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Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5. "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione
del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia
di commercio)".
Il Presidente della Giunta regionale
Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;
Visti l'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 1° agosto 2011;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio), il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al Titolo III della
medesima legge regionale inerenti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Art. 2
(Tipologia dell'attività e definizioni)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della l.r. 27/2009, gli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, la quale
comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti
previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del
regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in
materia di sanità.
3. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune riportano obbligatoriamente la dicitura:
somministrazione di alimenti e bevande.
4. Per superficie di somministrazione s'intende l'area cui accede il pubblico attrezzata per il
consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature
allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a
cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.
5. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si
intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per
strutture temporanee s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi
dell'anno in cui non vengono utilizzate.
6. Per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di
pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di
alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e nei provvedimenti dell'Azienda sanitaria unica
regionale (ASUR).
7. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le attività di somministrazione di alimenti e bevande
possono assumere le seguenti denominazioni, fatte salve eventuali disposizioni comunali specifiche:
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di
pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti, dotati di
servizio al tavolo;
b) esercizio con cucina tipica: esercizi di cui alla lettera a) in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e
bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavola calda, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di
pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzeria e simili: esercizi della ristorazione con servizio al tavolo, in cui è prevalente la
preparazione e la somministrazione del prodotto pizza;
e) bar gastronomico e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo, in cui la manipolazione
dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte le operazioni che non
equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi di cui alla lettera f) caratterizzati
dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the e simili: esercizi prevalentemente
specializzati nella somministrazione di tipi specifici di bevande, eventualmente accompagnate da
somministrazione di spuntini, pasti o piccoli servizi di cucina;
i) disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili: esercizi in cui la somministrazione di
alimenti e bevande è associata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
l) discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare e impianti sportivi: esercizi nei
quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente a
un'attività di trattenimento e svago prevalente rispetto alla prima;
m) mensa aziendale: struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta
solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro, anche
convenzionata con altre imprese;
n) mensa interaziendale: struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata
esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che
si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di
cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come non aperta al pubblico. Deve inoltre essere priva
di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto
a un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande
soltanto a utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese
convenzionate;
o) bar aziendale o bar interno: struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata in favore dei soli dipendenti e di coloro che si
trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso
aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di
somministrazione esercitata all'interno.
8. La Giunta regionale è autorizzata a modificare o integrare le definizioni di cui al comma 7.
9. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di comunicare al Comune competente l'attività o le attività
individuate che intende esercitare.
10. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi e in
genere i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell'attività, nonché le produzioni
enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti
previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
Art. 3
(Criteri comunali)
1. Lo sviluppo della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e il rilascio
delle nuove autorizzazioni si espletano sulla base dei criteri di cui all'articolo 62 della l.r. 27/2009,
che ogni Comune definisce nel rispetto della normativa comunitaria, della l.r. 27/2009 e del
presente regolamento.
2. Al fine della elaborazione dei criteri di cui al comma 1, i Comuni, nei relativi strumenti
urbanistici, considerano in particolare i seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale;
c) necessità di tutelare i locali storici;
d) tutela dell'ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza stradale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i Comuni fissano
i criteri con l'obiettivo dell'innovazione e qualificazione del settore, tenendo conto dell'esigenza di
contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e
dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed
esigenze.
4. I criteri comunali perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi, da modulare in relazione alle
specifiche esigenze:
a) evoluzione e innovazione della rete e in particolare promozione:
1) della qualità del lavoro;
2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
3) della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e della libertà d'impresa, al
fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della
rete distributiva;
b) tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione
dei prezzi e dei prodotti;
c) valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività e di
promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni
tipiche locali;
d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire
l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
e) favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo
all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale e
ambientale;
f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e
ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
g) salvaguardare e riqualificare la rete nelle zone meno densamente popolate che a volte
manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri
minori.
5. I Comuni possono fissare anche criteri differenziati nell'ambito del proprio territorio, nei casi in
cui coesistano realtà diverse.
6. Nella determinazione dei criteri comunali sono da escludere l'utilizzo di contingenti numerici o di
superficie e l'individuazione di distanze minime tra gli esercizi.
