Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea

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Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea. competenze esclusive competenze concorrenti competenze di sostegno. ESERCIZIO DELLE COMPETENZE (art. 5 TUE). Principio di attribuzione Principio di sussidiarietà Principio di proporzionalità. PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE. - PowerPoint PPT Presentation

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Ripartizione delle competenze in seno all’Unione europea

competenze esclusive competenze concorrenti competenze di sostegno

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE(art. 5 TUE)

Principio di attribuzione Principio di sussidiarietà Principio di proporzionalità

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE

L’Unione dispone solo delle competenze che le sono attribuite dai trattati

clausola di flessibilità (art. 352 TFUE):permette all’UE di andare al di là del potere d’azione che le è attribuito dai trattati, se necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato

teoria dei poteri impliciti:riconoscimento di poteri non espressamente attribuiti, ma necessari per un esercizio efficace delle competenze attribuite

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Nel caso delle competenze concorrenti, l’UE può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto agli Stati membri anche tenuto conto della portata e degli effetti dell’azione in questione

Principio di prossimità: le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini dell'UE

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

L’esercizio delle competenze dell’UE si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati

Competenze esclusive (articolo 3 TFUE)

Solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti in questi settori.

Il ruolo degli Stati membri è quello di dare applicazione a questi atti, a meno che l’Unione non li autorizzi ad adottare autonomamente taluni atti

Competenze concorrenti (articolo 4 del TFUE)

L'UE e gli Stati membri possono adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l’UE non ha o ha deciso di non esercitare la propria

Competenze di sostegno (articolo 6 del TFUE)

L’UE può solamente sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. L’Unione non dispone di potere legislativo in questi settori e non può interferire nell’esercizio delle competenze riservate agli Stati membri.