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TRIBUNALE DI PESCARA
CONCORDATO PREVENTIVO n. …
…. S.R.L. Via ….. - … – PESCARA (PE )
Codice fiscale … – Partita iva …
Registro Imprese di PESCARA n. …. - Numero R.E.A. PE …
PROPOSTA E PIANO
CONCORDATARIO (CON MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO)
DOPO DEPOSITO DI DOMANDA EX ART. 161, COMMA 6, L.F.
OLTRE SEPARATI ALLEGATI:
1. AGGIORNATA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE,
ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’IMPRESA (ART. 161, COMMA 2, LETT.
A, L.F.);
2. STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ (ART. 161, COMMA 2,
LETT. B. L.F.);
3. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI, CON L'INDICAZIONE DEI RISPETTIVI
CREDITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE (ART. 161, COMMA 2, LETT. B.
L.F.);
4. ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI
PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE (ART. 161, COMMA 2, LETT. C.
L.F.);
5. RELAZIONE GIURATA ING. ….. DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE;
6. RELAZIONE DEL DOTT. ……, PROFESSIONISTA IN POSSESSO DEI REQUISITI
DI CUI ALL'ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D) L.F., ATTESTANTE LA
VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO
CONCORDATARIO (ART. 161, COMMA 3, L.F.); 7. RELAZIONE DEL DOTT. …, PROFESSIONISTA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI
CUI ALL'ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D) L.F., ATTESTANTE: A) LA
FALCIDIA DI CREDITORI CON PRIVILEGIO SPECIALE INCAPIENTE SU
IMMOBILI; B) LA FALCIDIA DI CREDITORI CON PRIVILEGIO SPECIALE
INCAPIENTE PER I.V.A. (ART. 160, COMMA 2, L.F.).
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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La S.r.l. …………., con sede in ………………, ove elegge domicilio ai fini del
presente procedimento, pec ………….., fax ………., codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro imprese ……….., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante
……………….,
ritenendo che sussistano le condizioni previste dalla legge
DEPOSITA
al Tribunale intestato, la presente proposta di concordato preventivo, unitamente al
piano per attuarla, con descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento
della proposta, il tutto supportato dalla documentazione di legge, in separati allegati come
segue:
1. aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa;
2. stato analitico ed estimativo delle attività;
3. elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause
di prelazione;
4. elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
5. il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta, dove la proposta indica l’utilità specificamente
individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad
assicurare a ciascun creditore;
6. relazione giurata di stima del compendio immobiliare;
7. relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo
comma, lett. d) L.F., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano concordatario;
8. relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo
comma, lett. d) L.F., per la falcidia di creditori con privilegio speciale incapiente
su immobili e privilegio speciale incapiente per I.V.A.
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INDICE
1. BREVE STORIA DELLA SOCIETA’ ......................................................................... 4
1.1 Oggetto sociale ed attività svolta ............................................................................ 4
1.2 Compagine sociale e governance ........................................................................... 4
2. CAUSE DELLO STATO DI CRISI .............................................................................. 5
2.1 Cause stato di crisi della ……. ............................................................................... 5
2.1.1 Crisi economica generale ................................................................................ 5
2.1.2 Crisi del settore specifico di attività ................................................................ 5
2.1.3 Specifici investimenti immobiliari .................................................................. 5
3. DIMENSIONI AZIENDALI ......................................................................................... 6
3.1 Bilanci degli ultimi quattro anni ............................................................................. 6
4. PASSIVO CONCORDATARIO ................................................................................... 8
4.1 Procedimento ex art. 182-ter L.F. ........................................................................... 8
4.2 Spese di giustizia .................................................................................................... 8
4.3 Oneri prededucibili ................................................................................................. 8
4.4 Creditori con prelazione immobiliare ................................................................... 12
4.5 Creditori privilegiati ............................................................................................. 17
4.6 Creditori chirografari ............................................................................................ 19
4.7 Creditori postergati ............................................................................................... 19
4.8 Riepilogo composizione del passivo concordatario .............................................. 20
5. ATTIVO CONCORDATARIO ................................................................................... 22
6. PROPOSTA DI CONCORDATO E PIANO ATTUATIVO ...................................... 23
6.1 Generalità .............................................................................................................. 23
6.2 Diritto di voto ........................................................................................................ 23
6.3 Suddivisione dei creditori in «classi» ................................................................... 24
6.4 Proposta di soddisfo dei creditori ......................................................................... 28
6.5 Fattibilità del concordato ...................................................................................... 30
6.6 Maggioranze per approvazione del concordato .................................................... 31
6.7 Esecuzione del concordato .................................................................................... 33
6.8 Tempi e modalità di pagamento ............................................................................ 35
6.9 Utilità per ciascun creditore .................................................................................. 38
6.10 Assicurazione pagamento creditori chirografari ............................................... 38
7. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA ..................................................................... 39
8. CONCLUSIONI .......................................................................................................... 41
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1. BREVE STORIA DELLA SOCIETA’
1.1 Oggetto sociale ed attività svolta
La S.r.l. ……………
1.2 Compagine sociale e governance
La … è una società a responsabilità limitata ed il capitale sociale, versato e pari ad €
180.000,00, così detenuto …..:
Dalla costituzione amministratore unico e legale rappresentante è …………..
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2. CAUSE DELLO STATO DI CRISI
Di seguito vengono analizzate le principali cause che hanno generato la crisi della s.r.l.
…….
2.1 Cause stato di crisi della …….
I fattori che hanno determinato la crisi della s.r.l. ….. sono i seguenti:
crisi macroeconomica generale;
crisi del settore specifico di attività;
specifici investimenti immobiliari.
2.1.1 Crisi economica generale
2.1.2 Crisi del settore specifico di attività
2.1.3 Specifici investimenti immobiliari
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3. DIMENSIONI AZIENDALI
3.1 Bilanci degli ultimi quattro anni
Al fine di analizzare l’evoluzione dimensionale della …., si riportano i bilanci relativi al
periodo …., esposti nelle due componenti fondamentali (situazione patrimoniale e conto
economico) riclassificate.
STATO PATRIMONIALE
(importi in unità di euro)
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti
0 B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
I Rimanenze
II Crediti
Verso clienti
Tributari
Verso altri
IV Disponibilità liquide
D) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
A) Patrimonio netto
I Capitale
II Riserve
VIII Utili portati a nuovo
IX Utile / perdita d'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
Debiti verso banche
a breve termine
a medio/lungo termine
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali
Debiti verso soci per finanziamenti
Altri debiti
E) Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
(importi in unità di euro)
A) Valore della produzione:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni rimanenze
Altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione:
Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci:
Per servizi:
Per godimento di beni di terzi:
Per il personale:
Ammortamenti e svalutazioni:
Oneri diversi di gestione:
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE
C) Proventi e oneri finanziari:
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
Interessi ed altri oneri finanziari
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
E) Proventi e oneri straordinari:
Proventi straordinari
Oneri straordinari
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte d’esercizio
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO
Come si vede nell’ultimo anno la società ha visto precipitare la propria situazione
economico – finanziaria, ove il risultato economico negativo ha assorbito completamente il
capitale investito, ponendo in affanno finanziario l’intera struttura aziendale.
Contribuiscono alla perdita di esercizio gli oneri finanziari, rappresentati dagli interessi
passivi verso gli Istituti di Credito.
L’aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al …., data
di deposito della domanda, è riportata in separato Allegato 1 (“Aggiornata relazione sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”), in ossequio al disposto
dell’art. 161, comma 2, lett. a).
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4. PASSIVO CONCORDATARIO
4.1 Procedimento ex art. 182-ter L.F.
Si premette che la ricorrente NON HA POSIZIONI DEBITORIE pendenti nei
confronti dell’Erario / Istituti previdenziali ed assistenziali, quindi non è necessario
ricorrere alla transazione fiscale di cui all’art. 182-ter L.F.
4.2 Spese di giustizia
Possono essere quantificate nella somma di € 200.000,00 (calcolata per il compenso del
commissario giudiziale in misura media su un attivo di circa € 15.800.000,00 e su un
passivo di circa € 22.800.000,00). Relativamente a tale somma, o quella che il Tribunale
riterrà di individuare in sede di decreto di ammissione, sin da ora, la ricorrente avanza
istanza di versamento parziale nel limite minimo stabilito dall’art. 163, comma 4, L.F.
(quindi deposito fissato nel limite del 20% delle spese di giustizia presunte necessarie ed
auspicabilmente in misura non superiore alla somma di € 40.000,00). Tanto in ragione
dello stato di illiquidità per le motivazioni ampiamente esposte.
4.3 Oneri prededucibili
Gli oneri prededucibili sono quantificati, prudenzialmente per eccesso, in euro
450.000,00 e vengono individuati mediante schema seguente, con esplicazione in nota:
DESCRIZIONE IMPORTO € Rif. NOTA
Spese di gestione ordinaria
1
I.M.U. - Tasi
2
Compenso professionista attestatore
3
Compenso stimatore compendio immobiliare
4
Professionista incaricato post domanda concordato
5
Assistenza legale generica e per omologazione c.p.
