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AFFITTO D’AZIENDA E CONCORDATO UNA SOLUZIONE OPERATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’

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AFFITTO D’AZIENDA E

CONCORDATO UNA SOLUZIONE OPERATIVA ALLA

CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL’AZIENDA

NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’

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NEL CASO DI ACQUISTO DI UN’AZIENDA DAL FALLIMENTO

O DA UN CONCORDATO PREVENTIVO L’ACQUIRENTE

NON RISCHIA DI DOVER PAGARE DEBITI PREGRESSI.

ART. 2560 C.C. (2° COMMA): Nel trasferimento di un’azienda

commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

ART. 105 L.F. (4° COMMA): Salva diversa convenzione, è esclusa

la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio

delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

ART. 182 L.F.: estende al concordato preventivo l’applicabilità

dell’art. 105 L.F., ma solo dopo che il decreto di omologa sia

divenuto definitivo e non più impugnabile.

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SCHEMA TIPICO

1. ANTE PRESENTAZIONE DOMANDA

Stipula contratto d’affitto d’azienda o di rami

aziendali a favore di una società esistente o di

nuova costituzione;

Impegno all’acquisto formalizzato dall’affittuaria

subordinato al passaggio in giudicato del decreto

di omologa del concordato preventivo;

2. DOPO IL DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO

PREVENTIVO

Acquisto dello scorte di magazzino dell’azienda

affittuaria, generalmente dilazionato;

Pagamento canoni di affitto pattuiti.

3. DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO DI

OMOLOGA

Acquisto dell’azienda e pagamento del

corrispettivo, con scomputo dei canoni periodici

pagati.

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AFFITTO D’AZIENDA E «CONCORDATO CON

CONTINUITA’» EX ART. 186-BIS L.F.

IN CASO DI AFFITTO D’AZIENDA SI PUO’ PARLARE DI CONCORDATO CON CONTINUITA’ EX ART. 186-BIS L.F?

OPINIONI DISCORDANTI

LA PROBLEMATICA HA RIPERCUSSIONI SOLO SULLA “CONTINUITA’ CONTRATTUALE” E LA CAPACITA’

A STIPULARE CONTRATTI PUBBLICI NONCHE’ PER IL TRATTAMENTO DEI PRELATIZI (MORATORIA DEL

PAGAMENTO SINO AD UN ANNO DALL’OMOLOGA);

LE ALTRE NORME DI RILIEVO (CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI) SI APPLICANO

COMUNQUE, OVVERO NON HANNO MOTIVO DI ESISTERE (ES. IL CASO DEL PAGAMENTO DI

FORNITORI STRATEGICI PER DEBITI ANTERIORI, ESSENDO DIFFICILMENTE GIUSTIFICABILE CHE LA

SOCIETA’ IN CONCORDATO PAGHI FORNITORI STRATEGICI PER L’AFFITTUARIA).

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NELL’OTTICA DELLA REDAZIONE DEL PIANO E DELLA REDAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA:

L’AFFITTO RENDE MENO RILEVANTE PER I CREDITORI, O DEL TUTTO IRRILEVANTE, L’ESERCIZIO

DELL’IMPRESA, LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE SARA’ PIU’

LIMITATO.

ES. SE IL PIANO PREVEDE L’AFFITTO DELL’AZIENDA ENTRO ALCUNI MESI, ALLORA PIANO E

ATTESTAZIONE DOVRANNO VALUTARE L’IMPATTO DELLA GESTIONE DELL’IMPRESA PER IL

PERIODO FINO ALLA DATA DI PREVEDIBILE STIPULA DEL CONTRATTO D’AFFITTO.

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SI PUO’ IN VIA GENERALE RITENERE CHE:

AFFITTO DI AZIENDA SUCCESSIVO ALLA DOMANDA (O, ANCHE SE ANTERIORE, CON EFFETTI CHE

SI MANIFESTANO DOPO LA DOMANDA, CONFORMEMENTE ALLE REGOLE DELLA PROCEDURA): IL

CONCORDATO E’ DA QUALIFICARSI “CON CONTINUITA’”.

