 agosto 1921;
˗ gli eredi e aventi causa della sig.ra Bossi Rosa fu Luigi, nata a Milano il 29
settembre 1860 e ivi deceduta il 29 gennaio 1931;
˗ Antonio Cunati, nato a Varese in data 5 maggio 1935 e residente in (21056)
Induno Olona, via Porro 114;
˗ Silvia Petronciani, nata a Sumirago il 9 luglio 1927 e residente in (21040)
Carnago, via Pio XII n. 1;
a comparire all’udienza fissata per il giorno 15 luglio 2019, ora di rito, presso i locali
del Tribunale di Varese, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni
prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata,
dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la
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costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,
e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima declaranda contumacia,
per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, previa
ogni più utile declaratoria, così giudicare:
˗ in via principale, accertato e dichiarato che Goglio S.p.A., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, in virtù di possesso pacifico, non violento,
continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria
per usucapione dei terreni identificati nel Catasto Terreni del Comune di Daverio
al foglio 9, particella 1483 e al foglio 9, particella 1275, dichiarare Goglio S.p.A., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, proprietaria unica ed esclusiva,
per intervenuta usucapione, dei beni immobili suddetti, per le ragioni di cui in
narrativa;
˗ in via principale, ordinare all’Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità
Immobiliare, in persona del soggetto responsabile pro tempore, di procedere alla
trascrizione nei pubblici registri dell’acquisto a titolo originario per usucapione ex
art. 1158 c.c. a favore di Goglio S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, dei beni sopradescritti, nonché autorizzare l’U.T.E. di Varese a
effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore
dell’esponente, per i motivi di cui in narrativa;
˗ in via istruttoria, con riserva di indicare i capitoli di prova e i testi chiamati a
rispondervi sulle circostanze indicate nella presente citazione;
˗ in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese, C.P.A. e IVA, come
per legge.
* * *
Con espressa e formale riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre
documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e di ampliare le
argomentazioni e conclusioni.
* * *
Si depositano i seguenti documenti in copia:
1. visura ordinaria Goglio S.p.A.;
2. visura per immobile dell’Agenzia del Territorio relativa alla particella n. 1483;
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3. visura per immobile dell’Agenzia del Territorio relativa alla particella n. 1275;
4. planimetria particelle nn. 1275 e 1483;
5. atto di compravendita rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 3703);
6. atto di compravendita rogato dal notaio Volpe (repertorio n. 152789);
7. atto di compravendita rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 79.770/6604);
8. atto di compravendita rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 83815);
9. atto di compravendita rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 96497);
10. atto di compravendita rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 96495);
11. atto di compravendita rogato del notaio Volpe (repertorio n. 146092);
12. atto di compravendita rogato del notaio Bortoluzzi (repertorio n. 10042 e n.
10107);
13. mappa catastale fornita dallo Studio tecnico associato Zanzi;
14. fotografia aerea;
15. certificato;
16. certificato;
17. certificato;
18. certificato;
19. certificato;
20. certificato;
21. certificato;
22. certificato;
23. certificato;
24. certificato;
25. certificato;
26. certificato;
27. certificato;
28. certificato;
29. certificato;
30. certificato;
31. certificato;
32. certificato;
33. certificato;
34. certificato;
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35. certificato;
36. certificato;
37. certificato;
38. certificato.
* * *
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni,
si dichiara che il valore della presente controversia è pari a Euro 288,00 e, pertanto, il
contributo unificato dovuto è pari a Euro 98,00.
* * *
Milano – Varese, 11 luglio 2018.
Avv. Maria Cristina Pagni
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TRIBUNALE DI VARESE
Si deposita avanti all’Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Varese nell’interesse di
Goglio S.p.A., codice fiscale e partita IVA 00870210150, con sede legale in (20144)
Milano, via Andrea Solari n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore avv.to
Carlo Andrea Luca Bottelli, codice fiscale BTTCLN64T16F205U, giusta procura
speciale avanti al Notaio dott. Ferdinando Cutino in Besozzo del 26 febbraio 2018,
repertorio 79.106 e raccolta 21.572, registrata in Varese in data 26 febbraio 2018, n.
