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STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA
Lo Statuto è stato approvato con la legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria); successivamente è stato modificato dalla legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1, dalla legge statutaria 13 maggio 2013, n.1 e dalla legge statutaria 18 maggio 2015, n. 1.
SOMMARIO
CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) Art. 1 – Art. 5 CAPO II (PARTECIPAZIONE POPOLARE) TITOLO I (INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM) Art. 6 – Art. 10 TITOLO II (RAPPORTI CON I CITTADINI) Art. 11 – Art. 12 CAPO III (ORGANI DELLA REGIONE) TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI) Art. 13 – Art. 14 TITOLO II (IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA) Sezione I (Natura e organizzazione) Art. 15 – Art. 29 Sezione II (Prerogative dei Consiglieri regionali) Art. 30 – Art. 36 TITOLO III (IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA) Art. 37 – Art. 41 TITOLO IV (LA GIUNTA REGIONALE) Art. 42 – Art. 44 CAPO IV (LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE) TITOLO I (LA LEGGE REGIONALE) Art. 45 – Art. 49 TITOLO II (I REGOLAMENTI REGIONALI) Art. 50 CAPO V (L’AZIONE REGIONALE) Art. 51 – Art. 54 CAPO VI (LA FINANZA REGIONALE) Art. 55 – Art. 61 CAPO VII (LE AUTONOMIE LOCALI) Art. 62 – Art. 68 CAPO VIII (DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE) Art. 69 – Art. 70 CAPO IX (GLI STRUMENTI DI GARANZIA) Art. 71 – Art. 75 CAPO X (DISPOSIZIONI FINALI) Art. 76 – Art. 77
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PREMESSA
La Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi tra la costa e l’interno, valorizzano la funzione essenziale del più grande sistema portuale del Mediterraneo, “porta” dell’Europa sul mondo, è regione di antica fisionomia. Naturalmente predisposta all’accoglienza e chiamata a fecondi rapporti internazionali, che ne hanno arricchito i caratteri originari, aprendoli agli impulsi delle diverse e più lontane culture, è area promotrice di valori di libertà e di indipendenza che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resistenza, si sono sviluppati in armonioso rapporto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e partecipativa. Memore delle sue tradizioni e fedele alla lunga ed intensa storia che ha formato l’identità ligure come luogo di incontri positivi. Lo Statuto è preceduto da una “Premessa” nella quale sono rappresentate le caratteristiche territoriali, storiche e culturali che formano il patrimonio dei valori della comunità ligure e che difficilmente avrebbero trovato collocazione nell’articolato in considerazione del valore normativo di quest’ultimo.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Costituzione della Regione) 1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica Italiana una e indivisibile, secondo
i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.
2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali.
3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo. 4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in
sede diversa dal capoluogo. 5. La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale. Il presente Capo I contiene norme aventi carattere generale che rappresentano la sintesi delle varie posizioni politiche presenti in Consiglio regionale e che definiscono gli obiettivi di fondo che la Regione Liguria pone a fondamento della propria esistenza in quanto istituzione. L’articolo 1 sottolinea la particolare collocazione giuridico istituzionale della Regione, autonoma, nell’ambito della Repubblica una e indivisibile, e articolata nel sistema delle Autonomie locali del quale fanno parte anche i Comuni, le Province e la Città metropolitana, quest’ultima istituita dal 1° gennaio 2015, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Viene dunque introdotto un concetto che si svilupperà in altre norme statutarie, ad esempio nell’articolo 3, e che riguarda i rapporti e le sinergie che devono intercorrere tra la Regione e gli altri enti territoriali a vantaggio della comunità
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rappresentata. La Regione, ai sensi del comma 2, viene intesa come insieme di individui e come insieme di collettività territoriali, cui è garantita la partecipazione all’attività regionale (infra articoli 6, 7, 12, 13, 45, 62 dello Statuto). Il comma 3 pone attenzione ai Liguri all’estero, di cui si occupa la legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione e istituzione della Consulta regionale per l’emigrazione) e successive modifiche. Per quanto riguarda il comma 4, l’articolo 45 del Regolamento Interno prevede che l’Assemblea Legislativa si riunisca di norma nella propria sede, potendo riunirsi in una sede diversa in caso di argomenti di specifico interesse di comunità locali, per propria deliberazione o su decisione dell’Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo. La normativa regionale sull’uso della bandiera e dello stemma è contenuta nella legge regionale 7 luglio 1997, n. 26 (Adozione della bandiera della Liguria), nella legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto), nella legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria). Sull’uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall’amministrazione dispone la legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione Liguria) e l’articolo 2 della legge regionale n. 25/2006.
Articolo 2 (Principi dell’ordinamento e dell’azione regionale) 1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di
libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.
2. La Regione: a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano
il pieno sviluppo; b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei
principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini; c) riconosce e sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni
sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;
d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;
e) opera per superare le disuguaglianze sociali; f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le
funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;
g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;
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h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza; i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed
ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile; j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso
federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;
k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;
l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell’intero arco della vita.
3. La Regione persegue l’integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.
Tra i principi, cui la Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione, viene dato particolare rilievo al principio di sussidiarietà, inteso nelle due accezioni di sussidiarietà verticale e di sussidiarietà orizzontale. La prima indica il carattere suppletivo dell’azione degli enti centrali rispetto all’azione delle articolazioni periferiche più vicine ai cittadini, nel senso che i primi intervengono solo laddove si riveli insufficiente o inadeguata l’azione delle seconde. La sussidiarietà orizzontale si riferisce ai rapporti tra soggetti privati e istituzioni pubbliche; queste ultime favoriscono la presenza dell’iniziativa autonoma di privati in attività di interesse generale della collettività (e dunque non di un interesse individuale), potendosi sostituire ad essa solo se quell’attività di interesse generale non possa essere adeguatamente svolta dal privato. Il principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e confermato dal Trattato di Lisbona del 2007, era già espressamente richiamato dall’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), c.d. “prima legge Bassanini”, ed è stato poi elevato a rango di principio costituzionale dalla riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, realizzata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). La Regione Liguria ha dato attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale con leggi regionali di settore e ha recentemente approvato la legge regionale 7 aprile 2015, n. 13 (Attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza attiva), che contiene la disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e l’azione della Regione, degli enti locali e delle autonomie funzionali secondo principi di sussidiarietà orizzontale.
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Articolo 3 (Collaborazione istituzionale) 1. La Regione, nelle forme consentite dall'ordinamento della Repubblica, promuove
iniziative di collaborazione e di raccordo con altre Regioni. 2. La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari
dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell’interesse delle comunità rappresentate.
Tra le forme di raccordo e collaborazione con le altre Regioni rientra la Conferenza delle Regioni e Province autonome. Per i Consigli regionali il raccordo è rappresentato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome (legge regionale 8 settembre 1993, n. 46 (Partecipazione all’attività della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e dei Consigli delle Regioni e Province autonome)). In sintonia con il nuovo quadro costituzionale, il comma 2 precisa che la Regione informa i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di leale collaborazione e rispetto delle specifiche competenze. La legge costituzionale n. 3/2001 ha, infatti, valorizzato l’autonomia costituzionale di Province e Comuni sancendo, all’articolo 114 della Costituzione, il principio di pari dignità dei diversi livelli di governo territoriale, che sono tutti elementi costitutivi della Regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. Nel nuovo assetto costituzionale, gli enti locali diventano, infatti, i principali titolari delle funzioni amministrative, con la sola esclusione delle funzioni che devono essere attribuite allo Stato o alla Regione in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione. Allo stesso tempo, la riforma costituzionale ha previsto che in ogni Regione lo Statuto disciplini il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (articolo 123 della Costituzione). Tale organo è espressamente previsto nell’articolo 13, comma 2, dello Statuto ligure e disciplinato nei successivi articoli 65, 66, 67 dello Statuto, nonché nella legge regionale n. 1/2011, che ha sostituito la precedente legge regionale n. 13/2006.
Articolo 4 (Rapporti con l'Unione europea) 1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell’Unione Europea
quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea. Il comma 2 riproduce sostanzialmente l’articolo 117, quinto comma, della Costituzione. L’articolo riguarda i rapporti con l’Unione europea e la partecipazione della Regione, nelle materie di propria
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competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (c.d. “fase ascendente”) e all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea (c.d. “fase discendente”), nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato che disciplina anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (Corte costituzionale, sentenza n. 239/2004 e n. 63/2012). La disciplina statale in materia è rappresentata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea). Detta legge incentiva il ruolo propulsivo e collaborativo delle Regioni nella formazione della posizione nazionale da rappresentare in sede comunitaria e nella tempestiva attuazione delle direttive e degli obblighi comunitari, già disciplinato in parte dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) (c.d. legge “La Loggia”). Nella fase ascendente viene riconosciuto il coinvolgimento delle Regioni nella determinazione della posizione italiana da assumere in merito all’adozione di atti comunitari, attraverso la Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale. La legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all’attuazione delle politiche comunitarie) detta norme sulla partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e non è stata sostanzialmente innovata. In materia di attuazione delle normative comunitarie, come pure in materia di accordi internazionali, non sono ammessi l’iniziativa popolare e il referendum (si veda l’articolo 10 dello Statuto). I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione degli atti normativi comunitari, in base a quanto stabilito dall’articolo 50 dello Statuto, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
Articolo 5 (Rapporti internazionali) 1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione all’Assemblea
Legislativa, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali. (1)
2. L’Assemblea Legislativa autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione. (1)
L’articolo riconosce il c.d. “potere estero” della Regione, affermando la possibilità per la Regione di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato. In merito occorre rilevare che la Costituzione fa una distinzione, assegnando la materia relativa ai rapporti internazionali alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre la politica estera alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo, secondo, lett. a), quinto e nono, della Costituzione). La disciplina statale di riferimento è contenuta nella legge n. 131/2003, che, all’articolo 6, detta norme di attuazione dell’articolo 117, commi quinto e nono della Costituzione e stabilisce le relative procedure. La Regione può concludere, nelle materie di propria
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competenza legislativa, accordi con altri Stati o intese con enti territoriali interni ad altro Stato al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nei casi e con le forme disciplinate dalla legge statale, che prevede la verifica da parte del Governo della compatibilità delle iniziative regionali con gli indirizzi di politica estera nazionale. Ciò atteso che gli accordi internazionali implicano la responsabilità dello Stato italiano. La Regione può inoltre realizzare attività di mero rilievo internazionale. In questa categoria sono state ricomprese attività "di vario contenuto, congiuntamente compiute dalle regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri, aventi per oggetto lo studio o l’informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte" (Corte costituzionale, sentenza n. 179/1987). L’articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale) prevede che anche l’Assemblea Legislativa possa promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con organi dell’Unione europea nonché con le assemblee di altri Stati o Regioni straniere.
CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE
TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM Articolo 6 (Partecipazione dei cittadini) 1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei
cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati. 2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il
coinvolgimento dei cittadini per l’indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.
3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.
Nell’articolo 6 viene riconosciuta e promossa la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, ai quali la Regione assicura l’informazione sulla propria attività. Il secondo comma intende valorizzare e favorire il coinvolgimento dei cittadini per l’indicazione dei candidati nella consultazione regionale. Si tratta di una norma programmatica, la cui applicazione presuppone la definizione di altre norme che istituzionalizzino strumenti quali, ad esempio, le cosiddette elezioni primarie. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività regionale, la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) dispone che la Regione garantisca la più ampia conoscenza dei propri atti di programmazione normativa e dei progetti di legge e di regolamento, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile. Le norme della legge
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regionale n. 13/2011 sono state recentemente integrate dalla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) che, all’articolo 11, ha previsto un apposito Blog “Semplificazione” per la comunicazione degli atti, nonché l’istituzione presso la Giunta regionale del “Tavolo tecnico per la semplificazione”, cui sono chiamate a partecipare le associazioni di categoria di volta in volta interessate ai provvedimenti. Per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è, inoltre, prevista la conoscenza da parte dei cittadini delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell'Assemblea (articolo 14 della legge regionale n. 25/2006). A tal fine sul sito web istituzionale della Regione sono pubblicati la banca dati delle leggi regionali vigenti, l’iter di approvazione delle stesse, nonché gli atti della Giunta regionale. Riguardo al comma 3 si veda anche la nota all’articolo 11.
