ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA · ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA. 2 Consiglio Provinciale di Roma...

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Consiglio Provinciale di Roma Ordine Consulenti del Lavorovia Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma

OTTOBRE-DICEMBRE 2014

SEDE DEL CORSO:FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCIvia Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma

A cura del Centro Studi del CPO di Roma CdL

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

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A cura del Centro Studi del CPO di Roma CdL

Breve Storia della RiscossioneIl servizio di riscossione dei tributi, fino all'anno 1989, era affidato agli esattori delle imposte dirette, i quali erano incaricati di incassare, per conto dello Stato e degli altri enti impositori, tutti i tributi (erariali e non erariali).Per essere ammessi all'esercizio di tale attività, gli esattori dovevano superare una selezione indetta dal Ministero delle finanze e percepivano un aggio di riscossione, la cui misura massima era del 6,72%.Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, attuativo della legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 riformò la riscossione dei tributi, affidando ai concessionarila riscossione coattiva di tutte le imposte erariali, con decorrenza dall'1/01/1990. Tale riforma, abolì le esattorie comunali e gli esattori privati, prevedendo la possibilità che anche le banche potessero esercitare la riscossione, scelta effettuata al fine di rendere più capillare l'attività puntando sulla distribuzione delle filiali bancarie sul territorio

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Verso la fine degli anni novanta venne realizzata un'altra riforma, con l'emanazione della legge delega 28 settembre1998 n. 337 che, oltre a delegare il governo italiano all'emanazione di provvedimenti per il riordino della materia permise l'abbandono della documentazione cartacea per ottenere il rimborso delle quote inesigibili e l'abolizione dell'obbligo propedeutico dello svolgimento della procedura mobiliare. Essa portò tra l'altro la cartella unica sulla base del domicilio fiscale del contribuente, le procedure cautelative ed esecutive, l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria. Il successivo d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 stabilì che il Ministero delle Finanze organizzasse il servizio, mediante l'affidamento della concessione a soggetti (pubblici e/o privati) da individuarsi a seguito dello svolgimento di una procedura di selezione stabilita dalla stessa norma, e che gli stessi concessionari potessero esercitare il recupero dei crediti secondo le leggi vigenti.

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La legge 2 dicembre 2005 n. 248 (che convertì, con modificazioni, il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203), creò la figura pubblica degli agenti della riscossione infatti prima l'attività della riscossione era originariamente affidata in concessione a privati. Le funzioni così vennero attribuite all‘Agenzia delle entrate che le esercitava mediante la società per azioni "Riscossione spa" a totale capitale pubblico (51% in mano all'Agenzia delle entrate e 49% all‘INPS).

Il 18 gennaio 2007 l’allora viceministro alle Finanze Visco annunciò il cambio di denominazione da "Riscossione Spa" ad “Equitalia" con l'intenzione di dare il via ad un processo di rinnovamento generale e di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente, cercando con lo stesso di instaurare un rapporto diverso, più collaborativo.

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Equitalia dalla sua costituzione ha, con cadenza periodica, accorpato gli agenti provinciali e con una campagna di acquisizioni e fusioni, con decorrenza 01/01/2012 ha ridotto a tre il numero degli agenti della riscossione Equitalia nord, Equitalia centro ed Equitalia sud

Il 17/02/2016 viene creata Equitalia servizi di riscossione S.p.A.

che con decorrenza 01/07/2016 ha accorpato definitivamente tutti gli agenti, con esclusione della Sicilia.

Con l’approvazione del decreto fisco ne è stata determinata la soppressione per il 2017.

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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Per effetto dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, convertitocon L. 1.12.2016 n. 225, i carichi di ruolo o derivanti daaccertamenti esecutivi/avvisi di addebito consegnati adEquitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016 possono esseredefiniti, a condizione che il contribuente, anche in formarateale ma entro il settembre 2018, corrisponda lesomme dovute a titolo di capitale, gli interessi e gli aggiparametrati agli importi da versare. A fronte di ciò,vengono stralciati le sanzioni amministrative e gli interessidi mora.

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Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate,

l'ultima delle quali va versata entro il settembre 2018, ed

essere in regola con i pagamenti delle rate ex art. 19 del DPR

602/73 (dilazione delle somme iscritte a ruolo) che scadono

nel periodo compreso tra l'1.10.2016 e il 31.12.2016.

