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Seminario di diritto processuale civile
I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Milano, 24 novembre 2006
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I mezzi di impugnazione contemperano due esigenze contrastanti:
non accontentarsi di un unico grado di giudizio, che potrebbe essere viziato da errori
Conseguire lo scopo fondamentale del giudizio di cognizione, ossia la certezza
Milano, 24 novembre 2006
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Tutti gli ordinamenti moderni adottano una soluzione di compromesso:
Definitività e non ripetibilità del giudizio dopo l’eventuale espletamento di una sola sua rinnovazione (doppio grado di giurisdizione)
Previsione di un altro eventuale giudizio di controllo sulla legalità delle prime due fasi
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Art. 323 c.p.c: mezzi di impugnazione
“ I mezzi per impugnare le sentenze sentenze , oltre al REGOLAMENTO DI COMPETENZA (artt. 42 ss.) nei casi previsti dalla legge, sono:
l’APPELLO (artt.339 ss.) il RICORSO PER
CASSAZIONE (artt. 360 ss.)
la REVOCAZIONE (artt.395 ss.)
l’OPPOSIZIONE DI TERZO (artt. 404 ss.)”
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L’ART. 324 C.P.C. PREVEDE, PERTANTO, UNA SERIE SERIE LIMITATA DI MEZZI DI IMPUGNAZIONELIMITATA DI MEZZI DI IMPUGNAZIONE
ATTRAVERSO L’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA SERIE DI IMPUGNAZIONI O ATTRAVERSO L’IMPLICITA ACCETTAZIONE DELLA PRONUNCIA A SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE (decorso dei termini) SI CONSEGUE L’INCONTROVERTIBILITA’ DELLA PRONUNCIA STESSA
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L’incontrovertibilita’ della sentenza:
“COSA GIUDICATA FORMALE”(formale = processuale)
se la sentenza non riguarda solo il rito
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“COSA GIUDICATA SOSTANZIALE”
Milano, 24 novembre 2006
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IL GIUDICATO
COSA GIUDICATA FORMALE:
SITUAZIONE IN FORZA DELLA QUALE NESSUN GIUDICE PUO’ PRONUNCIARSI
SUL DIRITTO SUL QUALE E’ GIA’ INTERVENUTA UNA PRONUNCIA CHE
ABBIA ESAURITO LA SERIE DEI POSSIBILI RIESAMI ( o MEZZI DI
IMPUGNAZIONE ORDINARI)
L’ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO FA STATO AD OGNI
EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI E I LORO AVENTI CAUSA
COSA GIUDICATA SOSTANZIALE
Art. 324 Art. 324 c.p.c.c.p.c.
Art. 2909 Art. 2909 c.c.c.c.
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ART. 324 C.P.C.
COSA GIUDICATA FORMALE:“SI INTENDE PASSATA IN GIUDICATO LA
SENTENZA CHE NON E’ PIU’ SOGGETTA NE’ A REGOLAMENTO DI COMPETENZA, NE’ AD
APPELLO, NE’ A RICORSO PER CASSAZIONE, NE’ A REVOCAZIONE PER I
MOTIVI DI CUI AI NUMERI 4) E 5) DELL’ART.395”
Sia che i diversi gradi di giudizio si siano effettivamente svolti, sia che le parti abbiano rinunciato ad essi
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IL GIUDICATO COPRE:
“DEDOTTO” “DEDUCIBILE”e
La sentenza passata in giudicato rende incontestabile, a seconda dei casi, l’esistenza (o il modo di essere) o l’inesistenza del diritto o dello status oggetto della decisione, impedendo che di essa possa tornare a discutersi, in un successivo processo, sulla base di fatti che erano stati già dedotti nel giudizio in cui è stata resa la sentenza, oppure che avrebbero potuto essere fatti valere già in quel giudizio
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IL GIUDICATO
INTERNO:giudicato formatosi
nello stesso processo
tutte le sentenze producono il giudicato
interno (anche le sentenze di rito sono vincolanti all’interno
dello stesso processo)
ESTERNOgiudicato formatosi in un
processo diverso
solo le sentenze di merito e le pronunce di
rito della Cassazione su giurisdizione e
competenza producono un
giudicato esterno
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OGGETTO DEL GIUDICATO
Tendenzialmente l’oggetto del giudicato coincide con l’oggetto della domanda e con l’oggetto del processo. La non coincidenza può essere secundum ius contra ius
