Post on 15-Feb-2019
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TRIBUNALE CIVILE di MILANO
SEZIONE LAVORO
Ricorso
per
1. Accornero Giovanni, 2. Achilli Vittorio, 3. Adorno Carlo, 4. Agnetti Alberto, 5. Aimi
Roberto, 6. Albanese Alberto, 7. Alberga Vito Nicola, 8. Alciati Giuseppe, 9. Aldovieri
Maria Rita, 10. Alessandri Claudio, 11. Ambra Salvatore, 12. Ambrosio Dario, 13.
Amendola Luisa, 14. Amodio Silvio, 15. Andriano Andrea, 16. Annacondia Paolo, 17.
Annuiti Margherita, 18. Antonacci Vito/ deceduto, 19. Arcadi Anna Maria , 20. Arduino
Giorgio Felice, 21. Arnoldo Giuliano, 22. Arpaio Carlo, 23. Asnaghi Angela, 24. Assi
Rosalia, 25. Aversa Giovanni Battista, 26. Aveta Giampiero, 27. Baccari Antonio, 28.
Baiardi Gianluigi, 29. Baldassi Adriana, 30. Baldi Giuseppe, 31. Ballabio Patrizia, 32.
Band ieri Luciano, 33. Barbero Giorgio, 34. Barbieri Enzo, 35. Bardino Raffaele, 36.
Baretta Fausto, 37. Baroni Attilio, 38. Barosio Aldo, 39. Bellina Mario, 40. Bellondi
Giuliano, 41. Benassai Roberto, 42. Benassi Mauro, 43. Berardi Massimo, 44. Beretta
Giorgio, 45. Bernardi Franca, 46. Bernardi Giorgio, 47. Bernareggi Armando, 48.
Bersellini Andrea, 49. Bertaccini Mauro, 50. Bertoli Mario, 51. Bertolini Marina, 52.
Bertolino Eraldo, 53. Betti Giovanni, 54. Bevilacqua Alessandro, 55. Biagioni Giorgio, 56.
Bianchi Pierangelo, 57. Bianchi Giorgio (FC), 58. Bianchi Francesco, 59. Bianco Walter,
60. Biancorosso Valter, 61. Bina Luciano Silvio, 62. Biondi Marco , 63. Bizzozero
Ancilla, 64. Blamonti Claudio, 65. Bocca Luisa, 66. Boldrer Alberto, 67. Bonani Luigi, 68.
Bonecchi Dario, 69. Bonelli Claudio Antonio, 70. Bonetti Franco, 71. Bono Stefano, 72.
Borelli Roberto, 73. Borretta Silvano, 74. Borzatta Maddalena, 75. Boscarol Alida, 76.
Bosia Mariella, 77. Bosio Piermario, 78. Botticelli Gerarrdo, 79. Brevi Gabriele, 80.
Bruccoleri Diego, 81. Brunetti Giovanni, 82. Bruscani Elisabetta, 83. Bruschetta
Salvatore, 84. Buffardi Alessandro, 85. Bulzamini Mariangela, 86. Cacchione Giancarlo,
STUDIO LEGALE PILEGGI Prof. Avv. Antonio Pileggi
00197 Roma - via T. Monticelli, 12 tel. 06 80690491 – fax 06 80690583
cellulare studio 335 6151140 e-mail: a.pileggi@studiopileggi.it
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87. Cacciani Giuseppe, 88. Caldarelli Bruno, 89. Calì Alfio, 90. Cambiaghi Ornella, 91.
Camerino Giuseppe, 92. Campagnoli Renzo, 93. Canali Paolo, 94. Carattini Giuliano, 95.
Carena Sergio, 96. Carnesecchi Eugenio, 97. Carpignano Ercole, 98. Casolari Ernesto, 99.
Cassini Paolo, 100. Castellan Gianni, 101. Castelli Mario Francesco, 102. Cattafesta Vito,
103. Cattaneo Carlo, 104. Cattaneo Alberto, 105. Cattaneo Ferdinando, 106. Cavaciocchi
Gianni, 107. Cavaliere Enzo, 108. Cavalletti Pier Luigi , 109. Cavalli Giovanni, 110.
Cazzaniga Giuseppe, 111. Ceccarelli Attilio, 112. Cecchi Edo, 113. Cecchini Ferdinando ,
114. Cellai Adolfo, 115. Cellamare Savino, 116. Cellamare Michele, 117. Cenci Marco,
118. Cerioli Maurizio, 119. Ceroni Roberto, 120. Cerutti Luigi, 121. Cipolletta Eugenio,
122. Clementi Paolo Massimo, 123. Clementi Adolfo, 124. Clerico vedova Taverna
Gemma, 125. Cocca Gian Marcello, 126. Cocconcelli Ivo, 127. Colla Guido, 128.
Colombo Vittorio, 129. Colombo Carluccio, 130. Cominetti Roberto, 131. Conconi
Attilio, 132. Contini Franca, 133. Coradduzza Maurizio Nicola, 134. Corda Gianpaolo,
135. Cornacchia Maurizio, 136. Cortese Giuseppe, 137. Costantino Gioacchino, 138.
Costanza Luciano, 139. Costanzo Salvatore Giovanni, 140. Covacich Dario, 141. Crippa
Angelo, 142. Crozzolin Mario, 143. Cuzzoni Liliana, 144. D'Adamo Franco, 145.
D'Alessio Antonio, 146. D'Alitto Ornella, 147. Dall'Asta Francesco, 148. Daneri Ettore ,
149. Dapri Gianluigia, 150. Davolio Valerio, 151. D'Avossa Michele, 152. De Berardinis
Mauro, 153. De Filippis Maria Luciana, 154. De Nichilo Giovanni, 155. De Nicola
Aniello, 156. De Vincenzo Francesca, 157. Della Noce Francesco, 158. Deodato Elisa,
159. Dessì Floriano, 160. Dettori Fernando, 161. Di Benedetto Salvatore, 162. Di Giovanni
Alessandro, 163. Di Martino Ezio Francesco, 164. Di Nelli Massimo, 165. Di Sabantonio
Marcello, 166. Didonna Domenica, 167. Dolce Calogero, 168. D'Onofrio Salvatore, 169.
Doria Roberto, 170. Drappelli Luigi, 171. Ercolin Gianfranco, 172. Esposito Scarpa
Arturo, 173. Facchinetti Andrea, 174. Faggiani Gianni, 175. Falchi Sergio, 176. Faloni
Ermanno, 177. Falsetto Giuseppe, 178. Fantone Franco, 179. Fava Lino, 180. Fedele
Rocco, 181. Federici Nicola, 182. Ferrante Francesca, 183. Ferrara Vincenzo, 184. Ferrari
Franco, 185. Ferrati Maurizio, 186. Ferri Ugo, 187. Fiacchi Liliana, 188. Figliuolo Angelo
Antonio, 189. Fiorelli Vittorio, 190. Floridia Aurelio, 191. Foa Emanuele, 192. Fois
Giancarlo, 193. Folloni Giorgio, 194. Fontana Giovanni, 195. Forlai Gino, 196. Fortini
Mauro, 197. Fortunato Antonio, 198. Fortunio Fulvio, 199. Franco Vincenzo, 200. Fundarò
3
Laura, 201. Fusco Francesco, 202. Galano Antonio, 203. Galgani Giancarlo, 204. Galizio
Giovanni, 205. Galli Renata Rita, 206. Gallino Renato, 207. Gallo Franco, 208. Gallo
Piero, 209. Gambarè Giancarla, 210. Gandione Francesco, 211. Gangi Francesco, 212.
Garbarino Claudio, 213. Garofalo Ubaldo, 214. Garzo Luciano, 215. Gatti Giuliano , 216.
Gatti Franco, 217. Gatti Francesca, 218. Gaudenzi Antonello, 219. Gelli Luigi, 220.
Gentile Enrico, 221. Ghelli Alessandra, 222. Ghelli Giovanni, 223. Ghigo Giovanni, 224.
Gili Enrico, 225. Gioffrè domenico, 226. Gionchetta Giuseppina, 227. Giorgio Carmelo,
228. Girola Piernelio, 229. Giugliarelli Mordivoglia Marco, 230. Gorla Maurizio, 231.
Govino Costanza, 232. Graziadei Aldo Nunzio, 233. Graziosi Carlo, 234. Gregorio
Raffaele, 235. Griglio Valerio, 236. Grossi Sante, 237. Grossi Maria Luisa, 238. Grossi
Alberto, 239. Guadalupi Vincenzo, 240. Guadalupi Sergio, 241. Guarnieri Giorgio, 242.
Guerra Leonardo, 243. Guerrini Vladimiro, 244. Guido Paolo, 245. Gustapane Antonio,
246. Iaccarini Roberto, 247. Iacopucci Alfredo, 248. Ippedico Nicola, 249. La Muscatella
Giovanni, 250. Laforgia Pasquale, 251. Landolina Giuseppe, 252. Landucci Cosimo, 253.
Largaiolli Flavio, 254. Laricchia Paolo, 255. Lauria Silvana, 256. Lecchi Virginia, 257.
Lensi Stefano, 258. Lenzi Marino, 259. Leo Vito, 260. Leoni Enrica, 261. Linzi Claudio,
262. Lobascio Giovanni, 263. Lorenzani Doriana, 264. Lorenzato Graziano, 265. Luccarini
Corradino, 266. Lusiani Pierluigi, 267. Macari Mauro, 268. Maccagni Franco, 269.
Malfetti Anna Maria, 270. Manara Achille, 271. Manganaro Michelangelo, 272.
Maniscalco Giovanna, 273. Manodori Paolo, 274. Mappa Giuseppe, 275. Maraffi Paola,
276. Marani Sergio, 277. Marcanio Luigi, 278. Marchetti Leo, 279. Marchi Pier Marco,
280. Mariani Osvaldo, 281. Mariani Franco, 282. Marongiu Antonina, 283. Marras
Salvatore, 284. Marricchi Severo, 285. Marrone Cosimo, 286. Martelli Maria , 287.
Martini Giovanni, 288. Marzano Giuseppe, 289. Masala Giovanni Antonio, 290. Mascini
Gianfranco , 291. Mastrella Claudio, 292. Mastroianni Federico, 293. Mattei Bruno
Celeste, 294. Mattio Pier Giuseppe, 295. Mazzolari Giuseppe, 296. Melli Angela, 297.
Melodia Vincenzo, 298. Meraviglia Arialdo, 299. Mercantini Fabrizio, 300. Messina
Ignazio, 301. Metzel Roberto, 302. Migliore Filippo, 303. Minieri Manlio, 304. Minorenti
Mario, 305. Minuz Luciano Giacomo, 306. Moffa Augusto, 307. Moi Silvano, 308.
Molteni Maria Rosa, 309. Montefalcone Massimo, 310. Monteleone Benito, 311.
Monticone Luciano, 312. Montone Amedeo, 313. Mora Ferruccio, 314. Morano Pierpaolo,
4
315. Morbelli Marco, 316. Morbidelli Ivan, 317. Morfina Orlando, 318. Morganti
Gabriele, 319. Morri Piero, 320. Mozzanica Maria, 321. Mozzillo Attanasio, 322.
Muzzonigro Silvano, 323. Nardoni Mario, 324. Nascetti Alberto, 325. Nepi Emidio, 326.
Nizzola Roberto, 327. Novelli Gianni, 328. Nuzzo Luciano, 329. Olivero Eliano, 330.
Oriani Aldo Vittorio, 331. Orlandini Gianfranco, 332. Ormindelli Giuliana, 333. Orsucci
Giorgio, 334. Oteri Benedetto, 335. Ottaviani Franco, 336. Ottenga Ernesto, 337. Paciucci
Francesco, 338. Pagani Emilio, 339. Pagani per Varenna G. Fernanda, 340. Pagliari Paolo,
341. Palma Antonio, 342. Pampaloni Carlo, 343. Panzarella Nunzio, 344. Panzuto
Giuseppe, 345. Paschini Anita, 346. Pasi Guglielmo, 347. Passannante Enzo, 348. Patti
Luigi, 349. Patti Vincenzo, 350. Pavan Sylva, 351. Pavone Amalia, 352. Pecorari Otello,
353. Pellegrini Corrado, 354. Pellegrini Giancarlo, 355. Pelosi Ambri Luigi, 356. Peretti
Franco, 357. Pestoni Siro, 358. Petrizzelli Ettore Luciano, 359. Pettarin Odino, 360.
Pezzatini Renato, 361. Piana Giangiuseppe, 362. Piccioni Paolo, 363. Pietrolucci Giovanni,
364. Pina Miro, 365. Pisano Domenico, 366. Pispola Mauro, 367. Pogliani Franco, 368.
Poli Ettore, 369. Pozzi Maria Dina, 370. Prandoni Vittorio, 371. Profili Rita, 372. Proietti
Luisa, 373. Proscia Diego, 374. Ranauro Michele, 375. Ranucci Ezio, 376. Raspi Nello,
377. Raviola Franco, 378. Razza Carlo, 379. Razzolini Vittorio, 380. Regano Giancarlo,
381. Remonti Giulio Giuseppe, 382. Renzi Luciano , 383. Rho Marco, 384. Ricci
Fernando, 385. Ricciardi Raffaele, 386. Ricciardi Giannoni Maria, 387. Rinaldini
Giampaolo, 388. Rivella Ermes, 389. Rizzi Anelda, 390. Rizzuto Salvatore Alessio, 391.
Rosa Giuliano, 392. Roscelli Franco, 393. Rossetti Giovanni, 394. Rossi Carlo, 395.
Rossomanno Vittorio, 396. Rotelli Marco, 397. Roveda Ernesto, 398. Rubinato
Gianpietro, 399. Rudi Ercole, 400. Ruggiero Benedetto, 401. Russo Angelo, 402. Russo
Salvatore, 403. Sabatini Luciano, 404. Saita Giuseppe, 405. Sanna Gianpaolo, 406.
Santangelo Francesco, 407. Santaniello Sergio, 408. Santi Settimio, 409. Santini Paolo,
410. Santoro Pasquale, 411. Santovito Saverio, 412. Sarti Maurizio, 413. Sartini Ruggero,
414. Sartori Enrico, 415. Savi Antonio, 416. Scarani Roberto, 417. Scattola Azeglia, 418.
Schianchi Giorgio , 419. Scipioni Marco, 420. Scuri Gaetano, 421. Sebastio Angelo, 422.
