AFFITTO D’AZIENDA E CONCORDATO - odcec.torino.it 21 MAGGIO 2014 AFFITTO... · ¾ le altre norme...
Transcript of AFFITTO D’AZIENDA E CONCORDATO - odcec.torino.it 21 MAGGIO 2014 AFFITTO... · ¾ le altre norme...
AFFITTO D’AZIENDA E
CONCORDATO UNA SOLUZIONE OPERATIVA ALLA
CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA
NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’
NEL CASO DI ACQUISTO DI UN’AZIENDA DAL FALLIMENTO
O DA UN CONCORDATO PREVENTIVO L’ACQUIRENTE
NON RISCHIA DI DOVER PAGARE DEBITI PREGRESSI.
ART. 2560 C.C. (2° COMMA): Nel trasferimento di un’azienda
commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
ART. 105 L.F. (4° COMMA): Salva diversa convenzione, è esclusa
la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio
delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
ART. 182 L.F.: estende al concordato preventivo l’applicabilità
dell’art. 105 L.F., ma solo dopo che il decreto di omologa sia
divenuto definitivo e non più impugnabile.
SCHEMA TIPICO
1. ANTE PRESENTAZIONE DOMANDA
Stipula contratto d’affitto d’azienda o di rami
aziendali a favore di una società esistente o di
nuova costituzione;
Impegno all’acquisto formalizzato dall’affittuaria
subordinato al passaggio in giudicato del decreto
di omologa del concordato preventivo;
2. DOPO IL DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO
PREVENTIVO
Acquisto dello scorte di magazzino dell’azienda
affittuaria, generalmente dilazionato;
Pagamento canoni di affitto pattuiti.
3. DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO DI
OMOLOGA
Acquisto dell’azienda e pagamento del
corrispettivo, con scomputo dei canoni periodici
pagati.
AFFITTO D’AZIENDA E «CONCORDATO CON
CONTINUITA’» EX ART. 186-BIS L.F.
IN CASO DI AFFITTO D’AZIENDA SI PUO’ PARLARE DI CONCORDATO CON CONTINUITA’ EX ART. 186-BIS L.F?
OPINIONI DISCORDANTI
LA PROBLEMATICA HA RIPERCUSSIONI SOLO SULLA “CONTINUITA’ CONTRATTUALE” E LA CAPACITA’
A STIPULARE CONTRATTI PUBBLICI NONCHE’ PER IL TRATTAMENTO DEI PRELATIZI (MORATORIA DEL
PAGAMENTO SINO AD UN ANNO DALL’OMOLOGA);
LE ALTRE NORME DI RILIEVO (CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI) SI APPLICANO
COMUNQUE, OVVERO NON HANNO MOTIVO DI ESISTERE (ES. IL CASO DEL PAGAMENTO DI
FORNITORI STRATEGICI PER DEBITI ANTERIORI, ESSENDO DIFFICILMENTE GIUSTIFICABILE CHE LA
SOCIETA’ IN CONCORDATO PAGHI FORNITORI STRATEGICI PER L’AFFITTUARIA).
NELL’OTTICA DELLA REDAZIONE DEL PIANO E DELLA REDAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA:
L’AFFITTO RENDE MENO RILEVANTE PER I CREDITORI, O DEL TUTTO IRRILEVANTE, L’ESERCIZIO
DELL’IMPRESA, LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE SARA’ PIU’
LIMITATO.
ES. SE IL PIANO PREVEDE L’AFFITTO DELL’AZIENDA ENTRO ALCUNI MESI, ALLORA PIANO E
ATTESTAZIONE DOVRANNO VALUTARE L’IMPATTO DELLA GESTIONE DELL’IMPRESA PER IL
PERIODO FINO ALLA DATA DI PREVEDIBILE STIPULA DEL CONTRATTO D’AFFITTO.