Articolo 7 (Iniziativa popolare) 1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la
presentazione di proposte redatte in articoli: a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione; b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che
rappresentino almeno 50.000 abitanti; c) da parte di una Provincia; d) da parte della Città metropolitana.
2. L’Assemblea Legislativa deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione. (1)
3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della Legislatura.
Il procedimento per l’esercizio dell’iniziativa popolare e del referendum e per l’esame di dette iniziative da parte del Consiglio regionale e delle Commissioni è disciplinato nel dettaglio dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari) e successive modifiche. Tale legge è previgente al nuovo Statuto ligure e, pertanto, alcune disposizioni in essa contenute vanno lette alla luce di quest’ultimo; per esempio, le norme che individuano i soggetti titolari dell’iniziativa popolare, implicitamente abrogate dalle nuove disposizioni statutarie. L’articolo 10 dello Statuto prevede limiti oggettivi all’iniziativa popolare, in relazione a specifiche materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei Consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.
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Articolo 8 (Referendum abrogativo) 1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento
degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo a carattere generale.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.
4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari.
5. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza dell’Assemblea Legislativa e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell’Assemblea Legislativa stessa. (1)
La norma statutaria, facendo riferimento alla nozione di “atto amministrativo a carattere generale”, riflette lo spirito del referendum abrogativo statale che, secondo il dettato costituzionale dell’articolo 75, è ammesso per la legge o per l’atto avente valore di legge. La formulazione statutaria antecedente al 2005 considerava, invece, quale oggetto del referendum, anche l’abrogazione di un “provvedimento” amministrativo, formulazione poi superata in funzione del fatto che al Consiglio regionale non compete più l’approvazione di atti amministrativi, ad eccezione di pochissime nomine di particolare rilevanza e degli atti a valenza generale (segnatamente piani e programmi). Si ritiene invece che il referendum possa essere indetto per l’abrogazione di un regolamento, rientrando quest’ultimo nella categoria degli atti amministrativi a carattere generale. Le norme procedimentali sul referendum sono disciplinate nel dettaglio dalla legge regionale n. 44/1977. Il comma 5 è motivato dall’esigenza di evitare un utilizzo distorsivo dell’istituto del referendum nei periodi immediatamente antecedenti o successivi alle elezioni.
Articolo 9 (Referendum consultivo) 1. L’Assemblea Legislativa, per conoscere l'orientamento delle popolazioni
interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum consultivo previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Legislativa stessa. (1)
2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1.
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3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
La norma prevede una forma di referendum consultivo non obbligatorio, che si aggiunge alle altre tipologie di referendum già presenti, quali quello abrogativo (articolo 8) e quello consultivo concernenti le variazioni e le denominazioni territoriali (articoli 132 e 133 Costituzione). E’ inoltre prevista la possibilità di promuovere referendum in relazione alle modifiche statutarie (articolo 76). Il referendum di cui al presente articolo viene promosso dall’Assemblea Legislativa, previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea stessa, per conoscere l’orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare. Il procedimento per l’esercizio del referendum consultivo è disciplinato dalla legge regionale n. 44/1977 e successive modifiche.
Articolo 10 (Limiti oggettivi dell’iniziativa popolare e dei referendum) 1. L’iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli
organi e degli uffici regionali, status dei Consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie. (2)
2. I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.
3. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare o del referendum, nonché l’accertamento della chiarezza e dell’univocità del quesito referendario, sono rimessi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici. (9)
4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell’inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario all’Ufficio di Presidenza. (10)
5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. La norma indica i limiti oggettivi dell’iniziativa popolare e dei referendum. In merito occorre tenere presente che la giurisprudenza costituzionale, intervenuta sul tema dell’ammissibilità di referendum abrogativi statali di cui all’articolo 75 della Costituzione, ha individuato oltre ai limiti richiamati dalla norma, ulteriori limiti, c.d. “impliciti”. In ragione di tali limiti sono state, ad esempio, ritenute inammissibili richieste referendarie abrogative formulate con un quesito non omogeneo, o con una pluralità di domande eterogenee, o anche richieste referendarie aventi ad oggetto leggi di attuazione di fonti dell’Unione europea. L’articolo non comprende nell’elenco la legge elettorale, differentemente da quanto disposto da altri Statuti regionali (si veda Emilia‐Romagna e Piemonte). Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale si è pronunciata proprio con riferimento ad alcune condizioni di ammissibilità di
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referendum in materia elettorale, dichiarando inammissibili richieste referendarie di leggi elettorali relative alla composizione e al funzionamento di organi costituzionali, in quanto si tratterebbe in tal caso di leggi costituzionalmente necessarie (sentenze n. 32/1993, n. 13/2012). Secondo parte della dottrina, inoltre, non sarebbero sottoponibili a referendum abrogativo leggi elettorali regionali adottate con procedimenti legislativi aggravati, statutariamente previsti: tali leggi, necessitando di una maggioranza qualificata per la loro approvazione, non sarebbero abrogabili da successiva legge approvata a maggioranza semplice, e quindi neppure dal referendum, e ciò in base al parallelismo tra fonte legislativa e fonte referendaria (in dottrina si veda M. COSULICH). Nel caso di specie, per l’approvazione della legge elettorale ligure è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri (articolo 14).
TITOLO II RAPPORTI CON I CITTADINI
Articolo 11 (Pubblicità degli atti e informazione) 1. La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce
tutte le forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza. 2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un
sistema integrato di servizi e informazioni utili. La norma assicura la trasparenza dell’attività regionale mediante la pubblicità degli atti (comma 1) e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (comma 2). In attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), che ha posto in evidenza la correlazione esistente tra obblighi di pubblicità e contrasto alla corruzione, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ha previsto in capo alle Regioni numerosi obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità. In ottemperanza a detta normativa, la Regione Liguria pubblica le informazioni sugli atti e sulle attività amministrative nel sito web istituzionale, in un’apposita sezione dedicata ad “Amministrazione trasparente”. Nel citato decreto legislativo n. 33/2013 la trasparenza viene affermata quale principio generale, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali (si veda sul punto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 contenente linee guida per i soggetti pubblici che effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali). La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e a tal fine è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico, configurato in modo da essere esercitabile da chiunque senza alcun obbligo di motivazione e in relazione a tutte le informazioni che l’amministrazione deve pubblicare (articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013). Dall’accesso civico va distinto il diritto di accesso ai documenti, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
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documenti amministrativi) e dalla legge regionale attuativa 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i cui titolari sono “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 569/2003). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni n. 4 e n. 5 del 1999, aveva già chiarito che la disciplina del diritto di accesso si estendesse anche agli atti di diritto privato, purché correlati al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla cura dell’amministrazione e tale posizione è ora recepita nella legge n. 241/1990. Il diritto di accesso, a differenza dell’accesso civico, è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, dunque, anche nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse e non è inteso quale strumento preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e necessita quindi, per essere fatto valere, di motivazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 novembre 2013, n. 5515).
Articolo 12 (Petizioni e istanze) 1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per
chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. 2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze
per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale. 3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al
Presidente della Giunta regionale o al Presidente dell’Assemblea Legislativa. (1) 4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie
o delegate della Regione. La norma riconosce ai cittadini e agli enti locali la possibilità di presentare istanze, quale strumento di partecipazione dei medesimi all’attività regionale. Si è rilevato infatti come la Regione sia intesa come insieme della comunità residente e del sistema delle autonomie locali (articolo 1, comma 2). Il Regolamento Interno del Consiglio regionale, all’articolo 112, dispone che le petizioni e le istanze che abbiano attinenza con progetti di legge già assegnati alle Commissioni, vengano discusse congiuntamente a questi ultimi; sulle altre petizioni o istanze le Commissioni presentano una relazione al Consiglio regionale.
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CAPO III ORGANI DELLA REGIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 13 (Organi regionali) 1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria, il Presidente della Giunta e la Giunta. (3) 2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la
Regione e gli enti locali liguri. L’articolo 13, in coerenza con il dettato dell’articolo 121 della Costituzione, stabilisce che sono organi della Regione, ovvero soggetti capaci di impegnare l’ente verso l’esterno: il Consiglio regionale Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, pur non essendo organo della Regione, ha una serie di poteri esterni legati all’autonomia consiliare. La legge regionale n. 25/2006, all’articolo 3, afferma la soggettività, legittimazione e rappresentanza processuale del Consiglio regionale, attraverso il proprio Presidente, nei giudizi aventi per oggetto controversie legate ad atti di esercizio dell’autonomia consiliare, in ciò riconoscendo implicitamente a quest’ultimo la connotazione di organo limitatamente a tali atti. Tra gli organi viene annoverato anche il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 123, quarto comma, della Costituzione. L’argomento era stato oggetto di vivo dibattito nella Commissione per la stesura dello Statuto, tra chi avrebbe voluto mantenere la dizione costituzionale, che qualifica il Consiglio delle Autonomie locali come organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali, e chi invece avrebbe preferito qualificarlo anche come organo di concertazione. La mediazione tra le due diverse posizioni ha portato alla formulazione che lo definisce “organo di consultazione e confronto”. Si vedano i successivi articoli 65, 66, 67.
Articolo 14 (Sistema di elezione) 1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.
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3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.
La Costituzione attribuisce agli statuti regionali la determinazione della “forma di governo” (articolo 123) e assegna alla legge regionale la competenza in materia elettorale (articolo 122 Costituzione), sia pure nei limiti dei principi stabiliti dalla legislazione statale (legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) e successive modifiche). Con l’articolo 14, lo Statuto ligure opta per l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, contestuale all’elezione dei Consiglieri. Fino all’approvazione da parte della Regione della propria legge elettorale, continuano ad applicarsi le leggi statali vigenti sia per quanto riguarda il sistema di elezione (in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015)) sia per quanto riguarda la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità (legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale)). L’individuazione delle cause di incandidabilità è invece materia di competenza legislativa statale, la cui disciplina è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), c.d. “legge Severino”. Analogamente resta di competenza statale la fissazione della durata degli organi elettivi regionali, attualmente stabilita in cinque anni dalla legge n. 165/2004 e successive modifiche. Quanto alla data delle elezioni, l’articolo 7 del decreto ‐ legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito e successivamente modificato, ha previsto un accorpamento delle elezioni politiche, comunali, regionali, introducendo in via generale il c.d. “election day”, ovvero stabilendo che le consultazioni elettorali si svolgano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. La disposizione prevede inoltre che, qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, le consultazioni si effettuino nella data stabilita per le elezioni di quest’ultimo. Il comma 3 dell’articolo 14 dello Statuto prescrive la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri regionali per l’approvazione della legge elettorale e delle sue eventuali modifiche (a tal riguardo si veda supra il commento all’articolo 10). L’esame e l’approvazione della legge elettorale avviene con procedimento legislativo ordinario, essendo espressamente escluso il procedimento redigente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto.