Segreto Pierino, 423. Serralunga Francesco, 424. Settembrini Luigi, 425. Sguazzi Calisto,
426. Sibani Francesco, 427. Silveri Giorgio, 428. Silvestre Giuseppe, 429. Simonaggio
Nicoletta , 430. Solinas Bruno, 431. Sosello Giancarlo, 432. Spano Nicolino, 433. Sperduti
5
Luigi, 434. Spighi Antonio, 435. Spitali Girolamo, 436. Squillaro Giovanni, 437. Stajano
Tommaso, 438. Stano Flavia, 439. Steve Luciano, 440. Stocchetti Giuseppe, 441. Strepetti
Emilio, 442. Sturari Wanda Emilia, 443. Suppo Elio, 444. Surico Leonardo, 445. Surrente
Roberto, 446. Tabanelli Stefano, 447. Taglieri Francesco, 448. Tavan Teodolindo, 449.
Tiscione Antonio, 450. Tola Giuseppe, 451. Torta Marino, 452. Torti Giovanni, 453.
Treveri Ottavio, 454. Tricarico Orazio, 455. Trinchero Clara, 456. Tripodi Pietro, 457. Turi
Carlo, 458. Uberti Luigi, 459. Vanzo Gualtiero, 460. Vergano Gian Maria, 461. Vernazza
Luisa, 462. Veronese Antonio, 463. Verteramo Alessandro, 464. Vestita Pietro, 465. Vigna
Vito, 466. Visini Silvano , 467. Volpe Vincenzo, 468. Volpe Biagio, 469. Vommaro
Giovanni, 470. Zambini Enrico, 471. Zanelli Maria Grazia, 472. Zanotti Bruno, 473.
Zanotti Giuseppe, 474. Zavagli Antonio, 475. Zazo Carmine, 476. Zichella Giorgio, 477.
Zurlini Sergio, 478. Achini Moneta Caglio Amedeo, 479. Annoni Giancarlo, 480. Arrigoni
Roberto, 481. Asti Carlo, 482. Balestrazzi Caterina, 483. Bassi Carlo, 484. Bassi
Giuseppe, 485. Bellomo Vito, 486. Bertoletti Giovanni, 487. Bisanti Mario, 488. Boirivant
Gianfranco, 489. Brandolisio Angelo, 490. Buratti Rino, 491. Bussoni Gianpaolo, 492.
Campanile Girolamo, 493. Catalano Tiziana, 494. Cavazzini Orietta, 495. Cavazzini
Albina, 496. Ciaccia Michele, 497. Colaci Pietro, 498. Comelli Roberto, 499. Consonni
Massimo, 500. Contarino Claudio, 501. Dazzi Raffaella, 502. de Bonaffos de la Tour
Roberto, 503. De Luca Pasquale, 504. De Vincenzo Anna Maria , 505. Di Mauro Umberto,
506. Donelli Roberto, 507. D'Ostuni Maria Gabriella, 508. Faranda Cordella Sergio, 509.
Fasiello Ugo, 510. Felli Maria Rita, 511. Ferro Giuseppe, 512. Floris Sandro, 513.
Frambati Roberto, 514. Fresi Antonio Piero, 515. Fuoco Miriana, 516. Furlotti Luigi, 517.
Gaibazzi Giordano, 518. Ghinelli Paolo, 519. Ghirardi Bruno, 520. Ghirardi Gianni, 521.
Gianni Luigi, 522. Giuntini Maurizio, 523. Grignolio Daniele, 524. Grossi Maria Luisa,
525. Guidetti Maurizio, 526. Iacono Vincenzo, 527. Imbriano Matteo Renato, 528. Incerti
Giancarlo, 529. La Ferla Giuseppe, 530. Limongelli Nunzio, 531. Lucarini Fabio, 532.
Mantegari Rosanna, 533. Marangelli Beniamino, 534. Margutti Aleardo, 535. Mattaliano
Vincenzo, 536. Mazzocchi Claudio, 537. Mazzola Alberto, 538. Menetto Claudio, 539.
Messana Giuseppe, 540. Miglietta Oronzo, 541. Migliore Salvatore, 542. Minerva
Tommaso, 543. Pace Giuseppe, 544. Paci Marco , 545. Parrini Vladiliano, 546. Passiatore
Antonio, 547. Pellegrini Cecilia, 548. Pellegrino Americo, 549. Pescina Graziano, 550.
6
Picciariello Giuseppe, 551. Pizzorni Pier Luigi, 552. Quagliarini Franco, 553. Raffaini
Rossella, 554. Restori Daniela, 555. Riccardi Giovanni, 556. Ricchiuti Raffaele, 557.
Ricchiuti Raffaele, 558. Riccò Corinna, 559. Riva Silvio, 560. Romita Edoardo, 561. Rossi
Alessandra, 562. Rossi Maurizio, 563. Ruffo Emilio, 564. Samarelli Anna Rosa, 565.
Saporita Vincenzo, 566. Scaringi Franco, 567. Scortegagna Diego, 568. Sereno (FG)
Giuseppe, 569. Simone Renzo, 570. Sorce Calogero, 571. Soroldoni Simonetta, 572.
Tamburri Michele, 573. Ugolotti Luigi, 574. Valenti Valerio, 575. Vecchi Mauro, 576.
Venturi Loris, 577. Verselloni Alda, 578. Viganò Giulio, 579. Vincetti Luigi, 580. Viola
Antonino, 581. Zara Nunziatina, 582. Zerboni Giovanni, 583. De Vecchi Maurizio, 584.
Bellotti Giuseppe, 585. Lombardi Antonio, 586. Manzi Alessandro, 587. Piscitelli
Antonio, 588. Zucco Maria Maddalena.
rappresentati, assistiti e difesi dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, dall’ Avv. Tommaso
Civitelli, dall’Avv. Paolo Manzato e dall’Avv. Pierfrancesco Fasano, elettivamente
domiciliati presso il secondo, in Milano, via San Barnaba, n. 30 come da procure speciali
poste in calce al presente atto,
- ricorrenti -
contro
Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, in
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, via Brera n. 10,
- convenuto -
e contro
INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede
legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156.
- convenuta -
FATTO
A – Deduzioni in fatto rilevanti agli effetti della domanda principale contro il
Fondo.
1 - I ricorrenti sono stati tutti dipendenti della Banca Commerciale Italiana (Comit),
poi Banca Intesa S.p.A., ed ora Intesa S. Paolo S.p.A. per ciò che qui interessa sin da
epoca precedente al 28 aprile 1993 e fino ad epoca successiva al 1° gennaio 2000 (tra breve
chiariremo la rilevanza decisiva delle date in questione). In particolare, i ricorrenti sono
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stati assunti alle date indicate nel prospetto integrato nel presente ricorso (all. 1).
2 - Tutti i ricorrenti – in quanto in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle
prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui al d.m. n. 158 del 2000, istituito (sulla base di
accordi tra le parti sociali, stipulati il 16 dicembre 1999, ai sensi dell’art. 2, comma 28, l n.
662 del 1996: all. 2) per provvedere “nell’ambito e in connessione dei processi di
ristrutturazione o di situazioni di crisi….o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro” (art. 2), “all’erogazione di assegni straordinari per
il sostegno al reddito…riconosciuti a lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi
di agevolazione all’esodo” (art. 5, comma 1, lett. b)” – o sono stati licenziati o hanno
dovuto optare per l’esodo “volontario” per evitare di essere licenziati, in quanto ritenuti in
esubero, nell’ambito dell’imponente procedura di (pretesa) riduzione del personale, avviata
da Banca Intesa S.p.A. con comunicazione in data 19 dicembre 2002, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, l. n. 223 del 1991.
I conseguenti licenziamenti ed esodi volontari sono avvenuti negli anni 2003 e 2004, come
risulta dal prospetto integrato nel presente ricorso (all. 1).
3 – Sin dal momento dell’assunzione alle dipendenze della Banca Commerciale
Italiana tutti i ricorrenti (così come tutti gli altri dipendenti della Banca Commerciale
Italiana) sono stati obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni per il Personale della Banca
Commerciale Italiana, istituito il 1° gennaio 1905 dapprima come Fondo di Previdenza
sostitutivo del regime di previdenza obbligatoria pubblica (AGO) e poi trasformato, a
decorrere dal 1954, in Fondo Pensioni integrativo, avente cioè lo scopo di erogare agli
iscritti “….prestazioni di natura previdenziale, sia in forma di rendita che di capitale,
complementari a quelle erogate dal regime di previdenza obbligatoria pubblica” (all. 3).
4 – Il Fondo Pensioni convenuto è stato oggetto di una profonda riforma,
dichiaratamente finalizzata, attraverso l’imposizione di gravosissimi sacrifici agli iscritti, a
scongiurarne il pericolo di liquidazione: riforma organica disciplinata da un verbale di
accordo sindacale sottoscritto dalla Banca convenuta e dalle Organizzazioni sindacali
FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL.CA in data 16 dicembre 1999 (all. 2). Come tra
breve vedremo, nonostante gli imposti sacrifici, il Fondo Pensioni convenuto sarebbe stato
però ugualmente liquidato dopo nemmeno cinque anni.
5 - In particolare, ed a quanto risulta dalla nota illustrativa al verbale di accordo 16
8
dicembre 1999 (all. 4), la riforma si era resa necessaria in quanto “in sede di redazione del
bilancio tecnico-attuariale del Fondo Pensioni al 31 dicembre 1997 venne evidenziata una
situazione di disequilibrio (ciò che si verifica quando il valore del patrimonio di un Fondo
viene a risultare inferiore rispetto agli impegni stimati necessari per il pagamento delle
prestazioni presenti e future)”.
6 - Le ragioni della suddetta situazione di “disequilibrio” venivano individuate
essenzialmente nell’entrata in vigore, in data 28 aprile 1993, del D.lgs. n. 124 del 1993,
“che aveva bloccato la possibilità di continuare ad iscrivere al Fondo Pensioni Comit –
Fondo a «prestazione definita», caratterizzato da un regime di capitalizzazione collettiva a
premio medio generale – il Personale assunto in Banca dopo la predetta data del 28 aprile
1993” e nella “conseguente stipula nell’aprile 1997…di un accordo tra Banca e
Organizzazioni sindacali per l’iscrizione dei lavoratori assunti dopo la ripetuta data del
28 aprile 1993 in una nuova sezione del Fondo Pensioni, denominata «Sezione nuovi
iscritti» a «contribuzione definita», basata sui principi della capitalizzazione individuale e
della corrispettività, di cui al D.Lgs. n. 124/93 e dotata di una gestione separata rispetto a
quella della «Sezione vecchi iscritti»”.
7 - La riforma organica del Fondo Pensioni veniva preceduta da una serie di
provvedimenti provvisori diretti a fronteggiare la dedotta situazione di squilibrio tecnico-
attuariale, ed in particolare da una delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28
giugno 1999, recante “rideterminazione, con diminuzione del 25,7% dei coefficienti per il
calcolo delle pensioni dirette” (si veda ancora la nota illustrativa del verbale di accordo del
16 dicembre 1999, all. 4), destinata ad incidere sulle pensioni maturate a decorrere dal 1°
gennaio 1998.
8 - Il successivo e già citato verbale di accordo del 16 dicembre 1999, recante la
riforma organica del Fondo resistente (previa disdetta, comunicata il giorno precedente, di
tutti i precedenti accordi in materia di previdenza integrativa da parte della Banca
resistente: all. 5), imponeva ulteriori sacrifici agli odierni ricorrenti, prevedendo, però,
come vedremo, appositi meccanismi di compensazione.
9 – In particolare, la riforma organica del Fondo Pensioni - trasformato da Fondo a
prestazione definita (tale è un Fondo che prevede la corresponsione ai propri iscritti di una
prestazione predeterminata mentre i contributi da versare devono variare in rapporto a tale
9
obiettivo) in Fondo a contribuzione definita (tale è un Fondo nel quale è prefissato il livello
di contribuzione, ma le prestazioni non sono in alcun modo predefinite e dipendono dalle
contribuzioni versate e dai relativi rendimenti) ha comportato una serie di conseguenze nei
confronti degli odierni ricorrenti, tutti appartenenti alla categoria dei “vecchi iscritti”
(facenti parte ormai di un “gruppo chiuso” ad esaurimento), perché già in servizio alla data
del 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 che, come detto, ha
comportato il blocco delle contribuzioni ai Fondi a prestazioni definite da parte dei nuovi
assunti).
10 – In particolare, l’art. 1 del verbale di accordo del 16 dicembre 1999 prevedeva il
passaggio a “capitalizzazione individuale” dei suddetti “vecchi iscritti” (lavoratori in
servizio prima del 28 aprile 1993 ed ancora in servizio al 1° gennaio 2000), a decorrere dal
1° gennaio 1998, prevedendosi che ciascun partecipante “vecchio iscritto” risultasse
titolare, a titolo definitivo, di una posizione individuale a lui intestata nella quale
affluissero i seguenti importi: a) “il capitale iniziale riveniente dal segmento di programma
previdenziale complementare maturato al 31.12.1997” (cd. zainetto) determinato sulla
base dei criteri che ora diremo, e “riferito al patrimonio del Fondo Pensioni quale
evidenziato nel bilancio al 31.12.1997”; b) la contribuzione versata mensilmente dalla
Banca datrice di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1998 nella misura del 7,75% della
retribuzione imponibile a fini previdenziali (AGO); c) la contribuzione, pari allo 0,50%
versata mensilmente dal lavoratore sulla medesima retribuzione ed annualmente sugli
accantonamenti del TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
11 - Per la determinazione del “capitale iniziale” (cd. zainetto) dei “vecchi iscritti” al
31 dicembre 1997 si prendeva a riferimento il valore virtuale del segmento di programma
previdenziale maturato alla futura data di quiescenza di ciascun lavoratore interessato
tenuto conto altresì delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale (punto 2 del verbale di
accordo).
12 – Il suddetto “zainetto” risultava di consistenza assai modesta, in rapporto
all’anzianità di iscrizione al Fondo dei ricorrenti, sia per effetto dell’applicazione dei nuovi
coefficienti (diminuiti del 25,7%) per il calcolo delle pensioni dirette di cui alla precedente
e già richiamata delibera del 28 giugno 1999, sia perché il verbale di accordo del 16
dicembre 1999 prevedeva (punto 2.3) un’ulteriore drastica riduzione dello “zainetto” nei
10
seguenti termini testuali: “considerato che, alla luce delle minori disponibilità patrimoniali
del Fondo Pensioni, si rende necessario riproporzionare il segmento del programma
previdenziale maturato, si procederà ad accreditare nel pertinente conto individuale di
ciascuno un importo proporzionalmente inferiore”.
Il suddetto “riproporzionamento” dipendeva anche dalla (sotto) valutazione del patrimonio
immobiliare del Fondo convenuto al dicembre 1997, stimato in 573 milioni di euro.
13 – Per effetto dei suddetti interventi di riduzione dei coefficienti di calcolo delle
pensioni (rilevanti ai fini del calcolo degli “zainetti”, in quanto pensione attualizzata e
capitalizzata) e di “riproporzionamento” degli zainetti medesimi, ciascuno dei ricorrenti
subiva quasi un dimezzamento dell’importo del proprio zainetto, come risulta dal prospetto
allegato, e dal raffronto tra l’importo della zainetto calcolato secondo i criteri vigenti
anteriormente al giugno del 1999 e l’importo dello zainetto calcolato sulla base dei nuovi
coefficienti e “ riproporzionato” al 31 dicembre 1997 (all. 6).