per esempio nelle ipotesi di pluralità di domande tra loro alternative o condizionate (il giudice affronta e decide la seconda domanda a seconda dell’esito della prima)
errore del giudice
ai fini del giudicato rileva il quid decisum (cioè l’oggetto della sentenza) e non il quid disputatum (cioè l’oggetto della domanda)
nel nostro ordinamento, a differenza del sistema formulare romano, non esiste alcuna preclusione da res in iudicium deducta
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Oggetto di impugnazione sono le sentenze
Gli altri provvedimenti del giudice, in particolare le ordinanzeordinanze, non sono autonomamente impugnabili, poiché refluiscono nella sentenza. Il giudice con la sentenza ha il potere di riesaminare le questioni risolte con ordinanza.
Art. 177 c.p.c. : EFFETTI E REVOCA DELLE ORDINANZE“Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.Salvo quanto disposto dal comma seguente, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
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Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1. le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti in materia della qualequale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le quando vi sia l’accordo di tutte le partiparti
2. le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge (es. ordinanza sulla ricusazione, art. 53 c.p.c.)
3. le ordinanze per le quali la legge disponga uno speciale mezzo di reclamo
Art. 177 c.p.c. 3° comma
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CONDIZIONI delle IMPUGNAZIONI contro le sentenze
INTERESSE AD AGIRE = INTERESSE AD IMPUGNARE:
SOCCOMBENZASOCCOMBENZA che si sviluppa in una critica al provvedimento (motivi di impugnazione)
POSSIBILITA’ GIURIDICA DI IMPUGNAZIONE:esistenza di un PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE IMPUGNABILE
LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE:QUALITA’ DI PARTE QUALITA’ DI PARTE NELLA PRECEDENTE NELLA PRECEDENTE FASE DEL PROCESSOFASE DEL PROCESSO (salva la situazione di chi è legittimato a proporre l’opposizione di terzo)
se mancano questi requisiti, l’impugnazione è INAMMISSIBILE
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Principio di CONSUMAZIONE dell’impugnazione
L’impugnazione dichiarata INAMMISSIBILEINAMMISSIBILE (per difetto delle condizioni dell’impugnazione, per decorrenza del termine, per inosservanza dell’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio...) NON PUO’ ESSERE RIPROPOSTANON PUO’ ESSERE RIPROPOSTA, anche se non ancora decorso il termine previsto dalla legge
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TERMINI per la proposizione delle impugnazioni
TERMINE BREVE (art. 325 c.p.c.)
TERMINE LUNGO (art. 327 c.p.c.)
Applicabile, solo per le impugnazioni ordinarie, quando non decorre il termine breve o quando quest’ultimo non sia ancora scaduto
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TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 325 c.p.c.)
30 GIORNI x proporre appello, revocazione e opposizione di terzo di cui all’art. 404, II comma cpc
60 GIORNI per proporre il ricorso per cassazione e per la revocazione delle sentenze della Cassazione – art. 391 bis
TERMINI PERENTORI
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DECORRENZA dei TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 326 c.p.c.)
Per le impugnazioni ordinarie il termine decorre dalla NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA*
Art. 285: la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 I (notifica al procuratore costituito) e III comma (notifica presso la residenza o domicilio eletto della parte costituita personalmente)
principio dell’UNITARIETA’ DEL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE:dal perfezionamento della notifica della sentenza il termine breve decorre sia per il notificante che per il notificato
* eccezione: regolamento di competenza; termine decorre dalla COMUNICAZIONE della sentenza
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DECORRENZA dei TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 326 c.p.c.)