5.234, serie 1T, società rappresentata e difesa dall’avv.to Maria Cristina Pagni, codice
fiscale PGNMCR55C62G702V, del Foro di Milano, giusta procura in calce all’atto di
citazione depositato in uno al presente ricorso, la quale chiede che tutte le
comunicazioni siano inviate all’indirizzo PEC cristina.pagni@milano.pecavvocati.it o
al numero di fax 02760257334/38, con domicilio eletto presso lo studio del predetto
difensore in (20122) Milano, via Manzoni 12.
- ricorrente –
* * *
RICORSO
EX ART. 150 C.P.C. ED EX ART. 50 DISP. ATT. C.P.C.
* * *
1. L’atto di citazione e il presente ricorso ex art. 150 c.p.c. e 50 disp. att.
c.p.c.: sussistenza dei presupposti per chiedere l’autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami
La società Goglio intende proporre, mediante l’allegato atto di citazione,
domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione del diritto di proprietà di due
particelle di terreno site nel comune di Daverio (VA) e identificate nel Catasto Terreni
del suddetto Comune di Daverio al foglio n. 9, particelle nn. 1275 e 1483.
A tal fine, Goglio ha intrapreso l’attività necessaria per conoscere l’attuale o gli
attuali proprietari delle suddette particelle immobiliari, al fine di identificare i
destinatari della domanda di cui all’atto di citazione.
Di tali ricerche si è data ampia prova nel testo dell’atto di citazione e nei
documenti allegati al medesimo, che si richiamano in questa sede.
Stante la notevole difficoltà a identificare i destinatari della notifica della citazione
quanto alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della particella n.
Avv. MARIA CRISTINA PAGNI Via Manzoni, 12 – (20122) Milano
Tel. 02 076025707 - Fax 02 76025734/38 E-mail: pagni@mrcp.it
PEC: cristina.pagni@milano.pecavvocati.it
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1489 identificata supra, la ricorrente ritiene che sussistano i requisiti stabili dal codice di
rito per procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Si chiede, pertanto, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c., previo parere del Pubblico Ministero.
Si precisa che Goglio ha già depositato analogo ricorso nel maggio 2018 – cui è
seguita la concessione dell’autorizzazione (sub R.G. 1629/2018) - e che il nuovo
deposito si rende necessario a causa dell’impossibilità di rispettare il termine ex art.
163-bis, primo comma, c.p.c. per la notifica, a causa della data di udienza indicata in
citazione e di difficoltà relative agli oneri pubblicitari di cui all’art. 150 c.p.c., e stante
l’esito di ulteriori verifiche su uno dei nominativi indicati nella citazione e destinatari
della notifica in via ordinaria (sig.ra Susanna Maria Pellini), che hanno evidenziato il
decesso di tale soggetto.
* * *
Tutto ciò premesso, Goglio S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
RICORRE
all’Ill.mo Presidente del Tribunale affinché autorizzi con decreto l’esponente, previo
parere del Pubblico Ministero, a procedere alla notificazione dell’atto per pubblici
proclami, ai sensi e per gli effetti dell’art. 150 c.p.c., indicando eventualmente i
destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e i modi che
appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati, per le
ragioni di cui al presente ricorso e all’allegato atto di citazione.
* * *
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni,
si dichiara che il valore della presente controversia è pari a Euro 288,00 e, pertanto, il
contributo unificato dovuto è pari a Euro 98,00.
* * *
Si allega l’atto di citazione notificando e i documenti ivi menzionati.
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Milano - Varese, 11 luglio 2018.
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Accoglimento n. cronol. 9374/2018 del 05/09/2018RG n. 2336/2018
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