14 – A dichiarata compensazione del rilevantissimo sacrificio così imposto, il verbale
di accordo del 16 dicembre 1999 prevedeva - da un lato - che agli iscritti con maggiore
anzianità di servizio (almeno 20 anni al 31 dicembre 1997) fosse attribuita la quota parte di
un contributo straordinario erogato dalla Banca convenuta (punto 2.4) e – dall’altro lato - e
per quanto qui sopratutto interessa (punto 3) che “Le plusvalenze che dovessero essere
realizzate, a partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo
rispetto alla sua consistenza all’ultima data di valorizzazione, saranno attribuite, sino alla
concorrenza del valore virtuale di cui al punto 2.1. (ndr: del valore dello zainetto calcolato
con applicazione dei coefficienti ridotti di calcolo delle pensioni di cui alla delibera del 28
giugno 1999), ai Lavoratori di cui al punto 1”, cioè, ai “Dipendenti iscritti al Fondo
Pensioni prima del 28 aprile 1993 ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000”.
Solo agli effetti dell’individuazione delle concrete modalità di attribuzione a tutti i suddetti
dipendenti, nessuno escluso, delle suddette plusvalenze, l’accordo prevedeva che essa
avvenisse mediante accredito “nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio”,
ovvero, “mediante rivalutazione della prestazione, se avranno conseguito il diritto a
pensione fruendo della relativa prestazione”.
15 - La suddetta clausola (art. 3 dell’accordo 16 dicembre 1999) veniva trasfusa nello
Statuto del Fondo (art. 27), nei seguenti termini testuali: “Le plusvalenze che dovessero
11
essere realizzate, a partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del
Fondo rispetto alla sua consistenza all’ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai
lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000
……”.
16 – Ma l’accordo del 16 dicembre 1999 prevedeva per i vecchi iscritti in servizio al
1° gennaio 2000, la possibilità di recuperare, attraverso le plusvalenze del comparto
immobiliare, non solo gli effetti negativi del “riproporzionamento”, ma anche gli effetti
negativi della delibera di riduzione dei coefficienti di calcolo della pensione, nei seguenti
termini testuali (3.2: “ulteriori eventuali plusvalenze realizzate con i criteri di cui sopra
nel suddetto comparto una volta soddisfatto il limite di cui al punto che precede, saranno
ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i Lavoratori che sono stati interessati
dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di
cui all’art. 23 dello Statuto del Fondo adottata dal consiglio di Amministrazione dell’Ente
in data 28 giugno 1999”.
17 – La ratio delle suddette clausole – di immediata e solare evidenza – è chiaramente
spiegata dalla più volte richiamata nota illustrativa (punto 4) all’accordo del 16 dicembre
1999: “tali plusvalenze verranno in sostanza destinate a favore di tutti i Collaboratori
interessati dal presente Accordo per compensarli, innanzitutto, del riproporzionamento
subìto nella determinazione del proprio capitale iniziale; qualora si realizzassero ulteriori
disponibilità, esse andranno a recuperare gli effetti prodotti dalla rideterminazione
prodotti dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all’art. 23 dello Statuto
del Fondo Pensioni stabilita dal consiglio di Amministrazione dell’Ente con la menzionata
delibera in data 28.06.99”.
18 – Tutti i ricorrenti hanno aderito all’accordo, prestando l’adesione individuale
richiesta per ogni vecchio iscritto in servizio al 1° gennaio 2000 e rinunciando, così, alla
facoltà di chiedere la liquidazione dell’importo corrispondente allo “zainetto” (punto 15
penultimo capoverso del verbale di accordo).
19 – I ricorrenti, tuttavia, non hanno maturato i requisiti per la liquidazione delle
prestazioni di vecchiaia o di anzianità, ed hanno pertanto dovuto riscattare la propria
posizione individuale, a causa di un evento imprevedibile, essendo stati tutti o licenziati
per riduzione del personale, ovvero indotti all’esodo “volontario”, in quanto tutti in
12
possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui al dm n.
158 del 2000.
20 – All’atto del riscatto della rispettiva posizione individuale il Fondo resistente non
ha riconosciuto agli odierni ricorrenti le rilevanti plusvalenze realizzatesi nel settore
immobiliare, ma ha tenuto conto unicamente del valore del patrimonio immobiliare pari ad
€ 562.906.965,00, esposto nel bilancio dell’esercizio chiuso nell’anno precedente alla loro
uscita (all. 7).
21 – Inoltre, il Fondo convenuto non ha attribuito, né intende attribuire, ai ricorrenti le
rilevanti plusvalenze realizzate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ed
evidenziate in modo conclamato per effetto della vendita dell’intero patrimonio
immobiliare: ciò sul presupposto della avvenuta cessazione del rapporto (e della
conseguente iscrizione al Fondo esuberi), conseguente al licenziamento ovvero all’esodo
“volontario” dei “vecchi iscritti”.
22 - Quanto all’ammontare delle plusvalenze da attribuire, pro quota, ai ricorrenti,
deduciamo come nell’aprile del 2006 l’intero patrimonio immobiliare del Fondo, valutato
nel bilancio del 2004 in soli 535 milioni di euro, sia stato integralmente venduto alla
società Beni Stabili per un importo complessivo di 1.106 milioni di euro (all. 8).
23 – Il Fondo resistente ha invece comunicato (agli stessi beneficiari) che attribuirà le
plusvalenze realizzate solo ai lavoratori ancora occasionalmente in servizio al momento
della vendita del patrimonio immobiliare conseguente alla decisione di sciogliere il Fondo,
nonché ai pensionati ante 1998 e agli esodati dal 2005 pur fuori servizio al momento della
vendita, che, peraltro, non subirono alcuna penalizzazione della loro posizione
previdenziale - salvo il blocco della perequazione – proprio in virtù del sacrificio
subito dai ricorrenti in forza della su ricordata riforma organica del Fondo Pensioni.
24 - Per dare una idea delle conseguenze, ripugnanti al senso di giustizia,
dell’inadempimento dell’obbligo di attribuire le plusvalenze ai ricorrenti, può essere utile il
raffronto con lavoratore, di pari anzianità di servizio e pari grado, che per essere ancora
occasionalmente in servizio al momento della vendita del patrimonio immobiliare del
Fondo, si è visto riconoscere per intero le plusvalenze realizzate, ed ha dunque potuto
recuperare integralmente gli effetti negativi della riforma (riproporzionamento e riduzione
dei coefficienti di calcolo della pensione utilizzati per calcolare lo zainetto). L’importo
13
della plusvalenza riconosciuta al suddetto dipendente uscito nel 2006 è pari ad € 36.933,48,
mentre l’importo della stessa riconosciuta ad uno dei ricorrenti, di pari anzianità di servizio
uscito nel 2004/2005 è pari ad € 0,00; lo stesso dicasi per il dipendente uscito nel 2005 la
cui plusvalenza è pari ad € 57.441,17 mentre l’importo della plusvalenza riconosciuta ad
uno dei ricorrenti, di pari anzianità di servizio uscito nel 2003/2004 è pari ad € 0,00 (si
veda per i dettagli di calcolo il prospetto qui all. 6). A riprova ulteriore dell’assoluta
irrazionalità e cecità dei criteri di riparto delle plusvalenze si consideri altresì come ai
cosiddetti esodati nel 2005, e, dunque, prima della vendita del patrimonio immobiliare del
Fondo, pur in posizione assolutamente identica a quella degli odierni ricorrenti, sono state
riconosciute per intero le plusvalenze, negate ai ricorrenti medesimi (all. 9, con nominativi
cancellati, che, su autorizzazione del Giudice, in caso di contestazione, chiediamo di
essere autorizzati ad indicare).
B – Deduzioni in fatto rilevanti agli effetti della domanda risarcitoria subordinata
nei confronti della Banca.
Le deduzioni in fatto di seguito svolte, sono rilevanti agli effetti della domanda
subordinata proposta nei confronti della Banca convenuta, laddove, in denegata ipotesi, si
ritenesse che la cessazione del rapporto, dovuta a licenziamento per riduzione del
personale, ovvero ad esodo “incentivato” (dalla prospettiva di licenziamento conseguente
all’inclusione nel personale in esubero), osti all’accoglimento della domanda principale
proposta nei confronti del Fondo, ed avente ad oggetto il riconoscimento delle ulteriori
plusvalenze maturate successivamente alla cessazione del rapporto medesimo, da
aggiungere alle plusvalenze maturate a tale data (e che parimenti non sono state
considerate all’atto della liquidazione dello “zainetto”) .
Come vedremo, le suddette deduzioni in fatto sono state poste alla base di un consistente
ed ineccepibile indirizzo giurisprudenziale, secondo cui nel caso di specie non sussistevano
in alcun modo i presupposti causali per l’apertura della procedura di riduzione del
personale di cui all’art. 24, l. n. 223 del 1991, con effetto non soltanto sui licenziamenti
intimati nell’ambito della suddetta procedura (ritenuti illegittimi dall’indirizzo sopra
richiamato), ma anche sugli atti di adesione al piano di incentivazione all’esodo, in quanto
condizionati dalla incombente minaccia del licenziamento derivante dalla apertura di una
procedura di riduzione del personale basata su ragioni dimostratesi clamorosamente false.
14
1 - La Banca convenuta – utilizzando in modo del tutto strumentale, abusivo e
fraudolento (come ritenuto dall’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato) lo strumento
del Fondo di Solidarietà di cui al Decreto ministeriale n. 158 del 2000 (di cui ora diremo) –
ha proceduto al licenziamento di centinaia di dipendenti (tra cui una parte dei ricorrenti) e
costretto all’esodo “volontario” (ma in realtà indotto dallo spettro dei licenziamenti)
centinaia di altri dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni del
suddetto Fondo di Solidarietà, o già in possesso dei requisiti pensionistici, pur se con
diritto alla conservazione del posto di lavoro (tra cui la restante parte degli odierni
ricorrenti).
2 - Il Fondo di Solidarietà di cui al Decreto ministeriale n. 158 del 2000 è stato
istituito, come è noto, sulla base di accordi tra le parti sociali, intervenuti ai sensi dell’art.
2, comma 28, l n. 662 del 1996, per provvedere, tra l’altro, “nell’ambito e in connessione
dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi….o di riorganizzazione aziendale o
di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” (art. 2), “all’erogazione di assegni
straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata…riconosciuti a lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei
processi di agevolazione all’esodo” (art. 5, comma 1, lett. b), “su richiesta del datore di
lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti
requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro” (art. 5, comma 3).
3 – L’esistenza di un siffatto strumento di sostegno al reddito, ha indotto la Banca
convenuta ad aprire le procedure di riduzione del personale, senza che ne sussistessero i
presupposti, e, dunque, sulla base di una comunicazione iniziale del tutto generica e dai
contenuti assolutamente non veritieri, cui è seguita una procedura fittizia, una vera e
propria messinscena.
4 - La comunicazione di avvio della suddetta procedura, in data 19 dicembre 2002 (all.
10) è stata infatti preceduta da un “Accordo di Programma”, sottoscritto dalla Banca
ricorrente come Società capogruppo in data 5 dicembre 2002 (all. 11), nel quale già erano
stati interamente definiti, senza residui, entità, termini e modalità della pretesa riduzione di
personale.
15
Invero, il suddetto Accordo di Programma consta di una generica ed ambigua premessa
nella quale si asserisce che “il Gruppo in conseguenza degli insoddisfacenti risultati
conseguiti nell’ultimo biennio sia sul versante reddituale sia su quello gestionale, soffre di
forti criticità che vanno affrontate con la massima tempestività e determinazione”; che “a
tal fine il Vertice del Gruppo ha messo a punto ed avviato il Piano d’Impresa 2003-
2005…con il quale si propone, attraverso il miglioramento dei risultati gestionali e
reddituali, di ricondurre il Gruppo tra i migliori operatori europei”; che “in questo quadro
risulteranno determinanti lo sviluppo dei ricavi, che dipenderà in larga misura dal
miglioramento della qualità dell’offerta, dei livelli di servizio e dalla competitività dei
prezzi , ed il rigoroso contenimento dei costi, nell’ambito dei quali il costo del lavoro
dovrà mantenersi entro livelli coerenti con la crescita dei ricavi”.
5 - Sulla base di siffatte premesse, nell’Accordo di Programma si conveniva quanto
segue: “1. al fine di ridurre in via strutturale il costo del lavoro è necessario che ciascuna
Azienda del Gruppo raggiunga, nel triennio, rispetto alla situazione in atto al 31 dicembre
2002, gli obiettivi correlati di riduzione degli organici di cui all’allegato 3” (allegato che
prevede per ciascuna azienda del Gruppo il numero dei lavoratori asseritamente in esubero,
quale risultante da percentuali di riduzione del personale, pari al 16,2% per INTESA BCI
nel 2005, in relazione agli obiettivi di riduzione del costo del lavoro previsti nell’allegato
2); 2. lo strumento primario attraverso cui pervenire a detta riduzione viene
concordemente individuato nel Fondo di Solidarietà, come da previsioni di cui al D.M. 28
aprile 2000, n. 158 per le prestazioni di cui all’art. 5, 1° comma, lett. b); “3. in relazione a
ciò le Aziende di cui all’allegato elenco, avendo completato con il presente Accordo la
procedura contrattualmente prevista per il caso di tensioni occupazionali, provvederanno
ad attivare ciascuna per proprio conto, ove necessario per la realizzazione degli specifici
obiettivi di riduzione strutturale del costo del personale, la procedura prevista dalla Legge
n. 223/91 al fine di stipulare gli Accordi di cui all’art. 7 del D.M. n. 158/2000; 4. il ricorso
al Fondo avverrà con carattere di gradualità, in relazione alle esigenze e agli obiettivi
specifici di ciascuna Azienda in materia di riduzione del costo del lavoro, con effetto dal 1°
aprile 2003, dal 1° luglio 2003, dal 1° aprile 2004 e dal 1° aprile 2005”; 5)
l’individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo
avverrà secondo i criteri previsti dall’art. 8 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158”.
