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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La disposizione innova in più parti la disciplina contenuta nel decreto legge n. 189 del 2016 ed al
contempo reca nuove disposizioni a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 1 riguarda l’attuale previsione dell’articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, esplicitando
che tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed a quelli previsti dall’articolo 23, comma 11,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono a carico non già delle risorse proprie delle stazioni
appaltanti, bensì delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del
2016. La disposizione si ricollega a quella del successivo comma 16, laddove è specificato che il
meccanismo del contributo a carico del Commissario straordinario per le spese tecniche, ivi comprese
quelle relative alla progettazione degli interventi, vale per la sola ricostruzione privata e non anche per
quella pubblica.
Ciò in coerenza con l’impostazione complessiva del decreto legge n. 189 del 2016 che prevede che la
realizzazione di tutti gli interventi di ricostruzione pubblica post-sisma sia finanziata con le risorse
messe a disposizione del Commissario straordinario del governo.
La disposizione di cui al comma 2 interviene sull’attuale previsione dell’articolo 3 del decreto legge n.
189 del 2016:
a) attribuendo, attraverso una sostanziale riformulazione dell’attuale comma 4 ed al fine specifico di
garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, ai Comuni il compito di
effettuare l’attività istruttoria e di procedere all’adozione dell’atto finale relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio. Ciò, in coerenza con le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
b) mediante la riscrittura dell’attuale comma 5, rendendo facoltativa l’istituzione, con apposito
provvedimento del Presidente di Regione – Vicecommissario, dello Sportello unico per le attività
produttive per tutti i Comuni coinvolti, la cui attività è limitata ai settori di intervento degli uffici
speciali per la ricostruzione come definiti dal medesimo decreto legge.
La disposizione di cui al comma 3 ha lo scopo di consentire l’erogazione di contributi anche con
riguardo agli interventi, non abusivi, posti in essere con riguardo ad immobili distrutti o danneggiati
dall’evento sismico del 24 agosto 2016 nell’immediatezza dell’evento stesso e quindi anteriormente
all’entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. Tali interventi ad oggi restano al di fuori di ogni
previsione, non rinvenendosi alcuna disposizione che legittimi l’erogazione di contributi per attività 1
poste in essere anteriormente all’introduzione dei contributi medesimi. Ferma restando la necessità che
non si tratti di interventi abusivi, è devoluta ad una successiva ordinanza commissariale
l’individuazione dei criteri e modalità del rimborso di questi interventi, che dovrà necessariamente
avvenire in via diretta mediante l’impiego delle risorse commissariali e per i quali non potranno
trovare applicazione le regole stabilite dalle successive ordinanze in materia di ricostruzione privata.
Le disposizioni di cui al comma 4 modificano in più punti l’attuale formulazione dell’articolo 8, in
materia di procedure accelerate per l’immediata riparazione con rafforzamento locale degli edifici che
hanno subito danno lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AeDES (di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014), oppure sono
stati classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da apposita ordinanza di
protezione civile. In particolare, l’intervento sul comma 3 – necessitato anche dalle modifiche al Testo
unico dell’edilizia intervenute in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del
2016 – è inteso a chiarire che per gli interventi oggetto del presente articolo, quale che ne sia la natura
(e, in particolare, senza distinzione se essi insistano o meno su elementi strutturali dell’edificio), il
titolo abilitativo richiesto è in ogni caso la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui
all’articolo 6-bis del predetto T.U., in deroga ad ogni altra disposizione. La modifica scaturisce anche
dalle difformità emerse in sede applicativa, laddove alcuni Comuni richiedono agli interessati di
produrre una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) laddove si tratti di interventi su parti
strutturali. Un’ulteriore modifica interessa il comma 4 dell’art. 8, in forza del quale i soggetti che
hanno avviato i lavori edilizi di riparazione o ripristino relativi agli edifici con danni lievi, hanno
l’obbligo di presentare la documentazione prevista dalle apposite ordinanze commissariali, recanti la
disciplina di attuazione del medesimo articolo 8, agli uffici speciali per la ricostruzione previsti
dall’art. 3 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. Detto obbligo, in base alle disposizioni
attualmente vigenti, deve essere osservato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017. La
disposizione in parola è finalizzata ad accelerare la realizzazione degli interventi di immediata
esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016:
a) prevedendo il prolungamento del termine del 31 dicembre 2017 al 30 aprile 2018, con possibilità,
mediante apposita ordinanza commissariale, di prevedere – per una sola volta e comunque non oltre la
data del 31 luglio 2018 - un ulteriore differimento dello stesso;
b) confermando che l’inosservanza dei termini e delle modalità di presentazione della documentazione
richiesta nelle ordinanze commissariali comporta l’inammissibilità della domanda di contributo;2
c) stabilendo, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle domande e
della documentazione, anche la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione eventualmente
percepito, in caso di inosservanza del termine del 30 aprile 2018. In tal modo, si ritiene che possano
essere adeguatamente contrastate possibili condotte dilatorie nell’avvio e nella realizzazione dei lavori
di immediata riparazione, originate dalla percezione da parte degli interessati del contributo di
autonoma sistemazione.
Sempre nella prospettiva di velocizzare il processo di ricostruzione, con la disposizione di cui al
comma 5, si prevede quale termine ultimo per la presentazione delle schede AeDES la data del 31
gennaio 2018, precisando che l’inosservanza di detto termine, nonché delle modalità di presentazione
delle schede AeDES previste dalle ordinanze commissariali determini la cancellazione del
professionista dall’elenco dell’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato
riconoscimento al professionista del compenso per l’attività svolta e l’inammissibilità della domanda
di contributo previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto legge.
La disposizione di cui al comma 6 introduce nel decreto legge n. 189 del 2016 dopo l’articolo 8 una
previsione finalizzata a consentire la regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza
di titolo abilitativo da coloro i quali, nell’immediatezza degli eventi sismici, si siano trovati
nell’urgente necessità di reperire una soluzione abitativa per essere stata la loro abitazione dichiarata
inagibile. In particolare, ci si riferisce alle situazioni di chi abbia realizzato in proprio edifici provvisori
su aree in sua proprietà, per i quali in assenza di specifiche disposizioni dovrebbero applicarsi le
sanzioni previste dal T.U. dell’edilizia per l’esecuzione abusiva di opere edili.
Al riguardo, esclusa ogni ipotesi di sanatoria di interventi abusivi, si è optato per una soluzione
incentrata sulla possibilità per gli interessati di avvalersi degli strumenti ordinari, e specificamente
della comunicazione di avvio lavori relativa ai manufatti temporanei (art. 6, comma 1, lettera e-bis),
T.U. edilizia), purché ne sussistano i presupposti di legge e ricorrano ulteriori condizioni, quali
l’edificabilità dell’area su cui è stato realizzato il nuovo immobile, salvo che si tratti di opera
manifestamente precaria e agevolmente amovibile, l’oggettiva indisponibilità di altra abitazione per il
richiedente nel medesimo Comune, la non eccedenza della volumetria realizzata rispetto a quella
dell’edificio distrutto o danneggiato dal sisma etc. L’unica deroga espressa riguarda i pareri
paesaggistici e ambientali, che in queste ipotesi potranno essere rilasciati ex post anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla normativa ordinaria, sempre a condizione che quanto realizzato superi il giudizio
di compatibilità paesaggistica e ambientale (diversamente, resta ferma l’applicazione delle sanzioni
previste dalla vigente normativa).
Il meccanismo in esame è soggetto a limiti anche sul piano temporale, sotto un duplice profilo:
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a) può riguardare soltanto gli immobili realizzati all’indomani degli eventi sismici per sopperire a
urgenti esigenze abitative, presumendosi tali soltanto gli edifici realizzati nei territori del c.d. cratere
nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 24 agosto 2017;
b) è operativo soltanto a condizione che le comunicazioni siano presentate entro un termine perentorio
(individuato, allo stato, nel 31 gennaio 2018) scaduto il quale gli interessati perderanno la possibilità di
regolarizzare quanto abusivamente realizzato.
Quanto al rapporto tra il presente meccanismo di regolarizzazione e i contributi concedibili per la
ricostruzione degli edifici originari, laddove l’interessato si sia avvalso della comunicazione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), T.U. edilizia, egli sarà tenuto a rimuovere a proprie spese l’edificio
abusivamente realizzato all’esito della concessione del contributo richiesto e dell’ultimazione dei
lavori, ovvero, se antecedente, del conseguimento di una Soluzione abitativa in emergenza (pertanto, la
temporaneità del manufatto potrà estendersi oltre il termine massimo di novanta giorni stabilito dalla
norma generale del T.U., e al massimo fino alla conclusione dei lavori di ricostruzione dell’abitazione
originaria). L’inosservanza dell’obbligo di rimozione comporta l’applicazione delle sanzioni previsti
per la realizzazione di costruzioni in assenza del necessario titolo abilitativo.