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TITOLO II IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA (4)
SEZIONE I
NATURA E ORGANIZZAZIONE Articolo 15 (Composizione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) (3) 1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria rappresenta la Comunità
regionale. (3) 2. L’Assemblea Legislativa è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al
Presidente della Giunta. (5) La qualificazione Assemblea Legislativa, accanto a Consiglio regionale è stata introdotta con legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1, tenuto conto del pronunciamento negativo della Corte costituzionale sull’estensione terminologica alle Regioni delle denominazioni “Parlamento regionale” e “Deputati”; la Corte ha infatti sottolineato la differente posizione e natura delle Assemblee rappresentative statali rispetto a quelle regionali (in particolare, sentenza n. 106/2002 riguardo alla delibera statutaria della Regione Liguria e sentenza n. 306/2002 con riferimento alla delibera statutaria della Regione Marche). Secondo la Corte non vi è assimilazione tra le Assemblee parlamentari e i Consigli regionali, dal momento che “diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei consigli regionali si inquadrano […] nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità” (sentenza n. 301/2007). Il comma 2 dell’articolo 15 è stato modificato con legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1, in attuazione dell’articolo 14 del decreto ‐ legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge n. 148/2011, e trova applicazione a partire dalla X Legislatura. Il numero dei componenti l’Assemblea Legislativa è stato ridotto da non più di cinquanta a non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta. Secondo la Corte la disposizione statale sul rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, Consiglieri e Assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati (sentenza n. 198/2012).
Articolo 16 (Funzioni dell’Assemblea Legislativa) (1) 1. L’Assemblea Legislativa esercita la funzione legislativa nel rispetto della
Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali. (1)
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2. L’Assemblea Legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale. (6)
3. L’Assemblea Legislativa, in particolare: a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta; b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua
efficacia; c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo
comunitario; d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia; e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal
regolamento di contabilità; f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del
personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;
g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi. (1) La presente norma riconosce il ruolo centrale del Consiglio regionale affermandone l’autonomia funzionale. Trattandosi di un’assemblea elettiva, ovvero di un organo rappresentativo della volontà popolare, il Consiglio regionale gode di una posizione di indipendenza rispetto all’organizzazione regionale e non è soggetto a condizionamenti nell’esercizio delle proprie funzioni. Oltre alla funzione legislativa (costituzionalmente attribuita dall’articolo 121, secondo comma, della Costituzione) e alla funzione di controllo nei confronti dell’Esecutivo regionale, vede riconosciuta la propria autonomia funzionale, come si diceva poc’anzi, declinata nelle sue diverse forme, organizzativa, finanziaria e contabile, e ulteriori competenze, quali l’approvazione dei piani e programmi a valenza generale e così via (comma 3). Occorre inoltre ricordare, tra le funzioni dell’Assemblea Legislativa regionale, la possibilità di presentare proposte di legge alle Camere, come previsto dall’articolo 121, secondo comma, della Costituzione. Tali proposte sono approvate nella forma di provvedimento amministrativo secondo le norme stabilite dal Regolamento Interno (articolo 105 e dal relativo Capo in quanto applicabili). Quanto all’autonomia contabile va tenuto conto della nuova normativa statale, adottata al fine di armonizzare i sistemi contabili, che rivede complessivamente la materia, dettando disposizioni che riguardano anche i Consigli regionali. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come successivamente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha abrogato la legge n. 853/1973, fondamento giuridico dell’autonomia contabile dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, dettando, all’articolo 67, nuove disposizioni sull’autonomia contabile dei Consigli regionali. Le principali norme regionali in materia di autonomia consiliare sono contenute nella legge regionale n. 25/2006 e in alcuni regolamenti (quali, ad esempio, il Regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente del Consiglio n. 4 del 6 luglio 2009, e il Regolamento di contabilità, emanato con decreto del Presidente del Consiglio n. 1/REG del 23 novembre 2006). Tale complesso di norme è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni per adeguare l’ordinamento al quadro normativo generale nel tempo profondamente modificato. In particolare, l’articolo 2 del decreto ‐ legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di
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finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché disposizioni a favore delle zone terremotate nel maggio 2012), ai fini del contenimento della spesa pubblica, ha notevolmente limitato l’autonomia dei Consigli regionali prescrivendo l’adozione di una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi della politica e prevedendo misure sanzionatorie in termini di tagli sui trasferimenti erariali in caso di mancata adozione degli stessi, misure ritenute legittime dalla Corte costituzionale (sentenza n. 23/2014). A tali disposizioni il Consiglio regionale si è adeguato con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto legge n. 174/2012) prevedendo: la commisurazione del trattamento economico dei Consiglieri all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio; la ridefinizione dell’importo delle indennità di funzione e di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato; la regolamentazione dell’assegno di fine mandato; la previsione del divieto di cumulo di indennità o emolumenti; la gratuità della partecipazione a commissioni; la pubblicità dello stato patrimoniale; la ridefinizione dell’importo dei contributi in favore dei Gruppi consiliari e delle spese per il relativo personale; l’esclusione dell’erogazione del vitalizio in favore di chi sia stato condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione; conferma dell’abolizione del vitalizio, già prevista dalla l.r. n. 35/2011, a partire dalla X Legislatura.
Articolo 17 (Giunta delle elezioni) 1. L’Assemblea Legislativa provvede, a norma del Regolamento Interno, alla
convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dalla avvenuta surrogazione. (1)
2. La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
La Giunta delle elezioni ha il compito di effettuare un’istruttoria e proporre al Consiglio regionale la convalida dell’elezione di ciascun Consigliere, nonché di riferire su eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità degli eletti, anche sopravvenute. Secondo quanto previsto dal Regolamento Interno, la Giunta delle elezioni è composta da cinque Consiglieri eletti con voto limitato a uno (articolo 4, comma 2, del Regolamento Interno). Ciò consente di assicurare una rappresentanza più ampia possibile dei Gruppi consiliari. La giurisprudenza costituzionale ha ribadito che non sussiste in capo ai Consigli regionali la competenza sul controllo delle operazioni elettorali né una competenza esclusiva analoga a quanto previsto dall'articolo 66 della Costituzione per le Camere del Parlamento nazionale, in materia di verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti. Ciascuna Camera, infatti, esercita il controllo sulle risultanze dell’attività amministrativa che ha portato alla proclamazione degli eletti e agisce secondo i principi dell’attività giurisdizionale con una riserva di giurisdizione che esclude qualsiasi controllo dell’autorità giurisdizionale o amministrativa. Le procedure per la convalida dei Consiglieri regionali riguardano invece esclusivamente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ferma restando l'ordinaria possibilità di un'impugnazione delle determinazioni conseguenti di fronte all'autorità giurisdizionale (si vedano gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettera h), della legge n. 165/2004).
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Articolo 18 (Regolamento Interno) 1. L’Assemblea Legislativa disciplina, con Regolamento approvato e modificato a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna. (1)
Il Regolamento Interno (cosiddetto Regolamento d’Aula) disciplina le modalità di esercizio delle funzioni dell’Assemblea e dei suoi organismi. Esso è approvato e modificato a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Per ciò che attiene la sua collocazione nell’ambito delle fonti del diritto e le differenze con i Regolamenti di Camera e Senato, questi ultimi discendono direttamente dalla Costituzione in quanto l’articolo 64, primo comma, stabilisce che “ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti”. La giurisprudenza della Corte costituzionale ne ha chiarito il valore di fonti del diritto; essi sono subordinati solo alle norme di rango costituzionale; sono dotati di una sfera di competenza esclusiva in determinate materie, come emerge dall’articolo 72 della Costituzione; non sono sindacabili in sede di giudizio sulle leggi (sentenza n. 154/1985). Ciò sulla base sia dell’interpretazione letterale dell’articolo 134 Costituzione, sia dell’interpretazione sistematica della Costituzione, che “ha collocato il Parlamento al centro del sistema”, indipendente da qualsiasi altro potere. I Regolamenti d’Aula dei Consigli regionali, invece, trovano fondamento negli Statuti che prevedono una riserva di competenza a favore degli stessi (L. PALADIN). La Corte si è soffermata sul minor grado di autonomia espresso dai regolamenti delle Assemblee regionali rispetto ai regolamenti parlamentari. Nelle sentenze è stato, infatti, ribadito che l’analogia fra le attribuzioni delle Assemblee regionali e quelle delle Assemblee parlamentari non significa identità e non toglie che le prime si svolgano a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantita, mentre le seconde a livello di sovranità (n. 110 del 1970, n. 129 del 1981, n. 154 del 1985, n. 288 del 1987 e n. 209 del 1994).
Articolo 19 (Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza) 1. L’Assemblea Legislativa elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente e un
Segretario, che costituiscono collegialmente l’Ufficio di Presidenza. (11) 2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con un’unica votazione a scrutinio
segreto; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente comporta la decadenza anche dell'altro. (12)
3. Il Segretario è eletto con un’unica votazione a scrutinio segreto. La cessazione dalla carica del Segretario comporta una nuova votazione. (13)
4. L’Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell’Ufficio un mese prima della sua scadenza.
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5. I membri dell’Ufficio di Presidenza sono rieleggibili. Per la disciplina di dettaglio si veda l’articolo 5 del Regolamento Interno. Il sistema di elezione del Presidente e del Vice Presidente con voto limitato assicura che il Vice Presidente sia espressione delle minoranze.
Articolo 20 (Funzioni del Presidente dell’Assemblea Legislativa) (1) 1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa rappresenta l'Assemblea Legislativa, la
convoca e la preside, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze. (1)
2. Il Presidente, inoltre: a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all’autonomia
funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale di cui all’articolo 16, comma 2; (7)
b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento Interno.
L’articolo 20 elenca le funzioni del Presidente dell’Assemblea Legislativa. Particolare rilievo assume, al comma 2, il ruolo del Presidente, direttamente collegato all’autonomia del Consiglio regionale. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 25/2006, il Presidente dell'Assemblea Legislativa ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento alle funzioni, alle attività ed all'autonomia della stessa e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto. Si veda nota all’articolo 13 e le norme del Regolamento Interno, in particolare l’articolo 6.
Articolo 21 (Funzioni dell’Ufficio di Presidenza) 1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell’attività
dell’Assemblea Legislativa e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. Esercita le funzioni inerenti l’autonomia funzionale, finanziaria e contabile dell’Assemblea Legislativa. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari. (1)
L’articolo 21 prende in considerazione le funzioni dell’Ufficio di Presidenza, che coadiuva il Presidente nella direzione dell’attività dell’Assemblea Legislativa e nello svolgimento delle sue
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funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. Si vedano anche le norme del Regolamento Interno ed in particolare gli articoli 9 e 10.
Articolo 22 (Convocazione e lavori dell’Assemblea Legislativa) (1) 1. L’Assemblea Legislativa è riunita in sessione ordinaria il primo giorno non festivo
della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre. (1) 2. L’Assemblea Legislativa è inoltre convocata sulla base di un ordine del giorno dal
suo Presidente: sentito l’Ufficio di Presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa l’Assemblea Legislativa è convocata, con l’ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta. (1)
3. Le sedute dell’Assemblea Legislativa sono pubbliche. L’Assemblea Legislativa può deliberare di riunirsi in seduta segreta. (1)
4. I lavori dell’Assemblea Legislativa sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l’Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori dell’Assemblea Legislativa e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento Interno. (1)
Si veda nota all’articolo successivo.
Articolo 23 (Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa) (1) 1. L’Assemblea Legislativa delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata. (1)
Gli articoli 22 e 23 disciplinano la convocazione dell’Assemblea Legislativa e le deliberazioni, che sono assunte con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo il caso che sia prevista una maggioranza qualificata. Le deliberazioni rappresentano il modo attraverso il quale l’Assemblea Legislativa esprime la propria volontà, sia essa un parere, un atto amministrativo o una legge. Particolare rilevanza ha l’ultimo comma dell’articolo 22, ove si individua nella programmazione, analogamente a quanto previsto per le Camere, il metodo di lavoro dell’Assemblea.
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Articolo 24 (Modalità del voto) 1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi
previsti dal Regolamento Interno. Disposizioni puntuali sono stabilite nel Regolamento Interno, cui si rinvia. Tra queste, in particolare, l’articolo 63 prevede che di norma le votazioni avvengano con procedimento elettronico e a scrutinio palese. La votazione per scrutinio segreto è invece prevista sempre nel caso di voto sulle persone (articolo 63, comma 3, e 69 del Regolamento Interno), e qualora vi sia la richiesta di cinque Consiglieri o di un Capogruppo (articolo 63, comma 1) e tale richiesta sia approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 63 del Regolamento Interno, in nessun caso lo scrutinio segreto può essere chiesto quando il Consiglio regionale deliberi sulla legge di bilancio annuale o pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all’istituzione di tributi e imposte regionali, nonché sui relativi emendamenti.