I CONTRATTI IN CORSO PROSEGUONO E VENGONO CEDUTI ALL’AFFITTUARIO (CON NECESSITA’

IN OGNI CASO DI RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE COME ATTO DI STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE EX 161, 7° COMMA);

AFFITTO DI AZIENDA ANTERIORE ALLA DOMANDA: IL CONCORDATO NON PUO’ ESSERE

QUALIFICATO “CON CONTINUITA’” AI SENSI DELL’ART. 186-BIS IN QUANTO, IN PENDENZA DI

CONCORDATO LA CONTINUITA’ NON VI E’ MAI STATA E QUINDI NON SI POSSONO APPLICARE LE

NORME CHE, CON RIFERIMENTO ALL’IMPRESA IN CONTINUITA’ AZIENDALE NEL CONCORDATO,

FACILITANO IL MANTENIMENTO DEL VALORE AZIENDALE E LA SUA MONETIZZAZIONE IN CASO DI

TRASFERIMENTO A TERZI.

IN QUESTO CASO L’AFFITTO E’ STATO POSTO IN ESSERE PRIMA DELLA PROCEDURA E AL DI FUORI

DI ESSA, SECONDO LE REGOLE DEL CODICE CIVILE.

NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DEI FORNITORI, CHE PRESUPPONE UNA

CONTINUITA’ AZIENDALE IN ATTO NEL CONCORDATO.

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TUTTAVIA:

ANCHE SE L’AFFITO D’AZIENDA E’ ANTERIORE ALLA DOMANDA, IL PIANO DEVE INDICARE SE

L’ANDAMENTO DELL’IMPRESA AFFITTATA INCIDA SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.

(AD ES. NEL CASO IN CUI AGLI ATTI NON VI SIA UN CONTRATTO D’ACQUISTO NE’ UN’OFFERTA DI

ACQUISTO VINCOLANTE A PREZZO PREDETERMINATO, CON LA CONSEGUENZA CHE UNA

CATTIVA GESTIONE DELL’AFFITTUARIO POTREBBE PREGIUDICARE I CREDITORI).

ANALOGHE CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI DOVRANNO ESSERE SVOLTE DALL’ATTESTATORE.

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1. INDIVIDUAZIONE DEL RAMO

D’AZIENDA IN POTENZIALE

CONTINUITA’.

2. VERIFICA REDDITUALE DI

SOSTENIBILITA’ E

DETERMINAZIONE DEL

FABBISOGNO FINANZIARIO.

L’ANALISI

PREVENTIVA QUADRO DI RIFERIMENTO:

LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE CONSISTE NEL TRASFERIRE

L’AZIENDA «SANA» AD UN TERZO, GIA’ ESISTENTE O DI NUOVA COSTITUZIONE, PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ E LA CONSERVAZIONE DEGLI INTANGIBLES, CON IMPEGNO AL RILIEVO DELLA STESSA, CON LE MODALITA’ PREVISTE DAL PIANO, IL TUTTO CONDIZIONATAMENTE ALL’OMOLOGA DEL CONCORDATO.

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1. INDIVIDUAZIONE DEL RAMO D’AZIENDA IN

POTENZIALE CONTINUITA’

L’ANALISI

PREVENTIVA

Se possibile è preferibile che il patrimonio dell’azienda concessa in affitto

comprenda la parte più consistente dell’attivo concordatario, per ragioni

di rapidità e di consistenza del futuro incasso, e nell’ottica di far percepire

ai creditori la convenienza del concordato.

L’approccio è tipicamente aziendale e consiste nell’analisi del mercato e

della concorrenza ed è posta in essere in collaborazione con il

management aziendale.

Si individuano aree di attività tali da ipotizzare fondatamente un

rendimento economico e quantitativo che sia compatibile con un

eventuale rischio di insuccesso

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2. VERIFICA REDDITUALE DI SOSTENIBILITA’ E

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

L’ANALISI

PREVENTIVA

La verifica reddituale di sostenibilità dell’operazione deve accertare la

remunerazione che il ramo d’azienda consentirà di realizzare.

