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Diritto costituzionale Diritto costituzionale -Corpo elettorale - parlamento -Presidente della repubblica -Governo della repubblica -Regioni ed enti locali -Corte costituzionale -Potere giudiziario

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IL CORPO ELETTORALE

Art 1c.2Cost. (c. = comma) “la sovranità appartiene al popolo ce la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”.

Il corpo elettorale rappresenta “la parte attiva del popolo” cioè l’insieme dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Costituzione per l’esercizio delle funzioni che valgono a mettere in moto l’azione degli organi statali, attraverso i quali si esprime la sovranità popolare.

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Incompatibilità a livello parlamentare

Le cause possono essere rimosse mediante l’esercizio dell’opzione da parte dell’interessato tra le due cariche ritenute incompatibili, che ricopre. Per i parlamentari l’opzione è obbligatoria quando rivesta contemporaneamente

• La carica di deputato e di senatore• La carica di parlamentare e di Presidente della Repubblica• La carica di parlamentare e di membro del Consiglio superiore della

magistratura (CSM)• La carica di parlamentare e quella di membro della Corte Costituzionale• La carica di parlamentare e quella del consiglio nazionale dell’economia e del

lavoro• La carica di deputato o di senatore e la carica di membro del parlamento

europeo• La carica di parlamentare e la posizione del soggetto che ricopre determinate

cariche o svolge determinate funzioni ( es. cariche di enti pubblici)

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Sistema elettorale

È costituito dall’insieme delle regole attraverso le quali i voti espressi dal corpo elettorale, vengono utilizzati per l’assegnazione dei seggi posti in palio nella consultazione elettorale. Si distinguono due sistemi elettorali:

• Sistema maggioritario• Sistema proporzionale

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Sistema maggioritario

• Principio base: tutti i seggi in palio in una determinata circoscrizione vengono assegnati al partito che ottiene all’interno della circoscrizione la maggioranza semplice dei voti espressi (50%+1)

• Questo sistema penalizza i partiti deboli che pur ottenendo voti nei singoli collegi possono non riuscire a conquistare neanche un seggio

• Principio base: i seggi vengono assegnati tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, in proporzione al numero dei voti che ciascuno ha ottenuto

• Consente sempre una rappresentanza anche dei partiti minori

Sistema proporzionale

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Varianti all’interno del sistema elettorale

Ballottaggio: si ha quando non arriva al numero necessario nessun candidato. Vanno al ballottaggio i candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno elettorale

• Sistema maggioritario: vince chi nel 2° turno ottiene la maggioranza dei voti

• Sistema proporzionale: si assegnano i seggi tramite un metodo matematico

Il nostro dal 2005 è un sistema proporzionale con premio di maggioranza, a scrutinio di lista (l’elettore non esprime la preferenza)

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Strumenti di esercizio diretto della sovranità

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Petizione: definita dall’ art 50 Cost. come il diritto di ciascun cittadino di rivolgersi alle camere “per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.

Iniziativa legislativa popolare: l’oggetto è la sollecitazione volta all’approvazione di uno specifico provvedimento legislativo. Le camere possono non considerarlo e quindi non è un vincolo alla loro libertà decisionale. Non sono iniziative popolari quelle del governo

Referedum: si ha quello regionale, locale o nazionale. Può essere abrogativo (totale o parziale) o propositivo.

È abrogativo quando si pone al voto popolare uno o più quesiti relativi all’abrogazione totale o parziale di una legge in vigore. [abrogare = eliminare]. Alcune materie non possono essere sottoposte a questo tipo di referendum: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

È propositivo quando si pone al voto popolare la proposta di una nuova legge (vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione popolare).

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IL PARLAMENTO

Si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica: è quindi un modello bicamerale. È un bicameralismo uguale, paritario ed indifferenziato: per cui entrambe le camere esercitano gli stessi poteri e gli atti parlamentari sono il frutto del necessario accordo delle due camere. Unica differenza: il numero dei membri (630 deputati, 315 senatori + senatori a vita)

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Regolamenti parlamentari: art 64 cost “ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta”. Questa disposizione ha 2 obbiettivi:

• esclude la possibilità che di questa materia se ne possa occupare un’altra fonte normativa

• garantisce il ruolo delle minoranze presenti in parlamento

Riserva di regolamento: atto normativo che esprime l’autonomia del Parlamento a disciplinare l’organizzazione interna

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Organizzazione interna delle Camere

Tra i primi adempimenti cui le 2 Camere sono chiamate, c’è quello di eleggere tra i propri membri il Presidente ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza

L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata (2/3 componenti).