Per le impugnazioni straordinarie (proponibili anche avverso sentenze passate in giudicato)di cui all’art. 395 n. 1), 2), 3), 6), 397 e 404 II comma cpc, il termine decorre da:
- giorno in cui si è scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6) dell’art. 395 o il PM ha avuto conoscenza della sentenza
il termine decorre, dunque, dalla scoperta del vizio occulto
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DECORRENZA dei TERMINI BREVI CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328
c.p.c.)
Se durante la decorrenza del termine brevebreve si verifica uno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c. (morte, perdita della capacità di stare in giudizio – es. x fallimento- di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza) il termine stesso è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della RINNOVAZIONE della NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.
La rinnovazione può essere effettuata agli EREDI collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
N.B. la Corte Cost. ha dichiarato l’art. 328 illegittimo nella parte in cui non prevede l’interruzione del termine anche per eventi che colpiscano il procuratore costituito (morte, radiazione o sospensione dall’albo)
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DECORRENZA del TERMINE LUNGO per le IMPUGNAZIONI ORDINARIE (art. 327 c.p.c.)
Indipendentemente dalla notificazione della sentenza , l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell’art. 395 non possono proporsi decorso il termine di UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione – art. 164 - o della notificazione di essa – art. 160 – e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292
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DECORRENZA del TERMINE LUNGO CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328 c.p.c., terzo comma)
Se uno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 cpc si verifica dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine lungo lungo è prorogato per tutte le parti di altri 6 mesi dal giorno dell’evento
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Errores in procedendo:
violazione delle norme che disciplinano l’attività delle parti e del giudice
Errores in iudicando:inerenti il contenuto stesso della decisione, in relazione alle conclusioni cui essa è pervenuta vuoi quanto alla ricostruzione dei fatti, vuoi quanto all’individuazione e all’interpretazione delle norme giuridiche ad essi applicate
I vizi della sentenza:
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Errores in procedendo:
I vizi della sentenza:
INVALIDITA’
PROPRIA: difetto di elementi formali (es. mancanza di motivazione) o extraformali (pronuncia di un giudice irregolarmente costituito) della decisione
DERIVATA: conseguenza dell’invalidità di un atto pregresso, ai sensi dell’art. 159, 1° co. (es. sentenza pronunciata nonostante l’invalidità non sanata dell’atto introduttivo) o conseguenza della decisione in merito della causa nonostante l’assenza di un presupposto processuale (es. giurisdizione o competenza)
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Errores in iudicando:
I vizi della sentenza:
INGIUSTIZIA
Difformità della decisione rispetto alle conclusioni che avrebbero dovuto essere tratte da una corretta valutazione delle prove e/o dall’esatta applicazione delle norme sostanziali pertinenti alla fattispecie
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CLASSIFICAZIONI dei mezzi di impugnazione delle sentenze
mezzi di impugnazione straordinari
mezzi di gravame o impugnazioni sostitutive
mezzi di impugnazione in senso stretto o impugnzioni rescindenti
mezzi di impugnazione ordinari
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CLASSIFICAZIONI dei mezzi di impugnazione delle sentenze
mezzi di impugnazione a critica vincolata (es. ricorso per cassazione)
m. di i. innanzi a giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato (es. appello e ricorso per cassazione)
m. di i. innanzi a stesso giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (es. revocazione e opposizione di terzo)
mezzi di impugnazione a critica libera (es. appello)
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI
IMPUGNAZIONI CHE IMPEDISCONO, FINCHÈ SONO PROPONIBILI, CHE LA SENTENZA PASSI IN GIUDICATO
Si ricollegano a vizi che la parte legittimata ben può cogliere fin dal momento della pubblicazione della sentenza
VIZI PALESI
dies a quo CERTO
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ART. 324 C.P.C.