Resta fermo che la comunicazione, una volta presentata, determinerà il venir meno del diritto
dell’interessato al contributo per l’autonoma sistemazione: la previsione è legata al fatto che – come è
noto – la presentazione della domanda di regolarizzazione dell’abuso comporta la perdita di efficacia
di tutti i provvedimenti sanzionatori eventualmente emessi nei confronti dell’immobile abusivo, di
modo che l’istante può tranquillamente utilizzare l’immobile quanto meno in via provvisoria (salvo
che lo stesso non sia ancora ultimato o risulti comunque non ancora abitabile). Va da sé che, in caso di
esito negativo della procedura di regolarizzazione, l’interessato tornerà a poter fruire del C.A.S.
qualora non abbia nel frattempo trovato altra soluzione abitativa.
La disposizione di cui al comma 7 prevede che mediante apposito provvedimento commissariale
venga stabilito il termine entro il quale i Comuni del c.d. cratere possono procedere all’individuazione
degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.
La previsione di cui al comma 8 mira a rendere più rapida e agevole la definizione delle pratiche di
contributo per la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal
sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017.
L’intervento si è reso necessario in quanto l’attuale meccanismo incentrato sul dato discriminante
dell’avere o non avere i detti edifici già fruito di contributi per la ricostruzione 2009 al momento dei
nuovi eventi sismici, cui è stata data concreta attuazione con l’art. 20 dell’ordinanza commissariale n.
19 del 7 aprile 2017, si è rivelato eccessivamente farraginoso e foriero di difficoltà applicative.
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Pertanto, si è optato per una soluzione incentrata alla concentrazione presso un’unica sede, per quanto
possibile, delle procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici in questione, stabilendo che
queste debbano svolgersi e definirsi integralmente, a seconda dei casi, o con le procedure previste per
la ricostruzione successiva al sisma del 2009 (decreto legge 28 aprile 2009, n. 39) o con quelle
disciplinate dal presente decreto e dalle ordinanze attuative. Il discrimine è individuato attraverso il
criterio della c.d. prevalenza, ossia del rapporto tra il danno pregresso, causato dal sisma del 2009, e i
nuovi danni cagionati dagli eventi più recenti: laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli
pregressi, la procedura si svolgerà anche per il contributo aggiuntivo sulla base delle norme del 2009;
qualora, al contrario, i nuovi danni abbiano prevalenza su quelli precedenti, tendenzialmente l’intera
procedura di ricostruzione si svolgerà applicando la normativa del 2016.
L’unico temperamento a questa semplice soluzione è previsto dal comma 1 con riguardo all’ipotesi in
cui un immobile, già danneggiato dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionato per effetto degli eventi
del 2016-2017, sia stato già ammesso a contributo per i danni più risalenti ed i lavori per il ripristino
dell’agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. In
questo caso, è previsto che il contributo per i danni ulteriori, quale che ne sia l’entità, sia liquidato
comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di
finanziamento nell’iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell’art.
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in
Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Sembra poi opportuno rimettere a una successiva ordinanza commissariale – destinata verosimilmente
a modificare in parte qua l’ordinanza n. 19 del 2017 – non solo la determinazione dei criteri per
accertare se il nuovo danno sia o meno prevalente rispetto a quello anteriore (criteri che dovranno
evidentemente basarsi sugli esiti risultanti dalle schede AeDES redatte a seguito dell’uno e degli altri
eventi sismici), ma anche la definizione di modalità e procedure per la concessione del contributo
aggiuntivo nei casi in cui questo debba essere erogato ai sensi del d.l. n. 189/2016 e delle ordinanze
attuative.
Quanto alle ipotesi opposte, disciplinate dal comma 1 e dal primo periodo del comma 2 del novellato
articolo 13, i maggiori oneri derivanti dall’erogazione dei contributi aggiuntivi nell’ambito delle
procedure svolte ai sensi del d.l. n. 39/2009 e s.m.i. verosimilmente non troveranno copertura nelle
risorse a disposizione dei citati Uffici speciali ex art. 67-ter, d.l. n. 83/2012. Per questo, il comma 3
della norma in esame prevede che tali oneri siano a carico del Fondo per la ricostruzione 2016,
stabilendo che siano oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione presso la contabilità
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speciale del Commissario straordinario, dalla quale i suddetti Uffici speciali potranno attingere
secondo modalità da concordare e approvare con apposita ordinanza.
La previsione di cui al comma 9 contiene alcune modifiche alla disciplina degli interventi di
ricostruzione pubblica contenuta nell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016.
In primo luogo, viene prevista l’espunzione dall’ambito di applicazione della disciplina della c.d.
ricostruzione pubblica degli interventi relativi a: immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la
prima infanzia paritari, strutture sanitarie e socio sanitarie non di proprietà pubblica, immobili di
proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-
artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e non utilizzati per le esigenze di culto, nonché degli edifici privati ad uso pubblico.
La modifica si rende opportuna in considerazione:
- della rilevanza anche economica dell’attività espletata da parte degli istituti scolastici paritari e delle
strutture sanitario e socio – sanitarie di proprietà non pubblica e della necessità che la stessa possa
essere ripresa secondo tempi e modalità più rapide rispetto a quello stabilite per la ricostruzione c.d.
pubblica;
- della necessità di consentire anche ai proprietari di immobili, solo con destinazione d’uso
pubblicistica, di provvedere direttamente, anziché attendere i tempi della ricostruzione c.d. pubblica,
all’effettuazione degli interventi di riparazione;
- con specifico riguardo agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
dell’automa personalità giuridica di diritto privati ad essi riconosciuta dalla legge 20 maggio 1985, n.
222 e della necessità di assoggettare, in coerenza con la previsione di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., al regime della c.d. ricostruzione
pubblica i soli immobili nei quali venga svolta un’attività di “rilevanza pubblicistica”.
Si precisa che, in conseguenza della riformulazione dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 189
del 2016 gli interventi relativi agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia
paritari, alle strutture sanitarie e socio sanitarie non di proprietà pubblica, agli edifici privati ad uso
pubblico ed agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non utilizzati per le esigenze di culto, verranno effettuati
nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 per la
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ricostruzione c.d. privata, ferma restando, in ogni caso, il conseguimento degli obiettivi di
adeguamento e di miglioramento sismici previsti dall’articolo 7 del medesimo decreto legge.
La diposizione di cui alla lettera b) ha una funzione di mero coordinamento, resosi necessario per
effetto delle modifiche apportate alla lettera a) del primo comma dell’articolo 14 del decreto legge n.
189 del 2016.
Inoltre, con la previsione di cui alla lettera c), viene modificata la disposizione relativa al contenuto del
piano delle opere pubbliche, prevedendo che esso debba contenere l’indicazione degli interventi sulle
opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione, eseguiti in
conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli
operatori economici, e non più i soli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli
strumenti urbanistici attuativi.
Con la diposizione di cui alla lettera d), viene previsto che il piano di interventi sui dissesti
idrogeologici (già previsto dalla lettera c) del secondo comma dell’articolo 14) debba contemplare
anche gli interventi afferenti le aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei
centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi. In sostanza, nell’ambito del piano in
esame il Commissario straordinario, oltre ad acquisire dalle Regioni – come era già nell’originaria
previsione – il quadro generale degli interventi resi necessari dai dissesti idrogeologici verificati anche
sulla base dei vigenti Piani di assetto idrogeologico (PAI) delle aree interessate e delle relative
esigenze finanziarie, farà altrettanto anche in relazione ai centri e nuclei urbani perimetrati nei quali
insistano aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica.
