Slides Work Shop Montecatini Terme
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ARTICOLO 62
RELAZIONI COMMERCIALINELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARENELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE
LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12
Avv. Dario Dongo
Food law expert
Roma- Milano- Bruxelles
Gsm+39 335 7313 726
FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
FONTIDecreto liberalizzazioni (D.L. 24.1.12 n.
1,convertito con emendamenti da legge 24.3. 12
n. 27)
Decreto inter-ministeriale di sua attuazione
(a seguito parere 8.10.12 del Consiglio di Stato)
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(a seguito parere 8.10.12 del Consiglio di Stato)
Risoluzione Agenzia Entrate 7.2.08 n. 36/E
High Level Forum for the Competitiveness of the
Food Chain, documento 29.11.11
QUALI CONTRATTI?
Tutti i contratti B2B (GDO,HoReCa,PA)
aventi per oggetto la cessione* di
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aventi per oggetto la cessione* diprodotti agricoli e alimentari
con consegna in Italia
(*) Esclusi:
- conferimenti,
- trasferimenti a titolo gratuito,
- permute,
- contratti di deposito
REQUISITI DEI CONTRATTI (1)I contratti disciplinati dall'art. 62 devono essere stipulati
in forma scritta.* Le parti devono espressamente
pattuire alcuni elementi essenziali** del contratto in
modo da garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
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correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività
su cui la norma è fondata
* qualunque elaborato sottoscritto dalle parti prima o contestualmente alla consegna delle merci
REQUISITI DEI CONTRATTI (2)
Le parti devono espressamente pattuire alcuni elementiessenziali* del contratto.Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza,correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività su cuila norma è fondata
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la norma è fondata
(*) a) la durata (ove del caso)b) la quantità di prodotto venduto
c) le caratteristiche del prodotto venduto
d)il prezzo
e)le modalità di consegna e di pagamento
Contratti di cessione sempliciGli elementi essenziali devono venire riportati nel contratto.In sua assenza, devono comunque risultare da:
• complesso di comunicazioni e ordini scritti intercorsi tra acquirente e venditore
prima o all'atto della materiale consegna dei prodotti agricoli/alimentari, o
• documenti di trasporto (ddt) e di consegna, nonché fatture emesse a seguito di
pagamento. A condizione che essi - oltre a contenere tutti gli elementi essenziali -
riportino la dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto
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riportino la dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27”, o
• scambi di comunicazioni e contrattazioni in ambito delle Borse merci riconosciutedalla legge (es. Borsa Merci Telematica Italiana, D.M. 174/06 e successive
modifiche)
Contratti di cessione complessi
Gli elementi essenziali devono venire riportati, alternativamente:
•nella convenzione generale
•nei singoli contratti di cessione e/o atti di esecuzione stipulati in
esecuzione della convenzione generale, di cui si riportino gli estremi
•nei documenti di trasporto o di consegna dei beni, o nella fattura firmati
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•nei documenti di trasporto o di consegna dei beni, o nella fattura firmati dal ricevente, in esecuzione della convenzione generale alla quale sia fatto specifico riferimento
•negli ordini di acquisto emessi in esecuzione dellaconvenzione generale, con richiamo ai relativi estremi
Sanzioni
- NULLITÀ' del contratto
- Sanzione amministrativa pecuniaria,di
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- Sanzione amministrativa pecuniaria,di
importo variabile tra 516 e 20.000 euro
(tenuto conto del valore del contratto)
TERMINI DI PAGAMENTO
E' introdotto un termine legale e inderogabile
per il pagamento delle merci al fornitore:
prodotti deteriorabili = 30 giorni
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prodotti deteriorabili = 30 giorni
prodotti non deteriorabili = 60 giorni
Prodotti deteriorabili e nonPRODOTTI DETERIORABILI (pagamento 30gg.):
a) tutti i tipi di latte
b)prodotti a base di Carne, cioè quei "prodotti trasformati risultanti dalla
trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti
trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di
constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche" (Reg. CE
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constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche" (Reg. CE
853/2004), che presentino determinate caratteristiche fisicho-chimiche
c)prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi
d)prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, se
TMC o scadenza < 60 giorni ► caso per caso, responsabilità
operatore
TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI = NON DETERIORABILI (60gg.)
Termini, decorrenzaI termini (30/60gg) sono computati a partire dall'ultimo giorno del
mese di ricevimento della fattura
In mancanza di data certa sul ricevimento, dall'ultimo giorno del mesein cui i prodotti sono stati consegnati
In caso di consegna ripartita in più quote, è consentita l'emissione della
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In caso di consegna ripartita in più quote, è consentita l'emissione della
fattura successiva all'ultima consegna del mese ► NB dies a quo =
ricezione► PEC, EDI
Cessioni di merci sia deteriorabili che non deteriorabili ►fatture separate
Termini, esenzioni
•contratti di cessione «immediata»
•le cessioni di prodotti alcolici, nella parte in cui è disposto che "i corrispettivi devono essere versati entro sessanta
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che "i corrispettivi devono essere versati entro sessanta
giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi"
(legge18.2.99 n. 28, art. 22)
FATTURA, mezzi di trasmissione
�consegna a mano
�raccomandata a.r.