6
Compenso liquidatore giudiziale
7
TOTALE (arrotondato per eccesso)
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1 SPESE DI GESTIONE ORDINARIA
Preventivando uscite di circa € 33.000,00 in media annuali per una durata di circa tre
anni, viene destinata, prudenzialmente, la somma di € 100.000,00 per spese ordinarie
correnti, tra cui: spese condominiali maturate e maturande; spese per gestione e
conservazione immobili; spese amministrative; tenuta contabilità; deposito bilanci; utenze
sede; elaborazione cedolino dipendente ed adempimenti connessi (già quantificati per una
anno in complessivi € 1.350,00); stipendi / contributi dipendente (fino ad omologazione
procedura); spese notarili per restrizioni ipotecarie post domanda di concordato (già
quantificate in € 2.400,00).
Si esplicita che le spese di gestione risulteranno maggiori fino all’auspicata
omologazione, in quanto la società ha necessità, almeno fino a tale data, di conservare una
“struttura”, ancorché minima (ufficio-sede con utenze ed una dipendente); dopo tale data la
nomina del commissario liquidatore consentirà l’eliminazione della “struttura” e, nel
contempo, le vendite di immobili consentiranno la riduzione delle spese condominiali e di
gestione e conservazione immobili.
2 IMU - TASI
Rappresentano le imposte che matureranno in prededuzione fino alla cessione degli
immobili. In assenza di dati certi in merito alle aliquote imposte dal Comune di …… in
futuro, si è utilizzata, prudenzialmente, per tutti i beni, l’aliquota … calcolata (sul valore
degli immobili) per la durata prevista per le vendite dei beni.
3 COMPENSO PROFESSIONISTA ATTESTATORE
Del conferimento dell’incarico al dott. … si è dato atto nella domanda anticipata e nei
rapporti periodici mensili. Rappresenta il compenso spettante al professionista in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F., incaricato di predisporre la
relazione di cui all’art. 161, comma 3, L.F. (veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano concordatario); lo stesso risulta anche attestatore della falcidia dei creditori con
privilegio speciale incapiente su immobili e della falcidia dei creditori con privilegio
speciale incapiente per I.V.A. (art. 160, comma 2, L.F.). A tal fine le parti hanno
concordato un compenso di € 20.000,00 oltre c.a.p. (vedi ALLEGATO A). Alla data
odierna il professionista non ha percepito alcun acconto.
4 COMPENSO STIMATORE COMPENDIO IMMOBILIARE
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Del conferimento dell’incarico all’ing. … si è dato atto nei rapporti periodici mensili.
Tra le parti è intercorsa una scrittura di mandato professionale per la redazione della
consulenza tecnica estimativa del compendio immobiliare. Per l’attività, considerata la
rilevanza dei cespiti (valore immobili finiti oltre € 6.600.000,00 + valore immobili da
ultimare € 4.800.000,00 + valore “compendio immobiliare …” oltre € 4.000.000,00), le
parti hanno convenuto un onorario di € 10.000,00 oltre c.a.p. (vedi ALLEGATO B),
importo di gran lunga inferiore rispetto a quello che scaturirebbe dall’applicazione delle
tariffe nella misura minima stabilite dall’art. 33 e seg. D.M. Giustizia 140/2012. Alla data
odierna il professionista non ha percepito alcun acconto.
5 PROFESSIONISTA INCARICATO PER CONCORDATO
Del conferimento dell’incarico al dott. … si è dato atto nella domanda anticipata e nei
rapporti periodici mensili. Rappresenta il debito per prestazioni professionali strumentali
per l’accesso alla procedura; in particolare, dopo il deposito della domanda anticipata, tra
le parti è intercorsa una scrittura di mandato professionale (vedi ALLEGATO C), per
svolgere le seguenti attività:
a) consulenza ed assistenza generale nel corso di tutta la procedura concorsuale (dal
deposito della domanda anticipata all’omologazione), compresi tutti gli incontri con
la proprietà, coordinamento dei vari professionisti, rapporti con i promissari
acquirenti di immobili ultimati e da ultimare, con gli istituti di credito ed in
generale con tutti i “portatori di interesse”;
b) consulenza ed assistenza specifica nella redazione degli obblighi informativi
periodici, individuati e disposti dal Tribunale;
c) consulenza ed assistenza specifica per pianificazione, individuazione e redazione
della migliore proposta concordataria, oltre allegati;
d) consulenza ed assistenza specifica per pianificazione, individuazione e redazione
del miglior piano concordatario, oltre allegati, per attuare la proposta, mediante la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Per l’attività svolta il mandante ha riconosciuto al professionista mandatario gli onorari
nella misura minima stabilita dall’art. 27 del D.M. Giustizia n. 140/12 in G.U.
22.08.2012 n.140/2012, ove si specifica che il compenso per l’assistenza nel corso di una
procedura di concordato preventivo è determinato in funzione del totale delle passività,
secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
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contabili (nel caso specifico: compenso minimo sul totale delle passività fino a euro
1.000.000 = 1% + compenso minimo oltre euro 1.000.000 = 0,70%, quindi su €
22.800.000,00 circa di passività = € 162.600,00 arrotondati per difetto = € ….).
Le parti hanno altresì convenuto che le percentuali minime indicate, siano ridotte fino
alla metà nel caso in cui la procedura si concluda con esito negativo.
Alla data odierna il professionista non ha percepito alcun acconto.
6 ASSISTENZA LEGALE GENERICA E PER OMOLOGAZIONE C.P.
Del conferimento dell’incarico all’avv. … si è dato atto nei rapporti periodici mensili.
Per l’attività, che comprende anche l’assistenza legale per l’eventuale giudizio di
omologazione della procedura, considerata la rilevanza del passivo, le parti hanno
convenuto un onorario di € 10.000,00 oltre c.a.p. (vedi ALLEGATO D), importo di gran
lunga inferiore rispetto a quello che scaturirebbe dall’applicazione delle tariffe nella
misura minima stabilite dal D.M. Giustizia 140/2012. Alla data odierna il professionista
non ha percepito alcun acconto.
7 COMPENSO LIQUIDATORE GIUDIZIALE
La presente proposta di concordato preventivo prevede la sua attuazione mediante la
cessione dei beni e si chiede che la liquidazione venga affidata a professionisti individuati
dallo stesso debitore (cfr. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1345, che ha inteso negare che, in presenza di un
ampio potere discrezionale attribuito al debitore sulle modalità esecutive da adottare nel concordato
preventivo, il tribunale possa stabilire integrazioni o modalità differenti rispetto a quanto previsto dal
debitore in materia di amministrazione, di autorizzazione di atti e quant’altro necessario per l’espletamento
dell’attività liquidatoria. Infatti “se il tribunale dovesse procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale
diverso da quello indicato dal debitore, o dettare talune modalità di esecuzione, in sostituzione di quelle
previste dal debitore, o disporre in modo contrario al contenuto del piano, ci sembra che si finirebbe per
ledere le aspettative del debitore di potere regolare la sua insolvenza, secondo quelle clausole inserite nella
proposta che è stata approvata dai creditori ed omologata dal tribunale, dando luogo alla violazione di un
diritto soggettivo e legittimando la proponibilità del ricorso per cassazione”, così Lo Cascio, Il liquidatore
giudiziale nel concordato preventivo: segnali di privatizzazione dell’istituto, in Il Fallimento, n. 5/2011, p.
541), nelle persone della dott. …. e del dott. …, entrambi dottori commercialisti e revisori
legali iscritti all’Ordine di …, ritenendo gli stessi professionisti di comprovata esperienza
nel settore concorsuale (per essere stati, tra l’altro, nominati curatori fallimentari in più
procedure pendenti presso codesto Tribunale) e pienamente in possesso dei requisiti
soggettivi attinenti alla nomina di liquidatori giudiziali (cfr. Cass. 15 luglio 2011, n. 15699,
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 12 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
secondo cui se il debitore sceglie la forma del concordato con cessione dei beni, l’indicazione delle modalità
della liquidazione, per quanto idonea a vincolare lo stesso tribunale, non preclude che sia tale organo
giudiziario a verificare, che l’assetto gestorio assunto dal proponente sia conforme a taluni, prevalenti, criteri
normativi, tra cui la verifica dei requisiti soggettivi attinenti alla nomina del necessario liquidatore
giudiziale. Infatti, se si vuole affidare al debitore la gestione del concordato e se questa gestione è stata
oggetto di approvazione, il tribunale in sede di omologazione non dovrebbe diversamente orientarsi, visto
che il giudice ha solo un’alternativa, quella di rigettare l’omologazione laddove reputi inammissibile una
proposta “programmata”. Ciò anche nella considerazione che al tribunale non è mai consentito modificare la
proposta concordataria, con l’effetto che il decreto di omologazione interviene su un “pacchetto
preconfezionato”; se su quella proposta è stato ottenuto il consenso dei creditori che l’hanno condivisa, il
tribunale può sindacarla solo per negarne l’omologazione, sempre che ciò sia consentito in virtù
dell’esercizio di poteri di verifica, in relazione alla fattibilità giuridica della procedura).
Con riferimento alle procedure di concordato preventivo in cui sono previste forme di
liquidazione dei beni il decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, in
vigore dal 27 marzo 2012, dispone che gli stessi parametri spettanti ai curatori fallimentari
vengano applicati per la determinazione del compenso del liquidatore dei beni, sia
sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione (presumibilmente € 15.800.000,00)
e sia sul passivo risultante dall’inventario come redatto dal commissario ai sensi dell’art.