7. Nel definire i propri criteri i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati previsti
dall'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 4
(Vocazione urbanistica delle aree)
1. L'individuazione della vocazione urbanistica delle diverse parti del territorio comunale
costituisce adempimento preliminare, al fine di effettuare scelte strategiche collegate alla qualità
della vita e della gestione del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, il criterio urbanistico può essere utilizzato per suddividere il territorio
comunale in zone omogenee tra loro e per assoggettare l'apertura di esercizi al possesso di
determinate caratteristiche coerenti con quelle dell'area in cui vanno a collocarsi.
3. I Comuni possono stabilire in particolare:
a) le caratteristiche dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
b) orari differenziati di apertura e di chiusura dell'attività;
c) la destinazione d'uso degli immobili;
d) le dotazioni di parcheggi;
e) specifiche disposizioni volte alla salvaguardia dei locali e degli immobili di pregio.
4. I criteri per l'esercizio dell'attività di somministrazione nelle aree di interesse storico-
archeologico e di particolare pregio, espressamente individuate dai Comuni, possono riguardare:
a) il dimensionamento dell'esercizio;
b) la tipologia architettonica;
c) le modalità di erogazione del servizio.
5. Al fine di sostenere e incentivare l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e
bevande in aree del proprio territorio prive o carenti di esercizi di somministrazione e in aree
montane, i Comuni possono autorizzare forme di aggregazioni commerciali polifunzionali che
offrano vari servizi di interesse per la collettività, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni
con i Comuni confinanti.
Art. 5
(Localizzazione delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande)
1. I criteri comunali per la localizzazione delle attività sono definiti in modo da prevenire
addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica e simili, evitando comunque
di creare limitazioni alla libera concorrenza tra imprenditori.
2. A fini del rilascio delle autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande ad
apertura prevalentemente serale o notturna, abbinate ad attività di intrattenimento e svago o dotate
di spazi di somministrazione all'aperto, i Comuni valutano l'idoneità dell'ubicazione con particolare
riguardo all'esigenza di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nonché di rispettare le norme in
materia di inquinamento acustico e possono prevedere zone di rispetto fra gli stessi esercizi e i
luoghi di cura e riposo o destinati al culto ovvero richiedere le necessarie misure di mitigazione.
Art. 6
(Superficie delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande)
1. I criteri comunali non possono stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per
esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 4, lettera f), e 5, e dall'articolo 4, comma 4,
lettera a).
2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della
normativa edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, debbono comunque avere una superficie
adeguata per assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al
consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in
relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
3. Con la predisposizione dei criteri e nel rispetto della normativa vigente i Comuni disciplinano
l'attività svolta dagli esercizi di somministrazione su aree pubbliche o private, in forma temporanea
o permanente. L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato in ogni caso al possesso dei
requisiti igienico-sanitari e alla verifica in ordine alla viabilità.
Art. 7
(Caratteristiche dei locali)
1. Al fine di assicurare un migliore servizio al consumatore, i Comuni possono prevedere i seguenti
criteri per i locali di somministrazione:
a) la dotazione minima di parcheggi: gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire le
condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l'attuazione,
la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e una loro corretta integrazione urbana;
b) la previsione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, di una specifica destinazione d'uso per la
somministrazione di alimenti e bevande, disponendo l'eventuale divieto di cambio di destinazione
per attività storiche o di tradizione;
c) l'individuazione, nell'ambito della tipologia unica, di specifiche attività la cui presenza o tipo di
allestimento sia in contrasto con i centri storici o con particolari aree di pregio tali da essere escluse
per motivi di interesse generale;
d) la presenza di idonei accessi privi di barriere architettoniche, anche attraverso soluzioni mobili o
temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata al pubblico verso l'esterno;
e) la presenza di servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili, realizzati, ove
necessario, anche in spazi o locali esterni o in forma consorziata o convenzionata con altri pubblici
esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze;
f) il divieto, nei centri storici e in altre zone del territorio soggette a tutela in quanto ritenute di
pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, di uso di determinati materiali o di tipologie di
allestimento di spazi esterni ai locali che possono nuocere all'immagine dell'area interessata.
