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Biella, 21 Marzo 2016 Simone PiettaSara Siclari

PRONTUARIO DIGITALE

E-COMMERCE

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

E-commerce proprio

Piattaforme proprie sulle quali sivendono prodotti attraverso la rete.

Possono essere i negozi virtuali diun commercio fisico esistente o

di un brand.

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Marketplace

Piattaforme digitali nellequali è possibile acquistare

prodotti di diversi venditori obrand

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Le principali differenze a livello di:

1. Burocrazia

2. Costi

3. Personalizzazione

4. Internazionalizzazione

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Burocrazia

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

● Inserire il codice di attività 47.91.10 nella Partita IVA

● Presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.

● Registrarsi presso l’Archivio VIES (VAT information exchange system) in caso di vendite all’estero(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/IstanzaVIES_Web/login.jsp)

● Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax.

● Dal 15 Febbraio è obbligatorio indicare nel sito la piattaforma ODR per la risoluzione delle controversie online in pochi click http://ec.europa.eu/consumers/odr

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Per aprire un negozio su un Marketplace il venditore deve fornire dei dati fiscali che gli permetteranno di

attivare un account da venditore professionista

Soluzione più veloce

Attenzione alle condizioni di vendita del Marketplace

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Costi

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Costi di sviluppo

HostingDesign

Creazione piattaforma

Costi di promozione

PubblicitàSEO

Social Media Marketing

Email Marketing

Costi di gestione

Manutenzione sitoCustomer Care

Logistica

E-commerce di proprietà

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Costi fissi in base alla piattaforma

● Promozione e pubblicità presa in carico dal Marketplace

● Nessun costo di acquisizione clienti

● Costi di registrazione

● Percentuale sulla vendita

Marketplace

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Personalizzazione

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Massima personalizzazione

L’e-commerce proprio è un ottimo strumento di branding aziendale

Obiettivo: costruire un’immagine autorevole che dia fiducia all’acquirente

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Bassa personalizzazione

Attenzione incentrata sul prodotto e non sul venditore

Alto tasso di fiducia dei clienti

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

Internazionalizzazione

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

● Registrazione all’archivio VIES

● Traduzione multilingua

● Customer service multilingua in caso di problemi (almeno in Inglese)

● Gestione della spedizione a carico del proprietario del sito

● AI fini impositivi si tiene conto del luogo di residenza dell’acquirente

● Rivolgersi sempre al proprio commercialista per questioni specifiche inerenti alla fiscalità

E-commerce di Proprietà vs Marketplace

La maggior parte dei marketplace è organizzata con dei servizi ad hoc per le gestioni delle spedizioni all’estero

In alcuni marketplace sono già previsti sistemi integrati di gestione che permettono di vendere all’estero in modo semplice e senza avere delle competenze specifiche

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Fonte: Roberto Fumarola

Creare un e-commerce: best practice

Fonte: Roberto Fumarola

Creare un e-commerce: best practice

Catalogo

... Categoria nCategoria 1 Categoria 2

Prodotto 1 Prodotto 2 Prodotto nProdotto 3 Prodotto 4 ...

Scheda 1 ...Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda n

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

+ +

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Creare un e-commerce: best practice

Promuovere il proprio shop online

Google AdWords

Promuovere il proprio shop online

PerformanceGenerare contatti

Vendere OnlineRicevere chiamate

Visite al negozio

Promuovere il proprio shop online

BrandingCreare/migliorare awareness

Lanciare prodotti/serviziAumentare la reach

Generare passaparola

PerformanceRete di Ricerca

Promuovere il proprio shop online

BrandingRete Display

Gli annunci vengono abbinati alle pagine dei risultati di ricerca in base ai termini o alle frasi di ricerca utilizzate dagli utenti.

Promuovere il proprio shop online

Rete di Ricerca

1. Parole chiave

2. Ranking degli annunci

3. Offerta & Punteggio di Qualità

4. Click-Through Rate

5. Budget

Promuovere il proprio shop online

Promuovere il proprio shop online

Le parole chiave attivano la pubblicazione degli annunci

Promuovere il proprio shop online

Il ranking degli annunci è una combinazione tra Offerta & Punteggio di Qualità

Ranking degli annunci

Più inserzionisti usano la stessa parola chiave per attivare i loro annunci

Come fa Google a determinare gli annunci da pubblicare e l’ordine di pubblicazione?

Promuovere il proprio shop online

Offerta & Punteggio di Qualità

OffertaL’importo massimo che sei disposto a pagare per ciascun clic sul tuo annuncio

Punteggio di QualitàPunteggio basato sulla pertinenza delle parole chiave, sulla qualità della pagina di destinazione, sulla percentuale di clic (CTR) dell’annuncio e su una serie di altri fattori

Promuovere il proprio shop online

Click-Through Rate (CTR)

Rapporto che indica la frequenza con cui le persone che vedono il tuo annuncio fanno clicsu di esso

CTR > 1% : buon rendimento e pertinente per gli utenti

Promuovere il proprio shop online

Budget

Importo che imposti per ogni campagna pubblicitaria per specificare la somma media che sei disposto a spendere ogni giorno.

Una volta impostato il budget giornaliero medio per ogni campagna AdWords, il sistema pubblica i tuoi annunci con la massima frequenza possibile finché il budget non si esaurisce.

Promuovere il proprio shop online

Rete Display

La Google Display Network include milioni di siti online.

Google è in grado di identificare il contenuto di ciascuna pagina e associare un determinato sito a uno specifico settore di appartenenza.