La stima del fabbisogno finanziario deve individuare la copertura

necessaria per l’operazione; normalmente si tende ad individuare due

elementi principali:

a) lo sviluppo del capitale circolante;

b) il prezzo contenuto nell’offerta di acquisto dell’azienda.

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La stima del fabbisogno finanziario è elemento cruciale, infatti, nella prima fase normalmente si

assiste:

Difficoltà di accesso al credito;

Difficoltà di ottenere dai fornitori le normali dilazioni commerciali del settore;

Necessità, dal lato dell’attivo, di dover concedere forti dilazioni di pagamento ai propri

clienti.

I fattori sopra indicati portano quale normale conseguenza la formazione di un capitale

circolante netto negativo che necessita di essere sovvenzionato.

Per tale ragione è preferibile il coinvolgimento di un terzo che :

Sia dotato di adeguati affidamenti o che sia in grado di attivarli;

Sia in grado di accedere al credito

al fine di poter sopperire al fabbisogno finanziario che si genererà per effetto della nuova

attività recepita.

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1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI

CONTRATTUALI TRA LE

SOCIETA’

LA FASE

OPERATIVA Si sostanzia nella concessione in regime di

affitto dell’azienda, in continuità, ad un soggetto che si impegni contestualmente

all’acquisto della stessa subordinatamente

all’omologa del concordato.

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1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE

SOCIETA’

LA FASE

OPERATIVA

Individuazione del compendio aziendale (con elecazione tassativa o meno) ed in particolare:

1. assets immateriali;

2. cespiti materiali;

3. beni in leasing con definizione delle modalità di pagamento dei canoni (es. vincolo di destinazione al pagamento dei canoni delle somme pagate a tale titolo all’affittuaria); modalità di riscatto in caso di leasing scadenti nel periodo contrattuale, ecc…;

4. Rapporti di lavoro trasferiti ed eventuali accordi sindacali (ex L. 428/90 art. 47). Si

ricorda che opera appieno l’art. 2112 c.c. e che è possibile derogare ad esso solo con lo specifico accordo sindacale sopra indicato.

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1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE

SOCIETA’

LA FASE

OPERATIVA

Gestione del magazzino e modalità di definizione delle differenze inventariali (applicazione dell’art. 2561, 4° comma): normalmente il magazzino non viene concesso in affitto, ma viene trasferito in forza di diverso e separato accordo (ad es. contratto estimatorio o anche di somministrazione), per motivazioni contabili, fiscali e di controllo (infatti il magazzino viene gestito a parte dall’affittuario con elenchi separati e tali da poter essere agevolmente verificati anche dal Commissario Giudiziale che deve redigere l’inventario ai sensi dell’art. 172 L.F.)

Determinazione di un congruo canone d’affitto che dovrà prevedere la remunerazione finanziaria del patrimonio temporaneamente trasferito, e se non diversamente stabilito, anche il suo deperimento d’uso al fine di evitare che alla Procedura venga sottratta una quota dell’attivo societario.

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1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE

SOCIETA’

LA FASE

OPERATIVA

I debiti non formano parte dell’azienda affittata rimanendo a carico

del concedente (e ciò al fine di non violare la par condicio).

Anche i crediti normalmente non vengono trasferiti potendo dar

luogo a differenze di conguaglio a carico dell’affittuario (salvo

adeguate garanzie da parte dell’affittuario), considerando che gli

stessi fanno parte del patrimonio circolante e come tali di facile

dissoluzione nel caso in cui la gestione non si rivelasse redditizia.

Indicazione di manifestazione di interesse a rendersi acquirente del

compendio aziendale ed impegno a presentare un’offerta proposta

irrevocabile e a valori congrui per l’acquisto del medesimo.