172, L.F. (presumibilmente € 22.000.000,00).
Ciò premesso i professionisti hanno proposto un onorario complessivo di € 40.000,00
oltre c.a.p. (vedi ALLEGATO F) per lo svolgimento delle funzioni, importo di gran lunga
inferiore rispetto a quello che scaturirebbe dall’applicazione delle tariffe nella misura
minima stabilite dal D.M. Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30. Quindi, una volta intervenuta
l’omologazione, la nomina da parte del Tribunale dei liquidatori giudiziali designati dal
debitore consentirà un notevole beneficio economico per la procedura.
4.4 Creditori con prelazione immobiliare
In Allegato 3 ex art. 161 L.F., comma 2, lett. b) “Elenco Nominativo dei Creditori con
indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione” sono stati individuati i seguenti
creditori con prelazione immobiliare:
CREDITORI
IPOTECARI
SALDO
CONTABILE
al …
RATEO
INTERESSI
al ….
Banca … per Mutuo … 7.345.000,00 21.798,56
77.780,63 1.612,00+314,29 =
1.926,29
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 13 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
240.270,86 4.679,27 + 577,06 =
5.256,33
458.787,32 5.666,01 + 1.102,75 =
6.768,76
434.811,89 8.130,95+1.568,26 =
9.699,21
5.439.674,82 65.387,43 + 12.032,72 =
77.420,15
TOTALE 1 - € 13.996.325,52 122.869,30
TOTALE 2 - € 14.119.194,82
Quindi:
Creditore ipotecario Banca … mutuo residuo al …. € 7.366.798,56;
Creditore ipotecario Banca … mutuo residuo al …. € 6.752.396,26.
A detti importi vanno aggiunti gli interessi successivi ex art. 2855 c.c., ovvero gli interessi
corrispettivi indicati nella nota di iscrizione ipotecaria al tasso convenzionale e nel limite del
tetto ipotecario, maturati sul capitale nell’annata c.d. “contrattuale” in corso al momento della
domanda concordataria ed interessi iscritti, al tasso legale sul capitale, successivi all’annata in
corso al momento della domanda concordataria e fino al decreto / atto di trasferimento
dell’immobile su cui insiste la prelazione.
In realtà, alla luce della relazione giurata dell’ing. … di stima del compendio immobiliare (cui
si rinvia in Allegato 5) si evince che taluni crediti ipotecari risultano “incapienti”, ovvero
superiori al “valore di mercato” del bene su cui insistono.
Per gli immobili in corso di costruzione abbiamo, per il creditore ipotecario Banca …
(mutuo per complesso commerciale), la seguente situazione di confronto tra valore del bene e
mutuo residuo:
TIPOLOGIA VALORE MUTUO al …. INCAPIENZA
4.800.000,00 7.366.798,56 -2.566.798,56
Per gli immobili finiti invenduti abbiamo per il creditore ipotecario Banca …, la seguente
situazione di confronto tra valore del bene e mutuo residuo, dettagliata per ciascuna unità
immobiliare:
N.
GEN. TIPOLOGIA PART. SUB. VALORE
MUTUO
RESIDUO ECCEDENZA INCAPIENZA
…….
5° Ufficio 3327 31 € 567.600,00 € 516.055,27 € 51.544,73 /
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 14 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
6° Posto Auto Coperto 3327 39 € 13.860,00 € 18.871,29 / -€ 5.011,29
7° Posto Auto Coperto 3327 40 € 11.880,00 € 18.871,29 / -€ 6.991,29
8° Posto Auto Coperto 3327 41 € 11.880,00 € 18.871,29 / -€ 6.991,29
9° Posto Auto Coperto 3327 42 € 11.880,00 € 18.871,29 / -€ 6.991,29
10° Posto Auto Coperto 3327 43 € 10.890,00 € 18.871,29 / -€ 7.981,29
………
TOTALI € 6.507.391,00 € 5.928.349,71 € 1.017.443,13 -€ 438.401,84
N.B. Gli immobili finiti oggetto di preliminare ante deposito della domanda di concordato, non sono
inseriti nell’elenco, in quanto non oggetto di stima al valore di mercato, ma da realizzare al prezzo
indicato nel preliminare.
La situazione del creditore ipotecario Banca … viene riassunta in:
TIPOLOGIA VALORE MUTUO RESIDUO ECCEDENZA INCAPIENZA
Immobili invenduti € 6.507.391,00 € 5.928.349,71 € 1.017.443,13 -€ 438.401,84
Pertanto si prevede un soddisfacimento non integrale del creditore munito di ipoteca,
purché:
la proposta porti ad un soddisfacimento non inferiore a quanto il creditore potrebbe
realizzare per il tramite della liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione;
la costruzione delle classi non alteri l’ordine dei privilegi, ex artt. 2551-bis e seguenti
del codice civile;
il valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, venga
quantificato mediante la relazione giurata di un professionista, che abbia i requisiti di cui
all’art. 67, comma 3, lett. d, L.F.
A tal fine in Allegato 7 si riporta la relazione del dott. …, professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F., attestante la falcidia dei creditori con
privilegio speciale incapiente sugli immobili (art. 160, comma 2, L.F.).
Ne consegue che:
Creditore Banca …:
credito ipotecario residuo al 05/02/2013 = € 7.366.798,56, di cui:
a) € 4.800.000,00 collocati in privilegio;
b) € 2.566.798,56 degradati in chirografo per privilegio incapiente e con
diritto di voto;
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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Creditore Banca …:
credito ipotecario residuo al …. = € 6.752.396,26, di cui:
a) € 6.313.994,42 collocati in privilegio;
b) € 438.401,84 degradati in chirografo per privilegio incapiente e con diritto
di voto.
A detti importi vanno aggiunti gli interessi successivi ex art. 2855 c.c., ovvero gli
interessi corrispettivi indicati nella nota di iscrizione ipotecaria al tasso convenzionale e nel
limite del tetto ipotecario, maturati sul capitale nell’annata c.d. “contrattuale” in corso al
momento della domanda concordataria (l’anno in corso non coincide con l’anno solare nel
quale è intervenuto il deposito della domanda di concordato, ma con l’annata di
maturazione degli interessi, ossia con l’arco di tempo di durata di dodici mesi compreso tra
la data di inizio del debito per interessi e quello di scadenza) e gli interessi iscritti, al tasso
legale sul capitale, successivi all’annata in corso al momento della domanda concordataria
e fino al decreto / atto di trasferimento dell’immobile, sempre con rango ipotecario, ma con
soddisfo privilegiato in ipotesi di capienza del bene ovvero con soddisfo degradato in
chirografo in ipotesi di incapienza del bene.
Quindi, per l’esatto computo delle occorrenze concordatarie, è necessario tener conto
degli interessi che continuano a decorrere sui crediti con prelazione, fino al soddisfo.
Presumendo che l’omologa intervenga entro un anno dalla data del …., consegue che i
crediti con prelazione immobiliare potranno essere pagati “mediamente” al massimo entro
un due anni dall’omologa (dove il termine “mediamente” va interpretato nel senso che si
prevede l’alienazione del compendio immobiliare in due anni “medi”, ovvero per taluni
immobili con immediata alienazione - alcuni immobili sono stati venduti già in pendenza
di concordato “anticipato” … - e per altri con alienazione in massimo quattro anni
dall’omologa).
Per il calcolo degli interessi si è considerata prudenzialmente la misura del 5% di tasso
convenzionale per un anno (in realtà il tasso convenzionale risulta minore in quanto per il
MUTUO … è pari al 4,25%; per il MUTUO .. è pari al 4,14%; per il MUTUO … è pari al
2,47%; per il MUTUO … è pari al 2,47%; per il MUTUO … è pari al 2,30%; per il
MUTUO … è pari al 3,74%) e la misura del tasso legale attualmente vigente (2,5%) per
due anni.
Ne consegue che:
Creditore Banca …:
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 16 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
credito ipotecario residuo al 05/02/2013 = € 7.366.798,56 + interessi ipotecari
maturandi € 736.000,00 circa, di cui:
a. € 4.800.000,00 collocati in privilegio;
b. € 2.566.798,56 degradati in chirografo per privilegio incapiente e con
diritto di voto;
c. € 736.000,00 per interessi degradati in chirografo per privilegio
incapiente e con diritto di voto;
Creditore Banca …:
credito ipotecario residuo al 05/02/2013 = € 6.752.396,26 + interessi ipotecari
maturandi € 675.000,00 circa, di cui:
a. € 6.313.994,42 collocati in privilegio;
b. € 438.401,84 degradati in chirografo per privilegio incapiente e con
diritto di voto;
c. € 510.000,00 per interessi collocati in privilegio;
d. € 165.000,00 per interessi degradati in chirografo per privilegio
incapiente e con diritto di voto1.