16
6 – Nel punto 6 dell’Accordo di Programma, si prevedeva in concreto che in ciascuna
azienda “a) cesseranno dal servizio, a far data rispettivamente dal 1° aprile 2003, dal 1°
luglio 2003, dal 1° aprile 2004 e dal 1° aprile 2005 fino alla concorrenza delle previste
quantità di cui al richiamato allegato 3, anzitutto i dipendenti di ogni ordine e grado,
compresi i dirigenti…che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per avere
diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia alle date rispettivamente del 31 marzo
2003, oppure del 30 giugno 2003, o ancora del 31 marzo 2004, o infine del 31 marzo
2005, anche con diritto al mantenimento in servizio, ove il numero degli stessi risulti
inferiore al numero degli esuberi tempo per tempo previsto; ove invece detto numero
risultasse superiore al numero degli esuberi tempo per tempo previsti si favorirà, in via
preliminare, la volontarietà, che verrà esercitata dagli interessati nei termini ed alle
condizioni che Azienda e OO.SS.LL. stabiliranno nell’ambito ed a definizione della
procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991; b) cesseranno altresì dal servizio a far data
rispettivamente dal 1° aprile 2003, dal 1° luglio 2003, dal 1° aprile 2004 e dal 1° aprile
2005 fino alla concorrenza delle previste quantità di cui al richiamato allegato 3 e tenuto
conto delle cessazioni intervenute per effetto della lettera a) che precede, i dipendenti di
ogni ordine e grado, compresi i dirigenti….che risultino in possesso tempo per tempo, alle
scadenze previste al punto 4 che precede, dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo di
Solidarietà di cui all’art. 5, comma 1, lettera b)…ove il numero degli stessi risulti inferiore
al numero degli esuberi, tempo per tempo previsto; ove invece detto numero risultasse
superiore al numero degli esuberi tempo per tempo previsti, come per il caso di IntesaBci,
si favorirà, in via preliminare, la volontarietà…. Ove le adesioni da parte del personale
interessato dovessero risultare inferiori al numero degli esuberi tempo per tempo previsto,
ciascuna Azienda individuerà gli ulteriori destinatari che dovranno accedere al Fondo
adottando il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore
età”.
7 - L’Accordo di Programma prevedeva altresì, che ”allo scopo di favorire
l’individuazione del Personale che abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità e/o
di vecchiaia ovvero risulti in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva
per accedere al Fondo, le Parti convengono sull’adozione del modulo, allegato al presente
17
atto come parte integrante dello stesso (all. n. 11), che ciascun dipendente, nato prima del
1954, dovrà compilare puntualmente e sottoscrivere”, con minaccia di assunzione dei
“provvedimenti del caso” in ipotesi di mancata riconsegna del modulo (debitamente
compilato e sottoscritto) entro il termine previsto.
8 - Infine, l’Accordo di Programma, prevedeva che ciascuna azienda, nell’ambito delle
procedure di cui alla l. n. 223 del 1991 (procedure sostanzialmente omesse, come vedremo)
“allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle strutture operative ed organizzative in
tutte le componenti, concorderà, con le OO.SS.LL. il numero complessivo, assolutamente
contenuto, delle unità che avrà deciso di mantenere in servizio, ancorché in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 8 del D.M. n. 158 del 2000, per un periodo non superiore a 12
mesi” (ma, come altresì vedremo, l’individuazione del personale comunque mantenuto in
servizio sarebbe poi avvenuta sulla base di criteri del tutto imperscrutabili, ed
assolutamente non concordati con le organizzazioni sindacali).
9 – Sulla base di quanto già previsto nell’Accordo di Programma del 5 dicembre 2002,
la Banca convenuta, con la già citata comunicazione ex art. 4, comma 2, l. n. 223, del 19
dicembre 2002, asseriva di voler “dare avvio alla procedure di cui ai richiamati articoli di
legge, allo scopo di ridurre gli organici alla data del 31 dicembre 2002, di 5700 unità
risultanti in esubero con riferimento alle proprie esigenze tecniche, organizzative e
produttive”. Nella premessa della comunicazione si ripetevano, senza la benché minima
modifica o aggiunta, le medesime parole dell’Accordo di Programma (si veda il punto 6).
10 - Quanto agli specifici contenuti prescritti dall’art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991
nella comunicazione di avvio della procedura si “precisava” (si fa per dire) che i “Motivi
che determinano la situazione di esubero” fossero quelli “già tutti espressi nelle numerose
occasioni di incontro nelle varie fasi del negoziato con le OO.SS., nonché tutti i documenti
trasmessi loro tempo per tempo” (sic!). Si “precisava”, altresì, quanto ai “Motivi tecnici,
organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre
rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte la dichiarazione di mobilità”
che “non vi è soluzione alternativa al riequilibrio tra il numero complessivo del personale
in servizio e le effettive esigenze scaturenti dalla situazione organizzativa, economica e
gestionale della Società. Ciò è tanto più vero se si considerano gli obiettivi di conto
economico fissati tempo per tempo dal Piano d’Impresa, che la Società non può evitare di
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conseguire ai fini del processo di riorganizzazione in atto, propedeutico alla fase di
rilancio. Le previsioni per il corrente anno, e per gli anni successivi, mentre risultano
caratterizzate da una certezza dei costi, fanno ipotizzare una crescita dei ricavi che,
seppure significativa, risulta comunque condizionata fortemente dalla rilevante
complessità del contesto di riferimento nel quale opera la Società, caratterizzato da un
mercato concorrenziale sempre più competitivo (sic!).
11 - In data 15 gennaio 2003, e cioè a nemmeno un mese di distanza dalla data della
comunicazione di avvio della procedura di mobilità (delle cui effettiva spedizione non v’è
prova alcuna, ma che in ogni caso sarebbe giunta nei giorni successivi, in pieno periodo
natalizio), e senza che risulti in alcun modo che i destinatari della comunicazione avessero
richiesto un incontro, veniva sottoscritto un “accordo sindacale” (all. 12) a pretesa
conclusione delle procedure di cui all’art. 4, l. n. 223 del 1991, il cui contenuto è
praticamente la fotocopia dell’Accordo di Programma sottoscritto anteriormente all’avvio
delle procedure medesime.
12 - Il suddetto “accordo” recepiva pedissequamente l’Accordo di Programma anche
quanto alla individuazione esatta delle riduzioni di organico programmate, per un totale di
5700 unità, e dei tempi di attuazione delle medesime, secondo le seguenti cadenze: 1300
unità con effetto 1°.4.2003; 1300 unità con effetto 1.7.2003; 2500 unità con effetto
1°.4.2004; 600 unità con effetto 1°.4.2005 (si veda negli stessi identici termini pag. 13
dell’Accordo di Programma).
13 - In caso di insufficienza di domande di pensionamento volontario (per chi avesse
maturato, o maturasse nel corso del biennio, i requisiti per la pensione di anzianità o di
vecchiaia), o di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà (cd. “Fondo Volontario”),
la Banca convenuta avrebbe proceduto al licenziamento “per maturazione requisiti
AGO” dei lavoratori pensionabili (anche se con diritto alla prosecuzione del
rapporto), ovvero al licenziamento dei lavoratori non pensionabili, ma in possesso dei
requisiti di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà (cd. “Fondo
Obbligatorio”).
14 – La Banca convenuta provvedeva dunque a richiedere ai diretti interessati (e, cioè,
ai dipendenti nati prima del 1954) l’autorizzazione ad acquisire le notizie relative al
possesso dei requisiti previdenziali, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Accordo di
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Programma, pretendendo in termini strettissimi, e sotto minaccia di sanzione disciplinare
(la Banca convenuta risulta avere addirittura licenziato per giusta causa un dipendente
recalcitrante), che gli stessi compilassero un apposito modulo di autorizzazione alla
verifica della loro posizione pensionistica (ECOCERT). Anche tutti i ricorrenti venivano
perentoriamente invitati a compilare e riconsegnare il suddetto modulo in termini
strettissimi, rendendo così edotta la Banca convenuta dell’eventuale possesso dei requisiti
pensionistici, ovvero per accedere alle prestazioni di sostegno al reddito erogate dal Fondo
di Solidarietà (si veda prospetto all. 13).
15 – La Banca convenuta, – sull’asserito presupposto che il numero di coloro che
avevano presentato domanda di accesso “volontario” al Fondo di Solidarietà, fosse
inferiore al numero dei presunti “esuberi” – procedeva al licenziamento indiscriminato dei
dipendenti che, entro ciascuna delle quattro date previste, erano risultati in possesso dei
requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, o, comunque, dei
requisiti per l’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito a carico del Fondo di
Solidarietà (cd. “Fondo Obbligatorio”), sulla base dei dati acquisiti grazie al modulo
ECOCERT.
16 – La Banca convenuta non indicava in alcun modo, tantomeno tempestivamente, le
modalità con cui aveva applicato i criteri di scelta, nelle comunicazioni di cui all’art. 4,
comma 9, l. n. 223 del 1991 (all. 14), recanti il mero elenco dei lavoratori licenziati.
17 - La Banca convenuta non ha affatto individuato i lavoratori da licenziare “in
relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale” come
prescritto dall’art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991 (nonché dall’art. 8 del D.M. n. 158 del
2000), ed, in particolare, non ha affatto tenuto conto della esigenze delle singole unità
aziendali cui erano assegnati i dipendenti licenziati, come già accertato dai precedenti di
merito richiamati nella parte in diritto.
18 - Il licenziamento indiscriminato dei lavoratori pensionabili o esodabili che non
hanno aderito alla cessazione del rapporto ha causato, infatti, gravi situazioni di carenze di
organico e gravi “problematiche” organizzative. E ciò al punto che la Banca convenuta è
stata costretta a sottoscrivere con le organizzazioni sindacali un accordo in data 11 marzo
2003 (all. 15) nel quale le parti “per salvaguardare il funzionamento dei servizi della
struttura aziendale con riferimento alle esigenze tecniche organizzative e produttive
20
indotte dalla riduzione di organici da effettuarsi per il 2003 in misura superiore di quella
stabilita dall’accordo 15 gennaio 2003, per accompagnare in modo adeguato la
realizzazione e l’attuazione dei piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione
aziendale di cui al Piano d’impresa; per agevolare durante il periodo estivo, la fruizione
delle ferie da parte del personale in servizio nella misura di almeno dieci giorni
lavorativi”, convengono che “occorre provvedere, in via eccezionale e del tutto
transitoria, alla assunzione di personale con contratto a tempo determinato”. Addirittura
la Banca convenuta, per far fronte alla grave emergenza conseguente alla carenza di
organico, provocata dalla riduzione di presunti esuberi di personale – si impegnava, nel
suddetto accordo, “prioritariamente a consultare, per una possibile loro assunzione con
contratto a tempo determinato, gli ex dipendenti che, prima di cessare il loro rapporto di
lavoro con Banca Intesa…, risultavano inquadrati e svolgevano mansioni compatibili con
quelle da assegnare ai lavoratori che verranno assunti con contratto a tempo
determinato”.
Inoltre, la Banca – per far fronte alle carenze di personale provocate dalla eliminazione di
presunti esuberi - faceva ricorso anche ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
(in numero di 166), e ad ulteriori assunzioni a tempo determinato con un nuovo accordo in
data 11 dicembre 2003 (all. 15). Il totale delle assunzioni a tempo determinato previste dai
due menzionati accordi era pari a n. 450 unità. Ed è davvero sconcertante che i suddetti
accordi fossero di data anteriore all’intimazione dei licenziamenti. Per di più, sulla base di
un ulteriore accordo sindacale in data 13 dicembre 2004 (all. 17) la Banca convenuta
provvedeva poi addirittura a convertire in assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, i preesistenti n. 450 contratti a tempo determinato di cui agli accordi
dell’11 marzo 2003 e del 12 novembre 2003 (assunzioni a tempo determinato che, essa
Banca, aveva asserito di effettuare “in via eccezionale e del tutto transitoria”!), e ad
assumere altri 150 dipendenti con qualifica di apprendisti ed incarico di “operatori di
sportello”. Nel suddetto accordo sindacale si prevedeva altresì che i dipendenti licenziati ai
sensi dell’art. 4 e 24, l. n. 223 del 1991 e che fruissero delle prestazioni del Fondo,
potessero fare richiesta di essere assunti a tempo determinato come “operatori di
sportello”.
Inoltre la Banca convenuta – sempre per poter far fronte alle carenze di personale
21
provocate dalla riduzione dei presunti esuberi di personale - oltre a ridurre drasticamente le
ferie estive (al punto da dover ricorrere ad assunzioni a termine per consentire ai
dipendenti residui di fruire di almeno dieci giorni di ferie all’anno), faceva massiccio
ricorso a prestazioni di lavoro straordinario del personale residuo, in conclamata violazione
degli accordi sindacali sulla gestione degli esuberi.
Successivamente, come risulta da pubblicazioni specializzate in materia di offerte di
lavoro (all. 18), la Banca convenuta diramava al pubblico la notizia che avrebbe
proceduto a ben ulteriori nuove 250 assunzioni!
19 - La Banca convenuta ha proceduto, in ciascuna delle quattro date previste, al
licenziamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per l’esodo forzato, fino a
concorrenza del numero complessivo previsto (di ben 5700 unità), senza detrarre, dal
suddetto numero complessivo, i lavoratori cessati dal servizio per dimissioni, morte del
lavoratore, o licenziamento dovuto a ragioni diverse (licenziamento disciplinare, per
superamento del periodo di comporto, per fisiologico pensionamento di vecchiaia, o per
altre cause) e, dunque, indipendentemente dalla sussistenza (e dalla persistenza) di una
effettiva situazione di esubero.
20 - La comunicazione di avvio della procedura del 19.12.2002, per quanto del tutto
generica ed ambigua, appare ex post non conforme al vero anche sotto altro profilo,
laddove in essa si lamentano “forti criticità che vanno affrontate con la massima
tempestività e determinazione”.
Invero, nella documentazione aziendale inerente ai dati economici e di bilancio, non v’è
traccia alcuna delle asserite “forti criticità”, anche con riferimento agli anni 2002-2003 (di
avvio delle procedure di mobilità), mentre si registra costantemente un notevolissimo
incremento degli utili (comunque consistenti anche in passato). Nella lettera agli azionisti
del 7 marzo 2005 (all. 19), il Presidente della Banca convenuta afferma, con riferimento
all’anno 2004, che “nonostante un quadro di sistema poco favorevole, il Gruppo Intesa,
facendo leva su un rinnovato rapporto con la clientela e grazie all’impegno ed alla
partecipazione di tutti i collaboratori, ha potuto conseguire risultati positivi e in linea con
quanto previsto dal Piano d’impresa, raggiungendo un utile netto consolidato di 1.884
milioni, superiore di oltre il 50% a quello del precedente esercizio”.
Ma già nel 2003 si era raggiunto un utile netto rispetto a quello conseguito nel 2002, pari al
22
507% in più (da 200 milioni di euro a 1214), come risulta dal documento “Risultati 2003”,
presentato in occasione dell’incontro con i dirigenti del 16 marzo 2003 (all. 20), e dagli
articoli della stampa specializzata (all. 21).
***
I ricorrenti in epigrafe hanno esperito tentativo obbligatorio di conciliazione sia nei
confronti del Fondo convenuto sia nei confronti della Banca convenuta.