Articolo 25 (Proroga dei poteri dell’Assemblea Legislativa) (1) 1. Fino all’insediamento della nuova Assemblea Legislativa sono prorogati i poteri
della precedente. (1) La competenza in materia di prorogatio dei poteri, ovvero in materia di esercizio dei poteri dopo la scadenza dell’organo e fino alla nomina del nuovo, è stata ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale attribuita agli Statuti regionali (Corte costituzionale sentenze n. 193/2003, n. 68/2010, n. 181/2014), in quanto rientrante nella “forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”, oggetto di determinazione della fonte statutaria nei limiti dell’armonia con la Costituzione (articolo 123 Costituzione). Resta invece preclusa alle Regioni la disciplina della prorogatio nelle ipotesi di scioglimento o rimozione sanzionatori previste dall’articolo 126, primo comma, della Costituzione. L’articolo 25 dello Statuto ligure precisa che la prorogatio, ha termine con l’insediamento della nuova Assemblea Legislativa. Ciò nel rispetto del principio della continuità degli organi. Con riguardo ai Consigli regionali, la Corte costituzionale ha affermato che l’esercizio attenuato dei poteri in prorogatio trova la propria ratio in un equilibrio tra il principio di rappresentatività (che comporta che l’Assemblea Legislativa non abbia il potere di vincolare le Assemblee successive alle decisioni prese nell’ambito di procedimenti legislativi non perfezionati con la definitiva approvazione della legge) e il principio di continuità di funzionamento dell’organo (che esclude che il depotenziamento possa spingersi fino ad una indiscriminata e totale paralisi dell’organo stesso) (sentenza n. 68/2010). L’attenuazione dei poteri comporta, in particolare, che in periodo di prorogatio non vi sia un pieno esercizio del mandato elettorale, con conseguente eventuale valutazione da parte della Corte costituzionale, qualora fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, circa i requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo, che sono stati riconosciuti per ragioni di indifferibilità e urgenza (da ultimo sentenze n. 44/2015, n. 55/2015 e n. 81/2015), per atti dovuti, nonché per la
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necessità di provvedere (sentenza n. 64/2015). Nel periodo di prorogatio le Commissioni del Consiglio regionale si riuniscono per esprimere pareri su provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta fino alla data delle elezioni (articolo 93 del Regolamento Interno).
Articolo 26 (Commissioni consiliari) 1. Nell'ambito dell’Assemblea Legislativa sono istituite Commissioni permanenti per
il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza dell’Assemblea Legislativa. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti. (1)
2. Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio. 3. Le Commissioni d’inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con
provvedimento del Presidente Assemblea Legislativa, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere proponente. (1)
4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell’oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti all’Assemblea Legislativa con apposita relazione. (1)
5. Le Commissioni, nell’esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.
6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d’ufficio. Le Commissioni consiliari costituiscono il fulcro dell’attività dell’Assemblea Legislativa. Esse partecipano al processo legislativo svolgendo un’attività istruttoria preliminare nei confronti dell’Assemblea, la cosiddetta funzione referente, che consente a quest’ultima, i cui lavori sono caratterizzati da procedure più formali, di poter disporre di tutti gli elementi utili per decidere in via definitiva. Il testo elaborato ed approvato in Commissione, che costituisce la base per la discussione in Aula, può essere molto diverso da quello originariamente presentato dal proponente, al quale non rimane che tentare, direttamente in Aula, attraverso la presentazione di emendamenti, il ripristino del proprio testo, modificato in Commissione. Lo Statuto non dà indicazioni in merito al numero e alle materie di competenza delle Commissioni permanenti, ma rinvia alle disposizioni del Regolamento Interno, trattandosi di scelte operative che devono poter essere modificate nel tempo con relativa semplicità. Affinché le Commissioni possano svolgere al meglio il proprio mandato istruttorio, lo Statuto fornisce alcune indicazioni, sviluppate nel Regolamento Interno, circa gli strumenti a disposizione, fra i quali le consultazioni dirette a conoscere le posizioni degli organismi territoriali, economici,
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sociali, il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività e, in relazione a quest’ultimo punto, la non opponibilità alle Commissioni del segreto d’ufficio. Possono essere costituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio. In relazione alle Commissioni d’inchiesta lo Statuto prevede che le stesse possano essere istituite senza voto consiliare, con provvedimento del Presidente dell’Assemblea, qualora ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. I poteri delle Commissioni di inchiesta costituite a livello regionale non sono paragonabili a quelli che la Costituzione riconosce alle Commissioni di inchiesta parlamentari; queste ultime, ai sensi dell’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, operano, “con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”. Il numero, la composizione, i compiti delle Commissioni sono stabilite nel Regolamento Interno ed in particolare ai Capi VI, VII e VIII della Parte I.
Articolo 27 (Funzionamento delle Commissioni) 1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, il Presidente e i componenti della Giunta
regionale non fanno parte delle Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. (1)
2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché siano rappresentati i voti della metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Regolamento Interno dell’Assemblea Legislativa stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori. (1)
Per ciò che concerne la composizione delle Commissioni, il Regolamento Interno prevede che i componenti di uno stesso Gruppo dispongano in Commissione di un numero di voti uguale al numero dei componenti di quel Gruppo (c.d. “voto plurimo”). Questo meccanismo, necessario in considerazione del numero dei Consiglieri regionali che, comunque, è contenuto, consente di far sì che venga rispecchiata in Commissione la rappresentanza proporzionale dei Gruppi in Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori fanno parte delle Commissioni consiliari, mediante delega a Consigliere di altro Gruppo, solo quando siano gli unici rappresentanti del proprio Gruppo. E’ inoltre prevista la possibilità di conferire di volta in volta delega ad altro componente. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche in funzione della natura istruttoria e di approfondimento del lavoro svolto da queste ultime, anche se va detto che la situazione sta rapidamente evolvendo su questo tema; presso le Commissioni parlamentari, per esempio, è possibile assistere alle sedute tramite telecamere a circuito chiuso. Il Regolamento Interno (articolo 75) prevede tale possibilità, su disposizione del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di richiesta della Commissione adottata con una maggioranza in grado di esprimere i tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Inoltre (articolo 74 del
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Regolamento Interno) è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei verbali delle Commissioni. In attuazione degli articoli 26 e 27 dello Statuto si vedano le norme del Regolamento Interno, ed in particolare la Parte I, Capi VI, VII, VIII e XIII e la Parte II, quest’ultima dedicata al procedimento legislativo.
Articolo 28 (Gruppi consiliari) 1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e
dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.
3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo. Il presente articolo va letto insieme al successivo articolo 29, che assegna ai Gruppi un ruolo di partecipazione ai lavori consiliari per il tramite della Conferenza dei Capigruppo (si vedano in particolare, gli articoli 30 sul programma dei lavori e 31 sul calendario mensile del Regolamento Interno). Con riferimento alla natura dei Gruppi consiliari, si è parlato di “doppia anima”, in quanto essi sono sia emanazione dei partiti politici (si è parlato di soggetti privati ‐ Cass. civ., SS.UU., n. 3335/2004, Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932 ‐ , ma da ultimo tale natura privata è stata esclusa e ritenuta comunque irrilevante ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti ‐ Cass. civ. SS.UU., ordinanza n. 8077/2015), sia organi interni delle Regioni (Cass. civ. SS.UU., n. 609/1999, Corte costituzionale n. 39/2014). Peraltro, a prescindere dalla natura giuridica dei Gruppi consiliari, la Cassazione penale ha riconosciuto con riferimento al Presidente del Gruppo consiliare la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 357, comma 1, Codice penale, nella misura in cui nella fattispecie al suo esame ha identificato finalità pubblicistiche dell’attività svolta (Cass. pen., sezione VI, 9 gennaio 2013, n. 1053). Le fonti normative di riferimento per i Gruppi consiliari sono rinvenibili, oltre che nello Statuto, nel Regolamento Interno del Consiglio e nella legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modifiche. In particolare, in conseguenza delle disposizioni del decreto ‐ legge n. 174/2012, sono state riviste le norme in materia di contribuzione ai Gruppi escludendo, fra l’altro, la contribuzione per Gruppi composti da un solo Consigliere, salvo per quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni o che, costituitisi all’esito delle elezioni, si siano ridotti nel corso della Legislatura ad un unico componente. Con riferimento alle risorse per il funzionamento dei Gruppi, l’articolo 1 del decreto ‐ legge n. 174/2012 ha introdotto nuovi controlli da parte della Corte dei Conti. La Corte costituzionale ha dichiarato, con efficacia per tutte le Regioni, l’illegittimità costituzionale parziale del comma 11 del suddetto articolo 1 ove prevedeva la decadenza dal diritto all’erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, per il Gruppo che non avesse provveduto alla regolarizzazione delle anomalie contabili riscontrate nella rendicontazione da parte della Corte dei Conti. La Corte ha argomentato che, precludendo qualsiasi finanziamento anche in ragione di marginali irregolarità contabili, la
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norma introduceva una misura sanzionatoria che rischiava potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai Gruppi consiliari e conseguentemente il fisiologico funzionamento dell’Assemblea stessa, con lesione dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni (sentenza n. 39/2014).
Articolo 29 (Funzioni della Conferenza dei Capigruppo) 1. La Conferenza dei Capigruppo svolge la funzione di raccordo tra i singoli
Consiglieri e l'Ufficio di Presidenza per quanto attiene alle prerogative dei Consiglieri stessi e al funzionamento dell’Assemblea Legislativa. (1)
La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capi dei Gruppi consiliari (articolo 14 del Regolamento Interno) e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. I Capigruppo partecipano ai lavori consiliari, in particolare, con riferimento al programma dei lavori (articolo 30 del Regolamento Interno) ed al calendario mensile (articolo 31 del Regolamento Interno). La Conferenza viene inoltre sentita qualora l’Assemblea Legislativa intenda riunirsi in una sede diversa (articolo 45 del Regolamento Interno e articolo 1, comma 4, dello Statuto).
SEZIONE II PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Articolo 30 (Rappresentanza) 1. Il Consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato. I Consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, essendo soggetti solo alle leggi. Il divieto di mandato imperativo, tipico delle democrazie rappresentative, è previsto per i membri del Parlamento dall’articolo 67 Costituzione ed è espressamente richiamato per i Consiglieri regionali dall’articolo 4 della legge n. 165/2004, che ricomprende il divieto tra i principi fondamentali cui deve ispirarsi la legislazione regionale in materia elettorale.