Si fa presente che la presente proposta attiene alla collocazione dei crediti in
privilegio (con presumibile pagamento integrale e senza diritto di voto) o in
chirografo (con presumibile pagamento falcidiato per incapienza e senza diritto di voto)
ai soli fini del voto, in quanto nell’auspicata fase di esecuzione della procedura:
a. se da un bene su cui insiste il privilegio presunto incapiente dovesse essere
ricavato un importo superiore al valore di stima, il liquidatore giudiziale pagherà
il creditore ipotecario fino alla concorrenza del credito privilegiato per capitale
ed interessi, collocando in chirografo solo la (eventuale minore) parte residua;
b. se dal bene su cui insiste il privilegio presunto capiente dovesse essere
ricavato un importo inferiore al valore di stima, il liquidatore giudiziale pagherà
il creditore ipotecario fino alla concorrenza del credito privilegiato per capitale
ed interessi, collocando in chirografo la (eventuale) parte residua.
1 Gli importi degli interessi sono calcolati in approssimazione, in quanto un totale di circa € 6.750.000,00 di
mutui genera circa € 675.000,00 di interessi; poiché € 5.100.000,00 circa di mutui gravano su immobili
“capienti” ed € 1.650.000,00 circa di mutui gravano su immobili “incapienti” il totale interessi viene
frazionato in € 510.000,00 per immobili capienti ed in € 165.000,00 per immobili “incapienti”.
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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In altri termini se dalla vendita degli immobili si ricaveranno importi maggiori (o
minori) di quelli stimati, i maggiori (o minori) introiti dovranno essere destinati -
trattandosi di risorse endogene - nel rispetto della graduazione legale tra ipotecari,
privilegiati e chirografari.
Si tratta di una conseguenza di legge e, in ogni caso, la destinazione di tali maggiori
(o minori) risorse non costituisce una condizione della proposta tacciabile di
inammissibilità.
Si fa, infine ed ulteriormente, presente che nell’importo del credito di € 6.313.994,42
della …. collocato in privilegio, sono comprese le somme eccedenti il prezzo che sono
state (o saranno) accollate / pagate da parte dei promissari acquirenti di contratti
preliminari di compravendita immobiliare relativi ad immobili finiti pendenti alla data di
presentazione della domanda. Per dette somme, nel momento in cui la parte acquirente si
accolla il debito o paga l’Istituto di credito, la stessa ha diritto di surrogazione ex art. 1203
n. 2 c.c. verso la parte venditrice, con importo che da privilegiato nei confronti della Banca
diviene credito prededucibile dell’acquirente, in quanto derivante da atto legalmente
compiuto ed autorizzato dal Tribunale (rif. esplicitazioni e dettaglio in Allegato 2 – “Stato
analitico ed estimativo delle attività” - Punto F).
4.5 Creditori privilegiati
In Allegato 3 ex art. 161 L.F., comma 2, lett. b) “Elenco Nominativo dei Creditori con
indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione” sono stati individuati i nominativi
dei creditori con prelazione mobiliare e con collocazione sussidiaria sugli immobili (creditori
con privilegio generale) e creditori con privilegio speciale, raggruppati come segue:
A1 - CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE IMPORTO
DIPENDENTI 11.410,18
PROFESSIONISTI - fatture ricevute 18.700,00
PROFESSIONISTI - fatture da ricevere 60.747,06
PROFESSIONISTI - C.A.P. su fatture da ricevere 1.000,00
ARTIGIANI 58.679,63
Totale € 150.536,87
A2 - CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE IMPORTO
Comune di … 20.000,00
Totale € 20.000,00
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B - CREDITORI CON PRIVILEGIO SPECIALE IMPORTO
FORNITORI con privilegio speciale I.V.A. 273.456,52
Totale € 273.456,52
A) Relativamente ai creditori con privilegio generale (A1 + A2), per l’esatto computo
delle occorrenze concordatarie è necessario tener conto degli interessi che continuano a
decorrere sui crediti con prelazione fino al soddisfo. Presumendo che l’omologa intervenga
entro un anno dalla data del 05/2/2013, consegue che i crediti con prelazione mobiliare
potranno essere pagati al massimo entro due anni dall’omologa. Per il calcolo degli
interessi si è considerata prudenzialmente la misura del tasso legale attualmente vigente
(2,5%) per tre anni.
B) Per i creditori con privilegio speciale si assiste ad una “totale incapienza” (o meglio
si assiste ad un privilegio “vuoto” in sede di riparto per prestazioni di opere, servizi e
cessioni di beni – quali pavimenti, rivestimenti, infissi … - che hanno perso la propria
individualità nell’incorporazione del bene cui si riferiscono), pertanto il credito per
rivalsa Iva, assistito da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c., può essere
degradato a chirografario, necessariamente attraverso il meccanismo previsto dall’art. 160,
comma 2, L.F. (tale effetto non può prodursi indicando genericamente i crediti dei fornitori
come chirografari, senza distinguere la parte imponibile dalla parte di credito per rivalsa
Iva).
A tal fine in Allegato 7 si riporta la relazione del dott. …., professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F., attestante la falcidia dei creditori con
privilegio speciale incapiente per Iva (art. 160, comma 2, L.F.).
Ne consegue che:
€ 170.536,87 vanno collocati in privilegio senza diritto di voto (rif.
precedente Tabella A1 +A2);
€ 12.000,00 circa per interessi relativi a quanto sopra, vanno collocati in
privilegio senza diritto di voto;
€ 273.456,52 vanno degradati in chirografo per privilegio incapiente e con
diritto di voto (rif. precedente Tabella B).
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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4.6 Creditori chirografari
In Allegato 3 ex art. 161 L.F., comma 2, lett. b) “Elenco Nominativo dei Creditori con
indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”, sono stati individuati i nominativi
dei creditori chirografari, raggruppati come segue:
DESCRIZIONE IMPORTO
FINANZIARIE (credito al consumo) 49.152,49
Oneri CONCESSORI 48.109,50
Anticipi / Acconti da CLIENTI immobili ultimati 660.468,50
Caparre da CLIENTI immobili ultimati 208.000,00
Anticipi/Acconti da CLIENTI per immobili non ultimati 945.000,00
Caparre da CLIENTI per immobili non ultimati 1.560.000,00
BANCHE conti correnti 710.146,05
BANCHE MUTUI CHIROGRAFARI 1.831.560,44
BANCHE MUTUI CHIROGRAFARI rateo interessi al 05/02/13 31.953,23
FORNITORI imponibile in fatture 1.433.598,56
PROFESSIONISTI per C.A.P. su FATTURE RICEVUTE 748,00
PROFESSIONISTI per C.A.P. su FATTURE da RICEVERE 1.496,56
Altri CREDITORI CHIROGRAFARI 295.999,36
Totale € 7.776.232,69
Stralciati i “creditori per caparre / acconti” su immobili finiti si determina la seguente
situazione al 05/2/3013 relativa ai creditori chirografari, ulteriormente raggruppati:
DESCRIZIONE IMPORTO
FINANZIARIE (credito al consumo) 49.152,49
Oneri CONCESSORI 48.109,50
Anticipi/Acconti/Caparre da CLIENTI per immobili non ultimati 2.505.000,00
BANCHE per conti correnti 710.146,05
BANCHE per MUTUI CHIROGRAFARI 1.863.513,67
FORNITORI per imponibile in fatture 1.433.598,56
PROFESSIONISTI per C.A.P. su FATTURE 2.244,56
Altri CREDITORI CHIROGRAFARI 295.999,36
Totale € 6.907.764,19
4.7 Creditori postergati
In Allegato 3 ex art. 161 L.F., comma 2, lett. b) “Elenco Nominativo dei Creditori con
indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione” sono stati indicati i creditori
postergati, ove la categoria accoglie debiti verso l’amministratore, verso soci e verso
società (… Srl) sottoposta a direzione comune, come segue:
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CREDITORE CAUSALE IMPORTO €
Amministratore … Retribuzioni ante c.p. 2.846,00
Socio … Cauzione per acquisto 50.000,00
Società collegata … Srl Finanziamento 87.000,00
TOTALE € 139.846,00
In realtà soltanto il credito della … andrebbe correttamente qualificato come postergato,
in quanto, si intendono tali solo i crediti per finanziamenti a beneficio della debitrice
concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata,
risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in
una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole apportare un
conferimento. Differentemente non risultano tali gli altri due crediti.
Inoltre non appare pacifica la facoltà di voto dei creditori postergati (secondo Cass. 4
febbraio 2009, n. 2706 non potendo essere inclusi tra i chirografari stante la disomogeneità degli interessi
economici, devono essere inseriti in apposita classe ed hanno legittimazione al voto; secondo altro differente
orientamento sussiste una radicale esclusione del diritto di voto, ritenendo che i postergati ex lege, pur
essendo creditori concorsuali, non siano concorrenti, poiché la loro posizione ha, nella sostanza, il significato
di partecipazione al capitale di rischio).
In ogni caso ed anche al fine di dissolvere ogni dubbio in Allegati G, H e I si riportano
rispettivamente le rinunce al credito di: amministratore …; socio …; … srl.
Conseguentemente da parte dei sopra elencati creditori si determinano:
nessun diritto di soddisfazione del credito;
nesun diritto di voto.