Situazioni delicate si pongono nel caso in cui il ruolo o l'atto

ad esso presupposto sia oggetto di contestazione giudiziale:

l'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 prevede che nella domanda,

in presenza di contenzioso, ci si debba impegnare a

rinunciare al ricorso.

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REQUISITI

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

- si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal decreto stesso;

- i carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall'1.1.2000 al 31.12.2016;

- se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016;

- se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.

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RUOLI CONSEGNATI DALL'1.1.2000 AL 31.12.2016

Rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016.

Occorre riferirsi non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia o è stato affidato il credito, informazione che, spesso, non emerge dalla cartella di pagamento né dall'estratto di ruolo rilasciato al contribuente, ma dai sistemi interni degli Agenti della Riscossione.

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Può accadere che una cartella di pagamento notificata nei primi mesi del 2017 sia definibile, essendo il ruolo stato consegnato entro il 31.12.2016. In via speculare, se la cartella era stata notificata nei primi mesi del 2000, potrebbe risultare non definibile, in quanto il ruolo è stato magari consegnato prima dell'1.1.20008.

Si evidenzia che l'art. 6 co. 3-bis del DL 22.10.2016 n. 193 sancisce espressamente che l'Agente della riscossione fornisce ai debitori tutti i dati necessari per individuare i carichi definibili, sia presso gli sportelli che nell'area riservata del proprio sito istituzionale.

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PAGAMENTI IN SCADENZA DALL'1.10.2016 AL 31.12.2016

L'art. 6 co. 8 del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce che, per i

debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia (art. 19 del

DPR 602/73)11, l'ammissione è subordinata al regolare

pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra

l'1.10.2016 e il 31.12.201612

Quanto esposto dovrebbe valere altresì per gli enti creditori

(il cui elenco è disponibile presso il sito internet di Equitalia),

che, pur avvalendosi dell'Agente della riscossione

"nazionale", gestiscono in proprio la dilazione (art. 26 del

DLgs. 46/99).Trattasi di un requisito molto importante,

che non deve essere sottovalutato.

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Il riferimento al mero "adempimento" delle rate

induce ad affermare che, se il contribuente versasse

tardivamente una o più rate, ciò non sia causa

ostativa alla sanatoria: l'adempimento, ancorché

tardivamente, è infatti avvenuto, a maggior ragione se si

tratta di lieve tardività.

È stato messo in risalto che, secondo un'opinione (non

ufficializzata), "se si vuole rispettare la suddetta

condizione di accesso [dunque il regolare pagamento

delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016], è

necessario pagare tutti gli importi scaduti e in aggiunta

quelli che scadono a fine anno".

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PIANI CONCESSI DAL 24.10.2016

Secondo un'opinione, le rate, scadenti dall'1.10.2016 al

31.12.2016, il cui pagamento condiziona l'accesso alla sanatoria

dovrebbero essere solo quelle relative a piani vigenti al

24.10.2016, data di entrata in vigore dell'art. 6 del DL 22.10.2016

n. 19317.

Questa soluzione, che potrebbe non essere condivisa dall'Agente

della riscossione, è supportata dal fatto che l'art. 6 co. 8 del DL

22.10.2016 n. 193 parla dei piani "in essere", implicitamente

riferendosi a quelli vigenti alla sua entrata in vigore, e non ai

successivi.

È a nostro avviso opportuno un confronto preventivo con Equitalia,

ove possibile.

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DEFINIZIONE PARZIALE

Ai sensi dell'art. 6 co. 13-bis del DL 22.10.2016 n. 193, "la definizione

agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico

iscritto a ruolo o affidato

Pertanto, a titolo esemplificativo:

se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per mancato

versamento di IVA a seguito di liquidazione periodica e, nel contempo,

un accertamento esecutivo IRES, può continuare nel contenzioso in

merito a quest'ultimo (o, comunque, non definirlo) e sanare la cartella di

pagamento;

se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento portante a

riscossione ruoli di diversi enti impositori, ad esempio INPS e Agenzia

delle Entrate (o dello stesso ente impositore ma riconducibili a diverse

Direzioni provinciali), può definire solo quelli relativi all'Agenzia delle

Entrate, dandone indicazione nel modello.

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DEBITI PRESENTI NELLA SINGOLA PARTITA DI RUOLO

Vista la volontà del legislatore di consentire una sanatoria

parziale, è sostenibile la possibilità di definire una o più

poste comprese nel medesimo ruolo, e non

necessariamente tutte. Circostanza confermata dalle

istruzioni alla compilazione del modello di istanza.