Il Presidente annuncia l’ordine del giorno ed ha il potere di sottoporre una propria proposta di programma e di calendario all’assemblea

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I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o dei movimenti politici in seno alla camere. L’adesione ad un gruppo è obbligatoria. All’interno vengono definite le linee di condotta da tenere nel corso delle discussioni che si tengono in Parlamento; è il gruppo che nomina i propri rappresentanti nelle commissioni.

Le giunte insieme alla Commissioni sono le articolazioni interne delle Camere. La giunta per il regolamento propone all’assemblea le modifiche regolamentari ; la giunta delle elezioni accerta la regolarità delle operazioni elettorali e l’inesistenza di causa di incompatibilità o di ineleggibilità a carico dei membri del Parlamento; per le autorizzazioni a procedere esamina le richieste di sottoposizione a misura limitativa delle libertà personali dei membri del Parlamento

Le commissioni parlamentari sono le articolazioni interne delle Camere. Ci sono quelle permanenti; quelle temporanee (sono costituite per lo svolgimento di compiti specifici e durano in carica per il tempo necessario a tale adempimento). Le commissioni sono monocamerali (appartenenti ad una camera) o bicamerali (appartenenti ad entrambe)

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Funzione legislativaIl Parlamento ha perso il monopolio del potere legislativo, soprattutto con la riforma del 2001 del titolo V della Costituzione che punta a valorizzare la potestà legislativa regionale.

Procedimento legislativo

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Iniziativa sottoporre progetti di legge al Parlamento da: Governo: delibera i disegni di legge dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della RepubblicaMembri del parlamento: uno o più membri, sottoscrivendo una proposta di legge 50.000 elettori: con una proposta di legge CNEL: dotato di poteri consultivi + elaborazione della legislazione economica e socialeComuni: si consultano con la regione interessata per poi concludersi con una legge del parlamento

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PROCEDURA NORMALEEsame della commissione

permanente competente sulla materia della proposta di legge.

La proposta passa all’Assemblea che studia la proposta di legge, compresa la relazione presentata dalla commissione -> si votano i singoli articoli e poi l’intero testo

PROCEDURA ABBREVIATAViene richiesta l’urgenza della

proposta di legge in esame. I tempi si dimezzano

Esame Discussione e Votazione

PROCEDURA SPECIALESi divide in 2 svolgimenti di

procedure• in commissione legislativa: la

proposta di legge inizia a conclude l’iter in commissione

• in commissione redigente: la proposta viene esaminata e discussa dall’assemblea -> trasmessa in commissione competente per redigere gli articoli -> trasmessa in Assemblea che la vota

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Promulgazione e Pubblicazione La promulgazione deve avvenire entro 30giorni dall’approvazione parlamentare o in tempo minore, se entrambe le camere a maggioranza assoluta (50%+1), ne dichiarano l’urgenza.La promulgazione spetta al Presidente della Repubblica che esercita il potere di controllo in ordine alla conformità alla Costituzione della legge votata dal parlamento:•Esito positivo -> sottoscritta dal Presidente della Repubblica•Esito negativo -> torna per un riesame alle camere: se riapprovano lo stesso testo il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgareIl ministero della Giustizia apposto il sigillo alla legge, provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U.)

Vocatio Legis: periodo che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore

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Revisione Costituzionale Art 138 Cost -> attribuisce questa funzione al ParlamentoLeggi di revisione costituzionale: destinate a modificare la Costituzione. Leggi costituzionali: dirette ad attuare alcuni particolari istituti della CostituzionaleComprende due fasi: una necessaria ed una eventuale Fase necessaria: Impone un doppia deliberazione da parte di ciascuna camera ad una distanza minima di 3 mesi tra una deliberazione e l’altra. Nella seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta: se si ottiene una maggioranza ancora superiore e raggiunge i 2/3 dei componenti di ciascuna camera, il procedimento si arresta in questa prima fase e la legge costituzionale o di revisione costituzionale viene trasmessa al Presidente della repubblica perché provveda alla sua promulgazione.Se non viene raggiunta la maggioranza dei 2/3 il testo può essere sottoposto a referendum

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Funzione di indirizzo e controllo sul governo e sulla Pubblica Amministrazione (P.A.)