4.8 Riepilogo composizione del passivo concordatario
Alla luce di quanto sopra, si ha la seguente composizione del passivo concordatario:
DESCRIZIONE IMPORTO €
Spese di giustizia 200.000,00
Oneri prededucibili 450.000,00
Banca X per prelazione immobiliare capiente 4.800.000,00
Banca Y per prelazione immobiliare capiente 6.313.994,42
Banca … per interessi con prelazione immobiliare capiente 510.000,00
Banca … per prelazione immobiliare incapiente 2.566.798,56
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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Banca … per prelazione immobiliare incapiente 438.401,86
Banca … per interessi con prelazione immobiliare incapiente 736.000,00
Banca … per interessi con prelazione immobiliare incapiente 165.000,00
Creditori con prelazione mobiliare e con collocazione sussidiaria
sugli immobili (compresi interessi) 182.536,87
Creditori con privilegio speciale per I.V.A. di rivalsa su fatture 273.456,52
Finanziarie (credito al consumo) 49.152,49
Oneri concessori 48.109,50
Anticipi/acconti/caparre da clienti per immobili non ultimati 2.505.000,00
Banche per conti correnti 710.146,05
Banche per mutui chirografari al 05/02/13 1.863.513,67
Fornitori per imponibile in fatture 1.433.598,56
Professionisti per C.A.P. su fatture 2.244,56
Altri creditori chirografari 295.999,36
TOTALE € 23.543.952,42
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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5. ATTIVO CONCORDATARIO
Segue la sintesi dello stato analitico ed estimativo delle attività, ex art. 161
comma 2, lettera b), rinviando all’ALLEGATO 2 per il dettaglio e le motivazioni alla
base della valutazione di ciascuna posta. La stima dell’attivo è stata effettuata con
criteri altamente prudenziali, al fine di sottoporre al ceto creditorio un piano di
liquidazione attendibile.
DESCRIZIONE VALORI DI STIMA €
Immobilizzazioni materiali 65.800,00
Immobilizzazioni finanziarie 2.979.750,00
Rimanenze Immobili 11.317.391,00
Crediti non cost. immobilizzazioni 599.733,37
Disponibilità liquide 5.914,41
Riscossioni affitti 40.000,00
Crediti su preliminari immobili finiti 632.364,80
ATTIVO CONCORDATARIO € 15.640.953,58
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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6. PROPOSTA DI CONCORDATO E PIANO ATTUATIVO
6.1 Generalità
In estrema sintesi, successivamente sviluppata in dettaglio, la proposta della … viene
formulata secondo il tradizionale sviluppo di concordato cessio bonorum in favore dei
creditori, prevedendo che, dopo l’auspicata accettazione da parte dei creditori e la
successiva omologazione della procedura, la soddisfazione dei creditori avvenga sulla base
di un piano di liquidazione dei beni oggetto di cessione, eseguito ad opera di un
liquidatore giudiziale in possesso delle necessarie competenze tecniche.
Il concordato si riterrà compiutamente eseguito attraverso la distribuzione in favore dei
creditori, secondo le modalità previste, di tutte le utilità rivenienti dal compimento delle
operazioni di liquidazione di seguito descritte.
6.2 Diritto di voto
Nell’ambito della composizione del passivo concordatario, occorre in primis
individuare i creditori con diritto i voto, evidenziando che i creditori privilegiati, nel caso
in cui la proposta concordataria ne preveda un pagamento falcidiato, vengono considerati
chirografari per la parte del credito destinata a non trovare soddisfazione sui beni oggetto
del diritto di prelazione. Infatti, per quanto attiene al diritto di voto dei creditori muniti di
prelazione, l’art. 177, comma 3, L.F. dispone che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, per i quali la proposta di concordato preveda la soddisfazione non integrale, hanno
diritto di voto in quanto “equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”. Ne
deriva che il creditore con diritto di prelazione, per il quale il piano di concordato preveda
una soddisfazione parziale del credito, è ammesso a votare limitatamente alla quota del
credito oggetto di falcidia.
La disposizione presuppone quindi una sorta di “scomposizione” del credito munito di
diritto di prelazione in due crediti di rango diverso: un primo, che conserva la natura
prelatizia avente ad oggetto la somma di denaro di cui la proposta contempla il pagamento
integrale ed un secondo, degradato al rango chirografario, avente per oggetto la somma di
denaro residua, da equiparare nel trattamento, agli altri crediti chirografari. Ne consegue
che il creditore viene ammesso a votare limitatamente alla parte del credito di cui non si
prevede la soddisfazione integrale e tale voto va espresso all’interno di una classe, quando
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 24 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
il titolare risulta portatore di interessi economici non omogenei rispetto a quello di altri
creditori chirografari.
Abbiamo, quindi:
DESCRIZIONE IMPORTO € DIRITTO
DI VOTO
Spese di giustizia 200.000,00 NO
Oneri prededucibili 450.000,00 NO
Banca … per prelazione immobiliare capiente 4.800.000,00 NO
Banca … per prelazione immobiliare capiente 6.313.994,42 NO
Banca … per interessi con prelazione immobiliare capiente 510.000,00 NO
Banca … per prelazione immobiliare incapiente 2.566.798,56 SI
Banca … per prelazione immobiliare incapiente 438.401,86 SI
Banca … per interessi con prelazione immobiliare
incapiente 736.000,00 SI
Banca … per interessi con prelazione immobiliare
incapiente 165.000,00 SI
Creditori con privilegio generale (compresi interessi) 182.536,87 NO
Creditori con privilegio speciale per I.V.A. di rivalsa su
fatture 273.456,52 SI
Finanziarie (credito al consumo) 49.152,49 SI
Oneri concessori 48.109,50 SI
Anticipi/acconti/caparre da clienti per immobili non
ultimati 2.505.000,00 SI
Banche per conti correnti 710.146,05 SI
Banche per mutui chirografari 1.863.513,67 SI
Fornitori per imponibile in fatture 1.433.598,56 SI
Professionisti per C.A.P. su fatture 2.244,56 SI
Altri creditori chirografari 295.999,36 SI
TOTALE € 23.543.952,42
6.3 Suddivisione dei creditori in «classi»
La presente proposta di concordato prevede la suddivisione dei creditori in «classi»
secondo “posizione giuridica” e “interessi economici omogenei”, con trattamenti
differenziati tra creditori appartenenti a «classi» diverse.
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 25 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
Il criterio della “posizione giuridica” impone, in linea generale, di tener presente nella
formazione delle classi il grado di protezione del credito secondo le tradizionali categorie
di creditori prededucibili, privilegiati speciali, privilegiati generali, chirografari e
postergati; tuttavia tale concetto sembra non esaurirsi solo nella natura del credito vantato,
con la conseguenza che, nell’ambito dei vari crediti, possono riscontrarsi posizioni
giuridiche diverse in funzione del differente sostrato giuridico ed economico-sociale che
giustifica la diversità del trattamento.
Il concetto di “interessi economici omogenei” implica che in ciascuna classe non può
“miscelarsi” l’ordine delle cause legittime di prelazione dei crediti; ne consegue che non
può essere ammissibile una proposta che raggruppi in un’unica classe, senza distinzione,
creditori aventi grado diverso di protezione del credito. Sussiste, pertanto, solo la
possibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, motivando
le ragioni di tale trattamento; non potendosi alterare l’ordine delle cause di prelazione non
potrà essere offerta una percentuale minore a privilegi di grado superiore rispetto a quelli
di grado inferiore (c.d. absolute priority rule, principio anglosassone accolto
implicitamente nel nostro sistema dagli artt. 2740 ss. c.c., per cui il creditore di grado
posteriore non può ricevere in distribuzione alcunché, sino a quando non siano stati
interamente soddisfatti i creditori di grado superiore). L’interesse economico del creditore
dovrebbe essere necessariamente valutato in concreto, ovvero si dovrebbe valutare la
posizione di ciascun creditore non solo nell’ambito del rapporto bilaterale con il debitore,
ma anche con riferimento all’esistenza di garanzie esterne, in relazione all’idoneità del
rapporto accessorio di garanzia di influire sulle possibilità di soddisfacimento del creditore
e, conseguentemente, di qualificare diversamente il suo interesse economico, giacché i
creditori con garanzie potrebbero anche essere indifferenti al contenuto della proposta.
I creditori prelatizi non votanti (con soddisfo necessariamente integrale) non
costituiscono “classe”, mentre, nella presente proposta, i creditori con diritto di voto
vengono suddivisi in nove classi, come segue:
- la «Classe» N.1 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa tutti i creditori di rango
ipotecario, degradati a chirografo con possibilità di falcidia, poiché la prelazione
immobiliare appare incapiente in relazione al valore di mercato del bene su cui
insiste.
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 26 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
CLASSE N.1 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Banca … per prelazione immobiliare incapiente 2.566.798,56
Banca …per prelazione immobiliare incapiente 438.401,86
Banca … per interessi con prelazione immobiliare
incapiente 736.000,00
Banca … per interessi con prelazione immobiliare
incapiente 165.000,00
TOTALE 3.906.200,42
- La «Classe» N.2 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa i chirografari per cui esiste
interesse ad un elevato / integrale soddisfo, connesso ed indispensabile al realizzo
di un attivo mobiliare (finanziarie rif. credito al consumo per autovetture).
CLASSE N.2 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Finanziarie (credito al consumo) 49.152,49
- La «Classe» N.3 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto relativa a chirografari per cui esiste
interesse ad un elevato / integrale soddisfo, connesso ed indispensabile al realizzo
di un attivo immobiliare (Comune di … rif. oneri concessori costruzione non
ultimata per centro commerciale).