Potrebbero emergere problemi in relazione alla

compilazione del modello, che, per la sanatoria parziale di

ruoli contenuti in un unico atto, richiede il c.d. "estremo

dell'atto", che è spesso unico per i vari debiti contenuti nello

stesso ruolo

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RUOLI NON DEFINITI

Per i carichi non rientranti nella sanatoria, l'eventuale dilazione ex

art. 19 del DPR 602/73 rimane in essere, e la decadenza resta

soggetta alle regole ivi indicate (nella versione attuale, mancato

pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, o di

due rate, se si tratta di riammissione ex DL 113/2016).

CONTENZIOSO IN CORSO

La presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado,

nonché la formazione di un giudicato anche sfavorevole al

contribuente non precludono la sanatoria.

Il contribuente, tuttavia, nella domanda deve impegnarsi a

rinunciare ai giudizi in corso.

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AMBITO APPLICATIVO

Rientrano i ruoli relativi a qualsiasi imposta (IRES, IVA,

addizionali, imposte d'atto, canone RAI), ai contributi INPS e

INAIL nonché ai contributi previdenziali dovuti alle Casse

professionali o di altra natura, nella misura in cui la

riscossione sia stata affidata ad Equitalia (Cassa dei dottori

commercialisti, degli Avvocati, ecc.). L'inclusione nella

sanatoria degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di

addebito deriva dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, secondo

cui i riferimenti in norme vigenti a detti atti si intendono al

ruolo.

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ESCLUSIONI

L'art. 6 co. 10 del DL 22.10.2016 n. 193 enuncia, in maniera tassativa, le

fattispecie escluse dalla sanatoria:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16

del Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13.7.2015;

- risorse proprie tradizionali dell'UE, previste dall'art. 2 par. 1 lett. a),

delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7.6.2007, e

2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26.5.2014;

- IVA all'importazione;

- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di

provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti

previdenziali".

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Relativamente alle violazioni del DLgs. 285/92 (Codice

della Strada), il co. 11 ammette la definizione, sempre

che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia.

Tuttavia, essa non causa lo stralcio delle sanzioni

amministrative ma dei soli interessi, compresi quelli di

cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/8126.

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TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Le legge non esclude dalla sanatoria i tributi amministrati dall'Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli ma solo alcuni di essi, precisamente le

risorse proprie tradizionali dell'UE e l'IVA all'importazione ex art. 70 del

DPR 633/7227.

Per quanto riguarda le risorse proprie, sono quelle individuate dall'art. 2

par. 1 lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del

7.6.2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26.5.2014, e

possono essere individuate nei dazi doganali.

Da ciò consegue che le altre entrate gestite dall'Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, con le eccezioni richiamate, non possono che risultare

definibili.

Un'ipotesi di ruolo definibile potrebbe essere quella derivante dal

recupero delle accise: per sostenere l'impossibilità di sanatoria,

bisognerebbe argomentare il perché esse rientrerebbero tra le risorse

proprie dell'UE, cosa a nostro avviso non facile.

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SOMME DERIVANTI DA PRECEDENTI CONDONI

Potrebbe essere messa in discussione la possibilità di

sanare ruoli scaturenti da mancato pagamento di importi che

derivano da precedenti sanatorie, ad esempio dall'omesso

versamento delle rate ex art. 12 della L. 289/2002.

PROCEDURE CONCORSUALI

Per effetto dell'art. 6 co. 13 del DL 22.10.2016 n. 193,

l'adesione alla sanatoria può avvenire anche se il debitore è

sottoposto a procedure concorsuali.

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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La presenza di una procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento ex L. 3/2012 non osta alla definizione

dei ruoli.

CARICHI DIVERSI DA QUELLI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi dell'art. 6 co. 10 lett. e-bis) del DL 22.10.2016 n.

193, sono esclusi i carichi affidati recanti "le altre sanzioni

diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti

dagli enti previdenziali".

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SOMME RISCOSSE DA ENTI LOCALI O DA CONCESSIONARI LOCALI

L'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 circoscrive l'ammissione alla

sanatoria ai carichi affidati agli "Agenti della riscossione" (art. 3 del

DL 203/2005), escludendo con ciò sia gli enti locali che riscuotono

le entrate in proprio ex art. 52 del DLgs. 446/97 sia i concessionari

locali ex art. 53 del DLgs. 446/97. Di contro, quando l'ente

creditore si sia avvalso di Equitalia per la riscossione, non ci sono

dubbi sulla possibilità di sanatoria.