�Posta Elettronica Certificata (PEC)
�Electronic Data Interchange (EDI)
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�Electronic Data Interchange (EDI)
► Se la ricezione fattura non ha data certa, i termini di pagamento decorrono da fine mese di consegna dei prodotti
INTERESSI
Allo scadere del termine legale di pagamento (30/60 giorni),
se il ritardo nel pagamento è imputabile al creditore, lasomma dovuta inizia automaticamente a maturare interessi
�iscrizione crediti a bilancio
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�iscrizione crediti a bilancio (e se del caso svalutare?)
�criterio di cassa
�evidenza contabile del ritardo
Interessi, saggio
�Interessi pattuiti, purché non iniqui per il creditore-
fornitore, o
�Interessi legali di mora (tasso di riferimento stabilitodalla normativa nazionale di contrasto ai
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dalla normativa nazionale di contrasto airitardi dei pagamenti nelle transazionicommerciali)
► + 2%
Sanzioni
Oltre a decorrenza automatica degli interessi di mora;
�sanzione amministrativa per mancato rispetto deitermini di pagamento, per un importo tra 500 e 500.000euro
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�criteri:
- fatturato dell'azienda;- ricorrenza e misura dei ritardi
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
A. imporre condizioni contrattuali (es. di acquisto, di vendita, etc.)
ingiustificatamente gravose, condizioni extracontrattuali, clausole retroattive
B. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
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C. subordinare la conclusione o l'esecuzione dei contratti e/o la continuità e
regolarità delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni in alcun
modo riconducibili all'oggetto dei contratti stessi
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
D. conseguire dall'altra parte e a proprio esclusivo vantaggio
prestazioni non dovute e non giustificate (le prestazioni devono risultare
giustificate in relazione alla natura o al contenuto delle
relazioni commerciali)
E. escludere l'applicazione degli interessi di mora in
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E. escludere l'applicazione degli interessi di mora in
caso di ritardato pagamento, o ridurne la misura in modo iniquo
F. escludere il risarcimento da parte del debitore di
eventuali spese effettuate dal creditore per il
recupero delle somme dovute
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
G. nei contratti con gli imprenditori agricoli, imporre
all'impresa agricola prezzi palesemente al di sotto dei costi
di produzione dei prodotti agricoli/alimentari oggetto delle cessioni
H. imporre al venditore un termine minimo decorrente dalla
consegna dei prodotti prima del quale non possa essere emessa
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consegna dei prodotti prima del quale non possa essere emessa
la relativa fattura (salvi i casi consentiti dalla legge)
I. trattenere una somma pari all'intero prezzo dei prodotti ceduti,
a fronte di contestazioni relative a una sola parte di essi
PRATICHE COMMERCIALI SLEALIL. tenere ogni altra condotta che possa ritenersi sleale, tenuto conto del
complesso delle relazioni commerciali tra acquirente e venditore
► Il decreto richiama anche le pratiche identificate il 29.11.2011 dal Forum
di Alto Livello per un miglior funzionamento della catena alimentare, tra cui:
1) interruzione unilaterale delle relazioni commerciali e/o del contratto senza alcuna
motivazione, o per motivazioni non obiettivamente giustificabili (es. per mancato
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motivazione, o per motivazioni non obiettivamente giustificabili (es. per mancato
raggiungimento degli obiettivi di vendita), o improvvisa o senza un congruo preavviso
2) rifiuto di regolamentare per iscritto le condizioni del rapporto di cessione o le
successive modifiche/integrazioni (es. condizioni di referenziazione, ri-referenzazionee
reinserimento di prodotti già referenziati)
3) compensi di referenziazione sproporzionati rispetto al rischio
assunto dall'acquirente per l'inserimentodi un nuovo prodotto tra
quelli offerti in vendita ai consumatori
Sanzioni
•Sanzione pecuniaria di importo compreso tra 516 e 3.000 euro, commisurata ai
benefici conseguiti dalla parte che ha abusato del proprio potere commerciale
•Name & Shame (pubblicazione pronunce)
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Cumulo giuridico delle pene ex art. 62 co. 1 e 2
► sanzione massima aumentata sino al triplo
TEMPI (1)
Contratti stipulati dopo il 24 ottobre 2012:
-obbligo di forma scritta e previsione espressa degli elementi essenziali
-vige il divieto di pratiche commerciali sleali
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-vige il divieto di pratiche commerciali sleali
è obbligatorio il rispetto dei termini legali di pagamento (30/60gg.)
TEMPI (2)
Contratti relativi a campagne agricole già stipulati - in
ottemperanza alla normativa comunitaria - prima del 24.10.12:
-obblighi di forma scritta ed elementi esenziali, a partire
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-obblighi di forma scritta ed elementi esenziali, a partire dal contratto di campagna 2013
-divieto di pratiche commerciali sleali dal 24.10.12
-termini di pagamento, dal 24.10.12
TEMPI (3)
Contratti anteriori al 24.10.12, ma esclusi dallacampagna agricola
- forma scritta e previsione espressa degli elementi essenziali entro il 31.12.12
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- divieto di pratiche commerciali sleali, dal 24.10.12
- termini di pagamento (30/60gg.) dal 24.10.12