CLASSE N.3 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Oneri concessori 48.109,50
- La «Classe» N.4 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa tutti i chirografari per
anticipi/acconti/caparre ricevuti dalla debitrice per la costruzione non ultimata del
centro commerciale.
CLASSE N.4 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Anticipi/acconti/caparre da clienti per immobili non
ultimati 2.505.000,00
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 27 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
- La «Classe» N.5 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa tutti gli istituti di credito che
vantano scoperti di conto corrente.
CLASSE N.5 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Banche per conti correnti 710.146,05
- La «Classe» N.6 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa tutti gli istituti di credito per
erogazione di mutui chirografari.
CLASSE N.6 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Banche per mutui chirografari 1.863.513,67
- La «Classe» N.7 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa i crediti dei fornitori per
fatture (imponibile) ed accessori su fatture (C.A.P. professionisti, non dottori
commercialisti).
CLASSE N.7 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Fornitori per imponibile in fatture 1.433.598,56
Professionisti per C.A.P. su fatture 2.244,56
TOTALE 1.435.843,12
- La «Classe» N.8 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa tutti i crediti dei fornitori per
IVA di rivalsa su fatture, ove quest’ultima risulta, tramite stima, degradata a
chirografo.
CLASSE N.8 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Fornitori privilegio speciale per I.V.A. di rivalsa su fatture 273.456,52
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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- La «Classe» N.9 contiene creditori suddivisi secondo “posizione giuridica” e
“interessi economici omogenei”, in quanto raggruppa tutti creditori chirografari
residuali (fatture da ricevere per S.A.L., ritenute a garanzia per esecuzione lavori e
residui mutui su immobili già venduti) per i quali esiste interesse ad un elevato
soddisfo.
CLASSE N.9 - DESCRIZIONE IMPORTO €
Altri creditori chirografari 295.999,36
6.4 Proposta di soddisfo dei creditori
Nel concordato con liquidazione dei beni il debitore deve indicare quale sia la
probabile percentuale di soddisfazione (eventualmente compresa in una forbice) in
favore dei creditori.
Considerato che l’attivo prudenzialmente realizzabile risulta pari ad € 15.640.953,58,
si formula la proposta concordataria come da successivi schemi:
DESCRIZIONE IMPORTO € SODDISFO SOMMA
ASSEGNATA
Spese di giustizia 200.000,00 Integrale 200.000,00
Oneri prededucibili 450.000,00 Integrale 450.000,00
CARIPE per prelazione immobiliare capiente 4.800.000,00 Integrale 4.800.000,00
BPLS per prelazione immobiliare capiente 6.313.994,42 Integrale 6.313.994,42
BPLS per interessi con prelazione immobiliare capiente 510.000,00 Integrale 510.000,00
Creditori con prelazione mobiliare e con collocazione
sussidiaria sugli immobili (compresi interessi) 182.536,87 Integrale 182.536,87
TOTALE € 12.456.531,29 12.456.531,29
Residuano € 3.184.422,29, da destinare a:
CREDITORI DEGRADATI A CHIROGRAFARI -
CLASSE N.1 IMPORTO €
% DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 3.906.200,42 5% 195.310,00
Residuano € 2.989.112,29 da destinare a:
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.2 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 49.152,49 100% 49.152,49
Residuano € 2.939.959,80 da destinare a:
CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.3 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 48.109,50 100% 48.109,50
Residuano € 2.891.850,30, da destinare a:
CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.4 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 2.505.000,00 60% 1.503.000,00
Residuano € 1.388.850,30, da destinare a:
CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.5 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 710.146,05 40% 284.058,42
Residuano € 1.104.791,88, da destinare a:
CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.6 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 1.863.513,67 40% 745.405,47
Residuano € 359.386,41, da destinare a:
CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.7 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 1.435.843,12 10% 143.584,31
Residuano € 215.802,10 da destinare a:
CREDITORI DEGRADATI A CHIROGRAFARI -
CLASSE N.8 IMPORTO €
% DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 273.456,52 10% 27.345,65
Residuano € 188.456,45, da destinare a:
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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CREDITORI CHIROGRAFARI - CLASSE N.9 IMPORTO € % DI
SODDISFO
SOMMA
ASSEGNATA
TOTALE 295.999,36 63% 186.479,60
Residuano circa € ZERO.
Si propone, in sostanza, il pagamento:
- in misura integrale:
delle spese di giustizia, del compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore,
delle spese tecniche e legali, comprese quelle per le relazioni dei professionisti e degli
oneri prededucibili maturati e maturandi dal deposito della domanda;
dei debiti ipotecari attraverso l’attribuzione, ai creditori vantanti tale titolo di
prelazione, di quanto si ricaverà dalla cessione dei compendi immobiliari su cui
gravano le singole ipoteche, oltre interessi;
dei creditori con prelazione mobiliare generale, oltre interessi;
- in misura percentuale:
dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografari per
“incapienza”, suddivisi in nove classi, con soddisfo come segue:
CLASSE N.1 5%
CLASSE N.2 100%
CLASSE N.3 100%
CLASSE N.4 60%
CLASSE N.5 40%
CLASSE N.6 40%
CLASSE N.7 10%
CLASSE N.8 10%
CLASSE N.9 63%
6.5 Fattibilità del concordato
Il concetto di fattibilità del concordato va inteso quale “prognosi circa la realizzabilità
della proposta nei termini prospettati” e non come “convenienza della proposta”; nel
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 31 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
contempo necessita operare una distinzione ulteriore sulla fattibilità giuridica e sulla
fattibilità economica della procedura concordataria, ove il Tribunale:
a) può sindacare la fattibilità giuridica del concordato preventivo, dichiarandolo
inammisibile, solo quando le modalità attuative risultano incompatibili con norme
inderogabili;
b) non può sindacare la fattibilità economica del concordato preventivo, che varia a
seconda della proposta e presenta margini di opinabilità e possibilità di errore, con
giudizio (e rischio) rimesso all’esclusiva valutazione dei creditori. Di tale rischio si
fanno esclusivo carico i creditori, purché adeguatamente e puntualmente informati.
Il giudizio di fattibilità giuridica del Tribunale, così delimitato, vale sia per la fase di
ammissione che per quella di omologazione (salva l’ipotesi ex art.180, comma 4), nonché
per l’eventuale revoca di un concordato ex art. 173, ove il ruolo del giudice rimane identico
nei diversi momenti sopra indicati, con la finalità in corso della procedura (cioè in sede di
omologa o revoca) della verifica della circostanza che non siano venuti meno i presupposti
iniziali, vagliati in sede di ammissione.
Quindi, una volta che il tribunale ha analizzato la fattibilità giuridica della proposta
connessa all’attuazione del piano concordatario, il sindacato di fattibilità economica
(connesso al realizzo con le conseguenti ipotizzabili percentuali di soddisfo) va
lasciato ai creditori.
6.6 Maggioranze per approvazione del concordato
Per l’approvazione di qualsiasi tipo di concordato, è sempre necessario il voto
favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, inoltre, in ipotesi di
suddivisione in classi, è necessario anche il voto favorevole del maggior numero di classi
(c.d. maggioranza per capitale e per classi).
In pratica, in un concordato con suddivisione in classi, si possono verificare le ipotesi
seguenti:
non viene raggiunta, nel suo complesso, l’approvazione favorevole di tanti creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (i voti vengono computati
indipendentemente dalla suddivisione in classi): la proposta viene respinta;
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 32 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
viene raggiunta, nel suo complesso, l’approvazione di tanti creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma la maggioranza delle classi (intesa in senso
numerico) non approva la proposta: la proposta viene respinta;
viene raggiunta, nel suo complesso, l’approvazione di tanti creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza delle classi approva la proposta:
la proposta risulta approvata.
Per quanto attiene il voto dei creditori muniti di prelazione, l’art. 177, comma 3, L.F.
dispone che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali la proposta di
concordato preveda la soddisfazione non integrale, hanno diritto di voto in quanto
“equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”. Ne consegue che il creditore
con diritto di prelazione, per il quale il piano di concordato preveda una soddisfazione
parziale del credito, è ammesso a votare limitatamente alla quota del credito oggetto di
falcidia.
Un esempio numerico può far meglio comprendere il concetto: si ipotizzi un debitore con
esposizione pari a € 900, una suddivisione dei creditori in tre classi, formate tenendo conto della
posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori, con presentazione di una proposta di
concordato, nella quale viene prevista la soddisfazione dei crediti nelle seguenti misure:
- I classe: creditori privilegiati degradati a chirografo, esposizione debitoria € 200, pagamento nella
percentuale del 70%; i creditori votano limitatamente alla quota di credito oggetto di falcidia
(30%), equiparata ai crediti chirografari (valore del credito ammesso al voto: 200 X 30% = 60).
- II classe: creditori privilegiati degradati a chirografo, esposizione debitoria € 300, pagamento
nella percentuale del 50%; i creditori votano limitatamente alla quota di credito oggetto di falcidia
(50%), equiparata ai crediti chirografari (valore del credito ammesso al voto: 300 X 50% = 150).
- III classe: creditori chirografari, esposizione debitoria € 400, pagamento nella percentuale del
20% (valore del credito ammesso al voto = 400).