DIRITTO
A - Domanda principale nei confronti del Fondo Pensioni per il Personale della
Banca Commerciale Italiana in liquidazione.
A.1 – I ricorrenti hanno tutti diritto all’attribuzione delle plusvalenze realizzate, dopo il
2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del Fondo Pensioni, così come previsto nel
punto 3 del verbale di accordo del 16 dicembre 1999, poi trasfuso nell’art. 27
(“plusvalenze del mercato immobiliare”) dello nuovo Statuto del Fondo Pensioni.
Le plusvalenze da attribuire ai ricorrenti sono sia quelle effettivamente maturate all’atto
della cessazione dei rapporti di lavoro di ciascuno dei ricorrenti (dovuta a licenziamento,
ovvero ad “adesione” all’esodo incentivato dalla incombente minaccia del licenziamento);
sia quelle realizzatesi successivamente con la vendita del patrimonio immobiliare del
Fondo.
Mentre certamente nessun dubbio può sussistere circa il diritto dei ricorrenti al ricalcolo
dei rispettivi “zainetti”, mediante attribuzione delle plusvalenze realizzatesi nel patrimonio
immobiliare del Fondo all’atto della cessazione del loro rapporto di lavoro (essendo stato
l’importo degli zainetti liquidato a ciascuno di essi calcolato sulla base di una valutazione
del patrimonio immobiliare del Fondo risalente ad alcuni prima ed assolutamente
inadeguata per difetto), ponendosi, se mai, in tal caso, una mera questione di
quantificazione del diritto (da risolversi, se del caso, a mezzo della richiesta CTU); con
riferimento alle plusvalenze maturate successivamente (ed evidenziate in modo
macroscopico dalla vendita del patrimonio immobiliare del Fondo) il Fondo medesimo
asserisce che il diritto alle suddette plusvalenze non spetterebbe a coloro che – pur avendo
aderito alla riforma del Fondo e rientrando nella categoria degli iscritti anteriormente al 28
aprile 1993 in servizio alla data del 1° gennaio 2000 - sono però in seguito cessati dal
servizio senza conseguire il diritto a prestazioni pensionistiche a carico del Fondo, sia pure
23
a seguito di licenziamento collettivo, ovvero di esodo “incentivato”.
A sostegno dell’assunto il Fondo convenuto richiama del tutto impropriamente (come
vedremo) l’inciso “se in attività di servizio”, contenuto nel richiamato art. 27 dello Statuto,
nonché l’argomento ad effetto (ma agevolmente confutabile) secondo cui se anziché
plusvalenze si fossero verificate minusvalenze nel patrimonio immobiliare del Fondo,
quest’ultimo non avrebbe certo decurtato gli zainetti degli iscritti ormai già cessati dal
servizio.
Ora, è evidente come il Fondo convenuto non tenga affatto conto né della lettera, né della
ratio del richiamato art. 27 dello Statuto.
Quanto alla lettera, i beneficiari del diritto all’attribuzione delle plusvalenze, riconosciuto
dall’accordo del 16 dicembre 1999 e dall’art. 27 dello Statuto del Fondo ristrutturato (con
passaggio al regime della capitalizzazione individuale) sono identificati,
inequivocabilmente, in assoluta coincidenza con i destinatari del sacrificio imposto dalle
norme in questione: si tratta, cioè, dei “lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in
servizio alla data del 1° gennaio 2000”. E la ragione è del tutto ovvia: se le norme in
questione (sull’attribuzione delle plusvalenze future) hanno funzione compensativa del
doppio sacrificio imposto in occasione della riforma del Fondo (“riproporzionamento” e
calcolo dello zainetto sulla base di coefficienti ridotti di calcolo della futura pensione) esse
non possono che riguardare tutti coloro che quel sacrificio subirono e che hanno prestato
adesione al Fondo (anche nella prospettiva di una futura attribuzione delle plusvalenze).
Il riferimento successivo ai lavoratori “in attività di servizio” non individua affatto i titolari
del diritto (non è norma selettiva), né pone una condizione ostativa, ma individua
semplicemente la modalità di attribuzione delle plusvalenze nella prima delle due ipotesi
considerate: mediante accredito nei conti individuali “se in attività di servizio”, ovvero
mediante rivalutazione della prestazione “nel caso in cui, viceversa, abbiano conseguito il
diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione”.
E’ dunque frutto di un inaccettabile arbitrio interpretativo ritenere che l’inciso “se in
attività di servizio”, delimiti il novero dei destinatari del diritto all’attribuzione delle future
plusvalenze, laddove – giova ripeterlo - l’inciso in questione determina solo la modalità di
attribuzione delle plusvalenze nei confronti dei lavoratori in servizio (“mediante accredito
nei conti individuali se in attività di servizio”).
24
I titolari del diritto riconosciuto dalla norma qui invocata – i destinatari del beneficio –
sono dunque tutti “i lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del
1° gennaio 2000”, che hanno subito il rilevante doppio sacrificio che la norma intende
“compensare” mediante attribuzione delle plusvalenze.
Non a caso, lo stesso art. 27, comma 2, nell’individuare i beneficiari delle ulteriori
plusvalenze da ripartire “una volta soddisfatto il limite di cui al comma precedente”, fa
riferimento a “tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di
rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni di cui all’art. 23 del
previgente Statuto del FONDO, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28
giugno 1999”, prevedendo che il “beneficio” vada a loro vantaggio.
L’interpretazione in questione trova fondamento nella ratio della norma esplicitata nella
più volte richiamata nota illustrativa all’accordo del 16 dicembre 1999: “tali plusvalenze
verranno in sostanza destinate a favore di tutti i Collaboratori interessati dal presente
Accordo per compensarli, innanzitutto, del riproporzionamento subìto nella
determinazione del proprio capitale iniziale; qualora si realizzassero ulteriori
disponibilità, esse andranno a recuperare gli effetti prodotti dalla rideterminazione
prodotti dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette di cui all’art. 23 dello Statuto
del Fondo Pensioni stabilita dal consiglio di Amministrazione dell’Ente con la menzionata
delibera in data 28.06.99”.
Più chiaro di così!
L’argomento ad effetto (utilizzato nelle difese svolte dal Fondo convenuto in altre
controversie) secondo cui nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio il Fondo non
potrebbe pretendere di far “pesare” (mediante decurtazione degli “zainetti” già liquidati)
eventuali minusvalenze future del patrimonio immobiliare del Fondo (cosicché, allo stesso
modo, i lavoratori medesimi non potrebbero pretendere di vedersi riconosciute eventuali
plusvalenze future), è assolutamente privo di qualsiasi consistenza, posto che il diritto
all’attribuzione delle plusvalenze future del comparto immobiliare è espressamente
previsto nella regolamentazione del Fondo ristrutturato (qui invocata) cui i ricorrenti
hanno espressamente aderito, e trova fondamento nell’esigenza di compensare gli effetti
della “doppia decurtazione” della posizione individuale subita dai ricorrenti per effetto
della delibera del consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1999 e dell’accordo
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sindacale del 16 dicembre dello stesso anno.
Occorre poi considerare come i ricorrenti – tutti “vecchi iscritti” - abbiano accettato di
aderire ad un Fondo in regime di contribuzione definita, basato sul principio della
corrispettività e della “capitalizzazione individuale”. Orbene, in un Fondo siffatto
l’erogazione della prestazione in conto capitale costituisce un’evenienza assolutamente
normale e fisiologica, essendo espressamente previsto che a scelta degli interessati la
prestazione ben possa consistere, “in un capitale finale pari al 100% del montante
accumulato sul conto individuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro” (art.
32 dello Statuto) e, in alternativa, in una pensione ovvero in un capitale corrispondente ad
una percentuale, variabile a scelta dell’interessato, ma non superiore al 50% e, per la parte
residua, in una pensione”.
La sola particolarità concernente i ricorrenti è che gli stessi, all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro (dovuta a licenziamento collettivo ovvero ad esodo “volontario” per
evitarlo), erano soltanto prossimi a conseguire il diritto alla pensione di anzianità o di
vecchiaia a carico del sistema pubblico, cosicché non avevano altra possibilità se non
quella dell’erogazione della prestazione in capitale (cd. riscatto della posizione
individuale). Essi possono dunque ben rientrare nel novero di coloro ai quali le
plusvalenze realizzate debbano essere riconosciute mediante rivalutazione della
prestazione erogata “in un capitale finale”.
Del resto, la norma invocata a fondamento del diritto fatto valere nel presente giudizio
(punto 3 del verbale di accordo del 16 dicembre 1999 trasfuso nell’art. 27 del nuovo
Statuto) prevede, sic et simpliciter che sia rivalutata la prestazione erogata dal Fondo alla
cessazione del rapporto di lavoro, se il dipendente non sia ancora in attività di servizio (nel
qual caso le plusvalenze vengono riconosciute mediante “accredito nei conti individuali”).
La norma non prevede invece in alcun modo – né potrebbe assolutamente prevedere, senza
essere affetta da radicale nullità – che il diritto alla rivalutazione della prestazione (sulla
base delle plusvalenze realizzate) spetti soltanto per chi opti per l’erogazione della stessa in
forma di rendita, e non già per chi - avendo subito quel medesimo sacrificio che
l’attribuzione delle plusvalenze mira a compensare – opti per l’erogazione della
prestazione in un capitale finale pari al 100% del montante accumulato sul conto
individuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
26
Sarebbe, del resto, assolutamente privo di qualsiasi senso - rispetto a due pensionamenti
contemporanei – riconoscere le plusvalenze soltanto a chi opti per la prestazione in forma
di rendita e negarla a chi opti per la prestazione in unica soluzione, anche se soltanto il
primo mantiene l’iscrizione al Fondo.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha del resto osservato al riguardo che “un fondo
speciale per l'assistenza e la previdenza, costituito nell'ambito della previsione dell'art.
2117 c.c. (nella specie, il Fondo Pensioni) può legittimamente continuare ad erogare
prestazioni previdenziali anche dopo che sia cessato il rapporto previdenziale, in quanto
ciò, pur costituendo una anomalia - giacché implica la continuazione del rapporto fra il
fondo e dipendenti usciti ormai dal sistema - non costituisce però violazione di alcun
principio logico o giuridico, posto che l'impegno assunto dal fondo anzidetto di
effettuare una prestazione perequativa in favore di chi abbia fatto parte del sistema per
un certo periodo di tempo rientra nella autonomia negoziale della quale esso dispone”
(così, Cass. 18 agosto 2004, 16176).
Nel caso di specie, le fonti istitutive del Fondo convenuto, nell’esercizio dell’autonomia
negoziale loro riconosciuta all’ordinamento, hanno previsto – all’atto stesso di imporre
rilevantissimi sacrifici ai “vecchi iscritti” (al limite della lesione dei diritti quesiti) – una
compensazione dei sacrifici in questione mediante riconoscimento di una “prestazione
perequativa” condizionata al verificarsi di plusvalenze nel patrimonio immobiliare del
Fondo, e ciò sia nei confronti dei “vecchi iscritti” ancora in servizio (mediante accredito
nei conti individuali), sia nei confronti dei “vecchi iscritti” cessati dal servizio, ed in tal
caso mediante rivalutazione della prestazione, a prescindere dalle modalità di erogazione
della stessa, se sotto forma di capitale, ovvero se sotto forma di rendita (e, dunque, soltanto
in detta ipotesi con mantenimento dell’iscrizione al Fondo).
Una diversa interpretazione (che sarebbe radicalmente in contrasto con la lettera e con la
ratio delle richiamate norme), renderebbe radicalmente nulle la delibera del 28 giugno
1999 ed il verbale del 16 dicembre 1999, perché – se è vero che “a norma dell'articolo 18
del D.Lgs. n.124 del 1993, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di
previdenza complementare costituiti per contratto collettivo la stessa contrattazione
collettiva può rideterminare la disciplina delle prestazioni e dei finanziamento per gli
iscritti al fondo che, alla data di entrata in vigore del citato provvedimento, non abbiano
27
maturato i requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici integrativi” – è però
anche vero che “la disciplina collettiva successiva, peggiorativa di quella precedente non
può invece incidere negativamente sulla posizione di coloro che, avendo maturato i
requisiti, non hanno ancora esercitato il relativo diritto”; e che “per quanto concerne gli
iscritti che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento
pensionistico, esistono comunque dei limiti alla rivedibilità in "pejus" del loro
trattamento, sia in virtù della garanzia normativa costituita dall'art. 2117 cod. civ., sia per
il principio di ragionevolezza, sia, infine, per la tutela che le stesse fonti convenzionali
apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione
progressiva, costituita comunque da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di
tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile” (così, tra le altre, Cass. 19
aprile 2003, n. 6361; Cass. 9 dicembre 2002, n. 17532; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17657;
Cass. 21 gennaio 2000, n. 689; Cass. 1 luglio 1998, n. 6427).
Ricordiamo al riguardo, che una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. 10
ottobre 2007, n. 21234), pur rigettando la pretesa (alla declaratoria di illegittimità
dell’accordo sindacale del 16 dicembre 1999) proposta da un iscritto al Fondo qui
convenuto che, a differenza degli odierni ricorrenti, non aveva aderito alla riforma del
Fondo, ha osservato come i suddetti principi giurisprudenziali “tendenti a configurare un
diritto di credito dell’iscritto su un accantonamento individuale” valgono solo
“nell’ambito della nuova disciplina del Fondo ristrutturato” (e dunque per chi, come i
ricorrenti, vi abbia prestato adesione), in quanto Fondo a capitalizzazione individuale. Nel
caso, la norma delle “fonti istitutive” che impone un così rilevante sacrificio della
posizione individuale dei vecchi iscritti in tanto può ritenersi legittima, in quanto
“compensata” dalla prestazione perequativa consistente nel riconoscimento delle
plusvalenze maturate successivamente, e ciò non già per mera speculazione, ma a recupero
delle decurtazioni imposte agli zainetti dei “vecchi iscritti” e fino a concorrenza delle
decurtazioni stesse. .
B – Domanda subordinata (risarcitoria) nei confronti della Banca
La domanda subordinata qui svolta assume rilevanza per la denegata ipotesi che l’Ecc.mo
Tribunale di Milano ritenga di accogliere soltanto parzialmente la domanda principale nei
confronti del Fondo, riconoscendo soltanto le plusvalenze calcolate al momento della
28
cessazione del rapporto di lavoro (dovuta a licenziamento, ovvero ad esodo “incentivato”)
e non anche quelle maturate successivamente ed evidenziate in occasione della vendita del
patrimonio immobiliare del Fondo.
