PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE PowerPoint...La prova delle cessioni intraue: secondo la...

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PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE:LE OPERAZIONI “FRANCO FABBRICA” ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dr. Stefano Tarricone

Dr. Sabino Barbarossa

PRESUPPOSTI PERAPPLICAZIONE DELL’IVA

Una operazione economica, tranne l'importazione che è sempre soggetta ad iva anche se effettuata da privati, rientra nella sfera di applicazione dell'iva se sono rispettati il presupposto oggettivo, soggettivo e della

territorialità.

¢ PRESUPPOSTO OGGETTIVO

¢ PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

¢ PRESUPPOSTO TERRITORIALE

PRESUPPOSTO OGGETTIVO (artt.2 e 3 D.P.R. n. 633)

¢ CESSIONE DI BENI: trasferimento a titolo oneroso, da un soggetto ad un altro, della proprietà o di altro diritto reale di godimento, con riferimento a beni mobili o immobili, materiali o immateriali;

¢ PRESTAZIONE DI SERVIZI: prestazione resa verso corrispettivo, in funzione di un contratto che reca l’obbligazione di fare/non fare/permettere qualcosa.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (artt.4 e 5 D.P.R.633)

L’operazione deve essere compiuta da un SOGGETTO PASSIVO, ovvero da un soggetto che effettua la transazione nell’esercizio di IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

PRESUPPOSTO TERRITORIALE (artt. 7-bis e 7-ter D.P.R. 633)

Le attività per cui sussistono sia il presupposto oggettivo

che quello soggettivo rientrano nel campo di applicazione dell’IVA solo se, contemporaneamente, sussiste anche il requisito territoriale, ovvero se la transazione si considera effettuata in Italia.

Infatti, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori comunitari sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse èapplicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni oggetto dell’operazione.

REQUISITI PER LA NON IMPONIBILITA’

¢ il cedente e l’acquirente siano presenti nell’elenco VIES;

¢ il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.

La mancata iscrizione nel VIES da parte di uno dei soggetti coinvolti in un’“operazione UE” (cessione / acquisto di beni o servizio reso / ricevuto) comporta che:

- l’operazione stessa va considerata quale operazione interna;

- l’IVA va applicata nello Stato del cedente / prestatore.

MANCATA ISCRIZIONE AL VIES(parte 1)

In merito al trattamento delle operazioni UE effettuate in mancanza dell’iscrizione nel VIES, così come per quelle effettuate nei 30 giorni che precedono l’iscrizione, l’Agenzia specifica che le stesse sono da considerare comprese nel regime “ordinario”.

In particolare le cessioni di beni effettuate da un operatore italiano non incluso nel VIES vanno assoggettate ad IVA. In caso di erroneo trattamento delle stesse quali operazioni intraUE, e pertanto in caso di fattura emessa senza IVA, si rende applicabile la sanzione ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta).

MANCATA ISCRIZIONE AL VIES(parte 2)

La stessa Agenzia nella Risoluzione 27.4.2012, n. 42/E ha altresì evidenziato che l’acquisto effettuato da un operatore italiano non iscritto al VIES presso un operatore comunitario non può essere configurato:

In tal caso:- non risulta applicabile il “reverse charge” ex art. 47, DL n. 331/93 e pertanto l’operatore italiano, che riceve una fattura “senza IVA” non dovrà effettuare l’integrazione della stessa e l’annotazione nel registro IVA degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi;- l’eventuale applicazione del “reverse charge” “determina una illegittima detrazione dell’IVA” con conseguente applicazione della sanzione ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97 (sanzione dal 100% al 200% dell’imposta).

CESSIONE CON CLAUSOLA “FRANCO FABBRICA”

La fissazione in contratto del luogo di consegna delle merci assume particolare rilevanza nel momento in cui il trasporto compiuto dalle merci è sensibile all'aspetto chilometrico ed ai rischi di trasporto. La cessione attraverso tale clausola prevede che la merce venga consegnata al compratore presso il magazzino del venditore. Tutti i rischi ed i costi di trasporto gravano sul compratore (Free at Work F.A.W.).

La prova delle cessioni intraue:secondo la giurisprudenza ed i

chiarimenti dell’agenzia delle entrate.