La diposizione di cui alla lettera e) contempla la possibilità di individuare, nei piani approvati dal
Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, singoli interventi che
rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Proprio in considerazione della rilevanza degli interventi e della necessità di assicurarne la
realizzazione in tempi rapidi in quanto necessari per il ripristino delle normali condizioni di vita nei
territori interessati dagli eventi sismici, vengono semplificate le procedure di affidamento degli appalti
ad opera dei soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016,
prevedendo la possibilità di applicare, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, della medesima disciplina prevista dal
comma 3-bis dello stesso articolo 14 ovvero la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
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ritenendo sussistente ope legis il requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 63 in
ragione dell’eccezionalità degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, viene stabilito anche con riguardo alle procedure de quibus che:
a) nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, sulla base del progetto
definitivo, deve essere indirizzato ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe
antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero, in
mancanza, ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici
territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia;
b) i lavori, i servizi e le forniture siano affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Con la previsione di cui alla lettera f), vengono specificamente individuate le modalità di
finanziamento, a carico delle risorse di cui all’articolo 4 del decreto legge, degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la
ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo, in ogni caso, che anche
all’interno di queste aree, una volta esaurita la previa fase di perimetrazione e pianificazione, gli
interventi di ricostruzione privata saranno eseguiti e finanziati con le procedure ordinarie.
Attraverso la previsione di cui alle lettere g) e h):
a) viene coordinata la previsione di cui all’articolo 14, comma 4-bis, relativa allo svolgimento
dell’attività di progettazione con quanto stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto – legge n.
189 del 2016 con riguardo alle modalità di finanziamento degli affidamenti degli incarichi di
progettazione nonché di quelli previsti dal comma 11 dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (lett. g);
b) viene eliminato l’attuale difetto di coordinamento tra le previsioni di cui all’articolo 14, comma 5,
del decreto legge n. 189 del 2016, in punto di approvazione dei progetti da parte del Commissario
straordinario, e quelle contenute nell’articolo 16, comma 4, del medesimo decreto relativamente alla
competenza delle Conferenze regionali.
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La previsione di cui al comma 10 esclude dall’ambito di applicazione di cui al novellato testo
dell’articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 189 del 2016 gli interventi inseriti nei
programmi già approvati dal Commissario straordinario del governo con le ordinanze di cui
all’articolo 2, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 11 prevede l’incremento del numero dei soggetti attuatori (c.d. stazioni appaltanti), quale
strumento per velocizzare il processo di ricostruzione.
In particolare, si stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, possano svolgere le
funzioni di soggetti attuatori direttamente e non più esclusivamente tramite gli Uffici Speciali per la
Ricostruzione.
Inoltre, in considerazione dell’esistenza nei territori delle quattro Regioni interessati di numerosi
immobili di proprietà demaniale statale danneggiati dagli eventi sismici, si è ritenuto opportuno
estendere la funzione di stazione appaltante anche all’Agenzia del Demanio.
Ancora, sono individuati quali soggetti attuatori le Diocesi per gli interventi sugli edifici in loro
proprietà soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica a norma del precedente articolo 14, siano
essi o meno sottoposti a vincolo storico-artistico entro il limite di rilevanza europea di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Oltre il limite in parola, la funzione di soggetto attuatore
viene svolta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Infine, viene previsto, sempre nella prospettiva di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi, che i
Presidenti delle Regioni, in qualità di vicecommissari, possano delegare, anche in deroga alle
previsioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai Comuni o ad altri enti locali,
tramite apposito provvedimento, lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli
interventi previsti dalla lettera a) del primo comma del medesimo articolo 15.
La previsione di cui al comma 12 è finalizzata a:
- prevedere che la Conferenza permanente e le Conferenze regionali possano procedere
all’approvazione dei progetti ai sensi dell’articolo 27 del Codice degli appalti e non più soltanto dei
progetti esecutivi;
- coordinare le previsioni di cui all’articolo 16 relativo alla Conferenza regionale con le modifiche
apportate all’articolo 15 in punto di incremento del numero dei soggetti attuatori.
Il comma 13 contempla l’incremento del numero delle centrali di committenza, quale strumento per
velocizzare il processo di ricostruzione.
In particolare, viene previsto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le
unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché
dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche dei
soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 9
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A tal fine, si stabilisce che detti soggetti
aggregatori operino anche per le procedure aventi ad oggetto lavori e non solo servizi e forniture e che
le Regioni possano procedere all’istituzione di nuovi soggetti aggregatori in deroga ai limiti numerici
previsti dall’art. 9 del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66.
I rapporti tra le centrali di committenza ed i soggetti attuatori vengono disciplinate tramite apposite
convenzioni che, con specifico riguardo alla remunerazione del servizio reso, devono recepire i
contenuti di un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, adottato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45.
In deroga alla scelta di concentrare gli interventi di ricostruzione pubblica in capo a centrali di
committenza, per gli edifici di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che a norma
dell’articolo 14 sono soggetti alle procedure di ricostruzione pubblica (chiese e altri edifici adibiti al
culto) è consentito procedere in proprio agli interventi agli stessi enti ecclesiastici, i quali pertanto
cumuleranno la qualità di soggetto attuatore, a norma del precedente articolo 15, e quella di stazione
appaltante. Fermo restando che in tale qualità i detti enti saranno tenuti al rispetto della normativa
generale sugli appalti pubblici e di quella speciale dettata dal presente decreto legge per la
ricostruzione pubblica, è previsto altresì che essi operino sulla base di appositi protocolli di intesa
sottoscritti col Commissario straordinario; in questi ultimi, in particolare, dovranno essere previste
forme di raccordo con gli Uffici speciali territorialmente competenti, anche al fine di assicurare
l’effettuazione dei controlli dell’ANAC di cui al successivo articolo 32.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
All’uopo, si precisa che il finanziamento previsto dalla presente disposizione si aggiunge, in
considerazione della differente attività che i soggetti aggregatori saranno chiamati a svolgere, a quello
già previsto dall’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’effettuazione dell’attività di acquisto di beni e
di servizi.
Il comma 14 è finalizzato a coordinare le previsioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legge
17 ottobre 2016, n. 189, con il disposto incremento delle centrali uniche di committenza. A tal fine, si
stabilisce che le modalità e la tipologia di interventi sottoposti al controllo dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vengano determinate tramite apposito accordo sottoscritto anche
dalle altre centrali uniche di committenza e dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari. Inoltre,
viene ribadito il ruolo e la funzione di coordinatore, nei rapporti con l’Autorità Nazionale
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Anticorruzione, del Commissario straordinario del governo da attuarsi anche attraverso l’istituzione di
un’unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione
relative alle procedure di gara sottoposte alla vigilanza dell’Autorità. Detta piattaforma opererà anche
in connessione con la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con gli altri
sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.
Come precisato dal comma 15, agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente
disposizione, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il comma 16 contiene la modifica del comma 5 dell’articolo 34, in coerenza con la novella apportata
dal comma 1 all’articolo 2, ed è finalizzata a chiarire, attraverso l’eliminazione del termine “pubblica”,
che tutta l’attività di progettazione, ove affidata a terzi secondo le modalità previste dal medesimo
decreto legge n. 189 del 2016 e dal decreto legislativo n. 50 del 2016, è finanziata integralmente dalle
risorse commissariali.
Il comma 17 contiene plurime modifiche all’attuale formulazione dell’articolo 50 del decreto legge n.
189 del 2016, al fine di garantire una semplificazione procedimentale, una parità di trattamento tra
dipendenti che svolgono le medesime prestazioni lavorative nell’ambito dello stesso contesto
organizzativo nonché di coordinare le previsioni del decreto legge n. 189 del 2016, in materia di
personale degli pubblici territoriali comandato presso la Struttura commissariale, con quanto stabilito
dall’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In particolare, la disposizione di cui alla lettera a) è finalizzata a definire puntualmente il trattamento
economico accessorio spettante al personale comandato presso la struttura del Commissario
straordinario. Viene precisato pertanto che il trattamento economico accessorio del citato personale
comandato è commisurato a quello corrisposto al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
nel caso in cui lo stesso, nell’amministrazione di provenienza, risulti complessivamente inferiore
nonché si specifica che spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri al personale non dirigenziale comandato.
