Slides Work Shop Montecatini Terme

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Slides Work Shop art. 62. Montecatini Terme 8 Novembre 2012

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ARTICOLO 62

RELAZIONI COMMERCIALINELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARENELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE

LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12

Avv. Dario Dongo

Food law expert

Roma- Milano- Bruxelles

Gsm+39 335 7313 726

dario.dongo@me.com

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FONTIDecreto liberalizzazioni (D.L. 24.1.12 n.

1,convertito con emendamenti da legge 24.3. 12

n. 27)

Decreto inter-ministeriale di sua attuazione

(a seguito parere 8.10.12 del Consiglio di Stato)

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(a seguito parere 8.10.12 del Consiglio di Stato)

Risoluzione Agenzia Entrate 7.2.08 n. 36/E

High Level Forum for the Competitiveness of the

Food Chain, documento 29.11.11

QUALI CONTRATTI?

Tutti i contratti B2B (GDO,HoReCa,PA)

aventi per oggetto la cessione* di

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aventi per oggetto la cessione* diprodotti agricoli e alimentari

con consegna in Italia

(*) Esclusi:

- conferimenti,

- trasferimenti a titolo gratuito,

- permute,

- contratti di deposito

REQUISITI DEI CONTRATTI (1)I contratti disciplinati dall'art. 62 devono essere stipulati

in forma scritta.* Le parti devono espressamente

pattuire alcuni elementi essenziali** del contratto in

modo da garantire il rispetto dei principi di trasparenza,

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correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività

su cui la norma è fondata

* qualunque elaborato sottoscritto dalle parti prima o contestualmente alla consegna delle merci

REQUISITI DEI CONTRATTI (2)

Le parti devono espressamente pattuire alcuni elementiessenziali* del contratto.Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza,correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività su cuila norma è fondata

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la norma è fondata

(*) a) la durata (ove del caso)b) la quantità di prodotto venduto

c) le caratteristiche del prodotto venduto

d)il prezzo

e)le modalità di consegna e di pagamento

Contratti di cessione sempliciGli elementi essenziali devono venire riportati nel contratto.In sua assenza, devono comunque risultare da:

• complesso di comunicazioni e ordini scritti intercorsi tra acquirente e venditore

prima o all'atto della materiale consegna dei prodotti agricoli/alimentari, o

• documenti di trasporto (ddt) e di consegna, nonché fatture emesse a seguito di

pagamento. A condizione che essi - oltre a contenere tutti gli elementi essenziali -

riportino la dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto

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riportino la dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27”, o

• scambi di comunicazioni e contrattazioni in ambito delle Borse merci riconosciutedalla legge (es. Borsa Merci Telematica Italiana, D.M. 174/06 e successive

modifiche)

Contratti di cessione complessi

Gli elementi essenziali devono venire riportati, alternativamente:

•nella convenzione generale

•nei singoli contratti di cessione e/o atti di esecuzione stipulati in

esecuzione della convenzione generale, di cui si riportino gli estremi

•nei documenti di trasporto o di consegna dei beni, o nella fattura firmati

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•nei documenti di trasporto o di consegna dei beni, o nella fattura firmati dal ricevente, in esecuzione della convenzione generale alla quale sia fatto specifico riferimento

•negli ordini di acquisto emessi in esecuzione dellaconvenzione generale, con richiamo ai relativi estremi

Sanzioni

- NULLITÀ' del contratto

- Sanzione amministrativa pecuniaria,di

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- Sanzione amministrativa pecuniaria,di

importo variabile tra 516 e 20.000 euro

(tenuto conto del valore del contratto)

TERMINI DI PAGAMENTO

E' introdotto un termine legale e inderogabile

per il pagamento delle merci al fornitore:

prodotti deteriorabili = 30 giorni

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prodotti deteriorabili = 30 giorni

prodotti non deteriorabili = 60 giorni

Prodotti deteriorabili e nonPRODOTTI DETERIORABILI (pagamento 30gg.):

a) tutti i tipi di latte

b)prodotti a base di Carne, cioè quei "prodotti trasformati risultanti dalla

trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti

trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di

constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche" (Reg. CE

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constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche" (Reg. CE

853/2004), che presentino determinate caratteristiche fisicho-chimiche

c)prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi

d)prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, se

TMC o scadenza < 60 giorni ► caso per caso, responsabilità

operatore

TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI = NON DETERIORABILI (60gg.)

Termini, decorrenzaI termini (30/60gg) sono computati a partire dall'ultimo giorno del

mese di ricevimento della fattura

In mancanza di data certa sul ricevimento, dall'ultimo giorno del mesein cui i prodotti sono stati consegnati

In caso di consegna ripartita in più quote, è consentita l'emissione della

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In caso di consegna ripartita in più quote, è consentita l'emissione della

fattura successiva all'ultima consegna del mese ► NB dies a quo =

ricezione► PEC, EDI

Cessioni di merci sia deteriorabili che non deteriorabili ►fatture separate

Termini, esenzioni

•contratti di cessione «immediata»

•le cessioni di prodotti alcolici, nella parte in cui è disposto che "i corrispettivi devono essere versati entro sessanta

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che "i corrispettivi devono essere versati entro sessanta

giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi"

(legge18.2.99 n. 28, art. 22)

FATTURA, mezzi di trasmissione

�consegna a mano

�raccomandata a.r.