2. L'esercizio dell'attività è subordinata alla conformità dei locali, anche in caso di ampliamento
della superficie, ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti dalla normativa statale vigente.
Art. 8
(Autorizzazione)
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionale,
è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della l.r. 27/2009, è altresì soggetto ad
autorizzazione il trasferimento, anche stagionale, degli esercizi da una sede collocata in zona non
sottoposta a programmazione secondo i criteri individuati dai Comuni ai sensi del presente
regolamento a una sede collocata in zona tutelata nell'ambito di tale programmazione.
3. L'autorizzazione tiene luogo anche di licenza ai fini dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come disposto
dall'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 9
(Autorizzazioni stagionali)
1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali
periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori
a un mese né superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare.
2. I Comuni determinano le condizioni per l'autorizzazione all'attività di somministrazione in forma
stagionale. Tali condizioni possono riguardare in particolare l'assetto urbanistico del territorio,
nonché l'apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare.
Art. 10
(Attività di somministrazione temporanea)
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo
svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa autorizzazione. L'attività di
somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette
manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
2. Ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 27/2009, la domanda deve indicare:
a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
c) il possesso dei requisiti morali e professionali;
d) la disponibilità e conformità del locale o dell' area ove è esercitata la somministrazione alle
norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
e) la dichiarazione di aver presentato la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA);
f) il rispetto del criterio di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale o sportive l'articolo 65,
comma 3, della l.r. 27/2009 richiede il possesso dei soli requisiti morali. Il Comune verifica la
sussistenza di tale carattere mediante la presentazione di opportuna certificazione.
4. I Comuni possono determinare un lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra più attività
analoghe svolte dal medesimo organizzatore, nelle stesso luogo o con l'utilizzo delle medesime
strutture.
Art. 11
(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)
1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 è presentata anche a
mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la
modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti.
2. La domanda contiene:
a) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali;
b) la dichiarazione di aver acquisito o l'impegno ad acquisire la disponibilità dei locali;
c) l'indicazione dell'eventuale preposto;
d) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA prima dell'avvio
dell'attività;
e) la dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto
del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di
sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);
f) la dichiarazione di aver acquisito o di impegnarsi ad acquisire il certificato di prevenzione
incendi, ove previsto, prima dell'avvio dell'attività
g) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la documentazione relativa
all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività.
3. Salvo quanto stabilito dai commi successivi, il termine di conclusione del procedimento è di
trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi inutilmente i quali la stessa si intende
accolta.
4. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di
presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene
inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall'attribuzione del numero e della
data di protocollazione.
5. Se la domanda non è regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la
regolarizzazione della domanda stessa entro un termine comunque non superiore a trenta giorni, con
sospensione dei termini del procedimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la
domanda sarà archiviata.
6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile
del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione dei termini del
procedimento. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della
documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di
elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine
fissato, comunque non superiore a trenta giorni, la domanda è archiviata e dell'avvenuta
archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
7. Il responsabile del procedimento, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), verifica la sussistenza dei
requisiti morali e professionali del richiedente e il rispetto delle norme di programmazione.
8. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della l. 241/1990 il responsabile del procedimento,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Il relativo provvedimento è
adottato nei successivi dieci giorni.
9. L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica e a tempo indeterminato nei limiti della NIA ed è
valida solo per i locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio il Comune invia, anche in via
telematica, gli estremi dell'autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente in
materia, al Prefetto, al Questore, all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
Art. 12
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) le attività di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'articolo 64 della l.r. 27/2009. È altresì soggetto a SCIA il
trasferimento di sede diverso da quello di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento,
nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande.
2. Per somministrazione nel domicilio del consumatore o catering di cui all'articolo 64, comma 1,
lettera a), della l.r. 27/2009, si intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di
somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e
alle persone da lui invitate. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della l.r. 27/2009, per
domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il
consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni,
congressi e simili. I locali ove si effettua tale tipo di somministrazione non sono soggetti alla
destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. È comunque vietata l'attività di
cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi istallate, fatta
eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente
autorizzate. I Comuni possono stabilire ulteriori disposizioni per disciplinare l'attività all'interno del
loro territorio, nel rispetto della l.r. 27/2009 e del presente regolamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 27/2009, l'attività di
somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un
ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.
4. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, svolta congiuntamente a
una delle attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 64, comma 1, lettera g), della l.r.
27/2009, non deve superare il 25 per cento dell'intera superficie del locale o delle aree all'aperto
destinate all'attività di intrattenimento e svago, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, ovvero il
25 per cento dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare, nel rispetto della
normativa di settore.
5. Per gli esercizi di cui all'articolo 64, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009, l'attività di
somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di
distribuzione dei carburanti e deve pertanto essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di
distribuzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per
autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico
in materia di commercio").
6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui di cui all'articolo 64, comma 1, lettere
b), c), d), e), f), g) e i), della l.r. 27/2009 rispetta i tempi di apertura e chiusura degli esercizi ed è
effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi. L'attività di
somministrazione non è trasferibile se non con l'intera attività principale.
Art. 13
(Procedimento per la segnalazione
certificata di inizio attività)
1. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al
Comune.
2. La SCIA deve indicare quanto previsto all'articolo 64, comma 4, della l.r. 27/2009, nonché la
dichiarazione di aver presentato la NIA. La SCIA è valevole a tempo indeterminato esclusivamente
per i locali e le aree in essa indicati.
3. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al relativo procedimento, disciplinato
dall'articolo 19 della l. 241/1990 e dalla vigente normativa regionale di settore.
4. Il Comune, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento
dell'attività accertata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un
provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi
eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività
medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
Art. 14
(Attività accessorie)
1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente, nel rispetto
delle normative di settore vigenti:
a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di
immagini, a condizione che:
1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o
intrattenimento;
2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di
sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:
1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di
pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del
pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
3) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente
applicato.
2. Per quanto riguarda le attrezzature di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la presenza
e l'uso di un normale apparecchio televisivo o l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti
decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.
3. E' inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui al comma 1, lettera
b), l'effettuazione di:
a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente
passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di
libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi
i trattenimenti danzanti.
4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti
di cui al comma 1, lettera b), con riguardo tra l'altro:
a) agli orari di effettuazione;
b) alle modalità di pubblicizzazione;
c) al tipo e alla natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.
5. In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme
relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all'inquinamento
acustico richiamate all'articolo 22.
6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o
pedane per artisti di altezza non superiore a 80 centimetri, muniti di certificato di idoneità statica e
certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato. E'
consentita inoltre l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora
comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma
di un tecnico abilitato.
7. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi
antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 15
(Orari)
1. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina il limite giornaliero
minimo e massimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori, delle
caratteristiche del territorio, della stagionalità e dell'attività esercitata.
3. L'esercente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, che può essere differenziato
per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti ai
sensi del comma 1. L'orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura
intermedia.
4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi
cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.
5. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere
indicate in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.
6. La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme e nei tempi previsti dallo stessa
amministrazione. È obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.
7. Al fine di tutelare il consumatore il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo
e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può
predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande ai sensi dell'articolo 68, comma 6, della l.r. 27/2009. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza
della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
8. AI fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli
esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro la data da questo stabilita, il periodo di
chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio o agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune,
qualora ritenga che possa verificarsi una carenza nel servizio, dispone turni di apertura obbligatori.
Art. 16
(Pubblicità dei prezzi)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 7, della l.r. 27/2009, deve essere data pubblicità
ai prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione con le seguenti modalità:
a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella ben visibile
all'interno dell'esercizio;
b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della
tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio ovvero all'interno in luogo comunque
leggibile dall'esterno.
2. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 1, escluse le bevande con formula a prezzo fisso, è
vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente indicato il
costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
3. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei
clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere
chiaramente indicata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per
asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei
bar interni, alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore e similari.
Art. 17
(Ampliamento dell'esercizio)
1. L'ampliamento della superficie di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta
a semplice comunicazione, da inviare al Comune sede dell'esercizio. La superficie oggetto di
ampliamento deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività.