Promuovere il proprio shop online

Gli annunci vengono abbinati a siti web e altri posizionamenti, come le app per dispositivi mobili, se le parole chiave sono correlate ai contenuti di un sito o agli interessi di un utente che consulta un sito.

Inoltre, puoi scegliere di selezionare come target siti specifici pagine che trattano argomenti specifici,gruppi demografici particolari e altro.

Promuovere il proprio shop online

1. Formati degli annunci

2. Targeting● Parole chiave● Interessi● Argomenti● Posizionamenti● Remarketing

Promuovere il proprio shop online

Promuovere il proprio shop online

Parole chiave

Promuovere il proprio shop online

Interessi

Promuovere il proprio shop online

Argomenti

Promuovere il proprio shop online

Posizionamenti

Promuovere il proprio shop online

Retargeting

Promuovere il proprio shop online

Cos’è Google Shopping?

Le Campagne Shopping ti permettono di promuovere i tuoi prodotti utilizzando annunci con scheda di prodotto: un formato di annunci che include immagine, titolo, prezzo, nome dell'azienda e molto altro.

Promuovere il proprio shop online

Promuovere il proprio shop online

Come viene visualizzato

Promuovere il proprio shop online

I passaggi

Promuovere il proprio shop online

Un feed di dati è un file composto da un elenco di prodotti

Promuovere il proprio shop online

Esempio di Feed di Prodotti

Promuovere il proprio shop online

Vai su google.com/retail/merchant-center e segui le istruzioni

NB: Ricordati di avere con te le 10 cifre dell’ID di Adwords per terminare il processo di set-up

E-commerce a norma di legge

Inizio attività

Per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva, attraverso il Modello Com 6 bis (Dlgs 31/3/1998 n.114), al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se si tratta di una persona fisica; nel caso invece si tratti di persona giuridica, si intende il comune nel quale è fissata la sede legale.

Tale comunicazione è sottoposta al cosiddetto ‘silenzio-assenso’: trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune e qualora non sia pervenuta una comunicazione negativa l’attività può essere iniziata.

Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

Elementi minimi di validità dei contratti

● Proteggere il cliente da operazioni che lo potrebbero inavvertitamente giuridicamente vincolare;

● Indicare le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;

● Indicare il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato;

● Precisare le lingue a disposizione per concludere il contratto;

● Indicare gli strumenti di composizione delle controversie;

● Il cliente deve indicare inequivocabilmente il proprio consenso;

● L' identità del cliente deve essere accertata.Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

Obblighi informativi

● Identità del fornitore;

● Caratteristiche del prodotto o del servizio trattato;

● Modalità di consegna;

● Modalità di pagamento e prezzo finale al lordo delle tasse, delle imposte e delle spese di consegna;

● Caratteristiche ulteriori dell’offerta quali la durata, lo sconto e gli altri dettagli utili alla transazione;

● Diritto di ripensamento (il consumatore se correttamente informato dell'esistenza di tale diritto può,

unilateralmente, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione recedere dal contratto; se non

informato il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi). Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

La consegna

● Tramite corriere espresso: BRT, SDA, TNT, DHL, UPS, GLS;

● Mediante ritiro da parte del cliente.

Cautela: I prodotti potrebbero essere soggetti a dazi e tasse di importazione. Si dovrà prevedere come gestire tali costi.

Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

Il recesso

Il cliente può recedere liberamente dal contratto entro 14 giorni dalla stipula del medesimo in caso di servizi e dal ricevimenti dei beni in caso di acquisto di prodotti; a tal fine dovrà inviare via email al fornitore il modulo di recesso previsto.

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, tramite comunicazione ai recapiti dell’altra parte con un preavviso di 30 giorni, che decorrerà dal momento di avvenuta ricezione della comunicazione dell’altra parte.

Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

Vizi e garanzial prodotti andranno garantiti per 1 anno dalla data di acquisto, per 2 anni dalla data d’acquisto nel caso di

cliente consumatore. E' bene prevedere che:

● Il cliente, qualora rilevi difetti di conformità dei prodotti, ne dia comunicazione entro un termine

ragionevole al fornitore;

● Facoltà di quest’ultimo di provvedere alternativamente alla riparazione o sostituzione;

● Previsione dell’ipotesi per cui la garanzia non copra difetti dovuti a manomissioni o interventi di personale

non autorizzato;

● Clausole di manleva in caso di forza maggiore, caso fortuito, manomissioni del prodotto da parte del cliente

o terzi. Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

Mancati o ritardati pagamenti

In caso di mancato o ritardato pagamento il fornitore ha pieno diritto di non procedere al servizio previsto o alla consegna del bene.

In caso di servizi o vendite continuative, il fornitore potrà sospenderà le proprie prestazioni senza avviso e il contratto si risolverà di diritto.

Ne discende l’obbligo del cliente di corrispondere ogni somma ancora dovuta.

Fonte: Tommasini&Martinelli

E-commerce a norma di legge

Contenziosi

● Nel caso di consumatore, ha competenza giuridica il Giudice Civile del luogo di residenza

o del domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato;

● Negli altri casi vi è maggior libertà d’azione da parte del venditore.

● Si suggerisce il ritorno alle formule alternative di soluzione delle controversie → vi sono

le ADR (alternative dispute resolution) e le ODR (on-line dispute resolution), sancite dal

Reg. UE Regolamento (Ue) N. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21

maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.Fonte: Tommasini&Martinelli

Il progetto Eccellenze in Digitale

Grazie!

18 Aprile: Export + Piattaforma Worldpass