Con la disposizione di cui alla lettera b), in un’ottica di semplificazione delle modalità di erogazione
del trattamento economico e di disciplina complessiva dei rapporti di natura finanziaria con
l’Amministrazione di appartenenza, è stato previsto che: le Amministrazioni statali (ivi comprese le
Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università) provvedano
direttamente all’erogazione del trattamento stipendiale (retribuzione fondamentale ed indennità di
amministrazione) dovuto al proprio personale comandato presso la Struttura commissariale (nonché
all’adempimento di tutti gli obblighi di natura certificativa e dichiarativa), con rimborso da parte della
11
Struttura commissariale esclusivamente della parte dell’indennità di amministrazione eccedente quella
riconosciuta dall’Amministrazione di appartenenza; per contro, con riferimento al personale
comandato appartenente ad Amministrazioni pubbliche non statali, gli oneri economici del trattamento
stipendiale (fondamentale ed indennità di amministrazione) sono a carico esclusivo delle risorse
commissariali. Ciò, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La previsione di cui alla lettera c) sono finalizzate a chiarire le modalità di erogazione del trattamento
economico fondamentale ed accessorio del personale dirigenziale e non assegnato alla Struttura
commissariale. In particolare, si prevede che, anche nei confronti del personale dirigenziale, il
trattamento economico fondamentale ed accessorio venga anticipato dalle Amministrazioni di
appartenenza, con successivo rimborso da parte del Commissario Straordinario dei soli importi
afferenti l’indennità di amministrazione eccedenti quelli dovuti, a tale titolo, dall’Amministrazione di
appartenenza. Inoltre, viene specificato che il rimborso di tutte le somme anticipate a titolo di indennità
di amministrazione al personale statale assegnato alla Struttura commissariale viene effettuato
mediante versamento diretto sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione per l’anno di competenza al capitolo dello stato di previsione dell’Amministrazione di
appartenenza del personale.
La previsione di cui alla lettera d) è finalizzata a disciplinare le modalità di nomina dei dirigenti della
Struttura commissariale nonché degli esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. 9 settembre
2016.
In particolare, in coerenza con la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile attribuita dal
medesimo articolo 50 al Commissario straordinario, si prevede che, ferma la sottoposizione degli atti
al controllo preventivo previsto dall’articolo 33 del decreto legge n. 189 del 2016, la nomina dei
dirigenti e degli esperti avvenga con provvedimento adottato dal Commissario straordinario del
governo.
Le previsioni di cui alle lettere e) ed f) contengono modifiche alle attuali lettere b) e c) del comma 7
dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e riguardano esclusivamente il personale comandato
presso la Struttura commissariali ai sensi della lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 50.
Dette disposizioni prevedono, all’attualità:
- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzativa,
direttamente impegnati nelle attività di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, un
incremento fino al 30 per cento (dall’1.10.2016 al 31.12.2016) e fino al 20 percento (dall’1.1.2017 al
12
31.12.2018) della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai
giorni di effettivo impiego;
- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale un incremento fino al 30 per
cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario d ai
titolari di posizioni organizzativa e per il personale non dirigenziale.
Rispetto alla disciplina vigente, l’emendamento è finalizzato a semplificare il procedimento di
quantificazione degli incrementi retributivi concedibili, eliminando, in considerazione della
temporaneità e straordinarietà della gestione commissariale, il riferimento alla necessità della
contrattazione collettiva e predeterminando, sia pure in termini percentuali, l’entità delle maggiori
somme da corrispondere al personale dipendente.
Si precisa che l’emendamento non crea sovrapposizioni con l’applicazione a detto personale del
trattamento economico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Trattasi, infatti, di emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione è meramente eventuale (come confermato
dall’espressione “può essere attribuito”) ed è destinata a remunerare un’attività lavorativa specifica
(non coincidente con quella “ordinaria” o svolta al di fuori del “normale orario di lavoro”), come
confermato dalla differente graduazione dell’incremento retributivo in proporzione al tempo trascorso
dagli eventi sismici, dal riferimento allo svolgimento diretto da parte del personal dirigenziale o
titolare di posizioni organizzative di una delle attività previste dall’articolo 1 del decreto legge n. 189
del 2016 ed ai giorni di impiego effettivo, nonché, per tutto il personale, dalla rilevanza attribuita ai
risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi legati all’emergenza o alla ricostruzione.
Si evidenzia che l’emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche,
afferendo trattamenti economici aggiuntivi già previsti dalle vigenti disposizioni ed integralmente
finanziati con le risorse di cui al comma 8 dell’articolo 50 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
All’uopo, si riproduce un prospetto riepilogativo degli oneri economici relativi al personale non statale
comandato presso la Struttura commissariale.
13
Tabella 1
D3/D6 30.704,61 622,80 - 230,23 31.557,64 11.101,98 42.659,62 D3/D5 28.720,10 622,80 - 215,41 29.558,31 10.398,61 39.956,92 D3/D4 27.492,57 622,80 - 206,18 28.321,55 9.963,52 38.285,08
D3 26.366,32 622,80 - 197,73 27.186,85 9.564,33 36.751,18 D2 24.054,21 622,80 - 180,44 24.857,45 8.744,85 33.602,31
D1/D6 30.704,61 622,80 - 230,23 31.557,64 11.101,98 42.659,62 D1/D5 28.720,10 622,80 - 215,41 29.558,31 10.398,61 39.956,92 D1/D4 25.377,76 622,80 - 206,18 26.206,74 9.219,53 35.426,27 D1/D3 26.366,32 622,80 - 197,73 27.186,85 9.564,33 36.751,18
D1 22.930,60 622,80 - 171,99 23.725,39 8.346,59 32.071,99
C5 23.726,43 549,60 - 177,97 24.454,00 8.602,92 33.056,92 C4 22.880,12 549,60 - 171,60 23.601,32 8.302,94 31.904,26 C3 22.178,67 549,60 - 166,40 22.894,67 8.054,35 30.949,02 C2 21.577,68 549,60 - 161,85 22.289,13 7.841,32 30.130,45 C1 17.825,33 549,60 - 158,08 18.533,01 6.519,91 25.052,92
B3/B7 21.534,93 471,72 - 161,46 22.168,11 7.798,74 29.966,86 B3/B6 20.738,88 471,72 - 155,48 21.366,08 7.516,59 28.882,66 B3/B5 20.376,19 471,72 - 152,88 21.000,79 7.388,08 28.388,87 B3/B4 20.037,99 471,72 - 150,28 20.659,99 7.268,19 27.928,18
B3 19.749,08 471,72 - 148,07 20.368,87 7.165,77 27.534,64 B2 18.992,58 471,72 64,56 142,48 19.671,34 6.920,38 26.591,71
B1/B7 21.534,93 471,72 64,56 161,46 22.232,67 7.821,45 30.054,13 B1/B6 20.738,88 471,72 64,56 155,48 21.430,64 7.539,30 28.969,94 B1/B5 20.376,19 471,72 64,56 152,88 21.065,35 7.410,79 28.476,14 B1/B4 20.037,99 471,72 64,56 150,28 20.724,55 7.290,90 28.015,45 B1/B3 19.749,08 471,72 64,56 148,07 20.433,43 7.188,48 27.621,91
B1 18.681,77 471,72 64,56 140,14 19.358,19 6.810,21 26.168,40 Media mediata 32.082,47
1.604.123,27 COSTO PRESUNTO CALCOLATO SU 50 DIPENDENTI DEI 100 COMANDATI
TOTALE FONDAMENTALE
ONERI SU FONDAMENTALE
(35,18%)
REGIONI - ENTI LOCALI
VALORE MEDIO
37.812,11
30.218,71
28.216,57
TOTALE COSTO FONDAMENTALE
CATEGORIA GIURIDICA
ECONOMICA
TABELLARE comprensivo di 13 ̂
INDENNITA' COMPARTO
EX ART. 8 CCNL 2006
I.V.C. (13 mensilità)
La disposizione di cui alla lettera g) ha una valenza meramente ordinamentale ed è finalizzata ad
individuare il CCNL d’Area da applicare, ai fini economici, al personale assegnato alla Struttura
Commissariale ed agli Uffici Speciali per la Ricostruzione.
La disposizione di cui alla lettera h) ha una funzione meramente interpretativa ed è finalizzata a
chiarire che tutto il personale pubblico impiegato presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione di cui
all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 potrà beneficiare delle provvidenze previste dalle
lettere a), b) e c), del comma 7.
La disposizione di cui alla lettera i) prevede che, attraverso apposite ordinanze commissariali adottate
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, sono stabilite le
modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione in favore delle Amministrazioni di
appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3- ter e 3-quater dell’articolo 50 del decreto legge n.
189 del 2016 delle risorse economiche occorrenti.
La previsione di cui al comma 18 è finalizzata a semplificare le modalità di costituzione e di
ripartizione del fondo previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..
14
In particolare, viene stabilito che la costituzione del fondo e la ripartizione delle risorse viene
disciplinata tramite apposita ordinanza commissariale, adottata, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della disposizione, in deroga al procedimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 113.