Ed invero, il danno derivante dal mancato riconoscimento delle plusvalenze dipenderebbe,
in detta ipotesi subordinata, dalla cessazione del rapporto di lavoro, conseguente a
licenziamento illegittimo, o comunque provocata, o, quanto meno, condizionata dalla
Banca, che ha indotto i ricorrenti ad accettare una proposta di esodo incentivato quale
alternativa a licenziamenti per una riduzione del personale basata su falsi presupposti, con
conseguente responsabilità risarcitoria della Banca, quanto meno sotto il profilo del dolo
incidente ex art. 1440 c.c.
I presupposti della responsabilità risarcitoria sono comuni, per tutti i ricorrenti i quali o
hanno dovuto accettare la proposta di esodo quale alternativa al licenziamento ed al fine di
evitarlo, o, non avendo aderito spontaneamente alla suddetta proposta, sono stati “esodati”,
cioè licenziati.
Prima di esaminare come la responsabilità risarcitoria della Banca operi nei due casi, è
dunque opportuno esaminare il presupposto comune della responsabilità risarcitoria, e,
cioè, il fraudolento avvio di una procedura di riduzione del personale coinvolgente tutti i
ricorrenti (in quanto aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà
o per la pensione di anzianità) basata su falsi presupposti.
Al riguardo, non abbiamo che da richiamare integralmente la motivazione di una sentenza
del Tribunale di Roma (Dott.ssa Di Sario) – poi seguita da altre – che, sulla base delle
analitiche e documentate deduzioni in fatto svolte nella narrativa del presente ricorso- ha
evidenziato il carattere fraudolento dell’intera operazione di pretesa riduzione del
personale, tendente, in realtà, a realizzare uno svecchiamento degli organici (mediante
indiscriminata sostituzione di personale precario a basso costo ai dipendenti più anziani),
finalizzato ad un mero incremento dei profitti (con erogazione di favolose stock option a
voraci amministratori).
Riportiamo, dunque, integralmente la ineccepibile motivazione della suddetta sentenza, poi
seguita da altre di analogo contenuto:
“In data 10/9/02 la Banca ha presentato alle 00.SS. il nuovo piano di impresa con allegato
documento esplicativo illustrando le criticità del Gruppo, gli obiettivi da conseguire, i
29
necessari processi di riorganizzazione ed ì conseguenti progetti da attuare per lo sviluppo
dei ricavi e per il rilancio delle attività produttive. Nel corso dell'incontro del 19/9/02 è
stato consegnato alle OO.SS. un ulteriore documento, denominato "Andamento Organici e
Costo del Personale, in cui viene evidenziato il prevedibile impatto sugli organici delle
previste ristrutturazioni ed indicata una riduzione complessiva, nel triennio 2003-2005, di
7.000 unità per la Macrodivisione Rete Italia e di 12.300 unità per la Divisione Banche
Estero.
Con comunicazione del 2/10/02 la Banca ha avviato la procedura di cui agli artt. 17 e 18
ccnl 11/7/90 conclusasi con l'Accordo di Programma sottoscritto il 5/12/02. Per come
previsto in detto accordo la Banca con comunicazione del 19/12/02 ha avviato la
procedura ex artt. 4 e 24 legge n. 223/91 "allo scopo di ridurre gli organici alla data del
31/12/02 di 5.700 unità risultanti in esubero con riguardo alle proprie esigenze tecniche,
organizzative e produttive, come già concordato nel citato Accordo di Programma del 5
dicembre scorso con le OO.SS. A conclusione di detta procedura è stato stipulato con le
OO.SS. l'accordo del 15/1/03, al quale in data 11/3/03 è seguito un nuovo accordo "a
parziale modifica/integrazione" del precedente. Con comunicazione del 14/3/03 e
decorrenza 31/3/03 parte convenuta è stata licenziata in applicazione dei criteri di scelta
previsti dall'art. 59 legge n. 449/97, dall'art. 8 dm n. 158\00 e dall'accordo sindacale del
15/1/03 avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione. L'esame delle molteplici
questioni poste dalle parti necessita di alcune preliminari precisazioni di carattere
generale. La fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione del personale
presuppone - come requisito formale di legittimità, la cui oggettiva ricorrenza, ove
contestata, può essere verificata dal giudice -la realizzazione dì una riduzione o
trasformazione di attività o lavoro, normalmente indotta -secondo una scelta di
opportunità che invece rientra nell'insindacabile valutazione del datore di lavoro - da una
diminuzione nella richiesta di beni o servizi offerti sul mercato, da una situazione di crisi o
da una modifica dell'organizzazione produttiva che comportino soppressione di uffici,
reparti, lavorazioni, o anche Solo contrazioni della forza lavoro; sicché il giudice,
investito della legittimità del licenziamento; deve accertare l'imprescindibile nesso
eziologico tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso (Cass.
n. 11465\97).
30
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che in materia di licenziamenti
collettivi per riduzione del personale la legge n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5
la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di
messa in mobilita', ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel
passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto
ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, e concernente il
ridimensionamento dell'impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali,
destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già
collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al
giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione
del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato
motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell'operazione, con la conseguenza che
non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza
contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza
fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali
e delle procedure dì mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce
per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di
riduzione o trasformazione dell'attività' produttiva (Cass. n.11794/99). La stessa S.C. ha
però precisato "che è ben vero che questa Corte ha affermato che la Legge 23 luglio 1991,
n. 223 ha innovato sulla precedente disciplina, affidando alle organizzazioni sindacali un
controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni legittimanti la procedura di riduzione
del personale; ma questa Corte non ha mai inteso affermare che con ciò il licenziamento
collettivo è divenuto un licenziamento acausale. La causa del licenziamento per riduzione
di personale è individuata dall'art. 24 Legge 22 luglio 1991, n. 223 nella riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, con ciò superandosi il precedente orientamento che
pretendeva una riduzione delle strutture materiali aziendali. La direttiva CEE 17 febbraio
1975 n. 129, di cui la L. 223/1991 costituisce attuazione, richiede che il licenziamento
collettivo, per essere qualificato tale, sia motivato da una o più ragioni non attinenti alla
persona del lavoratore. Ciò posto, l'accordo sindacale previsto dall'art. 4, richiamato
dall'art. 24 L. 223/1991, non può essere equiparato ad un negozio di accertamento, con
cui vengono fissati i fatti rilevanti tra le parti. Tale negozio, ammesso quale esplicazione
31
del potere negoziale di accertamento, al pari del riconoscimento dei rapporti, può valere
solo nei rapporti interprivati, come riconosciuto da unanime dottrina, non quando c'è da
accertare la sussistenza della situazione di fatto (riduzione o trasformazione di attività o di
lavoro) presupposto indefettibile dell'applicazione di una disciplina legale. Del resto, la
stessa sentenza 11455/1999 cit., invocata dalla ricorrente, ammette che il giudice possa
accertare l'intento elusivo dell'intervenuto accordo collettivo, con il che viene confermata
l'ammissibilità di un accertamento di fatto dell'intera vicenda del licenziamento, dalla
quale l'intento elusivo può essere desunto. Si tratta di un sindacato che il giudice de ve
esercitare con grande prudenza, e come in ogni sua attività, tenendo conto delle
valutazioni in fatto delle parti sociali, ma che, attenendo a diritti soggettivi dei singoli, non
può essere escluso in radice" (Cass. n. 6385/03). L'accordo sindacale raggiunto al termine
della. procedura non preclude quindi al giudice l'accertamento della effettiva sussistenza
delle condizioni previste dalla legge n. 223 del 1991, essendo onere del datore; di lavoro
provare quantomeno l'esistenza di una modifica dell'organizzazione produttiva che
comporti soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, oppure soltanto contrazione della
forza lavoro attraverso un'effettiva e genuina operazione che giustifica il
ridimensionamento occupazionale, mentre le semplici "modifiche" organizzative per
finalità di accrescimento dei profitti non integrano il requisito di cui all'art. 24 della legge
223/91. Con riferimento al caso di specie dalle deduzioni ed allegazioni della Banca e
dalla documentazione prodotta si evince che la complessa operazione in esame è stata
motivata con la decisione di ricondurre il Gruppo "tra i migliori operatori europei"
ponendo rimedio alle "performance gestionali e reddituali inferiori a quelle dei principali
concorrenti ed in peggioramento" desunte dai non positivi rapporti CostIncome 2001 e
Spese personal/income 2001 rispetto alle altre aziende di credito e dai cali di utili
registrati negli anni 2001 e 2002. Per affrontare tale obiettivo la Banca ha elaborato il
piano di impresa 2003-2005 contenente varie azioni di rilancio dell'Azienda. Il piano di
impresa richiamato, e le soluzioni in esso individuate, avevano in sintesi come finalità "lo
sviluppo dei ricavi" e come "obiettivo imprescindibile" l'abbattimento del costo del lavoro
nella misura del 15% nel triennio 2003-2005 da realizzare "attraverso una massiccia
riduzione del personale", inizialmente quantificata in 7.800 risorse e successivamente
fissata con gli accordi del 5/12/02 (all'esito della procedura ex artt. 17 e 18 CCNL) e del
32
15/1/03 (all'esito della procedura ex artt. 4 e 24 1. n. 223/91) a 5.700 unità per quanto
riguarda la capogruppo ricorrente. Per operare detta drastica riduzione, omessa la
preventiva individuazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente come richiesta dall'art. 4/3° e, le parti hanno fatto ricorso al Fondo di
Solidarietà di cui al dm 158/00 e con l'accordo del 15/1/03 è stata concordata la riduzione
del personale, compresi i dirigenti, da attuare in quattro tornate (1.300 unità con
decorrenza 1/4/03, 1.300 unità con effetto 1/7/03 e comunque sino alla concorrenza
massima di 2.600 unità per l'anno 2003, 2.500 unità con effetto 1/4/04 e 600 unità a
decorrere dall'1/4/05) in base esclusivamente ai criteri di cui al citato dm (possesso dei
requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia alle date
rispettivamente indicate per ogni turnazione, possesso tempo per tempo dei requisiti per
accesso al Fondo -fino ad un massimo di 60 mesi tra la data di cessazione del rapporto e
quella di percezione della pensione- favorendo in via preliminare la volontarietà ed in
caso di adesioni volontarie in numero inferiore alla riduzione via via complessivamente
definita così come è stato, maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a
carico dell'ago ovvero maggiore età). In astratto non può essere messa in discussione la
legittimità del criterio adottato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, come
previsto dall'art. 5, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione ai
collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, con accordo sindacale possono
essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge e, in
particolare, può darsi rilievo, in via esclusiva, alle esigenze tecnico-produttive aziendali
correlate al possesso, da parte del personale, dei requisiti per fruire del trattamento
pensionistico nel corso o al termine della procedura di mobilità, ferma restando
l'osservanza del principio di non discriminazione (Cass. 1405\06). Ciò che però è rimasto
indimostrato in questa sede è l'effettiva sussistenza dei presupposti legali legittimanti la
riduzione del personale ed il collegamento causale del licenziamento intimato al
convenuto con la prospettata riorganizzazione, risultando quest'ultima piuttosto finalizzata
ad uno "svecchiamento" della forza lavoro con contestuale ricorso a forme di assunzione
più convenienti. Va innanzitutto rilevato che le asserite "forti criticità"sono smentite dagli
atti e risulta tra l'altro che nel 2002/2003 vi è stato in Banca Intesa un incremento degli
utili. Banca Intesa ha eccepito che il bilancio 31.12.2001 ha fatto registrare un calo di
33
utile in milioni di euro da 1774,5 a 337,4, con diminuzione dell'81% e il bilancio
successivo del 31.12.2002 un calo da 37 a 12, con diminuzione del 96,4 (docc. prodotti).
Tuttavia dal documento "Risultati 2003" presentato in occasione dell'incontro con i
dirigenti del 2.2003 si ricava che nel 2003 la convenuta ha raggiunto un utile netto pari al
507% in più (da 200 milioni di euro a 1214) che Banca Intesa pretende di imputare
proprio alla riduzione dei costi operativi e del personale rispetto al precedente esercizio.
Gli articoli della stampa specializzata hanno posto immediatamente in evidenza nell'anno
2003 l'incremento" della redditività e la forte crescita dei margini reddituali e dell'utile
netto accompagnato dal rafforzaménto patrimoniale che ha permesso a Banca Intesa di
incrementare in modo sensibile il dividendo da distribuire agli azionisti. L'ampia e nota
campagna pubblicitaria, la non contestata apertura di nuove filiali e il recente avviso
pubblico di nuove assunzioni nella misura di 250 unità, che in assenza di elementi contrari
non può escludersi finalizzato a colmare i vuoti determinati dai licenziamenti del
personale "anziano", inducono ad escludere, unitamente alla rilevata significativa crescita
degli utili, l'effettiva sussistenza delle addotte criticità e di una riduzione dell'attività
economica. Parte convenuta ha poi dedotto: che sono rimasti in servizio altri lavoratori in
possesso dei requisiti di cui al dm 158/00; che nelle more della procedura sono stati
assunti numerosi lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato; che i primi
hanno visto convertire l'assunzione a tempo indeterminato; che vi è stato un aumento del
lavoro straordinario. Risulta dagli atti che la procedura in esame ha prodotto notevoli
problemi organizzativi da rendere necessaria la sottoscrizione di due accordi -l'11/3/03 e
il 12/11/03- con le OO.SS. al fine di consentire alla Banca l'assunzione di personale a
tempo determinato, con il paradossale impegno di prendere in considerazione
prioritariamente per una possibile nuova assunzione proprio ì suoi ex dipendenti per un
totale di 450 unità. Con nota del 13/12/04 la Banca Intesa ha comunicato di avere
provveduto addirittura a convertire detti contratti in assunzioni a tempo indeterminato.
Nelle more della procedura oltre le assunzione a tempo determinato, poi convertite, sono
state effettuate oltre 160 assunzioni a tempo indeterminato. Infine la Banca, per come
ricordato, ha recentemente diramato al pubblico la notizia che procederà ad ulteriori
nuove 250 assunzioni. Tali circostanze di fatto non sono state negate dalla Banca che ha
invocato il tenore degli accordi sottoscritti con le OO.SS. ed ha cercato di sminuire il
34
rilievo delle stesse con allegazioni ed argomentazioni però insufficienti e non condivisibili.
Per quanto attiene all'assunzione di 450 persone con contratto a tempo determinato la
Banca ha invocato gli accordi sindacali, ma l'accordo dell'11/3/03 prevedeva che tale
assunzione avvenisse "in via eccezionale" e "del tutto transitoria", mentre, per come già
evidenziato, i contratti sono stati convertiti a tempo indeterminato a decorrere dall' 1/1/05
(ed erano in corso da tempo), quando non si era ancora conclusa la procedura dei
licenziamenti collettivi.