In sede di conversione del DL 22.10.2016 n. 193, la Legge

01.12.2016 n. 225 ha inserito l'art. 6-ter, che prevede la

possibilità, per gli enti locali che esigono gli importi in proprio o

mediante i concessionari ex art. 53 del DLgs. 446/97, di prevedere

la rottamazione.

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EFFETTI

La definizione dei ruoli comporta vari effetti, che consistono

principalmente nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli

interessi di mora. In certe ipotesi, ci può anche essere l'effetto di

attenuante o addirittura di non punibilità per alcuni reati fiscali.

Inoltre, la domanda di sanatoria inibisce l'adozione di nuove

misure cautelari, nonché esecutive.

Va subito evidenziato che mentre l'effetto sulle azioni cautelari e di

riscossione coattiva deriva dalla semplice presentazione della

domanda, lo stralcio delle sanzioni e degli interessi nonché i

risvolti in ambito penale sono connessi al perfezionamento della

definizione, che non coincide con la presentazione della domanda

ma con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle

rate.

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STRALCIO DEGLI INTERESSI DI MORA

Il perfezionamento della definizione ha come effetto non solo lo

stralcio delle sanzioni amministrative, ma altresì degli interessi di

mora.

Gli interessi di mora sono disciplinati dall'art. 30 del DPR 602/73,

secondo cui, decorso il termine dell'art. 25 co. 2 del DPR 602/73

(60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), "sulle somme

iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli

interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della

cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al

tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle

finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

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Solo per i ruoli consegnati dal 13.7.2011 (art. 7 co. 2-sexies e 2-

septies del DL 70/2011), gli interessi di mora sono conteggiati

unicamente sugli importi a titolo di capitale, e non più, con effetto

di anatocismo fiscale, anche sulle somme dovute a titolo di

sanzione tributaria e interessi.

L'art. 29 del DL 78/2010, in tema di accertamenti esecutivi, si

limita a specificare che, qualora il contribuente versi le somme in

ritardo (quindi decorso il termine per il ricorso), saranno dovuti gli

interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica

dell'atto a quello in cui è avvenuto il versamento.

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Pertanto, spettano per intero tutti gli interessi diversi da quelli di

mora, di natura tributaria e non, come ad esempio:

- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, disciplinati dall'art. 20

del DPR 602/73, che di norma vengono contestati

nell'accertamento o nella cartella di pagamento come

conseguenza del mancato o tardivo pagamento di tributi;

- gli interessi relativi all'imposta sulle successioni non versata

entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione,

ai sensi dell'art. 37 co. 2 del DLgs. 346/90;

- gli interessi da sospensione amministrativa ex art. 39 del DPR

602/73;

- gli interessi legali ex art. 1284 c.c.

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COMPUTO DEI COMPENSI DI RISCOSSIONE E ALTRE SPESE

L'art. 6 co. 1 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193 stabilisce

espressamente che spettano per intero i compensi di riscossione

(art. 17 del DLgs. 112/99) nonché le spese di rimborso per le

attività esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

DILAZIONE DEI RUOLI IN ESSERE

La domanda di definizione ha come effetto la sospensione dei

termini di versamento delle rate da dilazione dei ruoli (art. 19 del

DPR 602/73) nel periodo compreso tra l'1.1.2017 e la data in cui

occorre pagare o la totalità degli importi o la prima rata.

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RATE SU CARICHI NON DEFINIBILI

Bisogna considerare l'ipotesi in cui la dilazione dei ruoli in

essere riguardi carichi definibili e non definibili (esempio,

ruoli dell'Agenzia delle Entrate e sole sanzioni CONSOB).

L'art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, testualmente,

stabilisce che la sospensione riguarda "i carichi oggetto della

domanda di definizione", e non "i carichi che possono essere

oggetto di definizione".

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MISURE CAUTELARI (FERMI E IPOTECHE)

Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DL 22.10.2016 n. 193, in merito ai

carichi definibili, l'Agente della Riscossione non può avviare azioni

esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche (artt. 77 e 86

del DPR 602/73), né, per esigenze di ordine sistematico, attivare

altre misure cautelari.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di

presentazione dell'istanza, come peraltro avviene nel caso della

dilazione ex art. 19 del DPR 602/73: allora, se fosse già stata

iscritta l'ipoteca esattoriale prima della trasmissione della

domanda, questa mantiene i suoi effetti dunque il titolo di

prelazione.