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Articolo 31 (Insindacabilità) 1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni
espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Lo Statuto ribadisce l’insindacabilità dei Consiglieri per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 122, quarto comma, della Costituzione. Tale esonero da responsabilità è volto a salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza costituzionalmente garantite al Consiglio regionale, che comprende non solo l’attività legislativa, ma anche le funzioni di controllo e indirizzo politico (Corte costituzionale sentenze nn. 332/2011, 221/2006, 337/2009, 289/1997, si veda anche Cass. civ., SS.UU, ordinanza 21 aprile 2015, n. 8077). Si tratta di una prerogativa assimilabile a quella assicurata ai membri del Parlamento dall’articolo 68, primo comma, della Costituzione, fermo restando che le attribuzioni delle assemblee regionali si svolgono a livello di autonomia e non di sovranità, e che ai Consiglieri regionali non è garantita l’immunità parlamentare di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione. La Corte costituzionale, con una pronuncia che riguarda i membri del Parlamento, la cui impostazione vale però anche per determinare l’ampiezza dell’insindacabilità di cui godono i Consiglieri regionali, ha sottolineato che la prerogativa “non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da “nesso funzionale” con le attività svolte nella “qualità di membro delle Camere”. Diversamente “l’attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione”. Per ciò che riguarda le dichiarazioni rese all’esterno, la Corte ha precisato che ai fini dell’insindacabilità è necessario che si riscontri una sostanziale “corrispondenza di contenuti” fra l’opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede “esterna” (sentenza n. 10/2000). La verifica del nesso funzionale, inoltre, deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona. La natura personale della responsabilità comporta che non possa riconoscersi alcuna immunità in relazione a dichiarazioni che riproducano opinioni espresse in Parlamento da altri parlamentari, anche se appartenenti allo stesso Gruppo (sentenze n. 249/2006, n. 260/2006, n. 317/2006). La legge regionale 12 novembre 2001, n. 38 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione) attribuisce alla Giunta delle elezioni il compito di procedere all’istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio regionale per la conseguente deliberazione in merito. Tuttavia, va ricordato che la Corte costituzionale non ha riconosciuto alla deliberazione consiliare di insindacabilità l’efficacia inibitoria della prosecuzione del giudizio, prevista invece per le deliberazioni del Parlamento, sul presupposto, sopra richiamato, che le attribuzioni dei Consigli regionali si esprimono a livello di autonomia costituzionalmente garantita e non a livello di sovranità (fra le altre, sentenze n. 81/1975, n. 306/2002, n. 301/2007, n. 279/2008). Va ricordato che l’insindacabilità non è riconosciuta ai membri della Giunta regionale, anche qualora si tratti di Assessori scelti fra i Consiglieri regionali, in quanto prerogativa insita nell’esercizio delle funzioni consiliari (sentenze n. 81/1975, n. 195/2007, n. 279/2008).
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Articolo 32 (Indennità) 1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai Consiglieri regionali. La norma prevede una riserva di legge regionale per la determinazione delle indennità spettanti ai Consiglieri, che trova la sua disciplina nella legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modifiche e integrazioni. A seguito delle norme introdotte dall’articolo 2 del decreto ‐ legge n. 174/2012, convertito, e delle conseguenti intese a livello di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, è stata approvata la legge regionale n. 48/2012, che ha introdotto, tra l’altro, le seguenti disposizioni: ridefinizione dell’indennità lorda nel limite dell’80 per cento dell’importo complessivo, riconosciuto dalla Regione più virtuosa ai propri Consiglieri; divieto di cumulo di indennità ed emolumenti; conferma dell’abrogazione, a decorrere dalla X Legislatura, degli assegni vitalizi, già prevista dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)).
Articolo 33 (Interrogazione, interpellanza e mozione) 1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni Consigliere
regionale secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Il Regolamento Interno dell’Assemblea definisce le caratteristiche e la finalità di ciascuno strumento di indirizzo e di sindacato ispettivo sull’operato della Giunta regionale e ne disciplina le modalità di trattazione da parte dell’Assemblea (articolo 114 e seguenti del Regolamento Interno). In sintesi: l'interrogazione è una domanda per sapere se un fatto sia vero, se un'informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale; l’interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta sui motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi; la mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio regionale e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.
Articolo 34 (Interrogazione con risposta immediata) 1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta
immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
La norma consente ai Consiglieri di presentare interrogazioni con risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica (c.d. “question time”), secondo le modalità
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previste all’articolo 118 del Regolamento Interno. Questo strumento è rivolto in particolare all’opposizione, affinché possa esercitare efficacemente la funzione di controllo nei confronti dell’Esecutivo. È stato largamente utilizzato da quando è stato introdotto e ha di fatto sostituito le interrogazioni con risposta in Aula.
Articolo 35 (Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali) 1. Per l’esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di
ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Il Consigliere vanta un diritto di accesso pieno e pressoché incondizionato agli atti della Regione, degli enti appartenenti al cosiddetto settore regionale allargato e delle società costituite o partecipate, con l’unica condizione che gli atti siano utili all’espletamento del mandato ricevuto dagli elettori. Detta prerogativa è dunque più ampia rispetto al diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990 e al diritto di accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. In presenza di atti che contengano dati personali, l’articolo 130, comma 2, del Regolamento Interno prevede espressamente che l’utilizzo dei medesimi da parte dei Consiglieri avvenga nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali. Va altresì considerato che il Garante della privacy, con provvedimento n. 369 del 25 luglio 2013, ha ritenuto che l’accesso a dati sensibili da parte dei Consiglieri regionali debba essere indispensabile e direttamente riconducibile alla funzione perseguita, costituendo, l'espletamento del mandato, il presupposto, e al tempo stesso il limite, che legittima l'accesso del Consigliere. Un particolare regime di tutela va inoltre osservato in caso di documentazione sanitaria riferita a soggetti identificati o identificabili.
Articolo 36 (Ruolo dell’opposizione) 1. Il ruolo dell’opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è
garantito dal Regolamento Interno che ne disciplina le prerogative. Viene riconosciuto il ruolo dell’opposizione, quale componente essenziale del sistema democratico. Il Regolamento Interno ne disciplina le prerogative in relazione, ad esempio, alla formazione del programma e del calendario, all’iscrizione dei provvedimenti ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, al diritto alla Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di controlli, alla possibilità di richiedere la convocazione delle Commissioni e del Consiglio regionale, al diritto ad essere rappresentata in enti o organismi. Nello Statuto regionale non si è arrivati a delineare i contorni di un possibile statuto delle opposizioni, sul modello anglosassone, seppure in sede di elaborazione dello stesso vi fosse stato un tentativo in tal senso, come si evince dai lavori preparatori.
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TITOLO III IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Articolo 37 (Funzioni del Presidente della Giunta regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione; b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che
costituiscono la Repubblica; c) cura i rapporti con gli organi dell’Unione Europea, con altri Stati e con enti
territoriali interni ad altri Stati; d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; e) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi
incarichi; f) convoca e presiede la Giunta; g) promulga le leggi ed emana i regolamenti; h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge; i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione; j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le
funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali. L’articolo indica le funzioni del Presidente della Giunta regionale. La ripartizione delle funzioni tra gli organi regionali compete, infatti, allo Statuto in quanto riconducibile ai principi fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell’articolo 123, primo comma, della Costituzione (si veda anche Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014). In coerenza con la scelta dello Statuto in merito all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, l’articolo 37, alla lettera e), attribuisce al Presidente la nomina e la revoca dei componenti della Giunta, a lui legati da rapporto di natura fiduciaria. Tale disposizione va coordinata con l’articolo 41 dello Statuto che dispone in materia di Vice Presidente della Giunta ed Assessori.
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Articolo 38 (Giuramento) 1. Il Presidente della Giunta assume le funzioni all’atto della proclamazione e presta
giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto nella prima seduta dell’Assemblea Legislativa. (1)
La formula del giuramento del Presidente della Giunta regionale è individuata dall’articolo 11 del Regolamento Interno.
Articolo 39 (Programma di governo) 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta
all’Assemblea Legislativa il programma di governo che deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso. (1)
Ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n. 25/2006, l'Assemblea Legislativa discute il Programma di governo presentato dal Presidente della Giunta regionale riferito all'intera Legislatura e ai settori d'intervento regionale. I tempi e le modalità di intervento sono stabiliti dall’articolo 12 del Regolamento Interno. Il termine di 10 giorni dal giuramento per la presentazione del programma ha carattere ordinatorio e assume prevalentemente valore sotto il profilo politico. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 25/2006 prevede anche che l’Assemblea eserciti il controllo sull’attuazione delle leggi regionali, secondo quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto. A tale proposito la legge regionale n. 13/2011 prevede una serie di strumenti, quali le clausole valutative, i cui esiti ai sensi dell’articolo 82 quinquies del Regolamento Interno sono trasmessi alla V Commissione consiliare che li esamina e riferisce al Consiglio.
Articolo 40 (Attuazione del programma di governo) 1. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso,
possono essere esaminati dall’Assemblea Legislativa con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. (1)
L’articolo 33 del Regolamento Interno detta procedure specifiche per la trattazione in tempi definiti da parte delle Commissioni e dell’Assemblea dei disegni di legge di attuazione del programma di governo. La ratio di tale norma sta nel riconoscimento al Presidente della Giunta regionale del diritto dovere di dare sollecita e puntuale attuazione al programma di governo.
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Articolo 41 (Vice Presidente e Assessori) 1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta
regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all’unità superiore, dandone comunicazione in Assemblea Legislativa contestualmente alla presentazione del programma di governo. (8)
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo. 3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti
dell’Assemblea Legislativa; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale. (1)
4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione in Assemblea Legislativa. (1)
5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.
L’articolo 41 prevede che il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomini i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all’unità superiore, con facoltà di sceglierli anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo. Secondo quanto previsto dall’articolo 126 della Costituzione (principio del c.d. “simul stabunt, simul cadent”), la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie, l’approvazione della mozione di sfiducia, nel caso di Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate. Coerentemente, l’articolo 55 del Regolamento Interno, stabilisce che i Consiglieri componenti della Giunta (e, a maggior ragione, gli Assessori esterni) possono parlare, al di fuori dei casi in cui la rappresentano, solo per fatto personale o per esprimere orientamenti difformi da quelli comunicati dal Presidente della Giunta su mozioni o ordini del giorno consiliari.
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TITOLO IV LA GIUNTA REGIONALE
Articolo 42 (Funzioni della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale realizza gli obiettivi fissati nel programma di governo e dà
attuazione alla normativa regionale. 2. La Giunta disciplina le modalità del proprio funzionamento, l'organizzazione e la
composizione dei propri uffici, l'articolazione delle proprie strutture e lo stato del relativo personale.
3. La Giunta esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dallo Statuto e dalla legge.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione, come prevede l’articolo 121, terzo comma, della Costituzione. La Giunta regionale esercita l’iniziativa legislativa, con competenza esclusiva riservata per quanto riguarda l’iniziativa delle leggi di approvazione del bilancio e degli atti ad essa collegati (articolo 45, comma 3, dello Statuto) e ha potestà regolamentare negli ambiti individuati dall’articolo 50 dello Statuto. La Giunta, come ciascun Consigliere, esercita l’iniziativa per i regolamenti e per gli atti amministrativi di competenza consiliare (articolo 45, comma 4, dello Statuto).
Articolo 43 (Mozione di sfiducia) 1. Il voto dell’Assemblea Legislativa contrario ad una proposta della Giunta non
comporta l'obbligo di dimissioni del suo Presidente. (1) 2. L’Assemblea Legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. (1)
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea Legislativa. (1)
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4. L’Assemblea Legislativa può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore. (1)
L’articolo 124 del Regolamento Interno precisa che la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, se approvata, comporta il decreto del Presidente del Consiglio di scioglimento del Consiglio stesso, da considerarsi atto dovuto, del tutto privo di discrezionalità politica. Con riferimento alla censura nei confronti di un singolo Assessore, l’articolo 125 del Regolamento ne precisa le modalità di trattazione. In caso di approvazione, la valutazione delle possibili conseguenze è lasciata al Presidente della Giunta, in virtù del rapporto fiduciario tra quest’ultimo e i componenti della propria Giunta.
Articolo 44 (Questione di fiducia) 1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale
esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali.
2. L’approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l’approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea Legislativa. (1)
4. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1.
La questione di fiducia è uno strumento che sostanzialmente inibisce l’ostruzionismo, o comunque manovre intese a modificare nella sostanza l’impianto del provvedimento in esame; pertanto lo Statuto ne limita l’utilizzo alle leggi più significative per l’esecutivo, quali la legge di bilancio annuale e pluriennale, gli atti ad essa collegati, le leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali. Si è preferito far riferimento “agli atti ad essa collegati” senza specificare nominativamente quali essi siano, al fine di evitare una cristallizzazione di strumenti normativi che potrebbero cambiare nel tempo (ciò che, peraltro, è avvenuto con la recente legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e con il decreto legislativo n. 118/2011, modificato dal decreto legislativo n. 126/2014). La questione di fiducia può essere posta, oltreché sull’intero provvedimento, sull’approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge; il Regolamento Interno, all’articolo 42, ne disciplina gli effetti. La questione di fiducia è caratteristica del rapporto fiduciario e della responsabilità politica che lega il Governo alla maggioranza che lo sostiene. Specie nel contesto italiano ove, sia a livello nazionale che a livello regionale, lo schieramento di maggioranza è sovente composto da forze politiche non del tutto omogenee, essa può rappresentare un utile strumento per esercitare un condizionamento sulla maggioranza e verificarne la compattezza.