�Posta Elettronica Certificata (PEC)

�Electronic Data Interchange (EDI)

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�Electronic Data Interchange (EDI)

► Se la ricezione fattura non ha data certa, i termini di pagamento decorrono da fine mese di consegna dei prodotti

INTERESSI

Allo scadere del termine legale di pagamento (30/60 giorni),

se il ritardo nel pagamento è imputabile al creditore, lasomma dovuta inizia automaticamente a maturare interessi

�iscrizione crediti a bilancio

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�iscrizione crediti a bilancio (e se del caso svalutare?)

�criterio di cassa

�evidenza contabile del ritardo

Interessi, saggio

�Interessi pattuiti, purché non iniqui per il creditore-

fornitore, o

�Interessi legali di mora (tasso di riferimento stabilitodalla normativa nazionale di contrasto ai

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dalla normativa nazionale di contrasto airitardi dei pagamenti nelle transazionicommerciali)

► + 2%

Sanzioni

Oltre a decorrenza automatica degli interessi di mora;

�sanzione amministrativa per mancato rispetto deitermini di pagamento, per un importo tra 500 e 500.000euro

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�criteri:

- fatturato dell'azienda;- ricorrenza e misura dei ritardi

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

A. imporre condizioni contrattuali (es. di acquisto, di vendita, etc.)

ingiustificatamente gravose, condizioni extracontrattuali, clausole retroattive

B. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti

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C. subordinare la conclusione o l'esecuzione dei contratti e/o la continuità e

regolarità delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni in alcun

modo riconducibili all'oggetto dei contratti stessi

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

D. conseguire dall'altra parte e a proprio esclusivo vantaggio

prestazioni non dovute e non giustificate (le prestazioni devono risultare

giustificate in relazione alla natura o al contenuto delle

relazioni commerciali)

E. escludere l'applicazione degli interessi di mora in

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E. escludere l'applicazione degli interessi di mora in

caso di ritardato pagamento, o ridurne la misura in modo iniquo

F. escludere il risarcimento da parte del debitore di

eventuali spese effettuate dal creditore per il

recupero delle somme dovute

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

G. nei contratti con gli imprenditori agricoli, imporre

all'impresa agricola prezzi palesemente al di sotto dei costi

di produzione dei prodotti agricoli/alimentari oggetto delle cessioni

H. imporre al venditore un termine minimo decorrente dalla

consegna dei prodotti prima del quale non possa essere emessa

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consegna dei prodotti prima del quale non possa essere emessa

la relativa fattura (salvi i casi consentiti dalla legge)

I. trattenere una somma pari all'intero prezzo dei prodotti ceduti,

a fronte di contestazioni relative a una sola parte di essi

PRATICHE COMMERCIALI SLEALIL. tenere ogni altra condotta che possa ritenersi sleale, tenuto conto del

complesso delle relazioni commerciali tra acquirente e venditore

► Il decreto richiama anche le pratiche identificate il 29.11.2011 dal Forum

di Alto Livello per un miglior funzionamento della catena alimentare, tra cui:

1) interruzione unilaterale delle relazioni commerciali e/o del contratto senza alcuna

motivazione, o per motivazioni non obiettivamente giustificabili (es. per mancato

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motivazione, o per motivazioni non obiettivamente giustificabili (es. per mancato

raggiungimento degli obiettivi di vendita), o improvvisa o senza un congruo preavviso

2) rifiuto di regolamentare per iscritto le condizioni del rapporto di cessione o le

successive modifiche/integrazioni (es. condizioni di referenziazione, ri-referenzazionee

reinserimento di prodotti già referenziati)

3) compensi di referenziazione sproporzionati rispetto al rischio

assunto dall'acquirente per l'inserimentodi un nuovo prodotto tra

quelli offerti in vendita ai consumatori

Sanzioni

•Sanzione pecuniaria di importo compreso tra 516 e 3.000 euro, commisurata ai

benefici conseguiti dalla parte che ha abusato del proprio potere commerciale

•Name & Shame (pubblicazione pronunce)

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Cumulo giuridico delle pene ex art. 62 co. 1 e 2

► sanzione massima aumentata sino al triplo

TEMPI (1)

Contratti stipulati dopo il 24 ottobre 2012:

-obbligo di forma scritta e previsione espressa degli elementi essenziali

-vige il divieto di pratiche commerciali sleali

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-vige il divieto di pratiche commerciali sleali

è obbligatorio il rispetto dei termini legali di pagamento (30/60gg.)

TEMPI (2)

Contratti relativi a campagne agricole già stipulati - in

ottemperanza alla normativa comunitaria - prima del 24.10.12:

-obblighi di forma scritta ed elementi esenziali, a partire

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-obblighi di forma scritta ed elementi esenziali, a partire dal contratto di campagna 2013

-divieto di pratiche commerciali sleali dal 24.10.12

-termini di pagamento, dal 24.10.12

TEMPI (3)

Contratti anteriori al 24.10.12, ma esclusi dallacampagna agricola

- forma scritta e previsione espressa degli elementi essenziali entro il 31.12.12

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- divieto di pratiche commerciali sleali, dal 24.10.12

- termini di pagamento (30/60gg.) dal 24.10.12