SI PUO’ IN VIA GENERALE RITENERE CHE:
AFFITTO DI AZIENDA SUCCESSIVO ALLA DOMANDA (O, ANCHE SE ANTERIORE, CON EFFETTI CHE
SI MANIFESTANO DOPO LA DOMANDA, CONFORMEMENTE ALLE REGOLE DELLA PROCEDURA): IL
CONCORDATO E’ DA QUALIFICARSI “CON CONTINUITA’”.
I CONTRATTI IN CORSO PROSEGUONO E VENGONO CEDUTI ALL’AFFITTUARIO (CON NECESSITA’
IN OGNI CASO DI RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE COME ATTO DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE EX 161, 7° COMMA);
AFFITTO DI AZIENDA ANTERIORE ALLA DOMANDA: IL CONCORDATO NON PUO’ ESSERE
QUALIFICATO “CON CONTINUITA’” AI SENSI DELL’ART. 186-BIS IN QUANTO, IN PENDENZA DI
CONCORDATO LA CONTINUITA’ NON VI E’ MAI STATA E QUINDI NON SI POSSONO APPLICARE LE
NORME CHE, CON RIFERIMENTO ALL’IMPRESA IN CONTINUITA’ AZIENDALE NEL CONCORDATO,
FACILITANO IL MANTENIMENTO DEL VALORE AZIENDALE E LA SUA MONETIZZAZIONE IN CASO DI
TRASFERIMENTO A TERZI.
IN QUESTO CASO L’AFFITTO E’ STATO POSTO IN ESSERE PRIMA DELLA PROCEDURA E AL DI FUORI
DI ESSA, SECONDO LE REGOLE DEL CODICE CIVILE.
NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DEI FORNITORI, CHE PRESUPPONE UNA
CONTINUITA’ AZIENDALE IN ATTO NEL CONCORDATO.
TUTTAVIA:
ANCHE SE L’AFFITO D’AZIENDA E’ ANTERIORE ALLA DOMANDA, IL PIANO DEVE INDICARE SE
L’ANDAMENTO DELL’IMPRESA AFFITTATA INCIDA SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.
(AD ES. NEL CASO IN CUI AGLI ATTI NON VI SIA UN CONTRATTO D’ACQUISTO NE’ UN’OFFERTA DI
ACQUISTO VINCOLANTE A PREZZO PREDETERMINATO, CON LA CONSEGUENZA CHE UNA
CATTIVA GESTIONE DELL’AFFITTUARIO POTREBBE PREGIUDICARE I CREDITORI).
ANALOGHE CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI DOVRANNO ESSERE SVOLTE DALL’ATTESTATORE.
1. INDIVIDUAZIONE DEL RAMO
D’AZIENDA IN POTENZIALE
CONTINUITA’.
2. VERIFICA REDDITUALE DI
SOSTENIBILITA’ E
DETERMINAZIONE DEL
FABBISOGNO FINANZIARIO.
L’ANALISI
PREVENTIVA QUADRO DI RIFERIMENTO:
LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE CONSISTE NEL TRASFERIRE
L’AZIENDA «SANA» AD UN TERZO, GIA’ ESISTENTE O DI NUOVA COSTITUZIONE, PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ E LA CONSERVAZIONE DEGLI INTANGIBLES, CON IMPEGNO AL RILIEVO DELLA STESSA, CON LE MODALITA’ PREVISTE DAL PIANO, IL TUTTO CONDIZIONATAMENTE ALL’OMOLOGA DEL CONCORDATO.
1. INDIVIDUAZIONE DEL RAMO D’AZIENDA IN
POTENZIALE CONTINUITA’
L’ANALISI
PREVENTIVA
Se possibile è preferibile che il patrimonio dell’azienda concessa in affitto
comprenda la parte più consistente dell’attivo concordatario, per ragioni
di rapidità e di consistenza del futuro incasso, e nell’ottica di far percepire
ai creditori la convenienza del concordato.
L’approccio è tipicamente aziendale e consiste nell’analisi del mercato e
della concorrenza ed è posta in essere in collaborazione con il
management aziendale.