COSA GIUDICATA FORMALE:“SI INTENDE PASSATA IN GIUDICATO LA
SENTENZA CHE NON E’ PIU’ SOGGETTA NE’ A REGOLAMENTO DI COMPETENZA, NE’ AD
APPELLO, NE’ A RICORSO PER CASSAZIONE, NE’ A REVOCAZIONE PER I
MOTIVI DI CUI AI NUMERI 4) E 5) DELL’ART.395”
Sia che i diversi gradi di giudizio si siano effettivamente svolti, sia che le parti abbiano rinunciato ad essi (decorso dei termini o acquiescenza)
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI
IMPUGNAZIONI CHE NON INTERFERISCONO CON IL PASSIGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA e che, d’altra parte, sono esperibili anche contro una sentenza formalmente passata in giudicato
Si ricollegano a vizi che potrebbero emergere in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza (revocazione), oppure a soggetti che sono rimasti estranei al processo (opposizione di terzo) VIZI OCCULTI
dies a quo INCERTO: la scoperta del vizio
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI
OPPOSIZIONE DI TERZO:
- cd. ORDINARIA, art. 404 c.p.c., 1° COMMA
- cd. REVOCATORIA, art. 404 c.p.c., 2° COMMA
REVOCAZIONE cd. STRAORDINARIA di cui ai n. 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 e art. 397 c.p.c.:
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA
IMPUGNAZIONI AMMESSE SOLO PER VIZI PREDETERMINATI DALLA LEGGE
Es.:RICORSO PER CASSAZIONERICORSO PER CASSAZIONE (v. art. 360), REVOCAZIONEREVOCAZIONE (v. artt. 395 e 397) e OPPOSIZIONI DI TERZO cd. REVOCATORIAOPPOSIZIONI DI TERZO cd. REVOCATORIA (v. art. 404, II comma)
Milano, 24 novembre 2006
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA LIBERA
IMPUGNAZIONI AMMESSE PER QUALUNQUE TIPO DI VIZIO, NON PREDETERMINATO DALLA LEGGE
Es.: APPELLOAPPELLO, OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA (salvo che si ricolleghi a vizi del contraddittorio)
Milano, 24 novembre 2006
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MEZZI DI GRAVAME o IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE
La parte soccombente ha il potere di provocare il riesame della pronuncia impugnata, che viene sostituita, anche se di contenuto identico, dalla sentenza del giudice dell’impugnazione
Es.: APPELLO
Milano, 24 novembre 2006
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE IN SENSO STRETTO o IMPUGNAZIONI RESCINDENTI
La parte soccombente ha il potere di investire il giudice non del potere di ridecidere, ma del potere di verificare l’esistenza di un vizio (fase rescindente)
La sentenza impugnata sarà annullata solo in caso di accoglimento dell’impugnazione. Dopo l’annullamento, infatti, seguirà, innanzi allo stesso o altro giudice, la cd. fase rescissoria
Milano, 24 novembre 2006
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PERDITA DEL POTERE DI IMPUGNARE
DECORSO DEI TERMINI
- Termine cd. breve (artt. 325 - 326)
- Termine cd. lungo (art. 327)
ACQUIESCENZA (art. 329)
N.B. l’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, I comma) è l’unico mezzo di impugnazione non soggetto a termini
Milano, 24 novembre 2006
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Art. 329 c.p.c.: ACQUIESCENZA TOTALE O PARZIALE
“Salvi i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.