Nell’esempio, ai fini dell’approvazione del concordato, occorrerà che si esprimano a favore
tanti creditori che rappresentino la maggioranza del valore dei crediti ammessi al voto (ovvero il
50% + 0,1 di: 60 + 150 + 400 = 305 +0,1 = 305,01), ed inoltre che sia riscontrata la maggioranza
anche nel numero di classi votanti (almeno due, su tre classi votanti, devono esprimere il loro
assenso).
Per l’approvazione del presente concordato necessita, quindi, il voto favorevole del
50,01% dei creditori con diritto di voto (con valore individuato nella successiva tabella)
unitamente al placet di almeno n. 5 classi di creditori; ovvero:
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DESCRIZIONE IMPORTO € % SODDISFO
VALORE
AI FINI DEL
VOTO
CLASSE N.1 – PRIVILEGIATI DEGRADATI 3.906.200,42 5% 3.710.890,40
CLASSE N.2 - CHIROGRAFARI 49.152,49 100% 49.152,49
CLASSE N.3- CHIROGRAFARI 48.109,50 100% 48.109,50
CLASSE N.4- CHIROGRAFARI 2.505.000,00 60% 2.505.000,00
CLASSE N.5- CHIROGRAFARI 710.146,05 40% 710.146,05
CLASSE N.6- CHIROGRAFARI 1.863.513,67 40% 1.863.513,67
CLASSE N.7- CHIROGRAFARI 1.435.600,20 10% 1.435.600,20
CLASSE N.8 – PRIVILEGIATI DEGRADATI 273.456,52 10% 246.110,87
CLASSE N.9- CHIROGRAFARI 295.999,36 63% 295.999,36
TOTALE € 11.087.178,21 10.864.522,54
In conclusione, per l’approvazione del presente concordato necessita il voto favorevole
del 50,01% dei creditori con diritto di voto (50,01% di € 10.864.522,54, se in sede di
adunanza dei creditori, previo riscontro del commissario giudiziale, verranno confermati
gli importi sopra indicati) unitamente al placet di almeno n. 5 classi di creditori.
6.7 Esecuzione del concordato
In ipotesi di esito positivo della votazione dei creditori e delle verifiche degli organi di
giustizia, il Tribunale, con il decreto di omologazione, provvederà a nominare uno o più
liquidatori giudiziali ed un comitato dei creditori per assistere alla liquidazione; nel
contempo il tribunale provvederà a determinare le varie modalità della liquidazione, che
dovranno richiamare quelle contenute nella presente proposta.
La fase liquidatoria del concordato preventivo:
deve essere eseguita nell’ambito delle “modalità” stabilite dal Tribunale nel decreto
di omologazione;
è rimessa alla discrezionalità del liquidatore, sostanzialmente equiparato ad un
curatore nella procedura fallimentare, con applicazione ex art. 182, ultimo comma L.F.
anche del richiamato articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, L.F.,
dove il liquidatore provvede alle relazioni con periodicità semestrale dalla nomina e
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 34 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
comunica a mezzo di posta elettronica certificata copia del rapporto semestrale al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma;
deve essere autorizzata dal comitato dei creditori nel caso di vendite di azienda e rami
di azienda, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, cessioni di attività e
passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco (si applicano gli
artt. da 105 a 108-ter, ossia le norme sulle vendite e sulle modalità applicabili ai beni
fallimentari, ai crediti, ai diritti, alle quote ed alle azioni, alle navi, ai galleggianti ed agli
aeromobili, nonché ai diritti sulle opere dell’ingegno, alle invenzioni industriali ed ai
marchi).
In particolare, per quanto attiene la fase liquidatoria del presente concordato preventivo
si chiede al Tribunale, tra le altre, la statuizione con il decreto di omologa delle
“modalità” esplicitate nei successivi PUNTI.
PUNTO A - pur premettendo che, differentemente dal curatore, il liquidatore sembra non
vincolato ad alcun programma di liquidazione e, conseguentemente avrebbe ampia libertà
di azione, si chiede al Tribunale di vincolare il liquidatore alla redazione, entro un
termine prestabilito, di un analitico piano di liquidazione ex art. 104-ter L.F. da
sottoporre al parere del commissario giudiziale ed al parere del debitore, nonché
all’approvazione del comitato dei creditori, informando il giudice delegato.
Successivamente il commissario giudiziale autorizzerà i singoli atti di liquidazione,
riscontrandone la conformità al piano;
PUNTO B – si chiede al Tribunale di disporre affinché il liquidatore provveda al
pagamento dei creditori tramite periodici piani di riparto, con cadenza in relazione alla
liquidità acquisita e cadenza massima semestrale, con la sola acquisizione del parere del
commissario giudiziale;
PUNTO C - quando il libero dispiegarsi delle volontà private sia tale da ostacolare il
compimento della soluzione concordataria e, quindi, la realizzazione dell’obiettivo della
soddisfazione delle pretese creditorie - segnatamente quando permanga il mancato assenso
degli Istituti di credito aventi rango ipotecario, anche per la quota eventualmente degradata
a chirografo, alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli – si chiede al Tribunale di
prevedere che, dopo l’incasso del prezzo, il giudice delegato su istanza del commissario
liquidatore proceda all’ordine di cancellazione delle ipoteche insistenti sugli immobili
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Pag. 35 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
liquidati, in forza del rinvio, tra gli altri, all’art. 108 L.F., rinvenibile nel testo dell’art.
182, comma 5, L.F., in quanto le vendite disposte, ancorché con l’utilizzo di forme
negoziali - privatistiche, dal commissario liquidatore sono comunque da assimilare sotto il
profilo funzionale alle vendite coattive. Conseguentemente il giudice delegato alla
procedura di concordato è legittimato a pronunciare, con proprio decreto, l’ordine di
cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni immobili oggetto della
cessione concordataria.
6.8 Tempi e modalità di pagamento
I tempi prevedibili per l’esaurimento delle operazioni di liquidazione e riparto
dell’attivo concordatario possono essere stimati, anche alla luce della numerosità ed
eterogeneità dei beni da liquidare, in circa 3-4 anni dall’auspicata omologazione della
procedura. Tale orizzonte temporale è stato determinato anche considerando che vendite
effettuate in maniera non affrettata e, nei limiti del possibile, in un momento più favorevole
rispetto all’attuale congiuntura economica negativa per il mercato immobiliare, possano
essere più fruttuose e generare dunque maggiori proventi a beneficio dei creditori.
Si ribadisce quanto già detto, ovvero che la collocazione in privilegio o in chirografo
(con falcidia per incapienza) dei crediti ipotecari (“privilegiati speciali”) attiene nella
presente proposta ai soli fini del voto, in quanto nell’auspicata fase di esecuzione della
procedura:
a. se da un bene su cui insiste il privilegio presunto incapiente dovesse essere
ricavato (dopo esperimenti di vendita, eseguiti mediante procedure competitive
di cui all’approvato programma di liquidazione) un importo superiore al valore
di stima individuato dall’ing. … (ovvero, ove dovesse risultare differente, al
valore di stima dell’ausiliare nominato dal giudice delegato su istanza del
commissario giudiziale), il liquidatore giudiziale pagherà il creditore ipotecario
fino alla concorrenza del credito privilegiato per capitale ed interessi, collocando
in chirografo solo la (eventuale minore) parte residua;
b. se dal bene su cui insiste il privilegio presunto capiente dovesse essere
ricavato, dopo esperimenti di vendita mediante procedure competitive, un
importo inferiore al valore di stima individuato dall’ing. … (ovvero, ove dovesse
risultare differente, al valore di stima dell’ausiliare nominato dal giudice
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 36 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
delegato su istanza del commissario giudiziale), il liquidatore giudiziale pagherà
il creditore ipotecario fino alla concorrenza del credito privilegiato per capitale
ed interessi, collocando in chirografo la (eventuale) parte residua.
In altri termini se dalla vendita degli immobili si ricaveranno importi maggiori (o minori)
di quelli stimati, i maggiori (o minori) introiti dovranno essere destinati - trattandosi di
risorse endogene - nel rispetto della graduazione legale tra privilegiati e chirografari. Come
detto, l’impostazione deriva da conseguenza di legge e, in ogni caso, la destinazione di tali
maggiori (o minori) risorse non costituisce una condizione della proposta tacciabile di
inammissibilità.
Sulla base delle ipotesi di liquidazione sopra indicate saranno effettuati pagamenti:
per le spese di giustizia, al di fuori dei riparti, secondo la liquidità disponibile;
per i creditori prededucibili, al di fuori dei riparti, secondo la liquidità disponibile.