Si individuano aree di attività tali da ipotizzare fondatamente un
rendimento economico e quantitativo che sia compatibile con un
eventuale rischio di insuccesso
2. VERIFICA REDDITUALE DI SOSTENIBILITA’ E
DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
L’ANALISI
PREVENTIVA
La verifica reddituale di sostenibilità dell’operazione deve accertare la
remunerazione che il ramo d’azienda consentirà di realizzare.
La stima del fabbisogno finanziario deve individuare la copertura
necessaria per l’operazione; normalmente si tende ad individuare due
elementi principali:
a) lo sviluppo del capitale circolante;
b) il prezzo contenuto nell’offerta di acquisto dell’azienda.
La stima del fabbisogno finanziario è elemento cruciale, infatti, nella prima fase normalmente si
assiste:
Difficoltà di accesso al credito;
Difficoltà di ottenere dai fornitori le normali dilazioni commerciali del settore;
Necessità, dal lato dell’attivo, di dover concedere forti dilazioni di pagamento ai propri
clienti.
I fattori sopra indicati portano quale normale conseguenza la formazione di un capitale
circolante netto negativo che necessita di essere sovvenzionato.
Per tale ragione è preferibile il coinvolgimento di un terzo che :
Sia dotato di adeguati affidamenti o che sia in grado di attivarli;
Sia in grado di accedere al credito
al fine di poter sopperire al fabbisogno finanziario che si genererà per effetto della nuova
attività recepita.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
CONTRATTUALI TRA LE
SOCIETA’
LA FASE
OPERATIVA Si sostanzia nella concessione in regime di
affitto dell’azienda, in continuità, ad un soggetto che si impegni contestualmente
all’acquisto della stessa subordinatamente
all’omologa del concordato.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE
SOCIETA’
LA FASE
OPERATIVA
Individuazione del compendio aziendale (con elecazione tassativa o meno) ed in particolare:
1. assets immateriali;
2. cespiti materiali;
3. beni in leasing con definizione delle modalità di pagamento dei canoni (es. vincolo di destinazione al pagamento dei canoni delle somme pagate a tale titolo all’affittuaria); modalità di riscatto in caso di leasing scadenti nel periodo contrattuale, ecc…;
4. Rapporti di lavoro trasferiti ed eventuali accordi sindacali (ex L. 428/90 art. 47). Si
ricorda che opera appieno l’art. 2112 c.c. e che è possibile derogare ad esso solo con lo specifico accordo sindacale sopra indicato.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE
SOCIETA’
LA FASE
OPERATIVA
Gestione del magazzino e modalità di definizione delle differenze inventariali (applicazione dell’art. 2561, 4° comma): normalmente il magazzino non viene concesso in affitto, ma viene trasferito in forza di diverso e separato accordo (ad es. contratto estimatorio o anche di somministrazione), per motivazioni contabili, fiscali e di controllo (infatti il magazzino viene gestito a parte dall’affittuario con elenchi separati e tali da poter essere agevolmente verificati anche dal Commissario Giudiziale che deve redigere l’inventario ai sensi dell’art. 172 L.F.)
Determinazione di un congruo canone d’affitto che dovrà prevedere la remunerazione finanziaria del patrimonio temporaneamente trasferito, e se non diversamente stabilito, anche il suo deperimento d’uso al fine di evitare che alla Procedura venga sottratta una quota dell’attivo societario.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE
SOCIETA’
LA FASE
OPERATIVA
I debiti non formano parte dell’azienda affittata rimanendo a carico
del concedente (e ciò al fine di non violare la par condicio).
Anche i crediti normalmente non vengono trasferiti potendo dar
luogo a differenze di conguaglio a carico dell’affittuario (salvo
adeguate garanzie da parte dell’affittuario), considerando che gli
stessi fanno parte del patrimonio circolante e come tali di facile
dissoluzione nel caso in cui la gestione non si rivelasse redditizia.
Indicazione di manifestazione di interesse a rendersi acquirente del
compendio aziendale ed impegno a presentare un’offerta proposta
irrevocabile e a valori congrui per l’acquisto del medesimo.
