Post on 13-Jul-2015
I redditi d’impresa
è tassato come reddito degli imprenditori
individuali e come reddito delle società ed
enti
Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle
società
Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa
quelli che derivano dall’esercizio di imprese
commerciali
I redditi d’impresa
Per le società commerciali (di capitali o di
persone) l’attività svolta è attività di impresa.
Per gli imprenditori individuali, occorre
distinguere l’attività d’impresa dalle altre
attività economiche
Definizione fiscale di impresa
L’art. 55 stabilisce che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c.;
Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.:
le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
le attività intermediarie nella circolazione di beni;
le attività di trasporto (per terra, per acqua o per aria);
l’attività bancaria o assicurativa;
le attività ausiliarie delle precedenti.
Reddito degli imprenditori individuali
Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) è determinato con le regole dettate, in ambito ires, per le società soggetti a tale imposta.
alcune regole:
tra i ricavi, si comprende l’autoconsumo
participation exemption
tassazione separata per le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende
sono beni relativi all’impresa i beni dell’imprenditore
Le imprese minori
sono esercitate da persone fisiche e da
società di persone con ricavi non superiori ad
un dato ammontare.
sono ammesse al regime di contabilità
semplificata
La contabilità degli imprenditori minori si
riduce ai registri iva
Determinazione del reddito d’impresa
Art. 83: il reddito complessivo è determinato
apportando all’utile o alla perdita risultante
dal conto economico le variazioni in aumento
o in diminuzione conseguenti all’applicazione
delle norme fiscali
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi
Il principio di competenza attribuisce rilievo al
momento economico: i ricavi devono essere
imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in
senso economico, ossia quando si verifica lo
scambio con i terzi; i costi assumono rilievo
quando sono realizzati i ricavi che
contribuiscono a produrre (secondo il
principio della correlazione dei costi ai ricavi).
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi
Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione
Per le cessioni di immobili e aziende i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto
Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione è ultimata.
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi
Gli stessi criteri valgono per i costi:
se viene acquistato un bene (mobile o immobile), il costo è da imputare all’esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi.
analogamente, per il costo dei servizi, vale la data di ultimazione
in caso di prestazioni periodiche, quella di misurazione dei corrispettivi.
la correlazione costi-ricavi
il principio di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi:
i costi devono essere dedotti, non nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a produrre.
le norme che rispecchiano il principio di correlazione riguardano le rimanenze, gli ammortamenti, le spese relative a più esercizi, le spese delle imprese di nuova costituzione rinviate all’esercizio in cui si hanno i ricavi, ecc.
Art. 109 TUIR e deroghe al principio di competenza
i costi, se non certi nell’an, ed oggettivamente determinabili nel quantum, non sono deducibili nell’esercizio di competenza, ma nel successivo periodo in cui divengono certi nell’an e quantificabili con criteri oggettivi
gli oneri fiscali e contributivi (art. 99), i compensi dovuti agli amministratori (art. 95, comma 5) e gli interessi di mora (art. 109, comma 7) sono deducibili per cassa
I ricavi
Ricavo è il corrispettivo della cessione di una
merce o della prestazione di un servizio.
Sono ricavi, secondo l’art.. 85:
i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili
i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazione
I ricavi
Sono ricavi anche:
le indennità conseguite a titolo di risarcimento
per la perdita o il danneggiamento di beni.
i contributi in danaro in base a contratto e i
contributi in conto esercizio a norma di legge
autoconsumo
Le plusvalenze patrimoniali
art. 86 TUIR: Le plusvalenze derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi.
la differenza tra tale valore e quello di mercato non è, di per sé, fiscalmente rilevante, fino a che resti latente e non si realizzi
Gli eventi che rendono tassabile la plusvalenza sono i seguenti:
il realizzo mediante cessione a titolo oneroso
il distacco del bene dalla sfera dell’impresa
Le plusvalenze patrimoniali
La plusvalenza è la differenza tra un valore finale ed un valore-base. Il valore-base è dato dal valore fiscalmente riconosciuto,
ossia dal costo del bene che non ancora ammortizzato.
Il valore finale, in caso di realizzo, è dato dal corrispettivo o dal c.d. valore normale.
Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di competenza o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto). La rateizzazione è consentita, però, solo per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
Le plusvalenze esenti Le partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni
possono godere, del regime di participation exemption
Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro condizioni:
le partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno prima dell’alienazione.
Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie;
La società partecipata non deve avere sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato.
La società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale.