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CAPO IV LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
TITOLO I
LA LEGGE REGIONALE Articolo 45 (Potere di iniziativa) 1. L’iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai
soggetti di cui all’articolo 7. 2. L’iniziativa legislativa si esercita mediante presentazione al Presidente
dell’Assemblea Legislativa di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa. (1)
3. E' riservata alla Giunta regionale l'iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati.
4. Spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta l’iniziativa per i regolamenti e per gli atti amministrativi di competenza consiliare.
L’articolo 45 prende in esame il potere di iniziativa legislativa, che spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai soggetti di cui all’articolo 7 (cittadini, enti locali) e al Consiglio delle Autonomie Locali limitatamente alle materie di competenza del sistema delle autonomie locali (si veda infra articolo 66). L’articolo 45 riserva alla Giunta l’iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati. La ratio di tale disposizione va ricercata nella volontà di sottrarre all’iniziativa dei singoli Gruppi consiliari progetti di cui solo l’esecutivo può conoscere realmente la portata. All’inizio della Legislatura i progetti di legge, di regolamento o provvedimento amministrativo presentati nella precedente Legislatura possono essere “riassunti” senza che sia necessaria una loro formale ripresentazione, presentando la relativa richiesta secondo quanto disposto dall’articolo 82 del Regolamento Interno. I contenuti della legge devono essere generali ed astratti, anche se accade che vengano approvate “leggi‐provvedimento” non rispondenti propriamente a tali caratteristiche. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale sono state definite “leggi‐provvedimento” quelle contenenti disposizioni che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da particolari esigenze, e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati alla competenza amministrativa. La Corte in linea generale ha affermato la compatibilità della legge‐provvedimento con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto. Tuttavia ha anche ritenuto che queste leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (sentenza n. 2/1997, n. 20/2012 e n. 85/2013). In alcuni casi, proprio per non aver rispettato la tipologia di fonte normativa prevista dall’ordinamento, sono state dichiarate
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incostituzionali disposizioni adottate con legge regionale in luogo di provvedimenti amministrativi (sentenza n. 20/2012, n. 105/2012, n. 90/2013).
Articolo 46 (Procedimento ordinario) 1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti
secondo le norme del Regolamento Interno. 2. L’esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni all’Assemblea
Legislativa, ai sensi del Regolamento Interno. (1) 3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Assemblea Legislativa articolo
per articolo e quindi nel suo complesso. (1) 4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per
l’esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dall’Assemblea Legislativa anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori.
L’articolo individua gli elementi essenziali del procedimento legislativo ordinario e la funzione referente delle Commissioni nei confronti dell’Assemblea, per la cui disciplina si rinvia al Regolamento Interno. Il comma 4 introduce il concetto, poi sviluppato nel Regolamento Interno, dei termini entro i quali devono essere esaminate le iniziative legislative, a tutela, in particolare, di quelle presentate dall’opposizione.
Articolo 47 (Procedimento redigente) 1. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l’esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, all’Assemblea Legislativa è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti dell’ Assemblea Legislativa richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario. (1)
2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.
Il Regolamento Interno (articoli 106 e 107) prevede che il procedimento in sede redigente sia sempre adottato per l’esame dei regolamenti di competenza del Consiglio, vale a dire per i regolamenti delegati dallo Stato, nonché per quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali. Tale procedimento è stato, viceversa, poco utilizzato, fino alla IX Legislatura, per l’esame in generale dei progetti di legge.
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Articolo 48 (Copertura finanziaria) 1. Ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate
rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.
La norma prevede l’obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi che importino nuove o maggiori spese sia per quelle che determinino minori entrate. La disposizione è volta ad assicurare l’equilibrio del bilancio, previsto dal nuovo articolo 81 della Costituzione (legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), in attuazione del quale, è stata approvata la legge n. 243 del 2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione). La giurisprudenza costituzionale, scrutinando la recente legislazione, ha sancito alcuni principi di particolare rilievo. Così nella sentenza n. 26/2013, la Corte ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Sardegna ribadendo l’obbligo per le leggi ‐ anche regionali ‐ che istituiscono nuove spese, di prevedere apposita analitica copertura finanziaria e richiamando il proprio costante orientamento secondo cui le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura. Solo per le spese continuative e ricorrenti, prosegue la Corte, è consentita l’individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio annuale. La Corte costituzionale aveva inoltre precedentemente affermato che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 213/2008, n. 68/2011, n. 106/2011). L’articolo 1, comma 2, del decreto ‐ legge n. 174/2012, come modificato dal decreto ‐ legge n. 91/2014, prevede che, annualmente, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti trasmetta al Consiglio regionale una relazione sulle tipologie di copertura finanziaria adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Con le ultime modifiche al Regolamento Interno, approvate dal Consiglio regionale il 10 marzo 2015, con decorrenza dalla X Legislatura, sono state adottate una serie di procedure sulla qualità della legislazione (Capo I bis della Parte II) finalizzate, tra l’altro, ad assicurare che ogni legge con ricadute di natura finanziaria, sia corredata da tutti gli elementi tecnici necessari a dimostrazione dei mezzi per farvi fronte e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri.
Articolo 49 (Promulgazione e pubblicazione) 1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro
quindici giorni dalla loro approvazione. 2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, istituito
presso l’Assemblea Legislativa, subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. (1)
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3. L’entrata in vigore può avvenire anche prima della scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge sia dichiarata urgente dall’Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La legge regionale può stabilire che i propri effetti decorrano da una data diversa da quella dell’entrata in vigore. (1)
La norma disciplina gli adempimenti successivi all’approvazione della legge regionale. Approvata dall’Assemblea Legislativa, la legge non è ancora in grado di spiegare i propri effetti. Il procedimento legislativo si esaurisce con la promulgazione ad opera del Presidente della Giunta regionale del testo deliberato e con la pubblicazione della legge così promulgata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL). La promulgazione è l’atto con cui il Presidente della Giunta attesta solennemente che un certo testo è stato approvato quale legge, ordinandone la pubblicazione e l’osservanza. Si tratta di un atto dovuto, cui il Presidente deve provvedere entro quindici giorni dall’approvazione della legge. E’ quindi previsto, prima dell’effettiva entrata in vigore, il trascorrere di un certo periodo di tempo per consentire ai destinatari di prendere conoscenza della legge; questo intervallo (c.d. “vacatio legis”), è normalmente di quindici giorni, che decorrono dalla pubblicazione della legge nel BURL; tuttavia la stessa legge può stabilire che i propri effetti, totalmente o in parte, decorrano da una data diversa, anche successiva a quella di entrata in vigore, oppure può anticiparne gli effetti, come ad esempio prevedendo l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (c.d. “dichiarazione d’urgenza”). La norma contenente la dichiarazione d’urgenza deve essere approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per quanto riguarda i dati sulla legislazione, gli Uffici dell’Assemblea Legislativa regionale curano annualmente il Rapporto annuale sulla legislazione che offre indicazioni sulle linee di tendenza della legislazione regionale attraverso la sintesi dei dati quantitativi e qualitativi della normativa prodotta, i cui tesi sono pubblicati sul sito internet regionale http://www.regione.liguria.it/argomenti/consiglio/rapporto‐sulla‐legislazione.html .
TITOLO II I REGOLAMENTI REGIONALI
Articolo 50 (Potestà regolamentare) 1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli
atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.
2. I regolamenti delegati dallo Stato nonché quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono approvati dall’Assemblea Legislativa. (1)
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei tempi e nei modi previsti per la
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pubblicazione delle leggi regionali. L’articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla riforma costituzionale del 1999, prevede testualmente al secondo comma che “il Consiglio esercita le potestà legislative attribuite alla Regione”, mentre al quarto comma dispone che “il Presidente della Giunta promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali”. Con la riforma è, dunque, venuta meno l’espressa indicazione in Costituzione dell’organo titolare della competenza regolamentare. Secondo la Corte costituzionale, effetto della riforma è stato eliminare la riserva di competenza regolamentare, precedentemente riconosciuta dalla Costituzione in capo al Consiglio regionale, consentendo agli Statuti una diversa scelta organizzativa (sentenza n. 313/2003). L’articolo in esame attribuisce alla competenza della Giunta, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari, assegnando alla competenza del Consiglio l’approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato, nonché di quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali. Resta tuttavia ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale all’emanazione dei regolamenti regionali. L’articolo 107 del Regolamento Interno precisa che i progetti di regolamenti regionali di competenza del Consiglio regionale sono esaminati in sede redigente. La medesima disposizione ribadisce, riguardo agli schemi di regolamento di competenza della Giunta regionale, la sottoposizione al parere obbligatorio delle Commissioni competenti per materia, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
CAPO V L’AZIONE REGIONALE
Articolo 51 (Attività amministrativa) 1. L’attività amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell’esercizio dell’attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all’articolo 63.
2. La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l’esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Regione determina l’articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.
La norma specifica quanto già affermato a livello di principio nell’articolo 2.
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L’attività amministrativa, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 118 della Costituzione, è attribuita agli enti locali con legge regionale, che determina gli standards e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare affinché i servizi vengano erogati uniformemente sul territorio della Regione. In caso di inerzia degli enti locali nell’esercizio delle funzioni attribuite, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dal successivo articolo 63. La Regione, in sede di ripartizione delle funzioni amministrative, mantiene quelle funzioni che, nell’interesse della collettività, necessitino di esercizio unitario a livello regionale, attribuendo agli enti locali le altre funzioni in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Quanto al principio di sussidiarietà si veda la nota all’articolo 2. Con riferimento al principio di differenziazione, esso prevede che l’allocazione delle funzioni deve necessariamente prendere in considerazione le diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; mentre il principio di adeguatezza delinea la necessità che l’amministrazione ricevente debba possedere una struttura organizzativa idonea a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni. In materia di riassetto delle funzioni è stata di recente promulgata la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), che disciplina il riordino delle funzioni conferite alle Province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individuando l’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione.
Articolo 52 (Copertura delle spese per lo svolgimento di funzioni conferite) 1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale
necessarie per lo svolgimento delle funzioni da essa conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l'esercizio delle attività amministrative delegate.
Costituisce principio generale che all’attribuzione di funzioni amministrative corrisponda la copertura delle spese per il loro svolgimento.
Articolo 53 (Controllo interno) 1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.
Il sistema dei controlli interni è definito dalla Regione nell’ambito della propria autonomia normativa, la cui disciplina viene affidata alla legge regionale. Il controllo interno, secondo quanto indicato nello Statuto, assicura la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e ne verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità. Il criterio di economicità,
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mutuato dalla logica imprenditoriale, impone alla pubblica amministrazione di ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a disposizione; il criterio di efficacia indica l’idoneità dell’azione amministrativa a perseguire i risultati rispetto agli obiettivi programmati; il criterio di efficienza valuta i risultati conseguiti in rapporto alle risorse impiegate. La normativa statale di coordinamento della finanza pubblica ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno (articolo 1, comma 6, del decreto ‐ legge n. 174/2012) e ha introdotto l’obbligo per le Regioni di dotarsi di appositi organi di controllo interno (articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito). In attuazione di tale obbligo, presso la Regione Liguria è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili). Inoltre, per quanto riguarda l’Assemblea Legislativa è previsto un Collegio interno dei revisori dei conti (articolo 12 bis della legge regionale n. 25/2006).