L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”
Milano, 24 novembre 2006
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Prima categoria di acquiescenza:
1. art. 329 I comma: acquiescenza = manifestazione di volontà della parte di accettazione della sentenza e conseguente rinuncia al diritto di impugnare (salvi i casi in cui la parte soccombente venga successivamente a conoscenza di un motivo di revocazione straordinaria)
Accettazione ESPRESSA: dichiarazione unilaterale non recettizia
Accettazione TACITA: atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge
Milano, 24 novembre 2006
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INAMMISSIBILITA’ DI ACQUIESCENZA PREVENTIVA
L’acquiescenza è possibile solo se:a) la sentenza sia già stata
pubblicata, e quindi sia già sorto il diritto ad impugnare
b) l’impugnazione non sia stata ancora proposta
Milano, 24 novembre 2006
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Seconda categoria di acquiescenza:
2. art. 329 II comma: ACQUIESCENZA TACITA QUALIFICATA
Se una sentenza è costituita da più capi e solo alcuni di essi sono oggetto di impugnazione, i capi non impugnati passano in giudicato (SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 336, I comma)
Milano, 24 novembre 2006
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L’IMPUGNAZIONE nei PROCESSI CON PLURALITA’ di PARTI
Art. 331 cpc: INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Art. 332 cpc: NOTIFICAZIONE DELL’ IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI
Milano, 24 novembre 2006
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Art. 331 cpc
“Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.
L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato”
Milano, 24 novembre 2006
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Nelle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 331, l’impugnazione tempestivamente proposta nei confronti di alcuna soltanto delle parti è idonea ad instaurare validamente il giudizio di impugnazione, evitando il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tutte le parti
A condizione che la successiva integrazione del contraddittorio avvenga nel termine fissato dal giudice
Milano, 24 novembre 2006
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CAUSA INSCINDIBILE
- ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO cd. SOSTANZIALE ab origine, ex art. 102
- ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO cd. PROCESSUALE (es. intervento coatto di terzo disposto dal giudice ex art. 10, morte della parte nel corso del processo e subentro degli eredi)
- ipotesi di SUCCESSIONE a TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO (salvo l’estromissione dell’alienante prima della pronuncia della sentenza)
Milano, 24 novembre 2006
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CAUSA INSCINDIBILE
- ipotesi di LITISCONSORZIO cd. UNITARIO: cumulo di domande (tra parti diverse) connesse per identità dell’oggetto e del titolo, in quanto relative ad un rapporto giuridico sostanziale unico rispetto a più contitolari
- ipotesi di INTERVENTO (volontario o coatto) di un terzo titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (intervento adesivo dipendente)
Milano, 24 novembre 2006
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Art. 332 cpc
“ Se la impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l’udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma”
Milano, 24 novembre 2006
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Se al litisconsorzio corrisponde una pluralità di cause scindibili non è necessario che la sentenza venga impugnata nei confronti di tutte le parti, ma è sufficiente evitare che si abbiano più impugnazioni separate e dunque più giudizi d’impugnazione
Milano, 24 novembre 2006
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DIFFERENZE ART 332 rispetto all’art. 331
il giudice non ordina l’integrazione del contraddittorio, ovvero di estendere il giudizio di impugnazione alle parti non coinvolte, ma ordina solo la notifica a queste ultime dell’impugnazione
sorta di LITIS DENUNTIATIO
LA PARTE CHE RICEVE LA NOTIFICA, QUALORA VOGLIA IMPUGNARE A PROPRIA VOLTA LA SENTENZA, DEVE FARLO NECESSARIAMENTE NELLE FORME DELL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE, CHE SI INSERISCE NELLO STESSO PROCESSO GIA’ AVVIATO DALLA PRIMA IMPUGNAZIONE
Milano, 24 novembre 2006
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la notifica è prevista solo nei confronti delle parti che potrebbero ancora concretamente impugnare, per le quali l’impugnazione non sia già preclusa o esclusa (es. per scadenza dei termini, acquiescenza, non soccombenza)
se l’ordine del giudice non viene rispettato la conseguenza non è l’inammissibilità dell’impugnazione ma solo la sospensione del processo d’impugnazione fino alla scadenza dei termini per tutte le parti soccombenti, ossia fino a quando sarà definitivamente esclusa la possibilità di altre impugnazioni