-Mozione di fiducia: ogni camera deve/può darla al governo dopo essere stato nominato dal Presidente della repubblica. Viene concessa con votazione per appello nominale e con mozione motivata. La votazione avviene sulla base dell’esposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del programma di governo

-Mozione di sfiducia: è il momento finale risolutivo. Può essere lo strumento sanzionatorio verso il Governo

-Interrogazioni: chiamano in causa il governo per avere informazioni su un determinato fatto * a risposta immediata: sono interrogazioni poste per scritto con risposta orale o scritta

- Interpellanze: per avere notizie sulle ragioni che hanno spinto il Governo ad assumere determinate posizioni

-Inchieste: la loro finalità è accertare alcune responsabilità di natura politica

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- Mozioni, risoluzioni, ordini del giorno: strumenti espressivi della funzione di indirizzo del parlamento nei confronti del governo

* mozione: provoca la discussione e il voto su un determinato problema. Vincola l’operato del governo. Si può porre sulla questione di fiducia

* risoluzione: contiene un oggetto di discussione + una direttiva di comportamento rivolta al governo. Può essere usata dal singolo membro del parlamento, può essere presentata sia in Commissione che in Assemblea

* ordine del giorno: collegato all’approvazione di una legge o di una mozione, può vincolare il governo ed assumere determinati comportamenti (vincola politicamente il Governo)

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Parlamento in seduta comunePer esercitare determinate funzioni la Costituzione prevede che le camere si riuniscano in seduta congiunta, dando vita al Parlamento in seduta comune: presieduto dal Presidente della camera dei deputati, si riunisce presso la sede della Camera.Esercita le seguenti funzioni:- Elezione del Presidente della Repubblica: la composizione è integrata da 3 delegati per ogni regione eletti dai rispettivi consigli regionali (la Valle d’Aosta ne ha uno solo)- Elezione dei 5 giudici della Corte Costituzione- Elezione degli 8 membri del Consiglio Superiore della Magistratura- Nomina dei giudici aggregati alla Corte Costituzionale in sede penale- Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica: è necessaria la maggioranza assoluta

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

È eletto dal Parlamento in seduta comune, la sua carica dura 7 anni e viene eletto a scrutinio segreto e da maggioranze qualificate. Entra in carica dopo il “giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione”

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Proroga della durata in carica: 70 giorni prima della scadenza si riunisce il Parlamento; se le camere sono sciolte o mancano 3 mesi dalla loro cessazione si riuniscono entro 15 giorni dalla riunione delle nuove camere. Semestre bianco: è l’ultimo semestre durante il quale non può sciogliere le camere anticipatamente, almeno che nello stesso periodo le camere esauriscono il loro mandato (ingorgo costituzionale)Interruzione del mandato prima della scadenza: può essere interrotto per dimissioni volontarie, per decadenza (vengono meno i requisiti si eleggibilità e di compatibilità) , per destituzione (sanzione penale)

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Interruzione del mandato prima della scadenza: può essere interrotto per dimissioni volontarie, per decadenza (vengono meno i requisiti si eleggibilità e di compatibilità) , per destituzione (sanzione penale)Le funzioni presidenziali vengono esercitate dal Presidente del Senato; invece il Presidente della Camera indice le nuove elezioni. L’espressione “impedimento permanente” si riferisce ad un prolungato stato di grave malattia del presidente: impedimento fisico, permanente o temporaneo Impedimento temporaneo: il Presidente della Repubblica viene sostituito dal Presidente del SenatoImpedimento fisso: i Presidenti delle 2 camere + il Governo devono prenderne atto e convocare una nuova elezione del Presidente della repubblica

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Responsabilità del Presidente della Repubblica

Ha piena autonomia nella sue funzioni.Ha responsabilità penali nei casi di alto tradimento e di attentato alla CostituzioneArt 90: fuori dalle sue funzioni risponde delle sue azioni come un normale cittadino. Per i reati indicati dall’art 90 (alto tradimento ed attentato alla Cost.) può essere sospeso dalla Corte Costituzionale, se messo in stato di accusa dal ParlamentoPuò testimoniare, ma solo come Presidente della Repubblica

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Poteri del Presidente della RepubblicaRispetto al corpo elettorale

- Indice la data delle elezioni e dei referendum-Indice le elezioni delle Camere e fissa la data della loro prima riunione