La previsione di cui al comma 19 è diretta:
- a consentire, con riguardo agli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 e
ss.mm.ii., l’attribuzione degli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto anche al personale assunto secondo le modalità
previste dagli articoli 3 e 50 – bis del medesimo decreto legge. Trattasi di disposizione che, nel
derogare alle previsioni di cui all’articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., risulta coerente con le facoltà assunzionali attribuite agli enti locali dagli articoli 3 e 50 – bis
del decreto legge n. 189 del 2016;
- ad esplicitare la possibilità che il personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50
– bis del decreto legge n. 189 del 2016 possa svolgere anche le funzioni di responsabile unico del
procedimento ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
La previsione di cui al comma 20, intervenendo sulla disciplina contenuta nell’articolo 50 – bis del
decreto legge n. 189 del 2016, è finalizzata a permettere ai Comuni ed alle Province di rinnovare fino
alla data del 31 dicembre 2018, anche in deroga al limite di cui al comma 3 - quinquies i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alle unità di personale che non sia stato
possibile reclutare attraverso le procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo 50 – bis.
Il comma 21 prevede:
- alla lettera a), il differimento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti di cui
all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività
economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta;
- alla lettera b), il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti di cui
all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività
economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo
compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione
15
All’uopo, si precisa che l’ulteriore differimento della sospensione dei pagamenti si rende necessaria sia
in considerazione della proroga al 28 febbraio 2018 dello stato di emergenza, sia, con specifico
riguardo agli immobili localizzati in “zona rossa”, dell’impossibilità, perdurante detta condizione, di
accedere alla zona in parola e di avviare un qualsiasi attività di ricostruzione.
In entrambi i casi, viene prevista, con la previsione di cui al comma 22, la possibilità per i beneficiari
dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate
in scadenza ovvero della sola sorte capitale. Ove non venga esercitata l’opzione, la sospensione
riguarda l’intero importo delle rate in scadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il
31 dicembre 2020. Inoltre, viene stabilito che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario
straordinario del governo e l’Associazione Bancaria Italiana provvedano alla sottoscrizione di un
accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi
dell’articolo 14, comma 6, dell’articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.
Il comma 23 interviene sul decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, modificando la previsione relativa ai maggiori oneri determinati
dall’affidamento alla centrale unica di committenza anche dei compiti connessi alla progettazione degli
edifici scolastici di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. In particolare, viene
previsto che i criteri di remuneratività dell’attività in parola vengano stabiliti in un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello
sviluppo economico.
La previsione di cui al comma 24 interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai
servizi di erogazione di energia elettrice, acqua e gas, che le aziende fornitrici hanno disposto con
propri provvedimenti per un periodo limitato in attuazione del comma 2 del decreto-legge n. 189/2016.
In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 31 dicembre 2018 per coloro i
quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda. Poiché alcuni dei periodi di sospensione disposti ai sensi del citato comma 2
dell’articolo 48 sono già scaduti (ciò vale, in particolare, per i soggetti che ne hanno fruito in quanto
danneggiati dal primo evento sismico del 24 agosto 2016), è altresì stabilito che sono fatti salvi i
pagamenti eventualmente eseguiti da chi, a seguito della cessazione dell’originaria sospensione, si sia
attivato spontaneamente o a seguito di sollecitazione per saldare quanto dovuto.
Il comma 25 stabilisce poi che gli enti erogatori provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i
pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a
16
36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.
Il comma 26 prevede, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, il
differimento al 1° giugno 2018 del periodo di sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché
le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, già previsto dall’articolo 11,
comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45.
Il comma 27 consente ai Comuni di cui allegati nn. 1, 2 e 2 – bis del decreto legge n. 189 del 2016 di
ovviare alle difficoltà di reperire segretari comunali consentendo ai suddetti Comuni di costituire
convezioni interregionali o aderire a convenzioni già esistenti, anche qualora non sia presente la
condizione territoriale dell’essere in posizione di confine, in deroga a quanto attualmente previsto
dall’articolo 3 – quater del decreto legge n. 44 del 2005 e ferma l’osservanza degli altri requisiti di
legge.
La disposizione di cui al comma 28 è finalizzata ad inserire tra i beneficiari dei contributi, in luogo dei
titolari di diritti di reali di garanzia, i titolari dei diritti reali di godimento. Ciò in coerenza con la ratio
complessiva della disciplina, che è quella di legittimare alla richiesta di contributo i soggetti che
effettivamente a seguito degli eventi sismici abbiano perso la disponibilità giuridica dell’edificio in cui
abitavano ovvero esercitavano un’attività produttiva.
La disposizione di cui al comma 29 contiene delle disposizioni in favore degli amministratori degli
enti locali dei comuni dell’area del c.d. cratere, prevedendo: a) l’estensione, per gli amministratori dei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per il periodo di due anni dell'indennità di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe
di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, b) l’incremento, con riguardo agli amministratori dei
comuni dell’area del cratere, dei limiti previsti dal comma 4 dell’articolo 79 della legge 18 agosto
2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze fino a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore
per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
17
Con la modifica normativa di cui al comma 30, concernente il personale assunto dai comuni a tempo
indeterminato con procedura concorsuale, utilizzato nei processi di ricostruzione a seguito del sisma
2009, si proroga il termine del 2021 fissato dall’articolo 67-ter, comma 5, ultimo capoverso, del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale termine era
stato individuato in relazione alla data di presunta chiusura del processo di ricostruzione. Oggi, con
una più realistica previsione, si ritiene opportuno individuare l’anno 2023 quale data maggiormente
coerente con la presunta ultimazione degli interventi di ricostruzione;
Il comma 31 prevede l’applicazione, fino alla data del 31 dicembre 2019, di una disciplina similare a
quella di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto – legge n. 189 del 2016, finalizzata ad accelerare
l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari
e garantire un celere ripristino della funzionalità del servizio nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009. Tale norma prevede, inoltre, che i soggetti attuatori si avvalgono, per gli appalti dei lavori, del
Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e, per le forniture di beni e servizi,
di uno degli Enti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.
66 del 2014, istituito presso l’ANAC. Infine, si stabilisce l’applicazione anche alla tipologia di
interventi in parola dei controlli previsti dall’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, da disciplinare in concreto tramite
apposita convenzione.
Con il comma 32 si modifica l'attuale assetto organizzativo relativo ai centri di responsabilità
istruttoria concentrati negli Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR). Pertanto vengono introdotte
una serie di azioni mirate ad eliminare le criticità dell’attuale assetto che ha determinato di fatto
l’impossibilità dei responsabili del settore Ricostruzione privata dell’USRC di avere gli strumenti più
incisivi per esercitare un ruolo propulsivo delle attività dei Responsabili degli UTR.
A tal riguardo la modifica della norma determina quanto segue:
Vengono soppressi gli UTR dislocati sulle 8 Aree Omogenee individuate su territorio del
cratere e viene individuato un centro decisionale e di responsabilità unico (USRC), cui sono
attribuite tutte le funzioni già in capo agli UTR.
Il personale disponibile, già dislocato negli UTR, viene reso disponibile per le attività messe
in capo all'USRC ed a tal fine è trasferito all'USRC stesso, rimanendo nelle disponibilità dei
Comuni il solo personale assunto sulla base della normativa emergenziale.
Nel periodo transitorio, l'USRC potrà comunque disporre l'organizzazione e la gestione più
opportuna del personale e delle procedure più adeguate al fine di non rallentare le attività.
18
È prevista la possibilità, tramite l'attivazione di convenzioni tra USRC e Comuni, di attivare
sportelli territoriali al fine di svolgere una attività di front office propedeutica alla
acquisizione di pratiche complete e quindi immediatamente istruibili ed ogni altra attività
complementare ritenuta utile a facilitare le attività poste in capo all'USRC.
Il comma 33 prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori
tenuto dalla Struttura di missione presso il Ministero dell’Interno, di cui all'articolo 30, comma 6,
del decreto-legge n. 189 del 2016, nella quale far confluire gli elenchi degli operatori di cui
all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012. Alla costituenda sezione speciale
vengono applicate le disposizioni generali che regolano la citata Anagrafe antimafia degli esecutori
e anche la sua tenuta è affidata alla predetta Struttura di missione.
Al comma 34 la modifica all’articolo, comma 492 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 consente di
estendere ai comuni danneggiati dagli eventi sismici 2009 la priorità nella concessione di spazi
finanziari, da utilizzare per investimenti diretti a fronteggiare eccezionali eventi sismici e la
ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione.