Di qui non solo la violazione dell'accordo, ma la contraddittorietà tra la
"improcrastinabile" necessità di ridurre l'organico di 5.700 dipendenti e la
contemporanea assunzione di 450 persone, alle quali vanno aggiunte le altre assunzione a
tempo indeterminato effettuate nelle more in misura superiore a 160 unità. Tale
contraddittorietà, in assenza di elementi di chiarificazione, è evidente indice della fittizietà
del numero degli esuberi dichiarato con la comunicazione di apertura della procedura ex.
art. 4, dimostrando di contro l'effettivo obiettivo perseguito di "svecchiamento della forza
lavoro", essendo notoriamente più costosi i lavoratori "anziani". La Banca ha cercato di
giustificare tali assunzioni assumendo che nessuna sarebbe stata effettuata per la qualifica
di appartenenza del convenuto, bensì per qualifica inferiore, ma tale argomento non
convince, a prescindere da altro, proprio alla luce delle stesse deduzioni della ricorrente
che ha affermato nel corpo dell'atto: introduttivo come "la sua organizzazione è...
caratterizzata da una notevole sostituibilità dei quadri superiori mediante mobilità
verticale interna" (pag 9 ricorso).La Banca, inoltre, non ha affatto dimostrato che le
assunzioni sono state effettuate nel rispetto delle condizioni dell'accordo e per le finalità in
esso contemplate, limitandosi al riguardo a richiamare esclusivamente la clausola
contrattuale senza altro aggiungere (pag. 18 memoria di replica alla riconvenzionale).
Infine non vale a sostenere il contrario il richiamo sentenza della S.C. n. 8269/04. In detta
pronuncia, infatti, la S.C. ha affermato che il ridimensionamento
dell'attività'imprenditoriale che legittima il ricorso alla procedura di mobilità ex artt. 4 e
24 della legge n. 223 del 1991, non e' escluso ne' dalla prestazione di lavoro straordinario
dei dipendenti rimasti in servizio, ne' dal mero affidamento a terzi di operazioni o
lavorazioni prima svolte direttamente in azienda, e neppure dalla circostanza di nuove
assunzioni, ove non risulti la necessità di colmare i vuoti di organico originati
35
ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un
ampliamento dell'attività economica dell'impresa non giustificata sulla base delle ragioni
che hanno portato alla riduzione del personale. La decisione in esame si richiama
espressamente alla citata sentenza n. 11455/99, che nell'affermare il principio 'di diritto
già sopra richiamato ha precisato che, pur a fronte di licenziamento collettivo intimato
all'esito della procedure di mobilità (che comunque deve essere rigorosamente rispettata:
n.d.r.), è, comunque, sempre fatta salva la possibilità di dimostrare che la riduzione del
personale sia in realtà "mascherata", per essere motivata con ragioni che sono estranee
alle vicende dell'impresa, e che, quindi, lungi dal ricollegarsi causalmente con una
effettiva riduzione o trasformazione dell'attività produttiva, risponda, invece, all'intento di
sostituire una componente della forza lavoro con altra, ritenuta più valida ed attrezzata
professionalmente- e si potrebbe aggiungere anche meno costosa- o di attuare
discriminazioni inerenti alla persona dei singoli lavoratori. Nel caso di specie delle nuove
assunzioni non vi è alcuna menzione nell'accordo di programma del 5/12/02, né nella
lettera di (comunicazione di avvio della procedura né nell'originario accordo del 15/1/03.
Con particolare riferimento alla lettera di comunicazione di avvio della procedura
l'omessa prospettazione di assunzioni a termine ed a tempo indeterminato contestuali ai
licenziamenti assume particolare rilievo considerati anche i vari profili dì incompletezza
lamentati dal convenuto. Anzi, e sul punto sussiste ulteriore contraddittorietà, la
comunicazione ex art. 4 afferma espressamente che "le misure alternative sinora adottate
dalla Società, quali:... la riduzione del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato...
non hanno comportato risultati coerenti con la concreta esigenza di ridurre in modo
significativo, in via strutturale, il costo del personale" e con tale premessa si pongono; in
evidente contrasto le successive assunzioni nel corso della stessa procedura con contratti a
termine. Non vale a sostenere il contrario il richiamo all'accordo dell'11/3/03 ed alle
esigenze sopravvenute a causa dell'adesione volontaria al Fondo di solidarietà di un
numero di dipendenti superiore alla riduzione programmata per il 2003 poiché da quanto
sopra riferito emerge come la scelta di allontanare dall'azienda indistintamente tutti i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui al dm, senza la preventiva individuazione della
collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente come invece
richiesto dall'art. 4/3° e, ha determinato dei vuoti di organico assolutamente ingiustificati.
36
Inoltre il predetto accordo, modificativo di quello del 15/1/03, nel giustificare il ricorso
alle assunzioni ex d.lgs n. 368/01 non solo fa riferimento alla predetta esigenza, ma
contempla contestualmente la finalità di "accompagnare in modo adeguato la
realizzazione e la attuazione dei piani e programmi di riorganizzazione e di
ristrutturazione aziendale di cui al Piano di Impresa", della quale, però, non vi è alcuna
traccia nella preventiva comunicazione ex art. 4. Le ragioni dell'evidenziata omissione,
che la rendono rilevante e non sanabile dall'accordo, sono evidenti: la Banca non avrebbe
potuto giustificare alle OO.SS. la volontà di risolvere il rapporto con 5.700 dipendenti
sostenendo l'imprescindibile esigenza di ridurre il costo del lavoro e dichiarare
contemporaneamente di volére assumere personale a tempo determinato (con successiva
conversione) per attuare le misure dì rilancio contemplate nel piano di impresa. E
comunque, lo si ribadisce, l'accordo dell'11/3/03 autorizzava solo l'eccezionale e
transitoria» assunzione di personale a tempo determinato, la Banca invece partendo da
ciò ha convertito i rapporti di lavoro di 450 persone, assumendo altre risorse direttamente
a tempo indeterminato, mentre contemporaneamente portava a compimento il
licenziamento dei suoi dipendenti più anziani dopo avere omesso di comunicare
preventivamente le sue effettive intenzioni alle OO.SS, con un comportamento in evidente
contrasto con gli obblighi di informazione sanciti dall'art. 4/3° c.. Infine la Banca
richiama l'art: 8\l°c. 1. n. 223/91 assumendo che tale disposizione dimostrerebbe come
l'assunzione di nuovo personale non inficia la legittimità del licenziamento collettivo, ma
tale affermazione non è supportata da alcun riscontro normativo. Il diritto di precedenza
ivi contemplato con il rinvio all'art. 15 legge n. 264/49 non prescinde affatto dalla
regolarità e legittimità della licenziamento operato, anzi questo ne è presupposto
indispensabile come dimostra: l'ampia giurisprudenza intervenuta ad escludere i benefici
previsti dallo stesso articolo in caso di: fittizie e preordinate cessazioni di rapporto di
lavoro (cfr. ad es. Cass. n.8742/04, Cass. 2443/00). Nel caso di specie le assunzioni
effettuate dalla Banca nei termini sopra descritti denotano il mancato rispetto degli
obblighi di preventiva comunicazione sanciti dalla procedura di cui alla legge n. 223/91 e
la non effettiva, e quindi fittizia, necessità organizzativa di ridurre la forza lavoro nei
termini prospettati nella comunicazione del 19/12/02 e rispetto a tale accertamento appare
evidente l'inconferenza del richiamo all'art. 8 citato. Va ulteriormente evidenziato; che è
37
pacifico che sono stati mantenuti in servizio dipendenti in possesso dei requisiti di cui al
dm 158/00 (la Banca sostiene in numero inferiore a 75 unità senza alcuna esatta
quantificazione) ma nessun altro necessario chiarimento è stato fornito sul punto dalla
ricorrente, che si è limitata a richiamare la facoltà concessale in tal senso dall'accordo
15/1/03 affermando di avere regolarmente "fornito alle OO.SS. gli elementi conoscitivi".
L'accordo invocato prevede una tale facoltà come "eccezionale" ed "allo scopo di
salvaguardare la funzionalità delle strutture operative", ma la Banca nessuna specifica
allegazione ha svolto sul punto, omettendo di fornire qualsiasi chiarimento tant'è che sono
rimaste ignote le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi di tale facoltà, a quali strutture
operative è stato assegnato il personale mantenuto in servizio e soprattutto in base a quali
criteri questo è stato individuato, non emergendo puntuali elementi neppure dai sintetici e
poco comprensibili prospetti inviati alle OO.SS., elementi che comunque andavano
puntualmente dedotti e provali in questa sede. Appare evidente come in assenza di specifici
e fondati chiarimenti è impossibile stabilire le ragioni per le quali il ricorrente è stato
licenziato ed altri suoi colleghi, pur in possesso dei requisiti di cui al dm 158/00, sono stati
trattenuti in servizio e come il licenziamento del primo possa ritenersi giustificato dalle
esigenze organizzative prospettate, mentre alcuni colleghi nella stessa posizione rispetto
all'adottato criterio di individuazione dell'eccedenza siano rimasti ad esse estranee. Anche
sul punto l'omessa individuazione della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente determina l'impossibilità di preventiva valutazione della coerenza
e legittimità dell'operato della Banca rispetto le esigenze organizzative prospettate, ad
ulteriore dimostrazione come il predetto adempimento imposto dall'art, 4\3° e legge n.
223\91 sia rilevante ai fini del corretto svolgimento della procedura imposta dall'articolo
citato onde impedire successive ed arbitrarie scelte al datore di lavoro nell'individuazione
del personale da licenziare. La circostanza sopra accertata assume particolare rilievo
anche in relazione all'ulteriore e rilevante omissione di cui all'art. 4\9° c. legge citata.
Tale disposizione, è noto, impone al datore di lavoro, "contestualmente" al recesso, di
comunicare ai competenti uffici del lavorò ed alle OO.SS. "l'elenco dei lavoratori collocati
in mobilità con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza,
della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con
puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicatici criteri di scelta". La
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ricorrente si è limitata ad inviare ai soggetti destinatari una comunicazione datata 1\4\03
con un elenco dei lavoratori in procinto di lasciare la Banca ed una successiva
comunicazione datata 10/4/03 con un elenco da cui sarebbero stati espunti i nomi dei
lavoratori che nel frattempo avevano risolto il rapporto di lavoro consensualmente senza,
però, alcuna indicazione delle modalità di applicazione del criterio di scelta e senza
indicare esaustivamente tutti i dipendenti in possesso dei requisiti condizionanti il
licenziamento. Per come condivisibilmente affermato dalla S.C. il nono comma dell'art. 4
della legge n. 223 del 391, nella parte in cui fa obbligo all'impresa di indicare
"puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretto a
rendere trasparente la scelta operata dall'imprenditore, così da porre i lavoratori
interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi in condizione di
controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi eventualmente
raggiunti. Non soddisfa certamente tale esigenza la sola trasmissione dell'elenco dei
lavoratori licenziati con i rispettivi dati personali, pure richiesta dal comma nono, e
l'astratta indicazione dei criteri di scelta adottati; la specifica tutela procedimentale
compensa la libertà concessa all'imprenditore in merito alla determinazione di ridurre il
personale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e
verificabile la scelta dei dipendenti licenziati. L'effettiva garanzia di imparzialità viene
assicurata dalla conoscenza delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta, e pertanto le comunicazioni di cui al comma nono dell'art. 4 assumono importanza
decisiva, assolvendo la funzione di fornire di concreta motivazione i singoli recessi (Cass.
n. 23607/04). L'adempimento in forma adeguata della comunicazione suddetta è
necessario anche nel caso in cui il criterio di scelta sia unico e l'adeguatezza- sia nel caso
di criteri plurimi che di criterio unico- va misurata tenendo conto della sua concreta
idoneità ad esplicare le ragioni per cui la scelta sia caduta sul lavoratore poi licenziato e
non già su altri (Cass. n. 15377/04). L'accertata omissione, per come anticipato, assume
specifico e decisivo rilievo alla luce della circostanza che alcuni lavoratori in possesso dei
requisiti di cui al dm 158/00 non sono stati licenziati. Non è in discussione il diritto della
banca di salvaguardare le sue strutture operative ed organizzative mantenendo in servizio
un certo numero di dipendenti come previsto dall'accordo sindacale del 15.1.2003, ma la
società avrebbe dovuto indicare, con esplicitazione delle modalità di applicazione dei
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criteri, le ragioni che l'hanno indotta a trattenere in servizio alcuni lavoratori e non altri
pur nella stessa posizione rispetto il criterio selettivo prescelto, rendendo trasparente e
controllabile la scelta operata e non limitarsi ad invocare l'astratta validità della clausola.
Dalle incomplete comunicazioni inviate non è possibile neppure rilevare se tutti i
lavoratori in possesso dei requisiti richiesti siano stati inseriti nella categoria da
scrutinare, mentre la Banca ben avrebbe potuto e dovuto trasmettere quanto meno l'elenco
dei dati dei destinatari del licenziamento nonché di tutti gli scrutinati indicando i
dipendenti esclusi dall'applicazione dei criteri e le ragioni di tale esclusione tali da
consentire la valutazione comparativa tra tutti i soggetti interessati. Di fatto l'omessa
preventiva individuazione della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente richiesta dall'art. 4\3° c. e l'omessa indicazione delle modalità
applicative dell'unico criterio selettivo prescelto, valutate unitamente, impediscono di
verificare la legittimità del licenziamento intimato al convenuto ed il nesso causale con le
ragioni addotte a base dell'adottata procedura di riduzione di personale, che, per come
sopra evidenziato, non risultano effettive ma pretestuose poiché finalizzate ad uno
"svecchiamento" della forza lavoro ed ad un accrescimento dei profitti”
Non abbiamo che da fare nostre le suddette ineccepibili motivazioni a conferma – da
un lato- della illegittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti e – dall’altro lato – del
quadro di falsità in cui è maturata la (non consapevole) scelta di adesione alla proposta di
esodo carpita, se non estorta, ai ricorrenti, quale alternativa al licenziamento per riduzione
del personale.
B.1 – Conseguenze nei confronti dei lavoratori licenziati
I ricorrenti licenziati chiedono volersi accertare l’illegittimità dei licenziamenti loro
intimati dalla Banca convenuta, intendendo farne valere la responsabilità contrattuale sulla
base dei principi del diritto comune, come consentito dall’orientamento giurisprudenziale
della Suprema Corte secondo cui “La mancata impugnazione del licenziamento nel termine
fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al
lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai
sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell'ipotesi di
licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall'impugnazione è
concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi
40
generali della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, facendo valere i relativi
presupposti, diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti e tali da
configurare l'atto di recesso come idoneo a determinare un danno risarcibile” (Cass. 10
gennaio 2007, n. 245). Nel caso i ricorrenti licenziati non intendono affatto chiedere il
risarcimento del danno risarcito dall’art. 18, l. n. 300 del 1970 (la retribuzione globale di
fatto dal momento del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione); intendono
chiedere invece il risarcimento di un danno ulteriore e diverso, e, precisamente, il
risarcimento del danno derivante dalla mancata attribuzione delle plusvalenze realizzate in
occasione della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo: mancata attribuzione
giustificata dal Fondo in base all’assunto che i ricorrenti, in quanto cessati dal servizio, a
seguito del licenziamento, e, dunque, non più facenti parte del Fondo, non ne avessero
diritto.