Rispetto al Parlamento- Nomina 5 senatori a vita- Manda messaggi formali al Parlamento: potere di stimolo, solenne e libero- Messaggio di rinvio di una legge al Parlamento e promulgazione: deve avvenire entro 1 mese dall’approvazione e al termine fissato dalle camere- Promulgazione: è obbligatoria se passa lo stesso identico disegno di legge. Il rifiuto di promulgazione è un illecito costituzionale- Convocazione straordinaria delle camere: può essere decisa anche dal presidente di ciascuna camera o dai 1/3 dei suoi membri- Scioglimento anticipato delle camere: per disfunzionalità politica o istituzionale

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Rispetto al governo -Risolve la crisi di governo: nominando il presidente del Consiglio dei Ministri e su sua proposta, i Ministri- Le consultazioni: mirano a permettere realisticamente al governo di conseguire la fiducia parlamentare- Incarico di formare il governo: all’esponente che ritiene idoneo, responsabile a dar vita ad un nuovo governo- Mandato esplorativo: istituto con cui indaga tra i gruppi parlamentari - Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo ed Emanazione degli atti normativi del governo: si chiamano poteri presidenziali - Emanazione del D.P.R.: decreto del Presidente della Repubblica; emanazioni di alcuni atti amministrativi del governo- Politica estera: e conoscenza al governo che può instaurare relazioni pacifiche con altri stati e creare organizzazioni sovranazionali- Politica militare: insieme al C.S.M. ed a 5 ministri si occupa dei problemi attinenti la difesa militare

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- Concessione della Garanzia: è diventata un evento straordinarioRispetto alla magistratura

-Atti di nomina dei magistrati: ordinari, amministrativi e militari. Sono D.P.R.- Atti in quanto Presidente del C.S.M.: non devono essere controfirmato, perché qui svolge la funzione di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura- Nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale: atto controfirmato dal presidente del Consiglio

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IL GOVERNO DELLA REPUBBLICAÈ comitato esecutivo e comitato direttivo.Svolge funzioni di amministrazione, legislazione, relazione con gli altri stati e con organizzazioni sovranazionali, tutela il funzionamento delle istituzioni pubbliche, garantisce lo sviluppo delle relazioni tra i diversi gruppi sociali.Il suo ruolo si è rinforzato col passaggio dallo stato interventista a quello sociale: ha corrisposto:

- Impegno finanziario - I maggiori settori di spesa adesso sono l’igiene, la sanità, l’istruzione, la cultura, il lavoro, il trasporto e le comunicazioni

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Formazione ed entrata in funzione Il Presidente del Consiglio nomina i ministri: eseguono “il giuramento dei componenti del Governo” nelle mani del Presidente della RepubblicaPer non avere vuoti governativi, il giuramento è immediato dopo la firma dei decreti di nomina dei Ministri e del Presidente del ConsiglioPoteri del Governo prima della fiducia parlamentare: adotta atti governativi, atti di rilevanza politica ed istituzionale (approvazione del programma, di attribuzione, incarichi ai ministri senza portafoglio, nomina dei sottosegretari e del vicepresidente del Consiglio)

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Permanenza in carica del Governo e dei singoli ministriLa fiducia parlamentare viene ottenuta tramite l’approvazione di entrambe le camere (mozione di fiducia)mozione di sfiducia: limita la permanenza del governo; è sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti e non discussa prima di 3 giorni dalla sua presentazioneCrisi del governo: si può avere per reiezione di una questione di fiducia, per dimissioni spontanee (crisi politiche interne), per dimissioni o morte del presidente del ConsiglioLe dimissioni di un Ministro non provocano la crisi del Governo, ma obbligano a colmare il vuoto prodottosi, attraverso la nomina di un nuovo Ministro o l’attribuzione dell’interim ad uno dei Ministri già in carica (si generano rimpasti)Disciplina del conflitto di interessi: i membri del governo devono dedicarsi agli interessi pubblici ed astenersi in situazioni di conflitto di interessi. Questo termine comprende un elenco di incompatibilità temporanee rispetto a determinate cariche

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Presidente del consiglio

- esercita il primato politico sui Ministri -dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile- mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo promulgando e coordinando l’attività dei ministri

Poteri di esternazione:- Manifesta autonomamente verso l’esterno gli indirizzi politici generali del Governo-concorda con i Ministri le pubbliche dichiarazioni di politica generale