2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Il Comune, entro i successivi sessanta giorni, accerta la conformità alla normativa in materia
igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di
sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento. In caso di
mancato rispetto delle norme, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nella parte
ampliata.
Art. 18
(Gestione di reparto)
1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti
in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio
impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei
requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione al Comune.
2. Alla comunicazione sono allegati:
a) il contratto di gestione;
b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.
3. L'autorizzazione o la SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di
esercitare l'attività dalla data di presentazione.
4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo, le sanzioni di cui all'articolo 69 della l.r.
27/2009 si applicano al gestore di reparto.
5. In mancanza della comunicazione di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività
esercitata dal gestore.
Art. 19
(Subingresso)
1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto
tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA, da presentare al
Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto o dall'apertura della successione. Il subentrante può
iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.
2. Nella SCIA il subentrante deve indicare:
a) gli estremi dell'autorizzazione;
b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
c) il possesso del titolo autorizzativo a fini sanitari;
d) il possesso dei requisiti igienico-sanitari;
e) il possesso dei requisiti soggettivi.
3. In caso di subingresso per causa di morte gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali
di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009, possono continuare l'attività a titolo provvisorio per un anno
dall'apertura della successione, previa presentazione al Comune della SCIA di cui al comma 1 del
presente articolo. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi
decadono dal diritto di esercitare l'attività. Gli eredi che non intendono proseguire l'attività devono
comunicare al Comune la sua sospensione. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo
proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Il termine per riprendere
l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto dell'eredità, da intendersi quale data di apertura
della successione.
4. Il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività se l'interessato risulta privo dei requisiti
morali di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009.
5. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili.
6. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il
trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio,
nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a semplice
comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche
societarie intervenute ovvero copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
7. Nel caso in cui una società subisca modifiche nella compagine sociale che comportino mutamenti
nella legale rappresentanza deve darne comunicazione al Comune, producendo una dichiarazione
sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante
legale. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve
indicare il preposto all'attività.
Art. 20
(Decadenza, sospensione e revoca
del titolo abilitativo. Inibizione dell'attività)
1. L'autorizzazione o il titolo abilitativo decade:
a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di
ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa
per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.
2. L'autorizzazione o l'attività soggetta a SCIA è sospesa:
a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle
disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di
inquinamento acustico e sorvegliabilità;
b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza
dell'orario prescelto.
3. L'autorizzazione è revocata o l'attività soggetta a SCIA è inibita quando:
a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, lettera a), salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre
mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il
trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di
ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno
solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b).
Art. 21
(Cessazione dell'attività)
1. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve
trasmettere entro trenta giorni al Comune in cui ha sede l'esercizio apposita comunicazione,
riconsegnando l'eventuale autorizzazione.
Art. 22
(Disposizioni finali)
1. Le domande, segnalazioni e comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere
accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non
presentano personalmente la pratica. I cittadini extracomunitari devono esibire l'originale della carta
o del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per motivi di
famiglia.
2. È obbligatorio l'utilizzo della modulistica adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r.
27/2009, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ovvero di altra modulistica
avente medesimi contenuti.
3. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità
di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. Le attività di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della normativa statale e
regionale sull'inquinamento acustico, in attuazione in particolare della legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sull'inquinamento acustico).
5. Sono fatte integralmente salve le disposizioni del r.d. 773/1931 applicabili alle attività di cui al
presente regolamento, nonché le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra disposizione statale in
materia di ordine pubblico e sicurezza.
6. Sono fatte salve altresì le autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività (DIA) di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi), e alla legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
7. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 67 della l.r. 27/2009, la Regione, in collaborazione con i
Comuni, provvede in particolare a monitorare la situazione reale dei preposti nel territorio
regionale.
8. Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate da circoli privati si
applica la disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235
(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli privati), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4,
del presente regolamento.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Marche.
Ancona, lì 4 Agosto 2011
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA
DELLE NOTE .
IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
N O T E
Nota all'art. 1, comma 1 Il testo dell'articolo 70 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art. 70 - (Disposizioni transitorie) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, riguardante
gli indirizzi e i criteri dell'articolo 62. Entro i centottanta giorni successivi, i Comuni stabiliscono i
criteri di cui all'articolo 62, comma 2.
2. Fino all'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui all'articolo 62, comma 1, rimangono in
vigore i criteri ed i parametri approvati dai singoli Comuni in base alla l.r. 9 dicembre 2005, n. 30
(Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), abrogata dalla
presente legge.
3. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune
disciplina gli orari di cui all'articolo 68."
Nota all'art. 2, comma 1 Il testo del comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio), è il seguente:
"Art. 60 - (Definizioni e ambito di applicazione) - Omissis -
2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica
tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla
relativa autorizzazione sanitaria.
Omissis "
Nota all'art. 3, comma 1
Il testo dell'articolo 62 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art. 62 - (Indirizzi e criteri) - 1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio,
turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello
regionale, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce gli indirizzi ai Comuni per il
rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 63, tenendo conto, in particolare:
a) (lettera abrogata dall'art. 24, comma 27, lettera d), l.r. 15 novembre 2010, n. 16)
b) delle caratteristiche e dello sviluppo urbanistico del territorio;
c) del traffico, della mobilità, dell'inquinamento acustico e ambientale;
d) della necessità di tutelare i locali storici.
2. I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al
comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio
delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.
3. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano
carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento
di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e
rurali.
4. I Comuni determinano altresì le condizioni per l'esercizio delle attività in forma stagionale, da
svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi.
5. I Comuni individuano altresì i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di catering."
Nota all'art. 3, comma 3
Il testo del comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è il seguente:
"Art. 64 - (Somministrazione di alimenti e bevande) - Omissis -
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del
territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando
l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato
sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere,
sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di
nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità
ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella
zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il
consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale
mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o
fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di
mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di
somministrazione.
Omissis"
Nota all'art. 3, comma 7 Il testo dell'articolo 14 della direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), è il seguente:
"Art. 14 - (Requisiti vietati) - Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o
il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:
1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto
riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i
membri degli organi di direzione e vigilanza;
b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di
capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di
organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;
3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o
secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro
territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza,
succursale o filiale;
4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento,
salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;
5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio
dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato,
o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione
dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti
dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non
perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;
6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi,
ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità
competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre
organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la
consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle
singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;
7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere
un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati
membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione
o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo
collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni
professionali;
8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in
questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo."
Nota all'art. 8, comma 2 Il testo del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio), è il seguente:
"Art. 63 - (Autorizzazione) - 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è
soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il
trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui
riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'articolo 62 a una
zona interessata dalla medesima programmazione.
Omissis"
Note all'art. 8, comma 3 - Il testo dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 86 (art. 84 T.U. 1926) - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi,
compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al
minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche
per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi
bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il
consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati."
- Il testo dell'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), è il
seguente:
"Art. 152 - Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza
di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura
e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del
presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni
altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge
anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di
autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III
e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del
presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la
materia."
Nota all'art. 10, commi 2 e 3 Il testo dell'articolo 65 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art. 65 - (Autorizzazione temporanea) - 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni
straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione
di alim enti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e
per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo
61, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di
manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo, organizzate da soggetti
pubblici o privati, non sono richiesti i requisiti professionali di cui all'articolo 61.
4. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa
vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici."
Nota all'art. 11, comma 1 Il testo del comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa `Testo A'), è il seguente:
"Art. 38 (L) - (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica.
Omissis"
Nota all'art. 11, comma 7 Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:
"Art. 14 - (Conferenza di servizi) - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può
indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non
li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto
il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti
in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il
diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle
medesime amministrazioni."
Nota all'art. 11, comma 8 Il testo dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:
"Art. 10 bis - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) - 1. Nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione
del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali."
