Post on 01-Jan-2016
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Il caso:
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Art 2484 c.c. comma 1, n. 3 “cause di scioglimento società di
capitali: 3) per l’impossibilità di
funzionamento o per la continuata inattività dell’ assemblea”
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Il ricorso è stato presentato dal presidente del C.d.A. , poiché negli anni 2008-2009 l’ assemblea non avrebbe funzionato;
controversie tra due soci (che avevano
il 50% delle azioni totali)
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Nell’ assemblea del 31 luglio 2009 non era stato approvato il bilancio del 2008.
PERCHE’ ? Erano stati presentati due progetti diversi di bilancio
I) principio della non continuità aziendale; II) principio di continuità aziendale.
Anche i C.d.A. erano stati infruttuosi per l’assenza di amministratori e soci della società II
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SOCIO I :Si è costituito ed ha aderito alle richieste del
Presidente del C.d.A. ;Sostiene che la paralisi della società deriva
dal dissidio tra i soci I e II;Il disaccordo era iniziato nel maggio 2008
con azioni legali;La società era sottocapitalizzata.
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SOCIO II :Si è costituito ma ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;Critica il presupposto legittimante la domanda del
Presidente del CdA; CdA non è mai stato chiamato a deliberare lo
scioglimento della società;Non può esssere chiesto lo scioglimento della società
secondo l’art 2484 n.3 la legge si riferisce al blocco delle deliberazioni
necessarie dell’assemblea ordinaria e non straordinaria;
Per l’ accertamento dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea il bilancio non deve essere approvato almeno due volte.
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TRIBUNALE:C’ è stato un secondo tentativo di approvazione
del bilancio, il 12 novembre 2009;Il tribunale deve intervenire per esaminare la
fondatezza delle rispettive posizioni;Conviene con socio II per quanto detto delle
deliberazioni necessarie;NON INTERESSA QUANTE VOLTE NON E’
STATO APPROVATO IL BILANCIO, MA IL CONTESTO GENERALE, NEL QUALE IL BLOCCO DEL FUNZIONAMETO DEGLI ORGANI SI SIA VERIFICATO .
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L’organo assembleare è “stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere alle sue funzioni essenziali” (Cassazione n. 9267 1996);
“deve accedersi alla dichiarazione di sussistenza della causa di scioglimento della società costituita dall’impossibilità del funzionamento dell’organo assembleare della medesima”;
“deve essere accolta la richiesta di nomina dei liquidatori”;
FINE!
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