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AZIONI ESECUTIVE

Presentata la domanda di sanatoria, non possono essere

proseguite le procedure di recupero coattivo già avviate, "a

condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con

esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di

assegnazione ovvero non sia stato già emesso

provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati".

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SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE

Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i termini

di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Qualora il termine sia prescrizionale (fatto che avviene per molte entrate

non tributarie e, in merito a queste ultime, per la fase successiva alla

notifica della cartella di pagamento), non si pongono problemi di sorta.

Ove invece il termine sia decadenziale emergono questioni applicative.

Ipotizziamo un ruolo formato a seguito di liquidazione automatica della

dichiarazione (art. 36-bis del DPR 600/73), in cui la cartella, ex art. 25 co.

1 lett. a) del DPR 602/73, va notificata, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione.

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Se si tratta di ruoli relativi all'anno 2013, modello UNICO 2014 (in

scadenza al 31.12.2017) già trasmessi per i quali la cartella non è

ancora stata notificata, e il contribuente presenta domanda, il

termine è sospeso dal giorno in cui è presentata la stessa a quello

in cui si verifica l'inadempienza, fatto che comporta la cessazione

della sospensione. Ove non venga pagata solo la quarta rata,

termina la sospensione, e al termine del 31.12.2017 dovrebbero

aggiungersi i giorni di sospensione, entro cui, a pena di

decadenza, la cartella di pagamento va notificata.

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EFFETTI PENALI

In virtù della regola generale desumibile dagli artt. 13 e 13-

bis del DLgs. 74/2000, il pagamento del debito derivante

dalla sanatoria in oggetto può rappresentare non solo una

circostanza attenuante, ma anche una causa di non

punibilità del reato fiscale.

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OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Nelle obbligazioni solidali (si pensi alle parti contraenti nell'imposta

di registro ex art. 57 del TUR), l'estinzione dell'obbligazione, ad

esempio a seguito di sanatoria dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n.

193, fa venire meno la pretesa per tutti.

SOCIETÀ DI PERSONE

sembra potersi affermare che la definizione effettuata da uno dei

soci (sulle maggiori imposte derivanti dall'accertamento sul reddito

di partecipazione) non sia influenzata dalla strategia degli altri. In

altri termini, ogni socio decide autonomamente se fruire della

sanatoria, e, se del caso, di rinunciare al ricorso.

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PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata consente ai contribuenti che hanno ricevuto cartelle ed avvisi di pagamento, di ottenere una riduzione delle sanzioni da pagare ad Equitalia.

CHI PUO’ ADERIRE?

E non si pagano le sanzioni indicate e gli interessi di mora

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COME ADERIRE

Per aderire alla rottamazione è necessario presentarel’apposito modello DA1 (definizione agevolata)recuperabile dal portale “www.gruppoequitalia.it”

entro il 31 marzo 2017, o direttamente allo sportello o amezzo posta elettronica o posta elettronica certificata,agli indirizzi specificati sul modello stesso.

In caso di presentazione a mezzo posta elettronica vaallegata anche una copia del documento di identità incorso di validità

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Entro il 31 maggio 2017 Equitalia dovrà rispondere inviando, al richiedente la definizione agevolata, apposita comunicazione in cui dovrà indicare l’importo complessivo del debito e il bollettino (o i bollettini in caso di richiesta di rateizzazione) per effettuare il pagamento con indicata la scadenza.

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Inserire i dati anagrafici del richiedente la rottamazione

e la domiciliazione che può essere anche presso terzi

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Inserire le cartelle per cui si intende aderire alla definizione

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Indicare l’identificativo nel caso si voglia aderire solo

per alcuni debiti indicati in cartella o il numero

progressivo nel caso di definizione limitata ad alcuni

carichi dei singoli ruoli

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Barrare la soluzione scelta: Unica soluzione o 5 rate

Oppure indicare il codice della tipologia di rateizzazione scelta

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Indicare se si vuole usufruire della domiciliazione del

pagamento

Dichiarare che non vi sono giudizi pendenti ed in caso

di contenzioso in corso RINUNCIARE al giudizio stesso

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Inserire luogo e data e la firma e barrare in caso di

rappresentante del contribuente

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Compilare la delega in tutte le sue parti e inserire anche

copia del documento del delegato e del delegante in

corso di validità