Articolo 54 (Enti, aziende, società) 1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici,
può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché promuovere l’istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.
2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali.
3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonché dei rappresentanti della Regione in società.
Oltre che attraverso strutture amministrative proprie (c.d. amministrazione diretta), le attività della Regione possono essere svolte in forma indiretta attraverso aziende o enti dotati di autonomia funzionale e amministrativa, istituiti con legge regionale, o attraverso società finanziarie o società di capitali istituite dalla Regione o alle quali la Regione partecipa. In quest’ultimo caso gli affidamenti dei servizi strumentali devono avvenire nel rispetto della normativa e della giurisprudenza statale e comunitaria (Direttiva 24/2014/UE, da recepire; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2291/2015). Un modello di amministrazione regionale indiretta è costituito dagli enti appartenenti al Settore regionale allargato, come disciplinato dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006)). Il settore comprende soggetti istituzionali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e che soddisfano bisogni collettivi. Riguardo alle partecipazioni societarie, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la normativa statale (e segnatamente l’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ‐ legge n. 95/2012) nella parte in cui recava l’obbligo per le Regioni di dismissione delle partecipazioni societarie (ovvero di scioglimento delle società partecipate) in quanto, trattandosi di una disciplina puntuale e dettagliata totalmente vincolante per le amministrazioni regionali, realizzava una lesione dell’autonomia organizzativa delle Regioni e della loro competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 229/2013).
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I principi di coordinamento affermati dalla legislazione statale in materia di riordino e riforma dei soggetti privati partecipati, improntati alla razionalizzazione delle attività e dei costi delle società partecipate e alla semplificazione del sistema delle partecipazioni, sono stati attuati con la legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disciplina in materia di partecipazioni societarie della Regione). Quanto al comma 2 dell’articolo in esame, nell’ambito dei controlli sugli enti ed aziende regionali, oltre al controllo effettuato dalla Regione anche attraverso i propri rappresentanti negli organi di questi ultimi, rileva l’attività della Commissione consiliare competente in materia di controlli, alla quale vengono trasmessi i rendiconti e i bilanci d’esercizio degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi costituiti o partecipati dalla Regione (articolo 20 Regolamento Interno). Il comma 3 stabilisce che le norme di riferimento per le nomine in detti enti siano fissate con legge regionale, la cui disciplina si rinviene principalmente nella legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione); l’articolo 69 del Regolamento Interno detta disposizioni per assicurare la rappresentanza delle minoranze nelle nomine effettuate dal Consiglio regionale di rappresentanti in enti e aziende regionali, nonché in enti, aziende e società partecipate dalla Regione.
CAPO VI LA FINANZA REGIONALE
Articolo 55 (Autonomia finanziaria) 1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate propri in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e secondo i principi del federalismo fiscale.
3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti fondamentali e le modalità di accertamento e riscossione.
L’articolo 119 della Costituzione attribuisce poteri di entrata e di spesa alle Regioni. Il cosiddetto federalismo fiscale, previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della costituzione) si è notevolmente affievolito, negli ultimi anni, a causa dei diversi interventi legislativi dello Stato per la stabilizzazione finanziaria e la revisione della spesa pubblica (ad esempio, decreti ‐ legge n. 78/2010, n. 95/2012). Inoltre, la modifica costituzionale approvata con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) ha modificato gli articoli 117 e 119 della Costituzione, attraendo alla competenza esclusiva statale la materia della “armonizzazione dei bilanci pubblici”, prima attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117) e inserendo il vincolo del rispetto dell’equilibrio dei bilanci e del concorso all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea (articolo 119 Costituzione). La normativa statale ha disposto un rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Il decreto legge n. 174/2012 ha previsto, in particolare: la relazione annuale delle sezioni regionali di controllo della Corte sulla copertura finanziaria delle leggi regionali e sulle tecniche di
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quantificazione degli oneri (articolo 1, comma 2); l’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi (articolo 1, comma 3); la verifica che i rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate, nonché dei risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 4); la relazione del Presidente della Regione sui sistemi di controllo interno (articolo 1, comma 6). Quanto alla nozione di tributi propri regionali, si definiscono tali i tributi che sono frutto di un’autonoma potestà impositiva regionale, la cui disciplina sostanziale sia interamente prevista dalla legge regionale (Corte costituzionale sentenze n. 37/2004, n. 142/2012, n. 288/2012, n. 177/2014). A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha trasferito alle Regioni la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore di aeromobili.
Articolo 56 (Demanio e patrimonio) 1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione. La materia è regolata dalla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modifiche e integrazioni e dal regolamento attuativo, Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1 (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III). Tali norme disciplinano la conservazione, la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto dell’autonomia patrimoniale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
Articolo 57 (Programmazione economica e finanziaria) 1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il
bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell’ordinamento contabile.
L’ordinamento contabile della Regione Liguria è regolato dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche, e dalla legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione). La Regione dovrà, inoltre, adeguare i propri strumenti di programmazione alla normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come successivamente modificato.
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Articolo 58 (Bilancio e altri documenti contabili) 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo di
tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L'approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla Giunta.
La norma riserva alla legge regionale l’approvazione del bilancio e del rendiconto. La Corte costituzionale ha affermato che le funzioni di controllo della Corte dei Conti, come introdotte dall’articolo 1, comma 7, del decreto ‐ legge n. 174/2012, sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni approvati con legge regionale trovano un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi ad essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (sentenza n. 39/2014). In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 174/2012, la Corte dei Conti parifica il rendiconto della Regione. Quanto poi alle procedure regionali di esame e approvazione delle leggi di bilancio, lo Statuto prescrive il solo procedimento legislativo ordinario, avendo espressamente escluso il procedimento in sede redigente (articolo 47, comma 2, dello Statuto).
Articolo 59 (Sessione di bilancio) 1. L'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale
della Regione ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio. Nell’ambito della medesima sessione l’Assemblea Legislativa esamina gli atti ad esso collegati di cui agli articoli 57 e 58. (1)
2. Il Regolamento Interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori dell’Assemblea Legislativa sia finalizzata alla conclusione dell'esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale. (1)
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L’esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, nonché degli atti ad esso collegati, ha luogo nell’ambito di un’apposita sessione consiliare di bilancio, una corsia preferenziale che è oggetto di specifica disciplina da parte del Capo VIII della Parte I del Regolamento Interno, volta ad assicurare la conclusione dell’esame dei provvedimenti sopra menzionati nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.
Articolo 60 (Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o vigilati) 1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione
sono trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea Legislativa. (1)
La finanza pubblica regionale è intesa quale sistema regionale integrato di cui fanno parte gli enti nei cui confronti la Regione esercita varie forme di controllo e vigilanza. I rendiconti e i bilanci d’esercizio degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli organismi regionali costituiti o partecipati dalla Regione vengono trasmessi alla Commissione consiliare in materia di controlli, prevista dal Regolamento Interno del Consiglio.
Articolo 61 (Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria) 1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all’articolo 119
della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. 2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.
La legge regionale di contabilità è la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), recentemente modificata dalla legge regionale n. 34/2014 in ottemperanza alle nuove norme dettate dalla normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo n. 118/2011, come modificato). Nell’ambito della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma, Costituzione), lo Stato ha dettato alcune disposizioni di principio in materia di servizio di tesoreria delle Regioni (articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011).
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CAPO VII LE AUTONOMIE LOCALI
Articolo 62 (Rapporti tra Regione ed enti locali) 1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali; garantisce la
partecipazione degli enti all'attività legislativa e di programmazione; organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.
Sulla partecipazione delle autonomie all’attività regionale si vedano in particolare gli articoli 6, 7, 12, 13, comma 2, 45, 62, 65, 66, 67 dello Statuto. In attuazione della legge n. 56/2014, concernente l’individuazione delle funzioni non fondamentali che lo Stato e le Regioni attribuiscono ai Comuni e alle Città metropolitane e in attuazione dell’Accordo tra il Governo e le Regioni raggiunto in Conferenza Unificata 11 settembre 2014, la Regione Liguria ha adottato la legge regionale n. 15/2015.
Articolo 63 (Potere sostitutivo) 1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio
di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla normativa regionale.
2. L’atto di sostituzione è adottato sentito l’ente interessato. Per quel che riguarda i poteri sostitutivi regionali, cui si fa riferimento in quest’articolo, va rilevata la possibilità anche per le Regioni di prevedere e disciplinare con proprie leggi il potere sostitutivo nei confronti di enti locali (Corte costituzionale, sentenza n. 43/2004). La sentenza è stata pronunciata in occasione del sindacato di legittimità di una norma che prevedeva l’intervento sostitutivo della Regione nel caso di mancato adeguamento, da parte di un Comune, dello strumento urbanistico, entro il termine fissato e secondo quanto stabilito dalla stessa legge (legge regionale del Veneto n. 33/2002). La Corte precisa che tali interventi sostitutivi costituiscono un’eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni dei Comuni ed elenca alcuni limiti entro i quali è legittimo prevedere forme sostitutive di intervento regionale sugli enti locali. Le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere disciplinate dalla legge che ne definisce i presupposti sostanziali e procedurali, stabilisce la preventiva diffida ad adempiere nei confronti dell’ente, nonché un procedimento nel quale l’ente sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento. In secondo luogo, la sostituzione può prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an” finalizzati alla salvaguardia di interessi unitari. Il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, dal momento che si tratta
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di uno spostamento eccezionale delle competenze (sentenza n. 12/2004). Infine, a salvaguardia del principio di autonomia e di equiordinazione degli enti locali (articolo 114 della Costituzione), il potere sostitutivo deve essere provvisorio, ovvero avere una durata circoscritta nel tempo e non deve pregiudicare la possibilità per l’ente di esercitare l’autonomia.
Articolo 64 (Forme di cooperazione) 1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo
l'esercizio associato delle loro funzioni. In proposito si vedano gli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 15/2015.
Articolo 65 (Consiglio delle Autonomie locali) 1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale
delle Autonomie locali. 2. Esso ha sede presso l’Assemblea Legislativa. (1) 3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto l’Assemblea Legislativa
e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell’Assemblea Legislativa su convocazione del Presidente dell’Assemblea Legislativa. (1)
4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) è previsto dall’articolo 123 della Costituzione, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (si veda articolo 13). Rimane in carica per la durata dell’Assemblea Legislativa e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell’Assemblea su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La composizione, l’organizzazione e il funzionamento, sono disciplinati dalla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), che ha sostituito la precedente legge regionale n. 13/2006. La nuova normativa ha introdotto modifiche alla composizione dell’organismo, rendendola più snella, e alle funzioni, strutturate in modo da assicurare una maggiore incisività alla sua azione. Per esempio, è prevista la possibilità per il CAL di esprimere il parere già nella fase di elaborazione del provvedimento da parte della Giunta regionale, con conseguente venir meno della necessità, ove questa abbia approvato il provvedimento conformemente alle osservazioni rese, che il Consiglio regionale avvii a sua volta la richiesta di parere prima di procedere all’esame.
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Articolo 66 (Competenze del Consiglio delle Autonomie locali) 1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d’iniziativa legislativa nelle materie
di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine: a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle
autonomie locali; b) alle leggi relative all’articolazione territoriale del sistema delle autonomie
locali e alla determinazione delle loro competenze; c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali; d) agli atti di programmazione generale; e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l’impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e degli enti locali liguri.
Si veda nota all’articolo successivo.
Articolo 67 (Modalità di espressione del parere) 1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni,
decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti. 2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche
modifiche, l’Assemblea Legislativa può comunque procedere all’approvazione dell’atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti. (1)
3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l’approvazione degli atti di cui all’articolo 66, comma 1, lettere d) ed e).