Con i commi 35, 36 e 37, al fine di fronteggiare la ricostruzione post sisma 2009, si propone di
estendere la normativa vigente sino all’annualità 2020, prevedendo la prosecuzione dei contratti del
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della
procedura comparativa pubblica, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Con il comma 38, per le medesime finalità di cui ai commi 35, 36 e 37, si propone di prorogare i
contratti del personale assunto dai comuni del cratere in base alla normativa emergenziale, sino al
31 dicembre 2020. Sino a tale data sono disponibili le risorse stanziate dalla legge 23 dicembre
2013 n. 190 tabella E, su cui è individuata la copertura economica. Rimane il tetto di spesa già
previsto.
I commi 39 e 40 attribuiscono ai Comuni del Cratere, diversi da L’Aquila, che hanno approvato il
Piano di Ricostruzione, la facoltà di poter programmare ed attuare, a valere sulle risorse per la
ricostruzione, interventi connessi e complementari a quelli di ricostruzione, aventi le seguenti
finalità:
- riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria;
- messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma;
- miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi.
19
Gli interventi connessi e complementari a quelli di ricostruzione sono attuati a valere sulle risorse
destinate alla ricostruzione post sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009.
Ai fini della programmazione economico-finanziaria, i Comuni predispongono un programma
coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione inteso a:
- fornire il quadro di riferimento organico ed unitario degli interventi da attuarsi,
necessario a valutarne l’effettiva adeguatezza e pertinenza rispetto ai requisiti e agli
obiettivi previsti dalla legge;
- implementare il programma pluriennale di cui all’art.11 co.9 del D.L. 19 giugno
2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
L’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere dispone, con propria determina, i
criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione.
Con il comma 41 si prevede l’obbligo, per gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a
proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del sisma, che hanno già beneficiato del
contributo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 39 del 2009, di cedere al Comune i diritti inerenti
la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Inoltre viene previsto
che la proprietà della quota passi al Comune alla completa ricostruzione del complesso edilizio.
Il comma 42 consentono di riallineare le condizioni del personale assunto per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 , ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012, con contratto di lavoro flessibile, in somministrazione e a tempo determinato con le regole generali dettate in tema di superamento del precariato nella pubblica amministrazione.
Il comma 43 detta un elenco di comuni ridotto rispetto ai 59 individuati nel 2012, attraverso un
lavoro di monitoraggio e ricognizione dal quale è risultato che le attività di ricostruzione pubblica e
privata nei comuni non ricompresi nel predetto elenco sono pressoché terminate. Lo scopo della
norma è quello di concentrare le attività tecnico-amministrative nel gruppo di comuni più
danneggiati.
Al comma 44 viene prevista la proroga dello stato di emergenza, necessaria al fine di poter garantire la continuità delle attività ancora in essere a seguito del sisma del maggio 2012. Un passaggio alla gestione ordinaria comporterebbe un rallentamento proprio nel momento di massimo impegno, in quanto sono nel pieno svolgimento le attività connesse alla ricostruzione pubblica e privata e che gestiscono ancora 2.000 famiglie in assistenza.
Commi 45 e 46 Sulle risorse destinate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma grava un vincolo di destinazione, così come si evince dall’articolo. 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, si riterrebbe necessario prevedere che tali risorse, destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma,
20
nonché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non debbano essere soggette a sequestro o pignoramento. Si riterrebbe, altresì, necessario non applicare l’articolo 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” relativamente alla concessione delle risorse provenienti dal fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché provenienti dalle contabilità speciali a tal fine previste.
RELAZIONE TECNICA
La disposizione innova in più parti la disciplina contenuta nel decreto legge n. 189 del 2016 ed al
contempo reca nuove disposizioni a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 1 riguarda l’attuale previsione dell’articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, esplicitando
che tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed a quelli previsti dall’articolo 23, comma 11,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono a carico non già delle risorse proprie delle stazioni
appaltanti, bensì delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del
2016. La disposizione si ricollega a quella del successivo comma 16, laddove è specificato che il
meccanismo del contributo a carico del Commissario straordinario per le spese tecniche, ivi comprese
quelle relative alla progettazione degli interventi, vale per la sola ricostruzione privata e non anche per
quella pubblica.
Ciò in coerenza con l’impostazione complessiva del decreto legge n. 189 del 2016 che prevede che la
realizzazione di tutti gli interventi di ricostruzione pubblica post-sisma sia finanziata con le risorse
messe a disposizione del Commissario straordinario del governo.
La previsione di cui al comma 2 ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il comma 3 ha lo scopo di consentire l’erogazione di contributi anche con riguardo agli interventi, non
abusivi, posti in essere con riguardo ad immobili distrutti o danneggiati dall’evento sismico del 24
agosto 2016 nell’immediatezza dell’evento stesso e quindi anteriormente all’entrata in vigore del
decreto legge n. 189/2016. Tali interventi ad oggi restano al di fuori di ogni previsione, non
rinvenendosi alcuna disposizione che legittimi l’erogazione di contributi per attività poste in essere
anteriormente all’introduzione dei contributi medesimi. Ferma restando la necessità che non si tratti di 21
interventi abusivi, è devoluta ad una successiva ordinanza commissariale l’individuazione dei criteri e
modalità del rimborso di questi interventi, che dovrà necessariamente avvenire in via diretta mediante
l’impiego delle risorse commissariali e per i quali non potranno trovare applicazione le regole stabilite
dalle successive ordinanze in materia di ricostruzione privata.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione stimati in Euro 2,5 milioni complessivi, si
provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Si precisa che trattasi di interventi già realizzati, e che è appunto sulla scorta delle verifiche al riguardo
effettuate dagli Uffici speciali in ordine agli interventi rimborsabili siccome conformi ai requisiti di
legge che è stata compiuta la stima preventiva dei costi.
Le previsioni di cui ai commi 4 e 5 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
La previsione di cui al comma 6 è finalizzata a consentire la regolarizzazione temporanea degli
immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo da coloro i quali, nell’immediatezza degli eventi
sismici, si siano trovati nell’urgente necessità di reperire una soluzione abitativa per essere stata la loro
abitazione dichiarata inagibile. Essa ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica (e, anzi, potrebbe determinare una minor spesa nella misura in cui
contempla l’implicita rinuncia al contributo per l’autonoma sistemazione da parte di coloro che si
avvarranno dello strumento di regolarizzazione in questione).
La previsione di cui al comma 7, prevedendo che mediante apposito provvedimento commissariale
venga stabilito il termine entro il quale i Comuni del c.d. cratere possono procedere all’individuazione
degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, ha natura ordinamentale e non
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La previsione di cui al comma 8 mira a rendere più rapida e agevole la definizione delle pratiche di
contributo per la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal
sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017.
L’intervento si è reso necessario in quanto l’attuale meccanismo incentrato sul dato discriminante
dell’avere o non avere i detti edifici già fruito di contributi per la ricostruzione 2009 al momento dei
nuovi eventi sismici, cui è stata data concreta attuazione con l’art. 20 dell’ordinanza commissariale n.
19 del 7 aprile 2017, si è rivelato eccessivamente farraginoso e foriero di difficoltà applicative.
Pertanto, si è optato per una soluzione incentrata alla concentrazione presso un’unica sede, per quanto
possibile, delle procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici in questione, stabilendo che
queste debbano svolgersi e definirsi integralmente, a seconda dei casi, o con le procedure previste per
22
la ricostruzione successiva al sisma del 2009 (d.l. 28 aprile 2009, n. 39) o con quelle disciplinate dal
presente decreto e dalle ordinanze attuative. Il discrimine è individuato attraverso il criterio della c.d.
prevalenza, ossia del rapporto tra il danno pregresso, causato dal sisma del 2009, e i nuovi danni
cagionati dagli eventi più recenti: laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli pregressi, la
procedura si svolgerà anche per il contributo aggiuntivo sulla base delle norme del 2009; qualora, al
contrario, i nuovi danni abbiano prevalenza su quelli precedenti, tendenzialmente l’intera procedura di
ricostruzione si svolgerà applicando la normativa del 2016.
L’unico temperamento a questa semplice soluzione è previsto dal comma 1 con riguardo all’ipotesi in
cui un immobile, già danneggiato dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionato per effetto degli eventi
del 2016-2017, sia stato già ammesso a contributo per i danni più risalenti ed i lavori di ripristino
dell’agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
In questo caso, è previsto che il contributo per i danni ulteriori, quale che ne sia l’entità, sia liquidato
comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di
finanziamento nell’iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell’art.