Le plusvalenze esenti
Le esenzioni sono:
Per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali, l’esenzione è del 95%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 5%;
Per le plusvalenze realizzate da società di persone (escluse le società semplici e assimilate) e imprese individuali in contabilità ordinaria anche per opzione, l’esenzione è del 50,28%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 49,72%.
Le sopravvenienze attive
Le sopravvenienze sono eventi che modificano componenti positivi o negativi di reddito che hanno già concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi.
Sono disciplinate nell’art. 88 e possono derivare:
Dal conseguimento di ricavi o altri proventi a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
Dal conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
Dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negativi dedotte in precedenti esercizi (ad es. riscossione di crediti già considerati inesigibili, per i quali è stata dedotta la relativa perdita).
Sopravvenienze attive
rimborsi assicurativi
liberalità in denaro o in natura
acquisizioni a titolo definito di caparre
componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti
dovuti ad omesse o errate registrazioni contabili
Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per
danni non connessi alla perdita di beni che
generano ricavi (beni merce) o plusvalenze (beni
strumentali),
I proventi conseguiti a titolo di contributo o
liberalità.
I dividendi
Con il principio di trasparenza, gli utili delle società partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla distribuzione di dividendi.
Gli utili distribuiti a società di capitali ed enti commerciali, sono tassati solo nella misura del 5 per cento; non sono tassati in quanto esclusi nella misura del 95 per cento.
Gli utili percepiti da imprese individuali o società di persone sono tassati per il 49,72% del loro ammontare.
Le rimanenze di magazzino
La valutazione delle rimanenze finali si effettua assumendo come criterio di valutazione il costo.
Le rimanenze, nel primo esercizio in cui si verificano, sono valutate in base al costo medio
Negli esercizi successivi, se vi è incremento, le maggiori quantità sono valutate con il criterio del costo medio.
Se negli esercizi successivi vi è diminuzione di quantità si applica il criterio del Lifo o della media ponderata o del Fifo o vairanti del Lifo
Le rimanenze di magazzino
Il c.c. prevede che il magazzino deve essere
valutato in base al valore di costo o in base
al valore di realizzo, se minore.
La valutazione in base al valore di realizzo è
consentita anche ai fini fiscali
I lavori in corso e le opere di durata ultrannuale
le rimanenze dei prodotti in corso di
lavorazione e dei servizi in corso di
esecuzione sono valutate in base alle spese
sostenute nell’esercizio.
Per le opere, le forniture e i servizi di durata
ultrannuale bisogna rilevare tra le rimanenze
i lavori effettuati, determinandone il valore in
base ai corrispettivi pattuiti
Deducibilità dei componenti negativi.
Regole generali:
il principio di competenza
il principio di inerenza all’attività dell’impresa
l’iscrizione nel conto economico
Deduzione di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di
valore
l’ammortamento fiscale ha inizio da quando il bene materiale strumentale entra in funzione
La misura massima di deducibilità fiscale è nel limite risultante dall’applicazione al costo del bene dei coefficienti di cui alle tabelle ministeriali
Per quanto al primo esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto alla metà
la possibilità di recuperare gli ammortamenti non dedotti in precedenza, risulta percorribile solamente nei casi previsti dalla norma fiscale
Beni di importo fino ad € 516,46
Le disposizioni fiscali consentono la
deducibilità integrale del costo per tali beni.
Il limite di € 516,46 è riferito ai beni idonei a
fornire un’utilità nell’esercizio dell’impresa e
suscettibili di autonoma utilizzazione
Beni di proprietà ad uso promiscuo
sono quei beni utilizzati sia per l’attività dell’impresa che per l’uso personale dell’imprenditore
distinzione fra beni immobili e beni mobili:
immobili: è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione
Mobili: le spese ad essi relative sono generalmente deducibili al 50%.
Telefoni sia cellulari che fissi: le spese sono deducibili nella misura dell’80%
Mezzi di trasporto
La deducibilità varia in funzione sia del tipo di
veicolo che del suo utilizzo
Utilizzo strumentale esclusivo: Sono integralmente
deducibili le quote di ammortamento
Utilizzo strumentale non esclusivo: le quote di
ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di
noleggio sono soggetti a 2 distinte limitazioni
1. percentuale di deducibilità ammessa pari al 40%
2. costi cui applicare la percentuale suddetta:
Autovetture e autocaravan: acquisto/leasing € 18.075,99;
noleggio € 3.615,20.
Motocicli: acquisto/leasing € 4.131,66; noleggio € 774,69.
Ciclomotori: acquisto/leasing € 2.065,83; noleggio € 413,17.
Mezzi di trasporto
Agenti e rappresentanti:
1. La percentuale di deducibilità delle spese è pari
all’80%;
2. Il limite massimo di 18.075,99 euro applicabile
normalmente alle autovetture e agli
autocaravan, è elevato a 25.822,84 euro.