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Poteri di rappresentanza:- approva ed autorizza la diffusione del comunicato sui lavori del Consiglio - controfirma le leggi e gli atti con forza di legge- mantiene i contatti col Presidente della Repubblica

Poteri di direzione degli organi:- su proposta di Ministri fissa la data delle riunioni del consiglio e determina l’ordine del giorno

Poteri di promozione e coordinamento dell’attività dei Ministri

- rivolge ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo

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Il Consiglio dei Ministri

Organo collegiale composto da tutti i Ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio.Gli spettano: -la funzione legislativa: compresa la predisposizione dei bilanci, l’adozione dei decreti legislativi, dei decreti legge, dei regolamenti governativi. L’esercizio di controllo sulle leggi regionali - determina la politica generale del Governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa, per attuare la sua politica generale- delibera su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere- dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri

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Atti di indirizzo politico: il Consiglio delibera sulle dichiarazioni di indirizzo politico e di impegno programmaticoAtti normativi: delibera i disegni di legge, adotta i decreti legislativi, i decreti legge, ed i regolamenti governativiAtti nel settore delle relazioni estere: determina le linee di indirizzo e delibera sui progetti dei trattati e degli accordi internazionali Atti di nomina: dei presidenti di enti pubblici creditizi, conferisce i massimi incarichi dirigenzialiAtti in materia regionale: può impugnare le leggi regionali, esercitare i poteri sostitutivi, deliberare lo scioglimenti dei consigli regionali o la rimozione del Presidente delle GiunteAtti in tema di rapporti con le confessioni religiose: delibera lgi atti concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religioseAtti relativi agli organi ausiliari: il Governo può deliberare che il Ministro possa disattendere il parere del Consiglio di Stato e può chiedere la registrazione di un decreto a cui la Corte dei Conti abbia negataAtti di tutela della costituzionalità e della legalità: delibera di sollevare o resistere a conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra Stato e Regioni; annulla (annullamento straordinario) degli atti amministrativi illegittimi, per tutelare l’unità dell’ordinamento

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I Ministri

Sono contemporaneamente componenti del Consiglio dei ministri e organi di vertice degli apparati amministrativi.Il numero dei ministri è limitato (14): nella realtà possono essere meno rispetto al n° previstoAnche il Presidente del Consiglio può avere la responsabilità di alcuni ministeriMinistri senza portafoglio: senza ministero: non hanno entrate né uscite finanziarie. Svolgono funzioni delegate dal presidente del Consiglio. I viceministri sono i sottosegretariVicepresidente del Consiglio è nominato dal Presidente del Consiglio; il quale può affidare incarichi speciali ad alcuni ministri solo per un tempo determinato

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Il consiglio di Gabinetto ed i Comitati tra i Ministri

I Ministri hanno tutti uguali funzioniIl consiglio di Gabinetto: collabora col Presidente del Consiglio su funzioni di direzione della politica generale del Governo e di mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo. Collabora anche nella fase istruttoria delle questioni da sottoporre a decisione del Consiglio . I comitati di Ministri: esaminano in via preliminare questioni di comune competenza da sottoporre al consiglio dei Ministri Comitati interministeriali: presieduti dal Presidente del Consiglio o dal Ministro con funzioni di vicepresidente. Sono composti dai ministri competenti nel settore a cui si aggiungono funzionari ed esperti, e svolgono attività di indirizzo, di tipo normativo o provvedimentale.

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Norme speciali per reati ministeriali

Sui reati commetti dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, anche non più in carica, nell’esercizio delle loro funzioni, giudica la magistratura ordinaria previa autorizzazione della Camera a cui l’inquisito appartiene o del Senato se sono coinvolte entrambe le camere.Le stesse camere devono autorizzare le necessarie misure limitative della libertà personale, intercettazioni telefoniche, sequestri,ecc. nei confronti dei soggetti inquisiti, salvo che siano colti nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. L’organo parlamentare può negare l’autorizzazione alla continuazione del procedimento penale, ma solo a maggioranza assoluta, per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, o per perseguire un interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo