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in
Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Sembra poi opportuno rimettere a una successiva ordinanza commissariale – destinata verosimilmente
a modificare in parte qua l’ordinanza n. 19 del 2017 – non solo la determinazione dei criteri per
accertare se il nuovo danno sia o meno prevalente rispetto a quello anteriore (criteri che dovranno
evidentemente basarsi sugli esiti risultanti dalle schede AeDES redatte a seguito dell’uno e degli altri
eventi sismici), ma anche la definizione di modalità e procedure per la concessione del contributo
aggiuntivo nei casi in cui questo debba essere erogato ai sensi del d.l. n. 189/2016 e delle ordinanze
attuative.
Quanto alle ipotesi opposte, disciplinate dal comma 1 e dal primo periodo del comma 2 del novellato
articolo 13, i maggiori oneri derivanti dall’erogazione dei contributi aggiuntivi nell’ambito delle
procedure svolte ai sensi del d.l. n. 39/2009 e s.m.i. verosimilmente non troveranno copertura nelle
risorse a disposizione dei già citati Uffici speciali ex art. 67-ter, d.l. n. 83/2012. Per questo, il comma 3
della norma in esame prevede che tali oneri siano a carico del Fondo per la ricostruzione 2016,
stabilendo che siano oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione presso la contabilità
speciale del Commissario straordinario, dalla quale i suddetti Uffici speciali potranno attingere
secondo modalità da concordare e approvare con apposita ordinanza. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della disposizione stimati in Euro 40 milioni per l’anno 2018 sulla base delle
indicazioni fornite dai predetti Uffici speciali, si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, 23
del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016,
n. 229.
Le previsioni di cui ai commi 9 e 10, in quanto finalizzate ad individuare le differenti tipologie di
interventi di ricostruzione c.d. pubblica e le modalità di attuazione degli stessi, hanno contenuto
ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 11 prevede l’incremento del numero dei soggetti attuatori (c.d. stazioni appaltanti), quale
strumento per velocizzare il processo di ricostruzione. Esso, pertanto, ha un contenuto ordinamentale e
non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La previsione di cui al comma 12, in quanto finalizzata a coordinare le disposizioni di cui all’articolo
16 del decreto – legge n.- 189 del 2016 relativi ai compiti ed alle funzioni della Conferenza
permanente e della Conferenza regionale, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 13 contempla l’incremento del numero delle centrali di committenza, quale strumento per
velocizzare il processo di ricostruzione.
In particolare, viene previsto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le
unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché
dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche dei
soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A tal fine, si stabilisce che detti soggetti
aggregatori operino anche per le procedure aventi ad oggetto lavori e non solo servizi e forniture e che
le Regioni possano procedere all’istituzione di nuovi soggetti aggregatori in deroga ai limiti numerici
previsti dall’art. 9 del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66.
I rapporti tra le centrali di committenza ed i soggetti attuatori vengono disciplinati tramite apposite
convenzioni che, con specifico riguardo alla remunerazione del servizio reso, devono recepire i
contenuti di un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, adottato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45.
In deroga alla scelta di concentrare gli interventi di ricostruzione pubblica in capo a centrali di
committenza, per gli edifici di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che a norma
dell’articolo 14 sono soggetti alle procedure di ricostruzione pubblica (chiese e altri edifici adibiti al
culto) è consentito procedere in proprio agli interventi agli stessi enti ecclesiastici, i quali pertanto
cumuleranno la qualità di soggetto attuatore, a norma del precedente articolo 15, e quella di stazione
24
appaltante. Fermo restando che in tale qualità i detti enti saranno tenuti al rispetto della normativa
generale sugli appalti pubblici e di quella speciale dettata dal presente decreto legge per la
ricostruzione pubblica, è previsto altresì che essi operino sulla base di appositi protocolli di intesa
sottoscritti col Commissario straordinario; in questi ultimi, in particolare, dovranno essere previste
forme di raccordo con gli Uffici speciali territorialmente competenti, anche al fine di assicurare
l’effettuazione dei controlli dell’ANAC di cui al successivo articolo 32.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
All’uopo, si precisa che:
- il finanziamento previsto dalla presente disposizione si aggiunge, in considerazione della differente
attività che i soggetti aggregatori saranno chiamati a svolgere, a quello già previsto dall’articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, per l’effettuazione dell’attività di acquisto di beni e di servizi;
- la quantificazione degli oneri, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge
n. 189 del 2016, verrà effettuata sulla base dei criteri di remuneratività stabiliti nel decreto del Ministro
delle Infrastrutture, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
Il comma 14 è finalizzato a coordinare le previsioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legge
17 ottobre 2016, n. 189, con il disposto incremento delle centrali uniche di committenza. A tal fine, si
stabilisce che le modalità e la tipologia di interventi sottoposti al controllo dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vengano determinate tramite apposito accordo sottoscritto anche
dalle altre centrali uniche di committenza e dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari. Inoltre,
viene ribadito il ruolo e la funzione di coordinatore, nei rapporti con l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, del Commissario straordinario del governo da attuarsi anche attraverso l’istituzione di
un’unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione
relative alle procedure di gara sottoposte alla vigilanza dell’Autorità. Detta piattaforma opererà anche
in connessione con la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con gli altri
sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.
Come precisato dal comma 15, agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui
al precedente comma 14 si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il comma 16 contiene la modifica del comma 5 dell’articolo 34, in coerenza con la novella di cui
all’articolo 2, ed è finalizzata a chiarire, attraverso l’eliminazione del termine “pubblica”, che tutta
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l’attività di progettazione, ove affidata a terzi secondo le modalità previste dal medesimo decreto legge
n. 189 del 2016 e dal decreto legislativo n. 50 del 2016, è finanziata integralmente dalle risorse
commissariali.
Le previsioni, contenute nelle lettere a), b), c), d) e i) del comma 17, nonché nei commi 18 e 19,
hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Le previsioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 17 contengono modifiche alle attuali lettere b) e c)
del comma 7 dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e riguardano esclusivamente il
personale comandato presso la Struttura commissariali ai sensi della lettera a) del comma 3 del
medesimo articolo 50.
Dette disposizioni prevedono, all’attualità:
- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzativa,
direttamente impegnati nelle attività di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, un
incremento fino al 30 per cento (dall’1.10.2016 al 31.12.2016) e fino al 20 percento (dall’1.1.2017 al
31.12.2018) della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai
giorni di effettivo impiego;
- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale un incremento fino al 30 per
cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario d ai
titolari di posizioni organizzativa e per il personale non dirigenziale.
Rispetto alla disciplina vigente, l’emendamento è finalizzato a semplificare il procedimento di
quantificazione degli incrementi retributivi concedibili, eliminando, in considerazione della
temporaneità e straordinarietà della gestione commissariale, il riferimento alla necessità della
contrattazione collettiva e predeterminando, sia pure in termini percentuali, l’entità delle maggiori
somme da corrispondere al personale dipendente.
Si precisa che la disposizione non crea sovrapposizioni con l’applicazione a detto personale del
trattamento economico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Trattasi, infatti, di emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione è meramente eventuale (come confermato
dall’espressione “può essere attribuito”) ed è destinata a remunerare un’attività lavorativa specifica
(non coincidente con quella “ordinaria” o svolta al di fuori del “normale orario di lavoro”), come
confermato dalla differente graduazione dell’incremento retributivo in proporzione al tempo trascorso
dagli eventi sismici, dal riferimento allo svolgimento diretto da parte del personale dirigenziale o 26
titolare di posizioni organizzative di una delle attività previste dall’articolo 1 del decreto legge n. 189
del 2016 ed ai giorni di impiego effettivo, nonché, per tutto il personale, dalla rilevanza attribuita ai
risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi legati all’emergenza o alla ricostruzione.
Si evidenzia che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche,
afferendo trattamenti economici aggiuntivi già previsti dalle vigenti disposizioni ed integralmente
finanziati con le risorse di cui al comma 8 dell’articolo 50 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
All’uopo, si riproduce un prospetto riepilogativo degli oneri economici relativi al personale non statale
comandato presso la Struttura commissariale.