1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE
SOCIETA’
LA FASE
OPERATIVA
Con riferimento alle modalità dell’offerta, solitamente l’affittuario (o un terzo)
sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto indicando:
1. il prezzo offerto e le altre condizioni;
2. il termine di validità dell’offerta (data fissa o variabile in funzione della data
di omologa);
3. condizione sospensiva legata all’approvazione del concordato ed alla sua
omologa;
4. Indicazione delle eventuali garanzie che verranno rilasciate.
Si noti che, alternativamente, la cessione dell’azienda può costituire anche
un’obbligazione già assunta dal debitore che propone il concordato,
costituendo l’omologa solo la condizione di efficacia dell’obbligo a trasferire.
IN CONCLUSIONE….
NECESSITA’/ESIGENZA DI ANTICIPARE QUANTO PIU’ POSSIBILI I SINTOMI DELLA CRISI;
SE GESTITA CON ANTICIPO LA CRISI, SI PUO’ PENSARE DI STRUTTURARE DEI PIANI DI
CONCORDATO PREVENTIVO ADEGUATI;
IN QUESTA IPOTESI, LO STRUMENTO DELL’AFFITTO D’AZIENDA RAPRESENTA SICURAMENTE UNO
STRUMENTO COLLAUDATO E CERTAMENTE EFFICACE, CHE CONSENTE DI MANTERE IN ESERCIZIO
L’AZIENDA E QUINDI DARE CONTINUITA’ ALLA STESSA;
LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO, LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DELLA
PROPOSTA ED IL LORO DEPOSITO, RAPPRESENTANO SOLO L’ATTO FINALE DI UN IMPORTANTE
QUANTO COMPLESSO LAVORO PREPARATORIO;
LAVORO PREPARATORIO CHE NECESSARIAMENTE COINVOLGE PROFESSIONALITA’ DI DIVERSA
NATURA CHE DEVONO IN TEMPI RAPIDI E CON PRECISIONE CHIARIRE LE CAUSE DELLA CRISI ED
INDIVIDUARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RISCHIO AL FINE DI PREDISPORRE UN PROGETTO DI
RISANAMENTO DI CUI IL CONCORDATO PREVENTIVO RAPPRESENTA UN TASSELLO.
ESSENZIALE QUINDI CHE LE VARIE PROFESSIONALITA’ COINVOLTE SIANO COMPLETE, PREPARATE
ED ESPERTE; IN SINTESI UN TEAM COLLAUDATO.
DESCRIZIONE ATTIVO CONTABILE = ATTIVO FALLIMENTARE
IMMOBILIZZAZIONI
impianti 799
costruzioni leggere 257
macchine ufficio 4.192
mobili e arredi 3.669
macchine e attrezzi 2.633
Totale immobilizzazioni 11.551
CIRCOLANTE
crediti 150.000
magazzino 132.025
Totale circolante 282.025
TOTALE 293.576
ATTIVO FALLIMENTARE
DESCRIZIONE ATTIVO CONCORDATARIO
magazzino 200.000
Affitto azienda e successiva cessione 300.000
crediti 150.000
finanziamento soci/terzi 260.000
TOTALE 910.000
rinuncia soci 218.100
rinuncia soci regresso 511.579
TOTALE 1.639.679
ATTIVO CONCORDATARIO
beni
propri
beni
esterni
Totale
debito
secured
Fornitori 206.086 - - - - - 4,04% - - - -
Dipendenti 30.198 - - - - - 0,59% - - - -
Erario ed Enti previdenziali 105.738 - - - - - 2,07% - - - -
Creditori diversi 180.000 - - - - - 3,53% - - - -
Totale prededuzioni privilegi 522.022 - - - - - 10,23% - - - -
Istituti di credito 3.345.019 511.579 511.579 65,55% - 10,02% 10,02% -
Fornitori 1.017.937 - - - - - 19,95% - - - -
Soci 218.100 - - - - - 4,27% - - - -
Totale chirografi 4.581.056 - - 511.579 - 511.579 89,77% - 10,02% 10,02% -
Fornitori 206.086 - - - - - 4,04% - - - -
Dipendenti 30.198 - - - - - 0,59% - - - -