Nota all'art. 12 Il testo dell'articolo 64 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art. 64 - (Segnalazione certificata di inizio attività) - 1. Sono soggette a SCIA, da presentare al
Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande esercitate:
a) nel domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico,
delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;
d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di
riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o
rifugiati ed altre strutture simili;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 19;
f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati
all'ingrosso;
g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta
congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da
ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;
h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui al titolo
IV;
i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.
2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusione di
quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività
degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di
somministrazione prevista alla lettera g) del comma 1 non deve superare il 25 per cento dell'intera
superficie del locale.
3. È soggetta, altresì, a SCIA la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici effettuata in modo non esclusivo.
4. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 3 deve indicare:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 61;
b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di
cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e
prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di
inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia;
e) il possesso dei requisiti dell'eventuale preposto all'esercizio."
Nota all'art. 12, comma 2 Il testo della lett. d) del comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in
materia di commercio), è il seguente:
"Art. 60 - (Definizioni e ambito di applicazione) - Omissis -
d) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l'organizzazione di
somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso
il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi
quali cerimonie o convegni;
Omissis"
Nota all'art. 13, comma 2 Per il testo del comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia
di commercio), vedi nella nota all'art. 12.
Nota all'art. 13, comma 3 Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:
"Art. 19 - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei
casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e
delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento
della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di
cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di
cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. (Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,
restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle
responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e dalle leggi regionali."
Nota all'art. 15, comma 7 Il testo del comma 6 dell'articolo 68 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio), è il seguente:
"Art. 68 - (Orari e pubblicità dei prezzi) - Omissis -
6. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei
consumatori, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al
pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno.
Omissis".
Nota all'art. 16, comma 1 Il testo del comma 7 dell'articolo 68 della l.r. . 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio), è il seguente:
"Art. 68 - (Orari e pubblicità dei prezzi) - Omissis -
7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita
tabella ben visibile;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per
le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o
comunque leggibile dall'esterno.
Omissis"
Nota all'art. 18, comma 4 Il testo dell'articolo 69 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art 69 - (Sanzioni) - 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in
mancanza dei requisiti di cui all'articolo 61, si applica la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 17-bis, comma 1, del r.d. 773/1931.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge e a quelle adottate dai Comuni si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-
quater del r.d. 773/1931."
Nota all'art. 19, commi 3 e 4 Il testo dell'articolo 61 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art. 61 - (Requisiti morali e professionali) - 1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di
somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui
all'articolo 8.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il
termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo
riabilitazione.
4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di
esercizio dell'attività.
5. Per l'esercizio dell'attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita,
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di
coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore,
comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra
scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie
attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6. (Comma abrogato dall'art. 24, comma 27, lettera c), l.r. 15 novembre 2010, n. 16)
7. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e
bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed
aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata, le materie del corso di
formazione professionale di cui al comma 5, lettera a), dei relativi esami finali, nonché dei corsi di
aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l'attività.
9. La Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 5, lettera a), con soggetti
accreditati per la formazione continua. A tal fine sono considerati in via prioritaria le organizzazioni
del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, i centri di assistenza
tecnica di cui all'articolo 6 e le CCIAA.
10. In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 5 devono essere
posseduti dal legale rappresentante o da un preposto all'esercizio. Lo stesso soggetto non può
contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni,
organismi collettivi.
11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i
requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.
12. Ai cittadini e alle società di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le norme
statali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
13. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell'entrata in vigore della presente
legge."
Nota all'art. 22, comma 2 Il testo del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di
commercio), è il seguente:
"Art. 2 - (Funzioni della Regione) - Omissis -
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio predispone modelli
uniformi per le dichiarazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla
presente legge.
Omissis."
Nota all'art. 22, comma 7 Il testo dell'articolo 67 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è
il seguente:
"Art. 67 - (Monitoraggio) - 1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la
Giunta regionale organizza, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale, la raccolta e la
diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione, anche in via telematica, gli
elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle
dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Parere della III Commissione assembleare permanente n. 30/2010 del 26 gennaio 2011;
* Parere del Consiglio delle autonomie locali n. 5/2011 del 25 febbraio 2011.
* Deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 1° agosto 2011.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E
ATTIVITÀ PROMOZIONALI.