Tabella 1
D3/D6 30.704,61 622,80 - 230,23 31.557,64 11.101,98 42.659,62 D3/D5 28.720,10 622,80 - 215,41 29.558,31 10.398,61 39.956,92 D3/D4 27.492,57 622,80 - 206,18 28.321,55 9.963,52 38.285,08
D3 26.366,32 622,80 - 197,73 27.186,85 9.564,33 36.751,18 D2 24.054,21 622,80 - 180,44 24.857,45 8.744,85 33.602,31
D1/D6 30.704,61 622,80 - 230,23 31.557,64 11.101,98 42.659,62 D1/D5 28.720,10 622,80 - 215,41 29.558,31 10.398,61 39.956,92 D1/D4 25.377,76 622,80 - 206,18 26.206,74 9.219,53 35.426,27 D1/D3 26.366,32 622,80 - 197,73 27.186,85 9.564,33 36.751,18
D1 22.930,60 622,80 - 171,99 23.725,39 8.346,59 32.071,99
C5 23.726,43 549,60 - 177,97 24.454,00 8.602,92 33.056,92 C4 22.880,12 549,60 - 171,60 23.601,32 8.302,94 31.904,26 C3 22.178,67 549,60 - 166,40 22.894,67 8.054,35 30.949,02 C2 21.577,68 549,60 - 161,85 22.289,13 7.841,32 30.130,45 C1 17.825,33 549,60 - 158,08 18.533,01 6.519,91 25.052,92
B3/B7 21.534,93 471,72 - 161,46 22.168,11 7.798,74 29.966,86 B3/B6 20.738,88 471,72 - 155,48 21.366,08 7.516,59 28.882,66 B3/B5 20.376,19 471,72 - 152,88 21.000,79 7.388,08 28.388,87 B3/B4 20.037,99 471,72 - 150,28 20.659,99 7.268,19 27.928,18
B3 19.749,08 471,72 - 148,07 20.368,87 7.165,77 27.534,64 B2 18.992,58 471,72 64,56 142,48 19.671,34 6.920,38 26.591,71
B1/B7 21.534,93 471,72 64,56 161,46 22.232,67 7.821,45 30.054,13 B1/B6 20.738,88 471,72 64,56 155,48 21.430,64 7.539,30 28.969,94 B1/B5 20.376,19 471,72 64,56 152,88 21.065,35 7.410,79 28.476,14 B1/B4 20.037,99 471,72 64,56 150,28 20.724,55 7.290,90 28.015,45 B1/B3 19.749,08 471,72 64,56 148,07 20.433,43 7.188,48 27.621,91
B1 18.681,77 471,72 64,56 140,14 19.358,19 6.810,21 26.168,40 Media mediata 32.082,47
1.604.123,27 COSTO PRESUNTO CALCOLATO SU 50 DIPENDENTI DEI 100 COMANDATI
TOTALE FONDAMENTALE
ONERI SU FONDAMENTALE
(35,18%)
REGIONI - ENTI LOCALI
VALORE MEDIO
37.812,11
30.218,71
28.216,57
TOTALE COSTO FONDAMENTALE
CATEGORIA GIURIDICA
ECONOMICA
TABELLARE comprensivo di 13 ̂
INDENNITA' COMPARTO
EX ART. 8 CCNL 2006
I.V.C. (13 mensilità)
La disposizione di cui alla lettera g) del comma 17 ha una valenza meramente ordinamentale ed è
finalizzata ad individuare il CCNL d’Area da applicare, ai fini economici, al personale assegnato alla
Struttura Commissariale ed agli Uffici Speciali per la Ricostruzione.
La disposizione di cui alla lettera h) del comma 17 ha una funzione meramente interpretativa ed è
finalizzata a chiarire che tutto il personale pubblico impiegato presso gli Uffici speciali per la
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Ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 potrà beneficiare delle
provvidenze previste dalle lettere a), b) e c), del comma 7.
La previsione di cui al comma 20, intervenendo sulla disciplina contenuta nell’articolo 50 – bis del
decreto legge n. 189 del 2016, è finalizzata a permettere ai Comuni ed alle Province di rinnovare fino
alla data del 31 dicembre 2018, anche in deroga al limite di cui al comma 3 - quinquies i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alle unità di personale che non sia stato
possibile reclutare attraverso le procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo 50 – bis.
Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Il comma 21 prevede:
- alla lettera a), il differimento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti di cui
all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività
economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta;
- alla lettera b), il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti di cui
all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività
economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo
compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione
All’uopo, si precisa che l’ulteriore differimento della sospensione dei pagamenti si rende necessaria sia
in considerazione della proroga al 28 febbraio 2018 dello stato di emergenza, sia, con specifico
riguardo agli immobili localizzati in “zona rossa”, dell’impossibilità, perdurante detta condizione, di
accedere alla zona in parola e di avviare un qualsiasi attività di ricostruzione.
In entrambi i casi, viene prevista, con la previsione di cui al comma 22, la possibilità per i beneficiari
dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell’intero importo delle rate
in scadenza ovvero della sola sorte capitale. Ove non venga esercitata l’opzione, la sospensione
riguarda l’intero importo delle rate in scadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il
31 dicembre 2020.
Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l’articolo 48, comma 1, lettera g) del decreto – legge n.
189 del 2016 prevede che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati.28
Tuttavia, come confermato dalla relazione tecnica del decreto legge n. 189 del 2016, la misura non
comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 23 interviene sul decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, innovandolo in due punti. Trattasi, tuttavia, di disposizioni meramente
ordinamentale e che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 24 interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione
di energia elettrice, acqua e gas, che le aziende fornitrici hanno disposto con propri provvedimenti per
un periodo limitato in attuazione del comma 2 del decreto-legge n. 189/2016. In particolare, è stabilito
che la detta sospensione sia differita fino al 31 dicembre 2018 per coloro i quali dichiarino con
apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda. Poiché alcuni dei periodi di sospensione disposti ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 48
sono già scaduti (ciò vale, in particolare, per i soggetti che ne hanno fruito in quanto danneggiati dal
primo evento sismico del 24 agosto 2016), è altresì stabilito che sono fatti salvi i pagamenti
eventualmente eseguiti da chi, a seguito della cessazione dell’originaria sospensione, si sia attivato
spontaneamente o a seguito di sollecitazione per saldare quanto dovuto.
Il comma 25 stabilisce che gli enti erogatori provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i
pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a
36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.
Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in
quanto, come già evidenziato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 189/2016 laddove furono
introdotte le sospensioni facoltative dei pagamenti in questione, l’onere delle agevolazioni viene
coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto
possibile, a strumenti di tipo perequativo.
Parimenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le previsioni di cui
ai commi 26 e 29.
Con riferimento al comma 28, la norma provvede a una più coerente individuazione della platea dei
soggetti legittimati alle richieste di contributi per la ricostruzione, estendendo tale legittimazione a tutti
i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, in
luogo dei titolari di diritti reali di garanzia come previsto nel tessuto originario del d.l. n. 189 del 2016.
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La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né è
idonea a determinare contenziosi dal momento che, sulla base delle informazioni rese dagli Uffici
speciali per la ricostruzione, ad oggi non risultano pervenute domande di contributo da parte di
soggetti titolari di diritti reali di garanzia sugli immobili interessati.
Il comma 30 non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello stato.
Il comma 31 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anzi potrebbe generare
risparmi legati alla più rapida dismissione dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) ad oggi
oggetto di consistenti interventi di manutenzione.
I commi 32, 33 e 34 non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anzi potrebbe
generare risparmi.
Con i commi 35,36 e 37, la quantificazione economica introdotta in norma “nel suo limite massimo” è
coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni
2017 e 2018 relativo al personale assunto e già in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura
economica è individuata nell’ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura
tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190
tabella E. Tale legge reca il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa disposto dall’art. 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.
Con il comma 38, la quantificazione economica individuata nella norma è in relazione al numero delle
risorse umane, fissato in 50 unità dall’art. 67-ter, comma 3, della legge n. 134/2012 e assunte a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2018. La copertura economica è individuata nell’ambito della quota
assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli
stanziamenti di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 tabella E. Tale legge reca il rifinanziamento
dell’autorizzazione di spesa disposto dall’art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella
legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.
I commi 39 e 40 non comportano nuovi oneri, pertanto le risorse per l’attuazione degli interventi
connessi e complementari a quelli di ricostruzione, contemplati nel programma coordinato di
interventi, sono programmate secondo i criteri e le modalità di cui all’art.11 co.9 del D.L. 19 giugno
2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
Il comma 41 non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Le disposizioni previste ai commi 42, 43 e 44 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Le disposizioni presenti nei commi 45 e 46 hanno natura ordinamentale e non comportano oneri.
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