Il CAL esercita la potestà d’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine ad una serie di leggi o atti; può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali; può proporre al Presidente della Giunta l’impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e degli enti locali liguri. Nel caso in cui il parere del CAL sul progetto di legge o provvedimento sia negativo o condizionato all’accoglimento di modifiche, l’Assemblea Legislativa può comunque procedere all’approvazione dell’atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti. Tale maggioranza non è
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richiesta per l’approvazione degli atti di programmazione generale, per le leggi di bilancio e gli atti ad esse collegati (si veda anche nota all’articolo 13).
Articolo 68 (Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro) (14) (Abrogato)
CAPO VIII DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE
Articolo 69 (Principio di separazione e dirigenza) 1. L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di
indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.
2. Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l’adozione degli atti conseguenti.
3. I dirigenti sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l’organizzazione e l’attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.
L’articolo 69, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, sancisce la separazione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni tecnico gestionali, spettanti alla dirigenza e al personale regionale. La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) detta disposizioni generali per la regolamentazione del modello organizzativo e della dirigenza della Giunta regionale. Tali norme costituiscono principi di riferimento per gli enti strumentali e le agenzie della Regione. Il modello organizzativo e la dirigenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono disciplinati dalla legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
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Articolo 70 (Organizzazione degli uffici) 1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione dell’Assemblea Legislativa e
della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione. (1)
2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente all’Assemblea Legislativa ed alla Giunta regionale. (1)
3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell’accesso agli incarichi interni all’Ente.
4. La Regione assicura l’effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.
L’articolo 70 sancisce la separazione dei ruoli del personale facenti capo rispettivamente all’Assemblea Legislativa e alla Giunta regionale.
CAPO IX GLI STRUMENTI DI GARANZIA
Articolo 71 (Autorità indipendenti di garanzia) 1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente Statuto sono
disciplinate dalla legge regionale. 2. La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il
profilo dell’organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.
3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea Legislativa. (1)
L’articolo 71 stabilisce che le autorità indipendenti di garanzia istituite dai successivi articoli siano disciplinate dalla legge regionale. Al fine di accentuare il carattere di indipendenza viene previsto che ciascun componente sia eletto a maggioranza qualificata. Le autorità previste dallo Statuto sono il Difensore civico e il Comitato regionale per le Comunicazioni. Vengono di fatto riproposte autorità presenti anche a livello nazionale, caratterizzate da una sostanziale indipendenza dall’esecutivo, con funzione tutoria di interessi collettivi in campi socialmente rilevanti. Autorità amministrative indipendenti previste a livello nazionale sono, a titolo esemplificativo: le Autorità per i servizi di pubblica utilità (una per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’altra per le comunicazioni), l’Autorità garante della concorrenza
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e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che a seguito del decreto ‐ legge n. 90/2014, convertito, ha accorpato la precedente Autorità anticorruzione e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori.
Articolo 72 (Difensore civico) 1. E' istituito presso l’Assemblea Legislativa il Difensore civico per la tutela del
singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti. (1) 2. Il Difensore civico è un’autorità indipendente di garanzia. 3. Le competenze e l’organizzazione del Difensore civico sono disciplinate dalla
legge regionale. 3 bis. La legge regionale può attribuire al Difensore civico altre funzioni di garanzia. (15) Il Difensore civico, istituito con legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) e successive modificazioni ed integrazioni, esercita anche, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modificazioni ed integrazioni, alcune delle funzioni di garanzia e tutela dei diritti dei minori attribuiti al Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Difensore civico dura in carica cinque anni (articolo 4 della legge regionale n. 17/1986).
Articolo 73 (Comitato regionale per le Comunicazioni) 1. E' istituito presso l’Assemblea Legislativa il Comitato regionale per le
Comunicazioni, autorità indipendente di garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione secondo le disposizioni della legge regionale. (1)
Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), disciplinato dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), che ha sostituito la precedente legge regionale n. 5/2001, è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'Autorità, a seguito di convenzione secondo quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Tra queste ultime, il tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito delle controversie tra organismi di
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telecomunicazioni e utenti, la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica, la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, la vigilanza in materia di tutela dei minori, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, l'istruzione e l'applicazione delle procedure previste dall’articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato) in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale. L’attività propria comprende, in particolare, la vigilanza, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso, lo svolgimento di attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, lo svolgimento di attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale, la formulazione di proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Il Co.Re.Com è composto da un Presidente e da due componenti, eletti dal Consiglio regionale, che restano in carica cinque anni.
Articolo 74 (Consulta statutaria) (16) (Abrogato) Articolo 75 (Funzioni della Consulta statutaria) (17) (Abrogato)
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 76 (Modificazioni statutarie) 1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è
richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Legislativa. (1)
2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dall’Assemblea Legislativa con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi. (1)
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3. La deliberazione adottata dall’Assemblea Legislativa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale. (1)
4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell’Assemblea Legislativa possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. (1)
5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.
Il procedimento per la modificazione statutaria si articola nei seguenti passaggi: prima deliberazione da parte dell’Assemblea Legislativa; seconda deliberazione votata ad un intervallo non inferiore a due mesi, avente ad oggetto identico testo; pubblicazione della delibera nel BURL; eventuale richiesta di referendum popolare, da parte di un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti dell’Assemblea, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione nel BURL; promulgazione della deliberazione approvata dalla maggioranza dei voti validi (la deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi); pubblicazione della legge regionale nel BURL. Si ricorda inoltre che l’esame e l’approvazione delle leggi di modifica dello Statuto avviene con procedimento legislativo ordinario, essendo espressamente escluso il procedimento redigente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto. Le procedure applicative sono disciplinate dagli articoli 109 e 110 del Regolamento Interno. Si veda inoltre la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’articolo 123, comma 3, della Costituzione).
Articolo 77 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni contenute nello Statuto regionale entrano in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione della legge di approvazione nel Bollettino Ufficiale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto: a) cessa di avere efficacia lo Statuto della Regione Liguria approvato con legge
22 maggio 1971 n. 341; b) sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso
incompatibili. Il nuovo Statuto è entrato in vigore il 5 maggio 2005. Le principali tappe del procedimento di formazione dello Statuto sono state le seguenti. Il Consiglio regionale ha istituito con deliberazione 4 luglio 2000 n. 37 la “Commissione speciale per lo Statuto e per la legge elettorale regionale” con il compito di elaborare il nuovo progetto di Statuto regionale. Il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto in data 27 luglio 2004 e, in seconda lettura, in data 28 settembre 2004. Il 4 novembre 2004 il Governo ha
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impugnato il nuovo Statuto davanti alla Corte costituzionale sotto diversi profili, ai quali il Consiglio regionale si è uniformato approvando un nuovo testo a maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima lettura nella seduta del 23 novembre 2004 ed in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2005. La deliberazione statutaria così approvata è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale 2 febbraio 2005, n. 1, parte I. Successivamente vi è stato l’intervallo di tre mesi entro cui proporre il referendum e il passaggio alla nuova Legislatura. La legge statutaria è stata promulgata in data 3 maggio 2005 ed in seguito modificata dalle leggi statutarie n. 1/2007, n. 1/2013 e n. 1/2015. ____________________ (1) Così modificato dall’articolo 4 della legge statutaria n. 1/2007, che ha sostituito nella legge
statutaria n. 1/2005 le parole “Consiglio regionale” con le parole “Assemblea Legislativa” e le parole “il Consiglio” e “al Consiglio” rispettivamente con le parole “l’Assemblea Legislativa” e “all’Assemblea Legislativa”.
(2) Il comma è stato modificato dall’articolo 1 della legge statutaria n. 1/2007, che ha inserito le parole “status dei Consiglieri regionali,”.
(3) Così modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge statutaria n. 1/2007, che ha sostituito le parole “Consiglio regionale” con le parole “Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”.
(4) Rubrica così modificata dall’articolo 4, comma 3, della legge statutaria n. 1/2007, che ha sostituito le parole “Il Consiglio regionale” con le parole “Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”.
(5) Comma già modificato dall’articolo 4, comma 1, della legge statutaria n. 1/2007. Successivamente il comma è stato modificato dalla legge statutaria n. 1/2013 riducendo il numero dei Consiglieri regionali da “da non più di cinquanta” a “da non più di trenta”, con efficacia a partire dalla X Legislatura (articoli 1 e 3).
(6) Il comma 2 è stato sostituito dall’articolo 2 della legge statutaria n. 1/2007. Tale modifica ha definito ulteriormente l’autonomia consiliare, specificandone anche l’autonomia “gestionale”, “di bilancio”, “patrimoniale”, “amministrativa”, “negoziale” e “contrattuale”.
(7) La lettera a) del comma 2 è stata sostituita dall’articolo 3 della legge statutaria n. 1/2007, che ha coordinato detta norma con la più ampia accezione di autonomia consiliare prevista dall’articolo 16, comma 2, dello Statuto.
(8) Comma già modificato dall’articolo 4 della legge statutaria n. 1/2007, che ha sostituito le parole “Consiglio regionale” con le parole “Assemblea Legislativa” e successivamente così sostituito dall’articolo 3 della legge statutaria n. 1/2015. Precedentemente all’attuale formulazione, il comma era stato anche modificato dall’articolo 2 della legge statutaria n. 1/2013, che aveva ridotto a partire dalla X Legislatura il numero dei componenti della Giunta regionale da “in numero non superiore a dodici” a “in numero non superiore a sei” ed ora è ulteriormente sostituito dall’articolo 3 della legge statutaria n. 1/2015, che ha disposto che a decorrere dalla X Legislatura i componenti della Giunta regionale siano nominati in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale con arrotondamento all’unità superiore.
(9) Comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge statutaria n. 1/2015. Le disposizioni della legge statutaria n. 1/2015 decorrono dalla X Legislatura, ai sensi dell’articolo 7 della medesima legge. Il precedente comma 3, nella formulazione anteriore alla riforma del 2015 affidava alla Consulta statutaria di cui all’articolo 74 il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare o del referendum, che ne accertava la legittimità, nonché la chiarezza e l’univocità del quesito referendario.
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(10) Comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge statutaria n. 1/2015, che ha sostituito l’Ufficio di Presidenza alla Consulta statutaria, abrogata.
(11) Comma già modificato dall’articolo 4 della legge statutaria n. 1/2007, che ha sostituito le parole “Consiglio regionale” con le parole “Assemblea Legislativa” e successivamente così sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge statutaria n. 1/2015, che ha previsto un solo Vice Presidente e un solo Segretario. Prima della riforma del 2015, l’Ufficio di Presidenza era composto, oltre che dal Presidente, da “due Vice Presidenti e due Segretari”.
(12) Comma già modificato dall’articolo 4 della legge statutaria n. 1/2007, che ha sostituito le parole “Consiglio regionale” con le parole “Assemblea Legislativa” e successivamente così sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge statutaria n. 1/2015. La formulazione della norma precedente alla riforma statutaria del 2015 prevedeva al primo scrutinio una maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea Legislativa e dopo il secondo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Legislativa.
(13) Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge statutaria n. 1/2015. La norma, nella formulazione precedente alla riforma statutaria del 2015 prevedeva che l’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari avvenisse con votazione separata, potendo ciascun Consigliere votare un solo nome. Veniva disposto inoltre che la cessazione dalla carica di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari comportasse anche la decadenza dell'altro.
(14) Articolo abrogato dall’articolo 4 della legge statutaria n. 1/2015. (15) Comma così inserito dall’articolo 5 della legge statutaria n. 1/2015, che ha previsto che la
legge regionale possa attribuire al Difensore Civico altre funzioni di garanzia. (16) Articolo abrogato dall’articolo 6 della legge statutaria n. 1/2015. L’articolo era stato in
precedenza modificato dalla legge costituzionale n. 1/2007 che aveva sostituito le parole “Consiglio regionale” con le parole “Assemblea Legislativa”.
(17) Articolo abrogato dall’articolo 6 della legge statutaria n. 1/2015. L’articolo era stato in precedenza modificato dalla legge costituzionale n. 1/2007 che aveva sostituito le parole “Consiglio regionale” con le parole “Assemblea Legislativa”.