L’AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Distinte tre categorie:
i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti
industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico: il costo è annualmente deducibile in quote non superiori al 50%
del costo per ogni esercizio; per i marchi la quota massima
deducibile è pari ad un diciottesimo del costo
i diritti di concessione:
le quote di ammortamento possono essere dedotte in rapporto
alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
l’avviamento:
ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un
diciottesimo (5,56%) del valore iscritto nell’attivo
GLI ACCANTONAMENTI
L’art. 107, comma 4, dispone che non sono
ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da
quelli espressamente considerati dalle disposizioni
fiscali
Sono deducibili gli accantonamenti:
Ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente
al fondo rischi su crediti: , un importo pari allo 0,50 % del
valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5%
Al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e
revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società
concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione
dei beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri
derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107).
ACCANTONAMENTI PER RISCHI DI PERDITE SU CREDITI
Art. 106 c. 1, 2 DPR 917/86
Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per
svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del
valore nominale dei crediti.
La deduzione non è più consentita quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia
raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti
commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio
all’altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare
superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso,
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso
come sopravvenienza attiva.
LE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
Sono integralmente deducibili
Alcuni fringe benefit sono deducibili nella stessa
misura in cui costituiscono reddito di lavoro
tassabile per il dipendente mentre altri sono
deducibili entro determinati parametri (nella
specie, 5 per mille dell’ammontare complessivo
delle spese di lavoro dipendente: art. 100,
comma 1).
GLI INTERESSI PASSIVI
Sussiste un trittico di norme
1. pro rata ordinario (art. 96)
2. pro rata patrimoniale (art. 97)
3. thin capitalization (art. 98)
Gli interessi passivi sono deducibili solo per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a
formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi.
GLI INTERESSI PASSIVI
Pro rata ordinario: non si tiene conto del regime di
participation exemption e del regime di esclusione
(per il 95 per cento) previsto per i dividendi
Pro rata patrimoniale: i costi assunti per l’acquisto
di partecipazioni esenti non sono deducibili.
Thin capitalization: la remunerazione dei
finanziamenti dei soci qualificati superiori ad un
dato importo, non sono deducibili e la
remunerazione del socio finanziatore è considerata
dividendo.
LE MINUSVALENZE PATRIMONIALI E LE SOPRAVVENIENZE
PASSIVE
Minusvalenze: concorrono a formare il reddito solo
quando sono realizzate
Sopravvenienze passive:
il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che
hanno concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi;
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di
ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi;
la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
LE PERDITE
Riguardanti:
Beni relativi all’impresa;
Crediti.
Le perdite sono deducibili se risultano da
elementi certi e precisi.
LE SPESE INCREMENTATIVE
Possono essere patrimonializzate
Quando non capitalizzate, sono deducibili nel limite
del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili.
L’eccedenza è poi dedotta nei cinque esercizi
successivi
SPESE PER STUDI E RICERCHE; SPESE DI PUBBLICITÀ E
PROPAGANDA
Interamente deducibili nell’esercizio in cui
sono sostenute con la facoltà di dedurre tali
costi in quote costanti, in più esercizi, fino ad
un massimo di cinque.
RAPPRESENTANZA
sono spese con requisito di inerenza
sostenute per erogazioni a titolo gratuito di
beni e servizi, effettuate con finalità
promozionali o di pubbliche relazioni
Condizione essenziale per la deducibilità
delle spese è l’idoneità a generare benefici
economici per l’impresa
RAPPRESENTANZA
rientrano le seguenti spese:
spese per viaggi turistici per attività promozionali
dei beni o dei servizi
Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di
intrattenimento per ricorrenze aziendali, mostre,
fiere
Ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o
erogati gratuitamente
RAPPRESENTANZA
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo
d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in
misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei
ricavi della gestione caratteristica Ricavi delle gestione caratteristica Limite deducibile (%) Limite di
spesa
deducibile
Fino a 10 milioni 1,3 130.000
Parte eccedente fino a 50 mil. 0,5 130.000 +
200.000
Parte eccedente 50 mil. 0,1 330.000 + (0,1%
dell’eccedenza)
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO
Sono deducibili senza limiti, ritenute spese
commerciali completamente inerenti a
condizione che siano documentate
Soggetto interessati spese di viaggio, vitto e alloggio per:
generalità delle imprese - ospitare clienti anche potenziali, in
occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
simili
Imprese individuali - trasferte effettuate per la partecipazione a
mostre, fiere ed eventi simili