Si evidenzia che i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con esclusione di quanto
ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di ipoteca, per la parte destinata ai
creditori muniti di garanzia reale sui beni alienati (art. 111, L.F.). Quindi, per il
pagamento dei creditori prededucibili, potrà essere utilizzato il ricavo di tutti i beni,
mobili e immobili, con esclusione soltanto di quanto ricavato dalla liquidazione dei
beni oggetto di ipoteca per la parte (capiente) destinata ai creditori garantiti. In
breve ed ai sensi di legge, i crediti con garanzia reale prevalgono sui crediti
prededucibili, con esclusione delle spese generali di giustizia;
per i privilegiati speciali (prelatizi immobiliari capienti, ivi compresi gli interessi,
se capienti) al di fuori dei riparti ed al momento della liquidazione del bene su cui
insiste la prelazione, in un tempo “medio” di due anni dall’omologa, dove il
termine indicato va interpretato nel senso che si prevede l’alienazione del
compendio immobiliare in due anni “medi”, ovvero per taluni immobili con
immediata alienazione (alcuni immobili sono stati venduti già in pendenza di
concordato “anticipato” …) e per altri con alienazione in massimo quattro anni
dall’omologa;
per i prelatizi generali, compresi interessi, all’interno di un riparto, con pagamenti
al massimo semestrali ed entro due anni dalla definitività del decreto di omologa;
ai chirografari (intendendosi tali anche i privilegiati speciali “incapienti” e
falcidiati), nelle percentuali indicate in ciascuna “classe” e pro-quota all’interno di
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 37 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
un riparto, con pagamenti al massimo semestrali ed entro quattro anni
dall’omologazione. Si specifica che il pagamento delle 9 classi dei chirografari,
avverrà linearmente in proporzione di ciascuna, con peso in relazione al valore dato
dalla percentuale di soddisfo della classe (esempio numerico: concordato con disponibilità
in un riparto parziale di 100 per i chirografari, con due classi aventi: classe 1 = credito 1.000 da
soddisfare al 50%; classe 2 = credito 500 da soddisfare al 100%, la disponibilità di 100 viene
assegnata 50 alla classe 1 e 50 alla classe 2).
Tutte le valutazioni sono formulate ex ante e, dunque, senza certezze di raggiungimento
dei risultati ipotizzati circa le liquidità provenienti dalla vendita dei beni, in quanto il
concordato proposto è del tipo cessio bonorum. Infatti, in detta tipologia di concordato, il
soddisfacimento dei creditori (privilegiati e chirografari) è funzione delle reali prospettive
liquidatorie del patrimonio sociale. Nella fattispecie prospettata, una volta approvato il
concordato dai creditori ed omologato dal tribunale, potranno aprirsi due differenti scenari:
A – Eventuale eccedenza delle somme realizzate: le somme che dovessero eventualmente
residuare una volta pagate le spese di procedura, i crediti prededucibili, soddisfatti i
creditori privilegiati speciali (in relazione alla capienza effettiva ex post), soddisfatti i
creditori privilegiati generali e pagati i creditori chirografari nella misura delle percentuali
offerte, verranno ulteriormente distribuite in favore dei creditori chirografari, con
proporzione tra ciascuna classe, sino a concorrenza del rispettivo credito.
B – Eventuale insufficienza delle somme realizzate; si fa presente ai creditori che:
in caso di mancato integrale soddisfacimento delle spese di procedura e dei
creditori privilegiati il concordato potrebbe risolversi ex art. 186 L.F.;
il rischio connesso al mancato soddisfacimento dei creditori chirografari, nella
misura delle percentuali concordatarie offerte, grava unicamente su di essi,
giacché anche in ipotesi di un loro soddisfacimento in percentuale inferiore, il
concordato potrebbe non risolversi. Ciò, in quanto l’articolo 186 L.F., statuisce
semplicemente che ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del
concordato per inadempimento, ove la possibilità di risoluzione viene
condizionata alla non “scarsa importanza” dell’inadempimento, recuperando i
principi sull’importanza contrattuale elaborati dalle norme civilistiche (rif. art.
1455 c.c. e, in definitiva, sistema generale della risoluzione del contratto per
inadempimento, di cui agli artt. 1453 segg. c.c., che trova fondamento nella norma
cardine della responsabilità civile, ovvero nell’art. 1218 c.c.). Quindi, una volta
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 38 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
approvato il concordato, solo se le prospettive di realizzazione peggiorano, tanto
da portare ad un (grave) inadempimento, viene lasciata alla discrezionale
iniziativa anche di uno soltanto dei creditori di chiedere la risoluzione del
concordato.
6.9 Utilità per ciascun creditore
Utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il
proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore ….
6.10 Assicurazione pagamento creditori chirografari
SOLO PER CONCORDATO PRIVO DI CONTINUITA’ AZIENDALE
(v. articolo su http://www.osservatorio-oci.org sezione i papers dell’OCI –
seconda pagina).
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
Pag. 39 Studio dott. Saverio Mancinelli – Avvocati & Dottori Commercialisti
7. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA
L’unica alternativa possibile e cioè la dichiarazione di fallimento, avrebbe un impatto
ulteriormente negativo sulla soddisfazione dei creditori.
E’ ovvio, infatti, che la procedura fallimentare è più lunga e più complessa del
concordato, per cui è quasi superfluo sottolineare che a causa della durata dei tempi di
liquidazione, anche i creditori con alto grado di privilegio potrebbero subire un
pregiudizio.
Inoltre, a prescindere dalla durata dell’eventuale procedura liquidatoria, con le ovvie
conseguenze in termini di diminuzione del valore dei beni e delle inevitabili speculazioni,
in ipotesi di fallimento, maturerebbero ulteriori spese di procedura (tra cui compenso al
curatore) che assorbirebbero altra parte dell’attivo.
E’ poi evidente che la prospettiva di una liquidazione in sede di fallimento risulterebbe
certamente più onerosa in ragione della molteplicità degli incombenti, nonché per
l’assoluta incertezza dei costi della procedura di fallimento, eventualmente anche legati ai
giudizi di “impugnazione”, in senso lato, dello stato passivo.
Peraltro, per quanto attiene ai tempi di soddisfacimento dei creditori, il concordato può
consentire una ripartizione più sollecita rispetto al fallimento, potendosi pervenire alla
distribuzione delle attività realizzate dalla liquidazione dei beni ogni volta che vengono
venduti (specie per gli immobili, con immediata assegnazione al creditore ipotecario).
Nessun pregiudizio rispetto alla procedura fallimentare viene arrecato ai creditori
privilegiati speciali “incapienti” falcidiati nel concordato, anzi in tale sede si consegue il
vantaggio, anche se minimo, di un riparto eccedente il prezzo di realizzo effettivo.
Infatti, nella procedura fallimentare, dopo il pagamento dei creditori prededucibili viene
assegnato, necessariamente mediante i piani di riparto, l’attivo disponibile ai creditori
ammessi nello stato passivo, con le prelazioni accertate in sede di verifica; vengono,
pertanto, soddisfatti prima i creditori ammessi in privilegio (art. 111, n. 2, L.F.), ove il
privilegio può essere mobiliare, immobiliare, sussidiario immobiliare e nel contempo
speciale o generale, secondo l’ordine assegnato dalla legge e successivamente i creditori
ammessi in chirografo (art. 111, n. 3, L.F.). Nello specifico la normativa prevede che i
creditori privilegiati (speciali) partecipino ai riparti con il rango di chirografari, nell’ipotesi
in cui i beni oggetto del loro diritto di garanzia non siano stati rinvenuti dal curatore, o
siano periti nel corso della procedura, o, più semplicemente, siano stati realizzati con un
ricavo del tutto insufficiente a tacitare i creditori che su di essi dovevano
Proposta e piano concordatario – …. – Trib. …. R.C.P….
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prioritariamente soddisfarsi. In altri termini nella procedura fallimentare si
assisterebbe ad una assegnazione probabilmente nulla ai creditori ipotecari, per la
parte di credito che eccede il prezzo di realizzo del bene, SE NON ADDIRITTURA
INFERIORE AL REALIZZO DEL BENE STESSO, in quanto il privilegio ipotecario
soccombe rispetto alle spese di giustizia.
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8. CONCLUSIONI
Sulla base di quanto esposto, la S.r.l. …, in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante …,
chiede
di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt.
160 e segg. L.F. riservandosi, in caso di ammissione, di procedere ad ogni richiesta,
esplicitazione o aggiornamento;
che, nell’eventuale decreto di accoglimento del concordato, codesto On.le Collegio
disponga il versamento delle spese di giustizia nel limite minimo stabilito
dall’art. 163, comma 4, L.F. (tali spese possono essere quantificate nell’importo
di € 200.000,00. In ordine a tale somma, od a quella che il Tribunale riterrà di
individuare in sede di decreto di ammissione, la ricorrente, quindi, avanza istanza
di versamento nel limite del 20% ed auspicabilmente in misura non superiore ad €
40.000,00). Tanto in ragione dello stato di illiquidità in cui versa la debitrice per
le motivazioni ampiamente esposte;
in caso di ammissione e successiva omologazione, la nomina quali
liquidatori giudiziali della dott…. e del dott. …, entrambi dottori
commercialisti e revisori legali iscritti all’Ordine di …, ritenendo gli stessi
professionisti pienamente in possesso dei requisiti soggettivi attinenti alla nomina
ed evidenziando la proposta degli stessi di un onorario cumulativo e complessivo
di € 40.000,00 oltre c.a.p. (ALLEGATO F) per lo svolgimento delle funzioni, di
gran lunga inferiore rispetto a quello che scaturirebbe dall’applicazione delle
tariffe nella misura minima stabilite dal D.M. Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30;
la statuizione delle “modalità” della fase liquidatoria del concordato come
indicate nel precedente Paragrafo 6.8., titolato “Esecuzione del concordato”;
di ricevere eventuali comunicazioni presso …
-
Resta a disposizione dell’On.le Tribunale per tutto quanto possa occorrere.
Pescara, …