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I sottosegretariNon fanno parte del Governo, ma svolgono comunque rilevanti funzioni di governo e di amministrazione, essendo i più stretti collaboratori politici rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri nell’ambito delle loro responsabilità governative. Sono competenti ad esercitare i compiti delegati dal Presidente del Consiglio o dai Ministri e possono partecipare ai lavori parlamentari, ma solo per sostituire o aiutare il rispettivo Ministro. La nomina e la revoca spetta al Presidente del Consiglio ed assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento.A massimo 10 sottosegretari può esser attribuito il titolo di Viceministri

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Funzioni di indirizzo politico del Governo La politica generale del Governo si concretizza in un serie di atti normativi ed amministrativi:- relativi alla determinazione della piattaforma politica e programmatica, sulla quale il Governo chiede la fiducia- con i quali il Governo esercita la sua azione nell’ambito delle relazioni internazionali (es trattati e accordi internazionali)- in tema di politica militare- in materia di sicurezza pubblica - legati alle relazioni intrattenute dal Governo con le confessioni religiose- di iniziativa legislativa-in materia di finanza pubblica e di bilancio- di indirizzi negli atti di pianificazione e programmazione- Ha poi il potere di direttiva agli enti di gestione delle partecipazioni statali- uso dei poteri normativi del governo delegato o esercitato in via d’urgenza- potere di ricorso del Governo agli organi della Giustizia ordinaria, amministrativa o costituzionale

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Funzioni AmministrativeMirano a dirigere e coordinare in modo unitario le funzioni ministeriali, a dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri, a dare direttive ai Comitati dei Ministri ed a quelli interministeriali, ad annullare in via straordinaria gli atti amministrativi illegittimi Spetta al Consiglio dei Ministri deliberare sulla nomina: dei segretari generali dei Ministri e dei dirigenti; di incarichi di vertice degli uffici di direzione. Sono a tempo determinato (massimo 3 anni).Nomina la quota dei componenti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato di spettanza del Governo.Il Consiglio dei Ministri nomina i componenti degli organi dei maggiori enti pubblici, agenzie, aziende o organismi collegiali operanti presso l’amministrazione statale.In materia di gestione del bilancio statale è il Governo il soggetto titolare di poteri significativiI singoli Ministri hanno strumenti giuridici per dirigere l’attività degli uffici da lui dipendenti

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Funzioni Normative Può avvenire per motivi di inderogabile urgenza a provvedere o per un atto espresso di volontà del ParlamentoDecreti legislativi: il Parlamento delega il Governo; nella delega devono essere indicati l’oggetto della delega, il termine entro cui il Governo potrà esercitare la funzione legislativa delegata, i principi normativi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettareLa delega è sempre revocabile da parte del Parlamento in modo esplicito, ma anche implicito attraverso l’esercizio diretto del Parlamento del potere legislativo in precedenza delegatoMaterie non delegabili: modifica o integrazione della Costituzione, adozione di determinazioni legislative che incorporano una funzione di controllo o di indirizzo del Parlamento sul GovernoDecreti legge: è un decreto d’urgenza, in caso di urgenza e di necessità. Il Governo nello stesso giorno in cui il decreto legge è emanato e ne dispone la pubblicazione sulla G.U., ha l’obbligo di trasmetterlo alle Camere, chiedendone la conversione di legge. Il su contenuto dev’essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo

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Regolamenti: sono deliberati previo parere del Consiglio di StatoRegolamenti di attuazione e integrazione: operano in relazione a leggi che contengono solo norme di principioRegolamenti indipendenti: intervengono dove manca la disciplina da parte di leggi e di atti aventi forza di leggeRegolamenti delegati: finalizzati a permettere l’avvio di un processo di delegificazione, cioè di attribuzione del potere regolamentare del Governo del compito di regolare certe materie anche in deroga alla disciplina precedentemente posta da una leggeRegolamenti di organizzazione e di recepimento degli accordi sindacali: i primi sono regolamenti di integrazione ed a volte hanno efficacia delegificanteRegolamenti ministeriali ed interministeriali: adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri

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Organi ausiliari

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Il Consiglio di StatoOrgano di consulenza giuridico, amministrativo e di tutela della giustizia nell’amministrazioneÈ composto da magistrati, si articola in 7 sezioni:- 4 con competenze consultive -3 con competenze giurisdizionali È un organo di appello rispetto alle sentenze adottate dai TAR (tribunale amministrativo regionale)Funzioni consulenti: può essere incaricato dal Governo ad esprimere il suo parere su proposte di legge ed a redigere progetti di legge e di regolamento È chiamata ad esprimere pareri obbligatori, facoltativi o vincolanti