B.2 – Conseguenze nei confronti dei lavoratori che hanno aderito alla proposta di
esodo “volontario”.
Anche i lavoratori che hanno aderito alla proposta di esodo “volontario”, sulla base di
domande interamente predisposte dalla Banca convenuta, hanno diritto al risarcimento dei
danni subiti, in quanto indotti a prestare il consenso all’esodo sulla base della fraudolenta
prospettazione di una inesistente situazione di esubero di personale, con conseguente
minaccia di licenziamento, in quanto in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni
di sostegno al reddito erogate dal sopra citato Fondo di solidarietà. Ed invero, come
analiticamente dedotto e documentato in narrativa, la Banca convenuta ha dichiarato
inesistente esuberi di personale in relazione ad una inesistente situazione di crisi, per un
totale di 5700 unità: esuberi da eliminare con le seguenti cadenze: 1300 unità con effetto
1°.4.2003; 1300 unità con effetto 1.7.2003; 2500 unità con effetto 1°.4.2004; 600 unità con
effetto 1°.4.2005 veda negli stessi identici termini pag. 13 dell’Accordo di Programma). La
Banca convenuta faceva presente che in caso di insufficienti adesioni alla proposta di
esodo volontario avrebbe proceduto al licenziamento dei lavoratori non pensionabili, ma in
possesso dei requisiti di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà, ed a tal fine
provvedeva a richiedere ai diretti interessati (e, cioè, ai dipendenti nati prima del 1954)
l’autorizzazione ad acquisire le notizie relative al possesso dei requisiti previdenziali,
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Accordo di Programma, pretendendo in termini
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strettissimi, e sotto minaccia di sanzione disciplinare che gli stessi compilassero un
apposito modulo di autorizzazione alla verifica della loro posizione pensionistica
(ECOCERT). Ed effettivamente, la Banca convenuta – sull’asserito presupposto che il
numero di coloro che avevano presentato domanda di accesso “volontario” al Fondo di
Solidarietà, fosse inferiore al numero dei presunti “esuberi” – iniziava a procedere al
licenziamento indiscriminato dei dipendenti che, entro ciascuna delle quattro date previste,
erano risultati in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità o di
vecchiaia, o, comunque, dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito a
carico del Fondo di Solidarietà (cd. “Fondo Obbligatorio”), sulla base dei dati acquisiti
grazie al modulo ECOCERT.
Nella descritta situazione - di dolosa prospettazione di una falsa situazione di esubero del
personale, connessa ad una inesistente, ma asserita crisi aziendale – sussiste certamente
l’ipotesi del dolo incidente di cui all’art. 1440 c.c., con conseguente responsabilità
risarcitoria del contraente in mala fede, posto che integrano dolo, quanto meno incidente,
“le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte
per una corretta formazione della sua volontà contrattuale” (Cass. 5 febbraio 2007, n.
2479).
C – Sul diritto di una parte dei ricorrenti all’attribuzione delle plusvalenze anche
con riferimento alla quota di zainetto anticipata.
Si segnala infine la posizione specifica dei sigg.ri: 477. Achini Moneta Caglio Amedeo,
478. Annoni Giancarlo, 479. Arrigoni Roberto, 480. Asti Carlo, 481. Balestrazzi Caterina,
482. Bassi Carlo, 483. Bassi Giuseppe, 484. Bellomo Vito, 485. Bertoletti Giovanni, 486.
Bisanti Mario, 487. Boirivant Gianfranco, 488. Brandolisio Angelo, 489. Buratti Rino,
490. Bussoni Gianpaolo, 491. Campanile Girolamo, 492. Catalano Tiziana, 493. Cavazzini
Orietta, 494. Cavazzini Albina, 495. Ciaccia Michele, 496. Colaci Pietro, 497. Comelli
Roberto, 498. Consonni Massimo, 499. Contarino Claudio, 500. Dazzi Raffaella, 501. De
Bonaffos de la Tour Roberto, 502. De Luca Pasquale, 503. De Vincenzo Anna Maria , 504.
Di Mauro Umberto, 505. Donelli Roberto, 506. D'Ostuni Maria Gabriella, 507. Faranda
Cordella Sergio, 508. Fasiello Ugo, 509. Felli Maria Rita, 510. Ferro Giuseppe, 511. Floris
Sandro, 512. Frambati Roberto, 513. Fresi Antonio Piero, 514. Fuoco Miriana, 515.
Furlotti Luigi, 516. Gaibazzi Giordano, 517. Ghinelli Paolo, 518. Ghirardi Bruno, 519.
42
Ghirardi Gianni, 520. Gianni Luigi, 521. Giuntini Maurizio, 522. Grignolio Daniele, 523.
Grossi Maria Luisa, 524. Guidetti Maurizio, 525. Iacono Vincenzo, 526. Imbriano Matteo
Renato, 527. Incerti Giancarlo, 528. La Ferla Giuseppe, 529. Limongelli Nunzio, 530.
Lucarini Fabio, 531. Mantegari Rosanna, 532. Marangelli Beniamino, 533. Margutti
Aleardo, 534. Mattaliano Vincenzo, 535. Mazzocchi Claudio, 536. Mazzola Alberto, 537.
Menetto Claudio, 538. Messana Giuseppe, 539. Miglietta Oronzo, 540. Migliore
Salvatore, 541. Minerva Tommaso, 542. Pace Giuseppe, 543. Paci Marco, 544. Parrini
Vladiliano, 545. Passiatore Antonio, 546. Pellegrini Cecilia, 547. Pellegrino Americo,
548. Pescina Graziano, 549. Picciariello Giuseppe, 550. Pizzorni Pier Luigi, 551.
Quagliarini Franco, 552. Raffaini Rossella, 553. Restori Daniela, 554. Riccardi Giovanni,
555. Ricchiuti Raffaele, 556. Ricchiuti Raffaele, 557. Riccò Corinna, 558. Riva Silvio,
559. Romita Edoardo, 560. Rossi Alessandra, 561. Rossi Maurizio, 562. Ruffo Emilio,
563. Samarelli Anna Rosa, 564. Saporita Vincenzo, 565. Scaringi Franco, 566.
Scortegagna Diego, 567. Sereno Giuseppe, 568. Simone Renzo, 569. Sorce Calogero, 570.
Soroldoni Simonetta, 571. Tamburri Michele, 572. Ugolotti Luigi, 573. Valenti Valerio,
574. Vecchi Mauro, 575. Venturi Loris, 576. Verselloni Alda, 577. Viganò Giulio, 578.
Vincetti Luigi, 579. Viola Antonino, 580. Zara Nunziatina, 581. Zerboni Giovanni.
Ai ricorrenti in questione, alcuni ancora in servizio, lo stesso Fondo ha riconosciuto il
diritto di partecipare alla distribuzione delle plusvalenze, ma solo con riferimento alla
quota di zainetto eccedente quella loro anticipata. Invero, i ricorrenti in questione hanno
chiesto ed ottenuto, come loro consentito dalle norme Statutarie, un’anticipazione parziale
di quanto accantonato a titolo di “zainetto” per far fronte ad esigenze vitali (acquisto della
prima casa, spese mediche).
Ebbene, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha formalmente comunicato ai
ricorrenti in questione che non avrebbe loro riconosciuto le plusvalenze sulla quota di
zainetto anticipata. Ciò sulla base di una presa di posizione del tutto arbitraria ed
immotivata.
Ed invero, come ripetutamente ricordato, l’art. 27 dello Statuto del Fondo prevede che “le
plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall’anno 2000, nel comparto
immobiliare del patrimonio del Fondo rispetto alla sua consistenza all’ultima data di
valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in
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servizio alla data dell’1° gennaio 2000”. Ai fini dell’applicazione della norma ciò che
rileva è che il lavoratore fosse in servizio alla data del 1 gennaio 2000, mentre è del tutto
irrilevante la circostanza che il lavoratore si sia trovato nella necessità, successivamente a
tale data, di chiedere l’anticipazione dello zainetto, per far fronte ad esigenze vitali.
Pertanto anche i ricorrenti sopra elencati hanno diritto all’attribuzione delle plusvalenze in
relazione all’intero capitale maturato a loro favore, e non solo in relazione alla quota di
capitale al netto delle anticipazioni ottenute. D – La posizione specifica di coloro che sono stati ceduti ad altri Istituti di Credito e
che di conseguenza hanno perso la qualità di partecipanti al Fondo.
Vi è infine un’altra categoria di ricorrenti, l’ultima, che ricomprende i sigg.ri 582. De
Vecchi Maurizio, 583. Bellotti Giuseppe, 584. Lombardi Antonio, 585. Manzi
Alessandro, 586. Piscitelli Antonio, 587. Zucco Maria Maddalena. Questi ultimi erano alle dipendenze della Banca Commerciale Italiana, poi trasformata in
Banca Intesa, ed in ragione di tale appartenenza erano iscritti al Fondo in qualità di
partecipanti sin dalla costituzione dei rispettivi rapporti di lavoro con la Banca.
Come gli altri ricorrenti, anche questi ultimi hanno dovuto subire la rilevante decurtazione
degli zainetti disposta dal Fondo in occasione della riforma del 1999, di cui si è dato conto
nella parte narrativa del presente atto.
Nel corso degli ultimi anni, e comunque successivamente all’anno 2000, i rapporti di
lavoro dei ricorrenti sopra indicati sono passati nella titolarità di altri Istituti di Credito, a
seguito della cessione da parte di Banca Intesa S.p.A. degli sportelli bancari dove gli stessi
operavano. Naturalmente a seguito della sostanziale cessazione dei rapporti di lavoro con
Banca Intesa i ricorrenti hanno anche perso la qualità di iscritti al Fondo pensioni ed in
conseguenza del trasferimento del loro rapporto di lavoro ad altro soggetto giuridico hanno
dovuto chiedere, loro malgrado, il trasferimento dello zainetto ad altro Fondo pensioni di
altro Istituto di Credito.
Anche in questo caso, quindi, la sostanziale fuoriuscita dal Fondo pensioni COMIT in
epoca immediatamente precedente alla realizzazione delle note plusvalenze ha determinato
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per questi ultimi il solo danno relativo alla decurtazione dello zainetto sopportata nell’anno
1999, ma non anche il beneficio di partecipare al riparto delle plusvalenze che avrebbe
dovuto compensare detto sacrificio come previsto anche dall’art. 27 dello Statuto del
Fondo.
Anche per tale categoria di ricorrenti, quindi si chiede una declaratoria volta
all’accertamento del loro diritto a partecipare al riparto delle plusvalenze realizzate dal
Fondo convenuto. Domande
1 – Domanda principale, nei confronti del Fondo Pensioni per il Personale della
Banca Commerciale Italiana in liquidazione
chiediamo che l’Ecc.mo Tribunale di Milano voglia:
accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale
della Banca Commerciale Italiana, che i ricorrenti hanno diritto all’attribuzione delle
plusvalenze realizzate, a partire dall’anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio
del Fondo, fino a concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale
maturato secondo le disposizioni vigenti prima dell’accordo sindacale del 16 dicembre
1999, ed alla ripartizione delle ulteriori plusvalenze maturate, quanto meno fino a
concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale calcolato sulla
base dei coefficienti per il calcolo delle pensioni vigenti anteriormente alla delibera di
rideterminazione dei coefficienti in questione adottata dal Consiglio di Amministrazione
del Fondo in data 28 giugno 1999;
condannare, conseguentemente, il Fondo convenuto a rivalutare le prestazioni dovute ai
ricorrenti, tendendo conto delle plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare del Fondo
all’atto della vendita dello stesso, ovvero, in subordine, tenendo conto del reale valore del
patrimonio immobiliare del Fondo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di
ciascuno dei ricorrenti, condannando il Fondo convenuto a pagare le somme a tal fine
occorrenti, da quantificarsi a mezzo CTU,ovvero, in subordine, in separata sede.
In subordine, accertare e dichiarare la nullità della delibera del Consiglio di
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Amministrazione del Fondo in data 28 giugno 1999, di rideterminazione dei coefficienti
per il calcolo della pensione; e del punto 2.3 del verbale di accordo sindacale del 16
dicembre 1999, di riproporzionamento del segmento di programma previdenziale maturato,
e di ogni consequenziale atto.
Con vittoria di spese processuali
2 - Domanda subordinata nei confronti di INTESA SANPAOLO S.p.A
2.1 - Nei confronti dei lavoratori licenziati
chiediamo che l’Ecc.mo Tribunale di Milano voglia:
accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’illegittimità dei licenziamenti intimati ai
ricorrenti licenziati dalla Banca convenuta, e, per l’effetto, condannare la Banca medesima
a risarcire il danno causato ai ricorrenti medesimi, in misura pari alle somme che il Fondo
avrebbe pagato ai ricorrenti, ove non fossero stati licenziati, per rivalutare la prestazione
erogata dal Fondo tenendo conto delle plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare a
seguito della vendita dell’intero patrimonio.
2.2 – Nei confronti dei lavoratori considerati in esubero che hanno aderito alla
proposta di esodo “volontario”.
chiediamo che l’Ecc.mo Tribunale di Milano voglia:
accertare e dichiarare il dolo incidente della Banca convenuta ai sensi dell’art. 1440 c.c. nei
confronti dei ricorrenti che hanno aderito alla proposta di esodo volontario dopo la
dichiarazione di esubero del personale, e, per l’effetto, condannare la Banca convenuta a
risarcire il danno causato ai ricorrenti medesimi, in misura pari alle somme che il Fondo
avrebbe pagato ai ricorrenti, ove fossero rimasti in servizio, per rivalutare la prestazione
erogata dal Fondo tenendo conto delle plusvalenze realizzate nel comparto immobiliare a
seguito della vendita dell’intero patrimonio.
Con vittoria di spese processuali.
Produciamo i documenti indicati nel contesto dell’atto ed elencati nell’indice del fascicolo.
Chiediamo voglia disporsi CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo
Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione negli anni dal
1997 al 2005.
Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti, in
copia fotostatica:
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1) …………………………..
2) …………………………..
3) ………………………………..
4) Diffida del 17.11.06;
5) Richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 20.10.06;
6) Richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 21.11.06;
7) Richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del 28.03.07.
Milano, 24 aprile 2008
Prof. Avv. Antonio Pileggi
Avv. Tommaso Civitelli
Avv. Paolo Manzato
Avv. Pierfrancesco Fasano