Erario ed Enti previdenziali 105.738 - - - - - 2,07% - - - -
Creditori diversi 180.000 - - - - - 3,53% - - - -
Istituti di credito 3.345.019 - - 511.579 - 511.579 65,55% - 10,02% 10,02% -
Fornitori 1.017.937 - - - - - 19,95% - - - -
Soci 218.100 - - - - - 4,27% - - - -
Totale debiti 5.103.078 - - 511.579 - 511.579 100,00% - 10,02% 10,02% -
Stato passivo
totale
di cui: debito secured
Chirogari
Prededuzioni
Privilegi
Totale
COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
di cui:
debito con
garanzie
personali
soci di terzi soci
Garanzie reali su beni Garanzie personali
Composizione stato passivo
di terzi propri Debito Creditori Categoria
FALLIMENTO
Grado Causa Creditori Valore Ammontare Loss Recovery
Privilegio di massa dovuto Ammontare Valore residuo Given Rate
Mobiliare prelazione mobiliare pagato massa mobiliare Default
0 prededucibili spese di procedura 293.576 180.000 180.000 113.576 0% 100%
5 privilegio generale
ex art. 2751 bis n. 1
retribuzioni lavoro subordinato 113.576 30.198 30.198 83.378 0% 100%
6 privilegio generale
ex art. 2751 bis n. 2
retribuzioni dei professionisti 83.378 180.910 83.378 - 54% 46%
7 privilegio generale
ex art. 2751 bis n. 5
artigiani e cooperative - 25.176 - - 100% 0%
11 privilegio speciale
ex art. 2753 c.c.
contributi obbligatori - 38.831 - - 100% 0%
17 privilegio speciale
ex art. 2759 c.c.
Irpef, Ires, Irap reddito d'impresa - 292 - - 100% 0%
28 privilegio generale
ex art. 2752, 1-2 c.,
c.c.
Tributi diretti su redditi non
immobiliari
- 48.960 - - 100% 0%
29 privilegio generale
ex art. 2752, 3 c.,
c.c.
Iva - 17.656 - - 100% 0%
chirografi, privilegi incapienti, creditori
di regresso diversi dai soci
- 3.851.377 - - 100% 0%
creditori postergati e crediti di
regresso dei soci
- 729.679 - - 100% 0%
TOTALE 5.103.078 293.576
Riparto
CONCORDATO
Grado Causa Creditori Valore Ammontare Loss Recovery
Privilegio di massa dovuto Ammontare Valore residuo Given Rate
Mobiliare prelazione mobiliare pagato massa mobiliare Default
0 prededucibili spese di procedura 910.000 180.000 180.000 730.000 0% 100%
5 privilegio generale
ex art. 2751 bis n. 1
retribuzioni lavoro subordinato 730.000 30.198 30.198 699.802 0% 100%
6 privilegio generale
ex art. 2751 bis n. 2
retribuzioni dei professionisti 699.802 180.910 180.910 518.892 0% 100%
7 privilegio generale
ex art. 2751 bis n. 5
artigiani e cooperative 518.892 25.176 25.176 493.716 0% 100%
11 privilegio speciale
ex art. 2753 c.c.
contributi obbligatori 493.716 38.831 38.831 454.886 0% 100%
17 privilegio speciale
ex art. 2759 c.c.
Irpef, Ires, Irap reddito d'impresa 454.886 292 292 454.594 0% 100%
28 privilegio generale
ex art. 2752, 1-2 c.,
c.c.
Tributi diretti su redditi non
immobiliari
454.594 48.960 48.960 405.634 0% 100%
29 privilegio generale
ex art. 2752, 3 c.,
c.c.
Iva 405.634 17.656 17.656 387.978 0% 100%
chirografi, privilegi incapienti, creditori
di regresso diversi dai soci
387.978 3.851.377 387.978 90% 10%
creditori postergati e crediti di
regresso dei soci
- 729.679 - - 100% 0%
TOTALE 5.103.078 910.000
Riparto