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La Corte dei ContiHa due funzioni:-esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello stato. - partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria- riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controverso avvenuto - ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla leggeOltre che funzioni di giurisdizioni, esercita funzioni amministrative riconducibili a diverse forme di controllo esterno sulla P.A. statale e in parte anche su quella regionale e locale.È composta da 3 sezioni di controllo e 4 sezioni giurisdizionali

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Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoroÈ un organo consultivo di Camere e Governo, composto da esperti e rappresentanti di categorie produttive. Può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e socialeÈ composto da 12 componenti. È organo ausiliario nei settori della politica economica e sociale, del Parlamento, del Governo e delle Regioni, tutti organi che possono rivolgersi ad esso per chiedere studi ed indagini, ma possono anche essere i destinatari di sue autonome osservazioni e proposte. Gli viene riconosciuto un autonomo potere di iniziativa legislativa a livello nazionale.

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REGIONI ED ENTI LOCALIArt 5 Cost:afferma il principio dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, e si individuano come valori costituzionali, l’autonomia locale ed il decentramento amministrativo.La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali Art 114 Cost: la Repubblica si riparte in regioni, provincie e comuniRiforma art 117 del 2001: lo stato mantiene un competenza esclusiva in 17 materie o gruppi di materie, mentre in altre 19 materie o gruppi di materie si ha una legislazione corrente tra stato e regioni; cioè lo stato mantiene solo il potere di determinazione dei principi fondamentali, nelle restante materie spetta alla Regioni la potestà legislativa

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Organizzazione politica ed amministrativa degli enti locali

1. Consiglio comunale o provinciale: resta in carica per 5 anni, è organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ed è titolare esclusivo di un’ampia ma sempre limitata, serie di atti fondamentali indicati dalla legge.

2. Sindaco e Presidente: eletti direttamente dal corpo elettorale e precedono alla nomina e revoca delle rispettive Giunte. La sfiducia del Consiglio della Giunta porta automaticamente anche allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario che amministra l’ente locale fino alle elezioni

3. Sindaco e Presidente della Provincia: rappresentano l’ente, convocano e presiedono la Giunta; sovraintendono al funzionamento dei servizi e all’esecuzione degli atti

4. Giunta: è formata da un numero determinato dallo Statuto. Il Sindaco ed il Presidente della provincia possono nominare gli assessori scegliendoli anche tra cittadini estranei ai Consigli ma eleggibili

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CORTE COSTITUZIONALE

Composta da 15 membri:- 5 nominati dal Parlamento (a camere riunite)- 5 dal Presidente della Repubblica- 5 dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrativeI membri durano in carica 9 anni, non sono rieleggibili e sono richiesti requisiti di professionalità (magistrati delle supreme magistrature, professori univeristari, avvocati, giuristi).

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Poteri

- Verifica dei poteri dei propri membri, cioè della verifica del possesso dei requisiti richiesti per rivestire la carica di giudice costituzionale- Potere di decidere ogni questione relativa ad eventuali cause di incompatibilità- Potere di decidere la rimozione dalla carica, quando si determinano situazioni di incapacità fisica o civile- Di autonomia finanziaria- Di autonomia amministrativa che consente alla Corte di determinare il proprio fabbisogno di personale supporto e di decidere ogni questione connessa a questi rapporti di impiego - Di autonomia regolamentare attraverso la quale la Corte può dettare una disciplina integrativa della propria organizzazione- Potere di polizia interna assegnato al Presidente della Corte

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Garanzie assicurate ai giudici costituzionali

-nell’inamovibilità - nell’insindacabilità e non perseguibilità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni- nella non sottoponibilità a limitazioni delle libertà personali, salva l’autorizzazione della stessa Corte- nell’assegnazione di una retribuzione non inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria

Le sedute della corte sono pubbliche salvo i casi in cui, per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato o per turbative provenienti dal pubblico ammesso all’udienza, il Presidente non decida che quest’ultima debba avvenire a porte chiuse.

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IL POTERE GIUDIZIARIO

Articolato in:-giudici ordinari civili e penali;-giudici amministrativi (regionali e Consiglio di Stato)- giudici in materia contabile (Corte dei Conti)-Giudici militariLa Costituzione prevede due principi di grande rilievo: - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art 25)- Possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (art 102 c.2)