Milano, 24 novembre 2006
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Art. 335 cpc: RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI SEPARATE
“Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio in un solo processo”
Milano, 24 novembre 2006
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DIVIETO di REFORMATIO IN PEIUS
Dall’inscindibilità delle posizioni processuali deriva il principio per cui, fatta eccezione per le ipotesi di estensione soggettiva previsti dagli art. 331-332, l’impugnazione può giovare esclusivamente a chi l’ha proposta
Se vi sono PIÙ PARTI SOCCOMBENTI o una SOCCOMBENZA PARZIALE RECIPROCA, non è possibile che l’impugnante veda riformare la sentenza in senso a sé sfavorevole salvo che tale sia conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione proposta da un’altra parte
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DIVIETO di REFORMATIO IN PEIUS
Es. se il convenuto impugna la sentenza che lo ha condannato a pagare 50 e l’attore, che ne aveva chiesto la condanna al pagamento di 100, non impugna a sua volta, il giudice dell’impugnazione non può condannare l’impugnante al pagamento di un importo maggiore di 50
Milano, 24 novembre 2006
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IMPUGNAZIONI INCIDENTALI
Per assicurare l’unicità dei processi in fase di impugnazione, il legislatore ha previsto un istituto di carattere generale applicabile a qualunque tipo di impugnazione:l’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE
Milano, 24 novembre 2006
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IMPUGNAZIONI INCIDENTALI – Art. 333 cpc
“Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”
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IMPUGNAZIONI INCIDENTALI – Art. 333 cpc
La parte che impugna per prima deve rispettare le forme prescritte per l’impugnazione principale (es. atto di citazione per l’appello, ricorso per il ricorso in cassazione..), mentre le parti che abbiano già ricevuto la notifica dell’impugnazione principale o una delle notifiche previste dagli artt. 331 e 332 (notifica dell’integrazione del contraddittorio o notifica della litis denuntiatio), se anch’esse soccombenti devono rispettare le forme e i termini prescritti per le impugnazioni incidentali (es. art. 343: l’appello incidentale va proposto a pena dei decadenza nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto introduttivo; artt. 370-371: il ricorso incidentale per cassazione si propone con il controricorso nel termine previsto per quest’ultimo)
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IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA
L’impugnazione incidentale deve, a pena di inammissibilità, essere proposta entro il termine “breve” decorrente dalla notifica della sentenza o quello annuale decorrente dalla pubblicazione (se scadono prima di quelli relativi all’impugnazione incidentale stessa
DEROGA: ART. 334 CPC
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ART. 334 cpc: IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA
“Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde efficacia”
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Scopo dell’impugnazione incidentale tardiva:
Evitare “impugnazioni cautelative”
La ratio dell’impugnazione incidentale è individuabile nel divieto di reformatio in peius
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La giurisprudenza sull’impugnazione incidentale tardiva
Fino agli anni ’80 la giurisprudenza riteneva che l’impugnazione incidentale tardiva fosse soggetta a LIMITI DI NATURA OGGETTIVA, ovvero che essa fosse consentita esclusivamente nei confronti dello stesso capo di sentenza investito dall’impugnazione principale o un capo strettamente connesso
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EFFETTI della PRONUNCIA di IMPUGNAZIONE
Di regola, gli effetti della pronuncia del giudice dell’impugnazione, sostitutiva o rescindente, investono solo le parti della sentenza effettivamente impugnate
Eccezione: art. 336 cpc
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EFFETTO ESPANSIVO cd. INTERNO
Art. 336, I comma: la riforma o la cassazione (= pronuncia meramente rescindente)
parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata (es. condanna alle spese, situazione pregiudiziale...)
se il capo di sentenza non impugnato è dipendente da quello impugnato, non opera, dunque, l’art. 329 II comma (acquiescenza tacita qualificata)
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EFFETTO ESPANSIVO cd. ESTERNO
Art. 336, II comma: la riforma o la cassazione (= pronuncia meramente rescindente)
estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (es. sentenze non definitive, sentenze di condanna generica, sentenze parzialmente definitive...)
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ART. 337 cpc: sospensione dell’esecuzione e dei processi
“L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.”