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1. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE

SOCIETA’

LA FASE

OPERATIVA

Con riferimento alle modalità dell’offerta, solitamente l’affittuario (o un terzo)

sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto indicando:

1. il prezzo offerto e le altre condizioni;

2. il termine di validità dell’offerta (data fissa o variabile in funzione della data

di omologa);

3. condizione sospensiva legata all’approvazione del concordato ed alla sua

omologa;

4. Indicazione delle eventuali garanzie che verranno rilasciate.

Si noti che, alternativamente, la cessione dell’azienda può costituire anche

un’obbligazione già assunta dal debitore che propone il concordato,

costituendo l’omologa solo la condizione di efficacia dell’obbligo a trasferire.

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IN CONCLUSIONE….

NECESSITA’/ESIGENZA DI ANTICIPARE QUANTO PIU’ POSSIBILI I SINTOMI DELLA CRISI;

SE GESTITA CON ANTICIPO LA CRISI, SI PUO’ PENSARE DI STRUTTURARE DEI PIANI DI

CONCORDATO PREVENTIVO ADEGUATI;

IN QUESTA IPOTESI, LO STRUMENTO DELL’AFFITTO D’AZIENDA RAPRESENTA SICURAMENTE UNO

STRUMENTO COLLAUDATO E CERTAMENTE EFFICACE, CHE CONSENTE DI MANTERE IN ESERCIZIO

L’AZIENDA E QUINDI DARE CONTINUITA’ ALLA STESSA;

LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO, LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E DELLA

PROPOSTA ED IL LORO DEPOSITO, RAPPRESENTANO SOLO L’ATTO FINALE DI UN IMPORTANTE

QUANTO COMPLESSO LAVORO PREPARATORIO;

LAVORO PREPARATORIO CHE NECESSARIAMENTE COINVOLGE PROFESSIONALITA’ DI DIVERSA

NATURA CHE DEVONO IN TEMPI RAPIDI E CON PRECISIONE CHIARIRE LE CAUSE DELLA CRISI ED

INDIVIDUARE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RISCHIO AL FINE DI PREDISPORRE UN PROGETTO DI

RISANAMENTO DI CUI IL CONCORDATO PREVENTIVO RAPPRESENTA UN TASSELLO.

ESSENZIALE QUINDI CHE LE VARIE PROFESSIONALITA’ COINVOLTE SIANO COMPLETE, PREPARATE

ED ESPERTE; IN SINTESI UN TEAM COLLAUDATO.

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DESCRIZIONE ATTIVO CONTABILE = ATTIVO FALLIMENTARE

IMMOBILIZZAZIONI

impianti 799

costruzioni leggere 257

macchine ufficio 4.192

mobili e arredi 3.669

macchine e attrezzi 2.633

Totale immobilizzazioni 11.551

CIRCOLANTE

crediti 150.000

magazzino 132.025

Totale circolante 282.025

TOTALE 293.576

ATTIVO FALLIMENTARE

DESCRIZIONE ATTIVO CONCORDATARIO

magazzino 200.000

Affitto azienda e successiva cessione 300.000

crediti 150.000

finanziamento soci/terzi 260.000

TOTALE 910.000

rinuncia soci 218.100

rinuncia soci regresso 511.579

TOTALE 1.639.679

ATTIVO CONCORDATARIO

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beni

propri

beni

esterni

Totale

debito

secured

Fornitori 206.086 - - - - - 4,04% - - - -

Dipendenti 30.198 - - - - - 0,59% - - - -

Erario ed Enti previdenziali 105.738 - - - - - 2,07% - - - -

Creditori diversi 180.000 - - - - - 3,53% - - - -

Totale prededuzioni privilegi 522.022 - - - - - 10,23% - - - -

Istituti di credito 3.345.019 511.579 511.579 65,55% - 10,02% 10,02% -

Fornitori 1.017.937 - - - - - 19,95% - - - -

Soci 218.100 - - - - - 4,27% - - - -

Totale chirografi 4.581.056 - - 511.579 - 511.579 89,77% - 10,02% 10,02% -

Fornitori 206.086 - - - - - 4,04% - - - -

Dipendenti 30.198 - - - - - 0,59% - - - -

Erario ed Enti previdenziali 105.738 - - - - - 2,07% - - - -

Creditori diversi 180.000 - - - - - 3,53% - - - -

Istituti di credito 3.345.019 - - 511.579 - 511.579 65,55% - 10,02% 10,02% -

Fornitori 1.017.937 - - - - - 19,95% - - - -

Soci 218.100 - - - - - 4,27% - - - -

Totale debiti 5.103.078 - - 511.579 - 511.579 100,00% - 10,02% 10,02% -

Stato passivo

totale

di cui: debito secured

Chirogari

Prededuzioni

Privilegi

Totale

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

di cui:

debito con

garanzie

personali

soci di terzi soci

Garanzie reali su beni Garanzie personali

Composizione stato passivo

di terzi propri Debito Creditori Categoria

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FALLIMENTO

Grado Causa Creditori Valore Ammontare Loss Recovery

Privilegio di massa dovuto Ammontare Valore residuo Given Rate

Mobiliare prelazione mobiliare pagato massa mobiliare Default

0 prededucibili spese di procedura 293.576 180.000 180.000 113.576 0% 100%

5 privilegio generale

ex art. 2751 bis n. 1

retribuzioni lavoro subordinato 113.576 30.198 30.198 83.378 0% 100%

6 privilegio generale

ex art. 2751 bis n. 2

retribuzioni dei professionisti 83.378 180.910 83.378 - 54% 46%

7 privilegio generale

ex art. 2751 bis n. 5

artigiani e cooperative - 25.176 - - 100% 0%

11 privilegio speciale

ex art. 2753 c.c.

contributi obbligatori - 38.831 - - 100% 0%

17 privilegio speciale

ex art. 2759 c.c.

Irpef, Ires, Irap reddito d'impresa - 292 - - 100% 0%

28 privilegio generale

ex art. 2752, 1-2 c.,

c.c.

Tributi diretti su redditi non

immobiliari

- 48.960 - - 100% 0%

29 privilegio generale

ex art. 2752, 3 c.,

c.c.

Iva - 17.656 - - 100% 0%

chirografi, privilegi incapienti, creditori

di regresso diversi dai soci

- 3.851.377 - - 100% 0%

creditori postergati e crediti di

regresso dei soci

- 729.679 - - 100% 0%

TOTALE 5.103.078 293.576

Riparto

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CONCORDATO

Grado Causa Creditori Valore Ammontare Loss Recovery

Privilegio di massa dovuto Ammontare Valore residuo Given Rate

Mobiliare prelazione mobiliare pagato massa mobiliare Default

0 prededucibili spese di procedura 910.000 180.000 180.000 730.000 0% 100%

5 privilegio generale

ex art. 2751 bis n. 1

retribuzioni lavoro subordinato 730.000 30.198 30.198 699.802 0% 100%

6 privilegio generale

ex art. 2751 bis n. 2

retribuzioni dei professionisti 699.802 180.910 180.910 518.892 0% 100%

7 privilegio generale

ex art. 2751 bis n. 5

artigiani e cooperative 518.892 25.176 25.176 493.716 0% 100%

11 privilegio speciale

ex art. 2753 c.c.

contributi obbligatori 493.716 38.831 38.831 454.886 0% 100%

17 privilegio speciale

ex art. 2759 c.c.

Irpef, Ires, Irap reddito d'impresa 454.886 292 292 454.594 0% 100%

28 privilegio generale

ex art. 2752, 1-2 c.,

c.c.

Tributi diretti su redditi non

immobiliari

454.594 48.960 48.960 405.634 0% 100%

29 privilegio generale

ex art. 2752, 3 c.,

c.c.

Iva 405.634 17.656 17.656 387.978 0% 100%

chirografi, privilegi incapienti, creditori

di regresso diversi dai soci

387.978 3.851.377 387.978 90% 10%

creditori postergati e crediti di

regresso dei soci

- 729.679 - - 100% 0%

TOTALE 5.103.078 910.000

Riparto